<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF2" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0145</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Modifica della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0055/2024 - Relatrice: Anna Zalewska)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti (COM(2023)0420 – C9-0233/2023 – 2023/0234(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0420),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0233/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/888, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/888/oj<STRING UNDERLINE="on">.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0055/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0234</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(-1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La prevenzione e la gestione di tutti i tipi di rifiuti è uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente e della salute umana nell'Unione. Negli sforzi degli Stati membri per migliorare costantemente i rispettivi programmi di prevenzione e gestione dei rifiuti, è essenziale applicare in maniera rigorosa la gerarchia dei rifiuti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il Green Deal europeo e il piano d'azione per l'economia circolare<FOOTNOTE><FIELD>COM(2020) 98 final dell'11 marzo 2020.</FIELD></FOOTNOTE> esortano l'Unione e gli Stati membri a intervenire in modo più rapido e incisivo per garantire la sostenibilità ambientale e sociale dei settori tessile e alimentare, in quanto sono fra quelli a più alta intensità di risorse e sono responsabili di notevoli esternalità ambientali negative. In questi settori le lacune tecnologiche e la carenza di finanziamenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra le altre cose,</STRING></STRING> ostacolano la transizione verso l'economia circolare e la decarbonizzazione. I comparti alimentare e tessile sono rispettivamente al primo e al quarto posto per intensità di risorse<FOOTNOTE><FIELD>Percorsi di transizione dell'UE (europa.eu).</FIELD></FOOTNOTE>, e non rispettano pienamente i principi fondamentali dell'Unione in materia di gestione dei rifiuti sanciti nella gerarchia dei rifiuti, che prevede di dare priorità alla prevenzione dei rifiuti, seguita dalla preparazione per il riutilizzo e dal riciclaggio. Queste sfide richiedono soluzioni sistemiche e un approccio basato sul ciclo di vita<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con una particolare attenzione prestata ai prodotti alimentari e tessili</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Secondo la strategia dell'UE per prodotti tessili sostenibili e circolari<FOOTNOTE><FIELD>COM(2022)141 final del 30 marzo 2022.</FIELD></FOOTNOTE>, sono necessari cambiamenti radicali per superare il modello lineare attualmente prevalente in cui i prodotti tessili sono progettati, fabbricati, utilizzati e buttati via, e una delle priorità è limitare la moda rapida (fast fashion)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.  Secondo la visione della strategia per il 2030, i consumatori dovrebbero beneficiare più a lungo di prodotti tessili di elevata qualità e accessibili dal punto di vista economico</STRING></STRING>. La strategia afferma l'importanza di rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti e fa riferimento all'introduzione di norme armonizzate dell'UE in materia di responsabilità estesa del produttore per i tessili con un'ecomodulazione delle tariffe. L'obiettivo principale di tali norme è creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione ai fini del riutilizzo e il riciclaggio, nonché predisporre incentivi per i produttori affinché garantiscano che i loro prodotti sono concepiti nel rispetto dei principi di circolarità. A tal fine prevede che una quota rilevante dei contributi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sia destinata alle misure di prevenzione dei rifiuti e alla preparazione ai fini del riutilizzo. Sostiene inoltre la necessità di approcci più incisivi e innovativi alla gestione sostenibile delle risorse biologiche per aumentare la circolarità e la valorizzazione dei rifiuti alimentari e il riutilizzo dei prodotti tessili a base biologica.<STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Secondo il briefing dell'Agenzia europea dell'ambiente dal titolo "Microplastics from textiles in Europe" (Microplastiche dai tessuti in Europa)</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fino al 35 % delle microplastiche globali rilasciate negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini provengono da tessili sintetici. I rifiuti di plastica che danneggiano gli ecosistemi acquatici, terrestri e marini possono essere raccolti e riciclati in maniera adeguata e, in ultima analisi, è possibile dare loro una nuova vita, promuovendo un'economia circolare completa e sensibilizzando il pubblico alla diffusione delle migliori pratiche.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING STRIKE="on">Per quanto riguarda gli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenendo conto degli</STRING></STRING> effetti negativi dei rifiuti alimentari, gli Stati membri si sono impegnati ad attuare misure volte a promuovere la prevenzione e la riduzione di tali rifiuti in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e in particolare con l'OSS 12.3</STRING></STRING>, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (ONU) il 25 settembre 2015, e in particolare con l'obiettivo di dimezzare i rifiuti alimentari globali pro capite a livello di vendita al dettaglio e di consumatori e di ridurre le perdite alimentari lungo le catene di produzione e di approvvigionamento, comprese le perdite post raccolto, entro il 2030. Tali misure erano intese a prevenire e ridurre i rifiuti alimentari nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.<STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Nel dare seguito alla Conferenza sul futuro dell'Europa, la Commissione si è impegnata a consentire ai panel di cittadini di deliberare e formulare raccomandazioni prima della presentazione di determinate proposte chiave. In questo contesto è stato convocato un panel europeo di cittadini, operativo tra dicembre 2022 e febbraio 2023 per predisporre un elenco di raccomandazioni<FOOTNOTE><FIELD>Per l'elenco completo delle raccomandazioni, si veda l'allegato 16 della relazione sulla valutazione d'impatto.</FIELD></FOOTNOTE> su come intensificare le azioni volte a ridurre i rifiuti alimentari nell'Unione. Poiché i nuclei domestici sono responsabili di oltre la metà dei rifiuti alimentari prodotti nell'Unione, le idee dei cittadini su come prevenire tali rifiuti sono particolarmente rilevanti. I cittadini hanno consigliato tre principali linee di intervento, tra cui una maggiore collaborazione nella catena del valore alimentare, iniziative imprenditoriali nel settore e la promozione di un cambiamento delle abitudini di consumo. Le raccomandazioni del panel continueranno a sostenere il programma di lavoro complessivo della Commissione relativo alla prevenzione dei rifiuti alimentari e potranno servire da guida per aiutare gli Stati membri a conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>La direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114.</FIELD></FOOTNOTE> ha escluso dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.</FIELD></FOOTNOTE> il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche conformemente alle prescrizioni della direttiva 2006/12/CE. La disposizione modificativa non è stata tuttavia inclusa nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.</FIELD></FOOTNOTE>, che ha abrogato la direttiva 2006/12/CE. Pertanto, per garantire la certezza del diritto, la presente direttiva incorpora le modifiche della direttiva 2009/31/CE che escludono il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/98/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il legno è una risorsa preziosa e si incoraggia il suo inserimento in un elenco di materiali soggetti a raccolta differenziata e con obiettivi di riutilizzo e riciclaggio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>È necessario includere nella direttiva 2008/98/CE le definizioni di "produttori di prodotti tessili", "piattaforme online" e "organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore" collegate all'attuazione della responsabilità estesa del produttore per i tessili, al fine di precisare la portata di queste nozioni e gli obblighi che ne derivano.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>In una certa misura, gli Stati membri hanno sviluppato materiali e condotto campagne di prevenzione dei rifiuti alimentari rivolte ai consumatori e agli operatori del settore alimentare; queste iniziative sono tuttavia incentrate sulla sensibilizzazione <STRING STRIKE="on">più che sull'indurre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sui cambiamenti sostanziali del regime alimentare, compresi i</STRING></STRING> cambiamenti comportamentali. Per realizzare appieno il potenziale di riduzione dei rifiuti alimentari e garantire progressi nel tempo, è necessario predisporre interventi finalizzati al cambiamento comportamentale, che dovranno essere adattati alle situazioni e alle esigenze specifiche degli Stati membri e pienamente integrati nei programmi nazionali di prevenzione dei rifiuti alimentari. Si dovrebbe inoltre dare importanza alle soluzioni circolari regionali, <STRING STRIKE="on">compresi i partenariati tra settore pubblico e settore privato e il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> coinvolgimento dei cittadini<STRING STRIKE="on">,</STRING> e all'adattamento a specifiche esigenze regionali, come quelle delle regioni ultraperiferiche o delle isole.<STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Malgrado la crescente consapevolezza riguardo all'impatto negativo e alle conseguenze dei rifiuti alimentari, gli impegni politici assunti dall'UE e dagli Stati membri e le misure attuate dall'UE dopo il piano d'azione per l'economia circolare del 2015, la produzione di rifiuti alimentari non sta diminuendo in misura sufficiente per compiere progressi degni di nota verso il terzo traguardo dell'obiettivo di sviluppo sostenibile (OSS) 12. Per contribuire in modo significativo a questo traguardo, è opportuno rafforzare le misure che gli Stati membri devono adottare al fine di progredire nell'attuazione della presente direttiva e di altre misure adeguate volte a ridurre la produzione di rifiuti alimentari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Per conseguire risultati sul breve periodo e offrire agli operatori del settore alimentare, ai consumatori e alle autorità pubbliche la necessaria prospettiva sul lungo periodo, è opportuno fissare obiettivi quantitativi di riduzione dei rifiuti alimentari, che gli Stati membri dovranno raggiungere entro il 2030.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING STRIKE="on">Per quanto riguarda l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12, </STRING>La definizione di obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari che gli Stati membri dovranno conseguire entro il 2030<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con l'impegno dell'Unione a realizzare il terzo traguardo dell'OSS 12,</STRING></STRING> dovrebbe costituire un forte incentivo politico ad agire e garantire un contributo significativo agli obiettivi mondiali. Tuttavia, data la loro natura giuridicamente vincolante, tali obiettivi dovrebbero essere proporzionati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, raggiungibili</STRING></STRING> e realizzabili e tenere conto del ruolo e della capacità dei diversi attori della filiera alimentare (in particolare le microimprese e le piccole e medie imprese).<STRING STRIKE="on"> La definizione di obiettivi giuridicamente vincolanti dovrebbe pertanto avvenire in modo graduale e partire da un livello inferiore a quello fissato negli OSS, al fine di garantire una risposta omogenea degli Stati membri e compiere progressi tangibili verso il traguardo 12.3.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disparità di potere contrattuale tra fornitori e acquirenti di prodotti agricoli e alimentari persistono ancora nelle filiere alimentari di tutta l'Unione. Ciò vale in particolare per il settore agricolo, dal momento che la natura specifica dei prodotti agricoli e la conseguente necessità di smaltirli rapidamente distorcono alla radice le condizioni di parità tra le controparti. È pertanto opportuno fare tutto il possibile per garantire che le pratiche commerciali sleali più comuni che colpiscono i fornitori agricoli, in particolare nella fornitura di prodotti deperibili, non aumentino sulla spinta di obiettivi vincolanti intesi a ridurre i rifiuti alimentari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato economico e sociale europeo e il meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare hanno riconosciuto il contributo degli imballaggi nel ridurre i rifiuti alimentari e nel garantire l'approvvigionamento e la sicurezza alimentari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Per ridurre i rifiuti alimentari nelle fasi di produzione e consumo occorrono metodi e misure diversi e il coinvolgimento di diversi gruppi di portatori di interessi. Pertanto è opportuno proporre un obiettivo per la fase di trasformazione e fabbricazione e un obiettivo per la vendita al dettaglio e le altre forme di distribuzione degli alimenti, i ristoranti e i servizi di ristorazione e i nuclei domestici.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La riduzione dei rifiuti alimentari in qualsiasi punto della filiera alimentare ha un impatto ambientale positivo e significativo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>È opportuno definire un obiettivo comune per le fasi di distribuzione e consumo della filiera alimentare in virtù della loro interdipendenza, in particolare dell'influenza delle pratiche di vendita al dettaglio sul comportamento dei consumatori e del rapporto tra il consumo di cibo in casa e fuori casa. La fissazione di obiettivi distinti aggiungerebbe infatti un'inutile complessità e limiterebbe la flessibilità degli Stati membri nel concentrarsi sui loro specifici settori critici. Per evitare che l'obiettivo comune comporti un onere eccessivo per determinati operatori, si consiglia agli Stati membri di definire le misure volte a raggiungerlo tenendo presente il principio di proporzionalità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>I cambiamenti demografici hanno un notevole impatto sulla quantità di cibo consumata e sui rifiuti alimentari prodotti. Pertanto, per tenere conto di questo fattore, l'obiettivo comune di riduzione dei rifiuti applicabile alla vendita e alle altre forme di distribuzione degli alimenti, ai ristoranti e ai servizi di ristorazione e ai nuclei domestici dovrebbe essere espresso come variazione percentuale della quantità di rifiuti alimentari pro capite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>In base alla metodologia comune definita nella decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).</FIELD></FOOTNOTE>, il primo anno per il quale sono stati raccolti dati sui livelli di rifiuti alimentari è stato il 2020; è pertanto opportuno usare tale anno come anno di riferimento per definire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari. Gli Stati membri che possono dimostrare di aver misurato i rifiuti alimentari prima del 2020 avvalendosi di metodi coerenti con la decisione delegata (UE) 2019/1597 dovrebbero poter usare un anno di riferimento precedente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di promuovere un'interpretazione uniforme e coerente dei dati e delle relazioni sui rifiuti alimentari tra gli attori della filiera alimentare e le autorità degli Stati membri, la Commissione dovrebbe elaborare orientamenti completi relativi alla metodologia di misurazione per i rifiuti alimentari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La metodologia armonizzata di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, del 3 maggio 2019, che integra la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (GU L 248 del 27.9.2019, pag. 77).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della Commissione prevede l'utilizzo di diversi metodi di comunicazione. Per garantire che i dati futuri siano scientificamente solidi, di alta qualità e comparabili, è necessario stabilire e applicare metodi di misurazione chiari e coerenti tra gli Stati membri e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei rifiuti alimentari.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Per fare in modo che l'approccio graduale verso il conseguimento dell'obiettivo mondiale dia i suoi frutti, i livelli fissati per gli obiettivi giuridicamente vincolanti in materia di riduzione dei rifiuti alimentari dovrebbero essere riesaminati e modificati, se del caso, per tenere conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel tempo. In questo modo sarebbe eventualmente possibile adeguare gli obiettivi al fine di rafforzare e rendere più coerente il contributo dell'UE all'OSS 12.3, che dovrà essere raggiunto entro il 2030, e di tracciare la rotta per ulteriori progressi oltre tale data.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Per garantire un'applicazione più efficace, tempestiva e uniforme delle disposizioni relative alla prevenzione dei rifiuti alimentari, prevedere eventuali lacune e consentire di intervenire prima delle scadenze fissate per il conseguimento degli obiettivi, è opportuno estendere agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari il sistema di segnalazione preventiva introdotto nel 2018.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero adottare misure per la promozione di soluzioni quali etichettature con date più chiare sui prodotti alimentari e agevolare l'utilizzo dell'indicazione della data secondo il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di evitare confusione tra i consumatori sull'indicazione della data.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Nel rispetto del principio "chi inquina paga", di cui all'articolo 191, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione determinati prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri si facciano carico della loro gestione alla fine del ciclo di vita e dell'estensione della loro durata di vita mettendoli a disposizione sul mercato per il riutilizzo. Per attuare tale principio è opportuno stabilire gli obblighi per la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri da parte dei produttori, che comprendono qualsiasi produttore, importatore o distributore che, a prescindere dalla tecnica di vendita (compresi i contratti a distanza quali definiti all'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">)</STRING>, mette a disposizione per la prima volta tali prodotti sul mercato nel territorio di uno Stato membro a titolo professionale con il proprio nome o marchio. La responsabilità estesa del produttore non dovrebbe applicarsi alle microimprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per le quali tale responsabilità imporrebbe un onere finanziario e amministrativo sproporzionato,</STRING></STRING> e ai sarti che lavorano in proprio e realizzano prodotti su misura, dato che hanno un ruolo ridotto nel mercato tessile, così come agli operatori che immettono sul mercato prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o articoli derivati da prodotti usati o di scarto appartenenti a queste categorie al fine di promuovere il riutilizzo all'interno dell'Unione, anche attraverso la riparazione, il ricondizionamento e il riutilizzo creativo (upcycling) con una modifica di determinate funzionalità del prodotto originario.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le microimprese, tuttavia, dovrebbero essere autorizzate a partecipare alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Esistono grandi disparità per quanto riguarda le modalità di raccolta differenziata dei prodotti tessili attuali o previste, sia che comportino regimi di responsabilità estesa del produttore sia che si avvalgano di altri metodi. Anche nei casi in cui viene applicata la responsabilità estesa del produttore vi sono grandi differenze, per esempio per quanto riguarda i prodotti che rientrano nel regime, la responsabilità dei produttori e i modelli di governance. Le norme sulla responsabilità estesa del produttore definite nella direttiva 2008/98/CE dovrebbero pertanto applicarsi in generale ai regimi di responsabilità estesa del produttore di cui fanno parte i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri. Tuttavia è opportuno integrarle con ulteriori disposizioni specifiche pertinenti per le caratteristiche del settore tessile, in particolare l'alta percentuale di piccole e medie imprese (PMI) tra i produttori, il ruolo delle imprese sociali e l'importanza del riutilizzo per aumentare la sostenibilità della catena del valore del settore tessile. Le norme dovrebbero inoltre essere più dettagliate e armonizzate per prevenire la creazione di un mercato frammentato che potrebbe avere un impatto negativo sul settore, in particolare sulle microimprese e sulle PMI, nella raccolta, nel trattamento e nel riciclaggio, per fornire chiari incentivi alla progettazione sostenibile dei prodotti tessili e all'attuazione di politiche improntate alla sostenibilità e per promuovere i mercati delle materie prime secondarie. In questo contesto gli Stati membri sono incoraggiati ad autorizzare diverse organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, in quanto la concorrenza tra di esse potrebbe risultare più vantaggiosa per i consumatori, favorire l'innovazione, ridurre i costi, aumentare i tassi di raccolta e ampliare la scelta per i produttori che intendono stipulare contratti con tali organizzazioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Agenzia europea dell'ambiente ritiene che, attualmente, meno dell'1 % di tutti i rifiuti derivanti dal settore dell'abbigliamento è utilizzato per produrre nuovi capi in un ciclo circolare. Attualmente, la maggior parte dei prodotti tessili non è progettata per la circolarità. Il 78 % di tutti i prodotti tessili richiede il disassemblaggio prima del riciclo dei tessili a circuito chiuso. Per garantire gli investimenti nei prodotti tessili circolari, è necessario stabilire obiettivi per la prevenzione, la raccolta, la cernita, il riutilizzo e il riutilizzo locale, nonché il riciclaggio e il riciclaggio delle fibre a circuito chiuso dei prodotti tessili, al fine di sostenere e guidare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture, nonché la spinta alla progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili. La stima del totale dei rifiuti tessili generati, che comprende abbigliamento e calzature, prodotti tessili per uso domestico, tessili tecnici, nonché i rifiuti post-industriali e pre-consumo, ammonta a 12,6 milioni di tonnellate, comprese le frazioni eliminate durante la produzione tessile, nella fase di vendita al dettaglio e da parte delle famiglie e dei soggetti commerciali</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-07/IMPACT%20ASSESSMENT%20REPORT_SWD_2023_421_part1_0.pdf (pag. 6).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P><STRING STRIKE="on">I prodotti tessili per la casa e gli indumenti rappresentano la quota maggiore del consumo tessile dell'Unione e il fattore che più contribuisce a modelli insostenibili di sovrapproduzione e consumo eccessivo. Queste categorie di prodotti, insieme ad altri indumenti, accessori e calzature post-consumo che non sono composti principalmente da materiali tessili, sono inoltre al centro di tutti i sistemi di raccolta differenziata esistenti negli Stati membri. Pertanto l'ambito di applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore dovrebbe includere i prodotti tessili per la casa e altri articoli di abbigliamento, accessori e calzature. </STRING>Per garantire la certezza del diritto per i produttori in merito ai prodotti soggetti alla responsabilità estesa del produttore, è opportuno identificare tali prodotti facendo riferimento ai codici della nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (</STRING></STRING>GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING>.</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Il settore tessile comporta un elevato consumo di risorse. Se è vero che dal punto di vista della produzione di materie prime e prodotti tessili, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dato che il 73 % dell'abbigliamento e dei prodotti tessili per la casa in Europa sono importati</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/QANDA_22_2015.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>la maggior parte delle pressioni e degli impatti connessi al consumo di abbigliamento, calzature e prodotti tessili<STRING STRIKE="on"> per la casa</STRING> nell'Unione si verifica in paesi terzi, è pur vero che anche l'Unione ne subisce le conseguenze a causa del loro impatto mondiale sul clima e sull'ambiente. Pertanto la prevenzione, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti tessili possono contribuire a ridurre l'impronta ambientale del settore a livello mondiale, Unione compresa. Inoltre l'attuale inefficienza sotto il profilo delle risorse della gestione dei rifiuti tessili non è in linea con la gerarchia dei rifiuti e provoca danni ambientali sia nell'Unione che nei paesi terzi, per esempio a causa delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall'incenerimento e dallo smaltimento in discarica.<STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Lo scopo della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri è garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute nell'Unione, creare un'economia per la raccolta, la cernita, il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio (in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso) e incentivare i produttori a garantire che i loro prodotti siano progettati nel rispetto dei principi di circolarità. I produttori di prodotti tessili e calzaturieri dovrebbero finanziare i costi della raccolta, della cernita per il riutilizzo, della preparazione al riutilizzo, del riciclaggio e degli altri trattamenti dei prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti, compresi i prodotti di consumo invenduti considerati rifiuti che sono stati messi in commercio nel territorio degli Stati membri dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa, per fare sì che gli obblighi di responsabilità estesa del produttore non si applichino retroattivamente e rispettino il principio della certezza del diritto. I produttori dovrebbero anche finanziare i costi per realizzare indagini sulla composizione dei rifiuti urbani misti, sostenere la ricerca e lo sviluppo nel campo delle tecnologie di cernita e riciclaggio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in particolare le soluzioni digitali, </STRING></STRING>comunicare i dati sulla raccolta differenziata, sul riutilizzo e su altri trattamenti, fornire informazioni agli utilizzatori finali in merito all'impatto e alla gestione sostenibile dei prodotti tessili.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> I produttori dovrebbero altresì finanziare lo sviluppo di operazioni di riutilizzo e riparazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>I produttori dovrebbero provvedere a istituire sistemi di raccolta di tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto e a garantire che tali prodotti siano successivamente sottoposti a cernita a fini di riutilizzo, preparazione per il riutilizzo e riciclaggio per ottenere la massima disponibilità di capi di abbigliamento e calzature di seconda mano e ridurre i volumi per i tipi di trattamento dei rifiuti che si collocano nei livelli inferiori della gerarchia dei rifiuti. Fare in modo che i prodotti tessili possano essere e siano utilizzati e riutilizzati più a lungo è il modo più efficace per ridurne notevolmente l'impatto sul clima e sull'ambiente. Questo approccio dovrebbe inoltre favorire modelli commerciali sostenibili e circolari come il riutilizzo, il noleggio e la riparazione, i servizi di ritiro e il commercio al dettaglio di seconda mano, creando nuovi posti di lavoro "verdi" di qualità e opportunità di risparmio per i cittadini. È essenziale rendere i produttori responsabili dei rifiuti creati dai loro prodotti per dissociare la produzione di rifiuti tessili dalla crescita del settore. I produttori dovrebbero pertanto essere responsabili anche del riciclaggio, in particolare dando priorità all'aumento del riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso e ad altre operazioni di recupero e smaltimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero finanziare l'aumento del riciclaggio dei prodotti tessili, in particolare il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, che consente di riciclare una più ampia varietà di materiali e crea una fonte di materie prime per la produzione tessile nell'Unione. È altresì importante che i produttori contribuiscano a finanziare la ricerca e l'innovazione in materia di sviluppi tecnologici nei sistemi di cernita automatica e cernita in base alla composizione che consentono la separazione e il riciclaggio dei materiali misti e la decontaminazione dei rifiuti, per favorire soluzioni di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso di alta qualità e la diffusione dell'utilizzo di fibre riciclate. Per agevolare il rispetto della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che gli operatori economici del settore tessile, in particolare le piccole e medie imprese, dispongano di informazioni e assistenza sotto forma di orientamenti, sostegno finanziario, accesso ai finanziamenti, materiali di formazione specializzati destinati alla dirigenza e al personale o assistenza tecnica e organizzativa. Se il sostegno è finanziato mediante risorse statali, compresi i casi in cui i finanziamenti provengono interamente da contributi imposti dall'autorità pubblica alle imprese in questione, può costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE; in questi casi gli Stati membri devono garantire la conformità alle norme in materia di aiuti di Stato. La mobilitazione di investimenti pubblici e privati nella circolarità e nella decarbonizzazione del settore tessile è un obiettivo perseguito anche da diversi programmi di finanziamento e tabelle di marcia dell'Unione, per esempio gli hub per la circolarità e inviti specifici nell'ambito di Orizzonte Europa. È inoltre necessario valutare ulteriormente la fattibilità della fissazione di obiettivi dell'Unione per il riciclaggio dei prodotti tessili al fine di sostenere e stimolare lo sviluppo tecnologico e gli investimenti nelle infrastrutture di riciclaggio e la promozione della progettazione ecocompatibile ai fini del riciclaggio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>A partire dal 1º gennaio 2025 i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente rispetto ad altri flussi di rifiuti, come metallo, carta e cartone, vetro, plastica, legno e rifiuti organici, per preservarne la riutilizzabilità e il potenziale di riciclaggio di alta qualità. Considerati l'impatto ambientale e la perdita di materiali dovuti alla mancata raccolta differenziata dei rifiuti tessili e dei prodotti tessili usati, che di conseguenza non vengono trattati in modo corretto dal punto di vista ambientale, la rete di raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbe estendersi su tutto il territorio degli Stati membri, comprese le regioni ultraperiferiche, essere vicina agli utilizzatori finali e non dovrebbe concentrarsi solo sulle aree e i prodotti redditizi. La rete di raccolta dovrebbe essere organizzata in collaborazione con altri attori attivi nei settori della gestione e del riutilizzo dei rifiuti, come i comuni e le imprese sociali. Visti i notevoli benefici ambientali e climatici associati al riutilizzo, la rete di raccolta dovrebbe mirare in primo luogo a raccogliere i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri riutilizzabili e in secondo luogo a raccogliere quelli riciclabili. Poiché i consumatori non hanno la formazione necessaria per distinguere tra articoli riutilizzabili e riciclabili, il sistema di raccolta dovrebbe, anche per motivi di efficienza logistica, prevedere l'utilizzo di contenitori di raccolta in cui conferire sia gli articoli usati che i rifiuti. Tassi di raccolta elevati porterebbero a migliori prestazioni in termini di riutilizzo e a un riciclaggio di qualità nelle catene di approvvigionamento dei prodotti tessili, promuoverebbero la diffusione di materie prime secondarie di qualità e sosterrebbero la pianificazione degli investimenti nelle infrastrutture di cernita e trasformazione dei prodotti tessili. Al fine di verificare e migliorare l'efficacia della rete di raccolta e delle relative campagne di informazione, è opportuno effettuare periodicamente indagini sulla composizione, almeno a livello NUTS 2, dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti, per determinare la quantità di rifiuti tessili e calzature in essi contenuti. Ogni anno le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero inoltre raccogliere informazioni sulle prestazioni dei sistemi di raccolta differenziata, calcolare il tasso di raccolta differenziata annuo conseguito e divulgare questi dati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>L'introduzione di regimi di responsabilità estesa del produttore dovrebbe mantenere e sostenere le attività delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale coinvolti nella gestione dei prodotti tessili usati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei loro rifiuti</STRING></STRING>, visto l'importante ruolo che ricoprono negli attuali sistemi di raccolta dei prodotti tessili e il loro potenziale in termini di creazione di modelli commerciali locali, sostenibili, partecipativi e inclusivi e di posti di lavoro di qualità nell'Unione, in linea con gli obiettivi del piano d'azione dell'UE per l'economia sociale<FOOTNOTE><FIELD>COM(2021) 778 final del 9 dicembre 2021.</FIELD></FOOTNOTE>. Questi soggetti dovrebbero pertanto essere considerati partner nei sistemi di raccolta differenziata che promuovono un maggiore ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla preparazione per il riutilizzo, </STRING></STRING>al riutilizzo e alla riparazione e creano posti di lavoro di qualità per tutti, in particolare per i gruppi vulnerabili.<STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>I produttori e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero essere attivamente coinvolti nell'informare gli utilizzatori finali, in particolare i consumatori, del fatto che i prodotti tessili e calzaturieri usati e di scarto dovrebbero essere raccolti separatamente, dell'esistenza di sistemi di raccolta e dell'importante ruolo svolto dagli utilizzatori finali nella prevenzione dei rifiuti e nella gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei rifiuti tessili. Tra le informazioni da comunicare vi sono l'esistenza di modalità di riutilizzo dei prodotti tessili e calzaturieri, i benefici ambientali del consumo sostenibile e gli effetti dell'industria dell'abbigliamento tessile sull'ambiente, la salute e la società. È altresì opportuno informare i consumatori in merito all'importante ruolo che svolgono nel compiere scelte informate, responsabili e sostenibili in termini di consumo di prodotti tessili e nell'assicurare una gestione ottimale dal punto di vista ambientale dei prodotti tessili e calzaturieri di scarto. Questi obblighi di informazione si applicano in aggiunta a quelli sulla fornitura di informazioni agli utilizzatori finali in merito ai prodotti tessili di cui al regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili<FOOTNOTE><FIELD>GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.</FIELD></FOOTNOTE> e al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE (GU L 272 del 18.10.2011, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. La divulgazione di informazioni a tutti gli utilizzatori finali dovrebbe avvalersi delle moderne tecnologie dell'informazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite con mezzi classici, come manifesti, affissi all'aperto o al chiuso, e campagne sui social media, ma anche con mezzi più innovativi, come codici QR che consentano di accedere elettronicamente a siti web<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il passaporto digitale del prodotto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per aumentare la circolarità e la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili e ridurre gli effetti negativi sul clima e sull'ambiente, il regolamento .../... [OP: inserire il numero e le istituzioni autrici del regolamento per la progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili e completare la nota]<FOOTNOTE><FIELD>GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.</FIELD></FOOTNOTE> elaborerà specifiche vincolanti di progettazione ecocompatibile dei prodotti tessili, che, in funzione delle soluzioni indicate dalla valutazione d'impatto come efficaci per aumentare la sostenibilità ambientale dei prodotti tessili, disciplineranno la durabilità, la riutilizzabilità, la riparabilità e la riciclabilità delle fibre a ciclo chiuso dei prodotti tessili e la quantità obbligatoria di fibre riciclate in tali prodotti. Inoltre il regolamento disciplinerà la presenza di sostanze che destano preoccupazione, in modo da ridurle al minimo e monitorarle allo scopo di ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclaggio, da un lato, e di prevenire e ridurre la dispersione di fibre sintetiche nell'ambiente per diminuire nettamente il rilascio di microplastiche, dall'altro. Allo stesso tempo la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore è uno strumento economico efficace per incentivare una progettazione più sostenibile dei prodotti tessili che porti a una migliore progettazione circolare. Al fine di fornire un forte incentivo alla progettazione ecocompatibile tenendo conto nel contempo degli obiettivi del mercato interno e della configurazione del settore tessile, composto prevalentemente da PMI, è necessario armonizzare i criteri per la modulazione delle tariffe associate alla responsabilità estesa del produttore in base ai parametri di progettazione ecocompatibile più adeguati per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili sia in linea con la gerarchia dei rifiuti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la proporzione del rilascio di microplastiche</STRING></STRING>. La modulazione delle tariffe in base ai criteri di progettazione ecocompatibile dovrebbe basarsi sulle specifiche per la progettazione ecocompatibile e sui relativi metodi di misurazione adottati a norma del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili per i prodotti tessili o di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, e solo se questi ultimi sono adottati. È opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare norme armonizzate per la modulazione delle tariffe al fine di garantire l'allineamento dei criteri di modulazione delle tariffe alle specifiche di prodotto.<STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'introduzione di un passaporto digitale dei prodotti come strumento per migliorare in modo significativo la tracciabilità dei prodotti tessili lungo tutta la loro catena del valore può rendere i consumatori in grado di compiere scelte informate, fornendo un migliore accesso alle informazioni sui prodotti relative alla gestione della fine del ciclo di vita. Ciò consentirebbe altresì agli operatori economici di tracciare con precisione la quantità di rifiuti tessili generati e aiuterebbe gli Stati membri nell'attuazione e nel monitoraggio degli obblighi di raccolta differenziata dei prodotti tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio, conformemente al presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Per controllare che i produttori rispettino i propri obblighi finanziari e organizzativi volti a garantire la gestione dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto che mettono a disposizione per la prima volta sul mercato nel territorio di uno Stato membro, è necessario che ciascuno Stato membro istituisca e gestisca un registro dei produttori al quale i produttori siano tenuti a iscriversi. È opportuno armonizzare il più possibile le prescrizioni e il formato di registrazione in tutta l'Unione per facilitare la registrazione, soprattutto nei casi in cui i produttori mettono per la prima volta a disposizione prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri sul mercato in diversi Stati membri. Le informazioni contenute nel registro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei produttori </STRING></STRING>dovrebbero essere accessibili <STRING STRIKE="on">ai soggetti coinvolti nella verifica del rispetto degli obblighi di responsabilità estesa del produttore e nella loro applicazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al pubblico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Poiché il settore tessile è composto al 99 % da piccole e medie imprese, l'attuazione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri dovrebbe ambire a ridurre il più possibile gli oneri amministrativi. Pertanto l'adempimento della responsabilità estesa del produttore dovrebbe essere esercitato collettivamente da apposite organizzazioni che rappresentino le imprese. È opportuno che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano soggette ad autorizzazione da parte degli Stati membri e documentino, tra l'altro, la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per coprire i costi derivanti da detta responsabilità estesa e l'effettivo adempimento di tale responsabilità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>A norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, determinati fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri a consumatori situati nell'Unione devono ricevere, prima di consentire a un produttore l'uso dei loro servizi, una serie di informazioni di identificazione da parte del produttore e un'autocertificazione con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti o servizi conformi alle norme applicabili del diritto dell'Unione. Per garantire l'effettiva esecuzione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore, è opportuno specificare che i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, del regolamento (UE) 2022/2065 dovrebbero ricevere da detti produttori informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori tessili che gli Stati membri sono tenuti a istituire a norma della presente direttiva, il relativo numero di iscrizione e un'autodichiarazione del produttore con cui quest'ultimo si impegna a offrire solo prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri soggetti agli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui alla presente direttiva. Le norme in materia di esecuzione di cui al capo IV del regolamento (UE) 2022/2065 si applicano ai fornitori di dette piattaforme in relazione a tali norme sulla tracciabilità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Per fare in modo che il trattamento dei prodotti tessili avvenga nel rispetto della gerarchia dei rifiuti stabilita nella direttiva 2008/98/CE, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore dovrebbero assicurarsi che tutti i prodotti tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a operazioni di cernita dalle quali si ottengono sia articoli riutilizzabili che soddisfano le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano sia articoli da destinare ai mercati per il riciclaggio delle materie prime nell'Unione e nel mondo. Dato che il prolungamento della durata di vita dei prodotti tessili comporta maggiori vantaggi per l'ambiente, l'obiettivo principale delle operazioni di cernita dovrebbe essere il riutilizzo, seguito dalla cernita a fini di riciclaggio laddove una valutazione professionale consideri gli articoli non riutilizzabili. Nell'ambito dei criteri unionali armonizzati per la cessazione della qualifica di rifiuto per i prodotti tessili riutilizzabili e riciclati, la Commissione dovrebbe dare la priorità all'elaborazione delle prescrizioni in materia di cernita, anche per quanto riguarda l'eventuale cernita preliminare effettuata nel punto di raccolta. I criteri armonizzati dovrebbero garantire la coerenza e l'elevata qualità delle frazioni raccolte e dei flussi di materiali per la cernita, delle operazioni di recupero dei rifiuti e delle materie prime secondarie a livello transfrontaliero, il che a sua volta dovrebbe favorire l'espansione delle catene del valore del riutilizzo e del riciclaggio. Non dovrebbero essere considerati rifiuti gli indumenti usati che, in base a una valutazione professionale da parte degli operatori del settore, delle imprese sociali e dei soggetti dell'economia sociale presso il punto di raccolta dove li hanno conferiti gli utilizzatori finali, sono ritenuti idonei al riutilizzo. Se il riutilizzo o il riciclaggio non sono tecnicamente possibili, è comunque opportuno applicare la gerarchia dei rifiuti evitando, ove possibile, lo smaltimento in discarica, in particolare per i prodotti tessili biodegradabili che sono una fonte di emissioni di metano, e usando sistemi di recupero di energia in caso di incenerimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Le esportazioni di prodotti tessili usati e di scarto fuori dall'UE sono in costante aumento, tanto da rappresentare la quota maggiore del mercato del riutilizzo dei tessili post-consumo prodotti nell'UE. Poiché con l'introduzione della raccolta differenziata entro il 2025 i rifiuti tessili oggetto di raccolta differenziata aumenteranno notevolmente, al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente è importante intensificare gli sforzi per combattere il fenomeno delle spedizioni illegali nei paesi terzi di rifiuti non dichiarati come tali. Partendo dal regolamento …/… [OP: inserire le istituzioni autrici e il numero del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti e completare la nota]<FOOTNOTE><FIELD>GU: inserire il numero di riferimento dopo l'adozione.</FIELD></FOOTNOTE> e tenendo presente l'obiettivo di garantire la gestione sostenibile dei prodotti tessili post-consumo e contrastare le spedizioni illegali di rifiuti, è opportuno disporre che tutti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata siano sottoposti a una cernita prima della spedizione. È inoltre opportuno che, finché non sono sottoposti a cernita da parte di un operatore formato alla cernita a fini di riutilizzo e riciclaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non rispettano le condizioni di cessazione della qualifica di rifiuto</STRING></STRING>, tutti questi prodotti siano considerati rifiuti e soggetti alla legislazione dell'Unione in materia, anche per quanto riguarda le spedizioni di rifiuti. La cernita dovrebbe essere effettuata conformemente alle prescrizioni armonizzate grazie alle quali si ottiene una frazione riutilizzabile di alta qualità che soddisfa le esigenze dei mercati dei tessili di seconda mano nell'UE e nel mondo, e stabilendo criteri per distinguere tra prodotti usati e rifiuti. Le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati dovrebbero essere accompagnate da informazioni che dimostrino che tali articoli sono il risultato di un'operazione di cernita o di preparazione per il riutilizzo e che sono idonei a essere riutilizzati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e conformi alle norme nazionali del paese di destinazione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nel contempo, è opportuno riconoscere che non tutti i capi di abbigliamento di seconda mano riutilizzabili che sono esportati sono riutilizzati nei paesi destinatari e potrebbero essere buttati via senza essere utilizzati, sovraccaricando i sistemi di gestione dei rifiuti dei paesi destinatari. È opportuno dare priorità a misure supplementari per ridurre le esportazioni di prodotti tessili di seconda mano massimizzando il riutilizzo locale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Per poter conseguire gli obiettivi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero rivedere i programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari per includervi nuove misure, coinvolgendo diversi partner del settore pubblico e privato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui produttori, distributori, fornitori, rivenditori e fornitori di servizi di ristorazione, nonché attori dell'economia sociale e organizzazioni ambientali e dei consumatori</STRING></STRING>, con azioni coordinate e mirate per affrontare criticità specifiche e intervenire su atteggiamenti e comportamenti che generano rifiuti alimentari. Nel preparare tali programmi gli Stati membri potrebbero prendere spunto dalle raccomandazioni del panel di cittadini sugli sprechi alimentari.<STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Una responsabilità e una governance chiare delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari sono fondamentali per garantire un coordinamento efficace delle azioni volte a stimolare il cambiamento e centrare gli obiettivi della presente direttiva. Dato che molte autorità hanno un programma comune e che vi sono numerosi portatori di interessi impegnati nella lotta contro i rifiuti alimentari negli Stati membri, è necessaria un'autorità competente incaricata del coordinamento generale delle azioni a livello nazionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>A livello dell'Unione è opportuno fornire informazioni più dettagliate sulla gestione comunale dei prodotti tessili post consumo per monitorare in modo più efficace il riutilizzo dei prodotti, inteso sia come riutilizzo che come preparazione per il riutilizzo, anche in vista di un'eventuale definizione futura di obiettivi in termini di prestazioni. I dati sul riutilizzo e sulla preparazione per il riutilizzo sono fondamentali per monitorare il disaccoppiamento tra la produzione di rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un'economia sostenibile, inclusiva e circolare. Pertanto questi flussi di dati dovrebbero essere gestiti dall'Agenzia europea dell'ambiente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È fondamentale che la Commissione e gli Stati membri continuino a sviluppare, sostenere e ampliare le campagne di informazione ed educazione esistenti in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, oltre a introdurne di nuove. Sebbene vi siano miglioramenti nella sensibilizzazione generale, in tutti i settori, in merito all'importanza della prevenzione e di una corretta gestione dei rifiuti, sono ancora necessari ulteriori progressi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>La disposizione dell'articolo 9, paragrafo 8, della direttiva 2008/98/CE, che conferisce il potere di adottare atti delegati per stabilire una metodologia comune e requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di sprechi alimentari, dovrebbe essere spostata, con leggere modifiche, in un nuovo articolo incentrato specificamente sulla prevenzione della produzione di rifiuti alimentari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di facilitare l'interpretazione coerente dei dati sui rifiuti alimentari e degli obblighi di comunicazione da parte delle autorità nazionali, evitando nel contempo inutili oneri amministrativi a carico degli operatori della filiera alimentare, la Commissione dovrebbe adottare orientamenti per l'interpretazione degli atti delegati, sull'esempio degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on municipal waste according to Commission Implementing Decisions (UE) 2019/1004 and (UE) 2019/1885, and the Joint Questionnaire of Eurostat and OECD" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sui rifiuti urbani ai sensi delle decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 e (UE) 2019/1885 della Commissione e nell'ambito del questionario congiunto Eurostat/OCSE) (versione 2023), https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/Guidance+on+municipal+waste+data+collection/</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o degli orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Commissione europea, Eurostat, "Guidance for the compilation and reporting of data on packaging and packaging waste according to Decision 2005/270/EC" (Orientamenti per la compilazione e la comunicazione dei dati sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ai sensi della decisione 2005/270/CE) (versione 2023) https://ec.europa.eu/eurostat/documents/342366/351811/PPW+-+Guidance+for+the+compilation+and+reporting+of+data+on+packaging+and+packaging+waste.pdf/297d0cda-e5ff-41e5-855b-5d0abe425673?t=1621978014507 </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nella direttiva 2008/98/CE ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato IV quater della direttiva 2008/98/CE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Per garantire condizioni uniformi di attuazione della direttiva 2008/98/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per istituire un formato armonizzato di iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui all'articolo 22 ter, paragrafo 4, criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione dell'articolo 22 quater, paragrafo 3, lettera a), e una metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 6, lettera c). È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2008/98/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È importante che l'attuazione della direttiva 1999/31/CE</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da parte degli Stati membri migliori in maniera notevole e rapida, considerato che i danni ambientali nell'Unione, compresi i problemi transfrontalieri, sono causati dalla comparsa e dalla diffusione di siti di scarico e discariche illegali nei vari Stati membri, come le discariche che non rispettano le norme e i requisiti di cui alla suddetta direttiva. In quanto tali, è opportuno che la Commissione valuti, riveda e, ove opportuno, presenti una proposta legislativa per modificare la direttiva 1999/31/CE del Consiglio. È importante che la valutazione esamini le modalità atte al rafforzamento delle disposizioni di attuazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire migliorare la sostenibilità ambientale della gestione dei rifiuti tessili e alimentari e garantire la libera circolazione nel mercato interno di prodotti tessili usati e di scarto, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti solo a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È importante sottolineare la necessità che la Commissione continui ad adoperarsi per adeguare la gestione dei rifiuti ai principi dell'economia circolare e prenda in considerazione una revisione mirata rivolta ai rifiuti sanitari, in particolare a quelli farmaceutici provenienti dai nuclei domestici. Inoltre, è importante ridurre, riutilizzare e riciclare i materiali dei rifiuti sanitari per ridurre al minimo il loro impatto ambientale e l'esaurimento delle risorse, tutelando nel contempo la salute pubblica. Ciò contribuirebbe a sottolineare l'impegno dell'Unione verso una gestione responsabile dei rifiuti e renderebbe le strutture sanitarie e l'industria partner cruciali nei più ampi sforzi della Commissione di riduzione dei rifiuti e promozione della sostenibilità.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Modifiche</STI.ART><PARAG>La direttiva 2008/98/CE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a)	gli effluenti gassosi emessi in atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche a norma della direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;</P><P>________________</P><P>* Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 3 sono inseriti i paragrafi seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"4 ter) 	"produttore di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater", qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica, esclusi coloro che immettono sul mercato prodotti tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater derivati da detti prodotti usati o di scarto o da loro parti, le imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e totale di bilancio non supera i 2 milioni di EUR, nonché i lavoratori autonomi che confezionano prodotti personalizzati e che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell'articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>sono stabiliti in uno Stato membro e fabbricano prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater con il proprio nome o marchio, oppure li fanno progettare o fabbricare e li immettono per la prima volta con il proprio nome o marchio nel territorio di quello Stato membro; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>sono stabiliti in uno Stato membro e rivendono sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio, i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, fabbricati da altri produttori di cui alla lettera a), sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio del fabbricante; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>sono stabiliti in uno Stato membro e forniscono per la prima volta in detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>vendono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente agli utilizzatori finali, compresi i nuclei domestici o utilizzatori diversi dai nuclei domestici, in uno Stato membro, e sono stabiliti in un altro Stato membro o in un paese terzo;</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4 quater)</NO.P>"messa a disposizione sul mercato", la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;</P><P><NO.P>4 quinquies)</NO.P>"organizzazione per l'adempimento della responsabilità dei produttori", la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l'adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;</P><P><NO.P>4 sexies)</NO.P>"piattaforma online", la piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio**;</P><P><NO.P>4 septies)</NO.P>"consumatore", la persona fisica che agisce a fini che non rientrano nella sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;</P><P><NO.P>8 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"impresa sociale": soggetto di diritto privato che fornisce beni e servizi per il mercato in modo imprenditoriale e in conformità dei principi e delle caratteristiche dell'economia sociale, motivando la propria attività commerciale con obiettivi sociali. Le imprese sociali possono essere configurate in varie forme giuridiche;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></P><P>________________</P><P>* Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).</P><P>** Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1).;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 9, le lettere g) e h) del paragrafo 1 e i paragrafi 5, 6 e 8 sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>è inserito il seguente articolo 9 bis:<CITATION><P>"Articolo 9 bis</P><P>Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> lungo l'intera filiera alimentare,</STRING></STRING> nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alla produzione alimentare</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che possono comprendere: </STRING></STRING><LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la promozione di frutta e verdura con difetti estetici che non sono conformi alle norme di commercializzazione dell'UE o dell'UNECE, ma ancora adatte e sicure per il consumo locale o diretto, come stabilito dal regolamento delegato (UE) 2023/2429</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della Commissione (frutta e verdura dall'aspetto sgradevole)</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>–</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari, comprese quelle di cui alla direttiva (UE) 2019/633</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">**</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del Parlamento europeo e del Consiglio;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></ITEM></LIST></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>incoraggiare la donazione di alimenti e <STRING STRIKE="on">altre forme di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicurare la</STRING></STRING> ridistribuzione per il consumo umano, dando priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;<STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche presso le autorità locali,</STRING></STRING> e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d bis)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, come l'imballaggio intelligente destinato al prolungamento della durata di conservazione o a mantenere o migliorare lo stato degli alimenti confezionati in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 450/2009</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">***</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soprattutto durante il trasporto e la conservazione, e un'etichettatura più chiara sui prodotti alimentari e strumenti facili da utilizzare per ridurre la confusione e agevolare l'utilizzo delle indicazioni della data, in conformità del regolamento (UE) n. 1169/2011, contribuendo a evitare che i prodotti alimentari ancora commestibili siano buttati via inutilmente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></ITEM></LIST></P><P>Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel <STRING STRIKE="on">prevenire la produzione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">produrre</STRING></STRING> rifiuti alimentari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nel prevenire tale produzione</STRING></STRING> lungo la filiera alimentare, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che gli operatori economici mettano i prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano a disposizione per la donazione</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri monitorano e valutano l'attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riduzione dei rifiuti alimentari di </STRING></STRING>cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.<STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis al fine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di modificare la decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione e</STRING></STRING> di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></P><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La metodologia, i metodi di misurazione e i dati utilizzati per misurare i livelli di rifiuti alimentari di cui al paragrafo 3 sono resi disponibili pubblicamente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno del 20</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">del 10</STRING> % rispetto alla quantità prodotta <STRING STRIKE="on">nel 2020</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come media annuale tra il 2020 e il 2022</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altri tipi di distribuzione di prodotti alimentari, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno del 40</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">del 30</STRING> % rispetto alla quantità generata <STRING STRIKE="on">nel 2020.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come media annuale tra il 2020 e il 2022;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno di riferimento precedente al 2020, dati raccolti utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione, può essere utilizzato un anno di riferimento precedente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Detto anno di riferimento si applica a entrambi gli obiettivi di cui al paragrafo 4, lettere a) e b). </STRING></STRING>Lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l'intenzione di utilizzare un anno di riferimento precedente entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva e trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e renderli disponibili pubblicamente</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Se ritiene che i dati non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma del paragrafo 5, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come anno di riferimento il 2020 o un anno diverso da quello proposto dallo Stato membro.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificarli e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.;</P><P><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati a coordinare le proprie azioni per prevenire lo spreco alimentare e a condividere le proprie migliori pratiche.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></P><P><NO.P>7 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2025, la Commissione effettua una valutazione sui livelli adeguati per la definizione di obiettivi di riduzione di tutti i rifiuti alimentari della produzione primaria, compresi gli alimenti maturi non raccolti o utilizzati nelle aziende agricole. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></P><P><NO.P>7 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2027, la Commissione effettua una valutazione della possibilità di introdurre un obiettivo vincolante di almeno il 30 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera a), e di almeno il 50 % per quanto riguarda l'articolo 9 bis, paragrafo 4, lettera b), da raggiungere entro il 2035 e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che può essere accompagnata da una proposta legislativa adeguata per attuare tale obiettivo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></P><P>__________________________</P><P>*	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento delegato (UE) 2023/2429 della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il settore degli ortofrutticoli, per alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e per il settore delle banane, e che abroga il regolamento (CE) n. 1666/1999 della Commissione e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 543/2011 e (UE) n. 1333/2011 della Commissione (GU L 2023/2429 del 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).</STRING></STRING></P><P>**	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).</STRING></STRING></P><P>***	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 135 del 30.5.2009, pag. 3).</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 10, è inserito il seguente paragrafo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono incoraggiati, ove opportuno, a introdurre una cernita preventiva dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti, che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio, siano destinati all'incenerimento o smaltiti nelle discariche; </STRING></STRING>“<STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano misure intese a garantire che i rifiuti che sono stati raccolti separatamente per la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, e dell'articolo 22, non siano inceneriti o smaltiti in discarica, a eccezione dei rifiuti derivanti da successive operazioni di trattamento dei rifiuti raccolti separatamente per i quali l'incenerimento o lo smaltimento in discarica produca il miglior risultato ambientale conformemente all'articolo 4.;</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 11, paragrafo 1, <STRING STRIKE="on">la terza frase è sostituita dalla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il terzo comma è sostituito dal</STRING></STRING> seguente:<CITATION><P>"Fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la </STRING></STRING>carta, <STRING STRIKE="on">metalli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il metallo</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> la</STRING></STRING> plastica e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il </STRING></STRING>vetro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, entro il 1º gennaio 2025, per i tessili, sono incoraggiati a istituire la raccolta differenziata per il legno</STRING></STRING>.;"<STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, dopo il terzo comma è inserito il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che sia in funzione un'infrastruttura sufficiente per la raccolta differenziata dei rifiuti e che questa sia resa facilmente accessibile per tutti i tipi di rifiuti e, ove opportuno, aumentano i punti di raccolta differenziata dei rifiuti. Qualora sia necessario migliorare i sistemi di raccolta dei rifiuti urbani, gli Stati membri vi provvedono senza indebito ritardo.;</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>all'articolo 11 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	La Commissione, in cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente, redige relazioni sui progressi compiuti nel senso del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e all'articolo 11, paragrafo 3, al più tardi tre anni prima di ciascun termine ivi specificato.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>sono inseriti i seguenti articoli da 22 bis a 22 quinquies:<CITATION><P>"Articolo 22 bis</P><P>Responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili<STRING STRIKE="on"> per la casa</STRING>, gli indumenti, gli accessori di abbigliamento e le calzature, gli indumenti e gli accessori di abbigliamento elencati nell'allegato IV quater ("prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri") che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.<STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2024, la Commissione adotta un atto delegato a norma dell'articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di ulteriori norme sull'istituzione della responsabilità estesa del produttore per i dispositivi di protezione personale di cui al regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></P><P><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2027, gli Stati membri provvedono affinché i produttori di tappeti e materassi di cui alla parte 2 bis (nuova) dell'allegato IV quater, composti principalmente da materiali tessili, che li mettono a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro, abbiano la responsabilità estesa del produttore, conformemente agli articoli 8 e 8 bis. Gli Stati membri possono decidere di istituire un regime di responsabilità estesa del produttore distinto, specificamente per questi articoli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 38 bis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per ampliare l'ambito di applicazione dell'allegato IV quater e</STRING></STRING> per modificare l'allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata elencati nell'allegato IV quater della presente direttiva ai codici elencati nell'allegato 1 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio*.<STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri definiscono in modo chiaro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inclusivo ed equilibrato, conformemente all'articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a),</STRING></STRING> i ruoli e le responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti pertinenti siano pienamente coinvolti nel processo decisionale del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i produttori che immettono prodotti sul mercato dello Stato membro;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i gestori pubblici o privati di rifiuti;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le autorità locali;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i gestori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le imprese sociali, ivi comprese quelle locali;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi relativi a:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la raccolta dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati o di scarto elencati nell'allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL>la raccolta di <STRING STRIKE="on">tali </STRING>prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tessili</STRING></STRING> usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tessili</STRING></STRING> di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;<STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL>il trasporto dei quantitativi raccolti di cui al punto 1) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e le operazioni di riciclaggio a norma dell'articolo 22 quinquies;<STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>3)</SYMBOL>la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei quantitativi raccolti di cui al punto 1);<STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>4)</SYMBOL>la<STRING STRIKE="on"> raccolta, il trasporto e il trattamento di cui ai punti 1) e 2) dei rifiuti prodotti dalle imprese sociali e da altri operatori estranei al settore dei rifiuti e appartenenti al sistema di</STRING> raccolta di <STRING STRIKE="on">cui all'articolo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prodotti tessili usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti tessili di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli</STRING></STRING> 22 quater<STRING STRIKE="on">, paragrafi 5 e 11</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e 22 quinquies</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>lo svolgimento di un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell'articolo 22 quinquies, paragrafo 6;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la diffusione di informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso campagne di informazione e attività di comunicazione adeguate,</STRING></STRING> su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili e calzaturieri, conformemente all'articolo 22 quater, paragrafi 13, 14 e 17;<STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell'articolo 37;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare i processi di cernita e riciclaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4</STRING></STRING>, in particolare al fine di espandere il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, fatta salva la normativa dell'Unione sugli aiuti di Stato.<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e bis)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le operazioni di riutilizzo e riparazione, ivi compresi la ricerca e lo sviluppo per il loro miglioramento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 4 del presente articolo in relazione ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto di cui all'allegato IV quater depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 5 e 11, qualora tali prodotti siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio di uno Stato membro dopo il [O.P. inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i prodotti tessili usati e i rifiuti tessili che possono essere raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>I costi da coprire di cui al paragrafo 4 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in linea con la gerarchia dei rifiuti e </STRING></STRING>sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti interessati.<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></P><P><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con gli operatori provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, siano iscritti al registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore prima di inserirne i prodotti sulle loro piattaforme.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Ai fini della conformità all'articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che rientrano nell'ambito di applicazione del capo 3, sezione 4, di detto regolamento, che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater ai consumatori situati nell'Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>informazioni sull'iscrizione nel registro dei produttori di cui all'articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>un'autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater per i quali i requisiti in materia di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 4 del presente articolo e all'articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il [OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">trenta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.<STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></P><P>Articolo 22 ter</P><P>Registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli articoli 22 bis e 22 quater, paragrafo 1.</P><P>Gli Stati membri provvedono affinché il registro fornisca collegamenti ad altri registri nazionali per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il registro è gratuito e facilmente accessibile online per il pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri rendono obbligatoria l'iscrizione dei produttori nel registro di cui al paragrafo 1. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano gli altri Stati membri del collegamento al registro nazionale entro 30 giorni dall'istituzione del registro stesso.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel loro territorio prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati in tale Stato membro.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il nome, il marchio e le marche (se disponibili) con cui il produttore opera nello Stato membro e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell'Unione o nazionale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i codici della nomenclatura combinata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, il numero di telefono, l'indirizzo web, l'indirizzo di posta elettronica e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, il numero di registrazione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il numero di identificazione fiscale dell'Unione o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>una dichiarazione del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore attestante che le informazioni fornite sono veritiere.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore.</P><P>Se un produttore ha designato un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, quest'ultima adempie, <STRING ITALIC="on">mutatis mutandis</STRING>, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2 i cui dettagli sono resi disponibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo visibile </STRING></STRING>sul sito web delle autorità competenti;<STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dal momento in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali a quelle di cui al paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>7.</NO.P>L'autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o non siano sufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).</P><P><NO.P>8.</NO.P>Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di notificare senza indebito ritardo all'autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva in merito alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta nel territorio dello Stato membro dei prodotti tessili e calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.</P><P><NO.P>9.</NO.P><STRING STRIKE="on">Qualora </STRING>Le informazioni contenute nel registro dei produttori <STRING STRIKE="on">non siano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> accessibili al pubblico,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> leggibili meccanicamente, classificabili e ricercabili, nel rispetto delle norme aperte per l'uso da parte di terzi.</STRING></STRING> Gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con i produttori abbiano accesso gratuito al registro.<STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></P><P><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione valuta la fattibilità dell'istituzione di un registro a livello dell'Unione per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater. Tale valutazione comprende i potenziali benefici le sfide e la capacità amministrativa necessaria per l'attuazione di tale registro a livello dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></P><P><NO.P>10.</NO.P>La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l'iscrizione nel registro sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 22 ter bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Orientamenti sulla comunicazione per le imprese </STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione europea elabora orientamenti completi per i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri per riferire in formato elettronico alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore le informazioni necessarie di cui all'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 17. Detti orientamenti includono almeno:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicazioni chiare riguardo agli intervalli di comunicazione, per incoraggiare la presentazione e l'analisi tempestive dei dati;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le specifiche per la struttura e il formato della comunicazione dei dati per garantire l'uniformità, la coerenza e la facilità di aggregazione dei dati per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></ITEM></LIST></P><P>Articolo 22 quater</P><P>Organizzazioni per l'adempimento della responsabilità dei produttori per i prodotti tessili</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater designino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore che adempia per loro conto gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore di cui all'articolo 22 bis.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma degli articoli 8 bis, paragrafo 3, 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un'autorizzazione da parte di un'autorità competente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La procedura di autorizzazione include: </STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">criteri chiari per le qualifiche e le competenze delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore, che garantiscano anche la necessaria esperienza nella gestione dei rifiuti, nella sostenibilità e nella valutazione d'impatto ambientale; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedure dettagliate per la risoluzione di controversie o questioni che possono sorgere tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e i produttori, compresi i meccanismi di ricorso contro le decisioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>si basino sul peso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sulla quantità</STRING></STRING> dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili elencati nell'allegato IV quater<STRING STRIKE="on">, parte 1</STRING>, siano modulati sulla base delle specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma del regolamento.../... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P. inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato]** più pertinenti per la prevenzione dei rifiuti tessili e per il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro </STRING></STRING>trattamento<STRING STRIKE="on"> dei tessili</STRING>, in linea con la gerarchia dei rifiuti e con le corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell'Unione che stabiliscono criteri e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità dei tessili;<STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>siano adeguati per tenere conto di eventuali ricavi delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P>Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con le specifiche per la progettazione ecocompatibile adottate a norma dell'articolo 4, in combinato disposto con l'articolo 5 del regolamento .../... [O.P.: inserire il numero di serie del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili una volta adottato], la Commissione <STRING STRIKE="on">può adottare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l'applicazione del paragrafo 3, lettera a), del presente articolo. Detto atto di esecuzione non riguarda la determinazione precisa del livello dei contributi ed è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, marca, marchio o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>offre la raccolta di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto ai soggetti di cui al paragrafo 6, lettera a), e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta collegati ("punti di raccolta collegati");</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>garantisce la raccolta gratuita<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con un calendario flessibile che si adegui alla domanda,</STRING></STRING> di detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti nei punti di raccolta collegati, con una frequenza proporzionale all'area di copertura e al volume dei prodotti tessili <STRING STRIKE="on">e calzaturieri </STRING>usati e di scarto abitualmente raccolti in tali punti di raccolta;<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti generati dalle imprese sociali e da altri operatori<STRING STRIKE="on"> che non operano nel settore dei rifiuti</STRING>, provenienti da detti prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, raccolti attraverso i punti di raccolta collegati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e promuove il pieno coordinamento tra le imprese sociali e le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></ITEM></LIST></P><P>Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 5:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: imprese sociali ed enti dell'economia sociale, distributori, autorità pubbliche o terzi che effettuano la raccolta per loro conto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater e altri punti di raccolta volontari;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>copra l'intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell'entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, usati e di scarto, elencati nell'allegato IV quater, dell'accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>realizzi un aumento costante del tasso di raccolta differenziata per raggiungere livelli tecnicamente realizzabili tenendo conto delle buone pratiche.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il tasso di raccolta di cui al paragrafo 6, lettera c), sia calcolato conformemente ai paragrafi 8 e 9.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Il tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c), è espresso dalla percentuale ottenuta dividendo il peso dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri di scarto elencati nell'allegato IV quater raccolti a norma del paragrafo 5 in un dato anno civile in uno Stato membro per il peso degli analoghi prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri <STRING STRIKE="on">di scarto generati e raccolti come rifiuti urbani misti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">messi a disposizione sul mercato in un determinato anno civile in uno Stato membro</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></P><P><NO.P>9.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [12 mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva modificativa] </STRING></STRING>la Commissione adotta atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati</STRING></STRING> per stabilire la metodologia per il calcolo e la verifica del tasso di raccolta differenziata di cui al paragrafo 6, lettera c). Detto atto <STRING STRIKE="on">di esecuzione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegato</STRING></STRING> è adottato secondo la procedura <STRING STRIKE="on">d'esame </STRING>di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">39, paragrafo 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">38 bis</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></P><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorità pubbliche locali, delle </STRING></STRING>imprese sociali e di altri gestori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della preparazione per il riutilizzo e</STRING></STRING> del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 5.<STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></P><P><NO.P>11.</NO.P>Fatti salvi il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché le imprese sociali possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell'ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le autorità locali,</STRING></STRING> le imprese sociali e i soggetti dell'economia sociale partecipanti ai punti di raccolta collegati a norma del paragrafo 6, lettera a), non siano tenuti a consegnare all'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri raccolti, usati e di scarto, di cui all'allegato IV quater.<STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></P><P><NO.P>12.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i punti di raccolta istituiti a norma dei paragrafi 5, 6 e 11 <STRING STRIKE="on">non </STRING>siano soggetti agli obblighi di registrazione <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> autorizzazione di cui alla presente direttiva.<STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></P><P><NO.P>13.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali, in particolare dei consumatori, le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul territorio di uno Stato membro:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il ruolo dei consumatori nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l'uso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese l'ubicazione dei punti di raccolta e le corrette modalità di donazione dei prodotti tessili</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il ruolo dei consumatori nel contribuire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> correttamente</STRING></STRING> alla raccolta differenziata di prodotti tessili e calzature usati e di scarto;<STRING BOLD="on"> [Em. 85]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>l'impatto sull'ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di "moda veloce" e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dello smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento in rifiuti urbani misti.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>14.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché l'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 13 e dette informazioni siano aggiornate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presso il punto di vendita e rese accessibili</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">e diffuse</STRING> mediante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>un sito web<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> accessibile al pubblico e di facile utilizzo</STRING></STRING> o altri mezzi di comunicazione elettronica;<STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>informazioni negli spazi pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nei punti di raccolta</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coinvolgimento della collettività tramite </STRING></STRING>programmi e campagne educativi;<STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>15.</NO.P>Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore siano autorizzate ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché esse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, al fine di una qualità del servizio uniforme su tutto il territorio,</STRING></STRING> coprano l'intero territorio dello Stato membro del sistema di raccolta differenziata per i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater. Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi quelli in cui una sola organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore è autorizzata ad adempiere per conto dei produttori gli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore,</STRING></STRING> incaricano l'autorità competente, o un terzo indipendente designato a tal fine, di controllare che le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente alle norme dell'Unione in materia di concorrenza.<STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></P><P><NO.P>16.</NO.P>Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Detta riservatezza è mantenuta durante tutti i processi di gestione, archiviazione e comunicazione dei dati, con l'adozione di solide misure di sicurezza e norme di protezione dei dati, allo scopo di impedire accessi non autorizzati o potenziali violazioni dei dati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></P><P><NO.P>17.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all'articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>almeno ogni anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni sulla quantità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sul peso</STRING></STRING> di prodotti immessi sul mercato, sul tasso di raccolta differenziata dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto elencati nell'allegato IV quater, compresi i prodotti invenduti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla quantità di rifiuti tessili raccolta dalle imprese sociali</STRING></STRING>, sui tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, realizzati dall'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, e sui tassi di altri tipi di recupero, smaltimento ed esportazione;<STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 18<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b bis)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dati chiari e sintetici sull'impatto ambientale dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri, compreso l'impatto sull'ambiente e sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda le pratiche della moda veloce, il consumo, il riciclaggio e altri tipi di recupero e smaltimento; dette informazioni riguardano inoltre lo smaltimento inappropriato dei rifiuti tessili e calzaturieri, come la dispersione o lo smaltimento nei rifiuti urbani indifferenziati e i provvedimenti adottati per mitigare tale impatto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>18.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasparente e </STRING></STRING>non discriminatoria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per i gestori di rifiuti</STRING></STRING>, basata su criteri di aggiudicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiari, equi e </STRING></STRING>trasparenti e tale da non imporre <STRING STRIKE="on">oneri sproporzionati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alcun onere sproporzionato</STRING></STRING> alle piccole e medie imprese <STRING STRIKE="on">per procurarsi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(PMI), tenendo in considerazione le realtà operative dei gestori di rifiuti e assicurando un accesso equo ai</STRING></STRING> servizi di gestione dei rifiuti<STRING STRIKE="on"> da gestori di rifiuti di cui al paragrafo 6, lettera a), e da altri gestori dei rifiuti per effettuare il successivo trattamento dei rifiuti</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></P><P><NO.P>19.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore impongano ai produttori di comunicare annualmente i dati relativi ai prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater messi a disposizione sul mercato.</P><P>Articolo 22 quinquies</P><P>Gestione dei rifiuti tessili</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono, entro il 1º gennaio 2025 e fatto salvo l'articolo 10, paragrafi 2 e 3, alla raccolta differenziata dei tessili per il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio.<STRING BOLD="on"> [Em. 95 - non concerne la versione italiana]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le infrastrutture e le operazioni di raccolta, carico e scarico, trasporto e stoccaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché tutte le</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> altre <STRING STRIKE="on">operazioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedure</STRING></STRING> di movimentazione dei rifiuti tessili, comprese le successive operazioni di cernita e trattamento, siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguatamente </STRING></STRING>protette dagli agenti atmosferici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avversi </STRING></STRING>e da altre<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> potenziali</STRING></STRING> fonti di contaminazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quali agenti inquinanti, sostanze chimiche o materiali pericolosi, al fine di</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> per</STRING> prevenire danni e contaminazioni incrociate dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prodotti </STRING></STRING>tessili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> usati</STRING></STRING> raccolti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei prodotti tessili di scarto</STRING></STRING>. La raccolta differenziata dei prodotti tessili usati e di scarto è sottoposta a un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rigoroso processo di </STRING></STRING>controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> professionale</STRING></STRING> presso il punto di raccolta differenziata<STRING STRIKE="on"> per identificare e rimuovere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Detto controllo identifica e rimuove</STRING></STRING> gli articoli o i materiali <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché</STRING></STRING> le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono <STRING STRIKE="on">una fonte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potenziali fonti</STRING></STRING> di contaminazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 96]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.</P><P>Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell'allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri invenduti elencati nell'allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio successivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Detta separazione è effettuata in modo efficiente, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali</STRING></STRING>, compreso il riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso, ove il progresso tecnologico lo consenta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e in modo economicamente vantaggioso</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 97]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, siano sottoposti ad operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti istituita all'articolo 4, paragrafo 1.</P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati e di scarto raccolti separatamente a norma dell'articolo 22 quater, paragrafo 5, ottemperino ai seguenti obblighi:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili a un livello adeguato di granularità,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> consentendo una cernita articolo per articolo e</STRING></STRING> separando le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo che applica criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per il riciclaggio e, se il progresso tecnologico lo consente, in <STRING STRIKE="on">particolare per il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">linea con la gerarchia dei rifiuti di cui all'articolo 4, paragrafo 1, viene data priorità alla valorizzazione e alla rifabbricazione rispetto al</STRING></STRING> riciclaggio delle fibre a ciclo chiuso;<STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono istituire meccanismi per il monitoraggio e la verifica periodici delle operazioni di cernita al fine di garantire il rispetto dei requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operazione di cernita segue il principio della prossimità, privilegiando la cernita locale e minimizzando l'impatto ambientale dei trasporti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni gli Stati membri effettuano un'indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la composizione in conformità dell'allegato IV quater</STRING></STRING> di rifiuti tessili ivi contenuti. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell'articolo 22 quater, paragrafi 13 e 14.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra tessili usati e di scarto, le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti <STRING STRIKE="on">possano essere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono</STRING></STRING> ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati elencati nell'allegato IV quater e controllati di conseguenza.<STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle seguenti informazioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la prova di una precedente operazione di cernita effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti tessili, associati ai tessili o calzaturieri usati che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, affinché sia mantenuta l'integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l'intero processo di trasporto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>9.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il registro delle operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull'imballaggio;<STRING BOLD="on"> [Em. 105 - non concerne la versione italiana]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la documentazione contiene le seguenti informazioni:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>1)</SYMBOL>una descrizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> completa</STRING></STRING> dell'articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Detta descrizione comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, quali</STRING> tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo e a un riciclaggio efficienti</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>2)</SYMBOL>il nome e l'indirizzo dell'impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che garantisca la trasparenza del processo e la responsabilità per la qualità degli articoli</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti di uno Stato membro accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati consiste in rifiuti, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri usati di cui si sospetta che siano rifiuti possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, associati ai tessili e calzaturieri elencati nell'allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.</P><P><NO.P>10 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In conformità del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">****</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, modificato dal regolamento (UE) ... / ... del Parlamento europeo e del Consiglio [O.P.: inserire il numero di riferimento del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, dopo l'adozione]</STRING></STRING><STRING SUPERSCRIPT="on">*****</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i rifiuti tessili non sono mescolati con i prodotti tessili usati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 108]</STRING></P><P><NO.P>10 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri si adoperano affinché la spedizione di prodotti tessili usati verso paesi terzi avvenga in conformità della legislazione nazionale di quei paesi terzi in materia di tutela ambientale, ordine pubblico, sicurezza pubblica o protezione sanitaria.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></P><P><NO.P>10 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione elabora uno studio per valutare l'applicazione dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto di cui all'articolo 6 della presente direttiva, ai polimeri plastici comunemente presenti nei rifiuti marini solidi, compresa la poliammide. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, la Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire misure dettagliate sull'applicazione uniforme dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto in tutta l'Unione per i rifiuti marini, tenendo conto delle migliori pratiche già consolidate negli Stati membri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 22 quinquies bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obiettivi di riduzione dei rifiuti tessili</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 30 giugno 2025 la Commissione effettua una valutazione riguardante i livelli adeguati per stabilire obiettivi per il 2032 in materia di riduzione dei rifiuti tessili, ivi compresi i livelli dei tassi di raccolta, preparazione per il riutilizzo, riutilizzo, riciclaggio dei prodotti tessili e graduale eliminazione del conferimento dei tessili in discarica. La valutazione comprende altresì un'analisi del livello di esportazioni di prodotti tessili usati verso paesi terzi e di estensione della responsabilità dei produttori a dette esportazioni. A tal fine, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, di una proposta legislativa.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></P><P>__________________________</P><P>*	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING>*	Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING>**	Regolamento.../... (GU..., pag.) [O.P.: inserire i riferimenti di pubblicazione del regolamento sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti sostenibili];</P><P>****	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1).</STRING></STRING></P><P>*****	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti e che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056, (COM(2021) 709 final).</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>all'articolo 29, il paragrafo 2 bis è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>è inserito il seguente articolo 29 bis:<CITATION><P>"Articolo 29 bis</P><P>Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari</P><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il [O.P. inserire la data corrispondente a due anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], gli Stati membri rivedono e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari, in vista di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di riduzione dei rifiuti alimentari attuate per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il [O.P. inserire la data corrispondente a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web dell'UE.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 37 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Ogni anno gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea dell'ambiente i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all'articolo 22 quater, paragrafo 17, lettera a). Gli Stati membri non sono tenuti a comunicare dati quantitativi sul riutilizzo dei prodotti tessili a norma dell'articolo 9, paragrafo 4. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all'attuazione dell'articolo 9 bis, paragrafo 2.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7.	La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell'attuazione dell'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>l'articolo 38 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"2.	Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 4 luglio 2018. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 22 bis, paragrafo 2, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [O.P. inserire la data corrispondente a 18 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 9 bis, paragrafo 3, all'articolo 11 bis, paragrafo 10, all'articolo 22 bis, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 38, paragrafi 2 e 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"6.	L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'articolo 9 bis, paragrafo 3, dell'articolo 11 bis, paragrafo 10, dell'articolo 22 bis, paragrafo 2, dell'articolo 27, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 38, paragrafi 2 e 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 42 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione e revisione della direttiva quadro sui rifiuti</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva. La Commissione presenta una relazione sui risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 42 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione e revisione della direttiva 1999/31/CE</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2026 la Commissione effettua una valutazione della direttiva 1999/31/EC del Consiglio. La Commissione presenta una relazione sui risultati al Parlamento europeo e al Consiglio. Ove opportuno, la relazione è accompagnata da una proposta legislativa.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 113]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>è inserito l'allegato IV quater conformemente all'allegato della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Recepimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre [O.P. inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">18</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.<STRING BOLD="on"> [Em. 114]</STRING></PARAG><PARAG>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Destinatari</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO IV quater</TI><P>Prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della responsabilità estesa del produttore per determinati prodotti tessili<STRING STRIKE="on">, associati ai tessili e calzaturieri</STRING></P><P>Parte 1</P><P>Prodotti tessili<STRING STRIKE="on"> per la casa, </STRING>indumenti e accessori di abbigliamento che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="27.35*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="72.65*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Codice NC</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Descrizione</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>61 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>62 – tutti i codici elencati all'interno del capitolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6301</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Coperte (escluse quelle della voce 6301 10 00)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6302</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6303</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tendine, tende e tendaggi per interni; mantovane e tendaggi per letto</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6304</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Altri manufatti per l'arredamento, esclusi quelli della voce 9404</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6309</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Oggetti da rigattiere</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6504</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6505</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>Parte 2</P><P>Calzature, indumenti e accessori di abbigliamento che non sono composti principalmente da materiali tessili e che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="14.95*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="85.05*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Codice NC</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Descrizione</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>4203</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Indumenti e accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (esclusi calzature e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, per es. parastinchi e maschere da scherma)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6401</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6402</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Altre calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6403</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6404</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materie tessili</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6405</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Altre calzature</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prodotti tessili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 22 bis</STRING></STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="23.52*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="76.48*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Codice NC </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione </STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9404</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Materassi</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5704</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tappeti</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 116]</STRING></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>