<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0056</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Richiesta di revoca dell'immunità di Eva Kaili</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0029/2024 - Relatrice: Ilana Cicurel)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Decisione del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Eva Kaili (2023/2007(IMM))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di revoca dell'immunità di Eva Kaili, trasmessa dal Procuratore capo europeo, in data 15 dicembre 2022, e comunicata in Aula il 19 gennaio 2023,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>avendo ascoltato Eva Kaili, a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 8 e 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO")<FOOTNOTE><FIELD> GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 29, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>viste le sentenze pronunciate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 21 ottobre 2008, 19 marzo 2010, 6 settembre 2011, 17 gennaio 2013 e 19 dicembre 2019<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza della Corte di giustizia del 21 ottobre 2008, <STRING ITALIC="on">Marra/De Gregorio e Clemente</STRING>, C-200/07 e C-201/07, EU:C:2008:579; sentenza del Tribunale del 19 marzo 2010, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-42/06, EU:T:2010:102; sentenza della Corte di giustizia del 6 settembre 2011, <STRING ITALIC="on">Patriciello</STRING>, C-163/10, EU:C:2011:543; sentenza del Tribunale del 17 gennaio 2013, <STRING ITALIC="on">Gollnisch/Parlamento</STRING>, T-346/11 e T-347/11, EU:T:2013:23; sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, <STRING ITALIC="on">Junqueras Vies</STRING>, C-502/19, EU:C:2019:1115.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 9 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0029/2024),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>Α.</NO.P>considerando che la procuratrice capo europea ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Eva Kaili nell'ambito di un'indagine in corso vertente su fatti suscettibili di costituire reato di istigazione alla frode ai danni degli interessi finanziari dell'Unione europea, commesso ripetutamente, che ha causato danni superiori a 120 000 e 150 000 EUR, punibile con la reclusione da 5 a 15 anni, come previsto dall'articolo 46, paragrafo 1, dall'articolo 52, paragrafo 2, e dall'articolo 98, paragrafo 2, del codice penale greco, così come dall'articolo 4, paragrafi 1 e 2, lettera b), della legge n. 2803/2000, in combinato disposto con l'articolo 2, paragrafo 1 e con l'articolo 386, paragrafo 2, del codice penale greco, con l'articolo 24, paragrafo 2, e con l'articolo 26, paragrafo 3, della legge n. 4689/2020.</P></CONS><CONS><P><NO.P>Β.</NO.P>considerando che l'8 settembre 2021, a seguito di una relazione dell'OLAF iscritta dalla Procura europea il 1° luglio 2021, il procuratore europeo delegato greco ha avviato l'indagine in questione; che il 12 novembre 2021 il procuratore europeo delegato incaricato del caso, conformemente alle sue responsabilità, ha chiesto all'OLAF la trasmissione dei documenti contenuti nel fascicolo; che a seguito dell'analisi del fascicolo ha chiesto, in data 2 febbraio 2022, un'ulteriore indagine all'OLAF e, il 7 febbraio 2022, la traduzione dei documenti del fascicolo dall'inglese al greco; che l'OLAF ha presentato la relazione finale e la relativa documentazione l'8 dicembre 2022, nonché le corrispondenti traduzioni il 14 dicembre 2022;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">considerando che le presunte irregolarità di cui Eva Kaili sarebbe stata a conoscenza riguardano in particolare:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'inosservanza, da parte di una dei suoi assistenti parlamentari accreditati (APA), dei suoi obblighi di presenza sul luogo di lavoro tra il 28 settembre 2015 e il 2 luglio 2019, così come dell'esercizio delle funzioni da parte della stessa APA,</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la presentazione di richieste di ordini di missione e di dichiarazioni di spese, nonché la riscossione di rimborsi per missioni che non sarebbero state effettuate, da parte di quattro APA di Eva Kaili: tra febbraio 2016 e marzo 2018 per quanto riguarda il primo APA, tra maggio 2015 e febbraio 2020 per quanto concerne il secondo, tra dicembre 2015 e aprile 2019 relativamente al terzo, e tra ottobre 2014 e febbraio 2020 nel caso del quarto APA,</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il versamento, dal 28 settembre 2015 al 2 luglio 2019, di una parte degli stipendi/delle spese di missione degli APA a Eva Kaili su presunta richiesta di quest'ultima.</ITEM></LIST></P></CONS></GRCONS><GRCONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando, da un lato, che il Parlamento non dovrebbe essere assimilato a un tribunale e, dall'altro, che il deputato non dovrebbe, nel contesto di una procedura di revoca dell'immunità, essere considerato un "accusato"<FOOTNOTE><FIELD> Sentenza del Tribunale del 30 aprile 2019, Briois/Parlamento, T-214/18, EU:T:2019:266.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il presunto reato non riguarda opinioni o voti espressi da Eva Kaili nell'esercizio delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, i membri del Parlamento europeo beneficiano, sul territorio nazionale, delle immunità riconosciute ai membri del parlamento del loro paese;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'articolo 62 della Costituzione della Repubblica ellenica prevede in particolare che, durante la legislatura, i deputati non possano essere perseguiti, arrestati, detenuti o altrimenti privati della libertà senza la preventiva autorizzazione del Parlamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che l'immunità parlamentare è intesa a proteggere il Parlamento e i deputati che lo compongono da procedimenti penali relativi ad attività svolte nell'esercizio del mandato parlamentare e che non possono essere disgiunte da tale mandato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che, nel caso di specie, il Parlamento non ha riscontrato alcuna prova di <STRING ITALIC="on">fumus persecutionis</STRING>, vale a dire elementi effettivi dai quali si evinca che l'intento alla base del procedimento giudiziario potrebbe essere quello di danneggiare l'attività politica della deputata e di conseguenza il Parlamento europeo;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF> <ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>decide di revocare l'immunità di Eva Kaili;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della sua commissione competente alla Procura europea e a Eva Kaili.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>