<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0057</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0410/2023 - Relatore: Petar Vitanov)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 febbraio 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023)0128 – C9-0036/2023 – 2023/0055(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0128),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0036/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 giugno 2023,<FOOTNOTE><FIELD> GU C 293 del 18.8.2023, pag. 133.</FIELD></FOOTNOTE></P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0410/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0055</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 febbraio 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sull’effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, lettera c),</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C 293 del 18.02.2023, pag. 133.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il miglioramento della sicurezza stradale è un obiettivo primario della politica dei trasporti dell'Unione. Nel quadro strategico dell'UE per la sicurezza stradale 2021-2030<FOOTNOTE><FIELD>	SWD(2019) 283 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la Commissione si è impegnata nuovamente a conseguire l'obiettivo ambizioso di avvicinarsi all'azzeramento delle morti e dei feriti gravi sulle strade dell'Unione entro il 2050 (obiettivo "zero vittime", Vision Zero), nonché l'obiettivo a medio termine di riduzione del 50 % delle morti e dei feriti gravi entro il 2030.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Per il conseguimento dell'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale, i ministri dei Trasporti degli Stati membri, nella dichiarazione di La Valletta del 29 marzo 2017 sulla sicurezza stradale, hanno invocato il rafforzamento del quadro giuridico dell'Unione in materia di sicurezza stradale, con particolare attenzione alla necessità di collaborazione degli Stati membri in merito al riconoscimento reciproco delle decisioni di ritiro della patente di guida dei conducenti non residenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Per effetto della libera circolazione delle persone e dell'aumento del traffico stradale internazionale, le decisioni di ritiro della patente di guida sono spesso prese da Stati membri diversi da quello in cui il conducente risiede abitualmente e in cui è stata rilasciata la patente di guida.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Ad oggi uno Stato membro diverso da quello in cui risiede abitualmente il conducente può adottare, conformemente alla sua normativa nazionale e a seguito di un comportamento illecito sul suo territorio da parte del titolare di una patente di guida ottenuta in un altro Stato membro, provvedimenti che comportano la negazione del riconoscimento della validità delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri e, pertanto, una limitazione del diritto di guidare della persona interessata. L'ambito di applicazione di tali provvedimenti è tuttavia limitato al territorio dello Stato membro in cui si è verificato il comportamento illecito e il loro effetto si limita al mancato riconoscimento della validità della data patente specifica all'interno di tale territorio. Pertanto, in mancanza di interventi da parte dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida, quest'ultima continua ad essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri. Un tale scenario impedisce di raggiungere un livello più elevato di sicurezza stradale nell'Unione. I conducenti interdetti dalla guida in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida non dovrebbero essere esenti dagli effetti di tale provvedimento quando si trovano in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l'infrazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di garantire un livello elevato di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione, è necessario stabilire norme specifiche per l'applicazione a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida del trasgressore a seguito di gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, </STRING></STRING>l'attuazione della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà e </STRING></STRING>non dovrebbe<STRING STRIKE="on"> tuttavia</STRING> richiedere l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla definizione delle infrazioni stradali, alla loro natura giuridica e alle sanzioni ad esse applicabili. In particolare, l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida dovrebbe essere perseguito indipendentemente dal fatto che le misure nazionali imposte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione siano classificate come amministrative o penali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nell'applicare una decisione di ritiro della patente di guida a livello di Unione, entro gli attuali limiti giuridici delle norme nazionali in materia, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per allineare quanto più possibile le loro decisioni. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme sulla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale e sul riconoscimento reciproco delle relative decisioni giudiziarie. Non dovrebbe inoltre pregiudicare la possibilità, per le autorità giudiziarie degli Stati membri, di eseguire le decisioni che hanno emesso, in particolare quelle di natura penale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Lo scopo preciso della presente direttiva è consentire all'Unione di perseguire l'obiettivo del miglioramento della sicurezza stradale nell'UE. Come indicato dalla Corte di giustizia, le misure volte a migliorare la sicurezza stradale rientrano nella politica dei trasporti e possono essere adottate sulla base dell'articolo 91, paragrafo 1, lettera c), del trattato<FOOTNOTE><FIELD>GU C 202 del 7.6.2016.</FIELD></FOOTNOTE>, purché rientrino nella nozione di "misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti" ai sensi di tale disposizione<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 maggio 2014, Commissione/Parlamento e Consiglio, C-43/12, EU:C:2014:298, punto 43.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Le decisioni di ritiro della patente di guida derivanti da gravi infrazioni riguardanti la sicurezza stradale possono comportare la revoca, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare del trasgressore. Se l'infrazione è stata commessa nello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida, la decisione può comportarne anche l'annullamento. È pertanto opportuno che mediante l'applicazione di tutte queste misure da parte dello Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida siano conseguiti gli effetti a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Poiché la guida in stato di ebbrezza (guida con tasso alcolemico del sangue superiore al valore massimo consentito dalla legge), l'eccesso di velocità (superamento dei limiti di velocità in vigore per la strada o il tipo di veicolo in questione) e la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e psicoattive</STRING></STRING> costituiscono le cause principali degli incidenti stradali e degli incidenti mortali nell'Unione, è opportuno prevedere la massima diligenza possibile per i casi relativi a tali infrazioni, che ai fini della presente direttiva dovrebbero pertanto essere considerate "gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale". Inoltre, data la loro gravità, anche le infrazioni stradali che provocano la morte o lesioni personali gravi della vittima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la guida senza una patente di guida in corso di validità </STRING></STRING>dovrebbero essere considerate infrazioni gravi. <STRING BOLD="on">[Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Le decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro nei confronti di una persona che non è normalmente residente ai sensi dell'articolo 17 della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA] e che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro dovrebbero avere effetto in tutto il territorio dell'Unione, in termini analoghi a quelle previste per le persone titolari di una patente di guida rilasciata da tale Stato membro. Anche alla luce del principio dell'autonomia procedurale, gli Stati membri dovrebbero essere liberi di decidere come conseguire al meglio tale risultato conformemente al loro diritto nazionale. Occorre tuttavia tenere conto del fatto che, qualora uno Stato membro prenda una decisione di ritiro della patente di guida di una persona la cui residenza normale si trova in tale Stato membro, ma che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, esso ha il diritto di sostituire la patente ai fini dell'applicazione di tale decisione di ritiro della patente di guida ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Lo Stato membro che prende la decisione di ritiro della patente di guida ("Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione") dovrebbe notificare allo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata ("Stato membro di emissione") qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida presa per tale persona per una durata pari o superiore a un mese, al fine di attivare le procedure necessarie per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della patente. Tale notifica dovrebbe essere trasmessa mediante un certificato standard<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione di ritiro della patente di guida</STRING></STRING>, al fine di garantire uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace tra gli Stati membri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La trasmissione del certificato e lo scambio di altre informazioni obbligatorie tra i punti di contatto nazionali degli Stati membri in relazione all'applicazione della presente direttiva dovrebbero avvenire tramite la rete dell'UE delle patenti di guida ("RESPER").</STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 3] </STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Il certificato standard dovrebbe contenere una serie minima di dati che consentanola corretta attuazione della presente direttiva, ossia l'autorità dello Statomembro in cui è stata commessa l'infrazione che prende la decisione di ritirodella patente di guida, <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una descrizione della</STRING></STRING> graveinfrazione in materia di sicurezza stradale commessa, la conseguente decisionedi ritiro della patente di guida, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni che identifichino la </STRING></STRING><STRING STRIKE="on">la </STRING>persona interessata e le procedure seguite per l'imposizione del ritiro. Talecertificato dovrebbe inoltre essere tradotto in una lingua ufficiale delloStato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Statomembro di emissione, al fine di garantirne il trattamento rapido da parte deldestinatario. Fornendo solo queste informazioni, il certificato standard puògarantire l'efficacia senza obbligare gli Stati membri a condividere quantitàsproporzionate o eccessive di informazioni. <STRING BOLD="on">[Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>L'imposizione di decisioni di ritiro della patente di guida a seguito di comportamenti illeciti contribuisce a garantire un elevato livello di sicurezza stradale nell'Unione. Sulla base del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida rilasciate negli Stati membri, le misure relative alla revoca, all'annullamento, alla sospensione o alla limitazione di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione sono automaticamente riconosciute da tutti gli altri Stati membri. Di conseguenza lo Stato membro di emissione dovrebbe essere tenuto a fare in modo che le decisioni di ritiro della patente di guida adottate da altri Stati membri siano riconosciute da tutti gli Stati membri. Al momento della notifica della decisione di ritiro della patente di guida, a meno che non si applichi o sia invocato un motivo di deroga, lo Stato membro di emissione dovrebbe pertanto adottare le misure appropriate per estendere in tutta l'Unione l'effetto della decisione di ritiro della patente di guida.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>La misura adottata dallo Stato membro di emissione dovrebbe variare a seconda della natura specifica della decisione di ritiro della patente di guida. Dato che hanno necessariamente conseguenze diverse, la revoca, la sospensione o la limitazione di una patente di guida o del diritto di guidare richiedono l'attuazione di procedure diverse nel rispetto delle competenze degli Stati membri coinvolti. In particolare, per quanto riguarda specificamente la revoca, la persona interessata dovrebbe poter riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme applicabili a circostanze analoghe nello Stato membro di emissione. Per quanto riguarda la sospensione o la limitazione, è opportuno garantire che soltanto la durata di tali misure abbia effetto a livello di Unione, anche nei casi in cui la decisione di ritiro della patente di guida preveda condizioni aggiuntive, in quanto l'obiettivo principale delle misure è impedire temporaneamente o parzialmente alla persona interessata di guidare e non determinare in che modo tale persona dovrebbe riottenere il suo diritto di guidare nello Stato membro di emissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>In linea di principio, la possibilità per gli Stati membri di applicare le decisioni di ritiro della patente di guida nel loro territorio non dovrebbe essere limitata dalla presente direttiva. Di conseguenza lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbe poter continuare ad applicare, conformemente alle proprie norme nazionali e con effetti limitati al suo territorio, le decisioni di ritiro della patente di guida e qualsiasi eventuale condizione aggiuntiva ivi stabilita fino a quando la persona interessata non vi ottemperi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>È tuttavia importante tenere anche conto del fatto che la valutazione della conformità ai requisiti stabiliti dal diritto dell'Unione per il rilascio di una patente di guida è di competenza dello Stato membro di emissione. L'applicazione di condizioni aggiuntive nello Stato membro di emissione non dovrebbe inoltre comportare la duplicazione dei requisiti che la persona interessata deve soddisfare per dimostrare che il riottenimento di una patente di guida o del diritto di guidare non costituisce un pericolo per la sicurezza stradale nell'Unione. Alla luce di ciò, qualora lo Stato membro di emissione adottati misure volte a garantire l'effetto a livello di Unione di decisioni di ritiro della patente di guida e successivamente rivaluti se la persona interessata è idonea al riottenimento della patente di guida o del diritto di guidare, tale valutazione dovrebbe essere riconosciuta in tutta l'Unione e quindi anche nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>L'applicazione di misure da parte dello Stato membro di emissione dovrebbe servire a fare in modo che la decisione di ritiro della patente di guida abbia effetto a livello di Unione e non sia necessaria una nuova valutazione dei fatti che hanno portato alla decisione. Tuttavia, al fine di garantire che l'effetto a livello di Unione non sia contrario al principio di proporzionalità, ai diritti fondamentali o alle eccezioni previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, è opportuno stabilire determinati motivi di deroga dall'obbligo di adozione di misure per lo Stato membro di emissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Nell'interesse della sicurezza stradale e al fine di garantire la certezza del diritto per la persona interessata e per lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, lo Stato membro di emissione dovrebbe garantire l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida o applicare un motivo di deroga nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro 15 giorni dalla notifica della decisione. Ciò non dovrebbe pregiudicare le situazioni in cui circostanze eccezionali impediscano il rispetto di tale termine. Tuttavia, anche in tali casi eccezionali, lo Stato membro di emissione dovrebbe agire senza indebito ritardo e informare lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione in merito al periodo e al motivo del ritardo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>La corretta attuazione della presente direttiva presuppone una comunicazione stretta, rapida ed efficace tra le autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto consultarsi reciprocamente ogniqualvolta necessario<STRING STRIKE="on">, ricorrendo ai mezzi appropriati</STRING>. Inoltre, in casi specifici ben definiti, sia lo Stato membro di emissione che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbero fornirsi reciprocamente e senza indugio informazioni importanti relative all'applicazione della presente direttiva<STRING STRIKE="on">. Ciò dovrebbe valere per l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro dieci giorni lavorativi dalla decisione relativa all</STRING></STRING>'adozione di misure che conferiscono un effetto a livello di Unione alle decisioni di ritiro della patente di guida, <STRING STRIKE="on">alle decisioni adottate</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dalla decisione adottata</STRING></STRING> per motivi di deroga, alla piena attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida e a qualsiasi circostanza che incida sulle decisioni di ritiro della patente di guida adottate inizialmente. <STRING BOLD="on">[Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>In seguito a una notifica di decisione di ritiro della patente di guida cui ha dato effetto a livello di Unione, lo Stato membro di emissione dovrebbe informare <STRING STRIKE="on">senza indugio </STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro sette giorni lavorativi da tale notifica</STRING></STRING>, al fine di consentire l'esercizio di diritti fondamentali quali il diritto di essere ascoltato e di impugnare le decisioni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti. <STRING BOLD="on">[Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero garantire la disponibilità di mezzi di impugnazione adeguati contro le misure adottate a norma della presente direttiva, equivalenti a quelli disponibili nei casi nazionali analoghi, nonché garantire che siano fornite informazioni su tali mezzi di impugnazione quando essi diventano applicabili, e in tempo utile per consentire che possano essere utilizzati efficacemente. È tuttavia opportuno chiarire che la decisione di ritiro della patente di guida notificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere impugnata solo nell'ambito di un'azione promossa nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali è un diritto fondamentale. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>GU C 202 del 7.6.2016, pag. 391.</FIELD></FOOTNOTE> e dell'articolo 16, paragrafo 1, TFUE, ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. La legislazione dell'Unione in materia, segnatamente il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).</FIELD></FOOTNOTE>, dovrebbe applicarsi al trattamento dei dati personali nel contesto della presente direttiva conformemente al rispettivo ambito di applicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>La presente direttiva stabilisce la base giuridica per lo scambio di dati personali al fine di dare effetto alle decisioni di ritiro della patente di guida prese da uno Stato membro diverso dallo Stato membro di emissione. Tale base giuridica è in linea con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e, se del caso, con l'articolo 10 del regolamento (CE) 2016/679 e con l'articolo 8 della direttiva 2016/680. I dati personali da scambiare con lo Stato membro di emissione dovrebbero essere limitati a quanto necessario ai fini dell'ottemperanza agli obblighi stabiliti dalla presente direttiva.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Per permettere uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tramite RESPER</STRING></STRING>, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto nazionale ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti coinvolte nell'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida di cui alla presente direttiva, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile. <STRING BOLD="on">[Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero raccogliere periodicamente statistiche complete sull'applicazione della presente direttiva e trasmetterle ogni anno alla Commissione. Sulla base di questa e di altre informazioni, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto dell'attuazione della presente direttiva sulla sicurezza stradale e presentare ogni cinque anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui risultati di tale valutazione, corredata, se del caso, di proposte legislative per la sua modifica.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Durante i preparativi per la revisione della presente direttiva, è opportuno che la Commissione tenga pienamente conto del fatto che gli Stati membri si trovano ad affrontare sfide geografiche e sociali diverse quando si tratta di migliorare la sicurezza stradale. In effetti, mentre alcuni Stati membri puntano efficacemente a far rispettare le norme sulla circolazione stradale attraverso i cosiddetti sistemi a punti di demerito, altri stanno scegliendo metodi diversi, come l'imposizione immediata di sanzioni più severe o un maggiore impegno a favore di campagne mirate per l'applicazione della normativa e la prevenzione. È inoltre opportuno tener conto del fatto che gli stessi sistemi a punti di demerito possono differire notevolmente tra gli Stati membri che scelgono di ricorrervi. A tal proposito, occorrerebbe destinare risorse e attenzioni ad altre misure in grado di rafforzare la sicurezza stradale, consentendo nel contempo agli Stati membri di fronteggiare le diverse sfide che si trovano ad affrontare nei modi che ritengono più efficienti. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 51]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti e gli obblighi derivanti da altre normative applicabili dell'Unione, in particolare dalle decisioni quadro 2008/947/GAI<FOOTNOTE><FIELD>Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).</FIELD></FOOTNOTE> e 2005/214/GAI del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).</FIELD></FOOTNOTE>, né i diritti di indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, 2012/13/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, 2013/48/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) 2016/343<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) 2016/800<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero poter concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri, al fine di integrare e agevolare il sistema istituito dalla presente direttiva. Dovrebbero tuttavia agire in tale modo unicamente nella misura in cui siffatti accordi o intese consentano di estendere o ampliare le disposizioni della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure per garantire un effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida, e quindi nella misura in cui tali accordi o intese consentano un livello più elevato di sicurezza stradale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire il formato e il contenuto del certificato standard per la notifica delle decisioni di ritiro di patenti di guida. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>	Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida a seguito di gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale, con l'obiettivo di migliorare i livelli di sicurezza stradale nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti della presente direttiva, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>GU C 202 del 7.6.2016, pag. 13.</FIELD></FOOTNOTE>. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [GG/MM/AAAA],</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Obiettivo e oggetto</STI.ART><PARAG>La presente direttiva mira a garantire un livello elevato di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione. A tale fine stabilisce norme che prevedono l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida per gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"decisione di ritiro della patente di guida": qualsiasi decisione relativa alla commissione di un'infrazione grave riguardante la sicurezza stradale che comporti per un conducente la revoca, la limitazione o la sospensione della patente di guida o del diritto di guidare un veicolo a motore, non più impugnabile, indipendentemente dal fatto che costituisca una sanzione principale, secondaria o supplementare o una misura di sicurezza e che sia qualificata come misura amministrativa o penale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"revoca": la revoca della patente di guida o del diritto di guidare o del relativo riconoscimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"sospensione": la limitazione temporanea della validità della patente di guida o del diritto di guidare o del loro riconoscimento, per un determinato periodo<STRING STRIKE="on"> di tempo</STRING>, o per un determinato periodo<STRING STRIKE="on"> di tempo</STRING> cui si aggiunge l'adempimento di condizioni aggiuntive; <STRING BOLD="on">[Em. 9]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"limitazione": la limitazione parziale della validità della patente di guida o del diritto di guidare o del loro riconoscimento, per un determinato periodo di tempo o subordinatamente all'adempimento di condizioni aggiuntive, o una combinazione di entrambi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"condizioni aggiuntive": condizioni diverse dalla scadenza di un periodo di tempo determinato che la persona interessata da una decisione di ritiro della patente di guida deve soddisfare per riottenere il diritto di guidare o la patente di guida;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione": lo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sul cui territorio è stata commessa l'infrazione stradale che ha dato luogo a una decisione di ritiro della patente di guida e </STRING></STRING>in cui è stata adottata <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> decisione di ritiro della patente di guida; <STRING BOLD="on">[Em. 10]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"Stato membro di emissione": lo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata e al quale, conformemente alle disposizioni della presente direttiva, è trasmessa la decisione di ritiro della patente di guida;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"veicolo a motore": veicolo a motore quale definito all'articolo 2, punto 4, della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"patente di guida": patente di guida quale definita all'articolo 2, punto 1, della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>"persona <STRING STRIKE="on">interessata</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabile</STRING></STRING>": la persona fisica nei confronti della quale è stata emessa una decisione di ritiro della patente di guida; <STRING BOLD="on">[Em. 11]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"infrazione grave in materia di sicurezza stradale":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>guida in stato di ebbrezza come definita all'articolo 3, lettera g), della direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2015/413 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 9).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>eccesso di velocità come definito all'articolo 3, lettera d), della direttiva (UE) 2015/413;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti come definita all'articolo 3, lettera h), della direttiva (UE) 2015/413;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>comportamento che viola norme sulla circolazione stradale e che ha provocato morte o lesioni personali gravi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">guida senza una patente di guida in corso di validità, come indicato nella direttiva 2006/126/CE; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 12]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>"residenza normale": la residenza normale ai sensi dell'articolo 17 della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché una decisione di ritiro della patente di guida emessa da uno Stato membro nei confronti di una persona che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risiede abitualmente o non risiede abitualmente</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">non ha la sua residenza normale</STRING> in tale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Stato membro o in un altro</STRING></STRING> Stato membro e che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o non è titolare di una patente di guida </STRING></STRING>abbia effetto in tutto il territorio dell'Unione conformemente alla presente direttiva. <STRING BOLD="on">[Em. 13]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Obbligo di notifica della decisione di ritiro della patente di guida</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione <STRING STRIKE="on">notifica allo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa lo</STRING></STRING> Stato membro di emissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro dieci giorni lavorativi dall'adozione di </STRING></STRING>qualsiasi<STRING STRIKE="on"> eventuale</STRING> decisione di ritiro della patente di guida<STRING STRIKE="on"> presa</STRING> per una durata pari o superiore a un mese relativamente a una persona che non ha la propria residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e che è titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa altresì l'interessato se questi non risiede abitualmente nello Stato membro di emissione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 14]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata per mezzo di un certificato standard come disposto all'articolo 5 e secondo la procedura di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato direttamente al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione, che lo trasmette all'autorità competente per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della patente di guida. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette inoltre al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione la patente di guida della persona interessata, <STRING STRIKE="on">una volta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora sia stata</STRING></STRING> sequestrata, e la decisione originale, o una sua copia autenticata, che impone il ritiro della patente di guida. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione originale o la sua copia autenticata. <STRING BOLD="on">[Em. 15]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Certificato standard e mezzi di trasmissione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Prima del ... [data di recepimento di cui all'articolo 19] la Commissione stabilisce, mediante un atto di esecuzione, il formato e il contenuto del certificato standard per la notifica di una decisione di ritiro della patente di guida. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il certificato contiene le seguenti informazioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informazioni sull'autorità che ha preso la decisione di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>descrizione della grave infrazione relativa alla sicurezza stradale <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come pure</STRING></STRING> dei fatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e delle cause</STRING></STRING> che hanno portato alla decisione di ritiro della patente di guida; <STRING BOLD="on">[Em. 16]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nome e indirizzo della persona interessata e numero della patente di guida e<STRING STRIKE="on">, se necessario,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dei</STRING></STRING> documenti nazionali di identificazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mentre altre informazioni personali legate al documento nazionale di identità</STRING></STRING> della persona interessata<STRING STRIKE="on">, qualora disponibili</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono restare riservate</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 17]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>disposizioni giuridiche applicabili dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>procedure seguite e portata e contenuto esatti della decisione di ritiro della patente di guida, compresa, se del caso, la data in cui la sospensione o la limitazione cessa di avere effetto, nonché eventuali condizioni aggiuntive stabilite dagli Stati membri in cui è stata commessa l'infrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>se del caso, periodo (in giorni) oggetto della decisione di ritiro della patente di guida presa dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione già trascorso in tale Stato membro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il diritto di impugnare la decisione dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 18] </STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce allo Stato membro di emissione una traduzione del certificato in una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua che lo Stato membro di emissione abbia accettato conformemente al paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ogni Stato membro può, in qualsiasi momento, esprimere in una dichiarazione notificata alla Commissione la volontà di accettare le traduzioni dei certificati in una o più lingue ufficiali dell'Unione diverse dalla sua lingua o dalle sue lingue ufficiali. Tale dichiarazione può essere revocata in qualsiasi momento. La Commissione mette a disposizione di tutti gli Stati membri le dichiarazioni e le relative revoche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette il certificato al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione attraverso la rete UE delle patenti di guida di cui all'articolo 19, paragrafo 1, della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA] ("RESPER").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I punti di contatto nazionali dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e dello Stato membro di emissione utilizzano RESPER anche per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15. La Commissione provvede affinché RESPER disponga delle risorse necessarie per svolgere tale compito. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 19]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al momento della notifica di una decisione di ritiro della patente di guida a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, a meno che non si applichi uno dei motivi di deroga di cui all'articolo 8, lo Stato membro di emissione adotta le misure appropriate per fare in modo che la decisione di ritiro della patente di guida abbia effetto a livello di Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se la decisione comporta la revoca della patente di guida o del diritto di guidare, lo Stato membro di emissione adotta le misure seguenti:<STRING BOLD="on">[Em. 20]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">lo Stato membro di emissione provvede alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la decisione comporta la</STRING></STRING> revoca della patente di guida o del diritto di guidare<STRING STRIKE="on"> della persona interessata</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lo Stato membro di emissione adotta le misure seguenti</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la persona interessata può riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme nazionali dello Stato membro di emissione; </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 21]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>lo Stato membro di emissione tiene altresì conto, per quanto possibile, di tutte le condizioni aggiuntive imposte alla persona interessata per il riottenimento del diritto di guidare cui la persona ha già ottemperato nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se il paese di residenza normale, quale definito all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE, differisce dal paese di emissione, la sostituzione della patente di guida è agevolata. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 22]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La persona interessata può riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme nazionali dello Stato membro di emissione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 23]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la decisione comporta la sospensione o la limitazione della patente di guida o del diritto di guidare, <STRING STRIKE="on">le misure adottate dallo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo</STRING></STRING> Stato membro di emissione <STRING STRIKE="on">devono adempiere alle condizioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta le</STRING></STRING> seguenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> misure</STRING></STRING>: <STRING BOLD="on">[Em. 24]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo Stato membro di emissione sospende o limita la validità della patente di guida o il diritto di guidare della persona interessata fino alla data in cui la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione cessa di avere effetto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un determinato periodo <STRING STRIKE="on">di tempo </STRING>sia all'adempimento di condizioni aggiuntive, lo Stato membro di emissione tiene conto unicamente del periodo <STRING STRIKE="on">di tempo </STRING>stabilito; <STRING BOLD="on">[Em. 25]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualora sia imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, la limitazione è presa in considerazione nella misura in cui è compatibile con la legislazione dello Stato membro di emissione in termini di natura o durata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro di emissione mira a garantire che, entro gli attuali limiti giuridici delle norme nazionali in materia, le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 in relazione alle decisioni di ritiro della patente di guida siano nella quanto più possibile allineate con le corrispondenti misure imposte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. [Em. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatto salvo il motivo di deroga di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), nell'adozione di misure a norma del presente articolo lo Stato membro di emissione è vincolato dalle informazioni e dai fatti forniti dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e si basa su di essi, conformemente all'articolo 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Effetti delle decisioni di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La presente direttiva non osta a che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione esegua la decisione di ritiro della patente di guida all'interno del proprio territorio e conformemente alle sue norme nazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando allo Stato membro di emissione viene notificata una decisione di ritiro della patente di guida contenente condizioni aggiuntive a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare tale decisione di ritiro della patente di guida nel proprio territorio fino a quando la persona interessata non ottempera a tali condizioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Tuttavia, le condizioni aggiuntive cui è subordinata una decisione di ritiro della patente di guida notificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione qualora lo Stato membro di emissione, in seguito a opportuna valutazione, ritenga che la persona interessata <STRING STRIKE="on">ottemperi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbia ottemperato</STRING></STRING> alle condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il riottenimento del diritto di guidare o della patente di guida o il diritto di richiedere il rilascio di una nuova patente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tal caso, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è vincolato dalla valutazione positiva dello Stato membro di emissione e dai suoi effetti. Pertanto, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non applica più le condizioni aggiuntive. Tuttavia, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare la decisione di ritiro della patente di guida sul suo territorio fino al termine della durata della stessa. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 27]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Motivi di deroga</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lo Stato membro di emissione non adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il certificato di cui all'articolo 5 è incompleto o palesemente inesatto e le informazioni mancanti o corrette non sono state fornite conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la decisione di ritiro della patente di guida è già stata pienamente eseguita nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la decisione di ritiro della patente di guida è prescritta conformemente alla legislazione dello Stato membro di emissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la legislazione dello Stato membro di emissione prevede privilegi o immunità che impediscono l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida; </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 28]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>al momento dell'adozione delle misure di cui all'articolo 6, paragrafo 3, il periodo rimanente della sospensione o della limitazione a seguito della decisione di ritiro della patente di guida è inferiore a un mese;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>si è svolto un procedimento giudiziario e, in base al certificato, la persona interessata non è comparsa personalmente al processo conclusosi con l'adozione della decisione di ritiro della patente di guida, a meno che il certificato non attesti che, conformemente a ulteriori requisiti procedurali definiti dal diritto dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, si è verificata una delle seguenti circostanze:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la persona interessata è stata citata personalmente in tempo utile ed è quindi stata informata della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di ritiro della patente di guida, o è stata di fatto informata ufficialmente, con altri mezzi, della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stata informata in tempo utile del fatto che una tale decisione di ritiro della patente di guida avrebbe potuto essere emessa in caso la persona non si fosse presentata in giudizio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>la persona interessata, al corrente del processo fissato, ha conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarla in giudizio ed è stata effettivamente patrocinata in giudizio da tale difensore; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>dopo aver ricevuto la notifica della decisione di ritiro della patente di guida ed essere stata espressamente informata del diritto a un nuovo processo o a un'impugnazione cui avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma della decisione originaria di ritiro della patente di guida, la persona interessata ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione di ritiro della patente, oppure non ha richiesto un nuovo processo o impugnato la decisione entro i termini stabiliti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>in situazioni eccezionali sussistono motivi fondati di ritenere, sulla base di elementi di prova specifici e oggettivi, che l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida comporterebbe, nelle particolari circostanze del caso, una violazione di un diritto fondamentale sancito dalla Carta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lo Stato membro di emissione può decidere di applicare anche i seguenti motivi di deroga:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la decisione di ritiro della patente di guida riguarda un'infrazione grave relativa alla sicurezza stradale che, sulla base delle informazioni notificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, non sarebbe sanzionata con una decisione di ritiro della patente di guida ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la decisione di ritiro della patente di guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e i limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che il limite di velocità fosse chiaramente segnalato sulla strada in cui è avvenuto l'eccesso di velocità,</STRING></STRING> sono stati superati di meno di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 km/h per le strade ubicate in zone residenziali e di meno di </STRING></STRING>50 km/h<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per le strade ubicate in zone non residenziali</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 29]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>ai sensi della legislazione dello Stato membro di emissione, la persona interessata non può, a causa della sua età, essere ritenuta responsabile dell'infrazione grave relativa alla sicurezza stradale per la quale è stata emessa la decisione di ritiro della patente di guida.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Laddove intenda applicare in un caso specifico un motivo di deroga a norma del paragrafo 1 o 2, lo Stato membro di emissione ne informa <STRING STRIKE="on">senza indugio </STRING>lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro 10 giorni lavorativi dalla decisione di applicare una deroga</STRING></STRING> e, se del caso, richiede tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di deroga ivi previsto. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce <STRING STRIKE="on">senza indugio </STRING>le informazioni richieste<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta</STRING></STRING> e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti. <STRING BOLD="on">[Em. 30]</STRING></PARAG><PARAG>Le informazioni fornite a norma del presente paragrafo non comprendono dati personali diversi da quelli strettamente necessari per l'applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 e sono utilizzate al solo scopo dell'applicazione di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Termini</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione volta a stabilire l'applicazione senza indugio di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8, fatto salvo il paragrafo 3 entro 15 giorni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavorativi </STRING></STRING>dal ricevimento del certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1. <STRING BOLD="on">[Em. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione comunica<STRING STRIKE="on"> senza indugio</STRING> al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, tramite RESPER<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed entro 10 giorni lavorativi dalla loro adozione</STRING></STRING>, le misure adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione che stabilisce l'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8. <STRING BOLD="on">[Em. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora non sia possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 1, il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione ne informa <STRING STRIKE="on">senza indugio</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tramite RESPER, entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine,</STRING></STRING> il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione<STRING STRIKE="on"> con qualsiasi mezzo</STRING>, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tale termine.</PARAG><PARAG>La scadenza del termine di cui al paragrafo 1 non dispensa lo Stato membro di emissione dall'obbligo di adottare senza indugio le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1. <STRING BOLD="on">[Em. 33]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Consultazioni tra gli Stati membri</STI.ART><PARAG>Laddove necessario, gli Stati membri si consultano fra loro<STRING STRIKE="on">, con i mezzi appropriati e senza indugio, per</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tempestivamente al fine di</STRING></STRING> garantire l'attuazione efficace della presente direttiva. <STRING BOLD="on">[Em. 34]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro di emissione</STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione, </STRING></STRING>il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione informa<STRING STRIKE="on"> senza indugio</STRING> il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione circa: <STRING BOLD="on">[Em. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il ricevimento della notifica relativa alla decisione di ritiro della patente di guida, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le misure adottate a norma dell'articolo 6, una volta che sono divenute giuridicamente vincolanti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualsiasi decisione relativa all'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8, unitamente ai motivi della decisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>qualsiasi misura che sospenda o annulli l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della patente di guida e le relative motivazioni, anche per effetto dell'esito positivo dell'impugnazione da parte della persona interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Informazioni che devono essere fornite dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione</STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione, </STRING></STRING>il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa <STRING STRIKE="on">senza indugio </STRING>il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione circa: <STRING BOLD="on">[Em. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualsiasi circostanza che incida sulla decisione che impone il ritiro della patente di guida<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese eventuali informazioni pertinenti in merito all'eventuale adempimento già avvenuto nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di eventuali condizioni aggiuntive imposte in relazione al ritiro della patente di guida</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Obbligo di informare la persona interessata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>A seguito del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'adozione di misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, rispettivamente, lo Stato membro di emissione informa <STRING STRIKE="on">senza indugio </STRING>la persona interessata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o dall'adozione di misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1</STRING></STRING>, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale. <STRING BOLD="on">[Em. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni da fornire a norma del paragrafo 1 comprendono quantomeno:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>quando le informazioni sono fornite in seguito al ricevimento della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la denominazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'indirizzo postale, il numero di telefono, la presenza in rete e il recapito e-mail</STRING></STRING> delle autorità competenti per l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e <STRING BOLD="on">[Em. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione, compreso il diritto di essere ascoltati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>quando le informazioni sono fornite in seguito all'adozione di misure prese a norma dell'articolo 6, paragrafo 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>i particolari delle misure adottate dallo Stato membro di emissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>i mezzi di impugnazione previsti dal diritto dello Stato membro di emissione per contestare le misure adottate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Mezzi di impugnazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono mezzi di impugnazione adeguati contro le decisioni o le misure adottate ai sensi della presente direttiva, equivalenti a quelli disponibili in casi nazionali analoghi. Essi adottano le misure appropriate per fare in modo che le informazioni in merito a tali mezzi siano fornite in tempo utile per garantirne l'effettivo esercizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Una decisione di ritiro della patente di guida notificata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, può essere impugnata solo nell'ambito di un'azione intentata nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e lo Stato membro di emissione si informano reciprocamente in merito ai mezzi di impugnazione contro le decisioni o le misure adottate ai sensi della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Punti di contatto nazionali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il ... [data di recepimento della presente direttiva], ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale ai fini della presente direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale, in particolare al fine di garantire che tutte le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile e che siano rispettati i termini di cui <STRING STRIKE="on">all'articolo 9</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla presente direttiva</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di contatto nazionali designati ai fini della presente direttiva. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri tramite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">RESPER e, una volta divenuto operativo, sul portale CBE. Fino ad allora, la Commissione pubblica le informazioni tramite </STRING></STRING>il proprio sito web. <STRING BOLD="on">[Em. 41]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Statistiche</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri raccolgono periodicamente statistiche esaurienti sull'applicazione della presente direttiva e le trasmettono ogni anno alla Commissione. Tali statistiche riguardano:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il numero di notifiche effettuate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, separate dallo Stato membro contattato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di notifiche inviate alle persone interessate; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il numero di volte in cui è stato invocato un motivo di deroga, compresi i motivi di deroga applicati, separati dallo Stato membro notificante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il tempo necessario per trasmettere le informazioni <STRING STRIKE="on">sulla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su ogni</STRING></STRING> decisione <STRING STRIKE="on">relativa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presa in merito</STRING></STRING> a un motivo di deroga;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di volte in cui è stato necessario giustificare un ritardo; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il numero di mezzi di impugnazione utilizzati contro le misure adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme in vigore relative alle sanzioni applicabili nel loro ordinamento giuridico per le infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale. In caso di modifica sostanziale di tali sanzioni, gli Stati membri ne informano la Commissione entro tre mesi, aggiornando le informazioni precedentemente trasmesse. Entro il... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione pubblica, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, una panoramica delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo sul portale per lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("portale CBE") istituito a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/413. Qualora vi sia una modifica sostanziale del sistema in vigore in uno Stato membro, la Commissione aggiorna la panoramica entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 45]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato per la patente di guida istituito dall'articolo 22 della [NUOVA DIRETTIVA CONCERNENTE LA PATENTE DI GUIDA]. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG>Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.</PARAG><PARAG>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta l'atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Rapporto con altri atti giuridici</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dai seguenti atti giuridici:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i diritti di indagati e imputati di cui alle direttive 2010/64/UE, 2012/13/UE, 2013/48/UE, (UE) 2016/343, (UE) 2016/800 e (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri dopo il [GG/MM/AAAA], nella misura in cui tali accordi o intese consentano di estendere le disposizioni della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per infrazioni commesse in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Recepimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [<STRING STRIKE="on">GG/MM/AAAA</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva</STRING></STRING>]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</PARAG><PARAG>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... </STRING></STRING>[<STRING STRIKE="on">GG/MM/AAAA</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva</STRING></STRING>], gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. <STRING BOLD="on">[Em. 47]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Relazione sull'applicazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  Riesame </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 48]</STRING></STI.ART><PARAG>Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il ... </STRING></STRING>[<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque anni dopo la data di </STRING></STRING>entrata in vigore <STRING STRIKE="on">+ cinque anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della presente direttiva</STRING></STRING>], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, riguardante anche i suoi effetti sulla sicurezza stradale. Tale relazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">include statistiche degli Stati membri sull'uso del meccanismo istituito dalla presente direttiva, nonché le strozzature e le aree di potenziale miglioramento. La relazione </STRING></STRING>è corredata, se necessario, di <STRING STRIKE="on">proposte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una proposta legislativa</STRING></STRING> di modifica della presente direttiva. <STRING BOLD="on">[Em. 49]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore <STRING STRIKE="on">e applicazione </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 50]</STRING></STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Destinatari</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>