<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0022</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0393/2023 - Relatore: Christian Ehler)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2024 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti la promozione della libertà della ricerca scientifica nell'UE (2023/2184(INL))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 49, 56 e 179, paragrafo 1, e l’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 12 e 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione di Bonn sulla libertà della ricerca scientifica adottata in occasione della conferenza ministeriale sullo Spazio europeo della ricerca tenutasi il 20 ottobre 2020 a Bonn ("dichiarazione di Bonn"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 18 maggio 2021 sull'approccio globale alla ricerca e all'innovazione, dal titolo " La strategia dell'Europa per la cooperazione internazionale in un mondo che cambia",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista l'azione 6 dell'agenda politica dello Spazio europeo della ricerca (SER),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 3 dicembre 2020 sul piano d'azione per la democrazia europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il considerando 72 del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la valutazione del valore aggiunto europeo 2023 sulla promozione della libertà della ricerca scientifica, presentata dall'Unità Valore aggiunto europeo alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia il 18 settembre 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il comunicato ministeriale di Roma del 19 novembre 2020 dei ministri europei responsabili dell'istruzione superiore, nel quadro dello spazio europeo dell'istruzione superiore, in particolare l'allegato I sulla libertà accademica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere dello SFIC sull'attuazione della dichiarazione di Bonn nella cooperazione internazionale in materia di ricerca e innovazione del 2021 (ERAC-SFIC 1356/21),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione dell'UNESCO sulla scienza e i ricercatori scientifici del 2017,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione relativa alla condizione del personale docente dell'insegnamento superiore, adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) in occasione della sua 29<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> sessione, tenutasi dal 21 ottobre al 12 novembre 1997,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 47 e 54 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le raccomandazioni del forum strategico per la cooperazione scientifica e tecnologica internazionale;</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0393/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che la libertà della ricerca scientifica, la quale rappresenta un elemento essenziale della democrazia e una delle parti costitutive della libertà accademica, si trova sotto pressione nell'Unione e si sta gradualmente erodendo<FOOTNOTE><FIELD> Studio STOA dal titolo "State of play of academic freedom in the EU member states: Overview of de facto trends and developments" (Situazione attuale della libertà accademica negli Stati membri dell'UE: panoramica degli sviluppi e delle tendenze di fatto).</FIELD></FOOTNOTE>, come dimostra il fatto che nell'indice di libertà accademica tutti gli Stati membri presentavano un punteggio superiore a 0,85 nel 2008, mentre nel 2022 in alcuni Stati membri si è ridotto significativamente, con il punteggio più basso per il 2022 pari a 0,34;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che le restrizioni alla libertà della ricerca scientifica hanno ripercussioni negative sull'economia dell'Unione, soffocando l'innovazione, rallentando il progresso scientifico e riducendo la competitività globale dell'Europa;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'erosione della libertà della ricerca scientifica contribuisce alla fuga di cervelli dei ricercatori di alto livello, all'autocensura tra gli accademici, a un'analisi meno critica delle questioni sociali e politiche, a una minore collaborazione interdisciplinare, a meno discorsi e dibattiti pubblici;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la precarietà del lavoro incide sulla capacità di godere appieno della libertà della ricerca scientifica; che migliaia di ricercatori lavorano con finanziamenti per progetti di durata limitata, mediante sovvenzioni di ricerca individuali o di progetto, contratti di lavoro a tempo determinato o svolgendo compiti specifici in qualità di lavoratori autonomi, e godono di scarsa sicurezza e protezione a livello lavorativo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la dichiarazione di Bonn include una definizione di libertà della ricerca scientifica e riconosce le responsabilità di governi e organismi di ricerca nel promuovere tale libertà;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la difesa della libertà della ricerca scientifica assicura che la ricerca scientifica agisca nell'interesse pubblico e contribuisca allo sviluppo e al miglioramento delle condizioni di vita delle persone;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che la dichiarazione di Bonn non dispone di strumenti di attuazione a livello europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che esiste una solida giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla libertà accademica, inclusa la libertà della ricerca scientifica, che stabilisce una serie di norme e principi giuridici per la tutela e la promozione della libertà accademica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la Corte di giustizia, con la sua sentenza del 6 ottobre 2020 nella causa C-66/18<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, Commissione europea contro Ungheria, C-66/18, ECLI:EU:C:2020:792.</FIELD></FOOTNOTE>, ha stabilito che la legge ungherese sull'istruzione superiore nazionale privava gli organismi interessati della struttura organizzativa necessaria per lo svolgimento della loro ricerca accademica, illustrando l'erosione della libertà accademica in Ungheria;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che specifici atti legislativi dell'Unione limitano la libertà della ricerca scientifica sottoponendo il settore accademico a regimi concepiti principalmente per regolamentare il mercato interno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, prima di essere confermata dal Parlamento, la Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, negli "Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024", si è dichiarata a favore di un diritto d'iniziativa per il Parlamento e si è impegnata a rispondere con un atto legislativo qualora il Parlamento adotti risoluzioni nelle quali si invita la Commissione a presentare proposte legislative;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>	ribadisce l'impegno dell'Unione a difendere i diritti fondamentali, compreso il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà accademica e alla libertà della ricerca scientifica in tutte le discipline scientifiche e nelle arti, quali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>riconosce l'importanza fondamentale della libertà della ricerca scientifica nell'approfondimento della nostra conoscenza dei fenomeni naturali e sociali, che permette di contribuire alla promozione dell'innovazione, al progresso della società, nonché al miglioramento del benessere generale dei cittadini dell'Unione, sia al suo interno che all'esterno, e ricorda che la libertà della ricerca scientifica è un diritto universale e un bene pubblico che deve essere riconosciuto a tutte le discipline scientifiche; sottolinea che, nel contesto di concorrenza globale in materia di ricerca, sviluppo e innovazione, la libertà della ricerca scientifica è un prerequisito per attrarre talenti con nuove idee competitive; si rammarica, a tal proposito, della mancata attuazione concreta della dichiarazione di Bonn a livello europeo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>riconosce che la precarietà che persiste nel settore comporta gravi ripercussioni per la libertà della ricerca scientifica; difende i diritti del lavoro dei ricercatori scientifici, la valorizzazione delle loro carriere, la stabilità dei contratti di lavoro e l'accesso a sistemi di protezione sociale completi; ritiene che ai ricercatori scientifici debbano essere garantiti posti di lavoro di qualità, condizioni di lavoro e retribuzioni dignitose, nonché luoghi di lavoro sani, compreso un buon equilibrio tra vita professionale e vita privata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che le pari opportunità, in particolare quelle favorite dall'uguaglianza di genere, sono essenziali per promuovere la libertà della ricerca scientifica e per garantire che le soluzioni alle varie sfide per il progresso dello sviluppo sostenibile ed equo includano prospettive diverse;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>sottolinea la situazione particolarmente precaria dei ricercatori a inizio carriera e che, onde aumentare il numero di ricercatori a inizio carriera, occorre creare opportunità di carriera più chiare e strutturate; sottolinea che, a tal fine, è altresì opportuno promuovere procedure di assunzione trasparenti e oggettive, nonché fornire un'adeguata copertura previdenziale a tutti i ricercatori, compresi i dottorandi impegnati in attività di ricerca retribuite;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>osserva che sono gli organi di gestione degli organismi di ricerca scientifica a definire le priorità della ricerca scientifica di tali istituti; riconosce che i casi di deterioramento della democrazia negli organismi di ricerca scientifica minano la libertà della ricerca scientifica; sottolinea pertanto l'importanza dell'autogoverno degli istituti accademici, che dovrebbe includere il diritto dei ricercatori scientifici di esprimersi sulla governance del proprio istituto scientifico, come anche sulle condizioni di lavoro all'interno dello stesso; sottolinea che ai ricercatori scientifici spettano tutti i diritti sanciti dall'articolo 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ritiene che gli organismi di ricerca scientifica dovrebbero essere incoraggiati, rispettando nel contempo la loro autonomia istituzionale, a impegnarsi nella cooperazione internazionale per rafforzare le relazioni bilaterali e multilaterali al fine di sviluppare ulteriormente una forte componente di diplomazia scientifica che affronti la libertà della ricerca scientifica e le possibili conseguenze in caso di violazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>insiste sul fatto che l'Unione dovrebbe essere un rifugio sicuro per tutti i ricercatori a rischio e dovrebbe istituire un programma europeo di borse di studio per i ricercatori a rischio che fornisca un sostegno finanziario per il collocamento urgente di tali ricercatori presso gli organismi di ricerca europei; ritiene che tale programma debba fungere altresì da meccanismo di solidarietà per sostenere i ricercatori europei che subiscono violazioni della loro libertà di ricerca scientifica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>riconosce, conformemente alla dichiarazione di Bonn, che la libertà della ricerca scientifica è sinonimo di apertura, scambio, eccellenza, internazionalismo, diversità, uguaglianza, integrità, curiosità, responsabilità e riflessività, e che essa rappresenta pertanto un pilastro di qualsiasi democrazia;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>prende atto della definizione di libertà della ricerca scientifica di cui all'allegato II, punto 2, della proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa<FOOTNOTE><FIELD> COM(2023)0436.</FIELD></FOOTNOTE>, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2023;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>ritiene che la libertà della ricerca scientifica debba andare di pari passo con la responsabilità di rispettare le più elevate norme etiche e l'integrità nella ricerca scientifica e promuovere la scienza aperta; sottolinea che l'integrità della ricerca scientifica richiede la trasparenza dei finanziamenti e che la libertà della ricerca scientifica comporta la responsabilità nei confronti della società di garantire tale trasparenza; sostiene pertanto con forza la pratica comune della comunicazione trasparente sulle fonti di finanziamento delle attività di ricerca e invita il settore scientifico a salvaguardare tale pratica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea il ruolo decisivo di un quadro favorevole adeguatamente concepito e ben attuato per proteggere e promuovere efficacemente la libertà della ricerca scientifica in tutta l'Unione, tenendo nella massima considerazione il sostegno pubblico disponibile per agevolare la produzione, la condivisione e la diffusione delle conoscenze, in quanto bene pubblico, ed evitare qualsiasi rischio di interferenza o compromissione dell'indipendenza della ricerca scientifica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>insiste sull'importanza della conoscenza aperta per garantire la libertà della ricerca scientifica; chiede uno sviluppo efficiente e trasparente di conoscenze senza barriere artificiali che ostacolano l'accesso alle informazioni e la loro diffusione; ritiene che la condivisione dei risultati della ricerca scientifica a fini non commerciali debba essere protetta dal diritto dell'Unione e promossa attivamente; sottolinea che i risultati scientifici finanziati con fondi pubblici devono essere pubblicati in riviste accademiche ad accesso aperto e devono essere facilmente accessibili a tutti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>esprime preoccupazione per la recente erosione di questo diritto fondamentale nell'Unione, che è essenziale per la libertà politica e la partecipazione sociale e minaccia di compromettere lo sviluppo di un SER funzionante e competitivo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>osserva che la comunicazione della Commissione del 30 settembre 2020 dal titolo "Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione" conferma che il completamento del SER presuppone il pieno rispetto della libertà della ricerca scientifica, che comprende, tra l'altro, la non ingerenza nei programmi di ricerca, l'autonomia istituzionale e finanziamenti adeguati nonché i mezzi necessari per diffondere i risultati della ricerca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>esprime profonda preoccupazione per il fatto che la Commissione, pur essendosi espressa con fermezza in tale comunicazione, non si sta avvalendo della sua autorità giuridica per tutelare questa libertà nell'Unione; ribadisce l'impegno dell'Unione a difendere i diritti fondamentali, compreso il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà accademica e alla libertà della ricerca scientifica e delle arti, quali sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; esprime profonda preoccupazione per il fatto che la libertà della ricerca sia sottoposta a pressioni per aderire a riserve morali e politiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>esorta la Commissione ad adottare tutte le misure in suo potere per tutelare e promuovere la libertà della ricerca scientifica nell'Unione e garantire che l'etica e l'integrità della ricerca non siano compromesse, anche avvalendosi della sua autorità giuridica per prevenire ulteriori erosioni di questo diritto fondamentale; invita la Commissione a promuovere e finanziare attivamente il pluralismo scientifico, sostenendo progetti che coprano l'intero spettro della ricerca scientifica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>invita gli Stati membri a rispettare e sostenere pienamente la libertà della ricerca scientifica e a garantire che qualsiasi misura adottata in nome dell'interesse pubblico, ad esempio nell'interesse della sicurezza nazionale, dell'integrità territoriale o della sicurezza pubblica, per la difesa dell'ordine e la prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, per la protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario, non limiti indebitamente la libertà della ricerca scientifica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>sottolinea che il completamento del SER presuppone il dovuto rispetto e la promozione attiva della libertà della ricerca scientifica in tutta l'Unione e ritiene che qualsiasi tentativo di compromettere tale libertà nonché l'assenza di una sua promozione attiva abbiano un impatto negativo sullo sviluppo di un SER competitivo e innovativo; invita gli Stati membri e la Commissione a responsabilizzare ulteriormente la comunità della ricerca scientifica nell'accesso, nell'uso e nella diffusione di qualsiasi informazione rilevante per la sua attività, anche facendo leva su strumenti digitali open source;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>esprime preoccupazione per il fatto che la Commissione non si avvale della sua autorità giuridica a norma dei trattati per tutelare la libertà della ricerca scientifica quale uno dei diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione, sottraendosi così gravemente alla sua responsabilità di difendere lo Stato di diritto nell'Unione, e chiede alla Commissione di agire immediatamente per porre rimedio a tale situazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>chiede al Consiglio europeo di sostenere la tutela e la promozione della libertà della ricerca scientifica e di garantire il dovuto rispetto di questo diritto fondamentale in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>chiede che sia riconosciuta la necessità di mobilitare fondi pubblici supplementari per finanziare la ricerca scientifica indipendente, evitando interferenze indebite che potrebbero orientarne le finalità o influenzarne i metodi o i risultati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a sensibilizzare l'opinione pubblica in merito all'importanza della libertà della ricerca scientifica attraverso l'istruzione, la sensibilizzazione pubblica e il sostegno al giornalismo scientifico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>chiede alla Commissione di presentare, sulla base dell'articolo 182, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 179, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una proposta relativa a un atto sulla libertà della ricerca scientifica, secondo le raccomandazioni figuranti in allegato al fine di garantire, tutelare e promuovere tale libertà a livello degli organismi di ricerca e dei ricercatori nel corso della loro intera carriera;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni figuranti in allegato alla Commissione, al Consiglio e ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE: </STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">RACCOMANDAZIONI IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">Definizione di libertà della ricerca scientifica</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>La libertà della ricerca scientifica rappresenta uno degli elementi costitutivi della libertà accademica e dell'integrità scientifica in Europa, oltre ad avere un valore autonomo, come dimostra il riferimento specifico contenuto nell'articolo 13 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La libertà della ricerca scientifica prevede diritti per i singoli ricercatori scientifici, diritti e obblighi per gli organismi di ricerca scientifica e obblighi per le autorità pubbliche.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L'esercizio della libertà della ricerca scientifica, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all'integrità territoriale o alla pubblica sicurezza, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di informazioni riservate o per garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.</P><P>La libertà della ricerca scientifica può essere limitata anche da particolari circostanze di ricerca o da vincoli operativi. La libertà della ricerca scientifica deve essere attentamente bilanciata con altri interessi legittimi, quali il conseguimento di vantaggi competitivi legittimi e la protezione della proprietà intellettuale. Tali limiti non devono tuttavia contravvenire alle pratiche e ai principi etici riconosciuti cui i ricercatori devono conformarsi.</P><P><NO.P>4.</NO.P>La proposta dovrebbe basarsi sulla definizione di libertà della ricerca scientifica che figura nella dichiarazione di Bonn nonché al punto 2 dell'allegato II della proposta di raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa.</P><P><STRING BOLD="on">Libertà dei ricercatori scientifici</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>La definizione di "ricercatore scientifico" dovrebbe essere ampia e in linea con la proposta di una raccomandazione del Consiglio su un quadro europeo per attrarre e trattenere i talenti della ricerca, dell'innovazione e dell'imprenditorialità in Europa.</P><P><NO.P>6.</NO.P>La libertà della ricerca scientifica implica il diritto dei singoli ricercatori di definire liberamente i temi da sottoporre a ricerca, di scegliere e sviluppare teorie, di raccogliere materiale empirico e di utilizzare metodi di ricerca scientifica validi, di mantenere l'integrità scientifica, di mettere in discussione la saggezza convenzionale, di pubblicare e comunicare liberamente e di proporre nuove idee e teorie e diffonderle liberamente.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Tra i diritti dei singoli ricercatori figurano perlomeno:</P><P><NO.P>a)</NO.P>il diritto di aderire a organizzazioni professionali o accademiche rappresentative;</P><P><NO.P>b)</NO.P>il diritto di accedere liberamente alle informazioni pubbliche e il diritto di accedere alle informazioni private necessarie a fini scientifici, per il quale occorre trovare il giusto equilibrio con i diritti dei titolari delle informazioni e con la natura/grado di riservatezza delle informazioni;</P><P><NO.P>c)</NO.P>il diritto di mantenere riservate informazioni o dati specifici, nonché la loro fonte, onde rispettare le norme etiche e scientifiche al fine di conseguire un obiettivo scientifico o altri obiettivi legittimi;</P><P><NO.P>d)</NO.P>il diritto di pubblicare, condividere, diffondere e comunicare apertamente, a livello sia interno che esterno, i risultati e i dati delle loro ricerche e il diritto di parlare liberamente e in modo critico del lavoro e della politica degli istituti di ricerca scientifica, senza timore di rappresaglie;</P><P><NO.P>e)</NO.P>il diritto di definire liberamente i temi da sottoporre a ricerca, di scegliere e sviluppare teorie, di raccogliere materiale empirico e di interagire con altri ricercatori.</P><P><NO.P>8.</NO.P>I singoli ricercatori dovrebbero poter godere dei suddetti diritti individuali senza timore di rappresaglie.</P><P><STRING BOLD="on">Diritti e obblighi degli organismi di ricerca scientifica</STRING></P><P><NO.P>9.</NO.P>Onde garantire ai ricercatori la libertà della ricerca scientifica, gli organismi di ricerca scientifica dovrebbero godere di un'effettiva autonomia istituzionale. Sebbene l'autonomia istituzionale sia un prerequisito per la libertà della ricerca scientifica e per il carattere autonomo della ricerca, essa non è per definizione subordinata ai diritti dei singoli ricercatori. Oltre che per tutelare la libertà della ricerca scientifica, l'autonomia istituzionale è necessaria anche per il buon funzionamento del settore scientifico. Pertanto, la proposta dovrebbe trovare il giusto equilibrio per armonizzare i diritti individuali e l'autonomia istituzionale.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Gli organismi di ricerca scientifica dovrebbero avere la libertà di impegnarsi in collaborazioni internazionali.</P><P><NO.P>11.</NO.P>Nel quadro della loro autonomia istituzionale, gli organismi di ricerca devono prevedere procedure trasparenti, eque e basate sull'eccellenza per le carriere nel settore della ricerca.</P><P><NO.P>12.</NO.P>Tra gli aspetti di cui occorre tenere conto per raggiungere l'autonomia istituzionale figurano l'autonomia organizzativa, l'autonomia finanziaria, l'autonomia del personale e l'autonomia scientifica.</P><P><NO.P>13.</NO.P>L'autonomia istituzionale è strettamente legata al contesto e può essere acquisita in modi diversi combinando varie forme di autonomia. Ai fini di un'effettiva autonomia istituzionale, non è necessario tenere in considerazione allo stesso modo tutti i suddetti aspetti dell'autonomia istituzionale. Pertanto, la definizione di autonomia istituzionale fornita nella proposta non dovrebbe essere statica ma dovrebbe piuttosto consentire l'adattamento ai diversi contesti nazionali, regionali e istituzionali, in particolare ponendo l'accento sul passaggio tra i diversi aspetti dell'autonomia istituzionale attraverso una valutazione graduale, e non duplice, dei diversi aspetti.</P><P><NO.P>14.</NO.P>L'autonomia istituzionale dovrebbe comportare l'obbligo per gli organismi di ricerca di prevedere una qualche forma di coinvolgimento dei ricercatori scientifici nel processo decisionale.</P><P><NO.P>15.</NO.P>Ciò comprende il diritto di esprimere pubblicamente osservazioni in merito alla gestione dell'organizzazione e del sistema, senza timore di rappresaglie. come pure la responsabilità degli organismi di ricerca di creare una cultura del dibattito aperto. Occorre inoltre mettere a punto procedure efficaci per denunciare i comportamenti scorretti e proteggere, conformemente alle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE>, le persone che denunciano comportamenti scorretti e violazioni delle norme accademiche o etiche, nonché procedure discrete, basate sulla tutela della vita privata e sulla presunzione di innocenza, al fine di trattare le denunce di comportamenti scorretti.</P><P><STRING BOLD="on">Obblighi degli organismi governativi</STRING></P><P><NO.P>16.</NO.P>Negli Stati membri, gli organismi governativi di ogni livello, compresi le istituzioni, le agenzie e gli organi dell'Unione, dovrebbero essere tenuti a rispettare, tutelare, promuovere e garantire la libertà della ricerca scientifica, compresa l'autonomia istituzionale.</P><P><NO.P>17.</NO.P>Il rispetto della libertà della ricerca scientifica implica che gli organismi governativi si astengano dall'interferire arbitrariamente nella ricerca scientifica e dall'imporvi indebite restrizioni, nonché dalla partecipazione attiva o dalla complicità indiretta nelle violazioni del diritto.</P><P><NO.P>18.</NO.P>La tutela della libertà della ricerca scientifica comporta l'obbligo per gli organismi governativi di adottare misure attive di protezione nei confronti di terzi che interferiscono indebitamente in qualsiasi dimensione della libertà della ricerca scientifica.</P><P><NO.P>19.</NO.P>Al fine di salvaguardare la libertà della ricerca scientifica, gli organismi governativi devono creare attivamente tutti i presupposti necessari per l'esercizio di tale libertà sotto ogni aspetto, compresa l'autonomia istituzionale. Tali presupposti comprendono politiche a favore di carriere sostenibili nel settore della ricerca che offrano posti di lavoro di qualità a tutti i livelli di carriera, nonché finanziamenti istituzionali a lungo termine, affidabili e stabili.</P><P><NO.P>20.</NO.P>Onde promuovere la libertà della ricerca scientifica, gli organismi governativi devono dialogare attivamente con terzi al fine di promuovere il rispetto, la tutela e la salvaguardia della libertà della ricerca scientifica e potenzialmente sottrarsi alla cooperazione con terzi che non rispettano la stessa serie di principi e valori.</P><P><STRING BOLD="on">Osservazioni generali</STRING></P><P><NO.P>21.</NO.P>Nella proposta legislativa dovrebbe trovare riscontro il fatto che la libertà della ricerca scientifica deve essere considerata in modo globale, includendo la libertà da ingerenze e garantendo l'esistenza di condizioni quadro favorevoli. La ricerca scientifica dovrebbe essere libera da ingerenze governative indebite. Ai fini dell'esercizio della libertà della ricerca scientifica, dovrebbero esistere una comunità scientifica forte e una società aperta alle conoscenze scientifiche.</P><P>Le autorità pubbliche dovrebbero avere la responsabilità di indagare sulle presunte violazioni della libertà della ricerca scientifica e di chiamare gli autori delle violazioni a rispondere delle loro azioni.</P><P><NO.P>22.</NO.P>La proposta legislativa dovrebbe includere la creazione di un sistema di monitoraggio per la segnalazione delle violazioni della ricerca scientifica una volta che sono state individuate.</P><P><NO.P>23.</NO.P>La proposta legislativa dovrebbe tenere conto del fatto che, mentre la libertà della ricerca scientifica ha un valore indipendente, nel quadro delle università moderne la libertà della ricerca scientifica non è scindibile dalla libertà dell'insegnamento. Ciò significa che, alla luce della base giuridica della proposta e delle competenze essenziali dell'Unione in materia di ricerca, nonché con il dovuto rispetto del fatto che l'Unione dispone di competenze limitate in materia di istruzione, la proposta dovrebbe mirare a tutelare nella maggior misura possibile la divulgazione a livello interno.</P><P><NO.P>24.</NO.P>L'atto proposto dovrebbe essere giuridicamente vincolante in tutta l'Unione. La proposta dovrebbe puntare a creare un quadro giuridico che offra sufficiente flessibilità per trovare, caso per caso, il giusto equilibrio tra diritti e obblighi e che possa essere applicato in tutta l'Unione, nonostante l'elevato grado di diversità dei sistemi di ricerca scientifica nazionali e regionali. Dovrebbe altresì fungere da punto di partenza per l'elaborazione di norme giuridiche minime in materia di libertà della ricerca scientifica grazie alla giurisprudenza dei tribunali europei, compresa la Corte di giustizia dell'Unione europea.</P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>