<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0117</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Quadro europeo relativo a un'identità digitale</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0038/2023 - Relatrice: Romana Jerković)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 29 febbraio 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione di un quadro per un'identità digitale europea (COM(2021)0281 – C9-0200/2021 – 2021/0136(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0281),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0200/2021),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 ottobre 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU C 105 del 4.3.2022, pag. 81.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 13 ottobre 2021<FOOTNOTE><FIELD> GU C 61 del 4.2.2022, pag. 42.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, del regolamento e l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio, con lettera del 6 dicembre 2023, di approvare la posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione giuridica e della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9‑0038/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>prende atto delle dichiarazioni della Commissione allegate alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT TCLINK="YES"><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2021)0136</STRING></IDENT><OTTXT><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 29 febbraio 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale</STRING></TI><NOTE><STRING ITALIC="on">(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2024/1183.)</STRING></NOTE></OTTXT></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI>ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA</TI><STI><STRING BOLD="on">Dichiarazione della Commissione sull'articolo 45 in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183</STRING><FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj.</FIELD></FOOTNOTE></STI><P>La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che i browser web sono tenuti a garantire il sostegno e l'interoperabilità dei certificati qualificati di autenticazione di siti web al solo scopo di presentare i dati di identità del proprietario del sito web in modo facilmente consultabile. La Commissione ritiene che tale obbligo non pregiudichi i metodi utilizzati per presentare tali dati di identità.</P><P>La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, chiarisce che l'obbligo per i browser web di riconoscere i certificati qualificati di autenticazione di siti web non limita le loro politiche di sicurezza e che l'articolo 45, quale proposto, lascia ai browser web la libertà di conservare e applicare le loro procedure e i loro criteri al fine di mantenere e preservare la riservatezza delle comunicazioni online utilizzando la cifratura e altri metodi comprovati. La Commissione ritiene che il progetto di articolo 45 non imponga obblighi o restrizioni al modo in cui i browser web stabiliscono connessioni criptate con siti web o autenticano le chiavi crittografiche utilizzate per stabilire tali connessioni.</P><P>La Commissione ricorda che, in linea con il punto 28 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea del 13 aprile 2016, la Commissione si rivolgerà a gruppi di esperti, consulterà specifici portatori di interessi ed effettuerà consultazioni pubbliche, a seconda dei casi.</P><P><STRING BOLD="on">Dichiarazione della Commissione sulla non osservabilità in occasione dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1183</STRING><FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj.</FIELD></FOOTNOTE></P><P>La Commissione accoglie con favore l'accordo raggiunto che, a suo avviso, conferma che il regolamento modificativo in esame non consente il trattamento dei dati personali contenuti nel portafoglio europeo di identità digitale o derivanti dal suo uso da parte dei fornitori di portafogli per scopi diversi dalla fornitura di servizi di portafoglio.</P><P>La Commissione accoglie inoltre con favore l'inclusione del concetto di non osservabilità nel considerando 11 quater del progetto di regolamento modificativo, che dovrebbe impedire ai fornitori di portafogli di raccogliere e vedere i dettagli delle operazioni quotidiane degli utenti. Secondo la Commissione, tale concetto indica che non dovrebbe esistere una correlazione tra i dati nei diversi servizi ai fini del tracciamento o della localizzazione degli utenti o per determinare, analizzare e prevedere comportamenti, interessi o abitudini personali.</P><P>Nel contempo, la Commissione riconosce che, nel pieno rispetto del regolamento (UE) 2016/679, i fornitori di portafogli europei di identità digitale possono accedere a determinate categorie di dati personali con il consenso esplicito dell'utente, ad esempio al fine di garantire la continuità della fornitura dei servizi di portafoglio o di proteggere gli utenti da perturbazioni nella loro fornitura. Tali dati dovrebbero essere limitati a quanto necessario per ciascuna finalità specifica.</P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>