<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0147</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Associazioni transfrontaliere europee</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0062/2024 - Relatore: Sergey Lagodinsky)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023)0516 – C9-0326/2023 – 2023/0315(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0516),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 50 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0326/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024<FOOTNOTE><FIELD> OJ C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione giuridica (A9-0062/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0315</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>OJ C, C/2024/4061, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4061/o.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Al fine di conseguire tale obiettivo, l'articolo 50 TFUE prevede che, per realizzare la libertà di stabilimento in una determinata attività, il Parlamento europeo e il Consiglio deliberino mediante direttive. L'articolo 114 TFUE prevede altresì che il Parlamento europeo e il Consiglio adottino le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>L'eliminazione, nei vari Stati membri, degli ostacoli allo sviluppo delle attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per la realizzazione della loro libertà di stabilimento e di altre libertà fondamentali, quali la libertà di fornire e ricevere capitali e la libertà di fornire e ricevere servizi nel mercato interno. Mediante il ravvicinamento delle disposizioni legislative nazionali che influiscono sull'esercizio di tali libertà, la presente direttiva contribuirà alla realizzazione dell'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno. In tal modo, la presente direttiva darà un ulteriore contributo agli obiettivi di rafforzare l'integrazione europea, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire la parità di trattamento, </STRING></STRING>promuovere l'equità sociale e la prosperità per i cittadini dell'UE e agevolare l'esercizio effettivo della libertà di riunione e di associazione in tutta l'Unione.<STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il 17 febbraio 2022 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere<FOOTNOTE><FIELD>Statuto delle associazioni e delle organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee. Risoluzione del Parlamento europeo del 17 febbraio 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su uno Statuto delle associazioni e organizzazioni senza scopo di lucro transfrontaliere europee (2020/2026(INL)) (2022/C 342/17) (GU C 342 del 6.9.2022, pag. 225).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il 9 dicembre 2021 la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per l'economia sociale<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Creare un'economia al servizio delle persone: un piano d'azione per l'economia sociale" (COM(2021) 778 final).</FIELD></FOOTNOTE>. Nel piano d'azione la Commissione ha proposto misure specifiche volte a creare opportunità per l'avvio e lo sviluppo dei soggetti dell'economia sociale e a garantire una maggiore visibilità dell'economia sociale e del suo potenziale. Nella risoluzione del 6 luglio 2022<FOOTNOTE><FIELD>Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2022 sul piano d'azione dell'Unione europea per l'economia sociale (2021/2179(INI)).</FIELD></FOOTNOTE>, il Parlamento europeo ha accolto con favore il piano d'azione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Nel dare seguito al piano d'azione per l'economia sociale, la Commissione ha raccomandato misure concrete a sostegno dell'economia sociale che diano priorità alle persone e alle cause sociali e ambientali rispetto al profitto. Nella proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale del 13 giugno 2023<FOOTNOTE><FIELD>Proposta di raccomandazione del Consiglio sullo sviluppo delle condizioni quadro dell'economia sociale (COM(2023) 316 final).</FIELD></FOOTNOTE> si raccomanda agli Stati membri di elaborare e attuare strategie di economia sociale. Nella stessa data la Commissione ha pubblicato inoltre due documenti di lavoro dei suoi servizi per migliorare la comprensione delle norme fiscali per i soggetti dell'economia sociale<FOOTNOTE><FIELD>Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Quadri fiscali per i soggetti dell'economia sociale (SWD(2023) 211 final).</FIELD></FOOTNOTE> e le donazioni transfrontaliere di pubblica utilità<FOOTNOTE><FIELD>Documento di lavoro dei servizi della Commissione, Fiscalità non discriminatoria per le organizzazioni di beneficenza e i relativi donatori: principi tratti dalla giurisprudenza dell'UE (SWD(2023) 212 final).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Tra le forme giuridiche disponibili nel terzo settore e nell'economia sociale, l'associazione senza scopo di lucro è quella maggiormente scelta. Oltre a contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione e di obiettivi di interesse pubblico, le associazioni senza scopo di lucro apportano un contributo importante al mercato interno attraverso l'esercizio regolare di una vasta gamma di attività economiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non</STRING></STRING>, ad esempio offrendo servizi in settori quali i servizi sociali e la sanità, la comunicazione e l'informazione, le attività di sensibilizzazione, la cultura, la protezione dell'ambiente, l'istruzione, le attività ricreative, lo sport e la promozione dei progressi scientifici e tecnologici. Ciò vale non solo quando l'esercizio di attività economiche costituisce l'attività o l'obiettivo principale dell'associazione senza scopo di lucro, ma anche in altri casi.<STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Benché le organizzazioni senza scopo di lucro svolgano la maggior parte delle loro attività a livello nazionale, un numero crescente di esse opera a livello transfrontaliero, rafforzando così la coesione sociale tra gli Stati membri e approfondendo il mercato interno. Al fine di garantire che il potenziale socioeconomico delle associazioni senza scopo di lucro e delle entità correlate e il loro contributo all'integrazione europea siano pienamente sfruttati, occorre rimuovere tutte le barriere che ostacolano lo svolgimento transfrontaliero delle loro attività.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Un mercato interno pienamente funzionante per le attività delle associazioni senza scopo di lucro è essenziale per promuovere la crescita economica e sociale in tutti gli Stati membri. Attualmente gli ostacoli presenti nel mercato interno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'assenza di armonizzazione </STRING></STRING>impediscono alle associazioni senza scopo di lucro di espandere le loro attività oltre i confini nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in quanto spesso si trovano a fare i conti con restrizioni ingiustificabili,</STRING></STRING> e di conseguenza ostacolano il funzionamento efficace del mercato interno. La realizzazione di un mercato interno pienamente efficace <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e funzionante </STRING></STRING>richiede la piena libertà di stabilimento per tutte le attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, rafforzando così la coesione e la cooperazione in tutta l'Unione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire le restrizioni <STRING STRIKE="on">ingiustificate</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e gli ostacoli ingiustificati</STRING></STRING> alla libertà di stabilimento, alla libera circolazione dei servizi, alla libera circolazione delle merci e alla libera circolazione dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Tali restrizioni <STRING STRIKE="on">impediscono alle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creano incertezza giuridica, scoraggiano le</STRING></STRING> associazioni senza scopo di lucro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e impediscono loro</STRING></STRING> di operare a livello transfrontaliero, non da ultimo perché impongono loro la necessità specifica di destinare risorse ad attività amministrative o di conformità superflue, il che ha un effetto particolarmente dissuasivo in considerazione della loro natura senza scopo di lucro.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri non dovrebbero pertanto applicare misure restrittive o destabilizzanti che possano comportare oneri ingenti o eccessivi per le organizzazioni senza scopo di lucro. La libertà di associazione non comprende soltanto la possibilità di creare o sciogliere un'associazione, ma anche la capacità di tale associazione di operare senza ingiustificate ingerenze da parte dello Stato membro. Essa include inoltre la capacità di cercare, garantire e utilizzare risorse, un aspetto essenziale per il funzionamento di qualsiasi associazione. In particolare, gli articoli 63 e 65 TFUE, insieme agli articoli 7, 8 e 12 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), sanciscono la libertà di associazione a tutti i livelli e tutelano le organizzazioni senza scopo di lucro da qualsiasi restrizione discriminatoria, non necessaria e ingiustificata in relazione al libero movimento di capitali. Tale principio è stato ulteriormente elaborato dalla Corte di giustizia nella sua giurisprudenza, ivi compreso nella sua sentenza del 10 giugno 2020 nella causa C-78/18, Commissione europea contro Ungheria</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sentenza della Corte di giustizia del 10 giugno 2020, Commissione europea contro Ungheria, C-78/18, ECLI:EU:C:2020:476.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Questi ostacoli sorgono a causa delle incongruenze presenti nei quadri giuridici nazionali degli Stati membri. Il quadro giuridico in cui le associazioni senza scopo di lucro svolgono le proprie attività nell'Unione si basa sul diritto nazionale, senza un'armonizzazione a livello dell'UE. Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non ottengono il riconoscimento uniforme della propria personalità e capacità giuridica in tutta l'Unione e spesso devono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguire procedure amministrative diverse in molteplici Stati membri, ad esempio </STRING></STRING>registrarsi una seconda volta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in un altro Stato membro</STRING></STRING> o addirittura costituire una nuova entità giuridica per poter svolgere attività in uno Stato membro diverso da quello di stabilimento. Gli elementi fondamentali relativi alla mobilità delle associazioni senza scopo di lucro all'interno dell'Unione rimangono regolamentati in modo inadeguato, con conseguente ambiguità giuridica per tutte le associazioni senza scopo di lucro con attività transfrontaliere. Ad esempio, quando le associazioni senza scopo di lucro intendono trasferire la sede legale in un nuovo Stato membro, permangono incertezze riguardo al trasferimento. In particolare, la mancanza della possibilità di trasferire la sede legale senza passare per una liquidazione impedisce alle associazioni senza scopo di lucro di agire, spostarsi e ristrutturarsi a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione. Le norme nazionali sono divergenti e spesso non offrono soluzioni e procedure chiare per l'esercizio della mobilità transfrontaliera e delle attività economiche delle associazioni senza scopo di lucro.<STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'eterogeneità delle legislazioni nazionali e il mancato ravvicinamento delle prassi si traducono inoltre in condizioni di disparità a causa delle diverse condizioni di mercato e dei vari ostacoli che le organizzazioni senza scopo di lucro si trovano ad affrontare nei diversi Stati membri, ad esempio nell'apertura di conti bancari, nella raccolta e contabilizzazione di fondi, anche esteri, nell'accesso a misure e regimi di sostegno pubblico nonché nella verifica e nel rispetto degli obblighi di trasparenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>La capacità di accedere a fondi e capitali e di veicolarli in modo efficiente attraverso le frontiere è necessaria per agevolare le attività delle associazioni senza scopo di lucro nel mercato interno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La cooperazione e lo scambio delle migliori pratiche tra le associazioni senza scopo di lucro dei diversi Stati possono contribuire ad aumentare l'efficienza e l'impatto delle loro azioni a livello europeo. Promuovendo norme comuni e un approccio coeso è possibile ridurre la burocrazia e incoraggiare il sostegno finanziario transfrontaliero in modo più fluido ed efficiente</STRING></STRING>. Tale aspetto comprende la remunerazione per attività economiche, ma anche donazioni, eredità o altre forme di finanziamento. I diversi quadri normativi e le restrizioni esistenti negli Stati membri in merito alla ricezione e alla sollecitazione di donazioni e contributi simili, in qualsiasi forma, determinano una frammentazione del mercato interno e costituiscono un ostacolo al suo funzionamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Inoltre le leggi di alcuni Stati membri impongono requisiti di nazionalità o di residenza legale ai membri delle associazioni senza scopo di lucro o ai membri dell'organo esecutivo di tali associazioni. Tali requisiti dovrebbero essere eliminati per tutelare l'esercizio della libertà di stabilimento e della libertà di associazione dei cittadini dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, incoraggiando così la partecipazione attiva dei cittadini dell'Unione a varie organizzazioni senza scopo di lucro, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro paese di residenza</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenuto conto della loro natura specifica e del loro scopo non lucrativo, gran parte delle attività delle associazioni senza scopo di lucro può essere organizzata in modo non commerciale e avere quindi carattere non economico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>La libertà di associazione è fondamentale per il funzionamento della democrazia, in quanto costituisce una condizione essenziale per l'esercizio di altri diritti fondamentali da parte degli individui, tra cui il diritto alla libertà di espressione e di informazione. La libertà di associazione è un diritto fondamentale sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, il ruolo essenziale della società civile e delle organizzazioni rappresentative nel contribuire alla democrazia a tutti i livelli è considerato un valore fondamentale dell'Unione, come riconosciuto in particolare dall'articolo 11 del trattato sull'Unione europea (TUE) che sostiene un dialogo aperto, trasparente e regolare. Pertanto, ciò implica anche che i quadri relativi a tale dialogo dovrebbero essere utilizzati per l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È importante garantire la convergenza a livello dell'Unione ed evitare un'inutile frammentazione. </STRING></STRING>È pertanto necessario introdurre norme armonizzate che facilitino l'esercizio delle attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro. Le norme nazionali vigenti in materia di associazioni transfrontaliere dovrebbero essere armonizzate in modo da consentire a tali associazioni senza scopo di lucro di assumere una forma giuridica specificamente concepita per facilitare le attività su base transfrontaliera. Tale forma giuridica dovrebbe essere prevista dagli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri attraverso l'adeguamento delle rispettive norme sulle associazioni senza scopo di lucro. Tale forma giuridica, denominata "associazione transfrontaliera europea" (European cross-border association, ECBA), dovrebbe essere automaticamente riconosciuta da tutti gli Stati membri e consentirà alle associazioni senza scopo di lucro di superare gli ostacoli che si trovano ad affrontare nel mercato interno, rispettando nel contempo le tradizioni degli Stati membri in materia di associazioni senza scopo di lucro.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Si tratta di passi importanti verso l'approfondimento e, in ultima analisi, il completamento del mercato interno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attualmente le associazioni senza scopo di lucro non sono automaticamente riconosciute quando operano in un paese diverso da quello in cui sono stabilite e spesso devono istituire una nuova entità. Tale situazione riguarda circa 310 000 associazioni nell'UE, mentre altre 185 000 entità potrebbero svolgere attività transfrontaliere in presenza di un quadro semplificato. Lo statuto dell'ECBA dovrebbe agevolare le attività transfrontaliere delle associazioni senza scopo di lucro e la loro mobilità. Il certificato di accompagnamento dovrebbe fornire tale riconoscimento automatico e consentire alle associazioni di sviluppare le loro attività in altri Stati membri e beneficiare così appieno dei vantaggi del mercato interno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Inoltre l'atto di consentire alle associazioni senza scopo di lucro di godere appieno della libertà di stabilimento nell'Unione attraverso un'unica registrazione che sarebbe valida in tutta l'Unione e il riconoscimento automatico della loro personalità giuridica è direttamente correlato e necessario al funzionamento del mercato interno e alla possibilità di beneficiare effettivamente dei diritti derivanti da tale libertà.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Sindacati e associazioni di sindacati non dovrebbero essere autorizzati a stabilire un'ECBA, in quanto godono di uno status particolare nel diritto nazionale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali organizzazioni dovrebbero tuttavia avere la possibilità di diventare membri non fondatori di un'ECBA, qualora decidano di farlo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P><STRING STRIKE="on">È opportuno che</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non dovrebbe essere consentito</STRING></STRING> neanche a partiti politici e associazioni di partiti politici <STRING STRIKE="on">sia consentito</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> stabilire un'ECBA, poiché essi godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale e del diritto dell'Unione, a norma del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P><STRING STRIKE="on">È opportuno che neppure a</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> chiese e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le</STRING></STRING> altre organizzazioni religiose e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le</STRING></STRING> organizzazioni filosofiche o non confessionali ai sensi dell'articolo 17 TFUE<STRING STRIKE="on"> sia consentito stabilire un'ECBA, in quanto l'Unione non è competente per la regolamentazione del loro status ed esse</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché le associazioni di tali entità,</STRING></STRING> godono di uno status particolare nell'ambito del diritto nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che non dovrebbe essere pregiudicato dalla presente direttiva</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È pertanto opportuno che anche a tali soggetti sia consentito stabilire un'ECBA o aderirvi, qualora decidano di farlo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Lo stabilimento di un'ECBA dovrebbe scaturire da un accordo tra persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o cittadini di paesi terzi legalmente residenti, o entità giuridiche stabilite nell'Unione, a eccezione di persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale (GU L 284 del 12.11.2018, pag. 22).</FIELD></FOOTNOTE> o finanziamento del terrorismo, o che sono soggette a misure che, per gli stessi motivi, vietano loro di svolgere attività in uno Stato membro. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale riguardo è opportuno assicurare un livello proporzionato di responsabilità, segnalazione pubblica e trasparenza della struttura di finanziamento e di governance. </STRING></STRING>In considerazione del suo scopo non lucrativo, qualora un'ECBA sia costituita da entità giuridiche anch'esse dovrebbero avere uno scopo non lucrativo.<STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Lo scopo non lucrativo dell'ECBA dovrebbe implicare che gli eventuali utili generati attraverso attività economiche debbano essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi definiti nello statuto dell'ECBA e non possano essere ridistribuiti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> direttamente o indirettamente tra i suoi membri, compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i suoi membri fondatori o qualsiasi altra parte privata. A tale proposito, i beneficiari diretti delle organizzazioni che prestano servizi di assistenza a persone con esigenze sociali o condizioni di salute specifiche non dovrebbero essere considerati parti private</STRING></STRING>. È pertanto opportuno che vi sia un blocco degli attivi ("asset lock") che impedisca la distribuzione degli attivi ai membri, anche in caso di scioglimento. In quest'ultimo caso, gli attivi residui dovrebbero essere ceduti in modo disinteressato, ad esempio ad altre associazioni senza scopo di lucro <STRING STRIKE="on">che condividono la stessa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o a un'autorità locale in vista di essere utilizzati per una</STRING></STRING> finalità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> simile</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>In una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini, le ECBA dovrebbero perseguire obiettivi che sono compatibili con i valori sanciti nell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea (TUE), quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Non dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare le ECBA per fini di finanziamento del terrorismo, evasione ed elusione fiscale, riciclaggio di denaro o per qualsiasi altro scopo criminoso o illecito.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I valori dell'Unione europea sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea dovrebbero essere rispettati sia nello scopo che nell'esercizio delle attività di un'ECBA, ovunque e in ogni momento. A tal fine, lo statuto dell'ECBA dovrebbe includere una dichiarazione attestante l'impegno a rispettare tali valori nei suoi obiettivi e nello svolgimento delle sue attività.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>La dimensione transfrontaliera di un'ECBA è fondamentale. Pertanto un'ECBA dovrebbe svolgere, o avere nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere, almeno una parte delle proprie attività a livello transfrontaliero nell'Unione, in almeno due Stati membri, e avere membri fondatori con legami con almeno due Stati membri, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La nozione di "transfrontaliero" nell'ambito della presente direttiva lascia impregiudicata tale nozione in altre normative dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di garantire che le ECBA conseguano gli obiettivi sottesi alla loro creazione, il grado di armonizzazione delle caratteristiche e dei diritti di un'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'entità e alla portata dei problemi individuati che le associazioni senza scopo di lucro incontrano quando svolgono attività transfrontaliere.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>L'armonizzazione in tutta l'Unione delle caratteristiche fondamentali della personalità e della capacità giuridica delle ECBA e del loro riconoscimento automatico in tutti gli Stati membri, nonché della procedura di registrazione, senza che gli Stati membri stabiliscano norme divergenti su questi aspetti, è un requisito essenziale per garantire condizioni di parità per tutte le ECBA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come richiesto dal mercato unico, e per creare certezza giuridica. Ciò può determinare una riduzione dei costi, un miglioramento dell'accesso delle associazioni al mercato unico, un aumento dell'offerta e della qualità di servizi e prodotti, un miglioramento della cooperazione e una promozione dell'innovazione</STRING></STRING>. Gli aspetti delle attività delle ECBA che non sono armonizzati dalla presente direttiva dovrebbero essere disciplinati dalle norme nazionali applicabili <STRING STRIKE="on">al tipo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla forma giuridica</STRING></STRING> più simile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o più comunemente usata</STRING></STRING> di associazione senza scopo di lucro <STRING STRIKE="on">previsto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevista</STRING></STRING> nell'ordinamento nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò si applica, ad esempio, alle norme nazionali sulla possibile acquisizione di uno status di pubblica utilità o all'applicazione della normativa in materia di occupazione in conformità della legislazione vigente nello Stato membro in cui sono svolte le pertinenti attività e operazioni</STRING></STRING>. Tali entità, indipendentemente dalla loro denominazione nell'ordinamento giuridico interno, dovrebbero in tutti i casi essere basate sui membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e autogovernate</STRING></STRING>, avere uno scopo non lucrativo ed essere dotate di personalità giuridica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In questo contesto, "autogovernata" significa che l'associazione ha una struttura istituzionale che le consente di esercitare tutte le sue funzioni organizzative interne ed esterne e di prendere le decisioni essenziali in modo indipendente</STRING></STRING>. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione <STRING STRIKE="on">tali</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al comitato per le ECBA la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile o più comunemente usata nell'ordinamento nazionale e le</STRING></STRING> norme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> applicabili a tale forma giuridica</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le associazioni possono già acquisire uno status di pubblica utilità in tutti gli Stati membri, sebbene i requisiti per acquisire tale status e le implicazioni che ne derivano siano molto diversi. Il suddetto status preferenziale, a prescindere dalla sua denominazione precisa, comporta una serie di benefici. Relativamente al riconoscimento o alla concessione di uno status di pubblica utilità esistono vari approcci nelle norme nazionali in tutta l'Unione. In alcuni Stati membri tale status giuridico è connesso, ad esempio, a privilegi fiscali o all'accesso a finanziamenti pubblici e le associazioni possono decidere di acquisire tale status in aggiunta alla loro forma giuridica, purché soddisfino requisiti specifici e a seconda della giurisdizione in cui operano. Ad esempio, le entità stabilite legalmente sotto forma di associazione possono acquisire lo status giuridico e la denominazione di organizzazioni senza scopo di lucro, organizzazioni di pubblica utilità, organizzazioni non governative, organizzazioni della società civile, organizzazioni del terzo settore o organizzazioni di beneficenza, purché soddisfino i requisiti giuridici per tale status e denominazione. La presente direttiva non dovrebbe interessare tale status preferenziale e dovrebbe promuovere le attività delle associazioni a prescindere da tale status in virtù delle norme nazionali. In futuro la Commissione dovrebbe tuttavia valutare l'opportunità di elaborare ulteriori normative per disciplinare anche tale status a livello dell'UE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P><STRING STRIKE="on">Al fine di garantire che gli Stati membri dispongano degli strumenti idonei per contrastare il finanziamento del terrorismo e assicurare la trasparenza di determinati movimenti di capitali, </STRING>Le norme applicabili alle ECBA a norma della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le misure adottate dagli Stati membri per prevenire l'uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza e per garantire la trasparenza di determinati movimenti di capitali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nel contesto della lotta contro il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro,</STRING></STRING> quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali misure dovrebbero essere legittime e appropriate e non andare oltre quanto strettamente necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all'obiettivo perseguito. Per garantire il rispetto di tali tutele, l'applicazione di queste misure dovrebbe basarsi su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Al fine di eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro e garantire il funzionamento del mercato interno, tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere automaticamente la personalità giuridica e la capacità giuridica di un'ECBA. La personalità giuridica e la capacità giuridica dovrebbero essere acquisite al momento della registrazione dell'ECBA in uno Stato membro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Le ECBA dovrebbero poter decidere liberamente il proprio regolamento interno. Eventuali restrizioni a tale libertà imposte da uno Stato membro dovrebbero essere applicate in modo generale e non discriminatorio, essere prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e idonee a garantire il conseguimento dell</STRING>'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on">, e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Gli articoli 52, 62 e 65 TFUE e la giurisprudenza pertinente sono applicabili anche alle ECBA. Tali articoli prescrivono che le misure che limitano la libertà di stabilimento, la libera prestazione di servizi e la libera circolazione di capitali debbano essere giustificate da motivi che comprendono l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica. Inoltre il concetto "motivi imperativi di interesse generale" cui fanno riferimento alcune disposizioni della presente direttiva è stato elaborato dalla Corte di giustizia nella propria giurisprudenza. Le misure adottate dagli Stati membri che possono ostacolare o rendere meno attraente l'esercizio di tali libertà sancite dal trattato dovrebbero essere consentite solo qualora possano essere giustificate da obiettivi elencati nel trattato o da motivi imperativi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'UE. Sebbene non esista una definizione esaustiva, la Corte di giustizia ha riconosciuto che le giustificazioni possono basarsi su vari motivi, quali l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica, il mantenimento dell'ordine sociale, gli obiettivi di politica sociale, la tutela dei destinatari di servizi, la tutela dei consumatori e la tutela dei lavoratori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la tutela dei creditori</STRING></STRING>, purché siano rispettate le altre condizioni. Tali misure devono, in ogni caso, essere <STRING STRIKE="on">idonee a garantire il conseguimento dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prescritte dalla legge, appropriate e limitate allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all</STRING></STRING>'obiettivo <STRING STRIKE="on">in questione e non andare oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">perseguito. Ciò riveste particolare importanza dal momento che molte associazioni sono attive nelle aree di interesse generale citate nel presente considerando</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Per garantire un approccio comune e appropriato alla governance in tutta l'Unione, le ECBA dovrebbero comprendere un organo decisionale inteso come l'organo che raggruppa tutti i membri, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito assemblea dei soci o assemblea generale. Le ECBA dovrebbero anche comprendere un organo esecutivo, che in alcuni Stati membri è tradizionalmente definito comitato esecutivo o consiglio di amministrazione; l'organo esecutivo dovrebbe essere responsabile dell'amministrazione, della gestione e della condotta dell'ECBA. Esso dovrebbe inoltre garantire la conformità allo statuto e agli obblighi giuridici dell'ECBA, e rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio. L'organo esecutivo di un'ECBA dovrebbe essere composto da un minimo di tre persone, siano esse persone fisiche o entità giuridiche attraverso i rispettivi rappresentanti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Affinché le ECBA possano svolgere efficacemente le loro attività e per assicurare parità di trattamento con le associazioni senza scopo di lucro previste dal diritto nazionale, le ECBA non dovrebbero essere trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di forma giuridica </STRING></STRING>più simile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o più comunemente usata</STRING></STRING> prevista nell'ordinamento giuridico nazionale dello Stato membro in cui opera.<STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Conformemente <STRING STRIKE="on">al principio di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai principi di uguaglianza e</STRING></STRING> non discriminazione, e al fine di garantire la libertà di associazione, nell'attuazione e nell'applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere discriminato alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità fisica o mentale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.<STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Al fine di agevolare la cooperazione tra Stati membri e tra Stati membri e la Commissione, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente incaricata dell'applicazione della normativa di recepimento della presente direttiva ("autorità competente")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e informarne la Commissione e il comitato per le ECBA. Le autorità competenti dovrebbero mantenere stretti contatti con la Commissione e il comitato per le ECBA</STRING></STRING>. La Commissione dovrebbe pubblicare l'elenco delle autorità competenti designate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> su un sito web pubblico e aggiornarlo senza indebito ritardo in caso di modifiche</STRING></STRING>. Al fine di disporre di una panoramica completa del trattamento giuridico delle ECBA negli Stati membri, questi ultimi dovrebbero, se del caso, comunicare alla Commissione le denominazioni e i compiti delle autorità pertinenti diverse dalle autorità competenti, istituite o designate a norma della legislazione nazionale applicabile <STRING STRIKE="on">all'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di </STRING></STRING>associazione senza scopo di lucro<STRING STRIKE="on"> più simile</STRING> prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale.<STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>In conformità del diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale di cui all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e all'articolo 13 CEDU, le decisioni adottate dalle autorità competenti nell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva dovrebbero essere sottoposte a un controllo giurisdizionale. Tale controllo giurisdizionale dovrebbe essere accessibile alle ECBA, così come a qualsiasi altra persona fisica o giuridica, in relazione alle decisioni adottate dalle autorità competenti per quanto riguarda le ECBA, anche nel caso di mancata azione. Il diritto al controllo giurisdizionale comprende il diritto a che la propria causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro pertinente conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>In considerazione del loro scopo non lucrativo, le ECBA dovrebbero poter richiedere un finanziamento da una fonte pubblica o privata nello Stato membro o negli Stati membri in cui operano su una base non discriminatoria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Le stesse norme applicabili alla forma giuridica più simile o più comunemente usata dovrebbero pertanto applicarsi all'ECBA</STRING></STRING>. Il diritto dell'ECBA di ricevere e fornire finanziamenti non dovrebbe essere soggetto ad alcuna restrizione, tranne nel caso in cui le restrizioni siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale<STRING STRIKE="on">, idonee a garantire il conseguimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualora lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA viola in modo flagrante e ripetuto i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che le restrizioni</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento e</STRING> siano conformi al diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, appropriate e limitate allo stretto necessario e che l'impatto delle restrizioni sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Affinché possano trarre pieno beneficio dal mercato interno, le ECBA dovrebbero poter fornire e ricevere servizi, nonché effettuare scambi di merci senza interferenze da parte degli Stati membri. Dovrebbero essere consentite restrizioni solo nel caso in cui siano prescritte dalla legge, giustificate da motivi imperativi di interesse generale, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento. Le disposizioni di altri atti dell'Unione dovrebbero restare impregiudicate. Ciò dovrebbe comprendere le disposizioni degli atti dell'Unione volti a rafforzare le libertà fondamentali, quali quelle di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).</FIELD></FOOTNOTE> che garantisce la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi, come pure le disposizioni di altri atti dell'Unione che disciplinano attività economiche specifiche svolte dalle ECBA.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Al fine di creare un vero e proprio mercato interno per le associazioni senza scopo di lucro, occorre abolire determinate restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi e dei capitali ancora presenti negli ordinamenti di alcuni Stati membri. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto imporre alcun obbligo discriminatorio fondato sulla nazionalità dei membri di un'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero neanche prevedere alcun obbligo di presenza fisica dei membri ai fini della validità di un'assemblea. Per consentire alle ECBA di godere appieno dei vantaggi del mercato interno, gli Stati membri non dovrebbero esigere che la sede legale di un'ECBA si trovi nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o la sede principale delle attività. Gli Stati membri non dovrebbero inoltre imporre alle ECBA divieti generali di esercizio di attività economiche né consentire loro di esercitare attività economiche soltanto se collegate a un obiettivo definito nello statuto dell'ECBA.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea con il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di associazione, è importante garantire che gli Stati membri non limitino il diritto di partecipazione delle associazioni alla vita pubblica e al dibattito pubblico o politico, come nel caso dell'organizzazione di attività di sensibilizzazione di interesse generale o di riunioni pacifiche o della partecipazione ad esse. Tale partecipazione al dibattito pubblico o politico non dovrebbe tuttavia essere volta a procurare un vantaggio a singoli partiti o candidati politici.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>La registrazione di un'ECBA dovrebbe avere efficacia costitutiva dell'ECBA. Per potersi registrare, un'ECBA dovrebbe avere un minimo di tre membri fondatori. Dovrebbero poter essere membri fondatori di un'ECBA sia le entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, sia le persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o che risiedono legalmente nel territorio dell'Unione. Inoltre le associazioni senza scopo di lucro dovrebbe avere la possibilità di trasformarsi in un'ECBA all'interno dello stesso Stato membro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le possibilità offerte dalla digitalizzazione dovrebbero essere sfruttate appieno dagli Stati membri per agevolare l'esercizio della libertà di associazione e di stabilimento, nonché per ridurre gli oneri amministrativi e i costi di conformità. Per facilitare il processo di registrazione, anche in caso di fusioni e trasformazioni, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché la domanda di registrazione possa essere presentata online. Ciò dovrebbe valere anche per le richieste di trasferimento della sede legale e per la notifica di una modifica delle informazioni contenute nel certificato ECBA. Occorre promuovere i mezzi digitali anche per facilitare e accelerare, ove possibile, le procedure e la cooperazione amministrative.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Per garantire che le ECBA possano operare a livello transfrontaliero e nel rispetto del principio di proporzionalità, è opportuno che, ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica e della capacità giuridica, esse siano tenute a registrarsi una sola volta, nello Stato membro d'origine. Per garantire il riconoscimento automatico di tale registrazione in tutta l'Unione, è necessario armonizzare la procedura di registrazione. Tale aspetto riguarda in particolare i documenti e le informazioni necessari per la domanda di registrazione di un'ECBA, nonché i controlli da effettuare.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero poter imporre a un'ECBA registrata di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività soltanto se tali obblighi sono i) applicati in modo generale e non discriminatorio, ii) prescritti dalla legge, iii) giustificati da motivi imperativi di interesse generale, iv) idonei <STRING STRIKE="on">a garantire il conseguimento dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e limitati allo stretto necessario; inoltre, l'impatto della misura sull'ECBA dovrebbe essere proporzionato all</STRING></STRING>'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on"> e non vanno oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento</STRING>. Tali obblighi possono essere collegati, ad esempio, alle specificità di determinati settori, come l'assistenza sanitaria. Laddove gli Stati membri prevedano tali procedure aggiuntive, queste informazioni dovrebbero essere rese pubbliche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo chiaro, facilmente accessibile e comprensibile </STRING></STRING>affinché le ECBA possano adempiere a tali obblighi.<STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Per prevenire le frodi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e garantire l'affidabilità del registro pertinente</STRING></STRING> è importante che gli Stati membri verifichino l'identità<STRING STRIKE="on"> dei membri fondatori e</STRING> dei rappresentanti legali dell'ECBA. La verifica dell'identità è particolarmente importante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soprattutto</STRING></STRING> se la domanda di registrazione è effettuata per via elettronica. Poiché negli Stati membri esiste una varietà di pratiche diverse, i metodi specifici di verifica dell'identità dovrebbero restare una prerogativa dello Stato membro interessato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale approccio garantisce la flessibilità necessaria per tenere conto delle tradizioni, delle caratteristiche e delle procedure specifiche di ciascuno Stato membro e assicura nel contempo il rispetto delle norme di sicurezza e autenticità a livello dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Sia pur nel rispetto della libertà di stabilimento e di associazione, la registrazione di un'ECBA dovrebbe essere negata nei casi di mancato adempimento dei requisiti formali per la registrazione di cui alla presente direttiva, se la domanda è incompleta o se gli obiettivi descritti nello statuto contravvengono al diritto dell'Unione o al diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione. La registrazione deve inoltre essere negata se la domanda non soddisfa i requisiti di base definiti dalla presente direttiva ai fini della costituzione di un'ECBA, segnatamente lo scopo non lucrativo, il numero minimo di membri fondatori e la dimensione transfrontaliera in termini di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esercizio o obiettivo di esercitare </STRING></STRING>attività in almeno due Stati membri e di membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri. L'eventuale rigetto della domanda di registrazione di un'ECBA da parte dell'autorità competente dovrebbe essere presentato per iscritto e debitamente motivato.<STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a istituire un registro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o a usare un registro nazionale esistente</STRING></STRING> ai fini della registrazione, nonché del mantenimento e della pubblicazione delle informazioni sulle ECBA. Tale registro dovrebbe contenere informazioni sulle ECBA e sui documenti presentati. Poiché le informazioni contenute nel registro possono diventare obsolete, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'ECBA notifichi eventuali modifiche delle informazioni sulle ECBA all'autorità competente e le informazioni contenute nel registro siano aggiornate. <STRING STRIKE="on">Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a utilizzare i rispettivi registri nazionali esistenti ai fini della presente direttiva. </STRING>Al fine di garantire la trasparenza, in particolare per i membri di un'ECBA e, se del caso, i suoi creditori, le informazioni riguardanti il certificato ECBA, la liquidazione e lo scioglimento dell'ECBA dovrebbero essere rese pubbliche <STRING STRIKE="on">per un periodo massimo di sei mesi dallo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino alla fine dell'esercizio successivo allo</STRING></STRING> scioglimento dell'ECBA. Le soluzioni di interoperabilità sviluppate nell'ambito della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione<FOOTNOTE><FIELD>COM(2022) 720.</FIELD></FOOTNOTE> possono aiutare ulteriormente gli Stati membri nel loro percorso verso l'interoperabilità transfrontaliera dei rispettivi registri. Per garantire che le informazioni riguardanti l'esistenza di un'ECBA restino disponibili anche dopo il suo scioglimento, tutti i dati contenuti e archiviati nel registro dovrebbero essere conservati per <STRING STRIKE="on">due</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno cinque</STRING></STRING> anni dopo lo scioglimento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualsiasi prescrizione nazionale o dell'Unione relativa all'autenticità, all'affidabilità e alla forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni da presentare in caso di registrazione online della forma giuridica più simile o più comunemente utilizzata dovrebbe applicarsi anche all'ECBA.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>I regolamenti (UE) 2016/679<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2018/1725<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento Europeo e del Consiglio si applicano al trattamento dei dati personali effettuato nel contesto della presente direttiva, compreso il trattamento dei dati personali per mantenere il registro o i registri nazionali riguardanti le ECBA e i loro rappresentanti legali, all'accesso ai dati personali contenuti in tali registri e allo scambio dei dati personali nell'ambito della cooperazione amministrativa e dell'assistenza reciproca tra gli Stati membri a norma della presente direttiva, se del caso tramite il sistema di informazione del mercato interno (IMI) istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE della Commissione (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, e alla tenuta dei registri in conformità della presente direttiva.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Per consentire alle ECBA di trarre tutti i benefici del mercato interno e poiché i diritti di mobilità sono direttamente correlati e necessari al funzionamento del mercato interno, le ECBA dovrebbero poter trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro. Tale trasferimento di sede legale non dovrebbe comportare lo scioglimento dell'ECBA nello Stato membro d'origine o la creazione di una nuova entità giuridica nel nuovo Stato membro d'origine, né compromettere le attività o le passività, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti od obblighi dell'ECBA esistenti prima del trasferimento.  In caso di mobilità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché gli interessi di eventuali creditori dell'ECBA siano tutelati. Al fine di garantire la tutela dei propri dipendenti, le ECBA dovrebbero essere tenute a informarli in tempo utile di un'eventuale proposta di trasferimento, consentendo loro di esaminare il progetto di tale trasferimento. Possono essere applicabili anche altre disposizioni del diritto nazionale e dell'Unione in materia di tutela dei lavoratori, quali la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Al fine di armonizzare la procedura di trasferimento della sede legale di un'ECBA, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché il trasferimento della sede legale sia deciso dall'organo decisionale dell'ECBA interessata. L'ECBA dovrebbe presentare la richiesta con i documenti pertinenti all'autorità competente dello Stato membro verso cui avviene il trasferimento e, all'atto della presentazione della richiesta di trasferimento, informare parallelamente l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno dei documenti pertinenti nel caso di un trasferimento sarebbe una relazione che illustri le garanzie per i creditori e i dipendenti, se applicabile a norma del diritto dell'Unione o nazionale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'elaborazione di tale relazione non imponga oneri amministrativi eccessivi. </STRING></STRING>Se opportuno, lo statuto proposto dell'ECBA dovrebbe essere modificato conformemente alle prescrizioni del diritto nazionale dello Stato membro verso cui l'ECBA richiede il trasferimento. All'atto del trasferimento della sede legale, l'ECBA diventa un'ECBA a norma del diritto nazionale del nuovo Stato membro d'origine. Al fine di evitare duplicazioni, è opportuno che il cambiamento del diritto applicabile derivante dal trasferimento della sede legale non comporti la verifica da parte dell'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine di elementi già verificati nella fase di registrazione nel precedente Stato membro e armonizzati dalla presente direttiva. L'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale dovrebbe respingere la richiesta di trasferimento solo se non sono soddisfatte le prescrizioni stabilite nella normativa nazionale che recepisce la presente direttiva, e non per altri motivi. Segnatamente, l'autorità competente non dovrebbe respingere la richiesta per motivi di non conformità alle prescrizioni del diritto nazionale che non avrebbero potuto costituire un motivo per rifiutare la registrazione conformemente all'articolo 19. Al fine di facilitare il trasferimento della sede legale di un'ECBA nel mercato interno, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe rilasciare un certificato aggiornato conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, adeguando il numero di registrazione unico e il codice paese di due lettere dello Stato membro in cui è stata trasferita la sede legale dell'ECBA e l'indirizzo postale della sede legale e, se del caso, ogni altro elemento.<STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Nel rispetto della libertà di riunione e di associazione, un'ECBA dovrebbe essere sciolta soltanto per decisione dei suoi membri o per decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine. Quando lo scioglimento di un'ECBA è il risultato di una decisione dei suoi membri, tale decisione dovrebbe essere presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà del totale dei membri<STRING STRIKE="on"> in sede di assemblea straordinaria</STRING>. Lo scioglimento di un'ECBA può essere involontario mediante decisione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'ECBA, in ultima istanza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Pertanto</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> lo scioglimento involontario dovrebbe avvenire</STRING></STRING> soltanto nel caso in cui l'ECBA non rispetti lo scopo non lucrativo<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING> qualora le sue attività costituiscano una minaccia all'ordine pubblico o qualora <STRING STRIKE="on">i membri del suo organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave o l'ECBA stessa </STRING>sia stata <STRING STRIKE="on">condannata per un reato, se la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accertata una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE attraverso le sue attività, a condizione che lo scioglimento dell'ECBA sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla</STRING></STRING> legge<STRING STRIKE="on"> nazionale consente tale possibilità</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, adeguato e strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>. In questo caso, l'autorità competente dovrebbe trasmettere all'ECBA una notifica formale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e motivata in maniera esauriente</STRING></STRING> in cui esprime le proprie preoccupazioni ed ascoltare l'ECBA per darle l'opportunità di rispondere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di rettificare la situazione entro un periodo di tempo ragionevole</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualsiasi decisione di scioglimento involontario dovrebbe essere debitamente motivata e corredata di un'esauriente motivazione scritta.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Lo scioglimento dell'ECBA dovrebbe portare alla sua liquidazione. La liquidazione delle ECBA dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015)<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (EIR 2015) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).</FIELD></FOOTNOTE> che prevede che la legge applicabile alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti <STRING STRIKE="on">sia</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">debba essere</STRING></STRING> la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura. In linea con lo scopo non lucrativo delle ECBA, gli eventuali attivi di un'ECBA che è stata sciolta dovrebbero essere trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a <STRING STRIKE="on">quella svolta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una di quelle svolte</STRING></STRING> dall'ECBA che è stata sciolta, oppure a un'autorità locale, che dovrebbe utilizzarli per un'attività analoga a <STRING STRIKE="on">quella svolta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una di quelle svolte</STRING></STRING> dall'ECBA che è stata sciolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o per il raggiungimento di un obiettivo analogo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Per consentire a un'ECBA di dimostrare di essere registrata in uno Stato membro e per facilitare ulteriormente le procedure transfrontaliere, nonché per semplificare e ridurre le formalità, le autorità competenti dovrebbero, come fase finale del processo di registrazione, rilasciare un certificato ("certificato ECBA") che contenga le informazioni essenziali riguardanti la registrazione, tra cui il nome dell'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">associazione seguito o preceduto dall'acronimo "ECBA"</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">ECBA</STRING>, l'indirizzo della sua sede legale e il nome dei rappresentanti legali. Al fine di facilitare l'utilizzo di tale certificato nei vari Stati membri senza ulteriori costi di adattamento o di conformità, la Commissione dovrebbe stabilire un modello standardizzato disponibile in tutte le lingue dell'Unione. Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente atto, è pertanto opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per produrre un modello standardizzato anche per quanto riguarda le relative specifiche tecniche. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>. È opportuno che tali atti di esecuzione siano adottati conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri dovrebbero fornire una definizione della nozione di "reato particolarmente grave", che può includere il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento sessuale di donne e minori, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, la corruzione, la contraffazione di mezzi di pagamento, la criminalità informatica e la criminalità organizzata</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Al fine di consentire agli Stati membri di attuare in modo efficiente le disposizioni giuridiche della presente direttiva in materia di cooperazione amministrativa e per agevolare la cooperazione, gli Stati membri dovrebbero avvalersi del sistema di informazione del mercato interno (IMI). In particolare le autorità competenti dovrebbero utilizzare l'IMI per notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri la costituzione di una nuova ECBA, anche nel caso di conversione di un'associazione senza scopo di lucro in un'ECBA. Nel caso in cui riceva una domanda di registrazione, l'autorità competente dovrebbe comunicare tramite l'IMI con le autorità competenti dello Stato membro o degli Stati membri in cui tali documenti sono stati rilasciati per verificare, ad esempio, la loro regolarità. Nel caso di trasferimento della sede legale di un'ECBA, l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine dovrebbe notificare alle autorità competenti degli altri Stati membri tale trasferimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti. Nel caso di scioglimento, sia volontario che involontario, l'autorità competente dovrebbe inoltre trasmettere una notifica alle autorità competenti degli altri Stati membri per informarle dello scioglimento e aggiornare l'IMI con le informazioni pertinenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente al diritto a una buona amministrazione e ai principi dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni pubbliche, il recepimento della presente direttiva dovrebbe favorire la semplificazione delle norme amministrative e la riduzione dei costi e degli oneri amministrativi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le procedure e gli obblighi amministrativi delle ECBA possano essere assolti online e che tali procedure siano facilmente accessibili. Gli Stati membri dovrebbero mettere a disposizione tutte le informazioni necessarie e offrire sostegno per le procedure amministrative relative alle ECBA.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del controllo dell'attuazione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per le ECBA, composto da rappresentanti degli Stati membri. In linea con i principi dell'Unione e in particolare con l'articolo 2 TUE, la composizione del comitato dovrebbe essere equilibrata. Il comitato dovrebbe coinvolgere nei suoi lavori, se del caso, altri organismi e comitati pertinenti dell'Unione e portatori di interessi, come l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e organizzazioni senza scopo di lucro. Dovrebbe essere assicurato l'accesso del pubblico alle informazioni sui lavori dei comitati, conformemente al regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva compie un importante passo in avanti verso il completamento del mercato unico e la sua ulteriore apertura al terzo settore. Alla luce di ciò, la Commissione è invitata a valutare, oltre alla presente direttiva, i possibili vantaggi e la fattibilità di misure integrative volte a sostenere un dialogo regolare, significativo e strutturato con la società civile e le organizzazioni rappresentative, come pure di un quadro normativo europeo analogo per quanto riguarda le fondazioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire il miglioramento del funzionamento del mercato interno attraverso l'eliminazione degli ostacoli giuridici e amministrativi per le associazioni senza scopo di lucro che operano in più di uno Stato membro, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 27 giugno 2023,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto</STI.ART><PARAG>La presente direttiva stabilisce misure di coordinamento delle condizioni per lo stabilimento e il funzionamento delle "associazioni transfrontaliere europee" (European cross-border associations, ECBA), al fine di agevolare l'effettivo esercizio da parte delle associazioni senza scopo di lucro dei loro diritti in materia di libertà di stabilimento, libera circolazione di capitali, libertà di fornire e ricevere servizi e libera circolazione delle merci nel mercato interno.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>"stato membro d'origine": lo Stato membro in cui l'ECBA ha stabilito o trasferito la propria sede legale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>"stato membro ospitante": uno Stato membro, diverso dallo Stato membro d'origine, in cui l'ECBA opera;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>"scopo non lucrativo": indica che a prescindere dal fatto che le attività dell'associazione siano o meno di natura economica, gli eventuali utili generati sono utilizzati esclusivamente per il perseguimento degli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto e non sono distribuiti tra i suoi membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i membri dei suoi organi direttivi, né tra i membri fondatori o altre parti private, in maniera diretta o indiretta</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>"associazione senza scopo di lucro": un'entità giuridica ai sensi del diritto nazionale che è basata sui membri, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si autogoverna, </STRING></STRING>ha uno scopo non lucrativo ed è dotata di personalità giuridica;<STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>"certificato ECBA": un certificato rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, attestante la registrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la personalità giuridica e la capacità giuridica</STRING></STRING> di un'ECBA.<STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"reato particolarmente grave": uno dei reati elencati all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, interpretato in modo restrittivo dagli Stati membri e applicato in modo non discriminatorio.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Associazione transfrontaliera europea (ECBA)</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ciascuno Stato membro istituisce nel proprio ordinamento giuridico la forma giuridica di associazione transfrontaliera europea (ECBA). Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia un'entità giuridica basata sui membri, costituita mediante accordo volontario da persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'UE o da entità giuridiche con scopo non lucrativo legalmente stabilite nell'Unione, a eccezione di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sindacati<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> partiti politici<STRING STRIKE="on">, organizzazioni religiose e associazioni di tali soggetti</STRING>; <STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>persone che sono state condannate per reati di riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>persone che sono soggette a misure che vietano la loro attività in uno Stato membro in relazione a riciclaggio di denaro, reati presupposto associati o finanziamento del terrorismo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia uno scopo non lucrativo <STRING STRIKE="on">e gli eventuali utili</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma</STRING></STRING> dell'<STRING STRIKE="on">ECBA siano utilizzati esclusivamente per il perseguimento dei suoi obiettivi, quali descritti nel suo statuto, senza alcuna distribuzione tra i suoi membri</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">articolo 2, comma 1, lettera c)</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA svolga o abbia nel proprio statuto l'obiettivo di svolgere attività in almeno due Stati membri e abbia membri fondatori aventi legami con almeno due Stati membri<STRING STRIKE="on">, sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche, o sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base della cittadinanza o della residenza nel caso di persone fisiche; oppure</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base dell'ubicazione della sede legale nel caso di entità giuridiche.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il nome dell'ECBA sia preceduto o seguito dall'acronimo "ECBA".</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la sede legale di un'ECBA si trovi nell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Norme applicabili alle ECBA</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per tutti gli aspetti armonizzati dalla presente direttiva, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia disciplinata dalle misure di recepimento della presente direttiva nello Stato membro in cui essa è registrata od opera.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per altri aspetti che riguardano lo stabilimento o il funzionamento delle ECBA, ciascuno Stato membro provvede affinché le ECBA siano disciplinate dalle norme nazionali applicabili <STRING STRIKE="on">all'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla forma giuridica più simile o più comunemente usata di </STRING></STRING>associazione senza scopo di lucro<STRING STRIKE="on"> più simile</STRING> prevista nell'ordinamento nazionale.<STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le norme applicabili alle ECBA ai sensi della presente direttiva non pregiudicano le misure adottate dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, quando prescritto dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale in conformità del diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, laddove tali misure siano prescritte dalla legge, idonee a garantire il conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vadano oltre quanto strettamente necessario e l'impatto della misura sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'applicazione di tali misure si basa su una valutazione caso per caso da parte delle autorità competenti dello Stato membro. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Entro <STRING STRIKE="on">[due anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... [un anno</STRING></STRING> dall'entrata in vigore della presente direttiva]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e previa consultazione dei portatori di interessi, comprese le associazioni senza scopo di lucro</STRING></STRING>, ogni Stato membro individua la forma giuridica di associazione senza scopo di lucro più simile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o più comunemente usata</STRING></STRING> prevista nel proprio ordinamento giuridico nazionale di cui al paragrafo 2 e la comunica alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e al comitato per le ECBA di cui all'articolo 30</STRING></STRING>, unitamente alle norme nazionali che si applicano a tale forma giuridica. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e al comitato per le ECBA</STRING></STRING> eventuali modifiche riguardanti le forme giuridiche individuate e le norme a esse applicabili. Gli Stati membri e la Commissione mettono a disposizione del pubblico le informazioni notificate di cui al presente paragrafo.<STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La costituzione di un'ECBA, anche mediante conversione o fusione, e il trasferimento della sede legale non sono utilizzati per pregiudicare i diritti, la rappresentazione o la consultazione dei lavoratori o dei sindacati, le condizioni di lavoro o i diritti dei creditori, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale applicabile e agli accordi collettivi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Personalità giuridica e capacità giuridica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA acquisisca personalità giuridica e capacità giuridica all'atto della registrazione conformemente all'articolo 19. Gli Stati membri riconoscono la personalità giuridica e la capacità giuridica delle ECBA registrate in un altro Stato membro senza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedure o valutazioni aggiuntive e senza </STRING></STRING>richiedere alcuna ulteriore registrazione.<STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> almeno</STRING></STRING> il diritto di concludere contratti e compiere atti giuridici, convenire in giudizio, possedere beni mobili e immobili, svolgere attività economiche, assumere personale, ricevere, sollecitare e alienare donazioni e altri fondi di qualsiasi tipo<STRING STRIKE="on">, da qualsiasi fonte lecita</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma dell'articolo 13</STRING></STRING>, partecipare a gare d'appalto pubbliche e presentare domanda di finanziamenti pubblici.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'ECBA è autorizzata allo svolgimento di tali attività in conformità della presente direttiva e senza la necessità di registrarsi in un altro Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine o di adempiere ad obblighi amministrativi aggiuntivi diversi da quelli previsti per la forma giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Statuto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli 3, 7 e 8, lo Stato membro d'origine non stabilisce norme che limitino il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, comprese le regole riguardanti le strutture interne di gestione e di governance, tranne nel caso in cui le norme restrittive siano:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>prescritte dalla legge;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>giustificate da motivi imperativi di interesse generale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>idonee <STRING STRIKE="on">a garantire il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> conseguimento dell'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> non vadano oltre quanto è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strettamente </STRING></STRING>necessario <STRING STRIKE="on">per il suo raggiungimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'impatto delle norme restrittive sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché lo statuto di un'ECBA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia fornito per iscritto e presentato conformemente ai requisiti formali applicabili all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, e </STRING></STRING>contenga le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il nome dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una descrizione dettagliata dei suoi obiettivi<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> una dichiarazione dello scopo non lucrativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e una descrizione della sua dimensione transfrontaliera</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una dichiarazione dell'impegno dell'ECBA a rispettare i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE nei suoi obiettivi e nel perseguimento delle sue attività.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i nomi e gli indirizzi dei membri fondatori, se si tratta di persone fisiche, e i nomi dei rappresentanti legali e la sede legale dei membri fondatori, se si tratta di entità giuridiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>nel caso in cui i membri fondatori siano entità giuridiche, una descrizione dettagliata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o una copia </STRING></STRING>del loro statuto e una descrizione dettagliata del loro scopo non lucrativo;<STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'indirizzo della sede legale dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>gli attivi dell'ECBA al momento della registrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le condizioni e le modalità per l'ammissione, l'esclusione e il recesso dei membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>i diritti e gli obblighi dei membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le disposizioni che disciplinano la composizione, il funzionamento, i poteri e le responsabilità dell'organo decisionale e dell'organo esecutivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>le disposizioni che disciplinano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il numero,</STRING></STRING> la nomina, la revoca, i poteri e le responsabilità dei membri dell'organo esecutivo;<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>i requisiti di maggioranza e quorum applicabili all'organo decisionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>la procedura di modifica dello statuto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>la durata della vita dell'ECBA, quando questa ha durata limitata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>il metodo di cessione degli attivi dell'ECBA in caso di scioglimento<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la data di adozione dello statuto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Governance</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano dotate di un organo decisionale e di un organo esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri provvedono affinché possano essere membri dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L</STRING></STRING>'organo esecutivo di un'ECBA <STRING STRIKE="on">soltanto le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è composto da un minimo di tre persone, di cui almeno due sono</STRING></STRING> persone fisiche che sono cittadini dell'Unione o legalmente residenti nell'Unione<STRING STRIKE="on"> e le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o</STRING></STRING> entità giuridiche con scopo non lucrativo stabilite nell'Unione, tramite i propri rappresentanti.<STRING STRIKE="on"> L'organo esecutivo di un'ECBA è composto da un minimo di tre persone.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le persone fisiche che sono state condannate per un reato particolarmente grave non possano diventare membri dell'organo esecutivo o rappresentanti di un'entità giuridica che è membro dell'organo esecutivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nel caso in cui la partecipazione di tali persone all'organo esecutivo costituisca una minaccia per l'ordine pubblico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Composizione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi i criteri per la costituzione di un'ECBA di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i criteri per la composizione di un'ECBA sono disciplinati dal suo statuto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché ciascun membro dell'ECBA disponga di un voto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatte salve distinzioni decise dall'ECBA, che può anche prevedere membri a pieno titolo con diritto di voto e membri associati senza diritto di voto</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In ogni caso, qualsiasi distinzione riguardante il diritto di voto è stabilita dallo statuto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i membri di un'ECBA non siano personalmente responsabili per gli atti o le omissioni dell'ECBA.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Diritti e restrizioni vietate</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Parità di trattamento</STI.ART><PARAG>Ciascuno Stato membro provvede affinché in ogni aspetto delle loro attività le ECBA non siano trattate in modo meno favorevole rispetto all'associazione senza scopo di lucro prevista nel diritto nazionale individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Non discriminazione</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di applicazione della presente direttiva le <STRING STRIKE="on">autorità pubbliche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ECBA non siano discriminate e che le leggi, i regolamenti o gli atti amministrativi nazionali che disciplinano le ECBA</STRING></STRING> non discriminino alcun gruppo o persona per motivi quali nascita, età, colore della pelle, sesso e genere, orientamento sessuale, identità di genere, condizioni di salute, stato di immigrazione o residenza, caratteristiche genetiche, lingua, origine nazionale, etnica o sociale, opinioni politiche o di altro tipo, disabilità fisica o mentale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, razza, religione o credo o altro status.<STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Controllo giurisdizionale</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> garantiscono l'accesso a meccanismi di denuncia effettivi ai sensi del diritto nazionale e</STRING></STRING> provvedono affinché tutte le decisioni delle autorità competenti sul loro territorio che incidono sui diritti e gli obblighi delle ECBA o sui diritti e gli obblighi di altre persone che sono collegate alle attività delle ECBA siano sottoposte a <STRING STRIKE="on">un controllo giurisdizionale effettivo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mezzi di ricorso effettivi</STRING></STRING> in conformità dell'articolo 47 della Carta<STRING STRIKE="on"> dei diritti fondamentali dell'Unione europea</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Registrazione unica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia tenuta a registrarsi soltanto una volta. La registrazione avviene conformemente agli articoli 18 e 19.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi gli articoli da 9 a 11, </STRING></STRING>gli Stati membri non impongono alle ECBA registrate di rendere una dichiarazione, fornire informazioni o richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività, salvo che tali obblighi siano:<STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>prescritti dalla legge;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>giustificati da motivi imperativi di interesse generale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>idonei <STRING STRIKE="on">a garantire il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> conseguimento dell'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> non vadano oltre quanto è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strettamente </STRING></STRING>necessario <STRING STRIKE="on">per il suo raggiungimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'impatto degli obblighi sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il paragrafo 1 non pregiudica gli obblighi di rendere una dichiarazione, fornire informazioni e richiedere od ottenere autorizzazioni per svolgere particolari attività previsti dal diritto dell'Unione o dalle disposizioni nazionali che attuano il diritto dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Finanziamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA, indipendentemente dallo Stato membro di registrazione, benefici di un accesso libero e non discriminatorio ai finanziamenti provenienti da fonti pubbliche, conformemente ai principi generali del diritto dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi gli articoli da 9 a 11, </STRING></STRING>gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alla capacità un'ECBA di fornire o ricevere finanziamenti, comprese donazioni, da fonti lecite, tranne nella misura in cui tali restrizioni siano:<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>prescritte dalla legge;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>giustificate da motivi imperativi di interesse generale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o laddove lo Stato membro possa dimostrare che l'ECBA, nello svolgere le sue attività, ha palesemente e ripetutamente violato i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>idonee <STRING STRIKE="on">a garantire il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> conseguimento dell'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> non vadano oltre quanto è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strettamente </STRING></STRING>necessario <STRING STRIKE="on">per il suo raggiungimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Fornitura di servizi e scambi di merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA siano libere di stabilirsi, fornire e ricevere servizi ed esercitare la libera circolazione delle merci nel mercato interno conformemente al diritto dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ferme restando le disposizioni di altri atti del diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e fatti salvi gli articoli da 9 a 11 della presente direttiva</STRING></STRING>, gli Stati membri non impongono alcuna restrizione alle attività di cui al paragrafo 1, salvo che tali restrizioni siano:<STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>prescritte dalla legge;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>giustificate da motivi imperativi di interesse generale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>idonee <STRING STRIKE="on">a garantire il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al</STRING></STRING> conseguimento dell'obiettivo perseguito<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> non vadano oltre quanto è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strettamente </STRING></STRING>necessario <STRING STRIKE="on">per il suo raggiungimento.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'impatto della restrizione sull'ECBA sia proporzionato all'obiettivo perseguito;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Restrizioni vietate</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA non sia soggetta ad alcuna delle prescrizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>requisiti basati direttamente o indirettamente sulla nazionalità o sulla residenza delle persone fisiche che sono membri dell'ECBA o del suo organo esecutivo, salvo quanto previsto dalla presente direttiva;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'obbligo di presenza fisica dei membri dell'ECBA, del suo organo esecutivo o del suo organo decisionale ai fini della validità di qualsiasi riunione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'obbligo di avere l'amministrazione centrale o la sede di attività principale nello stesso Stato membro in cui si trova la sua sede legale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>una prescrizione in base alla quale uno Stato membro ospitante subordini il riconoscimento di un'ECBA registrata in un altro Stato membro alla condizione di reciprocità per quanto riguarda il riconoscimento delle proprie ECBA nell'altro Stato membro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>una prescrizione in base alle quale l'ECBA debba essere stata registrata nello Stato membro d'origine per un determinato periodo per poter operare nello Stato membro ospitante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>l'obbligo di autorizzazione o approvazione da parte di un'autorità di uno Stato membro come condizione per ricevere donazioni da una fonte all'interno dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le restrizioni indicate in appresso all'esercizio di attività economiche, svolte su base regolare o occasionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che tale divieto consenta all'ECBA di accedere a un diverso status preferenziale</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>divieti generali allo svolgimento di attività economiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>autorizzazione delle ECBA a svolgere attività economiche solo se tali attività sono collegate agli obiettivi descritti nei loro statuti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>imposizione dell'obbligo che l'esercizio di un'attività economica non sia l'obiettivo primario o l'attività primaria dell'ECBA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le restrizioni o i requisiti aggiuntivi relativi alla partecipazione a questioni oggetto di dibattito pubblico, svolte su base regolare o occasionale.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Costituzione e registrazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Costituzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia costituita all'atto della registrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia un minimo di tre membri fondatori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché <STRING STRIKE="on">i membri fondatori esprimano l'intenzione di costituire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la costituzione di</STRING></STRING> un'ECBA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sia formalizzata</STRING></STRING> mediante un accordo scritto tra <STRING STRIKE="on">di essi o un accordo in sede</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti i membri fondatori o un processo verbale scritto</STRING></STRING> dell'assemblea costitutiva<STRING STRIKE="on"> dell'ECBA che sia iscritto a verbale; a tal fine</STRING>,<STRING STRIKE="on"> tale accordo o verbale è debitamente</STRING> firmato <STRING STRIKE="on">dai</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da tutti i</STRING></STRING> membri fondatori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e debitamente verificato laddove il diritto nazionale applicabile lo preveda per l'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 85]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Trasformazione di <STRING STRIKE="on">associazioni senza</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entità</STRING></STRING> scopo di lucro in ECBA<STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le <STRING STRIKE="on">associazioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entità</STRING></STRING> senza scopo di lucro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistenti legalmente </STRING></STRING>stabilite <STRING STRIKE="on">nell'Unione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in uno Stato membro e che soddisfano i requisiti di cui alla presente direttiva</STRING></STRING> possano trasformarsi in ECBA all'interno dello stesso Stato membro.<STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'eventuale trasformazione sia approvata dall'organo decisionale dell'entità che procede alla trasformazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione non comporti lo scioglimento dell'associazione senza scopo di lucro che procede alla trasformazione né la perdita o l'interruzione della sua personalità giuridica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA di nuova costituzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la trasformazione abbia efficacia all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa all'associazione senza scopo di lucro che è stata oggetto di trasformazione sia eliminata dai registri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fusione di entità senza scopo di lucro esistenti in ECBA</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché due o più entità senza scopo di lucro esistenti legalmente stabilite in uno o più Stati membri possano fondersi in un'ECBA alle condizioni seguenti:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'altra ECBA esistente, che costituisce l'ECBA acquirente; o</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una o più entità senza scopo di lucro, al momento dello scioglimento senza passare per una liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un'ECBA da loro stesse costituita, che costituisce l'ECBA di nuova costituzione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la fusione sia approvata dagli organi decisionali delle entità senza scopo di lucro che procedono alla fusione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la fusione non comporti lo scioglimento né la perdita o l'interruzione della personalità giuridica dell'ECBA acquirente, né comprometta la continuità giuridica nel caso in cui la fusione porti a un'ECBA di nuova costituzione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché tutte le attività e le passività siano trasferite all'ECBA acquirente o di nuova costituzione, se del caso.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la fusione abbia efficacia, ove applicabile, all'atto della registrazione dell'ECBA di nuova costituzione conformemente all'articolo 19 o dalla data in cui le transazioni delle ECBA acquisite sono da considerarsi, ai fini contabili, appartenenti all'ECBA acquirente.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la voce relativa alle entità senza scopo di lucro che sono state oggetto di fusione, ad eccezione dell'ECBA acquirente, se del caso, sia eliminata dai registri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Domanda di registrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA sia presentata all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende stabilire la propria sede legale. La domanda è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentata nello stesso formato richiesto all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, ed è </STRING></STRING>accompagnata dai documenti e dalle informazioni indicati in appresso, forniti in una lingua ufficiale di tale Stato membro o in qualsiasi altra lingua consentita dalla legge di tale Stato membro:<STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il nome dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lo statuto dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'indirizzo postale della sede legale prevista<STRING STRIKE="on"> e un indirizzo di posta elettronica</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'accordo scritto dei membri fondatori o il verbale dell'assemblea costitutiva dell'ECBA contenente tale accordo, debitamente firmato dai membri fondatori, <STRING STRIKE="on">o </STRING>la decisione di trasformazione di cui all'articolo 17<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o la decisione di fusione di cui all'articolo 17 bis</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>una dichiarazione da parte dei membri dell'organo esecutivo di non essere stati interdetti dall'esercizio della funzione di membro del consiglio di amministrazione in organi analoghi di associazioni senza scopo di lucro o di società.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri non richiedono documenti o informazioni diversi da quelli elencati nel presente paragrafo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché, ai fini della registrazione, una domanda sia ritenuta completa se contiene i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente di richiedere documenti e informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 1 mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violino il diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i valori dell'Unione sanciti nell'articolo 2 TUE,</STRING></STRING> o le disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione, qualora tali documenti e informazioni siano necessari.<STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la domanda di registrazione di un'ECBA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche nei casi di trasformazioni e fusioni,</STRING></STRING> possa essere presentata online.<STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Procedura di registrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la registrazione di un'ECBA avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa e sia valida in tutta l'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine notifichi senza indugio alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri ogni nuova registrazione di un'ECBA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora le informazioni fornite ai fini della registrazione siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché, al ricevimento di una domanda completa a norma del paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente verifichi la domanda di registrazione dell'ECBA, e la respinga soltanto nel caso in cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la domanda non sia conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la domanda non sia stata completata o rettificata entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>non sia stato possibile verificare le identità dei rappresentanti legali dell'ECBA o sia stato accertato che esse sono state falsificate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'autorità competente determini, dopo avere adottato la decisione di cui all'articolo 18, paragrafo 3, e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA contravverrebbero al diritto dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE,</STRING></STRING> o alle disposizioni del diritto nazionale conformi al diritto dell'Unione;<STRING BOLD="on"> [Em. 95]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>una persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), o un membro dell'organo esecutivo siano stati condannati per un reato particolarmente grave<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ciò costituisca una minaccia all'ordine pubblico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tali casi, all'ECBA è dato un tempo ragionevole per rettificare la situazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 96]</STRING></PARAG><PARAG>La decisione di negare la registrazione è presentata per iscritto, è debitamente motivata ed è indirizzata alla persona autorizzata a presentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nel caso in cui l'autorità competente decida di respingere la domanda o non abbia adottato una decisione entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa, gli Stati membri provvedono affinché tale decisione, o mancata decisione, sia sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri pubblicano la procedura di registrazione sullo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 97]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Registro</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni Stato membro <STRING STRIKE="on">istituisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">designa</STRING></STRING> un registro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nazionale e un organismo pubblico responsabile</STRING></STRING> ai fini della registrazione delle ECBA a norma dell'articolo 19<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e ne informa la Commissione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni indicati di seguito siano conservati nel registro e aggiornati:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo statuto dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le relazioni annuali dell'ECBA, redatte conformemente al diritto nazionale applicabile all'entità giuridica individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>copia del certificato ECBA a norma dell'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i nomi e gli indirizzi, e qualsiasi altra informazione necessaria in conformità della legge nazionale applicabile ai fini della loro identificazione, delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA nei confronti di terzi e in giudizio e l'indicazione se tali persone possono agire da sole o se sono tenute ad agire congiuntamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la liquidazione e lo scioglimento di un'ECBA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le ECBA registrate comunichino all'autorità competente dello Stato membro d'origine le variazioni delle informazioni contenute nel registro entro 30 giorni dalla variazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lo Stato membro provvede affinché le informazioni indicate in appresso siano rese pubbliche in una versione online del registro:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il certificato ECBA a norma dell'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la liquidazione di un'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>lo scioglimento di un'ECBA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i documenti e le informazioni di cui al paragrafo 4 siano rese pubbliche <STRING STRIKE="on">per non più di sei mesi dalla data di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fino alla fine dell'esercizio successivo allo</STRING></STRING> scioglimento di un'ECBA.<STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i dati personali siano conservati nel registro per non più di <STRING STRIKE="on">due</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni dopo lo scioglimento di un'ECBA.<STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Contenuto del certificato ECBA</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti rilascino il certificato ECBA, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla registrazione dell'ECBA. Gli Stati membri provvedono affinché il certificato ECBA sia riconosciuto come prova della registrazione dell'ECBA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, della personalità giuridica e della capacità giuridica</STRING></STRING>. Nel certificato figurano le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il numero di registrazione unico dell'ECBA e il codice paese di due lettere dello Stato membro d'origine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la data di registrazione dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la data dell'eventuale trasferimento della sede legale dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il nome dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'indirizzo postale della sede legale e l'indirizzo di posta elettronica dell'ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>gli obiettivi dell'ECBA definiti nel suo statuto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri, non appena informati dalla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), della modifica delle informazioni elencate nel paragrafo 1 del presente articolo, rilasciano un certificato ECBA aggiornato, sia in formato digitale che cartaceo, entro cinque giorni dalla comunicazione di tale modifica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Al fine di agevolare l'utilizzo del certificato ECBA in tutti gli Stati membri, armonizzarne il formato e ridurre gli oneri amministrativi sia per gli Stati membri che per le ECBA, la Commissione stabilisce un modello per il certificato ECBA e le relative specifiche tecniche mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">30</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29 bis</STRING></STRING>, paragrafo <STRING STRIKE="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Mobilità</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Trasferimento della sede legale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA abbia il diritto di trasferire la propria sede legale da uno Stato membro a un altro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento di cui al paragrafo 1 non comporti lo scioglimento dell'ECBA o la creazione di una nuova persona giuridica nello Stato membro in cui la sede è trasferita. Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale non comprometta le attività o le passività dell'ECBA esistenti prima del trasferimento, comprese eventuali clausole contenute in contratti, o crediti, diritti e obblighi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento abbia effetto a partire dalla data di registrazione dell'ECBA nello Stato membro d'origine in cui si è trasferita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la propria sede legale non consenta il trasferimento in nessuno dei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualora l'ECBA non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, paragrafo 2 o paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualora sia stata adottata una decisione di cui all'articolo 24, paragrafo 2, o sia stata trasmessa una notifica motivata di cui all'articolo 25, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'ECBA sia stata dichiarata insolvente o sia soggetta a</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">sia in corso</STRING> una procedura di insolvenza;<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>qualora<STRING STRIKE="on"> nel precedente Stato membro d'origine</STRING> siano in corso procedimenti per reati particolarmente gravi a carico delle persone autorizzate a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), di un qualsiasi membro del consiglio esecutivo o dell'ECBA stessa, se il diritto nazionale ne prevede la possibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e qualora ciò possa costituire una minaccia all'ordine pubblico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tali casi, uno Stato membro procede al trasferimento della sede legale quando il rappresentante o membro dell'organo esecutivo è stato sostituito o quando i procedimenti si sono conclusi senza portare a una condanna.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 105]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Procedura di trasferimento della sede legale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ferme restando eventuali disposizioni in vigore basate sul diritto nazionale o dell'Unione che siano più favorevoli ai lavoratori, gli Stati membri provvedono affinché i dipendenti di un'ECBA che desidera trasferire la propria sede legale siano informati del possibile trasferimento e possano, in tempo utile e almeno un mese prima dell'assemblea <STRING STRIKE="on">straordinaria </STRING>di cui al paragrafo 2, esaminare il progetto della decisione di approvazione <STRING STRIKE="on">del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della richiesta di</STRING></STRING> trasferimento della sede legale di cui al paragrafo <STRING STRIKE="on">2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 ed esprimere la propria opinione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri prevedono un adeguato sistema di tutela degli interessi dei creditori per garantire che i creditori di un'ECBA i cui crediti esistevano prima della pubblicazione della richiesta di trasferimento di cui al paragrafo 3 bis possano esigere che l'ECBA fornisca loro garanzie adeguate. La prestazione di tali garanzie è disciplinata dalla legge dello Stato membro in cui l'ECBA aveva la sede sociale prima del trasferimento. Il sistema di tutela dei creditori di cui all'articolo 86 undecies della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si applica mutatis mutandis.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento della sede legale debba essere adottato <STRING STRIKE="on">dall</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in una riunione dell</STRING></STRING>'organo decisionale dell'ECBA<STRING STRIKE="on"> in un'assemblea straordinaria</STRING>. La decisione è presa a maggioranza dei due terzi dei voti che rappresentino almeno la metà di tutti i membri.<STRING BOLD="on"> [Em. 108]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA presenti la richiesta di trasferimento della sede legale all'autorità competente dello Stato membro in cui intende trasferire la sede legale e informi l'autorità competente del proprio Stato membro d'origine di tale richiesta. La richiesta include gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la decisione dell'organo decisionale dell'ECBA che approva il trasferimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il certificato ECBA;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'indirizzo proposto della sede legale dell'ECBA nello Stato membro in cui è trasferita;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>lo statuto dell'ECBA, in cui sia indicato, se del caso, il nuovo nome;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la data proposta del trasferimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>una relazione che illustri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in dettaglio</STRING></STRING> le garanzie per i creditori e i dipendenti<STRING STRIKE="on">, se del caso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che l'ECBA ha posto in essere</STRING></STRING> a norma del diritto dell'Unione e nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e degli accordi collettivi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la richiesta di trasferimento di una sede legale possa essere presentata online e ogni richiesta sia pubblicata in un sito accessibile al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri possono adottare norme che consentano all'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA desidera trasferire la sede legale di richiedere documenti o informazioni supplementari rispetto a quelli indicati al paragrafo 3, mediante una decisione scritta indirizzata alla persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d), che esprima la preoccupazione, debitamente motivata, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero le disposizioni del diritto nazionale di tale Stato membro, qualora tali documenti e informazioni siano necessari al fine di valutare la questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro in cui l'ECBA intende trasferire la sede legale sia autorizzata a decidere in merito alla richiesta di trasferimento. Tale autorità competente ha la facoltà di rigettare la richiesta solo qualora:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le prescrizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo non siano rispettate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la richiesta non includa tutti gli elementi previsti a norma del paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si verifichi una delle situazioni di cui all'articolo 22, paragrafo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'autorità competente determini, dopo avere adottato una decisione a norma del presente paragrafo e valutato tutti i documenti e le informazioni forniti in risposta a tale decisione, che gli obiettivi indicati nello statuto dell'ECBA violerebbero il diritto nazionale conforme al diritto dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'autorità competente adotta la decisione di cui al paragrafo 5 del presente articolo entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento della sede legale di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Fermo restando il paragrafo 6, gli Stati membri provvedono affinché il trasferimento avvenga entro 30 giorni dalla presentazione di una domanda completa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Qualora le informazioni fornite ai fini del trasferimento siano incomplete o contengano errori manifesti, l'autorità competente chiede all'ECBA di completare o rettificare la domanda entro un periodo di tempo ragionevole, non inferiore a 15 giorni dalla data in cui l'autorità competente contatta la persona autorizzata a rappresentare l'ECBA di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente del nuovo Stato membro d'origine registri l'ECBA e aggiorni il certificato ECBA per quanto riguarda gli elementi elencati nell'articolo 21, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine, a seguito del trasferimento della sede legale, notifichi senza indugio il trasferimento della sede legale alle autorità competenti degli altri Stati membri. Al ricevimento di tale notifica, l'autorità competente dello Stato membro d'origine precedente cancella l'ECBA dal registro in seguito al ricevimento di tale notifica.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 5</TI><STI.GR>Scioglimento</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Scioglimento volontario</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA sia sciolta <STRING STRIKE="on">soltanto </STRING>per decisione dei suoi membri e <STRING STRIKE="on">solo nei casi seguenti:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente al suo statuto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">l'obiettivo dell'ECBA è stato raggiunto</STRING>; <STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">il periodo di tempo per cui è stata istituita è scaduto; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 113]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">per altri motivi in conformità del suo statuto.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 114]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'organo decisionale dell'ECBA possa decidere di sciogliere un'ECBA soltanto con una decisione presa a maggioranza dei due terzi dei voti, che rappresentino almeno la metà del totale dei membri, in sede di assemblea straordinaria.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché all'atto della liquidazione dell'ECBA, come previsto all'articolo 28, l'autorità competente cancelli l'ECBA dal registro soltanto quando la liquidazione è completata, e le informazioni pertinenti contenute nell'IMI siano aggiornate di conseguenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Scioglimento involontario</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 26, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché un'ECBA possa essere sottoposta a scioglimento involontario da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine nelle circostanze e alle condizioni previste nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono disporre lo scioglimento involontario di un'ECBA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che lo scioglimento sia preceduto da una valutazione del rischio, sia prescritto dalla legge, sia idoneo al conseguimento dell'obiettivo perseguito, non vada al di là di quanto strettamente necessario e sia proporzionato all'obiettivo perseguito, e</STRING></STRING> soltanto sulla base di uno dei seguenti motivi:<STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'ECBA non rispetta lo scopo non lucrativo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le attività dell'ECBA causano una grave minaccia all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 116]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attraverso le sue attività si verifica una violazione flagrante e ripetuta dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 117]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'ECBA o i membri del suo organo esecutivo sono stati condannati per un reato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">particolarmente </STRING></STRING>grave<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> commesso a nome, per conto o a vantaggio dell'ECBA; o</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 118]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un membro dell'organo esecutivo è stato condannato per un reato particolarmente grave commesso dopo l'istituzione dell'ECBA, qualora l'appartenenza di questa persona all'organo esecutivo costituisca una minaccia all'ordine pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 119]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora sospetti che sussista uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente trasmette all'ECBA una notifica scritta motivata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esauriente </STRING></STRING>in cui esprime le proprie preoccupazioni, concedendole un periodo di tempo ragionevole per formulare risposte in merito a tali preoccupazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e per porre rimedio alla situazione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 120]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, dopo avere debitamente esaminato le risposte dell'ECBA di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'autorità competente adotti una decisione scritta di scioglimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che deve essere formalmente condivisa con l'ECBA,</STRING></STRING> qualora abbia stabilito che l'ECBA debba essere sciolta poiché è stato accertato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non rettificato</STRING></STRING> uno dei motivi di cui al paragrafo 2 del presente articolo. È possibile adottare una decisione di scioglimento di un'ECBA soltanto qualora non vi siano misure meno restrittive in grado di rispondere alle preoccupazioni espresse dall'autorità competente.<STRING BOLD="on"> [Em. 121]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la decisione di cui al paragrafo 4 del presente articolo sia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">debitamente </STRING></STRING>motivata,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> comprenda una giustificazione scritta esauriente, confermata da una decisione giudiziaria, se del caso, in conformità con la legislazione nazionale e sia</STRING></STRING> sottoposta a un controllo giurisdizionale effettivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e indipendente in linea con l'articolo 11</STRING></STRING> e non abbia efficacia mentre il controllo giurisdizionale è in corso.<STRING BOLD="on"> [Em. 122]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente informi l'ECBA della propria decisione e la cancelli dal registro in tempo utile soltanto dopo che la decisione di cui al paragrafo 4 ha acquisito efficacia e dopo che la liquidazione dell'ECBA di cui all'articolo 26 è stata completata. L'autorità competente comunica alle autorità competenti degli Stati membri le informazioni pertinenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Liquidazione in caso di scioglimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché lo scioglimento di un'ECBA a norma degli articoli 24 e 25 comporti la sua liquidazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli attivi residui dell'ECBA che è stata sciolta, al netto degli interessi finanziari di eventuali creditori, siano trasferiti a un'entità senza scopo di lucro che svolga un'attività analoga a <STRING STRIKE="on">quella</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una delle attività</STRING></STRING> dell'ECBA sciolta o a un'autorità locale, che sia tenuta a utilizzarli per un'attività analoga <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o per perseguire un obiettivo analogo a una delle attività o uno degli obiettivi dell</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">a quella svolta dall</STRING>'ECBA che è stata sciolta.<STRING BOLD="on"> [Em. 123]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 6</TI><STI.GR>Applicazione e cooperazione amministrativa</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Autorità competenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni Stato membro designa l'autorità competente ("autorità competente") incaricata dell'applicazione della presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e della supervisione ai sensi della stessa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 124]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi delle autorità competenti designate a norma del paragrafo 1. La Commissione pubblica l'elenco delle autorità competenti designate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> su un sito web disponibile al pubblico e lo aggiorna quando necessario</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 125]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi e i compiti di altre autorità competenti istituite o designate ai fini delle norme nazionali applicabili all'<STRING STRIKE="on">associazione senza scopo di lucro più simile</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entità giuridica</STRING></STRING> prevista nel loro ordinamento giuridico nazionale, individuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, se del caso.<STRING BOLD="on"> [Em. 126]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Cooperazione amministrativa</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti degli Stati membri cooperano e si assistono reciprocamente, in modo effettivo ed efficace, ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente direttiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti a norma degli articoli 17 e 18, dell'articolo 19, paragrafi 2 e 4, dell'articolo 23, paragrafi 5, 6 e 7, dell'articolo 24, paragrafo 3, dell'articolo 25, paragrafo 6, e dell'articolo 27 avvengono conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni registrate nell'IMI siano tenute aggiornate e si comunicano reciprocamente le modifiche delle precedenti informazioni comunicate conformemente al regolamento (UE) n. 1024/2012.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Relazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e riesame</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 127]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su base annuale e nella misura possibile mediante strumenti digitali, gli Stati membri condividono con la Commissione e con il comitato per le ECBA di cui all'articolo 30 un elenco di ECBA registrate nel loro territorio, dati aggregati relativi alle suddette ECBA e informazioni relative a:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi misura adottata o aggiornata dagli Stati membri per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza al fine di prevenire il rischio di uso improprio delle associazioni senza scopo di lucro e per garantire la trasparenza rispetto a determinati movimenti di capitale, come sancito dall'articolo 4, paragrafo 3,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">norme nazionali che limitano il diritto di un'ECBA di determinare le proprie regole di funzionamento, come sancito dall'articolo 6, paragrafo 1,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui obblighi di registrazione aggiuntivi siano stati imposti alle ECBA, conformemente all'articolo 12, paragrafo 2,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui restrizioni ai finanziamenti siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui restrizioni alla fornitura di servizi e allo scambio di merci siano state imposte a un'ECBA, conformemente all'articolo 14, paragrafo 2,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui siano stati richiesti documenti o informazioni supplementari, conformemente all'articolo 18, paragrafo 3,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui la domanda di registrazione sia stata respinta, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4,</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi in cui il trasferimento di una sede legale sia stato respinto conformemente all'articolo 22, paragrafo 4, o all'articolo 23, paragrafo 5, e</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">casi di scioglimento involontario di cui all'articolo 27.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione pubblica l'elenco di tutte le ECBA registrate su un sito web disponibile al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 128]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	Entro [<STRING STRIKE="on">sette</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni dal termine per il recepimento], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul recepimento e l'applicazione del presente direttiva. <STRING STRIKE="on">A tal fine, la Commissione può richiedere agli Stati membri, nella misura in cui ciò sia possibile tramite strumenti digitali, di condividere i dati aggregati relativi alle ECBA registrate nel loro territorio.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è preceduta da una consultazione delle parti interessate, comprese le ECBA e altre organizzazioni senza scopo di lucro pertinenti, e comprende in particolare:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 129]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una panoramica del numero e della distribuzione geografica delle ECBA nell'UE;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 130]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione dell'adeguatezza e dell'efficacia della direttiva riguardo agli obiettivi perseguiti, compresa una valutazione dell'impatto della presente direttiva sul funzionamento del mercato interno;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 131]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione degli sviluppi giuridici, tecnici ed economici pertinenti che interessano le associazioni senza scopo di lucro; e</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 132]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione dei possibili benefici e della fattibilità di armonizzare a livello dell'UE gli obblighi di trasparenza, il riconoscimento e la concessione di uno status di pubblica utilità, in particolare alle ECBA;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 133</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale relazione, se del caso, è corredata di una proposta legislativa volta a modificare la presente direttiva. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 134]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 29 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Comitato per le ECBA</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione è assistita da un comitato denominato "comitato per le ECBA". È un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno e adotta e fissa le modalità del proprio funzionamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato monitora l'attuazione della presente direttiva, in particolare relativamente alle disposizioni che fanno riferimento all'articolo 29, paragrafo -1. Promuove lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche, nonché il coordinamento degli approcci strategici tra i governi nazionali, le autorità competenti e la Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato può elaborare relazioni, formulare pareri, elaborare orientamenti o intraprendere altre attività nei settori di sua competenza e, se del caso, intrattiene contatti e scambi regolari con altri organi e comitati pertinenti nonché con i portatori di interessi.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione informa annualmente il Consiglio e il Parlamento europeo in merito alle attività del comitato. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 135]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 7</TI><STI.GR>Disposizioni finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Articolo 30</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Procedura di comitato</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 182/2011.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 136]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Recepimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano e pubblicano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche online,</STRING></STRING> le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro <STRING STRIKE="on">[due anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... [un anno</STRING></STRING> dall'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. <STRING BOLD="on"> [Em. 137]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano e consultano le organizzazioni senza scopo di lucro stabilite, registrate o operanti nel loro territorio prima e durante il recepimento e l'attuazione delle disposizioni della presente direttiva e la revisione delle disposizioni nazionali pertinenti. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le disposizioni adottate dagli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a norma del paragrafo 1</STRING></STRING> contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.<STRING BOLD="on"> [Em. 139]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Destinatari</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>