<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0016</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Obiezione a un atto di esecuzione: livelli massimi di residui di tiacloprid</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B9-0057/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2024 sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti (COM(2023)0739 – 2023/3005(RPS))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti (COM(2023)0739),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 49, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE<FOOTNOTE><FIELD> GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), nonché l'allegato II, punto 3.6.4,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare<FOOTNOTE><FIELD> GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 11, 13, 168 e 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato adottato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) il 9 febbraio 2023 e pubblicato il 15 marzo 2023<FOOTNOTE><FIELD> Dichiarazione dell'EFSA sulla valutazione del rischio alimentare (acuto) a breve termine e sulla valutazione dei dati di conferma per quanto riguarda determinati livelli massimi di residui (LMR) per il tiacloprid, EFSA Journal 2023;21(3):7888, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.7888.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la conclusione relativa alla revisione inter pares sui pesticidi approvata dall'EFSA il 17 gennaio 2019 e pubblicata il 14 marzo 2019<FOOTNOTE><FIELD> Conclusioni EFSA sulla revisione inter pares della valutazione del rischio della sostanza attiva tiacloprid, EFSA Journal 2019;17(3):5595, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5595.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere adottato dal comitato per la valutazione dei rischi (RAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) il 12 marzo 2015<FOOTNOTE><FIELD> Parere del RAC che propone una classificazione e un'etichettatura armonizzate a livello dell'UE per il tiacloprid (ISO); {(2Z)-3-[(6-cloropiridin-3-il)metil]-1,3-tiaz olidin-2-ilidene}cianamide,https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/details/0b0236e180638ff8.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 5 bis, paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 112, paragrafi 2 e 3, e paragrafo 4, lettera c), del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il tiacloprid è un principio attivo negli insetticidi utilizzati principalmente su cotone, pomacee, ortaggi e patate;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'approvazione della sostanza attiva tiacloprid è scaduta il 3 febbraio 2020 e non è stata rinnovata secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 della  Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/23 della Commissione, del 13 gennaio 2020, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva tiacloprid, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L 8 del 14.1.2020, pag. 8).</FIELD></FOOTNOTE>; che il periodo di tolleranza per i prodotti fitosanitari contenenti tiacloprid è scaduto il 3 febbraio 2021;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'approvazione della sostanza attiva tiacloprid non è stata rinnovata in quanto non è stato possibile stabilire, per quanto riguarda uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario, che i criteri di approvazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 erano soddisfatti; che, in particolare, l'EFSA ha individuato due settori critici che destano preoccupazione; che il primo settore critico che desta preoccupazione riguarda l'indicazione della contaminazione delle acque sotterranee con diversi metaboliti rilevanti del tiacloprid il cui potenziale cancerogeno non poteva essere escluso (M30, M34 e M46) al di sopra del limite parametrico per l'acqua potabile di 0,1 µg/l per tutti gli usi rappresentativi<FOOTNOTE><FIELD> Conclusioni dell'EFSA del 17 gennaio 2019.</FIELD></FOOTNOTE>; che il secondo settore critico di preoccupazione riguarda la classificazione armonizzata, da parte dell'ECHA, del tiacloprid come presumibilmente dannoso per la fertilità e il feto (tossico per la riproduzione di categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, che fa rientrare il tiacloprid nei "criteri di esclusione" a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'EFSA ha inoltre concluso che la valutazione dei rischi per le api e le piante terrestri non bersaglio non ha potuto essere completata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il tiacloprid è anche classificato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 come sospettato di provocare il cancro (cancerogeno di categoria 2), molto tossico per gli organismi acquatici (tossicità acquatica acuta 1) e molto tossico per gli organismi acquatici con effetto di lunga durata (tossicità acquatica cronica 1);</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (comitato PAFF) non ha espresso alcun parere sulla proposta di regolamento del Consiglio; che, durante la riunione del comitato PAFF tenutasi il 18 e 19 settembre 2023, "[o]tto Stati membri non hanno appoggiato il progetto di regolamento. Sei di essi hanno menzionato in primo luogo le loro preoccupazioni in merito al mantenimento dei CXL e delle tolleranze all'importazione per una sostanza non approvata che rientra nei criteri di esclusione di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 (tossica per la riproduzione). Inoltre, uno Stato membro che non ha sostenuto il progetto di regolamento temeva che l'EFSA avesse indicato superamenti della dose acuta di riferimento per alcuni prodotti in determinate circostanze non standard, un altro ha menzionato la discriminazione degli agricoltori dell'UE che non possono più utilizzare prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, mentre gli agricoltori dei paesi terzi potrebbero ancora farlo, determinando così una concorrenza sleale"<FOOTNOTE><FIELD> Relazione di sintesi della riunione del comitato PAFF del 18-19 settembre 2023, https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/092486/1/consult?lang=en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la Germania ha chiesto di includere la seguente dichiarazione nella relazione di sintesi della riunione del comitato PAFF del 18-19 settembre 2023: "Il tiacloprid è un principio attivo che risponde ai criteri di esclusione secondo il regolamento (CE) n. 1107/2009. Nel corso della nuova procedura di approvazione della sostanza attiva è stato stabilito che essa soddisfa i criteri di esclusione in quanto classificata come tossica per la riproduzione 1B. Di conseguenza, la sostanza attiva non è stata riapprovata. In generale la Germania non appoggia la fissazione di [limiti massimi di residui (LMR)] per le sostanze attive non approvate nell'Unione a causa di preoccupazioni per la salute. In questo caso il fattore decisivo è che i criteri di esclusione sono stati stabiliti nel quadro della procedura di (ri)approvazione di una sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009"<FOOTNOTE><FIELD> Ibidem.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che è pertanto opportuno sopprimere gli attuali LMR fissati per il tiacloprid nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 conformemente all’articolo 17 di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del medesimo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nella proposta di regolamento del Consiglio, la Commissione propone tuttavia di mantenere gli LMR per il tiacloprid al di sopra del limite di determinazione per l'impiego su più di 30 prodotti destinati all'importazione sulla base del parere motivato dell'EFSA<FOOTNOTE><FIELD> Parere motivato del 9 febbraio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che gli impieghi per i quali gli LMR superiori al limite di determinazione sono considerati sicuri comprendono gli usi del tiacloprid in papaya, tè, frutta a guscio, cotogne, nespole, nespole del Giappone, albicocche, ciliege (dolci), prugne, fragole, more di rovo, more selvatiche, altra piccola frutta e bacche, kiwi, patate, pomodori, melanzane, meloni, cocomeri/angurie, riso, frumento, prodotti di origine animale (suini, bovini, ovini, equini, pollame e altri animali d'allevamento) ottenuti da tessuti (muscolo, fegato, rene e frattaglie commestibili), latte e uova, lamponi, cetrioli, zucchini, semi di colza, semi di senape e semi di cotone; che gli LMR proposti per tali impieghi vanno dal doppio del limite di determinazione fino a un migliaio di volte di più rispetto al limite di determinazione (per l'uso sui tè);</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, per contro, la richiesta di tolleranze all'importazione è stata respinta solo per due usi (su pesche e peperoni dolci), in quanto non si può escludere un superamento della dose acuta di riferimento, e la Commissione ha pertanto proposto di ridurre gli LMR per il tiacloprid al limite di determinazione solo per questi usi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il considerando 5 del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce che non dovrebbero essere presenti residui a livelli tali da comportare rischi inaccettabili per l'uomo e, se del caso, per gli animali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009 stabilisce che i residui di prodotti fitosanitari non devono avere alcun effetto nocivo né sulla salute umana, compresa quella dei gruppi vulnerabili, né sulla salute degli animali, tenendo conto degli effetti cumulativi e sinergici noti; che l'allegato II, punto 3.6.4, di detto regolamento stabilisce che una sostanza attiva classificata, a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, come tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B non è approvata a meno che "i residui della sostanza attiva [...] in questione negli alimenti e nei mangimi non superino il valore di default stabilito conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005"; che l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005 stabilisce un valore di default di 0,01 mg/kg;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 396/2005, la tolleranza all'importazione è un LMR stabilito per i prodotti importati nel caso in cui "l'utilizzo, sul prodotto in questione, della sostanza attiva contenuta in un prodotto fitosanitario non sia autorizzato nella Comunità per motivi diversi da quelli inerenti alla protezione della sanità pubblica per il prodotto specifico e l'utilizzo specifico"; che il tiacloprid non soddisfa tali criteri in quanto è stato vietato per motivi sanitari, poiché classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la legislazione alimentare deve perseguire uno o più fra gli obiettivi generali di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, della tutela degli interessi dei consumatori, comprese le pratiche leali nel commercio alimentare, tenuto eventualmente conto della tutela della salute e del benessere degli animali, della salute vegetale e dell'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che l'attuale crisi degli impollinatori è una delle principali minacce per la biodiversità e la sicurezza alimentare globale e locale; che tale crisi è suscettibile di aggravare i problemi della fame nascosta, erode la resilienza degli ecosistemi e può destabilizzare gli ecosistemi che formano il nostro sistema di sostegno alla vita<FOOTNOTE><FIELD> van der Sluijs, J.P., Vaage, N.S., "Pollinators and Global Food Security: the Need for Holistic Global Stewardship" (Impollinatori e sicurezza alimentare globale: la necessità di una gestione olistica globale), Food ethics 1, 75-91 (2016), https://doi.org/10.1007/s41055-016-0003-z.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che, nella sua comunicazione del 20 maggio 2020 dal titolo "Una strategia 'Dal produttore al consumatore' per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente"<FOOTNOTE><FIELD> COM(2020)0381.</FIELD></FOOTNOTE>, la Commissione ha annunciato che "[l]'UE sosterrà la transizione globale verso sistemi agroalimentari sostenibili, in linea con gli obiettivi della presente strategia e con gli OSS" e che "[l]'UE potrà rivestire un ruolo determinante nella definizione degli standard globali grazie alla presente strategia"; che la Commissione ha esplicitamente affermato nella strategia che "[un] sistema alimentare dell'UE più sostenibile richiede inoltre l'adozione di pratiche sempre più sostenibili da parte dei nostri partner commerciali", e che "[a]l fine di promuovere un passaggio graduale all'uso di prodotti fitosanitari più sicuri l'UE, conformemente alle norme dell'OMC e a seguito di una valutazione del rischio, considererà il riesame delle tolleranze all'importazione per le sostanze che soddisfano i "criteri di esclusione" e presentano un livello elevato di rischio per la salute umana";</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che, nel 2022, la Commissione ha ridotto<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2023/334 della Commissione, del 2 febbraio 2023, che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clothianidin e thiamethoxam in o su determinati prodotti (GU L 47 del 15.2.2023, pag. 29).</FIELD></FOOTNOTE> gli LMR per due neonicotinoidi che presentano un rischio elevato per gli impollinatori al livello più basso misurabile con le tecnologie più recenti e che, di conseguenza, i prodotti importati non possono più contenere residui di clothianidin e thiamethoxam;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che, a tale riguardo, la Commissione ha sostenuto che "[t]enendo conto di tutti i fattori pertinenti alla materia in esame a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, letto alla luce dell'articolo 11 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, secondo cui 'le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile', tutti gli attuali LMR per clothianidin e/o thiamethoxam di cui al regolamento (CE) n. 396/2005 dovrebbero pertanto essere ridotti al limite di determinazione LD"<FOOTNOTE><FIELD> Ibid.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che, nella riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi tenutasi il 10 e 11 maggio 2023, "[l]a Commissione ha ricordato che il tiacloprid appartiene al gruppo delle sostanze attive neonicotinoidi [ma che], poiché ha proprietà diverse rispetto a clothianidin e thiamethoxam, non si prevede attualmente di seguire lo stesso approccio adottato per clothianidin e thiamethoxam nell'attuazione della strategia 'Dal produttore al consumatore' riducendo tutti gli LMR al limite di quantificazione (LOQ)"<FOOTNOTE><FIELD> Relazione di sintesi della riunione del comitato PAFF del 10 e 11 maggio 2023, https://ec.europa.eu/transparency/comitology-register/screen/documents/090500/1/consult?lang=en.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che il fatto che il tiacloprid avrebbe proprietà diverse da quelle di altri neonicotinoidi è contestato nella letteratura scientifica e che i risultati dimostrano che "l'immagine del tiacloprid come neonicotinoide relativamente benigno dovrebbe ormai essere messa in discussione"<FOOTNOTE><FIELD> Ellis, C., Park, K.J., Whitehorn, P., David, A., Goulson, D., "The Neonicotinoid Insecticide Thiacloprid Impacts upon Bumblebee Colony Development under Field Conditions" (L'insetticida neonicotinoide tiacloprid influisce sullo sviluppo delle colonie di bombi in condizioni di campo, Environmental Science &amp; Technology 2017, 51, 3, 1727-1732, https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.6b04791.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando, in particolare, che le colonie di bombi esposte al tiacloprid risultano avere maggiori probabilità di morire prematuramente e che quelle che sopravvivono soffrono di effetti subletali<FOOTNOTE><FIELD> Ibid.</FIELD></FOOTNOTE>; che il tiacloprid sembrerebbe incidere anche sul comportamento e il sistema immunitario delle api mellifere, analogamente all'imidacloprid, al clothianidin e al thiamethoxam<FOOTNOTE><FIELD> Brandt, A., Gorenflo, A., siede, R., Meixner, M., Büchler, R., "The neonicotinoids thiacloprid, imidacloprid, and clothianidin impact the immunocompetence of honey bees (<STRING ITALIC="on">Apis mellifera</STRING> L.)" (Impatto dei neonicotinoidi tiacloprid, imidacloprid e clothianidin sull'immunocompetenza delle api da miele (<STRING ITALIC="on">Apis mellifera</STRING> L.)), Journal of Insect Physiology, Volume 86, marzo 2016, pagg. 40-47, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022191016300014.</FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on">,</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Tison, L., Hahn, M.-L., Holtz, S., Rößner A., Greggers, U., Bischoff, G., e Menzel, R., "Honey Bees' Behavior Is Impedded by Chronic Exposure to the Neonicotinoid Thiacloprid in the Field" (Il comportamento delle api da miele è influenzato dall'esposizione cronica al neonicotinoide tiacloprid nei campi), Environmental Science &amp; Technology 2016, 50, 13, 7218-7227, https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acs.est.6b02658.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>W.</NO.P>considerando che vi è un numero crescente di prove che dimostrano l'impatto devastante dell'uso del tiacloprid sulla biodiversità e, in particolare, sulle api e altri impollinatori<FOOTNOTE><FIELD> Pisa, L., Goulson, D., Yang, E.C., et al., "An update of the Worldwide Integrated Assessment (WIA) on systemic insecticides. Part 2: impacts on organisms and ecosystems" (Un aggiornamento della valutazione integrata mondiale (WIA) sugli insetticidi sistemici. Parte 2: impatti su organismi ed ecosistemi), Environmental Science and Pollution Research 28, 11749-11797 (2021), https://doi.org/10.1007/s11356-017-0341-3.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>X.</NO.P>considerando che, nella sua relazione sul mancato rinnovo del 22 ottobre 2019<FOOTNOTE><FIELD> https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/start/screen/active-substances/details/841.</FIELD></FOOTNOTE>, l'EFSA ha concluso che "le informazioni disponibili non sono sufficienti a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafi da 1 a 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009" e, in particolare, che "[l]a valutazione del rischio per le api non ha potuto essere completata";</P></CONS><CONS><P><NO.P>Y.</NO.P>considerando che il tiacloprid dovrebbe pertanto essere soggetto allo stesso ragionamento e alle stesse norme che sono state applicate al clothianidin e al thiamethoxam;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Z.</NO.P>considerando che la Commissione deve proteggere l'ambiente e i cittadini dell'Unione sulla base delle informazioni scientifiche disponibili, avvalendosi degli obblighi e delle possibilità giuridiche previsti dai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002 per garantire un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AA.</NO.P>considerando che gli LMR proposti non proteggono la salute dei cittadini dell'Unione e non garantiscono un livello elevato di protezione per le api e gli altri impollinatori, e sono pertanto contrari ai regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002;</P></CONS><CONS><P><NO.P>AB.</NO.P>considerando che non è opportuno fissare LMR per le sostanze attive che non sono approvate nell'Unione a causa di preoccupazioni per la salute; che pertanto non è opportuno fissare tolleranze all'importazione per il tiacloprid, dal momento che è classificato come tossico per la riproduzione di categoria 1B; che, inoltre, la classificazione del tiacloprid come tossico per la riproduzione di categoria 1B avrebbe dovuto costituire un motivo sufficiente perché la Commissione respingesse le richieste di tolleranze all'importazione sulla base dei rischi per la salute dei cittadini dei paesi terzi;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>si oppone all'adozione della proposta di regolamento del Consiglio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ritiene che la proposta di regolamento del Consiglio non sia compatibile con la finalità e il contenuto dei regolamenti (CE) n. 396/2005 e (CE) n. 178/2002, né con il regolamento (CE) n. 1107/2009, compreso il suo allegato II, punto 3.6.4;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di ritirare la proposta di regolamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare alla commissione un nuovo progetto che riduca tutti gli LMR vigenti per il tiacloprid al limite di determinazione per tutti gli usi e a respingere qualsiasi richiesta di tolleranze all'importazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>