<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0067</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché alimenti e mangimi da esse derivati</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0014/2024 - Relatrice: Jessica Polfjärd)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 7 febbraio 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)0411 – C9-0238/2023 – 2023/0226(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0014/2024).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		292</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (Testo rilevante ai fini del SEE)</P></OLD><NEW><P>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la direttiva 98/44/CE</STRING></STRING> (Testo rilevante ai fini del SEE)</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">32</STRING> sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Dal 2001, anno di adozione della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">32</STRING> sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM), i progressi significativi nel settore della biotecnologia hanno portato allo sviluppo di nuove tecniche genomiche (NGT), in particolare le tecniche di editing genomico che consentono di modificare il genoma in loci precisi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I grandi progressi dell'ingegneria genetica hanno già contribuito all'uso diffuso della selezione assistita da marcatori, che permette l'identificazione e la mobilizzazione di geni interessanti presenti nella biodiversità.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">32</STRING> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">32</STRING> Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La possibilità di brevettare nuove tecniche genomiche e i risultati del loro utilizzo rischiano di rafforzare la posizione dominante delle multinazionali delle sementi sull'accesso degli agricoltori alle sementi. In un contesto in cui le grandi imprese detengono già il monopolio sulle sementi e controllano sempre di più le risorse naturali, una situazione simile priverebbe gli agricoltori di qualunque libertà di azione, rendendoli dipendenti dalle imprese private. Per questo motivo è indispensabile vietare i brevetti su tali prodotti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precisi</STRING></STRING> del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Le NGT costituiscono un gruppo diversificato di tecniche genomiche e ciascuna di esse può essere utilizzata in vari modi per ottenere risultati e prodotti diversi. Possono dar luogo a organismi con modificazioni equivalenti a quelle che possono essere ottenute con metodi di selezione convenzionali o a organismi con modificazioni più complesse. Tra le NGT, la mutagenesi mirata e la cisgenesi (compresa l'intragenesi) introducono modificazioni genetiche senza inserire materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi). Tali tecniche si basano unicamente sul pool genetico dei selezionatori, ossia sul totale delle informazioni genetiche disponibili per le tecniche di selezione convenzionali, comprese quelle per specie vegetali lontanamente imparentate che possono essere incrociate con tecniche di selezione avanzate. Le tecniche di mutagenesi mirata determinano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mirati</STRING></STRING> del genoma di un organismo. Le tecniche di cisgenesi comportano l'inserimento, nel genoma di un organismo, di materiale genetico già presente nel pool genetico dei selezionatori. L'intragenesi costituisce un sottoinsieme della cisgenesi che comporta l'inserimento nel genoma di una copia riarrangiata di materiale genetico composto da due o più sequenze di DNA già presenti nel pool genetico dei selezionatori.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> e delle strategie "Dal produttore al consumatore"<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING>, sulla biodiversità<STRING SUPERSCRIPT="on">36</STRING> e di adattamento ai cambiamenti climatici<STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING>, alla sicurezza alimentare mondiale<STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING>, alla strategia per la bioeconomia<STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> e all'autonomia strategica dell'Unione<STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>È in corso una ricerca pubblica e privata che utilizza le NGT su una più ampia varietà di colture e tratti rispetto a quelle ottenute mediante le tecniche transgeniche autorizzate nell'Unione o a livello mondiale<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>. Sono comprese le piante con una migliore tolleranza o resistenza alle fitopatie e agli organismi nocivi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le piante</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con una tolleranza agli erbicidi, </STRING></STRING>le piante che presentano una migliore tolleranza o resistenza agli effetti dei cambiamenti climatici e agli stress ambientali nonché una migliore efficienza nell'uso di nutrienti e acqua, e le piante con una resilienza e rese più elevate e con migliori caratteristiche qualitative. Questi tipi di piante nuove, associati a un'applicabilità piuttosto semplice e rapida di queste nuove tecniche, potrebbero apportare benefici agli agricoltori, ai consumatori e all'ambiente. Le NGT possono pertanto contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> e delle strategie "Dal produttore al consumatore"<STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING>, sulla biodiversità<STRING SUPERSCRIPT="on">36</STRING> e di adattamento ai cambiamenti climatici<STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING>, alla sicurezza alimentare mondiale<STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING>, alla strategia per la bioeconomia<STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> e all'autonomia strategica dell'Unione<STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Le idee e le soluzioni derivanti da progetti di ricerca e innovazione finanziati dall'UE sulle strategie di selezione delle piante possono contribuire ad affrontare le difficoltà di rilevazione, garantire la tracciabilità e l'autenticità, nonché promuovere l'innovazione nel settore delle nuove tecniche genomiche. Nell'ambito del settimo programma quadro e del programma successivo, Orizzonte 2020, sono stati finanziati oltre 1 000 progetti con un investimento di oltre 3 miliardi di EUR. È in corso anche il sostegno di Orizzonte Europa a nuovi progetti di ricerca collaborativa sulle strategie di selezione delle piante (SWD(2021) 92 final).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">35</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM(2020)381 final).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">36</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">36</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030. Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">37</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">38</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari (COM(2022) 133 final). Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), 2022, Gene editing and agrifood systems, Roma, ISBN 978-92-5-137417-7.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">39</STRING> Commissione europea, direzione generale della Ricerca e dell'innovazione, Una bioeconomia sostenibile per l'Europa – Rafforzare il collegamento tra economia, società e ambiente: strategia aggiornata per la bioeconomia (solo in EN), Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2018, https://data.europa.eu/doi/10.2777/792130.</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">40</STRING> Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Riesame della politica commerciale – Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva (COM(2021) 66 final).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusi</STRING></STRING> i microrganismi, i funghi e gli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per i quali le conoscenze disponibili sono più limitate</STRING></STRING>. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre non vi sono indicazioni in merito al fatto che le attuali prescrizioni di cui alla legislazione dell'Unione in materia di OGM per gli OGM ottenuti mediante transgenesi necessitino attualmente di un adeguamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, in particolare per quanto concerne gli aspetti relativi alla sicurezza, il presente regolamento dovrebbe essere limitato agli OGM che sono piante, ossia organismi appartenenti ai gruppi tassonomici Archaeplastida o Phaeophyceae<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le conoscenze disponibili su altri organismi,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quali</STRING></STRING> i microrganismi, i funghi e gli animali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dovrebbero essere riviste ai fini di future iniziative legislative su di essi</STRING></STRING>. Per lo stesso motivo, il presente regolamento dovrebbe riguardare soltanto le piante ottenute ricorrendo a determinate NGT: mutagenesi mirata e cisgenesi (compresa l'intragenesi) (in appresso: "piante NGT"), ma non mediante altre nuove tecniche genomiche. Tali piante NGT non contengono materiale genetico di specie non incrociabili. Gli OGM prodotti mediante altre tecniche genomiche nuove che introducono in un organismo materiale genetico di specie non incrociabili (transgenesi) dovrebbero rimanere soggetti soltanto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM, dato che le piante risultanti potrebbero comportare rischi specifici associati al transgene.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenendo pienamente conto del principio di precauzione,</STRING></STRING> il quadro giuridico per le piante NGT dovrebbe condividere gli obiettivi della legislazione dell'Unione in materia di OGM al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente e il buon funzionamento del mercato interno per le piante e i prodotti interessati, tenendo conto nel contempo della specificità delle piante NGT. Tale quadro giuridico dovrebbe consentire lo sviluppo e l'immissione in commercio di piante, alimenti e mangimi contenenti piante NGT, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse e di altri prodotti contenenti piante NGT o da esse costituiti ("prodotti NGT"), al fine di contribuire agli obiettivi di innovazione e sostenibilità del Green Deal europeo e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici nonché di rafforzare la competitività del settore agroalimentare dell'Unione a livello di Unione e su scala mondiale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(compresi gli alimenti e i mangimi) </STRING></STRING>da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Il presente regolamento costituisce una lex specialis rispetto alla legislazione dell'Unione in materia di OGM. Introduce disposizioni specifiche per le piante NGT e i prodotti NGT. Tuttavia, in assenza di norme specifiche nel presente regolamento, le piante NGT e i prodotti da esse ottenuti dovrebbero rimanere soggetti alle prescrizioni della legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle norme concernenti gli OGM contenute nella legislazione settoriale, quali il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali o nella legislazione relativa a determinati prodotti quali il materiale riproduttivo vegetale e forestale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le piante NGT con il potenziale di persistere, riprodursi o diffondersi nell'ambiente, all'interno o all'esterno dei campi, dovrebbero essere valutate con il massimo livello di controllo per quanto riguarda l'impatto di tali piante sulla natura e sull'ambiente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ottenute con tecniche di selezione convenzionali </STRING></STRING>("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Le piante NGT che potrebbero anche essere presenti in natura o essere prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali e le piante da loro discendenti ("piante NGT di categoria 1") dovrebbero essere trattate come piante presenti in natura o che sono state prodotte mediante tecniche di selezione convenzionali, dato che sono equivalenti e che i loro rischi sono comparabili, derogando quindi pienamente alla legislazione dell'Unione in materia di OGM e alle prescrizioni relative agli OGM previste dalla legislazione settoriale. Al fine di garantire la certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe stabilire i criteri per accertare se una pianta NGT sia equivalente a piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale e stabilire una procedura che consenta alle autorità competenti di verificare e prendere una decisione in merito al rispetto di tali criteri prima dell'emissione o dell'immissione in commercio di piante NGT o di prodotti NGT. Tali criteri dovrebbero essere oggettivi e basati su dati scientifici. Dovrebbero riguardare il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche osservabili in natura o in organismi ottenuti con tecniche di selezione convenzionali e dovrebbero contemplare soglie tanto per l'ampiezza quanto per il numero di modificazioni genetiche del genoma delle piante NGT. Poiché le conoscenze scientifiche e tecniche evolvono rapidamente in questo settore, è opportuno conferire alla Commissione, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il potere di aggiornare tali criteri alla luce del progresso scientifico e tecnico per quanto concerne il tipo e l'entità delle modificazioni genetiche che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(14 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenuto conto dell'elevata complessità dei genomi delle piante, i criteri per considerare che una pianta NGT è equivalente a una pianta presente in natura o selezionata in modo convenzionale dovrebbero rispecchiare la diversità dell'ampiezza del genoma delle piante e le relative caratteristiche. Le piante poliploidi contengono più di due cromosomi omologhi. All'interno della categoria delle piante poliploidi, i tetraploidi, gli esaploidi e gli ottoploidi hanno rispettivamente quattro, sei e otto serie di cromosomi. Le piante poliploidi tendono a mostrare numeri maggiori di modificazioni genetiche rispetto alle piante monoploidi. Per tali motivi, qualsiasi limite al numero complessivo di modificazioni individuali per pianta dovrebbe rispecchiare il numero delle serie di cromosomi presenti in una pianta ("ploidia").</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT, la procedura dovrebbe essere condotta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a livello di Unione</STRING></STRING> al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Poiché i criteri per ritenere che una pianta NGT sia equivalente alle piante presenti in natura o selezionate in modo convenzionale non sono collegati al tipo di attività che richiede l'emissione deliberata della pianta NGT, una dichiarazione dello status della pianta NGT di categoria 1 effettuata prima della sua emissione deliberata per fini diversi dall'immissione in commercio nel territorio dell'Unione dovrebbe essere valida anche per l'immissione in commercio dei relativi prodotti NGT. In considerazione dell'incertezza elevata esistente nella fase delle prove sul campo in merito all'immissione in commercio del prodotto e della probabile partecipazione di operatori di piccole dimensioni a tali emissioni, la procedura di verifica dello status della pianta NGT di categoria 1 prima delle prove sul campo dovrebbe essere condotta dalle autorità nazionali competenti, in quanto ciò costituirebbe una riduzione degli oneri amministrativi per gli operatori, e una decisione dovrebbe essere presa a livello di Unione soltanto nel caso in cui la relazione di verifica sia oggetto di osservazioni da parte di altre autorità nazionali competenti. Se la richiesta della verifica è presentata prima dell'immissione in commercio di prodotti NGT<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e se sussistono obiezioni motivate da parte di altri Stati membri</STRING></STRING>, la procedura dovrebbe essere condotta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in consultazione con la Commissione e con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità")</STRING></STRING> al fine di garantire l'efficacia della procedura di verifica e la coerenza delle dichiarazioni sullo status della pianta NGT di categoria 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di selezionare efficacemente nuove varietà che aiutino il settore agricolo ad aumentare la sicurezza alimentare, così come la sostenibilità, l'adattamento e la resilienza in relazione alle conseguenze dei cambiamenti climatici, è necessario considerare la specificità delle piante poliploidi, che sono piante che contengono più di due genomi. Per tali piante, il numero massimo di modificazioni genetiche consentite per l'inclusione tra le NGT di categoria 1 dovrebbe essere proporzionato al numero di genomi che contengono.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rigorose</STRING></STRING> per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") dovrebbero essere soggette a scadenze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguate</STRING></STRING> per garantire che le dichiarazioni sullo status delle piante NGT di categoria 1 siano presentate entro un termine ragionevole.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per fini di etichettatura del materiale riproduttivo vegetale da esse derivato</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Le decisioni che dichiarano lo status di una pianta NGT di categoria 1 dovrebbero assegnare un numero di identificazione alla pianta NGT interessata al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità di tali piante quando sono inserite nella banca dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le informazioni elencate dovrebbero comprendere informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">47</STRING> vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il</STRING></STRING> ricorso a nuove tecniche genomiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è attualmente incompatibile </STRING></STRING>con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il concetto di</STRING></STRING> produzione biologica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui al regolamento (CE) n. 2018/848 e con la percezione attuale dei prodotti biologici da parte dei consumatori</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche</STRING></STRING> l'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>Il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">47</STRING> vieta l'utilizzo nella produzione biologica di OGM e prodotti derivati o ottenuti a partire da OGM. Definisce gli OGM ai fini di tale regolamento con riferimento alla direttiva 2001/18/CE, escludendo dal divieto gli OGM ottenuti mediante le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato 1.B di detta direttiva. Di conseguenza, le piante NGT di categoria 2 saranno vietate nella produzione biologica. È tuttavia necessario chiarire lo status delle piante NGT di categoria 1 ai fini della produzione biologica. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attualmente, la compatibilità del</STRING></STRING> ricorso a nuove tecniche genomiche con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i principi della</STRING></STRING> produzione biologica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiede un ulteriore esame</STRING></STRING>. L'utilizzo di piante NGT di categoria 1 dovrebbe pertanto essere vietato nella produzione biologica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fintanto che tale ulteriore esame non avrà avuto luogo</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">47</STRING> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">47</STRING> Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>È opportuno adottare disposizioni destinate a garantire la trasparenza per quanto riguarda l'uso delle varietà vegetali NGT di categoria 1, al fine di assicurare che le catene di produzione che desiderano rimanere esenti da NGT possano farlo, salvaguardando in tal modo la fiducia dei consumatori. Le piante NGT che hanno ottenuto una dichiarazione sullo status di pianta NGT di categoria 1 dovrebbero essere elencate in una banca dati accessibile al pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che comprenda informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti</STRING></STRING>. Al fine di garantire la tracciabilità, la trasparenza e la scelta degli operatori, durante la ricerca e la selezione delle piante, la vendita di sementi agli agricoltori o la messa a disposizione a terzi in qualsiasi altro modo di materiale riproduttivo vegetale, è opportuno che il materiale riproduttivo vegetale di piante NGT di categoria 1 sia etichettato come NGT di categoria 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>La direttiva 2001/18/CE prescrive la definizione di un piano di monitoraggio degli effetti ambientali degli OGM dopo la loro emissione deliberata o immissione in commercio, ma prevede una certa flessibilità per quanto concerne il progetto del piano tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche dell'OGM in questione, del suo impiego previsto e dell'ambiente ospite. Le modificazioni genetiche nelle piante NGT di categoria 2 possono variare da modificazioni che richiedono soltanto una valutazione del rischio limitata fino a modificazioni complesse che richiedono un'analisi più approfondita dei rischi potenziali. Di conseguenza, gli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli effetti ambientali delle piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere adattati alla luce della valutazione del rischio ambientale e dell'esperienza acquisita nelle prove sul campo, delle caratteristiche della pianta NGT in questione, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto, in particolare di eventuali precedenti di utilizzo sicuro della pianta e delle caratteristiche dell'ambiente ospite. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pertanto, non</STRING></STRING> dovrebbe essere richiesto un piano di monitoraggio degli effetti ambientali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se è improbabile</STRING></STRING> che la pianta NGT di categoria 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenti</STRING></STRING> rischi che richiedono un monitoraggio, quali effetti indiretti, ritardati o imprevisti sulla salute umana o sull'ambiente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>La direttiva 2001/18/CE prescrive la definizione di un piano di monitoraggio degli effetti ambientali degli OGM dopo la loro emissione deliberata o immissione in commercio, ma prevede una certa flessibilità per quanto concerne il progetto del piano tenendo conto della valutazione del rischio ambientale, delle caratteristiche dell'OGM in questione, del suo impiego previsto e dell'ambiente ospite. Le modificazioni genetiche nelle piante NGT di categoria 2 possono variare da modificazioni che richiedono soltanto una valutazione del rischio limitata fino a modificazioni complesse che richiedono un'analisi più approfondita dei rischi potenziali. Di conseguenza, gli obblighi in materia di monitoraggio successivo all'immissione in commercio degli effetti ambientali delle piante NGT di categoria 2 dovrebbero essere adattati alla luce della valutazione del rischio ambientale e dell'esperienza acquisita nelle prove sul campo, delle caratteristiche della pianta NGT in questione, delle caratteristiche e dell'entità dell'uso previsto, in particolare di eventuali precedenti di utilizzo sicuro della pianta e delle caratteristiche dell'ambiente ospite. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla luce del principio di precauzione,</STRING></STRING> dovrebbe essere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sempre</STRING></STRING> richiesto un piano di monitoraggio degli effetti ambientali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al momento del rilascio dell'autorizzazione per la prima volta. Dovrebbe essere possibile derogare all'obbligo di monitoraggio solo al momento del rinnovo dell'autorizzazione, a condizione che sia stato dimostrato</STRING></STRING> che la pianta NGT di categoria 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non presenta</STRING></STRING> rischi che richiedono un monitoraggio, quali effetti indiretti, ritardati o imprevisti sulla salute umana o sull'ambiente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Le piante tolleranti agli erbicidi sono selezionate in modo da essere intenzionalmente tolleranti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi o alla necessità di aumentare le quantità di erbicidi applicate, indipendentemente dalla tecnica di selezione. Per questo motivo, le piante NGT che presentano tratti di tolleranza agli erbicidi non dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">poter beneficiare degli incentivi nel contesto del presente quadro. Tuttavia il presente regolamento non dovrebbe adottare altre misure specifiche sulle</STRING></STRING> piante NGT <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tolleranti agli erbicidi, in quanto tali misure sono adottate orizzontalmente nella [proposta della Commissione di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale nell'Unione]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Le piante tolleranti agli erbicidi sono selezionate in modo da essere intenzionalmente tolleranti agli erbicidi, al fine di essere coltivate in combinazione con l'uso di tali erbicidi. Se tale coltivazione non viene effettuata in condizioni adeguate, può portare allo sviluppo di erbe infestanti resistenti a tali erbicidi o alla necessità di aumentare le quantità di erbicidi applicate, indipendentemente dalla tecnica di selezione. Per questo motivo, le piante NGT che presentano tratti di tolleranza agli erbicidi non dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rientrare nell'ambito di applicazione delle</STRING></STRING> piante NGT <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">categoria 1</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		239</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 37</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(37)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di consentire alle piante NGT di contribuire agli obiettivi di sostenibilità del Green Deal, della strategia "Dal produttore al consumatore" e della strategia sulla biodiversità, è opportuno agevolare la coltivazione di piante NGT nell'Unione. Ciò richiede prevedibilità per i selezionatori e gli agricoltori per quanto concerne la possibilità di coltivare tali piante nell'Unione. Di conseguenza la possibilità per gli Stati membri di adottare misure che limitino o vietino la coltivazione di piante NGT di categoria 2 in tutto il loro territorio o in parte di esso, prevista all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE, comprometterebbe tali obiettivi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 39</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(39)</NO.P>Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire il funzionamento efficace del mercato interno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le piante NGT e i relativi prodotti dovrebbero beneficiare della</STRING></STRING> libera circolazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle merci, a condizione che siano conformi alle</STRING></STRING> prescrizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previste da altre disposizioni del diritto dell'Unione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(39)</NO.P>Al fine di conseguire l'obiettivo di garantire il funzionamento efficace del mercato interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la</STRING></STRING> libera circolazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle piante NGT e dei prodotti NGT in tutta l'Unione, l'emissione deliberata di piante NGT e l'immissione in commercio di prodotti NGT dovrebbero basarsi sulle</STRING></STRING> prescrizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sulle procedure armonizzate stabilite nel presente regolamento, che portano all'adozione di una decisione uniformemente applicabile a tutti gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 40</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(40)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data la novità delle NGT, sarà importante monitorare attentamente lo</STRING></STRING> sviluppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la presenza sul mercato di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">piante e prodotti NGT e valutare le eventuali ripercussioni sulla salute umana e animale, sull'ambiente e sulla sostenibilità ambientale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">economica e sociale. Le informazioni dovrebbero essere raccolte periodicamente ed</STRING></STRING> entro cinque anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la Commissione dovrebbe effettuare una</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente regolamento per</STRING></STRING> misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(40)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dato il continuo</STRING></STRING> sviluppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nuove tecniche genomiche</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione</STRING></STRING> entro cinque anni dall'adozione della prima decisione che consente l'emissione deliberata o la commercializzazione di piante NGT o di prodotti NGT nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tale</STRING></STRING> valutazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> misurare i progressi compiuti ai fini della disponibilità di piante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> NGT o di prodotti</STRING></STRING> NGT contenenti tali caratteristiche o proprietà sul mercato dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di migliorare ulteriormente il presente regolamento</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 43</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(43)</NO.P>I tipi di piante NGT sviluppati e l'impatto di alcuni tratti sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono in continua evoluzione. Pertanto, sulla base delle prove disponibili di tali sviluppi e impatti, è opportuno conferire alla Commissione il potere, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di adeguare l'elenco dei tratti che dovrebbero essere incentivati o scoraggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(43)</NO.P>I tipi di piante NGT sviluppati e l'impatto di alcuni tratti sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica sono in continua evoluzione. Pertanto, sulla base delle prove disponibili di tali sviluppi e impatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tenendo pienamente conto del principio di precauzione</STRING></STRING>, è opportuno conferire alla Commissione il potere, a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di adeguare l'elenco dei tratti che dovrebbero essere incentivati o scoraggiati ai fini del conseguimento degli obiettivi del Green Deal e delle strategie "Dal produttore al consumatore", sulla biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 45 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(45 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo ha chiesto che l'Unione e i suoi Stati membri non concedano brevetti relativi a materiale biologico e tutelino la libertà di azione e l'esenzione dei selezionatori per le varietà. È opportuno assicurare che i selezionatori abbiano pieno accesso al materiale genetico delle piante NGT, che per definizione non sono piante transgeniche. L'accesso ai materiali genetici può essere garantito al meglio laddove il diritto del titolare del brevetto si esaurisce con il selezionatore (esenzione dei selezionatori). Poiché le attuali disposizioni del diritto brevettuale non stabiliscono un'esenzione completa dei selezionatori, è opportuno che i brevetti non limitino l'utilizzo delle piante NGT da parte di selezionatori e agricoltori. Pertanto le piante NGT non dovrebbero essere soggette alla legislazione sui brevetti ma, ai fini della protezione della proprietà intellettuale, dovrebbero essere unicamente soggette al sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali (CPVR), come stabilito nel regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, che prevede il ricorso a esenzioni per i selezionatori. Le piante NGT, le sementi da esse derivate, il loro materiale vegetale, il materiale genetico associato, quali geni e sequenze genetiche, e i tratti vegetali dovrebbero pertanto essere esclusi dalla brevettabilità. L'esclusione dalla brevettabilità dovrebbe essere applicata in maniera coerente nella normativa. Inoltre, al fine di evitare la concessione dei brevetti o la presentazione delle domande di brevetto tra la data di entrata in vigore del presente regolamento e l'applicazione delle sue disposizioni, è opportuno garantire che il materiale vegetale sia escluso dalla brevettabilità a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento. Per i brevetti già concessi o le domande di brevetto in corso riguardanti il materiale vegetale, gli effetti dei brevetti dovrebbero essere ulteriormente limitati. Inoltre, nel suo prossimo studio, la Commissione dovrebbe valutare e decidere come affrontare ulteriormente il problema più ampio della concessione, diretta o indiretta, di brevetti sul materiale vegetale, nonostante i precedenti sforzi tesi a colmare le lacune. La valutazione dovrebbe esaminare in particolare il ruolo e l'impatto dei brevetti sull'accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale, alla diversità delle sementi e a prezzi accessibili, nonché sull'innovazione e in particolare sulle opportunità per le PMI. La relazione della Commissione dovrebbe essere accompagnata dalle opportune proposte legislative al fine di garantire che siano apportati gli ulteriori adeguamenti necessari al quadro dei diritti di proprietà intellettuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		241</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(47 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Green Deal europeo e le strategie dell'UE "Dal produttore al consumatore" e sulla biodiversità pongono l'agricoltura biologica al centro della transizione verso sistemi alimentari sostenibili, con l'obiettivo di aumentare al 25 % le superficie agricole europee destinate alla produzione biologica entro il 2030. Si tratta di un chiaro riconoscimento dei benefici ambientali dell'agricoltura biologica in vista di una minore dipendenza dai fattori di produzione per gli agricoltori, di un approvvigionamento alimentare resiliente e della sovranità alimentare. Il presente regolamento non deve compromettere il percorso di transizione dei sistemi alimentari europei verso l'agricoltura biologica pari al 25% entro il 2030.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		243</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 47 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(47 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno stabilire requisiti in materia di tracciabilità per gli alimenti e i mangimi ottenuti da NGT allo scopo di agevolare l'accurata etichettatura di tali prodotti, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in modo da garantire a operatori e consumatori la disponibilità di informazioni accurate che permettano loro di esercitare un'effettiva libertà di scelta e che consentano il controllo e la verifica delle diciture apposte sulle etichette. I requisiti per gli alimenti e i mangimi ottenuti da NGT dovrebbero essere simili tra loro per evitare di interrompere la continuità delle informazioni in caso di modifica della destinazione d'uso.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il presente regolamento stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("piante NGT") e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti.</P></OLD><NEW><P>Il presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nel rispetto del principio di precauzione,</STRING></STRING> stabilisce norme specifiche per l'emissione deliberata nell'ambiente per fini diversi dall'immissione in commercio di piante ottenute con determinate nuove tecniche genomiche ("piante NGT") e per l'immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti tali piante, da esse costituiti od ottenuti a partire dalle stesse, e di prodotti, diversi dagli alimenti o dai mangimi, contenenti tali piante o da esse costituiti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo un elevato livello di protezione della salute umana e animale e dell'ambiente</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>"pianta NGT": una pianta geneticamente modificata ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, a condizione che non contenga alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei selezionatori</STRING></STRING> che possa essere stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta NGT;</P></OLD><NEW><P><NO.P>2)</NO.P>"pianta NGT": una pianta geneticamente modificata ottenuta mediante mutagenesi mirata o cisgenesi, o una loro combinazione, a condizione che non contenga alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di selezione convenzionale</STRING></STRING> che possa essere stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta NGT;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4)</NO.P>"mutagenesi mirata": tecniche di mutagenesi che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precisi</STRING></STRING> del genoma di un organismo;</P></OLD><NEW><P><NO.P>4)</NO.P>"mutagenesi mirata": tecniche di mutagenesi che comportano una o più modificazioni della sequenza di DNA in loci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mirati</STRING></STRING> del genoma di un organismo;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6)</NO.P>"pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei selezionatori</STRING></STRING>": il totale delle informazioni genetiche disponibili in una specie e in altre specie tassonomiche con cui la specie in questione può essere incrociata,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> anche</STRING></STRING> utilizzando tecniche avanzate quali il salvataggio degli embrioni, la poliploidia indotta e gli incroci ponte;</P></OLD><NEW><P><NO.P>6)</NO.P>"pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di selezione convenzionale</STRING></STRING>": il totale delle informazioni genetiche disponibili in una specie e in altre specie tassonomiche con cui la specie in questione può essere incrociata, utilizzando tecniche avanzate quali il salvataggio degli embrioni, la poliploidia indotta e gli incroci ponte;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 15 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"approccio "One Health"": un approccio integrato e unificante che mira a equilibrare e ottimizzare in modo sostenibile la salute delle persone, degli animali, delle piante e degli ecosistemi e che riconosce la stretta interconnessione e l'interdipendenza tra la salute degli esseri umani e quella degli animali domestici e selvatici, delle piante e dell'ambiente in generale, compresi gli ecosistemi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 15 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(15 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"proteina chimerica": le proteine create attraverso l'unione di due o più geni o parti di geni che originariamente codificavano proteine separate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>discende da una o più piante di cui alla lettera a); oppure</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>discende da una o più piante di cui alla lettera a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che i criteri di equivalenza di cui all'allegato I siano ancora soddisfatti</STRING></STRING>; oppure</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2)</NO.P>la pianta è una pianta NGT di categoria 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> è stata autorizzata conformemente al capo III.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2)</NO.P>la pianta è una pianta NGT di categoria 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione e che</STRING></STRING> è stata autorizzata conformemente al capo III.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'attuazione, l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento non hanno l'obiettivo o l'effetto di prevenire o impedire le importazioni dai paesi terzi di piante e prodotti NGT che rispettano le stesse norme di quelle stabilite nel presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esclusione dalla brevettabilità</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le piante NGT, il materiale vegetale, le loro parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche del processo in essi contenute non sono brevettabili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del regolamento (UE) 2018/848, le norme di cui all'articolo 5, lettera f), punto iii), e all'articolo 11 di detto regolamento si applicano alle piante NGT di categoria 1 e ai prodotti ottenuti a partire da o mediante tali piante. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[7 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione presenta una relazione sull'evoluzione della percezione dei consumatori e dei produttori, accompagnata, ove opportuno, da una proposta legislativa.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I al fine di adeguarli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al progresso scientifico</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologico</STRING></STRING> per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, per modificare i criteri di equivalenza delle piante NGT alle piante convenzionali di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenuto conto dei potenziali rischi associati e delle conseguenze funzionali nella procedura di verifica</STRING></STRING> al fine di adeguarli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli ultimi sviluppi scientifici</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tecnologici</STRING></STRING> per quanto concerne i tipi e l'entità delle modificazioni che possono essere presenti in natura o derivare da tecniche di selezione convenzionali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di piante NGT di categoria 1, di materiale riproduttivo o di parti di essi nella produzione biologica o in prodotti non biologici autorizzati nella produzione biologica a norma degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 2018/848 non costituisce una non conformità a tale regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I ("richiesta di verifica") all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> adottato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27</STRING></STRING>, lettera b).</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Al fine di ottenere la dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prima di procedere all'emissione deliberata di una pianta NGT per fini diversi dall'immissione in commercio, la persona che intende procedere all'emissione deliberata presenta una richiesta di verifica del rispetto dei criteri di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di almeno uno dei tratti di cui all'allegato III, parte 1, e dei criteri di esclusione di cui all'allegato III, parte 2</STRING></STRING> ("richiesta di verifica")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tale richiesta di verifica è presentata</STRING></STRING> all'autorità competente designata, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, dello Stato membro nel cui territorio deve avvenire l'emissione conformemente ai paragrafi 2 e 3 e all'atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> adottato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6, paragrafo 11 bis</STRING></STRING>, lettera b).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti e inclusa la divulgazione della sequenza della modificazione genetica</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		253</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi brevetto o domanda di brevetto pendente che copra la totalità o una parte della pianta NGT di categoria 1;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>la pianta è una pianta NGT, che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei selezionatori</STRING></STRING> qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di esecuzione</STRING></STRING> adottato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27</STRING></STRING>, lettera a);</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>la pianta è una pianta NGT, che non contiene alcun materiale genetico non proveniente dal pool genetico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fini di selezione convenzionale</STRING></STRING> qualora tale materiale genetico sia stato temporaneamente inserito durante lo sviluppo della pianta, conformemente alle prescrizioni in materia di informazione specificate nell'atto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> adottato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6, paragrafo 11 bis</STRING></STRING>, lettera a);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d – punto ii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>ii)</NO.P>la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I;</P></OLD><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P>la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, almeno uno dei tratti di cui all'allegato III, parte 1, e i criteri di esclusione di cui all'allegato III, parte 2</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d bis 3 (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la denominazione della varietà;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Se la richiesta di verifica non è ritenuta irricevibile a norma del paragrafo 5, l'autorità competente verifica se la pianta NGT soddisfa i criteri di cui all'allegato I e prepara una relazione di verifica entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di detta richiesta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel preparare la relazione di verifica l'autorità competente può, se del caso, consultare l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("EFSA"). </STRING></STRING>L'autorità competente mette la relazione di verifica a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione senza indebito ritardo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">osservazioni</STRING></STRING> in merito alla relazione di verifica entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Gli altri Stati membri e la Commissione possono formulare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiezioni motivate</STRING></STRING> in merito alla relazione di verifica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, relativamente al rispetto dei criteri di cui all'allegato I,</STRING></STRING> entro 20 giorni dalla data di ricevimento di detta relazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali obiezioni motivate si riferiscono esclusivamente ai criteri di cui all'allegato I e all'allegato II e comprendono una giustificazione scientifica.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		311</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>In assenza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">osservazioni</STRING></STRING> da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10 giorni lavorativi dalla scadenza del</STRING></STRING> termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Detta</STRING></STRING> autorità trasmette <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING> la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>In assenza di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiezioni scientifiche motivate</STRING></STRING> da parte di uno Stato membro o della Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> termine di cui al paragrafo 7, l'autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionale</STRING></STRING> competente che ha redatto la relazione di verifica adotta una decisione nella quale dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionale competente</STRING></STRING> trasmette <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro 10 giorni lavorativi</STRING></STRING> la decisione al richiedente, agli altri Stati membri e alla Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">osservazioni</STRING></STRING> entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasmette le osservazioni alla Commissione</STRING></STRING> senza indebito ritardo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Qualora un altro Stato membro o la Commissione formuli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiezioni motivate</STRING></STRING> entro il termine di cui al paragrafo 7, l'autorità competente che ha redatto la relazione di verifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rende pubbliche le obiezioni motivate</STRING></STRING> senza indebito ritardo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>10.</NO.P>La Commissione, previa consultazione dell'Autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità")</STRING></STRING>, elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">osservazioni</STRING></STRING>, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>10.</NO.P>La Commissione, previa consultazione dell'Autorità, elabora un progetto di decisione in cui dichiara se la pianta NGT è una pianta NGT di categoria 1 entro 45 giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obiezioni motivate</STRING></STRING>, tenendo conto di queste ultime. La decisione in questione è adottata in conformità della procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la denominazione della varietà;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>una descrizione dei tratti e delle caratteristiche introdotti o modificati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le informazioni relative alla tecnica o alle tecniche utilizzate per ottenere il tratto o i tratti e alla divulgazione della sequenza della modificazione genetica</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		260</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un piano di monitoraggio degli effetti ambientali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>La Commissione pubblica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi della</STRING></STRING> decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>La Commissione pubblica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finale</STRING></STRING> nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e pubblica, in un'apposita pagina web accessibile al pubblico, il suo progetto di decisione e le obiezioni motivate di cui all'articolo 6</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la designazione della pianta NGT di categoria 1;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la designazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la specifica</STRING></STRING> della pianta NGT di categoria 1;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la denominazione della varietà;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se disponibili, il parere o la dichiarazione dell'EFSA a norma dell'articolo 6, paragrafo 10, e dell'articolo 7, paragrafo 5; e</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La banca dati è pubblicamente disponibile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La banca dati è pubblicamente disponibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in un formato online</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		264</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reca</STRING></STRING> un'etichetta che riporta la dicitura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"NGT cat 1"</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguita</STRING></STRING> dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le piante NGT di categoria 1, i prodotti contenenti o costituiti da una o più piante NGT di categoria 1 e </STRING></STRING>il materiale riproduttivo vegetale, anche a fini di selezione e scientifici, che contiene una o più piante NGT di categoria 1 o ne è costituito ed è messo a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">recano</STRING></STRING> un'etichetta che riporta la dicitura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Nuove tecniche genomiche". Nel caso del materiale riproduttivo vegetale</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è seguito</STRING></STRING> dal numero di identificazione della pianta o delle piante NGT da cui è derivato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		265</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una tracciabilità documentale adeguata delle NGT è garantita dalla trasmissione e dalla conservazione dell'informazione che i prodotti contengono o sono costituiti da piante e prodotti NGT, nonché dai codici esclusivi assegnati a tali NGT, in tutte le fasi della loro immissione in commercio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		266</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 11 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Revoca della decisione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la decisione di cui all'articolo 6, paragrafo 8, o la dichiarazione di cui all'articolo 7, paragrafo 5. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 16</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Etichettatura conformemente all'articolo 23</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre a quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2001/18/CE, l'autorizzazione scritta specifica l'etichettatura conformemente all'articolo 23 del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		268</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		228</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Il laboratorio di riferimento dell'Unione verifica e convalida il metodo di rilevazione, identificazione e quantificazione proposto dal richiedente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oppure valuta</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni fornite dal</STRING></STRING> richiedente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustifichino</STRING></STRING> l'applicazione di modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui a tale paragrafo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Il laboratorio di riferimento dell'Unione verifica e convalida il metodo di rilevazione, identificazione e quantificazione proposto dal richiedente a norma dell'articolo 19, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Se il</STRING></STRING> richiedente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustifica</STRING></STRING> l'applicazione di modalità adattate per conformarsi alle prescrizioni relative al metodo di rilevazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il laboratorio</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di riferimento dell'Unione svolge le proprie ricerche e analisi per confermare la presunta impossibilità.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tal caso, la decisione del laboratorio di riferimento dell'Unione è motivata e resa pubblica</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		270</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 21 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i risultati del monitoraggio evidenziano che esiste un rischio per la salute o per l'ambiente, o se nuovi dati scientifici corroborano tale ipotesi, l'autorità competente può revocare la sua decisione. La decisione di revoca deve essere inviata per raccomandata al beneficiario della decisione, che dispone di 15 giorni per presentare osservazioni. In tal caso, la commercializzazione della pianta o del prodotto NGT è vietata a partire dal giorno successivo alla data di ricezione della lettera raccomandata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'allegato III, parte 1</STRING></STRING>, e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli incentivi di cui al presente articolo si applicano alle piante NGT di categoria 2 e ai prodotti NGT di categoria 2, qualora almeno uno dei tratti previsti della pianta NGT conferiti mediante modificazione genetica figuri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (UE) .../...*</STRING></STRING>, e tali piante o prodotti non presentino i tratti di cui alla parte 2 di tale allegato.</P></NEW><OLD/><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">* Proposta della Commissione di regolamento sul materiale riproduttivo vegetale (COM(2023)0414), (2023/0227(COD)).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, paragrafo 11 bis,</STRING></STRING> e all'articolo 22, paragrafo 8, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 8, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le deleghe di potere di cui all'articolo 5, paragrafo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, paragrafo 11 bis,</STRING></STRING> e all'articolo 22, paragrafo 8, possono essere revocate in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, e dell'articolo 22, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo 6, paragrafo 11 bis,</STRING></STRING> e dell'articolo 22, paragrafo 8, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni richieste per dimostrare che una pianta è una pianta NGT;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la preparazione e la presentazione delle richieste di verifica di cui agli articoli 6 e 7;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Detta relazione affronta inoltre eventuali questioni etiche emerse nel corso dell'applicazione del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Detta relazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individua e</STRING></STRING> affronta inoltre eventuali questioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relative alla biodiversità e alla salute ambientale, umana e animale, cambiamenti nelle pratiche agronomiche e questioni socioeconomiche ed</STRING></STRING> etiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che possono essere</STRING></STRING> emerse nel corso dell'applicazione del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, un programma dettagliato di monitoraggio, basato su indicatori, dell'incidenza del presente regolamento. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Ai fini delle relazioni di cui al paragrafo 1, entro [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione istituisce, previa consultazione delle autorità competenti degli Stati membri conformemente alla direttiva 2001/18/CE e al regolamento (CE) n. 1829/2003, un programma dettagliato di monitoraggio, basato su indicatori, dell'incidenza del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi gli effetti desiderati e indesiderati e gli effetti sistematici sull'ambiente, sulla biodiversità e sugli ecosistemi</STRING></STRING>. Esso specifica le misure che la Commissione e gli Stati membri devono adottare nella raccolta e nell'analisi dei dati e delle altre evidenze.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro giugno 2025 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione riguardante il ruolo e l'impatto dei brevetti sull'accesso dei selezionatori e degli agricoltori a vario materiale riproduttivo vegetale, come pure l'innovazione e, in particolare, le opportunità per le PMI. La relazione valuta se siano necessarie ulteriori disposizioni di legge oltre a quelle previste dall'articolo 4 bis e dall'articolo 33 bis del presente regolamento. Al fine di garantire, se del caso, l'accesso dei selezionatori e degli agricoltori al materiale riproduttivo vegetale, la diversità delle sementi e prezzi accessibili, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa che affronti ulteriori adeguamenti necessari all'interno del quadro relativo ai diritti di proprietà intellettuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione che valuti le specificità e le esigenze di altri settori non contemplati dalla presente legislazione, ad esempio i microrganismi, includendo una proposta per ulteriori azioni strategiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni quattro anni la Commissione valuta i criteri di equivalenza stabiliti nell'allegato I e, se necessario, li aggiorna mediante un atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 3.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		69, 291cp1, 230/rev1 e 291cp3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 33 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 98/44/CE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4, articolo 8 e articolo 9</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 33 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche della direttiva 98/44/CE</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 4 della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche è così modificato:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"c) </STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le piante NGT, il materiale vegetale NGT, le relative parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in essi contenute di cui al regolamento (UE) .../... [OP: inserire il numero del presente regolamento];</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le piante, il materiale vegetale, le relative parti, le informazioni genetiche e le caratteristiche dei processi in essi contenute che possono essere ottenuti mediante tecniche escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2001/18/CE quali elencate all'allegato I B di tale direttiva."</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo 4 seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi 2 e 3 non pregiudicano l'esclusione dalla brevettabilità di cui al paragrafo 1."</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 8 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3.	In deroga ai paragrafi 1 e 2, la protezione attribuita da un brevetto relativo ad un materiale biologico dotato, in seguito all'invenzione, di determinate proprietà non si estende ai materiali biologici dotati di tali determinate proprietà, ottenuti indipendentemente dal materiale biologico brevettato e mediante un procedimento essenzialmente biologico, né ai materiali biologici ottenuti da questi ultimi mediante riproduzione o moltiplicazione.”</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.	In deroga al paragrafo 1, un prodotto vegetale contenente o costituito da informazioni genetiche ottenute con un procedimento tecnico brevettabile non è brevettabile se non si distingue dai prodotti vegetali contenenti o costituiti dalla stessa informazione genetica ottenuta con un procedimento essenzialmente biologico.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al paragrafo 1, la protezione conferita da un brevetto a un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non è distinguibile dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto attraverso un procedimento essenzialmente biologico.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La protezione conferita da un brevetto a un procedimento tecnico che consente la produzione di un prodotto contenente o costituito da un'informazione genetica non si estende al materiale vegetale in cui il prodotto è incorporato e in cui l'informazione genetica è contenuta e svolge la sua funzione, ma che non si distingue dal materiale vegetale ottenuto o che può essere ottenuto mediante un procedimento essenzialmente biologico.".</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> _______________________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva 98/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 1998, sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche (GU L 213 del 30.7.1998, pag. 13).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 34 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</P></OLD><NEW><P>Esso si applica a decorrere dal [24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 4 bis e l'articolo 33 bis si applicano dalla data di entrata in vigore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando differisce dalla pianta ricevente/parentale per non più di 20 modificazioni genetiche dei tipi </STRING></STRING>di cui ai punti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da </STRING></STRING>1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a 5, in una sequenza di DNA che presenta una similarità di sequenza con il sito interessato che può essere prevista mediante strumenti bioinformatici.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Una pianta NGT è considerata equivalente alle piante convenzionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se sono soddisfatte le seguenti condizioni</STRING></STRING> di cui ai punti 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 1 bis:</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>sostituzione o inserimento di non più di 20 nucleotidi;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il numero delle seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra di loro, non è superiore a 3 per ogni sequenza che codifica una proteina, tenendo conto del fatto che le mutazioni degli introni e delle sequenze di regolazione sono escluse da tale limite:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P> 	sostituzione o inserimento di non più di 20 nucleotidi;</P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le seguenti modificazioni genetiche, che possono essere combinate tra di loro, non creano una proteina chimerica che non è presente nelle specie appartenenti al pool genetico ai fini della selezione o non interrompono un gene endogeno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inserimento di sequenze continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituzione di sequenze endogene di DNA con sequenze continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inversione o traslocazione di sequenze endogene e continue di DNA presenti nel pool genetico ai fini della selezione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppressione di un numero qualsiasi di nucleotidi;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a condizione che la modificazione genetica non interrompa un gene endogeno:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inserimento mirato di una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituzione mirata di una sequenza di DNA endogena con una sequenza di DNA contigua presente nel pool genetico dei selezionatori;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inversione mirata di una sequenza di un numero qualsiasi di nucleotidi;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi altra modificazione mirata di qualsiasi ampiezza, a condizione che le sequenze di DNA risultanti siano già presenti (eventualmente con le modificazioni accettate ai punti 1) e/o 2)) in una specie appartenente al pool genetico dei selezionatori.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte 1 – comma 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le caratteristiche della pianta ricevente, come allergenicità, potenziale di flusso di geni, potenziale infestante, funzione ecologica;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte 2 – punto 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conseguenze per la coltivazione biologica</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato II – parte 2 – punto 8 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Effetti sulla protezione e sulla conservazione della biodiversità</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Tratti di cui all'articolo 22</P></OLD><NEW><P>Tratti di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 e all'articolo</STRING></STRING> 22</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – parte 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>resa, compresa la stabilità della resa e la resa in condizioni di limitato utilizzo di fattori di produzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tali tratti contribuiscano anche al punto 2), 3) o 4) del presente allegato</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato III – parte 1 – punto 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prodotti fitosanitari e i</STRING></STRING> fertilizzanti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>minore necessità di fattori di produzione esterni, quali i fertilizzanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se ciò non è in contrasto con l'allegato III, parte 2</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>