<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0127</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, modifica della direttiva 2012/34/UE e abrogazione del regolamento (UE) n. 913/2010</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0069/2024 - Relatrice: Tilly Metz)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010 (COM(2023)0443 – C9-0304/2023 – 2023/0271(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0443),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0304/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/891, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/891/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 1° febbraio 2024<FOOTNOTE><FIELD> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0069/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0271</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>La comunicazione della Commissione "Il Green Deal europeo"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final dell'11 dicembre 2019).</FIELD></FOOTNOTE> fissa un obiettivo di neutralità climatica che l'Unione deve raggiungere entro il 2050, nonché un chiaro obiettivo di riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Nella comunicazione è invocata una riduzione del 90 % delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dai trasporti, unita al contestuale impegno a raggiungere l'obiettivo "inquinamento zero"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM(2021) 400 final del 12 maggio 2021).</FIELD></FOOTNOTE> per ridurre entro il 2030 di oltre il 55 % l'impatto sulla salute delle emissioni di inquinanti atmosferici e del 30 % la percentuale di persone che soffrono di disturbi cronici dovuti al rumore dei trasporti. I trasporti rappresentano circa il 25 % delle emissioni totali di gas a effetto serra dell'Unione e tali emissioni sono aumentate negli ultimi anni. Il Green Deal europeo dà la priorità al trasferimento alle ferrovie e alle vie navigabili interne di una parte sostanziale del 75 % dei trasporti interni di merci che oggi avviene su strada. Essendo il trasporto ferroviario un modo di trasporto ampiamente elettrificato ed efficiente sotto il profilo energetico, un maggiore utilizzo dei servizi ferroviari dovrebbe contribuire a ridurre le emissioni e il consumo energetico dei trasporti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La comunicazione concernente la strategia per una mobilità sostenibile e intelligente<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro (COM(2020) 789 final del 9 dicembre 2020).</FIELD></FOOTNOTE> definisce le tappe fondamentali volte a mostrare il percorso che il sistema europeo dei trasporti deve seguire per conseguire gli obiettivi di mobilità sostenibile, intelligente e resiliente. Nella comunicazione si afferma di ambire ad aumentare il traffico merci su rotaia del 50 % entro il 2030 e a raddoppiarlo entro il 2050, a raddoppiare il traffico ferroviario ad alta velocità entro il 2030 e triplicarlo entro il 2050 e a rendere neutri in termini di emissioni di carbonio entro il 2030, all'interno dell'Unione, i viaggi collettivi programmati al di sotto dei 500 km. Per conseguire tali obiettivi, il trasporto ferroviario deve diventare più attraente in termini di accessibilità economica<STRING STRIKE="on"> ed</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> affidabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e accessibilità</STRING></STRING> e i servizi devono diventare più adatti alle esigenze dei viaggiatori e degli spedizionieri di merci.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obiettivo alla base del presente regolamento è incrementare l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e quindi la quota modale del trasporto ferroviario. Tuttavia, il presente regolamento da solo non può affrontare gli obiettivi di decarbonizzazione e trasferimento modale dell'Unione. Sia gli Stati membri che la Commissione dovrebbero continuare a lavorare su numerosi altri elementi che possono contribuire a incrementare ulteriormente sia la capacità di infrastruttura ferroviaria che la capacità di trasporto, quali il raggruppamento delle tracce ferroviarie, l'armonizzazione della velocità, il trasbordo efficiente dei passeggeri, l'uso di treni più lunghi con un maggiore carico per asse, l'introduzione di un ERTMS armonizzato in tutta Europa e il funzionamento automatico dei treni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affrontare l'efficienza del trasporto ferroviario al fine di aumentare l'aspetto competitivo multimodale tra i diversi modi di trasporto è importante per facilitare un sostanziale trasferimento modale e conseguire gli obiettivi stabiliti nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. Pertanto, dovrebbero essere prese in considerazione anche ulteriori misure volte ad aumentare la competitività del trasporto ferroviario, come la riduzione dei canoni di accesso alle linee ferroviarie. Con l'aumento della domanda di capacità ferroviaria da parte dei servizi di trasporto passeggeri e merci, saranno necessari investimenti per attuare tali misure di potenziamento della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obiettivi in materia di trasferimento verso il trasporto ferroviario a livello dell'UE richiedono obiettivi nazionali basati su piani nazionali concreti, elaborati dagli Stati membri secondo un approccio diretto dal basso verso l'alto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 32).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce le norme applicabili alla gestione e all'esercizio dell'infrastruttura ferroviaria nonché i principi e le procedure applicabili all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari nazionali e internazionali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 22).</FIELD></FOOTNOTE> prevede l'istituzione di corridoi ferroviari merci e di sportelli unici per facilitare le richieste di capacità di infrastruttura per i servizi ferroviari internazionali di trasporto merci.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>La gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e la gestione del traffico <STRING STRIKE="on">su tale infrastruttura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ferroviario</STRING></STRING> sono fondamentali per il buon funzionamento del settore ferroviario. La gestione di servizi di trasporto ferroviario deve essere pianificata e coordinata accuratamente per consentire a treni con caratteristiche molto diverse, ad esempio velocità e distanza di frenata, di condividere in sicurezza i medesimi binari. Una gestione ottimale della capacità crea maggiori opportunità per i servizi ferroviari e ne aumenta l'affidabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il che costituisce un requisito particolarmente importante per il mercato in crescita dei treni notturni e per le ambizioni di trasferire le merci verso il trasporto ferroviario</STRING></STRING>. Il regolamento dovrebbe offrire ai gestori dell'infrastruttura una flessibilità sufficiente per gestire in modo efficace la capacità, garantendo nel contempo che tutte le imprese ferroviarie siano trattate senza discriminazioni in termini di accesso alla rete.<STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>La direttiva 2012/34/UE riconosce agli Stati membri il diritto di non applicare le norme relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria a talune parti della rete ferroviaria o a taluni servizi ferroviari, qualora tale esclusione dall'ambito di applicazione del diritto dell'Unione non incida sul funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico. Tali esclusioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, seppur rigorosamente limitate,</STRING></STRING> dovrebbero continuare ad applicarsi e gli Stati membri dovrebbero conservare il diritto di richiederle in futuro anche in relazione al presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Le norme e le procedure relative alla gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria dovrebbero <STRING STRIKE="on">rispecchiare meglio</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenere in considerazione e soddisfare</STRING></STRING> le esigenze di tutti i segmenti del mercato ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in maniera non discriminatoria</STRING></STRING>. In particolare dovrebbero tenere conto della necessità di una stabilità a lungo termine della capacità disponibile per i servizi passeggeri e di una flessibilità a breve termine per il traffico merci al fine di rispondere alla domanda del mercato. Pertanto il processo di gestione della capacità non dovrebbe più essere incentrato prevalentemente su un orizzonte annuale, ma dovrebbe essere organizzato in tre fasi successive di pianificazione strategica della capacità, programmazione dei servizi ferroviari e assegnazione della capacità, e adattamento e riprogrammazione della capacità. <STRING STRIKE="on">L'introduzione di fasi meglio definite e strutturate, </STRING>che prevedano la possibilità di una pianificazione a lungo termine e di un adattamento a breve termine nella gestione della capacità, avvantaggerebbe in particolare i servizi meno facili da pianificare in anticipo o più complessi da organizzare, quali i treni merci e i treni passeggeri transfrontalieri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i treni notturni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Una parte crescente della rete ferroviaria dell'Unione è saturata o prossima alla saturazione e non è in grado di soddisfare le esigenze di capacità di infrastruttura ferroviaria di tutti i richiedenti e di sostenere un'ulteriore crescita del volume del trasporto ferroviario. Lo sviluppo e la digitalizzazione delle infrastrutture, conformemente alla specifica tecnica di interoperabilità elaborata a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2016/796 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e che abroga il regolamento (CE) n. 881/2004 (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ("ERTMS"), dovrebbero tradursi in un aumento della capacità disponibile a medio e lungo termine. Ciò nonostante i gestori dell'infrastruttura saranno tenuti ad assegnare le priorità per l'utilizzo delle sezioni saturate. Fatti salvi i principi generali in materia di priorità stabiliti dagli Stati membri nel quadro dell'assegnazione della capacità di infrastruttura, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero adottare decisioni sulle priorità utilizzando metodologie trasparenti e armonizzate che chiariscano in che modo i fattori sociali, economici e ambientali sono stati presi in considerazione e incidono sulla loro decisione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali criteri socioeconomici e ambientali dovrebbero basarsi su metodi accettati e sulle migliori conoscenze disponibili. Pertanto, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato che stabilisca le procedure, i criteri e le metodologie. In sede di preparazione di tale atto delegato, la Commissione dovrebbe cooperare con la rete europea dei gestori dell'infrastruttura (ENIM) e l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie (ERA) istituita dal regolamento (UE) 2016/796.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La capacità di infrastruttura ferroviaria esistente non è sufficiente per conseguire gli obiettivi dell'Unione per il 2030 e il 2050 in materia di trasferimento verso il trasporto ferroviario. Infatti, tra il 1990 e il 2021 la rete ferroviaria dell'Unione si è ridotta di oltre 12 000 km. Il conseguimento degli obiettivi di trasferimento modale dell'Unione dipende principalmente dall'aumento dell'efficienza ferroviaria e dal potenziamento della capacità ferroviaria, che richiede investimenti per la manutenzione, il rinnovo e la nuova costruzione dell'infrastruttura ferroviaria. Ciò comprende la mobilitazione dei bilanci nazionali, del meccanismo per collegare l'Europa (MCE) istituito dal regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e abroga i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 (GU L 249 del 14.7.2021, pag. 38).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di investimenti privati per provvedere al completamento dei collegamenti mancanti fondamentali e alleviare le strozzature, come pure il conseguimento di livelli adeguati di finanziamento per la manutenzione. In particolare, gli Stati membri dovrebbero prevenire il degrado dell'infrastruttura ferroviaria e ridurre al minimo l'impatto di eventuali restrizioni di capacità garantendo finanziamenti a lungo termine adeguati, stabili e tempestivi attraverso accordi pluriennali di prestazione, che dovrebbero essere conclusi tra lo Stato membro e il gestore dell'infrastruttura per un periodo di almeno cinque anni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>La pianificazione strategica della capacità dovrebbe migliorare l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria anticipando la domanda di servizi ferroviari e tenendo conto dello sviluppo, del rinnovo e della manutenzione pianificati dell'infrastruttura. Dovrebbe garantire che la capacità di infrastruttura ferroviaria sia assegnata in modo da massimizzare il valore dei servizi ferroviari per la società<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto degli effetti socioeconomici e ambientali</STRING></STRING>. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero garantire che la pianificazione strategica fornisca un livello crescente di dettagli sulla capacità disponibile e che costituisca la base per l'assegnazione della capacità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I richiedenti, la piattaforma ferroviaria europea (ERP), i clienti dei servizi di trasporto ferroviario e le loro associazioni, le autorità pubbliche dell'Unione e nazionali dovrebbero essere consultati durante la pianificazione strategica e dovrebbero avere la possibilità di fornire contributi sull'analisi degli sviluppi previsti del mercato dei trasporti di cui all'articolo 15 e di presentare osservazioni indipendenti sui risultati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di garantire la disponibilità di capacità per l'assegnazione a segmenti diversi del mercato ferroviario e in particolare ai servizi ferroviari di trasporto merci e transfrontalieri, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere autorizzati a pianificare preventivamente l'uso della capacità su sezioni saturate o fortemente utilizzate della rete ferroviaria ed estendere tale pianificazione ad altre sezioni della rete, qualora ritenuto necessario. Tale pianificazione preventiva della capacità dovrebbe tenere conto dei diversi metodi di assegnazione della capacità e delle caratteristiche dei diversi segmenti del mercato ferroviario. Detta pianificazione dovrebbe consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria raggruppando i treni con caratteristiche di prestazione simili nella fase di assegnazione della capacità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Nell'assegnazione della capacità, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero aderire ai piani strategici per la fornitura di capacità e, nel contempo, garantire che la capacità sia assegnata in funzione della domanda del mercato in modo equo e non discriminatorio. A tal fine, alcune richieste di capacità possono essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corredate di capacità alternative o, se non esistono altre possibilità, </STRING></STRING>respinte e il piano di fornitura di capacità deve essere periodicamente aggiornato per rispecchiare la domanda effettiva.<STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In diversi mercati ferroviari nazionali, il gestore dell'infrastruttura fa parte di una holding a integrazione verticale con uno o più operatori del trasporto passeggeri e merci. Quando si assegna capacità a tali imprese ferroviarie, è della massima importanza per il corretto funzionamento del mercato che l'assegnazione avvenga in modo equo, ragionevole e non discriminatorio. In particolare, le informazioni sensibili condivise con il gestore dell'infrastruttura nell'ambito del processo di assegnazione della capacità si dovrebbero considerare riservate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>I diversi segmenti del mercato ferroviario sono predisposti in maniera diversa ad anticipare le loro esigenze in termini di capacità di infrastruttura ferroviaria. Taluni fornitori di servizi di trasporto merci, in particolare, potrebbero non essere in grado di individuare le loro esigenze di capacità in tempo utile ai fini dell'inclusione nell'orario di servizio, ossia nel piano annuale per la circolazione di treni e materiale rotabile, e potrebbero non essere idonei a rientrare nella programmazione annuale. Di conseguenza i gestori dell'infrastruttura dovrebbero essere in grado di offrire capacità sufficienti in termini di qualità e quantità anche per i servizi ferroviari che presentano una domanda instabile, sono organizzati con un preavviso relativamente breve, prevedono più di una singola circolazione di un treno e possono circolare ripetutamente per un periodo di tempo che può non coincidere con il periodo di validità dell'orario di servizio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale offerta di capacità potrebbe anche essere proposta sotto forma di un pacchetto di tracce minime preventivamente calcolate e non riservate che possono essere assegnate con breve preavviso.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri utilizzano pratiche diverse per la pianificazione degli orari e questi concetti dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione strategica della capacità. Tali pratiche richiedono un maggiore coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a livello transfrontaliero, in particolare quando il gestore dell'infrastruttura pianifica preventivamente la capacità utilizzando orari cadenzati integrati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>I richiedenti di capacità di infrastruttura ferroviaria dovrebbero essere in grado di pianificare e richiedere la capacità di infrastruttura ferroviaria su base annuale secondo l'orario di servizio. I richiedenti dovrebbero inoltre poter richiedere con maggiore anticipo la capacità di infrastruttura ferroviaria per servizi ferroviari stabili e pluriennali attraverso accordi quadro. Infine i richiedenti dovrebbero poter richiedere capacità in prossimità dell'inizio della circolazione per singoli treni mediante richieste di capacità ad hoc o per servizi ferroviari ripetitivi mediante richieste di pianificazione continua (rolling planning).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Una quota significativa del trasporto ferroviario di merci avviene su lunga distanza e richiede il coordinamento transfrontaliero dei gestori dell'infrastruttura. L'obiettivo strategico di aumentare il traffico ferroviario dipende altresì dall'aumento dei servizi transfrontalieri di trasporto passeggeri. Al fine di agevolare e promuovere un aumento del traffico transfrontaliero nello spazio ferroviario europeo unico, è necessario garantire una maggiore coerenza e armonizzazione delle norme e delle procedure relative alla gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria. Di conseguenza, il ruolo della rete europea dei gestori dell'infrastruttura dovrebbe essere rafforzato al fine di affidarle l'elaborazione di orientamenti per l'attuazione armonizzata del presente regolamento relativi alle procedure e alle metodologie per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e il coordinamento attivo della capacità e del traffico transfrontalieri. In particolare la rete europea dei gestori dell'infrastruttura dovrebbe sviluppare quadri europei per la gestione della capacità, per il coordinamento della gestione del traffico transfrontaliero, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi, nonché per la valutazione delle prestazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nello sviluppo di tali quadri europei, è opportuno consultare anche le imprese ferroviarie, i richiedenti e gli altri soggetti operativi interessati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>I quadri europei elaborati dalla rete europea dei gestori dell'infrastruttura dovrebbero fornire orientamenti e i gestori dell'infrastruttura dovrebbero compiere ogni sforzo possibile per seguirli, pur mantenendo la responsabilità delle proprie decisioni operative. I gestori dell'infrastruttura dovrebbero <STRING STRIKE="on">motivare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustificare</STRING></STRING> eventuali scostamenti dai quadri di riferimento elaborati dalla rete europea dei gestori dell'infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che dovrebbero essere consentiti solo in casi eccezionali ed essere soggetti all'approvazione dell'organismo nazionale di regolamentazione del settore ferroviario</STRING></STRING>. Si ritiene che tale approccio raggiunga un equilibrio tra le esigenze di coordinamento e applicazione di approcci armonizzati nello spazio ferroviario europeo unico e la necessità di adeguare le procedure e le metodologie alle circostanze specifiche di determinate zone geografiche. Dopo cinque anni di applicazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutare se lo stato di convergenza delle procedure e delle metodologie e l'efficacia del processo di coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura, nonché i progressi generali verso la creazione dello spazio ferroviario europeo unico, giustifichino l'introduzione di diritto derivato che sostituisca gli elementi dei quadri europei elaborati dalla rete europea dei gestori dell'infrastruttura.<STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire una rete ferroviaria europea senza soluzione di continuità e potenziare il traffico ferroviario transfrontaliero e multirete per il trasporto tanto di passeggeri quanto di merci, è opportuno assegnare nuovi compiti all'ERA. L'ERA dovrebbe cooperare strettamente con l'ENIM e il coordinatore della rete nell'assolvimento dei suoi nuovi compiti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le risorse dell'ERA sono insufficienti, data l'entità dell'aumento proposto dei compiti dell'Agenzia e la portata delle ambizioni dell'Unione nell'ambito del presente regolamento. Pertanto, l'importo delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dei compiti dell'ERA a norma del presente regolamento dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati nell'ambito dei massimali del quadro finanziario pluriennale (QFP) o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP. Poiché la proposta della Commissione relativa alla revisione del QFP non ha rafforzato il bilancio dell'ERA, l'aumento degli stanziamenti destinati all'ERA non può essere controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti né portare a una riduzione dei finanziamenti per altri programmi dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Le norme sulla gestione del traffico ferroviario transfrontaliero in condizioni normali e in caso di perturbazioni dovrebbero promuovere il funzionamento agevole, resiliente e senza soluzione di continuità dei servizi di trasporto ferroviario. Tali norme dovrebbero prevedere un sistema di coordinamento strutturato tra i gestori dell'infrastruttura e gli altri soggetti interessati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>La gestione dell'infrastruttura ferroviaria non solo richiede una stretta cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura, ma anche una forte interazione con le imprese ferroviarie e altri soggetti interessati direttamente coinvolti nel trasporto ferroviario e multimodale e nelle operazioni logistiche. È necessario pertanto prevedere un coordinamento strutturato tra i gestori dell'infrastruttura e altri soggetti interessati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per rafforzare il ruolo delle imprese ferroviarie e dei richiedenti, l'ERP è istituita quale organo consultivo dell'ENIM. Anche gli operatori di impianti di servizio e terminali, i soggetti operativi che gestiscono capacità multimodali, come i porti marittimi e di navigazione interna, e i proprietari di altri impianti di servizi ferroviari potrebbero far parte dell'ERP. L'ENIM dovrebbe consultare l'ERP prima di predisporre l'adozione dei quadri europei per la gestione della capacità, la gestione del traffico e la gestione delle prestazioni. L'ERP potrebbe inoltre fornire all'ENIM una panoramica più accurata degli sviluppi del mercato, nonché emettere pareri di propria iniziativa su qualsiasi proposta o decisione dell'ENIM e dell'ERA.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>L'affidabilità dei servizi ferroviari è uno degli aspetti più apprezzati dai clienti del settore ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non da ultimo un requisito fondamentale per il mercato riemergente dei treni notturni, in cui i clienti e i richiedenti del settore ferroviario devono sapere con largo anticipo come possono funzionare i loro servizi</STRING></STRING>. Anche l'affidabilità degli orari è un aspetto cruciale per il buon funzionamento del sistema ferroviario, nel quale esistono marcate interazioni tra i servizi e le esternalità della rete. Per questo motivo, gli scostamenti rispetto alla programmazione dovrebbero essere ridotti al minimo. Inoltre dovrebbe essere introdotto un sistema di incentivi adeguati per promuovere l'adempimento degli impegni da parte dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, degli operatori degli impianti di servizio</STRING></STRING> e di altri soggetti interessati pertinenti. Tali incentivi dovrebbero essere di natura tanto economica quanto non economica.<STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Il monitoraggio continuo della qualità dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e di quelli di trasporto ferroviario costituisce una condizione preliminare per migliorare le prestazioni di tali servizi. Di conseguenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero monitorare e analizzare le prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario. Nel definire i propri obiettivi di prestazione nel piano, i gestori dell'infrastruttura dovrebbero consultare gli organismi nazionali di regolamentazione, i ministeri nazionali e la Commissione al fine di assicurare che tali obiettivi siano coerenti con gli obiettivi di prestazione dell'Unione. È altresì</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> è</STRING> necessario istituire un sistema di indicatori trasparente e obiettivo che fornisca un riscontro sugli aspetti delle prestazioni che sono rilevanti per i diversi soggetti operativi interessati e per i clienti finali dei servizi di trasporto ferroviario. La funzione principale di tale sistema dovrebbe concentrarsi sul monitoraggio del rispetto degli impegni assunti dai soggetti operativi interessati e dell'evoluzione delle prestazioni nel corso del tempo, tenendo conto nel contempo delle diverse circostanze e caratteristiche del settore ferroviario. Per l'istituzione di tale sistema e l'analisi dei suoi risultati, la Commissione <STRING STRIKE="on">dovrebbe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'ERA dovrebbero</STRING></STRING> poter fare affidamento su esperti indipendenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con conoscenze approfondite del settore ferroviario</STRING></STRING>, sotto forma di un organo di valutazione delle prestazioni. Tale organo dovrebbe essere in grado di fornire alla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e all'ERA </STRING></STRING>un parere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> specialistico</STRING></STRING> indipendente in tutti i settori che influenzano le prestazioni dei servizi ferroviari e la gestione dell'infrastruttura.<STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Per migliorare le prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, i gestori dell'infrastruttura, in stretta cooperazione con la Commissione, l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ERA, l'</STRING></STRING>organo di valutazione delle prestazioni e i soggetti interessati pertinenti, dovrebbero<STRING STRIKE="on"> istituire e</STRING> attuare un quadro comune per la valutazione delle prestazioni. Tale quadro dovrebbe garantire che tutti i gestori dell'infrastruttura dell'UE utilizzino principi e metodologie comuni per misurare le prestazioni mediante indicatori concordati. Detto quadro dovrebbe consentire di individuare le carenze in termini di prestazioni sulla rete ferroviaria dell'UE. Dovrebbe garantire che i gestori dell'infrastruttura fissino obiettivi di prestazione in modo da tenere conto delle specificità della rete che gestiscono, garantendo nel contempo la coerenza nell'individuazione delle carenze di prestazione più rilevanti. Il quadro in questione dovrebbe consentire ai gestori dell'infrastruttura di cooperare a livello di UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in seno all'ERA,</STRING></STRING> per individuare misure volte ad affrontare le carenze in termini di prestazioni e a tenere traccia del loro impatto. I gestori dell'infrastruttura, collaborando<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con l'ERA</STRING></STRING> nel contesto della rete europea dei gestori dell'infrastruttura e tenendo conto del parere dell'organo di valutazione delle prestazioni e di quello della Commissione, dovrebbero riesaminare periodicamente tale quadro al fine di garantirne l'idoneità allo scopo.<STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Per garantire un quadro UE efficace per il coordinamento dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria, è opportuno rendere più operativa la rete europea dei gestori dell'infrastruttura, istituita dalla direttiva 2012/34/UE. Dovrebbero essere previsti, per tale rete, meccanismi decisionali che consentano ai gestori dell'infrastruttura ferroviaria dell'UE di coordinarsi efficacemente in merito alla pianificazione strategica della capacità di infrastruttura ferroviaria.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario dovrebbero cooperare a livello di Unione per garantire un'applicazione coerente del quadro normativo e un trattamento coerente dei richiedenti in tutto lo spazio ferroviario europeo unico. Dovrebbero conseguire tale obiettivo attraverso la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (ENRRB)</STRING></STRING>, al fine di sviluppare prassi comuni per l'adozione delle decisioni che hanno il potere di adottare a norma del presente regolamento. A tal fine, <STRING STRIKE="on">la rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ENRRB</STRING></STRING> dovrebbe svolgere compiti di coordinamento e adottare raccomandazioni e pareri non vincolanti, che non dovrebbero incidere sulle competenze degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario o di quelli dei gestori dell'infrastruttura.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'ENRRB dovrebbe verificare la compatibilità dei quadri europei con gli obiettivi normativi del regolamento. La vigilanza regolamentare dovrebbe essere concepita in modo tale da evitare che le decisioni nazionali compromettano le procedure armonizzate di cui ai quadri europei, salvo se diversamente previsto dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Una gestione efficiente della capacità e del traffico ferroviario richiede lo scambio di dati e informazioni tra i gestori dell'infrastruttura, i richiedenti e altri soggetti operativi interessati. Tale scambio può essere notevolmente più efficace ed efficiente con il sostegno di strumenti digitali interoperabili e, ove possibile, dell'automazione. Si dovrebbero pertanto attuare in via prioritaria delle specifiche di interoperabilità, che dovrebbero essere ulteriormente sviluppate al fine di tenere il passo con gli sviluppi tecnologici e i nuovi processi proposti nel presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Al fine di garantire uno sviluppo e un'attuazione rapidi, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto delegato per l'attuazione e la governance di una gestione digitale integrata del traffico ferroviario europeo. Agendo da autorità di sistema europea per le applicazioni telematiche, l'ERA dovrebbe essere strettamente coinvolta nello sviluppo e nell'attuazione degli strumenti digitali di cui all'articolo 62 del presente regolamento per garantirne la conformità alle STI delle applicazioni telematiche quali definite nella direttiva (UE) 2016/797 e all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/796.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I lavoratori sono fondamentali per il funzionamento efficiente del settore ferroviario. La digitalizzazione è essenziale per rendere i servizi più efficienti e migliorarne la qualità. La digitalizzazione e l'automazione della gestione della capacità e del traffico ferroviari devono essere accompagnate dallo sviluppo delle competenze digitali dei lavoratori del settore. L'ulteriore formazione e gli investimenti aggiuntivi nell'ampliamento delle competenze digitali in relazione ai nuovi requisiti digitali consentiranno ai lavoratori di adattarsi e contribuire positivamente al buon funzionamento del settore attraverso il miglioramento della comunicazione e della capacità di far fronte a eventi imprevisti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>I gestori dell'infrastruttura dovrebbero garantire l'allineamento, in particolare per quanto concerne la digitalizzazione, con il lavoro dell'impresa comune "Ferrovie europee" istituita al titolo IV del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, per quanto riguarda il piano generale di cui all'articolo 86, paragrafo 5, e il pilastro Sistema di cui all'articolo 85, paragrafo 2, lettera c), e tramite il gruppo di diffusione di cui all'articolo 97 del regolamento (UE) 2021/2085.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>È necessario fornire il meccanismo per stabilire criteri, principi e procedure relativi alla gestione della capacità, alla cooperazione tra i soggetti interessati del settore ferroviario e al coordinamento a livello di UE, per i gestori dell'infrastruttura e nel settore della vigilanza regolamentare. Tale meccanismo richiede che i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario, in cooperazione con i soggetti interessati pertinenti, elaborino e attuino quadri e orientamenti europei. A seguito di una valutazione dello sviluppo e dell'attuazione dei quadri europei e qualora l'applicazione volontaria degli orientamenti settoriali non raggiunga il livello necessario di coerenza normativa, la Commissione dovrebbe disporre dei mezzi per affrontare tali carenze normative, se del caso, mediante atti di esecuzione o delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di garantire un processo agevole di gestione della capacità e del traffico per i servizi ferroviari internazionali, ridurre al minimo le cancellazioni della capacità assegnata e le interruzioni delle operazioni ferroviarie dovute a perturbazioni sulla rete ferroviaria e tenere conto degli sviluppi nelle pratiche dei gestori dell'infrastruttura e dell'uso di metodi nuovi di assegnazione della capacità e delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato. Tali poteri dovrebbero riguardare: i risultati della pianificazione strategica della capacità di infrastruttura; lo schema per la pianificazione strategica della capacità e la procedura di assegnazione della capacità. i termini per le modifiche della capacità assegnata e la predisposizione di soluzioni alternative per i richiedenti; lo schema per il coordinamento, la consultazione e la pubblicazione delle restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura; la definizione di infrastrutture altamente utilizzate e saturate e le procedure e i metodi per calcolare il grado di utilizzo della capacità; i criteri per individuare e dichiarare le perturbazioni della rete; le informazioni da fornire ai soggetti operativi interessati; e i settori in relazione ai quali i gestori dell'infrastruttura dovrebbero coordinarsi nonché le modalità specifiche per tale coordinamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero ricevere tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti dovrebbero avere sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per introdurre requisiti tecnici e operativi volti a facilitare il buon funzionamento dello spazio ferroviario europeo unico per quanto riguarda: criteri uniformi per i requisiti stabiliti dai gestori dell'infrastruttura per quanto riguarda i richiedenti; procedure, criteri e metodologie comuni per la gestione di una scarsa capacità, per la pianificazione delle emergenze e per l'assegnazione di capacità oltre il periodo coperto dall'orario di servizio; un approccio comune alle compensazioni pagate per le modifiche della capacità assegnata; criteri e procedure comuni per la riprogrammazione; la definizione degli elementi tecnici di un sistema di monitoraggio delle prestazioni dei servizi ferroviari e correlati, comprese le metodologie e i requisiti in materia di dati e il loro riesame. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Le norme sull'assegnazione della capacità di cui alla direttiva 2012/34/UE sono sostituite da quelle stabilite nel presente regolamento. È pertanto opportuno definire nel presente regolamento le norme concernenti la cooperazione tra i gestori dell'infrastruttura, le norme sulla cooperazione tra organismi di regolamentazione del settore ferroviario, i requisiti per gli elementi del prospetto informativo della rete che descrive la natura dell'infrastruttura ferroviaria a disposizione delle imprese ferroviarie, le condizioni di accesso alla stessa e i principi e i criteri per l'assegnazione della capacità. Le norme in materia di cooperazione e coordinamento, nonché gli elementi del prospetto informativo della rete, che non sono connessi alla gestione della capacità, dovrebbero rimanere nella direttiva 2012/34/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>La valutazione ex post del regolamento (UE) n. 913/2010<FOOTNOTE><FIELD>SWD(2021) 134 final del 2 giugno 2021.</FIELD></FOOTNOTE> ha concluso che l'impatto del regolamento era troppo limitato per contribuire al trasferimento modale dalla strada alla ferrovia. Inoltre la cooperazione tra gli Stati membri e i gestori dell'infrastruttura nella gestione dell'infrastruttura ferroviaria era ancora inefficace da un punto di vista transfrontaliero. La valutazione ha dimostrato inoltre che gestire separatamente la capacità sui corridoi ferroviari merci e sul resto della rete non è efficiente. Un quadro normativo unico dovrebbe applicarsi alla gestione della capacità della rete ferroviaria, consolidando le relative disposizioni della direttiva 2012/34/UE e del regolamento (UE) n. 913/2010. È pertanto opportuno che il regolamento (UE) n. 913/2010 e le disposizioni della direttiva 2012/34/UE concernenti l'assegnazione della capacità siano abrogati e sostituiti dal presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I pertinenti articoli del regolamento (UE) n. 1315/2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti dovrebbero essere modificati di conseguenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Analogamente, è opportuno garantire l'allineamento ai seguenti regolamenti di esecuzione, per quanto riguarda le norme di assegnazione negli impianti di servizio (regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177) e le procedure e i criteri relativi agli accordi quadro (regolamento di esecuzione (UE) 2016/545).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>La preparazione dell'orario di servizio richiede che le attività preparatorie siano svolte negli anni precedenti l'entrata in vigore di detto orario di servizio. Pertanto la transizione dal quadro normativo istituito dalla direttiva <STRING STRIKE="on">2013/34/UE</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2012/34/UE</STRING></STRING> e dal regolamento (UE) n. 913/2010 a quello istituito dal presente regolamento implica che i preparativi per gli orari di lavoro nell'ambito del nuovo quadro dovrebbero iniziare parallelamente all'applicazione delle norme nell'ambito del quadro attuale. Deve di conseguenza essere applicato, in una fase di transizione, un duplice regime in base al quale le fasi preparatorie necessarie per un determinato orario di servizio dovrebbero essere conformi al quadro giuridico applicabile a tale orario di servizio specifico. Gli accordi quadro conclusi nel contesto del quadro attuale dovrebbero consentire la possibilità di continuare <STRING STRIKE="on">a presentare richieste per un periodo transitorio nell'ambito del nuovo regime</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino alla scadenza del loro contratto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Nel contesto del nuovo quadro, le fasi preparatorie per un orario di servizio dovrebbero iniziare con la pubblicazione di una strategia relativa alla capacità cinque anni prima dell'entrata in vigore di un determinato orario di servizio. Ai fini di una rapida applicazione del nuovo quadro normativo e tenendo conto dei lavori preparatori già intrapresi dal settore, lo schema di attività che porta alla definizione dei primi due orari di servizio potrebbe essere ridotto a 38 mesi abbreviando la fase della strategia relativa alla capacità. Di conseguenza il primo orario di servizio che rientra nel nuovo quadro normativo dovrebbe essere quello che inizia il [9 dicembre 2029]. Tutti i soggetti interessati dovrebbero avviare senza indugio i preparativi necessari per conformarsi al nuovo quadro,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Una data di applicazione anticipata potrebbe essere presa in considerazione per gli Stati membri in grado di dimostrare di aver compiuto tutti i passi necessari prima della data di adozione del regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO I</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI GENERALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto e ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce i principi, le norme e le procedure applicabili alla gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e al coordinamento con gli impianti di servizio, la gestione del traffico, la gestione delle crisi e la gestione delle prestazioni per i servizi ferroviari nazionali e internazionali. Stabilisce inoltre norme concernenti una rete europea per il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e con altri soggetti interessati pertinenti, nonché la vigilanza sulla gestione della capacità e del traffico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento stabilisce inoltre norme e procedure per l'attuazione di un sistema digitale europeo integrato di gestione del traffico ferroviario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento si applica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al sistema ferroviario dell'Unione definito all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797 e</STRING></STRING> all'uso dell'infrastruttura ferroviaria adibita a servizi ferroviari nazionali e internazionali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE, compresi gli impianti di servizio quali definiti all'articolo 3, punto 11), di tale direttiva.<STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I capi da II a V del presente regolamento non si applicano all'infrastruttura ferroviaria o ai servizi ferroviari esclusi dall'applicazione del capo IV della direttiva 2012/34/UE conformemente all'articolo 2, paragrafi 3, 3 bis, 4, 8, 8 bis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 9</STRING></STRING> e 10, di tale direttiva durante il periodo di validità delle pertinenti esclusioni.<STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il presente regolamento non si applica alla Repubblica di Cipro e alla Repubblica di Malta fintantoché non è istituito un sistema ferroviario all'interno del loro territorio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Responsabilità e principi generali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 7 quater della direttiva 2012/34/UE, i gestori dell'infrastruttura sono responsabili della gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e della gestione del traffico ferroviario.</PARAG><PARAG>I riferimenti a un gestore dell'infrastruttura in tutte le disposizioni relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria di cui al presente regolamento si intendono fatti all'organismo incaricato dell'assegnazione di cui all'articolo 7 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Al fine di agevolare la fornitura di una capacità di infrastruttura ferroviaria e di servizi di gestione del traffico all'interno dell'Unione efficienti ed efficaci, i gestori dell'infrastruttura cooperano nell'ambito della rete europea dei gestori dell'infrastruttura ("ENIM") di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE e conformemente alle disposizioni del presente regolamento in materia di cooperazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'adempimento delle loro responsabilità a norma dei paragrafi 1 e 2, i gestori dell'infrastruttura:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>utilizzano in modo ottimale ed efficace la capacità di infrastruttura disponibile, come previsto all'articolo 26 della direttiva 2012/34/UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con l'obiettivo di aumentare la quota del trasporto ferroviario, tanto per i servizi di trasporto passeggeri quanto per quelli di trasporto merci, conformemente agli obiettivi climatici dell'Unione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>massimizzano il valore per la società dei servizi di trasporto ferroviario resi possibili dall'infrastruttura ferroviaria in termini sociali, economici e ambientali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>garantiscono una gestione non discriminatoria e un accesso trasparente alla capacità di infrastruttura, anche durante i lavori, al fine di sostenere una concorrenza leale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>consentono un traffico ferroviario senza soluzione di continuità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e puntuale </STRING></STRING>su più di una rete<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e a livello transfrontaliero, mirando a eliminare le strozzature e gli ostacoli operativi</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>garantiscono la trasparenza in merito allo stato e alla disponibilità della capacità di infrastruttura ferroviaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>riesaminano e migliorano le prestazioni dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario in stretta cooperazione con gli operatori del settore ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi gli impianti di servizio che sono direttamente coinvolti in un servizio ferroviario</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>contribuiscono all'attuazione e allo sviluppo dello spazio ferroviario europeo unico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare attraverso norme e standard tecnici e operativi, requisiti relativi alle attrezzature tecniche e sistemi di certificazione del personale che siano comuni a livello europeo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Imparzialità del gestore dell'infrastruttura rispetto alla gestione del traffico e della capacità, anche nella programmazione della manutenzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura svolgono le funzioni di gestione del traffico e della capacità, anche per quanto riguarda la programmazione della manutenzione, in maniera trasparente e non discriminatoria e i responsabili dell'adozione di decisioni relativamente a tali funzioni non sono soggetti a conflitti di interessi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per quanto riguarda la gestione del traffico, i gestori dell'infrastruttura assicurano che, in caso di perturbazioni che le riguardano, le imprese ferroviarie abbiano pieno e tempestivo accesso alle informazioni pertinenti. Qualora il gestore dell'infrastruttura conceda un ulteriore accesso al processo di gestione del traffico, tale accesso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio alle imprese ferroviarie interessate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Per quanto riguarda la gestione della capacità e la programmazione a lungo termine di grande manutenzione, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti, quali definiti all'articolo 3, punto 19), della direttiva 2012/34/UE, conformemente al presente regolamento e tiene conto quanto più possibile delle osservazioni formulate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG>Si applicano inoltre le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"forza maggiore": qualsiasi evento o situazione imprevedibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inevitabile o eccezionale</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> o inconsueto</STRING>, indipendente dal controllo del gestore dell'infrastruttura<STRING STRIKE="on"> o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dell'impresa ferroviaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o del richiedente</STRING></STRING>, che non può essere<STRING STRIKE="on"> evitato o</STRING> superato con ragionevole previdenza, né può essere risolto con misure ragionevolmente possibili dal punto di vista tecnico, finanziario o economico, <STRING STRIKE="on">che si è</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la deviazione su un percorso alternativo a livello transfrontaliero; tale evento si deve essere</STRING></STRING> effettivamente verificato e si <STRING STRIKE="on">può</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve poter</STRING></STRING> oggettivamente verificare<STRING STRIKE="on">, e che</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> rende impossibile per il gestore dell'infrastruttura adempiere, in via temporanea o permanente, i suoi obblighi ai sensi del presente regolamento o della direttiva 2012/34/UE o per l'impresa ferroviaria adempiere i suoi obblighi contrattuali nei confronti di uno o più gestori dell'infrastruttura;<STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"interoperabilità": l'interoperabilità quale definita all'articolo 2, punto 2), della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario dell'Unione europea (GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"richiedente": un'impresa ferroviaria o un gruppo internazionale di imprese ferroviarie o altre persone fisiche o giuridiche, quali le autorità competenti quali definite all'articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70 (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché i caricatori, gli spedizionieri e gli operatori di trasporti combinati con un interesse di servizio pubblico o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"soggetto operativo interessato": il richiedente, l'<STRING STRIKE="on">impresa ferroviaria</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">associazione di richiedenti</STRING></STRING>, il gestore dell'infrastruttura, l'operatore dell'impianto di servizio<STRING STRIKE="on"> ferroviario</STRING>, il fornitore di servizi ferroviari e qualsiasi altro soggetto direttamente coinvolto nella prestazione di un servizio di trasporto ferroviario;<STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"coordinatore europeo": il coordinatore di cui all'articolo 51 del regolamento [... - nuovo regolamento TEN-T];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"accordo quadro": un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai canoni da riscuotere per un periodo superiore a un periodo di validità dell'orario di servizio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"assegnazione simultanea della capacità": un processo mediante il quale i gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità di infrastruttura ferroviaria in risposta a una serie di richieste di capacità ricevute entro una determinata data limite e mediante il coordinamento di tali richieste al fine di garantire il miglior utilizzo possibile dell'infrastruttura e la maggiore corrispondenza possibile rispetto alle richieste;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"primo arrivato, primo servito": un principio per l'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria nel contesto del quale la priorità per il processo di assegnazione è definita secondo l'ordine cronologico delle richieste di capacità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"traccia ferroviaria": la capacità di infrastruttura necessaria per far viaggiare un treno tra due località in un dato periodo, descritta come un percorso esatto con gli orari per tale treno, compresi l'origine e la destinazione, un orario e una data di ingresso, nonché un orario e una data di uscita, compresi eventuali punti di sosta e relativi orari di partenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"specifica di capacità": un diritto di capacità che specifica le caratteristiche commerciali e operative della capacità di infrastruttura rilevanti per il richiedente interessato e fornisce al gestore dell'infrastruttura informazioni sufficienti per preparare tracce ferroviarie specifiche che rispettino tali caratteristiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>"servizio ferroviario multirete": un servizio di trasporto ferroviario di merci o passeggeri, nazionale o internazionale, effettuato su due o più reti gestite da gestori dell'infrastruttura diversi. Il treno può essere unito e/o scomposto e le diverse sezioni possono presentare origini e destinazioni diverse, a condizione che tutte le carrozze o i vagoni attraversino almeno una rete gestita da un altro gestore dell'infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"diritto di capacità multirete": l'insieme dei diritti di capacità che consentono la fornitura di un servizio ferroviario multirete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>"ripartizione della capacità di infrastruttura": l'assegnazione di quote della capacità totale disponibile di un elemento dell'infrastruttura a tipi diversi di servizi di trasporto ferroviario e alle restrizioni di capacità derivanti dai lavori sull'infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>"orario di servizio": i dati continuamente aggiornati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura interessata, come espressi dai diritti di capacità assegnati, durante il periodo di validità dell'orario di servizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>"periodo di validità dell'orario di servizio": il periodo di tempo durante il quale un determinato orario di servizio è valido;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>"lavori sull'infrastruttura": gli interventi sull'infrastruttura ferroviaria a fini di sviluppo, manutenzione, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria quali definiti all'articolo 3, punti 2 bis), 2 quater), 2 quinquies) e 2 sexies), della direttiva 2012/34/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>"organismo di regolamentazione": un organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>"incidente": qualsiasi evento, o serie di eventi aventi la medesima origine, che causa perturbazioni del traffico ferroviario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"tracce ferroviarie sistematiche": tracce ferroviarie basate sugli articoli 11 e 20 del presente regolamento, preventivamente pianificate secondo un calendario regolare per il periodo di un orario di servizio;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO II</TI><STI.GR>GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI INFRASTRUTTURA</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 1</TI><STI.GR>Principi generali per la gestione della capacità di infrastruttura</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Gestione della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura gestiscono la capacità di infrastruttura ferroviaria attraverso un processo di pianificazione e assegnazione articolato in tre fasi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la pianificazione strategica della capacità di cui alla sezione 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la programmazione e l'assegnazione della capacità di infrastruttura di cui alla sezione 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'adeguamento e la riprogrammazione della capacità assegnata di cui alla sezione 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Oltre al contenuto di cui all'allegato IV della direttiva 2012/34/UE, i gestori dell'infrastruttura includono nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 di tale direttiva una sezione sull'infrastruttura messa a disposizione delle imprese ferroviarie; una sezione sulla gestione della capacità; una sezione sull'esercizio, compresa la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi; e una sezione sulla gestione delle prestazioni, conformemente all'allegato IV.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il processo decisionale relativo alla gestione della capacità di cui al paragrafo 1, che comprende tanto la definizione quanto la valutazione della disponibilità e l'assegnazione dei diritti di capacità, è una funzione essenziale del gestore dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 3, punto 2 septies), della direttiva 2012/34/UE. Ad essa si applicano le disposizioni relative alle funzioni essenziali stabilite in detta direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Quadro europeo per la gestione della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura si adoperano per seguire principi e procedure comuni per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria. A tal fine, l'ENIM elabora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in consultazione con l'ERP </STRING></STRING>e adotta un "quadro europeo per la gestione della capacità" conformemente alle disposizioni di cui al capo II entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... </STRING></STRING>[12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].<STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il quadro europeo per la gestione della capacità definisce principi e procedure comuni per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per il coordinamento tra gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie e altri richiedenti, operatori degli impianti di servizio ferroviario e altri soggetti operativi interessati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il quadro europeo per la gestione della capacità comprende almeno gli elementi che figurano nell'allegato III ed è aggiornato ove necessario per tenere conto dell'esperienza dei gestori dell'infrastruttura, delle imprese ferroviarie e di altri richiedenti e sulla base delle attività dell'ENIM.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nell'elaborare il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, in particolare i contenuti specificati nell'allegato IV del presente regolamento, i gestori dell'infrastruttura tengono nella massima considerazione il quadro europeo per la gestione della capacità. Nel prospetto informativo della rete i gestori dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">spiegano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giustificano</STRING></STRING> le ragioni di eventuali scostamenti rispetto ai principi e alle procedure comuni stabiliti nel quadro europeo per la gestione della capacità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli scostamenti sono consentiti solo in casi eccezionali e previa approvazione da parte dell'organismo nazionale di regolamentazione del settore ferroviario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire i principi e le procedure comuni per la gestione della capacità di infrastruttura ferroviaria e per modificare il paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Richiedenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I richiedenti formulano richieste di capacità di infrastruttura. Ai fini dell'uso di tale capacità di infrastruttura, i richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che non sono imprese ferroviarie</STRING></STRING> designano un'impresa ferroviaria affinché concluda un accordo con il gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28 della direttiva 2012/34/UE. Ciò lascia impregiudicato il diritto dei richiedenti di concludere accordi quadro con i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 31 del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">può stabilire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce</STRING></STRING> per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le entrate e l'utilizzo futuri dell'infrastruttura. Tali condizioni sono congrue, trasparenti e non discriminatorie. Sono indicate nel prospetto informativo della rete a norma dell'allegato IV, punto <STRING STRIKE="on">1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, lettera<STRING STRIKE="on"> b)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> c)</STRING></STRING>. Riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e non eccedente un appropriato livello proporzionato al livello di attività previsto dal richiedente, e l'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura.<STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>la Commissione <STRING STRIKE="on">può adottare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione che stabiliscano nei dettagli i criteri da seguire per l'applicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la modifica</STRING></STRING> del paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3.<STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Gestione di una scarsa capacità di infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura garantiscono che una scarsa capacità di infrastruttura sia gestita conformemente ai principi di cui all'articolo 26 della direttiva 2012/34/UE e all'articolo 2 del presente regolamento in tutte le fasi del processo di gestione della capacità di cui all'articolo 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nell'adottare decisioni in materia di scarsa capacità, i gestori dell'infrastruttura tengono conto degli orientamenti strategici sull'utilizzo della capacità di infrastruttura forniti dagli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 3.</PARAG><PARAG>Fatte salve le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri <STRING STRIKE="on">possono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concedono</STRING></STRING> all'occorrenza<STRING STRIKE="on"> concedere</STRING> ai gestori dell'infrastruttura una compensazione che corrisponde alle perdite di proventi esclusivamente legate alla necessità di rispettare gli orientamenti strategici concernenti l'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria.<STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura pianificano e assegnano nella massima misura possibile una scarsa capacità attraverso il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36, coinvolgendo i richiedenti interessati e giungendo a soluzioni consensuali in caso di esigenze e richieste di capacità contrastanti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se il meccanismo di cui al paragrafo 3 non sfocia in una risoluzione soddisfacente di esigenze e richieste di capacità contrastanti, i gestori dell'infrastruttura gestiscono una scarsa capacità o risolvono i conflitti mediante procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie.</PARAG><PARAG>Tali procedure valutano opzioni alternative per l'uso della capacità di infrastruttura, sulla base dei criteri socioeconomici e ambientali seguenti, subordinatamente alla disponibilità dei dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> standardizzati che i richiedenti mettono a disposizione dei gestori dell'infrastruttura. I criteri includono, tra l'altro</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i costi di esercizio per gli operatori di servizi di trasporto ferroviario e il conseguente impatto sui prezzi per i clienti dei servizi di trasporto ferroviario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i costi in termini di tempo per i clienti dei servizi di trasporto ferroviario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la connettività e l'accessibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sia come effetto di rete sulla rete complessiva che sui segmenti della rete,</STRING></STRING> per le persone e le regioni servite dai servizi di trasporto ferroviario;<STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le emissioni di gas a effetto serra, inquinanti atmosferici locali, rumore nonché altri costi esterni dei servizi di trasporto ferroviario e per le loro probabili alternative;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le implicazioni per la sicurezza e la salute pubblica dei servizi di trasporto ferroviario e delle loro probabili alternative.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli effetti del trasferimento modale verso il trasporto ferroviario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con l'ERP,</STRING></STRING> prepara e adotta le procedure di cui al paragrafo 4 e le include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6. Le procedure prevedono le fasi seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>progettazione di scenari alternativi per ripartire la capacità disponibile tra <STRING STRIKE="on">i diversi tipi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascun tipo diverso</STRING></STRING> di servizi di trasporto ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che richiede la stessa capacità</STRING></STRING>, che comportano, ove possibile, la fornitura di capacità alternativa su altri percorsi oppure orari alternativi con caratteristiche comparabili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sia per i servizi nazionali che per quelli transfrontalieri</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">progettazione di scenari alternativi per risolvere i conflitti di capacità tra due richieste, nessuna delle quali è coerente con la pianificazione strategica della capacità;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>valutazione e classificazione degli scenari sulla base di metodologie obiettive e trasparenti, tenendo conto dei criteri socioeconomici e ambientali di cui al paragrafo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>selezione dello scenario con la classificazione migliore sulla base della valutazione di cui alla lettera b) e conseguente modifica della definizione del modello di capacità e del piano di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con l'ERP,</STRING></STRING> sviluppa le metodologie di cui al paragrafo 5, lettera b)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del presente articolo</STRING></STRING>. I parametri di tali metodologie consentono di tenere conto delle circostanze locali o nazionali sulla base di approcci accettati e di prove empiriche. L'ENIM include tali metodologie nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Tenendo conto delle esperienze acquisite in relazione alla preparazione e all'attuazione del quadro di cui al paragrafo 6, <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">può</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di</STRING></STRING> adottare atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione che stabiliscono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire</STRING></STRING> le procedure<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> specifiche e i dati standardizzati che riflettano i diversi segmenti di mercato per</STRING></STRING> i criteri e le metodologie <STRING STRIKE="on">specifici</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">standardizzate</STRING></STRING> da applicare per la gestione di una scarsa capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per modificare il paragrafo 6 del presente articolo</STRING></STRING>. Tali atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati</STRING></STRING> sono adottati <STRING STRIKE="on">secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Informazioni sulla capacità di infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura forniscono alle parti interessate, in particolare ai richiedenti, ai richiedenti potenziali e agli organismi di regolamentazione, informazioni accurate e aggiornate sulla disponibilità di capacità di infrastruttura durante l'intero processo di gestione della capacità, anche nella fase di pianificazione strategica di cui alla sezione 2, durante i processi di programmazione e assegnazione di cui alla sezione 3 e ogniqualvolta vi siano modifiche della capacità assegnata di cui alla sezione 4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in base alla disponibilità della strategia relativa alla capacità, del modello di capacità e del piano di fornitura di capacità pubblicati</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura pubblicano senza indugio qualsiasi aggiornamento del piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18 e dell'orario di servizio di cui all'articolo 30.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura pubblicano le informazioni di cui al paragrafo 1 conformemente all'articolo 62, paragrafo 5, e contribuiscono all'elaborazione di specifiche pertinenti a norma dell'articolo 62, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta dei richiedenti, i gestori dell'infrastruttura forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo</STRING></STRING> sulla base di specifiche concrete delle esigenze commerciali e operative ("valutazioni della fattibilità"). Per i servizi transfrontalieri, i gestori dell'infrastruttura ricevono tali richieste e vi rispondono presso un unico luogo e nel contesto di un'unica operazione oppure tramite un'interfaccia unica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> designata in conformità dell'articolo 27, paragrafo 4</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura e infrastrutture degradate</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 7, 7 quater e 7 sexies della direttiva 2012/34/UE, i gestori dell'infrastruttura pianificano i lavori sull'infrastruttura conformemente al piano commerciale e ai programmi di investimento e di finanziamento di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE. Qualora le modifiche apportate a tali programmi dopo l'adozione del piano commerciale incidano o possano incidere sulla pianificazione dei lavori sull'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura fornisce una panoramica di tali modifiche e del loro probabile impatto nel prospetto informativo della rete.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lo Stato membro fornisce al gestore dell'infrastruttura un finanziamento pluriennale stabile e tempestivo per la manutenzione, il rinnovo e la nuova costruzione dell'infrastruttura ferroviaria per un periodo continuo di almeno cinque anni attraverso il contratto di prestazione pluriennale, al fine di sostenere i gestori dell'infrastruttura nella prevenzione del degrado dell'infrastruttura ferroviaria e nella riduzione al minimo dell'impatto su eventuali restrizioni di capacità. Il bilancio annuale a disposizione dei gestori dell'infrastruttura è comunicato in maniera trasparente al gestore dell'infrastruttura e viene assegnato in modo affidabile.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In sede di pianificazione dei lavori sull'infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura agisce in conformità dell'articolo 2, paragrafo 3, e dell'articolo 3.</PARAG><PARAG>In particolare il gestore dell'infrastruttura tiene conto in modo equilibrato dell'impatto dei lavori sull'infrastruttura sulla propria gestione patrimoniale e sulla propria situazione finanziaria, nonché dell'impatto operativo e finanziario su tutti i richiedenti interessati.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il finanziamento fornito dallo Stato membro al gestore dell'infrastruttura mira a stabilire tale equilibrio. I richiedenti forniscono tempestivamente le informazioni necessarie affinché il gestore dell'infrastruttura possa conformarsi alla presente disposizione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 59 e 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano i richiedenti in merito ai lavori sull'infrastruttura nel contesto dei meccanismi di coordinamento di cui all'articolo 7 sexies della direttiva 2012/34/UE e, per quanto riguarda i servizi ferroviari transfrontalieri, conformemente all'articolo 54 del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 61 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura pianifica, informa e consulta con sufficiente anticipo i richiedenti in merito alle restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura, tenendo conto dell'impatto stimato sulle imprese ferroviarie. A tal fine, i gestori dell'infrastruttura rispettano lo schema di cui all'allegato I, sezione 3.</PARAG><PARAG>Per le restrizioni di capacità aventi un impatto rilevante sulla capacità a disposizione dei richiedenti, questi ultimi possono chiedere al gestore dell'infrastruttura di fornire una pianificazione alternativa per la restrizione di capacità al fine di individuare e selezionare un'opzione che tenga conto in modo equilibrato degli impatti sui richiedenti e sui gestori dell'infrastruttura. Il gestore dell'infrastruttura fornisce a tali richiedenti una pianificazione indicativa della capacità alternativa disponibile durante la restrizione di capacità.</PARAG><PARAG>La pianificazione indicativa riguarda tanto la linea interessata quanto le linee alternative e si rispecchia nel modello di capacità di cui all'articolo 17 e nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura tengono in considerazione e attenuano l'impatto sul traffico transfrontaliero dei lavori sull'infrastruttura. I gestori dell'infrastruttura coordinano, conformemente all'articolo 53, tutti i lavori sull'infrastruttura sulle linee di cui all'articolo 53, paragrafo 3, e qualsiasi altro lavoro sull'infrastruttura avente un impatto transfrontaliero significativo.</PARAG><PARAG>Il coordinamento riguarda in particolare l'ottimizzazione dello schema dei lavori sull'infrastruttura e la fornitura di capacità alternativa sulla linea interessata e su percorsi alternativi, tenendo conto delle esigenze operative<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, infrastrutturali</STRING></STRING> e commerciali dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vari </STRING></STRING>richiedenti.<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La governance del trasporto ferroviario di merci presenta una raccomandazione sul coordinamento dei lavori ai rispettivi gestori dell'infrastruttura tre mesi prima del periodo di cui al paragrafo 4.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Anche le riduzioni di capacità o prestazioni dell'infrastruttura al di sotto dei valori di progettazione derivanti dal degrado degli attivi, quali le riduzioni della velocità ammissibile o del carico per asse, sono considerate restrizioni di capacità. Gli obblighi di informazione di cui all'articolo 9 si applicano quindi a tali restrizioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura pubblicano informazioni e consultano il prima possibile i richiedenti in merito alle restrizioni temporanee di capacità pianificate, al loro impatto sulla capacità disponibile a fini commerciali e alla capacità alternativa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato I, sezione 3, al fine di ridurre l'impatto sul traffico ferroviario delle restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura, tenendo conto nel contempo di considerazioni di pianificazione, operative, tecniche e commerciali dei soggetti interessati.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 2</TI><STI.GR>PIANIFICAZIONE STRATEGICA DELLA CAPACITÀ</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Pianificazione strategica della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità comprende tutte le attività di cui agli articoli da 12 a 25.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità determina la seguente sequenza di documenti di pianificazione che forniscono un livello crescente di dettagli in merito alla capacità disponibile:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la strategia relativa alla capacità di cui all'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il modello di capacità di cui all'articolo 17;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.</PARAG><PARAG>Il contenuto e lo schema per la preparazione di tali risultati figurano nell'allegato I, sezioni 1 e 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tutti i contenuti sono resi disponibili dal gestore dell'infrastruttura nella lingua ufficiale dello Stato membro e in inglese.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura adottano i documenti di pianificazione come base per la fase successiva del processo di pianificazione.</PARAG><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato I, sezioni 1 e 2, al fine di garantire un processo efficiente di pianificazione strategica e rispecchiare le preoccupazioni operative dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti, tenendo conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una raccomandazione dell'ERA e </STRING></STRING>dell'esperienza dell'ENIM, dei gestori dell'infrastruttura, dei richiedenti e di altri soggetti operativi interessati, degli organismi di regolamentazione e dell'ENRRB nell'attuazione della presente sezione.<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatto salvo il principio dell'indipendenza gestionale di cui all'articolo 4 della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri possono fornire al gestore dell'infrastruttura orientamenti strategici basati sulle strategie indicative di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri forniscono gli orientamenti in modo tempestivo per consentire ai gestori dell'infrastruttura e ai soggetti operativi interessati di rispettare i termini di cui all'allegato I del presente regolamento. </STRING></STRING>Tali orientamenti possono riguardare/contenere in particolare:<STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gli obiettivi generali della politica ferroviaria nazionale pertinenti alla pianificazione strategica della capacità nell'ambito di applicazione del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una prospettiva sullo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, che tenga conto dei piani <STRING STRIKE="on">e delle strategie </STRING>pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i piani strategici a lungo termine per le infrastrutture e le strategie</STRING></STRING> a livello nazionale o regionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> e dei piani di lavoro dei corridoi di trasporto europei di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">53 del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">54 del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (GU ...).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> [nuovo regolamento TEN-T];<STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i requisiti e gli orientamenti generali relativi all'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria, di cui il gestore dell'infrastruttura tiene conto nella pianificazione strategica della capacità, in particolare in relazione alle infrastrutture altamente utilizzate e saturate di cui all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>una prospettiva in merito allo sviluppo previsto dei servizi ferroviari gestiti nell'ambito di obblighi di servizio pubblico, che tenga conto, se del caso, dei punti di vista delle autorità regionali o locali interessate.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri si coordinano per<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fornire tempestivamente orientamenti e</STRING></STRING> garantire la coerenza tra i rispettivi orientamenti strategici da essi forniti a norma del presente paragrafo al fine di sostenere lo sviluppo di servizi di trasporto ferroviario internazionale di passeggeri e merci.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ai fini dell'articolo 8 della direttiva 2012/34/UE, gli Stati membri garantiscono l'assegnazione anticipata di risorse finanziarie ai gestori dell'infrastruttura per la manutenzione ordinaria dell'infrastruttura, nonché di risorse finanziarie per lo sviluppo dell'infrastruttura descritto nella strategia relativa alla capacità di cui all'articolo 16 del presente regolamento. Gli Stati membri coordinano i rispettivi piani strategici a lungo termine per le infrastrutture e gli orari, lo sviluppo delle infrastrutture sulla base di tali piani e le relative tempistiche di attuazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità non comporta la concessione di diritti di capacità a singoli richiedenti a norma dell'articolo 26.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenendo conto delle esperienze acquisite in relazione alla preparazione e all'attuazione degli orientamenti strategici di cui al paragrafo 3, la Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire lo status giuridico specifico, il modello, le procedure, i criteri e le metodologie da applicare per l'adozione di orientamenti strategici nazionali al fine di garantire la coerenza tra gli orientamenti strategici emanati dagli Stati membri, necessari per sostenere lo sviluppo dei servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci e passeggeri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Requisiti generali per la gestione strategica della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura tengono conto in modo equilibrato, equo e non discriminatorio di tutti i tipi di servizi di trasporto ferroviario per i quali possono ricevere richieste di capacità, indipendentemente dal volume, dalle dimensioni del mercato a valle, dalla stabilità tra orari consecutivi, dalla regolarità o dalla frequenza nell'ambito di un determinato periodo di validità dell'orario di servizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nella pianificazione strategica della capacità, in particolare nel modello di capacità di cui all'articolo 17 e nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18, i gestori dell'infrastruttura distinguono quanto meno tra i tipi seguenti di servizi di trasporto ferroviario:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>servizi di trasporto merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>servizi passeggeri interurbani (lunga distanza);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>servizi passeggeri urbani o regionali.</PARAG><PARAG>Se necessario, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento, l'ENIM può definire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in cooperazione con l'ERP,</STRING></STRING> un elenco più dettagliato che distingua ulteriormente tra i tipi di servizi di trasporto ferroviario. Al fine di sostenere la coerenza transfrontaliera del processo di pianificazione strategica, nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6 è inserito un elenco armonizzato.<STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nella pianificazione strategica della capacità, in particolare nel modello di capacità di cui all'articolo 17 e nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18, i gestori dell'infrastruttura indicano la capacità preventivamente pianificata idonea alla fornitura di servizi di trasporto multirete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità tiene altresì conto degli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la struttura e gli sviluppi osservati della domanda di capacità di infrastruttura, individuati mediante l'assegnazione di capacità nei precedenti periodi di validità dell'orario di servizio e attraverso il monitoraggio del mercato di cui all'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'evoluzione prevista delle esigenze di trasporto e della conseguente domanda di servizi di trasporto ferroviario e di capacità di infrastruttura, individuata in base all'analisi di cui all'articolo 15 del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le esigenze di capacità comunicate dai soggetti operativi interessati e </STRING></STRING>il contributo della consultazione dei richiedenti attuali e potenziali a norma dell'articolo 13;<STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>lo sviluppo previsto o pianificato della capacità di infrastruttura, individuato in particolare nella strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e nel piano commerciale del gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i lavori pianificati sull'infrastruttura che si prevede interesseranno la rete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le caratteristiche dei diversi mercati del trasporto ferroviario, in particolare per quanto concerne:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>velocità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>frequenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>tolleranza degli scostamenti rispetto alla traccia ferroviaria assegnata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>possibilità di ridefinire il percorso, riprogrammare o sostituire i servizi con altri modi in caso di perturbazioni della rete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>volatilità della domanda di trasporto ferroviario e conseguente necessità di pianificare i servizi ferroviari su un orizzonte temporale diverso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per quanto possibile, l'impatto socioeconomico e ambientale dell'uso della capacità di infrastruttura.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità riflette la capacità assegnata mediante accordi quadro e pianificazione continua (rolling planning).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità riguarda <STRING STRIKE="on">le linee facenti parte della rete centrale e della rete centrale estesa TEN-T di cui all'articolo 6 e all'allegato I del [nuovo regolamento TEN-T]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo spazio ferroviario europeo unico</STRING></STRING>.<STRING STRIKE="on"> I gestori dell'infrastruttura possono includere altre linee e nodi della rete che gestiscono.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 73]</STRING></PARAG><PARAG>La pianificazione strategica della capacità è effettuata a un livello sufficientemente dettagliato da consentire la pianificazione della capacità per sezioni specifiche della rete. A tal fine, la rete è rappresentata mediante nodi e sezioni che consentono di tenere conto delle caratteristiche rilevanti della domanda e dell'offerta di capacità.</PARAG><PARAG>Tali nodi e sezioni figurano nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La pianificazione strategica della capacità copre un periodo di almeno cinque anni a venire. I gestori dell'infrastruttura possono estendere il periodo a più di cinque anni, in particolare per sostenere lo sviluppo dell'infrastruttura nel quadro della strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura riesaminano e aggiornano periodicamente i risultati della pianificazione strategica della capacità tenendo conto, in particolare, degli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i cambiamenti nella domanda del mercato di capacità di infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto della necessità di servizi nuovi o modificati comunicata dai richiedenti</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i risultati dei processi di assegnazione di cui alle sezioni 3 e 4 nei precedenti periodi di validità dell'orario di servizio, compreso il grado di utilizzo della capacità di infrastruttura da parte dei richiedenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le conoscenze derivanti dalla gestione del traffico effettuata conformemente al capo III;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i risultati della gestione di perturbazioni e crisi effettuata conformemente al capo III;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>i risultati della valutazione delle prestazioni conformemente al capo IV.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>l'ENIM elabora orientamenti che stabiliscono principi, procedure e metodologie comuni per la pianificazione strategica della capacità. La rete include tali orientamenti nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6 del presente regolamento. Tali orientamenti dovrebbero contenere quanto meno gli elementi elencati nell'allegato III del presente regolamento. I gestori dell'infrastruttura tengono nella massima considerazione tali orientamenti nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE. Nel prospetto informativo della rete essi spiegano le ragioni di eventuali scostamenti rispetto ai principi, alle procedure e alle metodologie comuni stabiliti negli orientamenti.<STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire principi, procedure e metodologie comuni per la pianificazione strategica delle capacità e per modificare il paragrafo 9 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Consultazione dei soggetti interessati in merito alla pianificazione strategica della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano tutti i soggetti operativi interessati in merito alla pianificazione strategica della capacità a norma dell'articolo 7 sexies della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano tutti i soggetti operativi interessati che gestiscono servizi ferroviari multirete in merito alla pianificazione strategica della capacità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tutta la fase di gestione strategica della capacità e almeno in base alle tappe fondamentali di cui all'allegato I, </STRING></STRING>conformemente agli articoli 53 e 54.<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura concedono ai richiedenti la possibilità di comunicare le loro esigenze di capacità in un formato strutturato durante l'intero processo di gestione della capacità, per il quale l'ENIM specifica calendari adeguati. I gestori dell'infrastruttura si adoperano al massimo per integrare le esigenze comunicate dai richiedenti nei documenti di pianificazione strategica della capacità di cui all'articolo 11, paragrafo 2. Se non sono disponibili alternative per tutte le esigenze di capacità comunicate, i gestori dell'infrastruttura si adoperano al massimo per risolvere i potenziali conflitti attraverso il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organismo di regolamentazione monitora le attività del gestore dell'infrastruttura nella pianificazione strategica della capacità conformemente all'articolo 63.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Coordinamento della pianificazione strategica della capacità tra i gestori dell'infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura coordinano le loro attività relative alla pianificazione strategica della capacità conformemente all'articolo 53.</PARAG><PARAG>In particolare il coordinamento garantisce:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la coerenza della pianificazione strategica tra le reti interessate, in particolare per quanto riguarda la strategia relativa alla capacità, il modello di capacità e il piano di fornitura di capacità, la pianificazione dei lavori sull'infrastruttura e la pianificazione delle emergenze;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un'adeguata considerazione delle esigenze di capacità per i servizi ferroviari multirete nella strategia relativa alla capacità, nel modello di capacità e nel piano di fornitura di capacità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una valutazione delle prestazioni della pianificazione strategica della capacità e dei suoi risultati conformemente al capo IV;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il coinvolgimento di tutti i soggetti operativi interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'ERP</STRING></STRING>, degli organismi di regolamentazione e della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario ("ENRRB"), dei coordinatori europei e, se necessario, delle autorità degli Stati membri e di altri soggetti interessati.<STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Prima di adottare un parere o una raccomandazione per migliorare la coerenza di tali documenti di pianificazione, l'ENIM tiene conto di eventuali reclami pertinenti presentati da richiedenti o richiedenti potenziali in merito ai documenti di pianificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e chiede informazioni supplementari ai soggetti coinvolti nel coordinamento a norma dell'articolo 53 e ai soggetti operativi interessati consultati a norma dell'articolo 54. L'ENIM condivide il proprio parere sui progetti di documenti di pianificazione con l'ENRRB oppure informa quest'ultima della mancata adozione di un parere. L'ENRRB agisce in conformità dell'articolo 65, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura tengono conto di qualsiasi raccomandazione adottata dall'ENIM conformemente al paragrafo 2. Qualora non seguano la raccomandazione, i gestori dell'infrastruttura ne spiegano i motivi nei documenti di pianificazione. L'ENRRB monitora il processo di coordinamento e la sua attuazione. Detta rete informa la Commissione del suo parere in merito alla necessità di affrontare eventuali carenze del processo di coordinamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La governance del trasporto ferroviario di merci presenta una raccomandazione sulla strategia coordinata relativa alla capacità ai rispettivi gestori dell'infrastruttura tre mesi prima del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 4.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Analisi degli sviluppi previsti del mercato dei trasporti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura e l'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con l'ENRRB e l'ERP,</STRING></STRING> monitorano e analizzano periodicamente i mercati dei trasporti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli aspetti multimodali pertinenti per il trasporto ferroviario</STRING></STRING> al fine di orientare la loro strategia commerciale globale, la loro gestione della capacità e delle emergenze e le loro decisioni di investimento. I gestori dell'infrastruttura comunicano i risultati di tale analisi ad altri soggetti interessati per fini analoghi, compresi i coordinatori europei.<STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del presente regolamento, l'analisi del mercato dei trasporti di cui al paragrafo 1 fornisce in particolare un contributo alla pianificazione strategica della capacità di cui all'articolo 11, alla ripartizione della capacità di infrastruttura di cui all'articolo 25 e all'assegnazione di capacità sulla base del meccanismo di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ENIM effettua uno studio del mercato europeo dei trasporti riguardante il trasporto di passeggeri e merci nel contesto multimodale al più tardi entro il [31 dicembre 2028]. Tale studio riguarda in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le proiezioni della domanda di trasporto di passeggeri e merci per tutti i modi di trasporto nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le stime del potenziale di aumento del volume del trasporto ferroviario, sia di passeggeri sia di merci, e delle condizioni necessarie per conseguire tale crescita;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se possibile, una ripartizione geografica dei flussi di trasporto previsti come contributo alla pianificazione strategica della capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se possibile, l'impatto dei cambiamenti climatici previsti sia sulle infrastrutture che sui servizi forniti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'ENIM consulta i richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ERP</STRING></STRING>, i clienti dei servizi di trasporto ferroviario e le loro associazioni, le autorità pubbliche nazionali e dell'UE in merito al capitolato d'oneri per lo studio, in particolare per quanto concerne la finalità dello studio e il processo di coinvolgimento dei soggetti interessati.<STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ENIM riesamina e aggiorna lo studio, ove opportuno, e comunque almeno ogni cinque anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti i dati relativi allo studio e lo studio stesso sono pubblicati e liberamente accessibili. I dati sono leggibili meccanicamente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 85]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Strategia relativa alla capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura adotta una strategia relativa alla capacità nel contesto della quale espone le sue aspettative in merito agli sviluppi futuri della domanda e dell'offerta di capacità di infrastruttura ferroviaria e la sua visione in merito alle modalità atte a far fronte a tali sviluppi.</PARAG><PARAG>La strategia relativa alla capacità funge da strumento di comunicazione, consultazione e coordinamento tra i soggetti operativi interessati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La strategia relativa alla capacità contiene informazioni sullo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria, una prospettiva sullo sviluppo della domanda di diversi servizi di trasporto ferroviario e qualsiasi altra informazione pertinente sulla disponibilità e sull'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La strategia relativa alla capacità comprende una mappa strategica dei percorsi che definisce quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'ambito geografico della strategia relativa alla capacità di cui all'articolo 16, del modello di capacità di cui all'articolo 17 e del piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le linee alternative considerate nel caso delle restrizioni di capacità di cui all'articolo 10 e nel contesto della pianificazione delle emergenze di cui all'articolo 19.</PARAG><PARAG>La mappa strategica dei percorsi è inclusa nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura prepara, pubblica e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'occorrenza,</STRING></STRING> aggiorna<STRING STRIKE="on"> periodicamente</STRING> la strategia relativa alla capacità conformemente allo schema e ai contenuti di cui all'allegato I, sezione 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano i richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli impianti di servizio interessati</STRING></STRING> in merito alla strategia relativa alla capacità a norma dell'articolo 13 e coordinano le strategie relative alla capacità con altri gestori dell'infrastruttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati </STRING></STRING>a norma dell'articolo 14.<STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gestore dell'infrastruttura trasmette la strategia relativa alla capacità all'organismo di regolamentazione. Entro tre mesi dalla pubblicazione l'organismo di regolamentazione, previa analisi della strategia, ha il potere di chiedere al gestore dell'infrastruttura di modificarla.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Modello di capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura stabilisce un modello di capacità che perfeziona la strategia relativa alla capacità sulla base dei risultati delle attività di consultazione e coordinamento di cui agli articoli 13 e 14.</PARAG><PARAG>Il modello di capacità sostiene una considerazione equilibrata delle esigenze di capacità dei diversi segmenti dei servizi di trasporto ferroviario e delle esigenze dei gestori dell'infrastruttura relative alla manutenzione, al rinnovo e allo sviluppo (potenziamento delle infrastrutture esistenti e costruzione di infrastrutture nuove) dell'infrastruttura ferroviaria. Esso funge da strumento di comunicazione, consultazione e coordinamento della pianificazione strategica della capacità tra i soggetti operativi interessati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il modello di capacità fornisce almeno informazioni sul volume totale di capacità disponibile per sezione di rete, sulle quote di capacità riservate ai diversi segmenti dei servizi di trasporto ferroviario e sulle restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esso contiene inoltre informazioni sulla capacità dei rispettivi impianti di servizio di cui all'articolo 29, paragrafo 1. </STRING></STRING>I gestori dell'infrastruttura preparano e pubblicano il modello di capacità per ciascun periodo di validità dell'orario di servizio e lo aggiornano <STRING STRIKE="on">regolarmente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando necessario</STRING></STRING> conformemente al contenuto e allo schema di cui all'allegato I, sezioni 1 e 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura documentano e, se del caso, giustificano eventuali divergenze tra il modello di capacità e la strategia relativa alla capacità in relazione allo stesso periodo di validità dell'orario di servizio. <STRING STRIKE="on">Se necessario, </STRING>La strategia relativa alla capacità <STRING STRIKE="on">è sottoposta a revisione alla luce degli sviluppi successivi all'adozione o all'ultimo aggiornamento della strategia stessa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non deve essere aggiornata nel caso in cui il modello di capacità sia già stato pubblicato per lo stesso periodo di validità dell'orario di servizio</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano i richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'organismo di regolamentazione</STRING></STRING> in merito al modello di capacità a norma dell'articolo 13 e coordinano le strategie relative alla capacità con altri gestori dell'infrastruttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessati </STRING></STRING>a norma dell'articolo 14.<STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gestore dell'infrastruttura sottopone il modello di capacità al controllo dell'organismo di regolamentazione due mesi prima della pubblicazione. Al più tardi un mese prima della pubblicazione, l'organismo di regolamentazione può adottare una decisione che imponga al gestore dell'infrastruttura di modificare il modello di capacità prima della pubblicazione. Al fine di garantire la coerenza transfrontaliera dei modelli di capacità, la decisione dell'organismo di regolamentazione tiene conto, se del caso, di eventuali pareri o raccomandazioni dell'ENIM, dell'ERA o di altri organismi di regolamentazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Piano di fornitura di capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura elabora un piano di fornitura di capacità al fine di fornire informazioni esaustive in merito agli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>capacità di infrastruttura disponibile per l'assegnazione ai richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'orario di servizio e salvaguardata per le richieste successive a norma dell'articolo 33, compresi gli impianti di servizio</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>capacità di infrastruttura non disponibile per l'assegnazione.</PARAG><PARAG>Il piano di fornitura di capacità costituisce la base per l'assegnazione della capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura pubblicano il piano di fornitura di capacità per ciascun periodo di validità dell'orario di servizio al più tardi entro il termine di cui all'allegato I, sezione 2, e lo aggiornano costantemente fino alla fine del periodo di validità dell'orario di servizio cui il piano fa riferimento. Il piano di fornitura di capacità è fornito per ogni singolo giorno del periodo di validità dell'orario di servizio in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura elaborano il piano di fornitura di capacità sulla base dei risultati del processo di pianificazione strategica della capacità di cui agli articoli da 11 a 17 e all'allegato I, sezioni 1 e 2.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura documentano e, se del caso, giustificano eventuali divergenze tra il piano di fornitura di capacità e il modello di capacità in relazione allo stesso periodo di validità dell'orario di servizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nel piano di fornitura di capacità i gestori dell'infrastruttura possono indicare la capacità di infrastruttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la capacità degli impianti di servizio di cui all'articolo 29, paragrafo 1, </STRING></STRING>come preventivamente <STRING STRIKE="on">pianificata</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pianificate</STRING></STRING>. Per capacità preventivamente pianificata si intende la capacità per la quale il gestore dell'infrastruttura definisce le caratteristiche e i volumi della capacità disponibile per le richieste da parte di richiedenti, stabilisce le norme per l'assegnazione di tale capacità e definisce la procedura attraverso la quale tale capacità può essere richiesta, conformemente all'articolo 20. Nell'assegnazione della capacità preventivamente pianificata si tiene conto delle caratteristiche, delle norme e delle procedure di assegnazione specificate.<STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La capacità preventivamente pianificata è presentata nel piano di fornitura di capacità sotto forma di oggetti di capacità di cui all'articolo 20, che specificano il volume e le caratteristiche della capacità e che sono collegati alle norme e alle procedure di assegnazione attraverso le quali tale capacità è messa a disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 7, il piano di fornitura di capacità comprende gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>capacità disponibile per l'assegnazione ai richiedenti per il periodo di validità dell'orario di servizio cui detto piano fa riferimento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>capacità non preventivamente pianificata dal gestore dell'infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>capacità preventivamente pianificata dal gestore dell'infrastruttura.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>capacità non disponibile per l'assegnazione ai richiedenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>capacità riservata a lavori sull'infrastruttura aventi un impatto commerciale e operativo significativo sui richiedenti e sulle imprese ferroviarie di cui all'allegato I, sezione 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>capacità riservata a finestre temporali regolari che consentono di programmare in una fase successiva lavori sull'infrastruttura con impatti limitati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>capacità già assegnata mediante accordi quadro a norma dell'articolo 31 o attraverso la procedura di pianificazione continua pluriennale a norma dell'articolo 33;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>capacità riservata a fini diversi da quelli di cui ai punti i), ii) e iii), che sono indicati in maniera chiara dal gestore dell'infrastruttura.</PARAG><PARAG>Il piano di fornitura di capacità indica le restrizioni applicabili all'uso delle infrastrutture specializzate di cui all'articolo 24.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura includono nel piano di fornitura di capacità gli elementi elencati al paragrafo 6, lettera b), per l'infrastruttura ferroviaria che gestiscono.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura includono nel piano di fornitura di capacità tutti gli elementi elencati al paragrafo 6 <STRING STRIKE="on">per tutte le linee e tutti i nodi inclusi nella rete centrale e nella rete centrale estesa TEN-T quale definita nel [nuovo regolamento TEN-T]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e assicurano la coerenza con la strategia relativa alla capacità</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 95]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura possono includere nel piano di fornitura di capacità gli elementi di cui al paragrafo 6 per altre linee e altri nodi della rete che gestiscono.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Nel pianificare preventivamente la capacità a norma del paragrafo 6, lettera a), punto ii), i gestori dell'infrastruttura seguono i principi di cui all'articolo 8, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura pianificano preventivamente la capacità sulla base degli orientamenti strategici degli Stati membri a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, dei risultati della consultazione dei richiedenti a norma dell'articolo 13 e del coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 14.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gestore dell'infrastruttura sottopone il progetto di piano di fornitura di capacità al controllo dell'organismo di regolamentazione due mesi prima della pubblicazione. </STRING></STRING>L'organismo di regolamentazione analizza <STRING STRIKE="on">il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tale</STRING></STRING> piano <STRING STRIKE="on">di fornitura di capacità e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al più tardi un mese prima della pubblicazione</STRING></STRING> può adottare una decisione che imponga al gestore dell'infrastruttura di modificare il piano di fornitura di capacità.<STRING STRIKE="on"> La decisione dell'organismo di regolamentazione tiene conto di eventuali pareri o raccomandazioni dell'ENIM, in caso di emissione di tali pareri o raccomandazioni.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 96]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire la coerenza transfrontaliera dei piani di fornitura di capacità, la decisione dell'organismo di regolamentazione tiene conto, se del caso, di eventuali pareri o raccomandazioni dell'ENRRB, dell'ERA o di altri organismi di regolamentazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 97]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in consultazione con l'ERP, </STRING></STRING>l'ENIM adotta orientamenti e li include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6, stabilendo quanto segue:<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i mezzi per la pubblicazione del piano di fornitura di capacità, compresi i servizi, gli strumenti, le funzioni e le interfacce digitali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il processo di consultazione dei richiedenti in merito al piano di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire principi, procedure e metodologie comuni per gli orientamenti di cui al paragrafo 10 del presente articolo e per modificare il paragrafo 10 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Pianificazione delle emergenze</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura predispongono e attuano un processo continuo di pianificazione delle emergenze per prepararsi a perturbazioni delle operazioni di rete e ad altre situazioni di crisi che interessano il traffico ferroviario.</PARAG><PARAG>La pianificazione delle emergenze costituisce la base per la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi a norma dell'articolo 42, al fine di consentire una reazione rapida in tali situazioni, riducendone al minimo l'impatto sul traffico ferroviario.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura documentano i risultati della pianificazione delle emergenze in un piano di emergenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La pianificazione delle emergenze comprende in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la designazione di percorsi alternativi che consentano di ridefinire i percorsi del traffico in caso di indisponibilità <STRING STRIKE="on">delle linee incluse nella rete centrale e nella rete centrale estesa TEN-T di cui all'articolo 6 e all'allegato I del [nuovo regolamento TEN-T]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una linea</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una pianificazione indicativa della capacità di infrastruttura disponibile sui percorsi alternativi designati conformemente alla lettera a), che garantisca trasparenza in merito alla capacità di infrastruttura disponibile su tali linee e utilizzabile in caso di incidenti e, in particolare, di perturbazioni della rete a norma dell'articolo 46;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la definizione di norme e procedure per la gestione del traffico e delle crisi, anche per quanto riguarda la condivisione delle informazioni tra i gestori dell'infrastruttura, altri soggetti operativi interessati e altri soggetti interessati, quali le autorità pubbliche competenti per il trasporto ferroviario o la sicurezza e la risposta alle emergenze, nonché i criteri per l'attivazione di tali procedure;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'individuazione e la definizione di un elenco di organismi da informare in caso di incidenti gravi o serie perturbazioni della circolazione dei treni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>tutti gli altri preparativi necessari per effettuare la gestione delle perturbazioni e delle crisi conformemente all'articolo 42 e al quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi di cui all'articolo 44.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura provvedono affinché la pianificazione delle emergenze sia coerente con la pianificazione strategica della capacità, in particolare la strategia relativa alla capacità, il modello di capacità, il piano di fornitura di capacità e la pianificazione dei lavori sull'infrastruttura di cui all'articolo 10.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I risultati della pianificazione delle emergenze, in particolare la designazione di linee alternative conformemente al paragrafo 2, lettera a), e la pianificazione indicativa della capacità su linee alternative conformemente al paragrafo 2, lettera b), sono inclusi nel modello di capacità e nel piano di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">La</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">adotta atti di esecuzione che stabiliscano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire</STRING></STRING> nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione del paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo</STRING></STRING>, in particolare per le situazioni che possono avere un impatto sul traffico transfrontaliero. Tali atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati</STRING></STRING> sono adottati <STRING STRIKE="on">secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Criteri e procedure per l'assegnazione della capacità preventivamente pianificata e per la definizione degli oggetti di pianificazione della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità preventivamente pianificata inclusa nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18 secondo criteri e procedure trasparenti e non discriminatori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli oggetti di pianificazione della capacità definiscono le caratteristiche e le proprietà dei diversi tipi di capacità preventivamente pianificata, comprese la capacità disponibile per le richieste da parte dei richiedenti, la capacità riservata ai lavori sull'infrastruttura e la capacità già assegnata. Tali caratteristiche e proprietà comprendono tutti gli aspetti rilevanti per tipi specifici di capacità preventivamente pianificata, quali percorso, orario, velocità minima garantita o richiesta, compatibilità tecnica tra materiale rotabile e infrastruttura, parametri e numero di <STRING STRIKE="on">bande orarie</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">circolazioni di treni</STRING></STRING> incluse.<STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in consultazione con l'ERP, </STRING></STRING>l'ENIM sviluppa un quadro comune per i criteri e le procedure di cui al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo</STRING></STRING> e lo inserisce nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6. Tale quadro comune concilia i benefici della riserva di capacità per tipi specifici di servizi ferroviari o procedure di assegnazione con la necessità di garantire flessibilità per soddisfare le esigenze del mercato nell'assegnazione della capacità. A tal fine, il quadro comune prevede la possibilità di tenere conto delle richieste di diritti di capacità non coerenti con la capacità preventivamente pianificata nel contesto del meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36.<STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'ENIM elabora e adotta specifiche formali per gli oggetti di pianificazione della capacità in formato leggibile dall'uomo e meccanicamente. L'ENIM include tali specifiche nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente regolamento</STRING></STRING>. Sulla base della sua esperienza nell'applicazione del presente articolo, l'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione dell'ERP,</STRING></STRING> fornisce alla Commissione informazioni su eventuali modifiche delle specifiche tecniche di interoperabilità previste dalla direttiva (UE) 2016/797 e dagli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva, conformemente all'articolo 62, paragrafo 3, del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per le situazioni che possono avere un impatto sul traffico transfrontaliero, e per modificare il paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 105]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Infrastrutture altamente utilizzate e saturate</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura dichiarano senza indugio che un elemento dell'infrastruttura è altamente utilizzato o è saturato se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'utilizzo della capacità ha superato i valori di soglia per le infrastrutture altamente utilizzate o saturate durante i periodi di riferimento di cui all'allegato II, punto 1, nel periodo di validità dell'orario di servizio precedente o in corso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i risultati della pianificazione strategica della capacità effettuata conformemente alla presente sezione indicano che le esigenze di capacità espresse durante le fasi di pianificazione strategica della capacità superano la capacità disponibile per l'assegnazione durante un determinato periodo di validità dell'orario di servizio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i lavori sull'infrastruttura che comportano restrizioni di capacità programmati a norma dell'articolo 10 determinano una scarsità di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La dichiarazione di cui al paragrafo 1 specifica il periodo di validità dell'orario di servizio e l'elemento dell'infrastruttura e i periodi di tempo specifici cui si riferisce.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le richieste di capacità individuali contrastanti presentate per l'assegnazione durante <STRING STRIKE="on">l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il periodo di validità dell</STRING></STRING>'orario di servizio non costituiscono un motivo per dichiarare un elemento dell'infrastruttura altamente utilizzato o saturato, fatto salvo il caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1.<STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un'infrastruttura è stata dichiarata altamente utilizzata o saturata, il gestore dell'infrastruttura esegue un'analisi della capacità, a norma dell'articolo 22, a meno che sia già in corso un piano di potenziamento della capacità a norma dell'articolo 23.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Per gli elementi dell'infrastruttura dichiarati altamente utilizzati o saturati, i gestori dell'infrastruttura riservano capacità nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18, tenendo conto dei risultati dell'analisi della capacità di cui all'articolo 22.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se i canoni di cui all'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE non sono stati riscossi o non hanno prodotto risultati soddisfacenti e l'infrastruttura è stata dichiarata saturata, il gestore dell'infrastruttura applica una procedura per ripartire o assegnare una capacità di infrastruttura scarsa sulla base di criteri trasparenti e oggettivi. Tale procedura è attuata conformemente all'articolo 8 del presente regolamento ed è stabilita, unitamente ai criteri applicabili, nel prospetto informativo della rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura indicano l'infrastruttura dichiarata altamente utilizzata o saturata nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le procedure da seguire e i criteri da applicare quando l'infrastruttura è saturata sono indicati nel prospetto informativo della rete e rispettano eventuali misure e criteri adottati conformemente al paragrafo <STRING STRIKE="on">7</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato II, al fine di garantire una gestione efficiente della capacità su infrastrutture altamente utilizzate e saturate e rispecchiare le preoccupazioni operative dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti, tenendo conto dell'esperienza dell'ENIM, dei gestori dell'infrastruttura, dei richiedenti e di altri soggetti operativi interessati, degli organismi di regolamentazione e dell'ENRRB nell'attuazione del presente articolo.<STRING BOLD="on"> [Em. 108 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Analisi della capacità in caso di infrastrutture altamente utilizzate o saturate</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura effettua un'analisi della capacità entro sei mesi dalla dichiarazione dell'infrastruttura come altamente utilizzata o saturata.</PARAG><PARAG>L'analisi della capacità determina i vincoli alla capacità di infrastruttura che impediscono l'inclusione delle esigenze di capacità espresse dai richiedenti nel modello di capacità o nel piano di fornitura di capacità, o che impediscono di soddisfare adeguatamente le richieste di capacità di infrastruttura.</PARAG><PARAG>L'analisi della capacità comprende altresì una prima serie indicativa di possibili misure da adottare a breve, medio e lungo termine per porre rimedio alla saturazione e aumentare la disponibilità di capacità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'analisi della capacità distingue tra le misure per le infrastrutture altamente utilizzate e quelle per le infrastrutture saturate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'analisi della capacità tiene conto delle caratteristiche dell'infrastruttura in termini di capacità, prestazioni e interoperabilità, procedure operative, natura dei diversi servizi ed effetto di tutti questi fattori sulla capacità di infrastruttura. Le misure da prendere in considerazione comprendono in particolare la ridefinizione del percorso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche attraverso reti diverse, se del caso, </STRING></STRING>la riprogrammazione degli orari dei servizi, i cambiamenti di velocità, l'armonizzazione delle procedure operative e i miglioramenti dell'infrastruttura.<STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura consultano i richiedenti in merito al progetto di analisi della capacità a norma dell'articolo 7 sexies della direttiva 2012/34/UE e, se la sezione dell'infrastruttura interessata fa parte di un corridoio di trasporto europeo, conformemente all'articolo 54.</PARAG><PARAG>Il gestore dell'infrastruttura rende pubblici i risultati dell'analisi della capacità. L'ENIM provvede affinché tali pubblicazioni siano facilmente disponibili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura tengono conto dei risultati di qualsiasi analisi della capacità effettuata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche in altre reti interessate,</STRING></STRING> a norma del presente articolo nella pianificazione strategica della capacità, in particolare nella strategia relativa alla capacità, nel modello di capacità e nel piano di fornitura di capacità.<STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></PARAG><PARAG>I risultati dell'analisi della capacità sono presentati alle autorità degli Stati membri incaricate di elaborare la strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE e al coordinatore europeo competente per il corridoio di trasporto europeo interessato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Piano di potenziamento della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per le infrastrutture dichiarate saturate a norma dell'articolo 21 ed </STRING></STRING>entro sei mesi dal completamento dell'analisi della capacità conformemente all'articolo 22, il gestore dell'infrastruttura definisce un piano di potenziamento della capacità.<STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></PARAG><PARAG>Tale piano di potenziamento della capacità individua:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i motivi della saturazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il prevedibile futuro sviluppo del traffico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i vincoli allo sviluppo dell'infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le opzioni ai fini del potenziamento della capacità, comprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le misure di cui all'articolo 22, paragrafo 2, e</STRING></STRING> le probabili modifiche dei canoni di accesso, e i relativi costi.<STRING BOLD="on"> [Em. 113]</STRING></PARAG><PARAG>Il piano di potenziamento della capacità determina inoltre, in base a un'analisi costi-benefici delle possibili misure individuate, le azioni da adottare per potenziare la capacità di infrastruttura, compreso un calendario per l'attuazione delle misure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il piano di potenziamento della capacità è definito previa consultazione dell'utenza dell'infrastruttura saturata conformemente all'articolo 13.</PARAG><PARAG>Il piano può essere sottoposto all'approvazione preliminare dello Stato membro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lo Stato membro interessato tiene conto dei piani di potenziamento della capacità in sede di rinnovo della strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG>Il coordinatore europeo del corridoio di trasporto europeo interessato tiene conto del piano di potenziamento della capacità nel suo piano di lavoro di cui all'articolo 53 del [nuovo regolamento TEN-T].</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di un'analisi della capacità, lo Stato membro costruisce o potenzia l'infrastruttura necessaria.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 114]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 40 del presente articolo, il gestore dell'infrastruttura cessa di esigere i canoni per l'infrastruttura pertinente a norma dell'articolo 31, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE in uno dei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il gestore dell'infrastruttura non è in grado di presentare un piano di potenziamento della capacità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il gestore dell'infrastruttura non porta avanti le azioni stabilite nel piano di potenziamento della capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In deroga al paragrafo 4, il gestore dell'infrastruttura può, previa approvazione dell'organismo di regolamentazione, continuare a esigere tali canoni in uno dei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se il piano di potenziamento della capacità non può essere attuato per ragioni che sfuggono al suo controllo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se le opzioni disponibili non sono economicamente o finanziariamente valide.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Infrastruttura specializzata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 2, la capacità di infrastruttura è considerata disponibile per l'utilizzo di tutti i tipi di traffico compatibili con il percorso previsto per l'esercizio conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 e alle specifiche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma della stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se esistono percorsi alternativi adeguati e se, secondo la procedura di cui all'articolo 25, si può dimostrare che ciò è giustificato da un punto di vista sociale, economico e ambientale, il gestore dell'infrastruttura può, previa consultazione delle parti interessate, designare un'infrastruttura particolare per l'utilizzo da parte di determinati tipi di traffico. In tal caso il gestore dell'infrastruttura indica la designazione nei documenti di pianificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, e riserva capacità per i tipi di traffico specificati nel piano di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG>La designazione non impedisce l'utilizzo dell'infrastruttura per altri tipi di traffico se vi è capacità disponibile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'infrastruttura designata a norma del paragrafo 2 è indicata nel prospetto informativo della rete, nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797, nella strategia relativa alla capacità, nel modello di capacità e nel piano di fornitura di capacità.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Ripartizione della capacità di infrastruttura sulla base di criteri socioeconomici e ambientali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora un elemento dell'infrastruttura sia stato dichiarato altamente utilizzato o congestionato in un futuro periodo di validità dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura ripartisce la capacità su tale elemento dell'infrastruttura nel modello di capacità di cui all'articolo 17 e nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18 che si riferiscono al periodo di validità dell'orario di servizio in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel ripartire la capacità di infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dichiarata saturata</STRING></STRING> a norma del paragrafo 1, il gestore dell'infrastruttura agisce in conformità dell'articolo 8.<STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], se la ripartizione della capacità di infrastruttura è stata dichiarata altamente utilizzata a norma del paragrafo 1 del presente articolo, il gestore dell'infrastruttura agisce conformemente all'articolo 8.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 116]</STRING></PARAG><PARAG>Il gestore dell'infrastruttura tiene conto della necessità di capacità per i servizi ferroviari multirete<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare per i servizi ferroviari di trasporto internazionale di merci</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 117]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 3</TI><STI.GR>Programmazione e assegnazione della capacità</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Diritti connessi alla capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I richiedenti possono presentare al gestore dell'infrastruttura, a norma del diritto pubblico o privato, una richiesta di conclusione di un accordo per la concessione di diritti di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, dietro pagamento di un canone, come previsto al capo IV, sezione 2, della direttiva 2012/34/UE.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura assegnano il diritto di utilizzo della capacità di infrastruttura ai richiedenti in una delle forme seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>specifiche di capacità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tracce ferroviarie.</PARAG><PARAG>L'ENIM definisce le caratteristiche delle specifiche di capacità e le include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura convertono i diritti di capacità assegnati sotto forma di specifica di capacità in diritti di capacità sotto forma di traccia ferroviaria prima della circolazione effettiva del treno, conformemente ai termini di cui all'allegato I, sezioni 4, 5 e 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I diritti di capacità sotto forma di traccia ferroviaria possono essere concessi ai richiedenti per una durata massima non superiore a un periodo di validità dell'orario di servizio. I diritti di capacità sotto forma di specifiche di capacità possono essere assegnati per una durata superiore a un periodo di validità dell'orario di servizio conformemente agli articoli 31 e 33.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Salvo quanto diversamente specificato nel presente regolamento, i diritti e obblighi rispettivi dei gestori dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacità sono stabiliti in sede contrattuale o nella legislazione degli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il richiedente che intende chiedere capacità di infrastruttura, al fine di effettuare un servizio di trasporto di passeggeri, in uno Stato membro in cui il diritto di accesso all'infrastruttura ferroviaria è limitato ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE, ne informa i gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolazione interessati almeno 18 mesi prima dell'entrata in vigore dell'orario di servizio al quale la richiesta di capacità si riferisce. Per poter valutare il potenziale impatto economico sui vigenti contratti di servizio pubblico, gli organismi di regolazione provvedono a che siano informate, senza indebito ritardo e comunque entro dieci giorni, l'autorità competente che ha aggiudicato sul percorso in questione un servizio di trasporto ferroviario di passeggeri definito in un contratto di servizio pubblico, qualsiasi altra autorità competente interessata che sia dotata del diritto di limitare l'accesso a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE e le imprese ferroviarie che adempiono al contratto di servizio pubblico sul percorso di tale servizio di trasporto di passeggeri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Una volta assegnato a un richiedente, un diritto di capacità non può essere trasferito dal beneficiario ad un'altra impresa o servizio.</PARAG><PARAG>Qualsiasi forma di trasferimento ha come conseguenza l'esclusione da un'ulteriore assegnazione di capacità.</PARAG><PARAG>L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria, che opera per conto di un richiedente che non è un'impresa ferroviaria, non è considerato un trasferimento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Metodi di assegnazione della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura concedono diritti di capacità ai richiedenti mediante le procedure di assegnazione di cui agli articoli da 31 a 34.</PARAG><PARAG>Qualsiasi modifica della capacità assegnata è anch'essa considerata un'assegnazione di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I richiedenti <STRING STRIKE="on">hanno il diritto di richiedere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedono</STRING></STRING> diritti di capacità multirete e <STRING STRIKE="on">di ricevere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevono</STRING></STRING> risposte a tali richieste in un unico luogo e nel contesto di un'unica operazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> come stabilito al paragrafo 4 del presente articolo</STRING></STRING>. I gestori dell'infrastruttura cooperano nell'assegnazione della capacità per i servizi ferroviari multirete, compresi in particolare i servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci e i servizi internazionali di trasporto ferroviario di passeggeri.<STRING BOLD="on"> [Em. 118]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura assegnano e gestiscono i diritti di capacità multirete conformemente all'articolo 28.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura rispettano la riservatezza commerciale delle informazioni ricevute<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soprattutto nel caso delle imprese ferroviarie a integrazione verticale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Informazioni quali la linea specifica oggetto della richiesta, il relativo numero o la relativa frequenza sono considerate riservate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 119]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità di infrastruttura mediante strumenti digitali e servizi digitali conformemente all'articolo 62.</PARAG><PARAG>Per i diritti di capacità multirete, l'ENIM istituisce<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa approvazione da parte dell'ERA della conformità alle STI ed entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], uno sportello unico in</STRING></STRING> un'interfaccia unica o un sistema comune <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sviluppati </STRING></STRING>conformemente all'articolo 62<STRING STRIKE="on">, al fine di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. I gestori dell'infrastruttura utilizzano tale interfaccia unica per</STRING></STRING> gestire l'assegnazione della capacità in un unico luogo e nel contesto di un'unica operazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I servizi ferroviari collegati o raggruppati hanno un gestore dell'infrastruttura come punto di contatto unico. Tali servizi ferroviari collegati o raggruppati sono dichiarati nella richiesta di capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 120]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando chiedono o apportano modifiche alla capacità assegnata, i richiedenti e i gestori dell'infrastruttura si conformano all'articolo 39.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura annulla un diritto di capacità che, per un periodo di almeno un mese, sia stato utilizzato al di sotto di una soglia minima da fissare nel prospetto informativo della rete, a meno che la causa sia riconducibile a fattori di carattere non economico che sfuggano al controllo dei richiedenti. L'ENIM <STRING STRIKE="on">definisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consulta l'ERP per definire</STRING></STRING> gli intervalli per la soglia in questione e li include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 121]</STRING></PARAG><PARAG>L'organismo di regolamentazione monitora l'applicazione trasparente e non discriminatoria del presente paragrafo ed esamina gli eventuali reclami ricevuti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Se il gestore dell'infrastruttura annulla, a norma del paragrafo 6, i diritti di capacità multirete, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ne informa </STRING></STRING>l'organismo di regolamentazione competente per tale gestore dell'infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tale organismo di regolamentazione</STRING></STRING> informa gli organismi di regolamentazione pertinenti e l'ENRRB.<STRING BOLD="on"> [Em. 122]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il gestore dell'infrastruttura è autorizzato a utilizzare, se del caso, approcci specifici alla definizione degli orari. Se decide di pianificare preventivamente la capacità utilizzando tracce ferroviarie sistematiche di rilevanza transfrontaliera, il gestore dell'infrastruttura si coordina con i gestori dell'infrastruttura limitrofi e altri gestori dell'infrastruttura interessati per trovare soluzioni concordate per il traffico transfrontaliero. Indipendentemente dalle scelte nazionali effettuate dagli Stati membri per la definizione degli orari, i gestori dell'infrastruttura garantiscono un'assegnazione equilibrata, equa e non discriminatoria delle tracce ferroviarie. Per quanto riguarda la compensazione per le modifiche dei diritti di capacità di cui all'articolo 40 che riguardano anche tracce ferroviarie sistematiche, il suo valore è fissato ad almeno 1,25 volte il valore definito per le tracce ferroviarie non sistematiche secondo la procedura di cui all'articolo 40.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 123]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura informano l'organismo di regolamentazione di tutte le richieste di capacità ricevute che non corrispondevano ai parametri della capacità disponibile definiti nel piano di fornitura di capacità, indipendentemente dal fatto che siano state accettate o respinte. Sulla base di tali informazioni, l'organismo di regolamentazione emette un parere almeno ogni due anni, nel quale può raccomandare al gestore dell'infrastruttura di modificare il modello di capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 124]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Coordinamento dell'assegnazione dei diritti di capacità multirete</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora riceva una richiesta di diritti di capacità multirete a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, il gestore dell'infrastruttura si coordina con gli altri gestori dell'infrastruttura interessati a norma dell'articolo 53.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In particolare, il coordinamento garantisce:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">la nomina di un punto di contatto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'istituzione di uno sportello</STRING></STRING> unico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 27, paragrafo 4,</STRING></STRING> incaricato di comunicare con il richiedente in relazione <STRING STRIKE="on">alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a ciascuna</STRING></STRING> richiesta di diritto di capacità multirete, che è notificata al richiedente senza indugio dopo il ricevimento della richiesta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò si applica anche nel caso di binomi di treni transfrontalieri che offrono servizi ferroviari internazionali da e verso una destinazione in un altro Stato membro</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 125]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la conformità del diritto di capacità multirete a criteri qualitativi minimi in termini di coerenza tra le reti e per quanto concerne aspetti quali la definizione del percorso, gli orari, la disponibilità su diversi giorni di circolazione e lo stato dell'assegnazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'esecuzione coerente della procedura di assegnazione dei diritti di capacità multirete, compreso in particolare il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36 e il meccanismo di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il coordinamento di eventuali modifiche dei diritti di capacità multirete assegnati conformemente alla sezione 4 al fine di garantire l'integrità dei diritti di capacità multirete in qualsiasi momento.</PARAG><PARAG>Se i gestori dell'infrastruttura non nominano un punto di contatto unico, il gestore dell'infrastruttura sulla cui rete è situato il primo luogo di partenza è competente per fungere da punto di contatto unico per le domande relative alla specifica richiesta di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In risposta alle richieste di diritti di capacità multirete i gestori dell'infrastruttura non forniscono diritti di capacità di qualità inferiore rispetto a quelli forniti in risposta alle richieste di capacità relative a un'unica rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Per quanto concerne la compensazione per le modifiche dei diritti di capacità di cui all'articolo 40, un diritto di capacità multirete è considerato un unico diritto di capacità. In particolare, una cancellazione per cause di forza maggiore su una rete è considerata una cancellazione per causa di forza maggiore per il diritto di capacità lungo l'intero percorso interessato dallo stesso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e in consultazione con l'ERP, </STRING></STRING>l'ENIM definisce le procedure e i metodi dettagliati per attuare il presente articolo e i requisiti minimi di qualità di cui al paragrafo 2, lettera b), e li include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 126]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire procedure e metodi dettagliati per l'attuazione del presente articolo e i criteri qualitativi minimi di cui al paragrafo 2, lettera b), nonché per modificare il paragrafo 5 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 127]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Cooperazione nell'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria e degli impianti di servizio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori degli impianti di servizio che forniscono informazioni indicative sulla capacità disponibile di un impianto di servizio a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari (GU L 307 del 23.11.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> cooperano con i gestori dell'infrastruttura ai fini dell'offerta, da parte di questi ultimi, di tracce ferroviarie comprendenti la capacità dell'impianto <STRING STRIKE="on">ferroviario</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di servizio</STRING></STRING>. Altri operatori degli impianti di servizio possono concludere un accordo con i gestori dell'infrastruttura per la fornitura congiunta di capacità.<STRING BOLD="on"> [Em. 128]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura forniscono un elenco degli impianti di servizio di cui al paragrafo 1 nel prospetto informativo della rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura garantiscono che i richiedenti possano richiedere, in un unico luogo <STRING STRIKE="on">e nel contesto di un'unica operazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilito in conformità dell'articolo 27</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> paragrafo 4, i</STRING></STRING> diritti di capacità sull'infrastruttura ferroviaria e sugli impianti di servizio di cui al paragrafo 1.<STRING BOLD="on"> [Em. 130]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ai fini del paragrafo 3, i gestori dell'infrastruttura e gli operatori degli impianti di servizio coordinano la capacità e forniscono diritti di capacità, compresa la capacità nell'impianto <STRING STRIKE="on">ferroviario</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di servizio</STRING></STRING> che soddisfa i requisiti del richiedente, o si adoperano per fornire un'alternativa valida.<STRING BOLD="on"> [Em. 130]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli operatori degli impianti di servizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> interessati</STRING></STRING> di cui al paragrafo 1 mettono a disposizione del gestore dell'infrastruttura<STRING STRIKE="on">, su richiesta o</STRING> in tempo reale<STRING STRIKE="on"> ove necessario,</STRING> informazioni sulla capacità disponibile in un formato digitale conformemente all'articolo 62.<STRING BOLD="on"> [Em. 131]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel richiedere diritti di capacità per accedere a un impianto di servizio, i richiedenti documentano il consenso del proprietario dell'impianto di servizio a ospitare i loro veicoli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 132]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Ai fini del presente articolo e conformemente all'articolo 62, l'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa approvazione da parte dell'ERA ed entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],</STRING></STRING> fornisce orientamenti sui requisiti funzionali e tecnici per lo scambio di informazioni tra gli operatori degli impianti <STRING STRIKE="on">ferroviari</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di servizio</STRING></STRING> e i gestori dell'infrastruttura. Fatto salvo l'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177, gli operatori degli impianti di servizio possono chiedere di essere esentati dall'applicazione del presente articolo. Tali domande sono presentate all'organismo di regolamentazione e sono debitamente giustificate. Gli organismi di regolamentazione possono decidere di prorogare un'esenzione in casi debitamente giustificati.<STRING BOLD="on"> [Em. 133]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'ENRRB monitora l'applicazione del paragrafo <STRING STRIKE="on">7</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING> e formula raccomandazioni sui criteri da utilizzare per valutare le domande di esenzione.<STRING BOLD="on"> [Em. 134]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura informano l'organismo di regolamentazione di tutte le richieste di capacità ricevute che non corrispondevano ai parametri della capacità disponibile definiti nel piano di fornitura di capacità e che pertanto sono state respinte. Sulla base di tali informazioni, l'organismo di regolamentazione emette un parere almeno ogni due anni, nel quale può raccomandare al gestore dell'infrastruttura di modificare il modello di capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 135]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire nei dettagli i requisiti funzionali e tecnici per lo scambio di informazioni tra gli operatori degli impianti ferroviari e i gestori dell'infrastruttura ai fini del presente articolo, nonché per modificare il paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 136]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Orario di servizio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura stabiliscono un nuovo orario di servizio prima dell'inizio di ciascun periodo di validità dell'orario di servizio. La durata del periodo di validità dell'orario di servizio è di un anno.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura avviano la preparazione dell'orario di servizio in sede di assegnazione della capacità mediante la procedura annuale di assegnazione di cui all'articolo 32, tenendo conto dei diritti di capacità assegnati mediante accordi quadro a norma dell'articolo 31 e attraverso la procedura di pianificazione continua di cui all'articolo 33.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura aggiornano <STRING STRIKE="on">costantemente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodicamente</STRING></STRING> l'orario di servizio fino alla fine del periodo di validità dell'orario di servizio, tenendo conto della capacità assegnata attraverso la procedura di pianificazione continua di cui all'articolo 33, della capacità assegnata mediante la procedura ad hoc di cui all'articolo 34, delle modifiche dei diritti di capacità a norma dell'articolo 39 e della riprogrammazione nel contesto della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi a norma dell'articolo 41.<STRING BOLD="on"> [Em. 137]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Assegnazione di capacità mediante accordi quadro</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un richiedente ha il diritto di richiedere capacità di infrastruttura per un periodo superiore a un periodo di validità dell'orario di servizio. Fatti salvi gli articoli 101, 102 e 106 TFUE, il gestore dell'infrastruttura assegna tale capacità mediante accordi quadro conclusi con tale richiedente, fatti salvi i paragrafi 3 e 4.</PARAG><PARAG>Gli accordi quadro specificano i diritti di capacità concessi sotto forma di specifiche di capacità di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a). Essi non possono includere diritti di capacità sotto forma di traccia ferroviaria.</PARAG><PARAG>Uno Stato membro può prescrivere la previa autorizzazione di tali accordi quadro da parte dell'organismo di regolamentazione.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli accordi quadro sono notificati all'organismo di regolamentazione e sono da esso approvati. Nel caso di accordi quadro multirete, l'approvazione tiene conto del parere dell'ENRRB.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il richiedente che è parte di un accordo quadro chiede la conversione delle specifiche di capacità incluse nell'accordo quadro in una traccia ferroviaria corrispondente conformemente a tale accordo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura concludono accordi quadro soltanto se il diritto di capacità richiesto è coerente con i documenti di pianificazione relativi alla pianificazione strategica della capacità di cui all'articolo 11, paragrafo 2. I gestori dell'infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione delle reti limitrofe,</STRING></STRING> indicano in tali documenti di pianificazione la capacità che intendono riservare per l'assegnazione mediante accordi quadro.<STRING BOLD="on"> [Em. 139]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tal fine i gestori dell'infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione dell'organismo di regolamentazione,</STRING></STRING> fissano le quote massime di capacità totale che possono essere assegnate mediante accordi quadro e le includono nel prospetto informativo della rete.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I gestori dell'infrastruttura dei paesi limitrofi che hanno concluso accordi quadro transfrontalieri allineano tali quote massime di capacità totale e le rendono quanto più possibile coerenti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 140]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli accordi quadro devono poter essere modificati per consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli articoli 39 e 40.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le modifiche dei diritti di capacità assegnati mediante accordi quadro sono soggette a compensazione a norma dell'articolo 40, fatta eccezione per la situazione di cui al paragrafo 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Gli accordi quadro coprono, in linea di principio, il periodo indicato nell'allegato I, sezione 5. Il gestore dell'infrastruttura può concordare un periodo più breve o più lungo in casi specifici. Qualsiasi periodo più lungo rispetto a quello indicato all'allegato I, <STRING STRIKE="on">punto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sezione</STRING></STRING> 5, è giustificato dalla necessità di investimenti dedicati da parte di nuovi entranti o dalla sostanziale novità del servizio.<STRING BOLD="on"> [Em. 141]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Per i servizi che utilizzano un'infrastruttura specializzata, di cui all'articolo 24, che richiede investimenti cospicui e a lungo termine, debitamente motivati dal richiedente, gli accordi quadro possono essere conclusi per una durata di 15 anni. Eventuali periodi superiori ai 15 anni possono essere concordati soltanto in casi eccezionali, in particolare in caso di investimenti su grande scala e a lungo termine, e qualora tali investimenti siano coperti da impegni contrattuali che prevedano un piano di ammortizzazione pluriennale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura includono la capacità assegnata mediante accordi quadro nel modello di capacità di cui all'articolo 17 e nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>In base all'esperienza degli organismi di regolamentazione, delle autorità competenti e delle imprese ferroviarie e in base alle attività dell'ENRRB, la Commissione <STRING STRIKE="on">può adottare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta, entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],</STRING></STRING> un atto di esecuzione <STRING STRIKE="on">che stabilisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per stabilire</STRING></STRING> nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per l'applicazione uniforme del presente articolo e dell<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'articolo 33, nonché per modificare il presente articolo e l</STRING></STRING>'articolo 33. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3.<STRING BOLD="on"> [Em. 142]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Assegnazione della capacità mediante la procedura annuale di assegnazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura stabilisce la prima versione operativa dell'orario di servizio per un determinato periodo di validità dell'orario di servizio sulla base degli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le richieste di diritti di capacità ricevute nel contesto della procedura annuale di assegnazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i diritti di capacità relativi al periodo di validità dell'orario di servizio in questione e concessi mediante accordi quadro conformemente all'articolo 31;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i diritti di capacità relativi al periodo di validità dell'orario di servizio in questione e concessi mediante la procedura di pianificazione continua conformemente all'articolo 33.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura assegna la capacità mediante l'assegnazione simultanea della capacità, al fine di soddisfare, nella misura del possibile, tutte le richieste di capacità di infrastruttura di cui al paragrafo 1, fatti salvi i paragrafi 5 e 6. Il gestore dell'infrastruttura tiene conto, per quanto possibile, di tutti i vincoli imposti ai richiedenti, compreso l'effetto economico sulla loro attività.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di conflitto tra due o più richieste<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di capacità, o in caso di richieste di capacità non coerenti con il piano di fornitura</STRING></STRING> di capacità, i gestori dell'infrastruttura cercano innanzitutto di risolvere il conflitto attraverso il meccanismo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di risoluzione </STRING></STRING>consensuale <STRING STRIKE="on">di consultazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei conflitti</STRING></STRING> di cui all'articolo 36.<STRING BOLD="on"> [Em. 143]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se il meccanismo di risoluzione consensuale delle controversie di cui al paragrafo 3 non ha risolto il conflitto di capacità, i gestori dell'infrastruttura applicano il meccanismo di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>A norma dell'articolo 18 e dell'articolo 20, il gestore dell'infrastruttura dà priorità alle richieste coerenti con la capacità preventivamente pianificata definita nel piano di fornitura di capacità<STRING STRIKE="on">. Di conseguenza il gestore dell'infrastruttura può accettare o respingere richieste non coerenti con il piano di fornitura di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che i soggetti operativi interessati siano stati debitamente consultati e che le loro comunicazioni relative alla</STRING></STRING> capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> siano state tenute nella massima considerazione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 144]</STRING></PARAG><PARAG>Nell'accogliere richieste non coerenti con il piano di fornitura di capacità, il gestore dell'infrastruttura mira a mantenere l'equilibrio generale tra gli elementi del piano di fornitura di capacità elencati all'articolo 18, paragrafo 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e la richiesta stessa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali richieste sono prese in considerazione se vi è sufficiente capacità libera disponibile senza limitare le esigenze di richieste successive.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 145]</STRING></PARAG><PARAG>Nel <STRING STRIKE="on">respingere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trattare</STRING></STRING> le richieste non coerenti con il piano di fornitura di capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il gestore dell'infrastruttura dovrebbe offrire un'alternativa, previa consultazione dei richiedenti interessati ove ciò sia possibile in termini di tempo. Se nel respingere una richiesta non è possibile offrire un'alternativa</STRING></STRING>, il gestore dell'infrastruttura informa senza indugio il richiedente interessato della sua intenzione di respingere una richiesta. Quest'ultimo ha il diritto di presentare reclamo presso l'organismo di regolamentazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 146]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I diritti di capacità concessi mediante la procedura annuale di assegnazione possono comprendere:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tracce ferroviarie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>specifiche di capacità.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura convertono i diritti di capacità concessi sotto forma di specifiche di capacità in tracce ferroviarie conformemente all'allegato I, sezione 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Ai fini della procedura di assegnazione il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema di cui all'allegato I, sezione 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura esamina le richieste presentate dopo il termine iniziale e prima del termine finale di cui all'allegato I, <STRING STRIKE="on">punto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sezione</STRING></STRING> 4. In tali casi, i gestori dell'infrastruttura assegnano i diritti di capacità conformemente all'allegato I, sezione 4, punto 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 147]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Per le richieste relative all'orario di servizio ricevute dopo il termine iniziale, che non possono essere soddisfatte né con la capacità residua riservata all'orario di servizio né con la capacità non pianificata disponibile, il gestore dell'infrastruttura cerca di offrire alternative mediante un itinerario diverso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura consulta le parti interessate sul progetto di orario di servizio. Le parti interessate comprendono tutti i soggetti che hanno presentato richieste di capacità di infrastruttura e altri soggetti che intendono formulare osservazioni in merito all'eventuale incidenza dell'orario di servizio sulla loro idoneità a prestare servizi ferroviari durante il periodo di validità dello stesso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura adotta le misure appropriate per tener conto delle osservazioni formulate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Assegnazione della capacità attraverso la procedura di pianificazione continua</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità attraverso il processo di pianificazione continua secondo i termini di cui all'allegato I, <STRING STRIKE="on">punto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sezione</STRING></STRING> 6. I gestori dell'infrastruttura riservano capacità a tale fine nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.<STRING BOLD="on"> [Em. 148]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I diritti di capacità concessi attraverso il processo di pianificazione continua possono comprendere:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tracce ferroviarie o specifiche di capacità per tutti i giorni di circolazione durante il periodo di validità dell'orario di servizio, compreso il primo giorno di circolazione incluso nella richiesta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>specifiche di capacità per tutti i giorni di circolazione oltre il periodo di validità dell'orario di servizio, compreso il primo giorno incluso nella richiesta per un periodo massimo specificato all'allegato I, <STRING STRIKE="on">punto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sezione</STRING></STRING> 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 149]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura convertono i diritti di capacità concessi sotto forma di specifiche di capacità in tracce ferroviarie conformemente all'allegato I, sezione 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 18, i gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità riservata alla procedura di assegnazione mediante pianificazione continua sulla base del principio di assegnazione di cui all'allegato I, sezione <STRING STRIKE="on">5</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING>, punto 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 150]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Conformemente alle norme e alle procedure di cui all'articolo 20, i gestori dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">possono respingere l'assegnazione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adoperano al massimo per offrire</STRING></STRING> capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alternativa</STRING></STRING> a richieste di pianificazione continua se tali richieste non sono coerenti con il piano di fornitura di capacità adottato a norma dell'articolo 18. <STRING STRIKE="on">Un eventuale respingimento è comunicato senza indugio al richiedente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se non è possibile offrire un'alternativa, il gestore dell'infrastruttura può respingere l'assegnazione di capacità alla richiesta incoerente in questione</STRING></STRING>. Il richiedente ha il diritto di presentare reclamo presso l'organismo di regolamentazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 151]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">I gestori dell'infrastruttura informano l'organismo di regolamentazione di tutte le richieste di capacità ricevute che non corrispondevano ai parametri della capacità disponibile definiti nel piano di fornitura di capacità, indipendentemente dal fatto che siano state accettate o respinte. Sulla base di tali informazioni, l'organismo di regolamentazione emette un parere almeno ogni due anni, nel quale è possibile raccomandare al gestore dell'infrastruttura di modificare il modello di capacità.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 152]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura, a seguito di una notifica all'organismo di regolamentazione o di una raccomandazione dell'organismo di regolamentazione, rifiuta le richieste di pianificazione continua se sono di natura ripetitiva e soddisfano le caratteristiche della capacità normalmente assegnata mediante accordi quadro a norma dell'articolo 31. L'organismo di regolamentazione informa l'ENRRB in merito a tali decisioni e raccomandazioni e garantisce un'applicazione coerente del presente paragrafo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Assegnazione della capacità attraverso procedura ad hoc</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura risponde tempestivamente, e in ogni caso entro i termini di cui all'allegato I, sezione 7, alle richieste ad hoc di capacità di infrastruttura presentate in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'orario di servizio. L'informazione sulla capacità disponibile di riserva è comunicata conformemente all'articolo 9 a tutti i richiedenti eventualmente interessati a utilizzare questa capacità.</PARAG><PARAG>I diritti di capacità concessi mediante la procedura ad hoc assumono la forma di tracce ferroviarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'assegnazione della capacità di infrastruttura in risposta a richieste ad hoc si basa sul principio "primo arrivato, primo servito".</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Programmazione di restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura programmano con la massima tempestività le restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura non inclusi nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel programmare i lavori sull'infrastruttura, i gestori dell'infrastruttura limitano, per quanto possibile, l'impatto sulla capacità preventivamente pianificata inclusa nel modello di capacità o nel piano di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la programmazione di una restrizione di capacità derivante da lavori sull'infrastruttura richiede la modifica di un diritto di capacità assegnato ai sensi dell'articolo 39, il richiedente o i richiedenti interessati hanno diritto alla compensazione di cui all'articolo 40.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se la programmazione di una restrizione di capacità derivante da lavori sull'infrastruttura richiede la modifica di un diritto di capacità assegnato ai sensi dell'articolo 39, il gestore dell'infrastruttura si adopera al massimo per fornire ai richiedenti interessati capacità alternative.</PARAG><PARAG>A tal fine, il gestore dell'infrastruttura informa tutti i richiedenti interessati in merito alla prevista modifica dei diritti di capacità in questione. Esso offre ai richiedenti interessati diritti di capacità alternativi o avvia un coordinamento con i richiedenti interessati al fine di concordare diritti di capacità alternativi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nel programmare i lavori sull'infrastruttura a norma del presente articolo, i gestori dell'infrastruttura si attengono allo schema di cui all'allegato I, sezione 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura includono tutte le restrizioni di capacità derivanti dai lavori sull'infrastruttura nel modello di capacità e nel piano di fornitura di capacità, indipendentemente dal momento in cui sono programmate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>Meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti e coordinamento delle richieste</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora, nel contesto dell'assegnazione simultanea della capacità, rilevi conflitti tra richieste diverse di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura cerca di garantire la migliore corrispondenza possibile di tutti i requisiti, attraverso il coordinamento delle richieste.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se una situazione richiede un coordinamento, il gestore dell'infrastruttura ha il diritto di proporre, entro limiti ragionevoli, capacità di infrastruttura diverse da quelle richieste. Il gestore dell'infrastruttura definisce i limiti applicabili nel suo prospetto informativo della rete. L'ENIM fornisce orientamenti sulla definizione di tali limiti e li include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura, sentiti i richiedenti interessati, cerca di risolvere eventuali conflitti. Le consultazioni in questo senso si basano sulla comunicazione gratuita, entro tempi ragionevoli e in forma elettronica, delle informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tracce ferroviarie richieste da tutti gli altri richiedenti sugli stessi percorsi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tracce ferroviarie assegnate in via preliminare a tutti gli altri richiedenti sugli stessi percorsi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>tracce ferroviarie alternative sui percorsi pertinenti proposte a norma del paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>descrizione dettagliata dei criteri utilizzati nella procedura di assegnazione della capacità.</PARAG><PARAG>Fatto salvo l'articolo 27, paragrafo 3, e previo accordo di tutti i richiedenti, il gestore dell'infrastruttura può stabilire contatti tra tutti i richiedenti potenzialmente coinvolti nella risoluzione di un conflitto per facilitare il coordinamento delle richieste.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I principi che disciplinano la procedura di coordinamento di richieste di capacità per servizi ferroviari nazionali sono stabiliti nel prospetto informativo della rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se alcune richieste di capacità di infrastruttura non possono essere soddisfatte senza coordinamento, il gestore dell'infrastruttura cerca di conciliare tutte le richieste tramite il coordinamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fatte salve le procedure di ricorso esistenti e l'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE, in caso di controversie relative all'assegnazione della capacità di infrastruttura, gli Stati membri provvedono affinché sia predisposto un sistema di risoluzione delle controversie al fine di giungere a una rapida soluzione delle stesse. Tale sistema è definito nel prospetto informativo della rete per le richieste di capacità per i servizi ferroviari nazionali. In applicazione di questo sistema, una decisione è raggiunta entro 10 giorni lavorativi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>In caso di richieste di capacità multirete, il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è attuato conformemente all'articolo 53 e coinvolge il coordinatore della rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e previa consultazione dell'ERP, </STRING></STRING>l'ENIM prepara orientamenti per il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti per le richieste di capacità multirete e le include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 153]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire nei dettagli la procedura e i criteri da seguire per il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti per le richieste di capacità multirete, nonché per modificare il paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 154]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 37</TI.ART><STI.ART>Meccanismo di risoluzione formale dei conflitti sulla base di criteri socioeconomici e ambientali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora i meccanismi di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36 non abbiano risolto il conflitto di capacità, i gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità di infrastruttura conformemente all'articolo 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel contesto <STRING STRIKE="on">della procedura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del meccanismo</STRING></STRING> di risoluzione formale dei conflitti, le richieste di diritti di capacità multirete sono prese in considerazione nella loro interezza. Se, a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, si applicano parametri nazionali diversi, tali parametri sono utilizzati per le sezioni rispettive.<STRING BOLD="on"> [Em. 155]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di richieste di capacità contrastanti riguardanti servizi ferroviari con caratteristiche e profilo socioeconomico simili, il gestore dell'infrastruttura assegna la capacità sulla base di un'asta o in modo da fornire accesso al maggior numero di richiedenti. Quest'ultimo metodo è applicato previa approvazione dell'organismo di regolamentazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale proposito, l'ENRRB elabora orientamenti per favorire l'applicazione armonizzata dell'articolo 3.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 156]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART>Schema per le procedure di assegnazione della capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti rispettano lo schema per le procedure di assegnazione della capacità di cui all'allegato I, sezioni 4, 5, 6 e 7.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura possono decidere, per lo schema di assegnazione di capacità, periodi e termini che sono diversi da quelli previsti dal presente regolamento e dall'allegato VI, punto 2, lettera b), della direttiva 2012/34/UE, ove la definizione a livello internazionale delle tracce ferroviarie, in cooperazione con i gestori dell'infrastruttura di paesi terzi su una rete con scartamento diverso da quello della rete ferroviaria principale all'interno dell'Unione, abbia un impatto rilevante sullo schema di assegnazione di capacità in generale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato I, sezioni 4, 5, 6 e 7, al fine di garantire una procedura di assegnazione efficiente e affrontare gli interessi di pianificazione, operativi, tecnici e commerciali dei soggetti interessati in relazione alla programmazione e all'assegnazione della capacità.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 4</TI><STI.GR>Adattamento e riprogrammazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART>Modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura possono modificare i diritti di capacità assegnati a un richiedente di propria iniziativa soltanto in conformità del presente regolamento. I richiedenti possono chiedere in qualsiasi momento modifiche della capacità assegnata. La cancellazione è considerata un tipo specifico di modifica.</PARAG><PARAG>In caso di modifica dei diritti di capacità assegnati, si applica l'articolo 40. I gestori dell'infrastruttura aggiornano senza indugio l'orario di servizio di cui all'articolo 30.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura e i richiedenti limitano quanto più possibile le modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione, conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le modifiche dei diritti di capacità comprendono i casi in cui il gestore dell'infrastruttura non può consentire al treno di circolare conformemente al diritto di capacità assegnato e dispone di tempo sufficiente per offrire al richiedente un diritto di capacità alternativo dopo aver informato il richiedente della necessità della modifica.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura possono indicare termini diversi per l'assegnazione dei diritti di capacità su un'unica rete e per l'assegnazione di diritti di capacità multirete. I gestori dell'infrastruttura forniscono informazioni sul tempo necessario per costruire una traccia ferroviaria nel prospetto informativo della rete. Tale tempo non può superare i termini indicati all'allegato I, sezione 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le norme e le procedure da applicare in caso di modifica di un diritto di capacità tengono conto dell'impatto della modifica del diritto di capacità sul richiedente in termini operativi e commerciali. A tal fine, le modifiche sono categorizzate in base al loro impatto conformemente al paragrafo 8 del presente articolo e danno luogo a livelli diversi di compensazione di cui all'articolo 40.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui la capacità sia riservata ma non utilizzata, si applica una compensazione a norma dell'articolo 40.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 157]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In caso di modifica di un diritto di capacità multirete, i gestori dell'infrastruttura interessati compiono ogni ragionevole sforzo per garantire la coerenza tra i diritti di capacità per l'intera circolazione del treno.</PARAG><PARAG>Il gestore dell'infrastruttura che modifica un diritto di capacità multirete è responsabile del processo di coordinamento dell'assegnazione di un diritto di capacità multirete alternativa con gli altri gestori dell'infrastruttura interessati e informa il richiedente e tutte le parti interessate in merito all'esito del coordinamento. Tale esito può essere l'assegnazione di un diritto di capacità multirete alternativa o l'informazione che non è disponibile alcun diritto di capacità alternativo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Ai fini del presente regolamento, il mancato utilizzo di un diritto di capacità assegnato da parte delle imprese ferroviarie è considerato equivalere a una cancellazione avvenuta il giorno della circolazione del treno in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Qualora modifichi un diritto di capacità assegnato, un gestore dell'infrastruttura ne informa senza indugio il richiedente e l'impresa ferroviaria interessata.</PARAG><PARAG>Il gestore dell'infrastruttura offre al richiedente diritti di capacità alternativi entro i termini di cui all'allegato I, sezione 8. Qualora <STRING STRIKE="on">ciò </STRING>non sia possibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> offrire un'alternativa conformemente all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 33, paragrafo 4</STRING></STRING>, il gestore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o i gestori</STRING></STRING> dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">fornisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono</STRING></STRING> al richiedente le informazioni pertinenti che gli consentono di presentare una nuova domanda di capacità di infrastruttura. Se del caso, tali informazioni fanno riferimento al piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18 e alla pianificazione delle emergenze di cui all'articolo 19.<STRING BOLD="on"> [Em. 158]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>l'ENIM prepara e adotta procedure armonizzate per gestire le modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione e le include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 159]</STRING></PARAG><PARAG>Tali procedure armonizzate operano una distinzione tra le modifiche che comportano un impatto rilevante sui richiedenti e sulle imprese ferroviarie in termini commerciali e operativi e le modifiche che presentano impatti minori. I criteri da utilizzare per categorizzare una modifica come modifica di maggiore entità tengono conto, tra l'altro, della capacità dell'impresa ferroviaria di prestare il servizio conformemente ai suoi obblighi contrattuali, dei ritardi alla partenza o delle modifiche del percorso che comportano un aumento della distanza, della durata del viaggio, dei canoni per l'accesso alle linee o di altri costi connessi, nonché delle soglie per tali modifiche. Alle modifiche che comportano un impatto rilevante si applicano criteri più rigorosi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per definire norme e procedure atte a gestire le modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione, nonché per modificare il paragrafo 8 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 160]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato I, sezione 8, al fine di garantire processi di adattamento e riprogrammazione efficienti, tenendo conto di considerazioni di pianificazione, operative, tecniche e commerciali dei soggetti interessati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART>Compensazione per le modifiche dei diritti di capacità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se il gestore dell'infrastruttura o un richiedente non adempie i propri impegni in relazione a un diritto di capacità assegnato e se ciò comporta una modifica categorizzata come rilevante ai sensi dell'articolo 39, la parte che ha avviato la modifica versa una compensazione all'altra parte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La compensazione di cui al paragrafo 1 non è necessaria in caso di forza maggiore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Previa consultazione dell'ENRRB<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'ERP</STRING></STRING>, l'ENIM definisce<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],</STRING></STRING> le condizioni armonizzate che danno luogo a compensazione. Tali condizioni tengono conto delle norme di cui all'articolo 39, paragrafi 4 e 8. L'ENIM include tali condizioni nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6. L'ENRRB pubblica un parere sulle condizioni definite dall'ENIM.<STRING BOLD="on"> [Em. 161]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In seguito all'approvazione dell'organismo di regolamentazione, i gestori dell'infrastruttura stabiliscono nel prospetto informativo della rete i livelli delle compensazioni che i richiedenti sono tenuti a versare.</PARAG><PARAG>Su proposta del gestore dell'infrastruttura e previa consultazione dei richiedenti e dei richiedenti potenziali, l'organismo di regolamentazione stabilisce i livelli delle compensazioni che il gestore dell'infrastruttura è tenuto a versare. Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali informazioni nel prospetto informativo della rete.</PARAG><PARAG>I livelli delle compensazioni sono tali da fornire incentivi efficaci al gestore dell'infrastruttura e ai richiedenti affinché rispettino l'uso pianificato della capacità e riducano al minimo le perturbazioni. Tali livelli sono proporzionati e non discriminatori.</PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura e gli organismi di regolamentazione possono fissare livelli delle compensazioni diversi a seconda dell'impatto della modifica e del fatto che la capacità possa essere riassegnata e utilizzata da un altro richiedente. Tali livelli tengono conto, in particolare, delle norme di cui all'articolo 39, paragrafi 4 e 8, del tempo rimanente dopo la richiesta della modifica o il verificarsi della stessa fino al momento della circolazione del treno e del tasso di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria incluso nel diritto di capacità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nel caso dei diritti di capacità multirete, l'obbligo di versare la compensazione al richiedente si applica al gestore o ai gestori dell'infrastruttura responsabili della modifica del diritto di capacità, tenendo conto del diritto di capacità nella sua interezza e, qualora sia responsabile più di un gestore dell'infrastruttura, del rapporto tra la lunghezza delle loro reti nel contesto del diritto di capacità. La compensazione per l'intero diritto di capacità non supera la compensazione dovuta per il diritto di capacità assegnato dal gestore dell'infrastruttura moltiplicato per tre.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli organismi di regolamentazione decidono in merito alle controversie relative al motivo della modifica di un diritto di capacità o <STRING STRIKE="on">di un ritardo nella</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai ritardi nel pagamento della</STRING></STRING> compensazione e adottano una decisione senza indugio ed entro un mese dalla raccolta di tutte le informazioni necessarie per valutare la causa della modifica. Gli organismi di regolamentazione informano l'ENRRB e possono consultarla in merito a dette decisioni. L'ENRRB garantisce che tali decisioni siano coerenti e basate su principi comunemente riconosciuti.<STRING BOLD="on"> [Em. 162]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P><STRING STRIKE="on">La</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">può</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di</STRING></STRING> adottare atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione che stabiliscono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati conformemente all'articolo 71 per stabilire</STRING></STRING> le condizioni che danno luogo al pagamento di compensazioni, alla categorizzazione delle modifiche dei diritti di capacità e alle metodologie per stabilire i livelli delle compensazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché per modificare il paragrafo 2 del presente articolo</STRING></STRING>. Tali atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati</STRING></STRING> sono adottati <STRING STRIKE="on">secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 163]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Riprogrammazione nel contesto della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di perturbazione della rete di cui all'articolo 46 o di situazione di crisi di cui all'articolo 47, il gestore o i gestori dell'infrastruttura interessati compiono ogni sforzo possibile per riprogrammare il traffico interessato dalla perturbazione. A tal fine i gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità di infrastruttura ferroviaria conformemente al quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi di cui all'articolo 44, sulla base dei piani di emergenza elaborati a norma dell'articolo 19 e in stretto coordinamento con i soggetti operativi interessati e, se del caso, con altri soggetti interessati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>l'ENIM elabora e adotta orientamenti per gestire e assegnare la capacità di infrastruttura in caso di una perturbazione della rete in modo trasparente e non discriminatorio. In particolare, l'ENIM fornisce orientamenti sull'applicazione della procedura di assegnazione simultanea della capacità e del principio "primo arrivato, primo servito".<STRING BOLD="on"> [Em. 164]</STRING></PARAG><PARAG>Qualora si applichi la procedura di assegnazione simultanea, l'ENIM fornisce orientamenti sulle procedure da applicare, compresa, se del caso, l'applicazione <STRING STRIKE="on">della procedura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del meccanismo</STRING></STRING> di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36 e <STRING STRIKE="on">della procedura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del meccanismo</STRING></STRING> di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37.L'ENIM include tali orientamenti nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 165]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di riprogrammazione, i gestori dell'infrastruttura non modificano o annullano unilateralmente i diritti di capacità esistenti ai fini della gestione delle perturbazioni. Tuttavia, sulla base dell'esperienza degli organismi di regolamentazione, dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie e delle attività dell'ENIM e dell'ENRRB, <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">può</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di</STRING></STRING> adottare un atto <STRING STRIKE="on">di esecuzione che stabilisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato conformemente all'articolo 71 per stabilire</STRING></STRING> i criteri e le procedure per la riprogrammazione, comprese modifiche unilaterali dei diritti di capacità assegnati dai gestori dell'infrastruttura ai fini della gestione delle perturbazioni della rete<STRING STRIKE="on">. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché per modificare il</STRING></STRING> paragrafo <STRING STRIKE="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 del presente articolo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 166]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura e i richiedenti possono concludere, su base volontaria, accordi che prevedono la sostituzione di determinati diritti di capacità in caso di perturbazione della rete. Tali accordi sono menzionati nel piano di emergenza di cui all'articolo 19.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nell'eventualità di una perturbazione della rete che incide sul traffico di più reti, i gestori dell'infrastruttura interessati coordinano l'assegnazione di capacità alternativa conformemente all'articolo 53 e al quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi di cui all'articolo 44.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO III</TI><STI.GR>GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE PERTURBAZIONI E DELLE CRISI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Gestione del traffico, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura effettuano la gestione del traffico conformemente al presente regolamento, alla direttiva (UE) 2016/797 e alle specifiche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva.</PARAG><PARAG>A tal fine, i gestori dell'infrastruttura effettuano:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la gestione del traffico in condizioni di esercizio normali, che comporta la gestione di incidenti che determinano scostamenti limitati rispetto all'orario di servizio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la gestione delle perturbazioni per far fronte a perturbazioni significative delle operazioni di rete che richiedono un'azione concertata a norma dell'articolo 46;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la gestione del traffico nelle situazioni di crisi di cui all'articolo 47.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In caso di situazioni di crisi su vasta scala, sia interne sia esterne al settore dei trasporti, gli Stati membri possono attuare misure di deroga rispetto alle norme applicabili in situazioni normali conformemente all'articolo 47. In tali casi, e se pertinente, i gestori dell'infrastruttura adottano e applicano norme e procedure speciali, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 47.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura pubblicano e rendono liberamente accessibili le norme e le procedure speciali di cui al paragrafo 2 e le notificano alla Commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 167]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nella gestione del traffico, i gestori dell'infrastruttura si attengono ai principi di cui all'articolo 2.</PARAG><PARAG>In particolare i gestori dell'infrastruttura riducono al minimo le perturbazioni e il loro impatto sul traffico ferroviario e:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantiscono una reazione rapida e coordinata alle perturbazioni, in particolare in caso di perturbazioni della rete e di situazioni di crisi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>stabilizzano e ottimizzano il traffico ferroviario per tutta la durata delle perturbazioni e delle crisi della rete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>forniscono informazioni pertinenti, accurate e aggiornate ai soggetti operativi interessati e ad altre parti interessate, in particolare alle autorità incaricate di gestire le situazioni di crisi al di fuori del settore ferroviario. Queste informazioni sono fornite con mezzi adeguati, inclusi quelli di cui all'articolo 62.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Norme e procedure per la gestione del traffico e la gestione delle perturbazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>i gestori dell'infrastruttura mettono in atto norme e procedure per gestire gli scostamenti rispetto all'orario di servizio in termini di circolazione dei treni. Tali norme e procedure sono pubblicate nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE e riguardano la gestione del traffico nelle situazioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 168]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le norme e le procedure di cui al paragrafo 1 mirano a ridurre al minimo l'impatto complessivo degli scostamenti dall'orario sul traffico ferroviario, tenendo conto delle esigenze di tutti i tipi di trasporto. <STRING STRIKE="on">I principi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le norme e le procedure</STRING></STRING> possono comprendere norme in materia di priorità per la gestione tra i diversi tipi di traffico e procedure, criteri e obiettivi specifici da applicare in un approccio basato sull'ottimizzazione, che si avvale dell'ottimizzazione di una funzione obiettivo quale la riduzione al minimo dei minuti di ritardo o del tempo necessario per ripristinare il normale esercizio, piuttosto che norme esplicite in materia di priorità.<STRING BOLD="on"> [Em. 169]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'eventualità di una perturbazione della circolazione dei treni a causa di problemi tecnici o incidenti, il gestore dell'infrastruttura adotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> senza indugio</STRING></STRING> tutte le misure necessarie per il ripristino della normalità. A tal fine attua un piano di emergenza conformemente all'articolo 19. Nell'eventualità di una perturbazione che potrebbe incidere sul traffico transfrontaliero, i gestori dell'infrastruttura interessati cooperano tra loro per ripristinare la normalità del traffico transfrontaliero conformemente al quadro europeo per il coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi di cui all'articolo 44.<STRING BOLD="on"> [Em. 170]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nello stabilire le norme e le procedure di cui al paragrafo 1, i gestori dell'infrastruttura tengono nella massima considerazione il quadro europeo per il coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi di cui all'articolo 44. Essi spiegano nel prospetto informativo della rete le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle norme e alle procedure comuni stabilite nel quadro europeo per il coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli scostamenti sono consentiti solo in casi debitamente giustificati e sono approvati dall'organismo nazionale di regolamentazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 171]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In caso di forza maggiore e se assolutamente necessario a causa di un incidente che rende l'infrastruttura temporaneamente inutilizzabile, i diritti di capacità assegnati possono essere ritirati senza preavviso per tutto il tempo necessario per la riparazione degli impianti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compiendo nel contempo ogni sforzo possibile per fornire possibili alternative</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 172]</STRING></PARAG><PARAG>Il gestore dell'infrastruttura può, se lo ritiene necessario, imporre alle imprese ferroviarie di mettere a sua disposizione le risorse che egli ritiene più appropriate al fine di ripristinare al più presto la normalità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di ritiro della capacità, i gestori dell'infrastruttura informano tempestivamente le imprese ferroviarie sulla gestione delle tempistiche, sull'avanzamento delle riparazioni e sulle possibili alternative alla capacità assegnata.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 173]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri possono esigere che le imprese ferroviarie concorrano a garantire l'applicazione degli standard e delle norme di sicurezza e a controllare che esse stesse rispettino gli standard e le norme di sicurezza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire norme e procedure per gestire gli scostamenti rispetto all'orario di servizio in termini di circolazione dei treni, nonché per modificare il paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 174]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'ENIM elabora e adotta un quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi conformemente all'articolo 42 al più tardi entro il [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>L'ENIM sviluppa il quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi in cooperazione con i soggetti operativi interessati e le parti interessate attraverso il processo di consultazione di cui all'articolo 54, tenendo conto del lavoro dell'impresa comune "Ferrovie europee" istituita al titolo IV del regolamento (UE) <STRING STRIKE="on">n. 2012/2085</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2021/2085</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 175]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi fornisce orientamenti per il coordinamento tra gestori dell'infrastruttura, imprese ferroviarie e altri soggetti operativi interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso l'ENRRB</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 176]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In particolare il quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi comprende gli elementi che figurano nell'allegato V.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenuto conto del quadro adottato dall'ENIM conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 al fine di stabilire i dettagli del coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi e di modificare il paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti delegati sono adottati entro il … [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 177]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi</STI.ART><PARAG>I gestori dell'infrastruttura coordinano la gestione del traffico conformemente all'articolo 53 e sulla base del quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi di cui all'articolo 44.</PARAG><PARAG>In particolare il coordinamento garantisce:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>che i servizi ferroviari internazionali operino con perturbazioni minime tanto durante l'esercizio regolare quanto in situazioni soggette a perturbazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>che si tenga debitamente conto delle sfide specifiche relative alle sezioni transfrontaliere derivanti, tra l'altro, dall'interoperabilità limitata in termini di infrastrutture, attrezzature e operazioni tecniche, requisiti linguistici e di addestramento relativi al personale, formalità amministrative o di frontiera;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>uno scambio efficiente di informazioni aggiornate e pertinenti tra i gestori dell'infrastruttura, i richiedenti, le imprese ferroviarie e altri soggetti operativi interessati, nonché, se del caso, le pertinenti strutture di governance della gestione delle crisi a livello di UE, anche in conformità dell'articolo 62.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 46</TI.ART><STI.ART>Perturbazioni della rete</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora un incidente comporti o possa comportare restrizioni alle operazioni di rete che richiedono un'azione concertata da parte dei soggetti operativi interessati per garantire la migliore gestione possibile del traffico durante le restrizioni, i gestori dell'infrastruttura interessati valutano la durata e l'impatto probabili dell'incidente sulla base di tutte le informazioni disponibili e dell'esperienza precedente.</PARAG><PARAG>Se la durata e l'impatto stimati soddisfano i criteri per la dichiarazione di perturbazioni della rete di cui all'allegato VI, i gestori dell'infrastruttura interessati dichiarano una perturbazione della rete e attuano le misure di cui all'articolo 43.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora l'incidente abbia o possa avere ripercussioni su più di una rete, il gestore dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">in cui</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella quale</STRING></STRING> si è verificato l'incidente dichiara una perturbazione multirete e coordina le azioni a norma degli articoli 44, 45 e 53.<STRING BOLD="on"> [Em. 178]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ENIM definisce un metodo armonizzato per stimare la durata e l'impatto probabili delle perturbazioni della rete e lo include nel quadro europeo per il coordinamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del traffico e </STRING></STRING>della gestione <STRING STRIKE="on">del traffico</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle perturbazioni</STRING></STRING> e delle crisi di cui all'articolo 44.<STRING BOLD="on"> [Em. 179]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura informa al più presto le parti interessate dell'indisponibilità di capacità di infrastruttura, in particolare quando è dovuta a un incidente.</PARAG><PARAG>L'organismo di regolamentazione può imporre al gestore dell'infrastruttura di mettergli a disposizione tali informazioni, qualora lo ritenga necessario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di interruzione parziale o totale dei servizi causata da un'interruzione della circolazione dei treni a causa di un guasto tecnico, un inconveniente o un incidente su una linea transfrontaliera di durata superiore a 15 giorni, i gestori dell'infrastruttura interessati preparano, entro 30 giorni dall'evento, una relazione sull'incidente. La relazione sull'incidente include almeno:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su tutte le misure operative adottate per garantire rotte alternative;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni su tutte le azioni intraprese per ripristinare servizi regolari sulla linea interrotta.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è messa a disposizione del pubblico ed è regolarmente aggiornata fino alla revoca dell'interruzione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ERA può formulare raccomandazioni su misure migliori per affrontare le perturbazioni e le limitazioni della capacità di traffico causate dall'incidente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 180]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il coordinatore della rete raccoglie informazioni sulle perturbazioni della rete, analizza la risposta, trae conclusioni sull'efficacia della gestione di tali incidenti, consulta i soggetti operativi interessati conformemente all'articolo 54 e riferisce all'ENIM e all'organo di valutazione delle prestazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato VI, al fine di garantire una gestione efficace ed efficiente delle perturbazioni della rete, tenendo conto di considerazioni di pianificazione, operative, tecniche e commerciali dei soggetti interessati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 47</TI.ART><STI.ART>Situazioni di crisi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di crisi connesse alla sicurezza pubblica, epidemie sanitarie, catastrofi naturali e crisi ambientali, di difesa e di sicurezza che hanno o si prevede avranno un effetto critico sull'offerta o sulla domanda di servizi di trasporto ferroviario, gli Stati membri sono autorizzati ad applicare misure di emergenza che comprendono, in deroga alle norme di cui al presente regolamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'annullamento dei diritti di capacità senza compensazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>principi, norme e procedure alternativi per la gestione della capacità, in particolare per l'assegnazione di una scarsa capacità di infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>procedure alternative per la gestione del traffico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'uso di percorsi alternativi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la modifica dei piani di fornitura di capacità.</PARAG><PARAG>Lo Stato membro interessato provvede affinché le misure di emergenza rispettino, per quanto possibile, i principi in materia di gestione della capacità e del traffico di cui al presente regolamento e si avvalgano dei piani esistenti elaborati a norma dell'articolo 19. <STRING STRIKE="on">Tale Stato membro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esso</STRING></STRING> coordina le misure di emergenza con gli altri Stati membri.<STRING BOLD="on"> [Em. 181]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lo Stato membro interessato informa senza indugio la Commissione e l'ENIM in merito alla sua decisione di applicare misure di emergenza e fornisce una motivazione e una descrizione di tali misure e la durata prevista della loro applicazione. Se del caso gli Stati membri informano altresì la Commissione e gli uffici centrali di collegamento come previsto all'articolo 8 del [regolamento relativo a uno strumento per le emergenze nel mercato unico].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura designa un punto focale ai sensi dell'articolo 60, che fornisce informazioni alla Commissione, all'ENIM, agli altri gestori dell'infrastruttura e alle altre parti interessate in merito alle misure di emergenza e contribuisce al coordinamento di tali misure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora le misure di emergenza abbiano un impatto significativo sul traffico transfrontaliero, i gestori dell'infrastruttura si coordinano tra loro in conformità degli articoli 53 e 54. La Commissione e gli Stati membri interessati sono coinvolti nell'esecuzione del coordinamento attraverso apposite strutture di coordinamento a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, lettera a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della Commissione, gli organismi di regolamentazione e l'ENRRB le forniscono il loro parere sulle misure di emergenza entro il termine fissato dalla Commissione stessa. La Commissione può adottare decisioni che impongono a uno Stato membro di abrogare le misure di emergenza, qualora non siano ritenute necessarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri forniscono informazioni aggiornate ove necessario o su richiesta della Commissione. Gli Stati membri forniscono tutte le informazioni richieste dalla Commissione in merito alle misure di emergenza entro i termini fissati da quest'ultima.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le autorità pubbliche incaricate della gestione delle situazioni di crisi, comprese le agenzie militari, di protezione civile e di altro tipo, possono organizzare esercitazioni che simulino situazioni di crisi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo. In tali casi, il gestore dell'infrastruttura assegna la capacità necessaria, oltre a provvedere, se necessario, alla cancellazione di diritti di capacità assegnati. Le autorità pubbliche interessate compensano i richiedenti interessati conformemente all'articolo 40.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 48</TI.ART><STI.ART>Scambio di informazioni sulla gestione del traffico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutti i soggetti operativi interessati direttamente coinvolti nella gestione di un servizio di trasporto ferroviario hanno il diritto di accedere alle informazioni relative a tale servizio di trasporto ferroviario di cui all'allegato VIII.</PARAG><PARAG>Le parti interessate possono utilizzare tali informazioni soltanto ai fini del presente regolamento e ai fini della direttiva (UE) 2016/797 e degli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva, salvo diversa indicazione nei contratti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tali informazioni sono rese accessibili conformemente all'articolo 62.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato VIII al fine di garantire che esso rispecchi tutte le modifiche delle specifiche tecniche di interoperabilità stabilite negli atti di esecuzione pertinenti adottati conformemente alla direttiva (UE) 2016/797, tenendo conto nel contempo di considerazioni di pianificazione, operative, tecniche e commerciali dei soggetti interessati.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO IV</TI><STI.GR>VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 49</TI.ART><STI.ART>Principi generali per la valutazione delle prestazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta gli obiettivi di prestazione dell'Unione per i settori di prestazione di cui all'allegato VII. Gli obiettivi sono conformi agli obiettivi di trasferimento modale e sono aggiornati periodicamente. </STRING></STRING>Conformemente all'articolo 7 septies, lettera d), della direttiva 2012/34/UE, l'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con il sostegno dei gestori dell'infrastruttura ferroviaria,</STRING></STRING> monitora e valuta le prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria<STRING STRIKE="on">, tenendo conto degli obiettivi generali di cui all'articolo 2 del presente regolamento. I gestori dell'infrastruttura ferroviaria monitorano inoltre le prestazioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> dei servizi di trasporto ferroviario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto degli obiettivi di prestazione dell'Unione e dei gestori dell'infrastruttura</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'ENIM informa periodicamente l'organo di valutazione delle prestazioni e la Commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 182]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>A tal fine, i gestori dell'infrastruttura stabiliscono i propri obiettivi di prestazione nel piano di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, tenendo conto di eventuali obiettivi stabiliti nei contratti di cui all'articolo 30 di tale direttiva. I gestori dell'infrastruttura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si consultano con gli organismi nazionali ed europei competenti al fine di garantire che tali obiettivi siano coerenti con gli obiettivi di prestazione dell'Unione. Essi</STRING></STRING> predispongono ed attuano procedure destinate a monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, a individuare le cause delle carenze in termini di prestazioni con i soggetti operativi interessati, nonché a elaborare e attuare misure correttive per migliorare le prestazioni. Tali procedure tengono conto del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50 del presente regolamento. I gestori dell'infrastruttura spiegano nel prospetto informativo della rete le ragioni di eventuali scostamenti rispetto alle procedure comuni stabilite nel quadro europeo per la valutazione delle prestazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli scostamenti sono consentiti solo in casi debitamente giustificati e sono approvati dall'organismo di regolamentazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 183]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ENIM coopera con i coordinatori europei in merito alle valutazioni delle prestazioni conformemente ai requisiti operativi per i corridoi di trasporto europei di cui all'articolo 18 del [nuovo regolamento TEN-T].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 50</TI.ART><STI.ART>Quadro europeo per la valutazione delle prestazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">'ERA, con il sostegno dell</STRING></STRING>'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> istituisce e attua entro il [12 mesi <STRING STRIKE="on">dopo l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall</STRING></STRING>'entrata in vigore del presente regolamento] un quadro europeo per la valutazione delle prestazioni. Tale quadro tiene conto in particolare dei principi definiti all'articolo 2, paragrafo 3, all'articolo 8, paragrafo 4, e all'articolo 42, paragrafo 3, nonché dei requisiti operativi, degli obiettivi di prestazione e dei valori obiettivo di cui all'<STRING STRIKE="on">[</STRING>articolo <STRING STRIKE="on">18 del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">19 del regolamento (UE) 2024/... [il</STRING></STRING> nuovo regolamento TEN-T].<STRING BOLD="on"> [Em. 184]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB adotta una raccomandazione sul quadro europeo per la valutazione delle prestazioni entro [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Nell'istituire e attuare il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni, l'ERA tiene conto della raccomandazione formulata dall'ENRRB.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 185]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il quadro europeo riguarda i settori di prestazione di cui all'allegato VII. In particolare esso comprende:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un elenco di questioni prioritarie relative alle prestazioni da affrontare nei settori di prestazione di cui all'allegato VII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>indicatori di prestazione che consentano di monitorare i progressi compiuti nelle questioni relative alle prestazioni, nonché la metodologia e i requisiti in materia di dati per calcolare tali indicatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>criteri e procedure per la definizione degli obiettivi di prestazione a livello dei gestori dell'infrastruttura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>procedure per monitorare e valutare gli elementi di cui alle lettere da a) a c), nonché l'attuazione di misure correttive e il conseguimento degli obiettivi di prestazione di cui al paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sulla base del paragrafo 2, lettera d), l'ENIM riesamina periodicamente il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni e i risultati della sua attuazione e propone opportune modifiche di detto quadro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nello svolgimento delle loro funzioni, i gestori dell'infrastruttura tengono nella massima considerazione il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni. In particolare, i gestori dell'infrastruttura includono gli obiettivi definiti conformemente al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo nel piano commerciale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE. Tali obiettivi comprendono i valori obiettivo di cui all'[articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del nuovo regolamento TEN-T].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>la Commissione <STRING STRIKE="on">può adottare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione <STRING STRIKE="on">che stabiliscono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per stabilire condizioni uniformi per l'applicazione degli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo entro il ... [36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], comprese</STRING></STRING> norme dettagliate sugli elementi di cui al paragrafo 2, lettere da b) a d),<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sugli obiettivi di prestazione. Tali atti di esecuzione sono adottati</STRING></STRING> secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 72, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione <STRING STRIKE="on">tiene conto del lavoro svolto dall</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consulta l</STRING></STRING>'ENIM<STRING STRIKE="on"> conformemente al paragrafo 3 e delle eventuali raccomandazioni dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ERP, l'ENRRB, l</STRING></STRING>'organo di valutazione delle prestazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ERA e l'impresa comune "Ferrovie europee"</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 186]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 51</TI.ART><STI.ART>Relazione europea sulla valutazione delle prestazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi l'articolo 15 della direttiva 2012/34/UE e l'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell'ambito del monitoraggio del mercato dei servizi ferroviari (GU L 181 del 9.7.2015, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, l'ENIM elabora e pubblica entro il [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] <STRING STRIKE="on">una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un progetto di</STRING></STRING> relazione europea sulla valutazione delle prestazioni sulla base del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50 del presente regolamento e <STRING STRIKE="on">la pubblica</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'aggiorna</STRING></STRING> ogni anno.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Sulla base di tale relazione, l'ERA sostiene la Commissione nel monitoraggio e nella comunicazione dei progressi compiuti riguardo agli obiettivi dell'Unione in materia di trasporto ferroviario, compresa la crescita stimata del traffico ferroviario prevista per il 2030 e il 2050. Il progetto di relazione europea sulla valutazione delle prestazioni è trasmesso all'organo di valutazione delle prestazioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 187]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'organo di valutazione delle prestazioni <STRING STRIKE="on">prepara una sezione autonoma della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elabora e adotta la</STRING></STRING> relazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> europea sulla valutazione delle prestazioni</STRING></STRING> fornendo la propria valutazione delle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">segnalando i disaccordi sollevati e formulando </STRING></STRING>raccomandazioni sulle questioni relative alle prestazioni<STRING STRIKE="on"> da affrontare in via prioritaria e raccomandazioni sulle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le</STRING></STRING> misure volte a migliorare le prestazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La relazione è inclusa nel programma successivo, conformemente all'articolo 55, paragrafo 8.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 188]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La relazione <STRING STRIKE="on">sulla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">europea di</STRING></STRING> valutazione delle prestazioni riguarda quanto meno le linee incluse <STRING STRIKE="on">nei corridoi di trasporto europei di cui al regolamento [nuovo regolamento TEN-T]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello spazio ferroviario europeo unico</STRING></STRING> e include le informazioni richieste <STRING STRIKE="on">[</STRING>all'articolo <STRING STRIKE="on">53</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">54</STRING></STRING>, paragrafo 3, lettera g), <STRING STRIKE="on">di detto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (UE) 2024/... [nuovo regolamento TEN-T</STRING></STRING>]. Le informazioni presentate sono sufficientemente dettagliate in termini di ambito di applicazione geografico e dovrebbero coprire un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire interpretazioni indicative.<STRING BOLD="on"> [Em. 189]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La relazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> europea</STRING></STRING> sulla valutazione delle prestazioni comprende una sezione dedicata alle prestazioni del coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 53 e al meccanismo di consultazione di cui all'articolo 54 del presente regolamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 190]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione europea sulla valutazione delle prestazioni contiene una sezione distinta sull'attuazione dei processi introdotti dall'ENIM. Presenta inoltre un'analisi dei progressi compiuti nell'attuazione in vari Stati membri, comprese relazioni sulle esenzioni nazionali e raccomandazioni per un'ulteriore armonizzazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 191]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 52</TI.ART><STI.ART>Organo di valutazione delle prestazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Secondo la procedura di cui all'articolo 73, paragrafo 3, la Commissione può istituire o designare un organo imparziale e competente che agisca in qualità di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] è istituito un</STRING></STRING> organo di valutazione delle prestazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che costituisce un organo imparziale, competente e autonomo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I suoi membri sono nominati in base al merito e per garantire una combinazione di competenze ed esperienze pertinenti alla gestione della capacità ferroviaria.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I membri dell'organo di valutazione delle prestazioni sono nominati dalla Commissione mediante una procedura di invito per esperti. Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 71 per stabilire dettagli dell'organizzazione, della governance e del finanziamento dell'organo di valutazione delle prestazioni. Tale atto delegato è adottato entro il … [12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento dei compiti a esso conferiti dal presente regolamento, l'organo di valutazione delle prestazioni è indipendente e non sollecita né accetta istruzioni dai governi degli Stati membri, dalla Commissione, dall'ERA o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 192]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'organo di valutazione delle prestazioni fornisce consulenza alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'ERA, all'ENIM</STRING></STRING> e ai coordinatori europei in merito a questioni relative alle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario, su richiesta della Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'ERA</STRING></STRING> o dei coordinatori europei.<STRING BOLD="on"> [Em. 193]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'organo di valutazione delle prestazioni svolge i compiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornire raccomandazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alla Commissione e</STRING></STRING> all'ENIM per quanto concerne l'istituzione e il riesame del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50, anche per quanto riguarda i settori di prestazione, le questioni relative alle prestazioni da affrontare nell'ambito di ciascuno dei settori di prestazione, l'armonizzazione delle metodologie, dei processi, dei criteri e delle definizioni per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle prestazioni e agli indicatori di prestazione;<STRING BOLD="on"> [Em. 194]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire raccomandazioni all'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'ERA</STRING></STRING>, all'ENRRB, ai gestori dell'infrastruttura, ai richiedenti, agli organismi di regolamentazione, alle autorità degli Stati membri e, se del caso, ad altri soggetti interessati in merito a misure correttive in materia di gestione della capacità, gestione del traffico, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi;<STRING BOLD="on"> [Em. 195]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>riesaminare i risultati del progetto di relazione europea sulle prestazioni e preparare la <STRING STRIKE="on">sezione autonoma</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relazione</STRING></STRING> di cui all'articolo 51, paragrafo 2;<STRING BOLD="on"> [Em. 196]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>fornire pareri e raccomandazioni relativi alle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria in relazione alla strategia indicativa di sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria di cui all'articolo 8, paragrafo 1, al piano commerciale di cui all'articolo 8, paragrafo 3, ai contratti di cui all'articolo 30, paragrafo 2, e al sistema di prestazioni di cui all'articolo 35 della direttiva 2012/34/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>fornire consulenza ai coordinatori europei in merito a questioni relative alle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi di trasporto ferroviario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I destinatari dei pareri e delle raccomandazioni di cui al paragrafo 3 forniscono risposte all'organo di valutazione delle prestazioni entro i termini stabiliti da quest'ultimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ENIM, il coordinatore della rete, i gestori dell'infrastruttura, gli organismi di regolamentazione, l'ENRRB<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ERA</STRING></STRING> e, se del caso, altri soggetti interessati cooperano con l'organo di valutazione delle prestazioni, in particolare fornendo informazioni relative alle prestazioni <STRING STRIKE="on">di propria iniziativa o su richiesta di tale organo </STRING>e si adoperano al massimo per tenere conto delle sue raccomandazioni nel loro lavoro sulla gestione delle prestazioni ferroviarie.<STRING BOLD="on"> [Em. 197]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'organo di valutazione delle prestazioni rispetta la riservatezza dei segreti commerciali nel trattamento delle informazioni fornite dai pertinenti soggetti interessati o dalla Commissione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO V</TI><STI.GR>RETE EUROPEA PER IL COORDINAMENTO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 53</TI.ART><STI.ART>Coordinamento tra gestori dell'infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando si fa riferimento al presente articolo, i gestori dell'infrastruttura si coordinano tra loro e con altri soggetti interessati pertinenti in relazione alle responsabilità e ai compiti loro affidati a norma del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura si coordinano quanto meno sulle questioni di cui all'allegato IX e rispettano i requisiti specifici di coordinamento di cui agli articoli ivi menzionati.</PARAG><PARAG>In particolare i gestori dell'infrastruttura:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>istituiscono strutture organizzative, procedure e strumenti, a seconda dei casi, compresi gli strumenti digitali di cui all'articolo 62;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si coordinano al livello geografico più appropriato, coinvolgendo i soggetti che si trovano nella posizione migliore per ottenere risultati efficaci ed efficienti, in linea con il principio di sussidiarietà;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>cooperano con altri gestori dell'infrastruttura attraverso i punti focali designati di cui all'articolo 60;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>coinvolgono l'ENIM o il coordinatore della rete, a seconda dei casi, nelle questioni di rilevanza per l'Unione. Il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura può essere attuato a più di un livello, in particolare per le questioni in cui è richiesto un coordinamento tanto a livello di Unione quanto in un ambito geografico più specifico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>nominano un soggetto capofila, ogniqualvolta le attività di coordinamento coinvolgono più soggetti, incaricato di riferire all'ENIM e responsabile dell'organizzazione delle attività di consultazione a norma dell'articolo 54;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>deferiscono all'ENIM i casi in cui non è possibile, in prima battuta, conseguire esiti concordati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>valutano le prestazioni delle attività di coordinamento in conformità del capo IV.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il coordinamento <STRING STRIKE="on">riguarda tutte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è rafforzato in particolare per</STRING></STRING> le linee e <STRING STRIKE="on">tutti </STRING>i nodi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> TEN-T</STRING></STRING> che fanno parte dei corridoi di trasporto europei di cui all'articolo 7 e all'allegato III del [nuovo regolamento TEN-T].<STRING BOLD="on"> [Em. 198]</STRING></PARAG><PARAG>I gestori dell'infrastruttura possono estendere il coordinamento ad altre linee, previo accordo tra tutti i gestori dell'infrastruttura interessati.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e le autorità di servizio pubblico possono includere anche altre linee.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 199]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura in relazione all'assegnazione dei diritti di capacità multirete a norma dell'articolo 29 riguarda la totalità delle reti dei gestori dell'infrastruttura che sono membri dell'ENIM.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 71 per modificare l'allegato IX, al fine di garantire un coordinamento efficiente tra gestori dell'infrastruttura, tenendo conto di considerazioni di pianificazione, operative e commerciali di tutti i soggetti interessati, alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 54</TI.ART><STI.ART>Meccanismo di consultazione per le questioni europee e transfrontaliere</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>l'ENIM elabora, adotta e attua orientamenti destinati a garantire una consultazione adeguata e regolare delle parti interessate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e degli Stati membri, nonché gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796,</STRING></STRING> e li include nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6, nel quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi di cui all'articolo 44 e nel quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50. Il <STRING STRIKE="on">processo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">meccanismo</STRING></STRING> è sviluppato e attuato con il sostegno del coordinatore della rete e con la partecipazione dei punti focali designati dai gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 60.<STRING BOLD="on"> [Em. 200]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se adotta un parere o una raccomandazione che potrebbe incidere sulle imprese ferroviarie, su altri richiedenti, su altri soggetti operativi interessati e su parti interessate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i rappresentanti dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e degli Stati membri, nonché gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796</STRING></STRING>, l'ENIM pubblica un progetto per la consultazione delle parti interessate. Alle parti interessate è concesso un lasso di tempo adeguato per fornire un riscontro sul progetto di decisione. Le autorità degli Stati membri sono coinvolte laddove necessario.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Quando adotta una decisione che potrebbe incidere sull'ERP, l'ENIM consulta i rispettivi gruppi consultivi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 201]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'adottare il parere definitivo o la raccomandazione definitiva, l'ENIM tiene conto del riscontro fornito dalle parti interessate conformemente al paragrafo 2. Se l'ENIM non tiene conto di elementi significativi del riscontro fornito, ne indica i motivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> giustificati</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 202]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di divergenza di opinioni tra l'ENIM e gli organi consultivi, gli organi consultivi ne informano l'ENRRB. L'ENRRB tiene conto di tali opinioni divergenti nella sua relazione europea sulla valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 51.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 203]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire condizioni uniformi volte a garantire una consultazione adeguata e regolare delle parti interessate e per modificare il paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 72, paragrafo 3. Essi sono inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 204]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 55</TI.ART><STI.ART>Organizzazione della rete europea dei gestori dell'infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini del presente regolamento, la rete europea dei gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE è organizzata conformemente al presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tutti i gestori <STRING STRIKE="on">dell'infrastruttura ferroviaria responsabili delle linee facenti parte della rete centrale e della rete centrale estesa TEN-T, di cui all'[articolo 6 e allegato I del nuovo regolamento TEN-T],</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello spazio ferroviario europeo unico</STRING></STRING> sono membri dell'ENIM. Essi nominano un rappresentante e un supplente.<STRING BOLD="on"> [Em. 205]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura ferroviaria che non soddisfano il criterio di cui al paragrafo 2 possono nominare un rappresentante non membro affinché partecipi alle deliberazioni dell'ENIM.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Previa consultazione e approvazione da parte della Commissione, l'ENIM adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Detta rete organizza le proprie attività conformemente a tale regolamento interno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ENIM adotta le sue decisioni a maggioranza semplice, salvo disposizione contraria nel regolamento interno. Tutti i membri appartenenti a uno Stato membro dispongono congiuntamente di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'ENIM si riunisce con cadenza regolare. Elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza dei due terzi dei suoi membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">è membro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'ERA sono membri</STRING></STRING> senza diritto di voto in seno all'ENIM. <STRING STRIKE="on">Sostiene</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostengono</STRING></STRING> il lavoro della rete e ne <STRING STRIKE="on">agevola</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agevolano</STRING></STRING> il coordinamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 206]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'ENIM definisce il proprio programma di lavoro. Tale programma di lavoro copre quanto meno un periodo di due anni. L'ENIM consulta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l'ERP, i gruppi consultivi di cui all'articolo 55 bis,</STRING></STRING> i richiedenti e gli altri soggetti operativi interessati attraverso il meccanismo di consultazione di cui all'articolo 54 in merito al progetto di programma di lavoro. Consulta inoltre la Commissione europea, l'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e l'impresa comune "Ferrovie europee" nonché, se del caso, altri soggetti interessati.<STRING BOLD="on"> [Em. 207]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'elaborazione dei quadri europei per la gestione della capacità, la gestione del traffico e la gestione delle prestazioni, l'ENIM consulta l'ERP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 208]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura ferroviaria e gli organismi di assegnazione dei paesi terzi che sono responsabili delle linee della rete di trasporto transeuropea possono aderire all'ENIM in veste di osservatori.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 209]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 55 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Piattaforma ferroviaria europea</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È istituita la Piattaforma ferroviaria europea (ERP) quale organo consultivo dell'ENIM.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ERP è composto da rappresentanti delle imprese ferroviarie che utilizzano l'infrastruttura ferroviaria europea. L'ERP può includere come membro qualsiasi richiedente che utilizzi l'infrastruttura ferroviaria europea individualmente o attraverso associazioni, operatori di impianti di servizio e terminali, soggetti operativi che gestiscono capacità multimodali, come i porti marittimi e di navigazione interna, e proprietari di altri impianti di servizi ferroviari. Ogni membro nomina un rappresentante e un supplente. La Commissione e l'ERA sono altresì nominati osservatori in seno all'ERP. L'industria ferroviaria può essere invitata a partecipare a gruppi consultivi e discussioni per consentire una migliore informazione e preparazione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione assiste l'ERP stabilendo le modalità di funzionamento dell'ERP, comprese le condizioni di ammissione alla piattaforma dei rappresentanti delle categorie di cui al paragrafo 2.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Previa consultazione e approvazione da parte della Commissione, l'ERP adotta e pubblica il proprio regolamento interno. Organizza le proprie attività conformemente a tale regolamento interno. Il regolamento interno dell'ERP fissa, tra l'altro, la frequenza delle riunioni e l'organizzazione delle sue attività. L'ERP può organizzare le sue attività in sottogruppi che riuniscono tipi di soggetti interessati e raggruppamenti regionali.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENIM consulta l'ERP prima di preparare e adottare quadri europei per la gestione della capacità, la gestione del traffico e la gestione delle prestazioni. L'ERP può emettere pareri propri, di cui l'ENIM tiene conto. L'ERP può anche emettere pareri di propria iniziativa rivolti all'ERA, e/o alla Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le consultazioni ai sensi del presente articolo non pregiudicano il diritto dei richiedenti di presentare ricorso contro le decisioni dell'ENIM.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ERP trasmette all'ERA e alla Commissione una relazione annuale sulle sue attività. La relazione è pubblicata.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 210]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 56</TI.ART><STI.ART>Responsabilità dell'ENIM</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Oltre ai compiti di cui all'articolo 7 septies della direttiva 2012/34/UE, l'ENIM è responsabile di tutti i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento. In particolare, essa:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>adotta il quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>adotta il quadro europeo per il coordinamento della gestione del traffico e delle crisi di cui all'articolo 44;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>adotta il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>adotta pareri e raccomandazioni destinati ai gestori dell'infrastruttura conformemente alle disposizioni del presente regolamento e di propria iniziativa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>adotta pareri e raccomandazioni destinati ai gestori dell'infrastruttura nei casi di cui all'articolo 53, paragrafo 2, lettera f);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>organizza il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 53.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nell'effettuare il coordinamento attraverso appositi gruppi di coordinamento, i gestori dell'infrastruttura nominano i soggetti che partecipano a tale gruppo, compresi i punti focali designati dai gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 60, il coordinatore della rete o entrambi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 57</TI.ART><STI.ART>Trasparenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'ENIM garantisce che la sua composizione, i suoi metodi operativi e tutte le informazioni pertinenti alle sue attività siano resi pubblici sul proprio sito web. Essa include i dati di contatto dei gruppi di coordinamento dedicati, istituiti dai gestori dell'infrastruttura, e i riferimenti agli strumenti e alle procedure di coordinamento a norma dell'articolo 53.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ENIM invita la Commissione, compresi i coordinatori europei<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'ERP</STRING></STRING> e, se del caso, i rappresentanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'ERA e </STRING></STRING>degli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché gli organismi rappresentativi di cui all'articolo 38, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/796</STRING></STRING>, alle sue riunioni al fine di discutere questioni relative allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria e di garantire la cooperazione con i coordinatori europei, come indicato nel [nuovo regolamento TEN-T]. L'ENIM fornisce le informazioni richieste a norma dell'[articolo 53, terzo comma, del nuovo regolamento TEN-T].<STRING BOLD="on"> [Em. 211]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 57 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità dell'ERA</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre ai compiti di cui al regolamento (UE) 2016/796, l'ERA è responsabile di tutti i compiti ad essa assegnati dal presente regolamento. In particolare, essa:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornisce sostegno, su richiesta della Commissione, nella preparazione degli atti delegati e di esecuzione specifici previsti dal presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coordina, in qualità di autorità di sistema, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/796, i compiti di cui all'articolo 62 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">svolge i compiti di cui all'articolo 50 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornisce, su richiesta, sostegno agli organismi di regolamentazione nell'individuazione di norme, procedure e strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individua gli ostacoli ai servizi ferroviari multirete;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'ambito dei suoi lavori, l'Agenzia:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elabora le proprie raccomandazioni sulla base dei lavori dell'ENIM e del coordinatore della rete;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, tiene conto del progresso tecnico e dei lavori di ricerca riconosciuti;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tiene conto dei costi e dei benefici stimati delle sue raccomandazioni e sottolinea le soluzioni più praticabili;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispetta i criteri di apertura, consenso e trasparenza definiti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1025/2012.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'importo delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento dei compiti dell'ERA previsti dal presente regolamento è prelevato dai margini non assegnati nell'ambito dei massimali del QFP o mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 212]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 58</TI.ART><STI.ART>Coordinatore della rete</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura forniscono all'ENIM le risorse necessarie per svolgere i suoi compiti. A tal fine, <STRING STRIKE="on">essi nominano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previa consultazione degli Stati membri e dell'ENIM, la Commissione nomina</STRING></STRING> entro [<STRING STRIKE="on">12</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei</STRING></STRING> mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] un organo imparziale e competente per svolgere le funzioni di cui all'articolo 59. Tale soggetto sarà designato come coordinatore della rete.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'ENIM può decidere di cambiare il soggetto nominato coordinatore della rete con il consenso della Commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 213]</STRING></PARAG><PARAG>Prima della nomina del coordinatore della rete, i gestori dell'infrastruttura chiedono il consenso della Commissione per quanto concerne il soggetto designato e gli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i termini e le condizioni per la nomina del coordinatore della rete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni per la revoca della nomina;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la procedura per monitorare regolarmente il lavoro di detto coordinatore e per valutare se ha svolto i suoi compiti in modo efficace;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>eventuali obblighi e compiti operativi del coordinatore della rete.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il coordinatore della rete svolge i suoi compiti in modo imparziale ed efficace sotto il profilo dei costi e agisce per conto dell'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e della Commissione</STRING></STRING>. A tal fine, trasmette all'ENIM<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alla Commissione</STRING></STRING> il suo programma di lavoro annuale per quanto concerne i compiti di cui al presente regolamento nonché una relazione annuale sull'attuazione del programma di lavoro.<STRING BOLD="on"> [Em. 214]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 59</TI.ART><STI.ART>Compiti e responsabilità del coordinatore della rete</STI.ART><PARAG>Il coordinatore della rete svolge i compiti seguenti a sostegno dell'ENIM:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>funge da segretariato e prepara le riunioni, i documenti, le decisioni e i pareri dell'ENIM;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>contribuisce alla preparazione del quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6, del quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi di cui all'articolo 44 e del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>contribuisce al coordinamento operativo tra i gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 53;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>individua le norme, le procedure e gli strumenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che, adottati a livello nazionale o di gestore dell'infrastruttura, creano ostacoli per i servizi ferroviari multirete, quali stabiliti nel presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>funge da punto di contatto per conto dei gestori dell'infrastruttura per le domande relative alla pianificazione e all'assegnazione della capacità, in particolare per quanto concerne potenziali richieste di capacità, informazioni o punti di contatto relativi a incidenti ferroviari e restrizioni temporanee di capacità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>funge da primo punto di contatto per i soggetti interessati al di fuori del settore ferroviario interessati a utilizzare i servizi ferroviari, fornendo contatti agli attori pertinenti con i gestori dell'infrastruttura e altri soggetti operativi interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>funge da punto di contatto per conto dell'ENIM per i richiedenti e altri soggetti operativi interessati in merito a questioni non esplicitamente contemplate dal presente regolamento, in particolare l'avvio o la modifica di servizi di trasporto ferroviario transfrontaliero o l'organizzazione del sostegno ad attività ad hoc, in particolare per far fronte alle situazioni di crisi di cui all'articolo 47.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornisce servizi B2B condivisi, esistenti e nuovi, ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie per migliorare i servizi ferroviari e incrementare il traffico ferroviario transeuropeo;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 215]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 60</TI.ART><STI.ART>Punti focali per il coordinamento dei gestori dell'infrastruttura</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al fine di garantire il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 53, i gestori dell'infrastruttura designano punti focali. Il punto focale funge da interfaccia centrale tra l'organizzazione del gestore dell'infrastruttura e gli altri soggetti coinvolti nelle attività di coordinamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura informano senza indugio l'ENIM in merito a qualsiasi modifica dei punti focali da includere nelle pubblicazioni di cui all'articolo 57, paragrafo 1 (trasparenza).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 61</TI.ART><STI.ART>Struttura, contenuto e schema comuni dei prospetti informativi delle reti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] </STRING></STRING>l'ENIM elabora e adotta una struttura comune per il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, che tiene conto delle informazioni di cui all'allegato IV di tale direttiva e all'allegato IV del presente regolamento, nonché uno schema comune per la consultazione delle parti interessate in merito al progetto di prospetto informativo della rete. Nell'elaborare il prospetto informativo della rete, i gestori dell'infrastruttura tengono nella massima considerazione tale struttura e tale schema.<STRING BOLD="on"> [Em. 216]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nell'elaborare il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE, il gestore dell'infrastruttura tiene nella massima considerazione il quadro europeo per la gestione della capacità, il quadro europeo per il coordinamento transfrontaliero della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi e il quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui rispettivamente agli articoli 6, 44 e 50 del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di mancata conformità al paragrafo 1 o 2, il gestore dell'infrastruttura fornisce una giustificazione nel prospetto informativo della rete e informa l'organismo di regolamentazione competente e l'ENIM.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 62</TI.ART><STI.ART>Digitalizzazione della gestione della capacità e del traffico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura provvedono affinché i processi di gestione della capacità e del traffico che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento siano attuati mediante strumenti digitali e servizi digitali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli strumenti digitali utilizzati e i servizi digitali forniti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>migliorano le prestazioni e la qualità, compresa la piena interoperabilità, dei servizi che i gestori dell'infrastruttura forniscono ai richiedenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>migliorano la trasparenza della gestione della capacità ferroviaria e della gestione del traffico in tutte le loro fasi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le soluzioni digitali e in tempo reale che sono elaborate gradualmente con i pertinenti soggetti interessati</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 217]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>riducono l'onere amministrativo per i richiedenti richiedendo ogni informazione una sola volta e fornendo informazioni o dati in un unico luogo, anche per quanto concerne i servizi transfrontalieri.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, gli strumenti digitali e i servizi digitali sono conformi alle STI TAF/TAP e RINF, di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797, per garantire l'interoperabilità dei sistemi pertinenti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 218]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura garantiscono che gli strumenti digitali e i servizi digitali soddisfino i requisiti del processo di pianificazione e assegnazione della capacità di cui alla sezione 3 del presente regolamento. Al fine di conseguire i miglioramenti di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, i gestori dell'infrastruttura utilizzano anche uno strumento per la digitalizzazione delle restrizioni temporanee di capacità e un'illustrazione digitale dei treni che circolano sulla rete ferroviaria europea.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 219]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora gli strumenti digitali o i servizi digitali necessari a sostenere i processi di gestione della capacità o di gestione del traffico debbano essere disciplinati da specifiche tecniche di interoperabilità, o qualora le specifiche esistenti che riguardano interamente o parzialmente tali strumenti, come previsto dalla direttiva (UE) 2016/797 e dagli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva, debbano essere modificati, l'ENIM e i gestori dell'infrastruttura contribuiscono allo sviluppo e alla manutenzione di tali specifiche in cooperazione con l'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ERA e l'</STRING></STRING>impresa comune "Ferrovie europee" e attraverso il processo di cui all'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/797.<STRING BOLD="on"> [Em. 220]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura contribuiscono al lavoro dell'impresa comune "Ferrovie europee" in merito a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine, l'ENIM e i gestori dell'infrastruttura si adoperano per un'adeguata rappresentanza in seno al gruppo direttivo del pilastro Sistema e al gruppo di diffusione di cui rispettivamente agli articoli 96 e 97 del regolamento (UE) 2021/2085.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie, gli altri richiedenti e, se del caso, gli operatori degli impianti di servizio ferroviario si scambiano informazioni digitali relative alla gestione della capacità e del traffico mediante strumenti digitali e servizi digitali basati su un'architettura armonizzata e che comportano interfacce standardizzate o sistemi comuni conformemente alla direttiva (UE) 2016/797 e alle specifiche stabilite negli atti di esecuzione adottati a norma di tale direttiva.</PARAG><PARAG>Nel caso di servizi ferroviari multirete, i gestori dell'infrastruttura forniscono servizi digitali e informazioni digitali attraverso un'interfaccia unica o sistemi comuni sviluppati e diffusi con il coordinamento dell'ENIM conformemente al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I gestori dell'infrastruttura provvedono affinché gli strumenti e i servizi digitali di cui al paragrafo 1 siano pienamente operativi secondo le tempistiche stabilite nel presente regolamento: Sono attuati i seguenti sistemi digitali europei di gestione della capacità ferroviaria e del traffico:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un sistema digitale europeo per i processi di gestione della capacità di cui al capo II del presente regolamento, costituito da:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una visualizzazione digitale dei modelli di capacità di cui all'articolo 17 entro il 1º luglio 2025 ("strumento europeo di gestione della capacità") da utilizzare a partire dal periodo di programmazione 2027;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno strumento per presentare richieste di capacità annua multirete e ricevere risposte in un unico luogo e attraverso un unico funzionamento entro il 1º gennaio 2026 (= "sistema di coordinamento delle tracce ferroviarie") da utilizzare a partire dal periodo di programmazione 2027;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una visualizzazione digitale in tempo reale del piano di fornitura di capacità di cui agli articoli 9 e 18 entro il 1º dicembre 2028 ("strumento europeo di gestione della capacità"), da utilizzare a partire dal periodo di programmazione 2030;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una visualizzazione digitale e uno strumento per il coordinamento delle restrizioni temporanee di capacità di cui all'articolo 10 entro il 1º dicembre 2027 ("strumento di gestione delle restrizioni di capacità") da utilizzare a partire dal periodo di programmazione 2029;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un intermediario di capacità per richiedere capacità multirete secondo le procedure di cui agli articoli da 32 a 34 entro il 1º gennaio 2029 ("intermediario di capacità") da utilizzare a partire dal periodo di programmazione 2030;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un sistema digitale europeo a sostegno del concetto di rete europea di gestione del traffico, per i processi di gestione del traffico di cui al capo III del presente regolamento ("Sistema d'informazione sui treni"), che preveda:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una panoramica europea dei treni multirete dall'origine alla destinazione a partire dalla data di applicazione del regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno scambio d'informazioni regolare sull'orario di arrivo stimato entro il dicembre 2027;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la segnalazione degli incidenti a questo sistema comune o attraverso di esso entro il dicembre 2030;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una piattaforma comune per la comunicazione e la cooperazione dei centri nazionali di controllo del traffico entro dicembre 2030.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] l'ERA, in collaborazione con l'ENIM e il coordinatore della rete, fornisce, in conformità dell’articolo 19 del regolamento (UE) 2016/796, una raccomandazione alla Commissione definisce gli strumenti per l'attuazione e la governance del sistema digitale europeo di gestione della capacità ferroviaria e del traffico. La raccomandazione tiene conto degli strumenti già operativi o in fase di sviluppo, nonché degli investimenti impegnati e degli strumenti e delle scadenze di cui al presente paragrafo. Sulla base di tale raccomandazione, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 71 per definire tali strumenti relativi all'attuazione e alla governance del sistema digitale europeo di gestione della capacità ferroviaria e del traffico e per individuare i compiti dell'impresa comune "Ferrovie europee", dell'ERA, dei gestori dell'infrastruttura, dell'ENIM, dell'ENRRB e del coordinatore della rete in tale processo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 221]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ERA coordina tali compiti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli strumenti centrali dei sistemi europei di gestione della capacità digitale e del traffico sono gestiti dal coordinatore della rete.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ERA garantisce la conformità dei sistemi digitali sviluppati dal settore alle norme tecniche di interoperabilità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 222]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri favoriscono il finanziamento delle attività stabilite al presente articolo, comprese quelle dell'MCE, al fine di garantire un'attuazione tempestiva, armonizzata a livello transfrontaliero e interoperabile degli strumenti e dei servizi digitali.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 223]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VI</TI><STI.GR>VIGILANZA REGOLAMENTARE DELLA GESTIONE DELLA CAPACITÀ E DEL TRAFFICO</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 1</TI><STI.GR>Organismi di regolamentazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 63</TI.ART><STI.ART>Responsabilità degli organismi di regolamentazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le funzioni e i poteri di cui all'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE sono esercitati anche nelle materie disciplinate dal presente regolamento. In particolare, l'organismo di regolamentazione monitora le attività dei gestori dell'infrastruttura <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e del coordinatore europeo della rete </STRING></STRING>di cui ai capi da II a V<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente regolamento</STRING></STRING> e verifica il rispetto del presente regolamento di propria iniziativa e al fine di evitare discriminazioni nei confronti dei richiedenti.<STRING BOLD="on"> [Em. 224]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organismo di regolamentazione partecipa e sovrintende alla pianificazione strategica della capacità di cui alla sezione 2 del presente regolamento. L'organismo di regolamentazione valuta inoltre la proporzionalità, la non discriminazione e la trasparenza. L'organismo di regolamentazione può emettere e condividere pareri con i gestori dell'infrastruttura, l'ENIM e l'ERP. I gestori dell'infrastruttura tengono conto delle proposte degli organismi di regolamentazione nella formulazione della pianificazione strategica della capacità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 225]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un'impresa ferroviaria, un<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> altro</STRING></STRING> richiedente, un potenziale richiedente, un'autorità nazionale, regionale o locale responsabile dei trasporti ha il diritto di adire l'organismo di regolamentazione a norma dell'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE se ritiene di essere stato vittima di un trattamento ingiusto, di discriminazione o di qualsiasi altro pregiudizio imputabile al gestore dell'infrastruttura durante lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle attività di cui ai capi II, III, IV e V del presente regolamento<STRING STRIKE="on"> (gestione dell'infrastruttura; gestione del traffico e delle crisi; valutazione e gestione delle prestazioni; rete europea per il coordinamento)</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 226]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 64</TI.ART><STI.ART>Cooperazione degli organismi di regolamentazione in seno alla rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (ENRRB)</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini dell'adempimento delle loro responsabilità a norma del presente regolamento, gli organismi di regolamentazione cooperano nel quadro dell'ENRRB di cui all'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, anche attraverso consultazioni e indagini congiunte, adottando pareri o raccomandazioni o mediante altre attività pertinenti. Gli organismi di regolamentazione forniscono tutte le informazioni richieste all'ENRRB<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tengono conto dei pareri e delle raccomandazioni adottate dall'ENRRB</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 227]</STRING></PARAG><PARAG>Quando agisce nell'ambito di applicazione del presente regolamento, l'ENRRB è investita di compiti e responsabilità e organizza il proprio lavoro come stabilito nella sezione 2 del presente capo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel caso di un reclamo o di un'indagine di propria iniziativa in merito a una questione che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento e che incide sull'accesso alle reti ferroviarie o sull'uso delle stesse in più di uno Stato membro, l'organismo di regolamentazione interessato informa l'ENRRB e la Commissione del reclamo o dell'indagine.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un organismo di regolamentazione può trasmettere qualsiasi questione, reclamo o indagine pertinente all'ENRRB per uno scambio di opinioni o per l'adozione di un parere o di una raccomandazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando adottano decisioni in merito a questioni che interessano più di uno Stato membro, gli organismi di regolazione interessati cooperano nel predisporre le rispettive decisioni, con il coordinamento dell'ENRRB, al fine di pervenire a una risoluzione della questione. A tal fine, gli organismi di regolazione interessati svolgono le loro funzioni conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE. Essi tengono conto di tutti i pareri e di tutte le raccomandazioni pertinenti adottati dall'ENRRB e trasmettono tali decisioni all'ENRRB.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se un organismo di regolamentazione adotta una decisione che si discosta da qualsiasi parere o raccomandazione pertinente dell'ENRRB o se rifiuta di adottare una decisione, fornisce a detta rete una spiegazione che illustri le differenze e le motivazioni in base alle quali non ha seguito i pareri o le raccomandazioni dell'ENRRB<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la include nella sua decisione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 228]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli organismi di regolamentazione consultati dall'ENRRB rispondono entro i termini stabiliti da quest'ultima e, su richiesta della stessa, forniscono tutte le informazioni che hanno il diritto di richiedere ai sensi del loro diritto nazionale. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini delle attività svolte da tali organismi di regolamentazione conformemente al presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura forniscono senza indugio tutte le informazioni necessarie per trattare il reclamo o condurre l'indagine di cui al presente articolo e richieste dall'organismo di regolamentazione dello Stato membro in cui si trova il gestore dell'infrastruttura. Gli organismi di regolamentazione hanno il diritto di chiedere informazioni all'ENIM sulle indagini di loro competenza. Gli organismi di regolamentazione sono autorizzati a trasferire tali informazioni all'ENRRB.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario forniscono le risorse necessarie per il funzionamento dell'ENRRB.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB garantisce che la sua struttura, i suoi metodi operativi e tutte le informazioni pertinenti alle sue attività, compresi i pareri e le raccomandazioni, siano resi pubblici sul proprio sito web. Ciò comprende i dati di contatto dei gruppi di lavoro.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 229]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">SEZIONE 2</TI><STI.GR>Compiti e responsabilità della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 65</TI.ART><STI.ART>Compiti e responsabilità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Oltre ai compiti di cui alla direttiva 2012/34/UE, l'ENRRB è investita altresì dei compiti e delle responsabilità di cui al presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ENRRB coordina tutte le attività di cooperazione degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario di cui all'articolo 64 e promuove l'allineamento delle decisioni degli organismi di regolamentazione in relazione ai servizi ferroviari internazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB valuta, prima dell'adozione, i quadri europei per la gestione della capacità, la gestione del traffico e la valutazione delle prestazioni, nonché la struttura comune del prospetto informativo della rete, emette un parere e lo condivide con gli organismi nazionali di regolamentazione che potrebbero adottare misure a norma dell'articolo 56 della direttiva 2012/34/UE. L'ENRRB può valutare tutte le decisioni dell'ENIM ed emettere e condividere pareri con l'ENIM, gli organismi di regolamentazione, l'ERP e i gestori dell'infrastruttura.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 230]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Sulla base delle richieste dei richiedenti, dei gestori dell'infrastruttura e di altre parti interessate, l'ENRRB fornisce pareri o raccomandazioni sulle decisioni pendenti o adottate in merito a reclami presentati agli organismi di regolamentazione del settore ferroviario.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 231]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le parti interessate possono presentare una denuncia all'ENRRB in merito a questioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento o che incidono sull'accesso all'infrastruttura ferroviaria o sul suo utilizzo in più di uno Stato membro. Qualora riceva un reclamo di questo tipo, l'ENRRB lo trasferisce senza indugio all'organismo o agli organismi di regolamentazione competenti.</PARAG><PARAG>In tali casi, l'ENRRB informa immediatamente gli organismi di regolamentazione del settore ferroviario interessati in merito alla sua intenzione di adottare un parere o una raccomandazione in merito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ENRRB presenta il suo parere o la sua raccomandazione agli organismi di regolamentazione del settore ferroviario interessati entro un mese dal ricevimento di tutte le informazioni pertinenti relative al reclamo. L'ENRRB può prorogare tale termine per questioni particolarmente complesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB fornisce raccomandazioni all'ENIM per quanto concerne l'istituzione e il riesame del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50, anche per quanto riguarda i settori di prestazione, le questioni relative alle prestazioni da affrontare nell'ambito di ciascuno dei settori di prestazione, l'armonizzazione delle metodologie, dei processi, dei criteri e delle definizioni per la raccolta e l'analisi dei dati relativi alle prestazioni e agli indicatori di prestazione;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 232]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'ENRRB elabora principi e pratiche comuni per l'adozione delle decisioni che gli organismi di regolamentazione hanno il potere di adottare ai sensi del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB valuta i quadri europei per la gestione della capacità, la gestione del traffico e la valutazione delle prestazioni, nonché la struttura comune del prospetto informativo della rete ed emette un parere. Gli organismi di regolamentazione tengono nella massima considerazione il parere dell'ENRRB quando controllano i prospetti informativi della rete.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 233]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 66</TI.ART><STI.ART>Organizzazione e struttura della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario (ENRRB)</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento l'ENRRB è costituita da:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un comitato degli organismi di regolamentazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un segretariato.</PARAG><PARAG>Gli organismi di regolamentazione garantiscono il funzionamento del segretariato.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB garantisce che i suoi metodi operativi e tutte le informazioni pertinenti alle sue attività siano resi pubblici su un sito web comune. Nel sito figurano i recapiti per i reclami, le informazioni di contatto per i gruppi di lavoro dedicati e le informazioni sulle procedure.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 234]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ENRRB pubblica i propri pareri e le proprie raccomandazioni su un apposito sito web.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 235]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 67</TI.ART><STI.ART>Composizione del comitato degli organismi di regolamentazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il comitato degli organismi di regolamentazione è composto da un membro avente diritto di voto per ciascuno Stato membro che dispone di una rete ferroviaria in uso e da un membro nominato dalla Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'ERA è un osservatore senza diritto di voto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 236]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I membri votanti sono il capo o il vicecapo dell'organismo di regolamentazione di cui all'articolo 55 della direttiva 2012/34/UE. Un supplente è incaricato di rappresentarli in caso di assenza. Il supplente è nominato dall'organismo di regolamentazione tra i membri della governance o della direzione dell'organismo di regolamentazione o, laddove ciò non sia possibile, tra il suo personale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I membri del comitato e i loro supplenti agiscono in piena indipendenza e obiettività nell'interesse dell'Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali. Non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, persona o organismo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il segretariato dell'ENRRB rende pubblico un elenco aggiornato dei membri del comitato e dei loro supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 68</TI.ART><STI.ART>Ruolo e compiti del comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il comitato svolge tutti i compiti dell'ENRRB di cui al presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In particolare, il comitato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>adotta pareri o raccomandazioni in merito ai reclami o alle indagini presentati allo stesso dal suo presidente o da uno o più organismi di regolamentazione conformemente alle norme di cui all'articolo 69;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">emette pareri e raccomandazioni sulle decisioni adottate dall'ENIM in collaborazione con il coordinatore della rete nell'ambito di applicazione del presente regolamento;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 237]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a seguito di reclami di imprese ferroviarie, operatori di impianti di servizio e altre parti interessate, adotta raccomandazioni e pareri dell'ENRRB in relazione alle consultazioni di cui al articolo 55 bis, nonché alle decisioni adottate dall'ENIM in collaborazione con il coordinatore della rete;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 238]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>elabora e adotta una relazione annuale sulle attività dell'ENRRB;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>istituisce gruppi di lavoro e ne nomina i presidenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elabora e adotta una raccomandazione destinata all'ENIM per quanto riguarda l'istituzione e il riesame del quadro europeo per la valutazione delle prestazioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 239]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 69</TI.ART><STI.ART>Organizzazione del lavoro del comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il comitato adotta il proprio regolamento interno previa approvazione della Commissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato si riunisce con cadenza regolare. Elegge un presidente tra i suoi membri a maggioranza dei due terzi dei suoi membri al quale è conferito un mandato di un anno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 240]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">presiede le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partecipa e fornisce sostegno alle</STRING></STRING> riunioni del comitato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ne agevola il coordinamento</STRING></STRING>. Essa non ha diritto di voto.<STRING BOLD="on"> [Em. 241]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il segretariato fornisce i servizi necessari per l'organizzazione delle riunioni e dei lavori del comitato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il comitato decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo se diversamente previsto dal regolamento interno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il regolamento interno può stabilire modalità di voto più dettagliate, in particolare la procedura di voto in merito a questioni urgenti e sui casi di raccomandazioni sulle decisioni degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 70</TI.ART><STI.ART>Gruppi di lavoro dell'ENRRB</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Di propria iniziativa o su proposta della Commissione e conformemente al proprio regolamento interno, il comitato può decidere a maggioranza semplice di istituire gruppi di lavoro per organizzare i lavori dell'ENRRB su temi specifici connessi all'attuazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il comitato definisce il mandato del gruppo di lavoro e nomina i presidenti dei gruppi di lavoro che rappresentano, ove possibile, diversi organismi di regolamentazione del settore ferroviario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I gruppi di lavoro sono aperti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, su invito,</STRING></STRING> alla partecipazione di esperti degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario, della Commissione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'ERA e, se del caso, </STRING></STRING>dei soggetti operativi interessati e<STRING STRIKE="on">, se del caso,</STRING> di altri organismi pubblici o privati.<STRING BOLD="on"> [Em. 242]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il segretariato fornisce sostegno amministrativo ai gruppi di lavoro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ove necessario, il comitato o i presidenti dei gruppi di lavoro possono di volta in volta invitare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> esperti degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario, della Commissione, dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie, dei soggetti operativi interessati e, se del caso, di altri organismi pubblici o privati, nonché</STRING></STRING> singoli esperti di riconosciuta competenza nel settore interessato a partecipare alle riunioni dei gruppi di lavoro.<STRING BOLD="on"> [Em. 243]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VII</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 71</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6, paragrafo 4 bis, all'articolo 8, paragrafo 7, all'articolo </STRING></STRING>10, paragrafo 8, all'articolo 11, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 2 e 4 bis, all'articolo 12, </STRING></STRING>paragrafo <STRING STRIKE="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 bis, all'articolo 18, paragrafo 10 bis, all'articolo 19, paragrafo 5, all'articolo 20, paragrafo 4 bis</STRING></STRING>, all'articolo 21, paragrafo 9, all'articolo 38, paragrafo 3, all'articolo 39, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 8 bis e 9, all'articolo 40, </STRING></STRING>paragrafo <STRING STRIKE="on">9</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7, all'articolo 41, paragrafo 3, all'articolo 44, paragrafo 3 bis</STRING></STRING>, all'articolo 46, paragrafo 6, all'articolo 48, paragrafo 3, <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 52, paragrafo 1,</STRING></STRING> all'articolo 53, paragrafo 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e all'articolo 62, paragrafo 5 bis</STRING></STRING>, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [<STRING STRIKE="on">1º</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1°</STRING></STRING> gennaio 2026]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.<STRING BOLD="on"> [Em. 244]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 72</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato di cui all'articolo 62 della direttiva 2012/34/UE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 73</TI.ART><STI.ART>Relazione e riesame</STI.ART><PARAG>Entro il [31 dicembre 2030] la Commissione valuta l'impatto del presente regolamento sul settore ferroviario e presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sulla sua applicazione.</PARAG><PARAG>La relazione valuta in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'impatto del presente regolamento sulle prestazioni dei servizi dell'infrastruttura ferroviaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'impatto del presente regolamento sullo sviluppo dei servizi ferroviari, in particolare i servizi internazionali, i servizi a lunga distanza e i servizi di trasporto merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il lavoro della rete europea dei gestori dell'infrastruttura, del coordinatore della rete, della rete europea degli organismi di regolamentazione del settore ferroviario e dell'organo di valutazione delle prestazioni, in generale e in relazione allo sviluppo, all'adozione e all'attuazione di criteri, metodologie e procedure comuni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la necessità di rafforzare i meccanismi di coordinamento sostituendo gli elementi dei quadri europei di cui agli articoli 6 e 44 con norme vincolanti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la necessità di rafforzare la vigilanza regolamentare istituendo un organismo di regolamentazione del settore ferroviario dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 74</TI.ART><STI.ART>Modifiche della direttiva 2012/34/UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La direttiva 2012/34/UE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>all'articolo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c)	i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria di cui al capo IV.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>all'articolo 2, il paragrafo 6 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 3, </STRING></STRING>i punti 20), 22), 23), 27) e 28) sono soppressi;<STRING BOLD="on"> [Em. 245]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'articolo 7 ter è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'articolo 36 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>gli articoli da 38 a 54 sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>nell'allegato IV, i punti 1 e 3 sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>l'allegato VII è soppresso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I riferimenti alle disposizioni soppresse della direttiva 2012/34/UE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X, sezione 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 74 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche del regolamento (UE) 2016/796</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) 2016/796 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">m)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formulare, su richiesta, raccomandazioni alla Commissione in merito alla redazione e all'aggiornamento degli atti di esecuzione e degli atti delegati previsti dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio UE) .../... [regolamento relativo all'uso della capacità di infrastruttura ferroviaria nello spazio ferroviario europeo unico, che modifica la direttiva 2012/34/UE e abroga il regolamento (UE) n. 913/2010].</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 246]</STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 74 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche della direttiva (UE) 2016/797</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La direttiva (UE) 2016/797 è così modificata:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'allegato II, punto 2, è aggiunto il seguente punto:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.9</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uso della capacità di infrastruttura ferroviaria: le strutture, gli organismi e le procedure di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [il presente regolamento]</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 247]</STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 75</TI.ART><STI.ART>Disposizioni transitorie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli accordi quadro conclusi a norma dell'articolo 42 della direttiva 2012/34/UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima del 1° gennaio 2026 </STRING></STRING>continuano ad applicarsi fino alla loro data di scadenza.<STRING BOLD="on"> [Em. 248]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'articolo 3, punti 20), 22), 23), 27) e 28), gli articoli 7 ter, 36 e da 38 a 54, l'allegato IV, punto 3, e l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE non si applicano alle attività e ai compiti svolti in relazione agli orari di lavoro che entrano in vigore dopo l'[8 dicembre 2029].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 76</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il regolamento (UE) n. 913/2010 è abrogato con effetto a decorrere dal [9 dicembre 2029].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato X, sezione 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 77</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Esso si applica a decorrere dal [1º gennaio 2026]. Tuttavia:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gli articoli 1, 2 e 3, il capo II, ad eccezione dell'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e <STRING STRIKE="on">dell'articolo 27, paragrafo 4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli 26, 27, 28, 31, 39 e 50</STRING></STRING>, e il capo III, ad eccezione dell'articolo 48,<STRING STRIKE="on"> del presente regolamento</STRING> si applicano esclusivamente alle attività e ai compiti svolti in relazione agli orari di lavoro che entrano in vigore dopo l'<STRING STRIKE="on">[</STRING>8 dicembre <STRING STRIKE="on">2029]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2027</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 249]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, si applica a decorrere dal <STRING STRIKE="on">[</STRING>1º gennaio <STRING STRIKE="on">2028]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2027</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 250]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'articolo 27, paragrafo 4, si applica a decorrere dal [1º marzo 2026];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ca)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 35 si applica a decorrere dal 1º dicembre 2028;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 251]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>cb)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 40 si applica a decorrere dal 1º dicembre 2027;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 252]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli articoli 48 e 62 si applicano a decorrere dal [13 dicembre 2026];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'articolo 74 si applica a decorrere dal <STRING STRIKE="on">[</STRING>9 dicembre <STRING STRIKE="on">2029]</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2027</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 253]</STRING></PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO I</TI><P>RISULTATI E SCHEMA PER LA GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 16, 18 E 38</P><P><NO.P>1.</NO.P>Risultati che i gestori dell'infrastruttura devono preparare nel contesto della pianificazione strategica della capacità di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="23.49*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="76.51*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Risultato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Contenuti</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Strategia relativa alla capacità (Articolo 16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Sviluppo pianificato dell'infrastruttura fisica, comprese nuove costruzioni, potenziamenti, rinnovi e chiusure/dismissioni;</P><P><NO.P>–</NO.P>evoluzione prevista della domanda di servizi di trasporto ferroviario;</P><P><NO.P>–</NO.P>orientamenti strategici sull'utilizzo della capacità da parte degli Stati membri, compresa una prospettiva sull'evoluzione degli obblighi di servizio pubblico;</P><P><NO.P>–</NO.P>capacità assegnata nel contesto di accordi quadro e capacità necessaria per fornire servizi di trasporto nel contesto di contratti di servizio pubblico;</P><P><NO.P>–</NO.P>infrastruttura dichiarata altamente utilizzata o saturata;</P><P><NO.P>–</NO.P>restrizioni di capacità significative derivanti da lavori sull'infrastruttura.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Modello di capacità (Articolo 17)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Tutte le informazioni incluse nella strategia relativa alla capacità, se del caso aggiornate e ulteriormente dettagliate;</P><P><NO.P>–</NO.P>volume di capacità a disposizione dei richiedenti per segmento di mercato del trasporto ferroviario e/o per processo di assegnazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese la capacità salvaguardata per le richieste successive e la capacità assegnata dagli accordi quadro</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>–</NO.P>volume della capacità richiesta per i lavori sull'infrastruttura in base all'impatto sul traffico (categorie);</P><P><NO.P>–</NO.P>ambito di applicazione geografico: quanto meno le linee incluse nella rete centrale e nella rete centrale estesa TEN-T;</P><P><NO.P>–</NO.P>dettaglio a livello geografico: ripartizione in apposite sezioni di pianificazione che rispecchiano le caratteristiche dell'infrastruttura e della domanda;</P><P><NO.P>–</NO.P>ambito di applicazione ratione temporis: un periodo di validità dell'orario di servizio;</P><P><NO.P>–</NO.P>dettaglio a livello temporale: panoramica almeno annuale (restrizioni di capacità) e uno o più giorni rappresentativi (capacità disponibile per le richieste).</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Piano di fornitura di capacità (Articolo 18)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Tutte le informazioni incluse nel modello di capacità, se del caso aggiornate e ulteriormente dettagliate;</P><P><NO.P>–</NO.P>capacità preventivamente pianificata disponibile per le richieste, definita sotto forma di oggetti di capacità;</P><P><NO.P>–</NO.P>restrizioni di capacità, definite sotto forma di oggetti di capacità;</P><P><NO.P>–</NO.P>capacità alternativa disponibile durante le restrizioni di capacità;</P><P><NO.P>–</NO.P>capacità alternativa disponibile in caso di perturbazioni della rete.</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"> [Em. 254]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Schema per la gestione strategica della capacità di cui agli articoli 11, 16, 17 e 18</P><P><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro della preparazione dei risultati della pianificazione strategica della capacità per un determinato periodo di validità dell'orario di servizio, i gestori dell'infrastruttura rispettano lo schema di cui alla presente sezione.</P><P>I gestori dell'infrastruttura possono definire termini più brevi. Tali termini sono armonizzati a livello di UE e inclusi nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6.</P><P>La consultazione dei soggetti interessati si svolge conformemente all'articolo 54 e coinvolge almeno le imprese ferroviarie e altri richiedenti, i soggetti operativi interessati e le autorità pubbliche. I gestori dell'infrastruttura coordinano costantemente i risultati in sede di coordinamento a norma dell'articolo 53.</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="25.18*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="60.93*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="13.58*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="0.31*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Risultato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Traguardo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>Termine</P><P>(al più tardi)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Strategia relativa alla capacità (articolo 16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fase di elaborazione della strategia relativa alla capacità </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–60</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Prima consultazione dei soggetti interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione del progetto di strategia e seconda consultazione dei soggetti interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">X– 48</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione della strategia relativa alla capacità definitiva a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pubblicazione del modello di capacità</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">X-18</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pubblicazione del piano definitivo di fornitura di capacità a seguito della consultazione dei gestori dell'infrastruttura e dell'ERP</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">X - 11</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Modello di capacità</P><P>(Articolo 17)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Avvio della preparazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Consultazione dei richiedenti e dei soggetti operativi interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coordinamento tra gestori dell'infrastruttura e partecipanti operativi e valutazioni di fattibilità per quanto riguarda le esigenze di capacità comunicate che potrebbero non essere prese pienamente in considerazione nel progetto di modello di capacità</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">X-22</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione del progetto di modello di capacità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e avvio della seconda consultazione con i richiedenti e i partecipanti operativi</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Coordinamento con i richiedenti e i soggetti operativi interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–19</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione del modello di capacità definitivo a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>X–18</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Piano di fornitura di capacità</P><P>(Articolo 18)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Avvio della preparazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Consultazione dei richiedenti e dei soggetti operativi interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'organismo di regolamentazione analizza il progetto di piano di fornitura di capacità e può adottare una decisione che imponga al gestore dell'infrastruttura di modificare il piano di fornitura di capacità.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da X–14 a X–13</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui al presente allegato, sezione 3, punto 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione del piano di fornitura di capacità definitivo a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aggiornamento del piano di fornitura di capacità per richieste tardive</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">X-6,5</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione delle restrizioni di capacità di cui al presente allegato, sezione 3, punto 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Ridestinazione della capacità riservata all'assegnazione mediante l'orario di servizio per altri processi di assegnazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Aggiornamento del piano di fornitura di capacità al fine di tener conto di eventuali modifiche della capacità preventivamente pianificata o assegnata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Fino a X+12 senza ritardi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C3" NAMEST="C1"><P>Nota:</P><P><NO.P>(1)</NO.P>"X–m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"), conformemente alla sezione 4.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" VALIGN="MIDDLE"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"> [Em. 255]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>In deroga al punto 1, il seguente schema semplificato e abbreviato si applica al risultato "strategia relativa alla capacità" in relazione ai periodi di validità dell'orario di servizio che iniziano nel dicembre del 2029 e nel dicembre del 2030:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="27.62*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="61.52*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="10.86*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Strategia relativa alla capacità (articolo 16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione del progetto di strategia e consultazione dei soggetti interessati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–38</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pubblicazione della strategia relativa alla capacità definitiva a seguito del coordinamento finale tra i gestori dell'infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>X–36</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>3.</NO.P>Schema per il coordinamento, la consultazione e la pubblicazione delle restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura di cui agli articoli 10 e 35</P><P><NO.P>1.</NO.P>Per quanto riguarda le restrizioni temporanee di capacità delle linee ferroviarie, per motivi quali lavori all'infrastruttura, comprese le relative limitazioni di velocità, carico per asse, lunghezza del treno, trazione o sagoma limite ("restrizioni di capacità"), di durata superiore a sette giorni consecutivi e per cui più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato sulla linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, i gestori dell'infrastruttura interessati pubblicano tutte le restrizioni di capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nella misura in cui sono note,</STRING></STRING> e i risultati preliminari di una consultazione con i richiedenti, una prima volta almeno 24 mesi prima dell'inizio del periodo di validità dell'orario di servizio interessato, e una seconda volta, in forma aggiornata, almeno 12 mesi prima del cambio dell'orario di servizio interessato. Tali restrizioni che interessano l'infrastruttura sono incluse nel piano di fornitura di capacità di cui all'articolo 18.<STRING BOLD="on"> [Em. 256]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Nell'ambito del coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura a norma dell'articolo 53, se l'impatto delle restrizioni di capacità non è limitato a una rete, i soggetti designati al paragrafo 5 di tale articolo discutono altresì congiuntamente tali restrizioni di capacità, al momento della loro prima pubblicazione, con i richiedenti interessati e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Nel pubblicare per la prima volta le restrizioni di capacità in conformità al punto 1, il gestore dell'infrastruttura avvia una consultazione con i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati in merito alle restrizioni di capacità. Qualora sia necessario un coordinamento in conformità al punto 4 tra la prima e la seconda pubblicazione delle restrizioni di capacità, i soggetti designati a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, consultano una seconda volta i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati tra la fine di tale coordinamento e la seconda pubblicazione della restrizione di capacità.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Prima di pubblicare le restrizioni di capacità in conformità al punto 1, se le restrizioni di capacità hanno un impatto che non è limitato a una rete, i soggetti designati a norma dell'articolo 53, paragrafo 5, compresi i gestori dell'infrastruttura che potrebbero essere interessati dalla modifica del percorso dei treni, coordinano tra loro le restrizioni di capacità che potrebbero comportare una cancellazione o una deviazione su un percorso alternativo di una traccia ferroviaria o una sostituzione con altri modi di trasporto.</P><P>Il coordinamento prima della seconda pubblicazione è portato a termine:</P><P><NO.P>a)</NO.P>entro diciotto mesi prima del cambio dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a trenta giorni consecutivi;</P><P><NO.P>b)</NO.P>entro tredici mesi e quindici giorni prima del cambio del periodo di validità dell'orario di servizio se più del 30 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata superiore a sette giorni consecutivi;</P><P><NO.P>c)</NO.P>entro tredici mesi e quindici giorni prima del cambio del periodo di validità dell'orario di servizio se più del 50 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto per una durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi.</P><P>I soggetti che effettuano il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura conformemente all'articolo 53, paragrafo 5, invitano, se necessario, i richiedenti attivi sulle linee interessate e i principali operatori degli impianti di servizio interessati a partecipare a tale coordinamento.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata pari o inferiore a sette giorni consecutivi che, conformemente al punto 1, non necessitano di essere pubblicate e per cui più del 10 % del volume di traffico giornaliero stimato su una linea ferroviaria subisce una cancellazione, una deviazione su un percorso alternativo o una sostituzione con altri modi di trasporto, che si verificano nel corso dell'orario di servizio successivo e di cui il gestore dell'infrastruttura viene a conoscenza entro sei mesi e quindici giorni prima del cambio dell'orario di servizio, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati in merito alle restrizioni di capacità previste e comunica le restrizioni di capacità aggiornate almeno quattro mesi prima del cambio dell'orario di servizio. Il gestore dell'infrastruttura fornisce informazioni dettagliate sulle tracce ferroviarie offerte prima dell'inizio della restrizione di capacità, con almeno quattro mesi di anticipo per i treni passeggeri ed almeno un mese di anticipo per i treni merci, a meno che il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti implicati non concordino un lasso di tempo più breve.</P><P><NO.P>6.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura possono decidere di applicare soglie più stringenti per le restrizioni di capacità basate su percentuali più basse di volumi di traffico stimati o su durate inferiori a quelle indicate nel presente allegato, sezione 3, oppure di applicare criteri ulteriori rispetto a quelli di cui al presente allegato, dopo aver consultato i richiedenti e gli operatori degli impianti. Essi pubblicano le soglie e i criteri per il raggruppamento delle restrizioni della capacità nei loro prospetti informativi delle reti di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2012/34/UE.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 40, il gestore dell'infrastruttura può decidere di non applicare i periodi di cui ai punti da 1 a 5, se la restrizione di capacità è necessaria a ristabilire la sicurezza dell'esercizio ferroviario, se i termini delle restrizioni sfuggono al controllo del gestore dell'infrastruttura<STRING STRIKE="on">, se l'applicazione di tali periodi sarebbe inefficace in termini di costi</STRING> o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono</STRING></STRING> inutilmente <STRING STRIKE="on">dannosa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dannosi</STRING></STRING> in relazione alle condizioni o all'esistenza del patrimonio, o se vi è un consenso tra tutti i richiedenti implicati. In tali casi e nel caso di qualsiasi altra restrizione di capacità che non sia sottoposta a consultazione conformemente ad altre disposizioni del presente allegato, il gestore dell'infrastruttura consulta senza indugio i richiedenti e i principali operatori degli impianti di servizio interessati.<STRING BOLD="on"> [Em. 257]</STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P>Le informazioni che devono essere fornite dal gestore dell'infrastruttura quando agisce in conformità ai punti 1, 5 o 7 includono:</P><P><NO.P>a)</NO.P>il giorno previsto;</P><P><NO.P>b)</NO.P>il periodo del giorno e, non appena può essere fissata, l'ora di inizio e di fine della restrizione di capacità;</P><P><NO.P>c)</NO.P>il segmento di linea interessato dalla restrizione;</P><P><NO.P>d)</NO.P>se del caso, la capacità delle linee alternative.</P><P>Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali informazioni, o un link che vi dia accesso, nel prospetto informativo della rete di cui all'allegato IV, punto 3, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura mantiene tali informazioni aggiornate. I gestori dell'infrastruttura pubblicano inoltre tali informazioni in formato digitale conformemente all'articolo 9 e 62.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Per quanto riguarda le restrizioni di capacità con una durata di almeno trenta giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura fornisce ai richiedenti, su richiesta, durante la prima tornata di consultazioni, un confronto tra le condizioni che si potrebbero verificare in almeno due alternative di restrizioni di capacità. Il gestore dell'infrastruttura definisce tali alternative sulla base delle informazioni trasmesse dai richiedenti contestualmente alla richiesta e congiuntamente con loro.</P><P>Il confronto include, per ciascuna alternativa, almeno:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la durata della restrizione di capacità;</P><P><NO.P>b)</NO.P>i canoni indicativi previsti per l'utilizzo dell'infrastruttura;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la capacità disponibile sulle linee alternative;</P><P><NO.P>d)</NO.P>i percorsi alternativi disponibili;</P><P><NO.P>e)</NO.P>i tempi di viaggio indicativi.</P><P>Prima di operare una scelta tra le alternative di restrizioni di capacità, il gestore dell'infrastruttura consulta i richiedenti interessati e tiene in considerazione gli impatti delle diverse alternative su tali richiedenti e sugli utenti dei servizi.</P><P>L'analisi delle restrizioni di capacità alternative comprende situazioni riguardanti più di un gestore dell'infrastruttura. In tal caso i gestori dell'infrastruttura coordinano la pianificazione dell'alternativa di restrizione di capacità conformemente all'articolo 53.</P><P><NO.P>10.</NO.P>Per quanto riguarda le restrizioni di capacità di durata superiore a trenta giorni consecutivi e che interessano più del 50 % del volume di traffico stimato su una linea ferroviaria, il gestore dell'infrastruttura definisce criteri per stabilire quali treni per ciascun tipo di servizio dovrebbero subire una deviazione su un percorso alternativo, tenendo conto dei vincoli operativi e commerciali del richiedente, a meno che tali vincoli operativi non siano il risultato di decisioni organizzative o dirigenziali del richiedente e fatto salvo l'obiettivo di ridurre i costi del gestore dell'infrastruttura in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE. Il gestore dell'infrastruttura pubblica tali criteri nel prospetto informativo della rete.</P><P><NO.P>11.</NO.P>L'ENIM pubblica le informazioni di cui al punto 8 sul proprio sito web.</P><P><NO.P>12.</NO.P>La Commissione riesamina l'attuazione della sezione 3 del presente allegato fino al 31 dicembre 2024 e, se necessario, presenta una proposta legislativa.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Schema di assegnazione della capacità mediante la procedura annuale di assegnazione di cui agli articoli 32 e 38</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti rispettano lo schema seguente:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="62.62*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="37.38*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traguardo o periodo di tempo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Termine o durata(1)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo di validità dell'orario di servizio</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Un anno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Entrata in vigore dell'orario di servizio</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Mezzanotte del secondo sabato di dicembre</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Pubblicazione del piano di fornitura di capacità</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Conformemente al presente allegato, sezione 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Pubblicazione di restrizioni di capacità derivanti da lavori sull'infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Conformemente al presente allegato, sezioni 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Termine per la presentazione delle richieste di diritti di capacità da parte dei richiedenti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>X–8,5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Preparazione del progetto di orario di servizio Termine entro il quale il gestore o i gestori dell'infrastruttura devono presentare il progetto di offerta di capacità ai richiedenti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>X–6,5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Finalizzazione del coordinamento con i richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo che tutti i prerequisiti siano soddisfatti prima di questo completamento della "fase di osservazione" della durata di due settimane</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>X–6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Termine entro il quale il gestore o i gestori dell'infrastruttura devono presentare l'offerta definitiva di capacità ai richiedenti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>X–5,5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Pubblicazione dell'orario di servizio definitivo Termine entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve assegnare i diritti di capacità ai richiedenti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>X–5,25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Da specificare nel quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P>Nota: (1) "X–m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X").</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"> [Em. 258]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura assegnano le richieste di capacità ricevute a norma dell'articolo 32, paragrafo 8, sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il termine entro il quale i richiedenti devono presentare le richieste di diritti di capacità che figurano nella tabella di cui al punto 1 è il termine per le richieste di capacità di infrastruttura di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2012/34/UE.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Schema di assegnazione della capacità mediante accordi quadro di cui agli articoli 31 e 38 </P><P><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="36.58*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="63.42*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo di tempo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Durata(1)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo di validità standard degli accordi quadro</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>5 anni</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tra X–8,5 e X–6,5 (congiuntamente al coordinamento nell'ambito della procedura annuale di assegnazione di cui alla sezione 4)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P>Nota: (1) "X–m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"), conformemente alla sezione 4.</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>6.</NO.P>Schema per la procedura di assegnazione di capacità mediante pianificazione continua di cui agli articoli 33 e 38</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti rispettano lo schema seguente durante la procedura di pianificazione continua:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="51.41*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="48.59*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traguardo o periodo di tempo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Termine o durata(1)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Data a partire dalla quale i richiedenti possono presentare richieste di capacità nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quattro mesi prima della prima circolazione del treno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Termine ultimo entro il quale i richiedenti possono presentare richieste di capacità nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Un mese prima della prima circolazione del treno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Durata massima dei diritti di capacità concessi nel contesto della procedura di assegnazione mediante pianificazione continua</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Trentasei mesi a partire dalla prima circolazione del treno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie per i diritti di capacità concessi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tra X–8,5 e X–6,5 (congiuntamente al coordinamento nell'ambito della procedura annuale di assegnazione di cui alla sezione 4)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conversione delle specifiche di capacità in tracce ferroviarie per i diritti di capacità concessi a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Da specificare ad opera dei gestori dell'infrastruttura tenendo conto del quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P>Nota: (1) "X–m" indica "m" mesi prima della data di entrata in vigore dell'orario di servizio ("X"), conformemente alla sezione 4.</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>2.</NO.P>I gestori dell'infrastruttura assegnano la capacità attraverso la procedura di pianificazione continua sulla base del principio "primo arrivato, primo servito".</P><P><NO.P>7.</NO.P>Schema di assegnazione della capacità mediante la procedura ad hoc di cui agli articoli 34 e 38</P><P>Nell'assegnare la capacità di infrastruttura mediante la procedura ad hoc, il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="82.57*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="17.43*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo di tempo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Durata</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura devono preparare un'offerta di diritti di capacità <STRING STRIKE="on">relativi a un'unica rete</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">multirete se la richiesta ad hoc è presentata dopo la data di pubblicazione dell'orario di servizio definitivo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">1 giorno</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">24 ore</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Periodo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura devono preparare un'offerta di diritti di capacità multirete</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>5 giorni</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"> [Em. 259]</STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P>Schema per modifiche della capacità assegnata di cui all'articolo 39</P><P>Nel modificare i diritti di capacità di infrastruttura, il gestore dell'infrastruttura rispetta lo schema seguente:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="78.79*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="21.21*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traguardo o periodo di tempo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Termine o durata</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Tempo massimo entro il quale il gestore dell'infrastruttura deve offrire un diritto di capacità alternativo relativo a un'unica rete<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se deve essere utilizzato entro i due giorni lavorativi successivi</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>24 ore</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Tempo massimo entro il quale i gestori dell'infrastruttura <STRING STRIKE="on">interessati </STRING>devono offrire un diritto di capacità <STRING STRIKE="on">multirete </STRING>alternativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con parametri speciali (ad esempio spedizioni straordinarie, prove)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>5 giorni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di calendario</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 260]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO II</TI><P>Infrastrutture altamente utilizzate e saturate  di cui all'articolo 20</P><P><NO.P>1.</NO.P>Soglie per la dichiarazione di infrastrutture altamente utilizzate e saturate</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="19.96*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="23.24*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="31.7*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="25.1*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Utilizzo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Classificazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Utilizzo della capacità</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Periodo di riferimento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traffico eterogeneo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Altamente utilizzata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>&gt;<STRING STRIKE="on"> 65 %</STRING> della capacità teorica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [valore determinato dall'ENIM]</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Più di 4 ore per più di 200 giorni l'anno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traffico eterogeneo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Saturata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>&gt;<STRING STRIKE="on"> 95 %</STRING> della capacità teorica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [valore determinato dall'ENIM]</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Più di 4 ore per più di 250 giorni l'anno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traffico omogeneo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Altamente utilizzata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>&gt;<STRING STRIKE="on"> 80 %</STRING> della capacità teorica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [valore determinato dall'ENIM]</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Più di 4 ore per più di 200 giorni l'anno</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Traffico omogeneo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Saturata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>&gt;<STRING STRIKE="on"> 95 %</STRING> della capacità teorica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [valore determinato dall'ENIM]</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Più di 4 ore per più di 250 giorni l'anno</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 261]</STRING></P><P>Per "utilizzo della capacità" si intende il rapporto tra la capacità assegnata o, per precedenti periodi di validità dell'orario, il numero effettivo di treni in circolazione e la capacità teorica disponibile su un elemento dell'infrastruttura sulla base della metodologia di cui al punto 2.</P><P>Per "traffico omogeneo" si intende che i treni sulla sezione interessata presentano generalmente caratteristiche analoghe per quanto attiene all'utilizzo della capacità, in particolare in relazione a velocità, piano delle fermate e accelerazione.</P><P>Per "traffico eterogeneo" si intende che i treni sulla sezione interessata differiscono tra loro in relazione a caratteristiche pertinenti all'utilizzo della capacità, in particolare in relazione a velocità, piano delle fermate e accelerazione.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Procedure e metodi per calcolare il grado di utilizzo della capacità</P><P>I gestori dell'infrastruttura valutano il grado di utilizzo della capacità sulla base di procedure e metodi oggettivi, trasparenti e appropriati.</P><P>I gestori dell'infrastruttura possono continuare a utilizzare le procedure e i metodi esistenti che soddisfano tali criteri. Al più tardi tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ENIM elabora una raccomandazione sull'uso di una procedura e di un metodo armonizzati a livello di UE per valutare l'utilizzo della capacità di infrastruttura ferroviaria.</P><P>In alternativa, l'utilizzo della capacità può essere valutato come il rapporto tra la domanda di capacità (osservata/passata o una stima della domanda futura) e la capacità disponibile nel piano di utilizzo della capacità a norma dell'articolo 18.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO III</TI><P>CONTENUTO DEL QUADRO EUROPEO PER LA GESTIONE DELLA CAPACITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 6</P><P>Il quadro europeo per la gestione della capacità di cui all'articolo 6 contiene almeno le informazioni seguenti:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="72.69*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="27.31*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Riferimento/i</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Procedure e metodologie per gestire e assegnare una scarsa capacità di infrastruttura sulla base di criteri socioeconomici e ambientali.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafi 5 e 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Tipi e descrizione dei servizi di trasporto ferroviario da utilizzare ai fini della pianificazione strategica della capacità di infrastruttura ferroviaria.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Principi, procedure e metodologie comuni per la pianificazione strategica della capacità, anche per il coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura e la consultazione dei soggetti interessati.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12, paragrafo 9, e articoli 13 e 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Mezzi per la pubblicazione del piano di fornitura di capacità e processo di consultazione dei richiedenti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Norme e procedure per l'assegnazione della capacità preventivamente pianificata inclusa nel piano di fornitura di capacità.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 20, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Caratteristiche delle specifiche di capacità</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Intervalli per le soglie applicabili alla cancellazione di diritti di capacità inutilizzati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Procedure e metodi per coordinare l'assegnazione di diritti di capacità multirete, compresi requisiti minimi di qualità.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 28, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Orientamenti sui limiti relativi alle differenze tra le richieste di capacità da parte dei richiedenti e la capacità di infrastruttura proposta dai gestori dell'infrastruttura nel processo di risoluzione consensuale dei conflitti.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Procedure per gestire le modifiche dei diritti di capacità dopo l'assegnazione.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 39, paragrafo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Condizioni che danno luogo a compensazione per le modifiche dei diritti di capacità.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 40, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Principi, norme e procedure per la gestione e l'assegnazione della capacità di infrastruttura in caso di perturbazioni della rete.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 41, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IV</TI><P>Contenuto del prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE – sezione sulla gestione della capacità e del traffico</P><P>Il prospetto informativo della rete di cui all'articolo 27 della direttiva 2012/34/UE contiene le informazioni seguenti:</P><P><NO.P>1)</NO.P>un capitolo che espone le caratteristiche dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le condizioni di accesso alla stessa. Tale capitolo fa riferimento alle informazioni disponibili nel registro dell'infrastruttura di cui all'articolo 49 della direttiva (UE) 2016/797;</P><P><NO.P>2)</NO.P>un capitolo sui principi e sui criteri per la gestione della capacità. Tale capitolo illustra le caratteristiche generali di capacità dell'infrastruttura disponibile per le imprese ferroviarie e le eventuali restrizioni al suo utilizzo, comprese quelle dovute a interventi di manutenzione. Esso specifica inoltre le procedure e i termini relativi al processo di gestione della capacità. Esso contiene criteri specifici utilizzati durante tale processo, in particolare:</P><P><NO.P>a)</NO.P>le procedure per la consultazione dei richiedenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (si veda l'articolo 55 bis (nuovo) sull'EOSP)</STRING></STRING> in merito alla pianificazione strategica della capacità;<STRING BOLD="on"> [Em. 262]</STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>le procedure per la presentazione delle richieste di capacità al gestore dell'infrastruttura da parte dei richiedenti;</P><P><NO.P>c)</NO.P>le condizioni imposte ai richiedenti;</P><P><NO.P>d)</NO.P>lo schema per la pianificazione strategica della capacità, la presentazione di richieste, l'assegnazione, l'adattamento e la riprogrammazione, nonché le procedure da seguire per chiedere informazioni sulla programmazione e le procedure per i lavori di manutenzione programmati e imprevisti;</P><P><NO.P>e)</NO.P>i principi che disciplinano il meccanismo di risoluzione consensuale dei conflitti di cui all'articolo 36, compreso il sistema di risoluzione delle controversie messo a disposizione nell'ambito di tale processo, e il meccanismo di risoluzione formale dei conflitti di cui all'articolo 37;</P><P><NO.P>f)</NO.P>la struttura e il livello delle compensazioni per le modifiche dei diritti di capacità;</P><P><NO.P>g)</NO.P>le procedure da seguire e i criteri da utilizzare quando l'infrastruttura è altamente utilizzata o saturata;</P><P><NO.P>h)</NO.P>le informazioni dettagliate relative alle restrizioni all'uso dell'infrastruttura;</P><P><NO.P>i)</NO.P>la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 6;</P><P><NO.P>3)</NO.P>un capitolo sulle operazioni, comprese la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi. Tale capitolo stabilisce l'attuazione delle prescrizioni di cui al presente regolamento, nonché alla direttiva (UE) 2016/797, alla direttiva (UE) 2016/798 e alla direttiva 2007/59/CE, tra cui:</P><P><NO.P>a)</NO.P>le norme operative, comprese le norme in materia di priorità o i principi in materia di priorità per la gestione del traffico, un elenco delle norme tecniche, operative e di sicurezza e delle norme relative al personale operativo o i relativi riferimenti;</P><P><NO.P>b)</NO.P>le misure operative, comprese norme e procedure per la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi, la comunicazione operativa e lo scambio di dati con le imprese ferroviarie e altri soggetti operativi interessati;</P><P><NO.P>c)</NO.P>un elenco dei sistemi di informazione utilizzati nelle operazioni e i riferimenti agli stessi;</P><P><NO.P>d)</NO.P>la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 44;</P><P><NO.P>4)</NO.P>un capitolo sugli elementi chiave della gestione delle prestazioni, comprendente in particolare:</P><P><NO.P>a)</NO.P>i riferimenti agli obiettivi di prestazione stabiliti nel piano commerciale di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/34/UE e nel contratto di cui all'articolo 30 di tale direttiva;</P><P><NO.P>b)</NO.P>le procedure per monitorare e riferire in merito ai progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi, per individuare le cause delle carenze in termini di prestazioni con i soggetti operativi interessati e per elaborare e attuare misure correttive al fine di migliorare le prestazioni;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la spiegazione di eventuali scostamenti rispetto al quadro europeo di cui all'articolo 50.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO V</TI><P>CONTENUTO DEL QUADRO EUROPEO PER IL COORDINAMENTO TRANSFRONTALIERO DELLA GESTIONE DEL TRAFFICO, DELLE PERTURBAZIONI E DELLE CRISI  DI CUI ALL'ARTICOLO 44</P><P>Il quadro europeo per il coordinamento della gestione transfrontaliera del traffico, delle perturbazioni e delle crisi contiene quanto meno gli elementi seguenti:</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="76.26*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="23.74*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Riferimento/i</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Principi comuni per la gestione del traffico, la gestione delle perturbazioni e la gestione delle crisi di cui i gestori dell'infrastruttura devono tenere conto nella definizione delle norme e delle procedure per la gestione del traffico.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Norme e procedure comuni per il coordinamento della gestione del traffico, delle perturbazioni e delle crisi tra i gestori dell'infrastruttura e con i soggetti operativi interessati.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 42, 43, 45, 46, 47 e 48</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Norme e procedure comuni per la gestione e l'assegnazione della capacità in caso di perturbazioni della rete e situazioni di crisi.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 41, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Definizione delle responsabilità dei soggetti operativi interessati coinvolti nella gestione del traffico transfrontaliero, sulla base di una serie di procedure, traguardi e interfacce operativi concordati.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 45</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Procedure, norme, strumenti e interfacce per la comunicazione e lo scambio di informazioni, compresi gli strumenti e le interfacce digitali armonizzati, tra i gestori dell'infrastruttura, i soggetti operativi interessati e altri soggetti interessati, in particolare le autorità pubbliche.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 45, 48 e 62</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Principi per istituire appositi gruppi di coordinamento in relazione alla gestione del traffico, alla gestione delle perturbazioni e alla gestione delle crisi.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 53, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Disposizioni per la simulazione e la formazione, in particolare in relazione alle perturbazioni della rete e alle situazioni di crisi.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 42, 46 e 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Dispositivi per la valutazione delle prestazioni della gestione del traffico, della gestione delle perturbazioni e della gestione delle crisi, compreso il coordinamento tra i soggetti operativi interessati.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 50 e 51</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VI</TI><P>Perturbazioni della rete di cui all'articolo 46</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="22.2*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="33.96*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="43.84*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Tipo di incidente</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Durata probabile stimata</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Impatto probabile stimato</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Perturbazione della rete</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Il ritorno ai livelli antecedenti l'incidente della capacità disponibile per l'utilizzo di treni richiede 3 o più giorni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><NO.P>–</NO.P>Il 50 % o più dei treni sulla sezione interessata che circolano su un'unica rete necessita di un trattamento operativo;</P><P><NO.P>–</NO.P>meno del 50 % dei treni sulla sezione interessata che circolano su più di una rete necessita di un trattamento operativo o si prevede necessiterà di un trattamento operativo.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Perturbazione multirete</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Il ritorno ai livelli antecedenti l'incidente della capacità disponibile per l'utilizzo di treni richiede 3 o più giorni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><NO.P>–</NO.P>Il 50 % o più dei treni sulla sezione interessata che circolano su più di una rete necessita o si prevede necessiterà di un trattamento operativo.</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>Le condizioni relative alla durata e al probabile impatto sul traffico sono cumulative.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VII</TI><P>Settori di prestazione soggetti a valutazione delle prestazioni di cui all'articolo 50</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="33.4*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="66.6*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Settore di prestazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Questioni rilevanti (a titolo indicativo)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Infrastruttura e attrezzature</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Capacità dell'infrastruttura fisica e delle relative attrezzature, compresa la diffusione delle norme TEN-T;</P><P><NO.P>–</NO.P>riduzioni della capacità di infrastruttura dovute al differimento del rinnovo, della manutenzione o della riparazione dell'infrastruttura.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Capacità di infrastruttura</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Offerta di capacità in termini di quantità e qualità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la coerenza tra le frontiere della rete</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>–</NO.P>utilizzo della capacità, capacità di riserva per far fronte alla crescita del traffico;</P><P><NO.P>–</NO.P>coerenza tra la capacità disponibile (pianificata o non pianificata) e le esigenze del mercato;</P><P><NO.P>–</NO.P>stabilità dell'offerta di capacità, in particolare in relazione a lavori sull'infrastruttura;</P><P><NO.P>–</NO.P>infrastruttura saturata;</P><P><NO.P>–</NO.P>tempi di stazionamento previsti per i treni nelle stazioni di frontiera.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Gestione del traffico</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Puntualità/ritardi dei diversi tipi di servizi ferroviari, all'origine, alle fermate intermedie e alla destinazione e in luoghi importanti dal punto di vista operativo;</P><P><NO.P>–</NO.P>cancellazioni di treni;</P><P><NO.P>–</NO.P>tempi di stazionamento effettivi per i treni nelle stazioni di frontiera.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Percentuale di traffico che potrebbe essere deviata o riprogrammata durante la perturbazione o la crisi;</P><P><NO.P>–</NO.P>impatto delle perturbazioni sul traffico ferroviario in termini di ritardi e cancellazioni;</P><P><NO.P>–</NO.P>impatto delle perturbazioni sugli operatori di servizi ferroviari e sui loro clienti;</P><P><NO.P>–</NO.P>questioni specifiche incontrate (qualitative).</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Diffusione e prestazioni di servizi, strumenti e interfacce digitali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Sostegno ai processi relativi alla gestione della capacità, alla gestione del traffico e alla gestione delle perturbazioni;</P><P><NO.P>–</NO.P>completezza e qualità delle informazioni e dei dati forniti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché facilità di accesso per i soggetti operativi interessati</STRING></STRING>;</P><P><NO.P>–</NO.P>allineamento con l'architettura europea sviluppata nell'ambito dell'impresa comune "Ferrovie europee" e con le pertinenti specifiche tecniche conformemente alla direttiva (UE) 2016/797.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conformità al regolamento; vigilanza regolamentare</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>Indicatori di processo che monitorano il rispetto delle norme e delle procedure;</P><P><NO.P>–</NO.P>reclami presentati agli organismi di regolamentazione e all'ENRRB.</P><P><STRING BOLD="on">[Em. 263]</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VIII</TI><P>Informazioni da fornire ai soggetti operativi interessati di cui all'articolo 48</P><P>Le informazioni seguenti fornite a norma della direttiva (UE) 2016/797 e dei pertinenti atti di esecuzione a norma di tale regolamento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 48:</P><P><NO.P>—</NO.P>numero di identificazione del treno;</P><P><NO.P>—</NO.P>annuncio dei treni;</P><P><NO.P>—</NO.P>rati relativi alla lettera di vettura;</P><P><NO.P>—</NO.P>richiesta e assegnazione di tracce;</P><P><NO.P>—</NO.P>preparazione dei treni;</P><P><NO.P>—</NO.P>informazioni e previsioni sulla circolazione dei treni;</P><P><NO.P>—</NO.P>informazioni sulle perturbazioni dei servizi;</P><P><NO.P>—</NO.P>ora stimata di partenza (ETD), ora stimata di interscambio (ETI), ora stimata di arrivo (ETA) della spedizione;</P><P><NO.P>—</NO.P>movimenti di carri;</P><P><NO.P>—</NO.P>scambio di dati a fini di miglioramento della qualità.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IX</TI><P>Elenco delle questioni relative al coordinamento tra i gestori dell'infrastruttura di cui all'articolo 53</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="59.77*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="40.23*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Questioni di coordinamento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Disposizioni che devono essere oggetto di coordinamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Pianificazione strategica della capacità</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Capo II, sezione 1, in particolare:</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 10</P><P>Capo II, sezione 2, in particolare:</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 11</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 13</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 14</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 15</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 16</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 17</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 18</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 19</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 21</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 22</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Programmazione, assegnazione della capacità e riprogrammazione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Capo II, sezione 3, in particolare:</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 27</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 28</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 31</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 32</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 33</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 34</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 35</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 36</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 37</P><P>Capo II, sezione 4.</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 39</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 40</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 41</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Gestione del traffico, gestione delle perturbazioni e gestione delle crisi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Capo III, in particolare:</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 45</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 46</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Valutazione delle prestazioni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Capo IV, in particolare:</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 51</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Diffusione di servizi, strumenti e interfacce digitali; contributo allo sviluppo di specifiche tecniche</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><NO.P>–</NO.P>articolo 9, paragrafo 2</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 20, paragrafo 4</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 27, paragrafo 4</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 29, paragrafi 5 e 6</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 42, paragrafo 3, lettera c)</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 45, lettera c)</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 48, paragrafi 2 e 3</P><P><NO.P>–</NO.P>articolo 62</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO X</TI><P>Tavole di concordanza</P><P><NO.P>1.</NO.P>Tavola di concordanza per le disposizioni soppresse nella direttiva 2012/34/UE</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="25.81*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="74.19*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Direttiva 2012/34/UE</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Presente regolamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, punto 20)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, punto 22)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, punto 23)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, punto 27)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, punto 8)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, punto 28)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, punto 13)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7 ter, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7 ter, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7 ter, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 2, paragrafo 3, lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 36</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 1, secondo comma, e articolo 26, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 39, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 39, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14, paragrafi 2 e 3, e articolo 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55, paragrafo 7, articolo 57, paragrafo 2, articolo 63, paragrafi 1 e 4, e articolo 64, paragrafi 1 e 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55, paragrafi 2, 5 e 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 57, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 41, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 41, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 41, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafi 5 e 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 7, e allegato I, sezione 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 38, paragrafo 1, articolo 32, paragrafi 6, 7 e 8, e articolo 33, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10, paragrafo 8, articolo 11, paragrafo 2, articolo 21, paragrafo 9, articolo 38, paragrafo 3, e articolo 39, paragrafo 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>n.a.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32, paragrafi 7 e 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32, paragrafo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32, paragrafo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafo 3 Articolo 20, paragrafo 3 Articolo 32, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21, paragrafo 5 e articolo 25, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 11, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafi 1 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 48, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 34, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 48, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 49, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 49, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 49, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 50, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 50, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 50, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 52, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12, paragrafo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 52, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 53, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 35, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 53, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10, paragrafi 2 e 4, e articolo 35, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 53, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>2.</NO.P>Tavola di concordanza per il regolamento (UE) n. 913/2010</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="42.9*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="57.1*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Regolamento (UE) n. 913/2010</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Presente regolamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli da 1 a 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55, paragrafi da 1 a 4, 6, 7 e 8, e articolo 56, paragrafo 1, lettere da a) a c) ed f), e paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14, paragrafo 1, articolo 22, paragrafi 3 e 4, articolo 23, paragrafo 3 e articolo 57</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), c), d) ed e), e paragrafi 2, 3, 4 e 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 1, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15 e articolo 22, paragrafi 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55, paragrafi da 1 a 4 e 6, 7 e 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli da 12 a 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 49 e 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli da 20 a 25</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>