<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0011</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Politica di concorrenza – relazione annuale 2023</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0427/2023 - Relatrice: Stéphanie Yon‑Courtin)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 16 gennaio 2024 sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2023 (2023/2077(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli da 101 a 109,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le pertinenti norme, linee guida, risoluzioni, consultazioni pubbliche, comunicazioni e pubblicazioni della Commissione in materia di concorrenza,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti la relazione della Commissione del 4 aprile 2023 dal titolo "Relazione sulla politica di concorrenza 2022" (COM(2023)0184) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione che la accompagna (SWD(2023)0076),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 giugno 2023 sulla politica di concorrenza – Relazione annuale 2022<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2023)0227.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione dell'11 dicembre 2019 dal titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti rivisti della Commissione sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, pubblicati il 6 dicembre 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 13 luglio 2022 nella causa T-227/21<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2022,<STRING ITALIC="on"> Ilumina, Inc. contro Commissione europea</STRING>, T-227/21, ECLI:EU:T:2022:447.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 24 marzo 2022 dal titolo "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 131 I del 24.3.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali)<FOOTNOTE><FIELD> GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato<FOOTNOTE><FIELD> GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti svolti dalla Commissione a norma degli articoli 81 e 82 del trattato CE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 18 febbraio 2022 dal titolo "Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 80 del 18.2.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 31 gennaio 2023 dal titolo "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a favore delle reti a banda larga"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 36 del 31.1.2023, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto dell'Unione in materia di concorrenza,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 1º dicembre 2022 dal titolo "Evaluation of the State subsidy rules for health and social services of general economic interest ('SGEIs') and of the SGEI de minimis Regulation" (Valutazione delle norme sulle sovvenzioni di Stato per i servizi sanitari e sociali d'interesse economico generale (SIEG) e del regolamento "de minimis" per i SIEG) (SWD(2022)0388),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'entrata in vigore, il 1º settembre 2023, del pacchetto di misure adottato il 20 aprile 2023 con l'obiettivo di semplificare e snellire le procedure di controllo di talune concentrazioni che non suscitano preoccupazioni sotto il profilo della concorrenza (C(2023)2400, C(2023)2401, C(2023)2402),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2022/2560 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alle sovvenzioni estere distorsive del mercato interno<FOOTNOTE><FIELD> GU L 330 del 23.12.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE></P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il discorso sullo stato dell'Unione 2023 pronunciato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, “discorso sullo Stato dell’Unione”, 13 settembre 2023.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione del 6 settembre 2023 relativa alla designazione di gatekeeper a norma del regolamento sui mercati digitali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/914 della Commissione, del 20 aprile 2023, recante esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese e che abroga il regolamento (CE) n. 802/2004<FOOTNOTE><FIELD> GU L 119 del 5.5.2023, pag. 22.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione comune sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale proclamata il 23 gennaio 2023 dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU C 23 del 23.1.2023, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sentenza della CGUE del 4 luglio 2023 nella causa C-252/21<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 luglio 2023, <STRING ITALIC="on">Meta Platforms Inc e a. contro Bundeskartellamt</STRING>, C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento dal titolo "DG COMP Code of good practices for a transparent, inclusive, faster design and assessment of IPCEIs" (Codice di buone pratiche della DG COMP per una progettazione trasparente, inclusiva e più rapida degli IPCEI), del 17 maggio 2023<FOOTNOTE><FIELD> "DG COMP Code of good practices for a transparent, inclusive, faster design and assessment of IPCEIs" (Codice di buone pratiche della DG COMP per una progettazione trasparente, inclusiva e più rapida degli IPCEI).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) dal titolo "Report on CRA Market Share Calculation" (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito) del 15 dicembre 2022,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 27 aprile 2004 sull'orientamento informale per questioni nuove relative agli articoli 81 e 82 del Trattato CE, sollevate da casi individuali (lettere di orientamento)<FOOTNOTE><FIELD> GU C 101 del 27.4.2004, pag. 78.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 21 luglio 2023 dal titolo "Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale"’<FOOTNOTE><FIELD>GU C 259 del 21.7.2023, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione della Commissione del 25 settembre 2023 che vieta l'acquisizione di Flugo Group Holdings AB ("eTraveli") da parte di Booking Holdings ("Booking"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>Comitato economico e sociale europeo, “Relazione sulla politica di concorrenza 2022”, 25 ottobre 2023.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 54 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0427/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la politica di concorrenza dell'UE svolge un ruolo importante nel creare condizioni eque per fare affari nel mercato unico, al fine di proteggere i mercati dalle concentrazioni e dall'accumulo indebito di potere di mercato, e incoraggiare l'innovazione e la crescita delle imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), all'interno del mercato unico e, di conseguenza, nel promuovere il benessere dei consumatori e fornire loro una scelta più ampia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che è necessaria una proficua interazione tra la politica di concorrenza e altre politiche settoriali; che la politica di concorrenza potrebbe contribuire a rafforzare la resilienza, l'integrità e la competitività del mercato interno, nonché a conseguire gli obiettivi del Green Deal europeo e della bussola per il digitale, nonché gli obiettivi dell'UE sanciti dall'articolo 3 del trattato sull’Unione europea (TUE);</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la cooperazione e gli scambi internazionali sono essenziali per conseguire condizioni di parità in termini di concorrenza a livello globale come pure per affrontare in modo coordinato le sfide della duplice transizione digitale e verde;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le circostanze geopolitiche globali richiedono soluzioni responsabili e competitive anche nel campo della politica di concorrenza; che l'UE dovrebbe utilizzare tutti gli strumenti politici e legislativi a sua disposizione per difendere l'integrità, la resilienza e la competitività del suo mercato interno alla luce delle sfide poste dal crescente numero di conflitti nel mondo, dalle tensioni commerciali tra paesi concorrenti, dalla crisi del cambiamento climatico, nonché dalla pressione inflazionistica e dai bassi livelli di crescita economica; che vi è la necessità di ridurre le dipendenze nocive dell'UE da paesi terzi e potenze globali in settori quali l'energia, i medicinali, la tecnologia o le materie prime;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza devono agire in modo imparziale e obiettivo per preservare la credibilità della politica di concorrenza dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la forza globale e l'importanza del mercato unico dell'UE derivano dalla sua competitività interna e dalle condizioni di parità vigenti al suo interno;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo della concorrenza e risposta politica alla guerra in Ucraina, legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione e sfide persistenti legate alla pandemia di COVID-19</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invita la Commissione a salvaguardare l'integrità del mercato unico; ricorda che la risposta alla legge statunitense sulla riduzione dell'inflazione non deve basarsi unicamente sul ricorso agli aiuti di Stato, ma anche sulla creazione di un ambiente più favorevole per fare affari, su un quadro rinnovato in materia di concorrenza, che garantisca rapidità e flessibilità alle imprese che investono e competono in modo equo in Europa, rispettando gli obiettivi dell'UE in materia di clima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>prende atto del quadro temporaneo di crisi e transizione e dell'aggiornamento del codice sugli aiuti di Stato, che consente investimenti a favore delle transizioni verde e digitale; prende atto dell'adozione e dell'inclusione nel 2023 della "clausola di allineamento"; invita la Commissione dalla concorrenza a evitare accuratamente di creare le condizioni per una corsa alle sovvenzioni e ad avvalersi degli strumenti a sua disposizione per prevenire e sanzionare la concorrenza sleale sulle sovvenzioni; sottolinea che qualsiasi ulteriore sostegno statale deve essere mirato e temporaneo; sostiene che gli aiuti di Stato dovrebbero essere coerenti con gli obiettivi politici dell'UE quali il Green Deal e il pilastro europeo dei diritti sociali; invita la Commissione a esaminare la mancata armonizzazione dei meccanismi di recupero negli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita la Commissione a garantire che tutti gli strumenti temporanei di aiuto di Stato siano adeguatamente mirati per evitare la frammentazione del mercato unico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che saranno necessari ulteriori investimenti pubblici e privati per far fronte alle nuove sfide; evidenzia che il bilancio dell'UE deve essere adeguatamente strutturato per far fronte alle sfide del futuro, inclusa la frammentazione del mercato interno, sostenendo la strategia industriale dell'UE, riducendo le dipendenze critiche dell'Unione e garantendo la sua autonomia strategica aperta; sottolinea che non è possibile affrontare tali sfide unicamente mediante la spesa pubblica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>ricorda che un approccio frammentato agli aiuti di Stato potrebbe generare una disparità di condizioni nel mercato interno dell'Unione, dal momento che non tutti gli Stati membri dell'UE hanno lo stesso margine di bilancio per fornire sostegno; chiede pertanto di monitorare gli effetti potenzialmente distorsivi e che un'eventuale flessibilità del sostegno pubblico sia applicata unicamente al sostegno fornito a livello dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la Commissione a esaminare in che modo l'inflazione incide sulla concorrenza creando incentivi per le imprese al fine di cooperare con i concorrenti per coordinare i prezzi<FOOTNOTE><FIELD>Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), Competition and Inflation: OECD Competition Policy Roundtable Background Note (Concorrenza e inflazione: nota informativa sulla tavola rotonda sulla politica di concorrenza dell'OCSE), 2022.</FIELD></FOOTNOTE>, nonché a analizzare le relative conseguenze per i mercati e il benessere dei consumatori; sottolinea la necessità di migliorare i dati sugli utili, al fine di affrontare efficacemente le possibili conseguenze, in quanto la ricerca condotta dalla Banca centrale europea e dal Fondo monetario internazionale suggerisce che gli utili aziendali sono stati importanti motori temporanei dell'inflazione; invita la Commissione a monitorare attentamente, insieme alle autorità nazionali garanti della concorrenza, le conseguenze dei comportamenti anticoncorrenziali e il loro ruolo nella dinamica dell'inflazione; ribadisce che la Commissione deve avvalersi di tutti gli strumenti disponibili nel quadro del diritto della concorrenza per affrontare la crisi del costo della vita;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>accoglie con favore le iniziative intraprese dalle autorità garanti della concorrenza in diversi Stati membri<FOOTNOTE><FIELD>Grecia, Germania.</FIELD></FOOTNOTE> volte a introdurre nuovi poteri in relazione alle indagini di mercato, nella misura in cui non comportino la frammentazione del mercato interno; invita la Commissione a introdurre uno strumento simile per le indagini di mercato per evitare lacune nell'attuazione laddove le pratiche si verificano oltre i confini nazionali all'interno dell'UE e per adottare rimedi a livello settoriale, ove necessario, per affrontare efficacemente i comportamenti anticoncorenziali; ricorda l'iniziativa della Commissione relativa a un nuovo strumento in materia di concorrenza, che mirava a colmare i divari tra le norme dell'UE sulla concorrenza e gli strumenti di intervento volti a contrastare i problemi di concorrenza strutturali nei mercati; osserva che, grazie al nuovo strumento in materia di concorrenza, la Commissione sarebbe in grado di indagare le questioni relative alla concorrenza in interi settori; invita la Commissione a rivalutare il nuovo strumento in materia di concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea il ruolo centrale degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per finanziare grandi progetti transnazionali e conseguire le priorità strategiche dell'UE; prende atto dei criteri specifici relativi agli IPCEI per l'analisi della compatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno; deplora che le lunghe e complesse procedure corrispondenti siano spesso troppo onerose per le PMI; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che qualsiasi notifica sia completata al più tardi entro sei mesi; sottolinea che gli IPCEI dovrebbero avere un vero valore aggiunto europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>invita la Commissione a valutare in che modo i principi dell'UE in materia di concorrenza abbiano inciso sulla fornitura di servizi di interesse economico generale, anche alla luce della crisi della COVID-19 e dell'aumento del costo della vita; invita la Commissione a valutare la posizione dei servizi sociali di interesse generale e chiede che agli alloggi a prezzi accessibili sia riconosciuta un'esenzione in qualità di servizi di interesse economico generale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>accoglie con favore gli orientamenti della Commissione sull'applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione agli accordi collettivi, che chiariscono che il diritto della concorrenza dell'UE non impedisce ai lavoratori autonomi senza dipendenti di partecipare alla contrattazione collettiva; ricorda che i lavoratori autonomi hanno spesso un accesso limitato o inesistente alla contrattazione collettiva, il che può portare a condizioni di lavoro precarie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>ricorda la connessione intrinseca tra politica di concorrenza e mercato interno, che risulta chiaramente dal testo stesso dagli articoli 101 e 102 TFUE che disciplinano la politica di concorrenza dell'UE; si compiace del fatto che la Commissione, nella sua attività legislativa e politica, abbia riconosciuto la necessità di integrare la politica di concorrenza con gli obiettivi del mercato interno che la definiscono;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea la necessità di affrontare efficacemente le distorsioni e i fallimenti del mercato e di potenziare la concorrenza eliminando gli ostacoli normativi ingiustificati esistenti e riducendo gli oneri amministrativi superflui per agevolare l'ingresso di nuovi concorrenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>	sottolinea la rilevanza delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea C-555/21 (UniCredit Bank Austria) e C-383/18 (Lexitor sp. z o.o) per garantire una parità di condizioni nel mercato del credito al consumo ed evitare una distorsione competitiva;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicazione della politica di concorrenza e tendenze globali</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>accoglie con favore l'annuncio della Commissione relativo all'avvio di un'inchiesta antisovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi a norma del regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55).</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea l'importanza di un'efficace attuazione degli strumenti dell'UE sulle sovvenzioni estere, incluso il regolamento (UE) 2022/2560 sulle sovvenzioni estere onde garantire l'attenuazione di effetti potenzialmente distorsivi sul mercato unico; richiama l'attenzione sulla mancanza di risorse, dal momento che la Commissione dispone solo di otto equivalenti a tempo pieno (ETP(;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita la Commissione a modernizzare le norme in materia di appalti pubblici per far fronte alle nuove priorità e sfide operative, allo scopo di contribuire a favorire un'industria più verde e norme europee;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che le norme dell'UE in materia di concorrenza dovrebbero contribuire agli obiettivi dell'UE quali definiti nell'articolo 3 TUE; sottolinea che il "giusto prezzo" dei prodotti non è il prezzo più basso possibile per il cliente, ma un prezzo che consenta la giusta remunerazione di tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento, pur non causando esternalità negative; sottolinea che l'applicazione della politica di concorrenza a vantaggio dei consumatori non dovrebbe includere solo considerazioni sui livelli dei prezzi, ma anche considerazioni in materia di sostenibilità e di impatto sulla vita privata dei cittadini;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sottolinea il ruolo chiave della rete europea della concorrenza (REC) come forum per promuovere la collaborazione e la cooperazione tra le autorità europee garanti della concorrenza; invita la Commissione ad adoperarsi per proseguire il dialogo e la cooperazione costruttivi a livello internazionale; pone l'accento sulla necessità di rafforzare la collaborazione tra le autorità garanti della concorrenza e altre autorità di regolamentazione settoriali, come quelle responsabili della riservatezza dei dati, sia per vigilare sull'abuso dei dati da parte delle imprese sia per impedire loro di utilizzare i dati dei consumatori per ottenere un vantaggio competitivo sleale; accoglie con favore il ruolo rilevante svolto dalle autorità nazionali competenti nell'applicazione delle norme del regolamento sui mercati digitali e delle iniziative legislative nazionali attuate per contrastare il comportamento anticoncorrenziale delle grandi piattaforme online nei settori digitali; sottolinea, a tale riguardo, l'importanza di un'azione coordinata e omogenea che non pregiudichi l'applicazione del regolamento sui mercati digitali, da un lato, e delle norme nazionali in materia di concorrenza nei settori digitali, dall'altro, come previsto dall'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>ricorda che in un mondo globalizzato la cooperazione internazionale è essenziale per assicurare l'efficace applicazione delle norme in materia di concorrenza; sottolinea che gli accordi di cooperazione mirati con i paesi terzi nel settore della politica di concorrenza possono contribuire significativamente all'efficacia della stessa; invita la Commissione a sviluppare l'influenza della politica di concorrenza nel mondo, in particolare rafforzando la cooperazione con i paesi terzi mediante accordi di cooperazione di seconda generazione che consentano uno scambio di informazioni più efficace tra le autorità garanti della concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>invita la Commissione a sfruttare maggiormente gli strumenti probatori aggiuntivi, quali le analisi comportamentali e finanziarie, e a ricorrere in misura maggiore a dati informatici, computer ed esperti di intelligenza artificiale nonché economisti comportamentali nell'applicazione delle normative in materia di concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>osserva il persistere di un livello elevato di concentrazione del mercato per le agenzie di rating del credito, dato che le tre maggiori agenzie di rating del credito possiedono una quota di mercato superiore al 90 %<FOOTNOTE><FIELD>Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati , "Report on CRA Market Share Calculation" (Relazione sul calcolo della quota di mercato delle agenzie di rating del credito), 15 dicembre 2022.</FIELD></FOOTNOTE>; ribadisce la necessità di potenziare la concorrenza in tale mercato al fine di garantire imparzialità e fiducia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>si rammarica della decisione di Ernst &amp; Young di interrompere il processo di separazione delle sue attività di revisione contabile da quelle di consulenza; osserva che la combinazione di attività di revisione contabile e di consulenza può tradursi in un conflitto di interessi e può esacerbare la dominanza del mercato da parte di ciascuna delle "Big Four"; invita la Commissione a esaminare la combinazione tra le attività di revisione contabile e le attività di consulenza e, eventualmente, a presentare misure atte a prevenire i conflitti di interessi e la posizione dominante del mercato;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Controllo delle concentrazioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>osserva che l'acquisizione di start-up da parte di operatori dominanti potrebbe indebolire l'innovazione e infine la concorrenza; sottolinea che è importante che la Commissione presti particolare attenzione al fenomeno delle "acquisizioni killer" nel settore digitale, che devono essere segnalate in virtù del regolamento sui mercati digitali e, se del caso, adotti misure risolute conformemente all'articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>plaude alle recenti decisioni della Commissione sui casi di fusioni<FOOTNOTE><FIELD>Commissione europea, "Booking Holdings/Etraveli Group", data delle decisione: 25 settembre 2023.</FIELD></FOOTNOTE>; sottolinea l'importanza dei rimedi strutturali nelle decisioni sulle fusioni; rileva che le piattaforme online più grandi e influenti incidono sulle attività quotidiane di decine di migliaia di PMI); sottolinea che un'acquisizione non può comportare il rafforzamento della posizione dominante di un'azienda nel mercato alberghiero consentendole la vendita incrociata dei suoi diversi servizi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di rivedere la sua comunicazione sulla definizione del "mercato rilevante" e attende con interesse i risultati della consultazione pubblica; sottolinea la necessità di adottare un approccio più dinamico che vada oltre l'approccio tradizionale, soprattutto per i nuovi mercati emergenti come il settore digitale, e tiene conto di una visione a più lungo termine che comprenda la dimensione globale e la potenziale concorrenza futura; deplora il fatto che in passato la Commissione abbia a volte adottato una prospettiva di mercato rilevante troppo restrittiva, privando in questo modo le imprese europee dell'opportunità di competere efficacemente in un contesto globalizzato; sostiene l'intenzione della Commissione di tenere maggiormente conto del potenziale danno alla concorrenza nel valutare le fusioni in cui l'espansione in mercati adiacenti avrebbe l'effetto di rafforzare ulteriormente la posizione dominante nel mercato principale della società acquirente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>è preoccupato per l'elevato livello di concentrazione di alcune parti della filiera alimentare a scapito dei consumatori, degli agricoltori, dell'ambiente e della biodiversità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>rammenta che, ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni, gli Stati membri possono adottare misure adeguate per proteggere le questioni di interesse pubblico, quali la protezione del clima, la sostenibilità e lo Stato di diritto, e chiede che alla Commissione sia riconosciuta la stessa possibilità nell'esaminare l'impatto della concentrazione sul mercato interno;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Antitrust e cartelli</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>invita la Commissione a utilizzare meglio lo strumento delle misure provvisorie per porre fine a qualunque pratica suscettibile di danneggiare gravemente la concorrenza, in particolare in relazione a mercati dinamici e in rapida evoluzione come i mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>accoglie con favore il nuovo approccio adottato nei casi antitrust più recenti, in cui la Commissione, per la prima volta e a determinate condizioni, prevede l'imposizione di rimedi strutturali per porre fine ai comportamenti anticoncorrenziali, soprattutto quando la pratica anticoncorrenziale in questione è stata reiterata in altri segmenti di mercato dalla stessa azienda nel corso degli anni; incoraggia la Commissione, a tale riguardo, a proseguire in tale direzione per un'efficace applicazione <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> delle norme antitrust;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>invita la Commissione ad accelerare le procedure antitrust, a fissare tempistiche adeguate per le procedure e a garantire un'attuazione efficace delle decisioni, al fine di evitare procedure lunghe, come nel caso di Spotify, che ha presentato una denuncia contro Apple nel 2019 e che, nonostante la Commissione abbia pubblicato una comunicazione degli addebiti, finora non sono state intraprese azioni concrete riguardo alle restrizioni applicate da Apple, che impediscono agli sviluppatori di applicazioni di comunicare liberamente con gli utenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>accoglie con favore il lancio dell'iniziativa sugli orientamenti sugli abusi diretti all'esclusione di un concorrente, che sono stati elaborati nel 2024 e adottati nel 2025, e plaude all'impegno della Commissione volto a un'applicazione decisa, efficace e rapida dell'articolo 102 TFUE nel settore degli abusi diretti all'esclusione di un concorrente; invita la Commissione a confermare concretamente l'applicazione delle norme antitrust basata sugli effetti e, in particolare, la pertinenza delle prove economiche nei casi appropriati; chiede che si tenga conto della vulnerabilità dei consumatori nel valutare abusi di sfruttamento quali prezzi eccessivi e clausole inique;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>prende atto dell'avvio di un'indagine formale su possibili pratiche anticoncorrenziali di gatekeeper che tentano di integrare o integrano una piattaforma di comunicazione e collaborazione nel proprio software popolare e dominante<FOOTNOTE><FIELD>Commissione europea, "Antitrust: Commission opens investigation into possible anticompetitive practices by Microsoft regarding Teams" (Antitrust: la Commissione avvia un'indagine su possibili pratiche anticoncorrenziali di Microsoft in relazione a Teams), 27 luglio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione a valutare attentamente insieme alle imprese interessate le concessioni offerte unilateralmente dal gatekeeper, al fine di garantire che rispondano alle preoccupazioni degli operatori del mercato per quanto riguarda gli utenti nuovi ed esistenti e che risolvano le questioni relative all'interoperabilità e alla tariffazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>insiste sulla necessità di mezzi di ricorso efficaci, che possono richiedere un maggiore coordinamento tra le autorità di contrasto e un dialogo più ampio con i terzi, nonché un'adeguata applicazione; ricorda che le imprese designate come gatekeeper sono state oggetto di precedenti sentenze in materia di antitrust che non hanno portato a effettivi cambiamenti nei comportamenti, soprattutto in materia di autoagevolazione nei mercati digitali; invita la Commissione a utilizzare meglio i rimedi strutturali come misure di ultima istanza; ribadisce il suo invito alla Commissione a porre fine al primato dei rimedi comportamentali nel diritto dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>ribadisce il suo invito alla Commissione ad affrontare l'effetto anticoncorrenziale delle restrizioni territoriali dell'offerta al fine di garantire un mercato unico pienamente funzionale e sfruttare i suoi potenziali vantaggi per i consumatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>ribadisce inoltre il suo invito alla Commissione a continuare a monitorare e rimuovere attivamente i geoblocchi ingiustificati e altre restrizioni alle vendite transfrontaliere online, adottando un approccio a favore dei consumatori in modo da consentire loro di accedere a una scelta più ampia di prodotti e servizi in tutta l'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Politica di concorrenza nell'era digitale</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>valuta positivamente la designazione di sei gatekeeper – Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta, Microsoft<FOOTNOTE><FIELD>Cfr. decisioni ufficiali a norma del regolamento sui mercati digitali. 100044, 100040, 100035, 100027, 100026, 100025, 100024, 100020, 100018, 100017, 100016, 100013, 100011.</FIELD></FOOTNOTE> – per 22 servizi di piattaforma di base a norma del regolamento sui mercati digitali, l'avvio di quattro indagini di mercato per la confutazione nonché la prima indagine di mercato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento sui mercati digitali; esorta la Commissione ad adottare tempestivamente atti delegati al fine di estendere le modalità di applicazione o di specificare le modalità di attuazione degli obblighi di cui agli articoli 5, 6, 7 e 12 del regolamento sui mercati digitali; invita la Commissione a valutare rigorosamente se i gatekeeper rispettano gli obblighi previsti dal regolamento sui mercati digitali prima del 6 marzo 2024 e a chiedere un riscontro a terzi per stabilire se le soluzioni di conformità offerte dai gatekeeper danno luogo a mercati digitali più equi e più contendibili; invita la Commissione a garantire che le misure adottate dai gatekeeper in materia di sicurezza e integrità delle loro piattaforme che potrebbero incidere sul rispetto del regolamento sui mercati digitali, siano controllate da terzi indipendenti e non si basino esclusivamente sulla valutazione dei gatekeeper;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>sottolinea che lo studio commissionato dalla Commissione sull'impatto dei recenti sviluppi della pubblicità digitale sulla vita privata, sugli editori e sugli inserzionisti conclude che la raccolta e il trattamento su larga scala di dati personali a fini pubblicitari e la mancanza di trasparenza del mercato della pubblicità digitale potrebbero alimentare casi di frode<FOOTNOTE><FIELD>Commissione europea, "Study on the impact of recent developments in digital advertising on privacy, publishers and advertisers" (Studio sull'impatto dei recenti sviluppi della pubblicità digitale sulla vita privata, sugli editori e sugli inserzionisti), pagg. 263-264.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione, in linea con le raccomandazioni formulate in suddetto studio, ad esaminare ulteriormente le opzioni legislative per futuri interventi politici, tra cui l'imposizione di rimedi strutturali, al fine di affrontare i comportamenti anticoncorrenziali, completando a tal riguardo il regolamento sui mercati digitali e il regolamento sui servizi digitali<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>prende atto delle indagini di mercato relative al servizio Edge e Bing di Microsoft<FOOTNOTE><FIELD>Decisione 100015 a norma del regolamento sui mercati digitali; decisione 100028 a norma del regolamento sui mercati digitali e decisione 100034 a norma del regolamento sui mercati digitali.</FIELD></FOOTNOTE> e iOS e iMessage di Apple<FOOTNOTE><FIELD>Decisione 100047 a norma del regolamento sui mercati digitali e decisione 100022 a norma del regolamento sui mercati digitali.</FIELD></FOOTNOTE>, con l'obiettivo di valutare il loro ruolo di punto di accesso e la loro posizione consolidata nel mercato conformemente alla decisione di designazione come gatekeeper adottata nei confronti di Apple e Microsoft a norma del regolamento sui mercati digitali; richiama l'attenzione sull'inclusione predefinita del servizio iMessage su tutti i dispositivi iOS per oltre 144 milioni di utenti; sottolinea l'importanza degli smartphone in quanto fondamentale strumento personale e professionale; evidenzia che il mercato attuale è dominato da due sistemi operativi, ciascuno dei quali offre il proprio servizio di messaggistica non interoperabile, il che limita la possibilità di utenti e imprese di passare liberamente da un ecosistema all'altro e di comunicare senza problemi tra loro indipendentemente dal sistema operativo, il che è sostanzialmente contrario allo spirito e alla lettera del regolamento sui mercati digitali; invita pertanto la Commissione a procedere rapidamente con l'indagine e l'effettiva attuazione per offrire i vantaggi dell'interoperabilità della messaggistica a tutti in modo tempestivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>accoglie con favore la decisione della CGUE nella causa <STRING ITALIC="on">Meta contro Bundeskartellamt</STRING> che attribuisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza la competenza di far rispettare le norme in materia di protezione dei dati nel contesto delle normative antitrust; sottolinea che la CGUE afferma che la protezione dei dati personali è una considerazione importante quando si esamina un abuso di posizione dominante e che impone requisiti sull'uso dei dati personali delle persone per la pubblicità mirata; incoraggia le autorità garanti della concorrenza a indagare sulle violazioni del regolamento generale sulla protezione dei dati<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ed esorta le autorità preposte alla protezione dei dati a sanzionare tali violazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>osserva le conclusioni dei procedimenti del Bundeskartellamt e di Alphabet Inc. che offrono agli utenti di Google migliori possibilità di scelta riguardo alla modalità di trattamento dei propri dati da parte di Google; afferma che i consumatori dell'UE devono avere la possibilità di scegliere se acconsentire all'agglomerazione e al trattamento incrociato dei propri dati personali; esorta la Commissione a perseguire il coordinamento delle attività di applicazione della legge e a cooperare con le autorità nazionali garanti della concorrenza al fine di favorire un'interazione efficace tra il diritto di concorrenza e il regolamento sui mercati digitali, in particolare nel contesto degli "ulteriori obblighi" previsti dal regolamento sui mercati digitali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>osserva che l'Internet delle cose rappresenta un mercato in crescita; rileva altresì che i dispositivi domestici intelligenti, ad esempio i robot aspirapolvere, sono una grande fonte di dati dei consumatori; osserva che le concentrazioni e acquisizioni in tale settore possono infliggere notevoli danni alla concorrenza; invita la Commissione a includere i dati come fonte di potere di mercato nella valutazione dei casi di fusioni e acquisizioni in tale settore, nello specifico, quando detti casi coinvolgono grandi imprese tecnologiche consolidate; chiede inoltre, se necessario, di imporre condizioni sull'utilizzo dei dati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>deplora il fatto che l'elenco dei gatekeeper non include alcun fornitore di servizi cloud; invita la Commissione a prendere in considerazione l'apertura di indagini di mercato a norma dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento sui mercati digitali (valutazione qualitativa) in detto settore, in particolare alla luce della struttura concentrata del mercato e delle pratiche anticoncorrenziali dannose evidenziate dalle autorità nazionali garanti della concorrenza; sottolinea che il mercato europeo del cloud è dominato da pochi operatori di dimensioni molto grandi; invita la Commissione a garantire la designazione di tutti i servizi pertinenti nell'ottica di ripristinare una concorrenza leale ed equa nel mercato europeo del cloud;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita la Commissione a valutare la necessità di avviare un'indagine di mercato a norma dell'articolo 19 del regolamento sui mercati digitali, per aggiungere nuove categorie di servizi di piattaforma di base all'articolo 2, paragrafo 2, di suddetto regolamento, alla luce dei più recenti sviluppi tecnologici che potrebbero portare a nuove tipologie di servizi che non rientrano nelle categorie esistenti, come ad esempio l'intelligenza artificiale generativa; riconosce che le nuove funzionalità basate sull'intelligenza artificiale generativa possono essere inglobate nei servizi digitali esistenti, quali i motori di ricerca online, e possono essere rilevate dall'elenco esistente dei servizi di piattaforma di base, il che potrebbe comportare il rafforzamento dei gatekeeper esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>prende atto della dichiarazione comune della autorità garanti della concorrenza sulla concorrenza e l'intelligenza artificiale, sottolineando l'importanza della cooperazione per promuovere la concorrenza nei mercati digitali<FOOTNOTE><FIELD>Vertice G7 di Hiroshima sul tema "Compendio degli approcci volti a migliorare la concorrenza nei mercati digitali", 8 novembre 2023.</FIELD></FOOTNOTE>; invita la Commissione a vigilare riguardo agli accordi di cooperazione contestualmente agli sviluppi dell'intelligenza artificiale, al fine di garantir che tali accordi non siano fusioni potenzialmente nascoste o "acquisizioni killer";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>ribadisce che il regolamento sui mercati digitali ha una base giuridica diversa rispetto al quadro della politica di concorrenza; sottolinea la necessità di assicurare una coesistenza efficace tra l'applicazione <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> del diritto della concorrenza e l'applicazione <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> del regolamento sui mercati digitali data la complementarità della loro natura; sottolinea la necessità di mobilitare sinergie e risorse sufficienti in termini di personale per un'attuazione efficace delle norme e di evitare sovrapposizioni o duplicazioni delle strutture e delle misure esistenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>richiama l'attenzione sulle future esigenze di connettività dell'UE in termini di infrastrutture e investimenti; invita la Commissione a prendere in considerazione una revisione della prassi attuale in materia di concorrenza per il mercato delle telecomunicazioni, al fine di facilitare la creazione di un mercato unico pienamente integrato per i servizi di telecomunicazione; osserva che il consolidamento del mercato potrebbe essere l'unico modo per evitare di vendere le infrastrutture, pezzo dopo pezzo, a imprese straniere stabilite al di fuori dell'UE e per competere efficacemente in uno scenario globale; sottolinea che la crescita di questo settore in Europa è stata molto limitata negli ultimi dieci anni e che la ragione principale di tale fenomeno è da ricondursi alla frammentazione; accoglie con favore, a tale proposito, l'annuncio del commissario Thierry Breton relativo al lavoro della Commissione su una nuova proposta di normativa sulle reti digitali intesa a far fronte alla frammentazione del mercato, attirare investimenti e garantire le infrastrutture di telecomunicazione e l'innovazione senza costi aggiuntivi per i consumatori e senza mettere a repentaglio la neutralità della rete e la concorrenza leale sul mercato tra tutti gli attori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>osserva con preoccupazione che i gatekeeper che maturano un vantaggio in termini di dati nei confronti dei rivali possono raggiungere economie di scala critiche, contribuendo così all'ulteriore squilibrio competitivo nei mercati digitali e frenando l'innovazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>sottolinea che le risorse costituite da dati personali dovrebbero essere considerate e valutate alla stregua di altre risorse tradizionali nelle decisioni relative alle concentrazioni e acquisizioni digitali; sottolinea altresì che il consolidamento dei dati attraverso le concentrazioni e le acquisizioni può rafforzare una posizione dominante;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tassazione</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>deplora gli effetti distorsivi della pianificazione fiscale aggressiva e dei sistemi fiscali di alcuni Stati membri sulla concorrenza leale, in quanto possono soffocare l'innovazione e pregiudicare la contendibilità dei mercati, in particolare per le PMI; chiede che le imprese che ricorrono a paradisi fiscali in paesi terzi a fini di elusione fiscale siano escluse dalle procedure di appalto pubblico e dagli aiuti di Stato, dato che tali imprese competono sulla base di condizioni inique con le imprese che non sono stabilite in paradisi fiscali; si compiace della raccomandazione della Commissione del 14 luglio 2020 di non erogare un sostegno finanziario alle imprese che hanno legami con paradisi fiscali, proteggendo così i contribuenti onesti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>invita la Commissione a esaminare la possibilità di sanzionare i paesi riguardo ai quali è stata riscontrata una violazione delle norme dell'UE in materia di aiuti di Stato; incoraggia la Commissione a proseguire le sue indagini sulle prassi di ruling fiscale degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>prende atto dell'impegno del vicepresidente Maroš Šefčovič e del commissario Wopke Hoekstra teso ad avviare una discussione sull'eliminazione graduale delle sovvenzioni ai combustibili fossili; ricorda la sua richiesta di attuare politiche, tempistiche e misure concrete al fine di eliminare gradualmente quanto prima le sovvenzioni ai combustibili fossili attraverso misure fiscali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>51.</NO.P>accoglie con favore la vigilanza della Commissione nell'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato nel settore fiscale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>52.</NO.P>deplora nel contempo il fatto che diverse recenti decisioni della Commissione riguardo a casi molto noti di concorrenza nell'ambito della fiscalità siano state annullate dalla CGUE; invita la Commissione a elaborare la sua politica di concorrenza in maniera più accurata affinché possa reggere nelle aule dei tribunali; constata con preoccupazione che l'annullamento delle ammende e il pagamento retroattivo degli interessi di mora per le sentenze annullate costituiscono un rischio per il bilancio dell'UE;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Partecipazione del Parlamento</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>53.</NO.P>sottolinea che il Parlamento dovrebbe svolgere un ruolo attivo nella definizione della politica di concorrenza e dovrebbe essere maggiormente coinvolto nelle attività dei gruppi di lavoro e dei gruppi di esperti; ritiene che si dovrebbe ricorrere più frequentemente al diritto del Parlamento di intervenire nei procedimenti giudiziari relativi al diritto della concorrenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>54.</NO.P>invita il commissario responsabile della politica di concorrenza a rimanere in stretto contatto con la commissione competente del Parlamento e il relativo gruppo di lavoro sulle questioni relative alla concorrenza;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>55.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>