<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0006</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0387/2023 - Relatore: Luděk Niedermayer)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce norme sull'introduzione di un'agevolazione per ridurre la distorsione a favore del debito rispetto al capitale e sulla limitazione della deducibilità degli interessi ai fini dell'imposta sul reddito delle società (COM(2022)0216 – C9-0197/2022 – 2022/0154(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2022)0216),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0197/2022),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0387/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>La promozione di un contesto imprenditoriale equo e sostenibile, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile e a lungo termine delle imprese, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020<STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>La promozione di un contesto imprenditoriale equo e sostenibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il miglioramento del sistema fiscale per le imprese</STRING></STRING>, anche attraverso misure fiscali mirate che incentivino gli investimenti e la crescita, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> un'importante priorità politica dell'Unione. Per promuovere il finanziamento sostenibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, robusto</STRING></STRING> e a lungo termine delle imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare dopo le tre crisi economiche che si sono succedute dal 2008, a causa delle quali molte imprese hanno dovuto ricorrere al finanziamento tramite debito per coprire le perdite economiche</STRING></STRING>, il sistema fiscale dovrebbe ridurre al minimo le distorsioni involontarie delle decisioni imprenditoriali, ad esempio riguardo al finanziamento tramite debito anziché tramite capitale. Nonostante il piano d'azione della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali 2020<STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> comprenda importanti azioni a sostegno di tali finanziamenti, ad esempio l'azione 4 - Incoraggiare finanziamenti azionari più a lungo termine da parte di investitori istituzionali, è opportuno adottare misure fiscali mirate per rafforzare tali azioni. Le misure dovrebbero tenere conto di considerazioni di sostenibilità di bilancio.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione (COM(2020)0590 final). (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&amp;format=PDF<STRING UNDERLINE="on">)</STRING></P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un'Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano d'azione (COM(2020)0590 final). (https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:61042990-fe46-11ea-b44f-01aa75ed71a1.0010.02/DOC_1&amp;format=PDF<STRING UNDERLINE="on">)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La promozione di un'Unione dei mercati dei capitali competitiva e resiliente, con un forte mercato del capitale quale uno dei suoi pilastri, è essenziale per la promozione dell'occupazione, della crescita economica e degli investimenti. Al fine di affrontare le sfide economiche future sono necessari maggiori investimenti privati sotto forma di capitale. È pertanto fortemente auspicabile la creazione di uno strumento giuridico che armonizzi le disposizioni legislative in vigore per ridurre la propensione dei contribuenti verso il debito nelle scelte di investimento, senza pregiudicare l'uso legittimo ed efficace degli strumenti di debito.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>I sistemi fiscali degli Stati membri consentono ai contribuenti di dedurre i pagamenti di interessi sul finanziamento del debito, riducendo in tal modo l'imposta sul reddito delle società dovuta, mentre i costi relativi al finanziamento tramite capitale non sono deducibili fiscalmente nella maggior parte degli Stati membri. Il trattamento fiscale asimmetrico del finanziamento tramite debito e capitale in tutta l'Unione induce una distorsione a favore del debito nelle decisioni di investimento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le recenti crisi connesse ai problemi di indebitamento delle imprese nel mercato interno hanno dimostrato la necessità di una riforma che tratti allo stesso modo capitale e debito e ponga fine al vantaggio del finanziamento del debito. La presente direttiva è una risposta alle numerose richieste del Parlamento di affrontare la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>Inoltre, nei casi in cui gli Stati membri prevedono un'agevolazione fiscale sul finanziamento tramite capitale nel loro diritto interno, tali misure nazionali differiscono notevolmente in termini di elaborazione delle politiche. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto essenziale salvaguardare condizioni di parità per le soluzioni di capitale e gli strumenti di debito, tenendo conto della necessità di garantire livelli minimi di coerenza sistematica tra i quadri fiscali nazionali, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Cfr.:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la risoluzione del Parlamento europeo dell'8 ottobre 2020 sull'ulteriore sviluppo dell'Unione dei mercati dei capitali: migliorare l'accesso al finanziamento sul mercato dei capitali, in particolare per le PMI, e accrescere la partecipazione degli investitori non professionali (2020/2036(INI)) (GU C 395 del 29.9.2021, pag. 89); </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la risoluzione del Parlamento europeo del 15 marzo 2018 sulla proposta di direttiva del Consiglio relativa a una base imponibile comune per l'imposta sulle società (2016/0337(CNS)) (GU C 162 del 10.5.2019, pag. 181);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) (2020/2254(INL)) (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 211).</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la risoluzione del Parlamento europeo del 15 febbraio 2022 sull'impatto delle riforme fiscali nazionali sull'economia dell'UE (2021/2074(INI)) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 14).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Al fine di eliminare eventuali distorsioni fiscali tra gli Stati membri, è necessario stabilire un quadro comune di norme per affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione in tutta l'Unione. Tali norme dovrebbero garantire che il finanziamento tramite capitale e tramite debito sia trattato in modo analogo a fini fiscali in tutto il mercato unico. Allo stesso tempo, un quadro legislativo comune dell'Unione dovrebbe essere sostenibile anche a breve termine per i bilanci degli Stati membri. Tale quadro dovrebbe pertanto comprendere norme relative, da un lato, alla deducibilità fiscale dei costi di finanziamento tramite capitale e, dall'altro, alla limitazione della deducibilità fiscale dei costi di finanziamento del debito.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Al fine di eliminare eventuali distorsioni fiscali tra gli Stati membri, è necessario stabilire un quadro comune di norme per affrontare in modo coordinato la distorsione a favore del debito rispetto al capitale connessa alla tassazione in tutta l'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nel pieno rispetto del quadro istituzionale dell'Unione in materia fiscale istituito dai trattati</STRING></STRING>. Tali norme dovrebbero garantire che il finanziamento tramite capitale e tramite debito sia trattato in modo analogo a fini fiscali in tutto il mercato unico. Allo stesso tempo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">data l'elevata deducibilità fiscale del debito e il fatto che la creazione di un'agevolazione sugli aumenti di capitale potrebbe avere un impatto diretto sulle entrate pubbliche,</STRING></STRING> un quadro legislativo comune dell'Unione dovrebbe essere sostenibile anche a breve termine per i bilanci degli Stati membri. Tale quadro dovrebbe pertanto comprendere norme relative, da un lato, alla deducibilità fiscale dei costi di finanziamento tramite capitale e, dall'altro, alla limitazione della deducibilità fiscale dei costi di finanziamento del debito. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva mira a raggiungere un migliore equilibrio tra le diverse sfide connesse alla sostenibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri nel breve termine e, di conseguenza, evitare che gli Stati membri subiscano perdite sostanziali per le entrate e a migliorare la stabilità finanziaria delle imprese.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di approfondire ulteriormente l'Unione dei mercati dei capitali, la presente direttiva mira a diversificare le fonti di finanziamento per le imprese dell'Unione, in particolare per le PMI. Dovrebbe pertanto evitare di creare nuovi costi e ostacoli nell'ambito dell'accesso ai finanziamenti per le imprese che ancora non possono accedere facilmente ai mercati dei capitali. Limitare la deducibilità degli oneri per interessi di tali imprese potrebbe ostacolare gli investimenti in tutta l'Unione; di conseguenza, è opportuno non limitare la deduzione degli interessi per le PMI e i gruppi di dimensioni medie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale per i contribuenti che sono PMI. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile per 10 periodi d'imposta, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Per neutralizzare la distorsione nei confronti del finanziamento tramite capitale è opportuno prevedere un'agevolazione in base alla quale gli aumenti del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo siano deducibili dalla sua base imponibile, a determinate condizioni. L'agevolazione dovrebbe essere calcolata moltiplicando l'aumento del capitale per un tasso di interesse nozionale basato su un tasso di interesse privo di rischio, come stabilito negli atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 77 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE. Tali tassi di interesse privi di rischio fanno già parte del diritto dell'Unione e sono stati applicati in modo pratico ed efficace. Qualsiasi parte della deduzione relativa all'agevolazione che non può essere effettuata in un periodo d'imposta a causa di utili imponibili insufficienti può essere riportata in avanti. Tenendo conto delle sfide specifiche che le piccole e medie imprese (PMI) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i gruppi di dimensioni medie</STRING></STRING> si trovano ad affrontare nell'accesso ai mercati dei capitali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dei loro costi di finanziamento più elevati, della minore disponibilità di capitale e della maggiore probabilità che subiscano periodi di perdite più lunghi</STRING></STRING>, è opportuno prevedere un aumento dell'agevolazione sul capitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e un periodo più lungo per la deducibilità fiscale</STRING></STRING> per i contribuenti che sono PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o gruppi di dimensioni medie</STRING></STRING>. Affinché la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale sia sostenibile per le finanze pubbliche a breve termine, essa dovrebbe essere limitata nel tempo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo adeguato e proporzionato</STRING></STRING>. Per salvaguardare il sistema dagli abusi, è necessario escludere dal calcolo delle variazioni del capitale il valore fiscale delle azioni proprie di un contribuente e quello della sua partecipazione in imprese associate. Analogamente è necessario prevedere la tassazione di una diminuzione del capitale di un contribuente da un periodo d'imposta al successivo, al fine di evitare che un aumento di capitale sia effettuato in modo abusivo. Tale norma incoraggerebbe inoltre il mantenimento di un livello di capitale. Essa prevederebbe che, in caso di diminuzione del capitale di un contribuente che ha beneficiato di un'agevolazione per l'aumento di capitale, un importo calcolato allo stesso modo dell'agevolazione diventerebbe imponibile per 10 periodi d'imposta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le PMI e i gruppi di dimensioni medie e per 7 periodi d'imposta consecutivi per qualsiasi contribuente diverso da una PMI o da un gruppo di dimensioni medie</STRING></STRING>, a meno che il contribuente dimostri che tale diminuzione è dovuta esclusivamente a perdite subite durante il periodo d'imposta o dovute a un obbligo giuridico. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri dovrebbero attuare azioni di informazione e comunicazione sulla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda le sue possibilità e i suoi benefici per le PMI.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di evitare un uso improprio della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale è necessario stabilire norme specifiche contro l'elusione fiscale. Tali norme dovrebbero riguardare, in particolare, i regimi istituiti per eludere le condizioni alle quali un aumento di capitale beneficia di un'agevolazione a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso il trasferimento intragruppo di partecipazioni in imprese associate. Tali norme dovrebbero riguardare anche i regimi posti in essere per ottenere un'agevolazione in assenza di un aumento di capitale a livello di gruppo. Il finanziamento del debito intragruppo o i conferimenti in denaro potrebbero, ad esempio, essere utilizzati a tali fini. Norme specifiche contro l'elusione fiscale dovrebbero inoltre impedire l'introduzione di regimi intesi a sostenere che un aumento del capitale, e la corrispondente agevolazione, siano superiori a quelli effettivi, ad esempio attraverso un aumento dei crediti per il finanziamento di prestiti o una sopravvalutazione delle attività. Inoltre la norma generale antiabuso di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> si applica agli atti abusivi che non rientrano nel quadro specifico della presente direttiva in materia di lotta all'elusione fiscale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di evitare un uso improprio della deduzione relativa all'agevolazione sul capitale è necessario stabilire norme specifiche contro l'elusione fiscale. Tali norme dovrebbero riguardare, in particolare, i regimi istituiti per eludere le condizioni alle quali un aumento di capitale beneficia di un'agevolazione a norma della presente direttiva, ad esempio attraverso il trasferimento intragruppo di partecipazioni in imprese associate. Tali norme dovrebbero riguardare anche i regimi posti in essere per ottenere un'agevolazione in assenza di un aumento di capitale a livello di gruppo. Il finanziamento del debito intragruppo o i conferimenti in denaro potrebbero, ad esempio, essere utilizzati a tali fini. Norme specifiche contro l'elusione fiscale dovrebbero inoltre impedire l'introduzione di regimi intesi a sostenere che un aumento del capitale, e la corrispondente agevolazione, siano superiori a quelli effettivi, ad esempio attraverso un aumento dei crediti per il finanziamento di prestiti o una sopravvalutazione delle attività. Inoltre la norma generale antiabuso di cui all'articolo 6 della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> si applica agli atti abusivi che non rientrano nel quadro specifico della presente direttiva in materia di lotta all'elusione fiscale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché le misure adottate per recepire la presente direttiva nel diritto nazionale siano conformi alle indicazioni fornite dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)".</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I possibili costi fiscali derivanti dall'attuazione della presente direttiva dovrebbero essere valutati insieme ai vantaggi derivanti dalla garanzia di una base di finanziamento più solida per le imprese dell'Unione, che sarebbe della massima importanza in caso di stress finanziario.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limitazione della</STRING></STRING> deducibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei costi di finanziamento del debito</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una norma relativa ai limiti sugli interessi dovrebbe pertanto limitare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti e applicarsi indipendentemente dall'agevolazione</STRING></STRING>. Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Per affrontare efficacemente la distorsione a favore del debito rispetto al capitale dal punto di vista fiscale in modo sostenibile per le finanze pubbliche dell'Unione, è opportuno che l'agevolazione per il finanziamento tramite capitale sia accompagnata da una <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">norma che limiti la</STRING></STRING> deducibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli oneri finanziari eccedenti per i gruppi che non sono gruppi di dimensioni medie e per le imprese che non sono PMI</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, date le condizioni economiche avverse derivanti dalla crisi della COVID-19 e dalla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, tale norma di limitazione dovrebbe essere introdotta solo a partire dal 2027</STRING></STRING>. Tenuto conto della diversità di obiettivi fra tale norma e la vigente norma antielusione in materia di limiti sugli interessi di cui all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, è opportuno mantenere entrambe le norme. I contribuenti dovrebbero innanzitutto calcolare la deducibilità degli oneri finanziari eccedenti in conformità della presente direttiva e, successivamente, della direttiva antielusione. Nel caso in cui quest'ultimo calcolo si traduca in un importo inferiore di oneri finanziari eccedenti deducibili, il contribuente dovrebbe dedurre tale importo inferiore e riportare in avanti o riportare all'indietro qualsiasi differenza tra i due importi conformemente all'articolo 4 della direttiva antielusione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di valutare l'efficacia della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché il suo impatto sulle PMI e sul gettito fiscale negli Stati membri</STRING></STRING>, la Commissione dovrebbe elaborare e pubblicare una relazione di valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale relazione dovrebbe prestare particolare attenzione alle PMI e, in particolare, valutare se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare il loro interesse nei confronti del finanziamento tramite capitale tra di esse. Ove la relazione giunga ad una valutazione negativa, la Commissione dovrebbe presentare senza indugio al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa che affronti tale questione. La relazione della Commissione dovrebbe essere pubblicata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"grande impresa", una grande impresa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"gruppo di dimensioni medie", un gruppo di dimensioni medie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"grande gruppo", un grande gruppo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuente</STRING></STRING> ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA").</P></OLD><NEW><P>L'agevolazione sul capitale consiste nella deduzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P>	per 10 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una PMI o</STRING></STRING> di un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gruppo di dimensioni medie</STRING></STRING> ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli utili del contribuente al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti ("EBITDA")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>–</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per 7 periodi d'imposta consecutivi, dalla base imponibile di qualsiasi grande impresa o grande gruppo ai fini dell'imposta sul reddito delle società, di un importo pari fino al 30 % degli EBITDA</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 3 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera le percentuali dell'EBITDA in un periodo d'imposta di cui al primo comma.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale, conformemente al primo comma, è superiore al reddito imponibile netto del contribuente in un periodo d'imposta, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente possa riportare in avanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, senza limiti di tempo,</STRING></STRING> l'eccedenza dell'agevolazione sul capitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai periodi successivi</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Se la deduzione relativa all'agevolazione sul capitale, conformemente al primo comma, è superiore al reddito imponibile netto del contribuente in un periodo d'imposta, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente possa riportare in avanti l'eccedenza dell'agevolazione sul capitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come segue:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per un massimo di 3 periodi d'imposta, se il contribuente è una grande impresa o un grande gruppo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza limiti di tempo, se il contribuente è una PMI o un gruppo di dimensioni medie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché i contribuenti possano riportare in avanti, per un massimo di 5 periodi d'imposta, la parte dell'agevolazione sul capitale che supera il 30 % dell'EBITDA in un periodo d'imposta.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Fatto salvo l'articolo 5, la base dell'agevolazione sul capitale è calcolata come la differenza tra il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta e il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta precedente.</P></OLD><NEW><P>Fatto salvo l'articolo 5, la base dell'agevolazione sul capitale è calcolata come la differenza tra il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta e il livello del capitale netto alla fine del periodo d'imposta precedente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, vale a dire l'aumento su base annua del capitale netto</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> aumentata di un premio di rischio dell'1 % <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, se il contribuente è una</STRING></STRING> PMI<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di un premio di rischio dell'1,5 %</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>L'agevolazione sul capitale è pari alla base dell'agevolazione moltiplicata per il tasso di interesse privo di rischio su 10 anni per la valuta in questione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> aumentata di un premio di rischio dell'1 % <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le</STRING></STRING> PMI.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Se, dopo l'ottenimento di un'agevolazione sul capitale, la base dell'agevolazione è negativa in un periodo d'imposta, un importo pari all'agevolazione negativa diventa imponibile per 10 periodi d'imposta consecutivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le PMI o i gruppi di dimensioni medie o per 7 periodi d'imposta consecutivi per qualsiasi contribuente diverso da una PMI o un gruppo di dimensioni medie</STRING></STRING>, fino all'aumento complessivo del capitale netto per il quale tale agevolazione è stata ottenuta ai sensi della presente direttiva, a meno che il contribuente non fornisca prove sufficienti del fatto che ciò è dovuto a perdite contabili subite durante il periodo d'imposta o dovuto a un obbligo legale di riduzione del capitale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono inoltre affinché le misure adottate per recepire il presente articolo nel diritto nazionale siano conformi alle indicazioni fornite dal gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" sui regimi di deduzione degli interessi nozionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente possa dedurre dalla propria base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, gli oneri finanziari eccedenti, quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING>, fino a un importo (a) corrispondente all'85 % di tali oneri sostenuti durante il periodo d'imposta. Se tale importo è superiore all'importo (b) determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente abbia il diritto di dedurre solo il minore tra i due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi (a) e (b) è riportata in avanti o all'indietro conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un contribuente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diverso da una PMI o un gruppo di dimensioni medie</STRING></STRING> possa dedurre dalla propria base imponibile, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, gli oneri finanziari eccedenti, quali definiti all'articolo 1, punto 2), della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING>, fino a un importo (a) corrispondente al 50 % di tali oneri sostenuti durante il periodo d'imposta. Se tale importo è superiore all'importo (b) determinato conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164, gli Stati membri provvedono affinché il contribuente abbia il diritto di dedurre solo il minore tra i due importi nel periodo d'imposta. La differenza tra i due importi (a) e (b) è riportata in avanti o all'indietro conformemente all'articolo 4 della direttiva (UE) 2016/1164.</P></NEW><OLD><P>_______________</P></OLD><NEW><P>_______________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (GU L 193 del 19.7.2016, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 si applica agli oneri finanziari eccedenti sostenuti a decorrere dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 si applica agli oneri finanziari eccedenti sostenuti a partire dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1° gennaio 2027</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di PMI che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale e che fanno parte di grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>il numero di PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e gruppi di dimensioni medie</STRING></STRING> che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale nel periodo d'imposta, anche in percentuale del numero totale di PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e gruppi di dimensioni medie</STRING></STRING> che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, e il numero di PMI che hanno beneficiato dell'agevolazione sul capitale e che fanno parte di grandi gruppi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Relazioni</P></OLD><NEW><P>Relazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e riesame</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2027</STRING></STRING> la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2028</STRING></STRING> la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione e sull'impatto della presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa per modificare la presente direttiva</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale relazione valuta l'impatto della presente direttiva, prestando particolare attenzione:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle PMI, in particolare valutando se le condizioni speciali a loro disposizione si siano dimostrate sufficienti ad aumentare il loro interesse nei confronti del finanziamento tramite capitale; </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla limitazione alla deduzione degli interessi, in particolare per quanto riguarda l'incidenza dell'importo o degli importi di cui alla lettera a) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sul gettito fiscale degli Stati membri;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al legame con gli atti legislativi in materia di imposta sulle società, in particolare una direttiva che garantisce un'aliquota fiscale effettiva minima per le attività mondiali dei grandi gruppi multinazionali e una direttiva su un quadro per l'imposizione dei redditi in Europa (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai contribuenti che al [1º gennaio 2024] beneficiano di un'agevolazione sul capitale a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10</STRING></STRING> anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono differire l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva ai contribuenti che al [1º gennaio 2024] beneficiano di un'agevolazione sul capitale a norma del diritto nazionale per un periodo massimo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni e in nessun caso per un periodo superiore alla durata del beneficio ai sensi del diritto nazionale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale, ciascuno Stato membro rende pubblica una valutazione dei costi fiscali stimati delle misure da adottare e della conseguente diminuzione dell'aliquota fiscale effettiva per le imprese, e adotta, ove necessario, misure adeguate per proteggere il gettito fiscale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>