<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0143</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi e modifica del regolamento (CE) n. 816/2006</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0042/2024 - Relatore: Adrián Vázquez Lázara)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006 (COM(2023)0224 – C9-0151/2023 – 2023/0129(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0224),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 114 e 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0151/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 settembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/865, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/865/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per il commercio internazionale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9‑0042/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0129</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 207,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>In caso di crisi occorre adottare misure eccezionali, rapide<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> adeguate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> eproporzionate</STRING></STRING>, che offrano gli strumenti per affrontare le conseguenze delle crisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, senza ledere inutilmente e in modo sproporzionato i diritti dei cittadini o la protezione dei diritti di proprietà intellettuale delle imprese</STRING></STRING>. In questo contesto l'utilizzo di prodotti o processi brevettati potrebbe rivelarsi indispensabile per far fronte alle conseguenze di una crisi. Gli accordi di licenza volontari di solito sono sufficienti per concedere in licenza i diritti brevettuali su tali prodotti e consentirne la fornitura nel territorio dell'Unione. Tali accordi rappresentano la soluzione più adeguata, rapida ed efficiente per consentire l'utilizzo di prodotti brevettati<STRING STRIKE="on">, anche in</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per aumentare la produzione nelle</STRING></STRING> situazioni di crisi. Tali accordi possono però non essere sempre disponibili o esserlo solo a condizioni inadeguate, ad esempio possono prevedere tempi di consegna eccessivi. In tali circostanze la concessione di licenze obbligatorie può rappresentare una soluzione per consentire l'accesso ai prodotti brevettati, in particolare a quelli necessari per affrontare le conseguenze di una crisi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 1]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Tra i meccanismi di emergenza o di crisi<STRING STRIKE="on"> cui può ricorrere l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, aventi un'incidenza transfrontaliera nell</STRING></STRING>'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che coinvolgono due o più Stati membri,</STRING></STRING> dovrebbe quindi figurare la concessione di licenze obbligatorie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per rispondere adeguatamente alle esigenze imposte dall'interesse pubblico</STRING></STRING>. L'attivazione di una modalità di crisi o di emergenza o la dichiarazione di una crisi o di uno stato di emergenza permettere di affrontare gli ostacoli alla libera circolazione di beni, servizi e persone in caso di crisi e la carenza di beni e servizi di rilevanza per le crisi. Nei casi in cui attraverso la cooperazione volontaria non sia possibile accedere a prodotti e processi di rilevanza per le crisi protetti da brevetto, la concessione di licenze obbligatorie può contribuire a eliminare le barriere legate ai brevetti, assicurando così la fornitura dei prodotti o servizi necessari per affrontare una crisi o un'emergenza in atto. È quindi importante che fra i meccanismi di crisi su cui può contare l'Unione vi sia un sistema di licenze obbligatorie efficiente ed efficace a livello di UE, uniformemente applicabile all'interno dell'Unione. Ciò garantirebbe il buon funzionamento del mercato interno, assicurando la fornitura e la libera circolazione dei prodotti fondamentali per le crisi soggetti alla concessione di licenze obbligatorie nel mercato interno.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>La possibilità di ricorrere a licenze obbligatorie in situazioni di emergenza nazionale o in altre circostanze di estrema urgenza è esplicitamente prevista dall'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio ("accordo TRIPS")<FOOTNOTE><FIELD>GU L 336 del 23.12.1994, pag. 214.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Tutti gli Stati membri hanno istituito quadri per la concessione di licenze obbligatorie per i brevetti nei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali Le leggi nazionali di norma consentono la concessione di licenze obbligatorie per motivi di interesse pubblico o in caso di emergenza. Esistono però divergenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i motivi, le condizioni e le procedure per la concessione di licenze obbligatorie. Ne deriva un sistema frammentato, non ottimale e non coordinato, che impedisce all'Unione di sfruttare efficacemente la concessione di licenze obbligatorie per affrontare crisi transfrontaliere.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>I sistemi nazionali di licenze obbligatorie sono operativi unicamente all'interno del territorio nazionale. Sono concepiti per rispondere alle esigenze della popolazione dello Stato membro che le rilascia e all'interesse pubblico di quest'ultimo. Al problema della portata territoriale limitata dei sistemi nazionali di licenze obbligatorie si aggiunge il fatto che per i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria non si esauriscono i diritti derivanti dal brevetto. Di conseguenza i sistemi di licenze obbligatorie non offrono una soluzione adeguata per i processi di fabbricazione transfrontalieri; ciò implica che non esiste un mercato interno funzionante per i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria. Oltre a rappresentare un grave ostacolo alla fornitura transfrontaliera all'interno del mercato unico, il rilascio di molteplici licenze obbligatorie nazionali comporta anche il rischio che siano adottate decisioni discordanti e incoerenti tra gli Stati membri. L'attuale quadro per la concessione di licenze obbligatorie appare quindi inadeguato ad affrontare le realtà del mercato interno, caratterizzato da catene di approvvigionamento transfrontaliere. Tale quadro non ottimale impedisce all'Unione di avvalersi di un ulteriore strumento in caso di crisi<STRING STRIKE="on">, in particolare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> quando gli accordi volontari non sono disponibili <STRING STRIKE="on">o sono inadeguati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non possono essere raggiunti entro quattro settimane</STRING></STRING>. In un momento in cui l'Unione e i suoi Stati membri si sforzano di migliorare la propria resilienza alle crisi, occorre prevedere un sistema ottimale di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi che sfrutti appieno il mercato interno e consenta agli Stati membri di sostenersi a vicenda in caso di crisi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>È quindi necessario istituire un sistema di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi o delle emergenze a livello di Unione. Tale sistema dovrebbe consentire alla Commissione di concedere una licenza obbligatoria valida in tutta l'Unione, che consenta la fabbricazione e la distribuzione dei prodotti necessari per affrontare una crisi o un'emergenza nell'Unione ("licenza obbligatoria dell'Unione").</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione potrebbe rilasciare una licenza obbligatoria dell'Unione per qualsiasi prodotto connesso a situazioni di crisi o di emergenza soltanto laddove il titolare dei diritti, cui è stata data la possibilità di avviare i negoziati con un potenziale licenziatario, non raggiunga un accordo entro quattro settimane. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Negli ultimi anni l'Unione europea ha adottato diversi meccanismi al fine di migliorare la propria resilienza alle crisi o alle emergenze che la colpiscono. Fra i meccanismi più recenti figurano lo strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI), istituito dal regolamento (UE) n. XXX/XX [COM(2022) 459], e il regolamento (UE) 2022/2371, in base al quale la Commissione può riconoscere un'emergenza di sanità pubblica a livello di Unione; in tal caso potrebbe essere attivato un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi ai sensi del regolamento (UE) 2022/2372. Inoltre, in caso di carenza significativa di semiconduttori dovuta a gravi perturbazioni dell'approvvigionamento, la Commissione può attivare una fase di crisi mediante atti di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) XXX/XX (normativa sui chip) [COM(2022)46].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Tali meccanismi prevedono l'attivazione di una modalità di emergenza o di crisi e mirano a fornire gli strumenti per affrontare le emergenze dell'Unione. Consentendo alla Commissione di concedere una licenza obbligatoria quando con un atto giuridico dell'Unione è stata attivata una modalità di crisi o di emergenza si creano le sinergie necessarie tra i meccanismi di crisi esistenti e il sistema di licenze obbligatorie a livello di Unione. In tal caso la determinazione dell'esistenza di una crisi o di un'emergenza dipende esclusivamente dall'atto giuridico dell'Unione alla base del meccanismo di crisi e dalla definizione di crisi contenuta in tale atto. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che i meccanismi di crisi che possono essere considerati misure di emergenza o di estrema urgenza dell'Unione e che possono comportare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione siano elencati in un allegato del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Per garantire la massima efficacia delle licenze obbligatorie dell'Unione nell'affrontare le crisi, tali licenze dovrebbero essere disponibili in relazione a un brevetto o a un modello di utilità già rilasciato, a una domanda di brevetto pubblicata o a un certificato protettivo complementare. La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe applicarsi allo stesso modo ai brevetti nazionali, ai brevetti europei e ai brevetti europei con effetto unitario.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>I sistemi di modelli di utilità proteggono le nuove invenzioni tecniche che non presentano i requisiti di brevettabilità attraverso la concessione di un diritto esclusivo che impedisce ad altri, per un periodo di tempo limitato, di sfruttare commercialmente le invenzioni protette senza il consenso dei titolari dei diritti. La definizione di modello di utilità varia da un paese all'altro e non tutti gli Stati membri prevedono sistemi relativi a tali modelli. In generale i modelli di utilità sono adatti a proteggere le invenzioni che apportano piccoli miglioramenti o adattamenti a prodotti esistenti o che hanno una vita commerciale breve. Tuttavia, analogamente ai brevetti, i modelli di utilità possono proteggere invenzioni che potrebbero rivelarsi necessarie per affrontare una crisi e dovrebbero quindi essere inclusi nell'ambito di applicazione della licenza obbligatoria dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione relativa a un brevetto dovrebbe estendersi al certificato protettivo complementare, se tale protezione è concessa quando il brevetto scade nel corso della durata di detta licenza obbligatoria. In tal modo la licenza obbligatoria relativa a un brevetto potrebbe produrre i suoi effetti nel caso in cui i prodotti di rilevanza per le crisi non siano più protetti da brevetto, bensì da un certificato protettivo complementare dopo la scadenza del brevetto. Tale licenza, se concessa dopo la scadenza del brevetto, dovrebbe applicarsi anche al certificato protettivo complementare considerato in modo isolato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe applicarsi anche alle domande di brevetto pubblicate per i brevetti nazionali e per quelli europei. Poiché il rilascio di un brevetto dopo la pubblicazione della relativa domanda può richiedere anni, concentrarsi solo sulle invenzioni protette da un brevetto già rilasciato potrebbe impedire una risposta efficace e tempestiva alla crisi. In caso di crisi le soluzioni possono derivare dalle ultime tecnologie all'avanguardia. Inoltre alcune legislazioni nazionali in materia di brevetti, così come la convenzione sul brevetto europeo, prevedono che i richiedenti di brevetti siano protetti dall'utilizzo non autorizzato delle loro invenzioni e possano concedere in licenza l'utilizzo della loro invenzione oggetto della domanda di brevetto. Per poter continuare a produrre effetti dopo il rilascio del brevetto, la licenza obbligatoria dell'Unione relativa a una domanda di brevetto pubblicata dovrebbe estendersi al brevetto, dopo il suo rilascio, se ed in quanto il prodotto di rilevanza per le crisi continui a rientrare nell'ambito delle rivendicazioni brevettuali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>È opportuno chiarire che il presente regolamento fa salvo il diritto dell'Unione in materia di diritto d'autore e diritti connessi, comprese le direttive 96/9/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).</FIELD></FOOTNOTE>, 2009/24/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16).</FIELD></FOOTNOTE>, 2001/29/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10).</FIELD></FOOTNOTE> e 2004/48/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2019/790<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabiliscono norme e procedure specifiche che dovrebbero rimanere impregiudicate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Dopo la concessione di una licenza obbligatoria la protezione regolamentare dei dati può, se ancora in vigore, impedire l'utilizzo effettivo di tale licenza, in quanto ostacola l'autorizzazione dei medicinali generici. Ciò comporterebbe gravi conseguenze negative per le licenze obbligatorie dell'Unione concesse per affrontare una crisi, in quanto potrebbe ostacolare l'accesso ai medicinali necessari per farvi fronte. Per questa ragione la normativa farmaceutica dell'Unione (cfr. articolo 80, paragrafo 4, della direttiva (UE) XXX/XX [COM(2023) 192]) prevede la sospensione dell'esclusività dei dati e della protezione del mercato in caso di rilascio di una licenza obbligatoria per far fronte a un'emergenza di sanità pubblica. Tale sospensione è consentita solo in relazione alla licenza obbligatoria rilasciata e al relativo beneficiario e deve rispettare gli obiettivi, l'ambito di applicazione territoriale, la durata e l'oggetto di detta licenza. La sospensione implica che l'esclusività dei dati e la protezione del mercato non producono effetti nei confronti del titolare della licenza obbligatoria finché questa è in vigore. Alla scadenza della licenza obbligatoria l'esclusività dei dati e la protezione del mercato riprendono a produrre effetti. La sospensione non dovrebbe comportare una proroga della durata originaria della protezione regolamentare dei dati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Al fine di garantire la massima coerenza possibile con i meccanismi di crisi esistenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i loro requisiti di interesse pubblico</STRING></STRING> e con le altre normative dell'Unione, la definizione di "prodotto di rilevanza per le crisi" dovrebbe basarsi sulla definizione adottata nell'ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico (SMEI), ma dovrebbe essere più generale al fine di ricomprendere i prodotti legati a diversi tipi di crisi o emergenze.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione autorizza l'utilizzo di un'invenzione protetta senza il consenso del titolare dei diritti. Deve quindi essere concessa solo in via eccezionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse pubblico, quale meccanismo di ultima istanza,</STRING></STRING> e a condizioni che tengano conto degli interessi del titolare dei diritti. A tal fine occorre quindi definire chiaramente l'ambito di applicazione, la durata e la copertura territoriale della licenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che sono rigorosamente in linea con la durata della crisi e con lo scopo per cui è stata concessa la licenza obbligatoria</STRING></STRING>. Una modalità di crisi o di emergenza viene attivata o dichiarata nel quadro di un meccanismo di crisi a livello di UE per un periodo di tempo limitato. Se in tale quadro viene concessa una licenza obbligatoria dell'Unione, la durata della licenza non si estende oltre la durata della modalità di crisi o di emergenza attivata o dichiarata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in linea di principio non dovrebbe superare i 12 mesi, a meno che il rinnovo non sia necessario a causa del persistere delle circostanze che hanno portato alla concessione della licenza</STRING></STRING>. Per garantire che la licenza obbligatoria raggiunga il suo obiettivo e che ne siano soddisfatte le condizioni, l'utilizzo dell'invenzione dovrebbe essere autorizzato solo a una persona qualificata in grado di fabbricare il prodotto di rilevanza per le crisi e di corrispondere un compenso ragionevole al titolare dei diritti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere assistita da un organo consultivo per poter adottare una decisione con cognizione di causa. L'organo consultivo dovrebbe essere interpellato nelle prime fasi della discussione sulla necessità di rilasciare una licenza obbligatoria nel quadro dello strumento in questione. Spesso le discussioni sulla necessità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione hanno inizio con i lavori dell'organo consultivo interessato nel quadro dei corrispondenti meccanismi di crisi o di emergenza dell'Unione. In tal caso non è necessario che la Commissione convochi l'organo consultivo, bensì che confermi rapidamente che tale organo è competente anche per la valutazione della necessità di concedere licenze obbligatorie a livello di Unione e delle relative condizioni. La competenza dell'organo consultivo dovrebbe essere chiarita nelle prime fasi del processo, non appena la Commissione valuta concretamente la possibilità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>La partecipazione di un organo consultivo mira a garantire una valutazione di merito completa, approfondita e concreta di ogni situazione specifica. È quindi importante che l'organo consultivo sia adeguatamente strutturato e disponga delle competenze e delle procedure adeguate per sostenere la Commissione nel momento in cui è chiamata a decidere se concedere una licenza obbligatoria dell'Unione e a quali condizioni. I meccanismi di crisi dell'Unione prevedono di norma la creazione di un organo consultivo che garantisca un'azione coordinata della Commissione e degli organi e organismi competenti, del Consiglio e degli Stati membri. A questo proposito è stato istituito un gruppo consultivo nell'ambito dello strumento per le emergenze nel mercato unico. Il regolamento (UE) 2022/2371 prevede un comitato per le crisi sanitarie, mentre ai sensi del regolamento (UE) XXX/XX (normativa sui chip) [COM(2022) 46] la Commissione è assistita dal consiglio dei semiconduttori. Tali organi consultivi sono adeguatamente strutturati e hanno le competenze e le procedure adeguate per affrontare le crisi e le emergenze per le quali sono stati istituiti. Quando si discute sulla concessione di licenze obbligatorie nel quadro di tale strumento per la gestione delle crisi, il fatto che la Commissione sia assistita da un organo consultivo istituito specificamente per tale strumento le consente di essere opportunamente consigliata e permette di evitare duplicazioni di organi consultivi, che potrebbero dar luogo a incoerenze tra i diversi processi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che </STRING></STRING>gli organi consultivi competenti <STRING STRIKE="on">sono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano</STRING></STRING> elencati, insieme ai corrispondenti meccanismi di crisi, in un allegato del presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe garantire che i rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello dell'Unione partecipino o siano invitati in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni dell'organo consultivo, al fine di assicurare la coerenza con le misure attuate tramite altri meccanismi dell'Unione. È importante che la Commissione inviti in qualità di osservatori i rappresentanti nazionali di tutte le autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle rispettive leggi nazionali in materia di brevetti. </STRING></STRING>Nel caso in cui il meccanismo di crisi dell'Unione non preveda un organo consultivo, <STRING STRIKE="on">la Commissione dovrebbe istituire un </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>organo consultivo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere costituito </STRING></STRING>ad hoc <STRING STRIKE="on">per la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla Commissione e dovrebbe essere composto da rappresentanti delle istituzioni e degli organi degli Stati membri preposti alla</STRING></STRING> concessione di <STRING STRIKE="on">una licenza obbligatoria dell'Unione ("organo consultivo ad hoc")</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">licenze obbligatorie nazionali in virtù delle rispettive leggi nazionali. [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Il ruolo dell'organo consultivo è quello di consigliare la Commissione in merito alla necessità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione. Tale organo dovrebbe fornire alla Commissione un parere non vincolante. Fra i suoi compiti principali vi è quello di assistere la Commissione nel determinare la necessità di ricorrere alla concessione di licenze obbligatorie a livello di Unione e le relative condizioni. Se l'organo consultivo è già stato istituito, dovrebbe essere applicato il regolamento interno vigente di tale organo. Per quanto riguarda gli organi consultivi ad hoc, questi dovrebbero essere composti <STRING STRIKE="on">da un rappresentante di ciascuno Stato membro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dai rappresentanti delle autorità nazionali competenti</STRING></STRING>, così da fornire alla Commissione informazioni e contributi sulla situazione a livello nazionale, anche per quanto riguarda le capacità di fabbricazione, i potenziali licenziatari e<STRING STRIKE="on">, se del caso,</STRING> le proposte di soluzioni volontarie. Inoltre l'organo consultivo dovrebbe avere la funzione di raccogliere e analizzare i dati pertinenti e di garantire la coerenza e la cooperazione con altri organismi di rilevanza per le crisi a livello sia nazionale che di Unione, al fine di assicurare una risposta alle crisi adeguata, coordinata e coerente a livello di UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>La Commissione dovrebbe concedere la licenza obbligatoria dell'Unione alla luce del parere non vincolante dell'organo consultivo. Coloro i cui interessi possano essere pregiudicati dalla licenza obbligatoria dell'Unione, in particolare il licenziatario e il titolare dei diritti, dovrebbero avere la possibilità di presentare le loro osservazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'organo consultivo entro un termine ragionevole dopo aver ricevuto il fascicolo e le analisi presentate all'organo consultivo o da questi effettuate, e di ricevere qualsiasi altra informazione pertinente necessaria per la valutazione delle potenziali ripercussioni di una proposta di licenza obbligatoria dell'Unione sui loro diritti di proprietà intellettuale</STRING></STRING>. Tali elementi dovrebbero consentire alla Commissione di valutare nel merito la situazione concreta e di determinare, su tale base, condizioni appropriate per la licenza, fra cui il compenso adeguato che il licenziatario deve corrispondere al titolare dei diritti. Al fine di evitare una produzione eccessiva di prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe anche considerare eventuali licenze obbligatorie in vigore a livello nazionale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>La Commissione dovrebbe garantire che il titolare dei diritti abbia il diritto di essere ascoltato prima che venga concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe pertanto informare senza indebito ritardo il titolare dei diritti interessato<STRING STRIKE="on">, se possibile</STRING> individualmente, circa la possibilità che venga concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. Il coinvolgimento del titolare dei diritti dovrebbe essere possibile qualora in seno all'organo consultivo competente siano in corso discussioni avanzate sull'opportunità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">10]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P><STRING STRIKE="on">Quando è stato informato che le discussioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Posto che gli accordi volontari sono il modo più adeguato di gestire i prodotti o i processi brevettati in un periodo di crisi, prima di qualsiasi decisione della Commissione</STRING></STRING> sulla concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione<STRING STRIKE="on"> sono in fase avanzata</STRING>, il titolare dei diritti dovrebbe avere <STRING STRIKE="on">la possibilità di proporre un</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una ragionevole opportunità di negoziare un tale</STRING></STRING> accordo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Un periodo di tempo di quattro settimane dovrebbe essere sufficiente per consentire negoziati significativi e in buona fede, tenendo conto dell</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> volontario, qualora le circostanze della crisi o dell'emergenza dell'Unione (compresa l</STRING>'urgenza della situazione<STRING STRIKE="on">) lo consentano</STRING>. Il titolare dei diritti dovrebbe avere anche la possibilità di esprimersi sulla necessità di una licenza obbligatoria dell'Unione e sulle condizioni della licenza (se viene concessa), anche per quanto riguarda il compenso. A tal fine il titolare dei diritti dovrebbe poter fornire alla Commissione osservazioni scritte od orali e tutte le informazioni che ritiene utili per permetterle di effettuare una valutazione equa, completa e approfondita della situazione. La Commissione dovrebbe concedere al titolare dei diritti un periodo di tempo ragionevole per fornire osservazioni e informazioni, tenendo conto della <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessità di raggiungere un equilibrio tra l'interesse pubblico e la </STRING></STRING>situazione del titolare dei diritti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come pure</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> dell'urgenza delle circostanze. Se del caso la Commissione dovrebbe trasmettere le osservazioni del titolare dei diritti all'organo consultivo competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in modo tempestivo</STRING></STRING>. Ai fini della condivisione di informazioni riservate con la Commissione, quest'ultima garantisce un ambiente sicuro e dovrebbe adottare misure per garantire la riservatezza dei documenti forniti dal titolare dei diritti nel contesto di tale procedura. Una volta concessa una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe informarne il titolare dei diritti non appena sia ragionevolmente possibile.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">11]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>L'avvio <STRING STRIKE="on">della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di una</STRING></STRING> procedura di concessione di una licenza obbligatoria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe prevedere innanzitutto l'identificazione dei diritti di proprietà intellettuale interessati, dei titolari dei diritti interessati, nonché dei potenziali licenziatari, con il coinvolgimento delle autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle leggi nazionali in materia di brevetti. L'avvio di tale procedura</STRING></STRING> dovrebbe essere reso pubblico mediante un avviso pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>. <STRING STRIKE="on">Tale avviso dovrebbe contenere informazioni sulle discussioni relative alla concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'UE. Dovrebbe inoltre aiutare la Commissione a identificare i diritti di proprietà intellettuale e i titolari dei diritti interessati, nonché i potenziali licenziatari.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>La Commissione, assistita dall'organo consultivo, dovrebbe<STRING STRIKE="on"> fare il possibile per</STRING> identificare nella sua decisione il brevetto, la domanda di brevetto, il certificato protettivo complementare e il modello di utilità relativi ai prodotti di rilevanza per le crisi, così come i titolari di tali diritti di proprietà intellettuale. In alcuni casi l'identificazione dei diritti di proprietà intellettuale e dei relativi titolari può richiedere indagini lunghe e complesse. <STRING STRIKE="on">In questi casi l'identificazione completa di tutti i diritti di proprietà intellettuale e dei relativi titolari può compromettere gravemente l'uso efficiente delle licenze obbligatorie dell'Unione per affrontare tempestivamente le crisi o emergenze. Pertanto, se l'identificazione di tutti i diritti di proprietà intellettuale o dei relativi titolari può provocare un notevole ritardo nella</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della</STRING></STRING> concessione della licenza obbligatoria<STRING STRIKE="on"> dell'Unione</STRING>,<STRING STRIKE="on"> inizialmente</STRING> la Commissione dovrebbe <STRING STRIKE="on">poter indicare nella licenza solo la denominazione comune del prodotto per il quale detta licenza è richiesta. La Commissione dovrebbe tuttavia </STRING>identificare<STRING STRIKE="on"> quanto prima</STRING> tutti i diritti di proprietà intellettuale interessati e i relativi titolari<STRING STRIKE="on"> e modificare di conseguenza l'atto di esecuzione</STRING>. L'atto di esecuzione <STRING STRIKE="on">modificato </STRING>dovrebbe<STRING STRIKE="on"> inoltre</STRING> specificare eventuali garanzie necessarie e il compenso da corrispondere a ciascun titolare dei diritti identificato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Se non è possibile identificare il titolare dei diritti o tutti i titolari dei diritti in un periodo di tempo ragionevole, la Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>dovrebbe<STRING STRIKE="on"> in via eccezionale poter</STRING> concedere la licenza obbligatoria dell'Unione<STRING STRIKE="on"> facendo riferimento solo alla denominazione comune del prodotto di rilevanza per le crisi, qualora sia assolutamente necessario in considerazione dell'urgenza della situazione. Tuttavia, dopo la concessione della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe identificare, informare e consultare i titolari dei diritti interessati il più rapidamente possibile, anche ricorrendo alla pubblicazione e agli uffici nazionali per la proprietà intellettuale.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 14]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe contenere anche informazioni che permettano di individuare il prodotto di rilevanza per le crisi per il quale è stata concessa, e informazioni sul licenziatario cui è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione, anche per quanto riguarda la descrizione, la denominazione o il marchio del prodotto, sui codici delle merci con cui sono classificati i prodotti di rilevanza per le crisi, come definiti nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, nonché sui licenziatari (e se del caso sui fabbricanti) cui è concessa la licenza obbligatoria, compresi nome, denominazione commerciale o marchio registrato, informazioni di contatto, numero di identificazione unico nel paese in cui sono stabiliti e, se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI). Se previsto dalla legislazione dell'Unione, è opportuno includere ulteriori informazioni, quali il tipo, il riferimento, il modello, il numero di lotto o di serie o l'identificativo unico del passaporto del prodotto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Il licenziatario dovrebbe corrispondere un compenso adeguato al titolare dei diritti, in base a quanto stabilito alla Commissione. L'importo del compenso dovrebbe essere determinato tenendo conto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle entrate lorde totali generate dal licenziatario attraverso le pertinenti attività disciplinate dalla licenza obbligatoria dell'Unione,</STRING></STRING> del valore economico dello sfruttamento accordato al licenziatario e agli Stati membri interessati dalla crisi nel quadro della licenza, dell'eventuale sostegno pubblico ricevuto dal titolare dei diritti per sviluppare l'invenzione, del grado di ammortamento dei costi di sviluppo e delle circostanze umanitarie legate alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione. La Commissione dovrebbe <STRING STRIKE="on">inoltre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altresì</STRING></STRING> prendere in considerazione le osservazioni del titolare dei diritti e la valutazione dell'organo consultivo in merito all'importo del compenso. <STRING STRIKE="on">In ogni caso è opportuno che quest'ultimo non superi il 4 % delle entrate lorde totali generate dal licenziatario attraverso le attività svolte in conformità alla licenza obbligatoria dell'Unione. Si tratta della stessa percentuale prevista dal regolamento (CE) n. 816/2006. Se una licenza obbligatoria è concessa sulla base di una domanda di brevetto pubblicata che non porta successivamente alla concessione di un brevetto, il titolare dei diritti non ha motivo di ricevere un compenso nel quadro della licenza obbligatoria, in quanto non si è concretizzato ciò che ne avrebbe giustificato il percepimento. In tali circostanze il titolare dei diritti dovrebbe rimborsare il compenso ricevuto nel quadro della licenza obbligatoria.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 15]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>È essenziale che i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione siano destinati unicamente al mercato interno. Tale licenza dovrebbe quindi imporre al licenziatario condizioni chiare per quanto riguarda le attività autorizzate dalla stessa, compresa la portata territoriale di tali attività. Il titolare dei diritti dovrebbe essere in grado di contestare le azioni e le modalità di esercizio dei diritti interessati dalla licenza obbligatoria dell'Unione che non ne rispettino le condizioni, in quanto costituiscono una violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale ai sensi della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE>. Al fine di agevolare il monitoraggio della distribuzione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione, compresi i controlli da parte delle autorità doganali, il licenziatario dovrebbe garantire che tali prodotti abbiano caratteristiche speciali che li rendano facilmente individuabili e distinguibili dai prodotti commercializzati dal titolare dei diritti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>È opportuno che la licenza obbligatoria dell'Unione nel quadro di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'UE sia concessa solo per rifornire il mercato interno di prodotti di rilevanza per le crisi. Dovrebbe pertanto essere vietata l'esportazione di prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Le autorità doganali dovrebbero usare un approccio basato sull'analisi dei rischi per garantire che i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non siano esportati. La principale fonte di informazioni alla base dell'analisi dei rischi doganali volta a individuare tali prodotti dovrebbe essere la stessa licenza obbligatoria dell'Unione. Le informazioni su ciascun atto di esecuzione che concede o modifica una licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbero quindi essere inserite nel sistema elettronico doganale di gestione dei rischi (CRMS) di cui all'articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).</FIELD></FOOTNOTE>. Qualora individuino un prodotto che sospettano non si conformi al divieto di esportazione, le autorità doganali dovrebbero immediatamente sospenderne l'esportazione e informare la Commissione. La Commissione dovrebbe giungere a una conclusione sulla conformità al divieto di esportazione entro 10 giorni lavorativi, ma dovrebbe avere la possibilità di chiedere alle autorità doganali di mantenere la sospensione, se necessario. Al fine di agevolare tale valutazione, la Commissione può consultare il titolare dei diritti in questione. Se la Commissione conclude che un prodotto non è conforme al divieto di esportazione, le autorità doganali dovrebbero rifiutarne l'esportazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>La validità giuridica dell'atto di esecuzione che concede la licenza obbligatoria dell'Unione o di qualsiasi atto di esecuzione successivo dovrebbe essere soggetta a controllo giurisdizionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Il rapporto tra il titolare dei diritti e il licenziatario dovrebbe essere regolato dal principio della buona fede. Entrambi dovrebbero adoperarsi per il buon esito della licenza obbligatoria dell'Unione e collaborare, se necessario, per garantire che gli obiettivi della licenza siano raggiunti in modo efficiente ed efficace. La Commissione può agire da facilitatore per favorire una cooperazione in buona fede tra il titolare dei diritti e il licenziatario, tenendo conto degli interessi di tutte le parti. A questo proposito la Commissione dovrebbe poter adottare anche misure aggiuntive conformi al diritto dell'Unione per garantire che la licenza obbligatoria consegua il suo obiettivo e che i necessari prodotti di rilevanza per le crisi possano essere resi disponibili nell'Unione. Tali misure aggiuntive possono includere la richiesta di ulteriori informazioni ritenute essenziali per il raggiungimento dell'obiettivo della licenza obbligatoria. Dette misure dovrebbero sempre includere garanzie adeguate per assicurare la protezione degli interessi legittimi di tutte le parti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove del caso, la Commissione dovrebbe obbligare il titolare dei diritti a divulgare i segreti commerciali strettamente necessari al conseguimento dell'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione. In tali casi, i titolari dei diritti dovrebbero ricevere un compenso adeguato. È possibile che una descrizione dettagliata delle modalità di realizzazione dell'invenzione non sia sufficiente né abbastanza completa per consentire al licenziatario di utilizzare tale invenzione in modo efficiente. Ciò potrebbe comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il trasferimento globale della tecnologia, delle competenze, dei dati, dei campioni e dei prodotti di riferimento necessari per la produzione e l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio in collaborazione con il licenziatario, tenendo conto degli interessi sia del titolare dei diritti sia del licenziatario. Quando tali informazioni e know-how aggiuntivi sono necessari, e nei casi in cui costituiscono un segreto commerciale non divulgato, la divulgazione di tale segreto commerciale necessario, al solo scopo di conseguire la finalità di esercizio della licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento, dovrebbe essere considerata lecita a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, e dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sebbene il presente regolamento imponga la divulgazione dei segreti commerciali solo se questi ultimi sono strettamente necessari a conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione, esso dovrebbe essere interpretato in modo da preservare la protezione accordata ai segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943. La Commissione dovrebbe chiedere ai licenziatari di porre in atto tutte le misure adeguate ragionevolmente individuate dal titolare dei diritti, comprese quelle contrattuali, tecniche e organizzative, per garantire la riservatezza dei segreti commerciali, in particolare nei confronti di terzi, e la protezione degli interessi legittimi di tutte le parti. A tal fine, i titolari dei diritti dovrebbero individuare i segreti commerciali prima della divulgazione. Tali misure adeguate possono consistere in clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche e nell'applicazione di codici di condotta. Qualora il licenziatario non attui le misure necessarie per preservare la riservatezza dei segreti commerciali, la Commissione dovrebbe poter rifiutare o sospendere la divulgazione dei segreti commerciali fino a quando il licenziatario non abbia posto rimedio alla situazione. Qualsiasi utilizzo, acquisizione o divulgazione di segreti commerciali che non sia necessario per conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione o che superi la durata della licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe essere considerato illecito ai sensi di detta direttiva. [Em. 16]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento dovrebbe garantire che la Commissione abbia l'autorità di obbligare i titolari dei diritti a fornire tutte le informazioni necessarie ad agevolare la produzione rapida ed efficiente di prodotti critici di rilevanza per le crisi, come i farmaci e altri articoli sanitari. Tali informazioni dovrebbero includere dettagli sul know-how, in particolare quando è essenziale per l'efficace attuazione della concessione di licenze obbligatorie. Mentre la sola licenza di brevetto potrebbe essere sufficiente per consentire ad altri produttori di produrre rapidamente prodotti farmaceutici semplici, spesso si rivela insufficiente nel caso di prodotti farmaceutici più complessi, come i vaccini durante una pandemia. Qualora sia essenziale per l'attuazione della licenza obbligatoria, un produttore alternativo dovrà anche avere accesso al know-how. [Em. 17]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Per poter rispondere adeguatamente alle situazioni di crisi, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a rivedere le condizioni della licenza obbligatoria dell'Unione e ad adattarle ai mutamenti di circostanze. A tal fine dovrebbe essere prevista anche la possibilità di modificare la licenza obbligatoria per includervi l'elenco esaustivo dei diritti e dei titolari dei diritti contemplati dalla licenza, <STRING STRIKE="on">qualora non siano stati identificati in modo completo sin dall'inizio, </STRING>nonché la revoca della licenza se vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione. Nel decidere sulla revisione della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione <STRING STRIKE="on">può scegliere di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> consultare l'organo consultivo competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come anche i titolari dei diritti e i licenziatari</STRING></STRING>. Se intende modificare elementi essenziali della licenza obbligatoria dell'Unione, quali la durata o il compenso, o se la modifica stessa può essere oggetto di una licenza obbligatoria separata, la Commissione dovrebbe essere tenuta a interpellare l'organo consultivo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 18]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>È opportuno prevedere garanzie specifiche che consentano alla Commissione di intervenire per prevenire e bloccare qualsiasi utilizzo improprio delle licenze obbligatorie dell'Unione. Oltre alla possibilità di revocare la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a imporre al titolare dei diritti e al licenziatario ammende e penalità di mora per far rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non dovrebbero essere in contrasto con le consuete misure relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale previste dalla direttiva 2004/48/CE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 19]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine le ammende e le penalità di mora dovrebbero essere fissate a livelli adeguati e soggette a ragionevoli termini di prescrizione, conformemente ai principi di proporzionalità e del ne bis in idem. Tutte le decisioni prese dalla Commissione a norma del presente regolamento sono soggette al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea conformemente al TFUE. La Corte di giustizia dell'Unione europea dovrebbe avere giurisdizione anche di merito per quanto concerne <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'atto di esecuzione che concede la licenza obbligatoria, nonché le decisioni riguardanti </STRING></STRING>le ammende e le penalità di mora a norma dell'articolo 261 TFUE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 20]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Quando per affrontare una crisi è stata concessa una licenza obbligatoria nazionale, lo Stato membro o la relativa autorità competente dovrebbero essere tenuti a notificare alla Commissione la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche, consentendo in tal modo alla Commissione di avere una visione d'insieme delle licenze obbligatorie nazionali negli Stati membri e di tenerne conto nel valutare la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, e in particolare nel definirne le condizioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>La possibilità di concedere una licenza obbligatoria a livello di Unione dovrebbe essere disponibile non solo per l'approvvigionamento del mercato dell'Unione, ma anche<STRING STRIKE="on">, a determinate condizioni,</STRING> a fini di esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica, questione disciplinata dal regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 816/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, concernente la concessione di licenze obbligatorie per brevetti relativi alla fabbricazione di prodotti farmaceutici destinati all'esportazione verso paesi con problemi di salute pubblica (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Detto regolamento prevede che la concessione di tali licenze obbligatorie sia decisa e realizzata a livello nazionale dalle autorità competenti degli Stati membri che abbiano ricevuto la corrispondente domanda da una persona che intende fabbricare e vendere prodotti farmaceutici coperti da un brevetto o da un certificato protettivo complementare e destinati all'esportazione verso paesi terzi ammissibili. Il regolamento (CE) n. 816/2006 consente solo la concessione di licenze obbligatorie per la fabbricazione di prodotti in diversi Stati membri attraverso procedure nazionali. Nel contesto di un processo di fabbricazione transfrontaliero sarebbero necessarie diverse licenze obbligatorie nazionali. Ciò può comportare un processo lungo e oneroso in quanto occorrerebbe avviare di diverse procedure nazionali con condizioni e ambiti di applicazione potenzialmente differenti. Per realizzare le stesse sinergie e raggiungere lo stesso livello di efficienza dei meccanismi di crisi dell'Unione, la licenza obbligatoria dell'Unione dovrebbe essere disponibile anche nel contesto del regolamento (CE) n. 816/2006. <STRING STRIKE="on">Ciò</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde agevolare ulteriormente tale processo, è opportuno riesaminare le condizioni di rilascio delle licenze obbligatorie per l'esportazione, al fine di renderle pienamente conformi all'accordo TRIPS e a tutte le flessibilità ivi previste. La licenza obbligatoria dell'Unione</STRING></STRING> permetterà di agevolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il ricorso a tale meccanismo e tutta</STRING></STRING> la fabbricazione dei prodotti in questione in diversi Stati membri e di fornire una soluzione a livello di Unione per evitare che i licenziatari, per poter fabbricare ed esportare i prodotti come previsto, debbano ottenere molteplici licenze obbligatorie per lo stesso prodotto in più di uno Stato membro. Chiunque intenda chiedere una licenza obbligatoria ai fini<STRING STRIKE="on"> e nell'ambito</STRING> del regolamento (CE) n. 816/2006 dovrebbe poter richiedere, con un'unica domanda, una licenza obbligatoria ai sensi di tale regolamento valida in tutta l'Unione, invece di ricorrere ai sistemi nazionali di licenze obbligatorie degli Stati membri e dover richiedere molteplici licenze obbligatorie per lo stesso prodotto di rilevanza per le crisi in più Stati membri al fine di realizzare le attività di fabbricazione e di vendita all'esportazione previste dal regolamento (CE) n. 816/2006. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 816/2006.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 21]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Per garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la concessione, l'integrazione, la modifica o la revoca delle licenze obbligatorie <STRING STRIKE="on">a </STRING>dell'Unione, la determinazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in assenza di un accordo tra il titolare dei diritti e il licenziatario,</STRING></STRING> del compenso da corrispondere al titolare dei diritti, le norme procedurali per l'organo consultivo ad hoc e le caratteristiche che consentono di individuare i prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>. La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione che concedono, integrano, modificano o revocano una licenza obbligatoria dell'Unione, e di atti di esecuzione che determinano il compenso. La scelta della procedura consultiva è giustificata dal fatto che tali atti di esecuzione sarebbero adottati nel contesto di una procedura che prevede una notevole partecipazione degli Stati membri attraverso la consultazione dell'organo consultivo. La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscono le norme procedurali per l'organo consultivo ad hoc e di atti di esecuzione con cui vengono stabilite le caratteristiche che consentono l'identificazione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 22]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>In casi debitamente giustificati relativi alla concessione, alla modifica o alla revoca di una licenza obbligatoria dell'Unione o alla determinazione del compenso, qualora motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione per la gestione delle crisi è uno strumento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di ultima istanza </STRING></STRING>che viene utilizzato<STRING STRIKE="on"> solo</STRING> in circostanze eccezionali. La valutazione dovrebbe quindi essere effettuata solo nel caso in cui la Commissione abbia concesso una licenza obbligatoria dell'Unione. Per consentire una valutazione adeguata e circostanziata del presente regolamento, è opportuno che la relazione di valutazione sia presentata entro l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 23]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sebbene l'allegato debba essere aggiornato da un atto legislativo futuro relativo a una modalità di emergenza o di crisi, la Commissione dovrebbe comunque monitorare la situazione e valutare se l'elenco figurante nell'allegato è stato adeguatamente aggiornato. Se risulta che tale elenco non è più aggiornato, la Commissione dovrebbe valutarne le conseguenze. In ogni caso, la Commissione dovrebbe presentare la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte legislative di modifica dell'allegato. Sebbene la Commissione debba effettuare tale valutazione ogni due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si prevede che, dati i rapidi cambiamenti dell'attuale situazione europea e mondiale, la Commissione dovrebbe effettuare tale valutazione senza indebito ritardo in caso di minacce eccezionali alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale. [Em. 24]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Poiché occorre tempo per provvedere all'attuazione del quadro per il corretto funzionamento del sistema di licenze obbligatorie dell'Unione, è opportuno che l'applicazione del presente regolamento sia rinviata,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dal momento che l'obiettivo del presente regolamento, ossia quello di garantire l'accesso ai prodotti brevettati di rilevanza per le crisi necessari per far fronte alle crisi nel mercato interno, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa della frammentazione nella concessione delle licenze obbligatorie nell'Unione e dell'insufficiente portata territoriale delle licenze obbligatorie nazionali, ma può essere conseguito in modo migliore a livello dell'Unione in virtù della portata e degli effetti della soluzione necessaria, l'Unione può adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità definito nello stesso articolo. [Em. 25]</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento è inteso a garantire che <STRING STRIKE="on">in caso di crisi l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possa essere concessa una licenza obbligatoria dell</STRING></STRING>'Unione <STRING STRIKE="on">abbia accesso ai prodotti di rilevanza per le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">temporanea e non esclusiva al fine di tutelare l'interesse pubblico nell'ambito di situazioni di</STRING></STRING> crisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di emergenza transfrontaliere nell'Unione. Il presente regolamento</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">. A tal fine</STRING> stabilisce le norme sulla procedura e sulle condizioni per la concessione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in ultima istanza</STRING></STRING> di licenze obbligatorie dell'Unione relative ai diritti di proprietà intellettuale necessari per la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi agli Stati membri nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> A tal fine, se entro quattro settimane non è stato raggiunto un accordo volontario preventivo tra il titolare dei diritti e il licenziatario, la Commissione può concedere una licenza obbligatoria dell'Unione. [Em. 26]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce la concessione di licenze obbligatorie dell'Unione per i seguenti diritti di proprietà intellettuale vigenti in uno o più Stati membri:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>brevetti, comprese le domande di brevetto pubblicate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>modelli di utilità; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>certificati protettivi complementari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento non pregiudica le norme stabilite da altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano il diritto d'autore e i diritti connessi, tra cui le direttive 2001/29/CE e 2009/24/CE, nonché i diritti sui generis riconosciuti dalla direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"modalità di crisi o modalità di emergenza": una modalità di crisi o di emergenza, a seconda dei casi, elencata nell'allegato del presente regolamento, che è stata attivata o dichiarata nel contesto di un meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente a uno degli atti dell'Unione ivi elencati; [Em. 27]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>"prodotti di rilevanza per le crisi": prodotti o processi essenziali per rispondere a una crisi o a un'emergenza o per affrontarne gli effetti nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per i quali la concessione di una licenza obbligatoria rappresenta l'unico mezzo per garantire la disponibilità e la fornitura sufficienti e tempestive di tali prodotti o processi, come stabilito dalla Commissione sulla base degli orientamenti forniti dall'organo consultivo di cui all'articolo 6</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 28]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>"attività rilevanti": le attività di fabbricazione, utilizzo, offerta in vendita, vendita o importazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>"titolare dei diritti": il titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>"invenzione protetta": qualsiasi invenzione protetta da uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 2, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>"licenza obbligatoria dell'Unione": una licenza obbligatoria concessa dalla Commissione per lo sfruttamento di un'invenzione protetta avente ad oggetto prodotti di rilevanza per le crisi per qualsiasi attività rilevante nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>"autorità doganali": le autorità doganali come definite all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Licenza obbligatoria dell'Unione</STI.ART><PARAG>La Commissione può concedere una licenza obbligatoria dell'Unione <STRING STRIKE="on">se è stata attivata o dichiarata una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in caso di</STRING></STRING> modalità di crisi o <STRING STRIKE="on">una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> modalità di emergenza <STRING STRIKE="on">di cui all'allegato del presente regolamento in conformità di uno degli atti dell'Unione elencati in tale allegato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora, entro quattro settimane, non sia raggiunto tra il titolare dei diritti e il potenziale licenziatario un accordo volontario volto a garantire la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi. [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 29]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Condizioni generali della licenza obbligatoria dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonostante gli obblighi di cui all'articolo 10, </STRING></STRING>la licenza obbligatoria dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che può essere concessa dalla Commissione a norma dell'articolo 4</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 30]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>è non esclusiva e non alienabile, tranne con la parte dell'impresa o dell'avviamento che ne ha il godimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ha una <STRING STRIKE="on">durata e un </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stringente limitazione per quanto concerne l'</STRING></STRING>ambito di applicazione<STRING STRIKE="on"> limitati allo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il campo di utilizzo e le quantità necessarie, e una durata che è del tutto in linea con lo</STRING></STRING> scopo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> specifico</STRING></STRING> per il quale è <STRING STRIKE="on">concessa e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rilasciata e che è strettamente legata</STRING></STRING> all'ambito di applicazione e alla durata della modalità di crisi o di emergenza <STRING STRIKE="on">nel quadro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in virtù</STRING></STRING> della quale è stata concessa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'interno dell'Unione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 31]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è strettamente limitata alle attività rilevanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e debitamente giustificate</STRING></STRING> che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi nell'Unione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 32]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>è concessa solo dietro pagamento di un compenso adeguato al titolare dei diritti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, determinato conformemente all'articolo 9</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">33]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>è<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> strettamente</STRING></STRING> limitata al territorio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precisamente definito </STRING></STRING>dell'Unione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">34]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>è concessa solo a una persona ritenuta in grado di sfruttare l'invenzione protetta in modo tale da consentire il corretto svolgimento delle attività rilevanti che interessano i prodotti di rilevanza per le crisi, nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indica chiaramente che il licenziatario risponde per eventuali responsabilità o garanzie riguardo alla produzione e alla distribuzione di prodotti di rilevanza per le crisi, escludendo il titolare dei diritti da qualsiasi azione intentata per responsabilità per danni da prodotti. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">35]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione per un'invenzione protetta da una domanda di brevetto pubblicata copre il brevetto rilasciato sulla base di tale domanda, a condizione che il rilascio del brevetto avvenga durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La licenza obbligatoria dell'Unione per un'invenzione protetta da un brevetto copre il certificato protettivo complementare rilasciato in riferimento a tale brevetto, a condizione che il passaggio dalla protezione brevettuale alla protezione conferita da detto certificato avvenga durante il periodo di validità della licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Organo consultivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando valuta la possibilità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione interpella senza indebito ritardo un organo consultivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'organo consultivo di cui al paragrafo 1 è l'organo consultivo competente per il meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione elencato nell'allegato I del presente regolamento ("organo consultivo competente"). Ai fini del presente regolamento l'organo consultivo competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che è tenuto ad agire nell'interesse pubblico,</STRING></STRING> fornisce assistenza e consulenza alla Commissione per quanto riguarda i compiti seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>raccogliere informazioni di rilevanza per le crisi e sul mercato e analizzare tali dati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutare il rispetto dell'obbligo di accordare al titolare dei diritti la possibilità di avviare negoziati volti a raggiungere un accordo volontario entro quattro settimane, come stabilito all'articolo 4; [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">37]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>analizzare le informazioni di rilevanza per le crisi raccolte dagli Stati membri o dalla Commissione e i dati aggregati ricevuti da altri organismi di rilevanza per le crisi a livello internazionale e di Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">definire i prodotti di rilevanza per le crisi; [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">38]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>agevolare gli scambi e la condivisione di informazioni con altri organismi competenti e altri organismi di rilevanza per le crisi a livello nazionale e di Unione, come pure a livello internazionale, ove opportuno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>individuare i diritti che tutelano il prodotto di rilevanza per le crisi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>stabilire se sia necessario concedere una licenza obbligatoria dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>identificare e consultare i titolari dei diritti o i loro rappresentanti, nonché i potenziali licenziatari, e consultare altri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">portatori di interessi e </STRING></STRING>operatori economici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> rappresentanti dell'industria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del mondo accademico e della società civile</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">39]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>accertare, ove opportuno, se siano stati rispettati i criteri per la revoca o la modifica della licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 15.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ove opportuno l'organo consultivo si coordina e collabora strettamente con altri organismi competenti di rilevanza per le crisi e con gli uffici per la proprietà intellettuale a livello nazionale e di Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ai fini del presente regolamento la Commissione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>invita i rappresentanti di altri organismi di rilevanza per le crisi a livello di Unione in qualità di osservatori e ne assicura la partecipazione alle riunioni dell'organo consultivo, al fine di garantire la coerenza con le misure attuate attraverso altri meccanismi dell'Unione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">invita i rappresentanti del Parlamento europeo in qualità di osservatori alle pertinenti riunioni degli organi consultivi, se possibile in virtù degli atti giuridici applicabili di cui all'allegato; [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>può invitare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rappresentanti delle autorità nazionali responsabili della concessione di licenze obbligatorie in virtù delle leggi nazionali in materia di brevetti,</STRING></STRING> rappresentanti del Parlamento europeo, rappresentanti degli operatori economici<STRING STRIKE="on">, titolari dei diritti</STRING>, potenziali licenziatari, organizzazioni di portatori di interessi, parti sociali ed esperti a partecipare alle riunioni dell'organo consultivo in qualità di osservatori.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">41]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se non esiste un organo consultivo competente, i compiti di cui al paragrafo 2 sono svolti da un organo consultivo ad hoc istituito dalla Commissione ("organo consultivo ad hoc"). La Commissione presiede l'organo consultivo ad hoc e ne assicura il segretariato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale organo consultivo è composto da rappresentanti delle istituzioni e degli organi di </STRING></STRING>ciascuno Stato membro <STRING STRIKE="on">ha il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">preposti alla concessione di licenze obbligatorie nazionali in virtù del</STRING></STRING> diritto <STRING STRIKE="on">di essere rappresentato in seno a tale organo.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionale. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">42]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il regolamento interno dell'organo consultivo ad hoc di cui al paragrafo 5. Il regolamento interno specifica che l'organo consultivo ad hoc non può essere istituito per un periodo superiore alla durata della crisi o dell'emergenza. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento interno specifica che l'organo consultivo ad hoc impone rigorose misure di salvaguardia per evitare potenziali conflitti di interessi e per garantire responsabilità e trasparenza. </STRING></STRING>Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 3.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">43]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'organo consultivo competente o, se del caso, l'organo consultivo ad hoc di cui all'articolo 6 fornisce un parere alla Commissione senza indebito ritardo. Tale parere è formulato in conformità al regolamento interno dell'organo consultivo e contiene una valutazione della necessità di una licenza obbligatoria dell'Unione e delle relative condizioni. Il parere tiene conto degli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la natura della crisi o dell'emergenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la portata della crisi o dell'emergenza e la sua prevedibile evoluzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i diritti e gli interessi del titolare dei diritti e del potenziale licenziatario; [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">44]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le licenze obbligatorie nazionali in vigore comunicate alla Commissione conformemente all'articolo 22 onde evitare sovrapposizioni o una situazione di sovrapproduzione; [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">45]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la carenza di prodotti di rilevanza per le crisi e l'esistenza di strumenti diversi dalla licenza obbligatoria dell'Unione	che potrebbero permettere di rimediare a tale carenza in modo adeguato e tempestivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il parere dell'organo consultivo non è vincolante per la Commissione. La Commissione può fissare un termine entro il quale l'organo consultivo è tenuto a fornire il proprio parere. Tale termine deve essere ragionevole e adeguato alle circostanze della situazione, tenendo conto in particolare dell'urgenza della questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato consultivo. Qualora non segua il parere dell'organo consultivo, la Commissione spiega a quest'ultimo i motivi della propria decisione, fatte salve le competenze della Commissione di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">46]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Prima di <STRING STRIKE="on">concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formulare il parere, l'organo consultivo</STRING></STRING> dà al titolare dei diritti e al licenziatario l'opportunità di presentare osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un ragionevole periodo di tempo </STRING></STRING>su quanto segue:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">47]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la possibilità di concludere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tempestivamente</STRING></STRING> un accordo di licenza volontario con i fabbricanti sui diritti di proprietà intellettuale ai fini della fabbricazione, dell'uso e della distribuzione dei prodotti di rilevanza per le crisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, per lo svolgimento di negoziati significativi a tal fine</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la necessità di concedere la licenza obbligatoria dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le condizioni alle quali la Commissione intende concedere la licenza obbligatoria dell'Unione, compreso l'importo del compenso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">informa quanto prima</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identifica</STRING></STRING> il titolare dei diritti e il licenziatario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e li informa quanto prima</STRING></STRING> che può essere concessa una licenza obbligatoria dell'Unione. <STRING STRIKE="on">Ogni volta che sia possibile identificare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa</STRING></STRING> i titolari dei diritti <STRING STRIKE="on">senza incorrere in ritardi significativi, la Commissione li informa </STRING>individualmente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">49]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando prende in considerazione la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione pubblica senza indebito ritardo un avviso per informare il pubblico dell'avvio della procedura ai sensi del presente articolo. Tale avviso comprende anche le informazioni disponibili sull'oggetto della licenza obbligatoria e l'invito a presentare osservazioni in conformità del paragrafo 3. L'avviso è pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Nel valutare l'opportunità di concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione tiene conto degli aspetti seguenti:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">il parere di cui al paragrafo 2;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">i diritti e gli interessi del titolare dei diritti e del licenziatario;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le licenze obbligatorie nazionali in vigore comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 22. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Se ritiene che siano soddisfatte le condizioni per una licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione la concede mediante un atto di esecuzione. L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 24, paragrafo 2. Per imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati connessi agli effetti della crisi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 4. Nei casi in cui si applica la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 4, l'atto di esecuzione rimane in vigore per un periodo non superiore a 12 mesi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Nell'adottare l'atto di esecuzione, la Commissione garantisce la protezione delle informazioni riservate. Pur nel rispetto della riservatezza delle informazioni, la Commissione garantisce che le informazioni su cui si è basata ai fini della sua decisione siano divulgate in misura tale da consentire di comprendere i fatti e le considerazioni che hanno portato all'adozione dell'atto di esecuzione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Contenuto della licenza obbligatoria dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nella licenza obbligatoria dell'Unione sono specificati i seguenti elementi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il brevetto, la domanda di brevetto, il certificato protettivo complementare o il modello di utilità per cui è concessa la licenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em. 51]</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> o, qualora l'identificazione di tali diritti comporti un notevole ritardo nella concessione della licenza, la denominazione comune dei prodotti da fabbricare in virtù della licenza;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il titolare del diritto<STRING STRIKE="on">, a condizione che possa essere identificato con uno sforzo ragionevole, tenuto conto delle circostanze, compresa l'urgenza della situazione;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em. 52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il licenziatario, in particolare le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>nome, denominazione commerciale e marchio registrato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>informazioni di contatto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>numero unico di identificazione nel paese in cui è stabilito il licenziatario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>se disponibile, numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la durata del periodo per il quale è concessa la licenza obbligatoria dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il compenso da corrispondere al titolare dei diritti, determinato in conformità dell'articolo 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la denominazione comune del prodotto di rilevanza per le crisi che deve essere fabbricato in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione e il codice delle merci (codice NC) con cui è classificato tale prodotto, come definito nel regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le informazioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere c), d) ed e), che consentono di identificare il prodotto di rilevanza per le crisi fabbricato in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione e, se del caso, qualsiasi altra prescrizione specifica prevista dalla normativa dell'Unione applicabile ai prodotti di rilevanza per le crisi e che ne consente l'identificazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le misure complementari alla licenza obbligatoria <STRING STRIKE="on">che sono necessarie</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 13 bis, tra cui, ove strettamente necessario</STRING></STRING> per il conseguimento dell'obiettivo di tale licenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'obbligo per il titolare dei diritti di divulgare segreti commerciali al licenziatario quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, lettera e), la Commissione può determinare il compenso dopo la concessione della licenza mediante un atto di esecuzione, qualora a tal fine siano necessarie ulteriori indagini e consultazioni. Tale atto di esecuzione è adottato secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Compenso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il licenziatario corrisponde un compenso adeguato al titolare dei diritti. L'importo del compenso è determinato dalla Commissione e specificato nella licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il titolare dei diritti riceve il proprio compenso entro un termine prestabilito concordato con la Commissione. [Em. 54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il compenso <STRING STRIKE="on">non supera il 4 %</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stabilito sulla base</STRING></STRING> delle entrate lorde totali ottenute dal licenziatario <STRING STRIKE="on">attraverso le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle</STRING></STRING> attività <STRING STRIKE="on">rilevanti nel quadro della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti disciplinate dalla</STRING></STRING> licenza obbligatoria dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 55]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel determinare il compenso, la Commissione tiene conto di quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il valore economico delle attività rilevanti autorizzate nel quadro della licenza obbligatoria dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il fatto che il titolare dei diritti abbia ricevuto sostegno pubblico per sviluppare l'invenzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il grado di ammortamento dei costi di sviluppo da parte del titolare dei diritti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>se pertinenti, le circostanze umanitarie legate alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'eventuale divulgazione di segreti commerciali ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafi 2 e 3, e le pertinenti limitazioni alla protezione dei segreti commerciali a norma della direttiva (UE) 2016/943; tale divulgazione comporta un adeguato compenso per il titolare dei diritti. [Em. 56]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se la domanda di brevetto pubblicata per la quale è stata concessa una licenza obbligatoria non porta successivamente al rilascio di un brevetto, il titolare dei diritti rimborsa al licenziatario il compenso corrisposto ai sensi del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Obblighi del licenziatario</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il licenziatario è autorizzato a sfruttare l'invenzione protetta oggetto della licenza obbligatoria dell'Unione unicamente nel rispetto degli obblighi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il numero di prodotti di rilevanza per le crisi fabbricati in virtù della licenzaobbligatoria dell'Unione non supera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le quantità definite e</STRING></STRING> quanto necessario per rispondere ai bisognidell'Unione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 57]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le attività rilevanti sono svolte esclusivamente per la fornitura di prodotti di rilevanza per le crisi nel mercato dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione sono chiaramente	identificati tramite un'etichettatura o una marcatura specifica come prodotti fabbricati e commercializzati a norma del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è previsto un resoconto dettagliato dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione; [Em. 58]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trattare le informazioni acquisite in relazione alla licenza obbligatoria dell'Unione con la massima riservatezza, astenendosi in particolare dal mettere segreti commerciali a disposizione di terzi senza il consenso della Commissione, che dovrebbe informare e consultare il titolare dei diritti al riguardo; [Em. 59]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuare tutte le misure necessarie per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali del titolare dei diritti, come disposto dalla Commissione a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 3; [Em. 60]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non utilizzare segreti commerciali divulgati a norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 2, oltre la durata della licenza obbligatoria dell'Unione o per scopi diversi da quelli considerati usi leciti ai sensi dell'articolo 13 bis, paragrafo 2; [Em. 61]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione possono essere distinti da quelli fabbricati e commercializzati dal titolare dei diritti o in virtù di una licenza volontaria concessa da quest'ultimo grazie a un imballaggio, un colore o una forma speciali, purché tale distinzione sia possibile e non abbia un'incidenza significativa sul prezzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'imballaggio e l'eventuale marcatura o foglietto illustrativo dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione indicano che i prodotti sono soggetti a una licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento e specificano chiaramente che i prodotti sono destinati esclusivamente alla distribuzione nell'Unione e non devono essere esportati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>prima della commercializzazione dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione, il licenziatario rende disponibili su un sito web le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>le quantità dei prodotti fabbricati in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione per ciascuno Stato membro di fabbricazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>le quantità dei prodotti forniti in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione per ciascuno Stato membro di fornitura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>le caratteristiche distintive dei prodotti oggetto della licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG><PARAG>L'indirizzo del sito web deve essere comunicato alla Commissione. La Commissione comunica tale indirizzo agli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora il licenziatario non adempia gli obblighi di cui al paragrafo 1, la Commissione può:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>revocare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> con effetto immediato</STRING></STRING> la licenza obbligatoria dell'Unione in conformità dell'articolo 14, paragrafo 3; o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 62]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>imporre al licenziatario ammende <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> penalità di mora in conformità degli articoli 15 e 16. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in collaborazione con le autorità nazionali competenti degli Stati membri, può, su richiesta del titolare dei diritti o di propria iniziativa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e sulla base di sufficienti elementi di prova a conferma dell'uso improprio</STRING></STRING>, chiedere di accedere ai libri e ai registri tenuti dal licenziatario per verificare se siano stati rispettati il contenuto e le condizioni della licenza obbligatoria dell'Unione, e in generale se siano state rispettate le disposizioni del presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione che stabiliscano norme per l'etichettatura o marcatura specifica di cui al paragrafo 1, lettera c), e per l'imballaggio, il colore e la forma di cui alla lettera d), e norme per il loro utilizzo e, se del caso, la loro collocazione sul prodotto. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 24, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Divieto di esportazione</STI.ART><PARAG>È vietata l'esportazione dei prodotti fabbricati in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Controlli doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'applicazione del presente articolo non pregiudica altri atti giuridici dell'Unione che disciplinano l'esportazione dei prodotti, in particolare gli articoli 46, 47 e 267 del regolamento (UE) n. 952/2013<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali si basano sulla licenza obbligatoria dell'Unione e sulle relative modifiche per individuare i prodotti che possono rientrare nell'ambito del divieto di cui all'articolo 11. A tal fine devono essere inserite nel sistema doganale di gestione delle crisi le informazioni sui rischi in relazione a ciascuna licenza obbligatoria dell'Unione e a qualsiasi sua modifica. Le autorità doganali tengono conto di tali informazioni sui rischi quando effettuano controlli sui prodotti in regime doganale di "esportazione" in conformità agli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 952/2013.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora individuino un prodotto che può rientrare nel divieto di cui all'articolo 11, le autorità doganali ne sospendono l'esportazione. Le autorità doganali comunicano immediatamente la sospensione alla Commissione fornendole tutte le informazioni utili per consentirle di stabilire se il prodotto sia stato fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione. Per valutare se i prodotti oggetto della sospensione siano prodotti in virtù della licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione può consultare il titolare dei diritti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se l'esportazione di un prodotto è stata sospesa in conformità del paragrafo 3, il prodotto è svincolato per l'esportazione se sono state rispettate tutte le altre prescrizioni e formalità previste dal diritto nazionale o dell'Unione relative a tale esportazione e purché sia soddisfatta una delle condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la Commissione non ha chiesto alle autorità doganali di mantenere la sospensione entro 10 giorni lavorativi dal momento in cui ne è stata informata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la Commissione ha informato le autorità doganali che il prodotto non è fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se la Commissione conclude che un prodotto fabbricato in virtù di una licenza obbligatoria dell'Unione non è conforme al divieto di cui all'articolo 11, le autorità doganali non ne autorizzano lo svincolo per l'esportazione. La Commissione informa di tale non conformità il licenziatario interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualora non sia stato autorizzato lo svincolo di un prodotto per l'esportazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se opportuno in considerazione del contesto di crisi o di emergenza, la Commissione può chiedere alle autorità doganali di obbligare l'esportatore ad adottare misure specifiche a sue spese, tra cui la fornitura dei prodotti agli Stati membri designati, ove necessario dopo averli resi conformi al diritto dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in tutti gli altri casi le autorità doganali possono adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la rimozione del prodotto in questione conformemente al diritto nazionale coerente con il diritto dell'Unione. Gli articoli 197 e 198 del regolamento (UE) n. 952/2013 si applicano di conseguenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Rapporti tra titolare dei diritti e licenziatario</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il titolare dei diritti e il licenziatario cui è stata concessa una licenza obbligatoria dell'Unione agiscono e collaborano tra loro in buona fede nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi previsti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In ottemperanza dell'obbligo di buona fede, il titolare dei diritti e il licenziatario si adoperano al massimo per conseguire l'obiettivo della licenza obbligatoria dell'Unione tenendo conto degli interessi reciproci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché dell'interesse pubblico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 65]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 13 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure aggiuntive a integrazione della licenza obbligatoria dell'Unione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se necessario, di propria iniziativa o su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario, la Commissione decide circa l'adozione di misure aggiuntive per integrare la licenza obbligatoria dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi e di assicurare e agevolare una buona cooperazione tra il titolare dei diritti e il licenziatario.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se strettamente necessario, la Commissione chiede la divulgazione dei segreti commerciali del titolare al licenziatario, nella misura necessaria a fornirgli il know-how necessario al conseguimento dell'obiettivo per il quale è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione ai sensi del presente regolamento. Gli usi leciti dei segreti commerciali da parte del licenziatario sono strettamente limitati alla fabbricazione dei prodotti di rilevanza per le crisi, al fine di conseguire l'obiettivo per il quale è stata concessa la licenza obbligatoria dell'Unione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora al titolare dei diritti sia chiesto di divulgare i propri segreti commerciali conformemente al paragrafo 3, la Commissione, prima della divulgazione dei segreti commerciali, ordina al licenziatario di mettere in atto tutte le misure tecniche e organizzative adeguate che il titolare dei diritti ritiene ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza dei segreti commerciali, in particolare nei confronti di terzi, compreso, se del caso, l'uso di clausole contrattuali tipo, accordi di riservatezza, protocolli di accesso rigorosi, norme tecniche o l'applicazione di codici di condotta.  Qualora il licenziatario non attui le misure necessarie richieste dalla Commissione, quest'ultima potrebbe rifiutare o, a seconda del caso, sospendere la divulgazione dei segreti commerciali fino a quando il licenziatario non abbia posto rimedio alla situazione. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In conformità della direttiva (UE) 2016/943, è concesso un adeguato compenso ai titolari dei diritti a titolo di risarcimento per la divulgazione dei loro segreti commerciali.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora valuti la possibilità di adottare misure aggiuntive di cui ai paragrafi 1 e 2, la Commissione interpella l'organo consultivo di cui all'articolo 6.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono adottati secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8. [Em. 66]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Revisione e revoca della licenza obbligatoria dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione effettua una revisione della licenza obbligatoria dell'Unione su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario o di propria iniziativa e, se necessario, modifica le specifiche di cui all'articolo 8 mediante un atto di esecuzione. Se necessario, la licenza obbligatoria dell'Unione deve essere modificata per includervi l'elenco completo dei diritti e dei titolari dei diritti da essa contemplati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Se necessario, di propria iniziativa o su richiesta motivata del titolare dei diritti o del licenziatario la Commissione decide circa l'adozione di misure aggiuntive per integrare la licenza obbligatoria dell'Unione al fine di garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi e di assicurare e agevolare una buona collaborazione tra il titolare dei diritti e il licenziatario. </STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 67]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione può revocare la licenza obbligatoria dell'Unione mediante un atto di esecuzione quando vengono meno ed è improbabile che si ripetano le circostanze che ne hanno giustificato la concessione oppure quando il licenziatario non rispetta gli obblighi previsti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando valuta la possibilità di modificare o revocare la licenza obbligatoria dell'Unione<STRING STRIKE="on"> oppure di adottare le misure aggiuntive di cui al paragrafo 2</STRING>, la Commissione <STRING STRIKE="on">può interpellare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interpella</STRING></STRING> l'organo consultivo di cui all'articolo 6<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché i titolari dei diritti e i licenziatari</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando valuta la possibilità di revocare la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione garantisce che sia previsto un periodo di transizione sufficiente. [Em. 69]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando revoca la licenza obbligatoria dell'Unione, la Commissione può richiedere che il licenziatario, entro un periodo di tempo ragionevole, prenda i provvedimenti necessari affinché eventuali prodotti in suo possesso o potere o sotto la sua custodia o controllo siano reindirizzati o altrimenti rimossi secondo modalità fissate dalla Commissione in consultazione con il titolare dei diritti e a spese del licenziatario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 1<STRING STRIKE="on">, 2</STRING> e 3 sono adottati secondo le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 6, lettere a) e b), e paragrafi 7 e 8.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 70]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Ammende</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione può, mediante decisione, infliggere al licenziatario o al titolare dei diritti ammende il cui importo non può superare il 6 % del rispettivo fatturato totale realizzato nell'esercizio sociale precedente qualora, intenzionalmente o per negligenza:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il licenziatario non rispetti gli obblighi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o all'articolo 10, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il titolare dei diritti o il licenziatario non rispetti il principio della buona fede e di cooperazione di cui all'articolo 13; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il titolare dei diritti o il licenziatario non rispetti gli obblighi derivanti dalle misure aggiuntive che integrano la licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo <STRING STRIKE="on">14, paragrafo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 bis, paragrafi 1 e</STRING></STRING> 2, come specificato nel corrispondente atto di esecuzione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il licenziatario non rispetti il divieto di cui all'articolo 11; [Em. 72]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel fissare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità, della reiterazione e della durata della violazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Penalità di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione può, mediante decisione, infliggere al licenziatario o al titolare dei diritti penalità di mora il cui importo non può superare il 5 % del rispettivo fatturato medio giornaliero realizzato durante l'esercizio sociale precedente per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla data fissata nella decisione, al fine di costringere:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il licenziatario a porre fine alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 10, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il licenziatario e il titolare dei diritti a porre fine alla violazione dell'obbligo di cui all'articolo 13; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il titolare dei diritti o il licenziatario <STRING STRIKE="on">a rispettare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non rispetti</STRING></STRING> gli obblighi derivanti dalle misure aggiuntive che integrano la licenza obbligatoria dell'Unione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo <STRING STRIKE="on">14, paragrafo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 bis, paragrafi 1 e</STRING></STRING> 2, come specificato nel corrispondente atto di esecuzione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 73]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il licenziatario a porre fine alla violazione del divieto di cui all'articolo 11; [Em. 74]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando il licenziatario o il titolare dei diritti hanno adempiuto l'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella risultante dalla decisione originaria.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Termine di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I poteri conferiti alla Commissione dagli articoli 15 e 16 sono soggetti ad un termine di prescrizione di cinque anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Nel caso di violazioni continuate o ripetute il termine decorre invece dal giorno in cui è cessata la violazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da un'autorità competente di uno Stato membro ai fini di un'indagine o di un procedimento relativo a una violazione interrompe il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prolungato della durata della sospensione del termine di prescrizione a norma del paragrafo 5.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il termine di prescrizione per l'imposizione di ammende o di penalità di mora è sospeso fin quando la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Termine di prescrizione per l'esecuzione di ammende e penalità di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 15 e 16 è soggetto a un termine di prescrizione di cinque anni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tale termine decorre dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è interrotto:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>a seguito di ogni atto compiuto dalla Commissione, o da uno Stato membro su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni è sospeso:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>durante il periodo di tempo accordato per il pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata del pagamento è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea o di un organo giurisdizionale nazionale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Diritto di essere ascoltati e accesso al fascicolo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Prima di adottare una decisione ai sensi dell'articolo 15 o 16, la Commissione dà al licenziatario o al titolare dei diritti la possibilità di essere ascoltato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di essere pienamente coinvolto nella procedura </STRING></STRING>in merito alla presunta violazione da sanzionare con un'ammenda o una penalità di mora.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 75]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il licenziatario o il titolare dei diritti può presentare le proprie osservazioni sulla presunta violazione entro un termine ragionevole stabilito dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione replica alle osservazioni del licenziatario o del titolare dei diritti e, in caso di rigetto delle osservazioni, fornisce una giustificazione entro un periodo di tempo ragionevole, non superiore a sette giorni. [Em. 76]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le parti interessate sono state poste in condizione di esprimersi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I diritti di difesa delle parti interessate nel corso del procedimento devono essere pienamente rispettati. Le parti interessate hanno il diritto di accedere al fascicolo della Commissione nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse del licenziatario, del titolare dei diritti o di qualunque altra persona interessata alla protezione delle proprie informazioni sensibili sul piano commerciale e dei propri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> segreti commerciali, pienamente in linea con la legislazione esistente sulla protezione dei dati e i</STRING></STRING> segreti commerciali. La Commissione ha il potere di adottare decisioni che stabiliscono tale procedura di divulgazione in caso di disaccordo tra le parti. Il diritto di accesso al fascicolo della Commissione non si estende alle informazioni riservate e ai documenti interni della Commissione, di altre autorità competenti o di altre autorità pubbliche degli Stati membri. Il diritto di accesso non si estende in particolare agli scambi di corrispondenza fra la Commissione e tali autorità. Nessuna disposizione del presente paragrafo osta a che la Commissione divulghi e utilizzi le informazioni necessarie a dimostrare una violazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 77]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se lo ritiene necessario, la Commissione può sentire ogni altra persona fisica o giuridica. Se tali persone fisiche o giuridiche chiedono di essere sentite e dimostrano di avere un interesse sufficiente, la loro domanda è accolta.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Pubblicazione delle decisioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione pubblica le decisioni da essa adottate a norma degli articoli 15 e 16. In tale pubblicazione sono indicati i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le ammende e le sanzioni imposte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La pubblicazione deve tener conto dei diritti e dei legittimi interessi del licenziatario, del titolare dei diritti o di terzi alla protezione delle loro informazioni riservate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea</STI.ART><PARAG>Conformemente <STRING STRIKE="on">all'articolo 261</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agli articoli 261 e 263</STRING></STRING> TFUE la Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione anche di merito per il riesame delle decisioni con cui la Commissione<STRING STRIKE="on"> ha imposto ammende o penalità di mora. La Corte può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora imposta.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: [Em. 78]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha concesso una licenza obbligatoria. La Corte può annullare o modificare i relativi termini e condizioni; [Em. 79]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha imposto ammende o penalità di mora. La Corte può annullare, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora imposta. [Em. 80]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Relazioni sulle licenze obbligatorie nazionali</STI.ART><PARAG>Nel caso in cui sia stata concessa una licenza obbligatoria nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per motivi di interesse pubblico o</STRING></STRING> per affrontare una crisi o un'emergenza nazionale, lo Stato membro notifica alla Commissione la concessione della licenza e le relative condizioni specifiche. Le informazioni fornite devono comprendere gli elementi seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 81]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'obiettivo della licenza obbligatoria nazionale e la sua base giuridica nel diritto nazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il nome e l'indirizzo del licenziatario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i prodotti contemplati e, per quanto possibile, i diritti di proprietà intellettuale e i titolari dei diritti interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il compenso da corrispondere al titolare dei diritti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la quantità di prodotti da fornire in virtù della licenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la durata della licenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Modifica del regolamento (CE) n. 816/2006</STI.ART><PARAG>Il regolamento (CE) n. 816/2006 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la persona che richiede una licenza obbligatoria ha presentato, per lo stesso prodotto, più domande presso le autorità, lo segnala in ciascuna domanda, indicando le quantità e i paesi importatori interessati.” [Em. 82]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“c)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le quantità previste di prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di produrre in virtù della licenza obbligatoria;” [Em. 83]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“e)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, la prova che sono stati compiuti sforzi in vista di negoziati preliminari con il titolare dei diritti conformemente all'articolo 9;” [Em. 84]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 6, paragrafo 3, la lettera f) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“f)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prova che una domanda specifica è stata rivolta da parte:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei rappresentanti autorizzati del paese o dei paesi importatori; o</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un'organizzazione non governativa che agisce con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori; o</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di organismi ONU o altre organizzazioni sanitarie internazionali che agiscono con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori, nonché le quantità previste di prodotti necessari.” [Em. 85]</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 7 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 7</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti del titolare dei diritti</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente notifica senza indugio la domanda di licenza obbligatoria al titolare dei diritti. Prima di concedere la licenza obbligatoria l'autorità competente può dare al titolare dei diritti la possibilità di formulare osservazioni sulla domanda e di fornire all'autorità competente ogni informazione pertinente sulla stessa.” [Em. 86]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il richiedente fornisce alle autorità competenti prove del fatto che si è sforzato di ottenere un'autorizzazione del titolare dei diritti e che questi sforzi non hanno prodotto risultati entro un periodo di trenta giorni anteriore alla presentazione della domanda. [Em. 87]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la licenza concessa è non cedibile, fatta eccezione per la parte dell'impresa o dell'organizzazione che si avvale della licenza, e non esclusiva. Essa enuncia le condizioni specifiche elencate nei paragrafi da 2 a 9 che dovrà rispettare il titolare della licenza. [Em. 88]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a octies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le quantità previste del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù della licenza non superano le quantità necessarie per rispondere ai bisogni del paese o dei paesi importatori citati nella domanda, tenendo conto della quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù di altre licenze obbligatorie concesse altrove.” [Em. 89]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-a nonies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“8.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente può, di propria iniziativa, qualora il diritto nazionale la autorizzi ad agire di propria iniziativa, chiedere al titolare della licenza la prova dell'esportazione, sotto forma di una dichiarazione di esportazione certificata dalle autorità doganali interessate, nonché la prova dell'importazione, fornita da uno degli organismi di cui all'articolo 6, paragrafo 3, lettera f).” [Em. 90]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>è inserito il seguente articolo 18 bis:<CITATION><P>"Articolo 18 bis</P><P>Licenza obbligatoria dell'Unione</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione può<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> altresì</STRING></STRING> concedere una licenza obbligatoria <STRING STRIKE="on">nel caso in cui le attività di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per brevetti relativi alla</STRING></STRING> fabbricazione <STRING STRIKE="on">e vendita</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di prodotti farmaceutici destinati</STRING></STRING> all'esportazione <STRING STRIKE="on">siano ripartite in diversi Stati membri e siano quindi necessarie licenze obbligatorie per lo stesso prodotto in più di uno Stato membro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verso paesi con problemi di salute pubblica. [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 91]</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Chiunque può depositare una domanda di licenza obbligatoria in virtù del paragrafo 1. La domanda <STRING STRIKE="on">deve soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3, e specificare gli Stati membri che devono essere coperti dalla licenza obbligatoria.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contiene le informazioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il nome e le coordinate del richiedente e di qualunque agente o rappresentante che il richiedente ha nominato per agire a suo nome presso l'autorità competente; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la denominazione comune del prodotto o dei prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di fabbricare e di vendere all'esportazione in virtù della licenza obbligatoria;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le quantità previste di prodotti farmaceutici che il richiedente ha intenzione di produrre in virtù della licenza obbligatoria;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paese o i paesi importatori;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, la prova che sono stati compiuti sforzi in vista di negoziati preliminari con il titolare dei diritti conformemente all'articolo 9;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prova che una domanda specifica è stata rivolta da parte:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei rappresentanti autorizzati del paese o dei paesi importatori; o</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un'organizzazione non governativa che agisce con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori; o</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di organismi delle Nazioni Unite o altre organizzazioni sanitarie internazionali che agiscono con l'autorizzazione ufficiale di uno o più paesi importatori.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La licenza obbligatoria concessa in conformità al paragrafo 1<STRING STRIKE="on"> è soggetta alle condizioni di cui all'articolo 10 e</STRING> deve specificare che è applicabile all'intero territorio dell'Unione<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed è soggetta alle condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la licenza concessa è non cedibile, fatta eccezione per la parte dell'impresa o dell'organizzazione che si avvale della licenza, e non esclusiva. Essa comprende le condizioni specifiche di cui al presente paragrafo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù della licenza non superano le quantità necessarie per rispondere ai bisogni del paese o dei paesi importatori citati nella domanda, tenendo conto della quantità del prodotto o dei prodotti fabbricati in virtù di altre licenze obbligatorie concesse altrove;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durata della licenza viene indicata;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la licenza è strettamente limitata a tutti gli atti necessari ai fini della fabbricazione del prodotto in questione per l'esportazione e la distribuzione nel paese o nei paesi citati nella domanda. Nessun prodotto fabbricato o importato in virtù della licenza obbligatoria è proposto alla vendita o commercializzato in un paese diverso da quello citato nella domanda, a meno che un paese importatore non si avvalga delle possibilità di cui al paragrafo 6, punto i), della decisione per esportare in altri paesi che sono membri di un accordo commerciale regionale e che condividono il problema sanitario in questione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i prodotti fabbricati in virtù della licenza sono chiaramente identificati tramite un'etichettatura o marcatura specifica come prodotti fabbricati in virtù del presente regolamento. I prodotti vengono distinti da quelli fabbricati dal titolare dei diritti tramite un imballaggio speciale o un colore o una forma speciale, purché tale distinzione sia possibile e non abbia un'incidenza significativa sul prezzo. L'imballaggio e tutta la documentazione connessa recano l'indicazione secondo la quale il prodotto è soggetto a una licenza obbligatoria in virtù del presente regolamento, precisando il nome dell'autorità competente e qualunque numero o riferimento d'identificazione, e indicando chiaramente che il prodotto è destinato esclusivamente all'esportazione e alla distribuzione nel paese o nei paesi importatori interessati. Le caratteristiche dettagliate del prodotto sono comunicate alle autorità doganali degli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima dell'invio nel paese o nei paesi importatori citati nella domanda, il titolare della licenza pubblica rende disponibili su un sito Internet le seguenti informazioni:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le quantità fornite in virtù della licenza e i paesi importatori destinatari</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le caratteristiche distintive del prodotto o dei prodotti in questione.  L'indirizzo del sito Internet è comunicato all'autorità competente;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se il prodotto o i prodotti coperti dalla licenza obbligatoria sono brevettati nei paesi importatori citati nella domanda, il prodotto o i prodotti sono esportati solo se questi paesi hanno rilasciato la licenza obbligatoria per l'importazione, la vendita o la distribuzione dei prodotti;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità competente può, di propria iniziativa, qualora il diritto nazionale la autorizzi ad agire di propria iniziativa, chiedere al titolare della licenza la prova dell'esportazione, sotto forma di una dichiarazione di esportazione certificata dalle autorità doganali interessate, nonché la prova dell'importazione, fornita da uno degli organismi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera e);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il titolare della licenza è tenuto a versare una retribuzione adeguata al titolare dei diritti, secondo le seguenti modalità determinate dall'autorità competente:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in situazioni d'emergenza nazionale o in altre circostanze di estrema urgenza o in caso di utilizzazione pubblica a fini non commerciali, la retribuzione corrisponde al massimo al 4 % del prezzo complessivo pagato dal paese importatore o per conto di esso;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in tutti gli altri casi, la retribuzione è determinata tenuto conto del valore economico dell'utilizzazione autorizzata al paese o ai paesi importatori interessati nel quadro della licenza nonché di eventuali circostanze umanitarie o di natura extracommerciale legate alla concessione della licenza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le condizioni relative alla licenza non pregiudicano il metodo di distribuzione del paese importatore.  La distribuzione può avvenire ad esempio tramite uno degli organismi di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 2, lettera f), e sulla base di condizioni commerciali o extracommerciali, anche a titolo gratuito. [Em. 93]</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P>In caso di domanda di cui al paragrafo 2, l'autorità competente di cui agli articoli da 1 a 11, 16 e 17 è la Commissione.</P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Alla Commissione sono conferite competenze per l'adozione di atti di esecuzione volti a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>concedere una licenza obbligatoria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>respingere la domanda di licenza obbligatoria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>modificare o annullare la licenza obbligatoria.</ITEM></LIST></P><P>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 2. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati connessi <STRING STRIKE="on">agli effetti di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> problemi di salute pubblica, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 18 ter, paragrafo 3.<STRING STRIKE="on">”</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 94]</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il seguente articolo 18 ter:<CITATION><P>"Articolo 18 ter</P><P>Procedura di comitato</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato ("comitato per la concessione di licenze obbligatorie"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso regolamento."</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 dello stesso regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Valutazione</STI.ART><PARAG>Entro l'ultimo giorno del terzo anno successivo alla concessione della licenza obbligatoria dell'Unione in conformità all'articolo 7, la Commissione presenta al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo una relazione di valutazione sull'applicazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni due anni, la Commissione valuta se l'elenco di cui all'allegato è aggiornato, alla luce dell'adozione di futuri atti legislativi in relazione a una modalità di emergenza o di crisi. Se l'elenco dell'allegato non è più aggiornato, la Commissione ne valuta le conseguenze. La Commissione presenta la sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte legislative di modifica dell'allegato. [Em. 95]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di minacce eccezionali alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, la Commissione effettua la valutazione a norma del paragrafo 1 bis senza indebito ritardo. [Em. 96]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e applicazione [Em. 97]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento si applica a decorrere dal ... [primo giorno del mese successivo al periodo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore]. [Em. 98]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO</TI><P>Le modalità di crisi o di emergenza di cui all'articolo 4 e gli organi consultivi competenti di cui all'articolo 6, paragrafo 2, sono elencati di seguito.</P><P><TABLE><TGROUP COLS="3"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="43.78*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="29.72*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="26.5*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Modalità di crisi o di emergenza</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Organo consultivo competente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>1.</NO.P>Regolamento XXX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per le emergenze nel mercato unico e abroga il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio [COM(2022) 459]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Modalità di emergenza nel mercato unico attivata mediante un atto di esecuzione del Consiglio [articolo 14 del regolamento XXX/XX] [COM(2022) 459]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Gruppo consultivo [articolo 4 del regolamento XXX/XX] [COM (2022) 459]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>2.</NO.P>Regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 1082/2013/UE</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione formalmente riconosciuta mediante un atto di esecuzione della Commissione [articolo 23 del regolamento (UE) 2022/2371]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Comitato per la sicurezza sanitaria [articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2371]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>3.</NO.P>Regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio, del 24 ottobre 2022, relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quadro di emergenza attivato mediante l'adozione di un regolamento del Consiglio [articolo 3 del regolamento (UE) 2022/2372]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Il consiglio per le crisi sanitarie [articolo 5 del regolamento (UE) 2022/2372]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>4.</NO.P>Regolamento XXX/XX che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori [COM(2022) 46]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Fase di crisi attivata mediante un atto di esecuzione della Commissione [articolo 18 del regolamento XXX/XXX] [COM(2022) 46]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Consiglio europeo dei semiconduttori [articolo 23 del regolamento XXX/XXX] [COM (2022) 46]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>5.</NO.P>Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Emergenza a livello dell'Unione dichiarata dalla Commissione [articolo 12 del regolamento (UE) 2017/1938]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Gruppo di coordinamento del gas [articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938]</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>