<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0042</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Definire la posizione dell'UE sullo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di ricorso e la protezione delle vittime</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0421/2023 - Relatrice: Heidi Hautala)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla definizione della posizione dell'UE sullo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite in materia di imprese e diritti umani, in particolare per quanto riguarda l'accesso ai mezzi di ricorso e la protezione delle vittime (2023/2108(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 2, 3, 8, 21 e 23 del trattato sull'Unione europea (TUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (PGNU), adottati dalla risoluzione 17/4 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite del 16 giugno 2011,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la risoluzione 26/9 del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, del 26 giugno 2014,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il progetto aggiornato di strumento giuridicamente vincolante diffuso dalla presidente-relatrice del gruppo di lavoro intergovernativo aperto (OEIGWG) il 31 luglio 2023 e il terzo progetto rivisto risultante dall'ottava sessione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite 76/300 del 28 luglio 2022 sul diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico destinate alle imprese multinazionali e sulla condotta responsabile delle imprese,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la risoluzione su imprese e diritti umani in Africa della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 7 marzo 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti il parere dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 10 aprile 2017 dal titolo "Improving access to remedy in the area of business and human rights at EU level" (Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso nel settore delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE)<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Improving access to remedy in the area of business and human rights at the EU level" (Migliorare l'accesso ai mezzi di ricorso nel settore delle imprese e dei diritti umani a livello dell'UE), 2017.</FIELD></FOOTNOTE> e la sua relazione del 6 ottobre 2020 dal titolo "Business and Human Rights – Access to Remedy" (Imprese e diritti umani – Accesso ai mezzi di ricorso)<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Business and Human Rights – Access to Remedy" (Imprese e diritti umani – Accesso ai mezzi di ricorso), 2020.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le conclusioni del Consiglio, del 20 febbraio 2023, sulle priorità dell'UE nelle sedi delle Nazioni Unite competenti in materia di diritti umani nel 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2016 sulla responsabilità delle imprese per gravi violazioni dei diritti umani nei paesi terzi<FOOTNOTE><FIELD> GU C 215 del 19.6.2018, pag. 125.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 4 ottobre 2018 sul contributo dell'UE a uno strumento vincolante delle Nazioni Unite sulle società transnazionali e altre imprese con caratteristiche transnazionali con riferimento ai diritti umani<FOOTNOTE><FIELD> GU C 11 del 13.1.2020, pag. 36.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la sua risoluzione del 18 gennaio 2023 sui diritti umani e la democrazia nel mondo e sulla politica dell'Unione europea in materia – relazione annuale 2022<FOOTNOTE><FIELD> GU C 214 del 16.6.2023, pag. 77.</FIELD></FOOTNOTE>, nonché le sue precedenti risoluzioni sulle relazioni annuali pregresse,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 54 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per lo sviluppo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A9-0421/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione europea si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, come sancito dall'articolo 2 TUE; che la sua azione sulla scena internazionale deve ispirarsi a tali principi e rispettare il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, sancito dall'articolo 208 del trattato di Lisbona;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e del principio "non lasciare indietro nessuno" implica che lo sviluppo economico vada di pari passo con la giustizia sociale, la buona governance e il rispetto dei diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che le imprese sono i principali attori della globalizzazione economica, dei servizi finanziari e degli scambi internazionali e sono tenute a rispettare tutte le leggi applicabili e i trattati internazionali come pure i diritti umani; che le imprese possono causare, contribuire o essere direttamente collegate a impatti negativi sui diritti umani, come la schiavitù moderna, la tratta di esseri umani, il lavoro forzato, il lavoro minorile e altre forme di sfruttamento del lavoro, lo spostamento su altri terreni, i salari di povertà e le violazioni antisindacali, nonché gli impatti negativi sull'ambiente, compresi l'inquinamento, i cambiamenti climatici, il degrado ambientale e la perdita di biodiversità;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le società possono contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico e, pertanto, possono svolgere un ruolo importante nella promozione dei diritti umani, delle norme ambientali, nonché nella prevenzione degli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che i diritti delle imprese e degli investitori dovrebbero essere accompagnati da obblighi vincolanti ed esecutivi in termini di conformità con la legislazione in materia di diritti umani, lavoro e ambiente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che le vittime di abusi societari spesso incontrano molteplici ostacoli che si sovrappongono, nell'accesso ai mezzi di ricorso, compresi i ricorsi giudiziari e le garanzie di non reiterazione; che tali ostacoli sono ancora più gravi per le persone o i gruppi vulnerabili o emarginati; che l'impunità per le violazioni dei diritti umani commesse da alcune imprese rimane in gran parte irrisolta in assenza di un quadro normativo solido e completo e di un allineamento a livello globale e regionale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che gli abusi dei diritti dei lavoratori da parte delle imprese sono in aumento in tutto il mondo secondo l'indice globale dei diritti della Confederazione sindacale internazionale, il quale ha riportato che 113 paesi privano i lavoratori del diritto di costituire un sindacato o di aderirvi, rispetto ai 106 paesi registrati nel 2021; che l'87 % dei paesi viola il diritto di sciopero e quattro paesi su cinque bloccano la contrattazione collettiva;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che il 26 giugno 2014 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite (UNHRC) ha adottato una risoluzione che istituisce un gruppo di lavoro intergovernativo aperto (OEIGWG) incaricato di sviluppare uno strumento internazionale giuridicamente vincolante "teso a regolamentare, nel diritto internazionale sui diritti umani, le attività delle società transnazionali e di altre imprese commerciali";</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, ad oggi, l'OEIGWG, presieduto dall'Ecuador fin dalla sua fondazione, ha tenuto nove sessioni e una serie di consultazioni regionali e di altro tipo con i portatori di interessi, tra cui la società civile e il settore privato; che nel luglio 2023 la presidenza ha diffuso un progetto di strumento aggiornato in vista della nona sessione del gruppo di lavoro, prevista per il 23-27 ottobre 2023;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che l'UE sta lavorando a una legislazione ambiziosa, che riguarda tra l'altro la dovuta diligenza aziendale e che servirebbe da base per il suo mandato negoziale; che, in assenza di un mandato negoziale, il rappresentante dell'UE ha partecipato alle sessioni dell'OEIGWG unicamente in qualità di osservatore e ha rilasciato soltanto dichiarazioni di carattere generale; che anche l'impegno di altre grandi economie esterne all'UE nelle discussioni è stato ambivalente nel corso degli anni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che successivamente la posizione degli Stati membri dell'UE si è gradualmente evoluta e molti di essi hanno partecipato attivamente alle più recenti sessioni dell'OEIGWG; che la Francia e il Portogallo sono entrati a far parte del gruppo degli amici della presidenza, aiutandola ad elaborare proposte consensuali da parte dei blocchi regionali; che, tra le sue priorità nelle sedi competenti in materia di diritti umani nel 2023, il Consiglio ha dichiarato il proprio impegno a "partecipare attivamente" alle discussioni delle Nazioni Unite sullo strumento giuridicamente vincolante in materia di imprese e diritti umani e si è detto pronto a collaborare con la presidenza dell'OEIGWG e con il gruppo degli amici della presidenza "al fine di esplorare [...] uno strumento consensuale in grado di migliorare efficacemente la protezione delle vittime e creare condizioni di parità a livello mondiale";</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il Parlamento ha mostrato ripetutamente il proprio sostegno alle discussioni delle Nazioni Unite sullo strumento giuridicamente vincolante, anche attraverso l'approvazione di diverse risoluzioni con le quali chiede all'UE e agli Stati membri di impegnarsi in modo costruttivo nei negoziati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che, negli ultimi anni, l'UE ha dato prova di grande ambizione per quanto riguarda il commercio e i diritti umani e ha avviato una serie di iniziative legislative volte a disciplinare le attività commerciali sui diritti umani e sugli obblighi in materia ambientale e climatica, come la direttiva relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, una proposta di regolamento che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato nel mercato dell'Unione, il regolamento sui prodotti a deforestazione zero, il regolamento sui minerali originari di zone di conflitto e il regolamento sulle batterie;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che numerosi Stati membri dell'UE, come Francia, Germania e Paesi Bassi, hanno recentemente adottato o proposto atti legislativi obbligatori in materia di dovuta diligenza, mentre una serie di altri Stati membri sta valutando di seguirne l'esempio; che è importante garantire la coerenza tra gli atti legislativi in materia di dovuta diligenza a livello di Stati membri o dell'UE e lo strumento giuridicamente vincolante delle Nazioni Unite;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che nei paesi terzi, come ad esempio Australia, Brasile, Canada, Ghana, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Sud Africa, Corea del Sud, Svizzera e Stati Uniti, sono state adottate o sono in fase di discussione iniziative normative, anche legislative, in materia di imprese e diritti umani; che numerosi altri paesi hanno elaborato un piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che il progetto di strumento giuridicamente vincolante include una clausola relativa all'organizzazione dell'integrazione regionale per tenere conto dei ruoli rispettivi dell'UE e dei suoi Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che le discussioni a livello di Nazioni Unite sullo strumento giuridicamente vincolante stanno suscitando un interesse, una mobilitazione e aspettative notevoli e crescenti tra le comunità interessate, i popoli indigeni, i sindacati, i membri della società civile, gli studiosi e gli esperti di tutto il mondo.</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservazioni generali e quadro internazionale sulle imprese e i diritti umani</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>sottolinea che il livello complessivo di esercizio dei diritti umani a livello mondiale è, tra le altre cose, legato al comportamento delle società, vista l'attuale portata della globalizzazione e l'internazionalizzazione delle attività commerciali e delle catene del valore; sottolinea, in tale contesto, l'importanza per le imprese di poter contare su una buona governance pubblica e su un sistema e un quadro giuridici completi e ben funzionanti, al fine di adempiere ai propri obblighi in materia di diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>sostiene fermamente l'attuazione completa, all'interno e all'esterno dell'UE, delle norme internazionali relative alla condotta responsabile delle imprese per completare e rafforzare l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sottolinea l'importanza dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e delle linee guida dell'OCSE e l'ampio sostegno di cui godono; ricorda che i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani sono l'unico quadro globale basato sulla responsabilità delle imprese per prevenire e affrontare il rischio di impatti negativi sui diritti umani legati all'attività imprenditoriale; sottolinea altresì che qualsiasi attività relativa allo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe garantire il pieno allineamento con tali norme;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>evidenzia che, poiché la responsabilità sociale delle imprese è unicamente su base volontaria e non è inserita in strumenti esecutivi, rischia di creare distorsioni del mercato e una concorrenza sleale per le imprese che scelgono di rispettare le norme internazionali o che sono soggette a obblighi nazionali o regionali; riconosce che, sebbene siano stati compiuti alcuni progressi, i diritti umani continuano a essere violati; accoglie, pertanto, con favore gli sforzi per creare condizioni di parità e il perseguimento di un impegno a livello globale per una condotta responsabile delle imprese; plaude, inoltre, all'attuale passaggio, in materia di sviluppi normativi, da iniziative non vincolanti a norme vincolanti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea l'importanza di colmare le lacune giuridiche e normative sfruttate da alcune imprese, compresi gli investitori, a scapito dei diritti umani e dell'ambiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>osserva con preoccupazione che nei sistemi giudiziari di molti paesi persistono numerosi ostacoli procedurali, sostanziali e pratici per quanto riguarda l'accesso delle vittime alla giustizia, fra cui la difficoltà di identificare l'organo giurisdizionale competente, ostacoli relativi alle norme giurisdizionali, ai brevi termini di prescrizione, all'onere probatorio eccessivo, alla limitazione o alla scarsa chiarezza della responsabilità a causa di strutture della personalità giuridica complesse, all'accesso alla rappresentanza legale e alle informazioni, i costi proibitivi di rappresentanza all'estero, nonché altre disuguaglianze tra attori e convenuti; rileva inoltre con preoccupazione i casi di vittime che, dopo aver chiesto giustizia, hanno subito intimidazioni o violenze da parte delle imprese coinvolte; sottolinea che le persone o i gruppi vulnerabili o emarginati, che potrebbero richiedere un'attenzione particolare nel contesto delle attività di coinvolgimento dei portatori di interessi, si trovano ad affrontare ostacoli maggiori per beneficiare equamente degli indennizzi o di altre forme di rimborso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea l'importanza di introdurre una regolamentazione extraterritoriale basata sulle società madri e, per le vittime di violazioni dei diritti umani commesse da società transnazionali, l'accesso alla giustizia nel paese di origine di tali società; insiste, in particolare, sulla necessità di definire obblighi chiari per le società transnazionali in relazione all'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato dalle loro catene di approvvigionamento e dalle loro operazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>ribadisce il suo forte sostegno al lavoro svolto in seno alle Nazioni Unite attraverso l'OEIGWG per sviluppare lo strumento; esprime apprezzamento per l'operato dei presidenti ecuadoriani che si sono succeduti nel guidare questa impresa complessa e plaude al ruolo di sostegno del gruppo degli amici della presidenza;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>invita la presidenza dell'OEIGWG e gli Stati membri delle Nazioni Unite a garantire che i negoziati siano condotti in modo trasparente, con il coinvolgimento significativo di tutti i portatori di interessi, compresi la società civile, i sindacati e le organizzazioni dei lavoratori e il settore privato, con la debita attenzione ai portatori di interessi vulnerabili; ribadisce, inoltre, l'importanza di garantire che tutte le regioni si impegnino attivamente per sviluppare uno strumento efficace che rifletta la diversità globale delle realtà giuridiche, sociali ed economiche che hanno un impatto sui diritti umani, e che si basi sulle migliori pratiche applicate a livello nazionale e regionale; incoraggia le organizzazioni economiche e per i diritti umani regionali e le autorità a contribuire ad agevolare questo impegno universale;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La partecipazione dell'UE e degli Stati membri nel processo delle Nazioni Unite</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda l'impegno dell'UE, sancito dai trattati, di promuovere i diritti umani in tutto il mondo e le soluzioni multilaterali in seno alle Nazioni Unite a problemi comuni, che deve ancora riflettersi nella sua partecipazione all'OEIGWG con un mandato negoziale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>riconosce che l'OEIGWG rappresenta l'unica sede globale e multilaterale in cui si discutono norme imperative in materia di imprese e diritti umani e, pertanto, ritiene che la partecipazione attiva dell'UE e di una massa critica di membri delle Nazioni Unite a tale processo sia fondamentale per raggiungere un risultato basato sul consenso che possa contare su un ampio sostegno a livello globale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>sottolinea che i più recenti sviluppi normativi a livello dell'UE in ambito di imprese e diritti umani sono passi iniziali importanti per affrontare l'accesso alla giustizia e i diritti delle vittime, che sono al centro dello strumento giuridicamente vincolante in quanto trattato cardine sui diritti umani; evidenzia, a tale proposito, la complementarietà nella natura, negli obiettivi e nella portata di entrambi i percorsi normativi, che opereranno su differenti livelli, nonché nella necessità di coerenza tra essi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>ritiene che l'UE dovrebbe impegnarsi attivamente nei negoziati in corso, in particolare al fine di elaborare ulteriormente il progetto di strumento giuridicamente vincolante, concentrandosi al tempo stesso sulle vittime di abusi connessi alle imprese lungo tutta la catena del valore, eliminando gli ostacoli alla giustizia e a ricorsi efficaci, garantendo condizioni di parità e certezza del diritto per le imprese, tenendo conto del carattere particolare delle piccole e medie imprese (PMI), sulla rimozione degli ostacoli alla giustizia e al ricorso effettivo e sul rafforzamento della cooperazione rifacendosi a migliori pratiche e prospettive internazionali; ritiene che tale impegno contribuirebbe, in ultima analisi, a garantire una migliore attuazione e applicazione dei diritti umani a livello internazionale e, nel contempo, a creare condizioni di parità sul piano internazionale e a realizzare uno strumento globale che sia ampiamente sostenuto e ratificato dagli Stati in tutte le regioni, compresa l'Unione europea, ma non solo, e che rimanga pertinente di fronte all'evoluzione delle minacce ai diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>accoglie con favore l'impegno del Consiglio a far sì che l'UE si adoperi maggiormente e partecipi attivamente all'OEIGWG; reputa, tuttavia, che l'unico modo concreto e significativo per tradurre in azione l'impegno dichiarato sia l'adozione di un mandato negoziale dell'UE; esorta pertanto il Consiglio ad adottare quanto prima un mandato negoziale ambizioso, in modo che l'UE possa partecipare attivamente ai negoziati allo scopo di plasmare il futuro strumento giuridicamente vincolante; sottolinea che la posizione dell'UE deve mirare a disposizioni forti in termini di meccanismi di applicazione e monitoraggio, nonché in relazione all'accesso alla giustizia per le persone colpite da violazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invita gli Stati membri a partecipare al processo a titolo individuale e coordinare nel frattempo le loro posizioni nel corso dei negoziati, così da difenderne una europea chiara, forte e comune, presentando in modo costruttivo le iniziative legislative volte a disciplinare le attività commerciali in relazione ai diritti umani e agli obblighi legati al clima, mostrando al contempo apprezzamento per i progressi compiuti finora; si attende che il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e la Commissione, in particolare la delegazione dell'UE presso le Nazioni Unite a Ginevra, svolgano un ruolo proattivo e costruttivo in tale processo;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita la Commissione, il SEAE e gli Stati membri a interagire proattivamente con tutti gli Stati partner e a includere l'argomento nei dialoghi con i paesi terzi e le organizzazioni regionali, in particolare nel quadro dei dialoghi strutturati dell'UE sui diritti umani; incoraggia l'UE a dialogare in particolare con i partner chiave che stanno attualmente elaborando i propri quadri su imprese e diritti umani a livello nazionale, come il Brasile e il Giappone, e a livello regionale, come la Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli e la Commissione interamericana dei diritti dell'uomo;</P></ACTION></ACTLST><ACTLST><ACTINIT><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elementi per una posizione dell'UE sullo strumento giuridicamente vincolante</STRING></STRING></ACTINIT><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>accoglie con favore il progetto aggiornato di strumento giuridicamente vincolante pubblicato nel luglio 2023 e ritiene che tale progetto costituisca una base solida e promettente per far avanzare i negoziati, pur riconoscendo nel contempo la necessità di miglioramenti e di un allineamento con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, le linee guida dell'OCSE e altre norme internazionali vigenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>ritiene che l'UE dovrebbe adoperarsi per uno strumento giuridicamente vincolante che sia compatibile e complementare agli sviluppi normativi in corso a livello dell'UE e contribuisca di conseguenza a creare un quadro giuridico globale più coerente in materia di imprese e diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>sostiene un ampio ambito di applicazione dello strumento giuridicamente vincolante che garantisca l'applicazione della responsabilità lungo le catene globali del valore; ritiene che concedere agli Stati parte la flessibilità di differenziare, nell'ambito della loro legislazione nazionale, il modo in cui le imprese commerciali, in particolare le PMI, adempiono agli obblighi di prevenzione previsti dallo strumento giuridicamente vincolante, commisurati alle loro dimensioni, al settore, alla proprietà, al contesto operativo e alla gravità degli impatti sui diritti umani, offrirebbe un importante margine di manovra per gli adeguamenti nazionali e sarebbe coerente con la portata universale dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani; sottolinea che in molte regioni del mondo le micro, piccole e medie imprese (MPMI) sono spesso la forza trainante delle economie locali; evidenzia che le MPMI rappresentano il 90 % delle imprese, il 60-70 % dell'occupazione e il 50 % del prodotto interno lordo mondiale; ribadisce l'importanza di garantire che gli obblighi e i requisiti dello strumento siano commisurati e proporzionati alle dimensioni, alle risorse e alla leva finanziaria delle imprese, e invita l'UE a prevedere salvaguardie per le MPMI nei negoziati relativi allo strumento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>ritiene che le attività commerciali debbano essere intese in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>insiste sul fatto che, in linea con l'universalità e l'indivisibilità dei diritti umani, l'ambito di applicazione dello strumento giuridicamente vincolante dovrebbe prevedere un ampio spettro di strumenti internazionali, compresi, a titolo di esempio, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, tutti i principali trattati internazionali in materia di diritti umani e tutte le convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>deplora la rimozione di diversi riferimenti all'ambiente e ai cambiamenti climatici, anche relativamente alla responsabilità, dalla portata del progetto più recente di strumento giuridicamente vincolante; ritiene che l'UE e gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché l'impatto ambientale e climatico delle attività commerciali sia incluso nell'ambito di applicazione dello strumento giuridicamente vincolante, in linea con la legislazione, le politiche e le ambizioni dell'UE in tale settore, riflettendo così la crescente consapevolezza dell'impatto delle attività commerciali in relazione ai cambiamenti climatici e al degrado ambientale, che a loro volta hanno un impatto sui diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>sottolinea che lo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe fornire un quadro ambizioso, completo, reattivo e obbligatorio per prevenire le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese, in particolare stabilendo l'obbligo per gli Stati parte di adottare misure legislative, normative e di altro tipo adeguate ed efficaci per prevenire gli abusi delle imprese e garantire la pratica della dovuta diligenza in materia di ambiente e il rispetto dei diritti umani da parte di tutte le imprese commerciali; osserva, a tale proposito, che concedere agli Stati parte la flessibilità di adeguare i loro quadri di prevenzione ai rispettivi ordinamenti giuridici, preservando nel contempo il primato dei diritti umani, rappresenterebbe un fattore decisivo per garantire un'ampia adesione allo strumento giuridicamente vincolante;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>invita l'UE e gli Stati membri a garantire, in linea con le disposizioni dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, che il quadro di prevenzione dello strumento giuridicamente vincolante obblighi le imprese ad accrescere la dovuta diligenza quando agiscono in aree in cui il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è maggiore, come ad esempio le aree di conflitto o i territori sottoposti a occupazione o annessione, anche aggiungendo all'ambito di applicazione dello strumento riferimenti al diritto internazionale umanitario, al diritto penale internazionale e al diritto internazionale consuetudinario; ritiene che lo strumento giuridicamente vincolante debba affrontare anche gli aspetti relativi alle attività aziendali nelle zone colpite da catastrofi o nelle comunità vulnerabili ai cambiamenti climatici, aspetti che stanno diventando sempre più pertinenti nel contesto della crisi climatica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>ritiene che gli obblighi per le imprese di adottare un approccio basato sul rischio, condurre valutazioni periodiche dell'impatto sui diritti umani prima e durante le operazioni e tenere conto delle esigenze delle persone esposte a maggiori rischi costituiscano elementi particolarmente importanti per il quadro di prevenzione dello strumento giuridicamente vincolante, tra l'altro integrando una prospettiva di genere, ma anche prendendo in considerazione le questioni relative ai gruppi a rischio di vulnerabilità o emarginazione, come le comunità indigene e tradizionali, le minoranze e i difensori dei diritti umani e dell'ambiente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>chiede che lo strumento giuridicamente vincolante attribuisca un ruolo centrale ai soggetti coinvolti, in particolare attraverso l'obbligo di promuovere la partecipazione attiva e significativa dei pertinenti portatori di interessi, compresi i sindacati, le organizzazioni non governative, i popoli indigeni e le organizzazioni comunitarie di base, come anche il settore privato, nell'attuazione della legislazione, delle politiche e di altre misure, prestando particolare attenzione all'accesso alla giustizia e ai mezzi di ricorso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>chiede che lo strumento giuridicamente vincolante fornisca una definizione di partecipazione attiva e significativa dei pertinenti portatori di interessi, anche attraverso un coinvolgimento interattivo condotto in buona fede, su base continuativa, con un seguito adeguato, che preveda l'individuazione e la rimozione dei potenziali ostacoli al coinvolgimento e che garantisca la partecipazione sicura dei portatori di interessi, senza timore di rappresaglie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>sottolinea quanto è importante che l'UE e gli Stati membri garantiscano che lo strumento giuridicamente vincolante comprenda il dovere di tutelare i diritti e la sicurezza dei difensori dei diritti umani e dell'ambiente, dei giornalisti, dei lavoratori, dei popoli indigeni e di altri gruppi emarginati e che l'attenzione a tali gruppi sia costantemente presente nello strumento; insiste, in particolare, sull'importanza di sancire il principio del consenso libero, preventivo e informato dei popoli indigeni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>invita l'UE e gli Stati membri a sostenere l'inclusione nello strumento giuridicamente vincolante della lotta alla corruzione, sulla falsariga della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, riconoscendo che la corruzione facilita, perpetua e istituzionalizza le violazioni dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>esprime preoccupazione per i rischi di scelta opportunistica del foro e per il relativo impatto sulle condizioni di parità, anche nel contesto dell'UE; sollecita l'adozione di strumenti a livello dell'UE per attenuare tali rischi, compreso un meccanismo di monitoraggio; evidenzia pertanto la necessità di garantire che i paesi attuino meccanismi di controllo dell'applicazione e della conformità solidi ed efficaci, ma al contempo concreti e proporzionali; insiste inoltre sull'obbligo per gli Stati parte di presentare relazioni periodiche e approfondite; prende atto, a tale proposito, del ruolo potenziale dei processi attuati per elaborare i piani d'azione nazionali su imprese e diritti umani; osserva che il mandato dell'UE dovrebbe garantire che i requisiti siano concepiti in modo da poter essere allineati con l'attuale legislazione dell'UE in tale settore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>si attende che l'UE e gli Stati membri promuovano, nell'ambito dello strumento giuridicamente vincolante, solide disposizioni sull'accesso alla giustizia, compreso l'accesso al ricorso giurisdizionale a livello statale, in linea con il loro impegno a proteggere le vittime, combattere l'impunità e difendere i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>evidenzia la necessità che le disposizioni dello strumento giuridicamente vincolante relative ai diritti delle vittime e di coloro che ne sono titolari specifichino i mezzi per garantire il diritto a un accesso equo, adeguato, tempestivo, opportuno, attento alla dimensione di genere e non discriminatorio alla giustizia, ai risarcimenti individuali o collettivi e al ricorso effettivo relativamente alle violazioni dei diritti umani riconducibili in tutto o in parte alle imprese; osserva che ciò dovrebbe includere il diritto a un ricorso collettivo, l'accesso all'assistenza legale, il diritto a essere ascoltati in tutte le fasi del procedimento, l'accesso alle informazioni detenute dalle imprese come definite nelle giurisdizioni interessate e la protezione da rappresaglie e rivittimizzazioni; ritiene che il progetto debba prevedere meccanismi intesi ad alleviare l'onere probatorio che grava sulle vittime, per agevolare il loro diritto di accesso ai mezzi di ricorso; ritiene altresì che gli Stati parte debbano consentire l'adozione di misure provvisorie o cautelari in casi urgenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>insiste sul fatto che lo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe, tra l'altro, imporre agli Stati parte di sviluppare un sistema di responsabilità giuridica completo e adeguato che risponda alle esigenze delle vittime, relativamente al ricorso, e che sia commisurato alla gravità della violazione, evitando nel contempo di agevolare denunce infondate; insiste inoltre sul fatto che lo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe stabilire le condizioni in cui la responsabilità delle imprese può essere debitamente accertata per i danni di cui sono responsabili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>insiste sul fatto che lo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe affrontare gli ostacoli pratici e procedurali cui fanno fronte le vittime di abusi societari nel chiedere giustizia, tra l'altro affrontando le sfide che i tribunali devono affrontare per rivendicare la propria giurisdizione in diverse situazioni e garantendo che i termini di prescrizione siano adeguati e non indebitamente restrittivi; insiste sull'importanza di prestare la dovuta attenzione alle persone o ai gruppi vulnerabili o emarginati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>accoglie con favore la proposta di istituire, nell'ambito dello strumento giuridicamente vincolante, un fondo internazionale per le vittime che fornirebbe assistenza legale e finanziaria a coloro che intendono accedere ai mezzi di ricorso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>insiste sul fatto che lo strumento giuridicamente vincolante dovrebbe conferire sufficienti poteri alla conferenza delle parti per stabilire meccanismi di monitoraggio dell'attuazione dello strumento e formulare raccomandazioni per eventuali ulteriori passi; ritiene che alla commissione istituita ai sensi dello strumento giuridicamente vincolante debba essere conferito il potere di ricevere ed esaminare le comunicazioni e i reclami di individui, comunità o loro rappresentanti riguardanti le violazioni dei diritti umani da parte di imprese contemplate dallo strumento giuridicamente vincolante contrarie alle disposizioni dello strumento giuridicamente vincolante e le violazioni di uno Stato parte di uno qualsiasi dei diritti sanciti dallo strumento giuridicamente vincolante;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>invita la Commissione a intensificare il sostegno finanziario e tecnico alle autorità nazionali dei paesi terzi in materia di imprese e diritti umani, in particolare attraverso i) l'adozione e l'attuazione di piani d'azione nazionali nell'ambito dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ii) l'elaborazione di meccanismi non giudiziari, come gli uffici dei difensori civici o i punti di contatto nazionali, iii) iniziative legislative volte a disciplinare le attività commerciali in relazione ai diritti umani e agli obblighi in materia ambientale e iv) la promozione e la fornitura alle vittime di ricorsi accessibili ed efficienti; incoraggia la Commissione a intensificare il sostegno alle organizzazioni della società civile in tali settori;</P></ACTION><SEPARATION><P>°</P><P>°	°</P></SEPARATION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al vicepresidente della Commissione / alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Presidente del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite nonché alla presidenza del gruppo di lavoro intergovernativo aperto delle Nazioni Unite.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>