<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0128</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Modifica di regolamenti relativi ai servizi finanziari e al sostegno agli investimenti per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0026/2024 - Relatore: Othmar Karas)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti (COM(2023)0593 – C9-0383/2023 – 2023/0363(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0593),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, gli articoli 114, 173 e l'articolo 175, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0383/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024<FOOTNOTE><FIELD> Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0026/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0363</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523 per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l'articolo 173 e l'articolo 175, terzo comma,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […]</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli obblighi di comunicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta applicazione della legislazione. È tuttavia importante snellirli affinché soddisfino lo scopo perseguito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ▌per limitare gli oneri amministrativi che comportano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al fine di evitare indebite duplicazioni, non da ultimo per le autorità di regolamentazione e di vigilanza delle giurisdizioni finanziarie più piccole.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obblighi di comunicazione e divulgazione possono anche imporre oneri sproporzionati ai soggetti, in particolare alle piccole e medie imprese e alle microimprese.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Lo snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza che ciò comprometta gli obiettivi strategici</STRING></STRING> sono pertanto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">priorità</STRING></STRING>, anche per quanto riguarda i requisiti per le segnalazioni nel settore finanziario e la frequenza delle relazioni relative al programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>I regolamenti (UE) n. 1092/2010<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) n. 1093/2010<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) n. 1094/2010<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) n. 1095/2010<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).</FIELD></FOOTNOTE>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) n. 806/2014</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il regolamento (UE) .../...</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il regolamento (UE) 1024/2013</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio e il regolamento (UE) 2021/523 contengono una serie di obblighi di comunicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> che dovrebbero essere semplificati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in quanto parte di un esercizio qualitativo, piuttosto che qualitativo</STRING></STRING>, in linea con la comunicazione della Commissione intitolata "Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030"<FOOTNOTE><FIELD> COM(2023)168.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale esercizio qualitativo non intende minare nessuno dei risultati politici dell'Unione e riconosce inoltre la crescente domanda di dati necessari per conseguire gli obiettivi degli atti legislativi relativi all'agenda della finanza sostenibile. Tuttavia la coerenza e la standardizzazione dei quadri giuridici e delle giurisdizioni nel corso del tempo possono rendere gli obblighi più realizzabili senza influenzare il contenuto effettivo delle norme in materia di comunicazione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbero essere analizzate in modo qualitativo anche le divergenze tra i dati degli Stati membri. In particolare alcuni atti legislativi dell'Unione, in virtù della loro base giuridica, mirano a garantire un'armonizzazione parziale o minima. Inoltre, alcune norme in materia di comunicazione sono volontarie o seguono un regime di partecipazione volontaria ("opt-in"). Gli Stati membri possono altresì sviluppare migliori pratiche o essere all'avanguardia in termini di obblighi di comunicazione, purché rispettino i requisiti previsti dagli atti legislativi dell'Unione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli istituti finanziari e gli altri soggetti attivi sui mercati finanziari sono tenuti a segnalare un'ampia gamma di informazioni per consentire alle autorità dell'Unione e a quelle nazionali che vigilano sul sistema finanziario di monitorare i rischi, garantire la stabilità finanziaria e l'integrità del mercato e tutelare gli investitori e i consumatori di servizi finanziari nell'UE. Le autorità europee di vigilanza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'autorità europea per la lotta al riciclaggio</STRING></STRING> dovrebbero riesaminare periodicamente gli obblighi di segnalazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> e proporre, se del caso, di snellirli e di sopprimere quelli ridondanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ▌obsoleti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o sproporzionati</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nelle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità europee di vigilanza</STRING></STRING>▌ dovrebbero coordinare tale lavoro tramite il comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, dovrebbero essere effettuate verifiche inter pares delle autorità competenti per migliorare l'efficacia e il grado di convergenza di tali requisiti. Sia i compiti nell'ambito della cultura comune della vigilanza sia le verifiche inter pares dovrebbero essere svolti su base permanente, per cui dovrebbero essere assegnate, se necessario, maggiori risorse umane e materiali.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una grande proporzione degli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti, obsoleti o sproporzionati deriva da incoerenze verticali tra i requisiti degli Stati membri e quelli dell'Unione (sovraregolamentazione), da incoerenze orizzontali tra la legislazione settoriale e intersettoriale, nonché dalla mancanza di proporzionalità dei requisiti stessi. Le autorità europee di vigilanza e l'autorità europea per la lotta al riciclaggio dovrebbero pertanto non solo rivedere le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, ma anche fornire pareri sulle procedure legislative ordinarie in corso e sugli atti legislativi già in vigore. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Agevolare la condivisione e il riutilizzo delle informazioni raccolte dalle autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario, salvaguardando nel contempo la protezione dei dati, il segreto professionale e la proprietà intellettuale, dovrebbe ridurre gli oneri a carico dei soggetti segnalanti e delle autorità evitando la duplicazione delle richieste, in linea con la strategia della Commissione in materia di dati di vigilanza nel settore dei servizi finanziari dell'Unione. La condivisione delle informazioni dovrebbe inoltre contribuire a un migliore coordinamento delle attività di vigilanza e alla convergenza in materia. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di promuovere lo scambio di informazioni in tutto il settore finanziario, tutte le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario, compresi il CERS, le AEV, l'AMLA, l'MVU, il Comitato di risoluzione unico (SRB), nonché tutte le rispettive autorità competenti, di vigilanza e di risoluzione negli Stati membri, dovrebbero essere incluse nell'ambito di applicazione del presente regolamento modificativo.  </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>A tal fine, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il principio di "una sola comunicazione" dovrebbe essere applicato in modo più coerente nell'Unione. Tutte le</STRING></STRING> autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">responsabili della vigilanza nel settore finanziario dovrebbero richiedere</STRING></STRING> ▌informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli</STRING></STRING> istituti finanziari o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad</STRING></STRING> altri soggetti segnalanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo se non hanno già comunicato tali informazioni ad altre autorità. Se un'informazione è già stata comunicata a un'autorità, ▌le altre autorità</STRING></STRING> dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">poterla richiedere direttamente a tale autorità</STRING></STRING> ▌, anziché raccogliere ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la stessa informazione</STRING></STRING>, ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ponendo così fine al fenomeno della cosiddetta doppia segnalazione</STRING></STRING>. Con lo stesso obiettivo di migliorare l'efficienza della raccolta, del trattamento e dell'uso delle informazioni, anche le autorità che migliorano le informazioni attraverso la pulizia o l'arricchimento dovrebbero essere in grado di condividerle.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alcuni punti di dati richiesti dagli istituti finanziari alle imprese per ottemperare ai loro obblighi di comunicazione non si riflettono ancora nel quadro di comunicazione dell'Unione e devono essere aggiunti. Pertanto, oltre alla necessità di far fronte agli obblighi di comunicazione ridondanti, duplicati o obsoleti, sarebbe opportuno prendere in considerazione le lacune normative. Ciò rende ancora più importante garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa finanziaria e non finanziaria. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, gli istituti finanziari dovrebbero poter fare affidamento su un approccio sequenziale, nel senso che dovrebbero poter fare riferimento a informazioni già pubblicate dalle imprese nella loro catena del valore.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare l'individuazione, il monitoraggio, la prevenzione e l'attenuazione dei rischi sistemici per la stabilità finanziaria, il CERS dovrebbe avere accesso, per impostazione predefinita, alle informazioni pertinenti provenienti dalle AEV e dalla BCE. In tal modo, i rischi sistemici potrebbero essere individuati meglio ex ante, anziché ex post, grazie a procedure più rigorose di richiesta e condivisione. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Tale condivisione di informazioni dovrebbe integrare e in nessun caso limitare le possibilità di scambio di informazioni attualmente previste dal diritto dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità europee di vigilanza dovrebbero valutare le opzioni strategiche per integrare ulteriormente i processi di comunicazione dal punto di vista procedurale e del contenuto. Le autorità europee di vigilanza dovrebbero valutare debitamente le opportunità derivanti da un uso maggiore della tecnologia digitale per promuovere formati efficaci ed efficienti che comprendano metriche, metodi e parametri, il che promuoverà la competitività del settore finanziario. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In quest'ottica, negli ultimi anni la Commissione e le AEV hanno compiuto progressi significativi nell'esplorare le possibilità di istituire sistemi di comunicazione integrati. Tali sistemi di comunicazione innovativi sono necessari per sfruttare i vantaggi di una maggiore condivisione dei dati tra le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario. Pertanto, tutte le autorità responsabili della vigilanza nel settore finanziario dell'Unione dovrebbero istituire un sistema unico di comunicazione integrato. Tale sistema dovrebbe comprendere un dizionario di dati comune che assicuri la coerenza e la chiarezza degli obblighi di comunicazione e la standardizzazione dei dati, un archivio comune dei dati richiesti e ottenuti, uno spazio di dati centrale per la raccolta e lo scambio efficiente dei dati nonché un unico punto permanente di contatto per consentire ai soggetti di individuare obblighi di comunicazione e divulgazione duplicati, obsoleti o ridondanti. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali rendono talvolta impossibile lo scambio di informazioni pertinenti tra le autorità. Dette autorità dovrebbero pertanto segnalare tali ostacoli giuridici alla Commissione e la Commissione dovrebbe, se del caso, proporre di rimuovere tali ostacoli, rispettando nel contempo i diritti di proprietà intellettuale, il segreto professionale e la protezione dei dati. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>La Commissione necessita di informazioni accurate e complete per elaborare le politiche, valutare la legislazione vigente e determinare l'impatto di potenziali iniziative legislative e non legislative, anche durante i negoziati sulle proposte legislative. Il fatto che le autorità condividano con la Commissione le informazioni loro segnalate da istituti finanziari o altri soggetti conformemente agli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione dovrebbe contribuire a fornire una base fondata su dati concreti per l'elaborazione e la valutazione delle politiche unionali. A tal fine è opportuno che tali informazioni siano trasmesse in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Le autorità possono altresì beneficiare di dati anonimizzati e dovrebbero pertanto condividere tali informazioni anche tra di loro ove necessario per svolgere i propri compiti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>I cicli di innovazione nel settore finanziario si accelerano, diventando più aperti e sempre più collaborativi. A tal proposito le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni con istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti a fini di ricerca e innovazione, indipendentemente dallo scopo per cui erano state inizialmente raccolte. La condivisione delle informazioni detenute dalle autorità dovrebbe migliorarne l'utilità ampliando quelle disponibili per la ricerca nel settore finanziario, offrire maggiori possibilità di sperimentare prodotti e modelli d'impresa e rafforzare la collaborazione tra i vari partecipanti ai mercati finanziari, tra cui imprese FinTech, start-up e istituti finanziari storici.  Il riutilizzo dei dati condivisi dall'autorità competente è disciplinato dal relativo quadro generale di cui al titolo II del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724 (Regolamento sulla governance dei dati) (GU L 152 del 3.6.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Tuttavia, data la natura sensibile dei dati ricevuti a fini di vigilanza dalle autorità del settore finanziario, è opportuno introdurre condizioni specifiche obbligatorie per il loro riutilizzo, compresa l'anonimizzazione di dati personali e non personali che non consentirebbe l'identificazione dei singoli istituti finanziari, nonché la protezione delle informazioni riservate.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ne consegue che tutte le procedure e le fasi di raccolta, standardizzazione, anonimizzazione, conservazione e condivisione dei dati saranno costantemente soggette alle più recenti misure di sicurezza informatica prescritte dal diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Il cambio di frequenza da semestrale ad annuale delle relazioni che i partner esecutivi presentano sul programma InvestEU dovrebbe ridurre il carico di lavoro di questi ultimi, degli intermediari finanziari, delle PMI e di altre imprese senza modificare nessuno degli elementi sostanziali del regolamento (UE) 2021/523.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010 e (UE) 2021/523,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1092/2010</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1092/2010 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. 	Fatti salvi gli articoli 15 e 16 e i casi penalmente rilevanti, le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 1 durante lo svolgimento dei loro compiti non possono essere divulgate ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare i singoli istituti finanziari.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 15, i paragrafi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“1. 	Le AEV, il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali di vigilanza e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il CERS, le AEV e la BCE coordinano i loro sforzi per individuare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria. Fatte salve le altre disposizioni sulla condivisione delle informazioni di vigilanza e delle informazioni statistiche di cui al presente articolo e ad altri atti legislativi dell'Unione, le AEV e la BCE condividono con il CERS tutte le informazioni pertinenti senza indebito ritardo non appena queste ultime sono disponibili, comprese le informazioni di vigilanza e statistiche, nonché i risultati della loro analisi di tali informazioni, di cui è necessario disporre per lo svolgimento della missione, degli obiettivi e dei compiti del CERS. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione di tali informazioni, le AEV e la BCE utilizzano il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 15 bis, al momento della sua istituzione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui le informazioni esistenti a disposizione del CERS tramite le AEV, la BCE e il sistema statistico europeo non siano sufficienti o non siano disponibili a tempo debito, il CERS chiede alle banche centrali nazionali, alle autorità nazionali di vigilanza e alle autorità statistiche nazionali le informazioni necessarie per l'adempimento del suo mandato, conformemente al presente articolo. Qualora tali informazioni rimangano non disponibili, il CERS può richiederle allo Stato membro interessato, fatte salve le prerogative conferite rispettivamente al Consiglio, alla Commissione (Eurostat), alla BCE, all'Eurosistema e al SEBC in materia di statistiche e di rilevazione dei dati.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, in conformità al paragrafo 3, il CERS chiede informazioni che non sono in forma sommaria o aggregata, la richiesta motivata indica perché i dati sui rispettivi singoli istituti finanziari siano ritenuti di importanza sistemica e necessari, alla luce della congiuntura di mercato.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di ciascuna richiesta di informazioni concernenti la vigilanza, presentata conformemente al paragrafo 3, che non siano in forma sommaria o aggregata, il CERS procede a debite consultazioni con le AEV competenti affinché sia accertato che la richiesta è giustificata e adeguata. Se l'AEV competente non reputa la richiesta giustificata né adeguata, la rinvia prontamente al CERS chiedendo ulteriori giustificazioni. Una volta che il CERS ha inviato queste ulteriori giustificazioni all'AEV competente, i destinatari della richiesta trasmettono le informazioni in questione al CERS, purché essi abbiano accesso legale a tali informazioni.”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 15, sono aggiunti i paragrafi seguenti:<CITATION><P>"8. 	Il CERS condivide, caso per caso o periodicamente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con un'altra delle autorità di cui al paragrafo 1, un'altra autorità membro del SEVIF o le altre autorità,</STRING></STRING> le informazioni che ha ottenuto da un'altra ▌di tali autorità o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle altre autorità, quando </STRING></STRING>▌l'autorità richiedente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è autorizzata a</STRING></STRING> ottenere ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali</STRING></STRING> informazioni ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e dei suoi poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, il CERS utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 15 bis, al momento della sua istituzione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>8 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il CERS chiede alle altre autorità le informazioni che altrimenti richiederebbe agli istituti finanziari o ad altre autorità competenti, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS è autorizzato a ottenere tali informazioni in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e delle sue competenze o conformemente al pertinente diritto dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state ottenute da almeno una delle altre autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicata la possibilità che il CERS ottenga le informazioni richieste dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti qualora, per motivi operativi, l'altra autorità non sia in grado di condividere i dati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di determinare se è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), il CERS utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 15 bis, al momento della sua istituzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>8 ter.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo e dell'articolo 15 bis, per "altre autorità" si intende una delle seguenti autorità:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità europee di vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'AMLA, quale istituita dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'MVU, quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'SRB;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali di risoluzione, quali definite all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 806/2014. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>9.</NO.P>	La richiesta di scambio di informazioni a norma del paragrafo 8 indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da un'altra autorità di cui al predetto paragrafo. L'autorità richiedente e il CERS sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati stabiliti dall'articolo 8 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario o un'altra autorità di cui al paragrafo 8 e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra un'altra autorità di cui al predetto paragrafo e il CERS. Il CERS informa senza indebito ritardo ciascuna autorità pertinente in merito a tale scambio di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime, modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere le informazioni riservate</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>10.</NO.P>	I paragrafi 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 8 bis</STRING></STRING> e 9 si applicano anche alle informazioni che il CERS ha ricevuto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle altre </STRING></STRING>autorità ▌e sulle quali il CERS ha successivamente effettuato controlli di qualità o che esso ha altrimenti trattato.</P><P><NO.P>11.</NO.P>	Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 8, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8 bis,</STRING></STRING> 9 e 10, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS e</STRING></STRING> le altre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorità</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concludono</STRING></STRING> protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definiscono</STRING></STRING> altresì ▌modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I protocolli d'intesa, previo accordo tra tutte le autorità interessate, seguono un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, a eventuali particolari condizioni operative che si applicano ad autorità specifiche.</STRING></STRING></P><P><NO.P>12.</NO.P>	I paragrafi 8, 9 e 10 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora i paragrafi 8, 9 o 10 siano in conflitto con disposizioni di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</P><P><NO.P>13.</NO.P>	Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, il CERS <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può</STRING></STRING>, su richiesta motivata e caso per caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condividere</STRING></STRING> con la Commissione ▌le informazioni che altre autorità gli hanno comunicato in virtù degli obblighi loro incombenti ai sensi del diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING>▌ in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate della condivisione avvenuta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>14.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	Il CERS può consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei suoi compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che abbia garantito il rispetto di quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	 le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti a cui è stato concesso l'accesso hanno dimostrato di essere tecnicamente attrezzate per proteggere le informazioni riservate, vale a dire che possiedono strumenti capaci di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza</STRING></STRING><STRING BOLD="on">.</STRING></ITEM></LIST></P><P>Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su tale base</STRING></STRING> solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.</P><P><NO.P>14 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] il CERS riferisce alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo gli impediscono di scambiare informazioni con altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche indicare obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> "Articolo 15 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], il CERS, in stretta collaborazione con le altre autorità, elabora una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia basata sui lavori riguardanti l'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori e include una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un archivio comune degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio di dati centrale, compresa la progettazione tecnica per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di doppia segnalazione e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti od obsoleti. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo, in stretta collaborazione con la Commissione. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il CERS, insieme alle altre autorità, istituisce il sistema unico di comunicazione integrato entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].</STRING></STRING> ".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I pareri dell'Autorità non si limitano alle procedure legislative in corso. L'Autorità può anche proporre nei suoi pareri, se del caso, modifiche agli atti legislativi in vigore, comprese modifiche atte a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare gli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti presenti nel diritto dell'Unione o nel recepimento nazionale del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la coerenza degli obblighi di informativa e divulgazione in tutta la legislazione settoriale e intersettoriale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la proporzionalità degli obblighi di informativa e divulgazione rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità del soggetto segnalante; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che il rispetto degli obblighi di informativa e divulgazione sia commisurato al valore aggiunto apportato all'assolvimento dei compiti e degli obiettivi dell'Autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dei pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al primo comma, l'Autorità tiene debitamente conto dei contributi di tutti i pertinenti portatori di interessi attraverso un'apposita consultazione. Sulla base di tali pareri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso. ";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">"d)	esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, preservando nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati, al fine di:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> rimuovere obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione </STRING></STRING>ridondanti o obsoleti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> ridurre al minimo i costi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">colmare le lacune normative; ";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):<CITATION><P>"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e divulgazione</STRING></STRING> e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come pure la loro idoneità a soddisfare le norme in esso stabilite, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle giurisdizioni finanziarie nazionali</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire l'assenza di duplicazioni</STRING></STRING> degli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING>, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 ter</STRING></STRING>, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>è inserito il seguente articolo 35 bis:<CITATION><P>"Articolo 35 bis</P><P><STRING BOLD="on">Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>	L'Autorità e le autorità competenti condividono con le altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, laddove l'autorità richiedente sia autorizzata a ottenere tali informazioni in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e dei suoi poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>	La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato ▌in merito a tale scambio di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime, modificate, aggregate o trattate con altri metodi di controllo della divulgazione per proteggere le informazioni riservate</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P>	I paragrafi 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 1 bis</STRING></STRING> e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle altre</STRING></STRING> autorità ▌e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.</P><P><NO.P>4.</NO.P>	Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis,</STRING></STRING> 2 e 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concludono</STRING></STRING> protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definiscono</STRING></STRING> altresì ▌modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché tali modalità rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I protocolli d'intesa, previo accordo tra tutte le autorità interessate, seguono un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>	I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</P><P><NO.P>6.</NO.P>	Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono condividere</STRING></STRING> con la Commissione ▌le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ▌ in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate dell'avvenuta condivisione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.</ITEM></LIST></P><P>Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su tale base</STRING></STRING> solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.</P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità e le autorità competenti riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche includere gli obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché i suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 35 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], l'Autorità, in stretta collaborazione con le altre autorità e il SEBC, elabora una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia, basata sui lavori sull'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori, includendo una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un archivio comune degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio di dati centrale, compresa la progettazione tecnica per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di duplicazione delle comunicazioni e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti od obsoleti.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo, in stretta collaborazione con la Commissione. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, insieme alle altre autorità, istituisce il sistema unico di comunicazione integrato entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“2. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L'Autorità, insieme al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e alle autorità statistiche nazionali, collabora strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, insieme al CERS e alla BCE, coordina i propri sforzi per individuare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità rispetta le disposizioni in materia di condivisione dei dati delineate.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.";  </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:<CITATION><P>"– gli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1 ter</STRING></STRING>, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1094/2010</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I pareri dell'Autorità non si limitano alle procedure legislative in corso. L'Autorità può anche proporre nei suoi pareri, se del caso, modifiche agli atti legislativi in vigore, comprese modifiche atte a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare gli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti presenti nel diritto dell'Unione o nel recepimento nazionale del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la coerenza degli obblighi di informativa e divulgazione in tutta la legislazione settoriale e intersettoriale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la proporzionalità degli obblighi di informativa e divulgazione rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità del soggetto segnalante;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che il rispetto degli obblighi di informativa e divulgazione sia commisurato al valore aggiunto apportato all'assolvimento dei compiti e degli obiettivi dell'Autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dei pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al primo comma, l'Autorità tiene debitamente conto dei contributi di tutti i pertinenti portatori di interessi attraverso un'apposita consultazione. Sulla base di tali pareri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">"d)	 esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, preservando nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati, al fine di:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> rimuovere obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione </STRING></STRING>ridondanti o obsoleti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> ridurre al minimo i costi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">colmare le lacune normative; ";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):<CITATION><P>"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e divulgazione</STRING></STRING> e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come pure la loro idoneità a soddisfare le norme in esso stabilite, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle giurisdizioni finanziarie nazionali</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.  Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire l'assenza di duplicazioni</STRING></STRING> degli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING>, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 ter</STRING></STRING>, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>è inserito il seguente articolo 35 bis:<CITATION><P>"Articolo 35 bis</P><P><STRING BOLD="on">Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>	L'Autorità e le autorità competenti condividono con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, laddove l'autorità richiedente sia autorizzata a ottenere tali informazioni in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e dei suoi poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Autorità o l'autorità competente utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 35 ter, al momento della sua istituzione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità e le autorità competenti chiedono alle altre autorità le informazioni che altrimenti richiederebbero agli istituti finanziari o ad altre autorità competenti, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno il diritto di ottenere tali informazioni in virtù della loro missione, dei loro obiettivi, dei loro compiti e delle loro competenze o conformemente al pertinente diritto dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state ottenute da almeno una delle altre autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicata la possibilità che l'Autorità e le autorità competenti ottengano le informazioni richieste dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti qualora, per motivi operativi, l'altra autorità non sia in grado di condividere i dati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di determinare se è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), l'Autorità o le autorità competenti utilizzano il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 35 ter, al momento della sua istituzione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, dell'articolo 35 ter e dell'articolo 70, paragrafo 3, per "altre autorità" si intende una delle seguenti autorità:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre autorità europee di vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'AMLA, quale istituita dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'MVU, quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'SRB;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali di risoluzione, quali definite all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>	La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato ▌in merito a tale scambio di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime, modificate, aggregate o trattate con altri metodi di controllo della divulgazione per proteggere le informazioni riservate</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P>	I paragrafi 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 1 bis</STRING></STRING> e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle altre</STRING></STRING> autorità ▌e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.</P><P><NO.P>4.</NO.P>	Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis,</STRING></STRING> 2 e 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌concludono protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Definiscono altresì modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I protocolli d'intesa, previo accordo tra tutte le autorità interessate, seguono un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, a eventuali particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>	I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</P><P><NO.P>6.</NO.P>	Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono condividere</STRING></STRING> con la Commissione ▌le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione ▌in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali.</P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.</ITEM></LIST></P><P>Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su tale base</STRING></STRING> solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute. ";</P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità e le autorità competenti riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche affrontare gli obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché i suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti.</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">";</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 35 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], l'Autorità, in stretta collaborazione con le altre autorità e il SEBC, elabora una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia, basata sui lavori sull'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori e include una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario comune di dati per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di comunicazione e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un repertorio congiunto degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio centrale di dati, compreso il progetto tecnico per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare casi di duplicazione delle comunicazioni e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti od obsoleti.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In stretta collaborazione con la Commissione, la relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità istituisce, insieme alle altre autorità, un sistema unico di comunicazione integrato.;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“2. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L'Autorità, insieme al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Commissione, le autorità nazionali competenti e le autorità statistiche nazionali, collabora strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, insieme al CERS e alla BCE, coordina i propri sforzi per individuare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità rispetta le disposizioni in materia di condivisione dei dati delineate.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:<CITATION><P>"– gli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> e la raccolta di informazioni presso istituti finanziari.; </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni con le altre autorità competenti di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1 ter, conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile agli istituti finanziari.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1095/2010</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1095/2010 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16 bis, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I pareri dell'Autorità non si limitano alle procedure legislative in corso. L'Autorità può anche proporre nei suoi pareri, se del caso, modifiche agli atti legislativi in vigore, comprese modifiche atte a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare gli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti od obsoleti presenti nel diritto dell'Unione o nel recepimento nazionale del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la coerenza degli obblighi di informativa e divulgazione in tutta la legislazione settoriale e intersettoriale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la proporzionalità degli obblighi di informativa e divulgazione rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità del soggetto segnalante;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che il rispetto degli obblighi di informativa e divulgazione sia commisurato al valore aggiunto apportato all'assolvimento dei compiti e degli obiettivi dell'Autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dei pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al primo comma, l'Autorità tiene debitamente conto dei contributi di tutti i pertinenti portatori di interessi attraverso un'apposita consultazione. Sulla base di tali pareri, la Commissione, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa.”;  </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 29, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, preservando nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati, al fine di:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> rimuovere obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione </STRING></STRING>ridondanti o obsoleti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL> ridurre al minimo i costi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">colmare le lacune normative; ";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 30, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera e):<CITATION><P>"e) l'efficacia degli obblighi nazionali di informativa e divulgazione e il loro grado di convergenza con quelli stabiliti dal diritto dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come pure la loro idoneità a soddisfare le norme in esso stabilite, tenendo conto delle caratteristiche specifiche delle giurisdizioni finanziarie nazionali.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>all'articolo 35, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire l'assenza di duplicazioni</STRING></STRING> degli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione,</STRING></STRING> l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 35 bis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafo 1 ter,</STRING></STRING> e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>è inserito il seguente articolo 35 bis:<CITATION><P>"Articolo 35 bis</P><P><STRING BOLD="on">Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti </STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>	L'Autorità e le autorità competenti condividono con altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, laddove l'autorità richiedente sia autorizzata a ottenere tali informazioni in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e dei suoi poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Autorità o l'autorità competente utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 35 ter, al momento della sua istituzione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità e le autorità competenti chiedono alle altre autorità le informazioni che altrimenti richiederebbero agli istituti finanziari o ad altre autorità competenti, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno il diritto di ottenere tali informazioni in virtù della loro missione, dei loro obiettivi, dei loro compiti e dei loro poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state ottenute da almeno una delle altre autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicata la possibilità che l'Autorità e le autorità competenti ottengano le informazioni richieste dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti qualora, per motivi operativi, l'altra autorità non sia in grado di condividere i dati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di determinare se è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), l'Autorità o le autorità competenti utilizzano il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 35 ter, al momento della sua istituzione.  </STRING></STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, dell'articolo 35 ter e dell'articolo 70, paragrafo 3, per "altre autorità" si intende una delle seguenti autorità:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre autorità europee di vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del presente regolamento;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'AMLA, quale istituita dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">.</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'MVU, quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'SRB;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali di risoluzione, quali definite all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 806/2014.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.  </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>	La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 70 e 71 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato in merito a tale scambio di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime,</STRING></STRING> modificate, aggregate o trattate con altri metodi di controllo della divulgazione per proteggere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni riservate</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>3.</NO.P>I paragrafi 1, 1 bis e 2 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3, le altre autorità concludono protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio. Definiscono altresì modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">purché tali modalità rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I protocolli d'intesa, previo accordo tra tutte le autorità interessate, seguono un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, a eventuali particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche. </STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>I paragrafi da 1 a 4 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità e</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre</STRING></STRING> autorità ▌conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con quelle di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le altre autorità ▌, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità competenti, su richiesta motivata e caso per caso, possono condividere con la Commissione ▌le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione ▌in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate della condivisione avvenuta.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'Autorità e le autorità competenti possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'autorità abbia garantito il rispetto di quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	 le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti a cui è stato concesso l'accesso hanno dimostrato di essere tecnicamente attrezzate per proteggere le informazioni riservate, vale a dire che possiedono strumenti capaci di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza</STRING></STRING><STRING BOLD="on">.</STRING></ITEM></LIST></P><P>Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su tale base</STRING></STRING> solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.</P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità e le autorità competenti riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche affrontare gli obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché i suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 35 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], l'Autorità, in stretta collaborazione con le altre autorità e il SEBC, elabora una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia, basata sui lavori sull'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori, includendo una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un repertorio congiunto degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio centrale di dati, compreso il progetto tecnico per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di duplicazione delle comunicazioni e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti od obsoleti.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In stretta collaborazione con la Commissione, la relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità istituisce, insieme alle altre autorità, il sistema unico di comunicazione integrato. "; </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 36, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“2. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L'Autorità, insieme al Sistema europeo di banche centrali (SEBC), alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e alle autorità statistiche nazionali, collabora strettamente con il CERS condividendo le informazioni e le analisi necessarie per lo svolgimento dei loro compiti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, insieme al CERS e alla BCE, coordina i propri sforzi per individuare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi sistemici per la stabilità finanziaria.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente all'articolo 15, paragrafi da 1 a 5, del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'Autorità rispetta le disposizioni in materia di condivisione dei dati delineate.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità, in cooperazione con il CERS, dispone di adeguate procedure interne per la divulgazione di informazioni riservate, in particolare informazioni riguardanti i singoli istituti finanziari.";  </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>all'articolo 54, paragrafo 2, è aggiunto il seguente trattino:<CITATION><P>"– gli obblighi di informativa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e divulgazione</STRING></STRING> la raccolta di informazioni presso partecipanti ai mercati finanziari.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>all'articolo 70, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. 	I paragrafi 1 e 2 non ostano a che l'Autorità proceda allo scambio di informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con le altre autorità di cui all'articolo 35 bis, paragrafo 1 ter,</STRING></STRING> conformemente al presente regolamento e ad altra normativa dell'Unione applicabile ai partecipanti ai mercati finanziari.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel regolamento (UE) n. 806/2014, sono inseriti gli articoli seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 34 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione condividono con le altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti, quando l'autorità richiedente è autorizzata a ottenere tali informazioni in virtù della sua missione, dei suoi obiettivi, dei suoi compiti e dei suoi poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, il Comitato o le autorità nazionali di risoluzione utilizzano il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 34 ter, al momento della sua istituzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione chiedono alle altre autorità le informazioni che altrimenti richiederebbero agli istituti finanziari o ad altre autorità competenti, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno il diritto di ottenere tali informazioni in virtù della loro missione, dei loro obiettivi, dei loro compiti e delle loro competenze o conformemente al pertinente diritto dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state ottenute da almeno una delle altre autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicata la possibilità che il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione ottengano le informazioni richieste dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti qualora, per motivi operativi, l'altra autorità non sia in grado di condividere i dati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di determinare se è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), il Comitato utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 34 ter, al momento della sua istituzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo e dell'articolo 34 ter, per "altre autorità" si intende una delle seguenti autorità:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità europee di vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1094/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'AMLA, quale istituita dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">++</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'MVU, quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali di risoluzione, quali definite all'articolo 3, punto 3.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 88 e 89 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra l'istituto finanziario e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun istituto finanziario interessato in merito a tale scambio di informazioni, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime, modificate, aggregate o trattate con altri metodi di controllo della divulgazione per proteggere le informazioni riservate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un istituto finanziario o dalle altre autorità e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5, il Comitato e le altre autorità concludono protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio di informazioni. Definiscono altresì modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi, purché tali modalità rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I protocolli d'intesa seguono un accordo tra tutte le autorità interessate secondo un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, alle particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi da 1 a 6 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra il Comitato e le altre autorità conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le altre autorità, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</STRING></STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione, su richiesta motivata e caso per caso, possono condividere con la Commissione le informazioni che gli istituti finanziari hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione, in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate dell'avvenuta condivisione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>9.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a istituti finanziari, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che il Comitato abbia garantito il rispetto di quanto segue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o dell'istituto finanziario;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti a cui è stato concesso l'accesso hanno dimostrato di essere tecnicamente attrezzate per proteggere le informazioni riservate, vale a dire che possiedono strumenti capaci di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza</STRING></STRING><STRING BOLD="on">.</STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise su tale base solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.</STRING></STRING></P><P><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono al Comitato di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche affrontare gli obblighi di informativa non materiali, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché i suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di segreto professionale e della protezione dei dati, entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 34 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], il Comitato, in stretta collaborazione con le altre autorità, elabora una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia basata sui lavori riguardanti l'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori e include una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un archivio comune degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio di dati centrale, compresa la progettazione tecnica per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di doppia segnalazione e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti o obsoleti.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo, in stretta collaborazione con la Commissione. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] il Comitato istituisce, insieme alle altre autorità, il sistema unico di comunicazione integrato.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 4 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche del regolamento (UE) .../... che istituisce l'autorità per la lotta al riciclaggio</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (UE) .../...</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"d) 	esaminare l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione pertinenti adottate dalla Commissione, e degli orientamenti e delle raccomandazioni formulati dall'Autorità e proporre modifiche, se necessario, preservando nel contempo la fruibilità e la qualità dei dati, al fine di:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare gli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire obblighi di informativa e divulgazione proporzionati e uniformi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ridurre al minimo i costi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">colmare le lacune normative;";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16, è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"3 bis. 	Prima di richiedere le informazioni in base al presente articolo e per garantire l'assenza di duplicazioni degli obblighi di informativa e divulgazione, l'Autorità si avvale delle informazioni raccolte dalle altre autorità di cui all'articolo 16 bis, paragrafo 3, e delle eventuali statistiche pertinenti esistenti, prodotte e divulgate dal Sistema statistico europeo e dal Sistema europeo di banche centrali.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Scambio di informazioni tra autorità e con altri soggetti</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità e le autorità di vigilanza condividono con le altre autorità, caso per caso o periodicamente, le informazioni che hanno ottenuto dai soggetti obbligati o da altre autorità competenti, se l'autorità richiedente è autorizzata a ottenere tali informazioni in virtù della loro missione, dei loro obiettivi, dei loro compiti e dei loro poteri o conformemente al pertinente diritto dell'Unione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della condivisione delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, l'Autorità o l'autorità di vigilanza utilizza il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 16 ter, al momento della sua istituzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità e le autorità di vigilanza chiedono alle altre autorità le informazioni che altrimenti richiederebbero ai soggetti obbligati o ad altre autorità competenti, qualora siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno il diritto di ottenere tali informazioni in virtù della loro missione, dei loro obiettivi, dei loro compiti e delle loro competenze o conformemente al pertinente diritto dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state ottenute da almeno una delle altre autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il primo comma lascia impregiudicata la possibilità che l'Autorità e le autorità competenti ottengano tali informazioni dagli istituti finanziari o da altre autorità competenti qualora, per motivi operativi, l'altra autorità non sia in grado di condividere i dati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di determinare se è soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b), l'Autorità e le autorità di vigilanza utilizzano il sistema unico di comunicazione integrato di cui all'articolo 16 ter, al momento della sua istituzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, dell'articolo 16, paragrafo 3 bis, e dell'articolo 16 ter, per "altre autorità" si intende una delle seguenti autorità:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità europee di vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il CERS;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità competenti quali definite all'articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero della direttiva di cui al documento 2021/0250(COD) (proposta di sesta direttiva antiriciclaggio — COM/2021/423 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali competenti quali definite all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'SRB;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità nazionali di risoluzione, quali definite all'articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 806/2014;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il meccanismo di vigilanza unico, quale definito all'articolo 2, punto 9, del regolamento (UE) n. 1024/2013.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente articolo, per "istituto finanziario" si intende un "istituto finanziario" quale definito all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1092/2010.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La richiesta di scambio di informazioni indica debitamente la base giuridica ai sensi del diritto dell'Unione che consente all'autorità richiedente di ottenere le informazioni dai soggetti obbligati o da altre autorità competenti. L'autorità richiedente e l'autorità che comunica le informazioni sono soggette agli obblighi del segreto professionale e di protezione dei dati stabiliti dagli articoli 75 e 84 e dalla normativa settoriale applicabile alla condivisione dei dati tra il soggetto obbligato e l'autorità richiedente, nonché alla condivisione dei dati tra il soggetto obbligato e l'autorità comunicante. L'autorità comunicante informa senza indebito ritardo ciascun soggetto obbligato interessato in merito a tale scambio di informazioni, tranne laddove le informazioni siano state rese anonime, modificate, aggregate o trattate con altri metodi di controllo della divulgazione per proteggere le informazioni riservate.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano anche alle informazioni che l'autorità comunicante ha ricevuto da un soggetto obbligato o dalle altre autorità e sulle quali detta autorità comunicante ha successivamente effettuato controlli di qualità o che essa ha altrimenti trattato.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per la condivisione delle informazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5, l'Autorità e le altre autorità concludono protocolli d'intesa che specifichino le modalità dello scambio di informazioni. Definiscono altresì modalità di condivisione delle risorse per la raccolta e il trattamento dei dati condivisi, purché tali modalità rispettino le norme applicabili in materia di protezione dei dati, proprietà intellettuale e segreto professionale</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I protocolli d'intesa, previo accordo tra tutte le autorità interessate, seguono un formato semplice e uniforme adattato, se necessario, a eventuali particolari condizioni operative che potrebbero applicarsi ad autorità specifiche.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I paragrafi da 1 a 6 non pregiudicano la protezione dei diritti di proprietà intellettuale e non impediscono né limitano lo scambio di informazioni tra l'Autorità e le altre autorità conformemente alle disposizioni di altre normative dell'Unione. Qualora le disposizioni del presente articolo siano in conflitto con disposizioni del presente regolamento o di altre normative dell'Unione che disciplinano lo scambio di informazioni tra le altre autorità, prevalgono le disposizioni di tali altre normative.</STRING></STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi gli altri obblighi previsti dal diritto dell'Unione in materia di condivisione delle informazioni, l'Autorità e le autorità di vigilanza, su richiesta motivata e caso per caso, possono condividere con la Commissione le informazioni che i soggetti obbligati hanno loro comunicato in virtù dei compiti loro attribuiti ai sensi del diritto dell'Unione, in una forma che non consenta l'identificazione di singoli soggetti e non contenga dati personali. Le autorità che hanno trasmesso tali informazioni sono debitamente informate dell'avvenuta condivisione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>9.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità e le autorità di vigilanza possono consentire l'accesso alle informazioni ottenute nello svolgimento dei loro compiti a soggetti obbligati, ricercatori e altri soggetti aventi un interesse legittimo in dette informazioni per il riutilizzo a fini di ricerca e innovazione, a condizione che l'Autorità o le autorità di vigilanza abbiano garantito il rispetto di quanto segue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato o del soggetto obbligato;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione onde proteggere quelle riservate, compresi i segreti commerciali o i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti a cui è stato concesso l'accesso hanno dimostrato di essere tecnicamente attrezzate per proteggere le informazioni riservate, vale a dire che possiedono strumenti capaci di garantire la piena tutela della vita privata e della riservatezza</STRING></STRING><STRING BOLD="on">.</STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni ricevute da un'altra autorità sono condivise su tale base solo con il consenso dell'autorità che le ha inizialmente ottenute.</STRING></STRING></P><P><NO.P>10.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità e le autorità di vigilanza riferiscono alla Commissione tutti gli ostacoli giuridici presenti nelle normative settoriali che in qualche modo impediscono loro di scambiare informazioni con le altre autorità o con altri soggetti. La relazione può anche affrontare gli obblighi di informativa non significativi, obsoleti, duplicati o altrimenti irrilevanti, nonché i suggerimenti per garantire la coerenza tra gli obblighi di informativa delle società finanziarie e non finanziarie.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di tale relazione e tenendo in debito conto la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati, entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per eliminare tali ostacoli giuridici nelle normative settoriali al fine di favorire lo scambio di informazioni tra le autorità e con altri soggetti.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], l'Autorità e le autorità di vigilanza, in stretta collaborazione con le altre autorità e il SEBC, elaborano una relazione sui dettagli tecnici dell'istituzione di un sistema unico di comunicazione integrato nonché una tabella di marcia basata sui lavori riguardanti l'integrazione delle segnalazioni da parte delle AEV nei rispettivi settori e includono una valutazione dei costi e dei benefici. Ai fini di tale relazione, il sistema unico di comunicazione integrato comprende:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un dizionario dei dati comune per garantire la coerenza e la chiarezza degli obblighi di informativa e la standardizzazione dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un archivio comune degli obblighi di informativa e divulgazione, delle descrizioni dei dati raccolti e delle autorità che li detengono;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uno spazio di dati centrale, compresa la progettazione tecnica per la raccolta e lo scambio delle informazioni; nonché </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un unico punto permanente di contatto che consenta ai soggetti di indicare i casi di doppia segnalazione e gli obblighi di informativa o divulgazione ridondanti o obsoleti. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è accompagnata da una stima dell'impatto finanziario complessivo, in stretta collaborazione con la Commissione. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] la Commissione presenta, se del caso, al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa per garantire le risorse finanziarie, umane e informatiche necessarie per l'istituzione del sistema unico di comunicazione integrato. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] l'Autorità istituisce, insieme alle altre autorità, il sistema unico di comunicazione integrato.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 44, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I pareri dell'Autorità non si limitano alle procedure legislative in corso. L'Autorità può anche proporre nei suoi pareri, se del caso, modifiche agli atti legislativi in vigore, comprese modifiche atte a:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eliminare gli obblighi di informativa e divulgazione ridondanti o obsoleti presenti nel diritto dell'Unione o nel recepimento nazionale del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la coerenza degli obblighi di informativa e divulgazione in tutta la legislazione settoriale e intersettoriale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la proporzionalità degli obblighi di informativa e divulgazione rispetto alla natura, alle dimensioni e alla complessità del soggetto segnalante.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che il rispetto degli obblighi di informativa e divulgazione sia commisurato al valore aggiunto apportato all'assolvimento dei compiti e degli obiettivi dell'Autorità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dei pareri sugli atti legislativi in vigore di cui al primo comma, l'Autorità tiene debitamente conto dei contributi di tutti i pertinenti portatori di interessi attraverso un'apposita consultazione. Sulla base di tali pareri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa, se del caso.".</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) 2021/523</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 2021/523 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 8, paragrafo 6, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"La Commissione elabora orientamenti sulla sostenibilità che, conformemente agli obiettivi e alle norme ambientali e sociali dell'Unione e tenendo debitamente conto del principio "non arrecare un danno significativo", nonché delle differenze tra le tipologie di progetti infrastrutturali, consentono:";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 13, paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), a titolo della garanzia dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, sono firmati entro il 31 agosto 2026. In altri casi, i contratti stipulati tra il partner esecutivo e il destinatario finale o l'intermediario finanziario o altro soggetto di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), sono firmati entro il 31 dicembre 2028.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera h è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"h) 	l'informativa in ambito finanziario e operativo e il monitoraggio delle operazioni di finanziamento e di investimento che beneficiano della garanzia dell'Unione, assicurando la proporzionalità degli obblighi di informativa e monitoraggio, nonché riducendone al minimo i costi per tutti i portatori di interessi e i beneficiari finali senza compromettere i rispettivi obiettivi di InvestEU.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P> 	all'articolo 28, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. 	Una volta all'anno ciascun partner esecutivo presenta alla Commissione una relazione sulle operazioni di finanziamento e di investimento coperte dal presente regolamento, disaggregando le informazioni per comparto dell'Unione e per comparto degli Stati membri, se del caso. Ciascun partner esecutivo trasmette inoltre le informazioni sul comparto dello Stato membro allo Stato membro di cui attua il comparto. La relazione include la valutazione del rispetto delle condizioni per l'uso della garanzia dell'Unione e degli indicatori chiave di prestazione di cui all'allegato III del presente regolamento. La relazione include anche dati operativi, statistici, finanziari e contabili su ogni operazione di finanziamento o di investimento e una stima dei flussi di cassa attesi al livello dei comparti, degli ambiti di intervento e del fondo InvestEU. La relazione del Gruppo BEI e, se del caso, di altri partner esecutivi contiene altresì informazioni sugli ostacoli agli investimenti incontrati nell'esecuzione delle operazioni di finanziamento e di investimento contemplate dal presente regolamento. Le relazioni contengono le informazioni che i partner esecutivi forniscono ai sensi dell'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 5 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Adeguamento al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio</STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo], la Commissione presenta al Consiglio, se del caso, una proposta legislativa per allineare le modifiche dei regolamenti (UE) n. 1092/2010, (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 806/2014 e (UE).../...</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento 2021/0240(COD) (proposta di regolamento che istituisce l'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo – COM/2021/421 final) e indicarne in nota il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> contenute nel presente regolamento al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 6</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La Presidente	Il Presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>