<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0081</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0051/2024 - Co-relatori: Jan Olbrycht, Margarida Marques)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 27 febbraio 2024 concernente il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024 – C9-0030/2024 – 2023/0201(APP))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – approvazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (05818/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C9-0030/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di regolamento del Consiglio, presentata dalla Commissione il 20 giugno 2023, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023)0337),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la sua risoluzione del 3 ottobre 2023 sulla proposta di revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> Testi approvati, P9_TA(2023)0335.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 92 e l'articolo 105, paragrafi 1 e 4, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la raccomandazione della commissione per i bilanci (A9‑0051/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>dà la sua approvazione al progetto di regolamento del Consiglio quale enunciato nell'allegato alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>approva la dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on"></STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">allegato 1: PROGETTO DI REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, EURATOM) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">REGOLAMENTO (UE, Euratom) 2024/… DEL CONSIGLIO</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">del …</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,</P></VISA><VISA><P>visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>vista l'approvazione del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD> Approvazione del 27 febbraio 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo una procedura legislativa speciale,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>La Commissione ha presentato un riesame del funzionamento del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027 stabilito dal regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).</FIELD></FOOTNOTE> dopo i suoi primi anni di attuazione, comprendente una valutazione della sostenibilità dei massimali di spesa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Dal dicembre 2020 l'Unione ha dovuto far fronte a una serie senza precedenti di sfide impreviste. L'Unione ha agito rapidamente e ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione, ma la limitata flessibilità di bilancio incorporata nel QFP per gli anni 2021-2027 è quasi esaurita, ostacolando la capacità del bilancio dell'Unione di affrontare persino le sfide più urgenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Nei primi anni di attuazione del QFP è stato fatto ampio ricorso a strumenti speciali per affrontare molteplici sfide. Permane la necessità di intraprendere ulteriori azioni, ma le disponibilità di bilancio per far fronte a tali situazioni nel periodo residuo del QFP sono estremamente limitate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il bilancio dell'Unione dovrebbe consentire all'Unione di dare le necessarie risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non possono essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né dal margine di flessibilità esaurito. È pertanto opportuno modificare i massimali di spesa in stanziamenti di impegno per le rubriche 1, 2, 3, 4, 5 e 6 per gli anni 2024, 2025, 2026 e 2027. Di conseguenza, se da un lato possono essere mantenuti ai loro livelli attuali i massimali di spesa in stanziamenti di pagamento, dall'altro dovrebbero essere adeguato il massimale complessivo degli stanziamenti di pagamento dello strumento unico di margine per il 2026, onde evitare il rischio di arretrati. Inoltre, è opportuno modificare l'importo totale delle dotazioni aggiuntive nell'ambito dell'adeguamento specifico dei programmi di cui all'articolo 5, nonché la relativa tabella all'allegato II del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>È inoltre opportuno modificare gli importi per la riserva di adeguamento alla Brexit e per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>La guerra illegale di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ha riportato la guerra sul suolo europeo. L'Unione continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e la aiuterà con fermezza nel suo percorso europeo. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio, del …, che istituisce lo strumento per l'Ucraina (GU L, …, ELI: …).</FIELD></FOOTNOTE><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200COD)) e inserire nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento.</FIELD></FOOTNOTE> che rappresenta la risposta dell'Unione a sostegno della stabilità macrofinanziaria, della ricostruzione e della modernizzazione dell'Ucraina, e allo stesso tempo sostiene l'impegno di riforma del paese nell'ambito del percorso di adesione all'Unione ("strumento per l'Ucraina").</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Date le incertezze legate alla guerra di aggressione della Russia, lo strumento per l'Ucraina dovrebbe essere uno strumento flessibile atto a erogare fino al 2027 la forma e il livello adeguati di sostegno. Il sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina dovrebbe essere erogato sotto forma di prestiti, sostegno a fondo perduto e copertura delle garanzie di bilancio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Per la parte del sostegno dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di prestiti, è opportuno prorogare fino al 2027 l'attuale garanzia del bilancio dell'Unione per coprire l'assistenza finanziaria che viene messa a disposizione dell'Ucraina. Di conseguenza dovrebbe essere possibile mobilitare gli stanziamenti necessari del bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali fissati nel QFP per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2027. In aggiunta a coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina come già previsto nel regolamento (UE) 2022/2463 la garanzia del bilancio dell'Unione dovrebbe coprire l'assistenza finanziaria all'Ucraina per un importo massimo di 33 miliardi di EUR come specificato nel regolamento (UE) 2024/…<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200(COD)).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Per la parte del sostegno nell'ambito dello strumento per l'Ucraina erogata sotto forma di sostegno a fondo perduto e di copertura delle garanzie di bilancio, gli stanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso un nuovo strumento speciale tematico, la "riserva per l'Ucraina". Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dovrebbero essere mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Ai fini dell'ordinata evoluzione della spesa da programmare a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2024/…<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200(COD)).</FIELD></FOOTNOTE> e in particolare alla luce degli importi da fissare nel piano per l'Ucraina, è opportuno fissare importi massimi complessivi e annui che possono essere resi disponibili per la riserva per l'Ucraina nell'arco del periodo 2024-2027. Al fine di garantire piena attuazione e flessibilità tra un anno e l'altro, negli anni a venire fino al 2027 dovrebbe essere possibile utilizzare la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Dal 2022 l'Unione e la maggior parte delle grandi economie hanno registrato un'impennata dei tassi di interesse per tutti gli emittenti di obbligazioni, compresa l'Unione. Di conseguenza i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dello strumento dell'Unione europea per la ripresa NextGenerationEU ("EURI"), che a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> sono a carico del bilancio dell'Unione europea, dovrebbero risultare superiori alle stime inizialmente programmate nell'ambito dei massimali fissati nel QFP al momento della sua adozione nel dicembre 2020, pari rispettivamente a 2 332 milioni di EUR nel 2025 (a prezzi 2018), 3 196 milioni di EUR nel 2026 (a prezzi 2018) e 4 168 milioni di EUR nel 2027 (a prezzi 2018).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Data l'incertezza relativa all'andamento futuro dei tassi di interesse in circostanze di mercato in evoluzione, come anche il fabbisogno di prestiti generale per il finanziamento dei programmi dell'Unione in corso finanziati dall'EURI, è opportuno prevedere, nel quadro delle disposizioni utili per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio e per vigilare sulla disponibilità dei mezzi finanziari necessari a consentire all'Unione di rispettare i propri obblighi giuridici, uno strumento eccezionale e temporaneo, limitato alla durata dell'attuale QFP, per coprire i costi di finanziamento dell'assunzione di prestiti nell'ambito dell'EURI che superano gli importi inizialmente programmati. Dovrebbe pertanto essere creato un nuovo strumento speciale tematico, denominato "strumento EURI", avente come unico obiettivo unico quello di coprire gli sforamenti residui dei costi. Tale strumento dovrebbe essere eccezionale e non potrebbe fungere da precedente per futuri accordi relativi a QFP post-2027, segnatamente per coprire i costi dei pagamenti di interessi e dei rimborsi del capitale dei prestiti contratti sui mercati per finanziare l'EURI.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Lo strumento EURI dovrebbe essere mobilitato dall'autorità di bilancio durante la procedura annuale di bilancio, solo se necessario. Fatte salve le prerogative dell'autorità di bilancio, dovrebbe inoltre essere mobilitato previa ricerca di altre possibilità di finanziamento, compreso mediante margine creato dall'esecuzione del bilancio dei programmi e dalla ridefinizione delle priorità nonché mediante strumenti speciali non tematici, per coprire una parte sostanziale degli importi necessari che superano gli importi inizialmente iscritti nell'attuale linea di bilancio EURI della rubrica 2b), nella misura del possibile, al fine di mobilitare un importo equivalente a circa il 50 % degli sforamenti del costo inerente ai pagamenti degli interessi dell'EURI come parametro di riferimento. Ciò avverrà conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici e tenendo conto delle priorità, di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio e di una sana gestione finanziaria, che richiedono in particolare adeguati margini di sicurezza per le spese impreviste. Le dotazioni nazionali degli Stati membri che sono state impegnate giuridicamente, in particolare quelle a titolo della politica agricola comune e della politica di coesione, non saranno interessate. Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dello "strumento EURI" nel bilancio dell'Unione dovrebbero essere resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP. Nel quadro dello strumento EURI dovrebbe essere utilizzato per primo un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti intervenuti dall'inizio dell'attuale QFP, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne. Gli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in conformità delle pertinenti disposizioni vigenti non dovrebbero essere presi in considerazione. L'importo disponibile dei disimpegni per lo strumento EURI dovrebbe essere calcolato ogni anno nell'ambito dell'adeguamento tecnico del QFP, indicando chiaramente le disponibilità generali e gli importi già presi in considerazione nelle precedenti mobilitazioni dello strumento EURI. Nella situazione imprevista e improbabile in cui vi sia uno sforamento residuo, l'importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi dovrebbe essere mobilitato attraverso lo strumento EURI a titolo di sostegno come misura di ultima istanza. Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi problematiche riguardo alla mobilitazione di tale sostegno, essi potrebbero chiedere al presidente del Consiglio europeo di rinviare la questione alla successiva riunione del Consiglio europeo. Tale processo, di norma, non dovrebbe durare più di un mese e dovrebbe avvenire nel pieno rispetto delle prerogative delle istituzioni previste dai trattati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Tenuto conto delle catastrofi naturali che hanno colpito gli Stati membri e i paesi coinvolti nei negoziati con l'Unione, e delle catastrofi naturali e crisi umanitarie nei paesi terzi e al fine di assicurare adeguati finanziamenti a entrambi, l'attuale riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza dovrebbe essere rafforzata e suddivisa in due strumenti distinti nel modo seguente: la "riserva di solidarietà europea", per prestare sostegno ai paesi e alle regioni colpiti nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea istituito dal regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).</FIELD></FOOTNOTE>, e la "riserva per gli aiuti d'urgenza", per fornire rafforzamenti di bilancio ai pertinenti programmi dell'Unione in risposta a crisi ed emergenze all'interno e al di fuori dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere rafforzato al fine di mantenere una capacità sufficiente per consentire all'Unione di reagire a circostanze impreviste fino al 2027. Gli importi annullati dalla riserva di solidarietà europea e dalla riserva per gli aiuti d'urgenza dovrebbero essere resi disponibili per lo strumento di flessibilità a partire dal 2024.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Alla luce di tali eventi imprevisti e nuove sfide, è necessario rivedere il QFP; è pertanto opportuno modificare il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 di conseguenza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Le modifiche del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 lasciano impregiudicato l'obbligo di rispettare i massimali delle risorse proprie fissati all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 6 della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1º gennaio 2024,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><PARAG>Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>l'articolo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	Ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 8, 9, 10, 10 bis, 10 ter e 12, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti a bilancio al di sopra dei massimali fissati nel QFP.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 3, è aggiunto il comma successivo:<CITATION><P>"Se è necessario attivare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile per gli anni dal 2023 al 2027 per un importo complessivo di prestiti fino a 33 000 milioni di EUR a prezzi correnti come indicato nel regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200(COD)) e inserire il numero, la data e il riferimento GU di tale regolamento nella nota a piè di pagina.</FIELD></FOOTNOTE> e autorizzata conformemente all'articolo 220, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario viene attivato al di sopra dei massimali fissati nel QFP.</P><P>_______________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>	Regolamento (UE) 2024/… del Parlamento europeo e del Consiglio del … relativo all'istituzione dello strumento per l'Ucraina (GU L, …, ELI: …).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 4, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"f)	un calcolo dell'importo disponibile per lo strumento EURI conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 3, lettera a);</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 5, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento per il periodo dal 2022 al 2027 è rispettivamente di 10 155 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ognuno degli anni dal 2022 al 2026, l'importo annuale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno e di pagamento è rispettivamente di minimo 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera i 2 000 milioni (a prezzi 2018).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 8</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>, non supera un importo annuo massimo di 30 milioni di EUR (a prezzi 2018).</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 9</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza è costituita da due strumenti che possono essere utilizzati per finanziare, rispettivamente:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'assistenza per rispondere a situazioni di emergenza derivanti da gravi catastrofi contemplate dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING> ("riserva di solidarietà europea"); e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>risposte rapide a specifiche necessità urgenti all'interno dell'Unione o nei paesi terzi in seguito a eventi che non potevano essere previsti al momento della formazione del bilancio, in particolare per gli interventi di emergenza e le operazioni di supporto a seguito di catastrofi naturali non contemplate dalla lettera a), catastrofi provocate dall'uomo, crisi umanitarie in caso di minacce su ampia scala per la sanità pubblica o per la salute degli animali e delle piante, nonché in situazioni di particolare pressione alle frontiere esterne dell'Unione dovute ai flussi migratori, se le circostanze lo richiedono (la "riserva per gli aiuti d'urgenza").</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>La riserva di solidarietà europea non supera un importo annuo massimo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.</P><P>Il 1º ottobre di ciascun anno almeno un quarto dell'importo annuo della riserva di solidarietà europea rimane ancora disponibile per far fronte al fabbisogno che può presentarsi entro la fine di tale anno.</P><P>In casi eccezionali e se le residue risorse finanziarie non sono sufficienti a coprire gli importi ritenuti necessari nell'anno in cui si verifica una catastrofe di cui al paragrafo 1, lettera a), la Commissione può proporre di finanziare la differenza attingendo all'importo annuo di cui al primo comma del presente paragrafo a disposizione nell'anno successivo, fino a un importo massimo di 400 milioni di EUR (a prezzi 2018).</P><P><NO.P>3.</NO.P>La riserva per gli aiuti d'urgenza non supera un importo annuo massimo di 508 milioni di EUR (a prezzi 2018). Qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata nell'anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli stanziamenti per la riserva di solidarietà europea e per la riserva per gli aiuti d'urgenza sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamenti accantonati.</P><P>_________________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*	</STRING>Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013 (GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48).</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">**	</STRING>Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 4 491 milioni di EUR (a prezzi 2018).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>sono inseriti gli articoli seguenti:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 10 bis</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Strumento EURI</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">A decorrere dal 2025, lo strumento EURI può essere utilizzato per finanziare, per un dato esercizio, una parte dei costi inerenti al pagamento di interessi e cedole dovuti su prestiti contratti sui mercati dei capitali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING>. Lo strumento EURI può essere mobilitato in un dato esercizio, conformemente a quanto specificato nei paragrafi seguenti, solo per coprire l'importo di tali costi che superano i seguenti importi (a prezzi 2018):</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>2025 – 2 332 milioni di EUR;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>2026 – 3 196 milioni di EUR;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>2027 – 4 168 milioni di EUR.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Lo strumento EURI può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE solo previa ricerca di altri mezzi di finanziamento, 'al fine di coprire una parte sostanziale degli importi che superano gli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente alle norme settoriali applicabili e agli altri obblighi giuridici, tenendo conto nel contempo delle priorità e di un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio.</P><P>Gli stanziamenti per lo strumento EURI sono resi disponibili al di sopra dei massimali fissati nel QFP.</P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Lo strumento EURI comprende:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>un importo equivalente ai disimpegni di stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, intervenuti cumulativamente dal 2021 e non mobilitati nell'ambito del presente strumento negli anni precedenti, ad esclusione degli importi dei disimpegni resi nuovamente disponibili in forza delle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento finanziario e delle norme specifiche sulla ricostituzione degli stanziamenti di cui ai pertinenti atti di base. Tale importo è utilizzato per primo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>solo se l'importo di cui alla lettera a) del presente paragrafo è insufficiente, un importo supplementare necessario per finanziare integralmente i costi di cui al paragrafo 1 nell'esercizio interessato.</ITEM></LIST></P><P>Ogni anno, nell'ambito dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4, la Commissione calcola l'importo disponibile sulla base del primo comma, lettera a), del presente paragrafo, tenendo conto degli importi presi in considerazione a tal fine negli esercizi precedenti.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 10 ter</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Riserva per l'Ucraina</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare spese ai sensi del regolamento (UE) 2024/…<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento PE-CONS 10/24 (2023/0200(COD)).</FIELD></FOOTNOTE>.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di [17 000] milioni di EUR a prezzi correnti per il periodo 2024-2027.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L'importo annuo mobilitato nell'ambito della riserva per l'Ucraina in un dato anno non supera [5 000] milioni di EUR a prezzi correnti. Fatto salvo l'importo complessivo di cui al paragrafo 2, la quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2027.</P><P><NO.P>4.</NO.P>La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.</P><P>_____________________</P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*	</STRING>Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom (GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>all'articolo 11, è inserito il paragrafo seguente:<CITATION><P>"3 bis.	L'importo massimo per l'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3 del presente articolo per l'esercizio 2026, aumentato dell'importo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, sarà adeguato dell'importo equivalente alla parte non utilizzata dell'importo massimo per l'esercizio 2025. ";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>l'articolo 12 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 12</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Strumento di flessibilità</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2021 al 2023 è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità negli anni dal 2024 al 2027 è pari a 1 346 milioni di EUR (a prezzi 2018).</P><P>Ogni anno, l'importo annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è aumentato di un importo equivalente alle quote degli importi annui della riserva di solidarietà europea e della riserva per gli aiuti d'urgenza annullate nell'esercizio precedente a norma dell'articolo 9.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La quota dell'importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all'anno n+2. Qualsiasi quota dell'importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+2 viene annullata.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>gli allegati I e II sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2024.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …,</P><P><STRING ITALIC="on">	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO</STRING></STRING></TI><P>"ALLEGATO I</P><P>QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)</P><P><TABLE><TGROUP COLS="9"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="38.52*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="6.94*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="7*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="7*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="7*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="6.98*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="6.96*"/><COLSPEC COLNAME="C8" COLNUM="8" COLWIDTH="6.8*"/><COLSPEC COLNAME="C9" COLNUM="9" COLWIDTH="12.8*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" VALIGN="BOTTOM"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" NAMEEND="C9" NAMEST="C7" VALIGN="MIDDLE"><P>(<STRING ITALIC="on">milioni di EUR — prezzi 2018</STRING>)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">STANZIAMENTI DI IMPEGNO</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2021</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2022</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2023</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2024</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2025</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2026</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2027</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">Totale</STRING></P><P><STRING BOLD="on">2021-2027</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on">Mercato unico, innovazione e agenda digitale</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">19 712</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">20 211</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">19 678</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">19 178</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">18 173</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">18 120</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">17 565</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">132 637</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on">Coesione, resilienza e valori</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">5 996</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">62 642</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">63 525</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">65 079</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">65 184</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">56 675</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">58 680</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">377 781</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>2 bis.</NO.P>Coesione economica, sociale e territoriale</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>1 666</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P>56 673</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P>57 005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P>57 436</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P>57 772</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P>48 302</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P>48 937</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P>327 791</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>2 ter.</NO.P>Resilienza e valori</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>4 330</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P>5 969</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P>6 520</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P>7 643</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P>7 412</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P>8 373</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P>9 743</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P>49 990</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on">Risorse naturali e ambiente</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">53 562</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">52 626</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">51 893</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">51 013</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">49 914</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">48 734</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">47 960</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">355 702</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>38 040</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P>37 544</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P>36 857</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P>36 054</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P>35 283</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P>34 602</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P>33 886</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P>252 266</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on">Migrazione e gestione delle frontiere</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 687</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">3 104</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">3 454</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">3 569</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">4 083</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">4 145</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">4 701</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">24 743</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on">Sicurezza e difesa</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 598</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 750</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 762</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2 112</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2 277</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2 398</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">2 576</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">14 473</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on">Vicinato e resto del mondo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">15 309</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">15 522</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">14 789</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">14 500</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">14 192</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">13 326</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">13 447</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">101 085</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on">Pubblica amministrazione europea</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 021</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 215</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 342</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 454</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 554</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 673</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">10 843</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">73 102</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P>di cui: spese amministrative delle istituzioni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P>7 742</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P>7 878</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P>7 945</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P>7 997</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P>8 025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P>8 077</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P>8 188</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P>55 852</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">TOTALE STANZIAMENTI D'IMPEGNO</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">107 885</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">166 070</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">165 443</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">165 905</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">164 377</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">154 071</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">155 772</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 079 523</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C1" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">154 065</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">153 850</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">152 682</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C5" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">151 436</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C6" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">151 175</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C7" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">151 175</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C8" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">151 175</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C9" VALIGN="MIDDLE"><P><STRING BOLD="on">1 065 558</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>ALLEGATO 2</P><P>ADEGUAMENTO SPECIFICO DEI PROGRAMMI – ELENCO DEI PROGRAMMI, CRITERIO DI RIPARTIZIONE E DOTAZIONE AGGIUNTIVA TOTALE DEGLI STANZIAMENTI DI IMPEGNO</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="39.74*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="15.11*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="16.08*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="29.07*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>(milioni di <STRING ITALIC="on">EUR– prezzi 2018</STRING>)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>Criterio di ripartizione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C3"><P>Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell'articolo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">2022-2024</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">2025-2027</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on">Mercato unico, innovazione e agenda digitale</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">36,36 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">41,79 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on">4 000</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Orizzonte Europa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>27,27 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>31,34 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>3 000</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fondo InvestEU</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>9,09 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>10,45 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>1 000</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>2b.</NO.P><STRING BOLD="on">Resilienza e valori</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">54,55 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">47,76 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on">5 155</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>UE per la salute (EU4Health)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>26,37 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>15,37 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>2 055</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Erasmus+</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>15,46 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>17,77 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>1 700</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Europa creativa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>5,45 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>6,26 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>600</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Diritti e valori</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>7,27 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">8,36 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>800</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on">Migrazione e gestione delle frontiere</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">9,09 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">10,45 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on">1 000</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fondo per la gestione integrata delle frontiere</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P>9,09 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P>10,45 %</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P>1 000</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">TOTALE</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">100,00 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">100,00 %</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on">10 155</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>".</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO 2: </STRING><STRING BOLD="on">Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca</STRING></TI><P>Nella dichiarazione comune del 22 dicembre 2020 sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca<FOOTNOTE><FIELD>Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sul riutilizzo dei fondi disimpegnati nell'ambito del programma di ricerca (GU C 444 I del 22.12.2020, pag. 3).</FIELD></FOOTNOTE>, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno convenuto di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2021-2027, stanziamenti d'impegno fino a un importo massimo di 0,5 miliardi di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a detto programma o al programma precedente, come previsto all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario.</P><P>Fatti salvi i poteri dell'autorità di bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale e i poteri della Commissione di dare esecuzione al bilancio, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono di ricostituire a beneficio del programma di ricerca, nel periodo 2025-2027, un ulteriore importo di 100 milioni di EUR (a prezzi 2018), corrispondente ai disimpegni intervenuti nel periodo 2019-2020 risultanti dall'inesecuzione totale o parziale di progetti appartenenti a detto programma o al programma precedente che non sono stati resi nuovamente disponibili a norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento finanziario a seguito della dichiarazione comune del 22 dicembre 2020. Ciò non incide sugli importi disponibili dei disimpegni per lo strumento EURI di cui all'articolo 10 bis del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>