<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0026</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Attuazione dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0400/2023 - Relatore: Javier Moreno Sánchez)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 17 gennaio 2024 sull'attuazione dell'accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA) (2023/2001(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 14.1.2017, pag. 23.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo strumento interpretativo comune sull'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada e l'Unione europea e i suoi Stati membri<FOOTNOTE><FIELD> GU L 11 del 14.1.2017, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il partenariato strategico sulle materie prime critiche tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, stipulato e avviato in occasione del vertice UE-Canada del 14-15 giugno 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di decisione n. X/2023 del comitato misto CETA sull'interpretazione di alcune clausole dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A e dell'articolo 8.39,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua posizione del 15 febbraio 2017 concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra<FOOTNOTE><FIELD> GU C 252 del 18.7.2018, pag. 348.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore<FOOTNOTE><FIELD> Parere 2/15 della Corte di giustizia del 16 maggio 2017 ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 11, TFUE sull'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore, ECLI:EU:C:2017:376.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le dichiarazioni congiunte dei gruppi consultivi interni (GCI) dell'UE e del Canada,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della Commissione, dell'11 ottobre 2022, sull'attuazione e sull'applicazione degli accordi commerciali dell'UE (COM(2022)0730),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 22 giugno 2022 dal titolo "Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta" (COM(2022)0409),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione del comitato misto CETA del 31 marzo 2023 a seguito della sua terza riunione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 23 giugno 2022 sul futuro della politica dell'UE in materia di investimenti internazionali<FOOTNOTE><FIELD> GU C 32 del 27.1.2023, pag. 96.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le raccomandazioni del comitato misto CETA del 26 settembre 2018 sul commercio, l'azione per il clima e l'accordo di Parigi, sul commercio e il genere e sul commercio e le piccole e medie imprese (PMI),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni dei diversi comitati specializzati, del forum della società civile e del Forum di cooperazione normativa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sesta relazione di valutazione del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC), pubblicata il 20 marzo 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli audit successivi effettuati nel 2014, 2019 e 2022 dalla direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione sulla tracciabilità e la qualità dei sistemi di controllo in vigore che disciplinano la produzione di carne bovina e suina destinata all'esportazione nell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 54 del suo regolamento, nonché l'articolo 1, paragrafo 1, lettera e), e l'allegato 3 della decisione della Conferenza dei presidenti del 12 dicembre 2002 sulla procedura relativa alla concessione dell'autorizzazione a elaborare relazioni di iniziativa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0400/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il CETA è stato tra i primi accordi commerciali che l'UE ha concluso con un altro grande paese OCSE dopo quello con la Corea del Sud; che è anche l'accordo più ambizioso e completo che l'UE o il Canada abbiano concluso all'epoca, comprensivo di un accesso senza precedenti agli appalti pubblici a livello sia subfederale che federale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il CETA è applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017, vale a dire da oltre sei anni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che disposizioni importanti, in particolare in materia di protezione degli investimenti, non sono ancora state applicate, dal momento che non tutti gli Stati membri hanno ratificato l'accordo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il Canada e l'UE stanno mettendo a punto un progetto di decisione del comitato misto CETA sull'interpretazione di alcune clausole dell'articolo 8.10, dell'allegato 8-A e dell'articolo 8.39, che specifica l'ambito di applicazione del diritto di regolamentare nell'ambito del capitolo sulla protezione degli investimenti e sulla facilitazione dell'accesso delle PMI al sistema giurisdizionale per gli investimenti nell'ambito del CETA;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che nel 2022 l'UE è stata il terzo partner commerciale del Canada dopo gli Stati Uniti e la Cina, rappresentando l'8,2 % dei suoi scambi di merci con il mondo; che nello stesso anno il Canada era al 14º posto tra i partner commerciali internazionali dell'UE, rappresentando quasi l'1,4 % del commercio estero di beni totale dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina ha dimostrato la necessità di diversificare gli accordi commerciali e ridurre la dipendenza dalle importazioni e dalle esportazioni legate a un numero limitato di partner commerciali, nonché l'importanza di concludere accordi commerciali con partner che condividono i nostri stessi principi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'attuazione e il monitoraggio efficaci degli accordi commerciali dell'UE costituisce una priorità fondamentale per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione al fine di monitorare, valutare e calibrare la politica commerciale comune (PCC) dell'UE; che la presentazione di relazioni sull'attuazione dell'accordo con il Canada rappresenta un contributo utile e tempestivo alla riflessione sul funzionamento degli accordi commerciali dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il quadro istituzionale nell'ambito del CETA è ormai pienamente operativo, con 19 comitati specializzati, un Forum di cooperazione normativa e un forum della società civile, e che i loro programmi e le loro relazioni sono disponibili al pubblico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che il Canada è stato il primo paese con cui l'UE ha istituito un partenariato strategico sulle materie prime critiche, che è stato successivamente integrato da un'iniziativa dell'alleanza verde, da un partenariato digitale UE-Canada e da un partenariato per gli oceani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che il Canada partecipa attivamente al dialogo dell'OMC sull'inquinamento da plastica e sul commercio di plastica sostenibile dal punto di vista ambientale e al comitato per il commercio e l'ambiente dell'OMC, ma non è membro dell'iniziativa di riforma delle sovvenzioni per i combustibili fossili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che sono ora disponibili esperienze, dati e informazioni statistiche sufficienti per valutare l'attuazione provvisoria del CETA;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il Canada è leader mondiale nella co-costruzione di politiche pubbliche per l'economia sociale e solidale e che questa rappresenta quasi il 10 % del prodotto interno lordo (PIL) in alcune province, come il Quebec, e fornisce circa 210 000 posti di lavoro;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Principali conclusioni e raccomandazioni</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che il CETA si basa su una relazione fondata su norme e valori che promuove un ambiente economico più sicuro e stabile tra i partner commerciali, il che è particolarmente importante nel contesto delle accresciute incertezze geopolitiche, sulla base dei principi dello sviluppo sostenibile e del rispetto dei diritti umani e delle norme in materia di lavoro e ambiente; osserva che tale prevedibilità può promuovere la crescita economica, lo scambio di merci, la fornitura di servizi, la partecipazione ad appalti pubblici, l'attrattiva degli investimenti, la qualità dell'occupazione, la creazione di un maggior numero di posti di lavoro meglio retribuiti, nonché condizioni di lavoro e un tenore di vita migliorati; rileva, tuttavia, che il CETA deve rafforzare ulteriormente lo sviluppo sostenibile, rispettare i diritti umani e del lavoro e proteggere il clima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva con soddisfazione che gli scambi di merci tra l'UE e il Canada sono aumentati del 66 % tra il 2016 e il 2022, mentre gli scambi di servizi tra l'UE e il Canada sono aumentati del 46 %, superando gli altri scambi commerciali extra-UE; osserva il fatto che le esportazioni di merci dell'UE verso il Canada siano aumentate del 47 % durante i primi cinque anni di applicazione provvisoria, registrando i maggiori guadagni nel caso dei prodotti manifatturieri, dei prodotti chimici, dei prodotti alimentari e dei prodotti animali; rileva che la maggior parte delle preoccupazioni espresse prima dell'applicazione provvisoria dell'accordo relative a una possibile prevalenza dei prodotti agricoli canadesi sul mercato dell'UE, non si sono concretizzate; osserva un aumento del 46,4 % delle esportazioni canadesi verso l'UE, in cui i maggiori incrementi sono stati registrati nel settore dei minerali, delle pietre e dei metalli preziosi e dei combustibili e oli minerali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>sottolinea la notevole crescita degli scambi bilaterali di prodotti alimentari e agricoli tra l'UE e il Canada, con un aumento del 62 % delle esportazioni agroalimentari dell'UE verso il Canada e del 52 % delle importazioni degli stessi prodotti dal Canada dall'inizio dell'applicazione provvisoria del CETA; rileva che ciò ha comportato notevoli vantaggi per i produttori e gli esportatori di entrambe le parti, contribuendo altresì alla creazione di posti di lavoro; si compiace del notevole aumento del numero di microimprese e piccole e medie imprese dell'Unione che esportano in Canada, nonché della crescita del valore dei loro prodotti esportati, rilevando che l'accordo soddisfa pertanto sostanzialmente i loro interessi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che, nell'attuazione del CETA, alla stregua di tutti gli altri accordi commerciali dell'UE, occorre tenere debitamente conto del rispetto della produzione agricola sostenibile, della reciprocità e del mantenimento di norme elevate, in particolare le norme sanitarie, fitosanitarie e veterinarie, come pure di idonei controlli e del monitoraggio della conformità reciproca a tali norme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>accoglie con favore il fatto che i flussi commerciali tra le parti si siano generalmente dimostrati resilienti durante la pandemia e nella difficile situazione creata dalla guerra di aggressione della Russia in Ucraina, resistendo in tal modo alla pressione sulle catene di approvvigionamento e contribuendo a rafforzare la sicurezza alimentare; ritiene che il CETA dovrebbe fungere da strumento per facilitare la cooperazione e l'azione congiunta nella ricostruzione dell'Ucraina una volta terminata la guerra;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che le esportazioni dell'UE sono fondamentali per l'occupazione; si compiace del fatto che il CETA abbia contribuito a creare nuove opportunità di lavoro, dal momento che il numero di posti di lavoro sostenuti dalle esportazioni dell'UE verso il Canada è passato da 624 000 nel 2017 a oltre 700 000 nel 2021;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>sottolinea l'importanza dell'agevolazione della mobilità dei lavoratori concessa nell'ambito del CETA, in quanto contribuisce a garantire un adeguato trasferimento di competenze tra l'UE e il Canada e ad evitare carenze di manodopera qualificata; accoglie con favore, a tale proposito, la conclusione positiva nel 2022 del primo accordo sul reciproco riconoscimento delle qualifiche degli architetti nel quadro del CETA; ritiene che la Carta blu UE potrebbe facilitare ulteriormente gli scambi tra due economie competitive con una popolazione altamente istruita; sottolinea che i programmi di scambio tra le istituzioni accademiche dell'UE e quelle canadesi possono contribuire ulteriormente alla necessaria mobilità dei lavoratori nel lungo periodo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>osserva che le due categorie di prodotti più importanti che l'UE esporta verso il Canada e viceversa sono i macchinari e i mezzi di trasporto, che rappresentano circa il 34 % sia delle esportazioni che delle importazioni, e i prodotti chimici, farmaceutici e di plastica, che rappresentano circa il 20 % delle esportazioni e delle importazioni totali; osserva, tuttavia, che il settore minerario e dell'estrazione, in particolare per quanto riguarda fertilizzanti, nichel, uranio e sabbie bituminose, è molto significativo per quanto riguarda le importazioni dal Canada, rispetto ad altri partner commerciali, rappresentando quasi il 20 % delle importazioni totali dell'UE dal Canada; evidenzia che l'accesso a materie prime critiche provenienti da partner commerciali affidabili, come il Canada, è un elemento essenziale della strategia dell'UE per le materie prime critiche ed è imprescindibile per realizzare una transizione verde sostenibile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea che la cooperazione in materia di accesso alle materie prime critiche è essenziale nell'attuale panorama geopolitico, nonché per le transizioni verde e giusta, e accoglie con favore la sottoscrizione, nel luglio 2021, del partenariato strategico UE-Canada sulle materie prime critiche nell'ambito del CETA, che dovrebbe contribuire a integrare le catene del valore delle materie prime UE-Canada e a promuovere la collaborazione nei settori della scienza, della tecnologia e dell'innovazione; osserva che ciò costituisce un elemento importante della strategia europea per la sicurezza economica; è convinto che l'estrazione delle materie prime debba avvenire nel rispetto delle norme ambientali, del lavoro e dei diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>accoglie con favore il fatto che le imprese europee e canadesi stiano utilizzando sempre di più e in modo continuo le preferenze concesse dal CETA, con tassi di utilizzo delle preferenze sia per l'UE che per il Canada pari al 60 % nel 2022 rispetto al 40 % e al 52 %, rispettivamente, nel 2018; osserva con interesse che le imprese più piccole utilizzano le preferenze in misura maggiore rispetto alle grandi imprese e che i tassi di utilizzo sono notevolmente più elevati per le industrie agroalimentari rispetto alle industrie manifatturiere; sottolinea che i bassi tassi di utilizzo in settori chiave per diversi Stati membri dell'UE indicano una perdita di risparmi sui costi e minori benefici in termini di benessere sociale derivanti dall'accordo; incoraggia entrambi i partner a continuare a promuovere azioni di sensibilizzazione in merito al CETA presso le parti interessate di entrambe le regioni, anche tramite la piattaforma dell'UE "Access2Markets"; sottolinea l'importanza di agevolare nuove opportunità per le imprese e i consumatori attraverso il commercio digitale conformemente alle norme dell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>osserva che il tasso di utilizzo del contingente tariffario per le importazioni di carni bovine nell'UE era solo del 3 % nel 2021 e che gli esportatori dell'UE hanno ampliato la loro quota di mercato in Canada, cosicché l'UE esporta verso il Canada più carni bovine congelate rispetto a quelle che importa da tale paese; rileva tuttavia che il tasso di utilizzo di questo contingente tariffario potrebbe cambiare nel tempo a causa delle variazioni negli altri mercati di esportazione del Canada, in particolare gli Stati Uniti e la Cina;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che, secondo la relazione di audit della direzione generale della Salute e della sicurezza alimentare della Commissione, il Canada non ha ancora attuato in modo soddisfacente le raccomandazioni formulate nell'audit della direzione generale sulla tracciabilità e la qualità dei sistemi di controllo in vigore che disciplinano la produzione di carne bovina e suina destinata all'esportazione nell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>si compiace dell'introduzione di un certificato di esportazione armonizzato dell'UE per l'esportazione di pollame fresco dagli Stati membri autorizzati, divenuto operativo nel 2021; invita la Commissione a compiere ulteriori progressi su certificati analoghi per le carni trasformate e le carni ovine e caprine, intensificando nel contempo gli sforzi per garantire sistemi di tracciabilità più solidi per i prodotti a base di carne; invita la Commissione, nel quadro del comitato di gestione e in collaborazione con le autorità canadesi e gli Stati membri, a compiere progressi nel riconoscimento dei restanti sistemi di ispezione delle carni affinché i rimanenti Stati membri posano esportare la carne in Canada;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>rileva con rammarico che, mentre il CETA non applica in generale il principio di regionalizzazione e considera l'UE uno unico spazio di produzione zootecnica, ciò non avviene per il settore ortofrutticolo, il che significa che ogni Stato membro deve negoziare e concordare individualmente i requisiti per l'esportazione di ciascun prodotto; chiede che tale lacuna sia colmata quanto prima nel quadro del comitato di gestione congiunto UE-Canada;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita la Commissione ad agevolare la cooperazione in corso con le autorità canadesi volta a prestare maggiore attenzione alle garanzie per le norme in materia di benessere degli animali nell'ambito del CETA e a valutare la fattibilità di introdurre, in futuro, clausole speculari in tale ambito per garantire l'equivalenza delle norme sul benessere degli animali e quindi condizioni di parità tra i prodotti di origine animale dell'UE e quelli importati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>ricorda che la politica commerciale dell'Unione europea, e in particolare l'accordo CETA, hanno un forte impatto economico sulle regioni ultraperiferiche e sottolinea pertanto la necessità di tutelare gli interessi di tali regioni nell'ambito di futuri negoziati o di un'eventuale revisione dell'accordo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>sostiene che una parte dei dazi e dei contingenti tariffari applicati ai prodotti dell'UE dovrebbe essere applicata agli operatori registrati nelle regioni ultraperiferiche in considerazione della loro realtà economica; sottolinea che il trattamento differenziato riservato agli operatori delle regioni in questione è indispensabile per garantire la competitività delle imprese e un'equa distribuzione dei dazi e dei contingenti tariffari tra gli agenti commerciali, evitando che i vantaggi si concentrino soltanto su un numero limitato di operatori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>prende atto del fatto che il tasso di utilizzo del contingente tariffario si attesta in media al 98 % per le esportazioni di formaggi dell'UE; chiede tuttavia un sistema canadese di gestione dei contingenti tariffari più trasparente e flessibile per i prodotti lattiero-caseari, in particolare il contingente per i formaggi, ed esorta le autorità canadesi a procedere quanto prima a un'eventuale revisione del sistema;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>sottolinea l'importanza di riconoscere il sistema delle indicazioni geografiche quale componente fondamentale dell'accordo; sottolinea la necessità di un'applicazione più efficace della tutela delle indicazioni geografiche per i titolari di diritti dell'UE in Canada, al fine di garantire la fiducia nel corretto funzionamento dell'accordo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>prende atto del fatto che, durante i primi sei anni di applicazione provvisoria del CETA, le esportazioni dell'UE verso il Canada e le importazioni provenienti da tale paese nel settore dei servizi sono aumentate rispettivamente del 54 % e del 74 %, con i maggiori guadagni nei servizi di trasporto, nei servizi alle imprese e nei servizi di informazione, informatica e telecomunicazioni, a vantaggio in particolare degli Stati membri dell'UE più piccoli in cui i servizi costituiscono una parte importante della struttura economica del paese;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>accoglie con favore gli sforzi concreti volti ad agevolare l'accesso agli appalti pubblici, come il punto di accesso unico in Canada; è del parere che, anche se molte più imprese dell'UE partecipano con successo alle gare d'appalto canadesi, ad esempio per il trasporto ferroviario regionale di passeggeri in Ontario o ponti a Montreal, i fornitori dell'UE potrebbero trarre un vantaggio ancora maggiore dalle opportunità offerte, in particolare per quanto riguarda i progetti infrastrutturali e la partecipazione agli appalti provinciali e comunali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>invita le parti a mettere a disposizione tutto il sostegno giuridico e amministrativo, nonché tutti gli strumenti giuridici e amministrativi, di cui le PMI hanno bisogno per effettuare scambi commerciali e investimenti nell'ambito del CETA, al fine di promuovere maggiori scambi e di migliorare la partecipazione affinché possano cogliere i benefici del CETA, anche attraverso misure attive finalizzate a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI, semplificare le procedure e affrontare gli ostacoli tecnici al commercio che colpiscono in modo sproporzionato le PMI; accoglie con favore, a tale proposito, la raccomandazione sulle PMI adottata dal comitato misto nel 2018 e i successivi piani d'azione, comprese azioni concrete come il lancio della piattaforma Access2Markets nell'ottobre 2020, che sostiene le PMI fornendo informazioni pratiche sugli accordi commerciali e gli ostacoli agli scambi; si attende che la valutazione <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> fornisca dati sull'evoluzione della quota degli scambi commerciali tra l'UE e il Canada effettuati dalle PMI; invita le parti a prendere in considerazione la possibilità di un capitolo interamente dedicato alle PMI, similmente a quanto avvenuto per gli accordi con la Nuova Zelanda e il Cile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita il comitato misto, in considerazione dell'importanza del settore dell'economia sociale e solidale in Canada e del piano d'azione sull'economia sociale adottato dalla Commissione europea il 9 dicembre 2021<FOOTNOTE><FIELD> Comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021)0778).</FIELD></FOOTNOTE>, a individuare le misure concrete che potrebbero essere messe in atto al fine di promuovere una maggiore cooperazione tra gli attori dell'economia sociale e solidale di qua e di là dall'Atlantico;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>incoraggia entrambe le parti a proseguire le loro attività di sensibilizzazione, concentrandosi in particolare sulle PMI e sugli attori dell'economia sociale e solidale, per sensibilizzare in merito alle opportunità offerte dal CETA attraverso campagne di informazione mirate, garantendo nel contempo che i benefici dell'accordo siano equamente ripartiti tra uomini e donne;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>accoglie con favore l'adozione della raccomandazione sul commercio e le questioni di genere da parte del comitato misto CETA già nel 2018, che comprende l'impegno a condividere metodi e procedure per la raccolta di dati disaggregati per genere, l'uso di indicatori, metodologie di monitoraggio e valutazione e l'analisi di statistiche incentrate sul genere relative al commercio; sottolinea che il commercio dovrebbe avvantaggiare tutti e rafforzare in particolare l'emancipazione economica delle donne; incoraggia vivamente il comitato misto CETA a continuare a monitorare l'impatto dell'accordo sulla dimensione di genere; ritiene che il lavoro svolto nell'ambito del piano d'azione adottato congiuntamente possa servire da esempio per altri accordi commerciali, anche in assenza di capitoli dedicati al commercio e alle questioni di genere nell'accordo stesso; ricorda la risoluzione del Parlamento europeo sul piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III<FOOTNOTE><FIELD> Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 sul piano d'azione dell'Unione europea sulla parità di genere III (GU C 347 del 9.9.2022, pag. 150).</FIELD></FOOTNOTE> e incoraggia la Commissione a pubblicare dati disaggregati per genere sull'utilizzo dell'accordo che siano più facilmente accessibili, soprattutto in relazione ai capitoli sugli appalti pubblici e sul commercio e il lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>invita la Commissione a evitare che il principio di precauzione sia indebolito in quanto principio fondamentale dell'Unione europea sancito dai trattati e garante della tutela degli agricoltori e dei cittadini europei; sottolinea l'importanza di promuovere il principio di precauzione in tutti gli aspetti del commercio e di garantirne l'applicazione, evitando nel contempo ostacoli ingiustificati agli scambi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>sottolinea che il CETA fornisce un quadro che promuove sia il commercio sia l'azione per il clima includendo impegni a cooperare su questioni ambientali di comune interesse attinenti al commercio, quali i cambiamenti climatici, come dimostrato dalla raccomandazione sul commercio, l'azione per il clima e l'accordo di Parigi, in particolare attraverso la promozione di tecnologie pulite; sottolinea l'importanza della produzione energetica globale con sede in Canada nell'accelerare la transizione verso l'energia pulita, attraverso la produzione di energia da risorse rinnovabili; accoglie con favore la crescita del 27 % degli scambi di beni ambientali registrata dall'inizio dell'applicazione provvisoria; osserva tuttavia che il Canada considera ostacoli tecnici al commercio alcuni elementi delle iniziative legislative e non legislative europee relative al Green Deal europeo; invita le parti a trovare sinergie con l'attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alla frontiera e altre iniziative nell'UE e a sostenere congiuntamente il lavoro volto a sviluppare metodologie congiunte o comparabili per le emissioni di carbonio a livello internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>accoglie con favore l'avvio del partenariato digitale UE-Canada quale fattore chiave delle transizioni verde e digitale; invita entrambe le parti a rafforzare la loro cooperazione nel quadro dell'attuazione del CETA su questioni di interesse strategico reciproco quali l'intelligenza artificiale, la cibersicurezza e la lotta alla disinformazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>accoglie con favore il coinvolgimento attivo e il monitoraggio dell'attuazione del CETA da parte dei gruppi consultivi interni e del forum della società civile, che riunisce centinaia di rappresentanti di tutta l'UE e del Canada, comprese le imprese, le organizzazioni ambientaliste e del lavoro, la società civile, il mondo accademico e i rappresentanti dei popoli indigeni del Canada, e contribuiscono attivamente al lavoro, in particolare, del comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile attraverso le loro dichiarazioni congiunte; esorta la Commissione e il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile a dare seguito alle loro proposte; sottolinea che il mandato dei gruppi consultivi interni dovrebbe essere anche quello di considerare l'impatto sulla sostenibilità dell'accordo completo; sottolinea l'importanza di includere nel proprio lavoro considerazioni relative all'impatto sulla sostenibilità e sui diritti umani del capitolo sulla protezione degli investimenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>invita entrambe le parti a garantire una migliore integrazione dei piccoli agricoltori e dei consumatori nei gruppi consultivi interni nel contesto del rinnovo di tali gruppi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>insiste su un'efficace attuazione degli impegni specifici riguardanti le disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile, in quanto parti integranti del CETA e fondamentali per il conseguimento degli obiettivi fissati, ivi compresa la revisione anticipata del capitolo sullo sviluppo sostenibile prevista dallo strumento interpretativo comune, che non ha ancora avuto luogo; prende atto che nel 2024 la Commissione effettuerà una valutazione <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> del CETA, compreso il suo capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile, cui parteciperanno esperti indipendenti, rappresentando l'occasione per valutarlo sulla base del nuovo approccio della Commissione del giugno 2022 e per considerare l'opportunità di accogliere le proposte concrete avanzate dal Canada nel 2020 per conferire una portata più vincolante a talune disposizioni di detto capitolo; ricorda che il comitato misto può adottare una decisione vincolante che stabilisca tabelle di marcia di attuazione per rafforzare la cooperazione nei settori in cui la valutazione <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> potrebbe individuare carenze e si auspica che il comitato ricorra attivamente a tale potere; ritiene che gli sforzi volti a una migliore attuazione del capitolo sul commercio e lo sviluppo sostenibile o alla sua revisione dovrebbero essere preceduti da una significativa consultazione di tutte le parti interessate;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>rileva che il Regno Unito ha cessato di essere membro dell'Unione europea dopo l'applicazione provvisoria del CETA; rileva che il Regno Unito e il Canada hanno stipulato una serie di accordi commerciali bilaterali al fine di tenerne conto, anche per quanto riguarda l'utilizzo e il cumulo del contingente tariffario; osserva che alcuni di questi accordi cesseranno di applicarsi dopo il 2024, il che potrebbe comportare brevi interruzioni delle catene di approvvigionamento consolidate; invita la Commissione a valutare la possibilità di nuovi accordi laddove tali interruzioni possono incidere negativamente sugli operatori economici dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>invita le parti a riesaminare il CETA dopo la sua ratifica, avvalendosi della clausola di riesame, al fine di introdurre un meccanismo di risoluzione delle controversie appropriato ed efficace per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che tenga in considerazione, tra i vari metodi di esecuzione, l'utilizzo di sanzioni in quanto deterrente, come ultima risorsa, in caso di gravi violazioni; sottolinea il suo desiderio di contemplare l'istituzionalizzazione della cooperazione in corso in materia di commercio e genere in tale riesame; sottolinea che il riesame dovrebbe inoltre considerare l'introduzione di disposizioni specifiche e rigorose sui diritti dei popoli indigeni, tra cui la convenzione n. 169 dell'Organizzazione internazionale del lavoro e la dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>esorta il Belgio, la Bulgaria, Cipro, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, l'Irlanda, l'Italia, la Polonia e la Slovenia a ratificare rapidamente il CETA, in quanto ciò sarà essenziale anche per aggiornare l'accordo, e ribadisce l'importanza della piena applicazione del CETA, comprese le sue disposizioni in materia di protezione degli investimenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché al governo e al parlamento del Canada.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>