<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0055</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0028/2024 - Relatore: Angel Dzhambazki)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos (2023/2185(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos da parte del Procuratore presso il Tribunale di primo grado di Atene in relazione a procedimenti penali, trasmessa dal Procuratore aggiunto presso la Corte suprema greca con lettera del 27 giugno 2023, e comunicata in Aula il 10 luglio 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Georgios Kyrtsos, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, il 19 marzo 2010, il 6 settembre 2011, il 17 gennaio 2013 e il 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, Marra/De Gregorio e Clemente, C-200/07 e C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, Gollnisch/Parlamento, T-346/11 and T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0028/2024),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che il Procuratore presso il Tribunale di primo grado di Atene ha chiesto la revoca dell'immunità di Georgios Kyrtsos, deputato al Parlamento europeo eletto per la Grecia, in relazione a un procedimento penale a suo carico per mancato pagamento di un determinato importo dovuto allo Stato greco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che, nella sua qualità di vice amministratore delegato della società KMP Ekdotiki Anonimi Etaireia, è accusato di non aver versato un determinato importo dovuto allo Stato greco;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che l'atto asseritamente commesso da Georgios Kyrtsos costituisce reato di mancato pagamento di debiti nei confronti dello Stato ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), della legge greca n. 1882/90, come sostituito dall'articolo 23, paragrafo 1, della legge greca 2523/97, modificata dall'articolo 18, paragrafo 2, e dall'articolo 28, paragrafi da 2 a 4, della legge greca n. 2948/01, integrata dall'articolo 34 della legge greca n. 3016/02, dall'articolo 34, paragrafo 1, della legge greca n. 3220/04 e dall'articolo 3, paragrafo 1, della legge greca n. 3943/11, come sostituito dall'articolo 20 della legge greca n. 4321/15, modificato dall'articolo 71, paragrafo 2, della legge greca n. 4174/13, aggiunto all'articolo 8 della legge greca n. 4337/15 e integrato dall'articolo 469 della legge greca n. 4619/19;</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato; che il presunto reato non ha chiaramente alcun legame diretto con le attività di Georgios Kyrtsos in qualità di deputato al Parlamento europeo, ma riguarda invece la sua posizione come dirigente della sua società di editoria;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il presunto reato non rappresenta opinioni o voti espressi nell'esercizio delle funzioni di Georgios Kyrtsos come deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, in virtù dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del Parlamento del loro paese e, sul territorio di ogni altro Stato membro, dell'immunità da ogni provvedimento di detenzione e da ogni procedimento giudiziario; che l'immunità non può essere invocata nel caso di flagrante delitto, né può pregiudicare il diritto del Parlamento europeo di revocare l'immunità ad uno dei suoi membri;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede che, durante la legislatura, i membri del Parlamento non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che, in questo caso, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire elementi di fatto dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica di un deputato in qualità di membro del Parlamento europeo;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che spetta unicamente al Parlamento decidere se revocare o meno l'immunità in un determinato caso; che il Parlamento può ragionevolmente tener conto della posizione del deputato per adottare la decisione di revocarne o meno l'immunità<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2008, Mote/Parlamento, T-345/05, EU:T:2008:440;</FIELD></FOOTNOTE>; che, in occasione della sua audizione, Georgios Kyrtsos ha dichiarato di non opporsi alla revoca della sua immunità parlamentare;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di revocare l'immunità di Georgios Kyrtsos;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alle autorità elleniche e a Georgios Kyrtsos.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>