<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0043</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">L'impatto della pesca illegale sulla sicurezza alimentare: il ruolo dell'Unione europea</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0433/2023 - Relatore: Nuno Melo)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sull'impatto della pesca illegale sulla sicurezza alimentare: il ruolo dell'Unione europea (2023/2027(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995 volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il codice di condotta della FAO del 1995 per una pesca responsabile,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il piano d'azione internazionale della FAO del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) n. 188 sul lavoro nel settore della pesca del 14 giugno 2007,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999<FOOTNOTE><FIELD> GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE> (il regolamento INN),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006<FOOTNOTE><FIELD> GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE> (il regolamento sul controllo della pesca),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo della FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo di Città del Capo del 2012 sull'attuazione delle disposizioni del protocollo di Torremolinos del 1993 relativo alla convenzione internazionale di Torremolinos del 1977 sulla sicurezza delle navi da pesca,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le linee guida volontarie della FAO del 2014 per il comportamento degli Stati di bandiera,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2020/1998 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativo a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani<FOOTNOTE><FIELD> GU L 410 I del 7.12.2020, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della coalizione dell'UE per la pesca INN del dicembre 2021 dal titolo "Seafood traceability: Aligning RFMO catch documentation schemes to combat IUU fishing" (Tracciabilità dei prodotti ittici: allineare i sistemi di documentazione delle catture delle ORGP per combattere la pesca INN),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto lo studio del 2022 della Commissione dal titolo "Study on the legislative frameworks and enforcement systems of Member States regarding obligations and sanctions to nationals for infringements to the rules arising from the IUU Regulation" (Studio sui quadri legislativi e sui sistemi di applicazione degli Stati membri per quanto riguarda gli obblighi e le sanzioni nei confronti dei cittadini in caso di violazione delle norme derivanti dal regolamento INN),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione speciale n. 20/2022 della Corte dei conti europea, del 26 settembre 2022, dal titolo "Azione dell'UE per contrastare la pesca illegale – Regimi di controllo in atto ma indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri", che affronta la politica dell'UE in materia di lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della FAO del 2022 dal titolo "The State of World Fisheries and Aquaculture 2022 − Towards Blue Transformation" (Lo stato della pesca e dell'acquacoltura a livello mondiale 2022: verso la trasformazione blu),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'impegno dell'alleanza per l'azione sulla pesca INN a stimolare l'ambizione e l'azione nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concordato il 28 giugno 2022,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) del 2022 sulle sovvenzioni alla pesca, che vieta le sovvenzioni dannose per la pesca,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il documento di orientamento della FAO del 2023 dal titolo "Advancing end-to-end traceability – Critical tracking events and key data elements along capture fisheries and aquaculture value chains" (Far progredire la tracciabilità end-to-end – Eventi critici di tracciabilità ed elementi chiave dei dati nelle catene di valore della pesca e dell'acquacoltura),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti tecnici della FAO del 2023 dal titolo "Implementation of the International Plan of Action to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing – 1. Methodologies and indicators for the estimation of the magnitude and impact of illegal, unreported and unregulated fishing: 1.1 Principles and approaches" (Attuazione del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata – 1. Metodologie e indicatori per la stima dell'entità e dell'impatto della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata: 1.1 Principi e metodi),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere congiunto del consiglio consultivo per i mercati e del consiglio consultivo per la flotta oceanica, del 21 aprile 2023, sulla necessità di armonizzare i controlli sulle importazioni tra gli Stati membri al fine di impedire l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la posizione del Parlamento europeo, che vieta i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell'Unione (COM(2022)0453),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 17 ottobre 2023 sulle implicazioni delle operazioni di pesca cinesi sul settore della pesca dell'UE e la via da seguire<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2023)0366.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, in particolare l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14 "Vita sott'acqua: conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 54 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per la pesca (A9-0433/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'UE, in quanto importante attore globale nel settore della pesca, con una flotta peschereccia di circa 73 000 imbarcazioni, e in quanto principale importatore mondiale di prodotti della pesca, pari al 34 % del valore del commercio mondiale totale, tenendo presente che quasi il 70 % dei prodotti ittici consumati nell'UE è importato, ha un ruolo centrale da svolgere nella lotta alla pesca INN a livello mondiale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che il settore della pesca nell'Unione impiega direttamente 124 000 pescatori e genera entrate per 6,3 miliardi di EUR all'anno;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che è difficile stimare l'entità della pesca INN e il suo valore economico; che gli studi hanno rilevato che nel 2016 il volume globale di catture non dichiarate ammontava a circa 28 milioni di tonnellate, per un valore stimato di 41 miliardi di USD; che, all'inizio degli anni 2000, le catture illegali erano stimate tra 10 e 26 milioni di tonnellate di pesce, per un valore stimato compreso tra 10 e 23 miliardi di USD; che, secondo le stime, le importazioni annue nell'UE di prodotti provenienti da attività di pesca INN ammontano a circa 500 000 tonnellate, per un valore di 1,1 miliardi di EUR<FOOTNOTE><FIELD> Briefing – "Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing", Parlamento europeo, Direzione generale dei Servizi di ricerca parlamentare, 14 ottobre 2022, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614598/EPRS_BRI(2017)614598_EN.pdf; Temple, Andrew J. et al., "Illegal, unregulated and unreported fishing impacts: A systematic review of evidence and proposed future agenda", <STRING ITALIC="on">Marine Policy</STRING>, Volume 139, 2022, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308597X2200080X; relazione speciale n. 20/2022 della Corte dei conti europea.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che le pratiche di pesca INN hanno un impatto significativo sulla sicurezza alimentare e sulle opportunità di lavoro per le comunità costiere, oltre a rappresentare una grave minaccia per gli ecosistemi marini e gli stock ittici, il che mette in serio pericolo il sostentamento dei pescatori e delle comunità costiere all'interno dell'Unione europea e nei paesi terzi e crea una concorrenza sleale sul mercato dei prodotti della pesca;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'UE è impegnata a conseguire l'obiettivo di sviluppo sostenibile 14.4, per porre fine alla pesca INN entro il 2020 ed eliminare, nei limiti del possibile, l'importazione di prodotti derivanti dalla pesca INN che hanno ancora accesso al mercato dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che la flotta d'altura dell'UE compete con alcune flotte accusate di praticare la pesca INN, tra cui il lavoro forzato, lo sfruttamento del lavoro e la tratta di esseri umani, compromettendo in tal modo i mezzi di sussistenza e i diritti umani dei pescatori di tutto il mondo e la sostenibilità degli stock ittici, e di vendere prodotti della pesca a basso costo sul mercato dell'UE, rendendo pertanto non competitivi i prodotti di alta qualità dell'UE; che l'azione dell'UE contro la pesca INN contribuisce a garantire condizioni di parità tra gli operatori dell'UE e quelli dei paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'UE dispone di un solido quadro legislativo in materia di pesca, che comprende misure volte a migliorare le capacità di monitoraggio, ispezione, controllo e sorveglianza utilizzate per combattere la pesca INN;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, secondo la relazione speciale della Corte dei conti europea sull'azione dell'UE per combattere la pesca INN, il regolamento INN ha migliorato la tracciabilità e rafforzato il controllo delle importazioni, si è rivelato utile e ha innescato riforme positive nella maggior parte dei paesi interessati ma conclude che i regimi di controllo sono indeboliti da verifiche e sanzioni non uniformi applicate dagli Stati membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la digitalizzazione dei certificati di cattura INN attraverso il sistema informatico CATCH ridurrà le opportunità di importazione fraudolenta; che, inoltre, il sistema di certificazione delle catture dell'UE è il più completo rispetto ai sistemi di Stati Uniti e Giappone, che si collocano rispettivamente al secondo e al terzo posto per volumi importati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che l'articolo 12 del regolamento INN vieta l'importazione di prodotti della pesca provenienti dalla pesca INN e che, a norma delle disposizioni di cui agli articoli da 31 a 36 dello stesso, i paesi terzi possono essere identificati come non cooperanti; che l'UE adotta una politica di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, che si applica a tutti gli aspetti della pesca, indipendentemente dal fatto che si svolga all'interno o all'esterno dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che cinque paesi terzi sono attualmente sanzionati con un cartellino rosso e altri otto con un cartellino giallo; che, tuttavia, uno dei principali produttori di prodotti ittici, la Repubblica popolare cinese, non è mai stata oggetto di una procedura a norma del regolamento INN, nonostante le numerose prove del suo significativo e crescente coinvolgimento nella pesca INN, e che le sue operazioni di pesca, non regolamentate e non trasparenti, mettono in grave pericolo la sopravvivenza delle risorse e delle filiere ittiche globali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca ha fornito sostegno alle attività di monitoraggio, controllo ed esecuzione, destinando un bilancio totale di 580 milioni di EUR a tal fine;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) fornisce un importante sostegno alle attività di monitoraggio, controllo ed esecuzione, con l'obiettivo specifico di "favorire l'efficacia del controllo della pesca e dell'attuazione delle norme, compresa la lotta alla pesca INN" nell'ambito della priorità 1 – Promuovere la pesca sostenibile e il ripristino e la conservazione delle risorse biologiche acquatiche;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che i prodotti derivanti dalla pesca INN rappresentano un rischio per la sicurezza alimentare dei cittadini dell'Unione europea, compromettendo l'accesso ad alimenti sicuri, a prezzi accessibili, di buona qualità e tracciabili per tutti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che riconosce che la pesca INN colpisce in modo sproporzionato le comunità vulnerabili ed emarginate, sia nell'UE che nei paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che l'UE ha aderito all'Alleanza per l'azione sulla pesca INN nel marzo 2023;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>ribadisce la necessità che l'UE e i suoi Stati membri continuino ad adottare un approccio di tolleranza zero nei confronti della pesca INN, applicandolo in egual misura a tutti i paesi, a prescindere dalle loro dimensioni, e promuovano una pesca sostenibile dal punto di vista economico, ambientale e sociale al fine di combattere la pesca eccessiva, la distruzione degli ecosistemi marini e la concorrenza sleale nel settore della pesca dell'UE, garantendo nel contempo la sicurezza alimentare e salvaguardando la salute pubblica;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che il settore della pesca svolge un ruolo fondamentale nel salvaguardare la sicurezza alimentare e nutrizionale globale e nel fornire un mezzo di sostentamento alle persone che vivono in zone costiere; sottolinea che l'Unione attribuisce grande importanza allo sviluppo sostenibile della pesca globale e all'eradicazione del lavoro forzato, della tratta e di altre forme di abuso, anche nel settore della pesca; riconosce l'impegno e il rispetto delle regole dimostrati dai numerosi pescatori dell'UE quando si tratta di garantire una gestione sostenibile delle risorse alieutiche;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>riconosce che la lotta contro la pesca INN richiede un approccio olistico che affronti le cause della pesca INN, quali la povertà, la mancanza di alternative economiche e la debolezza della governance in alcune regioni; incoraggia la Commissione a impegnarsi in programmi di sviluppo delle capacità e nella cooperazione internazionale al fine di contribuire ad affrontare tali questioni di fondo e promuovere pratiche di pesca sostenibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>esorta la Commissione a dialogare in particolare con i paesi terzi che sono importanti esportatori di prodotti della pesca verso l'UE, al fine di garantire che attuino misure volte a prevenire la pesca INN, comprese le normative in materia di lavoro e ambiente; incoraggia la Commissione a prendere in considerazione sanzioni o altre misure commerciali qualora i paesi terzi non rispettino le norme internazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione a fornire assistenza tecnica e a promuovere lo sviluppo delle capacità, avvalendosi di tutti i canali possibili nel quadro della politica comune della pesca, in linea con gli obiettivi dell'UE in materia di governance internazionale degli oceani, per incoraggiare e sostenere gli Stati costieri con i quali l'UE intrattiene un dialogo nell'intensificare la lotta contro la pesca INN e nel rafforzare i requisiti di sostenibilità e trasparenza per quanto concerne le condizioni di accesso alle loro zone economiche esclusive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>plaude all'iniziativa della Commissione di pubblicare su un sito web, a partire dal 10 maggio 2023, i dati relativi alle autorizzazioni di pesca concesse alle navi dell'UE che operano al di fuori delle acque europee e alle navi non UE che operano nelle acque europee; esorta le autorità della pesca dei paesi terzi e le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) ad adottare misure analoghe;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>si compiace che il nuovo regolamento sul controllo della pesca richieda che i prodotti ittici importati nell'UE e catturati in mare riportino il numero IMO del peschereccio o un altro identificativo univoco del peschereccio, se il numero IMO non è applicabile;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>accoglie con favore l'impegno dell'Alleanza per l'azione sulla pesca INN di stimolare l'ambizione e l'azione nella lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, concordato il 28 giugno 2022; si compiace del fatto che l'Unione europea abbia recentemente aderito all'Alleanza per l'azione sulla pesca INN; esorta i membri di tale Alleanza a coordinare i loro sistemi nazionali di lotta contro la pesca INN e, in particolare, a valutare la possibilità di rilasciare congiuntamente "cartellini gialli" e "cartellini rossi" o altri strumenti analoghi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>sottolinea la necessità di condurre ricerche scientifiche e una raccolta di dati rigorose per comprendere meglio gli impatti specifici della pesca INN sulla sicurezza alimentare, sulle economie locali e sull'ambiente; invita la Commissione a stanziare finanziamenti e risorse per tali ricerche e ad aggiornare regolarmente le sue valutazioni per orientare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>sottolinea che i regolamenti dell'UE in materia di pesca INN devono essere attuati in un approccio armonizzato, garantendo lo stesso livello di attuazione in tutti gli Stati membri, il che li renderebbe più efficaci se utilizzati e impedirebbe potenziali scappatoie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>chiede alla Commissione di garantire che gli orientamenti dell'UE sull'attuazione dei regolamenti dell'UE sulla pesca INN indichino come migliorare l'attuazione del regolamento dell'UE in materia di pesca INN negli Stati membri che non rispettano i requisiti di detto regolamento e come verificare al meglio le informazioni fornite nelle relazioni biennali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea l'importanza di maggiori controlli per i prodotti importati al fine di tutelare la salute pubblica e la competitività del comparto ittico dell'UE, attraverso l'attuazione di misure e sanzioni incisive e tempestive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che gli Stati membri devono stanziare capacità e risorse sufficienti per garantire l'effettiva attuazione dei controlli sulle importazioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>incoraggia le autorità nazionali a garantire un'adeguata attuazione del regolamento INN al fine di dare un esempio di buone pratiche per gli altri Stati membri, a contribuire all'attuazione di un adeguato sistema di tracciabilità e a garantire pratiche di pesca responsabili, migliorando la sicurezza in mare e le condizioni di lavoro dei pescherecci, nonché ad aumentare l'accuratezza nella rilevazione delle catture;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>sottolinea che la Commissione deve fornire un sostegno adeguato alle autorità nazionali responsabili del controllo delle importazioni di prodotti della pesca, osservando che tale sostegno può includere, se del caso, la stesura di un elenco di misure di gestione e conservazione applicabili nei paesi terzi e la condivisione di informazioni dettagliate sulle carenze individuate nell'attuazione del regolamento INN dell'UE per quanto riguarda i paesi terzi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>sottolinea che la Commissione, in collaborazione con l'Agenzia europea di controllo della pesca e in stretto coordinamento con gli Stati membri, dovrebbe fornire ulteriore sostegno alle autorità nazionali su come attuare al meglio il regolamento INN, sotto forma di orientamenti, scambio di buone pratiche, formazione, e misure simili, il che consentirà inoltre di recuperare la competitività delle produzioni ittiche nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>invita gli Stati membri a utilizzare il FEAMPA per garantire il necessario sostegno mirato ai pescatori artigianali e su piccola scala, che spesso devono far fronte a sfide uniche per quanto riguarda il rispetto dei regolamenti sulla pesca INN; sottolinea che tali pescatori svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza alimentare locale e dovrebbero ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>esorta la Commissione a esaminare le opzioni possibili per sostenere le comunità interessate negli Stati membri; riconosce che la transizione verso pratiche di pesca sostenibili può portare a perturbazioni economiche e alla perdita di posti di lavoro e chiede pertanto misure volte a proteggere i mezzi di sussistenza di coloro che dipendono dal settore della pesca, come la formazione professionale e il sostegno alla transizione finanziaria;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>evidenzia che la Commissione ha l'obbligo di garantire un'applicazione e attuazione coerenti delle procedure di controllo delle importazioni in tutta l'UE, compresi i controlli dei certificati di cattura, un approccio basato sul rischio e le verifiche, nonché l'avvio di procedure d'infrazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>incoraggia, in linea con il recente accordo sulla revisione del regolamento sul controllo della pesca, l'introduzione di misure di monitoraggio elettronico a distanza nelle acque al di fuori dell'UE al fine di contrastare la pesca INN;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>21.</NO.P>incoraggia la Commissione a sostenere l'innovazione e la ricerca nello sviluppo di strumenti per il monitoraggio, la localizzazione e la geolocalizzazione dei pescherecci in alto mare, sostenendo l'avvio di iniziative internazionali volte a coordinare i sistemi di dati e a fornire dati accurati e completi e informazioni trasparenti sulla posizione, l'origine e l'attività dei pescherecci;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>22.</NO.P>ricorda alla Commissione la necessità di armonizzare i controlli sulle importazioni in tutti gli Stati membri al fine di impedire l'ingresso nel mercato dell'UE di prodotti provenienti da pesca INN e incoraggia vivamente la Commissione a intraprendere ulteriori azioni al riguardo; evidenzia che l'Unione europea deve migliorare il controllo e l'applicazione per combattere il lavoro forzato sia nel settore della pesca che nell'industria di trasformazione dei prodotti importati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>23.</NO.P>riconosce che l'accordo di Città del Capo dell'IMO del 2012, l'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo, il protocollo dell'OIL relativo alla convenzione (n. 29) sul lavoro forzato del 1930 e la convenzione dell'OIL (n. 188) sul lavoro nel settore della pesca sono strumenti importanti per garantire condizioni di lavoro dignitose e contribuire a prevenire forme di lavoro inaccettabili per tutti i pescatori, in particolare il lavoro forzato, il traffico e altri abusi, e per combattere la pesca INN; invita gli Stati membri a firmare e ratificare tali convenzioni o ad aderirvi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>24.</NO.P>invita la Commissione a diffondere una maggiore consapevolezza in materia di protezione dei diritti umani nel settore della pesca; sottolinea che in determinate zone geografiche il settore della pesca presenta un rischio più elevato di lavoro forzato imposto dalle autorità statali; chiede che, una volta individuati casi di lavoro forzato, l'ingresso nel mercato dell'UE dei prodotti ottenuti con tale lavoro forzato sia vietato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>25.</NO.P>chiede che la Commissione adotti misure per porre fine all'uso delle bandiere di comodo; auspica un accesso agevole alle informazioni sulla proprietà effettiva dei pescherecci battenti qualsiasi bandiera; invita la Commissione a migliorare il sistema di identificazione dei pescherecci che praticano la pesca INN, come previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1184, in modo da poter risalire al paese di origine del peschereccio anche in caso di incertezza sullo Stato di bandiera e da includere anche i pescherecci a bordo dei quali sono stati individuati casi di violazione dei diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>26.</NO.P>accoglie con favore che il regolamento rivisto sul controllo della pesca, in particolare in talune disposizioni, vieti agli operatori dell'Unione, compresi i proprietari effettivi, di esercitare, gestire o possedere pescherecci immatricolati sotto la bandiera di paesi ai quali è stato rilasciato un cartellino rosso per mancata cooperazione nella lotta contro la pesca INN;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>27.</NO.P>esorta gli Stati membri a istituire e mantenere banche dati complete che raccolgano e registrino informazioni sui proprietari effettivi dei pescherecci registrati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>28.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a cooperare con le autorità competenti per garantire l'accuratezza dei dati raccolti sulla titolarità effettiva dei pescherecci, al fine di agevolare l'elaborazione di politiche e l'applicazione del regolamento riveduto sul controllo della pesca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>29.</NO.P>incoraggia la Commissione ad adoperarsi rapidamente per garantire che il sistema informatico CATCH sia pienamente operativo e che le autorità nazionali degli Stati membri abbiano piena dimestichezza con il suo utilizzo entro due anni dalla data di applicazione dell'articolo 4 del regolamento rivisto sul controllo della pesca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>30.</NO.P>chiede alla Commissione di prevedere risorse umane sufficienti per garantire una realizzazione più rapida ed efficace del suddetto sistema informatico negli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>31.</NO.P>accoglie con estremo favore l'introduzione del nuovo sistema informatico CATCH nell'ambito della revisione del regolamento sul controllo della pesca;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>32.</NO.P>incoraggia la rapida inclusione di criteri di rischio e di controlli incrociati dei dati più completi nelle future versioni del sistema informatico CATCH, come raccomandato dal consiglio consultivo per la flotta oceanica; ritiene che, al fine di garantire una corsa al rialzo, la Commissione debba assicurarsi che la valutazione del rischio applicata nel sistema CATCH sia almeno altrettanto approfondita di quella applicata negli Stati membri che già dispongono di un sistema elettronico di controllo dei certificati di cattura; reputa che nel frattempo la Commissione debba garantire l'interoperabilità tra CATCH e i sistemi informatici nazionali senza aumentare l'onere per gli operatori economici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>33.</NO.P>esorta la Commissione ad aumentare il personale preposto alla governance degli oceani e alla pesca INN in seno alla direzione generale degli Affari marittimi e della pesca della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>34.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a garantire che siano predisposte le procedure necessarie in vista dell'adozione legale del sistema informatico CATCH e a garantire che il sistema sia pronto per l'uso quanto prima;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>35.</NO.P>esorta gli Stati membri a rafforzare i loro sistemi di controllo per prevenire l'importazione di prodotti della pesca illegali e ad adottare le misure necessarie; si compiace della tracciabilità totale dei prodotti della pesca freschi, congelati e trasformati prevista dal nuovo regolamento sul controllo della pesca, che potrebbe contribuire ad aumentare la sicurezza alimentare nell'UE e spingere i paesi terzi a garantire una maggiore tracciabilità affinché i loro prodotti della pesca possano entrare nel mercato dell'Unione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>36.</NO.P>sottolinea l'importanza di migliorare la tracciabilità di tutti i prodotti alimentari della pesca e dell'acquacoltura affinché i consumatori possano prendere decisioni informate al momento dell'acquisto di tali prodotti; ritiene opportuno prevedere etichettature più specifiche e trasparenti che indichino chiaramente al consumatore il percorso del prodotto dalla produzione alla tavola, in egual modo per i prodotti degli Stati membri e per quelli importati da paesi terzi; incoraggia gli Stati membri ad avviare adeguate campagne di promozione dei prodotti ittici, al fine di sensibilizzare i consumatori su ciò che acquistano e sulle misure di tracciabilità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>37.</NO.P>esorta gli Stati membri ad attuare rapidamente il nuovo regolamento sul controllo della pesca al fine di rispettare il loro obbligo giuridico di imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive contro la pesca INN, riducendo in tal modo gli incentivi a praticare la pesca INN e scoraggiando eventuali violazioni future;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>38.</NO.P>sottolinea che la cooperazione multilaterale e una politica globale coerente in materia di pesca INN, commercio e governance degli oceani sono fondamentali per contrastare efficacemente la pesca INN; invita, in tale contesto, la Commissione a continuare a incoraggiare i suoi partner attraverso i suoi accordi di partenariato per una pesca sostenibile e la sua politica in materia di pesca INN, in seno alle ORGP o all'OMC, e a intensificare la cooperazione con gli Stati Uniti, il Regno Unito, il Giappone e altri attori chiave della politica della pesca e degli oceani, avvalendosi dei suoi strumenti diplomatici e commerciali e a incoraggiare altri paesi terzi ad adottare una solida legislazione e misure per contrastare la pesca INN;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>39.</NO.P>riconosce che un'efficace applicazione dei regolamenti sulla pesca INN richiede la collaborazione tra gli Stati membri e un approccio coordinato a livello dell'UE; incoraggia la Commissione, insieme all'Agenzia europea di controllo della pesca, a intensificare gli sforzi di coordinamento per combattere la pesca INN, condividere le migliori pratiche e armonizzare le attività di contrasto in tutti gli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>40.</NO.P>riconosce l'importanza di promuovere la cooperazione con la società civile e i portatori di interessi della comunità nella lotta contro la pesca INN; sottolinea l'importanza del coinvolgimento dei portatori di interessi al fine di attuare al meglio il regolamento INN; invita la Commissione a impegnarsi con tali portatori di interessi al fine di promuovere pratiche di pesca sostenibili e garantire che la voce delle comunità interessate sia ascoltata nel processo decisionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>41.</NO.P>chiede l'istituzione di un programma globale di protezione degli informatori all'interno dell'UE per incoraggiare coloro che sono a conoscenza di attività di pesca INN a manifestarsi e a fornire informazioni cruciali; sottolinea che tale programma dovrebbe includere garanzie giuridiche, l'anonimato e incentivi che inducano gli informatori a segnalare eventuali violazioni senza temere ritorsioni;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>42.</NO.P>invita gli Stati membri a promuovere pratiche commerciali leali nel settore della pesca al fine di creare un'effettiva parità di condizioni tra i prodotti ittici dell'UE e quelli dei paesi terzi; è del parere che gli Stati membri debbano prendere in considerazione l'attuazione di misure commerciali che tengano conto delle norme in materia di ambiente e lavoro dei prodotti importati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>43.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri ad astenersi dal concedere un accesso preferenziale al mercato a nazioni associate a pratiche di pesca INN e a gravi violazioni del lavoro, tra cui l'uso del lavoro forzato; ritiene che l'UE dovrebbe sforzarsi di creare un'effettiva parità di condizioni tra i prodotti ittici prodotti nell'UE e quelli prodotti nei paesi terzi; ritiene che, nello specifico, lo strumento dei contingenti tariffari autonomi – indispensabile per garantire la competitività dell'industria della trasformazione dell'Unione ed evitare di compromettere la produzione unionale di prodotti della pesca assicurando un approvvigionamento adeguato di prodotti della pesca all'industria – dovrebbe essere utilizzato esclusivamente nei casi in cui l'offerta di prodotti ittici per i mercati dell'UE sia insufficiente e che non dovrebbe essere utilizzato per importare prodotti provenienti dalla pesca INN o per esercitare pressioni sui prezzi dei beni prodotti nell'UE;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>44.</NO.P>esorta la Commissione a garantire un'attuazione coerente e rigorosa del cartellino rosso e giallo, indipendentemente dalle dimensioni o dall'influenza economica e commerciale di un paese; invita a tale riguardo la Commissione, come richiesto nella risoluzione del Parlamento europeo sulle implicazioni delle operazioni di pesca cinesi sul settore della pesca dell'UE e la via da seguire (A9-0282/2023), a valutare tutte le iniziative cinesi volte a combattere la pesca INN e, alla luce di tali valutazioni, ad adottare misure adeguate a norma del regolamento INN;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>45.</NO.P>sottolinea che le banche dati disponibili in materia di pesca INN risentono di opacità, giacché di alcuni pescherecci non si conoscono nome, origine o proprietario, con una conseguente perdita di reddito, in particolare nei paesi poveri; sottolinea che gli organismi internazionali coinvolti nella lotta contro la pesca INN dovrebbero coordinare le loro attività di controllo della pesca INN con banche dati elettroniche condivise, strategie chiare e piani strutturati che portino al livello più basso possibile di pratiche di pesca INN a livello internazionale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>46.</NO.P>incoraggia gli Stati membri a migliorare la condivisione sistematica e tempestiva delle informazioni, anche sulle partite respinte, che può consentire alle autorità di applicare e far rispettare meglio la legge; sottolinea che l'accordo della FAO sulle misure di competenza dello Stato di approdo può essere d'aiuto a questo proposito;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>47.</NO.P>osserva che le ORGP si sono dimostrate utili nella lotta contro la pesca illegale; invita la Commissione a promuovere attivamente l'istituzione di un maggior numero di ORGP pertinenti; incoraggia gli Stati membri a promuovere le iniziative della FAO e delle ORGP pertinenti volte a combattere le attività di pesca INN e a scambiare informazioni sui pescherecci sospettati di tali attività;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>48.</NO.P>sottolinea che i sistemi multilaterali di documentazione delle catture, che sono concepiti e concordati dalle parti contraenti delle ORGP e dalle parti non contraenti cooperanti e che richiedono la registrazione e il trasferimento di informazioni critiche su una partita lungo tutta la catena di approvvigionamento, si sono dimostrati strumenti efficaci per migliorare la tracciabilità e contribuire alla lotta alla pesca INN;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>49.</NO.P>ricorda gli obiettivi di tutelare almeno il 30 % degli oceani entro il 2030; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che siano messe in atto misure efficaci prima del 2030 e ad assicurare che il regolamento INN sia pienamente attuato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>50.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>