<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0100</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Brevetti essenziali</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0016/2024 - Relatrice: Marion Walsmann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 28 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023)0232 – C9-0147/2023 – 2023/0133(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0232),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0147/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/865, 08.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori.</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0016/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0133</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 28 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il 25 novembre 2020 la Commissione ha pubblicato il suo piano d'azione sulla proprietà intellettuale<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Sfruttare al meglio il potenziale innovativo dell'UE - Piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE, del 25 novembre 2020, COM(2020) 760 final.</FIELD></FOOTNOTE>, in cui ha annunciato i suoi obiettivi di promuovere la trasparenza e la prevedibilità nella concessione di licenze per i brevetti essenziali (SEP), anche mediante il miglioramento del sistema di concessione di licenze per tali brevetti, a beneficio dell'industria e dei consumatori dell'UE, in particolare delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">micro, </STRING></STRING>piccole e medie imprese (PMI)<FOOTNOTE><FIELD>GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.</FIELD></FOOTNOTE>. Il piano d'azione è stato sostenuto dalle conclusioni del Consiglio del 18 giugno 2021<FOOTNOTE><FIELD>Conclusioni del Consiglio sulla politica in materia di proprietà intellettuale, approvate dal Consiglio (Economia e finanza) in occasione della riunione del 18 giugno 2021.</FIELD></FOOTNOTE> e da una risoluzione del Parlamento europeo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'11 novembre 2021</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD>Risoluzione del Parlamento europeo, dell'11 novembre 2021, sul piano d'azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell'UE (2021/2007(INI)).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il presente regolamento si propone di migliorare la concessione di licenze per i brevetti SEP affrontando le cause della sua inefficienza, ad esempio la mancanza di trasparenza per quanto riguarda i brevetti SEP, la determinazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e la concessione di licenze lungo la catena del valore, nonché l'uso limitato delle procedure di risoluzione delle controversie in relazione alle controversie sulle condizioni FRAND. Tutti questi elementi considerati nel loro insieme riducono l'equità e l'efficienza del sistema nel suo complesso e comportano costi amministrativi e di transazione troppo elevati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il che riduce le risorse disponibili per gli investimenti nell'innovazione</STRING></STRING>. Attraverso il miglioramento della concessione di licenze per i brevetti SEP, il regolamento mira a incentivare la partecipazione delle imprese europee al processo di sviluppo delle norme e l'utilizzo generalizzato di tali tecnologie standardizzate, in particolare nei settori dell'internet delle cose (IoT). Il presente regolamento persegue quindi obiettivi complementari ma diversi rispetto alla protezione della concorrenza non falsata, obiettivo garantito dagli articoli 101 e 102 TFUE. Il presente regolamento dovrebbe inoltre lasciare impregiudicate le norme nazionali in materia di concorrenza. <STRING BOLD="on"> [Em. 2 e 280]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In molti casi le negoziazioni tra le parti per la concessione di licenze SEP si svolgono in buona fede, ma in alcuni casi i brevetti SEP divengono oggetto di procedimenti giudiziari. Il presente regolamento ha l'obiettivo di fornire vantaggi sia ai titolari che agli utilizzatori di brevetti SEP dell'Unione, introducendo meccanismi studiati per affrontare due problematiche fondamentali: in primo luogo, le situazioni in cui gli utilizzatori di brevetti SEP ritardano o rifiutano in modo irragionevole licenze a condizioni FRAND; in secondo luogo, i casi in cui i titolari di brevetti SEP impongono royalty a condizioni non FRAND a causa del rischio di un'azione inibitoria e di una mancanza di trasparenza. È essenziale garantire che i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP agiscano in buona fede prima, durante e dopo le negoziazioni per la concessione delle licenze. Gli utilizzatori di brevetti SEP che utilizzano tecnologie standardizzate dovrebbero cercare proattivamente di ottenere una licenza dal titolare di brevetti SEP che possiede la tecnologia da essi utilizzata e i titolari di brevetti SEP dovrebbero concedere una licenza a condizioni FRAND a qualsiasi parte ne faccia richiesta, indipendentemente dalla posizione del potenziale licenziatario nella rispettiva catena del valore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 3] </STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure introdotte dal presente regolamento sono coerenti con gli obiettivi dell'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS") di promuovere l'innovazione tecnologica e la diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei titolari di brevetti SEP e degli utenti, nonché con i principi di prevenzione dell'abuso dei diritti di proprietà intellettuale e di adozione di misure per finalità di interesse pubblico. In particolare, secondo l'accordo TRIPS, un'eccezione ai diritti esclusivi conferiti da un brevetto è giustificata se non è indebitamente in contrasto con il normale sfruttamento di un brevetto e se non pregiudica in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del brevetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>I brevetti SEP proteggono la tecnologia incorporata in una norma. I brevetti SEP sono "essenziali" nel senso che l'utilizzo della norma richiede l'uso delle invenzioni oggetto di tali brevetti. Il successo di una norma dipende dal suo utilizzo generalizzato, per cui tutti i portatori di interessi dovrebbero essere autorizzati a utilizzarla. Per garantire un utilizzo e un'accessibilità generalizzati delle norme, le organizzazioni di normazione chiedono ai titolari di brevetti SEP che partecipano allo sviluppo delle norme di impegnarsi a concedere in licenza tali brevetti a condizioni FRAND agli utilizzatori che scelgono di fare uso della norma. L'impegno FRAND è un impegno contrattuale volontario assunto dal titolare del brevetto SEP a beneficio di terzi, e come tale dovrebbe essere rispettato anche dai successivi titolari dei brevetti SEP. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi ai brevetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in vigore in uno o più Stati membri, che un titolare di brevetti SEP ritiene</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> che sono</STRING> essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione nei confronti della quale il titolare del brevetto SEP <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un precedente titolare dei brevetti SEP in questione </STRING></STRING>si è impegnato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o meno</STRING></STRING> a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND) e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Per alcuni <STRING STRIKE="on">casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzi</STRING></STRING> delle norme<STRING STRIKE="on">, ad esempio per quelle relative alle comunicazioni wireless,</STRING> esistono relazioni commerciali e pratiche di concessione di licenze ben consolidate, con iterazioni che si estendono per diverse generazioni determinando una notevole dipendenza reciproca e facendo maturare un valore significativo e visibile sia per i titolari che per gli utilizzatori di brevetti SEP. Esistono altri <STRING STRIKE="on">casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzi</STRING></STRING>, generalmente più nuovi (a volte delle stesse norme o di loro sottoinsiemi), in mercati meno maturi e comunità di utilizzatori più diffuse e meno consolidate, nei quali l'imprevedibilità delle royalty e delle altre condizioni di licenza e la prospettiva di valutazioni dei brevetti complesse e dei contenziosi che ne possono derivare pesano maggiormente sugli incentivi all'impiego di tecnologie standardizzate in prodotti innovativi. Di conseguenza, per garantire una risposta proporzionata e ben mirata, alcune procedure previste dal presente regolamento, cioè la determinazione della royalty aggregata e la procedura obbligatoria per la determinazione delle condizioni FRAND prima della fase di contenzioso, non dovrebbero essere applicate a <STRING STRIKE="on">casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzi</STRING></STRING> identificati <STRING STRIKE="on">di determinate norme o parti di esse per le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei</STRING></STRING> quali esistono elementi di prova atti a dimostrare che le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo.<STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Difficoltà o inefficienze significative nella concessione di licenze di brevetti SEP che incidono sul funzionamento del mercato interno potrebbero derivare, tra l'altro, da impedimenti sostanziali all'impiego, allo sviluppo, alla distribuzione o alla commercializzazione tempestivi ed efficaci di un prodotto, un servizio o una tecnologia, ma anche da ritardi irragionevoli, che comportano un indebito rinvio della conclusione di un accordo di licenza. Esse possono anche derivare da costi eccessivi, da molteplici liti, controversie o contenziosi legali che coinvolgono più di un titolare di brevetti SEP o di un utilizzatore di brevetti SEP, nonché da ostacoli all'innovazione laddove l'attuazione di una norma, compresa una sua eventuale mancata attuazione, ostacoli, limiti o riduca l'innovazione tecnologica o il progresso rispetto alle norme del settore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Se da un lato la trasparenza nella concessione di licenze per i brevetti SEP dovrebbe favorire un contesto di investimento equilibrato lungo le intere catene del valore del mercato unico, in particolare per <STRING STRIKE="on">i casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli utilizzi</STRING></STRING> delle tecnologie emergenti che sostengono gli obiettivi di crescita verde, digitale e resiliente dell'Unione, dall'altro il regolamento dovrebbe applicarsi anche alle norme, o a parti di esse, pubblicate prima della sua entrata in vigore, laddove le inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP rilevanti provochino gravi distorsioni del funzionamento del mercato interno. Ciò è particolarmente rilevante per i fallimenti del mercato che ostacolano gli investimenti nel mercato unico, l'introduzione <STRING STRIKE="on">di tecnologie innovative </STRING>o lo sviluppo di tecnologie <STRING STRIKE="on">nascenti e di casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">innovative e di utilizzi</STRING></STRING> emergenti. Tenendo conto di tali criteri, la Commissione dovrebbe quindi determinare mediante un atto delegato le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e <STRING STRIKE="on">i casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli utilizzi</STRING></STRING> rilevanti per i quali è possibile registrare brevetti SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Poiché dovrebbe essere assunto un impegno FRAND per tutti i brevetti SEP dichiarati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> essenziali</STRING></STRING> per qualsiasi norma destinata a un'applicazione ripetuta e continua, il significato di norma dovrebbe essere più ampio rispetto a quello previsto dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>La concessione di licenze a condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che sono fondamentali nello sviluppo della società digitale,</STRING></STRING> include la concessione di licenze esenti da royalty. Dato che la maggior parte dei problemi riguarda le politiche di concessione di licenze soggette a royalty, il presente regolamento non si applica alle licenze esenti da royalty<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di brevetti SEP, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le norme aperte sono fondamentali per lo sviluppo della nostra società digitale, compreso lo sviluppo di software open source. Le norme aperte eliminano gli ostacoli all'interoperabilità, promuovono la scelta tra fornitori e tra soluzioni tecnologiche e garantiscono la concorrenza sul mercato e l'innovazione. Il presente regolamento si applica alle norme aperte senza disincentivare i titolari di brevetti SEP dall'innovare e dal partecipare all'elaborazione collaborativa di norme aperte.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Considerato il carattere globale delle licenze per i brevetti SEP, i riferimenti alla royalty aggregata e alla determinazione delle condizioni FRAND possono intendersi come riferimenti alle royalty aggregate e alle determinazioni delle condizioni FRAND a livello globale oppure come altrimenti concordato dai portatori di interessi che effettuano la notifica o dalle parti del procedimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Nell'Unione l'attività di normazione e l'applicazione ai brevetti essenziali delle disposizioni del diritto della concorrenza relative all'obbligo FRAND sono soggette alle linee direttrici orizzontali<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).</FIELD></FOOTNOTE> e alla sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015 nella causa C-170/13, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2015, Huawei Technologies Co. Ltd/ZTE Corp. e ZTE Deutschland GmbH, C-170/13, ECLI:EU:C:2015:477.</FIELD></FOOTNOTE>. La Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto del titolare di un brevetto SEP di ottenere protezione per i suoi brevetti dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, purché siano soddisfatte alcune condizioni per prevenire un abuso di posizione dominante da parte del titolare di un brevetto SEP nel momento in cui chiede un'azione inibitoria. Poiché il brevetto conferisce al suo titolare il diritto esclusivo di impedire a terzi l'uso dell'invenzione senza il suo consenso solo nella giurisdizione per la quale il brevetto è stato rilasciato, le controversie sui brevetti sono disciplinate dalle leggi e dai procedimenti civili nazionali in materia di brevetti e/o dalle leggi in tema di esecuzione armonizzate dalla direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Poiché esistono procedure specifiche per valutare la validità e la violazione dei brevetti, il presente regolamento non dovrebbe avere alcuna incidenza su tali procedure.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I pool di brevetti, in quanto soluzioni congiunte guidate dall'industria per la concessione di licenze di brevetto, sono vantaggiosi per il mercato e le imprese coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP, tra cui figurano i titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP. Detti pool rappresentano un'opzione prevedibile ed equa per la concessione di licenze relative a tecnologie brevettate essenziali per una norma, poiché consentono di raggiungere un accordo su un insieme di condizioni ampiamente accettabili per la concessione di licenze fra imprese di tutto il mondo. Dal momento che si occupano dei brevetti SEP, i pool di brevetti dovrebbero anche rispettare le condizioni FRAND e dovrebbero altresì offrire piena trasparenza in merito ai brevetti trattati dal loro portafoglio, idealmente concedendone la licenza a tutti i licenziatari interessati indipendentemente dalla loro posizione nella catena del valore e preferibilmente includendo tutti i brevetti SEP inerenti alla norma.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mentre il controllo della concorrenza in relazione ai pool di brevetti è già stato eseguito, persiste incertezza sulla compatibilità dei gruppi di negoziazione di licenziatari costituiti da utilizzatori di brevetti SEP. Tali gruppi possono semplificare il processo di negoziazione, riducendo gli oneri amministrativi e garantendo una maggiore uniformità ed equità delle condizioni di concessione delle licenze per tutti gli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti. I gruppi di negoziazione di licenziatari sono vantaggiosi soprattutto per le PMI. La Commissione dovrebbe pertanto esaminare l'impatto concorrenziale di tali gruppi e analizzare le condizioni che essi dovrebbero soddisfare per essere conformi alla normativa in materia di concorrenza, evitando al contempo il rischio di offrire opzioni "dilatorie" ("hold-out") agli utilizzatori di brevetti SEP partecipanti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Qualsiasi riferimento nel presente regolamento a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro include il tribunale unificato dei brevetti, se sono soddisfatte le condizioni previste al riguardo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In quanto agenzia dell'Unione europea responsabile dei diritti di proprietà intellettuale e </STRING></STRING>per facilitare l'attuazione del presente regolamento, l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) dovrebbe svolgere i compiti di cui trattasi attraverso un centro di competenza. L'EUIPO dispone di una vasta esperienza nella gestione di banche dati, registri elettronici e meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie, che sono elementi essenziali delle funzioni ad esso attribuite dal presente regolamento. È <STRING STRIKE="on">necessario dotare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essenziale garantire che</STRING></STRING> il centro di competenza <STRING STRIKE="on">delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponga dei mezzi necessari, tra cui le</STRING></STRING> risorse umane e finanziarie<STRING STRIKE="on"> necessarie</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> perché possa svolgere i suoi compiti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in modo efficace</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione, anche tramite un coinvolgimento significativo dei portatori di interessi. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti a valle all'interno della catena del valore. Il quadro previsto dal presente regolamento dovrebbe promuovere la leadership tecnologica dell'Unione Europea in materia di innovazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15] </STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Il centro di competenza dovrebbe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, da un lato,</STRING></STRING> istituire e amministrare un registro elettronico<STRING STRIKE="on"> e una banca dati elettronica</STRING> contenente informazioni dettagliate sui brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri<STRING STRIKE="on">, compresi i risultati della verifica del carattere essenziale, i pareri, le relazioni, la giurisprudenza disponibile delle giurisdizioni di tutto il mondo, le norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi e i risultati degli studi specifici</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il registro elettronico dovrebbe fungere da repertorio di base ed essere concepito per essere il punto di riferimento principale per gli utenti, fornendo a titolo gratuito informazioni di base</STRING></STRING> sui brevetti SEP. <STRING STRIKE="on">Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dall'altro lato</STRING></STRING>, il centro di competenza dovrebbe <STRING STRIKE="on">offrire assistenza alle PMI. La creazione e la gestione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inoltre istituire e amministrare una banca dati elettronica che fornisca informazioni facilmente accessibili nell'ambito</STRING></STRING> di un <STRING STRIKE="on">sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">insieme di dati più ampio e completo il cui accesso potrebbe essere condizionato al pagamento di una tassa ragionevole e proporzionata. Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali,</STRING></STRING> dovrebbero <STRING STRIKE="on">includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere accesso alle informazioni contenute nella banca dati a titolo gratuito.</STRING></STRING> Anche <STRING STRIKE="on">attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le istituzioni accademiche dovrebbero poter richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito a certe</STRING></STRING> condizioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il registro elettronico e la banca dati elettronica dovrebbero offrire un elevato livello di certezza del diritto</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP e agevolarne la concessione per le PMI, il centro di competenza dovrebbe offrire assistenza alle PMI e alle start-up. La creazione e la gestione di un sistema di verifica del carattere essenziale e dei processi per il calcolo della royalty aggregata e la determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza dovrebbero includere interventi di miglioramento del sistema e dei processi su base continua, anche attraverso l'uso di nuove tecnologie. In linea con tale obiettivo, il centro di competenza dovrebbe definire procedure di formazione che permettano ai valutatori del carattere essenziale e ai conciliatori di formulare pareri sulle royalty aggregate e sulla determinazione delle condizioni FRAND, e dovrebbe promuovere la coerenza nelle loro pratiche.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Il centro di competenza dovrebbe essere soggetto alle norme dell'Unione in materia di accesso ai documenti e di protezione dei dati. I suoi compiti dovrebbero essere concepiti per aumentare la trasparenza, rendendo disponibili a tutti i portatori di interessi le informazioni esistenti sui brevetti SEP in modo centralizzato e sistematico. <STRING STRIKE="on">È</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sarebbe</STRING></STRING> quindi opportuno trovare un equilibrio tra l'accesso pubblico e gratuito alle informazioni di base e la necessità di finanziare il funzionamento del centro di competenza.<STRING STRIKE="on"> Per coprire i costi di manutenzione dovrebbe essere addebitata una tassa di registrazione per accedere alle informazioni dettagliate contenute nella banca dati, come i risultati delle verifiche del carattere essenziale e le relazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Conoscere l'importo totale della royalty potenziale per tutti i brevetti SEP riguardanti una norma (royalty aggregata) applicabile agli utilizzi di tale norma è importante per valutare l'importo della royalty per un prodotto, elemento a sua volta essenziale per la determinazione dei costi del fabbricante. Ciò aiuta anche <STRING STRIKE="on">il titolare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i titolari</STRING></STRING> dei brevetti SEP a pianificare il rendimento atteso dall'investimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli utilizzatori di brevetti SEP a stimare il costo dell'integrazione della norma nei loro prodotti</STRING></STRING>. La pubblicazione della royalty aggregata prevista e delle condizioni standard di licenza per una determinata norma faciliterebbe la concessione di licenze per i brevetti SEP, riducendone il costo. <STRING STRIKE="on">È </STRING>Pertanto<STRING STRIKE="on"> necessario rendere pubbliche le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli utilizzatori e i titolari di brevetti SEP trarrebbero vantaggio dalla pubblicazione delle</STRING></STRING> informazioni sui canoni di royalty totali (royalty aggregata) e <STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle</STRING></STRING> condizioni FRAND standard per la concessione di licenze.<STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>I titolari di brevetti SEP dovrebbero avere la possibilità di informare innanzitutto il centro di competenza della pubblicazione della norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la quale chiedono il riconoscimento del carattere essenziale </STRING></STRING>o della royalty aggregata che hanno concordato tra loro. Ad eccezione <STRING STRIKE="on">dei casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli utilizzi</STRING></STRING> di norme per i quali la Commissione stabilisce che esistono pratiche di licenza per i brevetti SEP ampiamente consolidate e generalmente ben funzionanti, il centro di competenza può assistere le parti nel determinare la royalty aggregata. In tale contesto, se non vi è accordo su una royalty aggregata tra i titolari di brevetti SEP, alcuni di essi possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore che assista i titolari di brevetti SEP disposti a partecipare alla procedura nel determinare una royalty aggregata per i brevetti SEP riguardanti la norma in questione. In questo caso il ruolo del conciliatore consisterebbe nel facilitare il processo decisionale dei titolari di brevetti SEP partecipanti, senza formulare alcuna raccomandazione di royalty aggregata. <STRING STRIKE="on">Infine è importante garantire la presenza di un terzo indipendente, ossia di un esperto, che possa raccomandare una royalty aggregata. I titolari e/o gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere al centro di competenza una perizia sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I titolari e gli utilizzatori di brevetti SEP dovrebbero quindi poter chiedere che il centro di competenza fornisca tramite una terza parte indipendente una perizia non vincolante sulla royalty aggregata. Quando viene presentata una simile richiesta, il centro di competenza dovrebbe nominare un panel di conciliatori e gestire un processo in cui siano invitati a partecipare tutti i portatori di interessi. Dopo aver ricevuto informazioni da tutti i partecipanti, il panel dovrebbe fornire una perizia sulla royalty aggregata. La perizia sulla royalty aggregata dovrebbe contenere un'analisi non riservata dell'impatto previsto della royalty aggregata sui titolari di brevetti SEP e sui portatori di interessi nella catena del valore. A tal proposito sarebbe importante considerare fattori quali l'efficienza della concessione di licenze per i brevetti SEP, anche alla luce di norme o pratiche consuetudinarie per la concessione di licenze di proprietà intellettuale nella catena del valore e la concessione di licenze incrociate, così come l'incidenza sugli incentivi all'innovazione per i titolari di brevetti SEP e i diversi portatori di interessi lungo la catena del valore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>In linea con i principi e gli obiettivi generali di trasparenza, partecipazione e accesso alla normazione europea, il registro <STRING STRIKE="on">centralizzato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elettronico</STRING></STRING> dovrebbe rendere pubbliche le informazioni sul numero di brevetti SEP applicabili a una norma, sulla titolarità di tali brevetti e sulle parti della norma coperte dai brevetti SEP. Il registro e la banca dati conterranno informazioni su norme, prodotti, processi, servizi e sistemi che utilizzano la norma, sui brevetti SEP in vigore nell'UE, sulle condizioni FRAND standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP o su eventuali programmi per la concessione di licenze, anche collettive, nonché sul carattere essenziale. Per i titolari di brevetti SEP il registro garantirà la trasparenza in merito ai brevetti SEP rilevanti, alla loro quota rispetto alla totalità di brevetti SEP dichiarati per la norma in questione e alle caratteristiche della norma coperte dai brevetti. I titolari di brevetti SEP saranno in condizioni di comprendere meglio il rapporto tra i loro portafogli e quelli di altri titolari di brevetti SEP. Tale aspetto è importante non solo per le negoziazioni con gli utilizzatori, ma anche per la concessione di licenze incrociate con altri titolari di brevetti SEP. Il vantaggio per gli utilizzatori è che il registro rappresenterà una fonte affidabile di informazioni sui brevetti SEP, anche per quanto riguarda i titolari di brevetti da cui l'utilizzatore potrebbe dover ottenere una licenza. Rendere disponibili tali informazioni nel registro contribuirà anche a ridurre la durata delle discussioni tecniche durante la prima fase delle negoziazioni per la concessione di licenze per i brevetti SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Dopo la notifica di una norma oppure, se anteriore, la determinazione di una royalty aggregata, il centro di competenza aprirà la registrazione dei brevetti SEP ai titolari di brevetti essenziali in vigore in uno o più Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Per garantire la trasparenza riguardo ai brevetti SEP, è opportuno imporre ai titolari di registrare i loro brevetti essenziali per la norma per la quale è aperta la registrazione. I titolari di brevetti SEP dovrebbero registrare i loro brevetti entro sei mesi dalla data in cui il centro di competenza ha aperto la registrazione o, se anteriore, dalla data di concessione dei brevetti SEP in questione. <STRING STRIKE="on">In caso di registrazione tempestiva, </STRING>I titolari di brevetti SEP <STRING STRIKE="on">dovrebbero essere in grado di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono</STRING></STRING> riscuotere le royalty <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche se il loro brevetto SEP non è registrato, ma dovrebbero poter</STRING></STRING> chiedere il risarcimento dei danni per gli usi e le violazioni avvenuti prima della registrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in caso di registrazione tempestiva, purché il loro ammontare sia stato fissato in conformità alle condizioni di determinazione FRAND stabilite nel presente regolamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P><STRING STRIKE="on">I</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di mancata registrazione da parte dei</STRING></STRING> titolari di brevetti SEP <STRING STRIKE="on">possono effettuare la registrazione dopo la scadenza del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il</STRING></STRING> termine indicato<STRING STRIKE="on">. In tal caso i titolari</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare</STRING></STRING> di brevetti SEP <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che, in caso di ulteriori ritardi nella registrazione dei suoi brevetti, dopo un periodo di tolleranza di un mese, detto titolare non dovrebbe</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">non dovrebbero però</STRING> essere in grado di <STRING STRIKE="on">riscuotere le royalty né di chiedere il risarcimento dei danni per il periodo di ritardo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intentare un'azione in relazione al suo brevetto fino al completamento della registrazione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>È opportuno che le clausole degli accordi di licenza che stabiliscono una royalty per un gran numero di brevetti, presenti o futuri, non siano influenzate dall'invalidità, dal carattere non essenziale o dall'inapplicabilità di un piccolo numero di tali brevetti, quando tali fattori non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre clausole di tali accordi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>I titolari di brevetti SEP dovrebbero assicurarsi che le registrazioni dei loro brevetti siano aggiornate. È opportuno che gli aggiornamenti siano registrati entro sei mesi per i cambiamenti rilevanti, ad esempio per quanto riguarda la titolarità, gli accertamenti sull'annullamento del brevetto o altri cambiamenti applicabili derivanti da impegni contrattuali o da decisioni di autorità pubbliche. <STRING STRIKE="on">Il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di</STRING></STRING> mancato aggiornamento <STRING STRIKE="on">può comportare la sospensione </STRING>della registrazione<STRING STRIKE="on"> dei brevetti SEP dal registro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il centro di competenza dovrebbe notificare al titolare del brevetto SEP che, qualora vi siano ulteriori ritardi nell'aggiornamento della sua registrazione, dopo un periodo di tolleranza di un mese il suo brevetto SEP può essere sospeso</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolare di un brevetto SEP può anche chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP. Anche i portatori di interessi possono chiedere la modifica della registrazione di un brevetto SEP, se sono in grado di dimostrarne l'inesattezza sulla base di una decisione definitiva di un'autorità pubblica. È possibile cancellare un brevetto SEP dal registro solo su richiesta del suo titolare, se il brevetto è scaduto, è stato annullato o giudicato non essenziale da una decisione o sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro o ritenuto non essenziale ai sensi del presente regolamento. Per garantire la trasparenza, dovrebbe essere resa pubblica una registrazione delle modifiche apportate al registro dei brevetti SEP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Per garantire una qualità ancora più elevata del registro ed evitare un eccesso di registrazioni, dovrebbero essere effettuate verifiche del carattere essenziale anche in modo aleatorio da valutatori indipendenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e imparziali </STRING></STRING>selezionati in base a criteri oggettivi che saranno determinati dalla Commissione. È opportuno verificare il carattere essenziale di un solo brevetto SEP di una stessa famiglia di brevetti.<STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Tali verifiche del carattere essenziale dovrebbero essere effettuate su un campione dei portafogli di brevetti SEP, così da garantire che dal campione si possano ottenere risultati statisticamente validi. I risultati delle verifiche a campione del carattere essenziale dovrebbero determinare il rapporto tra i brevetti SEP sottoposti a verifica con esito positivo e la totalità dei brevetti SEP registrati da ciascun titolare. Il tasso di essenzialità dovrebbe essere aggiornato su base annua.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di registrare i loro brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP per le verifiche del carattere essenziale. Dopo la registrazione, </STRING></STRING>i titolari o gli utilizzatori di brevetti SEP possono inoltre indicare ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati da sottoporre a verifica del carattere essenziale. Se viene confermato il carattere essenziale dei brevetti SEP preselezionati, i titolari di tali brevetti possono utilizzare questa conferma nelle negoziazioni e come prova dinanzi a un organo giurisdizionale, fatto salvo il diritto degli utilizzatori di contestare dinanzi agli organi giurisdizionali il carattere essenziale di un brevetto SEP registrato. I brevetti SEP selezionati non avrebbero alcuna influenza sul processo di campionamento, in quanto il campione dovrebbe essere selezionato tra tutti i brevetti SEP registrati di ciascuno dei titolari di tali brevetti. Se un brevetto SEP preselezionato viene selezionato anche per il campione, dovrebbe essere effettuata una sola verifica del carattere essenziale. Le verifiche del carattere essenziale non dovrebbero essere ripetute sui brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.<STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>È opportuno che nel registro figurino<STRING STRIKE="on"> tutte</STRING> le valutazioni del carattere essenziale dei brevetti SEP effettuate da soggetti indipendenti prima dell'entrata in vigore del regolamento, ad esempio attraverso i pool di brevetti, così come le determinazioni del carattere essenziale da parte delle autorità giudiziarie. Tali brevetti SEP non dovrebbero essere sottoposti a una nuova verifica del carattere essenziale una volta che al centro di competenza sono stati forniti gli elementi di prova a sostegno delle informazioni contenute nel registro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che il valutatore non abbia motivi oggettivi, basati su elementi di prova sufficienti, per ritenere che la precedente verifica del carattere essenziale fosse inesatta</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I titolari di brevetti SEP o i pool di brevetti dovrebbero inoltre poter effettuare la valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>È opportuno che i valutatori operino in modo indipendente, nel rispetto del regolamento di procedura e del codice di condotta che saranno stabiliti dalla Commissione. Il titolare di un brevetto SEP potrà chiedere una valutazione inter pares prima che sia emesso un parere motivato. I risultati della verifica del carattere essenziale non saranno oggetto di ulteriori revisioni, tranne qualora il brevetto SEP sia oggetto di una valutazione inter pares. I risultati della valutazione inter pares dovrebbero servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale, a individuare e porre rimedio alle carenze e a migliorare la coerenza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Il centro di competenza pubblicherà i risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi positivi o negativi, nel registro e nella banca dati. I risultati delle verifiche del carattere essenziale non saranno giuridicamente vincolanti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe quindi essere possibile risolvere </STRING></STRING>qualsiasi controversia successiva inerente al carattere essenziale<STRING STRIKE="on"> dovrebbe quindi essere risolta</STRING> dinanzi all'organo giurisdizionale competente. I risultati delle verifiche del carattere essenziale, siano essi richiesti dal titolare di un brevetto SEP o basati su un campione, possono invece essere utilizzati per dimostrare il carattere essenziale di tali brevetti SEP <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o altri criteri pertinenti </STRING></STRING>nelle negoziazioni, nei pool di brevetti e dinanzi agli organi giurisdizionali. <STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">È necessario garantire che la registrazione e i conseguenti obblighi previsti dal presente regolamento non vengano elusi cancellando il brevetto SEP dal registro. Nel caso in cui un valutatore ritenga che un brevetto SEP iscritto nel corrispondente registro non sia essenziale, solo il titolare del brevetto SEP può richiederne la cancellazione dal registro e può farlo solo una volta che si sia concluso il processo di campionamento annuale e che sia stata stabilita e pubblicata la proporzione di brevetti realmente essenziali del campione.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 32 e 289]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Le finalità dell'impegno FRAND sono facilitare l'adozione e l'uso della norma rendendo disponibili i brevetti SEP agli utilizzatori a condizioni eque e ragionevoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non discriminatorie</STRING></STRING> e garantire ai titolari di brevetti SEP un rendimento equo e ragionevole della loro innovazione. Le azioni di esecuzione avviate dai titolari di brevetti SEP o le azioni intentate dagli utilizzatori in seguito al rifiuto del titolare di un brevetto SEP di concedere la licenza dovrebbero quindi avere come obiettivo ultimo la conclusione di un accordo di licenza FRAND. A tale proposito l'obiettivo principale del regolamento è facilitare le negoziazioni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie, con possibili vantaggi per entrambe le parti. Garantire l'accesso a metodi rapidi, equi ed efficienti dal punto di vista dei costi per risolvere le controversie relative alle condizioni FRAND dovrebbe giovare sia ai titolari di brevetti SEP che agli utilizzatori. A tale proposito un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie correttamente funzionante che permetta di determinare le condizioni FRAND (determinazione delle condizioni FRAND) può offrire vantaggi significativi a tutte le parti. Le parti possono chiedere la determinazione delle condizioni FRAND per dimostrare che la propria offerta è equa, ragionevole e non discriminatoria, oppure per fornire una garanzia, quando assumono impegni in buona fede.<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe semplificare e accelerare le negoziazioni relative a tali condizioni e ridurre i costi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di transazione per tutti i portatori di interessi</STRING></STRING>. È opportuno che sia l'EUIPO ad amministrare la procedura. Il centro di competenza dovrebbe stilare un elenco di conciliatori che soddisfino i criteri di competenza e indipendenza stabiliti e creare un repertorio di relazioni non riservate (la versione riservata delle relazioni sarà accessibile solo alle parti e ai conciliatori). I conciliatori dovrebbero essere persone neutrali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e imparziali </STRING></STRING>di comprovata esperienza nella risoluzione di controversie e con una profonda comprensione degli aspetti economici della concessione di licenze a condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dovrebbero essere previste norme e procedure intese a definire i conflitti di interessi e i meccanismi per la gestione di eventuali conflitti di tale genere.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P><STRING STRIKE="on">La</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui una o più parti avviino una</STRING></STRING> determinazione delle condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, essa dovrebbe rappresentare</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> rappresenterebbe</STRING> un passo obbligatorio prima che il titolare di un brevetto SEP possa avviare un procedimento per violazione di un brevetto o che un utilizzatore possa chiedere a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro la determinazione o valutazione delle condizioni FRAND relative a un brevetto SEP. L'obbligo di avviare la procedura di determinazione delle condizioni FRAND prima di iniziare il corrispondente procedimento giudiziario non dovrebbe però riguardare i brevetti SEP che coprono <STRING STRIKE="on">i casi d'uso di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli utilizzi delle</STRING></STRING> norme per i quali la Commissione abbia stabilito che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P><STRING STRIKE="on">Ciascuna parte può scegliere se desidera partecipare alla procedura e impegnarsi a rispettarne l'esito. </STRING>Nel caso in cui una parte non risponda alla richiesta di determinazione delle condizioni FRAND<STRING STRIKE="on"> o non si impegni a rispettare l'esito di tale determinazione</STRING>, l'altra parte dovrebbe essere in grado di chiedere la chiusura o la prosecuzione unilaterale della determinazione delle condizioni FRAND. Tale parte non dovrebbe essere esposta a contenziosi durante il periodo in cui vengono determinate le condizioni FRAND. Allo stesso tempo, la determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe essere una procedura efficace che consenta alle parti di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incontrarsi in un contesto neutro, ad esempio dinanzi a un panel di conciliatori, e di </STRING></STRING>raggiungere un accordo prima della fase contenziosa o di ottenere una determinazione da utilizzare in ulteriori procedimenti. La parte o le parti che partecipano alla procedura <STRING STRIKE="on">per la determinazione delle condizioni FRAND e che si impegnano a rispettarne l'esito </STRING>dovrebbero quindi poter beneficiare del suo completamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND non dovrebbe pregiudicare l'effettiva protezione dei diritti delle parti. <STRING STRIKE="on">A tale proposito, la parte che si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe avere il diritto, nel caso in cui l'altra parte non assuma il medesimo impegno, di avviare un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale nazionale competente in attesa della determinazione delle condizioni FRAND. Ciascuna delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> parti <STRING STRIKE="on">dovrebbe inoltre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> poter adire l'organo giurisdizionale competente per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria. Nel caso in cui il titolare di un brevetto SEP abbia assunto un impegno FRAND, l'adozione di provvedimenti provvisori di natura finanziaria adeguati e proporzionati dovrebbe garantire la necessaria tutela giudiziaria al titolare del brevetto SEP che abbia accettato di concedere in licenza il suo brevetto a condizioni FRAND, mentre l'utilizzatore dovrebbe essere in grado di contestare il livello delle royalty FRAND o di eccepire la mancanza di carattere essenziale o l'invalidità del brevetto SEP. Nei sistemi nazionali che richiedono l'avvio di un procedimento di merito come condizione per chiedere un provvedimento provvisorio di natura finanziaria, dovrebbe essere possibile avviare tale procedimento ma le parti dovrebbero richiedere la sospensione della causa durante la determinazione delle condizioni FRAND. Nel valutare se il livello del provvedimento provvisorio di natura finanziaria sia da ritenere adeguato per un caso determinato si dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità economica del richiedente e dei potenziali effetti sull'efficacia delle misure richieste, in particolare per le PMI, anche al fine di prevenire l'uso abusivo di tali misure. Dovrebbe inoltre essere chiarito che, dopo la conclusione della determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, dovrebbe essere a disposizione delle parti.<STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Quando danno avvio alla determinazione delle condizioni FRAND, le parti dovrebbero selezionare un <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> dall'elenco istituito a tale scopo. In caso di disaccordo, la scelta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei membri del panel di conciliatori</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">del conciliatore</STRING> spetterebbe al centro di competenza. La determinazione delle condizioni FRAND dovrebbe concludersi entro nove mesi, il periodo di tempo necessario per garantire che la procedura rispetti i diritti delle parti pur rimanendo sufficientemente rapida da evitare ritardi nella conclusione delle licenze. Le parti possono accordarsi in qualsiasi momento durante il processo, con la conseguente chiusura della determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Una volta nominato il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, il centro di conciliazione dovrebbe deferire a quest'ultimo la determinazione delle condizioni FRAND affinché valuti se la richiesta contenga le informazioni necessarie e comunichi il calendario della procedura alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> dovrebbe esaminare le comunicazioni e i suggerimenti delle parti per la determinazione delle condizioni FRAND e prendere in considerazione le diverse fasi negoziali ed altre circostanze rilevanti. Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, di propria iniziativa o su richiesta di una parte, dovrebbe poter richiedere alle parti di presentare gli elementi di prova che ritiene necessari per lo svolgimento delle sue funzioni. Dovrebbe inoltre essere in grado di esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro e le relazioni relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, nonché le informazioni e i documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Se una parte non partecipa alla determinazione delle condizioni FRAND dopo la nomina del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, l'altra parte può chiedere che sia posta fine a tale procedura o che il conciliatore adotti una raccomandazione per la determinazione delle condizioni FRAND sulla base delle informazioni che è stato in grado di esaminare.<STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Se una parte avvia un procedimento in una giurisdizione esterna all'Unione che porta all'adozione di decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive riguardanti la stessa norma soggetta alla determinazione delle condizioni FRAND e il suo utilizzo, o che include brevetti SEP della stessa famiglia di quelli soggetti alla determinazione delle condizioni FRAND e che coinvolge in qualità di parte una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND, prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> o, se quest'ultimo non è stato nominato, il centro di competenza dovrebbe essere in grado di porre fine alla procedura su richiesta dell'altra parte.<STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Al termine della procedura, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> dovrebbe presentare una proposta di raccomandazione delle condizioni FRAND. Entrambe le parti dovrebbero avere la possibilità di accettare o rifiutare la proposta. Se le parti non trovano un accordo e/o non accettano la proposta, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> dovrebbe elaborare una relazione sulla determinazione delle condizioni FRAND, redigendone una versione riservata e una non riservata. La versione non riservata della relazione dovrebbe contenere la proposta di condizioni FRAND e la metodologia utilizzata e dovrebbe essere trasmessa al centro di competenza per la pubblicazione, in modo che serva da riferimento per qualsiasi successiva determinazione delle condizioni FRAND tra le parti e altri portatori di interessi coinvolti in negoziazioni simili. La relazione avrebbe quindi il duplice scopo di incoraggiare le parti a trovare un accordo e di garantire la trasparenza sul processo e sulle condizioni FRAND raccomandate in caso di disaccordo.<STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Il regolamento rispetta i diritti di proprietà intellettuale dei titolari di brevetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con l'</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> (</STRING>articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'UE<STRING STRIKE="on">)</STRING>, sebbene includa una restrizione alla possibilità di ottenere protezione per un brevetto SEP che non sia stato registrato entro un certo termine e introduca l'obbligo di procedere alla determinazione delle condizioni FRAND prima di far valere in giudizio i singoli brevetti SEP. La Carta dei diritti fondamentali dell'UE permette di limitare l'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale, a condizione che sia rispettato il principio di proporzionalità. Secondo la giurisprudenza consolidata, i diritti fondamentali possono soggiacere a restrizioni, a condizione che queste ultime rispondano ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall'Unione e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere l'essenza stessa dei diritti così garantiti<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza della Corte di giustizia del 13 dicembre 1979, Hauer/Land Rheinland-Pfalz, C-44/79, ECLI:EU:C:1979:290, punto 32; sentenza della Corte di giustizia dell'11 luglio 1989, Hermann Schräder HS Kraftfutter GmbH &amp; Co. KG/Hauptzollamt Gronau, C-256/87, ECLI:EU:C:1999:332, punto 15, e sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1989, Hubert Wachauf/Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft, C-5/88, ECLI:EU:C:1989:321, punti 17 e 18.</FIELD></FOOTNOTE>. In tal senso, il presente regolamento risponde a un interesse pubblico in quanto fornisce informazioni e garantisce risultati uniformi, aperti e prevedibili sui brevetti SEP a livello di Unione, a beneficio dei titolari e degli utilizzatori di brevetti SEP, nonché degli utilizzatori finali. L'obiettivo è la diffusione della tecnologia a vantaggio reciproco dei titolari e degli utilizzatori dei brevetti SEP. Inoltre le norme sulla determinazione delle condizioni FRAND sono temporanee e quindi limitate; il loro obiettivo è migliorare e snellire il processo ma non sono in definitiva vincolanti<FOOTNOTE><FIELD>La procedura di conciliazione segue le condizioni per il ricorso obbligatorio alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie come condizione per la ricevibilità di un'azione giudiziaria, come stabilito nella sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Alassini e altri, cause riunite da C‑317/08 a C‑320/08, e nella sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Menini e Rampanelli/Banco Popolare Società Cooperativa, C‑75/16, tenendo conto delle specificità della concessione delle licenze per i brevetti SEP.</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>La determinazione delle condizioni FRAND è coerente anche con il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, sancito dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto l'utilizzatore e il titolare dei brevetti SEP conservano pienamente tale diritto. In caso di mancata registrazione entro il termine prescritto, l'esclusione del diritto all'effettiva tutela dei diritti è limitata e necessaria e risponde a obiettivi di interesse generale. Come confermato dalla CGUE<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 2010, Rosalba Alassini/Telecom Italia SpA (C-317/08), Filomena Califano/Wind SpA (C-318/08), Lucia Anna Giorgia Iacono/Telecom Italia SpA (C-319/08) e Multiservice Srl/Telecom Italia SpA (C-320/08), cause riunite C-317/08, C-318/08, C-319/08 e C-320/08, ECLI:EU:C:2010:146, e sentenza della Corte di giustizia del 14 giugno 2017, Livio Menini e Maria Antonia Rampanelli/Banco Popolare – Società Cooperativa, C‑75/16, ECLI:EU:C:2017:457.</FIELD></FOOTNOTE>, una disposizione che preveda una procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie come condizione per l'accesso agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri è considerata compatibile con il principio della tutela giurisdizionale effettiva. La determinazione delle condizioni FRAND segue le condizioni per la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie delineate nelle sentenze della CGUE, tenendo conto delle caratteristiche particolari della concessione di licenze per i brevetti SEP.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La procedura di determinazione delle condizioni FRAND consente inoltre il deposito di una cauzione da parte del presunto autore della violazione come provvedimento provvisorio di natura finanziaria, che può essere richiesto per evitare gravi limitazioni alle attività del presunto autore della violazione e assicurare che l'altra parte riceva l'importo corrispondente in caso di azione di risarcimento dei danni. Inoltre, la determinazione delle condizioni FRAND non pregiudica in alcun modo la possibilità per il titolare di un brevetto SEP di ricevere un risarcimento per una violazione verificatasi durante la determinazione delle condizioni FRAND nell'ambito di un successivo procedimento giudiziario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Nel determinare le royalty aggregate e le condizioni FRAND, i conciliatori dovrebbero tenere conto in particolare dell'acquis dell'Unione e delle sentenze della Corte di giustizia in materia di brevetti SEP, nonché degli orientamenti elaborati ai sensi del presente regolamento, delle linee direttrici orizzontali<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione - Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 101 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 11 del 14.1.2011, pag. 1) (attualmente in fase di revisione).</FIELD></FOOTNOTE> e della comunicazione adottata dalla Commissione nel 2017 dal titolo "Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione — Definire l'approccio dell'UE ai brevetti essenziali (COM(2017) 712 final del 29.11.2017).</FIELD></FOOTNOTE>. <STRING STRIKE="on">I</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il panel di</STRING></STRING> conciliatori <STRING STRIKE="on">dovrebbero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> inoltre prendere in considerazione eventuali perizie sulla royalty aggregata o, in assenza di queste, <STRING STRIKE="on">dovrebbero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> chiedere informazioni alle parti prima di formulare le proprie proposte finali.<STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La concessione di licenze per i brevetti SEP potrebbe causare attriti nelle catene del valore non ancora esposte a tali brevetti. È dunque importante che il centro di competenza svolga attività di sensibilizzazione alla concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore avvalendosi di tutti gli strumenti a sua disposizione. Tra gli altri fattori figurano la capacità dei fabbricanti a monte di trasferire a valle il costo della licenza per un brevetto SEP e la possibile incidenza delle clausole di indennizzo esistenti all'interno della catena del valore</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di evitare un possibile impatto negativo sulle imprese stabilite nell'Unione che partecipano e concorrono con successo allo sviluppo delle tecnologie globali attraverso la normazione, la Commissione dovrebbe valutare l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, il sistema di determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale. Sulla base dell'esito di tale valutazione, la Commissione dovrebbe, se necessario, presentare una proposta legislativa al fine di adattare i sistemi. Il ruolo dei pool di brevetti, compresi quelli creati dagli utilizzatori di brevetti SEP, dovrebbe essere esaminato dalla Commissione al fine di valutarne l'impatto una volta entrato in vigore il presente regolamento, in particolare in termini di effetti sulla competitività sul mercato.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Le PMI possono essere coinvolte nella concessione di licenze per i brevetti SEP sia come titolari sia come utilizzatori di tali brevetti. Anche se attualmente vi sono poche PMI tra i titolari di brevetti SEP, le efficienze generate grazie al presente regolamento dovrebbero comunque <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche </STRING></STRING>agevolare la concessione di licenze per i loro brevetti SEP. È necessario prevedere altre condizioni per alleggerire l'onere dei costi per le PMI, ad esempio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> minori oneri amministrativi,</STRING></STRING> tasse amministrative ridotte e la possibilità di beneficiare di tasse ridotte per le verifiche del carattere essenziale e la conciliazione, oltre a servizi gratuiti di assistenza e formazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo che siano maggiormente in grado di occuparsi delle questioni relative ai brevetti SEP nonché dello sviluppo delle norme</STRING></STRING>. I brevetti SEP delle micro e piccole imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e delle start-up</STRING></STRING> non dovrebbero essere oggetto di campionamento per la verifica del carattere essenziale; tali imprese dovrebbero però poter proporre brevetti SEP per la verifica del carattere essenziale, se lo desiderano. Anche gli utilizzatori che sono PMI<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e start-up</STRING></STRING> dovrebbero beneficiare di tasse di accesso ridotte e di servizi gratuiti di assistenza e formazione. Infine i titolari di brevetti SEP dovrebbero essere incoraggiati a incentivare l'acquisto di licenze da parte delle PMI attraverso sconti su volumi ridotti o esenzioni dalle royalty FRAND.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tale contesto, è importante garantire che le PMI e le start-up beneficino di uno sportello unico istituito dal centro di competenza incaricato di individuare i licenziatari e i licenzianti pertinenti per le PMI e di fornire loro consulenza a titolo gratuito sui brevetti SEP. A tal fine, il centro di competenza dovrebbe istituire un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che potrebbe anche, a determinate condizioni, fornire assistenza per quanto riguarda il sostegno giudiziario, ad esempio mettendo a disposizione un rappresentante legale a titolo gratuito durante i procedimenti giudiziari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene sia opportuno concedere vantaggi alle PMI, questi non dovrebbero dare adito a usi impropri. A tale riguardo gli aggregatori di brevetti, che possono essere caratterizzati da un modello commerciale di tipo "ottenere e affermare" e che hanno lo scopo di generare entrate attraverso diritti di licenza, royalty e risarcimento dei danni, non dovrebbero beneficiare di esenzioni e dell'assistenza del centro di competenza previsto dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I meccanismi di sostegno, come ad esempio i voucher per la PI a favore delle PMI, si sono rivelati efficaci nell'aiutare le PMI a tutelare i propri diritti di PI. Il periodo di applicazione di detti meccanismi dovrebbe essere esteso oltre il 2024.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on">[Em. 51]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Al fine di integrare alcuni elementi non essenziali del presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli elementi da iscrivere nel registro, alla determinazione delle pertinenti norme esistenti o all'individuazione <STRING STRIKE="on">dei casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli utilizzi</STRING></STRING> delle norme o di parti di esse in relazione alle quali la Commissione stabilisca che non esistono difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze a condizioni FRAND. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.<STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione di prescrizioni dettagliate per la selezione dei valutatori e dei conciliatori, nonché del regolamento di procedura e del codice di condotta per i valutatori e i conciliatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. I valutatori e i conciliatori dovrebbero possedere requisiti di onorabilità e le conoscenze, le competenze e l'esperienza sufficienti per esercitare le loro funzioni</STRING></STRING>. È altresì opportuno che la Commissione adotti le norme tecniche per la selezione del campione di brevetti SEP da sottoporre a verifica del carattere essenziale e la metodologia per la realizzazione di tale verifica da parte dei valutatori e dei valutatori inter pares. La Commissione dovrebbe inoltre stabilire le tasse amministrative per i suoi servizi in relazione ai compiti previsti dal presente regolamento e le tasse per i servizi dei valutatori, dei periti e dei conciliatori, le relative deroghe e i metodi di pagamento, adattandoli a seconda delle necessità. È altresì opportuno che la Commissione determini le norme o parti di esse che sono state pubblicate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per le quali è possibile registrare brevetti SEP. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> dovrebbe essere modificato per conferire all'EUIPO il potere di svolgere i compiti previsti dal presente regolamento. Anche le funzioni del direttore esecutivo dovrebbero essere ampliate al fine di ricomprendere i poteri conferitigli ai sensi del presente regolamento. Inoltre il centro di arbitrato e mediazione dell'EUIPO dovrebbe essere autorizzato a istituire le procedure per il calcolo delle royalty aggregate e la determinazione delle condizioni FRAND.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Poiché è opportuno accordare all'EUIPO, alla Commissione e ai portatori di interessi il tempo necessario per prepararsi all'attuazione e all'applicazione del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere rinviata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia aumentare la trasparenza in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP e offrire un meccanismo efficiente per risolvere le controversie sulle condizioni FRAND, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri a causa del moltiplicarsi dei costi ma, per motivi di efficienza e di portata, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo I</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto e ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce le disposizioni seguenti in materia di brevetti essenziali per una norma ("brevetti SEP"):</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le disposizioni che rafforzano la trasparenza sulle informazioni necessarie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le disposizioni relative alla registrazione dei brevetti SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una procedura per valutare il carattere essenziale dei brevetti SEP registrati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>una procedura per la risoluzione amichevole delle controversie relative alla natura equa, ragionevole e non discriminatoria delle condizioni ("determinazione delle condizioni FRAND");</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le competenze dell'EUIPO per l'adempimento dei compiti previsti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai brevetti che sono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in vigore in uno o più Stati membri e che il titolare di un brevetto SEP ritiene</STRING></STRING> essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione<STRING STRIKE="on"> nei confronti della quale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, indipendentemente dal fatto che</STRING></STRING> il titolare del brevetto SEP si <STRING STRIKE="on">è</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia</STRING></STRING> impegnato a concedere in licenza i suoi brevetti essenziali a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie (FRAND)<STRING STRIKE="on"> e che non è soggetta a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con le eccezioni di cui al paragrafo 3;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, conformemente all'articolo 66</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli articoli 17 e 18 e l'articolo 34, paragrafo 1, non si applicano <STRING STRIKE="on">ai</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le trattative per la concessione di licenze per i</STRING></STRING> brevetti SEP <STRING STRIKE="on">nella misura in cui sono utilizzati nei casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a condizioni FRAND non danno luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto riguarda utilizzi</STRING></STRING> <STRING STRIKE="on">individuati dalla Commissione in conformità al paragrafo 4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di determinate norme o di parti di esse</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali utilizzi, norme e parti di esse sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 ter.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Qualora vi siano elementi di prova sufficienti a dimostrare che, per quanto concerne i casi d'uso individuati di determinate norme o parti di esse, le negoziazioni per la concessione di licenze per i</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il paragrafo 2, del presente articolo, il presente regolamento si applica anche ai</STRING></STRING> brevetti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in vigore in uno o più Stati membri che il titolare di un brevetto SEP ritiene essenziali per una norma pubblicata da un'organizzazione di normazione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">SEP a condizioni FRAND non danno luogo a</STRING> difficoltà o inefficienze di rilievo <STRING STRIKE="on">tali da incidere sul funzionamento del mercato interno, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, adotta un atto delegato ai sensi dell'articolo 67 con cui istituisce un elenco di tali casi d'uso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella concessione di licenze di brevetti SEP per taluni utilizzi, norme e parti di esse. Tali utilizzi</STRING></STRING>, norme <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> parti di esse<STRING STRIKE="on">, ai fini del paragrafo 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono individuati secondo la procedura di cui all'articolo 65 quater</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>si applica ai<STRING STRIKE="on"> titolari di</STRING> brevetti SEP <STRING STRIKE="on">in vigore in uno o più Stati membri</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetti a una politica di proprietà intellettuale esente da royalty, salvo quando tali brevetti SEP fanno parte di un portafoglio di brevetti oggetto di licenza per royalty</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il presente regolamento non si applica alle azioni per invalidità o violazione di brevetti non correlati all'utilizzo di una norma notificata ai sensi del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione degli articoli 101 e 102 TFUE o delle corrispondenti disposizioni nazionali di diritto della concorrenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>"brevetto essenziale" o "brevetto SEP": qualsiasi brevetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che un titolare di brevetti SEP ritiene </STRING></STRING>essenziale per una norma;<STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>"essenziale per una norma": significa che il brevetto contiene almeno una rivendicazione per la quale non è possibile, per ragioni tecniche, produrre o utilizzare un'applicazione o un metodo conformi a una norma, comprese le relative opzioni, senza violare il brevetto in base all'attuale stato dell'arte e alla normale pratica tecnica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>"norma": una specifica tecnica, adottata da un'organizzazione di normazione, per applicazione ripetuta o continua<STRING STRIKE="on">, alla quale non è obbligatorio conformarsi</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>"specifica tecnica": un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema deve soddisfare, secondo la definizione di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>"organizzazione di normazione": qualsiasi organismo di normazione che elabori raccomandazioni o requisiti tecnici o di qualità per prodotti, processi di produzione, servizi o metodi e che non sia un'associazione industriale privata che sviluppa specifiche tecniche proprietarie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"utilizzo": uno scenario specifico in cui una specifica tecnologia standardizzata o uno specifico metodo standardizzato sono applicati per soddisfare una determinata finalità o funzione di un prodotto, di un processo, di un servizio o di un sistema, indipendentemente dal livello della catena del valore;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>"titolare di un brevetto SEP": il titolare di un brevetto SEP o la persona che detiene una licenza esclusiva per un brevetto SEP in uno o più Stati membri;<STRING BOLD="on"> [Em. 61 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>"utilizzatore": la persona fisica o giuridica che utilizza o intende utilizzare una norma in un prodotto, un processo, un servizio o un sistema<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sul mercato dell'Unione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>"condizioni FRAND": condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie per la concessione di licenze per i brevetti SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>"determinazione delle condizioni FRAND": una procedura strutturata per la determinazione di condizioni FRAND per la concessione di licenze per un brevetto SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>"royalty aggregata": l'importo <STRING STRIKE="on">massimo della royalty per</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">totale corrisposto o da corrispondere per la concessione di</STRING></STRING> tutti i brevetti essenziali per una norma;<STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"esente da royalty": disponibile senza il pagamento di una royalty o senza un accordo in merito a qualsiasi altra considerazione, di natura economica o meno; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>"pool di brevetti": un ente creato mediante un accordo <STRING STRIKE="on">con cui</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra</STRING></STRING> due o più titolari di brevetti SEP <STRING STRIKE="on">si concedono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un consorzio in cui più titolari di brevetti SEP concordano di concedersi</STRING></STRING> reciprocamente in licenza uno o più dei loro brevetti o <STRING STRIKE="on">li danno</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di darli</STRING></STRING> in licenza a terzi;<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>"valutazione inter pares": processo di riesame dei risultati preliminari delle verifiche del carattere essenziale da parte di valutatori diversi da quelli che hanno effettuato la verifica iniziale del carattere originale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>"tabella delle rivendicazioni": <STRING STRIKE="on">una presentazione della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un documento che mostra la</STRING></STRING> corrispondenza tra gli elementi (caratteristiche) di una rivendicazione brevettuale e almeno un requisito o una raccomandazione di una norma;<STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>"requisito di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive criteri oggettivamente verificabili che devono essere soddisfatti e dai quali non è consentita alcuna deviazione se si intende rivendicare la conformità al contenuto del documento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>"raccomandazione di una norma": l'espressione, nel contenuto di un documento, che descrive una possibile scelta o linea d'azione suggerita in quanto ritenuta particolarmente adatta, senza necessariamente menzionarne o escluderne altre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>"famiglia di brevetti": un insieme di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">domande di brevetto aventi almeno una priorità in comune, compresi i </STRING></STRING>documenti <STRING STRIKE="on">brevettuali riguardanti la stessa invenzione e i cui membri hanno le stesse priorità;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prioritari stessi;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>"portatore di interessi": qualsiasi persona che possa dimostrare un interesse legittimo per i brevetti SEP, compresi i titolari di brevetti SEP, gli utilizzatori, gli agenti dei titolari di brevetti SEP o degli utilizzatori, o le associazioni che rappresentano gli interessi dei titolari di brevetti SEP e degli utilizzatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"conciliatore": qualsiasi persona nominata per mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata in conformità all'articolo 17, per operare in un panel che fornisce un parere su una royalty aggregata a norma dell'articolo 18 e per partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND a norma del titolo VI, che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"valutatore": qualsiasi persona nominata per svolgere verifiche del carattere essenziale a norma del titolo V che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"valutatore inter pares": qualsiasi persona nominata per condurre una valutazione inter pares che è indipendente e imparziale e non ha conflitti di interessi diretti né indiretti;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>"centro di competenza": le unità amministrative dell'EUIPO che svolgono i compiti affidati all'EUIPO ai sensi del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"aggregatore di brevetti": un soggetto che deriva i suoi profitti principalmente dall'applicazione di brevetti o dalla concessione di licenze per i brevetti, ivi compresi danni o riconoscimenti economici derivanti dall'aggregazione di tali brevetti, e che non partecipa alla produzione, alla fabbricazione, alla vendita o alla distribuzione di prodotti o servizi che utilizzano le invenzioni brevettate, né alla ricerca e allo sviluppo di tali invenzioni, che non è un istituto di istruzione o di ricerca, né un'organizzazione di trasferimento delle tecnologie intesa ad agevolare la commercializzazione di innovazioni tecnologiche da essa stessa generate, e che non è un inventore singolo che aggrega brevetti originariamente riconosciutigli o brevetti relativi a tecnologie che ha originariamente sviluppato in prima persona;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo II</TI><STI.GR>Centro di competenza</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Compiti del centro di competenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I compiti previsti dal presente regolamento sono svolti da un centro di competenza istituito in seno all'EUIPO, dotato delle risorse umane e finanziarie necessarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza promuove la trasparenza e la determinazione di condizioni FRAND in relazione ai brevetti SEP e svolge i compiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>creare e mantenere un registro elettronico e una banca dati elettronica per i brevetti SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità agli articoli 4 e 5</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>istituire e gestire elenchi di valutatori e conciliatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità all'articolo 27</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>creare e amministrare un sistema di valutazione del carattere essenziale dei brevetti SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità agli articoli da 28 a 33</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>impostare e amministrare il processo per la determinazione delle condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità agli articoli da 34 a 58</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>offrire corsi di formazione ai valutatori e ai conciliatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>amministrare un processo per la determinazione delle royalty aggregate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'agevolazione di accordi in relazione a tali royalty in conformità agli articoli 17 e 18</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>migliorare la trasparenza e la condivisione delle informazioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>pubblicando i risultati e i pareri motivati relativi alle verifiche del carattere essenziale e <STRING STRIKE="on">le relazioni non riservate</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i pareri non riservati</STRING></STRING> sulle determinazioni delle condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità all'articolo 33, paragrafo 1, e all'articolo 57, paragrafo 3</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>dando accesso alla giurisprudenza (compresa la risoluzione alternativa delle controversie) sui brevetti SEP, anche delle giurisdizioni di paesi terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in conformità all'articolo 13, paragrafo 3</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>raccogliendo informazioni non riservate sulle metodologie di determinazione delle condizioni FRAND e sulle royalty FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità all'articolo 13, paragrafi 4 e 5</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P><STRING STRIKE="on">dando accesso alla normativa sui</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di concessione di licenze per i</STRING></STRING> brevetti SEP <STRING STRIKE="on">dei paesi terzi;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella catena del valore e sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituire e mantenere un polo di assistenza per le PMI e le start-up in materia di brevetti SEP e </STRING></STRING>offrire alle PMI<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alle start-up</STRING></STRING> corsi di formazione, assistenza e consulenza generale sui brevetti SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità all'articolo 61</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>condurre studi e qualsiasi altra attività necessaria a sostenere gli obiettivi del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P><STRING STRIKE="on">sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP, compresa la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creare un gruppo di lavoro dedicato alle condizioni di</STRING></STRING> concessione di licenze per i brevetti SEP nella catena del valore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sensibilizzare alla concessione di licenze per i brevetti SEP</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'esercizio dei poteri conferitigli dall'articolo 157 del regolamento (UE) 2017/1001, il direttore esecutivo dell'EUIPO adotta le norme amministrative interne e pubblica le comunicazioni necessarie per il corretto svolgimento di tutti i compiti affidati al centro di competenza dal presente regolamento.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo III</TI><STI.GR>Informazioni sui brevetti SEP rese disponibili attraverso il centro di competenza</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Registro dei brevetti essenziali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">È istituito un registro dell'Unione per i brevetti SEP </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il centro di competenza istituisce e mantiene in formato elettronico</STRING></STRING> un registro dell'Unione per i brevetti SEP ("il registro").<STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Il registro è mantenuto in formato elettronico dal centro di competenza. </STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il registro contiene:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informazioni sulle norme pertinenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'identificazione dei brevetti SEP registrati, compreso il paese di registrazione e il numero di brevetto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 85 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la versione della norma, la specifica tecnica e le sezioni della specifica tecnica per le quali il brevetto è considerato essenziale;<STRING BOLD="on"> [Em. 86 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>un riferimento alle condizioni dell'impegno alla concessione di licenze FRAND assunto dal titolare del brevetto SEP nei confronti dell'organizzazione di normazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il nome, l'indirizzo e i dati di contatto del titolare del brevetto SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>se il titolare del brevetto SEP <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è un'affiliata, una controllata o </STRING></STRING>fa parte di <STRING STRIKE="on">un gruppo di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una o più</STRING></STRING> società, il nome, l'indirizzo e i dati di contatto della società madre;<STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>il nome, l'indirizzo e i dati di contatto dei rappresentanti legali del titolare del brevetto SEP nell'Unione, se del caso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>l'esistenza di eventuali condizioni standard <STRING STRIKE="on">pubbliche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili al pubblico</STRING></STRING>, comprese le politiche in materia di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> royalty, esenzioni da</STRING></STRING> royalty e sconti del titolare del brevetto SEP;<STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>l'esistenza di eventuali condizioni standard <STRING STRIKE="on">pubbliche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili al pubblico</STRING></STRING> per la concessione alle PMI<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alle start-up</STRING></STRING> di licenze per i brevetti SEP;<STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>la disponibilità a concedere licenze attraverso i pool di brevetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il nome del rispettivo pool di brevetti</STRING></STRING>, se del caso;<STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>i dati di contatto per la concessione della licenza, compresi quelli del soggetto che la concede;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>la data di iscrizione del brevetto SEP nel registro e il numero della registrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il registro contiene inoltre, con la relativa data di annotazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le modifiche dei dati di contatto per le voci di cui al paragrafo 3, lettere e), f), g) e k);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la concessione o il trasferimento di una licenza attraverso i pool di brevetti, ove applicabile ai sensi dell'articolo 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali </STRING></STRING>informazioni indicanti se sia stata effettuata una verifica del carattere essenziale o una valutazione inter pares, e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che non sia possibile a causa di limiti contrattuali concordati tra le parti, anche</STRING></STRING> un riferimento <STRING STRIKE="on">al risultato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'esito della verifica del carattere essenziale</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>informazioni sull'eventualità che il brevetto SEP sia scaduto<STRING STRIKE="on"> o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> sia stato annullato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o sia stato ritenuto inapplicabile</STRING></STRING> da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;<STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i dati relativi ai procedimenti e alle decisioni sui brevetti SEP ai sensi dell'articolo 10;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la data di pubblicazione delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1<STRING STRIKE="on">, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 7, l'articolo 15, paragrafo 4, e l'articolo 18, paragrafo 11</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>la data di sospensione del brevetto SEP dal registro, ai sensi dell'articolo 22;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le correzioni dei brevetti SEP, ai sensi dell'articolo 23;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la data di cancellazione del brevetto SEP dal registro ai sensi dell'articolo 25, e i motivi della cancellazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>la correzione o la cancellazione dal registro delle voci di cui alle lettere b), e) ed f).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della registrazione dei propri brevetti, i titolari di brevetti SEP possono presentare volontariamente al centro di competenza i propri brevetti SEP ai fini della verifica del carattere essenziale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità all'articolo 67 per modificare i paragrafi 3 e 4 al fine di determinare le voci che devono essere iscritte nel registro ai fini del presente regolamento oltre a quelle di cui ai paragrafi 3 e 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il centro di competenza raccoglie, organizza, rende pubblici e conserva i dati di cui ai paragrafi 3 e 4, compresi i dati personali, ai fini del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il centro di competenza rende il registro facilmente accessibile al pubblico. I dati sono considerati di interesse pubblico e sono accessibili gratuitamente ai terzi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Banca dati elettronica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza <STRING STRIKE="on">crea</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituisce</STRING></STRING> e gestisce una banca dati elettronica per i brevetti SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 95]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Devono essere accessibili ai terzi, previa registrazione presso il centro di competenza, le seguenti informazioni contenute nella banca dati:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dati bibliografici sui brevetti SEP o sui brevetti SEP iscritti nel corrispondente registro, compresa la data di priorità, i membri della famiglia, la data di concessione e la data di scadenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni standard <STRING STRIKE="on">pubbliche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili al pubblico</STRING></STRING>, comprese le politiche in materia di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> royalty, esenzioni da</STRING></STRING> royalty e sconti del titolare del brevetto SEP ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera b), se disponibili;<STRING BOLD="on"> [Em. 96]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le condizioni standard <STRING STRIKE="on">pubbliche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili al pubblico</STRING></STRING> per la concessione di licenze per i brevetti SEP alle PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle start-up </STRING></STRING>ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluso l'accesso esente da royalty, </STRING></STRING>se disponibili; <STRING BOLD="on">[Em. 97]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le informazioni su prodotti, processi, servizi o sistemi e utilizzi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, ove disponibili, eventuali dati di mercato </STRING></STRING>noti ai sensi dell'articolo 7, primo comma, lettera<STRING STRIKE="on"> b)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a)</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le informazioni sul carattere essenziale ai sensi dell'articolo 8;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le informazioni non riservate sulle determinazioni delle condizioni FRAND ai sensi dell'articolo 11;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le informazioni sulle royalty aggregate ai sensi degli articoli 15, 16 e 17;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le perizie di cui all'articolo 18;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le relazioni non riservate dei conciliatori ai sensi dell'articolo 57;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, i pareri motivati o i pareri motivati definitivi ai sensi dell'articolo 33;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>la data e i motivi di cancellazione del brevetto SEP dalla banca dati ai sensi dell'articolo 25;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>le informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi ai sensi dell'articolo 12;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>la giurisprudenza e le relazioni ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 3 e 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>i materiali per le attività di sensibilizzazione e formazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'accesso alle informazioni ai sensi del paragrafo 2, lettere f), h), i), j) e k), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo, è disponibile ai terzi previa registrazione presso il centro di competenza e </STRING></STRING>può essere soggetto al pagamento di una tassa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ragionevole, come stabilito all'articolo 63</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità pubbliche, compresi gli organi giurisdizionali, hanno invece pieno accesso alle informazioni contenute nella banca dati di cui al paragrafo 2 a titolo gratuito, previa registrazione presso il centro di competenza.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Anche le istituzioni accademiche possono richiedere l'accesso alle informazioni a titolo gratuito solo al fine di svolgere compiti accademici.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Disposizioni comuni sul registro e sulla banca dati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La parte che chiede che dati e documenti contenuti nella banca dati rimangano riservati presenta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> una dichiarazione motivata per giustificare questa riservatezza e, ove ragionevolmente possibile,</STRING></STRING> una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. Il centro di competenza può rendere pubblica la versione non riservata.<STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza conserva i fascicoli delle procedure relative alla registrazione dei brevetti SEP. Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la forma in cui tali fascicoli sono conservati e resi disponibili. Il centro di competenza conserva i fascicoli per 10 anni dopo la cancellazione della registrazione del brevetto SEP. Su richiesta, i dati personali possono essere rimossi dal registro o dalla banca dati trascorsi 18 mesi dalla scadenza del brevetto SEP o dalla sua cancellazione dal registro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il centro di competenza può correggere qualsiasi informazione contenuta nel registro o nella banca dati ai sensi dell'articolo 23.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il titolare del brevetto SEP e il suo rappresentante legale nell'Unione sono informati mediante notifica di qualsiasi modifica nel registro o nella banca dati che riguardi un determinato brevetto SEP.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta, il centro di competenza rilascia certificati di registrazione o copie certificate dei dati e dei documenti contenuti nel registro o nella banca dati. I certificati di registrazione e le copie certificate possono essere soggetti al pagamento di una tassa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ragionevole</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione stabilisce mediante un atto di esecuzione le condizioni per l'accesso alla banca dati, comprese le tasse per tale accesso o per i certificati di registrazione e le copie certificate di documenti della banca dati o del registro. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Identificazione degli utilizzi di una norma e delle relative condizioni per la concessione di licenze per brevetti SEP</STI.ART><PARAG>Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le informazioni relative ai prodotti, ai processi, ai servizi o ai sistemi in cui l'oggetto del brevetto SEP può essere incorporato o cui è destinato ad essere applicato, per tutti gli utilizzi esistenti o potenziali di una norma, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, ove disponibili, eventuali dati di mercato, </STRING></STRING>nella misura in cui tali informazioni sono note al titolare del brevetto SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se disponibili, le relative condizioni standard per la concessione di licenze per i brevetti SEP, comprese le politiche in materia di royalty<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, esenzione da royalty</STRING></STRING> e sconti, entro sette mesi dalla data in cui il centro di competenza apre la registrazione per la norma e l'utilizzo in questione.<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Informazioni sul carattere essenziale<STRING BOLD="on"> [Em. 105 - non concerne la versione italiana]</STRING></STI.ART><PARAG>Il titolare di un brevetto SEP fornisce al centro di competenza le informazioni seguenti affinché siano inserite nella banca dati e ne siano indicati i riferimenti nel registro:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la decisione definitiva sul carattere essenziale di un brevetto SEP registrato emessa da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, entro <STRING STRIKE="on">sei mesi dalla pubblicazione di tale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi dopo che la</STRING></STRING> decisione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è diventata definitiva</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre </STRING></STRING>eventuali verifiche del carattere essenziale effettuate <STRING STRIKE="on">prima del [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING>da un valutatore indipendente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ad esempio</STRING></STRING> nell'ambito di un pool<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di brevetti</STRING></STRING>, indicando il numero di registrazione del brevetto SEP, l'identità del pool di brevetti e il suo amministratore, nonché il valutatore.<STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Informazioni che devono fornire i pool di brevetti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I pool di brevetti pubblicano sui loro siti web almeno le informazioni seguenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accurate e aggiornate,</STRING></STRING> e ne danno comunicazione al centro di competenza:<STRING BOLD="on"> [Em. 108]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le norme soggette a licenze collettive;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>gli azionisti o la struttura proprietaria dell'ente amministrativo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il processo di valutazione dei brevetti SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'elenco dei valutatori con residenza nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'elenco dei brevetti SEP valutati e l'elenco dei brevetti SEP sotto licenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>riferimenti incrociati alla norma a fini esemplificativi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>l'elenco dei prodotti, servizi e processi che possono essere concessi in licenza attraverso il pool di brevetti<STRING STRIKE="on"> o l'ente</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le politiche in materia di royalty<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, esenzione da royalty</STRING></STRING> e di sconti per <STRING STRIKE="on">categoria di prodotti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzo, comprese le informazioni sul calcolo delle royalty per ciascun titolare di brevetto SEP nel pool e il canone di royalty aggregato, se applicabile</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>gli accordi di licenza standard per <STRING STRIKE="on">categoria di prodotti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>l'elenco dei licenzianti di <STRING STRIKE="on">ciascuna categoria di prodotti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascun utilizzo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>l'elenco dei licenziatari di <STRING STRIKE="on">ciascuna categoria di prodotti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascun utilizzo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 113]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il centro di competenza verifica in maniera sistematica le informazioni fornite dai pool di brevetti conformemente al comma 1 con cadenza regolare e almeno una volta all'anno, sulla base della metodologia elaborata a tale scopo, garantendo che il processo di verifica sia accurato, trasparente e coerente. A fini di trasparenza, la metodologia è resa disponibile ai pool di brevetti e agli altri portatori di interessi. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 114]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il centro di competenza elabora una relazione che illustra nel dettaglio gli esiti della sua verifica, anche per quanto riguarda la conformità dei pool di brevetti al primo comma, eventuali discrepanze o informazioni mancanti rilevate e le azioni correttive intraprese o raccomandate. La relazione è presentata alla Commissione entro un mese dal completamento di ciascun ciclo di verifica.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Informazioni relative alle decisioni sui brevetti SEP</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro <STRING STRIKE="on">sei mesi dall'adozione di una sentenza</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi dal momento in cui la decisione</STRING></STRING> relativa a brevetti SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è diventata definitiva</STRING></STRING> gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri trasmettono al centro di competenza informazioni su:<STRING BOLD="on"> [Em. 116]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>azioni inibitorie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">procedimenti d'infrazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">infrazioni</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 117]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>carattere essenziale e validità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>abuso di posizione dominante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chiunque può informare il centro di competenza su qualsiasi procedimento giudiziario o di risoluzione alternativa delle controversie che riguardi un brevetto SEP.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Informazioni sulle determinazioni delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I soggetti coinvolti in procedure di risoluzione alternativa delle controversie riguardanti brevetti SEP in vigore in uno Stato membro comunicano al centro di competenza, entro <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> mesi dalla conclusione della procedura, le norme e gli utilizzi rilevanti, la metodologia utilizzata per il calcolo delle condizioni FRAND, il nome delle parti e gli specifici canoni di licenza determinati.<STRING BOLD="on"> [Em. 118]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza non può divulgare informazioni riservate senza il previo consenso della parte interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza raccoglie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, verifica debitamente</STRING></STRING> e pubblica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> prontamente</STRING></STRING> nella banca dati informazioni sulla normativa riguardante i brevetti SEP nei paesi terzi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il centro di competenza può anche raccogliere informazioni concernenti la conformità al presente regolamento nei paesi terzi e monitorare l'impatto di quest'ultimo sugli utilizzatori.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 119]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Chiunque può fornire al centro di competenza tali informazioni, così come informazioni su aggiornamenti, correzioni e consultazioni pubbliche. Il centro di competenza pubblica queste informazioni nella banca dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dopo averne verificato l'accuratezza</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 120]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare l'efficace attuazione del presente regolamento, il centro di competenza può cooperare, dialogare e scambiare informazioni con, tra l'altro, le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali che si occupano di brevetti SEP, in particolare per quanto riguarda le informazioni sulle norme relative ai brevetti SEP nei paesi terzi o per prevenire procedimenti paralleli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 121]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Rafforzamento della trasparenza e della condivisione di informazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza memorizza nella banca dati tutti i dati forniti dai portatori di interessi, nonché i pareri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">motivati </STRING></STRING>e le relazioni dei valutatori e dei conciliatori.<STRING BOLD="on"> [Em. 122]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La raccolta, la memorizzazione e il trattamento di tali dati sono effettuati ai seguenti fini:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gestire le registrazioni dei brevetti SEP, le verifiche del carattere essenziale e i procedimenti di conciliazione ai sensi del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>accedere alle informazioni necessarie per svolgere tali procedimenti in modo più semplice ed efficiente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>comunicare con le parti del procedimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettere a disposizione delle persone interessate brevetti SEP, norme e utilizzi, con l'uso di strumenti di ricerca facilmente accessibili e di risultati di ricerca ragionevolmente comprensibili;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 123]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>produrre relazioni e statistiche che consentano al centro di competenza di migliorare le proprie operazioni e il funzionamento della registrazione dei brevetti SEP e dei procedimenti previsti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agevolare la valutazione delle pratiche di concessione di licenze per i brevetti SEP e del loro impatto sul mercato interno, l'innovazione e l'accesso alle tecnologie standardizzate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 124]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il centro di competenza inserisce nella banca dati la giurisprudenza degli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, delle giurisdizioni dei paesi terzi e degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza raccoglie tutte le informazioni sulle condizioni FRAND, anche riguardo a eventuali sconti, che sono state rese pubbliche dai titolari di brevetti SEP, comunicate al centro di competenza ai sensi dell'articolo 11 e incluse nelle relazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND, e rende tali informazioni accessibili alle autorità pubbliche dell'Unione, compresi gli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri, previa richiesta scritta. I documenti riservati sono accompagnati da una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il centro di competenza pubblica nella banca dati una relazione annuale sulle metodologie per la determinazione delle condizioni FRAND, basata su informazioni provenienti da decisioni di organi giurisdizionali e lodi arbitrali, e informazioni statistiche riguardo alle licenze e ai prodotti concessi in licenza estratte dalle determinazioni delle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Su richiesta motivata di un portatore di interessi, le informazioni riservate sono rielaborate in un formato non riservato contenente omissioni prima che il centro di competenza provveda a pubblicarle o trasmetterle.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Notifica di una norma e di una royalty aggregata</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Notifica di una norma al centro di competenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I titolari di brevetti in vigore in uno o più Stati membri che siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dichiarati </STRING></STRING>essenziali per una norma per la quale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono o non</STRING></STRING> sono stati assunti impegni FRAND notificano al centro di competenza, se possibile tramite l'organizzazione di normazione o attraverso una notifica congiunta, le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 125]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la denominazione commerciale della norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli usi della norma noti ai titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tale notifica è effettuata entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1, qualunque titolare di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri notifica individualmente al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1 entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'ultima specifica tecnica.<STRING BOLD="on"> [Em. 126- non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In assenza di notifica ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 3, qualsiasi utilizzatore può notificare al centro di competenza le informazioni di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il centro di competenza informa della <STRING STRIKE="on">pubblicazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">notifica</STRING></STRING> anche l'organizzazione di normazione interessata. In caso di notifica ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il centro di competenza informa, ove possibile, anche i singoli titolari di brevetti SEP noti o chiede all'organizzazione di normazione la conferma di aver debitamente informato i titolari dei brevetti SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 127]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il centro di competenza pubblica sul sito web dell'EUIPO le notifiche effettuate ai sensi dei paragrafi 1, 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 4 e 4 bis</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e 4</STRING> per consentire ai portatori di interessi di presentare osservazioni. I portatori di interessi possono presentare le loro osservazioni al centro di competenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco.<STRING BOLD="on"> [Em. 128]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Trascorso il termine di cui al paragrafo 6, il centro di competenza tiene conto di tutte le osservazioni ricevute, comprese tutte le specifiche tecniche e gli utilizzi pertinenti, e pubblica le informazioni ai sensi del paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Notifica di una royalty aggregata al centro di competenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I titolari di brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri per i quali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono o non</STRING></STRING> sono stati assunti impegni FRAND possono notificare congiuntamente al centro di competenza la royalty aggregata per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti </STRING></STRING>i brevetti SEP relativi a una norma. <STRING BOLD="on">[Em. 129]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La notifica effettuata in conformità al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la denominazione commerciale della norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'elenco delle specifiche tecniche che definiscono la norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i nomi dei titolari di brevetti SEP che effettuano la notifica di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la percentuale stimata che rappresentano i titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1 rispetto alla totalità dei titolari di brevetti SEP;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari collettivamente rispetto alla totalità dei brevetti SEP relativi alla norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui alla lettera c);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>la royalty aggregata globale, a meno che le parti che effettuano la notifica non specifichino che la royalty aggregata non è globale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>l'eventuale periodo di validità della royalty aggregata di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La notifica di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 120 giorni dalla data:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>della pubblicazione di una norma da parte dell'organizzazione di normazione per gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 2, lettera c); o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in cui vengono a conoscenza di un nuovo utilizzo della norma.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza pubblica nella banca dati le informazioni fornite ai sensi del paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Revisione della royalty aggregata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di revisione della royalty aggregata, i titolari di brevetti SEP notificano al centro di competenza la royalty aggregata riveduta e i motivi della revisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza pubblica nella banca dati la royalty aggregata iniziale e la royalty aggregata riveduta, mentre nel registro pubblica i motivi della revisione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Processo per agevolare gli accordi <STRING STRIKE="on">sulle determinazioni della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla</STRING></STRING> royalty aggregata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tra titolari di brevetti SEP</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 130]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I titolari dei brevetti SEP in vigore in uno o più Stati membri che rappresentano almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP relativi a una norma possono chiedere al centro di competenza di nominare un conciliatore dal relativo elenco affinché intervenga in qualità di mediatore nelle discussioni relative alla presentazione congiunta di una royalty aggregata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tale richiesta è presentata entro 90 giorni dalla pubblicazione della norma o entro 120 giorni dalla prima vendita di un nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione per gli utilizzi non noti al momento della pubblicazione della norma.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La richiesta contiene le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la denominazione commerciale della norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la data di pubblicazione dell'ultima specifica tecnica o la data della prima vendita del nuovo utilizzo sul mercato dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>gli utilizzi noti ai titolari di brevetti SEP di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i nomi e i dati di contatto dei titolari di brevetti SEP che sostengono la richiesta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la percentuale stimata di brevetti SEP di cui sono titolari individualmente e collettivamente rispetto alla totalità dei <STRING STRIKE="on">potenziali </STRING>brevetti rivendicati come essenziali per la norma.<STRING BOLD="on"> [Em. 131]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza <STRING STRIKE="on">informa i</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pubblica la richiesta e invita altri</STRING></STRING> titolari di brevetti SEP <STRING STRIKE="on">di cui al paragrafo 3, lettera d), e chiede loro di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> manifestare interesse a partecipare al processo e di fornire una stima delle rispettive quote di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma.<STRING BOLD="on"> [Em. 132]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il centro di competenza nomina un conciliatore dal relativo elenco e informa tutti i titolari di brevetti SEP che hanno manifestato interesse a partecipare al processo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I titolari di brevetti SEP che presentano al conciliatore informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Nel caso in cui i titolari di brevetti SEP non <STRING STRIKE="on">effettuino una notifica</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raggiungano un accordo in merito alla presentazione</STRING></STRING> congiunta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di una royalty aggregata</STRING></STRING> entro 6 mesi dalla nomina del conciliatore, quest'ultimo pone fine al processo.<STRING BOLD="on"> [Em. 133]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Se i <STRING STRIKE="on">contributori</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">titolari di brevetti SEP</STRING></STRING> si accordano su una notifica congiunta, si applica la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 4.<STRING BOLD="on"> [Em. 134]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Perizia non vincolante sulla royalty aggregata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere al centro di competenza una perizia non vincolante su una royalty aggregata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Un utilizzatore può avanzare tale richiesta anche se è già stato raggiunto un accordo tra i titolari di brevetti SEP, anche attraverso la procedura di cui agli articoli da 15 a 17</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> globale</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 135]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La richiesta di cui al paragrafo 1 è effettuata entro 150 giorni dalla data:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>della pubblicazione della norma in questione per gli utilizzi noti; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in cui i nuovi utilizzi sono venduti per la prima volta sul mercato dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La richiesta comprende:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la denominazione commerciale della norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'elenco delle specifiche tecniche rilevanti che definiscono la norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'elenco dei pertinenti prodotti, processi, servizi o sistemi o degli utilizzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'elenco dei portatori di interessi noti e i relativi dati di contatto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza informa della richiesta l'organizzazione di normazione interessata e tutti i portatori di interessi <STRING STRIKE="on">noti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING>. Il centro di competenza pubblica la richiesta sul sito web dell'EUIPO e invita i portatori di interessi a manifestare interesse a partecipare al processo entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della richiesta.<STRING BOLD="on"> [Em. 136]]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I portatori di interessi possono chiedere di partecipare al processo dopo aver giustificato il loro interesse. I titolari di brevetti SEP comunicano una stima delle rispettive quote di tali brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per una norma. Gli utilizzatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e altri portatori di interessi </STRING></STRING>forniscono informazioni su tutti gli utilizzi rilevanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> esistenti o potenziali</STRING></STRING> della norma, comprese le pertinenti quote di mercato nell'Unione.<STRING BOLD="on"> [Em. 137]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se le richieste di partecipazione riguardano titolari di brevetti SEP che rappresentano collettivamente una percentuale stimata pari ad almeno il 20 % di tutti i brevetti SEP per la norma <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> utilizzatori che detengono collettivamente almeno il 10 % della quota di mercato nell'Unione o almeno 10 PMI<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o start-up</STRING></STRING>, il centro di competenza nomina dall'elenco dei conciliatori un panel di tre conciliatori <STRING STRIKE="on">con un livello adeguato di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dotati di adeguata</STRING></STRING> esperienza nel settore tecnologico di cui trattasi.<STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I portatori di interessi che presentano al panel informazioni riservate ne forniscono una versione non riservata con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING STRIKE="on">In seguito alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro un mese dalla</STRING></STRING> nomina, il panel chiede ai titolari di brevetti SEP partecipanti di provvedere <STRING STRIKE="on">entro un mese </STRING>a:<STRING BOLD="on"> [Em. 139]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>proporre una royalty aggregata comunicando le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire una giustificazione in caso di impossibilità di proporre una royalty aggregata per motivi tecnologici, economici o di altra natura<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 140]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire elementi di prova o osservazioni per assistere il panel nella decisione su una royalty aggregata. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 141]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il panel consente ai partecipanti di fornire risposte alle osservazioni di cui al paragrafo 8 e reazioni a tali risposte.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 142]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Il panel prende in debita considerazione le osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le risposte </STRING></STRING>di cui <STRING STRIKE="on">al paragrafo 8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 8 e 8 bis</STRING></STRING> e decide se:<STRING BOLD="on"> [Em. 143]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">sospendere la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordare una sospensione della</STRING></STRING> procedura<STRING STRIKE="on"> per la perizia sulla royalty aggregata</STRING> per un periodo iniziale non superiore a sei mesi, che può essere ulteriormente prorogato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per un periodo di tre mesi</STRING></STRING> sulla base di una richiesta debitamente giustificata di uno dei titolari di brevetti SEP partecipanti, oppure<STRING BOLD="on"> [Em. 144]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire la perizia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Il panel fornisce la perizia entro otto mesi dalla fine del periodo di sospensione ai sensi del paragrafo <STRING STRIKE="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>, lettera a), o dalla decisione di cui al paragrafo <STRING STRIKE="on">8</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9</STRING></STRING>, lettera b). La perizia deve essere sostenuta da almeno due dei tre conciliatori.<STRING BOLD="on"> [Em. 145]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La perizia contiene una sintesi delle informazioni fornite nella richiesta, le informazioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, i nomi dei conciliatori, la procedura, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il canone di royalty aggregato raccomandato, </STRING></STRING>le motivazioni della perizia sulla royalty aggregata e la metodologia su cui si basa. <STRING STRIKE="on">Le motivazioni di </STRING>Eventuali opinioni divergenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le relative motivazioni</STRING></STRING> sono specificate in un allegato della perizia.<STRING BOLD="on"> [Em. 146]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>La perizia comprende un'analisi della catena del valore in questione ed il possibile impatto della royalty aggregata sugli incentivi all'innovazione sia per i titolari di brevetti SEP che per i portatori di interessi nella catena del valore in cui deve essere concessa la licenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>Il centro di competenza pubblica la perizia e ne informa i partecipanti.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Registrazione dei brevetti SEP</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Amministrazione del registro dei brevetti essenziali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza effettua un'iscrizione nel registro per la norma<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o parte di essa</STRING></STRING> in relazione alla quale sono stati assunti impegni FRAND, entro 60 giorni a decorrere dalla prima tra le date seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 147]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la norma e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la data in cui il centro di competenza ha pubblicato la royalty aggregata e le relative informazioni ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, e dell'articolo 18, paragrafo 11.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza pubblica un avviso sul sito web dell'EUIPO per informare i portatori di interessi che è stata effettuata un'iscrizione nel registro e inserisce un riferimento alle pubblicazioni di cui al paragrafo 1. Il centro di competenza notifica l'avviso di cui al presente paragrafo ai titolari di brevetti SEP noti, a titolo individuale e per via elettronica, e all'organizzazione di normazione interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Registrazione dei brevetti essenziali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta del titolare di un brevetto SEP, il centro di competenza registra qualsiasi brevetto in vigore in uno o più Stati membri, che rientri nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che sia essenziale per una norma per la quale il centro di competenza ha pubblicato un avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Affinché il brevetto SEP sia inserito nel registro, almeno una rivendicazione del brevetto deve corrispondere ad almeno un requisito o raccomandazione della norma, identificata dalla relativa denominazione, versione (e/o sottoversione) e sottoclausola.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La richiesta di registrazione è effettuata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2. Nel caso in cui il brevetto SEP sia concesso da un ufficio brevetti nazionale o europeo solo dopo la pubblicazione dell'avviso ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, la richiesta di registrazione deve essere presentata entro sei mesi dalla concessione del brevetto SEP da parte dell'ufficio brevetti competente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La richiesta comprende le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 2, lettere a), b), d) ed e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP aggiorna le informazioni contenute nel registro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a eccezione di quelle fornite a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, lettera c),</STRING></STRING> e nella banca dati, affinché riflettano le modifiche rilevanti in relazione ai brevetti SEP registrati, mediante notifica al centro di competenza entro sei mesi dalla modifica.<STRING BOLD="on"> [Em. 148]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La richiesta di registrazione è accettata solo dopo il pagamento della tassa di registrazione da parte del titolare del brevetto SEP. La Commissione determina la tassa di registrazione nell'atto di esecuzione adottato ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 5. La tassa di registrazione comprende, nel caso delle medie e grandi imprese, le spese <STRING STRIKE="on">e le tasse </STRING>previste<STRING STRIKE="on"> per la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati</STRING> ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1.<STRING BOLD="on"> [Em. 149]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Data di registrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La data di registrazione corrisponde alla data in cui il centro di competenza ha ricevuto una richiesta di registrazione ai sensi dell'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza pubblica i brevetti SEP iscritti nel registro entro sette giorni lavorativi dalla data di registrazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Esame delle condizioni di registrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'EUIPO </STRING></STRING>ogni anno <STRING STRIKE="on">è sottoposto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sottopone</STRING></STRING> a controllo un campione delle registrazioni di brevetti SEP per verificarne la completezza e la correttezza.<STRING BOLD="on"> [Em. 150]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'EUIPO adotta una metodologia per selezionare il campione delle registrazioni di brevetti SEP da sottoporre ai controlli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel caso in cui la registrazione non contenga le informazioni di cui agli articoli 4 e 5 o contenga informazioni incomplete o inesatte, il centro di competenza chiede al titolare del brevetto SEP di fornire le informazioni esatte e complete entro il termine stabilito, che non può essere inferiore a <STRING STRIKE="on">due</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi.<STRING BOLD="on"> [Em. 151]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se il titolare del brevetto SEP non fornisce le informazioni esatte e complete, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che al termine di un periodo di tolleranza di un mese, durante il quale il titolare del brevetto SEP ha ancora la possibilità di fornire le informazioni richieste, la sua</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">la</STRING> registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.<STRING BOLD="on"> [Em. 152]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 4, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda, le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualsiasi intervento volto a completare o correggere le informazioni relative a un brevetto SEP ai sensi del presente articolo è effettuato a titolo gratuito.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Correzione di un'iscrizione nel registro o delle informazioni nella banca dati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP può chiedere una correzione della registrazione del proprio brevetto SEP o delle informazioni contenute nella banca dati presentando un'apposita richiesta al centro di competenza, fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I terzi possono chiedere al centro di competenza di correggere la registrazione di un brevetto SEP o le informazioni contenute nella banca dati. La richiesta contiene le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il nome e i dati di contatto del richiedente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il numero di registrazione del brevetto SEP registrato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i motivi della richiesta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli elementi di prova a sostegno della richiesta provenienti da una fonte indipendente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il centro di competenza notifica al titolare del brevetto SEP la richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentata a norma del paragrafo 2 </STRING></STRING>e lo invita a <STRING STRIKE="on">correggere l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiedere la correzione dell</STRING></STRING>'iscrizione nel registro o <STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine che non può essere inferiore a <STRING STRIKE="on">due</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi.<STRING BOLD="on"> [Em. 153]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando riceve informazioni da un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, da un ufficio brevetti o da terzi sugli elementi indicati di seguito, il centro di competenza ne informa il titolare di un brevetto SEP e lo invita a <STRING STRIKE="on">correggere l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiedere la correzione dell</STRING></STRING>'iscrizione nel registro o <STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> informazioni presentate per la banca dati, se del caso, entro un termine non inferiore a <STRING STRIKE="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi, riguardo a:<STRING BOLD="on"> [Em. 154]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la scadenza di un brevetto SEP registrato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'annullamento di un brevetto SEP registrato da parte di un'autorità competente; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una sentenza definitiva secondo cui il brevetto SEP registrato non è essenziale per la norma in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se il titolare di un brevetto SEP non corregge l'iscrizione nel registro o le informazioni presentate per la banca dati entro il termine stabilito, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP del fatto che non sono state presentate informazioni esatte e complete e che, dopo un periodo di tolleranza di un mese durante il quale il titolare del brevetto SEP potrebbe ancora fornire le informazioni richieste, </STRING></STRING>la registrazione è sospesa fino a quando non vengono corrette le inesattezze o non vengono fornite le informazioni mancanti.<STRING BOLD="on"> [Em. 155]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP il cui brevetto è stato sospeso dal registro ai sensi del paragrafo 5, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla sospensione. Entro due mesi dalla domanda le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di correggere le sue constatazioni e di informarne il richiedente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il trattamento delle richieste di correzione ai sensi del presente articolo da parte del centro di competenza è sospeso a decorrere dalla selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e fino alla pubblicazione del risultato di tale verifica nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il centro di competenza <STRING STRIKE="on">può correggere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corregge</STRING></STRING> d'ufficio eventuali errori linguistici o di trascrizione e sviste evidenti o errori tecnici ad esso imputabili nel registro e nella banca dati.<STRING BOLD="on"> [Em. 156]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Qualsiasi correzione ai sensi del presente articolo è effettuata a titolo gratuito.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Effetti dell'assenza di registrazione o della sospensione della registrazione dei brevetti SEP</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Un brevetto SEP che non sia stato registrato entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non può essere fatto valere dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro, in relazione all'utilizzo di una norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 157]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il titolare di brevetti SEP che non abbia registrato i propri brevetti SEP entro il termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, non ha diritto <STRING STRIKE="on">a ricevere royalty o a chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di proporre azioni relative alla</STRING></STRING> violazione di tali brevetti SEP, in relazione all'utilizzo della norma per cui è richiesta la registrazione, a decorrere dal termine stabilito dall'articolo 20, paragrafo 3, fino alla sua iscrizione nel registro.<STRING BOLD="on"> [Em. 158]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">I paragrafi 1 e 2 lasciano </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 lascia  </STRING></STRING>impregiudicate le disposizioni incluse nei contratti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclusi e applicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento </STRING></STRING>che stabiliscono una royalty per <STRING STRIKE="on">un ampio portafoglio di brevetti, presenti o futuri, a norma delle quali l'invalidità, il carattere non essenziale o l'inapplicabilità di un numero limitato di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> brevetti <STRING STRIKE="on">non incidono sull'importo complessivo e sull'applicabilità della royalty o su altre condizioni del contratto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che sono o sono stati dichiarati essenziali per l'applicazione di una norma</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 159]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">I paragrafi 1 e 2 si applicano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 del presente articolo si applica</STRING></STRING> anche in caso di sospensione della registrazione di un brevetto SEP, durante il periodo di sospensione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 4, o dell'articolo 23, paragrafo 5, tranne nel caso in cui le commissioni di ricorso chiedano al centro di competenza di correggere le sue constatazioni ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, e dell'articolo 23, paragrafo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 160]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro investito della decisione su una questione relativa a un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri verifica, nel quadro della decisione sulla ricevibilità dell'azione, se il brevetto SEP sia stato registrato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Cancellazione di un brevetto SEP dal registro e dalla banca dati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il titolare di un brevetto SEP può chiedere la cancellazione del suo brevetto SEP registrato dal registro e dalla banca dati per i motivi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il brevetto è scaduto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il brevetto è stato annullato da un'autorità competente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro ha pronunciato una sentenza definitiva con cui stabilisce che il brevetto registrato non è essenziale per la norma in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 5, e dell'articolo 33, paragrafo 1, ha avuto esito negativo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tale richiesta può essere presentata in qualsiasi momento tranne nel periodo che intercorre tra la selezione del brevetto SEP per la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29 e la pubblicazione del risultato della verifica del carattere essenziale nel registro e nella banca dati ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il centro di competenza cancella il brevetto SEP dal registro e dalla banca dati.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo IV</TI><STI.GR>Valutatori e conciliatori</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Valutatori e conciliatori</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le verifiche del carattere essenziale sono effettuate da un valutatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Al conciliatore sono attribuiti i compiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>mediare tra le parti nella determinazione di una royalty aggregata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire un parere non vincolante su una royalty aggregata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>intervenire in una procedura di determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I valutatori e i conciliatori si attengono a un codice di condotta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza nomina [10] valutatori dal relativo elenco in qualità di valutatori inter pares per un periodo di [tre] anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione, mediante un atto di esecuzione adottato in conformità alla procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, stabilisce le disposizioni pratiche e operative riguardanti:<STRING BOLD="on"> [Em. 161 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i requisiti per i valutatori o i conciliatori, compreso un codice di condotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che includano almeno i criteri di cui all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del presente regolamento</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 162]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le procedure previste dagli articoli 17, 18, 31 e 32 e dal titolo VI.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>La procedura di selezione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza svolge una procedura di selezione dei candidati basata sui requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza istituisce un elenco di candidati adatti al ruolo di valutatori o conciliatori<STRING STRIKE="on">. Possono esservi diversi elenchi di valutatori e conciliatori, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o di competenza.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e garantisce che:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 163]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non vi siano potenziali conflitti di interesse, in modo che i valutatori e i conciliatori scelti siano imparziali e oggettivi;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 164]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni valutatore e conciliatore designato a far parte dell'elenco possieda le qualifiche, l'esperienza e le competenze necessarie per svolgere efficacemente i compiti richiesti. In particolare, essi sono tenuti a possedere le qualifiche necessarie, un'esperienza sostanziale nel settore dei brevetti e nella risoluzione delle controversie relative ai brevetti, una comprovata comprensione delle condizioni FRAND o una solida preparazione tecnica nel settore tecnologico pertinente. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 165]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Nel caso in cui non abbia ancora istituito un elenco di candidati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Vi sono diversi elenchi di</STRING></STRING> valutatori <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> conciliatori<STRING STRIKE="on"> al momento delle prime registrazioni o della determinazione delle condizioni FRAND, il centro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dell'area tecnica di specializzazione o</STRING></STRING> di competenza<STRING STRIKE="on"> invita esperti ad hoc autorevoli che soddisfino i requisiti stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 26, paragrafo 5</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 166]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il centro di competenza riesamina periodicamente gli elenchi per garantire che continuino a contenere un numero sufficiente di candidati qualificati.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo V</TI><STI.GR>Verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Prescrizioni generali per le verifiche del carattere essenziale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza amministra un sistema di verifiche del carattere essenziale volto a garantire che tali verifiche siano effettuate in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasparente, </STRING></STRING>obiettivo e imparziale e sia salvaguardata la riservatezza delle informazioni ottenute.<STRING BOLD="on"> [Em. 167]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La verifica del carattere essenziale è effettuata da un valutatore selezionato ai sensi dell'articolo 27. I valutatori effettuano la verifica del carattere essenziale dei brevetti SEP registrati per la norma per la quale sono stati registrati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La verifica del carattere essenziale può essere effettuata su un solo brevetto SEP per ciascuna famiglia di brevetti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il fatto che non sia stata effettuata oppure sia in corso una verifica del carattere essenziale non preclude le negoziazioni per la concessione di licenze né eventuali procedure giudiziarie o amministrative in relazione a un brevetto SEP registrato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il valutatore riassume il risultato della verifica del carattere essenziale e le relative ragioni in un parere motivato o, in caso di valutazione inter pares, in un parere motivato definitivo, che non è giuridicamente vincolante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il risultato della verifica del carattere essenziale e il parere motivato del valutatore o il parere motivato definitivo del valutatore inter pares possono essere utilizzati come elementi di prova nei confronti dei portatori di interessi e dei pool di brevetti e dinanzi ad autorità pubbliche, organi giurisdizionali o arbitri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Amministrazione delle verifiche del carattere essenziale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni anno il centro di competenza seleziona un campione di brevetti SEP registrati di famiglie diverse di ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica iscritta nel registro al fine di procedere a una verifica del carattere essenziale. I brevetti SEP registrati delle micro e piccole imprese sono esclusi dal processo di campionamento annuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che l'impresa in questione non sia un aggregatore di brevetti, o una società sussidiaria o affiliata, oppure posseduta o controllata direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non appartiene alla categoria delle PMI</STRING></STRING>. Le verifiche sono effettuate in base a una metodologia che garantisca una selezione equa e statisticamente valida, in grado di produrre risultati sufficientemente accurati sul tasso di essenzialità per tutti i brevetti SEP registrati di un titolare di brevetti SEP in relazione a ciascuna delle norme iscritte nel registro. Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione, mediante un atto di esecuzione, determina la metodologia dettagliata. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 168]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza notifica ai titolari di brevetti SEP i brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale. Entro il termine stabilito dal centro di competenza, i titolari di brevetti SEP possono presentare una tabella delle rivendicazioni con un massimo di cinque corrispondenze tra il brevetto SEP e la norma di cui trattasi, qualsiasi informazione tecnica aggiuntiva che possa facilitare la verifica del carattere essenziale e le traduzioni del brevetto richieste dal centro di competenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il centro di competenza pubblica l'elenco dei brevetti SEP selezionati per la verifica del carattere essenziale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un brevetto SEP selezionato per la verifica del carattere essenziale è già stato oggetto di una tale verifica precedente o in corso, conformemente al presente titolo, o di una decisione o verifica del carattere essenziale di cui all'articolo 8, non deve essere effettuata alcuna ulteriore verifica del carattere essenziale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, salvo nel caso in cui si applichi il paragrafo 4 bis del presente articolo</STRING></STRING>. Il risultato della precedente decisione o verifica del carattere essenziale è utilizzato per determinare la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.<STRING BOLD="on"> [Em. 169]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un valutatore ha motivi sufficienti per ritenere che una precedente verifica del carattere essenziale condotta in conformità all'articolo 8, lettera b), possa essere inesatta, questi ha l'autorità di rivedere l'esito di tale verifica. Se, in seguito alla revisione, conclude che l'esito della verifica del carattere essenziale precedente è inesatto, tale valutatore conduce una nuova verifica del carattere essenziale per il brevetto SEP in questione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 170]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ogni titolare di brevetti SEP può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualsiasi utilizzatore può proporre volontariamente ogni anno fino a 100 brevetti SEP registrati di diverse famiglie da sottoporre a verifica del carattere essenziale in relazione a ciascuna norma per la quale i brevetti SEP sono stati registrati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il centro di competenza assegna i brevetti SEP ai valutatori per la verifica del carattere essenziale in base all'elenco dei valutatori istituito ai sensi dell'articolo 27 e dà al valutatore l'accesso alla documentazione completa fornita dal titolare di brevetti SEP.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il centro di competenza garantisce che l'identità del valutatore non sia rivelata ai titolari di brevetti SEP durante la verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o durante la valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32. Tutte le comunicazioni tra il titolare del brevetto SEP e il valutatore devono passare attraverso il centro di competenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>In caso di mancato rispetto dei requisiti formali di cui all'articolo 28, di altri requisiti procedurali o del codice di condotta, il Centro di competenza può, d'ufficio o su richiesta di un portatore di interessi presentata entro un mese dalla pubblicazione del parere motivato o del parere motivato definitivo, sottoporre la verifica a revisione e decidere se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>mantenere, oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>revocare</PARAG><PARAG>i risultati della verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato o della valutazione inter pares.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Nel caso in cui revochi i risultati ai sensi del paragrafo 9, lettera b), il centro di competenza nomina un nuovo valutatore o valutatore inter pares affinché effettui una nuova verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 31 o una nuova valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La parte che chiede la revisione della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares e la nomina di un nuovo valutatore, se ritiene che la constatazione del centro di competenza sia errata, può rivolgersi alle commissioni di ricorso dell'EUIPO per ottenere una decisione su tale questione. La domanda è presentata entro due mesi dalla constatazione del centro di competenza. Le commissioni di ricorso dell'EUIPO respingono la domanda o chiedono al centro di competenza di nominare un nuovo valutatore e ne informano il richiedente e, se del caso, il titolare del brevetto SEP.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Osservazioni dei portatori di interessi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro 90 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei brevetti SEP registrati selezionati per il campione, i portatori di interessi possono presentare al centro di competenza osservazioni scritte <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed elementi di prova </STRING></STRING>sul carattere essenziale dei brevetti SEP selezionati.<STRING BOLD="on"> [Em. 171]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le osservazioni di cui al paragrafo 1 sono comunicate al titolare del brevetto SEP, che può commentarle entro il termine stabilito dal centro di competenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Una volta scaduti i termini stabiliti, il centro di competenza trasmette al valutatore le osservazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli elementi di prova</STRING></STRING> e le risposte del titolare del brevetto SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 172]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Verifica del carattere essenziale di un brevetto SEP registrato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La verifica del carattere essenziale è effettuata secondo una procedura che prevede tempo sufficiente e garantisce rigore e alta qualità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il valutatore può invitare il titolare del brevetto SEP interessato a presentare le proprie osservazioni, entro un termine stabilito dal valutatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il valutatore ha motivo di ritenere che il brevetto SEP possa non essere essenziale per la norma, il centro di competenza ne comunica le ragioni al titolare del brevetto SEP e stabilisce un termine entro il quale quest'ultimo può presentare le sue osservazioni o una tabella delle rivendicazioni modificata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il valutatore tiene in debita considerazione tutte le informazioni fornite dal titolare del brevetto SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dai portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 173]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il valutatore trasmette il suo parere motivato al centro di competenza entro sei mesi dalla nomina. Il parere motivato include il nome del titolare del brevetto SEP e del valutatore, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica, il risultato della verifica del carattere essenziale e le ragioni alla base di tale risultato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il centro di competenza notifica il parere motivato al titolare del brevetto SEP.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Valutazione inter pares</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel caso in cui sia stato informato dal centro di competenza a norma dell'articolo 31, paragrafo 3, il titolare del brevetto SEP può chiedere una valutazione inter pares prima della scadenza del termine per la presentazione delle sue osservazioni ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se il titolare del brevetto SEP chiede una valutazione inter pares, il centro di competenza nomina un valutatore inter pares.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il valutatore inter pares tiene in debita considerazione tutte le informazioni presentate dal titolare del brevetto SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dai portatori di interessi che hanno fornito osservazioni o elementi di prova conformemente alla procedura di cui all'articolo 30</STRING></STRING>, le ragioni del valutatore iniziale per le quali il brevetto SEP potrebbe non essere essenziale per la norma e l'eventuale tabella delle rivendicazioni modificata o le osservazioni aggiuntive formulate dal titolare del brevetto SEP.<STRING BOLD="on"> [Em. 174]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nel caso in cui la valutazione inter pares confermi le conclusioni preliminari del valutatore, secondo cui il brevetto SEP valutato può non essere essenziale per la norma per cui è stato registrato, il valutatore inter pares ne informa il centro di competenza e fornisce le ragioni alla base di tale parere. Il centro di competenza informa il titolare del brevetto SEP e lo invita a presentare le sue osservazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il valutatore inter pares prende in debita considerazione le osservazioni del titolare del brevetto SEP<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o le osservazioni o gli elementi di prova forniti da altri portatori di interessi conformemente alla procedura di cui all'articolo 30</STRING></STRING> e formula un parere motivato definitivo indirizzato al centro di competenza entro 3 mesi dalla sua nomina. Il parere motivato definitivo include il nome del titolare del brevetto SEP, del valutatore e del valutatore inter pares, il brevetto SEP oggetto della verifica del carattere essenziale, la norma in questione, una sintesi della procedura di verifica e di valutazione inter pares, le conclusioni preliminari del valutatore, il risultato della valutazione inter pares e le ragioni alla base di tale risultato.<STRING BOLD="on"> [Em. 175]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il centro di competenza notifica il parere motivato definitivo al titolare del brevetto SEP.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I risultati della valutazione inter pares devono servire a migliorare il processo di verifica del carattere essenziale e a garantire la coerenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Pubblicazione dei risultati delle verifiche del carattere essenziale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza inserisce il risultato della verifica del carattere essenziale o della valutazione inter pares nel registro e il parere motivato e il parere motivato definitivo nella banca dati. Il risultato della verifica del carattere essenziale ai sensi del presente regolamento è valido per tutti i brevetti SEP della stessa famiglia di brevetti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza pubblica nel registro la percentuale di brevetti SEP inclusi nel campione che hanno superato con successo la verifica del carattere essenziale per ciascun titolare di brevetti SEP e per ciascuna norma specifica registrata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la pubblicazione dei risultati contiene un errore imputabile al centro di competenza, quest'ultimo, di propria iniziativa o su richiesta del titolare di brevetto SEP che ha effettuato la registrazione, rettifica le inesattezze e pubblica la correzione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VI</TI><STI.GR>Determinazione delle condizioni FRAND</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Avvio della determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La determinazione delle condizioni FRAND in relazione a una norma e a un utilizzo per i quali è stata effettuata un'iscrizione nel registro è avviata da una delle persone seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il titolare di un brevetto SEP, prima dell'avvio di un'azione legale per violazione di un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un utilizzatore di un brevetto SEP, prima di presentare una richiesta di determinazione o valutazione delle condizioni FRAND di una licenza per un brevetto SEP dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La determinazione delle condizioni FRAND non si applica agli accordi di licenza esistenti durante il loro periodo di applicazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 176]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, la parte che chiede tale determinazione è denominata "parte richiedente", la parte che risponde alla richiesta è denominata "parte chiamata a rispondere" ed entrambe sono congiuntamente denominate "parti".</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla determinazione delle condizioni FRAND può dare avvio una parte o possono aderire le parti per risolvere volontariamente controversie relative alle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'obbligo di avviare la determinazione delle condizioni FRAND ai sensi del paragrafo 1<STRING STRIKE="on"> prima di un procedimento giudiziario</STRING> non pregiudica la possibilità per ciascuna delle parti, in attesa della determinazione delle condizioni FRAND, di chiedere all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di adottare un provvedimento provvisorio di natura finanziaria nei confronti del presunto autore della violazione. Il provvedimento provvisorio esclude il sequestro dei beni del presunto autore della violazione e il sequestro o la consegna dei prodotti sospettati di violare un brevetto SEP. Nel caso in cui il diritto nazionale preveda che il provvedimento provvisorio di natura finanziaria possa essere richiesto solo in pendenza di un procedimento di merito, ciascuna delle parti può avviare un'azione di merito dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro a tale scopo. Le parti chiedono tuttavia all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro di sospendere il procedimento di merito per la durata della determinazione delle condizioni FRAND. Nel decidere se concedere il provvedimento provvisorio, l'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro tiene conto del fatto che è in corso una procedura per la determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 177]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Una volta conclusa la determinazione delle condizioni FRAND, l'intera gamma di misure, comprese quelle provvisorie, cautelari e correttive, è resa disponibile alle parti.<STRING BOLD="on"> [Em. 178 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Regolamento di procedura</STI.ART><PARAG>La determinazione delle condizioni FRAND è disciplinata dagli articoli da 34 a 58, come ulteriormente definiti mediante un atto di esecuzione a norma dell'articolo 26, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>Contenuto della richiesta di avviare la determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La determinazione delle condizioni FRAND è avviata mediante una richiesta scritta indirizzata al centro di competenza, che contiene le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il nome e i dati di contatto della parte richiedente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il nome e l'indirizzo della parte chiamata a rispondere;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i numeri di registrazione dei pertinenti brevetti SEP nel registro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la denominazione commerciale della norma e il nome <STRING STRIKE="on">dell'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della pertinente </STRING></STRING>organizzazione di normazione; <STRING BOLD="on">[Em. 179]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>una sintesi delle negoziazioni per la concessione delle licenze condotte fino a quel momento, se applicabile;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>i riferimenti a qualsiasi altra determinazione delle condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> correlata</STRING></STRING>, se applicabile.<STRING BOLD="on"> [Em. 180]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se è presentata dal titolare di un brevetto SEP, la richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> contiene</STRING></STRING>, oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, <STRING STRIKE="on">contiene </STRING>le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 181]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le tabelle delle rivendicazioni, che riportano le rivendicazioni brevettuali di una selezione di brevetti SEP registrati in relazione a una norma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la prova delle verifiche del carattere essenziale, se disponibile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La richiesta di avviare una determinazione delle condizioni FRAND può includere una proposta di determinazione di tali condizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 37</TI.ART><STI.ART>Durata della determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Salvo diversamente concordato dalle parti, il periodo che intercorre tra la data di presentazione della richiesta di proseguire la determinazione delle condizioni FRAND conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettere b) o c), o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), seconda frase, o all'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), a seconda dei casi, e la data di conclusione della procedura non supera i nove mesi.<STRING BOLD="on"> [Em. 182 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il termine di prescrizione dell'azione dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro è sospeso per la durata della determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART>Notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND e della relativa risposta</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza notifica la richiesta alla parte chiamata a rispondere entro sette giorni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le informazioni presentate a norma dell'articolo 36,</STRING></STRING> e ne informa la parte richiedente.<STRING BOLD="on"> [Em. 183]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La parte chiamata a rispondere notifica la propria risposta al centro di competenza entro 15 giorni dal ricevimento della notifica della richiesta di determinazione delle condizioni FRAND da parte del centro di competenza in conformità al paragrafo 1. La risposta indica se la parte chiamata a rispondere accetta la determinazione delle condizioni FRAND e <STRING STRIKE="on">se si impegna a rispettarne l'esito</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in caso di disaccordo, elenca i motivi per i quali ha deciso di non partecipare</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 184]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la parte chiamata a rispondere non risponde entro il termine stabilito al paragrafo 2 o informa il centro di competenza della sua decisione di non partecipare alla determinazione delle condizioni FRAND, <STRING STRIKE="on">o di non impegnarsi a rispettarne l'esito, </STRING>si applica quanto segue:<STRING BOLD="on"> [Em. 185]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il centro di competenza ne informa la parte richiedente invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND<STRING STRIKE="on"> e se si impegna a rispettarne l'esito</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 186]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se la parte richiedente ne chiede la prosecuzione<STRING STRIKE="on"> e si impegna a rispettarne l'esito</STRING>, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte richiedente in relazione al medesimo oggetto;<STRING BOLD="on"> [Em. 187]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se la parte richiedente non chiede, entro il termine di cui alla lettera a), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora la parte chiamata a rispondere accetti la determinazione delle condizioni FRAND<STRING STRIKE="on"> e si impegni a rispettarne l'esito ai sensi del paragrafo 2, anche nel caso in cui tale impegno sia subordinato all'impegno della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il centro di competenza ne informa la</STRING></STRING> parte richiedente<STRING STRIKE="on"> a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, si applica quanto segue:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 188]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">il centro di competenza ne informa la parte richiedente e la invita a confermare al centro di competenza, entro sette giorni, se anch'essa si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND. Se la parte richiedente accetta l'impegno, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue e il risultato è vincolante per entrambe le parti;</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 189]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">se la parte richiedente non risponde entro il termine di cui alla lettera a) o informa il centro di competenza che non intende impegnarsi a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza ne informa la parte chiamata a rispondere invitandola a confermare entro sette giorni se chiede la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND;</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 190]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">se la parte chiamata a rispondere ne chiede la prosecuzione, la determinazione delle condizioni FRAND prosegue, ma al procedimento giudiziario non si applica l'articolo 34, paragrafo 1, per la parte chiamata a rispondere in relazione al medesimo oggetto;</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 191]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">se la parte chiamata a rispondere non chiede, entro il termine di cui alla lettera b), la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza pone fine a tale determinazione.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 192]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuna parte può, in qualsiasi momento durante il procedimento di determinazione delle condizioni FRAND, dichiarare di impegnarsi a rispettarne l'esito. La parte dichiarante può subordinare il proprio impegno all'impegno dell'altra parte a rispettare l'esito. Ciò non pone fine al procedimento di determinazione delle condizioni FRAND.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 193]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Se entro i termini applicabili una delle parti si impegna a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND mentre l'altra parte non assume il medesimo impegno, il centro di competenza adotta una comunicazione sugli impegni alla determinazione delle condizioni FRAND e la notifica alle parti entro 5 giorni dalla scadenza del termine stabilito per assumere l'impegno. Tale comunicazione contiene i nomi delle parti, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e informazioni sull'impegno assunto o sulla mancata assunzione dell'impegno per ciascuna parte.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 194]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La determinazione delle condizioni FRAND ha ad oggetto una licenza per un brevetto SEP a livello globale, salvo indicazione contraria delle parti, qualora entrambe accettino la determinazione delle condizioni FRAND, o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND. Le PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le start-up </STRING></STRING>che sono parti del procedimento di determinazione delle condizioni FRAND possono chiedere di limitare l'ambito territoriale di tale determinazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 195]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART>Selezione <STRING STRIKE="on">dei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un panel di</STRING></STRING> conciliatori<STRING BOLD="on"> [Em. 196]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>A seguito della risposta relativa alla determinazione delle condizioni FRAND notificata dalla parte chiamata a rispondere in conformità all'articolo 38, paragrafo 2, <STRING STRIKE="on">oppure a seguito della richiesta di prosecuzione in conformità all'articolo 38, paragrafo 5, il centro di competenza propone almeno tre candidati per la determinazione delle condizioni FRAND scegliendoli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte richiedente e la parte chiamata a rispondere nominano ciascuna un conciliatore al panel di conciliatori, scegliendolo</STRING></STRING> dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2. <STRING STRIKE="on">La parte o le parti selezionano uno dei candidati proposti come</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il terzo</STRING></STRING> conciliatore <STRING STRIKE="on">per la determinazione delle condizioni FRAND</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è nominato dal centro di competenza scegliendolo dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 197]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Se le parti non si accordano su un conciliatore, il centro di competenza seleziona un candidato dall'elenco dei conciliatori di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 198]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nomina dei conciliatori</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 199]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Il candidato selezionato comunica</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I candidati selezionati comunicano</STRING></STRING> l'accettazione dell'incarico di conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND al centro di competenza, che a sua volta notifica tale accettazione alle parti.<STRING BOLD="on"> [Em. 200]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il giorno successivo alla notifica dell'accettazione alle parti è nominato il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, al quale il centro di competenza deferisce il caso.<STRING BOLD="on"> [Em. 201]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Preparazione del procedimento</STI.ART><PARAG>Se durante la determinazione delle condizioni FRAND un conciliatore non è in grado di partecipare, si ritira o deve essere sostituito perché non soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 26, si applica la procedura di cui all'articolo 39. Il periodo di cui all'articolo 37 è prolungato per il tempo necessario alla nomina del nuovo conciliatore per la determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Preparazione del procedimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dopo che il caso è stato deferito al <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> in conformità all'articolo 40, paragrafo 2, <STRING STRIKE="on">questi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questo</STRING></STRING> verifica se la richiesta contenga le informazioni previste dall'articolo 36 conformemente al regolamento di procedura.<STRING BOLD="on"> [Em. 202]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> comunica alle parti o alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND il calendario e le modalità di svolgimento della procedura.<STRING BOLD="on"> [Em. 203]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Procedura scritta</STI.ART><PARAG>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> invita ciascuna parte a presentare osservazioni scritte contenenti le sue argomentazioni sulla determinazione delle condizioni FRAND applicabili nonché gli elementi di prova e la documentazione giustificativa, e fissa termini adeguati a tal fine.<STRING BOLD="on"> [Em. 204]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Obiezioni alla determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Al più tardi con la prima comunicazione scritta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In qualsiasi momento</STRING></STRING> le parti possono eccepire che il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> non può procedere alla determinazione delle condizioni FRAND per motivi di diritto, ad esempio l'esistenza di una precedente determinazione delle condizioni FRAND vincolante o di un accordo tra le parti. All'altra parte è data la possibilità di presentare le proprie osservazioni.<STRING BOLD="on"> [Em. 205]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> decide sull'obiezione potendo respingerla in quanto infondata prima di procedere all'esame del merito oppure integrarla nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND. Se respinge l'obiezione o la integra nell'esame del merito della determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> riprende l'esame della determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 206]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se decide che l'obiezione è fondata, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND e redige una relazione contenente le motivazioni della decisione.<STRING BOLD="on"> [Em. 207]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Svolgimento della determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> assiste le parti in modo indipendente e imparziale nei loro sforzi per determinare condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 208]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> può invitare le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND a un incontro oppure può comunicare con loro verbalmente o per iscritto.<STRING BOLD="on"> [Em. 209]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND cooperano in buona fede con il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, in particolare partecipando alle riunioni, dando risposta alle sue richieste di presentare tutti i documenti, le informazioni e le spiegazioni pertinenti e utilizzando i mezzi a loro disposizione per consentire al <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> di ascoltare i testimoni e i periti che <STRING STRIKE="on">questi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questo</STRING></STRING> potrebbe convocare.<STRING BOLD="on"> [Em. 210]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La parte chiamata a rispondere può unirsi alla determinazione delle condizioni FRAND in qualsiasi momento prima della sua conclusione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In qualsiasi fase della procedura, su richiesta di entrambe le parti o della parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 211]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 46</TI.ART><STI.ART>Mancato impegno di una delle parti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se una parte:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non ottempera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'articolo 45, paragrafo 3 o</STRING></STRING> alle richieste del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, al regolamento di procedura o al calendario della procedura di cui all'articolo 42, paragrafo 2,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> oppure</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 212]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">revoca l'impegno a rispettare l'esito della determinazione delle condizioni FRAND di cui all'articolo 38, oppure</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 213]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND,</PARAG><PARAG>il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> ne informa entrambe le parti.<STRING BOLD="on"> [Em. 214]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Dopo aver ricevuto la notifica del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, la parte adempiente può chiedere a quest'ultimo di prendere uno dei provvedimenti seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 215]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>elaborare una proposta di determinazione delle condizioni FRAND, in conformità all'articolo 55, sulla base delle informazioni a sua disposizione, attribuendo l'importanza che ritenga opportuna agli elementi di prova presentati,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>porre fine alla procedura.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND non ottempera alle richieste del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> od omette in altro modo di conformarsi a una prescrizione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> pone fine alla procedura.<STRING BOLD="on"> [Em. 216]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 47</TI.ART><STI.ART>Procedimento parallelo in un paese terzo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini del presente articolo, per procedimento parallelo si intende un procedimento che soddisfa le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>si svolge dinanzi a una corte, un tribunale, un'autorità amministrativa o statale di un paese terzo che adotti decisioni giuridicamente vincolanti ed esecutive in materia di rivendicazione di brevetti, azioni inibitorie, violazioni di brevetti, abuso di posizione dominante sul mercato o determinazione delle condizioni FRAND;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>riguarda una controversia sulla concessione di licenze in relazione alla stessa norma e allo stesso utilizzo e un brevetto con le stesse rivendicazioni dei brevetti SEP oggetto della determinazione delle condizioni FRAND;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>coinvolge in qualità di parti una o più parti della determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui una parte abbia avviato un procedimento parallelo prima o durante la determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, oppure, se questo non è stato nominato, il centro di competenza pone fine alla determinazione delle condizioni FRAND su richiesta <STRING STRIKE="on">di qualsiasi </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>altra parte.<STRING BOLD="on"> [Em. 217]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 48</TI.ART><STI.ART>Elementi di prova</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatta salva la tutela della riservatezza ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, in qualsiasi momento della determinazione delle condizioni FRAND, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> può chiedere la produzione di documenti o altri elementi di prova.<STRING BOLD="on"> [Em. 218]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> può esaminare le informazioni pubblicamente disponibili, il registro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la banca dati</STRING></STRING> e le relazioni riservate e non riservate relative ad altre determinazioni delle condizioni FRAND del centro di competenza, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le determinazioni della royalty aggregata e i risultati delle verifiche del carattere essenziale, </STRING></STRING>nonché <STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> informazioni e <STRING STRIKE="on">i</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altri</STRING></STRING> documenti non riservati presentati al centro di competenza o da esso elaborati.<STRING BOLD="on"> [Em. 219]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 49</TI.ART><STI.ART>Testimoni e periti</STI.ART><PARAG>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> può ascoltare i testimoni e i periti richiesti dalle parti, a condizione che tali prove siano necessarie per la determinazione delle condizioni FRAND e che vi sia il tempo necessario per prenderle in considerazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 220]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 50</TI.ART><STI.ART>Proposta di determinazione delle condizioni FRAND</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In qualsiasi momento durante la determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> o una parte, di propria iniziativa o su invito del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, può presentare proposte per la determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 221]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se nella sua comunicazione scritta la parte richiedente ha presentato una proposta scritta di condizioni FRAND, nella sua risposta la parte chiamata a rispondere ha la possibilità di presentare osservazioni su tale proposta e/o una controproposta scritta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel presentare suggerimenti sulle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> prende in considerazione l'impatto della determinazione delle condizioni FRAND sulla catena del valore e sugli incentivi all'innovazione sia per il titolare del brevetto SEP sia per i portatori di interessi nella catena del valore di cui trattasi. A tal fine il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> può basarsi sulla perizia di cui all'articolo 18 o, in mancanza di quest'ultima, può chiedere ulteriori informazioni e ascoltare periti o portatori di interessi.<STRING BOLD="on"> [Em. 222]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 51</TI.ART><STI.ART>Raccomandazione relativa alla determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 223]</STRING></STI.ART><PARAG>Il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> notifica alle parti una raccomandazione scritta di determinazione delle condizioni FRAND al più tardi cinque mesi prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37.<STRING BOLD="on"> [Em. 224]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 52</TI.ART><STI.ART>Presentazione di proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND a opera delle parti</STI.ART><PARAG>In seguito alla notifica della raccomandazione scritta delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, l'una o l'altra parte presenta una proposta dettagliata e motivata per la determinazione delle condizioni FRAND. Se una parte ha già presentato una proposta per la determinazione delle condizioni FRAND, ove necessario ne sono presentate versioni rivedute che tengano conto della raccomandazione del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 225]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 53</TI.ART><STI.ART>Procedura orale</STI.ART><PARAG>Se il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> lo ritiene necessario o se una parte lo richiede, entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte motivate per la determinazione delle condizioni FRAND si tiene un'audizione orale.<STRING BOLD="on"> [Em. 226]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 54</TI.ART><STI.ART>Comunicazione delle informazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando riceve da una parte informazioni utili ai fini della determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> le comunica all'altra parte in modo che questa abbia l'opportunità di presentare eventuali spiegazioni.<STRING BOLD="on"> [Em. 227]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le parti possono chiedere al <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> che determinate informazioni contenute in un documento presentato siano mantenute riservate.<STRING BOLD="on"> [Em. 228]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando una parte chiede che le informazioni contenute in un documento da essa presentato siano mantenute riservate, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> non le rivela all'altra parte. La parte che invoca la riservatezza presenta anche una versione non riservata delle informazioni fornite a titolo riservato, con dettagli sufficienti a consentire una ragionevole comprensione della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato. All'altra parte è fornita tale versione non riservata.<STRING BOLD="on"> [Em. 229]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 55</TI.ART><STI.ART>Proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del conciliatore</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al più tardi 45 giorni prima della scadenza del termine di cui all'articolo 37, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> presenta una proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND alle parti o, a seconda dei casi, alla parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND.<STRING BOLD="on"> [Em. 230]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ciascuna parte può presentare osservazioni e suggerire modifiche <STRING STRIKE="on">in relazione alla proposta del conciliatore, che la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un termine stabilito dal panel di conciliatori, che</STRING></STRING> può riformulare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la sua proposta</STRING></STRING> per tenere conto delle osservazioni delle parti, informandone<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tempestivamente</STRING></STRING> in tal caso le parti o la parte che ha chiesto la prosecuzione della determinazione delle condizioni FRAND, a seconda dei casi.<STRING BOLD="on"> [Em. 231]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 56</TI.ART><STI.ART>Chiusura della determinazione delle condizioni FRAND e relativa notifica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Oltre che per i motivi previsti dall'articolo 38, paragrafo 4, dall'articolo 44, paragrafo 3, dall'articolo 45, paragrafo 5, dall'articolo 46, paragrafo 2, lettera b), dall'articolo 46, paragrafo 3, e dall'articolo 47, paragrafo 2, la determinazione delle condizioni FRAND si conclude nei modi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le parti firmano un accordo transattivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le parti firmano una dichiarazione scritta con cui accettano la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, di cui all'articolo 55;<STRING BOLD="on"> [Em. 232]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una delle parti presenta una dichiarazione scritta con cui comunica che non accetta la proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, di cui all'articolo 55;<STRING BOLD="on"> [Em. 233]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>una delle parti non risponde alla proposta motivata di determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>, di cui all'articolo 55.<STRING BOLD="on"> [Em. 234]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In caso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza adotta un avviso di chiusura e lo notifica alle parti entro cinque giorni dalla chiusura. L'avviso di chiusura contiene i nomi delle parti e del conciliatore, l'oggetto della determinazione delle condizioni FRAND, una sintesi della procedura e i motivi della chiusura.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'avviso di chiusura notificato al titolare del brevetto SEP è considerato un documento ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 608/2013, in relazione a un'eventuale richiesta di intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare il suo brevetto SEP.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro chiamato a decidere sulla determinazione delle condizioni FRAND, anche in casi di abuso di posizione dominante tra privati, o su un'azione per violazione di un brevetto SEP in vigore in uno o più Stati membri e oggetto di determinazione delle condizioni FRAND, non procede all'esame del merito di tale azione, a meno che non abbia ricevuto notifica di un avviso di chiusura della determinazione delle condizioni FRAND<STRING STRIKE="on"> o, nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), una comunicazione relativa agli impegni ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 5</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 235]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nei casi previsti dall'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), e dall'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), l'articolo 34, paragrafo 5, si applica, <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>, ai procedimenti dinanzi all'organo giurisdizionale competente di uno Stato membro.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 57</TI.ART><STI.ART>Relazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In seguito alla chiusura della determinazione delle condizioni FRAND, il <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> fornisce alle parti una relazione scritta nei casi elencati all'articolo 56, paragrafo 1, lettere c) e d).<STRING BOLD="on"> [Em. 236]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La relazione comprende gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i nomi delle parti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una valutazione riservata della determinazione delle condizioni FRAND;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una sintesi riservata delle principali questioni di disaccordo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>una metodologia non riservata e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 237]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La relazione riservata è disponibile solo per le parti e per il centro di competenza. Il centro di competenza pubblica la relazione non riservata nella banca dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ciascuna delle parti della determinazione delle condizioni FRAND può presentare la relazione in qualsiasi procedimento dinanzi a un organo giurisdizionale competente di uno Stato membro contro l'altra parte della determinazione delle condizioni FRAND, in deroga a eventuali preclusioni procedurali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 58</TI.ART><STI.ART>Riservatezza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatta eccezione per la metodologia e la valutazione della determinazione delle condizioni FRAND da parte del <STRING STRIKE="on">conciliatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">panel di conciliatori</STRING></STRING> di cui all'articolo 57, paragrafo 2, lettera d), il centro di competenza mantiene riservata la determinazione delle condizioni FRAND, eventuali proposte di determinazione delle condizioni FRAND presentate nel corso della procedura e qualsiasi prova documentale o di altro tipo divulgata nel corso della determinazione delle condizioni FRAND che non sia disponibile al pubblico, salvo diversa disposizione delle parti.<STRING BOLD="on"> [Em. 238]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, il centro di competenza può inserire le informazioni relative alla determinazione delle condizioni FRAND nei dati statistici aggregati che pubblica in merito alle sue attività, a condizione che tali informazioni non consentano di identificare le parti o le circostanze specifiche della controversia.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VII</TI><STI.GR>Norme procedurali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 59</TI.ART><STI.ART>Comunicazioni al centro di competenza e notifiche da parte di quest'ultimo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le comunicazioni al centro di competenza e le notifiche da parte di quest'ultimo sono effettuate, in linea di principio, per via elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce in quale misura e a quali condizioni tecniche le comunicazioni e le notifiche di cui al paragrafo 1 sono inviate per via elettronica.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 60</TI.ART><STI.ART>Termini</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I termini sono fissati con riferimento ad anni, mesi, settimane o giorni completi. I termini decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l'evento rilevante ai fini della decorrenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un periodo specificato in giorni termina l'ultimo giorno; un periodo specificato in settimane termina alla fine del giorno dell'ultima settimana; un periodo specificato in mesi termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale del periodo e, se non esiste tale giorno nell'ultimo mese, termina l'ultimo giorno di quel mese; un periodo specificato in anni termina alla scadenza del giorno corrispondente al giorno iniziale di un dato periodo e, se non esiste tale giorno, termina l'ultimo giorno di quel mese.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 239]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Prima dell'inizio di ciascun anno civile il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce i giorni in cui l'EUIPO non è aperto per il ricevimento dei documenti o in cui la posta ordinaria non è recapitata nella località in cui l'EUIPO ha sede.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il direttore esecutivo dell'EUIPO stabilisce la durata del periodo di interruzione in caso di interruzione generale della consegna della posta nello Stato membro in cui l'EUIPO ha sede o in caso di interruzione effettiva del collegamento dell'EUIPO con i mezzi elettronici di comunicazione ammessi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In caso di circostanze eccezionali che rendano particolarmente gravosa la comunicazione tra le parti del procedimento e il centro di competenza, il direttore esecutivo dell'EUIPO può prorogare tutti i termini che altrimenti scadrebbero alla data o dopo la data di inizio di tali circostanze, in base a una sua decisione in relazione ai soggetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le parti del procedimento che hanno la loro residenza o la loro sede nella regione interessata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i rappresentanti o gli assistenti, designati dalle parti, aventi il loro centro di attività nella regione interessata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nel determinare la durata della proroga di cui al secondo comma, il direttore esecutivo dell'EUIPO tiene conto della data di fine della circostanza eccezionale. Se la circostanza di cui al secondo comma interessa la sede dell'EUIPO, la decisione del direttore esecutivo dell'EUIPO specifica che essa si applica a tutte le parti del procedimento.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VIII</TI><STI.GR>Micro, piccole e medie imprese</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 61</TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Formazione, consulenza e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Polo di</STRING></STRING> assistenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 240]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza <STRING STRIKE="on">offre corsi di formazione e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">istituisce e gestisce un polo di</STRING></STRING> assistenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per le PMI e le start-up in materia di concessione di licenze per i brevetti SEP che aiuta le PMI e le start-up a svolgere i seguenti compiti</STRING></STRING> a titolo gratuito<STRING STRIKE="on"> su questioni relative ai brevetti SEP per le micro, piccole e medie imprese.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 241]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso in cui la PMI o la start‑up sia un utilizzatore di brevetti SEP, individuare quali brevetti SEP potrebbero essere pertinenti per il suo prodotto o servizio e i possibili licenzianti e pool di brevetti;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 242]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel caso in cui la PMI o la start-up sia un titolare di brevetti SEP, individuare possibili licenziatari e, con l'aiuto dell'Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, offrire loro consulenza su come far valere al meglio i propri diritti relativi ai brevetti SEP a livello europeo e globale;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 243]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">offrire corsi di formazione e assistenza su questioni relative ai brevetti SEP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 244]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il centro di competenza non è ritenuto responsabile degli aiuti forniti alle PMI e alle start‑up a norma del presente paragrafo. Nell'assolvere i compiti di cui al presente paragrafo, il centro di competenza può lavorare in stretta collaborazione con gli uffici nazionali dei brevetti e i regimi governativi a sostegno delle PMI.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 245]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il centro di competenza consulta proattivamente e su base periodica le PMI e le start‑up per stabilire quali siano i corsi di formazione e le forme di assistenza di maggiore utilità. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 246]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il centro di competenza può commissionare studi, se lo ritiene necessario, per assistere le <STRING STRIKE="on">micro, piccole e medie imprese</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PMI</STRING></STRING> su questioni relative ai brevetti SEP.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali studi possono prevedere analisi, basate sulle informazioni fornite dai titolari e utilizzatori di brevetti SEP sulle licenze stipulate, sulle royalty versate o riscosse e sui prodotti venduti per applicazioni IoT e il centro di competenza può elaborare stime per le PMI sui costi di licenza di tali applicazioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 247]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I costi dei servizi di cui ai paragrafi 1 e 2 sono a carico dell'EUIPO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e quest'ultimo garantisce che i servizi siano dotati di fondi e risorse sufficienti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 248]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi 1 e 2 non si applicano agli aggregatori di brevetti o alle PMI che sono società sussidiarie o affiliate, oppure possedute o controllate direttamente o indirettamente da un'altra persona fisica o giuridica che non è essa stessa una PMI.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 249]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 62</TI.ART><STI.ART>Condizioni FRAND per le micro, piccole e medie imprese</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel negoziare una licenza per un brevetto SEP con le micro, piccole e medie imprese, i titolari di brevetti SEP considerano la possibilità di offrire loro condizioni FRAND più favorevoli rispetto a quelle che offrono, per le stesse norme e per gli stessi utilizzi, a imprese diverse dalle micro, piccole e medie imprese.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Se</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove</STRING></STRING> il titolare di un brevetto SEP <STRING STRIKE="on">offre</STRING> <STRING STRIKE="on">condizioni FRAND più favorevoli alle micro, piccole e medie imprese, o conclude, o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> concluda</STRING></STRING> una licenza SEP che prevede condizioni più favorevoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispetto a quelle offerte a imprese che non sono PMI</STRING></STRING> ai sensi del paragrafo 1, tali condizioni FRAND non sono considerate nel quadro di una procedura di determinazione delle condizioni FRAND, a meno che tale determinazione non abbia ad oggetto esclusivamente le condizioni FRAND per un'altra micro, piccola o media impresa.<STRING BOLD="on"> [Em. 250]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I titolari di brevetti SEP prendono in considerazione anche la possibilità di applicare sconti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dilazionando i pagamenti in rate senza interessi,</STRING></STRING> o concedere licenze esenti da royalty per volumi di vendita ridotti, indipendentemente dalle dimensioni dell'utilizzatore interessato alla licenza. Tali sconti o licenze esenti da royalty devono essere eque, ragionevoli e non discriminatorie e sono rese disponibili nella banca dati elettronica come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b).<STRING BOLD="on"> [Em. 251]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eventuali vantaggi concessi alle PMI a norma del presente regolamento possono essere negati o revocati in caso di elusione o di uso improprio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 252]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo IX</TI><STI.GR>Tariffe e tasse</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 63</TI.ART><STI.ART>Tariffe e tasse</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro di competenza può addebitare tasse amministrative per i servizi che presta ai sensi del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Possono essere addebitate tasse almeno per le attività seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per l'agevolazione degli accordi sulle determinazioni della royalty aggregata da parte dei conciliatori in conformità all'articolo 17;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per le perizie sulle royalty aggregate in conformità all'articolo 18;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per le verifiche del carattere essenziale effettuate dal valutatore in conformità all'articolo 31 e dal valutatore inter pares in conformità all'articolo 32;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>per la determinazione delle condizioni FRAND da parte dei conciliatori in conformità al titolo VI.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le tasse addebitate dal centro di competenza in conformità all'articolo 2 sono ripartite come segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le tasse di cui al paragrafo 2, lettera a), sono sostenute dai titolari di brevetti SEP che hanno partecipato al processo in base alle rispettive percentuali stimate di brevetti SEP rispetto alla totalità dei brevetti SEP per la norma in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le tasse di cui al paragrafo 2, lettera b), sono sostenute in egual misura dalle parti che hanno partecipato alla procedura relativa alla perizia sulla royalty aggregata, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il panel non suggerisca una diversa ripartizione in base alle dimensioni delle parti, stabilite in virtù del rispettivo fatturato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le tasse di cui al paragrafo 2, lettera c), sono sostenute dal titolare del brevetto SEP che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, o una valutazione inter pares ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, e dell'utilizzatore che ha chiesto una verifica del carattere essenziale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 6;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le tasse di cui al paragrafo 2, lettera d), sono sostenute in egual misura dalle parti, salvo diverso accordo tra loro o a meno che il conciliatore non suggerisca una ripartizione diversa in base al livello di partecipazione delle parti alla determinazione delle condizioni FRAND.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le tasse sono fissate a un livello ragionevole e <STRING STRIKE="on">corrispondente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">limitato</STRING></STRING> ai costi dei servizi. A tal fine si tiene conto della situazione delle micro, piccole e medie imprese.<STRING BOLD="on"> [Em. 253]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta un atto di esecuzione che determina gli importi delle tasse di cui all'articolo 63 e le disposizioni concernenti le modalità di pagamento in relazione alle norme di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 64</TI.ART><STI.ART>Pagamento delle tasse</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le tasse sono versate all'EUIPO. Tutti i pagamenti sono effettuati in euro. Il direttore esecutivo dell'EUIPO può stabilire quali metodi di pagamento specifici possono essere utilizzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui gli importi richiesti non siano pagati per intero entro 10 giorni dalla data della richiesta, il centro di competenza può avvisare la parte inadempiente dandole la possibilità di effettuare il pagamento richiesto entro [cinque] giorni. In caso di royalty aggregata o di determinazione delle condizioni FRAND, il centro di competenza invia una copia della richiesta all'altra parte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La data alla quale il pagamento si considera effettuato all'EUIPO è la data alla quale l'importo del pagamento o del bonifico è effettivamente accreditato su un conto corrente bancario intestato all'EUIPO.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 una parte del pagamento richiesto rimane in sospeso, il centro di competenza può sospendere l'accesso della parte inadempiente alla banca dati, fino a quando non è effettuato il pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 65</TI.ART><STI.ART>Disposizioni finanziarie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le spese sostenute dall'EUIPO o dai valutatori o conciliatori selezionati dall'EUIPO ai sensi degli articoli 26 e 27 nello svolgimento dei compiti ad esso conferiti conformemente al presente regolamento sono coperte dalle tasse amministrative che gli utenti dei servizi del centro di competenza sono tenuti a versare all'EUIPO.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per quanto riguarda i costi sostenuti dall'EUIPO per le attività affidategli dal presente regolamento e non coperti dalle tasse previste dal presente regolamento, l'EUIPO utilizza le proprie risorse di bilancio per finanziare tali attività.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 65 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Richiesta motivata alla Commissione </STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un titolare o un utilizzatore di brevetti SEP può presentare una richiesta motivata alla Commissione per determinare se:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno per quanto concerne gli utilizzi individuati di determinate norme o parti di esse entro un mese dalla pubblicazione della norma da parte dell'organizzazione di normazione; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di difficoltà o inefficienze di rilievo nella concessione di licenze per i brevetti SEP per particolari utilizzi esistenti di norme o di parti di esse entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 254]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 65 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Atti delegati relativi alle nuove norme</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro quattro mesi dal ricevimento della richiesta di cui all’articolo 65 bis, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 67 e dopo un adeguato processo di consultazione che coinvolga tutte le parti interessate, e di redigere un elenco di utilizzi, norme o parti di esse, qualora le negoziazioni di licenze per brevetti SEP a condizioni FRAND non diano luogo a difficoltà o inefficienze di rilievo tali da incidere sul funzionamento del mercato interno.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione rivede l'elenco di cui al paragrafo 1 con cadenza annuale per stabilire se necessiti di un aggiornamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procedura di cui al presente articolo lascia impregiudicati i termini di cui agli articoli 17 e 18.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 255]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 65 quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Atti delegati relativi alle norme esistenti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione svolge adeguate consultazioni, anche a livello di portatori di interesse.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dopo aver esaminato tutte le prove e i pareri degli esperti, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 67 per stabilire un elenco che determini quali utilizzi esistenti di norme o di parti di esse possono essere notificati a norma dell'articolo 66, paragrafo 1 o 2. Mediante il suddetto atto delegato, la Commissione determina altresì quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti, a parti di esse o ai pertinenti utilizzi. L'atto delegato è adottato entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione verifica con cadenza annuale l'eventuale necessità di aggiornamento dell'elenco in questione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 256]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo X</TI><STI.GR>Disposizioni finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 66</TI.ART><STI.ART>Apertura della registrazione per una norma esistente</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino al<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ...</STRING></STRING> [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP essenziali per una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ("norme esistenti"), per la quale sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o non sono </STRING></STRING>stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi degli articoli 14, 15 e 17, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità <STRING STRIKE="on">al paragrafo 4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 65 quater</STRING></STRING>. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 257]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] gli utilizzatori di una norma pubblicata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, per la quale sono stati assunti impegni FRAND, possono notificare al centro di competenza, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 4, qualsiasi norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato in conformità al paragrafo 4. Le procedure e le prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fino al [OP: inserire la data corrispondente a 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] i titolari di brevetti SEP o gli utilizzatori possono chiedere una perizia ai sensi dell'articolo 18 in relazione a brevetti SEP essenziali per una norma esistente o parte di essa, che sarà determinata nell'atto delegato conformemente al paragrafo 4. Le prescrizioni e le procedure di cui all'articolo 18 si applicano <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Nel caso in cui il funzionamento del mercato interno sia gravemente distorto a causa di inefficienze nella concessione di licenze per i brevetti SEP, la Commissione, dopo un adeguato processo di consultazione, determina, mediante un atto delegato ai sensi dell'articolo 67, le norme esistenti o parti di esse o i casi d'uso pertinenti che possono essere notificati ai sensi del paragrafo 1 o del paragrafo 2, o per i quali può essere chiesta una perizia ai sensi del paragrafo 3. L'atto delegato determina anche quali procedure e prescrizioni in materia di notifiche e pubblicazione stabilite nel presente regolamento si applicano a tali norme esistenti. L'atto delegato è adottato entro [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 258]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il presente articolo si applica fatti salvi gli atti conclusi e i diritti acquisiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a 28 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 67</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega di poteri</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">1, paragrafo 4, all'articolo </STRING>4, paragrafo 5, e <STRING STRIKE="on">all'articolo 66, paragrafo 4,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli articoli 65 ter e 65 quater</STRING></STRING> è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 259]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">1, paragrafo 4, all'articolo </STRING>4, paragrafo 5, e <STRING STRIKE="on">all'articolo 66, paragrafo 4,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli articoli 65 ter e 65 quater</STRING></STRING> può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.<STRING BOLD="on"> [Em. 260]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo <STRING STRIKE="on">1, paragrafo 4, dell'articolo </STRING>4, paragrafo 5, e <STRING STRIKE="on">dell'articolo 66, paragrafo 4,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli 65 ter e 65 quater</STRING></STRING> entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 261]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 68</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 69</TI.ART><STI.ART>Orientamenti della Commissione</STI.ART><PARAG>La Commissione può elaborare orientamenti ai sensi del presente regolamento su questioni che rientrano nel suo ambito di applicazione, escluse le questioni relative all'interpretazione degli articoli 101 e 102 TFUE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 70</TI.ART><STI.ART>Valutazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ...</STRING></STRING> [OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e successivamente ogni tre anni,</STRING></STRING> la Commissione valuta l'<STRING STRIKE="on">efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 262]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 263]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia e l'efficienza del sistema di registrazione dei brevetti SEP e di verifica del carattere essenziale; nonché</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 264]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto che il sistema di verifica del carattere essenziale, la determinazione delle royalty aggregate e il sistema di determinazione delle condizioni FRAND hanno in particolare sulla competitività dei titolari di brevetti SEP dell'Unione a livello mondiale e sull'innovazione all'interno dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 265]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento. La valutazione esamina il funzionamento del presente regolamento, in particolare l'impatto, l'efficacia e l'efficienza del centro di competenza e dei suoi metodi di lavoro</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 266]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel redigere le relazioni di valutazione di cui <STRING STRIKE="on">ai paragrafi 1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1</STRING></STRING>, la Commissione consulta l'EUIPO e i portatori di interessi.<STRING BOLD="on"> [Em. 267]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al consiglio di amministrazione dell'EUIPO le relazioni di valutazione di cui <STRING STRIKE="on">ai paragrafi 1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1</STRING></STRING>, insieme alle conclusioni tratte sulla base di tali relazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La valutazione di cui al paragrafo 1 è corredata, se del caso, di proposte legislative.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 268]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 71</TI.ART><STI.ART>Modifiche del regolamento (UE) 2017/1001</STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2017/1001 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>l'articolo 151, paragrafo 1, è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>è inserita la lettera seguente:<CITATION><P>"b bis) 	l'amministrazione, il sostegno e la promozione dei compiti ad esso conferiti, svolti da un centro di competenza, ai sensi del regolamento (UE) … del Parlamento europeo e del Consiglio+*;</P><P>* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., relativo ai brevetti essenziali (GU ...).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3.	L'Ufficio può fornire servizi di risoluzione alternativa delle controversie, tra cui servizi di mediazione, conciliazione, arbitrato, determinazione delle royalty e determinazione delle condizioni FRAND.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 157, paragrafo 4, è aggiunta la lettera seguente:<CITATION><P>"p)	esercita i poteri che gli sono conferiti ai sensi del regolamento (UE) …++.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>l'articolo 170 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Centro di risoluzione alternativa delle controversie;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"1.	Per i fini di cui all'articolo 151, paragrafo 3, l'Ufficio può istituire un centro di risoluzione alternativa delle controversie ("centro").</P><P><NO.P>2.</NO.P>Qualsiasi persona fisica o giuridica può utilizzare i servizi del centro per la risoluzione delle controversie relative ai diritti di proprietà intellettuale.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"15.	L'Ufficio può collaborare con altri organismi nazionali o internazionali riconosciuti che offrono servizi di risoluzione alternativa delle controversie.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>“16.	Gli articoli 18 e 19 e gli articoli da 34 a 58 del regolamento ...++ si applicano al centro in tutti i procedimenti relativi ai brevetti essenziali.".</P><P>[+ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e nella nota a piè di pagina il numero, la data e il riferimento alla GU del presente regolamento.]</P><P>[++ OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento.]”</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 72</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>