<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0099</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0022/2024 - Relatore: Tiemo Wölken)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione) (COM(2023)0231 – C9-0146/2023 – 2023/0130(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0231),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0146/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi<FOOTNOTE><FIELD> GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli articoli 110 e 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9-0022/2024),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0130</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare per i medicinali (rifusione)</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, paragrafo 1 ,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha subito sostanziali modifiche<FOOTNOTE><FIELD>Cfr.allegato I.</FIELD></FOOTNOTE>. Poiché si rendono necessarie nuove modifiche, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La ricerca nel settore farmaceutico contribuisce in modo decisivo al costante miglioramento della salute pubblica.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati nell'Unione solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca. È tuttavia difficile stabilire un nesso diretto tra tali norme favorevoli e la competitività dell'Unione in quanto, sebbene tali norme rendano i mercati dell'Unione più attraenti, l'origine geografica dei medicinali e i medicinali autorizzati provenienti da paesi terzi sono ugualmente ammissibili a ricevere tutti gli incentivi dell'Unione, così come le imprese innovative con sede nell'Unione possono a loro volta beneficiare di incentivi nei paesi terzi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">I medicinali, in particolare quelli derivanti da una ricerca lunga e costosa, potranno continuare a essere sviluppati   nell'Unione   solo se potranno beneficiare di una normativa favorevole che preveda una protezione sufficiente a incentivare tale ricerca.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto per un nuovo medicinale e l'autorizzazione   all' immissione in commercio dello stesso riduce la protezione effettiva conferita dal brevetto a una durata insufficiente ad ammortizzare gli investimenti effettuati nella ricerca.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Tali circostanze determinano una protezione insufficiente che penalizza la ricerca farmaceutica  e vi è il  rischio   che i  centri di ricerca situati negli Stati membri  siano trasferiti in   paesi che offrono una migliore protezione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>È opportuno prevedere una soluzione uniforme a livello   di Unione  e prevenire in tal modo un'evoluzione eterogenea delle legislazioni nazionali che comporti ulteriori differenze tali da ostacolare la libera circolazione dei medicinali all'interno   dell'Unione  e da incidere, di conseguenza, direttamente sul funzionamento del mercato interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>È pertanto necessario prevedere un certificato protettivo complementare  (“certificato”)  per i medicinali la cui immissione in commercio sia stata autorizzata, il quale possa essere ottenuto dal titolare di un brevetto nazionale o  di un brevetto  europeo, con o senza effetto unitario,  alle stesse condizioni in ciascuno Stato membro.   Il certificato dovrebbe concedere al titolare un adeguato periodo supplementare di protezione effettiva dopo la scadenza del brevetto di base. La domanda di tale certificato dovrebbe essere depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale (“autorità nazionale competente”) dello Stato membro interessato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Una delle condizioni di rilascio di un certificato dovrebbe essere che il prodotto sia protetto dal brevetto di base, nel senso che il prodotto dovrebbe rientrare nell'ambito di una o più rivendicazioni di tale brevetto, secondo l'interpretazione data dalla persona esperta del ramo <STRING STRIKE="on">in base </STRING>alla<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> luce della</STRING></STRING> descrizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle illustrazioni </STRING></STRING>del brevetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in base alle conoscenze generali di detta persona nel settore pertinente e allo stato della tecnica anteriore</STRING></STRING> alla data di deposito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o alla data di priorità del brevetto di base</STRING></STRING>. Ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che il principio attivo del prodotto sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o,</STRING></STRING> nel caso di un prodotto in associazione, ciò non dovrebbe necessariamente richiedere che ciascuno dei suoi principi attivi sia esplicitamente identificato nelle rivendicazioni, purché <STRING STRIKE="on">ciascuno di essi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascun ingrediente attivo</STRING></STRING> sia specificamente identificabile alla luce di tutte le informazioni divulgate da tale brevetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in base allo stato della tecnica anteriore alla data di deposito o alla data di priorità del brevetto di base</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Per evitare una protezione eccessiva, è opportuno prevedere che uno stesso prodotto in uno Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, sia esso nazionale o unitario. È pertanto opportuno esigere che il prodotto o eventuali derivati<STRING STRIKE="on"> equivalenti da un punto di vista terapeutico</STRING>, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri, complessi o biosimilari, non siano già stati oggetto di un certificato precedente<STRING STRIKE="on">, da soli o in combinazione con uno o più principi attivi aggiuntivi,</STRING> per la stessa indicazione terapeutica o per un'indicazione terapeutica diversa.<STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita da un certificato dovrebbe estendersi soltanto al prodotto, ossia al principio attivo o alle combinazioni dello stesso, coperto dall'autorizzazione all'immissione in commercio, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Tuttavia, per garantire una protezione equilibrata, un certificato dovrebbe conferire al rispettivo titolare il diritto di impedire a un terzo di fabbricare non solo il prodotto identificato nel certificato ma anche i derivati equivalenti da un punto di vista terapeutico di tale prodotto, quali sali, esteri, eteri, isomeri, miscele di isomeri o complessi e biosimilari, anche qualora tali derivati non siano esplicitamente menzionati nella descrizione del prodotto figurante nel certificato. Vi è pertanto la necessità di considerare che la protezione conferita dal certificato si estende a tali derivati equivalenti, nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Come ulteriore misura volta a garantire che uno stesso prodotto in qualsiasi Stato membro non possa essere protetto da più di un certificato, il titolare di più brevetti per lo stesso prodotto non dovrebbe poter ottenere più di un certificato per tale prodotto. Tuttavia, qualora due brevetti che proteggono il prodotto siano detenuti da due titolari, è opportuno consentire a ciascuno di tali titolari di ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi possano dimostrare di non essere economicamente collegati. Al titolare di un brevetto di base non dovrebbe inoltre essere rilasciato alcun certificato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo senza il consenso di quest'ultimo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Qualora l'autorizzazione all'immissione in commercio presentata a sostegno della domanda di certificato per un medicinale biologico identifichi tale prodotto mediante la sua denominazione comune internazionale (DCI), la protezione conferita dal certificato dovrebbe estendersi a tutti i <STRING STRIKE="on">prodotti equivalenti da un punto di vista terapeutico</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">biosimilari</STRING></STRING> aventi la stessa denominazione comune internazionale del prodotto cui si fa riferimento nell'autorizzazione all'immissione in commercio, indipendentemente da eventuali lievi differenze tra un biosimilare successivo e il prodotto autorizzato, che sono generalmente inevitabili data la natura dei prodotti biologici.<STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di garantire la massima flessibilità e di non discriminare indebitamente tra i titolari di diversi tipi di brevetti, non dovrebbe esservi alcuna limitazione al tipo di brevetto per il quale un certificato nazionale può essere richiesto dinanzi a un'autorità nazionale competente. Ciò dovrebbe pertanto continuare a essere possibile sulla base di un brevetto nazionale o di un brevetto europeo e, in particolare, dovrebbe essere possibile anche per quanto riguarda un brevetto europeo con effetto unitario (“brevetto unitario”).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>La durata della protezione conferita dal certificato dovrebbe essere fissata in modo da permettere una protezione effettiva sufficiente. A tal fine, il titolare che disponga contemporaneamente di un brevetto e di un certificato   dovrebbe  poter beneficiare complessivamente di  15 anni al massimo di esclusività, a partire dalla prima autorizzazione   all' immissione in commercio   nell'Unione  del medicinale in questione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Tuttavia, in un settore così complesso e sensibile come il settore farmaceutico, dovrebbero essere presi in considerazione tutti gli interessi in gioco, ivi compresi quelli della salute pubblica. A   tal  fine,   non dovrebbe essere possibile rilasciare un  certificato  per una durata superiore a cinque anni. La protezione che esso conferisce dovrebbe inoltre essere strettamente limitata al prodotto oggetto dell'autorizzazione   all' immissione in commercio  nell'Unione  in quanto medicinale.  Inoltre anche l'ingresso tempestivo di medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante, segnatamente per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi, garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e migliorare la disponibilità di medicinali accessibili per i pazienti nell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Al fine di promuovere lo sviluppo di medicinali pediatrici, dovrebbe essere possibile prorogare il periodo di esclusività massima complessiva di 15 anni e il periodo massimo di validità del certificato di cinque anni qualora si applichi la proroga pediatrica di cui all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Dalla creazione della protezione complementare i certificati sono stati richiesti e rilasciati solo a livello nazionale, il che ha reso necessari il deposito e l'esame in parallelo di diverse domande simili in vari Stati membri. Ciò ha comportato una duplicazione del lavoro sia per i richiedenti che per gli uffici competenti della proprietà industriale (“autorità nazionali competenti”) che conducono procedimenti d'esame distinti per un determinato prodotto, nonché occasionali discrepanze nelle decisioni adottate dalle autorità nazionali competenti nei diversi Stati membri. Tali differenze riguardano generalmente le condizioni per il rilascio o il rifiuto di un certificato e comprendono il rilascio di un certificato in uno Stato membro ma il rifiuto in un altro Stato membro per lo stesso prodotto o differenze nell'applicazione delle condizioni che si applicano alla precedente autorizzazione all'immissione in commercio o il fatto che il prodotto sia già stato oggetto di un certificato protettivo complementare. Ciò comporta incertezza giuridica ed è incompatibile con gli obiettivi del mercato interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Esistono una procedura centralizzata per il rilascio di brevetti europei e una procedura centralizzata per ottenere le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali. Inoltre il “brevetto unitario” di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> entra in vigore nel giugno 2023 per quanto riguarda gli Stati membri che hanno ratificato l'accordo su un tribunale unificato dei brevetti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>È pertanto necessario integrare le procedure nazionali esistenti per il rilascio dei certificati per i medicinali con una procedura centralizzata. Tale procedura dovrebbe consentire, qualora il brevetto di base sia un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, di richiedere il rilascio di certificati nazionali per due o più Stati membri designati mediante il deposito e l'esame di un'unica domanda “centralizzata”. In seguito al rilascio di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, tali certificati dovrebbero essere equivalenti ai certificati rilasciati nell'ambito delle procedure nazionali ed essere soggetti alle stesse norme.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha istituito, a norma del suo articolo 2, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (“Ufficio”). Nell'interesse del mercato interno, la procedura centralizzata dovrebbe essere svolta da un'unica autorità esaminatrice. Tale obiettivo può essere conseguito conferendo all'Ufficio il compito di esaminare le domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata conformemente al presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di prevedere un esame semplificato di una domanda centralizzata, il suo deposito dovrebbe essere possibile solo sulla base di un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario. La domanda centralizzata non dovrebbe poter essere utilizzata sulla base di un insieme di brevetti nazionali indipendenti, in quanto è probabile che le loro rivendicazioni siano diverse, il che comporta una maggiore complessità nell'esame rispetto alle situazioni in cui il brevetto di base è un brevetto europeo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La procedura centralizzata dovrebbe applicarsi solo a un medicinale basato su un'autorizzazione all'immissione in commercio centralizzata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> o del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).</FIELD></FOOTNOTE>. Dette autorizzazioni si riferiscono rispettivamente ai medicinali per uso umano e ai medicinali veterinari. Tale autorizzazione, a differenza delle autorizzazioni nazionali, riguarda lo stesso medicinale in tutta l'Unione e faciliterà l'esame delle domande centralizzate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>L'Ufficio dovrebbe avere la possibilità di riscuotere una tassa per la domanda centralizzata di certificato e per una domanda di proroga dei certificati nel caso di medicinali pediatrici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente all'articolo 86 della direttiva (UE) .../... [2023/0132(COD)]</STRING></STRING>, nonché altre tasse procedurali quali una tassa per l'opposizione o il ricorso. Le tasse riscosse dall'Ufficio dovrebbero essere stabilite mediante un atto di esecuzione.<STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Per garantire la coerenza tra i certificati rilasciati sulla base dello stesso brevetto di base e per lo stesso prodotto negli Stati membri, ridurre il carico di lavoro globale per l'esame e garantire un'adeguata applicazione delle condizioni di rilascio in tutti gli Stati membri in cui è richiesta la protezione per un determinato prodotto, è necessario che la procedura centralizzata sia l'unica opzione disponibile per gli Stati membri per i quali sono soddisfatti i relativi requisiti, vale a dire che il brevetto di base sia un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, e che l'autorizzazione all'immissione in commercio sia centralizzata. A tal fine, una domanda nazionale di certificato depositata presso un'autorità nazionale competente dovrebbe essere respinta da tale ufficio nazionale qualora siano soddisfatti i requisiti per il ricorso alla procedura centralizzata. Tale misura è proporzionata tenuto conto del rischio di divergenze e non si applica alle situazioni nelle quali tali requisiti non si applicano; in tal caso le domande nazionali possono ancora essere depositate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>È altresì opportuno consentire al richiedente di depositare una “domanda combinata” comprendente una domanda di certificato unitario di cui al regolamento [COM(2023) 223]. Tale domanda combinata dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Al fine di evitare una doppia protezione, non dovrebbe essere possibile rilasciare certificati – siano essi certificati nazionali o certificati unitari – per lo stesso prodotto nello stesso Stato membro sulla base sia di una domanda nazionale sia di una domanda centralizzata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Per garantire un processo equo e trasparente, assicurare la certezza del diritto e ridurre il rischio di successive contestazioni relative alla validità, i terzi dovrebbero avere la possibilità, dopo la pubblicazione della domanda centralizzata, di presentare entro tre mesi osservazioni all'Ufficio durante l'esecuzione dell'esame centralizzato. Tali terzi cui è consentito presentare osservazioni dovrebbero includere anche gli Stati membri. Ciò non dovrebbe tuttavia pregiudicare il diritto dei terzi di avviare procedimenti di nullità dinanzi all'organo competente, in virtù della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente. Tali disposizioni sono necessarie per garantire il coinvolgimento dei terzi sia prima che dopo il rilascio dei certificati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>L'Ufficio dovrebbe esaminare la domanda centralizzata di certificati ed emettere un parere d'esame. Tale parere dovrebbe indicare i motivi per i quali è positivo o negativo per ciascuno degli Stati membri designati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>L'esame di una domanda centralizzata di certificato dovrebbe essere condotto, sotto la supervisione dell'Ufficio, da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori alle dipendenze degli uffici nazionali dei brevetti. Ciò garantirebbe un uso ottimale delle competenze in materia di certificati protettivi complementari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e brevetti connessi</STRING></STRING>, attualmente disponibili solo presso gli uffici nazionali. Per garantire una qualità ottimale dell'esame, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Ufficio e le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli esaminatori designati possiedano le competenze pertinenti ed esperienza sufficiente nella valutazione di certificati protettivi complementari. </STRING></STRING>È opportuno stabilire criteri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> aggiuntivi</STRING></STRING> adeguati in relazione alla partecipazione di esaminatori specifici alla procedura centralizzata, in particolare per quanto riguarda le qualifiche e i conflitti di interessi.<STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Se l'Ufficio constata che le condizioni di rilascio di un certificato sono soddisfatte in uno o più Stati membri designati in una domanda centralizzata, ma non sono soddisfatte in uno o più degli altri Stati membri, compreso il caso in cui in uno degli Stati membri designati il brevetto europeo di base presenta rivendicazioni diverse che non riguardano il prodotto, l'Ufficio dovrebbe emettere un parere positivo per gli Stati membri designati in cui sono soddisfatte le condizioni di rilascio di un certificato e un parere negativo per quelli in cui le condizioni non sono soddisfatte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Per salvaguardare i diritti procedurali dei terzi e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, i terzi dovrebbero poter contestare un parere d'esame avviando un procedimento di opposizione entro un breve periodo dopo la pubblicazione di detto parere; tale opposizione può portare a una modifica di detto parere.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire un'efficace protezione dell'innovazione, in determinate situazioni urgenti, anche quando la scadenza del brevetto di base è imminente, potrebbe essere necessaria una procedura d'esame accelerata, ferma restando la possibilità per i terzi di presentare osservazioni e di avvalersi di altri mezzi di ricorso previsti dal presente regolamento. È pertanto opportuno prevedere un meccanismo che consenta ai richiedenti di chiedere una procedura d'esame accelerata.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Dopo il completamento dell'esame di una domanda centralizzata e dopo la scadenza dei termini di ricorso e di opposizione, o, se del caso, dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, il parere dovrebbe essere trasmesso ai rispettivi uffici nazionali dei brevetti degli Stati membri designati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Ufficio garantisce che la trasmissione avvenga entro un termine che consenta agli uffici nazionali dei brevetti di rilasciare il certificato o respingere la domanda, a seconda dei casi, prima della scadenza del brevetto di base.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Se il parere d'esame è positivo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero rilasciare un certificato conformemente alle norme nazionali applicabili, in particolare per quanto riguarda la pubblicazione, la registrazione nelle banche dati pertinenti e il pagamento delle tasse annuali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Se il parere d'esame è negativo per uno o più Stati membri, le rispettive autorità nazionali competenti dovrebbero respingere la domanda conformemente alle norme nazionali applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>A fini di coerenza e certezza del diritto, le stesse disposizioni sostanziali dovrebbero applicarsi alle domande nazionali e alle domande centralizzate in particolare per quanto riguarda l'ambito di applicazione, le condizioni di rilascio dei certificati, l'oggetto della protezione e gli effetti dei certificati e la loro pubblicazione. La procedura centralizzata si tradurrebbe nel rilascio di certificati nazionali del tutto identici a quelli rilasciati sulla base di domande nazionali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Poiché alcune autorità nazionali competenti possono disporre di una capacità amministrativa limitata per effettuare un esame di merito completo delle domande di certificati, le autorità nazionali competenti dovrebbero poter continuare a non verificare tutte le condizioni di rilascio di un certificato sulla base di una domanda nazionale. Tuttavia, per garantire la qualità e l'uniformità dei certificati rilasciati nell'ambito della procedura centralizzata, l'Ufficio dovrebbe esaminare tutte le condizioni di rilascio di un certificato nell'ambito della procedura centralizzata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di salvaguardare i diritti procedurali e garantire un sistema completo di mezzi di ricorso, </STRING></STRING>qualora il richiedente o un'altra parte siano lesi da una decisione dell'Ufficio, il richiedente o tale parte dovrebbero avere il diritto, previo pagamento di una tassa, di presentare, entro due mesi, un ricorso contro la decisione dinanzi a una commissione di ricorso dell'Ufficio. Ciò vale anche per il parere d'esame, contro il quale il richiedente può presentare ricorso. Le decisioni della commissione di ricorso dovrebbero a loro volta poter essere oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale, che è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata. In caso di domanda combinata comprendente una richiesta di certificato unitario, può essere presentato un ricorso comune.<STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle loro competenze pertinenti, </STRING></STRING>della loro <STRING STRIKE="on">precedente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendenza e della loro sufficiente</STRING></STRING> esperienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> precedente</STRING></STRING> in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.<STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Chiunque può contestare la validità di un certificato rilasciato secondo la procedura centralizzata presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, compreso il tribunale unificato dei brevetti se le condizioni sono soddisfatte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Al fine di ridurre i costi e gli oneri amministrativi per i titolari di certificati, è necessario che la procedura centralizzata preveda un modo rapido per richiedere e concedere la proroga di una serie di certificati equivalenti per un determinato medicinale rilasciati nell'ambito della nuova procedura centralizzata, conformemente al regolamento (CE) n. 1901/2006. Per quanto riguarda i certificati, tali proroghe dovrebbero essere concesse dalle autorità nazionali competenti, previo esame con esito positivo della domanda centralizzata di proroga.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ingresso tempestivo di medicinali generici e biosimilari nel mercato dell'Unione è importante segnatamente per aumentare la concorrenza, ridurre i prezzi e garantire la sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e un migliore accesso a medicinali accessibili per i pazienti nell'Unione. L'importanza di tale ingresso tempestivo è stata sottolineata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione e dei suoi Stati membri. Occorre dall'altro lato tenere conto del fatto che i diritti di proprietà intellettuale rimangono una delle pietre miliari dell'innovazione, della competitività e della crescita nel mercato interno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Nel 2019 l'Unione ha introdotto nel regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> un'eccezione alla protezione concessa ai titolari di certificati protettivi complementari per i medicinali. Essa ha rilevato che l'assenza di qualsiasi eccezione alla protezione conferita dal certificato ha avuto come conseguenza indesiderata quella di impedire ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di fabbricare medicinali generici e biosimilari nell'Unione, nemmeno al fine di esportarli nei mercati di paesi terzi in cui la protezione non esiste o è scaduta o a fini di stoccaggio in vista dell'ingresso nel mercato dell'Unione fin dal primo giorno dopo la scadenza del certificato. Tali circostanze pongono i fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione in una posizione di notevole svantaggio competitivo rispetto ai fabbricanti che operano in paesi terzi in cui la protezione offerta è minore o del tutto assente. I motivi dell'introduzione dell'esenzione e le condizioni per la sua applicazione restano attualmente applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>È opportuno trovare  un punto di equilibrio tra il ripristino  di condizioni  di parità  tra  i fabbricanti  di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione e i fabbricanti che operano in paesi terzi in cui la protezione offerta è minore o del tutto assente  e la garanzia che il contenuto essenziale dei diritti esclusivi dei titolari di certificati (“titolari di certificati”) sia garantito in relazione al mercato dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>È opportuno consentire ai  fabbricanti  di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione  di fabbricare e immagazzinare prodotti o medicinali contenenti tali prodotti in uno Stato membro per un periodo determinato, in attesa della scadenza del certificato corrispondente, a fini di ingresso nel mercato di uno Stato membro alla scadenza del certificato corrispondente, aiutando in tal modo tali fabbricanti a competere in maniera efficace nell'Unione immediatamente dopo la scadenza della protezione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>In tali specifiche e limitate circostanze e al fine di creare condizioni di parità tra i fabbricanti stabiliti nell'Unione e i fabbricanti dei paesi terzi, <STRING STRIKE="on">è opportuno prevedere un'eccezione alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> protezione conferita dal certificato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> protettivo complementare a norma del regolamento (UE) 2019/933 dovrebbe essere limitata</STRING></STRING> in modo da consentire la fabbricazione <STRING STRIKE="on">di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti </STRING>a fini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> esclusivi</STRING></STRING> di esportazione nei paesi terzi <STRING STRIKE="on">o di stoccaggio e  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e </STRING></STRING>tutte le operazioni connesse nell'Unione che sono strettamente necessarie per <STRING STRIKE="on">tale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> fabbricazione o per l'<STRING STRIKE="on">effettiva </STRING>esportazione <STRING STRIKE="on">o l'effettivo stoccaggio  (“operazioni connesse”)   e  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stessa e </STRING></STRING>che richiederebberoaltrimentiil consenso del titolare<STRING STRIKE="on">   del  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un </STRING></STRING>certificato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">("operazioni connesse"). Le</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">. Tali</STRING> operazioni connesse potrebbero comprendere, per esempio, il possesso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fornitura, </STRING></STRING>l'offerta di<STRING STRIKE="on"> fornitura, la</STRING> fornitura, l'importazione, l'utilizzo o la sintesi di un principio attivo per fabbricare un medicinale<STRING STRIKE="on">.   Esse potrebbero inoltre consistere nello  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> contenente tale prodotto, o lo </STRING></STRING>stoccaggio temporaneo <STRING STRIKE="on">o  nella pubblicità  </STRING>del prodotto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la pubblicità </STRING></STRING>a fini esclusivi di esportazione nei paesi terzi.L'eccezione dovrebbe applicarsi inoltre alle operazioni connesse effettuate da terzi che siano in unrapportocontrattuale con il fabbricante.<STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>L'eccezione dovrebbe applicarsi a un prodotto, o a un medicinale contenente tale prodotto, protetto da un certificato e dovrebbe contemplare la fabbricazione nel territorio di uno Stato membro   del  prodotto  protetto dal certificato  e del medicinale contenente tale prodotto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>L'eccezione non dovrebbe applicarsi all'immissione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, che sia fabbricato a fini di esportazione in paesi terzi o di stoccaggio, in vista dell'ingresso nell'Unione fin dal primo giorno dopo la scadenza, sul mercato di uno Stato membro in cui sia in vigore un certificato, che ciò avvenga direttamente o indirettamente dopo l'esportazione, né alla reimportazione di tale prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto nel mercato di uno Stato membro in cui sia in vigore un certificato.  Essa  non dovrebbe inoltre applicarsi a operazioni o attività finalizzate all'importazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti solo a fini di riconfezionamento e riesportazione.  L'eccezione non dovrebbe inoltre contemplare  lo stoccaggio di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti per scopi diversi da quelli stabiliti nel presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Limitando l'ambito di applicazione dell'eccezione alla fabbricazione  di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto  a fini di esportazione al di fuori dell'Unione o alla fabbricazione a fini di stoccaggio e alle operazioni strettamente necessarie per tale fabbricazione o per l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio, l'eccezione  non   sarà  in contrasto con il normale sfruttamento del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto nello Stato membro nel quale il certificato è in vigore, vale a dire con il diritto esclusivo fondamentale del titolare del certificato di fabbricare tale prodotto a fini di immissione sul mercato dell'Unione durante il periodo di validità del certificato. Inoltre tale eccezione non dovrebbe pregiudicare in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del certificato, tenuto conto comunque dei legittimi interessi dei terzi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>All'eccezione dovrebbero applicarsi misure di salvaguardia efficaci e proporzionate al fine di aumentare la trasparenza, aiutare il titolare   del  certificato a far rispettare la protezione nell'Unione  e a  verificare la conformità   al  presente regolamento e ridurre il rischio di diversione illecita sul mercato dell'Unione durante il periodo di validità del certificato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Per assicurare una maggiore trasparenza e certezza del diritto, è necessario  imporre un obbligo di informazione al fabbricante, vale a dire alla persona stabilita nell'Unione   per conto  della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione o stoccaggio.   Tale obbligo dovrebbe applicarsi anche quando la fabbricazione è effettuata direttamente dal fabbricante .</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Dovrebbe spettare al fabbricante stabilito nell'Unione verificare che la protezione non esista o sia scaduta in un paese di esportazione o se tale protezione sia soggetta a limitazioni o esenzioni in tale paese.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Dovrebbero essere imposti  al fabbricante determinati obblighi di dovuta diligenza come condizione per far valere l'eccezione , in modo da assicurare una maggiore trasparenza e certezza del diritto .  Il titolare del certificato pertinente   avrà  pertanto la facoltà di far valere i propri diritti sulla base del certificato, sempre nel debito rispetto dell'obbligo generale di cui alla direttiva  2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE>   di  evitare l'abuso del contenzioso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>L'etichettatura  di cui al presente regolamento  dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi di etichettatura stabiliti nei paesi terzi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>Qualsiasi operazione che non rientri nell'eccezione di cui al presente regolamento dovrebbe continuare a essere soggetta alla protezione conferita da un certificato. Dovrebbe continuare a essere vietato ogni sviamento verso il mercato dell'Unione, durante il periodo di validità del certificato, di qualsiasi prodotto o qualsiasi medicinale contenente tale prodotto   fabbricato  in virtù dell'eccezione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>L'eccezione  non pregiudica altri diritti di proprietà intellettuale che potrebbero tutelare altri aspetti di un prodotto o medicinale contenente tale prodotto.   L'eccezione  non pregiudica l'applicazione delle misure dell'Unione intese a prevenire le violazioni e ad agevolare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la direttiva 2004/48/CE e il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali  e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio  (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).</FIELD></FOOTNOTE> .</P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>L'eccezione  non pregiudica le norme sull'identificativo univoco previsto dalla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).</FIELD></FOOTNOTE>. Il fabbricante dovrebbe provvedere affinché il medicinale   fabbricato  a fini di esportazione  non rechi un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato  (UE)  2016/161  della Commissione <FOOTNOTE><FIELD>Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU L 32 del 9.2.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> , in modo che sia possibile identificare tale prodotto in caso di reimportazione illecita nell'Unione. Tuttavia, conformemente al regolamento delegato, l'obbligo di recare tale   identificativo univoco  attivo si applica ai medicinali destinati a essere immessi sul mercato di uno Stato membro alla scadenza del certificato corrispondente ; il divieto di identificativo univoco non si applica pertanto a tali prodotti .</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>L'eccezione non pregiudica l'applicazione della direttiva  2001/83/CE e del regolamento (UE) 2019/6, in particolare delle prescrizioni relative all'autorizzazione di fabbricazione di medicinali destinati all'esportazione. Ciò include la conformità ai principi e agli orientamenti sulle buone prassi di fabbricazione per i medicinali e l'utilizzo soltanto di sostanze attive fabbricate e distribuite secondo le buone prassi di fabbricazione e distribuzione per le sostanze attive.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Per salvaguardare i diritti dei titolari di certificati, l'eccezione prevista dal presente regolamento non dovrebbe applicarsi a un certificato che   aveva  già iniziato a produrre effetti alla data di entrata in vigore del  regolamento  (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio .   Per  garantire che i diritti dei titolari di certificati non siano eccessivamente limitati, è opportuno che tale eccezione si applichi ai certificati richiesti alla data di entrata in vigore del  regolamento  (UE) 2019/933  o in data successiva. Poiché un certificato inizia a produrre effetti alla fine del termine legale del brevetto di base, che può essere relativamente molto tempo dopo la data di presentazione della domanda di certificato,  è giustificato che   l'eccezione di cui al  presente regolamento contempli altresì, per un determinato periodo di tempo, un certificato che   era  stato richiesto prima della data di entrata in vigore del  regolamento  (UE) 2019/933 , ma che non   aveva  ancora iniziato a produrre effetti prima di tale data , indipendentemente dal fatto che tale certificato sia stato rilasciato prima di tale data. L'eccezione   si applicava  pertanto , dal 2 luglio 2022, a un certificato che   aveva  già iniziato a produrre effetti alla data di entrata in vigore del   regolamento (UE) 2019/933 . Il concetto  di  “determinato periodo di tempo” per ogni singolo certificato che inizia a produrre effetti dopo la data di entrata in vigore   di tale  regolamento dovrebbe garantire che l'eccezione sia applicata, in modo progressivo, a tale certificato, a seconda della data in cui   ha iniziato  a produrre effetti e della sua validità. Tale applicazione dell'eccezione   lascerebbe  al titolare di un certificato  che era stato  rilasciato, ma che non   aveva  iniziato a produrre effetti, entro la data di entrata in vigore del  regolamento  (UE) 2019/933  un periodo di transizione ragionevole per adeguarsi alle modifiche del quadro giuridico, garantendo nel contempo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari la possibilità di beneficiare effettivamente, senza eccessivi ritardi, dell'eccezione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>L'eccezione  dovrebbe applicarsi  sulla base della data di presentazione della domanda di certificato   al fine di promuovere  l'uniformità e   limitare  il rischio di disparità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>Per garantire la trasparenza è opportuno istituire un registro che possa fungere da punto di accesso unico e che fornisca informazioni sulle domande di certificati nell'ambito della procedura centralizzata, compresi i certificati rilasciati su tale base dalle autorità nazionali competenti, che dovrebbero condividere con l'Ufficio tutte le informazioni pertinenti. Il registro dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tuttavia, le informazioni fornite nel registro non dovrebbero essere utilizzate per le pratiche di "patent linkage" e nessuna decisione regolamentare o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari, come le autorizzazioni all'immissione in commercio, le decisioni in materia di determinazione del prezzo e di rimborso o le offerte nell'ambito di appalti pubblici, dovrebbe basarsi sulle informazioni fornite nel registro in merito all'esistenza del certificato protettivo complementare.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Il regolamento [COM(2023) 222]<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i medicinali [COM(2023) 222].</FIELD></FOOTNOTE> istituisce un certificato protettivo complementare unitario per i medicinali, che può essere richiesto per gli Stati membri in cui il brevetto di base ha effetto unitario. La richiesta di tale certificato unitario può essere presentata in una domanda combinata di certificato nell'ambito della procedura centralizzata di cui al presente regolamento. In tal caso, la domanda combinata che comprende entrambe le richieste dovrebbe essere oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata. È opportuno che sia esclusa la doppia protezione conferita da un certificato unitario e da un certificato rilasciato a norma del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio dovrebbero essere tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio dovrebbe accettare traduzioni verificate, in una delle lingue ufficiali dell'Unione, di documenti e informazioni. L'Ufficio può, se del caso, utilizzare traduzioni automatiche verificate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>È opportuno prevedere una copertura finanziaria per garantire che le autorità nazionali competenti che partecipano alla procedura centralizzata siano adeguatamente remunerate per la loro partecipazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>I necessari costi di avviamento relativi ai compiti attribuiti all'Ufficio, compresi i costi dei nuovi sistemi digitali, dovrebbero essere finanziati con l'avanzo di bilancio accumulato dall'Ufficio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>Al fine di integrare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per: i) specificare il contenuto e la forma del ricorso, come pure il contenuto e la forma della decisione della commissione di ricorso; ii) specificare le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati; iii) specificare le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire; iv) stabilire le modalità della procedura orale; v) stabilire le modalità dell'istruzione; vi) stabilire le modalità della notifica; vii) specificare le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini; viii) stabilire le modalità di prosecuzione del procedimento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.<FOOTNOTE><FIELD>Accordo interistituzionale “Legiferare meglio” tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(66)</NO.P>È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda: i) i moduli di domanda da utilizzare; ii) le norme sulle procedure relative al deposito delle domande e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio; iii) i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel d'esame e i criteri per la selezione degli esaminatori; iv) gli importi delle tasse applicabili da versare all'Ufficio; v) la specifica degli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente; vi) le norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(67)</NO.P>La Commissione dovrebbe procedere a una valutazione periodica del presente regolamento , in particolare al fine di valutare l'impatto dell'eccezione sulla competitività del settore farmaceutico dell'Unione .  Tale valutazione dovrebbe tenere conto, da un lato, delle esportazioni al di fuori dell'Unione e, dall'altro, degli effetti dello stoccaggio su un più rapido ingresso dei medicinali generici e soprattutto dei biosimilari nei mercati dell'Unione il più rapidamente possibile dopo la scadenza di un certificato. Tale valutazione periodica dovrebbe affrontare altresì gli effetti  di detta     eccezione  sulla fabbricazione di medicinali generici e biosimilari all'interno dell'Unione da parte di fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione. In tale contesto,  è   importante verificare se la fabbricazione che prima avveniva al di fuori dell'Unione venga spostata all'interno del suo territorio.   La valutazione  dovrebbe in particolare esaminare l'efficacia dell'eccezione alla luce dell'obiettivo di ripristinare condizioni di parità a livello mondiale per   i fabbricanti di  medicinali generici e biosimilari nell'Unione.  La valutazione  dovrebbe inoltre analizzare l'impatto dell'eccezione sulla ricerca e sulla produzione di medicinali innovativi nell'Unione da parte dei titolari di certificati e considerare l'equilibrio tra i vari interessi in gioco, segnatamente quelli a livello di salute pubblica,  di  spesa pubblica e, in tale contesto, di accesso ai medicinali all'interno dell'Unione. Essa dovrebbe inoltre esaminare se il periodo previsto per la fabbricazione di medicinali generici e biosimilari a fini di stoccaggio sia sufficiente per conseguire l'obiettivo dell'ingresso nell'UE alla scadenza del certificato, compresi i suoi effetti sulla salute pubblica. La Commissione dovrebbe inoltre valutare periodicamente la procedura centralizzata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(68)</NO.P>Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (“Carta”).  Le norme di cui al presente regolamento dovrebbero essere interpretate e applicate conformemente a tali diritti e principi.  In particolare, il presente regolamento mira a garantire il pieno rispetto del diritto di proprietà e del diritto  alla protezione della salute    come pure del diritto a un ricorso effettivo  di cui agli articoli 17, 35  e 47  della Carta. Il presente regolamento dovrebbe mantenere i diritti di base del certificato, limitando l'eccezione di cui al presente regolamento alla fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini esclusivi di esportazione al di fuori dell'Unione o a fini di stoccaggio per un periodo di tempo limitato,   in vista dell' ingresso nel mercato dell'Unione alla scadenza della protezione, nonché alle operazioni strettamente necessarie  per tale   fabbricazione oppure  per  l'effettiva esportazione o l'effettivo stoccaggio. Alla luce di tali diritti e principi fondamentali, l'eccezione di cui al presente regolamento non va al di là di quanto necessario e opportuno alla luce  dell'obiettivo generale del presente regolamento, vale a dire promuovere la competitività dell'Unione evitando delocalizzazioni e consentendo ai fabbricanti di medicinali generici e biosimilari stabiliti nell'Unione di competere, da un lato, in mercati globali in rapida crescita in cui la protezione non esiste o è già scaduta e, dall'altro, nel mercato dell'Unione alla scadenza del certificato.   Inoltre l'eliminazione della possibilità di depositare una domanda nazionale di certificato presso un'autorità nazionale competente, qualora siano soddisfatti i requisiti per il ricorso alla procedura centralizzata, è proporzionata alla luce del rischio di divergenze. Se i requisiti non sono applicabili, le domande nazionali possono ancora essere depositate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(69)</NO.P>L'istituzione di una procedura centralizzata per il rilascio di certificati non dovrebbe incidere in alcun modo sulle domande nazionali di certificati ancora pendenti dinanzi alle autorità nazionali competenti, né sui certificati rilasciati sulla base di domande nazionali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(70)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, al fine di assicurare che le norme e le procedure applicabili siano coerenti in tutta l'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(71)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il XXX [OP: si prega di inserire il riferimento una volta disponibile].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(72)</NO.P>È opportuno prevedere modalità adeguate per agevolare una transizione armoniosa dalle norme del regolamento (CE) n. 469/2009 a quelle del presente regolamento. Al fine di concedere all'Ufficio tempo sufficiente per attuare e avviare la procedura centralizzata, le disposizioni relative alle domande centralizzate dovrebbero applicarsi a decorrere dal [OP: inserire la data - un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento],</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO I</TI><STI.GR> DISPOSIZIONI GENERALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>  Oggetto</STI.ART><PARAG>  Il presente regolamento stabilisce norme relative al certificato protettivo complementare (“certificato”) per i medicinali  protetti da un brevetto nel territorio di uno Stato membro e soggetti, in quanto medicinali, prima dell'immissione   sul mercato  a una procedura di autorizzazione amministrativa ai sensi della direttiva 2001/83/CE   , del regolamento (CE) n. 726/2004  o  del regolamento (UE) 2019/6.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si   applicano le definizioni seguenti :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>“medicinale”: ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane o animali, nonché ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo o all'animale allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni organiche dell'uomo o dell'animale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>“prodotto”: il principio attivo o la composizione di principi attivi di un medicinale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>“brevetto di base”: un brevetto che protegge un prodotto in quanto tale, un processo di fabbricazione di un prodotto o un impiego di prodotto e che è designato dal suo titolare ai fini della procedura di rilascio di un certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>“domanda di proroga”: una domanda di proroga del certificato ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006 <FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico e che modifica il regolamento (CEE) n. 1768/92, la direttiva 2001/20/CE, la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>“fabbricante”: la persona stabilita nell'Unione per conto della quale è effettuata la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di esportazione in paesi terzi o a fini di stoccaggio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>“domanda nazionale”: una domanda di certificato depositata presso un'autorità nazionale competente a norma dell'articolo 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>“domanda centralizzata”: una domanda depositata presso l'Ufficio a norma dell'articolo 20 ai fini del rilascio di certificati, per il prodotto indicato nella domanda, negli Stati membri designati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>“domanda centralizzata di proroga”: una domanda di proroga del certificato a norma dell'articolo 30 del presente regolamento e dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>“Stato membro designato”: uno Stato membro per il quale è richiesto un certificato nell'ambito della procedura d'esame centralizzata di cui al capo III, identificato in una domanda centralizzata di certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>“brevetto europeo”: un brevetto rilasciato dall'Ufficio europeo dei brevetti (EPO) secondo le norme e le procedure stabilite nella Convenzione sul brevetto europeo<FOOTNOTE><FIELD>Convenzione sulla concessione di brevetti europei del 5 ottobre 1973, riveduta il 17 dicembre 1991 e il 29 novembre 2000.</FIELD></FOOTNOTE> (“CBE”);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>“brevetto unitario”: un brevetto europeo che beneficia dell'effetto unitario negli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata di cui al regolamento (UE) n. 1257/2012;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>“autorità nazionale competente”: l'autorità nazionale competente, in un determinato Stato membro, per il rilascio dei certificati e per il rigetto delle domande di certificati di cui all'articolo 9, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"economicamente collegato": in relazione a titolari diversi di due o più brevetti di base che proteggono lo stesso prodotto, il fatto che un titolare, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più intermediari, controlli un altro titolare, ne sia controllato o sia posto sotto controllo comune con un altro titolare.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo II</TI><STI.GR>Domande nazionali di certificati</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Condizioni di rilascio del certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il certificato viene rilasciato se nello Stato membro nel quale è presentata la domanda di cui all'articolo 7 e alla data di tale domanda sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il prodotto è protetto da un brevetto di base in vigore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>per il prodotto in quanto medicinale è stata rilasciata un'autorizzazione in corso di validitàall' immissione in commercio a norma, secondo il caso, della direttiva <STRING STRIKE="on">2001/83/CE</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.../... [2023/0132(COD)]</STRING></STRING>,del regolamento (CE) n. 726/2004o del regolamento (UE) 2019/6;<STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il prodotto non è già stato oggetto di un certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'autorizzazione di cui alla lettera b) è la prima autorizzazione   all' immissione in commercio del prodotto in quanto medicinale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, in uno Stato membro non è rilasciato un certificato a norma del presente capo sulla base di una domanda nazionale se sono soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, per il deposito di una domanda centralizzata in cui tale Stato membro sarebbe designato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il titolare di più brevetti riguardanti lo stesso prodotto non può ottenere più certificati per tale prodotto. Tuttavia, se sono state introdotte due o più domande riguardanti lo stesso prodotto da parte di due o più titolari di brevetti differenti, ciascuno di tali titolari può ottenere un certificato per tale prodotto, purché essi non siano economicamente collegati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il medesimo principio si applica, mutatis mutandis, alle domande presentate dal titolare in relazione allo stesso prodotto per cui sono stati precedentemente rilasciati uno o più certificati o certificati unitari ad altri diversi titolari di brevetti diversi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART> Ambito di applicazione   della protezione</STI.ART><PARAG>Nei limiti della protezione conferita dal brevetto di base, la protezione conferita dal certificato riguarda il solo prodotto oggetto dell'autorizzazione   all' immissione in commercio del medicinale corrispondente, per qualsiasi impiego del prodotto in quanto medicinale che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Effetti del certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il certificato conferisce gli stessi diritti che vengono attribuiti dal brevetto di base ed è soggetto alle stesse limitazioni e agli stessi obblighi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e conformemente al regolamento (UE) .../... [2023/0130(COD)]</STRING></STRING>, il certificatonon conferisce protezionerispetto a determinate operazioni che richiederebbero altrimenti il consenso del titolare del certificatoqualora siano soddisfattetutte<STRING STRIKE="on">  le  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le </STRING></STRING>condizioniseguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tali operazioni   comprendono qualsiasi operazione tra le seguenti :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la fabbricazione di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto a fini di esportazione in paesi terzi;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>qualsiasi operazione connessa che sia strettamente necessaria per <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> fabbricazione nell'Unione <STRING STRIKE="on">di cui al punto i) </STRING>o per l'<STRING STRIKE="on">effettiva </STRING>esportazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> stessa</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>la fabbricazione, non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato, di un prodotto o di un medicinale contenente tale prodotto, a fini di stoccaggionelloStato membro di fabbricazione, per immettere sul mercato degli Stati membri detto prodotto o<STRING STRIKE="on">   un  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> un </STRING></STRING>medicinale contenente tale prodotto dopo la scadenza del <STRING STRIKE="on">corrispondente </STRING>certificato;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>qualsiasi operazione connessa strettamente necessaria<STRING STRIKE="on">  per  </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per </STRING></STRING>la fabbricazione nell'Unione di cui al punto iii), o<STRING STRIKE="on">  per l'effettivo   </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per lo </STRING></STRING>stoccaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> stesso</STRING></STRING>, a condizione che tale operazione connessa sia effettuata non prima di sei mesi prima della scadenza del certificato;<STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il fabbricante, tramite mezzi appropriati e documentati, notifica all'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, nello Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e comunica al titolare del certificato le informazioni di cui al paragrafo 5  al più tardi tre mesi prima della data  di inizio  della fabbricazione in tale Stato membro, o non oltre tre mesi antecedenti la prima operazione connessa anteriore alla fabbricazione, che sarebbe altrimenti vietata dalla protezione conferita da un certificato, se quest'ultima data è anteriore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualora siano modificate le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, il fabbricante ne dà notifica all'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e ne informa il titolare del certificato prima che tali modifiche abbiano effetto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in caso di prodotti o di medicinali contenenti tali prodotti fabbricati a fini di esportazione nei paesi terzi, il fabbricante provvede affinché un logo, nel modello  figurante nell'allegato  II, sia apposto sull'imballaggio esterno del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui alla lettera a), punto i), del presente paragrafo e, ove fattibile, sul confezionamento primario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il fabbricante ottempera al paragrafo 9 del presente articolo e, se applicabile, all'articolo 12, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il  paragrafo 2 non si applica a operazioni o attività effettuate  per   l'importazione nell'Unione di prodotti o medicinali contenenti tali prodotti a soli fini di riconfezionamento, riesportazione o  stoccaggio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le informazioni fornite al titolare del certificato ai fini del paragrafo 2, lettere b) e c), sono utilizzate esclusivamente al fine di verificare che i requisiti del  presente  regolamento siano stati rispettati e, se del caso, di avviare un procedimento giudiziario per inadempienza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ai fini del paragrafo 2, lettera b),  il fabbricante fornisce tutte le informazioni   seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il nome e l'indirizzo del fabbricante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>un'indicazione del fatto che la fabbricazione viene effettuata a fini di esportazione, a fini di stoccaggio o a fini sia di esportazione che di stoccaggio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>lo Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e, se del caso, anche lo stoccaggio, e lo Stato membro in cui deve aver luogo l'eventuale prima operazione connessa   anteriore  alla fabbricazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e il numero del certificato rilasciato nello Stato membro dell'eventuale   prima  operazione connessa  anteriore alla  fabbricazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, il numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o dell'equivalente di tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione, non appena pubblicamente disponibile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Ai fini della notifica all'autorità di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), il fabbricante utilizza il modulo standard per la notifica di cui all'allegato  III.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La mancata presentazione delle informazioni  di cui al paragrafo 5, lettera e), rispetto a un paese terzo incide unicamente sulle esportazioni verso tale paese  terzo  e tali esportazioni non beneficiano  dell'eccezione  di cui al paragrafo 2 .</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il fabbricante provvede affinché i medicinali   fabbricati  conformemente al paragrafo 2, lettera a), punto i), non rechino un identificativo univoco attivo ai sensi del regolamento delegato (UE) 2016/161.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Il fabbricante provvede affinché,  tramite mezzi appropriati  e documentati, le persone con le quali mantiene un rapporto contrattuale e che effettuano operazioni rientranti nel paragrafo 2, lettera a), siano pienamente informate e a conoscenza  di tutti gli aspetti seguenti :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il fatto che  tali operazioni sono soggette al paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il fatto che  l'immissione sul mercato, l'importazione o la reimportazione del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), o l'immissione sul mercato del prodotto o del medicinale contenente tale prodotto di cui al paragrafo 2, lettera a), punto iii), potrebbero costituire una violazione del certificato di cui   a tale  paragrafo  qualora e finché tale certificato sia applicabile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Il paragrafo 2 si applica ai certificati richiesti il 1<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> luglio 2019 o dopo tale data.</PARAG><PARAG>Il paragrafo 2 si applica altresì ai certificati richiesti prima del 1<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> luglio 2019 e che producono effetti a tale data o dopo di essa. Il paragrafo 2 si applica  a tali certificati  unicamente  dal 2 luglio 2022.</PARAG><PARAG>Il paragrafo 2 non si applica ai certificati che abbiano  iniziato a produrre  effetti prima del 1<STRING SUPERSCRIPT="on">o</STRING> luglio 2019.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Diritto al certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il diritto al certificato spetta al titolare del brevetto di base o al suo avente diritto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nonostante il paragrafo 1, qualora un brevetto di base sia stato rilasciato in relazione a un prodotto oggetto di un'autorizzazione detenuta da un terzo, al titolare del brevetto di base non è rilasciato alcun certificato per tale prodotto senza il consenso di tale terzo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Domanda di certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La domanda di certificato   è  depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data in cui per il prodotto, in quanto medicinale, è stata rilasciata l'autorizzazione   all' immissione in commercio menzionata all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, quando l'autorizzazione   all' immissione in commercio avviene prima del rilascio del brevetto di base, la domanda di certificato   è  depositata entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio del brevetto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La domanda di proroga di un certificato può essere   depositata contemporaneamente al  deposito della domanda di certificato ovvero quando la domanda di certificato è pendente e sono soddisfatti i  pertinenti  requisiti di cui, rispettivamente, all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), o all'articolo 8, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La domanda di proroga di un certificato già rilasciato  viene depositata, al più tardi, due anni prima della scadenza del certificato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Contenuto della domanda di certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La domanda di certificato   contiene quanto segue :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>una richiesta   di  rilascio di un certificato che contenga in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il nome e l'indirizzo del richiedente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>se il richiedente ha nominato un rappresentante,  il nome e l'indirizzo   di tale rappresentante  ;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>il numero del brevetto di base nonché il titolo dell'invenzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>il numero e la data della prima autorizzazione   all' immissione in commercio del prodotto di cui all'articolo 3,  paragrafo 1,  lettera b), e, qualora non sia la prima autorizzazione   all' immissione in commercio   nell'Unione , anche il numero e la data di detta autorizzazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una copia dell'autorizzazione   all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), da cui risulti l'identità del prodotto e che contenga, in particolare, il numero e la data dell'autorizzazione, nonché il riassunto delle caratteristiche del prodotto, come previsto dall'articolo 11 della direttiva 2001/83/CE o dall'articolo 35   del regolamento (UE) 2019/6;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non è la prima autorizzazione   all' immissione in commercio del prodotto  nell'Unione , in quanto medicinale, l'indicazione dell'identità del prodotto così autorizzato e della disposizione giuridica in forza della quale è intervenuta la procedura di autorizzazione, nonché una copia della pubblicazione di detta autorizzazione nella Gazzetta ufficiale  o, in assenza di tale pubblicazione, qualsiasi altro documento che dimostri che è stata rilasciata un'autorizzazione e riporti la data di rilascio e l'indicazione dell'identità del prodotto autorizzato ;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>se la domanda di certificato  per un medicinale  comprende una domanda di proroga:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>una copia della dichiarazione di conformità a un piano d'indagine pediatrica approvato e completato, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1901/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>all'occorrenza, oltre alla copia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di cui alla lettera b), la prova dell'esistenza di dette autorizzazioni per tutti gli altri Stati membri conformemente all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1901/2006;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, il consenso del terzo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente regolamento;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando una domanda di certificato è pendente, la domanda di proroga ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, include gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo, nonché un riferimento alla domanda di certificato già presentata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La domanda di proroga di un certificato già rilasciato contiene gli elementi di cui al paragrafo 1, lettera d), e una copia del certificato già rilasciato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri possono stabilire una tassa da versare per presentare domanda di certificato e per presentare domanda di proroga di un certificato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Deposito della domanda di certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La domanda di certificato   è  depositata presso l'ufficio competente della proprietà industriale dello Stato membro che ha rilasciato o per il quale è stato rilasciato il brevetto di base e nel quale è stata ottenuta l'autorizzazione   all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), a meno che lo Stato membro non designi a tal fine un'altra autorità.</PARAG><PARAG>La domanda di proroga di un certificato è depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notifica  della domanda di certificato è pubblicata dall'autorità di cui al paragrafo 1. Tale   notifica contiene   tutte  le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il nome e l'indirizzo del richiedente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il numero del brevetto di base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il titolo dell'invenzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il numero e la data dell'autorizzazione   all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione   all' immissione in commercio   nell'Unione ;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si applica il paragrafo 2 alla notifica della domanda di proroga di un certificato già rilasciato o qualora la domanda di certificato sia pendente. La notifica contiene inoltre una menzione della domanda di proroga del certificato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Rilascio del certificato o rigetto della domanda di certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando la domanda di certificato e il prodotto che ne è oggetto soddisfano le condizioni previste dal presente capo, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, rilascia il certificato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 3  del presente articolo , l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1,   respinge  la domanda di certificato se la domanda stessa, o il prodotto che ne è oggetto, non soddisfano le condizioni previste dal presente capo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la domanda di certificato non soddisfa le condizioni previste dall'articolo 8, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, invita il richiedente a porre rimedio, entro il termine assegnatogli, alle irregolarità constatate o all'eventuale mancato pagamento della tassa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora non sia posto rimedio entro il termine prescritto alle irregolarità o al mancato pagamento   a norma  del paragrafo 3,  l'autorità respinge  la domanda .</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri possono disporre che il rilascio del certificato da parte dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, avvenga senza esame delle condizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere c) e d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I paragrafi da 1 a 4 si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING> alla domanda di proroga.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Pubblicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica <STRING STRIKE="on">al più presto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indebito ritardo</STRING></STRING> la notificadel rilascio del certificato<STRING STRIKE="on"> . Tale   </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tale </STRING></STRING>notifica contienetuttele informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il nome e l'indirizzo del titolare del certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il numero del brevetto di base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il titolo dell'invenzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il numero e la data dell'autorizzazione   all' immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), nonché il prodotto la cui identità risulta dall'autorizzazione stessa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>se del caso, il numero e la data della prima autorizzazione  all' immissione in commercio   nell'Unione ;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>la durata del certificato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto la notifica   del rigetto della domanda di certificato . Tale   notifica contiene  almeno   le informazioni  di cui all'articolo 9, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I paragrafi 1 e 2 si applicano alla notifica della concessione di una proroga o del rifiuto di una proroga.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica al più presto le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, unitamente alla data di notifica di dette informazioni. Essa pubblica inoltre al più presto le eventuali modifiche di tali informazioni notificate a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera c).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART> Tasse</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri possono disporre che il certificato sia soggetto al pagamento di   tasse  annuali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono disporre che le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c), siano soggette al pagamento di una   tassa .</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Durata del certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il certificato ha efficacia a decorrere dal termine legale del brevetto di base per una durata uguale al periodo intercorso tra la data del deposito della domanda del brevetto di base e la data della prima autorizzazione   all' immissione in commercio   nell'Unione , ridotto di cinque anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, la durata del certificato non può essere superiore a cinque anni a decorrere dalla data in cui il certificato acquista efficacia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I periodi stabiliti ai paragrafi 1 e 2  del presente articolo  sono prorogati di sei mesi qualora si applichi l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006. In tal caso il periodo di cui al paragrafo 1 del presente articolo può essere prorogato una sola volta.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART> Scadenza del certificato</STI.ART><PARAG>Il certificato si estingue  in uno dei casi seguenti :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al termine della durata prevista dall'articolo 13;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>per rinuncia del titolare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>per mancato pagamento nei termini della tassa annuale fissata conformemente all'articolo 12;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se e per tutto il periodo in cui il prodotto protetto da certificato non può più essere immesso sul mercato, a seguito del ritiro della o delle corrispondenti autorizzazioni   all' immissione   in commercio, conformemente alla direttiva 2001/83/CE o  al regolamento (UE) 2019/6.</PARAG><PARAG> Ai fini della lettera d),  l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1 ,   può  decidere d'ufficio oppure su richiesta di un terzo in merito all'estinzione del certificato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Nullità del certificato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il certificato è nullo  in uno dei casi seguenti :</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>se è stato rilasciato in contrasto con l'articolo 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o con l'articolo 6, paragrafo 2</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se il brevetto di base si è estinto anteriormente allo scadere della durata legale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>se il brevetto di base viene dichiarato nullo o viene limitato in modo tale che il prodotto per il quale il certificato era stato rilasciato non è più protetto dai diritti del brevetto di base, oppure se dopo  la scadenza del brevetto di base sussistono cause di nullità che avrebbero giustificato l'annullamento oppure la limitazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chiunque può depositare una domanda o esercitare un'azione di nullità del certificato presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale,   ad  annullare il brevetto di base corrispondente  , o presso l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro .</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Revoca di una proroga  di un certificato per un medicinale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La proroga può essere revocata se è stata concessa in contrasto con l'articolo 36 del regolamento (CE) n. 1901/2006.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chiunque può depositare una domanda di revoca della proroga concessa a norma del presente capo presso l'organo competente, in virtù delle disposizioni della legislazione nazionale, a dichiarare nullo il brevetto di base corrispondente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>  Notifica  relativa all'estinzione o alla nullità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se il certificato si estingue conformemente all'articolo 14, lettera b), c), o d), oppure se viene dichiarato nullo conformemente all'articolo 15,  l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, pubblica una notifica   in merito .</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In caso di revoca della proroga a norma dell'articolo 16, l'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1,  pubblica una notifica in merito .</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Ricorsi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le decisioni dell'autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o degli organi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 2, adottate in applicazione del presente  capo sono soggette agli stessi ricorsi previsti dalla legislazione nazionale contro decisioni analoghe in materia di brevetti nazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La decisione di rilascio del certificato può essere oggetto di ricorso per ottenere la rettifica della durata del certificato quando la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione, contenuta nella domanda di certificato di cui all'articolo 8, non è corretta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È garantita la piena trasparenza per tutta la durata del procedimento di ricorso, che è aperto, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Procedura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In mancanza di disposizioni di procedura stabilite nel presente regolamento si applicano al certificato le disposizioni di procedura applicabili in virtù della legislazione nazionale al brevetto di base corrispondente, a meno che la legislazione nazionale non contempli disposizioni di procedura speciali in merito ai certificati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, è esclusa la procedura di opposizione a un certificato già rilasciato.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo III</TI><STI.GR>Procedura centralizzata per i certificati</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione della domanda centralizzata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se il brevetto di base è un brevetto europeo, compreso un brevetto unitario, e l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto è stata rilasciata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dei casi, conformemente alla direttiva .../... [2023/0132(COD)],</STRING></STRING> mediante la procedura centralizzata a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 o del regolamento (UE) 2019/6, si applica la procedura di cui al presente capo.<STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, il deposito di domande nazionali è vietato, in relazione allo stesso prodotto, negli Stati membri in cui il brevetto di base è in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Una domanda centralizzata è depositata presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale istituito dall'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/1001 (“Ufficio”).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli articoli da 1 a 7 e da 13 a 18 si applicano alle domande centralizzate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La domanda centralizzata è depositata utilizzando un modulo di domanda specifico.</PARAG><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme relative al modulo di domanda da utilizzare per depositare una domanda centralizzata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Contenuto della domanda centralizzata</STI.ART><PARAG>La domanda centralizzata contiene gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la designazione degli Stati membri in cui sono richiesti i certificati nell'ambito della procedura centralizzata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Esame dell'ammissibilità di una domanda centralizzata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Ufficio esamina quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>se la tassa di deposito di cui all'articolo 34, paragrafo 1, è stata versata entro i termini prescritti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora la domanda centralizzata non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, l'Ufficio chiede al richiedente di adottare le misure necessarie per soddisfare tali requisiti e fissa un termine per conseguire la conformità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora la tassa di cui al paragrafo 1, lettera c), non sia stata versata o non sia stata interamente versata, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se il richiedente non soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 1 entro il termine di cui al paragrafo 2, l'Ufficio respinge la domanda.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Pubblicazione della domanda centralizzata</STI.ART><PARAG>Se la domanda centralizzata è conforme all'articolo 22 o se la domanda di proroga dei certificati è conforme all'articolo 33, paragrafo 2, l'Ufficio pubblica la domanda nel registro senza indebito ritardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro cinque giorni lavorativi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Esame della domanda centralizzata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Ufficio valuta la domanda sulla base di tutte le condizioni di cui all'articolo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, </STRING></STRING>paragrafo <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, per ciascuno degli Stati membri designati.<STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto siano conformi all'articolo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, </STRING></STRING>paragrafo <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato positivo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e lo pubblica nell'apposito registro senza indebito ritardo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora la domanda centralizzata di certificato e il prodotto che ne è oggetto non siano conformi all'articolo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 1 e 3, e all'articolo 6, </STRING></STRING>paragrafo <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, per tutti gli Stati membri designati o per alcuni di essi, l'Ufficio adotta un parere d'esame motivato negativo in relazione a tali Stati membri. L'Ufficio notifica tale parere al richiedente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e lo pubblica nell'apposito registro senza indebito ritardo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Ufficio traduce il parere d'esame nelle lingue ufficiali di tutti gli Stati membri designati. L'Ufficio può utilizzare a tal fine una traduzione automatica verificata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme sulle procedure relative al deposito e sulle procedure relative al modo in cui i panel d'esame esaminano le domande centralizzate e preparano i pareri d'esame, come pure sull'emissione di pareri d'esame da parte dell'Ufficio. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Ufficio adotta un parere d'esame entro sei mesi dalla pubblicazione della domanda centralizzata nel registro. Fatti salvi gli articoli 25, 26 e 28 del presente regolamento, ogniqualvolta ciò sia debitamente giustificato per motivi di urgenza, il richiedente può presentare una domanda di procedura accelerata. Se la richiesta di procedura d'esame accelerata è ritenuta giustificata, l'Ufficio adotta un parere d'esame entro quattro mesi dalla pubblicazione della domanda di certificato unitario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Osservazioni dei terzi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualsiasi persona fisica o giuridica può presentare all'Ufficio osservazioni scritte sull'ammissibilità alla protezione complementare del prodotto oggetto della domanda in uno o più degli Stati membri ivi designati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La persona fisica o giuridica che ha presentato osservazioni scritte conformemente al paragrafo 1 non può essere parte del procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le osservazioni dei terzi sono presentate entro tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda centralizzata nel registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora si applichi la procedura accelerata ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 5 bis, le osservazioni sono presentate entro sei settimane dalla pubblicazione della domanda nel registro.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le osservazioni dei terzi sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell'Unione e sono motivate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le osservazioni dei terzi sono notificate al richiedente. Il richiedente può presentare deduzioni sulle osservazioni entro un termine stabilito dall'Ufficio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Opposizione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro un termine di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del parere d'esame in relazione a una domanda centralizzata, qualsiasi persona (“opponente”) può presentare all'Ufficio un atto di opposizione a tale parere.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'opposizione può essere presentata solo per il mancato soddisfacimento di una o più delle condizioni di cui all'articolo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o 6 </STRING></STRING>per uno o più Stati membri designati.<STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'opposizione è presentata per iscritto e motivata. Essa si considera validamente presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa di opposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'atto di opposizione contiene:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i riferimenti della domanda centralizzata contro la quale è presentata l'opposizione, il nome del suo titolare e l'identificazione del prodotto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i dati dell'opponente e, se del caso, del suo rappresentante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'indicazione della misura in cui il parere d'esame è oggetto di opposizione e dei motivi su cui si fonda l'opposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi elemento di prova invocato dall'opponente a sostegno dell'opposizione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'opposizione è esaminata da un panel di opposizione istituito dall'Ufficio conformemente alle norme applicabili ai panel d'esame di cui all'articolo 28. Il panel di opposizione non comprende tuttavia alcun esaminatore precedentemente coinvolto nel panel d'esame che ha esaminato la domanda centralizzata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il panel di opposizione, se constata che l'atto di opposizione non è conforme al paragrafo 2, 3 o 4, respinge l'opposizione in quanto inammissibile e <STRING STRIKE="on">ne informa l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunica all</STRING></STRING>'opponente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la sua decisione e la motivazione alla base di quest'ultima</STRING></STRING>, a meno che tali carenze non siano state sanate prima della scadenza del termine di presentazione dell'opposizione di cui al paragrafo 1.<STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La decisione di respingere un'opposizione in quanto inammissibile è comunicata al titolare della domanda centralizzata, unitamente a una copia dell'atto di opposizione.</PARAG><PARAG>L'atto di opposizione è inammissibile qualora l'Ufficio si sia pronunciato su un precedente ricorso avente lo stesso oggetto e la stessa causa e la decisione dell'Ufficio su tale ricorso sia passata in giudicato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Se l'opposizione non è respinta in quanto inammissibile, l'Ufficio trasmette senza indugio l'atto di opposizione al richiedente e lo pubblica nel registro. Se sono stati presentati più atti di opposizione, l'Ufficio li trasmette senza indugio agli altri opponenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L'Ufficio emette una decisione sull'opposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inclusa una motivazione dettagliata della stessa,</STRING></STRING> entro sei mesi, salvo qualora la complessità del caso richieda un termine più lungo.<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui siano state presentate più opposizioni contro un parere d'esame, l'Ufficio tratta congiuntamente le opposizioni ed emette un'unica decisione per tutte le opposizioni depositate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Il panel di opposizione, se ritiene che nessun motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, respinge l'opposizione e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunica la sua decisione all'opponente e </STRING></STRING>l'Ufficio lo menziona nel registro.<STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Il panel di opposizione, se ritiene che almeno un motivo di opposizione pregiudichi il mantenimento del parere d'esame, adotta un parere modificato e l'Ufficio lo menziona nel registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando la procedura per la presentazione delle opposizioni e per il loro esame.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È garantita la piena trasparenza per tutta la durata della procedura di opposizione, che è aperta, ove possibile, alla partecipazione del pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Ruolo delle autorità nazionali competenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta presentata all'Ufficio, qualsiasi autorità nazionale competente può essere nominata dall'Ufficio quale ufficio partecipante alla procedura d'esame. Una volta che un'autorità nazionale competente è nominata conformemente al presente articolo, tale autorità designa uno o più esaminatori che partecipano all'esame di una o più domande centralizzate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base delle loro competenze pertinenti e della loro esperienza nel settore</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Ufficio e l'autorità nazionale competente concludono un accordo amministrativo prima che tale autorità nazionale competente sia nominata quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1.</PARAG><PARAG>L'accordo specifica i diritti e gli obblighi delle parti, in particolare l'impegno formale dell'autorità nazionale competente interessata a rispettare il presente regolamento per quanto riguarda la procedura d'esame centralizzata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Ufficio può nominare un'autorità nazionale competente quale ufficio partecipante come menzionato al paragrafo 1 per cinque anni. Tale nomina può essere prorogata per ulteriori periodi di cinque anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima di nominare un'autorità nazionale competente o di prorogarne la nomina, o prima della scadenza di tale nomina, l'Ufficio sente l'autorità nazionale competente interessata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ciascuna autorità nazionale competente nominata a norma del presente articolo fornisce all'Ufficio un elenco dei singoli esaminatori disponibili a partecipare ai procedimenti d'esame e di opposizione. Ciascuna di tali autorità nazionali competenti aggiorna tale elenco in caso di modifica.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Panel d'esame</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le valutazioni di cui agli articoli 24, 26 e 33 sono effettuate da un panel d'esame comprendente un membro dell'Ufficio e due esaminatori di cui all'articolo 27, paragrafo 1, provenienti da due diverse autorità nazionali competenti partecipanti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli esaminatori sono imparziali nell'esercizio delle loro funzioni e dichiarano all'Ufficio ogni conflitto di interessi reale o percepito al momento della designazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>All'atto della costituzione di un panel d'esame, l'Ufficio assicura quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenze pertinenti e sufficiente esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari, garantendo in particolare che almeno uno degli esaminatori abbia almeno cinque anni di esperienza nell'esame di brevetti e di certificati protettivi complementari</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(aa)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ove possibile, l'equilibrio geografico tra gli uffici partecipanti;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la considerazione del rispettivo carico di lavoro degli esaminatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il fatto che non vi sia <STRING STRIKE="on">più di un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alcun</STRING></STRING> esaminatore alle dipendenze di un'autorità nazionale competente che si avvale della deroga di cui all'articolo 10, paragrafo 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del presente regolamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Ufficio pubblica un riepilogo annuale del numero di procedure, comprese quelle d'esame, di opposizione e di ricorso, cui ciascuna autorità nazionale competente ha partecipato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i criteri relativi alle modalità di costituzione dei panel e i criteri per la selezione degli esaminatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Ricorsi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualsiasi parte di un procedimento a norma del presente capo che sia lesa da una decisione dell'Ufficio, compresa l'adozione di un parere d'esame, può presentare ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La presentazione del ricorso ha effetto sospensivo. Una decisione dell'Ufficio che non sia stata impugnata ha effetto il giorno successivo alla scadenza del termine di ricorso di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il ricorso è presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dalla data di notifica della decisione. Il ricorso non si considera presentato fino all'avvenuto pagamento della tassa di ricorso. In caso di ricorso, entro <STRING STRIKE="on">quattro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla data di notifica della decisione è presentata una dichiarazione scritta indicante i motivi del ricorso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inclusi gli elementi di prova corrispondenti sui quali si basa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eventuali risposte a una dichiarazione contenente i motivi del ricorso sono presentate per iscritto entro tre mesi dalla data di notifica di tale dichiarazione. Se del caso, l'Ufficio fissa una data per l'audizione orale entro tre mesi dalla presentazione della risposta ai motivi del ricorso o entro sei mesi dalla presentazione dei motivi del ricorso, se quest'ultima data è precedente. L'Ufficio emette una decisione scritta entro tre mesi dall'audizione orale o dal deposito della risposta alla memoria contenente i motivi del ricorso, a seconda dei casi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In seguito all'esame della ricevibilità del ricorso, le commissioni di ricorso deliberano sul merito del ricorso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se un ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso dell'Ufficio dà luogo a una decisione che non è in linea con il parere d'esame ed è rinviata all'Ufficio, la decisione delle commissioni <STRING STRIKE="on">può annullare o riformare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annulla o riforma</STRING></STRING> tale parere prima di trasmetterlo alle autorità nazionali competenti degli Stati membri designati.<STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Avverso una decisione delle commissioni di ricorso relativa ai ricorsi può essere presentato ricorso dinanzi al Tribunale dell'Unione europea, entro due mesi dalla data di notifica di tale decisione, per violazione delle forme sostanziali, violazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, violazione del presente regolamento o di qualsiasi regola di diritto relativa alla loro applicazione o per sviamento di potere. Il ricorso può essere presentato da una qualsiasi delle parti del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, se nella propria decisione questa non ne ha accolto le richieste. Il Tribunale è competente sia ad annullare che a riformare la decisione impugnata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le decisioni delle commissioni di ricorso hanno effetto a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di cui al paragrafo 6 oppure, se entro tale termine è stato presentato ricorso dinanzi al Tribunale, a decorrere dal giorno successivo al rigetto di quest'ultimo o al rigetto di eventuali ricorsi presentati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro la decisione del Tribunale. L'Ufficio è tenuto ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi alla sentenza del Tribunale o, in caso di ricorso contro la sentenza, a quella della Corte di giustizia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 al fine di integrare il presente regolamento specificando il contenuto e la forma del ricorso di cui al paragrafo 3, la procedura di presentazione e d'esame del ricorso nonché il contenuto e la forma della decisione delle commissioni di ricorso di cui al paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Commissioni di ricorso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Oltre a esercitare i poteri loro conferiti dall'articolo 165 del regolamento (UE) 2017/1001, le commissioni di ricorso istituite da tale regolamento sono competenti a decidere sui ricorsi presentati contro le decisioni dell'Ufficio sulla base dell'articolo 29, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Una commissione di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati è composta da tre membri, di cui almeno due devono essere giuristi. La commissione di ricorso, qualora ne ravvisi la necessità per la natura stessa del ricorso, può avvalersi di altri due membri per il caso in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Non vi è alcuna commissione allargata di cui all'articolo 165, paragrafi 2, 3 e 4, nonché all'articolo 167, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 per quanto riguarda le domande centralizzate di certificati. Le decisioni prese da un solo membro a norma dell'articolo 165, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non sono possibili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I membri delle commissioni di ricorso in materia di domande centralizzate di certificati sono nominati conformemente all'articolo 166, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nel nominare i membri delle commissioni di ricorso relative alle domande centralizzate di certificati, si dovrebbe tenere conto della loro precedente esperienza in materia di certificati protettivi complementari o di brevetti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 166, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2017/1001 si applica alle commissioni di ricorso nelle questioni riguardanti le domande centralizzate di certificati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Delega di potere per quanto riguarda le commissioni di ricorso</STI.ART><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso nei procedimenti relativi ai certificati a norma del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Attuazione a livello nazionale di un parere d'esame centralizzato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Scaduto il termine per la presentazione di un ricorso o di un'opposizione senza che siano stati presentati alcun ricorso o alcuna opposizione, o dopo l'emissione di una decisione definitiva nel merito, l'Ufficio trasmette il parere d'esame e le relative traduzioni all'autorità nazionale competente di ciascuno Stato membro designato.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale trasmissione avviene senza indebito ritardo entro un lasso di tempo che consenta alle autorità nazionali competenti di ciascuno Stato membro designato di rilasciare o respingere un certificato, a seconda dei casi, secondo le procedure nazionali applicabili, prima della scadenza del brevetto di base.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per quanto riguarda una domanda centralizzata, qualora sia stato emesso un parere d'esame positivo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri rilascia un certificato conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può decidere di non rilasciare un certificato se le circostanze di fatto in tale Stato membro sono cambiate dopo il deposito della domanda centralizzata per quanto riguarda una o più delle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) o c), o all'articolo 14, primo comma, lettera d). In tal caso detto Stato membro respinge la domanda per quanto riguarda tale Stato membro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Un certificato rilasciato da un'autorità nazionale competente a norma del presente articolo è soggetto agli articoli 4, 5, 11 e da 12 a 19 e alla legislazione nazionale applicabile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Qualora sia stato emesso un parere d'esame negativo per uno o più Stati membri designati, l'autorità nazionale competente di ciascuno di tali Stati membri emette una decisione di rigetto conformemente alle norme e alle procedure nazionali applicabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità nazionale competente informa senza indebito ritardo il richiedente della decisione adottata.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Domanda centralizzata di proroga dei certificati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se i certificati per un determinato medicinale sono stati rilasciati mediante la procedura centralizzata, il titolare può chiedere una proroga di tali certificati depositando presso l'Ufficio una domanda centralizzata di proroga di tali certificati. Tale domanda centralizzata specifica la designazione degli Stati membri per i quali è richiesta la proroga.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La domanda centralizzata di proroga dei certificati è depositata conformemente all'articolo 7, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2, 3 e 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Si applicano gli articoli 10, 11 e 17, per i quali i riferimenti all'“autorità di cui all'articolo 9, paragrafo 1” si intendono fatti all'Ufficio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I terzi possono presentare osservazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o un'opposizione</STRING></STRING> anche in merito a una domanda centralizzata di proroga dei certificati.<STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Tasse</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Ufficio riscuote una tassa per una domanda centralizzata di certificati e per una domanda centralizzata di proroga di un certificato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Ufficio riscuote una tassa per il ricorso e per l'opposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per determinare gli importi delle tasse riscosse dall'Ufficio, i termini entro i quali devono essere versate e le modalità di pagamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'articolo 12 si applica ai certificati rilasciati a norma del presente capo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Registro</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Ufficio predispone, tiene e gestisce un registro elettronico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, consultabile e pubblico</STRING></STRING> che fornisce informazioni aggiornate sullo stato di tutte le domande centralizzate pubblicate e di tutte le domande centralizzate di proroga dei certificati.<STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il registro contiene, per ogni domanda centralizzata o certificato, tutte le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il nome e l'indirizzo del richiedente o del titolare del certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante, qualora non si tratti di un rappresentante di cui all'articolo 37, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la domanda, la data di deposito e la data di pubblicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se la domanda riguarda un medicinale o un prodotto fitosanitario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>se del caso, l'indicazione che la domanda include una domanda di proroga;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>gli Stati membri designati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>il numero del brevetto di base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>l'identificazione del prodotto per il quale sono richiesti i certificati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>il numero e la data dell'autorizzazione all'immissione in commercio di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e l'identificazione del prodotto ivi identificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>il numero e la data della prima autorizzazione all'immissione in commercio nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ja)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su qualsiasi sostegno finanziario pubblico diretto ricevuto per la ricerca relativa allo sviluppo del prodotto;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>la data e <STRING STRIKE="on">una sintesi del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> parere d'esame per ciascuno degli Stati membri designati;<STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>se del caso, la durata dei certificati da rilasciare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(m)</NO.P>se del caso, la data e una sintesi del parere d'esame relativo a una domanda di proroga di un certificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(n)</NO.P>se del caso, informazioni sulla presentazione di un'opposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il suo status</STRING></STRING> e il relativo esito, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;<STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(o)</NO.P>se del caso, informazioni sulla presentazione di un ricorso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il suo status</STRING></STRING> e l'esito del procedimento di ricorso, compresa, se del caso, una sintesi del parere d'esame riveduto;<STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(p)</NO.P>se del caso e se disponibili, i dati relativi ai certificati rilasciati in ciascuno degli Stati membri designati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(q)</NO.P>se del caso, l'indicazione che la domanda centralizzata è stata respinta in uno o più Stati membri designati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(r)</NO.P>se del caso, l'indicazione che un certificato si è estinto o è stato dichiarato nullo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(s)</NO.P>informazioni sul pagamento delle tasse annuali stabilite dalle pertinenti autorità nazionali competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il registro contiene modifiche delle informazioni di cui al paragrafo 2, compresi i trasferimenti, con la relativa data di annotazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell'Unione. L'Ufficio può utilizzare una traduzione automatica verificata per le informazioni da pubblicare nel registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità nazionali competenti condividono senza indugio con l'Ufficio le informazioni relative al rilascio, all'estinzione, alla nullità o al trasferimento dei certificati e al rigetto delle domande a norma dei capi II e III, nonché al pagamento delle relative tasse annuali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il direttore esecutivo dell'Ufficio può decidere che informazioni diverse da quelle di cui ai paragrafi 2 e 3 siano iscritte nel registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Ufficio raccoglie, organizza, rende pubbliche e conserva le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, ai fini previsti nel paragrafo 10. L'Ufficio rende il registro facilmente accessibile al pubblico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Su richiesta e previo pagamento di una tassa, l'Ufficio fornisce estratti del registro, autentici o non autentici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Il trattamento dei dati relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, compresi i dati personali, è effettuato ai fini seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>gestire le domande conformemente al presente capo e agli atti adottati in forza dello stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>gestire il registro e metterlo a disposizione delle autorità pubbliche e degli operatori economici a fini di consultazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Tutti i dati, compresi i dati personali, relativi alle iscrizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono considerati di interesse pubblico e accessibili a terzi gratuitamente. Per motivi di certezza del diritto, i dati del registro sono conservati per un periodo di tempo indeterminato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Il registro istituito a norma del presente articolo è utilizzato anche per pubblicare informazioni relative ai certificati per i prodotti fitosanitari a norma del regolamento [COM(2023) 223] e relative ai certificati unitari a norma del regolamento [COM(2023) 222] e del regolamento [COM(2023) 221].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga all'articolo 35, paragrafo 9, lettera b), le autorità pubbliche non utilizzano le informazioni fornite nel registro per le pratiche di "patent linkage" e nessuna decisione normativa o amministrativa relativa a medicinali generici o biosimilari può basarsi sulle informazioni fornite nel registro, né può essere utilizzata per rifiutare, sospendere, ritardare, ritirare o revocare autorizzazioni all'immissione in commercio, decisioni in materia di determinazione del prezzo e di rimborso od offerte nell'ambito di appalti pubblici.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>Banca dati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In aggiunta all'obbligo di tenere un registro, l'Ufficio raccoglie e conserva in una banca dati elettronica tutte le informazioni dettagliate fornite dai richiedenti o qualsiasi altra osservazione dei terzi a norma del presente regolamento o degli atti adottati in forza dello stesso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La banca dati elettronica può comprendere dati personali, oltre a quelli inseriti nel registro, nella misura in cui tali informazioni dettagliate sono prescritte dal presente regolamento o dagli atti adottati in forza dello stesso. La raccolta, la conservazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai fini seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>gestire le domande e/o le registrazioni di certificati come descritto dal presente regolamento e dagli atti adottati in forza dello stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>accedere alle informazioni necessarie per svolgere il relativo procedimento in modo più semplice ed efficiente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>comunicare con i richiedenti e altri terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>produrre relazioni e statistiche al fine di consentire all'Ufficio di ottimizzare le sue attività e migliorare il funzionamento del sistema.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il direttore esecutivo stabilisce le condizioni di accesso alla banca dati elettronica e il modo in cui il relativo contenuto, diverso dai dati personali di cui al paragrafo 2 del presente articolo ma comprendente quelli elencati nell'articolo 35, paragrafo 3, può essere messo a disposizione in formato leggibile da dispositivo automatico, nonché le tariffe per tale accesso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'accesso ai dati personali di cui al paragrafo 2 è limitato e tali dati non sono messi a disposizione del pubblico, salvo qualora la parte interessata abbia fornito il suo consenso esplicito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Tutti i dati sono conservati a tempo indeterminato. Tuttavia la parte interessata può chiedere la rimozione di qualsiasi dato personale dalla banca dati dopo 18 mesi dalla scadenza del certificato o, se del caso, dalla chiusura della relativa procedura in contradditorio. La parte interessata ha il diritto di ottenere in qualsiasi momento la rettifica di dati inesatti o errati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 37</TI.ART><STI.ART>Trasparenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).</FIELD></FOOTNOTE> si applica ai documenti in possesso dell'Ufficio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 nel contesto del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le decisioni adottate dall'Ufficio in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore europeo o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni previste rispettivamente all'articolo 228 e all'articolo 263 TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio è soggetto al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART>Rappresentanza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le persone fisiche o giuridiche che non hanno il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo sono rappresentate dinanzi all'Ufficio conformemente al presente articolo in ogni procedimento previsto dal capo III del presente regolamento, salvo per quanto riguarda il deposito di una domanda centralizzata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le persone fisiche o giuridiche che hanno il domicilio o la sede principale o uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nello Spazio economico europeo possono essere rappresentate dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente.</PARAG><PARAG>Il dipendente di una persona giuridica può rappresentare anche altre persone giuridiche economicamente collegate alla persona giuridica rappresentata da tale dipendente.</PARAG><PARAG>Il secondo comma si applica anche nel caso in cui tali altre persone giuridiche non abbiano il domicilio né la sede principale né uno stabilimento industriale o commerciale effettivo e serio nell'Unione.</PARAG><PARAG>I dipendenti rappresentanti persone fisiche o giuridiche, su richiesta dell'Ufficio o, se del caso, della parte del procedimento, depositano presso l'Ufficio una procura firmata da inserire nel fascicolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se agiscono in comune più di un richiedente o più di un terzo, viene nominato un rappresentante comune.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Solo un professionista stabilito nell'Unione che possa agire in qualità di mandatario abilitato in materia di brevetti dinanzi a un ufficio nazionale dei brevetti o all'Ufficio europeo dei brevetti o un avvocato abilitato al patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali di uno Stato membro può rappresentare persone fisiche o giuridiche dinanzi all'Ufficio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART>Domande combinate</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Una domanda centralizzata può comprendere anche una richiesta di rilascio di un certificato unitario, secondo la definizione del regolamento [COM(2023) 222]<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul certificato protettivo complementare unitario per i medicinali [COM(2023) 222].</FIELD></FOOTNOTE> (“domanda combinata”).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La domanda combinata è oggetto di un'unica procedura d'esame centralizzata, nonché di un'unica procedura di opposizione o di ricorso qualora siano presentati un'opposizione o un ricorso contro un parere o una decisione in relazione sia alla domanda centralizzata sia alla domanda di certificato unitario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri per i quali il brevetto di base ha effetto unitario non sono designati nella domanda combinata di rilascio parallelo di certificati nazionali. Ai fini dell'esame della domanda combinata non si tiene conto di qualsiasi designazione, nella domanda combinata, di uno Stato membro per il quale il brevetto di base ha effetto unitario.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART>Divisione Certificati protettivi complementari</STI.ART><PARAG>All'interno dell'Ufficio è istituita una divisione Certificati protettivi complementari (“divisione CPC”), responsabile dell'esecuzione dei compiti di cui al capo III del presente regolamento e al capo III del regolamento [COM(2023) 223], nonché ai regolamenti [COM(2023) 222] e [COM(2023) 221], tra cui in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>ricezione e supervisione dell'esame delle domande centralizzate di certificati, delle domande centralizzate di proroga dei certificati, dei ricorsi e delle osservazioni dei terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>adozione di pareri d'esame per conto dell'Ufficio in relazione alle domande centralizzate di certificati, nonché in relazione alle domande centralizzate di proroga dei certificati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>decisione in merito alle opposizioni contro i pareri d'esame;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>gestione del registro e della banca dati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Lingue</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutti i documenti e le informazioni inviati all'Ufficio in relazione alle procedure previste dal presente regolamento sono redatti in una delle lingue ufficiali dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per i compiti attribuiti all'Ufficio a norma del presente regolamento, le lingue dell'Ufficio sono tutte le lingue ufficiali dell'Unione conformemente al regolamento n. 1 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento n. 1 del Consiglio che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385/58).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Comunicazioni all'Ufficio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le comunicazioni destinate all'Ufficio possono essere effettuate con mezzi elettronici. Il direttore esecutivo determina in che misura e secondo quali condizioni tecniche dette comunicazioni possono essere presentate per via elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le norme riguardanti i mezzi di comunicazione, compresi quelli elettronici, che le parti devono utilizzare nei procedimenti dinanzi all'Ufficio e i moduli che l'Ufficio deve fornire.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Decisioni e comunicazioni dell'Ufficio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo comprendono i pareri d'esame e sono motivate. Esse sono fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti interessate hanno avuto l'opportunità di presentare le proprie deduzioni. Qualora il procedimento si svolga oralmente dinanzi all'Ufficio, le decisioni possono essere pronunciate in udienza. Le decisioni o i pareri sono successivamente notificati per iscritto alle parti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualsiasi decisione, parere, notificazione o comunicazione dell'Ufficio a norma del presente capo reca l'indicazione della divisione CPC e del panel competente come pure del nome o dei nomi degli esaminatori responsabili. Detti documenti sono firmati dagli esaminatori o, in mancanza di firma, recano il bollo dell'Ufficio apposto o prestampato. Il direttore esecutivo può consentire che si usino altri mezzi per indicare la divisione CPC e il nome degli esaminatori responsabili, ovvero un contrassegno diverso dal bollo, per le decisioni o le altre comunicazioni trasmesse mediante qualsiasi mezzo tecnico di comunicazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le decisioni dell'Ufficio a norma del presente capo contro le quali è ammesso ricorso contengono l'avvertenza scritta che ogni ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data di notifica della decisione in questione. L'avvertenza deve inoltre richiamare l'attenzione delle parti sulle disposizioni di cui all'articolo 29. Le parti non possono opporre l'omissione da parte dell'Ufficio dell'avvertenza relativa alla facoltà di presentare ricorso.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Procedura orale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando ne ravvisi l'opportunità, l'Ufficio ricorre alla procedura orale, di propria iniziativa o su richiesta di una delle parti del procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La procedura orale dinanzi al panel d'esame o al panel di opposizione non è pubblica.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La procedura orale dinanzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al panel d'esame, al panel di opposizione o</STRING></STRING> alle commissioni di ricorso, ivi compresa la lettura della decisione o, a seconda dei casi, di un parere riveduto, è pubblica, salvo decisione contraria <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del panel d'esame, del panel di opposizione o </STRING></STRING>delle commissioni di ricorso qualora la pubblicità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in relazione alla totalità o a una parte della procedura orale</STRING></STRING> possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.<STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della procedura orale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Istruzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei procedimenti dinanzi all'Ufficio sono esperibili in particolare i seguenti mezzi istruttori:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'audizione delle parti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la richiesta di informazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la produzione di documenti e di campioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'audizione di testimoni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la perizia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che abbiano effetto equivalente a norma del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il panel competente può affidare a uno dei propri membri l'assunzione dei mezzi istruttori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Ufficio o il panel competente, ove ritenga necessario che una parte, un testimone o un perito deponga oralmente, cita la persona a comparire dinanzi a esso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di convocazione di un perito, l'Ufficio o il panel competente, a seconda dei casi, verifica che la persona sia esente da conflitti di interessi. </STRING></STRING>Il termine concesso per la citazione non è inferiore a un mese, salvo accordo fra gli interessati su un termine più breve.<STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le parti vengono informate dell'audizione di un testimone o di un perito dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande al testimone o al perito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il direttore esecutivo determina gli importi delle spese da pagare, compresi gli acconti, per quanto riguarda i costi di istruzione di cui al presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità dell'istruzione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 46</TI.ART><STI.ART>Notifica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Ufficio notifica sistematicamente agli interessati tutte le decisioni, compresi i pareri, le citazioni e le comunicazioni che fanno decorrere un termine o la cui notifica è prevista da altre disposizioni del presente capo o dagli atti adottati in forza del presente capo o è prescritta dal direttore esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notifica può essere eseguita con differenti mezzi, compresi i mezzi elettronici. Le modalità di utilizzo di questi ultimi sono determinate dal direttore esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando la notifica deve essere effettuata mediante affissione di avviso, il direttore esecutivo stabilisce le modalità di affissione e la data di inizio del termine di un mese allo scadere del quale il documento si considera notificato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità della notifica.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 47</TI.ART><STI.ART>Termini</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni interi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza. La durata dei termini non è inferiore a un mese né superiore a sei.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo stabilisce i giorni in cui l'Ufficio non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'Ufficio ha sede.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il direttore esecutivo stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se circostanze eccezionali quali catastrofi naturali o scioperi interrompono o perturbano le normali comunicazioni tra le parti del procedimento e l'Ufficio o viceversa, il direttore esecutivo può stabilire che, per le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nello Stato membro interessato o che hanno nominato un rappresentante con indirizzo nello Stato membro interessato, tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, secondo quanto determinato dal direttore esecutivo, siano prorogati sino a una data fissata dal direttore esecutivo. Nel determinare tale data, il direttore esecutivo valuta il momento in cui le circostanze eccezionali hanno fine. Se la circostanza eccezionale riguarda la sede dell'Ufficio, la decisione del direttore esecutivo specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento specificando le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 48</TI.ART><STI.ART>Correzione di errori e di sviste manifeste</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Di propria iniziativa o su richiesta di una parte, l'Ufficio provvede a correggere gli errori linguistici o di trascrizione nonché le sviste manifeste contenuti nelle sue decisioni, compresi i pareri, o gli errori tecnici commessi nella pubblicazione delle informazioni nel registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Ufficio, qualora effettui un'iscrizione nel registro o adotti una decisione inficiate da un errore evidente che gli sia imputabile, provvede a cancellare tale iscrizione o a revocare tale decisione. La cancellazione dell'iscrizione nel registro o la revoca della decisione sono disposte entro un anno dalla data di iscrizione nel registro o di adozione della decisione, sentite le parti del procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Ufficio tiene un registro delle correzioni e delle cancellazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le correzioni e le cancellazioni sono pubblicate dall'Ufficio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 49</TI.ART><STI.ART>Restitutio in integrum</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il richiedente o qualsiasi altra parte del procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo che, pur avendo dato prova di tutta la diligenza dovuta nelle circostanze, non siano stati in grado di osservare un termine nei riguardi dell'Ufficio, su richiesta, sono reintegrati nei loro diritti se detta inosservanza ha come conseguenza diretta, a norma del presente capo, la perdita di un diritto o la decadenza da un mezzo di ricorso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La richiesta di reintegrazione è presentata per iscritto entro due mesi a decorrere dalla cessazione dell'impedimento. L'atto omesso è compiuto entro questo medesimo termine. La richiesta è ricevibile soltanto entro un anno a decorrere dalla scadenza del termine non osservato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La richiesta di reintegrazione è motivata e indica i fatti e le giustificazioni a sostegno. Essa si considera presentata soltanto se la tassa di restitutio in integrum è stata versata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La divisione CPC o, se del caso, le commissioni di ricorso decidono in merito alla richiesta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il presente articolo non è applicabile ai termini previsti dal paragrafo 2 del presente articolo o dall'articolo 26, paragrafi 1 e 3.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 50</TI.ART><STI.ART>Interruzione del procedimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il procedimento dinanzi all'Ufficio a norma del presente capo è interrotto nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>in caso di decesso o incapacità di agire del richiedente o della persona autorizzata in forza del diritto nazionale a rappresentare il richiedente. Nella misura in cui il decesso o l'incapacità non abbiano effetto sui poteri del rappresentante nominato in applicazione dell'articolo 38, il procedimento è interrotto soltanto su domanda di detto rappresentante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se il richiedente si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>in caso di decesso o incapacità di agire del rappresentante del richiedente o se tale rappresentante si trova nell'impossibilità giuridica di proseguire il procedimento dinanzi all'Ufficio a causa di un'azione intentata contro i suoi beni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il procedimento dinanzi all'Ufficio prosegue non appena sia stabilita l'identità della persona che ha titolo per proseguirlo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 55 per integrare il presente regolamento stabilendo le modalità di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 51</TI.ART><STI.ART>Spese</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La parte soccombente in un procedimento di opposizione, compresi i procedimenti di ricorso correlati, sopporta l'onere delle tasse versate dall'altra parte. La parte soccombente sopporta inoltre tutte le spese sostenute dall'altra parte che siano indispensabili ai fini del procedimento, comprese le spese di viaggio e di soggiorno e la remunerazione di un rappresentante, entro gli importi massimi fissati, per ciascuna categoria di spese, nell'atto di esecuzione che deve essere adottato conformemente al paragrafo 7. Le tasse a carico della parte soccombente si limitano alle tasse versate dall'altra parte in tale procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni o qualora l'equità lo richieda, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide una ripartizione differente delle spese.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di chiusura del procedimento, la divisione CPC o la commissione di ricorso decide sulle spese in via equitativa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando le parti concludono dinanzi alla divisione CPC o alla commissione di ricorso un accordo sulle spese diverso da quello risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3, l'organo interessato prende atto di tale accordo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La divisione CPC o la commissione di ricorso fissa l'importo delle spese da rimborsare a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo quando tali spese si limitano alle tasse corrisposte all'Ufficio e alle spese di rappresentanza. In tutti gli altri casi, il cancelliere della commissione di ricorso o della divisione CPC fissa, su richiesta, l'importo delle spese da rimborsare. La richiesta è ammissibile solo entro il periodo di due mesi successivi alla data in cui è divenuta definitiva la decisione relativa alla richiesta di fissazione delle spese ed è accompagnata da un calcolo delle spese e dai relativi documenti giustificativi. Per quanto riguarda le spese di rappresentanza, l'assicurazione fornita dal rappresentante che le spese sono state sostenute è sufficiente. Per le altre spese, è sufficiente stabilirne l'attendibilità. Quando l'importo delle spese è fissato ai sensi della prima frase del presente paragrafo, le spese di rappresentanza sono liquidate ai livelli stabiliti nell'atto di esecuzione adottato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo e indipendentemente dal fatto che siano state effettivamente sostenute.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le decisioni sulla fissazione delle spese adottate conformemente al paragrafo 5 indicano i motivi su cui sono basate e possono essere rivedute con decisione della divisione CPC o della commissione di ricorso, su richiesta presentata entro un mese dalla data di notifica della ripartizione delle spese. Essa si considera presentata soltanto ad avvenuto pagamento della tassa per la revisione. La divisione CPC o la commissione di ricorso, a seconda dei casi, adotta una decisione in merito alla richiesta di revisione della decisione sulla fissazione delle spese senza procedura orale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione adotta atti di esecuzione per specificare gli importi massimi delle spese indispensabili ai fini del procedimento effettivamente sostenute dalla parte vincente. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Nello specificare gli importi massimi relativi alle spese di viaggio e di soggiorno, la Commissione tiene conto della distanza tra il luogo di residenza o di lavoro di una parte, un rappresentante, un testimone o un perito e il luogo della procedura orale e della fase procedurale in cui le spese sono state sostenute, nonché, per quanto riguarda le spese di rappresentanza, della necessità di assicurare che l'obbligo di sopportare le spese non possa essere utilizzato abusivamente per motivi tattici dall'altra parte. Le spese di soggiorno sono inoltre calcolate conformemente allo statuto dei funzionari dell'Unione europea e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, quale stabilito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. La parte soccombente sopporta le spese per una sola parte del procedimento e, se del caso, per un solo rappresentante.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 52</TI.ART><STI.ART>Esecuzione delle decisioni che fissano l'importo delle spese</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni decisione definitiva dell'Ufficio che fissa l'importo delle spese costituisce titolo esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa viene effettuata. Ogni Stato membro designa un'autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione di cui al paragrafo 1 e ne comunica le coordinate all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione. La formula esecutiva è apposta alla decisione da detta autorità, previa verifica dell'autenticità della decisione come unica formalità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Assolte tali formalità su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'organo competente, secondo la legislazione nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Tuttavia il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni dello Stato membro interessato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 53</TI.ART><STI.ART>Disposizioni finanziarie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le spese sostenute dall'Ufficio nello svolgimento dei compiti supplementari a esso attribuiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse procedurali che i richiedenti devono versare all'Ufficio e, se necessario, da una frazione delle tasse annuali versate alle autorità nazionali competenti dai titolari di certificati rilasciati a norma del capo III. Tale frazione è inizialmente fissata a un determinato valore, ma è riesaminata ogni cinque anni, con l'obiettivo di conseguire la sostenibilità finanziaria delle attività svolte dall'Ufficio a norma del presente regolamento e dei regolamenti [COM(2023) 223], [COM(2023) 222] e [COM(2023) 221], nella misura in cui le spese sostenute dall'Ufficio non sono coperte da tasse a norma di tali regolamenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del paragrafo 1, ciascuna autorità nazionale competente tiene un conto delle tasse annuali che le sono versate dai titolari di certificati rilasciati a norma del presente capo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le spese sostenute da un'autorità nazionale competente che partecipa ai procedimenti a norma del presente capo sono coperte dall'Ufficio e pagate annualmente, sulla base del numero di procedimenti ai quali tale autorità nazionale competente ha partecipato nel corso dell'anno precedente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire norme riguardanti i trasferimenti finanziari tra l'Ufficio e gli Stati membri, gli importi di tali trasferimenti e la remunerazione che l'Ufficio deve corrispondere per la partecipazione delle autorità nazionali competenti di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 54</TI.ART><STI.ART>Disposizioni transitorie</STI.ART><PARAG> Il presente regolamento si applica ai certificati  rilasciati conformemente alla legislazione nazionale della  Cechia  , dell'Estonia, della Croazia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia anteriormente alla rispettiva data di adesione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo IV</TI><STI.GR>Disposizioni finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 55</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 50, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 26, paragrafo 13, all'articolo 29, paragrafo 8, all'articolo 31, all'articolo 42, paragrafo 2, all'articolo 44, paragrafo 4, all'articolo 45, paragrafo 6, all'articolo 46, paragrafo 4, all'articolo 47, paragrafo 5, e all'articolo 50, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale “Legiferare meglio” del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 13, dell'articolo 29, paragrafo 8, dell'articolo 31, dell'articolo 42, paragrafo 2, dell'articolo 44, paragrafo 4, dell'articolo 45, paragrafo 6, dell'articolo 46, paragrafo 4, dell'articolo 47, paragrafo 5, e dell'articolo 50, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 56</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato per i certificati protettivi complementari. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 57</TI.ART><STI.ART>Valutazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al più tardi cinque anni dopo la data di cui all'articolo 5, paragrafo 10, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione dell'articolo 5, paragrafi da 2 a 9, e dell'articolo 11 al fine di valutare se gli obiettivi di tali disposizioni siano stati raggiunti e presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo. Oltre a valutare l'impatto dell'eccezione della fabbricazione a fini di esportazione, occorre tenere in particolare considerazione gli effetti della fabbricazione a fini di stoccaggio, per immettere tale prodotto o un medicinale contenente tale prodotto sul mercato degli Stati membri dopo la scadenza del corrispondente certificato, sull'accesso ai medicinali e   sulla  spesa per la   salute  pubblica, e se l'esenzione, in particolare il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), punto iii), è sufficiente per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 5, compresa la   salute  pubblica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il … [<STRING STRIKE="on">OP</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OJ</STRING></STRING>: si prega di inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede inoltre a una valutazione dell'applicazione del capo III<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulle principali conclusioni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La valutazione dovrebbe esaminare in particolare se gli obiettivi delle disposizioni di tale capo sono stati raggiunti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 58</TI.ART><STI.ART>Disposizioni transitorie per le domande pendenti</STI.ART><PARAG>L'articolo 20, paragrafo 2, non si applica alle domande nazionali di certificati pendenti dinanzi alle autorità nazionali competenti al xxxxxx [OP: si prega di inserire la data di applicazione del presente regolamento] e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 59</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG>Il regolamento  (CE) n. 469/2009   è abrogato.</PARAG><PARAG>I riferimenti  al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza   di cui  all'allegato IV.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 60</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Gli articoli da 20 a 53 e da 55 a 57 si applicano a decorrere dal xxxxx [OP: si prega di inserire la data corrispondente al primo giorno del dodicesimo mese dopo l'entrata in vigore].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO I</TI><P>Regolamento abrogato   e relativa modifica</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="63.64*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="36.36*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 152 del 16.6.2009, pag. 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Regolamento (UE) 2019/933 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 153 dell'11.6.2019, pag. 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Atto di adesione del 2012 (GU L 112 del 24.2.2012, pag. 21)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Limitatamente all'allegato III, punto 1.2.II.2</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO II</TI><P>Logo</P><P>Il presente logo deve apparire in nero e in dimensioni sufficientemente visibili.</P><P><FIGDATA FILENAME="20240228-P9_TA(2024)0099_IT-p0000002.png" HEIGHT="1080" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="1920"/></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO III</TI><P>Modulo standard per la notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c)</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="59.98*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="32.45*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="7.57*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Apporre una crocetta sulla casella che interessa</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>□ Nuova notifica □ Aggiornamento di una notifica esistente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>(a)</NO.P>Denominazione e sede del fabbricante</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>…</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>(b)</NO.P>Scopo della fabbricazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>□ Esportazione □ Stoccaggio □ Esportazione e stoccaggio</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>(c)</NO.P>Stato membro in cui deve avvenire la fabbricazione e Stato membro in cui deve avvenire la prima operazione connessa (se del caso) anteriormente alla fabbricazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato membro di fabbricazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(Stato membro della prima operazione connessa (se del caso))</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>(d)</NO.P>Numero del certificato rilasciato nello Stato membro di fabbricazione e numero del certificato rilasciato nello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso), anteriormente a tale fabbricazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Certificato dello Stato membro di fabbricazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(Certificato dello Stato membro della prima operazione connessa (se del caso))</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>(e)</NO.P>Per i medicinali destinati all'esportazione in paesi terzi, numero di riferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio o di un documento equivalente a tale autorizzazione in ciascun paese terzo di esportazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IV</TI><P>Tavola di concordanza</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="51.1*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="48.9*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Regolamento (CE) n. 469/2009</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Presente regolamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, frase introduttiva</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, frase introduttiva</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, lettere da a) a c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, punti da 1) a 3)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, lettere e) e f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, punti 4) e 5)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, punti da 6) a 12)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafi 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7, paragrafi da 1 a 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafi da 1 a 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 13, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 16</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 19</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 20</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 29</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 30</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 34</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 35</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 37</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 38</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 39</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 41</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 42</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 44</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 45</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 46</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 48</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 49</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 50</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 51</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 53</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 21, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 21, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 54</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 56</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 21 bis</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 57, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 57, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 59</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 60</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato I</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato -I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato II</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato -I bis</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato III</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato IV</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>