<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0052</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B9-0059/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 18 gennaio 2024 sulla revisione del mandato dell'Autorità europea del lavoro (2023/2866(RSP))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il pilastro europeo dei diritti sociali solennemente proclamato dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione il 17 novembre 2017,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la comunicazione della Commissione del 4 marzo 2021 dal titolo "Piano d'azione sul pilastro europeo dei diritti sociali" (COM(2021)0102),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la dichiarazione di Porto del Consiglio europeo dell'8 maggio 2021,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione dell'11 maggio 2023 sulla tabella di marcia per un'Europa sociale: a due anni dal vertice sociale di Porto<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/1072, del 15.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1072/oj</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 482 del 23.12.2016, pag. 31.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344<FOOTNOTE><FIELD> GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 21.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione del 13 marzo 2018 di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Autorità europea del lavoro (COM(2018)0131), e la relativa valutazione d'impatto (SWD(2018)0068),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le relazioni annuali di attività consolidate dell'Autorità europea del lavoro per il 2019, il 2020, il 2021 e il 2022,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi COVID-19<FOOTNOTE><FIELD> GU C 362 dell'8.9.2021, pag. 82.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che la libera circolazione "implica l'abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità, tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro",</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 132, paragrafo 2, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, nel 2021, circa 10 milioni di cittadini dell'UE in età lavorativa vivevano in un altro Stato membro<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, "Annual Report on Intra-EU Labour Mobility 2022" (Relazione annuale sulla mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE), direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e l'inclusione, 2022.</FIELD></FOOTNOTE>; che il numero di cittadini di paesi terzi che vivono e lavorano nell'UE è aumentato negli ultimi anni; che nel 2022 9,93 milioni di cittadini di paesi terzi, pari al 5,1 % della popolazione totale in età lavorativa, erano occupati nel mercato del lavoro dell'UE<FOOTNOTE><FIELD> Commissione europea, "Statistiche sull'immigrazione in Europa", maggio 2023.</FIELD></FOOTNOTE>; che i lavoratori provenienti da paesi terzi non rientrano ancora nell'ambito di applicazione dell'Autorità europea del lavoro (ELA), sebbene i loro problemi riguardo alla mobilità del lavoro e alle condizioni di lavoro siano spesso simili a quelli dei lavoratori dell'UE;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi sono due delle quattro libertà fondamentali dell'UE; che tali libertà sono essenziali per il corretto funzionamento del mercato unico; e che sono tra i principali risultati dell'integrazione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la mobilità dei lavoratori può essere ostacolata dall'insufficiente coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale tra gli Stati membri; che le questioni che incidono sulla portabilità dei diritti in materia di sicurezza sociale possono disincentivare i lavoratori che intendono lavorare in un altro Stato membro;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che il Parlamento ha chiesto a più riprese la creazione di un numero di sicurezza sociale a livello di UE che consenta di identificare facilmente i lavoratori, la loro situazione occupazionale e i loro diritti previdenziali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la mobilità dei lavoratori stimola la crescita economica e giova all'UE nel suo insieme, bilanciando l'offerta e la domanda di lavoro; che la mobilità dei lavoratori può anche tradursi in cattive condizioni di lavoro e nello sfruttamento dei lavoratori mobili attraverso l'abuso e l'elusione delle leggi vigenti o la mancanza di informazioni ai lavoratori sui loro diritti e su eventuali contratti collettivi applicabili;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che garantire una mobilità equa e una concorrenza leale basata sulla non discriminazione e sul principio di pari retribuzione rimane una sfida a causa dei 27 diversi regimi del mercato del lavoro con normative e prassi nazionali; che la legislazione dell'Unione in materia di diritti sociali e diritto del lavoro deve essere debitamente attuata e applicata in tutti gli Stati membri, così come in situazioni transfrontaliere; che l'ELA dovrebbe altresì incoraggiare l'uso di approcci innovativi per una cooperazione transfrontaliera efficiente e la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni; che mancano servizi di sostegno sufficienti per i lavoratori mobili, in particolare per i cittadini di paesi terzi, come la consulenza legale, sociale e psicologica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato a Göteborg nel 2017, stabilisce 20 principi e un corpus di norme sociali per un'Europa sociale, forte, equa e inclusiva; che pari diritti e pari opportunità, accesso al mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale, inclusione e autonomia delle parti sociali sono pilastri dell'UE sanciti dai trattati;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che le autorità nazionali di contrasto, come gli ispettorati del lavoro e della sicurezza sociale, e le parti sociali coinvolte nelle ispezioni del lavoro e di sicurezza sociale non dispongono sempre delle risorse necessarie e pertanto possono avere difficoltà ad applicare efficacemente il diritto nazionale e dell'UE, soprattutto in situazioni transfrontaliere; che un'applicazione efficace della legge necessita di risorse sufficienti, nonché di una cooperazione strutturata e di scambi di informazioni regolari e sicuri tra gli Stati membri e tutte le parti interessate pertinenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che l'ELA è stata istituita con l'obiettivo di agevolare la cooperazione transfrontaliera nell'applicazione efficace del diritto del lavoro, anche in materia di ispezioni congiunte e concertate, e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sulle questioni relative alla mobilità dei lavoratori, al fine di sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti, proteggere i lavoratori e garantire una concorrenza leale nel mercato unico;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che gli Stati membri dovrebbero fornire supporto, informazione e consulenza ai lavoratori e ai datori di lavoro; che né l'ELA né i sindacati coinvolti dispongono di risorse sufficienti per agire come centro di assistenza per i singoli individui;</P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, in base al suo regolamento istitutivo, l'ELA deve contribuire a garantire un'equa mobilità del lavoro nell'Unione e assistere gli Stati membri e la Commissione nel coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale nell'Unione; che l'ELA svolge diversi compiti a questo riguardo, tra cui agevolare l'accesso delle persone, dei datori di lavoro e delle parti sociali alle informazioni sulla mobilità dei lavoratori, sostenere gli Stati membri nel promuovere l'incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro e nel coordinare la rete europea di servizi per l'impiego (EURES), agevolare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, coordinare e sostenere ispezioni concertate e congiunte, effettuare analisi e valutazioni dei rischi su questioni relative alla mobilità transfrontaliera dei lavoratori, sostenere gli Stati membri nello sviluppo di capacità nel settore della mobilità dei lavoratori e del contrasto al lavoro non dichiarato e mediare le controversie tra Stati membri sull'applicazione del diritto dell'UE pertinente;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che l'ELA non ha ancora raggiunto il suo pieno potenziale operativo; che le attività e l'impatto dell'ELA sono limitati in ragione della natura volontaria della cooperazione e della partecipazione degli Stati membri, nonché delle limitate competenze di cui dispone per chiedere e trattare i dati dei lavoratori interessati e delle società; che il quadro giuridico dell'ELA le impedisce di svolgere indagini di propria iniziativa o di affrontare questioni connesse alla mobilità dei lavoratori di paesi terzi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che le norme e le prassi relative alle modalità di svolgimento delle ispezioni del lavoro variano considerevolmente tra Stati membri, così come differisce la cooperazione tra le autorità nazionali e l'ELA;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che all'Autorità bancaria europea è stato conferito il mandato di svolgere indagini di propria iniziativa; che alcune agenzie europee, come Europol, hanno accesso alla banca dati del sistema di informazione del mercato interno e sono autorizzate a trattare dati personali; che l'ELA non dispone di diritti analoghi;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che le parti sociali non devono preventivamente esaurire le opzioni di contrasto a livello nazionale, in quanto possono portare i casi transfrontalieri all'attenzione dell'ELA in qualsiasi momento, al fine di avviare ispezioni transfrontaliere; che il coinvolgimento tempestivo, sistematico e strutturale delle parti sociali dell'UE, settoriali e nazionali, è indispensabile per migliorare l'efficacia dell'ELA;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che la piattaforma europea volta a contrastare il lavoro non dichiarato è stata integrata nell'ELA; che il lavoro non dichiarato rimane un grave problema nell'UE; che alcuni settori, quali l'ospitalità, l'edilizia, il turismo, l'assistenza e i servizi domestici, sono più colpiti di altri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che le indagini e le analisi dell'ELA sono spesso esternalizzate a contraenti esterni, il che impedisce all'autorità di sviluppare competenze proprie e potrebbe mettere in discussione la sua indipendenza;</P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che uno degli obiettivi dell'istituzione dell'ELA era affrontare l'insufficiente scambio di informazioni tra le autorità nazionali responsabili dei diversi aspetti della mobilità dei lavoratori e del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, al fine di garantire che tutti i mezzi disponibili siano utilizzati nel modo più efficiente possibile nei settori in cui l'ELA può apportare un valore aggiunto;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che lo squilibrio tra domanda e offerta di competenze e le carenze di manodopera stanno aumentando nell'UE; che EURES può svolgere un ruolo centrale nel promuovere la mobilità dei lavoratori e l'incontro transfrontaliero tra domanda e offerta di lavoro; che l'ELA non ha la capacità di fornire servizi di helpdesk alle singole persone in cerca di lavoro e alle imprese; che il pieno potenziale di EURES non è stato raggiunto; che l'utilizzo di EURES dovrebbe essere maggiormente promosso dalle autorità nazionali, dalle agenzie per l'impiego e dalle parti sociali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>T.</NO.P>considerando che entro il 1° agosto 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione deve valutare le prestazioni dell'ELA in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti, conformemente all'articolo 40 del regolamento (UE) 2019/1149; che la valutazione della Commissione dovrebbe tenere in considerazione il contributo dell'ELA e delle parti interessate, e dovrebbe, in particolare, valutare se sia necessario cambiare il mandato e la portata delle attività dell'ELA, compresa l'estensione del suo ambito di applicazione per coprire le esigenze settoriali specifiche; che la valutazione dovrebbe altresì studiare ulteriori sinergie e opportunità per allinearsi ad altre agenzie nei settori dell'occupazione, della politica sociale e dei diritti fondamentali, e dovrebbe individuare i settori in cui le attività dell'ELA potrebbero apportare un maggiore valore aggiunto alle autorità nazionali;</P></CONS><CONS><P><NO.P>U.</NO.P>considerando che la valutazione dovrebbe esaminare ulteriormente la cooperazione e gli scambi regolari con Europol ed Eurojust in caso di reati, in particolare quando è coinvolta la criminalità organizzata, ad esempio nel settore edile, e, in caso di finanziamenti europei, con la Procura europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>V.</NO.P>considerando che, nella sua risoluzione dell'11 maggio 2023 sulla tabella di marcia per un'Europa sociale: a due anni dal vertice sociale di Porto, il Parlamento ha sottolineato l'importanza di un'ELA efficiente e ben funzionante; che il Parlamento ha già invitato la Commissione a sfruttare l'opportunità offerta dalla valutazione futura per presentare una proposta legislativa che punti a rivedere l'ambito di applicazione del regolamento istitutivo dell'ELA e consentirle di realizzare appieno il suo potenziale, in particolare per quanto riguarda i suoi poteri di indagine e di inchiesta;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>invita la Commissione, sulla base degli insegnamenti tratti a partire dal 2019 e della sua valutazione in corso del mandato e della capacità operativa dell'ELA, a presentare una proposta di revisione mirata del regolamento istitutivo dell'ELA, al fine di rafforzarne il mandato e il valore aggiunto per le autorità nazionali, così da consentirle di realizzare appieno la sua missione di garantire un'equa mobilità del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede che il mandato dell'ELA sia notevolmente rafforzato per garantire il suo valore aggiunto alle autorità nazionali di contrasto, consentendole di indagare sulle presunte violazioni o la mancata applicazione del diritto dell'UE e di avviare e svolgere indagini e ispezioni su casi transfrontalieri di propria iniziativa, previa notifica alle autorità nazionali competenti, in particolare nei casi che comportano violazioni del diritto dell'UE o laddove le autorità nazionali competenti non abbiano dato seguito a casi di presunta violazione o mancata applicazione del diritto dell'UE; sottolinea la necessità di notificare le autorità nazionali competenti e di tenere informate le parti sociali in merito a qualsiasi inchiesta o indagine dell'ELA nella loro giurisdizione e di garantire che tali autorità forniscano all'ELA, senza indugio, tutte le informazioni che essa ritiene necessarie per le sue indagini, nel rispetto delle norme e delle prassi nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ricorda che in alcuni Stati membri le ispezioni del lavoro sono condotte dalle parti sociali; sottolinea l'importanza di assicurare che l'ELA e le autorità nazionali competenti collaborino efficacemente con le parti sociali, rispettando nel contempo la loro autonomia, i loro diritti e le loro prerogative, in linea con le relazioni industriali nazionali;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>rammenta che l'ambito di applicazione dell'ELA è limitato agli atti dell'Unione menzionati nel suo regolamento istitutivo; osserva, tuttavia, che l'ELA si trova spesso ad affrontare problemi legati alle condizioni di lavoro dei cittadini di paesi terzi cui si applica la pertinente legislazione in materia di lavoro; chiede pertanto un'estensione dell'ambito di applicazione del mandato dell'ELA al fine di includervi la mobilità dei lavoratori per i cittadini di paesi terzi, prestando particolare attenzione all'obiettivo di porre fine al distacco fittizio e al lavoro autonomo fittizio; sottolinea la necessità di sostenere meglio gli Stati membri nell'applicazione del pertinente diritto dell'UE e di includere esplicitamente nel suo mandato la legislazione settoriale relativa al diritto del lavoro nel contesto della mobilità dei lavoratori, ad esempio nel settore dei trasporti, dell'edilizia e del settore agricolo, nonché per quanto riguarda il lavoro interinale;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>pone in rilievo la necessità di garantire un seguito adeguato alle ispezioni concertate e congiunte sostenute o agevolate dall'ELA; chiede procedure efficaci al fine di garantire che le violazioni rilevate del diritto nazionale e dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori siano adeguatamente affrontate attraverso procedure amministrative o giuridiche negli Stati membri; sottolinea che l'ELA dovrebbe essere nelle condizioni di avviare procedimenti amministrativi e giudiziari in caso di presunte violazioni; evidenzia che l'ELA, nell'ambito del suo mandato, dovrebbe sostenere il recupero dei salari e dei contributi previdenziali non pagati nei casi transfrontalieri, ad esempio fornendo le informazioni e le prove disponibili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>sottolinea che l'ELA dovrebbe perseguire scrupolosamente i casi portati alla sua attenzione dalle organizzazioni delle parti sociali, avviando ispezioni congiunte e concertate con le autorità nazionali competenti o svolgendo ispezioni autonomamente; segnala che le parti sociali dovrebbero poter chiedere un'indagine o un'ispezione dell'ELA; rimarca che le parti sociali dovrebbero ricevere informazioni di follow-up sui procedimenti e, nel caso in cui l'ELA respinga una richiesta, una motivazione esaustiva;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>evidenzia che occorre un'applicazione efficace, incluse sanzioni pecuniarie dissuasive, per porre fine ai casi di mancata conformità al diritto del lavoro, di elusione del pagamento dei contributi previdenziali e di evasione fiscale nelle attività transfrontaliere; esorta pertanto l'ELA a dare priorità, nell'ambito del suo mandato, all'applicazione della legge e ai controlli transfrontalieri, nonché a cooperare con altre agenzie dell'UE pertinenti; sottolinea che l'ELA dovrebbe tenere un registro dei casi in cui il diritto dell'UE e nazionale sulla mobilità dei lavoratori è stato violato, in linea con le norme dell'UE applicabili in materia di protezione dei dati;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che la proposta di regolamento della Commissione che istituisce l'Autorità europea del lavoro (articolo 10, paragrafo 7) prevede l'obbligo per l'ELA di segnalare presunte irregolarità "nell'applicazione della normativa dell'Unione, anche al di là dell'ambito delle proprie competenze" alla Commissione e alle autorità dello Stato membro interessato qualora venga a conoscenza di tali irregolarità nello svolgimento del suo lavoro; deplora il fatto che tale disposizione non sia stata inclusa nel testo adottato del regolamento istitutivo; sottolinea che la revisione del regolamento istitutivo dell'ELA dovrebbe includere tale disposizione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>chiede il coinvolgimento tempestivo, sistematico e strutturale delle parti sociali dell'UE, settoriali e nazionali nello sviluppo e nello svolgimento delle attività dell'ELA al fine di migliorare l'efficacia di quest'ultima; invita le autorità nazionali competenti a una più stretta cooperazione con le loro parti sociali nazionali, essendo queste ultime esperte in materia di diritto del lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>chiede agli Stati membri di riconoscere il valore aggiunto dell'ELA, a rafforzare la cooperazione tra quest'ultima e le rispettive autorità competenti e a fornire risorse sufficienti a livello nazionale per assicurare che le autorità competenti dispongano dei mezzi, della capacità e della struttura necessari per cooperare e agire in modo efficace; ricorda il ruolo chiave dei funzionari di collegamento nazionali nell'agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e l'ELA, in quanto fungono da punti di contatto nazionali, e nel facilitare lo scambio di informazioni tra l'ELA e gli Stati membri; sottolinea che gli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri, compresi i funzionari nazionali di collegamento, dovrebbero contribuire allo svolgimento dei compiti dell'ELA e non dovrebbero operare sotto la direzione o la supervisione del loro Stato membro; pone in evidenza la necessità di offrire a ciascuna parte sociale a livello dell'UE l'opportunità di designare un proprio funzionario di collegamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>prende atto della maggiore diffusione di condizioni di lavoro e di vita precarie tra i cittadini di paesi terzi, i quali, ad esempio, dipendono dagli alloggi forniti dal loro datore di lavoro; sottolinea che l'ELA dovrebbe avere la facoltà di occuparsi della situazione dei cittadini di paesi terzi, sulla base della legislazione applicabile dell'UE in materia di lavoro, e che a tale riguardo è necessaria una stretta cooperazione con gli Stati membri, le parti sociali e le organizzazioni della società civile; evidenzia che gli Stati membri potrebbero beneficiare della capacità dell'ELA di fornire informazioni sulle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili di paesi terzi; sottolinea che l'ELA dovrebbe essere in grado di raccogliere e consultare i dati relativi alla situazione dei lavoratori mobili, compresi i cittadini di paesi terzi, in linea con le norme dell'UE applicabili in materia di protezione dei dati, e di aiutare gli Stati membri ad applicare meglio la legislazione vigente per i cittadini di paesi terzi che lavorano nel mercato unico; osserva che l'ELA potrebbe altresì svolgere un ruolo nel facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sul miglioramento dell'accesso dei cittadini di paesi terzi alle autorità competenti in materia di mobilità dei lavoratori e condizioni di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>si rammarica del fatto che la Commissione non abbia dato seguito alla risoluzione del Parlamento del 25 novembre 2021 sull'introduzione di una tessera europea di sicurezza sociale per migliorare l'applicazione digitale dei diritti previdenziali e di una mobilità equa<FOOTNOTE><FIELD> GU C 224 dell'8.6.2022, pag. 81.</FIELD></FOOTNOTE> né al suo reiterato invito a presentare una proposta legislativa sulla creazione di un numero di sicurezza sociale europeo; ribadisce pertanto il suo invito alla Commissione a presentare senza indugio tale proposta al fine di agevolare le attività di controllo da parte dell'ELA e delle autorità nazionali, consentire il coordinamento della sicurezza sociale e salvaguardare una mobilità dei lavoratori equa;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>sottolinea che le pratiche aziendali fraudolente, abusive e di sfruttamento in materia di mobilità dei lavoratori attuate dagli attori internazionali non sono sempre facili da individuare e da affrontare a livello nazionale; è pertanto convinto che l'ELA potrebbe apportare un valore aggiunto attraverso analisi operative a livello dell'UE, nell'ottica di individuare ed esporre meglio i settori a rischio e le pratiche sleali delle entità interessate e di procedere allo scambio di migliori prassi su come affrontare tali casi; si rammarica del fatto che l'attuale regolamento ELA non fornisca né una base giuridica sufficiente per lo svolgimento di analisi dei rischi operativi, né procedure di verifica; ricorda che qualsiasi violazione o infrazione del diritto dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori dovrebbe comportare indagini e, se del caso, sanzioni dissuasive;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>chiede una disposizione chiara che consenta all'ELA di trattare i dati relativi alle indagini e alle analisi operative, in linea con le pertinenti norme dell'UE in materia di protezione dei dati; chiede che l'ELA abbia accesso al sistema di informazione del mercato interno e ad altre banche dati pertinenti, a condizione che sia garantita la riservatezza dei dati e che tutti i diritti fondamentali degli interessati siano rispettati; sottolinea che, al fine di svolgere i suoi compiti tempestivamente ed efficacemente, l'ELA necessita dell'accesso a tutti i dati nazionali pertinenti al suo lavoro, compresi i risultati delle ispezioni e delle attività di contrasto degli Stati membri;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>pone in evidenza l'importante ruolo che EURES può svolgere nell'affrontare le carenze di manodopera e gli squilibri tra domanda e offerta di competenze<FOOTNOTE><FIELD> EURES, "Report on labour shortages and surplus – 2022" (Relazione sulle carenze e le eccedenze di manodopera – 2022), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2023.2023</FIELD></FOOTNOTE> in tutta l'UE, nonché nel fornire informazioni generali sui mercati del lavoro nazionali e sui sistemi di sicurezza sociale, come pure informazioni in tempo reale sui posti di lavoro disponibili; sottolinea l'importanza di un portale EURES di più facile utilizzo per le persone alla ricerca di un lavoro disposte a spostarsi e i potenziali datori di lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>chiede un migliore coordinamento e una migliore cooperazione tra gli Stati membri, le parti sociali e l'ELA per quanto riguarda la fornitura di informazioni ai lavoratori e ai datori di lavoro sulla mobilità dei lavoratori e sui diritti dei lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>17.</NO.P>evidenzia la necessità di una cooperazione efficiente tra le agenzie dell'UE al fine di creare sinergie;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>18.</NO.P>chiede una maggiore cooperazione in materia di scambio di informazioni con Europol ed Eurojust in caso di reati, in particolare quando è coinvolta la criminalità organizzata, ad esempio nel settore edile, e, in caso di finanziamenti europei, con la Procura europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>19.</NO.P>sottolinea che l'ELA necessita di risorse sufficienti, ivi incluso un proprio personale, per svolgere i compiti che le competono, in particolare per quanto riguarda le ispezioni sul campo volte a individuare violazioni del diritto del lavoro; osserva che l'elevata percentuale di esperti nazionali distaccati in seno all'ELA rappresenta un notevole ostacolo per le sue operazioni nel medio e nel lungo termine; ricorda che gli esperti nazionali distaccati ricoprono soltanto incarichi temporanei, il che può contribuire all'incoerenza istituzionale, compromettere la continuità operativa e comportare difficoltà nello svolgimento dei compiti fondamentali dell'ELA; chiede pertanto la conversione di un numero sufficiente di incarichi degli esperti nazionali distaccati in posizioni permanenti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>20.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>