<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0044</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Estensione dell'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0377/2023 - Relatrice: Maite Pagazaurtundúa)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 "Estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" (2023/2068(INI))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), in particolare gli articoli 1, 7, 20, 21, 22, 23, 25 e 26,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare gli articoli 2, 3 e 6,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 19 e l'articolo 83, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la comunicazione della Commissione del 9 dicembre 2021 dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" (COM(2021)0777) e la proposta di decisione del Consiglio ad essa allegata,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale<FOOTNOTE><FIELD> GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 5 marzo 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025" (COM(2020)0152),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 18 settembre 2020 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: il piano d'azione dell'UE contro il razzismo 2020-2025" (COM(2020)0565),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 12 novembre 2020 dal titolo "Unione dell'uguaglianza: strategia per l'uguaglianza LGBTIQ 2020-2025" (COM(2020)0698),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la comunicazione della Commissione del 3 marzo 2021 dal titolo "Un'Unione dell'uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" (COM(2021)0101) e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'UE e da tutti i suoi Stati membri,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 24 giugno 2020 dal titolo "Strategia dell'UE sui diritti delle vittime (2020-2025)" (COM(2020)0258),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri, del 20 maggio 2022, sulla lotta contro l'incitamento all'odio (CM/Rec(2022)16),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione di politica generale n. 15 della commissione contro il razzismo e l'intolleranza del Consiglio d'Europa (ECRI) sulla lotta contro l'incitamento all'odio, adottata l'8 dicembre 2015,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le raccomandazioni, le relazioni e le risoluzioni dell'ECRI, del Comitato direttivo sull'antidiscriminazione, la diversità e l'inclusione, dell'Assemblea parlamentare, della Commissione di Venezia e di altri organi del Consiglio d'Europa,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli orientamenti sul miglioramento della raccolta e dell'uso dei dati sulla parità elaborati dal sottogruppo sui dati sulla parità del gruppo ad alto livello della Commissione sulla non discriminazione, l'uguaglianza e la diversità, e pubblicati nel 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i trattati delle Nazioni Unite in materia di diritti umani e gli strumenti delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale e la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, nonché le raccomandazioni del Forum annuale delle Nazioni Unite sulle questioni inerenti alle minoranze,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i dati annuali sui reati generati dall'odio pubblicati ogni anno dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE il 16 novembre,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 25 novembre 2020 sul rafforzamento della libertà dei media: protezione dei giornalisti in Europa, incitamento all'odio, disinformazione e ruolo delle piattaforme<FOOTNOTE><FIELD> GU C 425 del 20.10.2021, pag. 28.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 16 settembre 2021 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'identificazione della violenza di genere come nuova sfera di criminalità tra quelle elencate all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 117 dell'11.3.2022, pag. 88.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 13 novembre 2018 su norme minime per le minoranze nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> GU C 363 del 28.10.2020, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 105, paragrafo 5, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0377/2023),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale di cui all'articolo 21 della Carta è vietata; che nell'ambito di applicazione dei trattati e fatte salve le disposizioni particolari da essi previste, è altresì vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità; che, alla luce dell'ampia interpretazione data dalla CGUE, il motivo del "sesso" dovrebbe essere interpretato in modo esteso per comprendere tutte le forme di discriminazione legate all'identità di genere, all'espressione di genere e alle caratteristiche sessuali<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 30 aprile 1996,<STRING ITALIC="on"> P</STRING> contro <STRING ITALIC="on">S e Cornwall County Council</STRING>, C-13/94, ECLI:EU:C:1996:170; sentenza della Corte di giustizia del 7 gennaio 2004, <STRING ITALIC="on">K.B</STRING>. contro <STRING ITALIC="on">National Health Service Pensions Agency e Secretary of State for Health</STRING>, C-117/01, ECLI:EU:C:2004:7; sentenza della Corte di giustizia del 27 aprile 2006, <STRING ITALIC="on">Sarah Margaret Richards</STRING> contro <STRING ITALIC="on">Secretary of State for Work and Pensions</STRING>, C-423/04, ECLI:EU:C:2006:256; e sentenza della Corte di giustizia del 26 giugno 2018, <STRING ITALIC="on">M.B</STRING>. contro <STRING ITALIC="on">Secretary of State for Work and Pensions</STRING>, C-451/16, ECLI:EU:C:2018:492.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che tutte le forme e manifestazioni di odio e intolleranza, inclusi l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sono incompatibili con i valori dell'Unione della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, quali sanciti dall'articolo 2 TUE; che la promozione e la protezione di tali valori fondanti dell'Unione dipendono dalle istituzioni dell'UE, dagli Stati membri e da qualsiasi altro attore pertinente che contrasti distorsioni, pregiudizi e intolleranza, nonché dall'eliminazione dell'odio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono fenomeni complessi e multidimensionali con conseguenze di vasta portata per i diritti umani e lo Stato di diritto nelle società democratiche; che la lotta contro la xenofobia, il razzismo, la misoginia, l'omofobia, la transfobia e altre forme di pregiudizio, intolleranza, discriminazione, comprese quelle basate su opinioni politiche o di altro tipo, e l'odio nei confronti di determinati individui o gruppi sociali richiedono che l'UE e i suoi Stati membri sviluppino una risposta olistica in stretta collaborazione con le parti interessate, compresa la società civile; che la penalizzazione rappresenta uno strumento per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, sia online che offline, richiede un approccio multidimensionale e, se del caso, diversi mezzi per contrastare tali fenomeni, tra cui il diritto penale, procedimenti civili e amministrativi e altre politiche o misure sociali significative; che gli Stati membri si sono già impegnati ad adottare una legislazione e misure che rendano punibili i reati generati dall'odio, affrontino il problema della sottosegnalazione e introducano o sviluppino ulteriormente attività di creazione di capacità per i funzionari delle autorità di contrasto e giudiziarie<FOOTNOTE><FIELD> Dati annuali dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE sui reati generati dall'odio.</FIELD></FOOTNOTE>; che, al fine di combattere efficacemente l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, è essenziale affrontarne le cause profonde, in particolare gli stereotipi; che le misure preventive, l'istruzione, compresa l'istruzione digitale, l'alfabetizzazione e le competenze per promuovere spazi digitali sicuri, la formazione e la sensibilizzazione sono fondamentali a tale riguardo; che l'UE e gli Stati membri dovrebbero promuovere una migliore comprensione di come diversità e dialogo siano necessari in un contesto di democrazia, diritti umani e Stato di diritto, nonché sensibilizzare riguardo all'importanza del rispetto del pluralismo e combattere gli stereotipi negativi e la stigmatizzazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio possono rappresentare reati particolarmente gravi e colpiscono non solo le singole vittime e le loro comunità, causando loro sofferenze e limitando i loro diritti e le loro libertà fondamentali, ma anche la società nel suo complesso, minando le fondamenta dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che non tutte le forme di incitamento all'odio costituiscono un reato, ma che contribuiscono comunque a normalizzare le manifestazioni di odio, violenza e intolleranza nella società;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che negli ultimi decenni si sono registrati un forte aumento della discriminazione, dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio in tutta l'UE<FOOTNOTE><FIELD> Cfr., ad esempio, la relazione annuale sulle attività dell'ECRI per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2019 e la relazione annuale sulle attività dell'ECRI per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2020, nonché lo studio commissionato dal dipartimento tematico Diritti dei cittadini e affari costituzionali del Parlamento europeo dal titolo "Hate speech and hate crime in the EU and the evaluation of online content regulation approaches" (Incitamento all'odio e reati generati dall'odio nell'UE e valutazione degli approcci in materia di regolamentazione dei contenuti online), pubblicato nel luglio 2020.</FIELD></FOOTNOTE>, un aumento di varie forme di razzismo, antisemitismo, islamofobia, xenofobia, omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e un'allarmante impennata dell'incitamento all'odio e dei discorsi d'odio online e offline; che le persone appartenenti a gruppi vulnerabili, come le persone LGBTIQ+, le persone razzializzate, le minoranze etniche, religiose o linguistiche, le comunità indigene<FOOTNOTE><FIELD> Lingaas, C., "Hate Speech and Racialised Discrimination of the Norwegian Sámi: Legal Responses and Responsibility" (Incitamento all'odio e discriminazione razziale nei confronti dei Sámi norvegesi: Risposte legali e responsabilità), <STRING ITALIC="on">Oslo Law Review</STRING>, Vol. 8, No 2, 2021, pagg. 88-107.</FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on"> ,</STRING><FOOTNOTE><FIELD> Difensori dei diritti civili, "Joint submission to the UN Universal Periodic Review of Sweden –35th Session of the UPR Working Group of the Human Rights Council – January 2020" (Presentazione congiunta all'Esame periodico universale delle Nazioni Unite della Svezia - 35<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> sessione del Gruppo di lavoro UPR del Consiglio dei diritti umani), 2019.</FIELD></FOOTNOTE>, le persone con disabilità, le persone provenienti da contesti socioeconomici svantaggiati, i richiedenti asilo, i rifugiati e i migranti, sono ricorrenti vittime dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio; che l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nei confronti delle persone LGBTIQ sono in netto aumento in Europa<FOOTNOTE><FIELD> ILGA Europa, "2023 Annual Review of the Human Rights Situation of Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex People in Europe and Central Asia" (Revisione annuale 2023 della situazione dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali, trans e intersessuali in Europa e Asia centrale), febbraio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>, come anche la discriminazione e l'odio nei confronti delle donne; che la discriminazione multipla e intersezionale offre terreno fertile per l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio; che i bersagli dell'incitamento all'odio vengono sempre più esclusi dalla società;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che in molti Stati membri l'aumento della discriminazione e dell'odio è aggravato da movimenti estremisti e populisti e dall'effetto moltiplicatore dell'ambiente online e dei social media, che favorisce la rivittimizzazione; che tale aumento sta portando a pericolose divisioni nella società nel suo complesso e minaccia la democrazia;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che vi sono prove del fatto che l'incitamento all'odio e gli incidenti motivati dall'odio continuano a essere sottostimati nell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, "Encouraging hate crime reporting – The role of law enforcement and other authorities" (Incoraggiare la denuncia dei reati d'odio - Il ruolo delle forze dell'ordine e di altre autorità), 2021.</FIELD></FOOTNOTE>, il che rende difficile quantificare la portata del problema;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che i mezzi di comunicazione e i giornalisti svolgono un ruolo fondamentale nell'informare la società e nel contribuire al processo democratico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che il dibattito politico è sempre più caratterizzato dai discorsi d'odio; che le campagne elettorali forniscono un terreno particolarmente fertile per i discorsi d'odio e l'incitamento all'odio, i quali hanno un impatto non solo sulla sfera politica, ma anche sul funzionamento della società in generale, e aggravano la polarizzazione politica; che il discorso d'odio nei confronti delle donne che ricoprono ruoli pubblici ha raggiunto un livello allarmante; che i leader politici hanno un ruolo e una responsabilità significativi nella lotta contro i discorsi d'odio e l'intolleranza; che questi ultimi dovrebbero dare l'esempio e denunciare pubblicamente gli episodi di odio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che i minori sono vittime particolarmente vulnerabili dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio, sia a scuola che online attraverso il ciberbullismo; che tali attacchi mettono in pericolo la loro integrità fisica e mentale e incidono sul loro sviluppo e sulla loro salute fisica e mentale; che occorre prestare loro particolare attenzione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che gli Stati membri non affrontano allo stesso modo l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nelle rispettive legislazioni penali, il che priva alcuni gruppi di una protezione sufficiente in alcune parti dell'Unione; che ciò rende difficile definire un approccio europeo comune per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio; che la mancanza di una tutela giuridica può avere conseguenze devastanti per le vittime;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che l'attuale quadro dell'UE riguarda solo l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio per motivi di razza, colore, religione, ascendenza e origine nazionale o etnica; che attualmente non esiste una definizione giuridica comune globale di discorso d'odio e di reati generati dall'odio a livello di UE; che vi è una chiara necessità di affrontare efficacemente il discorso d'odio e i reati generati dall'odio basati su altri motivi, quali il sesso, l'orientamento sessuale, il genere, l'identità di genere, l'espressione di genere, le caratteristiche sessuali, l'età, la disabilità e qualsiasi altra caratteristica fondamentale, in particolare quelle tutelate dall'articolo 21 della Carta, nonché qualsiasi combinazione di tali caratteristiche; che l'UE deve proteggere le persone più vulnerabili all'interno della società; che occorre prestare particolare attenzione all'identificazione delle persone, dei gruppi o delle comunità più vulnerabili all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio, per evitare un impatto negativo sulla protezione delle vittime;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE stabilisce requisiti chiari per l'inclusione di nuove sfere di criminalità nell'elenco dei reati transfrontalieri dell'UE; che esiste una chiara componente transfrontaliera dell'incitamento all'odio online; che la trasformazione digitale evidenzia la necessità di affrontare tale fenomeno a livello europeo; che è necessario combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio su una base comune e a livello di Unione; che quest'ultima ha la responsabilità di agire;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che la risposta del diritto penale dell'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio dovrebbe essere forte e proporzionata allo scopo, per proteggere debitamente le vittime e dare il giusto peso alla libertà di espressione e alla libertà di informazione, che sono le pietre miliari della democrazia; che l'Unione dovrebbe garantire che eventuali restrizioni alla libertà di espressione volte a prevenire e combattere l'incitamento all'odio non siano sfruttate dalle autorità competenti degli Stati membri per mettere a tacere le minoranze o reprimere le critiche; che le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo sulla libertà di espressione devono essere rispettate al momento di stabilire le tutele contro l'incitamento all'odio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che con la lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio sono tutelati principalmente i diritti fondamentali della dignità umana e il principio della non discriminazione; che tale protezione dovrebbe essere universale; che la protezione contro l'intolleranza basata sulla razza, sull'origine nazionale, sull'orientamento sessuale, sulla religione, sull'ideologia, sull'età, sull'opinione o su qualsiasi altra condizione o circostanza personale, fisica o sociale, indipendentemente dalla sua forma di espressione, non deve essere limitata soltanto a determinate motivazioni;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che i cambiamenti nelle dinamiche sociali possono generare nuove motivazioni per l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, che devono essere affrontate con un quadro comune dell'Unione che richiede un ampliamento dell'articolo 83, paragrafo 1, TFUE che fissa l'elenco dei reati riconosciuto dall'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che nel 2021 la Commissione ha presentato la comunicazione dal titolo "Un'Europa più inclusiva e protettiva: estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE all'incitamento all'odio e ai reati generati dall'odio" al fine di aggiungere i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio all'elenco delle sfere di criminalità in cui il Parlamento e il Consiglio possono stabilire norme minime per la definizione dei reati e delle sanzioni applicabili in tutti gli Stati membri dell'UE, come previsto all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE; che il Consiglio deve adottare una decisione al riguardo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che tale decisione del Consiglio costituirebbe un primo passo verso la creazione della base giuridica necessaria per adottare, successivamente, un quadro giuridico comune per combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio in tutta l'Unione; che tale quadro giuridico comune è necessario con urgenza per stabilire norme minime riguardo alla definizione dei reati e delle sanzioni, e con ciò contrastare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio su una base comune europea, al fine di garantire una protezione coerente delle potenziali vittime dei reati generati dall'odio e dell'incitamento all'odio in tutta l'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che il Consiglio non ha ancora adottato una decisione; che alcuni Stati membri ostacolano il compimento di progressi concreti su questo fascicolo specifico in seno al Consiglio;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE richiede l'unanimità in seno al Consiglio per individuare "altre sfere di criminalità"; che tale requisito si è rivelato avere un impatto negativo sul conseguimento dei necessari progressi comuni nel combattere l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio nell'Unione;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>esorta il Consiglio ad adottare una decisione che inserisca l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio tra i reati nell'elenco di cui all'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, affinché la Commissione possa avviare la seconda fase della procedura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>ricorda che le legislazioni penali degli Stati membri trattano l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio in modi diversi, e che esiste un'armonizzazione minima delle norme a livello di Unione solo quando tali reati sono commessi contro un gruppo o un singolo sulla base della razza, del colore della pelle, della religione, della discendenza o dell'origine nazionale o etnica, il che rende difficile attuare una strategia comune di successo per combattere efficacemente l'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>deplora con forza il fatto che siano trascorsi quasi due anni dalla pubblicazione della comunicazione della Commissione e il Consiglio non abbia compiuto alcun progresso in merito, mentre è stato in grado di estendere l'elenco dei reati riconosciuti dall'UE rapidamente per altri fini; deplora tale inazione alla luce dell'aumento dell'incitamento all'odio e dei reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>invita gli Stati membri a collaborare in modo responsabile e costruttivo per riprendere i negoziati in seno al Consiglio al fine di adottare una decisione del Consiglio prima della fine dell'attuale legislatura;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>esorta gli Stati membri a sostenere, o quanto meno a non opporsi, all'adozione del progetto di decisione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>invita la presidenza attuale e quelle future del Consiglio dell'Unione a considerare prioritaria la proposta della Commissione al momento di elaborare il loro programma e definire gli obiettivi;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>raccomanda di modificare l'articolo 83 TFUE per renderlo soggetto a una maggioranza qualificata rafforzata anziché all'attuale unanimità richiesta; chiede a tale riguardo l'attivazione della "clausola passerella";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>sottolinea che la futura legislazione per l'istituzione di norme minime riguardanti la definizione di reati penali e sanzioni in tema di discorso d'odio e reati generati dall'odio deve proteggere la dignità umana, cercare di prevenire eventuali danni, assicurare l'uguaglianza e combattere l'odio e l'intolleranza indipendentemente dalla motivazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>ricorda che la protezione deve essere universale, prestando particolare attenzione alle persone, ai gruppi e alle comunità colpiti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>ricorda che la libertà di espressione è un valore fondamentale delle società democratiche e non dovrebbe essere limitata in modo ingiustificato; ricorda, inoltre, che qualsiasi legislazione sul discorso d'odio e sui reati generati dall'odio dovrebbe basarsi sui principi di necessità e proporzionalità; sottolinea che la libertà di espressione deve essere esercitata nell'ambito della legge e in linea con l'articolo 11 della Carta, e non dovrebbe essere utilizzata come scudo per l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>chiede alla Commissione di prendere in considerazione un approccio aperto in base al quale l'elenco dei motivi di discriminazione non sia esaustivo, al fine di combattere efficacemente l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio motivati da dinamiche sociali nuove e mutevoli;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che l'abuso di internet e dei modelli di business delle piattaforme di social media, basati sulla pubblicità micro-mirata, contribuiscono alla diffusione e amplificazione dei discorsi di odio che incitano alla discriminazione e alla violenza e aumentano il rischio di vittimizzazione ripetuta; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire la corretta attuazione della legislazione vigente, come il regolamento (UE) 2022/2065<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, e a utilizzare tutti i mezzi e gli strumenti a loro disposizione per contrastare la diffusione dell'incitamento all'odio online;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ricorda la responsabilità delle autorità pubbliche nel prevenire, indagare, perseguire e denunciare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio e che esse devono tenere conto dei fatti che indicano l'elemento d'odio in tali condotte; sottolinea che la futura legislazione dell'UE dovrebbe sostenere e promuovere una forte cooperazione con la società civile, gli organismi per la parità e le istituzioni nazionali per i diritti umani;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri a prestare particolare attenzione ai minori, inclusi coloro che appartengono a gruppi vulnerabili, in modo da offrire loro una protezione particolare contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio, a prevenire tali episodi, anche riferibili al bullismo a scuola e al ciberbullismo, e a ridurre al minimo il loro impatto sullo sviluppo e sulla salute mentale dei minori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>invita la Commissione ad assicurare che sia approntato un quadro unionale di tutela giuridica solido, affinché le vittime siano protette efficacemente, in particolare coloro che provengono da tutti i gruppi vulnerabili nell'Unione; sottolinea la necessità di applicare un approccio intersezionale e l'importanza di adottare misure globali, tra cui l'offerta di formazione ai professionisti che potrebbero entrare in contatto con le vittime, nonché misure volte a garantire la protezione, l'accesso sicuro a una giustizia indipendente, servizi di sostegno specializzati e risarcimenti per le vittime; sottolinea che le vittime dovrebbero essere in grado di riferire le loro esperienze alle autorità competenti ed essere protette; ricorda che assicurare la tutela giuridica delle vittime creerebbe un ambiente sicuro che contribuirebbe a una maggiore propensione alla denuncia degli episodi, che p necessaria per documentare l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>invita la Commissione e gli Stati membri, in cooperazione con i pertinenti organi e agenzie dell'Unione, a istituire sistemi adeguati di raccolta dei dati per ottenere dati affidabili, comparabili e disaggregati sugli episodi di odio, compresi i reati generati dall'odio, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'UE in materia di protezione dei dati, nonché adeguati meccanismi di monitoraggio per migliorare la disponibilità costante, la comparabilità e la qualità dei dati raccolti e per valutare l'impatto che le politiche e i regolamenti hanno sulla lotta contro l'incitamento all'odio e i reati generati dall'odio;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>