<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0134</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Agenzia europea per la sicurezza marittima e abrogazione del regolamento (CE) n. 1406/2002</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0423/2023 - Relatrice:Cláudia Monteiro de Aguiar)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002 (COM(2023)0269 – C9-0190/2023 – 2023/0163(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0269),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0190/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 20 settembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/873, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/873/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per la pesca,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A9-0423/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0163</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Nell'Unione sono stati adottati vari atti normativi volti a migliorare la sicurezza e la protezione marittime, a promuovere la sostenibilità, anche prevenendo l'inquinamento, e la decarbonizzazione del trasporto marittimo e ad agevolare lo scambio di informazioni e la digitalizzazione del settore marittimo. Per risultare efficaci è opportuno che tali disposizioni siano applicate in modo corretto e uniforme in tutta l'Unione. Ciò garantirebbe parità di condizioni, facendo sì che la concorrenza subisca minori distorsioni risultanti dall'esistenza di vantaggi economici per le navi non conformi agli standard, con beneficio dei soggetti marittimi coscienziosi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel settore della pesca si verificano spesso incidenti, con elevati livelli di mortalità, pertanto la formazione dei pescatori svolge un ruolo importante nel contesto della sicurezza sul lavoro. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il perseguimento di tali obiettivi richiede un notevole lavoro tecnico posto sotto la direzione di un organismo specializzato. Per questo motivo nel secondo "pacchetto Erika" del 2002 si è reso necessario istituire, nell'ambito del quadro istituzionale vigente e nel rispetto delle responsabilità e dei diritti degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo e Stati costieri, un'agenzia europea al fine di garantire un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha istituito l'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("l'Agenzia") al fine di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'efficace attuazione, a livello dell'Unione, della normativa in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento attraverso apposite visite presso gli Stati membri per il controllo della legislazione pertinente e l'offerta di formazione e di sviluppo delle capacità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>In seguito all'istituzione dell'Agenzia nel 2002, la normativa dell'Unione nei settori della sicurezza marittima, della sostenibilità, della prevenzione dell'inquinamento e della protezione marittima si è notevolmente ampliata, comportando cinque modifiche del mandato dell'Agenzia.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Dal 2013 l'Agenzia ha continuato ad ampliare in modo sostanziale i propri compiti attraverso l'attivazione dei pertinenti compiti accessori di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CE) n. 1406/2002 o attraverso richieste di assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, in particolare nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del settore marittimo. Inoltre le modifiche delle direttive 2005/35/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).</FIELD></FOOTNOTE>, 2009/16/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57).</FIELD></FOOTNOTE>, 2009/18/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 114).</FIELD></FOOTNOTE> e 2009/21/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 132).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio hanno un impatto diretto sui compiti dell'Agenzia. Tali direttive prevedono in particolare lo svolgimento, da parte dell'Agenzia, di compiti relativi all'inquinamento provocato dalle navi, al regime di controllo da parte dello Stato di approdo a livello dell'Unione, alle attività degli Stati membri relative alle inchieste sugli incidenti marittimi nelle acque dell'Unione e agli obblighi degli Stati membri in quanto Stati di bandiera.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>La governance amministrativa e finanziaria dell'Agenzia deve inoltre essere allineata all'accordo interistituzionale sulla governance delle agenzie decentrate<FOOTNOTE><FIELD>https://european-union.europa.eu/system/files/2022-06/joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (solo in EN).</FIELD></FOOTNOTE> e al regolamento finanziario quadro degli organismi decentrati dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>A causa del numero considerevole di modifiche alla luce degli sviluppi di cui sopra, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1406/2002 e sostituirlo con un nuovo atto giuridico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>L'Agenzia è stata inizialmente istituita con l'obiettivo di contribuire alla creazione di un elevato livello di sicurezza marittima in tutta l'Unione, favorendo nel contempo la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e successivamente anche dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. Sebbene tali obiettivi siano stati ulteriormente rafforzati con l'integrazione della promozione della protezione marittima, l'attenzione prestata negli ultimi anni dall'Agenzia al sostegno agli sviluppi normativi nel settore della decarbonizzazione e della digitalizzazione del trasporto marittimo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le aree portuali,</STRING></STRING> giustifica l'inserimento di tali dimensioni tra gli obiettivi generali dell'Agenzia, consentendole di contribuire agli obiettivi della duplice transizione, verde e digitale, dell'industria. Analogamente, il ruolo cruciale dell'Agenzia nel delineare un quadro della conoscenza della situazione marittima in mare, attraverso immagini via satellite e il funzionamento di sistemi aerei a pilotaggio remoto, giustifica l'integrazione di un obiettivo generale pertinente per l'Agenzia. <STRING BOLD="on">[Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Tali obiettivi dovrebbero definire gli ambiti in cui l'Agenzia si impegna a sostenere la Commissione e gli Stati membri con l'assistenza tecnica e operativa al fine di attuare le politiche dell'Unione nel settore marittimo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Ai fini del corretto conseguimento di tali obiettivi, è opportuno che l'Agenzia svolga compiti specifici nell'ambito della sicurezza marittima<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, della prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi</STRING></STRING>, della sostenibilità, della decarbonizzazione del settore marittimo, della protezione marittima e della cibersicurezza, della sorveglianza marittima e delle crisi marittime, della promozione della digitalizzazione e dell'agevolazione degli scambi di dati nel settore marittimo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nello svolgere tali compiti, l'Agenzia dovrebbe prestare attenzione alle specificità dei diversi tipi di attività marittime, concentrandosi in particolare sulle condizioni applicabili al settore della pesca. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Oltre ai compiti specifici, su richiesta della Commissione o degli Stati membri, l'Agenzia dovrebbe fornire sostegno tecnico orizzontale per l'attuazione di tutti i compiti che rientrino nella sfera delle sue competenze e dei suoi obiettivi e che derivino da esigenze e sviluppi futuri a livello dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'ambito della legislazione marittima</STRING></STRING>. Tali compiti aggiuntivi sono soggetti a un esame delle risorse umane e finanziarie disponibili, di cui il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe tenere conto prima di decidere di inserirli nel documento unico di programmazione dell'Agenzia nell'ambito del suo programma di lavoro annuale o pluriennale. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto opportuno che i nuovi compiti aggiuntivi siano accompagnati da una scheda finanziaria legislativa trasmessa alle autorità legislative e di bilancio. </STRING></STRING>Ciò è necessario per garantire che taluni compiti che costituiscono l'essenza stessa dell'Agenzia possano, se necessario, essere considerati prioritari. <STRING BOLD="on">[Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia dovrebbe prestare particolare attenzione al settore della pesca nello svolgimento dei suoi compiti, in quanto ha un importante impatto economico e sociale nell'UE. In particolare, i pescherecci e i lavoratori sono fortemente vulnerabili ai rischi in materia di sicurezza marittima e svolgono un ruolo importante nella transizione verde. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>L'Agenzia è all'avanguardia in termini di capacità tecniche nei settori di sua competenza e dovrebbe pertanto offrire agli Stati membri attività di formazione e di sviluppo delle capacità elaborando corsi con un programma comune di base ed erogandoli con l'ausilio degli strumenti tecnologicamente più avanzati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, sostenere la formazione degli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato di bandiera affinché effettuino ispezioni mirate relative all'attuazione e all'applicazione della convenzione sul lavoro marittimo (CLM) del 2006 per quanto riguarda l'attuazione dei diritti dei marittimi e le condizioni di lavoro e di vita a bordo delle navi. Al fine di aumentare l'attrattiva delle professioni marittime, l'Agenzia dovrebbe valutare la creazione di una rete che comprenda il mondo accademico e qualsiasi altro istituto in grado di fornire qualifiche adeguate per promuovere le esigenze di apprendimento permanente. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Tali capacità tecniche dell'Agenzia dovrebbero essere ulteriormente valorizzate svolgendo attività di ricerca in ambito marittimo e contribuendo alle pertinenti attività dell'Unione nel settore. L'Agenzia dovrebbe contribuire con un approccio proattivo agli obiettivi di migliorare la sicurezza e la protezione marittime, la decarbonizzazione del trasporto <STRING STRIKE="on">marittimo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei porti marittimi</STRING></STRING> e la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. A tal proposito, l'Agenzia potrebbe fornire orientamenti, raccomandazioni o manuali non vincolanti pertinenti che potrebbero assistere la Commissione, gli Stati membri e/o l'industria marittima nel raggiungimento di tali obiettivi. <STRING BOLD="on">[Em.7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe definire un approccio proattivo per la determinazione dei rischi e delle sfide in materia di sicurezza, sulla base del quale dovrebbe presentare ogni tre anni alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in materia di sicurezza marittima. L'Agenzia dovrebbe inoltre continuare ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della pertinente normativa dell'Unione, in particolare per quanto riguarda gli obblighi dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, <STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mediante il sostegno diretto alle</STRING></STRING> inchieste sugli incidenti marittimi, le norme in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, gli organismi riconosciuti e l'equipaggiamento marittimo. L'Agenzia dovrebbe infine svolgere un ruolo proattivo nel fornire assistenza per l'impiego di navi marittime autonome e automatizzate di superficie, mentre è altrettanto importante raccogliere ulteriori dati nell'ambito della formazione e della certificazione della gente di mare e della convenzione sul lavoro marittimo (CLM del 2006). <STRING BOLD="on">[Em.8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe recepire nel diritto dell'UE la convenzione internazionale dell'IMO sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW-F 1995), al fine di conseguire un quadro armonizzato per il livello minimo di formazione dei pescatori in Europa. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em.9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Dall'ultima modifica sostanziale del regolamento nel 2013 si sono registrati importanti sviluppi legislativi nel settore marittimo per quanto riguarda la sostenibilità. Oltre ai compiti finora contemplati dal suo mandato, quali la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas, principalmente attraverso il funzionamento di CleanSeaNet, l'Agenzia dovrebbe continuare ad assistere la Commissione nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 116).</FIELD></FOOTNOTE> integrando tale compito nel suo mandato aggiornato. È inoltre sempre più necessario che l'Agenzia continui a fornire assistenza nell'attuazione degli elementi connessi alla navigazione di cui alle direttive 2008/56/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2016/802<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/802 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 58).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio. Oltre all'impegno dell'Agenzia nella raccolta, nell'analisi e nella condivisione dei dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dalle navi, questi due compiti risultano importanti per promuovere la sostenibilità nel settore marittimo, in merito alla quale l'Agenzia dovrebbe presentare ogni tre anni una relazione sui progressi compiuti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Per quanto riguarda la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo, sono in atto e dovrebbero essere incoraggiati gli sforzi volti a limitare le emissioni marittime globali attraverso l'Organizzazione marittima internazionale (IMO), compresa la rapida attuazione della strategia iniziale dell'IMO per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi, adottata nel 2018. Sono in corso discussioni circa i mezzi per la realizzazione pratica di tale obiettivo ambizioso<STRING STRIKE="on">, compresa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tali discussioni comprendono la possibilità di</STRING></STRING> una revisione della strategia iniziale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e offrono l'opportunità di riflettere sulle ambizioni dell'Unione in ambito internazionale, nonché sull'importanza di garantire condizioni di parità a livello mondiale che comporterebbero il rafforzamento della competitività marittima dell'UE</STRING></STRING>. A livello dell'Unione è stato elaborato un insieme di politiche e proposte legislative per sostenere la decarbonizzazione e promuovere ulteriormente la sostenibilità del settore marittimo, come figura in particolare nel Green Deal europeo, nella strategia per una mobilità sostenibile e intelligente, nel pacchetto "Pronti per il 55 %" e nella strategia per l'inquinamento zero. La necessità di ridurre le emissioni di gas a effetto serra del settore marittimo dovrebbe pertanto essere integrata nel mandato dell'Agenzia. <STRING BOLD="on">[Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>A tal proposito, è opportuno che l'Agenzia, pur continuando ad assistere la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 55).</FIELD></FOOTNOTE>, fornisca ulteriore assistenza nell'attuazione delle nuove misure normative per la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo derivanti dal pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", quali il regolamento [...] sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e gli elementi connessi alla navigazione della <STRING STRIKE="on">direttiva</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">direttiva</STRING></STRING> 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).</FIELD></FOOTNOTE> che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò comprende il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti dell'EU ETS marittimo e di FuelEU Maritime sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo nei paesi terzi a discapito dei porti dell'UE</STRING></STRING>. L'Agenzia dovrebbe continuare a essere all'avanguardia in termini di competenze a livello dell'Unione al fine di assistere il settore nella transizione verso combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio effettuando ricerche e fornendo orientamenti sulla diffusione e l'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le relative infrastrutture nelle aree portuali, sull</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, compresa l</STRING>'alimentazione elettrica da terra alle navi e in relazione all'adozione di soluzioni di efficienza energetica e di propulsione assistita dal vento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dal sole e dall'onda cinetica. Ciò comprende anche nuove tecnologie di riduzione dei gas a effetto serra, quali la cattura del carbonio a bordo, e pratiche di efficienza energetica, quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming). «L'Agenzia dovrebbe altresì condividere le sue competenze in materia di rischi per la sicurezza dei porti, bunkeraggio e stoccaggio legati all'impiego di combustibili alternativi sostenibili e ostacoli tecnologici e normativi</STRING></STRING>. Al fine di monitorare i progressi nella decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e delle aree portuali e favorirne le condizioni</STRING></STRING>, è opportuno che l'Agenzia riferisca alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e al Parlamento</STRING></STRING> ogni tre anni in merito all'impegno di riduzione dei gas a effetto serra e alle eventuali raccomandazioni da parte sua.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Agenzia dovrebbe inoltre riferire in merito a tutte le difficoltà amministrative e pratiche incontrate dagli Stati membri nell'attuazione dei relativi atti legislativi. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Per quanto riguarda la sicurezza marittima, l'Agenzia dovrebbe continuare a fornire assistenza tecnica per le ispezioni della Commissione nel quadro del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio <FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali (GU L 129 del 29.4.2004, pag. 6).</FIELD></FOOTNOTE>relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. Dato che il numero di incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo è aumentato notevolmente negli ultimi anni, è opportuno che l'Agenzia sostenga gli sforzi dell'Unione tesi a <STRING STRIKE="on">rafforzare la resilienza contro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevenire</STRING></STRING> gli incidenti di cibersicurezza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rafforzare la ciberresilienza </STRING></STRING>nel settore marittimo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> elaborando orientamenti e</STRING></STRING> facilitando lo scambio di migliori prassi e di informazioni su detti incidenti tra gli Stati membri. <STRING BOLD="on">[Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>È opportuno che l'Agenzia continui a ospitare il sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione istituito a norma della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10).</FIELD></FOOTNOTE> insieme ad altri sistemi su cui si basa l'elaborazione di un quadro della conoscenza della situazione marittima. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe continuare a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione della componente di sicurezza marittima del programma Copernicus e a utilizzare le tecnologie all'avanguardia disponibili, come i sistemi aerei a pilotaggio remoto, che costituiscono per gli Stati membri ed altri organismi dell'Unione uno strumento utile per la sorveglianza e il monitoraggio. Oltre a tali servizi, l'Agenzia ha dato prova del suo ruolo strategico nel fornire conoscenza della situazione marittima a sostegno di varie crisi, come la COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. È pertanto opportuno che l'Agenzia gestisca un centro, operativo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, che assista la Commissione e gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e fornisca informazioni in merito a</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">in tali</STRING> situazioni di emergenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche potenziali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A sostegno di una risposta forte e unitaria dell'Unione e dei suoi Stati membri alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, monitorare i comportamenti sospetti relativi ai gasdotti e individuare l'evasione delle sanzioni in mare. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>La digitalizzazione dei dati rientra nei progressi tecnologici del settore della raccolta e della comunicazione dei dati, con l'obiettivo di contribuire alla riduzione dei costi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, alla riduzione degli oneri amministrativi</STRING></STRING> e ad un uso efficiente delle risorse umane. L'introduzione e l'utilizzo di navi marittime autonome di superficie (MASS) e gli sviluppi digitali e tecnologici offrono un ampio ventaglio di nuove opportunità in termini di raccolta di dati e gestione di sistemi integrati. Ciò crea opportunità per la digitalizzazione, l'automazione e la standardizzazione potenziali di vari processi che permetterebbero di agevolare la sicurezza, la protezione, la sostenibilità e l'efficienza delle operazioni marittime, compresi i meccanismi di sorveglianza, a livello dell'Unione, riducendo contestualmente gli oneri amministrativi per gli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia dovrebbe, tra l'altro, agevolare e promuovere l'uso dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili. <STRING BOLD="on">[Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Per svolgere correttamente i compiti assegnati all'Agenzia, è opportuno che il suo personale effettui visite presso gli Stati membri per monitorare nel suo complesso il funzionamento del sistema di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento marino dell'Unione. L'Agenzia dovrebbe inoltre effettuare ispezioni al fine di assistere la Commissione nella verifica dell'effettiva applicazione del diritto dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Nell'ambito dell'IMO, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e del memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo ("MoU di Parigi"), firmato a Parigi il 26 gennaio 1982, la Commissione e gli Stati membri possono aver bisogno di assistenza e competenze tecniche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed è pertanto opportuno rafforzare il ruolo dell'EMSA, in particolare in seno all'IMO, dove l'Agenzia dovrebbe essere coinvolta e partecipare alle discussioni</STRING></STRING>. Analogamente, la Commissione potrebbe anche aver bisogno dell'assistenza tecnica dell'Agenzia per sostenere i paesi terzi nel settore marittimo, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo delle capacità e i mezzi di prevenzione e intervento contro l'inquinamento. Il consiglio di amministrazione dell'Agenzia dovrebbe essere incaricato di adottare una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia sulle questioni di sua competenza, nell'ambito del documento unico di programmazione. <STRING BOLD="on">[Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di numerosi compiti, che possono includere la sicurezza, compresa quella marittima, la ricerca e il soccorso in mare, il controllo di frontiera, il controllo della pesca, il controllo doganale, l'applicazione della legge in generale e la protezione dell'ambiente. L'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, sull'Agenzia europea di controllo della pesca (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 18).</FIELD></FOOTNOTE>, dovrebbero pertanto, nell'ambito dei rispettivi mandati, rafforzare sia la cooperazione tra loro, sia la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di aumentare la conoscenza della situazione marittima e di sostenere azioni coerenti ed economicamente efficienti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fornendo servizi, informazioni, tecnologie, attrezzature e formazione, nonché coordinando operazioni multifunzionali, raccogliendo dati a fini di ricerca scientifica, monitorando le acque europee e attuando programmi di cooperazione con i paesi terzi</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>L'applicazione del presente regolamento non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri, né sugli obblighi degli Stati membri sanciti da convenzioni internazionali, quali la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, la Convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia e altri pertinenti strumenti marittimi internazionali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Per semplificare il processo decisionale all'interno dell'Agenzia e contribuire al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia, dovrebbe essere introdotta una struttura di governance su due livelli. A tal fine<STRING STRIKE="on">,</STRING> gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere rappresentati in un consiglio di amministrazione dotato dei poteri necessari, tra cui il potere di formare il bilancio e il potere di approvare il documento di programmazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il Parlamento europeo dovrebbe essere rappresentato in qualità di osservatore</STRING></STRING>. Il consiglio di amministrazione dovrebbe fornire orientamenti generali per le attività dell'Agenzia ed essere coinvolto più da vicino nel monitoraggio delle attività dell'Agenzia, al fine di rafforzare il controllo in materia amministrativa e di bilancio. Un comitato esecutivo di dimensioni ridotte dovrebbe essere costituito con il compito di preparare in maniera adeguata le riunioni del consiglio di amministrazione e sostenerne il processo decisionale. I poteri del comitato esecutivo dovrebbero essere definiti in un mandato adottato dal consiglio di amministrazione e, se necessario, dovrebbero poter comprendere pareri e decisioni provvisorie soggette all'approvazione finale del consiglio di amministrazione. L'Agenzia dovrebbe essere guidata da un direttore esecutivo. <STRING BOLD="on">[Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Al fine di garantire la trasparenza delle decisioni del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dei settori interessati dovrebbero partecipare alle sue riunioni ma senza diritto di voto. I rappresentanti dei vari portatori di interessi dovrebbero essere nominati dalla Commissione sulla base della loro rappresentatività a livello dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per assolvere adeguatamente i propri compiti, l'Agenzia dovrebbe essere dotata di personalità giuridica e disporre di un bilancio autonomo finanziato principalmente attraverso un contributo dell'Unione e diritti e corrispettivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proporzionali</STRING></STRING> versati da paesi terzi o da altri soggetti. L'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia non dovrebbero essere compromesse a causa dei contributi finanziari che essa riceve dagli Stati membri, da paesi terzi o da altri soggetti. Per garantire l'indipendenza dell'Agenzia nella gestione quotidiana e nella formulazione di pareri, raccomandazioni e decisioni, è importante che la sua organizzazione sia trasparente e che il suo direttore esecutivo goda di piena responsabilità. Il personale dell'Agenzia dovrebbe essere indipendente e, per mantenere le conoscenze organizzative e la continuità operativa dell'Agenzia e allo stesso tempo garantire il necessario scambio continuo di competenze ed esperienze con il settore marittimo, dovrebbe essere assunto con contratti sia a breve che a lungo termine. Le spese dell'Agenzia dovrebbero comprendere spese di personale, amministrative, di infrastruttura e di esercizio. <STRING BOLD="on">[Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Con riferimento alla prevenzione e gestione dei conflitti di interessi, è essenziale che l'Agenzia agisca in maniera imparziale, dimostri integrità e stabilisca standard professionali elevati. Non dovrebbero mai esservi motivi legittimi per sospettare che le decisioni possano essere influenzate da interessi in conflitto con il ruolo dell'Agenzia in quanto organismo al servizio dell'Unione nel suo insieme, o dagli interessi privati o affiliazioni di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione che entrino, o possano entrare, in conflitto con il corretto svolgimento delle funzioni ufficiali della persona interessata. Il consiglio di amministrazione dovrebbe pertanto adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e mettere a disposizione del pubblico </STRING></STRING>norme esaustive sui conflitti di interessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo in debita considerazione le raccomandazioni del Mediatore europeo</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Una prospettiva strategica più ampia in relazione alle attività dell'Agenzia faciliterebbe la pianificazione e la gestione delle sue risorse in una maniera più efficace e contribuirebbe a migliorare la qualità dei risultati da essa prodotti. Ciò è confermato e rafforzato dal regolamento delegato (UE) 2019/715. Pertanto il consiglio di amministrazione dovrebbe adottare e aggiornare periodicamente, previa opportuna consultazione dei portatori di interessi, un documento unico di programmazione contenente i programmi di lavoro annuale e pluriennale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Quando l'Agenzia è chiamata a svolgere un nuovo compito non specificamente previsto nel suo mandato o alcuni compiti per i quali sono necessari un esame e un'analisi dell'incidenza sulle sue risorse, umane e finanziarie, conformemente al suo mandato, il consiglio di amministrazione dovrebbe inserire tali compiti nel documento di programmazione solo dopo tale analisi. L'analisi dovrebbe individuare le risorse necessarie con cui l'Agenzia potrebbe svolgere tali nuovi compiti e accertare se i compiti esistenti ne risentano negativamente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Per svolgere i propri compiti l'Agenzia dovrebbe disporre di risorse adeguate e di un bilancio autonomo. Dovrebbe essere finanziata principalmente mediante un contributo a carico del bilancio generale dell'Unione. La procedura di bilancio dell'Unione dovrebbe applicarsi al contributo dell'Unione e a eventuali altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione. È opportuno che la revisione dei conti sia effettuata dalla Corte dei conti dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>La riscossione di diritti rafforza il finanziamento dell'Agenzia e può essere presa in considerazione per servizi specifici che rientrano nell'ambito delle sue competenze, prestati dall'Agenzia a paesi terzi o all'industria. I diritti riscossi dall'Agenzia dovrebbero coprire i costi da essa sostenuti per la prestazione dei relativi servizi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> relative alla determinazione dei diritti e dei corrispettivi per la fornitura di servizi</STRING></STRING> al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto riguarda i diritti e i corrispettivi. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>. <STRING BOLD="on">[Em.20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di precisare il metodo di calcolo di tali diritti e corrispettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda [contenuto e portata]. È particolarmente importante che la Commissione conduca consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori, anche a livello specialistico, e che tali consultazioni siano condotte in conformità con i principi sanciti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", del 13 aprile 2016</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Negli ultimi anni, con la creazione di nuove agenzie decentrate, sono migliorati la trasparenza e il controllo sulla gestione dei fondi dell'Unione ad esse attribuiti, in particolare per quanto concerne l'iscrizione in bilancio dei diritti, il controllo finanziario, il potere di discarico, i contributi al regime pensionistico e la procedura di bilancio interna (codice di condotta). Analogamente, è opportuno che il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> si applichi senza restrizioni all'Agenzia e che questa aderisca all'accordo interistituzionale, del 25 maggio 1999, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<FOOTNOTE><FIELD>GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'aumento proposto delle risorse dell'EMSA è insufficiente data l'entità dell'aumento proposto dei compiti dell'Agenzia e la portata delle ambizioni dell'UE per la politica marittima. Pertanto, l'importo delle risorse finanziarie destinate alla proposta in esame dovrebbe essere prelevato dai margini non assegnati al di sotto dei massimali del QFP oppure essere mobilitato attraverso gli strumenti speciali non tematici del QFP. Poiché la proposta della Commissione relativa alla revisione del QFP non ha rafforzato il bilancio dell'EMSA, l'aumento degli stanziamenti destinati all'EMSA non può essere controbilanciato da una riduzione compensativa della spesa programmata a titolo dell'MCE Trasporti né portare a una riduzione dei finanziamenti per altri programmi dell'Unione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un organismo specializzato in grado di assistere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione e nel monitoraggio della normativa dell'Unione in materia di sicurezza marittima, nonché nella valutazione della sua efficacia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della cooperazione da mettere in atto, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Per rispettare le indicazioni contenute nella dichiarazione congiunta e nell'orientamento comune sulle agenzie decentrate dell'Unione europea approvati nel luglio 2012 dal gruppo di lavoro interistituzionale con l'obiettivo di razionalizzare le attività delle agenzie e renderne più efficaci le attività, è necessario per il corretto funzionamento dell'Agenzia dare applicazione a taluni principi stabiliti relativamente alla governance della stessa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>L'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2022 rimane la medesima persona giuridica e proseguirà tutte le sue attività e procedure,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO I</TI><STI.GR>OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E OBIETTIVI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Istituzione, oggetto e ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce norme esaustive sui compiti, il funzionamento e la governance dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 ("l'Agenzia").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell'efficace applicazione e attuazione del diritto dell'Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l'Unione. A tal fine, l'Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell'ambito degli obiettivi e dei compiti dell'Agenzia di cui all'articolo 2 e ai capi II e III.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fornendo l'assistenza di cui al paragrafo 2, l'Agenzia offre in particolare sostegno agli Stati membri e alla Commissione affinché applichino correttamente i pertinenti atti giuridici dell'Unione, contribuendo nel contempo all'efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione nel settore del trasporto marittimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'assistenza fornita dall'Agenzia lascia impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri in quanto Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Obiettivi dell'Agenzia</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli obiettivi dell'Agenzia sono la promozione e la creazione di un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza marittima che miri <STRING STRIKE="on">a zero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla riduzione massima degli</STRING></STRING> incidenti e di protezione marittima, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi e la sostenibilità del settore marittimo, nonché la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi e la relativa azione d'intervento, e l'intervento contro l'inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. <STRING BOLD="on">[Em. 23]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ulteriori obiettivi dell'Agenzia sono la promozione della digitalizzazione del settore marittimo agevolando la trasmissione elettronica dei dati a sostegno della semplificazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la riduzione degli oneri amministrativi</STRING></STRING> e la fornitura alla Commissione e agli Stati membri di sistemi e servizi integrati di sorveglianza marittima e conoscenza della situazione marittima. <STRING BOLD="on">[Em. 24]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO II</TI><STI.GR>COMPITI DELL'AGENZIA</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Sostegno tecnico orizzontale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli Stati membri</STRING></STRING>: <STRING BOLD="on">[Em. 25]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nel controllo dell'efficace attuazione dei pertinenti atti giuridici vincolanti dell'Unione che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia, in particolare effettuando le visite e le ispezioni di cui all'articolo 10. A tale riguardo, l'Agenzia può fornire suggerimenti alla Commissione per eventuali miglioramenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>nei lavori preparatori per aggiornare e sviluppare i pertinenti atti giuridici dell'Unione che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia, in particolare in base all'evoluzione della normativa internazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nella realizzazione di qualsiasi altro compito assegnato alla Commissione negli atti legislativi dell'Unione relativamente agli obiettivi dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia collabora con gli Stati membri per:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>organizzare, se del caso, le opportune attività di sviluppo delle capacità e di formazione nelle materie che rientrano negli obiettivi dell'Agenzia e che sono di competenza degli Stati membri. A tal proposito, l'Agenzia crea capacità adeguate al fine di sviluppare, attuare e coordinare attività di formazione pertinenti ai suoi obiettivi, anche attraverso la realizzazione di corsi con un programma comune di base, seminari, conferenze, workshop nonché strumenti di formazione basati sul web, e-learning e altri strumenti di formazione innovativi e avanzati. I dettagli di tali attività di formazione erogate al di fuori dell'istruzione formale sono elaborati in stretta consultazione con gli Stati membri e la Commissione e approvati dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17 del presente regolamento, nel pieno rispetto dell'articolo 166 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sviluppare soluzioni tecniche, inclusa la prestazione dei servizi operativi corrispondenti, e fornire assistenza tecnica, per la costituzione della capacità nazionale necessaria per l'attuazione dei pertinenti atti giuridici dell'Unione attinenti agli obiettivi dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia promuove e agevola la cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e la Commissione nell'attuazione della normativa dell'Unione promuovendo lo scambio e la diffusione di esperienze e buone pratiche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia contribuisce, su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, previa approvazione del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 17, ad attività di ricerca marittima a livello dell'Unione coerenti con gli obiettivi dell'Agenzia. A tal riguardo, l'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei principali temi di ricerca, fatte salve altre attività di ricerca a livello dell'Unione, e nell'analisi dei progetti di ricerca in corso e completati pertinenti agli obiettivi dell'Agenzia. Se del caso, fatte salve le norme applicabili in materia di proprietà intellettuale e le considerazioni sulla sicurezza, l'Agenzia <STRING STRIKE="on">può diffondere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diffonde</STRING></STRING> i risultati delle sue attività di ricerca e innovazione, previa approvazione della Commissione, nell'ambito del suo contributo alla creazione di sinergie tra le attività di ricerca e innovazione di altri organismi dell'Unione e degli Stati membri. <STRING BOLD="on">[Em. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Ove necessario per l'esecuzione dei suoi compiti, l'Agenzia effettua studi con il coinvolgimento della Commissione e, ove applicabile, degli Stati membri, attraverso gruppi direttivi di consultazione, nonché, se del caso, delle parti sociali e dei rappresentanti dell'industria con competenze specialistiche sui temi pertinenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Sulla base delle ricerche e degli studi condotti, ma anche dell'esperienza acquisita attraverso le proprie attività, in particolare le visite e le ispezioni, e lo scambio di informazioni e buone pratiche con gli Stati membri e la Commissione, l'Agenzia può fornire, previa consultazione della Commissione, raccomandazioni, orientamenti o manuali non vincolanti pertinenti per sostenere e agevolare gli Stati membri e, se del caso, l'industria, nell'attuazione della normativa dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla sicurezza marittima</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia monitora i progressi in termini di sicurezza del trasporto marittimo nell'Unione, effettua analisi dei rischi sulla base dei dati disponibili ed elabora modelli di valutazione dei rischi per la sicurezza al fine di individuare le sfide e i rischi concernenti la sicurezza. Ogni tre anni presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti in termini di sicurezza marittima con eventuali raccomandazioni tecniche che potrebbero essere esaminate a livello dell'Unione o internazionale. A tal proposito, l'Agenzia analizza e propone in particolare orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione ai potenziali rischi per la sicurezza derivanti dalla diffusione e dall'impiego di fonti di energia alternative sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra alle navi ormeggiate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le tecnologie delle batterie impiegate per la propulsione, le "tecnologie a zero emissioni", quali definite nel regolamento [FuelEU Maritime], o qualsiasi altra futura tecnologia a bordo delle navi o nelle aree portuali</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 27]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2009/21/CE. In particolare, l'Agenzia elabora e mantiene la banca dati sulle ispezioni conformemente all'[articolo 6 bis] di tale direttiva, istituisce lo strumento elettronico di comunicazione di cui all'[articolo 9 ter] di tale direttiva, gestisce il sito web pubblico di cui all'articolo 8, paragrafo 2 quater, e fornisce alla Commissione raccomandazioni sulla base dei dati raccolti.</PARAG><PARAG>L'Agenzia assiste la Commissione nella partecipazione in qualità di osservatore al processo di audit dell'Organizzazione marittima internazionale ai sensi dell'[articolo 7] della direttiva 2009/21/CE.  L'Agenzia sviluppa inoltre strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento dei loro obblighi a norma della direttiva 2009/21/CE.</PARAG><PARAG>L'Agenzia offre inoltre un sistema di sviluppo comune delle capacità per i controllori dello Stato di bandiera e gli ispettori dello Stato di bandiera degli Stati membri, di cui all'[articolo 4 quater] della suddetta direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli Stati membri</STRING></STRING> nell'elaborazione e nella gestione delle banche dati di cui agli articoli 24 e 24 bis della direttiva 2009/16/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia assiste la Commissione nell'analisi delle informazioni pertinenti e nella pubblicazione delle informazioni relative alle navi e alle compagnie con un livello di prestazione basso o molto basso ai sensi della direttiva 2009/16/CE. <STRING BOLD="on">[Em. 28]</STRING></PARAG><PARAG>L'Agenzia sviluppa strumenti e servizi pertinenti che assistono gli Stati membri, su loro richiesta, nell'adempimento dei loro obblighi ai sensi della direttiva 2009/16/CE.</PARAG><PARAG>L'Agenzia offre inoltre un programma di sviluppo e formazione professionali per gli ispettori preposti al controllo da parte dello Stato di approdo degli Stati membri, come previsto all'[articolo 22, paragrafo 7,] della suddetta direttiva 2009/16/CE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati di cui all'articolo 17 della direttiva 2009/18/CE. Sulla base dei dati raccolti, l'Agenzia stila un riepilogo annuale dei sinistri e degli incidenti marittimi. L'Agenzia<STRING STRIKE="on">, su richiesta degli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> può essere invitata dagli</STRING></STRING> Stati membri <STRING STRIKE="on">interessati e in assenza di conflitti di interessi, fornisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a fornire</STRING></STRING> sostegno operativo <STRING STRIKE="on">a tali Stati membri</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tecnico</STRING></STRING> per quanto riguarda le inchieste di sicurezza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In assenza di conflitti di interessi per l'Agenzia, essa adempie tali richieste</STRING></STRING>. L'Agenzia svolge inoltre analisi dei rapporti sulle inchieste di sicurezza al fine di individuare il valore aggiunto a livello dell'Unione in termini di insegnamenti pertinenti da trarre. <STRING BOLD="on">[Em. 29]</STRING></PARAG><PARAG>L'Agenzia offre un programma di sviluppo e formazione professionali alle autorità competenti per le inchieste sugli incidenti di sicurezza marittima.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione delle direttive 2009/45/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e 2003/25/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 98/41/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 98/41/CE del Consiglio, del 18 giugno 1998, relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità (GU L 188 del 2.7.1998, pag. 35).</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, l'Agenzia sviluppa e gestisce una banca dati per la registrazione delle misure di cui all'articolo 9 della direttiva 2009/45/CE e all'articolo 9 della direttiva 98/41/CE e assiste la Commissione nella valutazione di tali misure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'Agenzia agevola la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri per la valutazione degli organismi riconosciuti che svolgono compiti di controllo e certificazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11).</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, l'Agenzia:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornisce alla Commissione un parere sulla sua valutazione degli organismi riconosciuti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornisce agli Stati membri informazioni adeguate nel contesto delle ispezioni effettuate a sostegno della valutazione della Commissione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 al fine di favorire il monitoraggio e la sorveglianza degli organismi riconosciuti a norma dell'articolo 9 della direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime (GU L 131 del 28.5.2009, pag. 47).</FIELD></FOOTNOTE>, sostenendo gli Stati membri nell'adempimento dei loro obblighi internazionali e dell'Unione in quanto Stati di bandiera. A tal proposito, l'Agenzia assiste la Commissione nella gestione del gruppo ad alto livello sulle questioni relative allo Stato di bandiera di cui all'[articolo 9, paragrafo 1,] della direttiva 2009/21/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>fornisce, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, una raccomandazione e assistenza tecnica alla Commissione in merito a eventuali provvedimenti correttivi o all'imposizione di ammende agli organismi riconosciuti a norma degli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 391/2009.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e gli Stati membri</STRING></STRING> nell'attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).</FIELD></FOOTNOTE> fornendo la sua valutazione tecnica sugli aspetti relativi alla sicurezza, formulando raccomandazioni con elenchi dei rispettivi requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e delle rispettive norme di prova, sviluppando e gestendo la banca dati di cui all'articolo 35, paragrafo 4, di tale direttiva e agevolando la cooperazione tra gli organismi di valutazione notificati che fungono da segretariato tecnico del proprio gruppo di coordinamento. <STRING BOLD="on">[Em. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione dei rischi per la sicurezza connessi alla realizzazione di navi marittime autonome e automatizzate di superficie (MASS) e assiste gli Stati membri agevolando, attraverso la ricerca e l'elaborazione di strumenti digitali, orientamenti e manuali pertinenti, l'approvazione dei progetti e/o delle operazioni concernenti le MASS.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L'Agenzia raccoglie e analizza i dati relativi alla gente di mare forniti e utilizzati in conformità della direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE>. Può inoltre raccogliere e analizzare dati sull'attuazione della convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (CLM del 2006) al fine di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo della gente di mare.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione utilizza tali dati, congiuntamente a quelli generati dal sistema d'informazione della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e ai servizi di guardia (STCW IS), per sviluppare risposte strategiche adeguate per il reclutamento e il mantenimento in attività della gente di mare. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 31]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla sostenibilità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia sostiene, in modo efficiente in termini di costi, gli Stati membri con mezzi supplementari di intervento antinquinamento in caso di inquinamento causato dalle navi e di inquinamento marino causato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas. L'Agenzia interviene in tal senso su richiesta dello Stato membro colpito sotto l'autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento. Tale assistenza lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati e rispetta la cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. I mezzi operativi che l'Agenzia fornisce agli Stati membri tengono conto della transizione del settore verso l'uso di fonti di energia alternative sostenibili per le navi e vi fanno fronte. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'individuazione di eventuali casi di inquinamento e nel perseguimento delle navi che procedono a scarichi illegali a norma della direttiva 2005/35/CE. L'Agenzia contribuisce in particolare all'attuazione degli articoli (10, 10 bis, 10 ter, 10 quater e 10 quinquies) di tale direttiva:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sviluppando e gestendo il necessario sistema di informazione (CleanSeaNet), nell'ambito del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet), e banche dati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>raccogliendo, analizzando e diffondendo le informazioni pertinenti sull'attuazione e l'applicazione della direttiva 2005/35/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>provvedendo allo sviluppo delle capacità delle autorità nazionali competenti e agevolando lo scambio di migliori prassi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>sviluppando e gestendo il canale di segnalazione esterna online per la ricezione e il trattamento delle informazioni sui potenziali scarichi illegali comunicate dall'equipaggio e trasmettendo tali informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condividendo e ricevendo informazioni pertinenti provenienti da altre agenzie dell'UE, come l'EFCA, in particolare per quanto riguarda gli attrezzi da pesca perduti. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia fornisce il servizio CleanSeaNet e qualsiasi altro strumento per assistere la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, nel monitoraggio della portata e dell'impatto ambientale dell'inquinamento marino da idrocarburi provocato dagli impianti per l'estrazione di petrolio e di gas.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva (UE) 2019/883 relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nell'elaborazione e nel mantenimento della banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 14 di tale direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nel contesto dell'attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all'obiettivo di conseguire un buono stato ecologico delle acque marine per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione, e nello sfruttare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati. A tal proposito, l'Agenzia svolge ulteriori ricerche su questioni relative ai container dispersi, compresi quelli contenenti pellet di plastica, e al rumore sottomarino e fornisce raccomandazioni alla Commissione e agli Stati membri.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda i container dispersi in mare, l'Agenzia dovrebbe fornire orientamenti ai portatori di interessi del settore e allo Stato di bandiera sui requisiti concordati in seno all'IMO per la segnalazione obbligatoria dei container dispersi. È inoltre opportuno esaminare la possibilità di meccanismi di risposta collettivi e coordinati a livello dell'UE e internazionale. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, anche con strumenti e servizi operativi, nell'attuazione degli elementi connessi alla navigazione della direttiva (UE) 2016/802. A tal proposito, l'Agenzia potenzia e gestisce anche una banca dati che aiuta gli Stati membri a selezionare e classificare per ordine di priorità in modo adeguato le navi da ispezionare sulla base del rischio di non conformità a tale direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su loro richiesta, con strumenti e servizi operativi adeguati per il monitoraggio e la raccolta dei dati relativi alle emissioni di ossidi di azoto (NOx) prodotte dalle navi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> emanando orientamenti adeguati e raccogliendo e analizzando dati sulla conformità alle disposizioni di tale regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella riduzione dell'impatto ambientale del trasporto marittimo a livello dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla decarbonizzazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia monitora i progressi delle misure operative e tecniche adottate per aumentare l'efficienza energetica delle navi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei porti</STRING></STRING> e la diffusione di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la propulsione assistita dal vento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la cattura del carbonio a bordo</STRING></STRING>, al fine di ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. <STRING BOLD="on">[Em. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia valuta la necessità di implementare moduli di formazione aggiuntivi per i professionisti marittimi che gestiscono sistemi ibridi e a zero emissioni di nuova generazione e spesso complessi. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, in relazione agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dai porti</STRING></STRING>. A tal proposito, l'Agenzia può avvalersi di qualsiasi strumento o servizio operativo pertinente a tale compito. In particolare, l'Agenzia ricerca, analizza e propone orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all'impiego di combustibili alternativi e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, compresa l'alimentazione elettrica da terra<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la propulsione assistita dal vento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dal sole e dall'onda cinetica e la cattura del carbonio a bordo, garantendo il rispetto dei principi della neutralità tecnologica</STRING></STRING>, nonché in relazione alle misure di efficienza energetica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ricorrendo a pratiche quali la navigazione a bassa velocità (slow steaming) e l'ottimizzazione della velocità</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) [..., sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo]. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella gestione della banca dati FuelEU e di altri strumenti informatici pertinenti di cui all'[articolo 16] di tale regolamento, nella messa a punto di adeguati strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica e di esecuzione di cui all'[articolo 15 ter] di tale regolamento, nonché nell'analisi dei dati pertinenti e nell'elaborazione della relazione di cui all'[articolo 28] del medesimo regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nell'aggiornamento e nella gestione degli strumenti informatici, delle banche dati e degli orientamenti pertinenti ai fini dell'attuazione di tale regolamento e dell'agevolazione delle attività di applicazione, assiste la Commissione nell'analisi dei dati pertinenti comunicati a norma di tale regolamento e sostiene la Commissione nelle sue attività volte all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 21 di detto regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione della direttiva 2003/87/CE per quanto attiene al settore marittimo. In particolare, l'Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di adeguati strumenti informatici di attuazione, strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica, applicazione e attuazione connesse alla direttiva 2003/87/CE, per quanto attiene al settore marittimo, sfruttando nel contempo i risultati dei pertinenti strumenti, servizi e banche dati esistenti.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale assistenza comprende anche il monitoraggio e la comunicazione in merito agli impatti sul traffico portuale, l'elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo di container limitrofi a discapito dei porti dell'UE. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Ogni tre anni l'Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell'Unione. Ove possibile, la relazione include un'analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La relazione è resa pubblica sul sito web dell'Agenzia in un formato consultabile e in modo disaggregato. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em.38]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e agli Stati membri </STRING></STRING>nello svolgimento dei compiti<STRING STRIKE="on"> di ispezione</STRING> ad essa assegnati a norma dell'articolo 9<STRING STRIKE="on">, paragrafo 4,</STRING> del regolamento (CE) n. 725/2004. <STRING BOLD="on">[Em. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell'Unione, nello sviluppo della resilienza agli incidenti di cibersicurezza nel settore marittimo, in particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornendo orientamenti e </STRING></STRING>agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di cibersicurezza tra gli Stati membri.<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, migliorando la conoscenza della situazione marittima<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche per quanto riguarda le nuove sfide di natura geopolitica, come la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e le connesse minacce alla sicurezza per determinati Stati membri e per l'Unione nel suo complesso</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l'Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, nonché sviluppa, gestisce e rende operativi il centro dati dell'Unione europea per l'identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (Centro dati europeo LRIT) e il sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) di cui agli articoli 6 ter e 22 bis di detta direttiva nonché il sistema per lo scambio di dati marittimi per l'identificazione e il tracciamento internazionale a lungo raggio delle navi, conformemente all'impegno preso in seno all'IMO.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia fornisce, su richiesta e fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell'Unione competenti nell'ambito dei rispettivi mandati per facilitare l'adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure amministrative che devono essere stabilite dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che,<STRING STRIKE="on"> su richiesta e</STRING> fatto salvo il diritto nazionale e dell'Unione, fornisce alla Commissione, alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell'Unione competenti, nell'ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti:<STRING BOLD="on">[Em. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la sicurezza, la protezione e l'inquinamento in mare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le situazioni di emergenza in mare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'attuazione di qualsiasi normativa dell'Unione che imponga il monitoraggio dei movimenti delle navi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei container dispersi in mare</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 43]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell'Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore dei trasporti marittimi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'impiego delle MASS e la loro interazione con le navi convenzionali.</PARAG><PARAG>La comunicazione di tali informazioni è soggetta alle norme applicabili in materia di protezione dei dati ed è conforme alle procedure amministrative che devono essere stabilite dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura dei dati di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi è subordinata all'autorizzazione dello Stato di bandiera interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Agenzia contribuisce, nell'ambito delle sue competenze, a una risposta tempestiva alle crisi e alla loro attenuazione fornendo assistenza, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione nell'esecuzione dei piani di emergenza e agevolando lo scambio di informazioni e migliori pratiche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione nella gestione della componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza Copernicus nell'ambito della governance e del quadro finanziario del programma Copernicus.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nello sviluppo e nella gestione dell'ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) volontario, una soluzione di interoperabilità, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi utilizzati dalle autorità civili e militari competenti nel settore marittimo, integrando le informazioni già disponibili attraverso i sistemi di informazione obbligatori.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei settori del diritto dell'Unione di sua competenza, l'Agenzia raccoglie e fornisce, se del caso, statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili per consentire alla Commissione e agli Stati membri di adottare le misure necessarie per migliorare i loro interventi e valutare l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Tra tali compiti rientrano l'agevolazione e la promozione dei certificati elettronici, la raccolta, la registrazione e la valutazione dei dati tecnici, l'utilizzo sistematico delle banche dati esistenti, compreso il loro arricchimento reciproco attraverso il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi, e, se del caso, lo sviluppo di ulteriori banche dati interoperabili. A tal proposito, l'Agenzia contribuisce anche al settore marittimo dello spazio comune europeo di dati sulla mobilità analizzando i collegamenti con i sistemi di altri modi di trasporto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia assiste la Commissione nell'attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).</FIELD></FOOTNOTE>, svolgendo i compiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sviluppare, mettere a disposizione e gestire i componenti e i servizi informatici comuni del sistema di interfaccia unica marittima europea ("EMSWe") sotto la responsabilità della Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>gestire la serie di dati EMSWe, la guida all'implementazione dei messaggi e i modelli dei fogli elettronici digitali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>fornire orientamenti tecnici agli Stati membri per l'attuazione dell'EMSWe;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>agevolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e migliorare</STRING></STRING> il riutilizzo e la condivisione dei dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> affidabili</STRING></STRING> scambiati nell'EMSWe utilizzando SafeSeaNet. <STRING BOLD="on">[Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia fornisce assistenza tecnica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e operativa, nonché programmi regolari di formazione e certificazione,</STRING></STRING> agli Stati membri, su loro richiesta e fatti salvi i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l'adozione di certificati elettronici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nella digitalizzazione di ogni altra procedura, che possa avere un effetto positivo riducendo gli oneri amministrativi a carico delle autorità dello Stato di bandiera, di approdo o costiero</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 45]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Visite presso gli Stati membri e ispezioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per assistere la Commissione nell'adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell'effettiva applicazione del pertinente diritto dell'Unione, l'Agenzia effettua visite negli Stati membri conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale metodologia tiene conto di un approccio integrato per ogni visita inteso a verificare ogni volta più di un atto legislativo pertinente alla funzione di Stato di bandiera, Stato di approdo o Stato costiero dello Stato membro esaminato durante la visita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia informa in tempo utile della visita prevista lo Stato membro interessato, comunicando l'identità dei funzionari autorizzati, la data di inizio della visita e la durata prevista. I funzionari dell'Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell'Agenzia, dalla quale risultano l'oggetto e lo scopo della missione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia può effettuare ispezioni per conto della Commissione secondo quanto previsto dagli atti giuridici vincolanti dell'Unione per quanto riguarda gli organismi riconosciuti dall'Unione a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 e per quanto riguarda la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva (UE) 2022/993.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia può inoltre effettuare ispezioni per conto della Commissione, come previsto da qualsiasi altro atto giuridico vincolante dell'Unione, se la Commissione decide di delegare tale compito all'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>A conclusione di ciascuna visita o ispezione, l'Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. La relazione segue il modello precedentemente stabilito dalla Commissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni, l'Agenzia esamina le relazioni redatte nell'ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l'efficacia e l'efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L'Agenzia presenta le analisi alla Commissione per l'ulteriore discussione con gli Stati membri al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare per quanto riguarda l'attuazione del diritto dell'Unione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 46]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO III</TI><STI.GR>ALTRI COMPITI DELL'AGENZIA PER QUANTO RIGUARDA LE RELAZIONI INTERNAZIONALI E LA COOPERAZIONE EUROPEA IN MATERIA DI GUARDIA COSTIERA</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Relazioni internazionali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione, su loro richiesta, l'assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell'IMO, in seno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a cui l'EMSA, nell'ambito della delegazione della Commissione, dovrebbe essere coinvolta e partecipare alle discussioni</STRING></STRING>, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), per quanto concerne la navigazione, dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti memorandum</STRING></STRING> d'intesa relativi al controllo delle navi da parte dello Stato d'approdo e di altre organizzazioni regionali competenti cui l'Unione ha aderito, per quanto riguarda le materie di competenza dell'Unione.<STRING BOLD="on">[Em. 47]</STRING></PARAG><PARAG>Al fine di svolgere tali compiti in modo efficiente ed efficace, il direttore esecutivo può decidere di distaccare personale presso le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, fatti salvi gli opportuni accordi con il servizio europeo per l'azione esterna. Tale decisione richiede il previo consenso della Commissione e del consiglio di amministrazione. La decisione precisa l'ambito delle attività che devono essere espletate dal personale distaccato in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Agenzia, <STRING STRIKE="on">su richiesta della</STRING> in consultazione con la Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l'organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell'Unione, agli Stati candidati all'adesione all'Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi. <STRING BOLD="on">[Em. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Su richiesta della Commissione</STRING> In consultazione con la Commissione, il <STRING STRIKE="on">del</STRING> servizio europeo per l'azione esterna, o con entrambi, l'Agenzia può fornire assistenza in caso di inquinamento causato dalle navi, nonché di inquinamento marino causato da impianti per l'estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l'Unione. L'Agenzia fornisce l'assistenza in linea con il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento, applicate per analogia ai paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino. <STRING BOLD="on">[Em. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 24 e <STRING STRIKE="on">su richiesta della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in consultazione con la</STRING></STRING> Commissione, l'Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di sua competenza. <STRING BOLD="on">[Em. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell'Unione operanti nelle materie che rientrano nell'ambito delle sue competenze<STRING STRIKE="on"> previa approvazione della Commissione</STRING>. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere della Commissione e alla presentazione di relazioni periodiche a quest'ultima. <STRING BOLD="on">[Em. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni internazionali dell'Agenzia per quanto riguarda le questioni di sua competenza. Tale strategia <STRING STRIKE="on">è in linea con le priorità politiche della Commissione e </STRING>mira ad assistere la Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna nella realizzazione <STRING STRIKE="on">di tali</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> priorità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'Unione</STRING></STRING>. La strategia è incorporata nel documento di programmazione dell'Agenzia, con specificazione delle risorse correlate. <STRING BOLD="on">[Em. 52]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia, in collaborazione con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, istituita dal regolamento (UE) 2019/1896, e l'Agenzia europea di controllo della pesca, istituita dal regolamento (UE) 2019/473, ciascuna nell'ambito dei rispettivi mandati, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, ove opportuno, a livello internazionale:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>condividendo, integrando e analizzando le informazioni disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati da tali agenzie o accessibili alle stesse, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la titolarità dei dati da parte degli Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornendo servizi di sorveglianza e di comunicazione basati su tecnologie avanzate, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>potenziando le capacità mediante l'elaborazione di orientamenti e raccomandazioni e instaurando migliori prassi, nonché fornendo formazione e scambio di personale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, anche analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, incluso mediante il ricorso agli strumenti di simulazione digitale per studiare l'effetto degli incidenti</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>condividendo le capacità mediante la pianificazione e la realizzazione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità, nella misura in cui tali attività siano coordinate da dette agenzie e siano approvate dalle autorità competenti degli Stati membri interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">condividendo gli sviluppi, la ricerca e le tecnologie pertinenti, compresa l'intelligenza artificiale, in modo collaborativo e flessibile, per trovare soluzioni alle sfide affrontate nei diversi settori; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intensificando la cooperazione per raccogliere dati ai fini della ricerca scientifica marina in materia di ecosistemi marini, oceanografia fisica, chimica marina, biologia marina, pesca, perforazione e carotaggio oceanici scientifici, ricerca geologica e geofisica e altre attività; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuando progetti di cooperazione con paesi terzi per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell'inquinamento da parte delle navi, la protezione marittima e la conservazione dell'ambiente marino; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi i poteri del consiglio di amministrazione dell'Agenzia di cui all'articolo 15, le modalità dettagliate della cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera tra l'Agenzia, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e l'Agenzia europea di controllo della pesca sono stabilite in un accordo di lavoro, conformemente ai loro rispettivi mandati e alle regole finanziarie applicabili a tali agenzie. Tale accordo è approvato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia, dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea di controllo della pesca e dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia, con l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e con l'Agenzia europea di controllo della pesca, mette a disposizione un manuale pratico sulla cooperazione europea in materia di funzioni di guardia costiera. Tale manuale contiene orientamenti, raccomandazioni e migliori prassi per lo scambio di informazioni. La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I compiti di cui al presente articolo non recano pregiudizio ai compiti dell'Agenzia di cui agli articoli da 4 a 12 e non violano i diritti e gli obblighi degli Stati membri, in particolare come Stati di bandiera, Stati di approdo o Stati costieri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Comunicazione e divulgazione</STI.ART><PARAG>L'Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato. Le attività di comunicazione non possono pregiudicare i restanti compiti di cui gli articoli da 4 a 13 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. Tali piani, basati su un'analisi delle esigenze, sono aggiornati regolarmente dal consiglio di amministrazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO IV</TI><STI.GR>ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Struttura amministrativa e di gestione</STI.ART><PARAG>La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia è composta da:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>un direttore esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 23.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Composizione del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da quattro rappresentanti della Commissione, tutti con diritto di voto.</PARAG><PARAG>Il consiglio di amministrazione comprende<STRING STRIKE="on"> anche</STRING> quattro professionisti dei settori maggiormente interessati di cui all'articolo 2, nominati dalla Commissione e non aventi diritto di voto. <STRING BOLD="on">[Em. 57]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel consiglio di amministrazione siedono anche due rappresentanti del Parlamento europeo che partecipano in qualità di osservatori e non aventi diritto di voto. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 58]</STRING></PARAG><PARAG>I membri del consiglio di amministrazione sono nominati in base al grado di esperienza maturata nel settore e alla loro competenza nei settori di cui all'articolo 2. Gli Stati membri e la Commissione, rispettivamente, si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel consiglio di amministrazione. Uno dei quattro professionisti è un rappresentante del sistema di cooperazione permanente degli organi inquirenti sugli incidenti a norma dell'articolo 10 della direttiva 2009/18/CE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ogni Stato membro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il Parlamento europeo</STRING></STRING> e la Commissione nominano i rispettivi membri del consiglio di amministrazione nonché un supplente per rappresentarli in caso di assenza. <STRING BOLD="on">[Em. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La durata del mandato è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi. L'Agenzia pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Funzioni del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Affinché l'Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>impartisce orientamenti generali e strategici per le attività dell'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sentito il parere della Commissione e a norma dell'articolo 17, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il bilancio annuale e la tabella dell'organico dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo VI;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell'Agenzia e la trasmette ogni anno entro il 1º luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri. La relazione è oggetto di pubblicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia in conformità dell'articolo 25;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell'articolo 10<STRING STRIKE="on">. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri</STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>esamina e approva gli accordi amministrativi di cui all'articolo 11, paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>adotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e mette a disposizione del pubblico le</STRING></STRING> norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione; <STRING BOLD="on">[Em. 61]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 13, in base a un'analisi delle esigenze;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>adotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e mette a disposizione del pubblico</STRING></STRING> il suo regolamento interno; <STRING BOLD="on">[Em. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>nomina i membri del comitato esecutivo, deliberando a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, a norma dell'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>adotta un mandato per i compiti del comitato esecutivo di cui all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>nomina il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e ne controlla l'operato e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 22;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>r)</NO.P>fissa le procedure per l'assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>s)</NO.P>nomina, se del caso, un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(t)</NO.P>assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>u)</NO.P>prende tutte le decisioni relative alla costituzione e se necessario alla modifica delle strutture interne dell'Agenzia, compresa l'istituzione di gruppi consultivi o di lavoro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tenendo conto delle esigenze operative dell'Agenzia e rispettando il principio della sana gestione finanziaria</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>decide in merito ai servizi che l'Agenzia può offrire a fronte di diritti e corrispettivi e adotta un modello quadro per la ripartizione finanziaria dei diritti e dei corrispettivi pagabili di cui all'articolo 26, paragrafo 3, lettera c).<STRING STRIKE="on"> Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della decisione del consiglio di amministrazione concernente i servizi offerti a fronte di diritti o il modello quadro, a sfavore di tale decisione, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri; </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>w)</NO.P>adotta una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>x)</NO.P>adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, di cui all'articolo 11, paragrafo 6<STRING STRIKE="on">. Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione della strategia, a sfavore di tale strategia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la adotta, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri</STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 65]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>y)</NO.P>adotta le norme di sicurezza interna dell'Agenzia di cui all'articolo 41;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>z)</NO.P>nomina il responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.</PARAG><PARAG>Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Programmazione annuale e pluriennale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta un documento unico di programmazione contenente una programmazione pluriennale ed annuale, sulla base di un progetto presentato dal direttore esecutivo, tenendo conto del parere della Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, per quanto riguarda la programmazione pluriennale, previa consultazione del Parlamento europeo. Qualora decida di non tener conto di elementi del parere della Commissione, il consiglio di amministrazione fornisce una giustificazione dettagliata. L'obbligo di fornire una motivazione dettagliata si applica anche agli elementi sollevati dal Parlamento europeo durante la consultazione</STRING></STRING>. Il consiglio di amministrazione <STRING STRIKE="on">lo </STRING>trasmette<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il documento unico di programmazione</STRING></STRING> al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro il 31 gennaio dell'anno successivo</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 66]</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell'adozione del documento unico di programmazione, a sfavore di tale documento, il consiglio di amministrazione lo riesamina e lo adotta, eventualmente in versione modificata, entro un termine di due mesi, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi, compresi i rappresentanti della Commissione, o all'unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 67]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale e, se necessario, è adattato di conseguenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 7. Esso indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. La programmazione annuale o pluriennale, o entrambe, includono la strategia per le relazioni con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, di cui all'articolo 11, e le azioni connesse a tale strategia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando all'Agenzia è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. L'inserimento di tale nuovo compito è subordinato all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio e può essere subordinato a una decisione di rinvio di altri compiti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il consiglio di amministrazione esamina e approva, nel quadro della preparazione del documento unico di programmazione, le richieste di assistenza tecnica della Commissione o degli Stati membri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 5, paragrafi da 5 a 8, all'articolo 8, paragrafi 6 e 7, all'articolo 9, paragrafo 3, all'articolo 10, paragrafo 4, e all'articolo 11, paragrafi 2 e 4. L'approvazione di tali richieste:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non pregiudica gli altri compiti dell'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>evita la duplicazione degli sforzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è subordinata all'analisi delle implicazioni in termini di risorse umane e di bilancio; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>può essere subordinata a una decisione di rinvio di altri compiti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica complessiva, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso definisce inoltre la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La programmazione delle risorse è aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 41.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Presidente del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Riunioni del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio di amministrazione deve prendere una decisione in conformità dell'articolo 35.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all'anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo <STRING STRIKE="on">degli Stati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei suoi</STRING></STRING> membri. <STRING BOLD="on">[Em. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell'ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l'applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione possono, nel rispetto delle disposizioni del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Modalità di voto del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Salvo disposizione contraria del presente regolamento, il consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei suoi membri con diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettere da c) a e) e lettere i), j), n), o), p), q), t) e u), e paragrafo 2, possono essere adottate soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini dell'adozione delle decisioni di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), il voto favorevole del rappresentante della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Agenzia. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 69]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ogni membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avente diritto di voto dispone di un voto. Il direttore</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">dispone di un voto. Il direttore</STRING> esecutivo dell'Agenzia non partecipa al voto. <STRING BOLD="on">[Em. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In assenza di un membro il suo supplente può esercitarne il diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il regolamento interno stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, comprese le condizioni in cui un membro può agire per conto di un altro.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Comitato esecutivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il comitato esecutivo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione in materia di gestione amministrativa e di bilancio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delibera sulle questioni previste dalle regole finanziarie adottate a norma dell'articolo 25 e non riservate al consiglio di amministrazione ai sensi del presente regolamento; [Em. 71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>prepara le decisioni che dovranno essere adottate dal consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>assicura, insieme al consiglio di amministrazione, un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il comitato esecutivo è composto dal presidente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dal vicepresidente</STRING></STRING> del consiglio di amministrazione, da un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il comitato esecutivo può invitare altri osservatori a partecipare alle sue riunioni. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il mandato dei membri del comitato esecutivo è di quattro anni, con possibilità di rinnovo. Il mandato dei membri del comitato esecutivo termina nel momento in cui cessa la loro appartenenza al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il comitato esecutivo tiene una riunione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta dei suoi membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato esecutivo adotta le decisioni per consenso. Se non riesce ad adottare una decisione per consenso, la questione è deferita al consiglio di amministrazione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 73]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO V</TI><STI.GR>DIRETTORE ESECUTIVO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Nomina, proroga del mandato e rimozione dall'incarico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e <STRING STRIKE="on">alle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> competenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed esperienza comprovate nell'ambito del settore marittimo</STRING></STRING>, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell'equilibrio di genere. <STRING BOLD="on">[Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima del termine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a fare una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste dai suoi membri. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati dei motivi di tale decisione, nel pieno rispetto dei requisiti di riservatezza applicabili. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 78]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Compiti e responsabilità del direttore esecutivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo gestisce l'Agenzia conformemente alle decisioni del consiglio di amministrazione e risponde a quest'ultimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo sull'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a riferire sull'esercizio delle sue funzioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Pertanto, il direttore esecutivo: </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 79]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornisce assistenza e competenze tecniche alla Commissione e agli Stati membri nel contesto delle riunioni dell'IMO; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 80]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risponde al consiglio di amministrazione dell'Agenzia quando adotta decisioni politicamente sensibili nell'interesse dell'Unione; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 81]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento. In particolare, il direttore esecutivo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantisce l'amministrazione corrente sostenibile ed efficiente dell'Agenzia; <STRING BOLD="on">[Em. 82]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>organizza, dirige e supervisiona le operazioni e il personale dell'Agenzia entro i limiti delle decisioni del consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>prepara e attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>predispone il progetto delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia per l'adozione da parte del consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>elabora uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia a norma dell'articolo 27 ed esegue il bilancio a norma dell'articolo 28;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>prepara il progetto di documento unico di programmazione e lo presenta per adozione al consiglio di amministrazione, previa consultazione della Commissione, almeno quattro settimane prima della pertinente riunione del consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>attua il documento unico di programmazione, valutando i progressi compiuti rispetto agli indicatori pertinenti e riferisce al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>redige la relazione annuale di attività consolidata dell'Agenzia e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>risponde alle richieste di assistenza a norma dell'articolo 17, paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>decide dell'esecuzione delle visite ed ispezioni di cui all'articolo 10, previa consultazione della Commissione e seguendo la metodologia per le visite definita dal consiglio di amministrazione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera g);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>decide di concludere accordi amministrativi con altri organismi dell'Unione che operano nei settori di attività dell'Agenzia, purché il progetto di accordo sia stato prima presentato per consultazione alla Commissione e al consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, e sempre che il consiglio di amministrazione non abbia sollevato obiezioni entro quattro settimane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>adotta tutte le misure necessarie, comprese l'adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell'Agenzia conformemente alle disposizioni del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>predispone un efficace sistema di monitoraggio per valutare i risultati dell'Agenzia rispetto agli obiettivi e ai compiti previsti dal presente regolamento. A tal fine stabilisce, d'accordo con la Commissione e il consiglio di amministrazione, appositi indicatori di prestazione atti a consentire un'effettiva valutazione dei risultati ottenuti. Provvede affinché la struttura organizzativa dell'Agenzia sia regolarmente adattata all'evolversi delle necessità nei limiti delle risorse finanziarie e umane disponibili. A tale riguardo, predispone un regolare sistema di valutazione conforme a criteri professionali riconosciuti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>istituisce un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, ne assicura il funzionamento e riferisce al consiglio di amministrazione ogni modifica sostanziale dello stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>assicura lo svolgimento delle valutazioni dei rischi e la gestione dei rischi per l'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>prepara un piano d'azione di seguito in relazione alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come alle indagini dell'OLAF e dell'EPPO, di cui all'articolo 38, e riferisce sui progressi compiuti ogni sei mesi alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e altri illeciti, fatti salvi i poteri investigativi dell'OLAF e dell'EPPO, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, se del caso, mediante applicazione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, anche di carattere pecuniario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>r)</NO.P>prepara per l'Agenzia una strategia antifrode, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi o le organizzazioni internazionali, o entrambi, e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>s)</NO.P>promuove la diversità e garantisce l'equilibrio di genere per quanto riguarda l'assunzione del personale dell'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>t)</NO.P>assume personale su una base geografica quanto più ampia possibile;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>u)</NO.P>definisce e attua una politica di comunicazione per l'Agenzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>svolge qualsiasi altro compito affidatogli o delegatogli dal consiglio di amministrazione o eventualmente richiesto dal presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Partecipazione di paesi terzi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La partecipazione all'Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto dell'Unione nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell'inquinamento e dell'intervento contro l'inquinamento causato dalle navi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, l'Agenzia stipula, previo parere della Commissione, intese che specificano la natura e la portata delle regole dettagliate per la partecipazione di tali paesi ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VI</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINANZIARIE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Regole finanziarie</STI.ART><PARAG>Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Le regole finanziarie si discostano dal regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Bilancio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia devono risultare in pareggio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un contributo dell'Unione iscritto nel bilancio generale dell'Unione europea e sovvenzioni degli organismi dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell'Agenzia conformemente all'articolo 24;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>eventuali diritti e corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall'Agenzia in conformità degli atti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati e </STRING></STRING>di esecuzione <STRING STRIKE="on">adottati a norma dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all</STRING></STRING>'articolo 33; <STRING BOLD="on">[Em. 83]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi operativi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Formazione del bilancio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni anno il direttore esecutivo elabora un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sulla base di tale progetto, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno. Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di stato di previsione definitivo alla Commissione entro il 31 marzo di tale anno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione trasmette lo stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sulla base dello stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione europea le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo della sovvenzione da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a maggioranza di due terzi dei membri con diritto di voto</STRING></STRING>. Il bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione europea. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti. <STRING BOLD="on">[Em. 84]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2019/715.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Esecuzione del bilancio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Rendicontazione e discarico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il 1º marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile dell'Agenzia trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti i conti provvisori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, l'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti in merito ai conti provvisori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 246 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Entro il 1º luglio dell'esercizio finanziario successivo il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I conti definitivi sono pubblicati nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> entro il 15 novembre dell'anno finanziario successivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento finanziario, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio in causa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell'anno N + 2, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio N.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VII</TI><STI.GR>PERSONALE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Disposizione generale</STI.ART><PARAG>Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Esperti nazionali distaccati e altro personale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VIII</TI><STI.GR>Disposizioni generali e finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Status giuridico e sede</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Agenzia è un organismo dell'Unione ed è dotata di personalità giuridica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In ciascuno degli Stati membri, l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Agenzia ha sede a Lisbona (Repubblica portoghese).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4a.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di ottenere risparmi finanziari, l'Agenzia, se del caso, coopera strettamente con le istituzioni, le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare con quelli che hanno la propria sede nello stesso Stato membro. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 85]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dopo averne informato la commissione competente del Parlamento europeo</STRING></STRING>, con l'accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire i centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell'Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali. <STRING BOLD="on">[Em.  86]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Atti di esecuzione in relazione ai </STRING>Diritti e<STRING STRIKE="on"> ai</STRING> corrispettivi <STRING BOLD="on">[Em. 87]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione adotta, conformemente ai principi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, atti di esecuzione che precisano:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">i diritti e i corrispettivi spettanti all'Agenzia, particolarmente in applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera c); e</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le condizioni di pagamento.</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 88]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I diritti e i corrispettivi sono riscossi per eventuali servizi forniti dall'Agenzia, in particolare a paesi terzi e all'industria, per compiti che rientrano nelle sue competenze.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I diritti e i corrispettivi sono espressi e riscossi in euro. I diritti e i corrispettivi sono fissati in modo trasparente, equo e uniforme. Se del caso, si tiene conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese, fra cui la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi. La ripartizione dei diritti è chiaramente riportata nella contabilità. I termini per il pagamento di diritti e corrispettivi sono fissati in modo congruo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'importo dei diritti e dei corrispettivi è determinato ad un livello che assicuri entrate sufficienti a coprire l'intero costo dei servizi forniti. Tutte le spese dell'Agenzia attribuite a personale impegnato nelle attività di cui al paragrafo 2, compresi i contributi pensionistici del datore di lavoro, concorrono in modo specifico alla formazione di tale costo. Se si dovesse registrare regolarmente uno squilibrio significativo risultante dalla fornitura dei servizi coperti dai diritti e dai corrispettivi, il livello di tali diritti e corrispettivi sarà riesaminato. Tali diritti e corrispettivi sono entrate attribuite all'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 33 bis che integrino il presente regolamento definendo il metodo di calcolo dei diritti e dei corrispettivi di cui al paragrafo 2. Tale metodo si basa sui principi di cui ai paragrafi 3 e 4. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 89]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base del metodo stabilito a norma del paragrafo 4 bis, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano i diritti e i corrispettivi per la fornitura di servizi. Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 34, paragrafo 2. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 90]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 33a</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Esercizio della delega </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere da ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. / per un periodo di ... anni da ...</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui all'articolo 33, paragrafo 4 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4 bis, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni né dal Parlamento europeo né dal Consiglio entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 91 ]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Privilegi e immunità</STI.ART><PARAG>All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>Regime linguistico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>All'Agenzia si applicano le disposizioni previste dal regolamento n. 1 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>GU 17 del 6.10.1958, pag. 385. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006, del 20 novembre 2006, che adegua taluni regolamenti e decisioni a motivo dell'adesione della Bulgaria e della Romania.</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 37</TI.ART><STI.ART>Trasparenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le decisioni adottate dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 possono costituire oggetto di denuncia presso il Mediatore o di ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, alle condizioni di cui, rispettivamente, agli articoli 228 e 263 TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il trattamento dei dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART> Lotta antifrode</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'abuso di potere</STRING></STRING> e altre attività illecite ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Agenzia adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il personale dell'Agenzia. <STRING BOLD="on">[Em. 92]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno beneficiato di fondi dell'Unione tramite l'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'OLAF può effettuare indagini, compresi controlli e ispezioni in loco secondo le disposizioni e le procedure stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, abuso di potere</STRING></STRING> o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o a contratti finanziati dall'Agenzia. <STRING BOLD="on">[Em. 93]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea, l'OLAF e l'EPPO a procedere a tali controlli e indagini secondo le loro rispettive competenze.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART> Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e sensibili non classificate</STI.ART><PARAG>L'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443<FOOTNOTE><FIELD>Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE, Euratom) 2015/444<FOOTNOTE><FIELD>Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione. Le norme di sicurezza dell'Agenzia comprendono disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART>Responsabilità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è disciplinata dal diritto applicabile al contratto di cui trattasi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di eventuali clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dall'Agenzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In materia di responsabilità extracontrattuale, l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni al diritto degli Stati membri, i danni causati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è disciplinata dalle disposizioni dello statuto dei funzionari o dal regime a quello applicabile.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Valutazione e riesame</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro cinque anni [dall'entrata in vigore] e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l'impatto, l'efficacia<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'efficienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il rapporto costi-benefici</STRING></STRING> dell'Agenzia e dei suoi metodi di lavoro. La valutazione esamina in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le implicazioni finanziarie di tale modifica. <STRING BOLD="on">[Em. 94]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione trasmette la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Una valutazione su due comprende anche una disamina dei risultati ottenuti dall'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell'Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Indagini amministrative del Mediatore europeo</STI.ART><PARAG>Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 TFUE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Disposizioni transitorie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 15 del presente regolamento, i membri del consiglio di amministrazione nominati ai sensi del regolamento (CE) n. 1406/2002 prima del [data di entrata in vigore] rimangono in carica in qualità di membri del consiglio di amministrazione fino alla data di scadenza del rispettivo mandato, fatto salvo il diritto di ciascuno Stato membro di nominare un nuovo rappresentante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il direttore esecutivo dell'Agenzia nominato a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1406/2002 rimane in carica come direttore esecutivo con i compiti e le responsabilità di cui all'articolo 23 del presente regolamento. Se prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è adottata una decisione di proroga del mandato del direttore esecutivo a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1406/2002, la durata del mandato prorogato è di cinque anni. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'entrata in vigore del presente regolamento lascia impregiudicati tutti i contratti di lavoro in vigore al [data di entrata in vigore].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG>Il regolamento (CE) n. 1406/2002 è abrogato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>