<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0151</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Istituzione del codice doganale dell'Unione e dell'Autorità doganale dell'Unione europea e abrogazione del regolamento (UE) n. 952/2013</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0065/2024 - Relatrice: Deirdre Clune)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 marzo 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013 (COM(2023)0258 – C9-0175/2023 – 2023/0156(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0258),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 33, 207 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0175/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2023/864, 8.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/864/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0065/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0156</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 13 marzo 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione e l'Autorità doganale dell'Unione europea e abroga il regolamento (UE) n. 952/2013</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il regolamento (UE) 2022/2399 [Em. 1]</STRING></STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,</P></VISA><VISA><P>vista la raccomandazione della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L'Unione e il funzionamento del mercato interno sono basati sull'unione doganale. Nell'interesse sia degli operatori economici, sia delle autorità doganali nell'Unione, il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il codice doganale dell'Unione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (rifusione) (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ("il codice"), ha riunito in un unico atto la normativa doganale contemplata in diversi atti, contenenti le norme e le procedure generali, per garantire l'attuazione delle tariffe e di altre misure introdotte a livello dell'Unione in relazione agli scambi di merci fra l'Unione e i paesi o territori esterni al territorio doganale dell'Unione nonché le disposizioni relative alla riscossione degli oneri all'importazione. Le autorità doganali degli Stati sono responsabili dell'attuazione di tali norme tramite lo svolgimento di funzioni operative, quali applicare le procedure doganali, effettuare l'analisi dei rischi e i controlli nonché applicare sanzioni in caso di infrazioni doganali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>L'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013 ha rivelato lacune in diversi settori. Queste comprendono: un'azione insufficiente o inefficace per quanto riguarda la tutela dell'Unione dei suoi cittadini dai rischi non finanziari applicabili alle merci stabiliti dalle politiche dell'unione diverse dalla normativa doganale; la capacità delle autorità doganali di trattare efficacemente il volume crescente di merci importate da paesi terzi attraverso le vendite a distanza (operazioni di commercio elettronico); la capacità dell'architettura dei sistemi informatici istituiti dal regolamento (UE) n. 952/2013 di digitalizzare i processi doganali per restare al passo con i progressi tecnologici, segnatamente con le tecnologie basate sullo sfruttamento dei dati; l'assenza di strutture efficaci di governance dell'unione doganale, che comporta pratiche divergenti e un'attuazione non uniforme delle norme negli Stati membri. Tali lacune hanno generato l'insorgenza di ostacoli al corretto funzionamento dell'unione doganale e quindi del mercato interno, a causa dei rischi e delle minacce interni ed esterni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>È opportuno che la normativa doganale tenga conto del rapido sviluppo della struttura del commercio mondiale, della tecnologia, dei modelli commerciali e delle esigenze dei portatori di interessi, compresi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le imprese, i consumatori e </STRING></STRING>i cittadini. È pertanto necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 952/2013. A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua abrogazione e sostituzione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Al fine di disporre di mezzi efficaci per conseguire gli obiettivi dell'unione doganale, si dovrebbero riesaminare<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> semplificare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e armonizzare</STRING></STRING> diverse norme e procedure che disciplinano le modalità con cui le merci sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o portate fuori da esso. È opportuno prevedere un insieme moderno e integrato di servizi elettronici interoperabili ai fini della raccolta, dell'elaborazione e dello scambio di informazioni pertinenti ai fini dell'attuazione della normativa doganale (centro doganale digitale dell'Unione europea, "centro doganale digitale dell'UE"). Dovrebbe essere istituita un'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") con il ruolo di capacità operativa centrale per la governance coordinata dell'unione doganale in settori specifici.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Dall'adozione del regolamento (UE) n. 952/2013 il ruolo delle autorità doganali si è evoluto per interessare sempre più l'applicazione della legislazione unionale e nazionale che stabilisce norme sulle merci soggette a vigilanza doganale, in particolare i requisiti non finanziari relativi alle merci necessari affinché queste possano entrare e circolare sul mercato interno. Tali funzioni non finanziarie sono aumentate in maniera esponenziale negli anni, in linea con le aspettative crescenti delle imprese e dei cittadini dell'Unione, per quanto riguarda la sicurezza, l'accessibilità per le persone con disabilità, la sostenibilità, la salute umana, degli animali e delle piante, l'ambiente, la protezione dei diritti umani e dei valori dell'Unione. Nuovi strumenti, come il passaporto digitale dei prodotti, devono essere introdotti per garantire che le altre normative applicate dalle autorità doganali in materia di prodotti continuino a rispondere a tali aspettative. È pertanto necessario riflettere il numero crescente e la complessità dei rischi non finanziari includendo nella missione delle autorità doganali un riferimento specifico alla tutela di tutti questi interessi pubblici e, se del caso, della legislazione nazionale, in stretta cooperazione con altre autorità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È altrettanto importante osservare che volumi significativi di merci nei principali porti e aeroporti vengono movimentati in trasbordo, provenienti da altri continenti e destinati ad altri continenti senza entrare nel mercato dell'Unione. Tali merci non devono sempre rispettare le stesse norme dell'Unione in materia di sicurezza e prodotti imposte alle merci che entrano nel mercato interno. [Em. 4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Alla luce dell'evoluzione del loro ruolo e dei modelli operativi in cui operano e affinché le autorità doganali possano agire congiuntamente e contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, è necessario descrivere in modo più preciso la missione che le autorità doganali devono svolgere, indicandone in maggior dettaglio obiettivi e compiti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Alcune definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 952/2013 dovrebbero essere adattate per tenere conto dell'ampliamento dell'ambito di applicazione del presente regolamento, per assicurarne la coerenza con quelle contenute in altri atti dell'Unione e per chiarire i termini che rivestono significati diversi in settori diversi. Si dovrebbero inserire nella normativa doganale nuove definizioni intese a chiarire i ruoli e le responsabilità di taluni attori nei processi doganali. Per quanto riguarda l'importatore e l'esportatore, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ossia chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci, </STRING></STRING>le nuove definizioni dovrebbero rendere questi operatori responsabili delle merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nei confronti delle dogane</STRING></STRING>, anche relativamente ai rischi finanziari e non finanziari,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente alla normativa di conformità dei prodotti</STRING></STRING> al fine di potenziare la vigilanza doganale. Nel caso del nuovo concetto dell'importatore presunto, le nuove definizioni dovrebbero garantire che in alcuni casi, nell'ambito di una vendita on line dall'esterno dell'Unione, un operatore economico, a differenza del consumatore, sia ritenuto l'importatore e assuma le corrispondenti responsabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che l'operatore economico in questione abbia rispettato la normativa vigente applicata dalle autorità doganali quando le merci entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono, e fornisca, conservi e renda disponibili le scritture adeguate di tale conformità</STRING></STRING>. Si dovrebbero altresì introdurre nuove definizioni in relazione a un più ampio ambito di applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza doganale, gestione dei rischi e controlli doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 5]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Oltre al ruolo tradizionale di riscossione dei dazi doganali, dell'IVA e delle accise nonché dell'applicazione della normativa doganale, le autorità doganali svolgono un ruolo essenziale anche nell'esecuzione di altre normative dell'Unione e, ove applicabile, nazionali in materia doganale. Una definizione di tali "altre normative applicate dalle autorità doganali" dovrebbe essere introdotta al fine di disporre di un quadro di riferimento efficace per disciplinare l'applicazione e la vigilanza di tali particolari requisiti sulle merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e nell'ambito dei controlli e dei regimi doganali specifici di cui al presente regolamento</STRING></STRING>. Tali divieti e restrizioni possono essere giustificati, tra l'altro, da motivi di moralità pubblica, ordine pubblico, pubblica sicurezza, tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o preservazione dei vegetali, tutela dell'ambiente, protezione del patrimonio nazionale artistico, storico o archeologico e tutela della proprietà industriale o commerciale e di altri interessi pubblici, compresi i controlli sui precursori di droghe, sulle merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale e sui contanti. La nozione di altre normative applicate dalle autorità doganali dovrebbe includere anche le misure di politica commerciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra le altre, inclusi gli accordi ambientali multilaterali</STRING></STRING> e le misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche nonché le misure restrittive adottate sulla base dell'articolo 215 TFUE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le differenze negli elenchi nazionali di divieti e restrizioni creano notevoli difficoltà per i soggetti che importano in più Stati membri. Per facilitare il commercio e il funzionamento delle dogane, l'Unione dovrebbe adoperarsi per armonizzare gradualmente gli elenchi nazionali di divieti e restrizioni. Inoltre, dovrebbero essere adottate definizioni armonizzate dei termini giuridici utilizzati per stabilire divieti e restrizioni, al fine di evitare interpretazioni divergenti da parte degli Stati membri. [Em. 6]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di aumentare la certezza del diritto dovrebbero essere modificate alcune norme in materia di decisioni doganali. Innanzitutto è opportuno chiarire che l'autorità doganale competente per l'adozione di una decisione doganale è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente, in quanto lo stabilimento diventa il principio fondamentale secondo il quale alcuni operatori economici, a talune condizioni e in un lasso temporale predeterminato, subordinatamente a riesame, possono avvantaggiarsi delle semplificazioni introdotte dal presente regolamento e assolvere i dazi doganali nel luogo in cui sono stabiliti. In secondo luogo, a fini di completezza e certezza del diritto, si dovrebbe inserire il termine massimo di 30 giorni entro i quali richiedente è tenuto a comunicare informazioni supplementari alle autorità doganali nel caso in cui queste ritengano che la domanda di decisione non contenga tutte le informazioni richieste.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>È opportuno precisare la conseguenza qualora un'autorità doganale non sia in grado di adottare una decisione sulla domanda entro i termini stabiliti. Si dovrebbe inoltre stabilire il principio secondo cui in questi casi la domanda è considerata oggetto di una decisione negativa e il richiedente ha la facoltà di fare ricorso, in conformità della norma generale sulle decisioni doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per evitare la paralisi del commercio in caso di guasto su larga scala dei sistemi elettronici centralizzati, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare con gli Stati membri a procedure alternative. [Em. 7]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Come sottolineato dalla Corte dei conti europea<FOOTNOTE><FIELD>Corte dei conti europea, Relazione speciale n. 4/2021 - Controlli doganali: l'insufficiente armonizzazione nuoce agli interessi finanziari dell'UE.</FIELD></FOOTNOTE> e nella valutazione sull'attuazione del regolamento (UE) n. 952/2013, è altresì auspicabile rimediare all'assenza di monitoraggio uniforme del rispetto dei criteri e degli obblighi stabiliti nelle decisioni doganali potenziandone le disposizioni pertinenti. Da un lato i titolari delle decisioni dovrebbero non solo rispettare gli obblighi stabiliti nella pertinente decisione, ma anche monitorare in modo costante la loro conformità e dotarsi di un'organizzazione interna in cui tali attività di (auto)monitoraggio possano prevenire, attenuare o correggere gli eventuali errori nei processi doganali. Dall'altro lato, le autorità doganali dovrebbero monitorare periodicamente l'attuazione delle decisioni doganali da parte dei titolari delle stesse, in particolare se tale decisioni sono stabilite per una durata inferiore a tre anni e possono quindi presentare rischi, al fine di garantire che detta persona rispetti gli obblighi stabiliti nelle decisioni. Ciò è particolarmente importante quando tali persone beneficiano di uno status specifico, come quello di operatore economico autorizzato (AEO) o di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), che consente loro di fruire di numerose agevolazioni nell'ambito dei processi doganali. Per rafforzare la gestione dei rischi a livello dell'Unione, le autorità doganali dovrebbero inoltre notificare all'Autorità doganale dell'UE tutte le decisioni adottate su domanda e informare detta autorità in merito alle attività di monitoraggio, affinché tali informazioni possano essere prese in considerazione a fini di gestione dei rischi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Oltre alle decisioni relative alle informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) o alle decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO) adottate dalle autorità doganali su domanda e subordinatamente a talune condizioni, con il regolamento delegato (UE) .../... della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>[GU: inserire nel testo il numero del] regolamento delegato (UE) 2023/... della Commissione, del gg MM 2023, che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana e le decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine) [e inserire numero, data, titolo e riferimento GU di tale regolamento delegato nella nota a piè di pagina].</FIELD></FOOTNOTE> sono state introdotte nella normativa doganale le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD"). Nell'interesse degli utenti della normativa doganale è opportuno stabilire nel medesimo atto giuridico le norme su questi tre tipi di decisioni relative a informazioni vincolanti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>I diritti e gli obblighi delle persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere definiti più chiaramente. Il primo obbligo facente capo alle persone che svolgono regolarmente operazioni doganali dovrebbe essere quello di continuare a essere registrate presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabilite. La registrazione unica dovrebbe essere valida per l'intera unione doganale e dovrebbe essere costantemente aggiornata. Gli operatori economici dovrebbero pertanto essere tenuti ad informare le autorità doganali in merito alle modifiche dei loro dati di registrazione. Le persone responsabili delle merci che entrano ed escono dal territorio doganale dell'Unione sono responsabili degli eventuali rischi presentati dalle merci in termini di sicurezza dei cittadini nonché degli eventuali rischi per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori. Anche gli obblighi dell'importatore dovrebbero essere definiti, in particolare l'obbligo di essere stabiliti nel territorio doganale dell'Unione e le eccezioni a tale obbligo. Queste sono analoghe alle norme esistenti relative all'obbligo per il dichiarante di essere stabilito nell'Unione. Analogamente si dovrebbero definire gli obblighi dell'esportatore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>È altresì opportuno chiarire gli obblighi degli importatori presunti, che differiscono dagli obblighi applicabili a [il resto de] gli importatori. In particolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> si dovrebbe chiarire che il concetto di importatore presunto è creato ai fini della riscossione efficace ed efficiente dei dazi doganali. L'importatore presunto di solito non è in possesso delle merci e il trasferimento di proprietà delle merci avviene tra l'importatore e l'acquirente. Di conseguenza, l'importatore presunto dipende spesso dall'accuratezza delle informazioni fornite dagli importatori prima o al più tardi al momento dell'uscita delle merci per poter garantire il corretto trattamento dei dazi (pagamento e obblighi di comunicazione) dell'operazione. Inoltre</STRING></STRING> si dovrebbe disporre che l'importatore presunto comunichi alle autorità doganali non solo i dati necessari ai fini dell'immissione in libera pratica delle merci vendute, bensì anche le informazioni che egli è tenuto a raccogliere ai fini dell'IVA. Tali informazioni figurano in dettaglio nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (rifusione) (GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 8]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Gli operatori economici che soddisfano taluni criteri e condizioni per essere considerati conformi e affidabili dalle autorità doganali possono fruire dello status di AEO e quindi beneficiare di agevolazioni nei processi doganali. Sebbene garantisca che gli operatori che si occupano della maggior parte degli scambi dell'Unione siano affidabili, il regime AEO presenta alcune lacune evidenziate nella valutazione del regolamento (UE) n. 952/2013 e nelle risultanze della Corte dei conti europea. Per rispondere a tali preoccupazioni, in particolare per quanto riguarda le diverse pratiche e sfide a livello nazionale relative al monitoraggio della conformità degli AEO, si dovrebbero modificare le norme al fine di introdurre l'obbligo per le autorità doganali di monitorare la conformità almeno ogni tre anni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale obbligo dovrebbe essere monitorato anche dalla nuova Autorità doganale dell'UE. [Em. 9]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>I cambiamenti dei processi doganali e delle modalità operative delle autorità doganali richiedono un nuovo partenariato con gli operatori economici, ossia il regime degli operatori di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). I criteri e le condizioni per diventare un operatore economico di fiducia e certificato dovrebbero fondarsi sui criteri AEO, ma dovrebbero anche garantire che l'operatore sia considerato trasparente per le autorità doganali. È pertanto opportuno imporre agli operatori economici di fiducia e certificati di fornire alle autorità doganali l'accesso ai loro sistemi elettronici che tengono traccia della conformità e dei movimenti delle merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tale accesso sia proporzionato e strettamente necessario</STRING></STRING>. La trasparenza dovrebbe essere accompagnata da taluni vantaggi, in particolare la possibilità di svincolare le merci da parte della dogana senza la necessità di un intervento attivo della stessa, fatto salvo il caso in cui sia richiesta un'approvazione preliminare allo svincolo da altre normative applicate dalle autorità doganali, e di differire il pagamento dell'obbligazione doganale. <STRING STRIKE="on">Poiché tale modus operandi dovrebbe gradualmente sostituire quello basato sulle dichiarazioni doganali, è opportuno stabilire l'obbligo per le autorità doganali di riesaminare le autorizzazioni esistenti per gli AEO nel settore delle semplificazioni doganali fino alla fine del periodo transitorio.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 10]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Anche i cambiamenti nei processi doganali richiedono di chiarire il ruolo dei rappresentanti doganali. La rappresentanza diretta e indiretta dovrebbe continuare a essere possibile, va tuttavia precisato che il rappresentante indiretto di un importatore o di un esportatore assume tutti gli obblighi dell'importatore o dell'esportatore, non soltanto l'obbligo di pagare o garantire l'obbligazione doganale, ma anche di rispettare le altre normative applicate dalle autorità doganali. Per tale motivo i rappresentanti doganali devono essere residenti nel territorio doganale dell'Unione ove rappresentano importatori o esportatori, al fine di garantire un'adeguata responsabilità per gli aspetti finanziari e non finanziari. Il ricorso a un rappresentante doganale indiretto stabilito nell'Unione è quindi un'alternativa disponibile e proporzionata per gli importatori e gli esportatori che non dispongono di una presenza commerciale nell'Unione. I rappresentanti doganali stabiliti in paesi terzi possono inoltre continuare a erogare i loro servizi nell'Unione se rappresentano persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'individuazione di rappresentanti doganali affidabili è una sfida per gli operatori economici, soprattutto per le microimprese e le piccole e medie imprese. [Em. 11]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È inoltre importante riconoscere le sfide specifiche cui fanno fronte le microimprese e le piccole e medie imprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nell'adempimento degli obblighi doganali e in che modo ciò può essere agevolato dalla rappresentanza diretta e indiretta. Ciò vale in particolare quando una microimpresa o una piccola e media impresa non gode dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") e dovrebbe continuare a poter beneficiare di una rappresentanza indiretta. La Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero valutare il funzionamento di tale regime sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità pertinenti. La Commissione dovrebbe trasmettere tale valutazione sotto forma di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Sulla base di tale relazione, la Commissione dovrebbe decidere se proporre una soluzione legislativa per un regime specifico per determinare meglio la relazione tra le microimprese, le piccole e le medie imprese e i rappresentanti doganali al fine di rendere più agevoli gli scambi e garantire un giusto equilibrio delle responsabilità. [Em. 12]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di garantire un livello uniforme di digitalizzazione e creare condizioni di parità per gli operatori economici in tutti gli Stati membri, si dovrebbe istituire un centro doganale digitale dell'UE come insieme di servizi e sistemi elettronici centralizzati, sicuri e ciberresilienti e a fini doganali. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe garantire la qualità, l'integrità, la tracciabilità e il non rifiuto dei dati ivi elaborati, affinché successivamente l'emittente e il ricevente non possano contestare l'esistenza dello scambio di dati. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe ottemperare ai pertinenti regolamenti in materia di trattamento dei dati personali e di cibersicurezza. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero progettare congiuntamente il centro doganale digitale dell'UE. La Commissione dovrebbe altresì essere incaricata della gestione, dell'attuazione e della manutenzione del centro doganale digitale dell'UE, compiti che possono essere delegati a un altro organo dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima che il centro doganale digitale dell'UE diventi pienamente operativo, la Commissione dovrebbe poter pianificare e istituire una fase pilota per testare le funzionalità pertinenti per il centro. Tale fase pilota dovrebbe essere volontaria per le autorità doganali, le altre autorità e gli operatori economici. [Em. 13]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>In linea con la recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>Causa T‑81/22 (GU C 148 del 4.4.2022, pag. 37).</FIELD></FOOTNOTE>, è opportuno chiarire che lo scambio automatico di informazioni fra operatori economici e autorità doganali attraverso e da parte del centro doganale digitale dell'UE non esclude la responsabilità di dette autorità o di detti operatori in relazione ai processi doganali interessati. Anche laddove il coinvolgimento delle autorità doganali è limitato alla comunicazione elettronica attraverso il centro doganale digitale dell'UE, è opportuno considerare che una misura sia stata adottata da tali autorità, come se il centro doganale digitale dell'UE agisse per conto di dette autorità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di dati con altri sistemi, piattaforme o ambienti al fine di migliorare la qualità dei dati utilizzati dalle dogane per espletare i propri compiti nonché per condividere dati doganali pertinenti con altre autorità al fine di aumentare l'efficacia dei controlli nel mercato interno. In linea con l'approccio delineato nel regolamento (UE) .../… del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>[GU: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento... COM(2022) 720 final - 2022/0379(COD) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU nella nota a piè di pagina.] Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce misure per un livello elevato di interoperabilità del settore pubblico nell'Unione (normativa su un'Europa interoperabile) [COM(2022) 720 final – 2022/0379 (COD)] (GU L .. del…..2023, pag. ).</FIELD></FOOTNOTE> e con il quadro europeo di interoperabilità<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, COM(2017) 0134 final.</FIELD></FOOTNOTE>, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe promuovere l'interoperabilità transfrontaliera e intersettoriale in Europa. Esso dovrebbe sfruttare il potenziale delle fonti esistenti di informazioni sui rischi disponibili a livello dell'Unione, come il sistema di allarme rapido per la sicurezza degli alimenti e dei mangimi (RASFF) e per i prodotti non alimentari (Safety Gate), il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) e l'IP Enforcement Portal. Esso dovrebbe sostenere lo sviluppo della cooperazione strategica e operativa, compresi lo scambio di informazioni e l'interoperabilità, fra autorità doganali e altre autorità, organi e servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe inoltre fornire un'ampia gamma di analisi avanzata dei dati, anche con il ricorso all'intelligenza artificiale. Tale analisi dei dati dovrebbe consentire l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi predittiva al fine di anticipare i possibili rischi legati a spedizioni in arrivo o in uscita dall'Unione. Per garantire una migliore vigilanza dei flussi commerciali e modalità semplificate di collaborazione con le autorità diverse dalle dogane, il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere in grado di avvalersi del quadro collaborativo dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e, ove ciò non sia possibile, dovrebbe offrire a tali autorità un servizio specifico che consenta loro di ottenere i dati pertinenti, comunicare e condividere informazioni con le autorità doganali e garantire che i requisiti settoriali siano soddisfatti. Questo sarebbe necessario nel caso in cui le altre autorità non disponessero di un sistema elettronico in grado di interagire con il centro doganale digitale dell'UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>In concomitanza con il centro doganale digitale dell'UE, gli Stati membri hanno la facoltà di sviluppare le proprie applicazioni per utilizzare i dati del centro. A tal fine e onde ridurre i tempi di immissione in commercio, gli Stati membri possono affidare all'Autorità doganale dell'UE la dotazione finanziaria e il mandato per sviluppare tali applicazioni. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe sviluppare le applicazioni a vantaggio di tutti gli Stati membri. Questo potrebbe essere fatto sviluppando applicazioni in codice "open source" nell'ambito dello "Share and Reuse Framework".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire il flusso di dati delineato in appresso. Gli operatori economici dovrebbero essere in grado di presentarvi o mettervi a disposizione tutti i dati pertinenti per conformarsi alla normativa doganale. Tali dati dovrebbero essere elaborati a livello dell'Unione e arricchiti con un'analisi di rischi a livello unionale. I dati risultanti dovrebbero essere messi a disposizione delle autorità doganali degli Stati membri, che li userebbero per ottemperare ai loro obblighi. Infine, l'esito dei controlli eseguiti a seguito dell'estrazione dei dati dal centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere comunicato al centro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>I dati trasmessi al centro doganale digitale dell'UE sono per la maggior parte dati non personali presentati dagli operatori economici delle merci oggetto degli scambi. I dati includeranno tuttavia anche dati personali, in particolare i nomi delle persone che agiscono per conto di un operatore economico o di un'autorità. Per garantire che i dati personali e le informazioni commerciali siano ugualmente protetti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca norme d'accesso specifiche, norme relative alla riservatezza e condizioni per l'uso del centro doganale digitale dell'UE. Si dovrebbe in particolare stabilire quali soggetti possono accedere o elaborare i dati conservati o disponibili in altro modo presso il centro doganale digitale dell'UE, oltre alle persone, alla Commissione, alle autorità doganali e all'Autorità doganale dell'UE, equilibrando le esigenze di tali soggetti con l'esigenza di garantire che i dati personali e riservati raccolti a fini doganali siano utilizzati per fini supplementari solo nella misura minima necessaria.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le norme sulla protezione dei dati, in particolare quelle sui dati doganali sensibili e sui dati sensibili dal punto di vista commerciale, i dati non personali dovrebbero essere messi a disposizione di terzi per scopi specifici, previa adeguata giustificazione e su richiesta. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di non consentire tale divulgazione. [Em. 14]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Per garantire che possa esercitare i propri poteri di indagine in relazione ad attività fraudolente che incidono sugli interessi dell'Unione, è opportuno che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) abbia un accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE analogo all'accesso da parte della Commissione. L'OLAF dovrebbe quindi avere il potere di elaborare i dati conformemente alle condizioni relative alla protezione dei dati nella legislazione pertinente dell'Unione, compreso il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Per garantire che possa effettuare le proprie indagini in questioni in materia doganale, l'EPPO dovrebbe avere la facoltà di <STRING STRIKE="on">chiedere l'accesso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accedere</STRING></STRING> ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di elaborarli</STRING></STRING>. Per salvaguardare le funzioni svolte dai sistemi informatici nazionali degli Stati membri, le autorità fiscali di questi dovrebbero avere la possibilità di elaborare i dati direttamente presso il centro doganale digitale dell'UE o di estrarli da esso ed elaborarli con mezzi diversi. In quanto tali, le autorità doganali responsabili della sicurezza alimentare a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e le autorità responsabili della sorveglianza del mercato a norma del regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbero poter ottenere i servizi e gli strumenti idonei presso il centro doganale digitale dell'UE, affinché possano utilizzare i pertinenti dati doganali per contribuire a rafforzare la pertinente legislazione dell'Unione e a cooperare con le autorità doganali per minimizzare i rischi di entrata di prodotti non conformi nell'Unione. È opportuno che Europol abbia accesso su richiesta ai dati conservati presso il centro doganale digitale dell'UE, al fine di poter espletare i propri compiti ai sensi del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).</FIELD></FOOTNOTE>. Tutti gli altri organi e autorità unionali e nazionali, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), dovrebbero avere accesso ai dati non personali conservati presso il centro doganale digitale dell'UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 15]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A norma dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le autorità doganali competenti dovrebbero comunicare senza indebito ritardo alla Procura europea qualsiasi condotta criminosa in relazione alla quale potrebbero esercitare le loro competenze conformemente all'articolo 22 e all'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. Le autorità doganali competenti dovrebbero astenersi dall'adottare misure che potrebbero compromettere la riservatezza delle indagini penali sugli stessi fatti condotte dall'autorità giudiziaria o di contrasto nazionale competente o dalla Procura europea, se richiesto da tali autorità. [Em. 16]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Le norme e le disposizioni relative all'accesso ai dati del centro doganale digitale dell'UE e allo scambio di informazioni non dovrebbero incidere sul sistema informativo doganale (SID) istituito dal regolamento (CE) n. 515/97, né sugli obblighi di comunicazione ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione dovrebbe stabilire le modalità per l'accesso di tutte queste autorità mediante norme di attuazione, previa valutazione delle salvaguardie esistenti che ciascuna autorità o categoria di autorità ha adottato per garantire il trattamento corretto dei dati sensibili sotto il profilo personale e commerciale.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 17]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>È opportuno che il centro doganale digitale dell'UE conservi i dati personali per un periodo massimo di dieci anni. Tale periodo si giustifica alla luce della possibilità per le autorità doganali di notificare l'obbligazione doganale fino a dieci anni dal ricevimento delle informazioni necessarie relative a una spedizione nonché per garantire che la Commissione, l'Autorità doganale dell'UE, l'OLAF<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'EPPO</STRING></STRING>, le dogane e le autorità diverse dalle autorità doganali possano effettuare un controllo incrociato tra le informazioni conservate presso il centro doganale digitale dell'UE e quelle conservate e scambiate in altri sistemi. Tale lasso di tempo dovrebbe inoltre essere allineato al periodo di conservazione richiesto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, ove tali normative siano pertinenti ai fini dei controlli doganali. È altresì opportuno che, qualora siano richiesti dati personali ai fini di procedimenti giudiziari e amministrativi, di indagini e durante i controlli a posteriori, il periodo di conservazione sia sospeso per evitare che i dati personali siano cancellati e non possano quindi essere utilizzati per tali fini.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 18]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>La protezione dei dati personali e di altri dati presso il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe altresì comprendere norme in materia di restrizione dei diritti delle persone interessate. È pertanto opportuno che le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE, ove necessario, possano limitare il diritto delle persone interessate per garantire che non siano pregiudicati le attività di controllo dell'applicazione delle norme, l'analisi dei rischi e i controlli doganali. Tali restrizioni dovrebbero inoltre essere applicate ove necessario per tutelare i procedimenti giudiziari o amministrativi che fanno seguito ad attività di controllo dell'applicazione. Le restrizioni dovrebbero essere debitamente giustificate a fronte delle attività e delle prerogative delle dogane e limitate al tempo necessario a preservare tali prerogative.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Qualsiasi trattamento di dati personali dovrebbe essere effettuato a norma di quanto disposto dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio o dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, in funzione dei rispettivi ambiti di applicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'11 luglio 2023. Il Garante europeo della protezione dei dati ricorda</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">il [...]</STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sulla base delle sue nove raccomandazioni, che i criteri di rischio da utilizzare per selezionare le persone mediante un trattamento automatizzato, se sfociano in decisioni individuali, dovrebbero essere basati su circostanze affidabili e direttamente collegate a fattori oggettivi, non dovrebbero comportare un rischio diretto o indiretto di discriminazione, come ad esempio per motivi di razza, origine etnica, religione, orientamento politico e orientamento sessuale, e non dovrebbero essere eccessivamente ampi. [Em. 19]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'istituzione di un quadro comune dell'unione doganale, è necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") sia integrato nel codice doganale dell'Unione. È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e inserire l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane nel presente regolamento. [Em. 20]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di realizzare un ambiente pienamente digitale e un processo efficiente di sdoganamento delle merci per tutte le parti coinvolte nel commercio internazionale occorre stabilire norme comuni per un ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane armonizzato e integrato. Tale ambiente dovrebbe includere il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis del presente regolamento. Il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe consentire lo scambio di informazioni con i sistemi non doganali dell'Unione in conformità dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere sviluppato tenendo conto delle possibilità di identificazione e di autenticazione affidabili offerte dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, se del caso, del principio "una tantum", come stabilito nel regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Per attuare l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane è necessario istituire, sulla base del progetto pilota, un sistema di scambio di certificati, vale a dire il sistema di scambio elettronico di certificati nell'ambito dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane (EU CSW-CERTEX), che interconnetta il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione che gestiscono specifiche formalità non doganali. È inoltre necessario integrare il centro doganale digitale dell'UE nell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane e stabilire una serie di norme sulla cooperazione amministrativa digitale nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. [Em. 21]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane dovrebbe essere allineato e reso il più possibile interoperabile con altri sistemi doganali attuali o futuri, quali il sistema di sdoganamento centralizzato di cui al presente regolamento. Se del caso, è auspicabile ricercare sinergie tra il sistema di interfaccia unica marittima europea istituito dal regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 64).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. [Em. 22]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È necessario che l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane integri soluzioni che assicurino un alto grado di cibersicurezza onde evitare, per quanto possibile, attacchi che potrebbero perturbare i sistemi doganali e non doganali, nuocere alla sicurezza degli scambi o arrecare danni all'economia dell'Unione. Le norme in materia di cibersicurezza dovrebbero essere concepite in modo da evolvere allo stesso ritmo degli obblighi normativi in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione. In sede di sviluppo, funzionamento e manutenzione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero seguire gli opportuni orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) in materia di sicurezza informatica. [Em. 23]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo scambio di informazioni digitali attraverso il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità non doganali dell'Unione previste dalla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale che le autorità doganali sono incaricate di applicare. Tra le formalità non doganali dell'Unione rientrano tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona fisica, da un operatore economico o da un'autorità competente partner per la circolazione internazionale delle merci, compresa la parte dei movimenti tra Stati membri, se richiesta. Tali formalità impongono obblighi diversi per l'importazione, l'esportazione o il transito di determinate merci e la loro verifica tramite i controlli doganali è fondamentale per l'efficace funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe comprendere le formalità digitalizzate previste dalla normativa dell'Unione e gestite dalle autorità competenti partner nei sistemi elettronici non doganali dell'Unione, che conservano le informazioni pertinenti di tutti gli Stati membri necessarie per lo sdoganamento delle merci. È pertanto opportuno individuare le formalità non doganali dell'Unione e i rispettivi sistemi non doganali della stessa che dovrebbero essere oggetto di cooperazione digitale attraverso il sistema EU CSW-CERTEX. In particolare, la definizione di sistemi non doganali dell'Unione dovrebbe essere ampia e comprendere le diverse situazioni e formulazioni giuridiche, presenti negli atti normativi dell'Unione, che hanno consentito o consentiranno la creazione e l'uso di tali sistemi. È inoltre auspicabile precisare le date entro le quali il determinato sistema non doganale dell'Unione che copre una formalità non doganale dell'Unione e il centro doganale digitale dell'UE dovrebbero essere interconnessi con il sistema EU CSW-CERTEX. È opportuno che tali date tengano conto delle date stabilite nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale per l'adempimento della determinata formalità non doganale dell'Unione, affinché sia possibile l'adempimento tramite l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. In particolare, il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe inizialmente comprendere i requisiti sanitari e fitosanitari, le norme che disciplinano l'importazione di prodotti biologici, i requisiti ambientali in relazione ai gas fluorurati a effetto serra e alle sostanze che riducono lo strato di ozono, nonché le formalità relative all'importazione di beni culturali. [Em. 24]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sistema EU CSW-CERTEX dovrebbe agevolare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi non doganali dell'Unione. Di conseguenza, quando un operatore economico presenta una dichiarazione doganale o una dichiarazione di riesportazione che richiede che siano espletate formalità non doganali dell'Unione, dovrebbe essere possibile per le autorità doganali e le autorità competenti partner scambiare e verificare in modo automatizzato ed efficiente le informazioni richieste per il processo di sdoganamento. Il potenziamento della cooperazione digitale e del coordinamento tra le autorità doganali e le autorità competenti partner dovrebbe rendere possibili procedure prive di supporto cartaceo più integrate, più rapide e più semplici per lo sdoganamento delle merci, una più efficace applicazione delle formalità non doganali dell'Unione e una migliore conformità alle stesse. [Em. 25]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30 octies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe sviluppare, integrare e mantenere il sistema EU CSW-CERTEX, anche fornendo agli Stati membri una formazione adeguata sul suo funzionamento e la sua attuazione. Per fornire servizi di sportello unico adeguati, armonizzati e standardizzati a livello dell'Unione per le formalità non doganali dell'Unione, la Commissione dovrebbe collegare i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione con EU CSW-CERTEX. La Commissione dovrebbe essere responsabile dell'interconnessione del centro doganale digitale dell'UE con il sistema EU CSW-CERTEX, assistita, se necessario, dall'Autorità doganale dell'UE. [Em. 26]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Un livello di gestione dei rischi a livello dell'Unione è fondamentale per garantire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali negli Stati membri. Attualmente esiste un quadro di riferimento comune per la gestione dei rischi che comprende la possibilità di identificare i settori di controllo prioritari e i criteri e le norme comuni in materia di rischio nell'ambito dei rischi finanziari per svolgere i controlli doganali, ma presenta notevoli lacune. Al fine di porre rimedio all'assenza di applicazione armonizzata dei controlli doganali e di gestione armonizzata dei rischi a danno degli interessi finanziari e non finanziari dell'Unione e degli Stati membri, è opportuno rivedere le norme per stabilire un approccio più solido alla gestione dei rischi che verta sui rischi finanziari e non finanziari. Questo significa far fronte alle sfide strutturali in materia di gestione dei rischi finanziari identificate dalla Corte dei conti europea. In particolare è opportuno descrivere quali attività sono comprese nella gestione dei rischi doganali, in un approccio ciclico. È altresì importante identificare i ruoli e le responsabilità della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali degli Stati membri. È altresì essenziale disporre che la Commissione possa stabilire i settori di controllo prioritari nonché i criteri e le norme comuni in materia di rischio e possa individuare settori specifici nell'ambito delle altre normative applicate dalle autorità doganali cui assegnare priorità ai fini della gestione comune dei rischi e dei controlli, senza pregiudicare la sicurezza.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ciò richiede una stretta collaborazione con le autorità competenti che applicano altre normative doganali, con particolare attenzione alla collaborazione con le autorità di vigilanza del mercato. [Em. 27]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>È pertanto appropriato introdurre attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione e disposizioni atte a garantire la raccolta in tutta l'Unione di dati completi pertinenti ai fini della gestione dei rischi, compresi i risultati e le valutazioni di tutti i controlli. Tale gestione dei rischi comprende l'analisi comune dei rischi e la questione delle corrispondenti raccomandazioni di controllo dell'Unione alle autorità doganali. Tali raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate oppure devono essere comunicati i motivi per cui non sono state applicate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. In linea con il principio "conformità o spiegazione", le raccomandazioni di controllo dovrebbero essere attuate o dovrebbero essere fornite ragioni convincenti per la loro mancata attuazione. È opportuno istituire un quadro di riferimento per dare certezza nelle situazioni in cui è consentito discostarsi da queste raccomandazioni, ad esempio quando prevalgono altre priorità urgenti</STRING></STRING>. Dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di emanare istruzioni affinché le merci destinate all'Unione possano non essere caricate o trasportate. L'analisi dei rischi e delle minacce a livello dell'Unione dovrebbe essere basata su dati costantemente aggiornati a livello dell'Unione e dovrebbe identificare le misure e i controlli da effettuare ai valichi di frontiera all'entrata e all'uscita del territorio dell'Unione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e sicurezza in particolare, la gestione dei rischi a livello dell'Unione dovrebbe, ove possibile, contribuire alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce svolte a livello unionale e trarne beneficio, incluse quelle effettuate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), al fine di contribuire a una prevenzione efficiente ed efficace della criminalità nonché alla lotta contro di essa.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le violazioni gravi o ripetute di altre normative applicate dalle dogane e riscontrate dalle medesime o da altre autorità competenti dovrebbero riflettersi sul profilo di rischio degli importatori, degli esportatori o degli importatori presunti. [Em. 28]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Il processo di vincolo delle merci a un regime doganale deve essere riveduto per riflettere i nuovi ruoli e responsabilità delle persone interessate dalla procedura. La responsabilità di comunicare le informazioni alle autorità doganali spetta pertanto alla persona responsabile delle merci: l'importatore, l'esportatore o il titolare del regime del transito, anziché il dichiarante. Essi dovrebbero comunicare alle autorità doganali o mettere a loro disposizione i dati non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci per un regime doganale, al fine di consentire alle autorità doganali di effettuare un'analisi dei rischi e adottare misure idonee. Poiché gli importatori presunti nel settore del commercio elettronico effettuano un maggior volume di operazioni e sono soggetti all'obbligo di calcolare l'obbligazione doganale al momento della vendita anziché al momento dello svincolo, è opportuno adattare la tempistica del relativo obbligo di comunicazione. Gli importatori presunti dovrebbero quindi comunicare i dati relativi alle loro vendite di merci da importare al più tardi il giorno successivo all'accettazione del pagamento. Al contrario, in circostanze debitamente giustificate, le autorità doganali dovrebbero poter autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a compilare i dati relativi alle merci svincolate in un momento successivo, in quanto essi condividono costantemente con le dogane i dati sulle loro operazioni e dovrebbero essere considerati affidabili. Fra tali circostanze si potrebbero annoverare l'impossibilità di determinare il valore finale in dogana delle merci al momento dello svincolo nel caso siano collegate a un contratto a termine ordinario (contratto future), o l'esigenza di ottenere i pertinenti documenti giustificativi senza che questo incida sul calcolo dell'obbligazione doganale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Per semplificare i processi doganali per l'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione, garantendo nel contempo che vi sia un'unica persona responsabile di tali merci, i diversi attori della catena di approvvigionamento dovrebbero comunicare la loro parte di informazioni sulle merci interessate e collegarla a una spedizione specifica. Le merci dovrebbero entrare solo se esiste un importatore stabilito nell'Unione che ne assume la responsabilità. L'importatore dovrebbe comunicare alle autorità doganali il più presto possibile le informazioni sulle merci e il regime doganale al quale dovrebbero essere vincolate, ove possibile prima dell'arrivo fisico delle merci. Un fornitore di servizi o un agente doganale dovrebbero avere la facoltà di comunicare le informazioni in nome e per conto dell'importatore, che tuttavia resta responsabile per garantire la conformità delle merci con riguardo ai rischi finanziari e non finanziari. Anche i vettori che effettuano il trasporto effettivo delle merci dovrebbero comunicare alcune informazioni in merito prima del carico o dell'arrivo ("informazioni anticipate sul carico") e dovrebbero collegarle alle informazioni dell'importatore se quest'ultimo le ha già presentate, senza necessariamente avere accesso a tutti i dati comunicati dall'importatore. Inoltre, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover completare le informazioni sulle merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione. L'importatore, il trasportatore od ogni altra persona che presenti informazioni alle dogane dovrebbe avere l'obbligo di modificarle se viene a conoscenza del fatto che tali informazioni non sono più corrette, ma prima che le autorità doganali rilevino irregolarità da controllare.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Le autorità doganali responsabili del luogo di prima entrata delle merci dovrebbero effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni disponibili su tali merci e dovrebbero avere la possibilità di adottare un'ampia gamma di misure di attenuazione se rilevano un rischio, compresa la possibilità di chiedere a un'altra autorità doganale o ad altre autorità di effettuare controlli prima del carico o all'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione. Il trasportatore è di norma nella miglior posizione per sapere quando le merci sono arrivate, per cui dovrebbe notificare tale arrivo all'autorità doganale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> utilizzando, se del caso, il sistema di interfaccia unica marittima europea ai sensi del regolamento (UE) 2019/1239</STRING></STRING>. Tuttavia, al fine di tener conto di catene di approvvigionamento e di reti di trasporto più complesse, altre persone potrebbero dover notificare alle autorità doganali l'arrivo delle merci ai fini dell'analisi dei rischi. Al fine di garantire che le autorità doganali dispongano delle informazioni anticipate sul carico relativamente a tutte le merci in entrata nel territorio doganale dell'Unione, il trasportatore non dovrebbe scaricare merci per le quali non vi sono informazioni, salvo il caso in cui le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentare le merci o in una situazione di emergenza che richieda lo scarico delle stesse. Al contrario, per agevolare il processo di entrata delle merci per le quali le autorità doganali dispongono delle appropriate informazioni anticipate sul carico, non si dovrebbe chiedere al trasportatore di presentare le merci in dogana in tutti i casi, bensì solo se le autorità doganali lo richiedano o se ciò sia richiesto da altre normative applicate dalle autorità doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 29]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Le merci provenienti da paesi terzi che entrano nel territorio doganale dell'Unione dovrebbero essere considerate in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo fino al loro vincolo a un regime doganale, salvo il caso in cui sono collocate in regime del transito. Tale situazione dovrebbe essere limitata del tempo, onde garantire un'appropriata vigilanza doganale. Tale situazione non dovrebbe protrarsi oltre dieci giorni, salvo casi eccezionali. Se l'importatore deve custodire le merci per un periodo più lungo, queste dovrebbero essere poste in un deposito doganale, in cui possono restare a tempo indefinito. Le autorizzazioni esistenti per i depositi temporanei dovrebbero quindi essere convertite in autorizzazioni di deposito doganale se i requisiti pertinenti sono soddisfatti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>È necessario mantenere le norme che determinano se le merci sono unionali o no e se lo stato di merci unionali può essere presunto o deve essere dimostrato, in particolare se le merci escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Una volta che dispongono delle informazioni necessarie ai fini della procedura pertinente, in base all'analisi dei rischi, le autorità doganali dovrebbero decidere se svolgere ulteriori controlli sulle merci, svincolarle, rifiutarne o sospenderne lo svincolo o lasciare passare il tempo necessario affinché le merci siano considerate svincolate. Le autorità doganali dovrebbero cooperare in tal senso con altre autorità, ove necessario. Di conseguenza, le autorità doganali dovrebbero rifiutare lo svincolo delle merci se dispongono di prove attestanti la loro mancata conformità ai vigenti requisiti di legge. Se devono consultare altre autorità per determinare la conformità delle merci, le autorità doganali dovrebbero sospendere lo svincolo almeno fino all'avvenuta consultazione. In tali casi la decisione delle autorità doganali in merito alle merci dovrebbe dipendere dalla risposta delle altre autorità. Per evitare di bloccare sia gli operatori, sia le autorità nei casi in cui l'accertamento della conformità richieda più tempo, le autorità doganali dovrebbero avere la possibilità di svincolare le merci a condizione che l'operatore continui a informarle in merito alla loro ubicazione<STRING STRIKE="on"> per un massimo di 15 giorni</STRING>. Infine, per fornire la certezza del diritto agli operatori che hanno comunicato tempestivamente le informazioni senza obbligare le autorità doganali a reagire a ogni spedizione, le merci che non sono state selezionate per un controllo <STRING STRIKE="on">dopo un lasso di tempo ragionevole</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il prima possibile entro 30 giorni di calendario</STRING></STRING> dovrebbero essere considerate svincolate. <STRING STRIKE="on">La Commissione dovrebbe avere la facoltà di definire tale lasso temporale per mezzo di atti delegati, adattandolo se del caso al tipo di traffico o di valico di frontiera.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 30]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Nella misura in cui conferiscono alle dogane il pieno accesso ai loro sistemi, registri e operazioni e sono considerati affidabili, gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero poter svincolare le merci sotto la vigilanza delle autorità doganali senza tuttavia attenderne l'intervento. Di conseguenza gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") dovrebbero avere la facoltà di svincolare le merci per qualsiasi regime di ingresso al ricevimento presso la destinazione finale delle merci o per ogni regime di uscita nel luogo di consegna delle merci. Poiché gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") sono considerati trasparenti, l'arrivo e/o la consegna dovrebbero essere correttamente registrati presso il centro doganale digitale dell'UE. Tali operatori dovrebbero essere obbligati a informare le autorità doganali se sorge un problema affinché dette autorità possano adottare una decisione definitiva in merito allo svincolo. Ove i sistemi di controllo interno degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") siano sufficientemente robusti, le autorità doganali, in cooperazione con altre autorità, dovrebbero poter autorizzare gli operatori a effettuare da sé alcuni controlli. Le autorità doganali dovrebbero tuttavia mantenere la possibilità di controllare le merci in qualsiasi momento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") non dovrebbe essere concesso a persone che hanno commesso ripetute o gravi violazioni di altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali. [Em. 31]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>È opportuno prevedere misure per disciplinare la transizione da un sistema basato sulle dichiarazioni doganali a un sistema basato sulla comunicazione di informazioni al centro doganale digitale dell'UE. Gli operatori dovrebbero avere la possibilità di presentare dichiarazioni doganali per dichiarare la loro intenzione di vincolare le merci a un regime doganale durante il periodo transitorio. Tuttavia, non appena sono disponibili le capacità del centro doganale digitale dell'UE, gli operatori dovrebbero altresì avere la possibilità di comunicare o mettere a disposizione delle autorità doganali le informazioni attraverso il suddetto centro e le autorità doganali non dovrebbero più autorizzare gli operatori a presentare domanda di semplificazioni in relazione alla dichiarazione doganale. Alla fine del periodo transitorio tutte le autorizzazioni dovrebbero cessare di essere valide, poiché non esisteranno più le dichiarazioni doganali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>L'articolo 29 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che siano considerati in libera pratica i prodotti provenienti da paesi terzi per i quali siano state espletate le formalità di importazione e riscossi i dazi doganali o le imposte di effetto equivalente. L'immissione in libera pratica non dovrebbe tuttavia essere intesa come una prova di conformità con le altre normative applicate dalle autorità doganali se queste impongono requisiti specifici affinché le merci possano essere vendute o consumate nel mercato interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Dovrebbe essere razionalizzato e semplificato il processo di uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione, in linea con il processo di entrata. È pertanto appropriato esigere che una persona stabilita nell'Unione sia responsabile delle merci, ossia l'esportatore. L'esportatore dovrebbe comunicare o mettere a disposizione delle dogane le informazioni pertinenti prima dell'uscita delle merci dell'Unione, indicando se queste siano merci unionali o non unionali destinate all'esportazione e adeguando le informazioni necessarie. Al fine di semplificare il processo ed evitare potenziali lacune, la nozione di esportazione dovrebbe includere l'uscita delle merci non unionali, ricomprendendo la nozione di "riesportazione", in precedenza disciplinata come concetto a sé stante.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire che vi sia una corretta gestione dei rischi delle merci in uscita dal territorio doganale dell'Unione, l'ufficio doganale responsabile dell'esportazione dovrebbe effettuare un'analisi dei rischi delle informazioni sulle merci e adottare o richiedere misure idonee prima dell'uscita delle stesse. Fra tali misure si dovrebbe annoverare la richiesta all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione delle merci e all'ufficio doganale di uscita, e, se necessario ad altre autorità, di effettuare controlli, oltre alle misure contemplate nell'ambito dello svincolo per un regime doganale, applicabili anche nel caso in cui le merci debbano essere esportate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Per garantire che anche le procedure di sospensione dei dazi siano trasparenti, è opportuno razionalizzare le disposizioni relative ai requisiti per le autorizzazioni dei regimi speciali. In particolare, a fini di chiarezza e certezza del diritto, le condizioni per determinare se sia necessario un parere a livello dell'Unione per valutare se la concessione di un'autorizzazione possa incidere negativamente sugli interessi dei produttori dell'Unione, il cosiddetto esame delle condizioni economiche dovrebbe essere integrato nel codice anziché essere disciplinato mediante atti delegati. Inoltre, poiché l'incidenza sugli interessi dei produttori dell'Unione può dipendere dal quantitativo di merci vincolate a un regime speciale, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe avere la facoltà di proporre una determinata soglia al di sotto della quale si ritiene che non vi siano effetti negativi sugli interessi dei produttori dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>L'articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno rinvia a un allegato (manifesto renano) che agevola la circolazione delle merci sul Reno e sui suoi affluenti considerandoli un regime di transito doganale tra le frontiere nazionali di cinque Stati membri<FOOTNOTE><FIELD>Il regime è basato sulla legge sulla navigazione sul Reno (Atto di Mannheim) del 17 ottobre 1868 e sul protocollo adottato dalla commissione centrale per la navigazione sul Reno del 22 novembre 1963. La convenzione di Mannheim sulla navigazione sul Reno interessa il Belgio, la Germania, la Francia, i Paesi Bassi e la Svizzera in quanto paesi attraversati dal Reno, che sono considerati un'unica zona ai fini dell'atto.</FIELD></FOOTNOTE>. Secondo le informazioni provenienti dalle amministrazioni doganali, il manifesto renano non è in pratica più utilizzato come regime di transito doganale negli Stati che si affacciano sul Reno. Le merci sul Reno e sui suoi affluenti sono ora trasportate avvalendosi del regime di transito unionale istituito dal codice, attraverso il nuovo sistema di transito informatizzato (NCTS). È pertanto appropriato sopprimere il riferimento al manifesto renano dai casi in cui la circolazione dei beni è assimilata al transito esterno o al transito unionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Al fine di aumentare la trasparenza relativa alla persona responsabile dell'adempimento degli obblighi imposti dal regime di transito unionale nonché inerenti al contenuto e ai rischi relativi alla spedizione, è opportuno disporre che il titolare del regime di transito comunichi almeno le informazioni relative all'importatore o all'esportatore per motivare la circolazione, il mezzo di trasporto e l'identificazione delle merci vincolate a tale regime. Tali informazioni consentirebbero alle autorità doganali di vigilare più efficacemente sul regime di transito unionale interessato e di effettuare un'analisi dei rischi. Il regime di transito unionale dovrebbe essere obbligatorio, salvo il caso in cui le merci siano vincolate a un altro regime doganale immediatamente all'entrata o all'uscita dal territorio doganale dell'Unione. Nel caso in cui l'importatore o l'esportatore non sia ancora noto, il titolare delle merci dovrebbe essere considerato l'importatore o l'esportatore delle stesse e dovrebbe essere responsabile del pagamento dei dazi doganali e di altre imposte e oneri. Il regime di transito unionale dovrebbe essere sostituito dalla vigilanza doganale se le merci sono importate o esportate da un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Una modifica dell'allegato 6 della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR ("la convenzione TIR")<FOOTNOTE><FIELD>Modifiche alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR del 1975). A norma della notifica al depositario dell'ONU C.N.85.2021.TREATIES-XI.A.16 gli emendamenti alla convenzione TIR riportati qui di seguito entrano in vigore il 1° giugno 2021 per tutte le parti contraenti (GU L 193 dell'1.6.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, entrata in vigore il 1° giugno 2021, ha modificato la nota esplicativa 0.49 per concedere agli operatori economici che soddisfano taluni requisiti la possibilità di diventare uno "speditore autorizzato", analogamente alle agevolazioni esistenti concesse agli operatori economici riconosciuti come "destinatari autorizzati". È pertanto necessario includere la nuova possibilità stabilita dalla convenzione TIR per allineare la normativa doganale dell'Unione a detto accordo internazionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P><STRING STRIKE="on">L'applicazione delle norme standard per calcolare il dazio nelle operazioni del commercio elettronico in molti casi comporterebbe un onere amministrativo sproporzionato sia per le amministrazioni doganali, sia per gli operatori economici, in particolare per quanto riguarda la riscossione delle entrate. Ai fini della messa a punto di un trattamento fiscale e doganale robusto ed efficace per le merci importate da paesi terzi attraverso operazioni di commercio elettronico ("vendite a distanza di beni importati"), la legislazione dell'Unione deve essere modificata al fine di sopprimere la soglia al di sotto della quale le merci di valore trascurabile non superiore a 150 EUR per spedizione sono esentate dai dazi all'importazione a norma del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, e di introdurre un trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di merci importate da paesi terzi a norma del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Regolamento (CEE) n. 2658/87, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> (nomenclatura combinata). Alla luce di tali proposte di modifica, </STRING>Talune norme del codice sulla classificazione tariffaria, l'origine e il valore in dogana dovrebbero essere modificate al fine di prevedere le semplificazioni applicabili facoltativamente dall'importatore presunto alla determinazione del dazio doganale in un'operazione dall'impresa al consumatore ("B2C") che si qualifica come vendita a distanza ai fini dell'IVA. Le semplificazioni dovrebbero consistere nella possibilità di calcolare il dazio doganale dovuto applicando uno dei nuovi livelli di tariffe nella nomenclatura combinata a un valore calcolato in modo più semplice. Nell'ambito delle norme semplificate per le operazioni di commercio elettronico B2C, il prezzo di acquisto al netto dell'IVA ma comprensivo dei costi di trasporto totali fino alla destinazione finale del prodotto dovrebbe essere considerato il valore in dogana e non dovrebbe essere richiesta l'origine. Se tuttavia intende avvalersi delle aliquote delle tariffe preferenziali dimostrando il carattere originario delle merci, l'importatore presunto può farlo applicando le procedure standard.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 32]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Attualmente le obbligazioni doganali sono riscosse dallo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale. Spetta all'operatore scegliere se pagare le obbligazioni nel paese di prima entrata o optare per il regime del transito e versare i dazi in un altro Stato membro. Nel 2025 il sistema cambierà con l'entrata in funzione del sistema di sdoganamento informatico centralizzato, che consentirà agli operatori economici autorizzati di presentare le dichiarazioni doganali nello Stato membro in cui sono stabiliti. Alla luce di tale sviluppo è opportuno modificare le norme che definiscono il luogo dove sorge l'obbligazione doganale, affinché i dazi all'importazione siano versati allo Stato membro ove è stabilito l'importatore, poiché si tratta del luogo in cui l'autorità doganale può avere la miglior conoscenza dei registri, delle operazioni e dei comportamenti commerciali degli operatori economici, in particolare se hanno la qualifica di operatori economici di fiducia e certificati ("operatori Trust and Check"). È tuttavia opportuno che l'obbligazione doganale degli operatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati sorga nel luogo in cui le merci si trovano fisicamente, almeno fino alla valutazione del modello di vigilanza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Nel caso delle operazioni di commercio elettronico è essenziale garantire che un'obbligazione doganale sia pagata correttamente dagli intermediari online, come le piattaforme internet, che gestiscono la vendita di merci ai consumatori privati. È pertanto opportuno chiarire che l'importatore presunto è la persona responsabile dell'obbligazione doganale, che sorgerebbe nel momento in cui l'acquirente paga l'operatore del commercio elettronico, solitamente una piattaforma internet. Per semplificare l'onere connesso a tale obbligo, l'importatore presunto può essere autorizzato a determinare il dazio all'importazione dovuto e pagare l'obbligazione doganale periodicamente e le autorità doganali dovrebbero poter disporre di un'entrata unica nella contabilità ai fini del bilancio dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>È opportuno potenziare il meccanismo mirato a rendere più efficiente la vigilanza dell'attuazione delle misure restrittive sul flusso di merci che possono essere adottate dal Consiglio a norma dell'articolo 215 TFUE. In tal caso l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe fornire sostegno alla Commissione e agli Stati membri, al fine di garantire che tali misure non siano eluse. Le autorità doganali dovrebbero garantire di adottare tutti i provvedimenti necessari per il rispetto delle misure e dovrebbero informare di conseguenza la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>È opportuno istituire un meccanismo di gestione delle crisi per far fronte alle potenziali crisi nell'Unione doganale. L'assenza di un siffatto meccanismo a livello unionale è stata sottolineata nel piano d'azione per le dogane<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Fare avanzare l'unione doganale al livello successivo: un piano d'azione, 28.9.2020 COM(2020) 581 final.</FIELD></FOOTNOTE>. Si dovrebbe pertanto istituire un meccanismo che coinvolga l'Autorità doganale dell'UE in qualità di attore fondamentale nella preparazione, nel coordinamento e nel monitoraggio dell'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi che la Commissione decide di porre in atto in caso di crisi. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe mantenere la capacità di pronta risposta alle crisi su base permanente per l'intera durata della crisi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe riferire alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione delle misure pratiche e dei meccanismi. [Em. 33]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>Il quadro esistente di governance dell'unione doganale manca di una struttura gestionale operativa chiara e non rispecchia l'evoluzione delle dogane dalla loro creazione nel 1968. Nell'ambito del regolamento (UE) n. 952/2013 le attività connesse alla gestione dei rischi nei flussi commerciali, come l'attuazione e le decisioni sui controlli in loco, sono di competenza delle autorità doganali nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'intensità del traffico di merci alle frontiere esterne non è uguale in tutta l'Unione</STRING></STRING>. La cooperazione fra le amministrazioni doganali nazionali esistente dalla creazione dell'unione doganale e che ha condotto allo scambio delle migliori pratiche, delle conoscenze e allo sviluppo di orientamenti comuni non si è tuttavia tradotta nello sviluppo di un approccio armonizzato e di un quadro operativo. Attualmente negli Stati membri esistono pratiche divergenti che indeboliscono l'unione doganale. Non esiste una capacità centrale per l'analisi dei rischi, una visione comune sull'attribuzione di priorità ai rischi, l'azione e i controlli doganali coordinati sono limitati e non vi è un quadro per la cooperazione fra le diverse autorità che servono il mercato <STRING STRIKE="on">unico</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interno</STRING></STRING>. Un livello operativo centrale dell'Unione che riunisca competenze e risorse e adotti congiuntamente decisioni dovrebbe far fronte a tali lacune in settori come la gestione dei dati e dei rischi e la formazione, in modo che l'unione doganale agisca come un'unica entità. È quindi opportuno istituire l'Autorità doganale dell'UE. L'istituzione di tale nuova autorità è fondamentale per garantire un funzionamento efficiente e adeguato dell'unione doganale, coordinare a livello centrale l'azione doganale e sostenere le diverse attività delle autorità doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 34]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere disciplinata e gestita sulla base dei principi della dichiarazione congiunta e dell'approccio comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate del 19 luglio 2012<FOOTNOTE><FIELD>joint_statement_on_decentralised_agencies_en.pdf (europa.eu)</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>I criteri di cui tenere conto per contribuire al processo decisionale per la scelta della sede dell'Autorità doganale dell'UE dovrebbero essere la garanzia che l'autorità vi possa essere insediata al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi dei membri del personale. Alla luce della natura collaborativa della maggior parte delle attività dell'Autorità doganale dell'UE, in particolare la stretta relazione che esisterà fra i sistemi informatici che la Commissione gestirà durante il periodo transitorio, mentre l'Autorità doganale dell'UE svilupperà e gestirà il centro doganale digitale dell'UE, si dovrebbe trattare di una sede che consenta tale stretta collaborazione con la Commissione, le autorità delle regioni dell'Unione più pertinenti ai fini del commercio internazionale e i pertinenti organi unionali e internazionali, quali per esempio l'Organizzazione mondiale delle dogane per agevolare le sinergie pratiche su argomenti specifici. Tenuti in considerazione tali criteri, è opportuno che l'Autorità doganale dell'UE sia stabilita [a/in ...].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione hanno la responsabilità di garantire che le autorità doganali dispongano di risorse, formazione e attrezzature adeguate affinché possano svolgere la loro missione, compresi adeguati poteri d'indagine. [Em. 35]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(55 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le dogane necessitano di ingenti investimenti, soprattutto al fine di disporre di un numero sufficiente di personale adeguatamente formato per poter garantire il funzionamento dei sistemi doganali dell'Unione, che si trovano a far fronte a un aumento esponenziale di richieste. Senza i necessari investimenti nel personale, le soluzioni digitali non possono sfruttare tutto il loro potenziale. Pertanto, gli investimenti nei sistemi digitali dovrebbero garantire finanziamenti sufficienti per il personale e la sua formazione, al fine di disporre delle competenze necessarie per l'uso di attrezzature all'avanguardia, della tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica e, quindi, per garantire che i controlli doganali siano condotti in modo uniforme in tutta l'Unione. [Em. 36]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>Per garantire il funzionamento efficace dell'Autorità doganale dell'UE è opportuno che gli Stati membri<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il Parlamento europeo</STRING></STRING> siano rappresentati nel consiglio di amministrazione. La composizione del consiglio di amministrazione, compresa la selezione del presidente e del vicepresidente, dovrebbe rispettare i principi dell'equilibrio di genere, dell'esperienza e delle qualifiche. Considerati la competenza esclusiva dell'Unione in materia di unione doganale e lo stretto legame fra le dogane e altri settori strategici, è opportuno che il suo presidente sia eletto fra tali rappresentanti della Commissione. Al fine del funzionamento efficace ed efficiente dell'Autorità doganale dell'UE, il consiglio di amministrazione dovrebbe in particolare adottare un documento unico di programmazione, che comprende la programmazione annuale e pluriennale, svolgere le sue funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità, adottare la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità, nominare un direttore esecutivo ed elaborare le procedure di adozione delle decisioni relative ai compiti operativi dell'Autorità che saranno applicate dal direttore esecutivo. Il consiglio di amministrazione dovrebbe essere assistito da un comitato esecutivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e da un organo consultivo che rappresenti le organizzazioni dei consumatori, le associazioni di imprese e altri attori non statali pertinenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 37]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(56 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe istituire il comitato consultivo che dovrebbe assistere il suo comitato esecutivo. Dovrebbe essere incaricato di fornire consulenza sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo, sulle questioni di attuazione e di standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguamento delle norme, di fornire consulenza sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane e di fornire consulenza nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità. Il comitato consultivo doganale dovrebbe mirare a ottenere una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi tra interessi commerciali e non commerciali e, all'interno della categoria degli interessi commerciali, con riferimento alle PMI e ad altre imprese. [Em. 38]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Per garantirne un effettivo funzionamento, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe essere dotata di un bilancio proprio, con entrate provenienti dal bilancio generale dell'Unione ed eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri. In circostanze eccezionali e debitamente giustificate l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe inoltre essere nella posizione di ricevere entrate supplementari attraverso accordi di contributo e convenzioni di sovvenzione nonché i diritti percepiti per pubblicazioni e altri servizi da essa forniti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Per adempiere alla loro missione le autorità doganali collaborano strettamente e regolarmente con le autorità per la sorveglianza del mercato, le autorità di controllo sanitario e fitosanitario, gli organi di contrasto, le autorità di gestione delle frontiere, le autorità per la tutela dell'ambiente, gli esperti di beni culturali e molte altre autorità responsabili di politiche settoriali. Considerando lo sviluppo del mercato <STRING STRIKE="on">unico</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interno</STRING></STRING> e il ruolo in evoluzione delle dogane, l'aumento dei divieti e delle restrizioni nonché del commercio elettronico, è necessario strutturare e rafforzare tale cooperazione a livello nazionale, unionale e internazionale. Anziché una cooperazione incentrata su singole spedizioni o su eventi specifici lungo la catena di approvvigionamento, si dovrebbe istituire un quadro di cooperazione strutturata fra le autorità doganali e le altre autorità responsabili dei pertinenti settori strategici. Tale quadro di cooperazione dovrebbe comprendere i seguenti aspetti: l'elaborazione della legislazione e delle esigenze strategiche in settori specifici, lo scambio e l'analisi di informazioni, la messa a punto di una strategia di cooperazione globale sotto forma di strategie di vigilanza congiunte e infine la cooperazione in materia di attuazione operativa, monitoraggio e controlli. La Commissione dovrebbe altresì agevolare l'applicazione di parte delle altre normative applicate dalle autorità doganali redigendo un elenco della legislazione unionale che impone requisiti alle merci soggette a controlli doganali intesi a proteggere gli interessi pubblici, come la salute e la vita umana, animale o delle piante, i consumatori e l'ambiente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 39]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>Al fine di aumentare la chiarezza e rendere il quadro di cooperazione fra le dogane e altre autorità partner più efficiente, un elenco dei servizi offerti dalle autorità doganali dovrebbe definire chiaramente il ruolo possibile delle dogane nell'applicazione di altre politiche pertinenti alle frontiere dell'Unione. L'applicazione del quadro di cooperazione dovrebbe inoltre essere monitorata dall'Autorità doganale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe operare e collaborare strettamente con la Commissione, l'OLAF, altre agenzie e organi pertinenti dell'Unione, quali Europol<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, EPPO</STRING></STRING> e Frontex nonché con le agenzie e le reti specializzate nei rispettivi settori politici, come la rete dell'Unione per la conformità dei prodotti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 40]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>In un mondo sempre più connesso, la diplomazia doganale e la cooperazione internazionale sono aspetti importanti del lavoro delle autorità doganali del mondo intero. La cooperazione internazionale dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di scambiare i dati doganali sulla base di accordi internazionali o di una legislazione autonoma dell'Unione, attraverso mezzi di comunicazione idonei e sicuri, come il centro doganale digitale dell'UE, subordinatamente al rispetto delle informazioni riservate e alla protezione dei dati personali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale quadro giuridico non dovrebbe violare la competenza degli Stati membri in materia di impegni bilaterali o multilaterali con paesi terzi riguardanti compiti nazionali. [Em. 41]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Nonostante il fatto che la normativa doganale sia armonizzata tramite il codice, il regolamento (UE) n. 952/2013 ha previsto solo l'obbligo per gli Stati membri di contemplare sanzioni per inadempienza della normativa doganale e ha imposto che tali sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive. Spetta quindi agli Stati membri scegliere le sanzioni doganali, che variano notevolmente fra gli stessi Stati membri e sono soggette a un'evoluzione diacronica. È opportuno istituire un quadro comune che stabilisca un nucleo minimo di infrazioni doganali e di sanzioni non penali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Il mancato rispetto degli obblighi dell'importatore, dell'esportatore e dell'importatore presunto potrebbe essere incluso nell'elenco delle infrazioni doganali</STRING></STRING>. Tale quadro è necessario per porre rimedio all'assenza di applicazione uniforme e alle divergenze significative esistenti fra gli Stati membri nell'applicazione delle sanzioni per le violazioni della normativa doganale, che possono tradursi in una distorsione della concorrenza, in lacune e nel "turismo doganale" ("customs shopping"). Il quadro dovrebbe comprendere un elenco comune di atti od omissioni che dovrebbero costituire infrazioni doganali in tutti gli Stati membri. Nel determinare la sanzione applicabile, le autorità doganali dovrebbero definire se tali atti od omissioni siano commessi intenzionalmente o per negligenza manifesta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le sanzioni e le responsabilità imposte agli operatori economici dovrebbero essere proporzionate al loro ruolo nell'operazione, garantendo equità e chiarezza nella loro applicazione. La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero scambiarsi regolarmente le migliori prassi in materia di audit e sanzioni, al fine di migliorare la coerenza nell'applicazione di sanzioni. [Em. 42]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>È necessario stabilire disposizioni comuni in materia di fattori aggravanti o attenuanti nonché di circostanze aggravanti, con riguardo alle infrazioni doganali. Il termine di prescrizione per avviare procedimenti in materia di infrazioni doganali dovrebbe essere stabilito a norma della legislazione nazionale e dovrebbe essere compreso fra cinque e dieci anni, al fine di stabilire una norma comune basata su detto termine di prescrizione per la notifica dell'obbligazione doganale. La giurisdizione competente dovrebbe essere quella del luogo in cui è avvenuta l'infrazione. La cooperazione tra gli Stati membri è necessaria nei casi in cui l'infrazione doganale è stata commessa in più di uno Stato membro; in tali casi lo Stato membro che avvia il procedimento dovrebbe cooperare con le altre autorità doganali interessate dalla medesima infrazione doganale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>È necessario stabilire un nucleo comune minimo di infrazioni doganali mediante definizione, basato sugli obblighi stabiliti nel presente regolamento e su obblighi identici previsti da altre parti della normativa doganale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>È altresì necessario adottare un nucleo comune minimo di sanzioni non penali che prevedano importi minimi di sanzioni pecuniarie, la possibilità di revoca, sospensione o modifica delle autorizzazioni doganali, anche per gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"), nonché la confisca delle merci. Gli importi minimi delle sanzioni pecuniarie dovrebbero dipendere dal fatto che l'infrazione doganale sia stata commessa intenzionalmente o no e dal fatto che incida sull'importo dei dazi doganali e di altri oneri nonché su divieti e restrizioni. Il nucleo minimo delle sanzioni non penali dovrebbe applicarsi senza pregiudizio per l'ordinamento degli Stati membri, che possono invece prevedere sanzioni penali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE dovrebbero collaborare per aumentare gradualmente la coerenza delle sanzioni non penali e la loro applicazione in tutta l'Unione. [Em. 43]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>Le prestazioni dell'unione doganale dovrebbero essere valutate almeno su base annuale per consentire alla Commissione, con l'ausilio degli Stati membri, di adottare gli opportuni orientamenti strategici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tale relazione dovrebbe essere pubblicata</STRING></STRING>. La raccolta di informazioni presso le autorità doganali dovrebbe essere formalizzata e approfondita, in quanto una comunicazione più ampia migliorerebbe la definizione dei parametri e potrebbe aiutare a uniformare le pratiche e a valutare l'impatto delle decisioni in materia di politica doganale. È pertanto opportuno introdurre un quadro giuridico per la valutazione delle prestazioni dell'unione doganale. Onde ottenere un'analisi sufficientemente precisa, la misurazione delle prestazioni dovrebbe essere effettuata non solo a livello nazionale, ma anche a livello dei valichi di frontiera. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe coadiuvare la Commissione nel processo di valutazione mediante la raccolta e l'analisi dei dati presso il centro doganale digitale dell'UE e l'identificazione delle modalità con cui le attività e le operazioni doganali sostengono la realizzazione degli obiettivi e strategici e delle priorità dell'unione doganale, contribuendo altresì alla missione delle autorità doganali. L'Autorità doganale dell'UE dovrebbe identificare le principali tendenze, i punti di forza e di debolezza, le lacune nonché i rischi potenziali e formulare raccomandazioni di miglioramento alla Commissione. Nell'ambito della cooperazione con le autorità di contrasto e di sicurezza in particolare, l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe altresì partecipare, da una prospettiva operativa, alle analisi strategiche e alle valutazioni delle minacce effettuate a livello unionale, comprese quelle effettuate da Europol e Frontex.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 44]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(66)</NO.P>In base al principio di proporzionalità è necessario e opportuno stabilire le norme e le procedure applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono per conseguire gli obiettivi fondamentali di consentire l'efficace funzionamento dell'Unione doganale e di attuare la politica commerciale comune. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(67)</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">Al fine di integrare o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo a quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione ai territori fiscali speciali, disposizioni legislative doganali più dettagliate per far fronte a circostanze particolari relative allo scambio di merci unionali che interessano solo uno Stato membro;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alle decisioni doganali, le condizioni, i termini di prescrizione, le eccezioni, le modalità di monitoraggio, sospensione, annullamento e revoca della domanda, il rilascio e la gestione di tali decisioni, comprese quelle relative alle informazioni vincolanti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>i requisiti minimi in materia di dati e i casi specifici per la registrazione di operatori economici presso le autorità doganali responsabili del luogo in cui sono stabiliti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio, le semplificazioni e le agevolazioni previste per l'operatore economico autorizzato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione al rappresentante doganale, le condizioni alle quali tale persona può erogare servizi nel territorio doganale dell'Unione, i casi in cui è esonerata dal requisito di stabilimento e quelli in cui le autorità doganali non richiedono la prova della delega di rappresentanza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le categorie di persone interessate e le categorie di dati personali che possono essere elaborati presso il centro doganale digitale dell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>norme più dettagliate in relazione alla posizione doganale delle merci;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>il tipo di dati e i termini per comunicare tali dati ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>	<STRING STRIKE="on">il lasso di tempo ragionevole oltre il quale si ritiene che le autorità doganali abbiano svincolato le merci se non erano state da esse selezionate a fini di controllo; </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 45]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alle dichiarazioni doganali: i casi in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici; le condizioni per concedere l'autorizzazione a presentare dichiarazioni semplificate; i termini per presentare dichiarazioni supplementari e i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di presentare tali dichiarazioni; i casi di invalidamento delle dichiarazioni doganali da parte delle autorità doganali; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di sdoganamento centralizzato e di iscrizione nelle scritture del dichiarante;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le condizioni e la procedura per la confisca delle merci;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alle informazioni anticipate sul carico: i dati supplementari da comunicare, i termini, i casi in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare tali dati, i casi specifici in cui i dati possono essere comunicati da più persone, le condizioni alle quali una persona che comunica o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano dati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione: i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie; i casi specifici e le altre persone che possono dover notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale effettivo di prima entrata, in caso di diversione; le condizioni per designare e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato per la presentazione delle merci; le condizioni per designare o approvare luoghi diversi dai depositi doganali per vincolare le merci al regime di custodia temporanea;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>i dati da comunicare o da mettere a disposizioni delle autorità doganali per immettere le merci in libera pratica;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate e in cui le merci che hanno beneficiato di misure stabilite nell'ambito della politica agricola comune possono usufruire dell'esenzione dal dazio all'importazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alle informazioni pre-partenza all'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione: le informazioni pre-partenza e i termini entro i quali tali informazioni devono essere comunicate o messe a disposizione prima dell'uscita delle merci, i casi specifici in cui si applica l'esenzione dall'obbligo di comunicare o mettere a disposizione le informazioni pre-partenza e le informazioni da notificare sull'uscita delle merci;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione all'uscita delle merci, i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e adottate le misure necessarie; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a un regime di esportazione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione ai regimi speciali; i dati da comunicare o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci a tali regimi; le eccezioni alle condizioni per concedere un'autorizzazione per regimi speciali; i casi in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione per il perfezionamento attivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE; l'elenco di merci ritenute sensibili; i termini per appurare un regime speciale; i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono far circolare merci vincolate a un regime speciale diversi dal transito o dalla zona franca; le manipolazioni usuali delle merci vincolate al regime di deposito doganale o a un regime di perfezionamento; le regole più dettagliate relative alle merci equivalenti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione al transito: i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno; le condizioni per la concessione delle autorizzazioni per speditore autorizzato e destinatario autorizzato ai fini TIR; i requisiti supplementari in termini di dati che il titolare del regime di transito unionale è tenuto a comunicare;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alla custodia: i dati minimi che il gestore di un deposito doganale o di una zona franca è tenuto a comunicare; le condizioni per la concessione dell'autorizzazione per la gestione di depositi doganali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione all'ammissione temporanea: i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale che devono essere soddisfatti per poter usufruire del regime di missione temporanea;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le norme per determinare l'origine non preferenziale e le norme sull'origine preferenziale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>le condizioni per concedere l'autorizzazione alle semplificazioni nella determinazione del valore in dogana in casi specifici;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione all'obbligazione doganale: norme più dettagliate per il calcolo dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione applicabile alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale; i termini specifici entro i quali il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale non può essere determinato se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato o se una custodia temporanea non è terminata correttamente; norme più dettagliate in relazione alla notifica dell'obbligazione doganale: norme per:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>la sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e per determinare il periodo di sospensione: le norme che la Commissione deve rispettare nell'adozione di una decisione sul rimborso e lo sgravio dell'obbligazione doganale; l'elenco delle inadempienze che non incidono significativamente sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione doganale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alle garanzie: i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per merci vincolate al regime di ammissione temporanea, le norme per determinare la forma della garanzia diversa da qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali e da un impegno assunto da un fideiussore; le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore; le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia; i termini per lo svincolo di una garanzia;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>in relazione alla cooperazione doganale, ogni altra misura complementare adottata dalle autorità doganali per garantire la conformità con la legislazione diversa da quella doganale; le condizioni e le procedure secondo cui uno Stato membro può avere la facoltà di avviare negoziati con paesi terzi in merito allo scambio di dati ai fini della cooperazione doganale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>per sopprimere o modificare le deroghe per l'individuazione dell'ufficio doganale competente per la vigilanza del vincolo delle merci a un regime doganale e del luogo in cui sorge l'obbligazione doganale, alla luce della valutazione da effettuarsi a cura della Commissione in merito all'efficacia della vigilanza doganale, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.</ITEM></LIST></P></CONS><CONS><P><NO.P>(68)</NO.P>È di particolare importanza che, durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(69)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di: adottare le norme procedurali concernenti l'utilizzo di una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo che cessa di essere valida o in seguito alla sua revoca; adottare le norme procedurali concernenti la notifica alle autorità doganali che l'adozione di tali decisioni è sospesa e il ritiro di tale sospensione; adottare le decisioni che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti; adottare le modalità per l'applicazione dei criteri per concedere lo stato di operatore economico autorizzato e di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"); determinare i sistemi, le piattaforme o gli ambienti elettronici con i quali può interfacciarsi il centro doganale digitale dell'UE; determinare le norme per l'accesso a servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE, comprese le norme e le condizioni specifiche per la protezione e la sicurezza dei dati personali nonché i casi in cui tale accesso è limitato; misure relative alla gestione della vigilanza doganale; adottare le norme procedurali relative alle responsabilità dei contitolari affinché il trattamento dei dati avvenga per mezzo di un servizio o di un sistema del centro doganale digitale dell'UE; adottare le norme procedurali per determinare gli uffici doganali competenti diversi dall'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore; adottare le misure relative alla verifica delle informazioni, all'esame e al campionamento delle merci, agli esiti della verifica e all'identificazione; adottare misure relative all'applicazione dei controlli a posteriori, per quanto riguarda le operazioni che si svolgono in più di uno Stato membro; determinare i porti o gli aeroporti dove devono essere espletati controlli e formalità doganali sui bagagli a mano e sui bagagli registrati; adottare misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, lo stabilimento di criteri e norme comuni di rischio e settori comuni di controllo prioritari nonché le attività di valutazione in tali settori; specificare le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. specificare le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale; adottare le norme procedurali concernenti la determinazione degli uffici doganali competenti e la presentazione della dichiarazione doganale laddove siano utilizzati mezzi diversi dai procedimenti informatici; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale normale e la messa a disposizione dei documenti di accompagnamento; le norme procedurali relative alla presentazione di una dichiarazione semplificata e di una dichiarazione complementare; le norme procedurali concernenti la presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione in dogana delle merci, l'accettazione della dichiarazione doganale e la modifica della dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci; specificare le norme procedurali concernenti lo sdoganamento centralizzato e l'esonero dall'obbligo di presentare le merci in tale contesto; le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante; le norme procedurali relative alla rimozione delle merci; le norme procedurali relative alla fornitura delle informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per merci in reintroduzione sono soddisfatte e alla fornitura di prove attestanti che le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione per prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare sono soddisfatte; specificare le norme procedurali relative all'uscita delle merci; adottare le norme procedurali per comunicare, modificare e invalidare le informazioni pre-partenza e per presentare, modificare e invalidare la dichiarazione sommaria di uscita; adottare le norme procedurali per il rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione; specificare le norme procedurali concernenti la notifica di arrivo di navi marittime e aeromobili e il trasporto di merci fino al luogo appropriato; le norme procedurali concernenti la presentazione, la modifica e l'invalidamento della dichiarazione per la custodia temporanea e la circolazione di merci in custodia temporanea; adottare le norme procedurali per concedere l'autorizzazione per regimi speciali, per l'esame delle condizioni economiche e per la formulazione del parere dell'Autorità doganale dell'UE che valuta se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo o passivo incida negativamente sull'interesse essenziale dei produttori dell'Unione; adottare le norme procedurali relative all'appuramento di un regime speciale; le norme procedurali relative al trasferimento di diritti e obblighi e alla circolazione di merci nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali relative all'uso di merci equivalenti nell'ambito di regimi speciali; le norme procedurali per l'applicazione delle disposizioni degli strumenti internazionali sul transito nel territorio doganale dell'Unione; le norme procedurali concernenti il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di tale regime, la gestione delle semplificazioni di tale regime e la vigilanza doganale di merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno; le norme procedurali sul vincolo di merci a un regime di custodia doganale o di zona franca e per la movimentazione di merci vincolate a un regime di deposito doganale; adottare le misure relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari e dei massimali tariffari e la gestione della vigilanza doganale dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci; adottare le misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; specificare le norme procedurali relative alla fornitura e alla verifica della prova d'origine non preferenziale; adottare le norme procedurali destinate ad agevolare lo stabilimento nell'Unione dell'origine preferenziale delle merci; adottare le misure per determinare l'origine di merci specifiche; concedere una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale delle merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione; specificare le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana delle merci; specificare le norme procedurali concernenti la costituzione, la determinazione dell'importo, il monitoraggio e lo svincolo delle garanzie nonché la revoca e la cancellazione di un impegno assunto da un fideiussore; specificare le norme procedurali concernenti divieti temporanei di ricorrere a garanzie globali; adottare misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale; specificare le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio di un importo dei dazi all'importazione e all'esportazione, sulle informazioni da fornire alla Commissione e sulle decisioni che questa deve adottare in merito al rimborso o allo sgravio; adottare misure per l'identificazione di una crisi e l'attivazione del meccanismo di gestione delle crisi; adottare le norme procedurali per la concessione e la gestione dell'autorizzazione a uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; adottare decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; specificare la struttura del quadro di misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e le informazioni che uno Stato membro dovrebbe comunicare all'Autorità doganale dell'UE ai fini della misurazione delle prestazioni; fissare le norme sulla conversione valutaria. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(70)</NO.P>La procedura consultiva dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di: atti di esecuzione che impongono a uno Stato membro di revocare decisioni relative a informazioni vincolanti, dal momento che tali decisioni riguardano solo uno Stato membro e sono intese a garantire l'osservanza della normativa doganale; atti di esecuzione per determinare i dettagli specifici dell'accesso delle autorità diverse dalle autorità doganali ai servizi e sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE; atti di esecuzione relativi alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni, in quanto interessano un solo Stato membro; atti di esecuzione relativi al rimborso o allo sgravio di un importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, dal momento che tali decisioni riguardano direttamente il richiedente del rimborso o dello sgravio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(71)</NO.P>In casi debitamente giustificati, in cui imperativi motivi di urgenza lo richiedono, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili riguardanti: misure per assicurare l'applicazione uniforme dei controlli doganali, tra cui lo scambio di informazioni attinenti ai rischi e di analisi dei rischi, i criteri e le norme comuni in materia di rischio, le misure di controllo e i settori comuni di controllo prioritari; decisioni relative alla domanda di autorizzazione da parte di uno Stato membro ad avviare negoziati con un paese terzo finalizzati a concludere un accordo o un'intesa bilaterale sullo scambio di informazioni; misure per determinare la classificazione tariffaria delle merci; misure per determinare l'origine di merci specifiche; misure intese a stabilire il metodo appropriato o i criteri di valutazione doganale da impiegare per determinare il valore in dogana di merci in situazioni specifiche; misure che vietano temporaneamente il ricorso a garanzie globali; l'identificazione di una situazione di crisi e l'adozione delle misure idonee per affrontarla o attenuarne gli effetti negativi; decisioni che conferiscono a uno Stato membro il potere di negoziare e concludere un accordo bilaterale con un paese terzo sullo scambio di informazioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(72)</NO.P>La Commissione dovrebbe compiere ogni sforzo per garantire che gli atti delegati e gli atti di esecuzione di cui al presente regolamento entrino in vigore con sufficiente anticipo rispetto alla data di applicazione del codice per consentirne la tempestiva attuazione da parte degli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(73)</NO.P>Le disposizioni che fanno riferimento all'Autorità doganale dell'UE, fatto salvo l'articolo 238, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028. Fino a tale data l'Autorità doganale dell'UE dovrebbe svolgere le proprie funzioni avvalendosi dei sistemi elettronici esistenti sviluppati dalla Commissione per lo scambio di informazioni doganali. Le disposizioni relative al trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza e all'importatore presunto dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2028.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(74)</NO.P><STRING STRIKE="on">Nel 2032</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A decorrere dal 1° gennaio 2029</STRING></STRING> gli operatori economici <STRING STRIKE="on">possono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero avere il diritto di</STRING></STRING> iniziare a utilizzare, su base volontaria, le capacità del centro doganale digitale dell'UE. Entro <STRING STRIKE="on">la fine del 2037</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il 31 dicembre 2032</STRING></STRING> il centro doganale digitale dell'UE dovrebbe essere pienamente sviluppato e tutti gli operatori economici saranno tenuti a utilizzarlo. Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e gli importatori presunti saranno soggetti al controllo dello Stato membro nel quale sono stabiliti. In deroga a tale principio e in subordine al riesame, gli operatori che non hanno la qualifica "di fiducia e certificati" né di importatori presunti resteranno soggetti alla vigilanza dell'autorità doganale dello Stato membro in cui le merci sono ubicate fisicamente. Entro il 31 dicembre 2035 la Commissione dovrebbe valutare i due modelli di vigilanza, anche per quanto riguarda la loro efficacia nell'individuazione e nella prevenzione delle frodi. La valutazione dovrebbe altresì tenere conto degli aspetti relativi all'imposizione indiretta. Sulla base di tale valutazione la Commissione dovrebbe avere la facoltà di decidere mediante atto delegato se i due modelli sono mantenuti o se, in tutti i casi, l'autorità doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore dovrebbe sdoganare le merci. Anche il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale dovrebbe essere disciplinato in conformità alla determinazione dell'autorità doganale responsabile,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 46]</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo I</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Ambito di applicazione della normativa doganale e missione delle dogane</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto e ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento istituisce il codice doganale dell'Unione ("il codice") che stabilisce le norme e le procedure di carattere generale applicabili alle merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o ne escono.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento istituisce inoltre l'Autorità doganale dell'Unione europea ("Autorità doganale dell'UE") e stabilisce le disposizioni, le norme comuni e il quadro di governance per l'istituzione del centro doganale digitale dell'Unione europea ("centro doganale digitale dell'UE").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento istituisce un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane") che prevede un insieme integrato di servizi elettronici interoperabili, a livello dell'Unione, per sostenere l'interazione e migliorare lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i sistemi unionali non doganali di cui all'allegato I bis.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Stabilisce le norme per la cooperazione amministrativa digitale e la condivisione delle informazioni attraverso serie di dati interoperabili, nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve la normativa e le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione vigente in altri settori, il codice si applica in modo uniforme nell'intero territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alcune disposizioni della normativa doganale possono applicarsi al di fuori del territorio doganale dell'Unione nel quadro di normative specifiche o di convenzioni internazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Talune disposizioni della normativa doganale, incluse le semplificazioni ivi previste, si applicano agli scambi di merci unionali tra parti del territorio doganale dell'Unione cui si applicano le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> o della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).</FIELD></FOOTNOTE> e parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano, o agli scambi tra parti di tale territorio cui tali disposizioni non si applicano.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Missione delle autorità doganali</STI.ART><PARAG>Con l'obiettivo di conseguire un'applicazione armonizzata dei controlli doganali, favorire l'azione congiunta dell'unione doganale e contribuire al buon funzionamento del mercato interno, le autorità doganali sono responsabili della protezione degli interessi economici e finanziari dell'Unione e degli Stati membri, della sicurezza e del contributo alle altre politiche dell'Unione a tutela dei cittadini e dei residenti, dei consumatori, dell'ambiente e delle catene di approvvigionamento nel loro complesso, della protezione dell'Unione dal commercio illegale, dell'agevolazione delle attività commerciali legittime e della vigilanza degli scambi internazionale dell'Unione al fine di contribuire a un commercio equo e aperto nonché alla politica commerciale comune.</PARAG><PARAG>Le autorità doganali mettono in atto misure intese in particolare ai seguenti obiettivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantire <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficiente e</STRING></STRING> corretta riscossione dei dazi doganali e di altri oneri;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>garantire che le merci che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono destinate alla circolazione nel mercato interno ma</STRING></STRING> presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 49]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire che le merci che presentano un rischio per la sicurezza dei cittadini e dei residenti non entrino nel territorio doganale dell'unione adottando le misure idonee per controllare le merci e le catene di approvvigionamento; [Em. 50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>contribuire a proteggere la salute e la vita umana, animale e vegetale, l'ambiente, i consumatori e altri interessi pubblici tutelati da altre normative applicate dalle autorità doganali, in stretta collaborazione con altre autorità garantendo che le merci che presentano tali rischi non entrino o non escano dal territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>proteggere l'Unione dal commercio sleale, non conforme e illegale, anche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle merci contraffatte e non conformi alle altre normative applicate dalle autorità doganali, </STRING></STRING>attraverso un attento monitoraggio degli operatori economici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dei settori</STRING></STRING> e delle catene di approvvigionamento nonché un nucleo minimo di infrazioni doganali e sanzioni;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 51]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>sostenere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tutte</STRING></STRING> le attività commerciali legittime, mantenendo un equilibrio adeguato fra i controlli doganali e l'agevolazione degli scambi legittimi nonché semplificando i processi e i regimi doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> attraverso una solida analisi dei rischi in tempo reale resa possibile anche dai sistemi di intelligenza artificiale di cui all'articolo 29, paragrafo 1, lettera d); [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promuovere l'efficienza in termini di costi evitando duplicazioni e favorendo l'efficacia dei processi doganali e un uso efficiente delle relative risorse a livello nazionale e dell'Unione; [Em. 53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccogliere, analizzare e scambiare le pertinenti informazioni a sostegno di un processo decisionale basato su dati di fatto; [Em. 54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuire a migliorare l'applicazione complessiva degli atti giuridici dell'Unione in altri settori, come quelli che tutelano la sicurezza dei cittadini, dei residenti e dei consumatori, l'ambiente e le catene di approvvigionamento; [Em. 55] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire, qualora sia stata attivata la modalità di emergenza del mercato interno in conformità dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/2747 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024, che istituisce un quadro di misure in materia di emergenza e resilienza del mercato interno e che modifica il regolamento (CE) n. 2679/98 del Consiglio (regolamento sulle emergenze e la resilienza nel mercato interno) (GU L 2024/2747 dell’8.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2747/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il flusso di merci rilevanti ai fini della crisi, come definito all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, di tale regolamento. [Em. 56]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Territorio doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il territorio doganale dell'Unione comprende i seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il territorio del Regno del Belgio,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il territorio della Repubblica di Bulgaria,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il territorio della Repubblica ceca,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il territorio del Regno di Danimarca, a eccezione delle isole Færøer e della Groenlandia,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il territorio della Repubblica federale di Germania, a eccezione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il territorio della Repubblica di Estonia,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>il territorio dell'Irlanda,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>il territorio della Repubblica ellenica,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il territorio del Regno di Spagna, a eccezione di Ceuta e Melilla,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>il territorio della Repubblica francese, a eccezione dei paesi e territori d'oltremare francesi cui si applicano le disposizioni della parte quarta del TFUE,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>il territorio della Repubblica di Croazia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>il territorio della Repubblica italiana, a eccezione del comune di Livigno,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>il territorio della Repubblica di Cipro, conformemente alle disposizioni dell'atto di adesione del 2003,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>il territorio della Repubblica di Lettonia,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>il territorio della Repubblica di Lituania,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>il territorio del Granducato del Lussemburgo,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>il territorio dell'Ungheria,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>r)</NO.P>il territorio della Repubblica di Malta,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>s)</NO.P>il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>t)</NO.P>il territorio della Repubblica d'Austria,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>u)</NO.P>il territorio della Repubblica di Polonia,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>il territorio della Repubblica portoghese,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>w)</NO.P>il territorio della Romania,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>x)</NO.P>il territorio della Repubblica di Slovenia,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>y)</NO.P>il territorio della Repubblica slovacca,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>z)</NO.P>il territorio della Repubblica di Finlandia e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>aa)</NO.P>il territorio del Regno di Svezia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I seguenti territori, compresi le acque territoriali, le acque interne e lo spazio aereo, non facenti parte del territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale dell'Unione in base alle convenzioni e ai trattati che sono a essi applicabili:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>FRANCIA</PARAG><PARAG>Il territorio di Monaco quale definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese) del 27 settembre 1963, pag. 8679);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>CIPRO</PARAG><PARAG>Il territorio delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia quali definite nel trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, firmato a Nicosia il 16 agosto 1960 (United Kingdom Treaty Series No 4 (1961) Cmnd. 1252).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Delega di potere</STRING></STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">La Commissione ha il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrano e modificano il presente regolamento specificando le disposizioni della normativa doganale che si applicano agli scambi di merci unionali di cui all'articolo 1, paragrafo 4. Tali atti possono riguardare situazioni particolari inerenti agli scambi di merci unionali che interessano solo uno Stato membro. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 57]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Definizioni</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"autorità doganali": le amministrazioni doganali degli Stati membri competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"normativa doganale": il corpus legislativo costituito da quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il codice e le disposizioni integrative o di attuazione del medesimo adottate a livello dell'Unione o a livello nazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la tariffa doganale comune;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la normativa relativa alla fissazione del regime unionale delle franchigie doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le disposizioni doganali contenute in accordi internazionali, nella misura in cui siano applicabili nell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò include, fra l'altro, i pertinenti accordi ambientali multilaterali di cui l'Unione e gli Stati membri sono parte, nella misura in cui regolano la conformità delle merci</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 58]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2022/2399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, che istituisce l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane e modifica il regolamento (UE) n. 952/2013 (GU L 317 del 9.12.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e le disposizioni recanti modifica, integrazione o di attuazione di questo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"altre normative applicate dalle autorità doganali": normative diverse dalla normativa doganale applicabili alle merci che entrano, escono o transitano per il territorio doganale dell'Unione o destinate a essere immesse sul mercato dell'Unione, nella cui attuazione sono coinvolte le autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"misure di politica commerciale": in quanto parte di altre normative applicate dalle autorità doganali, le misure adottate a norma dell'articolo 207 TFUE, diverse dai dazi anti-dumping provvisori o definitivi, dai dazi compensativi o dalle misure di salvaguardia sotto forma di tariffe maggiorate su merci specifiche, incluse in particolare le misure di vigilanza speciale e di salvaguardia sotto forma di autorizzazioni all'importazione o all'esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"persona": una persona fisica, una persona giuridica e qualsiasi associazione di persone che non sia una persona giuridica, ma abbia, ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale, la capacità di agire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"operatore economico": una persona che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"stabilita nel territorio doganale dell'Unione":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se si tratta di una persona fisica, chiunque abbia la residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, chiunque abbia la propria sede statutaria, l'amministrazione centrale o una stabile organizzazione nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se si tratta di una persona giuridica con residenza multipla nel territorio doganale dell'Unione, essa si registra, a norma dell'articolo 19, seguendo l'ordine di cui alla lettera b); [Em. 59]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"stabile organizzazione": una sede fissa d'affari in cui sono presenti in modo permanente le necessarie risorse umane e tecniche e attraverso la quale vengono espletate in tutto o in parte le operazioni doganali di una persona;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"decisione doganale": qualsiasi atto delle autorità doganali, relativo alla normativa doganale, che deliberi su un caso particolare e che abbia effetti giuridici sulla o sulle persone interessate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>"regime doganale": uno dei regimi seguenti cui possono essere vincolate le merci conformemente al codice:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>immissione in libera pratica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>regimi speciali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"formalità doganali": tutte le operazioni che devono essere effettuate da una persona e dalle autorità doganali per ottemperare alla normativa doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>"importatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci provenienti da un paese terzo debbano essere introdotte nel territorio doganale dell'Unione o, salvo diversamente disposto, chiunque sia considerato un importatore presunto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>"importatore presunto": chiunque intervenga nella vendita a distanza di merci da importare da paesi terzi nel territorio doganale dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso chiunque</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> sia autorizzato ad avvalersi del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 60]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>"esportatore": chiunque abbia il potere di determinare e abbia determinato che le merci debbano essere esportate dal territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>"rappresentante doganale": qualsiasi persona nominata da un'altra persona affinché la rappresenti presso le autorità doganali per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>"dati": qualsiasi rappresentazione digitale e non digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di documento, registrazione sonora, visiva o audiovisiva;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>"sorveglianza doganale": raccolta e analisi delle informazioni relative alle merci che entrano, escono o transitano attraverso il territorio doganale dell'Unione al fine di monitorarne la circolazione a livello unionale e garantire l'applicazione uniforme dei controlli doganali, il rispetto della normativa doganale e di altre normative applicate dalle autorità doganali e contribuire all'analisi e alla gestione dei rischi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>"rischio": la probabilità che si verifichi un evento, e il suo eventuale impatto, in relazione alle merci circolanti tra il territorio doganale dell'Unione e paesi non facenti parte di tale territorio e in relazione alla presenza nel territorio doganale dell'Unione di merci non unionali, che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>comprometterebbe gli interessi finanziari o economici dell'Unione e dei suoi Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>costituirebbe una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi cittadini e residenti; <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 61]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rappresenterebbe una minaccia per la salute pubblica all'interno dell'Unione; o [Em. 62]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>impedirebbe la corretta applicazione di misure unionali o nazionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>"analisi economica": la valutazione o la quantificazione di una politica o di un fenomeno economico, per capire in quale modo i fattori economici incidano sul funzionamento di una politica, di una zona geografica o di un gruppo di persone al fine di migliorare le future decisioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>"gestione del rischio": la sistematica identificazione del rischio, anche attraverso l'identificazione di profili di operatori economici a rischio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e operazioni sospette</STRING></STRING>, e l'attuazione di tutte le misure necessarie per limitare l'esposizione ai rischi;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>"vigilanza doganale": un'azione adottata di norma delle autorità doganali al fine di garantire che la normativa doganale e, se del caso, altre normative applicate dalle autorità doganali siano rispettate o contribuiscano altrimenti alla gestione dei rischi correlati a tali merci e alle relative catene di approvvigionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>"controlli doganali": atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la conformità con la normativa doganale e con altre normative applicate dalle autorità doganali o contribuire altrimenti alla gestione dei rischi correlati alle merci e alle relative catene di approvvigionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>"controlli casuali": controlli doganali basati sui principi del campionamento casuale, con riguardo alla popolazione di interesse;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>"titolare delle merci": la persona che ha il controllo fisico delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>"trasportatore":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nel contesto dell'entrata, la persona che fa entrare le merci nel territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto nel territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>nel caso del trasporto combinato, per "trasportatore" si intende la persona la quale gestisce il mezzo di trasporto che, allorché è introdotto nel territorio doganale dell'Unione, circola autonomamente come mezzo di trasporto attivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude il contratto ed emette la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>nel contesto dell'uscita, la persona che fa uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione o che assume la responsabilità del loro trasporto al di fuori del territorio doganale dell'Unione. Tuttavia:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>nel caso del trasporto combinato, ove il mezzo di trasporto attivo che esce dal territorio doganale dell'Unione trasporti unicamente un altro mezzo di trasporto che, a seguito dell'arrivo del mezzo di trasporto attivo a destinazione, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per "trasportatore" si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circolerà autonomamente allorché il mezzo di trasporto che esce dal territorio doganale dell'Unione sarà arrivato a destinazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>nel caso di traffico marittimo o aereo in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per "trasportatore" si intende la persona che conclude un contratto ed emette una polizza di carico o una lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci al di fuori del territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>"analisi dei rischi": l'elaborazione di dati, informazioni o documenti, compresi i dati personali, al fine di identificare o quantificare i possibili rischi, avvalendosi se del caso di metodi analitici pertinenti e dell'intelligenza artificiale, in conformità con l'articolo 3, punto 1, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Proposta di regolamento (UE) 20../... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione [COM(2021)206 final] [(2021/0106(COD)].</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>"segnali di rischio": l'indicazione di un possibile rischio sulla base di operazioni automatizzate di elaborazione per l'analisi dei rischi di dati, informazioni o documenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>"risultato dell'analisi dei rischi": la determinazione, nel caso di un segnale, che un rischio è o non è considerato presente, sulla base di un'elaborazione automatica o di un'ulteriore valutazione umana del segnale di rischio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>"raccomandazione di controllo": il parere di un'autorità doganale o dell'Autorità doganale dell'UE sull'opportunità di effettuare un controllo doganale e, in caso affermativo, il momento e il luogo in cui effettuarlo e quale autorità doganale è competente a svolgerlo, inclusa l'individuazione di eventuali ulteriori azioni diverse dai controlli doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>"decisione di controllo": l'atto individuale con cui le autorità doganali decidono se un controllo doganale deve essere effettuato o no;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>"risultato del controllo": il risultato preliminare e finale di un controllo, comprese eventuali ulteriori azioni indicate, e le autorità competenti interessate dall'esito o dalle azioni eventuali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>"settori comuni di controllo prioritari": una selezione di procedure doganali particolari, tipi di merci, percorsi delle merci, modi di trasporto od operatori economici che vengono sottoposti a livelli accresciuti di analisi del rischio e a misure di attenuazione e controlli doganali per un determinato periodo, fatti salvi gli altri controlli abitualmente eseguiti dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>"criteri e norme comuni di rischio": i parametri per l'analisi dei rischi per un settore a rischio e le relative norme sull'applicazione pratica dei criteri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>"strategia di vigilanza": un approccio inteso a trattare un rischio specifico, che mira a equilibrare gli sforzi operativi della vigilanza doganale e le misure di attenuazione lungo tutta la catena di approvvigionamento in modo proporzionato ed efficace;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>"spedizione": merci trasportate da uno speditore a un destinatario, con lo stesso mezzo di trasporto, anche multimodale, e provenienti dallo stesso territorio o paese terzo, dello stesso tipo, classe o descrizione o condizionate insieme, nell'ambito dello stesso contratto di trasporto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>"posizione doganale": la posizione di una merce come merce unionale o come merce non unionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>"merci unionali": merci che rientrano in una delle categorie seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione, senza aggiunta di merci importate da paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione da paesi terzi e immesse in libera pratica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>merci ottenute o prodotte nel territorio doganale dell'Unione esclusivamente da merci di cui alla lettera b) oppure da merci di cui alle lettere a) e b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>"merci non unionali": le merci diverse da quelle di cui al punto 46 o che hanno perso la posizione doganale di merci unionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>39)</NO.P>"svincolo delle merci": atto con il quale le autorità doganali, o altri soggetti per loro conto, mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale si intende vincolarle;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>"dichiarazione sommaria di entrata": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono entrare nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>41)</NO.P>"dichiarazione sommaria di uscita": l'atto con il quale una persona informa le autorità doganali, nelle forme e modalità prescritte ed entro un termine specifico, che le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>42)</NO.P>"dichiarazione per la custodia temporanea": l'atto con il quale una persona segnala, nelle forme e modalità prescritte, che le merci sono poste in custodia temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>43)</NO.P>"dichiarazione doganale ": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare le merci a un determinato regime doganale, con l'indicazione, se del caso, dell'eventuale specifica procedura da applicare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>44)</NO.P>"dichiarante": la persona che presenta una dichiarazione doganale, una dichiarazione per la custodia temporanea, una dichiarazione sommaria di entrata, una dichiarazione sommaria di uscita, una dichiarazione di riesportazione oppure una notifica di riesportazione a nome proprio, ovvero la persona in nome della quale è presentata tale dichiarazione o notifica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>45)</NO.P>"dichiarazione di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, a eccezione di quelle sottoposte a procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>46)</NO.P>"notifica di riesportazione": atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di far uscire merci non unionali, che sono sottoposte alla procedura di zona franca o in custodia temporanea, dal territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>47)</NO.P>"vendite a distanza di beni importati da paesi terzi": vendite a distanza di merci importate da paesi terzi o territori terzi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 14, paragrafo 4, punto 2), della direttiva 2006/112/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>48)</NO.P>"produttore":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il fabbricante del prodotto ai sensi di altra normativa applicabile a tale prodotto; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il produttore relativamente ai prodotti agricoli di cui all'articolo 38, paragrafo 1, TFUE o alle materie prime; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se non vi è un fabbricante o un produttore ai sensi delle lettere a) e b), la persona fisica o giuridica o l'associazione di persone che ha fabbricato il prodotto o che l'ha fatto fabbricare e che immette in commercio tale prodotto a nome della persona o con il suo marchio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>49)</NO.P>"fornitore del prodotto": persona fisica o giuridica o associazione di persone nella catena di approvvigionamento che fabbrica un prodotto in tutto o in parte, in qualità di produttore o in qualsiasi altra circostanza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>50)</NO.P>"custodia temporanea": situazione in cui si trovano le merci non unionali custodite temporaneamente sotto vigilanza doganale nel periodo che intercorre tra il momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale e il loro vincolo a un regime doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>51)</NO.P>"prodotti trasformati": merci vincolate a un regime di perfezionamento che sono state sottoposte a operazioni di perfezionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>52)</NO.P>"operazioni di perfezionamento": le operazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la lavorazione di merci, compresi il loro montaggio, il loro assemblaggio o il loro adattamento ad altre merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la trasformazione di merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la distruzione di merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la riparazione di merci, compresi il loro riattamento e la loro messa a punto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'utilizzazione di merci che non si ritrovano nei prodotti trasformati, ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento, anche se scompaiono totalmente o parzialmente nel processo di trasformazione (accessori per la produzione);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>53)</NO.P>"titolare del regime del transito": la persona che presenta la dichiarazione di transito o che comunica le informazioni necessarie per vincolare le merci a tale regime o per conto della quale la dichiarazione è presentata o tali informazioni comunicate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>54)</NO.P>"tasso di rendimento": la quantità o la percentuale di prodotti trasformati ottenuta dal perfezionamento di una determinata quantità di merci vincolate a un regime di perfezionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>55)</NO.P>"paese terzo": un paese o un territorio al di fuori del territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>56)</NO.P>"trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza": il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, e alla parte prima, sezione II, punto G, dell'allegato I, del regolamento (CEE) n. 2658/87;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>57)</NO.P>"obbligazione doganale": l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e qualsiasi altro onere </STRING></STRING>applicabile a una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>58)</NO.P>"debitore": la persona tenuta ad assolvere l'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>59)</NO.P>"dazi all'importazione": i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>60)</NO.P>"dazi all'esportazione": i dazi doganali dovuti all'esportazione delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>61)</NO.P>"rimborso": la restituzione di un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che sia stato pagato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>62)</NO.P>"sgravio": esonero dall'obbligo di pagare un importo del dazio all'importazione o all'esportazione che non sia stato pagato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>63)</NO.P>"commissioni di acquisto": una somma versata da un importatore a un agente che lo rappresenta al momento dell'acquisto di merci da valutare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64)</NO.P>"crisi": evento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">naturale o provocato dall'uomo, di carattere e portata straordinari, che avviene in seno all'Unione o al di fuori di quest'ultima, che</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">o situazione che improvvisamente</STRING> mette a repentaglio la sicurezza, la salute e la vita dei cittadini, degli operatori economici e del personale delle autorità doganali e che esige misure urgenti con riguardo all'entrata, all'uscita o al transito di merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 65]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"cellula di risposta alle crisi": punto di contatto in seno all'Autorità doganale dell'UE che coordina gli sforzi dell'UE di risposta alle crisi all'interno dell'unione doganale; [Em. 66]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"microimprese e piccole e medie imprese" o "MPMI": le microimprese e le piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione; [Em. 67]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"altro onere": qualsiasi diritto imposto in aggiunta ai dazi doganali, all'IVA, ai diritti per le formalità doganali e alle spese postali; [Em. 68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"acquirente finale": una persona fisica o giuridica residente o stabilita nell'Unione, alla quale è stato messo a disposizione un prodotto da un venditore o da un mercato; [Em. 69]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"ambiente nazionale dello sportello unico per le dogane": un insieme di servizi elettronici istituiti da uno Stato membro per consentire lo scambio di informazioni tra i sistemi elettronici della sua autorità doganale, delle autorità competenti partner e degli operatori economici; [Em. 70]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"autorità competente partner": l'autorità di uno Stato membro, o la Commissione, abilitata a svolgere una funzione designata in relazione all'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione; [Em. 71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 octies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"formalità non doganale dell'Unione": tutte le operazioni che devono essere svolte da un operatore economico o un'autorità competente partner è tenuto a svolgere per la circolazione internazionale di merci, in conformità della normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale; [Em. 72]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 nonies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"documento di accompagnamento non doganale": qualsiasi documento richiesto rilasciato da un'autorità competente partner o redatto da un operatore economico, o qualsiasi informazione richiesta fornita da un operatore economico, per certificare che le formalità non doganali dell'Unione sono state espletate; [Em. 73]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 decies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"gestione della quantità": l'attività di monitoraggio e gestione della quantità di merci autorizzata dalle autorità competenti partner conformemente alla normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale sulla base delle informazioni fornite dalle autorità doganali; [Em. 74]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 undecies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"sistema non doganale dell'Unione": un sistema elettronico dell'Unione istituito dalla normativa dell'Unione, utilizzato per conseguire gli obiettivi della normativa dell'Unione o ivi menzionato, per conservare informazioni sull'espletamento della rispettiva formalità non doganale dell'Unione; [Em. 75]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>64 duodecies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"codice di registrazione e identificazione dell'operatore economico (codice EORI)": il codice di registrazione e identificazione degli operatori economici (codice EORI) quale definito all'articolo 1, punto 18), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 76]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Principi generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Decisioni adottate su richiesta</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chiunque chieda che sia presa una decisione riguardante l'applicazione della normativa doganale fornisce alle autorità doganali competenti tutte le informazioni da esse richieste per poter decidere.</PARAG><PARAG>Una decisione può anche essere chiesta da più persone e presa nei confronti di più persone, alle condizioni stabilite dalla normativa doganale.</PARAG><PARAG>Salvo diversamente disposto, l'autorità doganale competente è quella del luogo in cui è stabilito il richiedente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali verificano, senza indugio e comunque entro <STRING STRIKE="on">30</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giorni di calendario dal ricevimento della richiesta di decisione, se sono soddisfatte le condizioni per l'accettazione di tale richiesta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 77]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Se le autorità doganali stabiliscono che la richiesta contiene tutte le informazioni necessarie affinché siano in grado di adottare la decisione, informano il richiedente dell'accettazione entro il termine specificato al primo comma.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui, ai fini della valutazione della domanda, le autorità doganali necessitino di informazioni aggiuntive da parte di altre autorità nazionali o internazionali competenti, esse informano il richiedente e lo aggiornano entro 15 giorni di calendario in merito alla loro decisione. [Em. 78]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Se ritengono che la domanda non contenga tutti i dati necessari, le autorità doganali chiedono al richiedente di fornire ulteriori informazioni pertinenti entro un termine ragionevole non superiore a 30 giorni di calendario. Anche nel caso in cui abbiano richiesto informazioni supplementari al richiedente, le autorità doganali decidono se la domanda sia completa e possa essere accettata oppure se sia incompleta e debba essere respinta non oltre 60 giorni civili dalla data della prima domanda. Se le autorità doganali non informano esplicitamente il richiedente entro detto termine circa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la completezza e </STRING></STRING>l'accettazione della domanda, questa è considerata accettata allo scadere dei 60 giorni di calendario.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 79]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Salvo ove diversamente disposto, l'autorità doganale competente adotta una decisione ai sensi del paragrafo 1 entro <STRING STRIKE="on">120</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90</STRING></STRING> giorni civili dalla data di accettazione della domanda e ne informa tempestivamente il richiedente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 80]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Se si trovano nell'impossibilità di rispettare il termine per l'adozione di una decisione, prima che esso scada le autorità doganali ne informano il richiedente, indicando i motivi di tale impossibilità e l'ulteriore periodo di tempo che ritengono necessario per decidere. Salvo che sia altrimenti disposto, tale ulteriore periodo di tempo non supera i 30 giorni di calendario.</PARAG><PARAG>Fatto salvo il secondo comma, le autorità doganali possono prorogare il termine per l'adozione di una decisione, come previsto dalla normativa doganale, qualora sia il richiedente a farne richiesta per realizzare adeguamenti al fine di assicurare il rispetto delle condizioni e dei criteri richiesti per adottare una decisione favorevole. Gli adeguamenti e l'ulteriore periodo di tempo necessario per realizzarli sono comunicati alle autorità doganali, che decidono in merito alla proroga.</PARAG><PARAG>Nel caso in cui le autorità doganali non riescano ad adottare una decisione entro i termini di cui al primo, secondo e terzo comma, il richiedente può considerare respinta la domanda e ha la facoltà di appellarsi avverso tale decisione negativa. Il richiedente può altresì informare l'Autorità doganale dell'UE che le autorità doganali non hanno adottato una decisione entro i termini previsti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tal caso, si riceve una notifica automatica tramite il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 81]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta orientamenti chiari sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE, in particolare del centro doganale digitale dell'UE. [Em. 82]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Salvo se altrimenti specificato dalla decisione o dalla normativa doganale, la decisione ha efficacia a decorrere dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta. A eccezione dei casi previsti dall'articolo 17, paragrafo 2, le decisioni adottate sono applicabili dalle autorità doganali a decorrere da tale data.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto nella normativa doganale, la validità della decisione non è limitata nel tempo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per il richiedente, le autorità doganali comunicano le motivazioni su cui intendono basare la decisione al richiedente, cui è data la possibilità di esprimere il proprio punto di vista entro un dato termine a decorrere dalla data in cui il richiedente riceve la comunicazione o si ritiene l'abbia ricevuta ("diritto di essere ascoltati"). Dopo la scadenza di detto termine, la decisione è notificata nella debita forma al richiedente.</PARAG><PARAG>Il primo comma non si applica nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se riguarda una decisione relativa a informazioni vincolanti ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in caso di rifiuto del beneficio di un contingente tariffario qualora sia raggiunto il volume del contingente tariffario specificato di cui all'articolo 145, paragrafo 4, primo comma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se lo richiedono la natura o il livello della minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti, per la salute umana, animale o vegetale, per l'ambiente o per i consumatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>se la decisione mira a garantire l'esecuzione di un'altra decisione per la quale al richiedente è stata concessa l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista, fatto salvo il diritto dello Stato membro interessato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>se pregiudica indagini avviate per lottare contro le frodi; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">in altri casi specifici. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 83]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Una decisione che ha conseguenze sfavorevoli per il richiedente è motivata e menziona il diritto di ricorso di cui all'articolo 16.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di determinare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le eccezioni per designare l'ufficio doganale competente di cui al paragrafo 1, terzo comma, del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni per l'accettazione di una domanda di cui al paragrafo 2 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nei casi in cui i termini per adottare una decisione specifica, compresa l'eventuale proroga di tali termini, differiscano dai termini di cui al paragrafo 3 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 4 del presente articolo, in cui la decisione produce effetti a decorrere da una data che è diversa dalla data in cui il richiedente la riceve o si ritiene l'abbia ricevuta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 5 del presente articolo in cui la validità della decisione è limitata nel tempo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>la durata del periodo di cui al paragrafo 6, primo comma, del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">i casi specifici di cui al paragrafo 6, secondo comma, lettera f), del presente articolo. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 84]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">specifica, mediante</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che specificano</STRING></STRING> la procedura per: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 85]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la presentazione e l'accettazione della domanda di decisione di cui ai paragrafi 1 e 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli orientamenti sulle procedure per la gestione delle decisioni in caso di guasto tecnico dell'infrastruttura dei sistemi elettronici centralizzati dell'UE; [Em. 86]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'adozione della decisione di cui al presente articolo, compresi, se del caso, il diritto di essere ascoltati e la consultazione di altri Stati membri interessati.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Gestione delle decisioni adottate su richiesta</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il destinatario della decisione rispetta gli obblighi da essa derivanti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il destinatario della decisione monitora costantemente il rispetto delle condizioni e dei criteri nonché l'assolvimento degli obblighi derivati dalle decisioni e, se del caso, stabilisce controlli interni in grado di prevenire, individuare e rettificare operazioni illegali o irregolari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il destinatario della decisione informa senza indugio le autorità doganali in merito a eventuali fattori emersi dopo l'adozione della decisione e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di tale decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali monitorano regolarmente se il destinatario della decisione continui a soddisfare i criteri pertinenti e rispetti i relativi obblighi, in particolare la capacità di prevenire, reagire e porre rimedio agli errori attraverso adeguati controlli interni. In base a tale attività di monitoraggio le dogane valutano il profilo di rischio del destinatario della decisione, se opportuno. Se il destinatario della decisione risulta stabilito nel territorio doganale dell'Unione da meno di tre anni, le autorità doganali provvedono a un attento controllo nel primo anno dopo che la decisione è adottata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali comunicano all'Autorità doganale dell'UE le decisioni adottate su richiesta e tutte le attività di monitoraggio svolte a norma del paragrafo 4. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto di tali informazioni ai fini di gestione dei rischi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali registrano le decisioni nei sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dagli Stati membri e dalla Commissione. Gli Stati membri e la Commissione hanno accesso a tali decisioni e alle corrispondenti informazioni in tali sistemi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Fatte salve le disposizioni stabilite in altri settori che specificano in quali casi le decisioni non hanno effetto o sono nulle, le autorità doganali che hanno preso una decisione possono annullarla, revocarla o modificarla in ogni momento se essa non è conforme alla normativa doganale. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE circa l'annullamento, la revoca e la modifica di tali decisioni doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>In casi specifici le autorità doganali svolgono le seguenti funzioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>riesaminano una decisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sospendono una decisione che non deve essere annullata, revocata o modificata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L'autorità doganale competente per adottare la decisione sospende la decisione anziché annullarla, revocarla o modificarla nel caso in cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tale autorità doganale ritiene che possa sussistere un motivo sufficiente di annullamento, revoca o modifica della decisione, ma non dispone ancora di tutti gli elementi necessari per decidere in merito all'annullamento, alla revoca o alla modifica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tale autorità doganale ritiene che le condizioni relative alla decisione non siano soddisfatte o che il destinatario della decisione non rispetti gli obblighi imposti a norma di tale decisione e che sia opportuno consentire al destinatario della decisione di adottare provvedimenti per assicurare l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il destinatario della decisione chiede tale sospensione perché si trova temporaneamente nell'incapacità di soddisfare le condizioni previste per la decisione o di rispettare gli obblighi imposti a norma di tale decisione.</PARAG><PARAG>Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo il destinatario della decisione informa l'autorità doganale competente a prendere la decisione dei provvedimenti che adotterà per garantire l'adempimento delle condizioni o il rispetto degli obblighi, nonché del periodo di tempo necessario per adottare detti provvedimenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>norme particolareggiate per il monitoraggio di una decisione di cui ai paragrafi da 2 a 4 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i casi specifici e le norme per il riesame delle decisioni, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Validità delle decisioni a livello dell'Unione</STI.ART><PARAG>Salvo i casi in cui la decisione disponga che il suo effetto sia limitato a uno o ad alcuni Stati membri, le decisioni relative all'applicazione della normativa doganale sono valide nell'intero territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Annullamento di decisioni favorevoli</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali annullano una decisione favorevole al destinatario della decisione se ricorrono tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la decisione è stata adottata sulla base di informazioni inesatte o incomplete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il destinatario della decisione sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che le informazioni erano inesatte o incomplete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se le informazioni fossero state esatte e complete, la decisione sarebbe stata diversa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'annullamento della decisione è notificato al destinatario della decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se non altrimenti specificato nella decisione conformemente alla normativa doganale, gli effetti dell'annullamento decorrono dalla data da cui decorrevano gli effetti della decisione iniziale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">specifica, mediante</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che specificano</STRING></STRING> le norme per l'annullamento di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura <STRING STRIKE="on">di </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'</STRING></STRING>esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 87]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Revoca e modifica di decisioni favorevoli</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Una decisione favorevole è revocata o modificata se, in casi diversi da quelli di cui all'articolo 9:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non erano o non sono più soddisfatte una o più delle condizioni previste per la sua adozione; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>su richiesta del destinatario della decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto, una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata soltanto nei confronti di una persona che non ottempera un obbligo da essa imposto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La revoca o la modifica della decisione è notificata al destinatario della decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla revoca o modifica della decisione si applica l'articolo 6, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Tuttavia, in casi eccezionali in cui gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, le autorità doganali possono rinviare fino a un anno la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica. Tale data è indicata nella decisione di revoca o di modifica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 2, in cui una decisione favorevole destinata a più persone può essere revocata anche nei confronti di persone diverse dalla persona che non rispetta un obbligo imposto dalla decisione stessa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i casi eccezionali in cui le autorità doganali possono rinviare la data di decorrenza degli effetti della revoca o modifica conformemente al paragrafo 4, secondo comma.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">specifica, mediante</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> atti di esecuzione<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che specificano</STRING></STRING> le norme procedurali per la revoca o la modifica di decisioni favorevoli. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura <STRING STRIKE="on">di </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'</STRING></STRING>esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 88]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Decisioni adottate senza richiesta preventiva</STI.ART><PARAG>Fatta eccezione per i casi in cui un'autorità doganale agisce in qualità di autorità giudiziaria, l'articolo 6, paragrafi 4, 5, 6 e 7, l'articolo 7, paragrafo 7, e gli articoli 8, 9 e 10 si applicano anche alle decisioni adottate dalle autorità doganali senza preventiva richiesta della persona interessata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Limitazioni applicabili alle decisioni su merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea</STI.ART><PARAG>Salvo qualora la persona interessata ne faccia richiesta, la revoca, la modifica o la sospensione di una decisione favorevole non incide sulle merci che, al momento in cui la revoca, la modifica o la sospensione acquista efficacia, sono già state vincolate e sono ancora vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea in virtù della decisione revocata, modificata o sospesa.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Informazioni vincolanti</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Decisioni relative alle informazioni vincolanti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali adottano, su richiesta, decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti ("decisioni ITV") o decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine ("decisioni IVO") e decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana ("decisioni IVVD").</PARAG><PARAG>Tale richiesta non è accettata in uno dei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se la domanda è presentata o è già stata presentata, presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal destinatario della decisione o per suo conto:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>per le decisioni ITV, relativamente alle stesse merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>per le decisioni IVO, relativamente alle stesse merci e nelle stesse circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>per le decisioni IVVD, relativamente alle merci nelle stesse circostanze che determinano il valore in dogana;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione relativa a informazioni vincolanti o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono tali soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine o il valore in dogana delle merci per:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le decisioni relative a informazioni vincolanti sono valide per un periodo di tre anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse hanno efficacia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Per l'applicazione di una decisione relativa a informazioni vincolanti nel contesto di un particolare regime doganale, il destinatario della decisione è in grado di provare quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nel caso di una decisione ITV, che le merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>nel caso di una decisione IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l'acquisizione dell'origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nel caso di una decisione IVVD, che le circostanze che determinano il valore in dogana delle merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dell'adozione delle misure di cui all'articolo 146, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>In tali casi le decisioni ITV cessano di essere valide con effetto a decorrere dalla data della domanda di tali misure o modifiche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Una decisione IVO cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se l'Unione adotta un atto unionale giuridicamente vincolante o conclude un accordo che diventa applicabile nell'Unione e la decisione IVO non è più conforme alla legislazione che ne deriva, con effetto dalla data di applicazione di detto atto o accordo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se la decisione IVO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non è o</STRING></STRING> non è più compatibile con l'accordo relativo alle regole in materia di origine istituito nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) o con i pareri consultivi, le informazioni, la consulenza e atti analoghi relativi alla determinazione dell'origine delle merci per garantire l'uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione di tale accordo, con effetto dalla data della loro pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 89]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 3 in uno dei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se l'adozione di un atto dell'Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se le decisioni IVO non sono più compatibili con l'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio o con l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sulla valutazione in dogana) o con le decisioni adottate ai fini dell'interpretazione di tale accordo dal comitato per la valutazione in dogana, con effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La cessazione della validità delle decisioni relative a informazioni vincolanti non ha effetto retroattivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In deroga all'articolo 7, paragrafo 7, e all'articolo 9, le autorità doganali annullano le decisioni relative a informazioni vincolanti solo se sono basate su informazioni inesatte o incomplete comunicate dai richiedenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le autorità doganali revocano le decisioni relative a informazioni vincolanti a norma dell'articolo 7, paragrafo 7, e dell'articolo 10. Tuttavia tali decisioni non sono revocate su richiesta del destinatario della decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le decisioni relative alle informazioni vincolanti non possono essere modificate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le autorità doganali revocano le decisioni ITV se non sono più compatibili con l'interpretazione delle nomenclature di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere a) e b), a seguito di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>note esplicative di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetto a decorrere dalla data della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>decisioni di classificazione, pareri in materia di classificazione o modifiche delle note esplicative della nomenclatura del sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci adottati dall'organizzazione istituita dalla convenzione che crea un Consiglio di cooperazione doganale, conclusa a Bruxelles il 15 dicembre 1950, con effetto dalla data di pubblicazione della comunicazione della Commissione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>, serie C.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Le decisioni IVO e IVVD sono revocate se non sono più compatibili con una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, con effetto dalla data di pubblicazione del dispositivo della sentenza nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Laddove una decisione relativa a informazioni vincolanti cessa di essere valida a norma del paragrafo 1, lettera b), o dei paragrafi 2 o 3, oppure è revocata a norma dei paragrafi 6, 8 o 9, la decisione può ancora essere utilizzata con riguardo a contratti vincolanti che erano basati sulla decisione ed erano conclusi prima della sua revoca o della scadenza della sua validità. Tale uso esteso non si applica laddove una decisione IVO sia adottata per merci da esportare.</PARAG><PARAG>L'uso esteso di cui al primo comma non supera i sei mesi dalla data della revoca o dalla data di scadenza della validità della decisione relativa a informazioni vincolanti. Tuttavia una misura di cui all'articolo 146, paragrafo 4, all'articolo 151 o all'articolo 158 può escludere tale uso esteso o stabilire un periodo di tempo più breve. Nel caso di prodotti per i quali, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali, viene presentato un certificato di importazione o di esportazione, il periodo di validità di detto certificato sostituisce il periodo di sei mesi.</PARAG><PARAG>Per beneficiare dell'uso esteso di una decisione relativa a informazioni vincolanti, il destinatario di tale decisione presenta una richiesta alle autorità doganali che hanno preso la decisione entro 30 giorni dalla data della sua revoca o della scadenza della sua validità, indicando le quantità per le quali si richiede un periodo di uso esteso e lo Stato membro o gli Stati membri nei quali le merci saranno sdoganate nel periodo di uso esteso. Tale autorità doganale adotta una decisione in merito all'uso esteso e ne informa il destinatario senza indugio e comunque entro 30 giorni dalla data in cui riceve tutte le informazioni necessarie per essere in grado di prendere tale decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La Commissione comunica alle autorità doganali se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'adozione di decisioni relative a informazioni vincolanti è sospesa per le merci la cui classificazione tariffaria corretta e uniforme o la cui determinazione dell'origine o la cui determinazione del valore in dogana non è assicurata; oppure o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la sospensione di cui alla lettera a) è ritirata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>La Commissione può adottare decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare decisioni ITV, IVO o IVVD al fine di assicurare una classificazione tariffaria corretta e uniforme o la determinazione dell'origine delle merci o la determinazione del valore in dogana. Prima di adottare tale decisione la Commissione comunica i motivi sui quali intende basare la propria decisione al destinatario della decisione ITV, IVO o IVVD, che ha la facoltà di esprimere il proprio punto di vista entro il termine indicato dalla data in cui tale persona riceve la comunicazione o si ritenga che l'abbia ricevuta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, a norma dell'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento, mediante determinazione delle norme relative all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 12 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda la comunicazione alle persone interessate dei motivi sui quali la Commissione intende basare la propria decisione e il termine entro il quale tali persone possono esprimere il proprio punto di vista.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>La Commissione adotta<STRING STRIKE="on">, mediante</STRING> atti di esecuzione<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che stabiliscono</STRING></STRING> le norme procedurali per: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 90]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>utilizzare una decisione relativa a informazioni vincolanti dopo la data della sua revoca o della scadenza della sua validità, conformemente al paragrafo 10;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la comunicazione della Commissione alle autorità doganali conformemente al paragrafo 11, lettere a) e b).</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15.</NO.P>La Commissione adotta<STRING STRIKE="on">, mediante</STRING> atti di esecuzione<STRING STRIKE="on">, le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sotto forma di</STRING></STRING> decisioni in cui chiede agli Stati membri di revocare le decisioni di cui al paragrafo 12. <STRING STRIKE="on">Tali atti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale atto</STRING></STRING> di esecuzione <STRING STRIKE="on">sono adottati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è adottato</STRING></STRING> secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 91]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Ricorsi</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Decisioni prese da un'autorità giudiziaria</STI.ART><PARAG>Gli articoli 16 e 17 non si applicano ai ricorsi presentati a scopo di annullamento, revoca o modifica di una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa da un'autorità giudiziaria o da autorità doganali che agiscono in veste di autorità giudiziarie.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Diritto di ricorso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualsiasi persona ha il diritto di proporre ricorso avverso una decisione in materia di applicazione della normativa doganale presa dalle autorità doganali che la riguardi direttamente e individualmente.</PARAG><PARAG>È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini di cui all'articolo 6, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il ricorso può essere esperito in almeno due fasi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in una prima fase, dinanzi alle autorità doganali o a un'autorità giudiziaria o ad altro organo designato a tale scopo dagli Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in una seconda fase, dinanzi a un organo superiore indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, conformemente alle disposizioni vigenti negli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il ricorso è presentato nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o è stata chiesta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la procedura di ricorso consenta una rapida conferma o correzione delle decisioni prese dalle autorità doganali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Sospensione dell'applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La presentazione di un ricorso non sospende l'applicazione della decisione contestata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali sospendono tuttavia, interamente o in parte, l'applicazione di tale decisione quando hanno fondati motivi di ritenere che la decisione contestata sia incompatibile con la normativa doganale o che vi sia da temere un danno irreparabile per l'interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui al paragrafo 2, quando la decisione contestata ha per effetto l'obbligo di pagare dazi all'importazione o dazi all'esportazione, la sospensione dell'attuazione di tale decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia, a meno che sia accertato, sulla base di una valutazione documentata, che tale garanzia può provocare al debitore gravi difficoltà di carattere economico.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 4</TI><STI.GR>Oneri e costi</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Divieto di oneri e costi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali non impongono alcun onere per l'espletamento dei controlli doganali o di qualsiasi altro atto richiesto dall'applicazione della normativa doganale durante gli orari ufficiali di apertura degli uffici doganali competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Esse possono imporre oneri o recuperare costi per servizi specifici resi, in particolare, in relazione a quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la presenza, ove richiesta, del personale doganale fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 92]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare in relazione alle decisioni prese a norma dell'articolo 13 o alla fornitura di informazioni a norma dell'articolo 39;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">misure di controllo eccezionali, quando sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 93]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo II</TI><STI.GR>DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Registrazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Registrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori economici stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabiliti al fine di ottenere un numero di registrazione e identificazione dell'operatore economico (EORI). Ove possibile, tale registrazione include anche l'identificazione elettronica dell'operatore nei regimi nazionali di identificazione elettronica di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori economici registrati informano le autorità doganali di qualsiasi modifica dei loro dati di registrazione, in particolare se ciò comporta una modifica del loro luogo di stabilimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In casi specifici, gli operatori economici che non sono stabiliti nel territorio doganale dell'Unione si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto, le persone diverse dagli operatori economici non devono registrarsi presso le autorità doganali.</PARAG><PARAG>Qualora le persone di cui al primo comma debbano registrarsi, si applica quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ove siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui sono stabilite;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ove non siano stabilite nel territorio doganale dell'Unione, si registrano presso le autorità doganali competenti per il luogo in cui presentano una dichiarazione o richiedono una decisione per la prima volta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In casi specifici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e debitamente motivati</STRING></STRING> le autorità doganali invalidano la registrazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 94]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di stabilire:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i requisiti minimi in materia di dati per la registrazione di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i casi specifici di cui al paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 4, primo comma, in cui persone diverse dagli operatori economici devono registrarsi presso le autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i casi specifici di cui al paragrafo 5, in cui le autorità doganali invalidano una registrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'autorità doganale competente per la registrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, l'autorità doganale competente per la registrazione di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Importatore e importatore presunto</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Importatori</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'importatore rispetta i seguenti obblighi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda la custodia o il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135, o ai fini dell'appuramento del regime di perfezionamento passivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>garantire il calcolo e il pagamento corretti dei dazi doganali e di tutti gli altri oneri dovuti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il regolamento (UE) 2023/988,</STRING></STRING> applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 95]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>qualsiasi altro obbligo previsto dalla normativa doganale che incombe all'importatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>a un importatore che colloca merci in transito o in ammissione temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>a un importatore che introduce merci che rimangono in custodia temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>a un importatore presunto che è rappresentato da un rappresentante indiretto stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Importatori presunti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni destinati a essere importati nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve le informazioni necessarie per l'immissione in libera pratica delle merci a norma dell'articolo 88, paragrafo3, lettera a), le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo contengono almeno le prescrizioni di cui all'articolo 63 quater, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora merci precedentemente importate da un importatore presunto nell'ambito di vendite a distanza sono restituite all'indirizzo dello speditore iniziale o a un altro indirizzo al di fuori del territorio doganale dell'Unione, l'importatore presunto invalida le informazioni relative all'immissione in libera pratica di tali merci e fornisce o mette a disposizione la prova dell'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Esportatore</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Esportatori</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'esportatore rispetta i seguenti obblighi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornire, conservare e mettere a disposizione delle autorità doganali, non appena siano disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci, tutte le informazioni richieste per quanto riguarda il regime doganale al quale le merci saranno vincolate conformemente all'articolo 99 e all'articolo 140 o ai fini dell'appuramento del regime di ammissione temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>garantire il calcolo e la riscossione corretti dei dazi doganali e di ogni altro onere, se del caso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>garantire che le merci che entrano nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, nonché fornire, conservare e mettere a disposizione scritture adeguate che attestano tale conformità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>qualsiasi altro obbligo stabilito dalla normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esportatore deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 2, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>agli esportatori che collocano merci in transito, appurano il regime di ammissione temporanea o esportano merci in custodia temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle persone che vincolano merci a regimi doganali a titolo occasionale, sempre che le autorità doganali ritengano che tale vincolo sia giustificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Operatore economico autorizzato e operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check")</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Domanda e autorizzazione relativa allo status di operatore economico autorizzato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Una persona che risiede, è stabilita o registrata nel territorio doganale dell'Unione e che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24 può presentare domanda per ottenere lo status di operatore economico autorizzato.</PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Le </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>Autorità <STRING STRIKE="on">doganali rilasciano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doganale dell'UE rilascia</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente e</STRING></STRING> previa consultazione di altre autorità, se necessario, uno o entrambi i seguenti tipi di autorizzazioni:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 96]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un primo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale, che consente al titolare di beneficiare delle semplificazioni previste ai sensi della normativa doganale; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un secondo tipo per un operatore economico autorizzato nel settore della sicurezza, che conferisce al titolare il diritto di ottenere agevolazioni attinenti alla sicurezza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I due tipi di autorizzazione di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono cumulabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali controllano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato a norma dell'articolo 7, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interne dell'operatore economico autorizzato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lo status di operatore economico autorizzato è riconosciuto, fatto salvo il paragrafo 5 del presente articolo e l'articolo 24, dalle autorità doganali di tutti gli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali, sulla base del riconoscimento dello status <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali </STRING></STRING>e a condizione che siano soddisfatti i requisiti relativi <STRING STRIKE="on">ad</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING> un determinato tipo di semplificazione previsto dalla normativa doganale, autorizzano l'operatore ad avvalersi di detta semplificazione. Le autorità doganali non sottopongono di nuovo a esame i criteri già esaminati al momento della concessione dello status<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 97]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'operatore economico autorizzato di cui al paragrafo 1 beneficia di un maggior numero di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda del tipo di autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e basati sui documenti. Lo status di operatore economico autorizzato è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le autorità doganali concedono benefici derivanti dallo status di operatore economico autorizzato a persone stabilite in paesi terzi che rispettano le condizioni e gli obblighi definiti dalla pertinente normativa di tali paesi o territori, purché tali condizioni e obblighi siano riconosciuti dall'Unione come equivalenti a quelli imposti ad operatori economici autorizzati stabiliti nel territorio doganale dell'Unione. Tale concessione di benefici è basata sul principio di reciprocità, salvo che sia altrimenti disposto dall'Unione, ed è sostenuta da un accordo internazionale dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, da partenariati pertinenti o vincolanti</STRING></STRING> o dalla normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 98]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>È istituito un meccanismo comune di continuità operativa per reagire alle perturbazioni nei flussi commerciali dovute ad aumenti dei livelli di allarme in materia di sicurezza, chiusura di frontiere e/o calamità naturali, emergenze pericolose o altri incidenti gravi, a condizione che le autorità doganali possano facilitare e accelerare ove possibile i cargo prioritari in cui sono coinvolti operatori economici autorizzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove necessario, la Commissione può adottare orientamenti al fine di sostenere le PMI riconoscendo l'unicità delle sfide che le PMI si trovano ad affrontare mantenendo, nel contempo, l'integrità e la sicurezza dei processi di commercio estero nell'applicazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). È necessario un impegno costante per semplificare e rendere più accessibili le procedure per le PMI, provvedendo affinché il loro ruolo fondamentale nell'ambito del commercio estero dell'UE sia agevolato e promosso. [Em. 99]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio svolte sia dalle persone di cui al paragrafo 1 che dalle autorità doganali di cui al paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le semplificazioni applicabili agli operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le agevolazioni di cui al paragrafo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle consultazioni per quanto concerne la determinazione dello status di operatori economici autorizzati di cui al paragrafo 1, secondo comma, compresi i termini per la risposta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Concessione dello status di operatore economico autorizzato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono i seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, delle altre normative pertinenti di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e della normativa</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 100]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relativi ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti siano incaricati di informare le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), il rispetto di standard pratici di competenza o qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>con riguardo all'autorizzazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), il rispetto degli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati all'attività svolta. Tali standard di sicurezza si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">La</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">adotta, mediante atti di esecuzione,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo</STRING></STRING> le modalità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dettagliate</STRING></STRING> per l'applicazione dei criteri di cui al paragrafo 1. <STRING STRIKE="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 101]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Concessione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check")</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Un importatore o esportatore</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una persona</STRING></STRING> che è residente o <STRING STRIKE="on">registrato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registrata</STRING></STRING> nel territorio doganale dell'Unione, che soddisfa i criteri di cui al paragrafo 3 e svolge regolari operazioni doganali nel corso della sua attività da almeno <STRING STRIKE="on">tre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni, può chiedere lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") all'autorità doganale dello Stato membro in cui è <STRING STRIKE="on">stabilito</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilita</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 102]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>Autorità <STRING STRIKE="on">doganali concedono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doganale dell'UE concede</STRING></STRING> lo status previa consultazione di altre autorità, se necessario, e dopo aver <STRING STRIKE="on">avuto accesso ai</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevuto e valutato i</STRING></STRING> dati pertinenti del richiedente <STRING STRIKE="on">negli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relativi agli</STRING></STRING> ultimi <STRING STRIKE="on">tre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni al fine di valutare la conformità ai criteri di cui al paragrafo 3.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 103]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>Autorità <STRING STRIKE="on">doganali concedono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doganale dell'UE concede, dopo aver valutato l'audit dell'autorità nazionale competente,</STRING></STRING> lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a chiunque soddisfi tutti i seguenti criteri:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 104]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, delle altre normative applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento e della normativa</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi; le infrazioni e i reati da considerare sono quelli relativi ad attività economiche o commerciali;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 105]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali nonché prova del fatto che l'inosservanza è stata sanata in modo efficace; il richiedente assicura che i dipendenti informino le autorità doganali ogniqualvolta incontrino difficoltà nell'ottemperare alle norme doganali e stabilisce procedure per informare le autorità doganali di tali difficoltà;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria<STRING STRIKE="on"> sana,</STRING> che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata. In particolare, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, il richiedente deve aver ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di tutti gli altri dazi, tasse o oneri riscossi all'importazione o all'esportazione di beni o in relazione ad esse, comprese l'IVA e le accise dovute in relazione a operazioni intra-UE;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 106]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli standard pratici di competenza o le qualifiche professionali direttamente connesse al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta, compreso il fatto che i dipendenti interessati siano istruiti su come interagire con le autorità doganali attraverso il centro doganale digitale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>gli adeguati standard di sicurezza e conformità, adattati al tipo e alle dimensioni dell'attività svolta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche imponendo al richiedente di partecipare alla formazione obbligatoria offerta dalle autorità competenti in relazione al tipo di attività</STRING></STRING>. Tali standard<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di sicurezza e conformità</STRING></STRING> si considerano rispettati se il richiedente dimostra che dispone di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 107]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>disporre di un sistema elettronico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i sistemi gestiti da un fornitore terzo,</STRING></STRING> che permette <STRING STRIKE="on">di fornire o mettere a disposizione delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eccezionalmente alle</STRING></STRING> autorità doganali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di accedere </STRING></STRING>in tempo reale <STRING STRIKE="on">tutti i dati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai dati adeguati e pertinenti</STRING></STRING> sulla circolazione delle merci e sul rispetto, da parte della persona di cui al paragrafo 1, di tutti i requisiti applicabili a tali merci, anche in materia di sicurezza, compresa, se del caso, la condivisione nell'ambito del centro doganale digitale dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente alle modalità dettagliate di attuazione dei criteri relativi a tale accesso quali stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 10, lettera b)</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 108]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>delle scritture doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>del sistema contabile;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>delle scritture commerciali e relative ai trasporti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>dei loro sistemi logistici e di tracciamento, che identificano le merci come unionali o non unionali e ne indicano, se del caso, l'ubicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>delle licenze e delle autorizzazioni concesse in conformità di altre normative applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>vi)</NO.P>delle scritture complete necessarie per verificare la correttezza dell'accertamento delle obbligazioni doganali.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga alla lettera f) e fatti salvi gli obblighi connessi allo status di importatore o di importatore presunto, le piccole e medie imprese possono mettere a disposizione delle autorità doganali i dati sulla conformità attraverso un passaporto digitale dei prodotti. [Em. 109]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le persone di cui al paragrafo 1 si conformano agli obblighi stabiliti all'articolo 7, paragrafi 2 e 3. Le autorità doganali verificano che l'operatore continui a soddisfare i criteri e le condizioni per lo status di operatore economico autorizzato in conformità dell'articolo 7, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Le autorità doganali effettuano, almeno ogni <STRING STRIKE="on">tre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> anni, un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"). L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") comunica alle autorità doganali qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività. Le autorità doganali riesaminano lo status degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e verificano se una di queste modifiche ha un'incidenza significativa sullo status di operatore "Trust and Check". Le autorità doganali possono sospendere tale autorizzazione fino all'adozione di una decisione in merito al riesame.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 110]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING STRIKE="on">Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust &amp; Check") cambi il proprio Stato membro di stabilimento, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare l'autorizzazione "Trust &amp; Check", previa consultazione dello Stato membro che ha inizialmente concesso lo status e dopo aver ricevuto i dati storici sugli operatori. Nel corso del riesame l'autorità doganale dello Stato membro che ha concesso l'autorizzazione iniziale può sospenderla.</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 111]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">L'</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un </STRING></STRING>operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> cambi il proprio Stato membro di stabilimento, esso</STRING></STRING> comunica alle autorità doganali dello Stato membro di ricevimento qualsiasi modifica della sua struttura societaria, della sua proprietà, della sua situazione di solvibilità, dei suoi modelli commerciali o di qualsiasi altro cambiamento significativo della sua situazione e delle sue attività<STRING STRIKE="on">, se una di queste modifiche incide sullo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust &amp; Check").</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 112]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono rivalutare, in consultazione con lo Stato membro che ha inizialmente concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), se una di queste modifiche incida su tale status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di detto operatore. Se necessario, le autorità doganali dello Stato membro ricevente possono sospendere l'autorizzazione iniziale. Tale sospensione è notificata nel centro doganale digitale. Al più tardi entro tre anni dalla data in cui l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") ha cambiato il proprio Stato membro di stabilimento o dopo che le autorità doganali dello Stato membro ricevente hanno rivalutato lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di detto operatore, e successivamente ogni tre anni, le autorità doganali dello Stato membro ricevente effettuano un monitoraggio approfondito delle attività e delle scritture interni dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 4. [Em. 113]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualora un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") sia<STRING STRIKE="on"> sospettato di essere</STRING> coinvolto in un'attività fraudolenta in relazione alla sua attività economica o commerciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o in gravi violazioni di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a norma dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento</STRING></STRING>, il suo status è sospeso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dalle autorità doganali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale sospensione è registrata nel centro doganale digitale dell'UE. [Em. 114]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Qualora le autorità doganali abbiano sospeso, annullato o revocato un'autorizzazione "Trust and Check" in conformità degli articoli 7, 9 e 10, esse adottano le misure necessarie per garantire che le autorizzazioni di cui al paragrafo 7 del presente articolo e le agevolazioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo siano parimenti sospese, annullate o revocate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le autorità doganali <STRING STRIKE="on">possono autorizzare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorizzano</STRING></STRING> gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check"):<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 115]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>a fornire parte dei dati relativi alle loro merci dopo lo svincolo delle stesse, conformemente all'articolo 59, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>a effettuare determinati controlli e a svincolare le merci al ricevimento delle stesse nella sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario e/o alla consegna dal luogo di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, conformemente all'articolo 61;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>a ritenere di fornire la garanzia necessaria al corretto svolgimento delle operazioni ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni relative ai regimi speciali conformemente agli articoli 102, 103, 109 e 123;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>a determinare periodicamente l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate da tale operatore, a norma dell'articolo 181, paragrafo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>a rinviare il pagamento dell'obbligazione doganale, conformemente all'articolo 188.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a effettuare lo sdoganamento centralizzato in conformità dell'articolo 72; [Em. 116]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a effettuare l'iscrizione nelle scritture del dichiarante conformemente all'articolo 73. [Em. 117]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità doganali si adoperano per armonizzare le loro pratiche di concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 7 con quelle delle altre autorità doganali, al fine di garantire un approccio uniforme in tutta l'Unione. L'Autorità doganale dell'UE coordina il lavoro delle autorità doganali e controlla tale approccio uniforme, in modo che le autorizzazioni possano essere concesse automaticamente al momento della designazione come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check").</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 118]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P><STRING STRIKE="on">Gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") beneficiano di un numero maggiore di agevolazioni rispetto ad altri operatori economici per quanto riguarda i controlli doganali a seconda dell'autorizzazione concessa, tra cui un numero minore di controlli fisici e documentali. </STRING>Lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è considerato favorevolmente ai fini della gestione dei rischi doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 119]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>In deroga all'articolo 110, se l'importatore o l'esportatore delle merci che entrano nel territorio doganale o che ne escono ha lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), le merci sono considerate soggette a un regime sospensivo dei dazi e restano sotto vigilanza doganale fino alla loro destinazione finale senza l'obbligo di vincolarle al transito. L'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è responsabile del pagamento dei dazi doganali, delle altre imposte e degli altri oneri nello Stato membro di stabilimento e in cui è stata concessa l'autorizzazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento<STRING STRIKE="on"> stabilendo il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4 del presente articolo.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">: [Em. 120]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilendo le norme relative alla consultazione di altre autorità di cui al paragrafo 2 per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"); [Em. 121]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilendo le modalità dettagliate di attuazione dei criteri di cui al paragrafo 3; [Em. 122]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determinando il tipo e la frequenza delle attività di monitoraggio di cui al paragrafo 4; [Em. 123]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilendo le norme relative alla rivalutazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 5. [Em. 124]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le norme relative alla consultazione di altre autorità per la determinazione dello status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le modalità di attuazione dei criteri di cui all'articolo 3;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le norme relative alla consultazione delle autorità doganali di cui al paragrafo 5. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 125]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 126]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri istituiscono un sistema di supporto per lo sviluppo delle capacità e la condivisione delle migliori pratiche per gli operatori commerciali che sono microimprese o piccole e medie imprese e che hanno ottenuto o richiesto lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). [Em. 127]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Disposizioni transitorie per gli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, </STRING>Le autorità doganali possono concedere alle persone che soddisfano i criteri lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e autorizzarle a beneficiare di talune semplificazioni e agevolazioni conformemente alla normativa doganale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 128]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali esaminano le autorizzazioni valide degli operatori economici autorizzati per le semplificazioni doganali per verificare se ai loro titolari possa essere concesso lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). <STRING STRIKE="on">In caso contrario, lo status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali e le semplificazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 5 è revocato.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 129]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Fino al riesame dell'autorizzazione o fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, se anteriore, il riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali rimane valido, a meno che si applichino gli articoli 9 e 10 relativi all'annullamento, alla revoca o alla modifica delle decisioni. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 130]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 5</TI><STI.GR>Rappresentanza doganale <STRING BOLD="on">[Em. 131 - non concerne la versione italiana]</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Rappresentanti doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chiunque può nominare un rappresentante doganale.</PARAG><PARAG>Tale rappresentanza può essere diretta, se il rappresentante doganale agisce in nome e per conto di un'altra persona, oppure indiretta, se il rappresentante doganale agisce in nome proprio ma per conto di un'altra persona.</PARAG><PARAG>Un rappresentante doganale indiretto che agisce in nome proprio ma per conto di un importatore o di un esportatore è considerato l'importatore o l'esportatore ai fini, rispettivamente, degli articoli 20 e 22.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il rappresentante doganale è stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG>Salvo che sia altrimenti disposto, si deroga a tale requisito se il rappresentante doganale agisce per conto di persone che non sono tenute a essere stabilite nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Un rappresentante doganale avente lo status di operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") è riconosciuto come tale solo quando agisce in qualità di rappresentante indiretto. Quando agisce in qualità di rappresentante diretto, il rappresentante doganale può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona a nome e per conto della quale agisce ha ottenuto tale status.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2029, anche un rappresentante doganale che agisce in qualità di rappresentante diretto può essere riconosciuto come operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") se la persona in nome e per conto della quale tale rappresentante agisce è una microimpresa o una piccola impresa. [Em. 132]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione fissa, conformemente al diritto dell'Unione, le condizioni alle quali un rappresentante doganale può prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri applicano le condizioni stabilite ai sensi del paragrafo 4 a rappresentanti doganali non stabiliti nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i casi in cui non si applica l'esenzione di cui al paragrafo 2, secondo comma;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni alle quali un rappresentante doganale <STRING STRIKE="on">può</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è autorizzato a</STRING></STRING> prestare servizi nel territorio doganale dell'Unione di cui al paragrafo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 133]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Potere di rappresentanza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei rapporti con le autorità doganali il rappresentante doganale dichiara di agire per conto della persona rappresentata e precisa se la rappresentanza è diretta o indiretta.</PARAG><PARAG>Le persone che non dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali o che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali senza disporre del potere di rappresentanza sono considerate agire in nome proprio e per proprio conto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono imporre alle persone che dichiarano di agire in veste di rappresentanti doganali di fornire le prove della delega conferita loro dalla persona rappresentata.</PARAG><PARAG>In casi specifici le autorità doganali non richiedono di fornire tali prove.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali non impongono a una persona che, in qualità di rappresentante doganale, espleta atti e formalità su base regolare di presentare ogni volta prova del potere di rappresentanza, a condizione che tale persona sia in grado di presentare tale prova su richiesta delle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando i casi in cui le autorità doganali non richiedono le prove della delega di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alla concessione e alla prova del potere di rappresentanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo III</TI><STI.GR>CENTRO DOGANALE DIGITALE DELL'UE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Funzionalità e finalità del centro doganale digitale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il centro doganale digitale dell'UE fornisce un insieme sicuro e ciberresiliente di servizi e sistemi elettronici che permette di utilizzare i dati, compresi i <STRING STRIKE="on">dati </STRING>personali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e altri dati</STRING></STRING>, a fini doganali. Esso offre le seguenti funzionalità:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 134]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>permettere l'attuazione elettronica della normativa doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>garantire la qualità, l'integrità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la sicurezza</STRING></STRING>, la tracciabilità e la non disconoscibilità dei dati ivi trattati, compresa la modifica di tali dati;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 135]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>assicurare la conformità con quanto disposto dal regolamento (UE) 2016/679, dal regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE> e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).</FIELD></FOOTNOTE> per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire il rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell’Unione (GU L 2023/2841 del 18.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2841/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 136] </STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>permettere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e garantire</STRING></STRING> di effettuare l'analisi dei rischi, l'analisi economica e l'analisi dei dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché la semplificazione doganale e l'agevolazione degli scambi</STRING></STRING>, anche ricorrendo a sistemi di intelligenza artificiale in conformità della [legge sull'intelligenza artificiale 2021/0106 (COD)]<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del … (GU L ... del ..., pag ...). [GU: inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM(2021)206 final, (2021/0106(COD)) e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla Gazzetta ufficiale di tale regolamento nella nota a piè di pagina.]</FIELD></FOOTNOTE>; <STRING BOLD="on">[Em. 137]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>permettere l'interoperabilità di tali servizi e sistemi con altri sistemi, piattaforme o ambienti elettronici ai fini della cooperazione a norma del titolo XIII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare la trasformazione commerciale e tecnica dei dati per consentire lo scambio di dati con i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis attraverso un sistema di scambio di certificati dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane ("EU CSW-CERTEX");</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentire l'interoperabilità con il sistema di interfaccia unica marittima europea per l'espletamento e l'adempimento delle formalità doganali di cui all'allegato del regolamento (UE) 2019/1239; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 139]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">integrare il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/2399; </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 140]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>permettere lo scambio di informazioni con i paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>permettere la vigilanza doganale delle merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e contribuire all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 141]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli atti che le persone, la Commissione, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o altre autorità eseguono mediante le funzionalità di cui al paragrafo 1 restano atti di tali persone, della Commissione, delle autorità doganali, dell'Autorità doganale dell'UE o di altre autorità, anche se sono stati automatizzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione sviluppa<STRING STRIKE="on">, attua e mantiene</STRING> il centro doganale digitale dell'UE, anche pubblicando le specifiche tecniche per il trattamento dei dati al suo interno, e istituisce un quadro per la qualità dei dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e un punto di contatto pubblico per le richieste urgenti o le minacce alla sicurezza riguardanti il centro doganale digitale dell'UE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene il centro. [Em.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">142]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare le funzionalità di cui al paragrafo 1 al fine di tenere conto dei nuovi compiti conferiti alle autorità di cui all'articolo 31 del presente regolamento dalla normativa dell'Unione o per adeguare tali funzionalità all'evoluzione delle esigenze di tali autorità nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le modalità tecniche per il mantenimento e l'utilizzazione dei sistemi elettronici elaborati dagli Stati membri e dalla Commissione a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e a norma del regolamento (UE) 2022/2399 in relazione al regolamento (UE) 2023/2841 e alla direttiva (UE) 2022/2555, compresi gli orientamenti emanati dall'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza (ENISA)</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 143]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un programma di lavoro per la graduale eliminazione di tali sistemi.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 29 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fase pilota del centro doganale digitale dell'UE</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione può istituire una fase pilota per l'utilizzo del centro doganale digitale dell'UE. La fase pilota è volontaria e ha lo scopo di testare le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione coopera con l'Autorità doganale dell'UE, le autorità doganali e le altre autorità, nonché con i pertinenti portatori di interessi durante la pianificazione e l'organizzazione della fase pilota.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del paragrafo 1, la Commissione adotta atti di esecuzione che specificano quanto segue:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le modalità tecniche della pianificazione e dell'organizzazione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le funzionalità da applicare e testare;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la durata esatta della fase pilota.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 144]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Applicazioni nazionali per l'utilizzo dei dati del centro doganale digitale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri <STRING STRIKE="on">possono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adoperano per</STRING></STRING> sviluppare le applicazioni necessarie per connettersi al centro doganale digitale dell'UE al fine di fornire dati a detto centro e di elaborare i dati ottenuti dallo stesso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se tali applicazioni non esistono già</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 145]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché le applicazioni di cui al paragrafo 1 siano conformi alle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (EU) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare per quanto riguarda le misure di gestione del rischio di cibersicurezza. Gli Stati membri includono l'infrastruttura doganale nella propria strategia nazionale di sicurezza informatica. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 146]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono chiedere all'Autorità doganale dell'UE di sviluppare le applicazioni di cui al paragrafo 1. In tal caso tali Stati membri ne finanziano lo sviluppo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando sviluppa un'applicazione conformemente al paragrafo 2, l'Autorità doganale dell'UE la mette a disposizione di tutti gli Stati membri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Finalità del trattamento dei dati personali e di altri dati nel centro doganale digitale dell'UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nel sistema EU CSW-CERTEX </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 147]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le persone possono avere accesso ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, che sono stati trasmessi da o per conto di tale persona o che sono stati indirizzati o destinati a tale persona. Tale accesso ha luogo esclusivamente al fine di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>adempiere agli obblighi di dichiarazione che incombono a tale persona ai sensi della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dimostrare che tale persona rispetta la normativa doganale e le altre normative applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un'autorità doganale può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria ai seguenti fini:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>svolgere i suoi compiti in relazione all'attuazione della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione e verificare il rispetto di tale normativa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>svolgere i suoi compiti in relazione ai controlli e alla gestione dei rischi di cui al titolo IV;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII.</PARAG><PARAG>Per garantire l'efficacia dei controlli doganali, tutte le autorità doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nazionali</STRING></STRING> possono ricevere ed elaborare i dati risultanti da un controllo doganale qualora siano state individuate merci non conformi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 148]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>svolgere i suoi compiti in materia di gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>svolgere i suoi compiti di cui al titolo XII, capo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>svolgere i compiti pertinenti per la cooperazione di cui al titolo XIII.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la direttiva (UE) 2016/943 e dopo la data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE mettono a disposizione, su richiesta, dati doganali non personali e non sensibili dal punto di vista commerciale. Gli operatori economici hanno la possibilità di richiedere nelle dichiarazioni che elementi di dati quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la ragione sociale, l'indirizzo, il valore delle merci, il numero del materiale e la descrizione delle merci siano considerati sensibili dal punto di vista commerciale. In caso di richiesta in tal senso, le autorità doganali degli Stati membri o l'Autorità doganale dell'UE non danno seguito alla richiesta di divulgazione dei dati doganali e non rendono disponibili tali dati. [Em. 149]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione può trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per i seguenti scopi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>svolgere i suoi compiti in relazione alla gestione dei rischi doganali di cui al titolo IV, capo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>svolgere i suoi compiti in relazione alla classificazione tariffaria delle merci, alla loro origine e al loro valore e alla loro vigilanza doganale conformemente ai titoli I e IX;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>svolgere i suoi compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>svolgere i suoi compiti in relazione all'Autorità doganale dell'UE conformemente al titolo XII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>svolgere i compiti necessari alla cooperazione alle condizioni di cui al titolo XIII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>esaminare e valutare le prestazioni dell'unione doganale a norma del titolo XV, capo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>monitorare l'attuazione e garantire l'applicazione uniforme della normativa doganale o di altre normative applicate dalle autorità doganali, compresa la determinazione della responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>produrre statistiche e altre analisi, come previsto dalla legislazione dell'Unione, per le quali sono necessari i dati contenuti nel centro doganale digitale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuire all'applicazione di altre normative pertinenti dell'Unione. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 150]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione tratta i dati solo nella misura in cui sono necessari e utili per conseguire le finalità di cui al presente paragrafo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 151]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Ufficio europeo per la lotta antifrode ("OLAF") può trattare dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento delle sue attività in materia doganale a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, alle condizioni relative alla protezione dei dati stabilite nei suddetti regolamenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Procura europea ("EPPO") può<STRING STRIKE="on">, su richiesta,</STRING> accedere ai dati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed elaborarli</STRING></STRING>, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, <STRING STRIKE="on">esclusivamente e </STRING>nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1939<STRING STRIKE="on"> del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, nella misura in cui la condotta indagata dall'EPPO riguardi le dogane e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato ai sensi del paragrafo 14 del presente articolo</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Em. 152]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le autorità fiscali degli Stati membri possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria a determinare la responsabilità di qualsiasi persona per i dazi, i diritti e le imposte eventualmente dovuti nell'Unione in relazione alle merci in questione<STRING STRIKE="on"> e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 153]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le autorità competenti quali definite all'articolo 3, punto 3), del regolamento (UE) 2017/625<STRING STRIKE="on"> del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE> possono accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza di alimenti, mangimi e piante e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che prodotti non conformi entrino nell'Unione<STRING STRIKE="on"> e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Em. 154]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/1020 possono trattare i dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria per far rispettare la legislazione dell'Unione che disciplina l'immissione sul mercato o la sicurezza dei prodotti e per cooperare con le autorità doganali al fine di ridurre al minimo i rischi che merci non conformi entrano nell'Unione<STRING STRIKE="on"> e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 155]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) può<STRING STRIKE="on">, su richiesta,</STRING> accedere ai dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE, esclusivamente e nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti in conformità dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, nella misura in cui tali compiti riguardano questioni doganali<STRING STRIKE="on"> e alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 156]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Altre autorità nazionali e organismi dell'Unione, compresa l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (Frontex), possono trattare dati non personali conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE<STRING STRIKE="on"> alle condizioni stabilite in un atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 14 del presente articolo</STRING>: <STRING BOLD="on"> [Em. 157]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per svolgere i loro compiti pertinenti per l'espletamento delle formalità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per svolgere i compiti affidati a tali autorità dalla legislazione dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per svolgere i loro compiti pertinenti per l'esecuzione delle attività di gestione del rischio a livello dell'Unione di cui all'articolo 52.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'EPPO</STRING></STRING> e l'Autorità doganale dell'UE, una volta istituita, sono in grado, esclusivamente per le finalità di cui ai paragrafi 4, 5 e 6, di trattare i dati, compresi i dati personali, provenienti dai sistemi elettronici esistenti per lo scambio di informazioni sviluppati dalla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 952/2013.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 158]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare i paragrafi da 2 a 4 per chiarire e integrare le finalità ivi stabilite alla luce dell'evoluzione delle esigenze nell'attuazione della normativa doganale o di altre normative.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione è contitolare del trattamento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 e le autorità doganali e le autorità competenti partner degli Stati membri responsabili delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis sono contitolari del trattamento ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. [Em. 159]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme e modalità relative all'accesso o al trattamento dei dati, compresi i dati personali e commercialmente sensibili, conservati o altrimenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE dalle autorità di cui ai paragrafi da 6 a 11. Nel determinare tali norme e modalità, la Commissione, per ciascuna autorità o categoria di autorità:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">valuta le garanzie esistenti applicate dall'autorità interessata per assicurare che i dati siano trattati conformemente alla finalità;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">garantisce la proporzionalità e la necessità del trattamento in relazione alla finalità;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">determina le categorie specifiche di dati cui l'autorità può avere accesso o che può trattare;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">valuta la necessità che l'autorità interessata designi uno specifico punto di contatto, una o più persone specifiche o fornisca garanzie supplementari;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">valuta la necessità di limitare la successiva condivisione dei dati;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">stabilisce le condizioni e le modalità relative alle richieste di accesso ai dati, compresi i dati personali o sensibili dal punto di vista commerciale, e il contitolare del trattamento che accorderà l'accesso al centro doganale digitale dell'UE. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 160]</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 161]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Dati personali nel centro doganale digitale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I dati personali delle seguenti categorie di interessati possono essere trattati nel centro doganale digitale dell'UE esclusivamente e nella misura necessaria per le finalità di cui all'articolo 31:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gli interessati registrati o che chiedono la registrazione in qualità di operatori economici a norma dell'articolo 19;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>gli interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che sono operatori economici</STRING></STRING> che partecipano a titolo occasionale ad attività disciplinate dalla normativa doganale o da altre normative applicate dalle autorità doganali; <STRING BOLD="on">[Em. 162]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>gli interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che sono operatori economici e</STRING></STRING> le cui informazioni personali figurano nei documenti di accompagnamento di cui all'articolo 40 o in qualsiasi altra prova supplementare richiesta per l'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa doganale e da altre normative applicate dalle autorità doganali; <STRING BOLD="on">[Em. 163]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli interessati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che sono operatori economici e</STRING></STRING> i cui dati personali figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a); <STRING BOLD="on">[Em. 164]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il personale autorizzato delle autorità doganali, di autorità diverse dalle autorità doganali o di qualsiasi altra autorità competente o organismo autorizzato, le cui informazioni personali sono necessarie per garantire un controllo e una supervisione adeguati dell'accesso alle informazioni nel centro doganale digitale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il personale o i terzi autorizzati che lavorano per conto della Commissione, dell'Autorità doganale dell'UE o di altri organismi dell'Unione autorizzati ad accedere al centro doganale digitale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le seguenti categorie di dati personali possono essere trattate nel centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i dati personali che figurano nel modello di dati doganali dell'UE di cui all'articolo 36;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati personali che figurano nei dati raccolti ai fini della gestione dei rischi a norma dell'articolo 50, paragrafo 3, lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i dati personali necessari per garantire la corretta identificazione del personale autorizzato a trattare i dati nel centro doganale digitale dell'UE di cui al paragrafo 1, lettere e) ed f).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di modificare o integrare le categorie di interessati e le categorie di dati personali di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo per tener conto degli sviluppi delle tecnologie dell'informazione e dei progressi della società dell'informazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Periodo di conservazione dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I dati personali possono essere conservati nel centro doganale digitale dell'UE mediante un servizio specifico per un periodo massimo di 10 anni a decorrere dalla data in cui tali dati sono registrati nel servizio. I casi di cui all'articolo 48 e le indagini avviate dall'OLAF, dall'EPPO o dalle autorità degli Stati membri, le procedure di infrazione avviate dalla Commissione e i procedimenti amministrativi e giudiziari riguardanti dati personali hanno effetto sospensivo sul periodo di conservazione di tali dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Trascorso il periodo di tempo di cui al paragrafo 1, i dati personali sono cancellati o resi anonimi, a seconda delle circostanze.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative all'anonimizzazione dei dati personali dopo la scadenza del periodo di conservazione. </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 165]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 34</TI.ART><STI.ART>Ruoli e responsabilità in relazione ai dati personali trattati nel centro doganale digitale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali degli Stati membri, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE sono considerate contitolari del trattamento dei dati personali nel centro doganale digitale dell'UE ai fini della gestione dei rischi e della cooperazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettere b) e c), all'articolo 31, paragrafo 3, lettere a) e c), e all'articolo 31, paragrafo 4, lettere a) ed e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ciascuna autorità doganale è considerata titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 2, lettera a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione è considerata l'unico titolare del trattamento in relazione ai dati personali che tratta per le finalità di cui all'articolo 31, paragrafo 4, lettere c), d) e da f) a g).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la Commissione, l'OLAF, l'EPPO e l'Autorità doganale dell'UE sono considerati unici titolari del trattamento in relazione al trattamento dei dati di cui all'articolo 31, paragrafo 12.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I contitolari di cui al paragrafo 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>collaborano per trattare tempestivamente la richiesta o le richieste presentate dall'interessato o dagli interessati e per facilitare l'esercizio dei diritti degli interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si prestano assistenza reciproca nelle questioni riguardanti l'identificazione e la gestione di qualsiasi violazione dei dati relativa al trattamento congiunto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si scambiano le informazioni pertinenti necessarie per informare gli interessati a norma del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2016/679, del capo III, sezione 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e del capo III della direttiva (UE) 2016/680, se del caso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>garantiscono e tutelano la sicurezza, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei dati personali trattati congiuntamente a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2018/1725 e dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/680, se del caso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i rispettivi ruoli e i rapporti dei contitolari con gli interessati, in conformità dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/1725. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 35</TI.ART><STI.ART>Limitazione dei diritti degli interessati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora l'esercizio da parte di un interessato del diritto di accesso e del diritto di limitazione del trattamento di cui agli articoli 15 e 18 del regolamento (UE) 2016/679 e agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) 2018/1725, o la comunicazione di una violazione dei dati di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, comprometta un'indagine in corso riguardante una persona fisica nel settore doganale, l'esecuzione di controlli doganali o la gestione di un rischio specifico individuato in relazione a una persona fisica nel settore doganale, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione possono, conformemente all'articolo 23, paragrafo 1, lettera c), lettere e), f) e h), del regolamento (UE) 2016/679 e la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE possono, conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), e) e g), del regolamento (UE) 2018/1725, limitare in tutto o in parte tali diritti nella misura in cui la limitazione sia necessaria e proporzionata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali, la Commissione e l'Autorità doganale dell'UE valutano caso per caso la necessità e la proporzionalità delle limitazioni di cui al paragrafo 1 prima della loro applicazione, tenendo conto dei potenziali rischi per i diritti e le libertà dell'interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel trattare i dati personali ricevuti da altre organizzazioni nell'ambito dei loro compiti, le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE o la Commissione, quando agiscono in qualità di titolare o contitolare del trattamento, consultano tali organizzazioni sui potenziali motivi per imporre le limitazioni di cui al paragrafo 1 e sulla necessità e proporzionalità di tali limitazioni prima di applicare una limitazione di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora limitino, in tutto o in parte, i diritti di cui al paragrafo 1, le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE adottano le seguenti misure:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informano l'interessato, nella loro risposta alla richiesta, della limitazione applicata e dei principali motivi di tale limitazione e della possibilità di presentare ricorso presso le autorità nazionali per la protezione dei dati o al Garante europeo della protezione dei dati o di presentare ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale o alla Corte di giustizia dell'Unione europea; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>registrano i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della limitazione, nonché i motivi per cui la concessione dell'accesso comprometterebbe la gestione dei rischi e i controlli doganali.</PARAG><PARAG>La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma, lettera a), può essere rinviata, omessa o negata a norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, o qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare le finalità della limitazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali, la Commissione o l'Autorità doganale dell'UE inseriscono nelle comunicazioni sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web/intranet una sezione che fornisce agli interessati informazioni generali sulla potenziale limitazione dei loro diritti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, garanzie per prevenire abusi e l'accesso o il trasferimento illeciti dei dati personali che sono o possono essere soggetti a limitazioni. Tali garanzie comprendono la definizione dei ruoli, delle responsabilità e delle fasi della procedura, nonché il debito monitoraggio delle limitazioni e un riesame periodico della loro applicazione, che ha luogo almeno ogni sei mesi. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 36</TI.ART><STI.ART>Modello dei dati doganali dell'UE</STI.ART><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento al fine di determinare i dati necessari per conseguire le finalità di cui all'articolo 31, paragrafi da 1 a 4. Tali requisiti in materia di dati costituiscono il modello dei dati doganali dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 37</TI.ART><STI.ART>Mezzi tecnici per la cooperazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano il centro doganale digitale dell'UE negli scambi con le autorità e gli organismi dell'Unione di cui all'articolo 31, paragrafi da 6 <STRING STRIKE="on">a11</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a 9 e 11</STRING></STRING>, conformemente al presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali utilizzano l'applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni di Europol (SIENA) per lo scambio di informazioni con Europol. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 166]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per gli altri sistemi e le formalità dell'Unione elencati nell'allegato del regolamento (UE) 2022/2399, il centro doganale digitale dell'UE garantisce l'interoperabilità attraverso l'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane istituito da tale regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora autorità diverse dalle autorità doganali o dagli organismi dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dalle autorità di paesi terzi</STRING></STRING> si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, la cooperazione può avvenire mediante l'interoperabilità di tali mezzi elettronici con il centro doganale digitale dell'UE. <STRING BOLD="on"> [Em. 167]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora autorità diverse dalle autorità doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le autorità di paesi terzi,</STRING></STRING> non si avvalgano di mezzi elettronici istituiti dalla legislazione dell'Unione, utilizzati per conseguirne gli obiettivi o menzionati nella stessa, tali autorità possono utilizzare i servizi e i sistemi specifici del centro doganale digitale dell'UE conformemente all'articolo 31.<STRING BOLD="on"> [Em. 168]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle modalità tecniche per l'interoperabilità e la connessione di cui ai paragrafi 3 e 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 38</TI.ART><STI.ART>Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali e gli operatori economici possono scambiarsi informazioni non specificamente richieste ai sensi della normativa doganale, in particolare a fini di cooperazione reciproca per identificare e contrastare i rischi. Tale scambio può avvenire nell'ambito di un accordo scritto e può includere l'accesso delle autorità doganali ai sistemi elettronici dell'operatore economico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se non diversamente convenuto dalle due parti o salvo che le disposizioni in vigore dispongano altrimenti, le informazioni fornite da una parte all'altra nel quadro della cooperazione di cui al paragrafo 1 sono riservate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 39</TI.ART><STI.ART>Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Chiunque può chiedere alle autorità doganali informazioni sull'applicazione della normativa doganale. Le autorità doganali possono rifiutare una richiesta in tal senso qualora non si riferisca a un'attività relativa agli scambi internazionali di merci realmente prevista.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali mantengono un dialogo regolare con gli operatori economici e con le altre autorità interessate dallo scambio internazionale di merci. Esse promuovono la trasparenza mettendo a disposizione del pubblico, con modalità gratuite ogniqualvolta ciò sia possibile, la normativa doganale, le decisioni amministrative generali e i moduli di domanda. Tale obiettivo può anche essere assicurato ricorrendo alla comunicazione via Internet.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'interfaccia digitale completa e di facile utilizzo fornisce inoltre accesso a tutte le informazioni relative alle misure autonome, compresi le tariffe, i contingenti, le sanzioni e gli embarghi, al fine di migliorare la conformità delle imprese a tali misure. Ciò promuove inoltre una maggiore coerenza tra le varie misure autonome. [Em. 169]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 40</TI.ART><STI.ART>Informazioni e documenti di accompagnamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando forniscono o rendono disponibili i dati e le informazioni richiesti per il regime doganale specifico al quale le merci sono vincolate o sono destinate ad essere vincolate, le persone forniscono o rendono disponibili copie digitali dei documenti cartacei originali, ove esistano, utilizzate per ottenere tali dati e informazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 266, paragrafo3, i documenti di accompagnamento richiesti per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali nel momento in cui viene presentata la dichiarazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I documenti di accompagnamento per le formalità non doganali dell'Unione applicabili di cui all'allegato del regolamento (UE) 2022/2399 si considerano essere stati trasmessi, messi a disposizione o in possesso del dichiarante se le autorità sono in grado di ottenere i dati necessari dai corrispondenti sistemi non doganali dell'Unione tramite il sistema di scambio dei certificati nell'ambito dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettere a) e c), di tale regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I documenti di accompagnamento sono forniti anche dalle persone, ove necessario, per la gestione dei rischi doganali e per i controlli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Fatte salve le altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime possono autorizzare gli operatori economici a redigere i documenti di accompagnamento di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Salvo disposizioni contrarie, la persona interessata conserva, ai fini dei controlli doganali, i documenti e le informazioni per almeno tre anni, su qualsiasi supporto accessibile alle autorità doganali e per esse accettabile. Tale termine decorre:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dalla fine dell'anno nel corso del quale le merci sono svincolate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dalla fine dell'anno nel corso del quale è cessato il loro assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratta di merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alla fine dell'anno nel corso del quale il regime doganale in questione è stato appurato o la custodia temporanea si è conclusa, quando si tratta di merci vincolate a un altro regime doganale o di merci in custodia temporanea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 182, paragrafo 4, quando da un controllo doganale in merito a un'obbligazione doganale emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione e la persona interessata ne ha ricevuto notifica, i documenti e le informazioni sono conservati per tre anni oltre il termine previsto dal paragrafo 6 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Qualora sia stato presentato ricorso o sia in corso un procedimento amministrativo o giudiziario, i documenti e le informazioni sono conservati per il periodo previsto nel paragrafo 1 oppure fino al termine della procedura di ricorso o, se successiva, fino alla conclusione del procedimento giudiziario o amministrativo.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Titolo III bis</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">AMBIENTE DELLO SPORTELLO UNICO DELL'UE PER LE DOGANE</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istituzione di un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È istituito un ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Include il centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 e i sistemi non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione interconnette il centro doganale digitale dell'UE con i sistemi non doganali dell'Unione entro le date indicate nell'allegato I bis e consente lo scambio di informazioni sulle formalità non doganali dell'Unione ivi elencate.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare l'allegato I bis, per quanto riguarda le formalità non doganali dell'Unione, i rispettivi sistemi non doganali dell'Unione stabiliti nella normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale e la data di realizzazione delle interconnessioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione digitale tra governi per le formalità non doganali dell'Unione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis il sistema EU CSW-CERTEX consente lo scambio di informazioni tra il centro doganale digitale dell'UE e i pertinenti sistemi non doganali dell'Unione per le seguenti finalità:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità doganali per consentire loro di effettuare, in modo automatizzato, la necessaria verifica di tali formalità in conformità del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettere i dati pertinenti a disposizione delle autorità competenti partner per consentire loro di svolgere la gestione della quantità relativi alle merci autorizzate nei sistemi non doganali dell'Unione sulla base delle merci dichiarate alle autorità doganali e svincolate da tali autorità;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">facilitare e sostenere l'integrazione delle procedure tra le autorità doganali e le autorità competenti partner, per l'espletamento pienamente automatizzato delle formalità necessarie per vincolare le merci a un regime doganale o riesportarle, e la cooperazione relativa al coordinamento dei controlli in conformità dell'articolo 43, paragrafo 3, del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentire qualsiasi altro trasferimento automatizzato di dati tra le autorità doganali e le pertinenti autorità competenti partner previsto dalla normativa dell'Unione che istituisce le formalità non doganali, fatto salvo l'uso a livello nazionale di tali dati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ciascuna delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis, il sistema EU CSW-CERTEX fornisce le seguenti funzionalità:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allineare la terminologia doganale e non doganale, ove possibile, e individuare la procedura doganale o la riesportazione per le quali può essere utilizzato il documento di accompagnamento sulla base della decisione amministrativa delle autorità competenti partner indicate nel documento di accompagnamento; e</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasformare, se necessario, il formato dei dati richiesti per l'espletamento delle pertinenti formalità non doganali dell'Unione in un formato di dati compatibile con la dichiarazione doganale o la dichiarazione di riesportazione, e viceversa, senza modificarne il contenuto.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 261 che integrino il presente regolamento specificando i dati che devono essere scambiati tramite EU CSW-CERTEX conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione digitale tra governi e imprese per le formalità non doganali dell'Unione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano quali delle formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis soddisfano i seguenti criteri:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esiste un grado di sovrapposizione tra i dati da fornire alle dogane e i dati da inserire nei documenti di accompagnamento non doganali necessari per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di documenti di accompagnamento non doganali rilasciati nell'Unione per la formalità specifica non è trascurabile;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il corrispondente sistema non doganale dell'Unione di cui all'allegato I bis può identificare gli operatori economici mediante il loro codice EORI;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la normativa dell'Unione applicabile diversa dalla normativa doganale consente l'espletamento della formalità specifica tramite il centro doganale digitale dell'UE a norma dell'articolo 11.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando una formalità non doganale dell'Unione è stata identificata come rispondente ai criteri di cui al paragrafo 1, gli operatori economici possono fornire una serie di dati integrata contenente tutte le informazioni pertinenti richieste per l'espletamento delle formalità doganali e delle formalità non doganali dell'Unione applicabili congiuntamente, presso il centro doganale digitale dell'UE.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La serie di dati integrata di cui al paragrafo 1 è considerata come costitutiva della presentazione dei dati richiesti dalle autorità competenti partner per le formalità non doganali dell'Unione di cui all'allegato I bis.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 quinquies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Utilizzo del sistema EORI da parte delle autorità competenti partner</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'esercizio delle loro funzioni le autorità competenti partner hanno accesso al numero EORI per convalidare i dati pertinenti relativi agli operatori economici.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 sexies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Coordinatori nazionali dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuno Stato membro designa un coordinatore nazionale per l'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane. Il coordinatore nazionale svolge i seguenti compiti per sostenere l'attuazione del presente regolamento:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">funge da punto di contatto nazionale per la Commissione in merito a tutte le questioni relative all'attuazione dell'ambiente dello sportello unico dell'UE per le dogane; e</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">promuove e sostiene, a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità doganali e le autorità competenti partner.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 40 septies</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sorveglianza e rendicontazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione effettua un monitoraggio periodico del funzionamento dell'ambiente dello sportello unico dell'Unione europea per le dogane, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni pertinenti ai fini del monitoraggio e fornite dagli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento. La relazione include una panoramica delle formalità non doganali dell'Unione incluse nella legislazione dell'Unione e nelle proposte legislative della Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2027, e successivamente ogni tre anni, la relazione di cui al paragrafo 2 contiene anche informazioni sul monitoraggio e sulla valutazione effettuati rispettivamente a norma dei paragrafi 1 e 2, compreso l'impatto sugli operatori economici e, in particolare, sulle piccole e medie imprese. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 170]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo IV</TI><STI.GR>VIGILANZA DOGANALE, CONTROLLI DOGANALI E GESTIONE DEI RISCHI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Vigilanza doganale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 41</TI.ART><STI.ART>Vigilanza doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci che devono entrare o uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette a vigilanza doganale e possono essere oggetto di controlli doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione restano soggette a tale vigilanza per <STRING STRIKE="on">tutto il tempo necessario a </STRING>determinare la loro posizione doganale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 171]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci non unionali rimangono sotto vigilanza doganale finché non cambiano posizione doganale o non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione o non vengono distrutte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>All'entrata nel territorio doganale dell'Unione, le merci unionali sono soggette a vigilanza doganale fino alla conferma della loro posizione doganale, a meno che siano vincolate al regime di uso finale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le merci unionali vincolate al regime di uso finale sono soggette a vigilanza doganale nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>quando le merci si prestano a un uso ripetuto per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fino a quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>fino a quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>fino a quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli stabiliti per l'applicazione dell'esenzione dai dazi o del dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le merci unionali svincolate per l'esportazione o vincolate al regime di perfezionamento passivo sono soggette a vigilanza doganale fino alla loro uscita dal territorio doganale dell'Unione, al loro abbandono allo Stato, alla loro distruzione o all'invalidamento della dichiarazione doganale o dei dati pertinenti relativi all'esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le merci unionali vincolate al regime di transito interno sono soggette a vigilanza doganale fino al loro arrivo a destinazione nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il titolare delle merci sotto vigilanza doganale può in qualsiasi momento, con l'autorizzazione delle autorità doganali, esaminare le merci o prelevare campioni, in particolare per determinare la classificazione tariffaria, il valore in dogana o la posizione doganale delle merci.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 42</TI.ART><STI.ART>Uffici doganali competenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto dalle altre normative applicate dalle autorità doganali, gli Stati membri definiscono l'ubicazione e la competenza dei rispettivi uffici doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Essi garantiscono che gli orari ufficiali di apertura di tali uffici siano ragionevoli ed adeguati, che tengano conto della natura del traffico e delle merci e del regime doganale al quale devono essere vincolate, per evitare che il flusso del traffico internazionale sia ostacolato o distorto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.</PARAG><PARAG>In deroga al primo comma, l'ufficio doganale competente per la vigilanza sul vincolo delle merci a un regime doganale per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") e dagli importatori presunti è l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'ufficio doganale competente per il luogo di stabilimento dell'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") o dell'importatore presunto:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>effettua i controlli doganali per la verifica delle informazioni fornite e, se necessario, richiede ulteriori documenti di accompagnamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se del caso, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci di effettuare un controllo doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>se esiste un rischio che richiede un intervento non appena le merci arrivano nel territorio doganale dell'Unione o prima che lascino il territorio doganale dell'Unione, chiede all'ufficio doganale responsabile del luogo in cui le merci entrano o escono di effettuare i controlli doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ufficio doganale responsabile del luogo di spedizione o di destinazione finale delle merci o, a norma del paragrafo 4, lettera d), del luogo in cui le merci entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, effettua i controlli doganali richiesti dall'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'importatore e comunica a tale ufficio i risultati dei suddetti controlli, fatti salvi i propri controlli relativi alle merci che sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione o che ne escono.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli uffici doganali competenti hanno accesso alle informazioni necessarie per garantire la corretta applicazione della normativa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 3, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita, nonché le norme procedurali per la cooperazione tra uffici doganali di cui al paragrafo 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Controlli doganali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 43</TI.ART><STI.ART>Controlli doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le disposizioni del capo 3 del presente titolo, le autorità doganali possono effettuare qualsiasi controllo doganale che ritengono necessario, compresi i controlli a campione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tali controlli doganali possono consistere, in particolare, nell'esame delle merci, nel prelievo di campioni, nella verifica dell'autenticità, dell'integrità, dell'accuratezza e della completezza dei dati forniti da qualsiasi persona nonché dell'esistenza, dell'autenticità, dell'esattezza e della validità dei documenti, nell'esame della contabilità, delle scritture commerciali e delle fonti di dati degli operatori economici, nel controllo dei mezzi di trasporto, nonché nel controllo del bagaglio e di altre merci che le persone portano con sé o su di sé e nello svolgimento di indagini ufficiali e altri atti simili. Se necessario, i controlli doganali comprendono il trattamento dei dati elettronici, compresa la fonte dei dati forniti al centro doganale digitale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora, relativamente alle stesse merci, debbano essere effettuati controlli diversi dai controlli doganali da altre autorità, le autorità doganali si impegnano, in stretta collaborazione con tali altre autorità, a far effettuare tali controlli, ogniqualvolta sia possibile, contemporaneamente e nello stesso luogo in cui si effettuano i controlli doganali (sportello unico); le autorità doganali svolgono il ruolo di coordinamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 44</TI.ART><STI.ART>Verifica dei dati forniti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al fine di verificare l'esattezza dei dati forniti dalle persone alle autorità doganali, le autorità doganali possono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>esaminare i dati e i documenti di accompagnamento, compreso l'accesso alle fonti di dati detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>chiedere che siano forniti altri documenti o dati, compresi quelli detenuti dagli operatori economici o conservati per loro conto dai prestatori di servizi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>richiedere l'accesso ai registri elettronici della persona;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>procedere all'esame delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>prelevare campioni per l'analisi o per un controllo approfondito delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono esigere in qualsiasi momento che le merci vengano scaricate e tolte dall'imballaggio al fine di effettuarne l'esame, di prelevare campioni o di esaminare i mezzi di trasporto utilizzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative alla verifica delle informazioni di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 45</TI.ART><STI.ART>Esame delle merci e prelievo di campioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere all'esame delle stesse e al prelievo di campioni e tutte le manipolazioni rese necessarie dall'esame o dal prelievo sono effettuati dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore, l'esportatore o il trasportatore hanno il diritto di assistere o di farsi rappresentare all'esame delle merci e al prelievo di campioni. Qualora ne abbiano ragionevolmente motivo, le autorità doganali possono esigere che l'importatore, l'esportatore o il trasportatore assista o si faccia rappresentare all'esame delle merci o al prelievo di campioni o che fornisca loro l'assistenza necessaria per facilitare tale esame o prelievo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se effettuato a norma delle disposizioni vigenti, il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte delle autorità doganali, ma le spese inerenti all'analisi o al controllo dei campioni sono a loro carico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se l'esame o il prelievo di campioni riguarda solo una parte delle merci, i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni valgono per tutte le merci nella stessa spedizione.</PARAG><PARAG>L'importatore o l'esportatore, tuttavia, possono chiedere un esame supplementare delle merci o un prelievo di altri campioni quando ritenga che i risultati dell'esame parziale o dell'analisi o controllo dei campioni non siano validi per il resto delle merci in questione. La richiesta viene accolta a condizione che le merci non siano state svincolate oppure, se le merci sono state svincolate, a condizione che l'importatore o l'esportatore dimostri che non sono state alterate in alcun modo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative all'esame e al campionamento delle merci di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 46</TI.ART><STI.ART>Risultati della verifica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I risultati della verifica dei dati forniti dall'importatore, dall'esportatore o dal trasportatore sono utilizzati per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando non si procede alla verifica dei dati forniti, il paragrafo 1 si applica in base ai dati forniti dall'importatore o dall'esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali hanno la stessa forza probante in tutto il territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure relative ai risultati della verifica di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 47</TI.ART><STI.ART>Misure di identificazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali o, se del caso, gli operatori economici, autorizzati in tal senso dalle autorità doganali, prendono le misure necessarie per identificare le merci quando tale identificazione sia necessaria per garantire il rispetto delle disposizioni che disciplinano il regime doganale pertinente al quale le merci sono destinate a essere vincolate.</PARAG><PARAG>Le misure di identificazione hanno gli stessi effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I contrassegni d'identificazione apposti sulle merci, sull'imballaggio o sui mezzi di trasporto sono rimossi o distrutti soltanto dalle autorità doganali o, con l'autorizzazione di queste ultime, da altre persone, salvo che, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire la protezione delle merci o dei mezzi di trasporto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, quali misure costituiscono le misure di identificazione di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'informazione di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 48</TI.ART><STI.ART>Controlli a posteriori</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini dei controlli doganali, le autorità doganali possono, dopo lo svincolo delle merci:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>verificare l'esattezza e la completezza dei dati forniti nonché l'esistenza, l'autenticità, l'esattezza e la validità di qualsiasi documento di accompagnamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>esaminare la contabilità dell'operatore economico e le altre scritture riguardanti le operazioni relative alle merci in questione e le precedenti o successive operazioni commerciali relative alle stesse merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>procedere all'esame delle merci e al prelievo di campioni quando ne hanno ancora la possibilità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>accedere ai sistemi degli operatori per verificare il rispetto dell'obbligo di fornire dati al centro doganale digitale dell'UE o di metterli a disposizione dello stesso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tali controlli possono essere effettuati presso l'importatore o l'esportatore o il titolare delle merci, o presso qualsiasi altra persona direttamente o indirettamente interessata dalle predette operazioni a causa della sua attività professionale o presso qualsiasi altra persona che possieda, per le stesse ragioni, tali documenti e dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le misure applicabili ai controlli di cui al paragrafo 1, anche nei casi in cui le operazioni si svolgono in più di uno Stato membro, e relative all'applicazione dell'audit e di altre metodologie appropriate nel contesto di tali controlli. Tali atti di esecuzione sono adottati conformemente all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 49</TI.ART><STI.ART>Voli e traversate marittime all'interno dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Controlli o formalità doganali si applicano ai bagagli a mano e ai bagagli registrati delle persone che effettuano voli all'interno dell'Unione o che effettuano una traversata marittima all'interno dell'Unione solo qualora tali controlli o formalità siano previsti dalla normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 si applica senza pregiudizio:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dei controlli di sicurezza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dei controlli connessi con altre normative applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i porti e gli aeroporti in cui si devono applicare formalità e controlli doganali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ai bagagli a mano e ai bagagli registrati di persone:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>che prendono un volo in un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale che, dopo uno scalo in un aeroporto unionale, continua verso un altro aeroporto unionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>che prendono un volo in un aeromobile che fa scalo in un aeroporto unionale prima di continuare verso un aeroporto non unionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>che utilizzano un servizio marittimo fornito dalla stessa nave e comprendente tratte successive in partenza da un porto non unionale o con scalo o approdo finale in un porto non unionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>che sono a bordo di imbarcazioni da diporto o di aeromobili da turismo o d'affari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ai bagagli a mano e ai bagagli registrati:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>che arrivano a un aeroporto unionale a bordo di un aeromobile proveniente da un aeroporto non unionale e sono trasferiti in detto aeroporto unionale su un altro aeromobile che prosegue con un volo intraunionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>che sono caricati in un aeroporto unionale su un aeromobile che prosegue con un volo intraunionale per il trasferimento in un altro aeroporto unionale su un aeromobile la cui destinazione è un aeroporto non unionale.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Gestione dei rischi doganali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 50</TI.ART><STI.ART>Principi generali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali determinano, sulla base della gestione dei rischi e principalmente dell'analisi automatizzata dei rischi, se le merci, gli operatori economici e le catene di approvvigionamento saranno soggetti a controlli doganali o ad altre misure di attenuazione e, in caso affermativo, il luogo e il momento in cui si svolgeranno tali controlli e saranno applicate le altre misure di attenuazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione, l'Autorità doganale dell'UE e le autorità doganali ricorrono alla gestione dei rischi doganali per differenziare i livelli di tutti i rischi connessi alle merci, agli operatori economici e alle catene di approvvigionamento conformemente alle disposizioni del presente capo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La gestione dei rischi doganali comprende almeno le seguenti attività, se del caso organizzate su base ciclica:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>raccolta, trattamento, scambio e analisi dei dati pertinenti disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi i dati pertinenti provenienti da autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenti </STRING></STRING>diverse dalle autorità doganali;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 172]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>identificazione, analisi, valutazione o previsione dei rischi, anche sulla base di metodi statistici e predittivi e di controlli casuali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>elaborazione delle misure necessarie per gestire i rischi, anche definendo settori di controllo prioritari comuni, criteri e norme comuni in materia di rischio e strategie di supervisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>prescrizione e adozione di misure, compresa la selezione di misure di attenuazione e di controlli doganali adeguati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>raccolta di osservazioni sull'attuazione delle attività di gestione dei rischi e di controllo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>sorveglianza e riesame delle attività di gestione dei rischi di e controllo al fine di migliorarle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le misure di attenuazione possono comprendere quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dare istruzione al trasportatore o all'esportatore di non caricare o trasportare le merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>richiedere informazioni o azioni supplementari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>determinare il percorso da utilizzare e le scadenze da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'adozione di decisioni relative alla gestione del rischio doganale di cui al paragrafo 2, le autorità doganali tengono conto di eventuali inosservanze da parte di un importatore, di un esportatore o di un presunto importatore di un'altra normativa applicata dalle autorità doganali che fa parte del diritto nazionale e che è stata notificata dalle autorità competenti alle autorità doganali. Tale non conformità è presa in considerazione ai fini del profilo di rischio dell'importatore, dell'esportatore o dell'importatore presunto in questione. [Em. 173]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 51</TI.ART><STI.ART>Ruoli e responsabilità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione <STRING STRIKE="on">può stabilire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce</STRING></STRING> settori di controllo prioritari comuni e criteri e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ove necessario,</STRING></STRING> norme comuni in materia di rischio per qualsiasi tipo di rischio, tra cui, ma non solo, i rischi relativi agli interessi finanziari.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 174]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi il paragrafo 6, lettera f), del presente articolo e l'articolo 43, la Commissione può individuare settori specifici nell'ambito di altre normative applicate dalle autorità doganali che giustificano un trattamento prioritario per la gestione dei rischi e i controlli doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione ha facoltà di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornire orientamenti strategici all'Autorità doganale dell'UE sui progetti di gestione dei rischi e sulle strategie di vigilanza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>chiedere all'Autorità doganale dell'UE di effettuare una valutazione periodica o ad hoc dell'attuazione di qualsiasi attività di gestione dei rischi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>chiedere all'Autorità doganale dell'UE di elaborare una strategia di vigilanza per qualsiasi rischio e di effettuare valutazioni delle minacce.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ai fini di cui ai paragrafi da 1 a 3 la Commissione può raccogliere, trattare e analizzare i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di gestione dei rischi a livello dell'Unione sulla base degli orientamenti in materia di politica doganale di cui al paragrafo 3, lettera a), e delle priorità di cui al paragrafo 2. Essa:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>raccoglie, tratta e analizza i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>assiste la Commissione nella definizione dei settori di controllo prioritari comuni nonché dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio, sulla base delle conoscenze operative e delle competenze tecniche in materia di gestione dei rischi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>ove richiesto elabora strategie di vigilanza conformemente al paragrafo 3, se del caso, in collaborazione con autorità diverse dalle autorità doganali, ed effettua valutazioni delle minacce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>scambia i dati pertinenti con le autorità doganali e con altre autorità ai fini del presente titolo, ove possibile mediante il centro doganale digitale dell'UE, conformemente all' articolo 53;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>elabora e mette in atto un'analisi dei rischi comune al fine di generare segnali di rischio, risultati di analisi dei rischi e, se del caso, formula raccomandazioni di controllo e propone altre misure di attenuazione appropriate alle autorità doganali, anche ai fini dell'applicazione dei settori di controllo prioritari comuni e dei criteri e delle norme comuni in materia di rischio stabiliti dalla Commissione e ai fini della gestione delle situazioni di crisi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>informa l'OLAF qualora individui o sospetti casi di frode e gli fornisce tutte le informazioni necessarie in relazione a tali casi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Anche Europol viene informato limitatamente al suo mandato. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 175]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE può invitare Europol a contribuire all'analisi dei rischi di cui al paragrafo 5, lettera e), per definire settori di controllo prioritari comuni e criteri e norme comuni in materia di rischio, limitatamente al mandato del medesimo. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 176]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Utilizzando i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, le autorità doganali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>raccolgono, trattano e analizzano i dati disponibili nel centro doganale digitale dell'UE e quelli provenienti da altre fonti, compresi quelli provenienti da autorità diverse dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>svolgono attività di gestione dei rischi a livello nazionale, compresi l'analisi dei rischi, la cooperazione e lo scambio di informazioni sulla gestione dei rischi con le autorità nazionali competenti, e adottano misure di attenuazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>mettono in atto i processi nazionali necessari all'attuazione di criteri e norme comuni in materia di rischio e di settori di controllo prioritari comuni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>attuano i segnali di rischio, i risultati dell'analisi dei rischi e le raccomandazioni di controllo formulate dall'Autorità doganale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>formulano raccomandazioni di controllo e indicano alle autorità doganali di altri Stati membri altre misure di attenuazione adeguate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>prendono decisioni in materia di controllo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>eseguono i controlli conformemente al capo 2 del presente titolo e ai criteri e alle norme comuni di rischio applicabili;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>forniscono all'Autorità doganale dell'UE una giustificazione in caso di mancata esecuzione di una raccomandazione di controllo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE informa la Commissione in merito alle sue attività di gestione dei rischi e al loro esito su base trimestrale e ad hoc, ove necessario o su richiesta dalla Commissione. Essa trasmette alla Commissione tutte le informazioni necessarie al riguardo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti di gestione dei rischi dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando quali informazioni debba includere la motivazione per la mancata esecuzione di un controllo di cui al paragrafo 6, lettera h).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 177]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 52</TI.ART><STI.ART>Criteri e norme comuni in materia di rischio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I criteri e le norme comuni di rischio comprendono tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>una descrizione dei rischi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i fattori o gli indicatori di rischio da utilizzare per scegliere le merci o gli operatori economici da sottoporre a controlli doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la natura dei controlli doganali che devono essere effettuati dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'applicazione di misure di analisi e attenuazione dei rischi nella catena di approvvigionamento, comprese le richieste di informazioni o azioni e le istruzioni di non caricare o trasportare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>la durata dell'applicazione dei controlli doganali di cui alla lettera c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nello stabilire i criteri e le norme comuni di rischio si tiene conto di tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la proporzionalità rispetto al rischio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'urgenza della necessaria applicazione dei controlli;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'incidenza ragionevolmente prevedibile sul flusso di scambi, sui singoli Stati membri e sulle risorse destinate ai controlli.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 53</TI.ART><STI.ART>Informazioni pertinenti per la gestione e i controlli del rischio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutte le informazioni sui rischi, i segnali, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli sono registrati nel processo operativo a cui si riferiscono e nel centro doganale digitale dell'UE, indipendentemente dal fatto che si basino su un'analisi dei rischi nazionale o comune o su una selezione casuale. Le autorità doganali condividono tra loro le informazioni sui rischi, nonché con l'Autorità doganale dell'UE<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> con la Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e con Europol, limitatamente al suo mandato</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 178]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione hanno il diritto di trattare gli elementi di cui al paragrafo 1 del presente articolo conformemente ai rispettivi ruoli e responsabilità di cui agli articoli 51 e 54.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE utilizza il centro doganale digitale dell'UE ove possibile per raccogliere o interagire con dati, documenti o informazioni di qualsiasi altra fonte che siano ritenuti utili per la gestione dei rischi da parte dell'Autorità doganale dell'UE, della Commissione o di un'autorità doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fino alla data indicata all'articolo 265, paragrafo 1, la Commissione svolge i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 54</TI.ART><STI.ART>Valutazione della gestione dei rischi doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione, in cooperazione con l'Autorità doganale dell'UE e con le autorità doganali, valuta, almeno una volta <STRING STRIKE="on">ogni due anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'anno</STRING></STRING>, l'attuazione della gestione dei rischi al fine di migliorarne costantemente l'efficacia e l'efficienza operative e strategiche<STRING STRIKE="on">;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e pubblica ciascuna valutazione.</STRING></STRING> La Commissione può inoltre organizzare attività di valutazione da svolgere ove lo ritenga necessario e su base continuativa.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">179]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>A tal fine l'Autorità doganale dell'UE raccoglie e analizza le informazioni pertinenti e svolge tutte le attività necessarie. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere relazioni periodiche o ad hoc a uno o più Stati membri al riguardo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>A tal fine, e per adempiere al suo ruolo e alle sue responsabilità a norma del presente titolo, la Commissione può trattare tutte le informazioni pertinenti disponibili attraverso il centro doganale digitale dell'UE e può chiedere ulteriori informazioni all'Autorità doganale dell'UE e alle autorità nazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nel definire criteri di rischio comuni e settori di controllo prioritari comuni la Commissione tiene conto, se del caso, delle valutazioni effettuate a norma del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 55</TI.ART><STI.ART>Conferimento delle competenze di esecuzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese a garantire l'applicazione armonizzata dei controlli doganali e della gestione dei rischi, compreso lo scambio di informazioni, la definizione dei criteri e delle norme comuni di rischio e dei settori comuni di controllo prioritari di cui al presente titolo. Tali misure precisano almeno quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le informazioni da registrare nel centro doganale digitale dell'UE in relazione alla gestione dei rischi e ai controlli, anche per quanto riguarda le informazioni sui rischi, i risultati dell'analisi dei rischi, le raccomandazioni di controllo, le decisioni di controllo e i risultati dei controlli, nonché i diritti di accesso e trattamento di tali informazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le misure procedurali per l'utilizzazione o l'accesso transitorio ai sistemi di informazione doganale esistenti, le misure procedurali per la gestione dell'interoperabilità tra il centro doganale digitale dell'UE e altri sistemi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le misure procedurali relative all'applicazione dell'obbligo di comunicazione nel contesto dei controlli a posteriori e dei controlli casuali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le modalità di cooperazione, compreso lo scambio di informazioni, tra l'Autorità doganale dell'UE e altri istituti, organi e uffici specifici dell'Unione e altre autorità nazionali competenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'identificazione dell'autorità doganale responsabile nel caso di processi specifici di gestione dei rischi che possono riguardare uno o più Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>gli aspetti procedurali dei controlli, compresi i controlli a posteriori, che riguardano più di uno Stato membro, e la messa a disposizione dei risultati dei prelievi di campioni e di altri controlli tra le autorità doganali interessate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>le disposizioni sulla condivisione delle informazioni sui rischi tra le autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE e la Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>i settori di controllo prioritari comuni e i criteri e le norme comuni in materia di rischio di cui all'articolo 51, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 52, comprese le modalità per la loro applicazione urgente, ove necessario.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per imperativi motivi di urgenza legati a tali misure, comprese le modalità per la loro applicazione urgente per far fronte efficacemente a crisi o incidenti che possono comportare un rischio imminente per la sicurezza, e debitamente giustificati dalla necessità di aggiornare rapidamente la gestione comune dei rischi e di adeguare rapidamente lo scambio di informazioni, i criteri e le norme comuni in materia di rischio e i settori di controllo prioritari comuni all'evoluzione dei rischi, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo V</TI><STI.GR>VINCOLO DELLE MERCI A UN REGIME DOGANALE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Posizione doganale delle merci</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 56</TI.ART><STI.ART>Presunzione di posizione doganale di merci unionali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutte le merci presenti nel territorio doganale dell'Unione sono considerate avere la posizione doganale di merci unionali, tranne quando sia stabilito che non sono merci unionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1 è necessario dimostrare la posizione doganale di merci unionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In casi specifici, le merci interamente ottenute nel territorio doganale dell'Unione non hanno la posizione doganale di merci unionali se ottenute da merci in custodia temporanea o vincolate al regime di transito esterno, deposito, ammissione temporanea o perfezionamento attivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i casi specifici in cui non si applica la presunzione di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni per la concessione della facilitazione nella fornitura della prova della posizione doganale di merci unionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i casi specifici in cui le merci di cui al paragrafo 3, non hanno la posizione doganale di merci unionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova della posizione doganale di merci unionali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 57</TI.ART><STI.ART>Perdita della posizione doganale di merci unionali</STI.ART><PARAG>Le merci unionali diventano non unionali quando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sono fatte uscire dal territorio doganale dell'Unione, sempre che non si applichino le norme sul transito interno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono state vincolate al regime di transito esterno, di deposito o di perfezionamento attivo compatibilmente con la normativa doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sono state vincolate al regime dell'uso finale e successivamente vengono abbandonate allo Stato o vengono distrutte e restano i residui;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la dichiarazione di immissione in libera pratica è invalidata dopo lo svincolo delle merci.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 58</TI.ART><STI.ART>Merci unionali che escono temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei casi di cui all'articolo 112, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed e), le merci conservano la loro posizione doganale di merci unionali solo se tale posizione è determinata a certe condizioni e nei modi stabiliti dalla normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In casi specifici le merci unionali possono circolare, senza essere soggette a regime doganale, da un punto all'altro del territorio doganale dell'Unione e temporaneamente fuori di tale territorio senza che muti la loro posizione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la posizione doganale delle merci di cui al paragrafo 2 del presente articolo resta immutata.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Vincolo e svincolo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 59</TI.ART><STI.ART>Vincolo delle merci ad un regime doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime che intendono vincolare le merci a un regime doganale forniscono o mettono a disposizione i dati necessari per il regime in questione non appena disponibili e comunque prima dello svincolo delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli importatori presunti forniscono o mettono a disposizione le informazioni sulle vendite a distanza di beni da importare nel territorio doganale dell'Unione al più tardi il giorno successivo alla data di accettazione del pagamento e comunque prima dello svincolo delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, in circostanze debitamente giustificate connesse alla documentazione di accompagnamento o alla determinazione del valore finale delle merci, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a fornire parte dei dati, diversi dalle informazioni anticipate sul carico, dopo lo svincolo delle merci. L'importatore o l'esportatore fornisce le informazioni omesse entro un termine specifico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le merci sono vincolate al regime doganale all'atto dello svincolo. Salvo che sia altrimenti disposto, la data di svincolo è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale sono vincolate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, i dati specifici che possono essere forniti dopo lo svincolo delle merci e i termini per la trasmissione di tali dati di cui al paragrafo 3 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 60</TI.ART><STI.ART>Svincolo delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali responsabili del vincolo delle merci a un regime doganale a norma dell'articolo 42, paragrafo 3, decidono in merito allo svincolo delle merci tenendo conto dei risultati dell'analisi dei rischi dei dati forniti dall'importatore o dall'esportatore e, se del caso, dei risultati di eventuali controlli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci sono svincolate quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'importatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la persona responsabile</STRING></STRING> o l'esportatore è responsabile delle merci; <STRING BOLD="on"> [Em. 180]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tutte le informazioni richieste dalle autorità doganali e le informazioni minime necessarie per il regime particolare sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione conformemente agli articoli 88, 118, 132 e 135 sono soddisfatte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le merci non sono state selezionate per alcun controllo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali rifiutano lo svincolo nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se le condizioni per il vincolo delle merci al regime in questione non sono soddisfatte, comprese le formalità non doganali dell'Unione di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2022/2399 applicabili alle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se dispongono di qualsiasi prova che le merci non sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali<STRING STRIKE="on">, a meno che tale normativa non preveda la previa consultazione di altre autorità</STRING>; <STRING BOLD="on"> [Em. 181]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se altri atti legislativi richiedono la consultazione di altre autorità;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 182]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se dispongono di prove che i dati forniti non sono esatti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali sospendono lo svincolo nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>hanno motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali o che presentino un grave rischio per la salute e la vita delle persone, degli animali o delle piante o per l'ambiente, o per qualsiasi altro interesse pubblico, compreso un interesse finanziario; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se lo svincolo è stato sospeso conformemente al paragrafo 4, le autorità doganali consultano le altre autorità se lo richiedono le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, e:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rifiutano lo svincolo se le altre autorità ne hanno fatto richiesta conformemente ad altre normative applicate dalle autorità doganali; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>svincolano le merci se non vi è motivo di ritenere che non siano stati rispettati altri requisiti e formalità previsti da altre normative applicate dalle autorità doganali in relazione a tale svincolo e:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le altre autorità hanno approvato lo svincolo, oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">le altre autorità non hanno risposto entro il termine stabilito dalle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, oppure </STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 183]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>le altre autorità notificano alle autorità doganali che occorre più tempo per valutare se le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, a condizione che non abbiano chiesto di mantenere la sospensione e che l'importatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la persona responsabile</STRING></STRING> o l'esportatore fornisca alle autorità doganali la piena tracciabilità di tali merci<STRING STRIKE="on"> per 15 giorni a decorrere dalla notifica</STRING> delle altre autorità o fino a quando le altre autorità abbiano valutato e comunicato l'esito dei loro controlli all'importatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, alla persona responsabile</STRING></STRING> o all'esportatore, se tale data è precedente. Le autorità doganali mettono la tracciabilità a disposizione delle altre autorità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 184]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fatte salve le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, si considera che queste ultime abbiano svincolato le merci se non le hanno selezionate per un qualsiasi controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il prima possibile e al più tardi </STRING></STRING>entro <STRING STRIKE="on">un termine ragionevole</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 giorni di calendario</STRING></STRING> dopo che:<STRING BOLD="on"> [Em. 185]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le merci dei presunti importatori sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le merci degli importatori sono arrivate alla loro destinazione finale; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'esportatore ha trasmesso le informazioni pre-partenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Se le autorità doganali hanno sospeso lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 4 o hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera a), esse registrano nel centro digitale doganale dell'UE la loro decisione e qualsiasi altra informazione, se del caso, richiesta dal diritto dell'Unione. Tali informazioni sono rese disponibili alle altre autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Se le autorità doganali hanno rifiutato lo svincolo delle merci a norma dei paragrafi 3 o 5:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se le altre autorità non si sono opposte, le merci possono essere successivamente vincolate a un altro regime doganale con l'indicazione che erano state precedentemente rifiutate per un altro regime doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se le altre autorità si sono opposte al vincolo delle merci a uno o più regimi doganali, le autorità doganali registrano tale informazione nel centro digitale doganale dell'UE e agiscono di conseguenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i termini ragionevoli di cui al paragrafo 6 del presente articolo</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Em. 186]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 61</TI.ART><STI.ART>Svincolo delle merci per conto delle autorità doganali da parte di operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check";)</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 60, paragrafo 1, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a svincolare le merci per loro conto al ricevimento delle stesse presso la sede di attività dell'importatore, del proprietario o del destinatario o alla spedizione dalla sede di attività dell'esportatore, del proprietario o dello speditore, a condizione che i dati necessari per il regime pertinente e le informazioni in tempo reale sull'arrivo o sulla spedizione delle merci siano forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 43, le autorità doganali possono autorizzare gli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") a effettuare determinati controlli sulle merci sotto vigilanza doganale. In tali casi, se le merci sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, queste ultime consultano le altre autorità prima di concedere tale autorizzazione e possono concordare con esse un piano di controllo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") di cui al paragrafo 2 ha motivo di ritenere che le merci non siano conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, ne informa immediatamente le autorità doganali e, se del caso, le altre autorità. In tal caso le autorità doganali decidono in merito allo svincolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali possono chiedere in qualsiasi momento agli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") di presentare le merci ai fini di un controllo in un ufficio doganale o nel luogo in cui le merci dovevano essere svincolate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Qualora le autorità doganali abbiano individuato un nuovo grave rischio finanziario o un'altra situazione specifica in relazione a un'autorizzazione di svincolo per loro conto, esse possono sospendere la capacità di svincolo per loro conto per un determinato periodo di tempo e informarne l'operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"). In tali casi le autorità doganali decidono in merito allo svincolo delle merci.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 62</TI.ART><STI.ART>Modifica e invalidamento delle informazioni relative al vincolo delle merci a un regime doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'importatore e l'esportatore modificano uno o più dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se vengono a conoscenza di modifiche nelle informazioni pertinenti delle loro scritture o quando l'autorità doganale dà loro istruzione di farlo o notifica loro un problema per quanto riguarda l'esattezza, la completezza o la qualità dei dati, salvo se le autorità doganali hanno comunicato che intendono esaminare le merci o che hanno appurato che i dati forniti sono inesatti o che le merci sono già state presentate in dogana.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore e l'esportatore invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale non appena vengono a conoscenza del fatto che le merci non saranno introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne usciranno. Le autorità doganali invalidano i dati forniti ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale se, trascorsi 200 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione, le merci non sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione o non ne sono uscite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per modificare e invalidare le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Disposizioni transitorie</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 63</TI.ART><STI.ART>Dichiarazione doganale delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, tutte le merci destinate ad essere vincolate a un regime doganale sono oggetto di una dichiarazione doganale appropriata per il regime in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito possono, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, presentare una dichiarazione doganale o fornire o mettere a disposizione le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE. A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, gli importatori, gli esportatori e i titolari del regime di transito fornisco o mettono a disposizione, ai fini del vincolo delle merci a un regime doganale, le informazioni pertinenti per il regime in questione utilizzando il centro digitale doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In specifici casi una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La dichiarazione doganale è presentata, a seconda dei casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di primo arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di scarico delle merci in arrivo via mare o per via aerea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>presso l'ufficio doganale di destinazione del regime di transito se le merci sono entrate nel territorio doganale dell'Unione vincolate a un regime di transito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate a essere vincolate a un regime di transito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>presso l'ufficio doganale responsabile del luogo di stabilimento dell'operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali che è autorizzato ad applicare lo sdoganamento centralizzato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>presso l'ufficio doganale responsabile del luogo in cui si trovano le merci destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui una dichiarazione doganale può essere presentata utilizzando mezzi diversi dai procedimenti informatici a norma del paragrafo 2 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale nei casi di cui al paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le norme per la determinazione degli uffici doganali competenti diversi da quello di cui al paragrafo 4, compresi gli uffici doganali di entrata e di uscita.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 64</TI.ART><STI.ART>Dichiarazione doganale normale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le dichiarazioni doganali normali contengono tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la presentazione della dichiarazione doganale normale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 65</TI.ART><STI.ART>Dichiarazione semplificata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 3, le autorità doganali possono accettare che una persona ottenga il vincolo delle merci a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata che può omettere talune indicazioni o i documenti di accompagnamento menzionati all'articolo 40.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fino alla data stabilita all'articolo 265, paragrafo 4, le autorità doganali possono autorizzare il regolare ricorso a una dichiarazione semplificata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla presentazione di una dichiarazione semplificata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 66</TI.ART><STI.ART>Dichiarazione complementare</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 o di iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell'articolo 73, il dichiarante presenta presso l'ufficio doganale competente, entro un termine specifico, una dichiarazione complementare contenente le indicazioni necessarie per il regime doganale in questione.</PARAG><PARAG>In caso di dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 65 i documenti di accompagnamento necessari sono in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali entro un termine specifico.</PARAG><PARAG>La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se le merci sono vincolate a un regime di deposito doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in altri casi specifici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono non esigere la presentazione di una dichiarazione complementare se si applicano le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la dichiarazione semplificata concerne merci il cui valore e la cui quantità sono al di sotto della soglia statistica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la dichiarazione semplificata contiene già tutte le informazioni necessarie per il regime doganale interessato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la dichiarazione semplificata non è eseguita mediante iscrizione nelle scritture del dichiarante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La dichiarazione semplificata di cui all'articolo 65, o l'iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all'articolo 73, e la dichiarazione complementare sono considerate costituire uno strumento unico ed indivisibile che ha effetto a decorrere, rispettivamente, dalla data di accettazione della dichiarazione semplificata a norma dell'articolo 69 e dalla data in cui le merci sono iscritte nelle scritture del dichiarante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il luogo in cui la dichiarazione complementare è presentata si considera, ai fini dell'articolo 169, essere il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il termine specifico di cui al paragrafo 1, primo comma, entro il quale deve essere presentata la dichiarazione complementare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il termine specifico di cui al paragrafo 1, secondo comma, entro il quale i documenti di accompagnamento devono essere in possesso del dichiarante e a disposizione delle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i casi specifici in cui l'obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero ai sensi del paragrafo 2, lettera b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione complementare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 67</TI.ART><STI.ART>Presentazione di una dichiarazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, fatto salvo l'articolo 66, paragrafo 1, la dichiarazione doganale può essere presentata da qualsiasi persona che sia in grado di fornire tutte le informazioni richieste per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci. Tale persona deve inoltre essere in grado di presentare o far presentare le merci in questione in dogana.</PARAG><PARAG>Tuttavia, qualora l'accettazione di una dichiarazione doganale implichi obblighi particolari per una determinata persona, tale dichiarazione è presentata da tale persona o dal suo rappresentante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, primo comma, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica di merci da importare nel territorio doganale dell'Unione nell'ambito del regime speciale per le vendite a distanza di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE per le vendite a distanza è presentata da o per conto dell'importatore presunto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il dichiarante deve essere stabilito nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>In deroga al paragrafo 3, la condizione di stabilimento nel territorio doganale dell'Unione non è richiesta:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>alle persone che presentano una dichiarazione doganale di transito o di ammissione temporanea,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle persone che presentano una dichiarazione doganale a titolo occasionale, anche a fini di uso finale o di perfezionamento attivo, purché le autorità doganali lo ritengano giustificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alle persone che sono stabilite in un paese il cui territorio è adiacente al territorio doganale dell'Unione e che presentano le merci cui fa riferimento la dichiarazione doganale a un ufficio doganale di frontiera dell'Unione adiacente a tale paese, a condizione che il paese nel quale sono stabilite le persone conceda mutui benefici alle persone stabilite nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>agli importatori presunti che intervengono nella vendita a distanza di beni nell'ambito del regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE che devono essere importati nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che designino un rappresentante indiretto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le dichiarazioni doganali sono autenticate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 68</TI.ART><STI.ART>Presentazione di una dichiarazione doganale prima della presentazione delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Una dichiarazione doganale può essere presentata prima della presentazione prevista delle merci in dogana. Se le merci non sono presentate entro 30 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione doganale, si considera che detta dichiarazione non sia stata presentata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la presentazione della dichiarazione doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 69</TI.ART><STI.ART>Accettazione di una dichiarazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le dichiarazioni doganali rispondenti alle condizioni stabilite nel presente capo e nell'articolo 40 sono accettate immediatamente dalle autorità doganali se le merci cui si riferiscono sono state presentate in dogana.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto, la data di accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali è la data da usare per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale sono dichiarate le merci e per tutte le altre formalità all'importazione o all'esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'accettazione di una dichiarazione doganale, compresa l'applicazione di tali norme nei casi di cui all'articolo 72. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 70</TI.ART><STI.ART>Modifica della dichiarazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su sua richiesta, il dichiarante è autorizzato a modificare una o più indicazioni della dichiarazione doganale dopo l'accettazione di quest'ultima da parte delle autorità doganali. La modifica non può far diventare oggetto della dichiarazione doganale merci diverse da quelle che ne costituivano l'oggetto iniziale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Tuttavia siffatte modifiche non possono più essere autorizzate se la richiesta è fatta dopo che le autorità doganali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>hanno stabilito che le indicazioni della dichiarazione doganale sono inesatte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>hanno svincolato le merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta del dichiarante, entro tre anni dalla data di accettazione della dichiarazione doganale, la modifica della stessa può essere autorizzata dopo lo svincolo delle merci per consentire al dichiarante di adempiere ai suoi obblighi riguardanti il vincolo delle merci al regime doganale in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci conformemente al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 71</TI.ART><STI.ART>Invalidamento della dichiarazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta del dichiarante, le autorità doganali invalidano una dichiarazione doganale già accettata quando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sono certe che le merci saranno vincolate immediatamente a un regime doganale; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono certe che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo delle merci al regime doganale per il quale sono state dichiarate.</PARAG><PARAG>Tuttavia, se le autorità doganali hanno informato il dichiarante che intendono procedere all'esame delle merci, la richiesta di invalidare la dichiarazione doganale può essere accolta solo dopo tale esame.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, in casi specifici la dichiarazione doganale può essere invalidata dalle autorità doganali senza previa richiesta del dichiarante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto, una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione doganale non può più essere invalidata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui la dichiarazione doganale è invalidata dalle autorità doganali di cui al paragrafo 2 del presente articolo e dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per invalidare la dichiarazione doganale dopo lo svincolo delle merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 72</TI.ART><STI.ART>Sdoganamento centralizzato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare, presso un ufficio doganale competente per il luogo in cui è stabilita, una dichiarazione doganale per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale.</PARAG><PARAG>Si può derogare al requisito per l'autorizzazione di cui al primo comma se la dichiarazione doganale è presentata e le merci sono presentate agli uffici doganali sotto la responsabilità di un'unica autorità doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il richiedente l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>vigila che le merci siano vincolate al regime doganale in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>effettua i controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se del caso, chiede che l'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettui determinati controlli doganali per la verifica della dichiarazione doganale; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>espleta le formalità doganali per la riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'eventuale obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale e quello presso il quale sono presentate le merci si scambiano le informazioni necessarie per la verifica della dichiarazione doganale e per lo svincolo delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci effettua, fatti salvi i propri controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione, i controlli doganali di cui al paragrafo 3, lettera c), e fornisce all'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale i risultati di tali controlli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'ufficio doganale presso il quale è presentata la dichiarazione doganale svincola le merci tenendo conto:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dei risultati dei propri controlli per la verifica della dichiarazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio doganale presso il quale sono presentate le merci per la verifica della dichiarazione doganale e dei controlli riguardanti le merci che entrano o escono dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per lo sdoganamento centralizzato di cui al presente articolo, compresi le formalità e i controlli doganali pertinenti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 73</TI.ART><STI.ART>Iscrizione nelle scritture del dichiarante</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona a presentare una dichiarazione doganale, compresa una dichiarazione semplificata, sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante a condizione che le indicazioni di tale dichiarazione siano a disposizione delle suddette autorità nel sistema elettronico del dichiarante al momento della presentazione della dichiarazione doganale sotto forma di iscrizione nelle scritture del dichiarante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La dichiarazione doganale si ritiene accettata al momento dell'iscrizione delle merci nelle scritture.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono, su richiesta, esonerare dall'obbligo di presentazione delle merci. In tal caso si considera che le merci siano state svincolate al momento dell'iscrizione nelle scritture del dichiarante.</PARAG><PARAG>Tale esonero può essere concesso se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il dichiarante è un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la natura e il flusso delle merci interessate lo giustificano e sono noti all'autorità doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'ufficio doganale di controllo ha accesso a tutte le informazioni che ritiene necessarie per consentirgli di esercitare, se necessario, il suo diritto di esaminare le merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>al momento dell'iscrizione nelle scritture, le merci non sono più soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali, salvo sia altrimenti disposto nell'autorizzazione.</PARAG><PARAG>Tuttavia l'ufficio doganale di controllo può chiedere, in situazioni specifiche, che siano presentate le merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le condizioni alle quali è consentito lo svincolo delle merci sono enunciate nell'autorizzazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative all'iscrizione nelle scritture del dichiarante, comprese le formalità e i controlli doganali pertinenti, e all'esenzione dall'obbligo di presentare le merci di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 74</TI.ART><STI.ART>Cessazione della validità</STI.ART><PARAG>Le autorizzazioni per le dichiarazioni semplificate, lo sdoganamento centralizzato e l'iscrizione nelle scritture del dichiarante scadono alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Rimozione delle merci</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 75</TI.ART><STI.ART>Rimozione delle merci</STI.ART><PARAG>Qualora, per un motivo qualsiasi, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente agli articoli 76, 77 e 78.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 76</TI.ART><STI.ART>Distruzione delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora abbiano ragionevoli motivi, le autorità doganali possono esigere la distruzione delle merci che sono state loro presentate. Esse ne informano di conseguenza l'importatore, l'esportatore e il titolare delle merci. Le spese relative alla distruzione delle merci sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se la distruzione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare di una decisione relativa a un diritto di proprietà intellettuale, ai sensi dell'articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15).</FIELD></FOOTNOTE>, essa deve essere effettuata dalle autorità doganali o sotto la loro vigilanza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se lo ritengono necessario e proporzionato, le autorità doganali possono sequestrare e distruggere o rendere altrimenti inutilizzabile un prodotto che non è stato loro presentato e che presenta un rischio per la salute e la sicurezza degli utilizzatori finali. Le spese relative a tali misure sono a carico dell'importatore o dell'esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla distruzione delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 77</TI.ART><STI.ART>Misure che devono prendere le autorità doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali prendono tutte le misure necessarie, compresa la confisca, la vendita, la donazione a scopi umanitari o la distruzione, per rimuovere le merci nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualora non sia stato osservato uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione o le merci siano state sottratte alla vigilanza doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>quando le merci non possono essere svincolate per una delle ragioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>non è stato possibile per motivi imputabili all'operatore intraprenderne o proseguirne l'esame nel termine prescritto dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>non sono stati i forniti i documenti alla cui presentazione è subordinato il vincolo delle merci al regime doganale chiesto o il loro svincolo ai fini di tale regime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>i dazi all'importazione o all'esportazione, a seconda dei casi, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti non lo sono stati nel termine prescritto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>le merci non soddisfano le condizioni per lo svincolo di cui all'articolo 60;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>quando le merci non sono state ritirate entro un termine ragionevole dopo il loro svincolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>quando dopo lo svincolo le merci sono risultate non conformi alle condizioni per la concessione dello stesso; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>quando le merci sono abbandonate allo Stato conformemente all'articolo 78.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci non unionali che sono state abbandonate allo Stato, sequestrate o confiscate si considerano vincolate al regime di deposito doganale. Esse sono iscritte nei registri del gestore del deposito doganale o, se sono detenute dalle autorità doganali, nei registri di queste ultime.</PARAG><PARAG>Se le autorità doganali hanno già ricevuto dati sulle merci da distruggere, abbandonare allo Stato, sequestrare o confiscare, i registri fanno riferimento a tali dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I costi delle misure di cui al paragrafo 1 sono a carico:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>del trasportatore, dell'importatore o del titolare del regime di transito o delle persone che hanno sottratto le merci alla vigilanza doganale, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dell'importatore, dell'esportatore o del titolare del regime di transito nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>della persona che abbandona le merci allo Stato, nel caso di cui al paragrafo 1, lettera e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni e la procedura per la confisca delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura per la vendita delle merci da parte delle autorità doganali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 78</TI.ART><STI.ART>Abbandono</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci non unionali e le merci in regime di uso finale possono, con il permesso preliminare delle autorità doganali, essere abbandonate allo Stato dal titolare del regime o, se del caso, dal titolare delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa all'abbandono delle merci allo Stato. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VI</TI><STI.GR>MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Informazioni anticipate sul carico</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 79</TI.ART><STI.ART>Entrata delle merci</STI.ART><PARAG>Le merci possono entrare nel territorio doganale dell'Unione solo se il trasportatore o altre persone hanno fornito alle autorità doganali competenti o messo loro a disposizione le informazioni anticipate sul carico di cui all'articolo 80.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 80</TI.ART><STI.ART>Informazioni anticipate sul carico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I trasportatori che introducono merci nel territorio doganale dell'Unione forniscono all'ufficio doganale di prima entrata previsto o mettono a sua disposizione, entro determinati termini, informazioni anticipate sul carico relative a ciascuna spedizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni anticipate sul carico comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il riferimento unico della spedizione, lo speditore, il destinatario, una descrizione delle merci, la classificazione tariffaria, il valore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la destinazione finale delle merci</STRING></STRING>, i dati relativi all'itinerario nonché la natura e l'identificazione del mezzo di trasporto che trasporta le merci e le spese di trasporto. Le informazioni anticipate sul carico sono fornite prima dell'arrivo delle merci nel territorio doganale dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le autorità doganali o l'Autorità doganale dell'UE possono richiedere ulteriori informazioni ai fini dell'entrata. [Em. 187]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'importatore può fornire parte delle informazioni anticipate sul carico entro i termini specificati conformemente al paragrafo 1. Se l'importatore ha già fornito o messo a disposizione parte delle informazioni anticipate sul carico richieste, il trasportatore collega le proprie informazioni supplementari alle informazioni dell'importatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'importatore è informato se un trasportatore collega le informazioni relative a una spedizione alle sue precedenti informazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In casi specifici, qualora tutte le informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi 1 e 2 non possano essere ottenute dal trasportatore o dall'importatore, altre persone in possesso di tali informazioni e dei diritti adeguati a fornirle possono essere tenute a fornirle.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>nei casi in cui merci non unionali siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>in altri casi ove debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'ufficio doganale di prima entrata previsto di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati supplementari da comunicare come informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i termini di cui ai paragrafi 1 e 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i casi specifici e le altre persone che possono essere tenute a fornire informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i casi in cui l'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni anticipate sul carico è oggetto di esonero debitamente giustificato dal tipo di merci o di traffico di cui al paragrafo 6, lettera c);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le condizioni alle quali una persona che fornisce o mette a disposizione informazioni può restringere la visibilità della sua identificazione a una o più altre persone che presentano anch'esse informazioni, fatto salvo l'uso di tutte le informazioni ai fini della vigilanza doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura e il ricevimento delle informazioni anticipate sul carico di cui ai paragrafi da 1 a 5. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Fino alla data<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> stabilita nel programma di lavoro</STRING></STRING> di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">265</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">29</STRING></STRING>, paragrafo <STRING STRIKE="on">3, la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5, una</STRING></STRING> dichiarazione sommaria di entrata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> presentata conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati di cui al regolamento (UE) n. 952/2013 applicabili ai sistemi elettronici che gli Stati membri e la Commissione hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013</STRING></STRING> è considerata come informazioni anticipate sul carico.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 188]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 81</TI.ART><STI.ART>Analisi dei rischi relativa alle informazioni anticipate sul carico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo XII, l'ufficio doganale di prima entrata garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni anticipate sul carico e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ufficio doganale di prima entrata può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dare istruzione al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>richiedere informazioni o azioni supplementari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>individuare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>raccomandare il luogo e le misure più appropriati per effettuare un controllo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, l'analisi dei rischi è effettuata sulla base della dichiarazione sommaria di entrata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 82</TI.ART><STI.ART>Modifica e invalidamento delle informazioni anticipate sul carico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trasportatore informa le autorità doganali interessate delle deviazioni che modificano l'itinerario del carico quale notificato nelle informazioni preliminari sul carico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore e il trasportatore modificano uno o più dati delle informazioni anticipate sul carico se vengono a conoscenza di modifiche delle informazioni pertinenti nelle loro scritture o quando l'autorità doganale chiede loro o dà loro istruzione di farlo a causa di un problema di esattezza, completezza o qualità dei dati, salvo se le autorità doganali abbiano comunicato al trasportatore che intendono esaminare le merci o che hanno accertato che le informazioni anticipate sul carico sono inesatte o che le merci sono già state presentate in dogana.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il trasportatore invalida quanto prima le informazioni anticipate sul carico relative alle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni anticipate sul carico relative a tali merci dopo 200 giorni a decorrere dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 2 e per invalidare le informazioni anticipate sul carico di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 83</TI.ART><STI.ART>Notifica dell'arrivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trasportatore notifica l'arrivo del mezzo di trasporto che entra nel territorio doganale dell'Unione e delle spedizioni ivi contenute all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In casi specifici in cui non tutti i dati relativi alle spedizioni possono essere ottenuti dal trasportatore, un trasportatore successivo o altre persone in possesso di tali dati e legittimate a fornirli possono essere tenuti a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni sull'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni possono essere fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione attraverso mezzi diversi dal centro doganale digitale dell'UE. In tali casi le informazioni fornite o rese disponibili tramite questi altri mezzi sono trasferite al centro doganale digitale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Se l'arrivo del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute non è contemplato dalla notifica di cui al paragrafo 1, </STRING>Il trasportatore notifica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente </STRING></STRING>l'arrivo delle merci<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che sono</STRING></STRING> introdotte nel territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e che ai fini del trasporto rimangono a bordo dello stesso mezzo di trasporto nel territorio doganale del</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">nel</STRING> porto o <STRING STRIKE="on">nell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell</STRING></STRING>'aeroporto in cui sono scaricate o trasbordate.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 189]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In deroga al paragrafo 4, il trasportatore non notifica le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione per permettere di scaricare o caricare altre merci nello stesso porto o aeroporto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il trasportatore non scarica, nel territorio doganale dell'Unione, le merci per le quali non sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali informazioni anticipate minime sulle merci, salvo qualora le autorità doganali abbiano chiesto al trasportatore di presentarle conformemente all'articolo 85.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>In deroga al paragrafo 6, in caso di pericolo imminente che richieda lo scarico immediato della totalità o di una parte delle merci, le autorità doganali possono consentire al trasportatore di scaricare le merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 2 e le altre persone che possono essere tenute a notificare l'arrivo delle spedizioni all'ufficio doganale di prima entrata effettivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla notifica di arrivo di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fino alle date stabilite nel programma di lavoro di cui all'articolo 29, paragrafo 5, lettera b), una notifica di arrivo presentata e una presentazione in dogana di cui all'articolo 85, paragrafo 1, conformemente alle norme e ai requisiti in materia di dati previsti dal regolamento (UE) n. 952/2013 che si applicano ai sistemi elettronici che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, hanno sviluppato a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 sono considerate, rispettivamente, la notifica del mezzo di trasporto e delle spedizioni ivi contenute. [Em. 190]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 84</TI.ART><STI.ART>Trasporto fino al luogo appropriato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il trasportatore che introduce le merci nel territorio doganale dell'Unione le trasporta senza indugio, seguendo la via indicata dalle autorità doganali e conformemente alle loro eventuali istruzioni, all'ufficio doganale designato dalle autorità doganali, o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato da dette autorità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, i trasportatori non possano adempiere all'obbligo di cui al paragrafo 1, essi informano senza indugio le autorità doganali della situazione e dell'ubicazione precisa delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali stabiliscono le misure da prendere per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1, o della nave o dell'aeromobile e delle merci che si trovano a bordo nei casi di cui al paragrafo 2, e per garantire, all'occorrenza, che siano successivamente trasportate ad un ufficio doganale o in altro luogo da esse designato o autorizzato o in una zona franca.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'introduzione delle merci in una zona franca viene effettuata direttamente, per via marittima o aerea, oppure, se per via terrestre, senza attraversamento di un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, quando la zona franca è contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro e un paese terzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'autorità doganale può sottoporre a controlli doganali le merci che si trovano ancora al di fuori del territorio doganale dell'Unione, in seguito a un accordo concluso con il paese terzo interessato. Le autorità doganali trattano tali merci allo stesso modo delle merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>In deroga ai paragrafi 1 e 2, norme speciali possono applicarsi alle merci trasportate nelle zone di frontiera o in gasdotti o via cavo, al traffico di importanza economica trascurabile o alle merci trasportate dai viaggiatori, sempre che la vigilanza doganale e le possibilità di controllo doganale non ne risultino compromesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il paragrafo 1 non si applica ai mezzi di trasporto e alle merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Gli articoli 83 e 85 non si applicano nei casi in cui le merci unionali che circolano senza che muti la loro posizione doganale a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, siano introdotte nel territorio doganale dell'Unione dopo essere uscite temporaneamente da tale territorio per via marittima o aerea essendo state trasportate in linea diretta, senza scalo fuori dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 85</TI.ART><STI.ART>Presentazione in dogana</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se le autorità doganali o altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta in dogana le merci introdotte nel territorio doganale dell'Unione al loro arrivo all'ufficio doganale designato o in qualsiasi altro luogo designato o autorizzato dalle autorità doganali o nella zona franca.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo l'articolo 80, paragrafo 5, </STRING></STRING>le autorità doganali chiedono al trasportatore di presentare le merci e di fornire le informazioni anticipate sulle merci di cui all'articolo 80, qualora tali informazioni non siano state fornite in una fase precedente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 191]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci presentate in dogana non possono essere rimosse dal luogo in cui sono state presentate senza l'autorizzazione delle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per stabilire e approvare i luoghi diversi dall'ufficio doganale designato di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, la procedura concernente la presentazione delle merci in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 86</TI.ART><STI.ART>Custodia temporanea delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci non unionali sono in custodia temporanea dal momento in cui il trasportatore ne notifica l'arrivo nel territorio doganale dell'Unione fino al momento in cui sono vincolate a un regime doganale o fino a quando le autorità doganali regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci che arrivano nel territorio doganale in transito si trovano in custodia temporanea dopo essere state presentate all'ufficio doganale di destinazione nel territorio doganale dell'Unione conformemente alle norme che disciplinano il regime di transito di cui al titolo VIII, capo 2, fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale o fino a quando le autorità doganali non regolarizzano la loro situazione conformemente al paragrafo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci in custodia temporanea sono immagazzinate unicamente in depositi doganali o, ove giustificato, in altri luoghi designati o approvati dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il gestore del deposito doganale o della struttura di deposito per la custodia temporanea conserva le merci in custodia temporanea, ma non ne modifica né l'aspetto né le caratteristiche tecniche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le merci non unionali in custodia temporanea sono vincolate a un regime doganale entro <STRING STRIKE="on">tre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90</STRING></STRING> giorni dalla notifica del loro arrivo o entro sei giorni dalla notifica del loro arrivo nel caso di un destinatario autorizzato di cui all'articolo 116, paragrafo 4, lettera b), a meno che le autorità doganali non richiedano che le merci siano presentate. In casi eccezionali tale termine può essere prorogato.<STRING BOLD="on"> [Em. 192]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualora, per un motivo debitamente giustificato, le merci non possano essere mantenute in custodia temporanea, le autorità doganali adottano senza indugio ogni misura necessaria per rimuovere tali merci conformemente al capo 4 del presente titolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le condizioni per designare o approvare i luoghi di cui al paragrafo 3 del presente articolo e i casi in cui i termini di cui al paragrafo 5 del presente articolo possono essere prorogati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, la dichiarazione di custodia temporanea è presentata in conformità delle norme e dei dati richiesti a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 e degli atti di esecuzione e delegati ivi previsti.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 193]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 87</TI.ART><STI.ART>Disposizione transitoria relativa alle autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea</STI.ART><PARAG>Entro la data stabilita all'articolo 265, paragrafo3, le autorità doganali riesaminano le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea al fine di verificare se ai loro titolari possa essere concessa un'autorizzazione per il deposito doganale. In caso contrario, le autorizzazioni per la gestione delle strutture di deposito per la custodia temporanea sono revocate.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Immissione in libera pratica</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 88</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione e effetto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci non unionali destinate ad essere immesse sul mercato dell'Unione o destinate all'uso o al consumo privato nell'ambito del territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di immissione in libera pratica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'immissione in libera pratica non è considerata una prova di conformità con le altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci all'immissione in libera pratica sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i dati richiesti sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e comprendono almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2023/... del Parlamento europeo e del Consiglio del ../../2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 87/357/CEE del Consiglio e la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L … ).</FIELD></FOOTNOTE>, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, a meno che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo nell'ambito di un contingente tariffario o che l'importatore sia un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci al regime di immissione in libera pratica di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 89</TI.ART><STI.ART>Applicazione delle misure di politica commerciale al perfezionamento attivo e passivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 168, paragrafo3, le misure di politica commerciale da applicare sono quelle relative all'immissione in libera pratica delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 non si applica ai rottami e ai residui.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora siano messi in libera pratica prodotti trasformati ottenuti nell'ambito del perfezionamento attivo e l'importo del dazio all'importazione sia calcolato conformemente all'articolo 167, paragrafo 1, le misure di politica commerciale applicabili a tali merci si applicano solo se le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo sono soggette a dette misure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le misure di politica commerciale non si applicano ai prodotti trasformati immessi in libera pratica a seguito di perfezionamento passivo se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i prodotti trasformati mantengono la loro origine unionale ai sensi dell'articolo 148;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il perfezionamento passivo comprende la riparazione, incluso il sistema degli scambi standard di cui all'articolo 143; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il perfezionamento passivo interviene successivamente ad altre operazioni di perfezionamento ai sensi dell'articolo 139.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Esenzione dai dazi all'importazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 90</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione e effetto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci non unionali che, dopo essere state inizialmente esportate come merci unionali dal territorio doganale dell'Unione, vi sono reintrodotte entro tre anni e sono dichiarate per l'immissione in libera pratica sono esentate dai dazi all'importazione, su richiesta della persona interessata.</PARAG><PARAG>Il primo comma si applica anche quando le merci in reintroduzione costituiscono soltanto una frazione delle merci precedentemente esportate fuori del territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 può essere superato per tener conto di circostanze particolari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se, anteriormente alla loro esportazione dal territorio doganale dell'Unione, le merci in reintroduzione erano state immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a causa di un particolare uso finale, l'esenzione di cui al paragrafo 1 è accordata soltanto se esse devono essere immesse in libera pratica per lo stesso uso finale.</PARAG><PARAG>Se l'uso finale per il quale le merci in questione devono essere immesse in libera pratica non è più lo stesso, l'importo del dazio all'importazione viene ridotto dell'importo eventualmente riscosso sulle merci all'atto della loro prima immissione in libera pratica. Se quest'ultimo importo è superiore a quello applicato all'immissione in libera pratica delle merci in reintroduzione, non viene concesso alcun rimborso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle merci unionali che hanno perso la loro posizione doganale a norma dell'articolo 57 e che vengono successivamente immesse in libera pratica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'esenzione dai dazi all'importazione è concessa unicamente se le merci vengono reintrodotte nello stato in cui sono state esportate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'esenzione dai dazi all'importazione è accompagnata da informazioni attestanti che le condizioni per l'esenzione sono soddisfatte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi in cui le merci sono considerate reintrodotte nello stato in cui sono state esportate di cui al paragrafo 5 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 91</TI.ART><STI.ART>Merci che beneficiano delle misure stabilite dalla politica agricola comune</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per le merci beneficiarie di misure stabilite dalla politica agricola comune che ne comportino l'esportazione dal territorio doganale dell'Unione, salvo che sia altrimenti disposto in casi specifici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 92</TI.ART><STI.ART>Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'articolo 90 si applica ai prodotti trasformati inizialmente riesportati dal territorio doganale dell'Unione dopo essere stati vincolati al regime di perfezionamento attivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta dell'importatore, che deve fornire le informazioni necessarie, l'importo dei dazi all'importazione sulle merci di cui al paragrafo 1 viene determinato a norma dell'articolo 168, paragrafo 3. La data di riesportazione è considerata come data di immissione in libera pratica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'esenzione dai dazi all'importazione di cui all'articolo 90 non è concessa per i prodotti trasformati che sono stati esportati a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), a meno che sia assicurato che le merci non saranno vincolate al regime di perfezionamento attivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 93</TI.ART><STI.ART>Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 148, paragrafo1, beneficiano di un'esenzione dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo unicamente da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a) a bordo di navi-officina che soddisfano le condizioni di cui alla medesima lettera a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 è sostenuta da prove che le condizioni definite in detto paragrafo sono rispettate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la fornitura delle prove di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VII</TI><STI.GR>USCITA DELLE MERCI DAL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Uscita delle merci e procedura di esportazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 94</TI.ART><STI.ART>Uscita delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci possono uscire dal territorio doganale dell'Unione solo se l'esportatore o altre persone hanno fornito o messo a disposizione delle autorità doganali competenti le informazioni pre-partenza di cui all'articolo 95.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle formalità da espletare prima dell'uscita e all'uscita delle merci. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 95</TI.ART><STI.ART>Informazioni pre-partenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli esportatori che intendono fare uscire le merci dal territorio doganale dell'Unione forniscono informazioni pre-partenza minime entro un termine specifico prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'obbligo di cui al paragrafo 1 è oggetto di esonero:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per i mezzi di trasporto e le merci in essi trasportate che si limitano ad attraversare le acque territoriali o lo spazio aereo del territorio doganale dell'Unione senza fare scalo all'interno di tale territorio, oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in altri casi specifici ove debitamente giustificato dal tipo di merci o traffico, oppure ove richiesto da accordi internazionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per le merci che circolano temporaneamente fuori dal territorio doganale dell'Unione conformemente all'articolo 58.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le informazioni pre-partenza minime di cui al paragrafo 1 indicano se le merci sono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>merci unionali da vincolare al regime di esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>merci unionali da vincolare al regime di perfezionamento passivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>merci unionali da fare uscire dal territorio doganale dell'Unione dopo essere state vincolate al regime di uso finale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>merci unionali da fornire, esenti da IVA o da accise, come approvvigionamento di aeromobili o navi, indipendentemente dalla destinazione dell'aeromobile o della nave, per cui è necessaria una prova di tale approvvigionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>merci unionali da vincolare al regime di transito interno; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>merci non unionali da esportare dopo essere state in custodia temporanea o essere state vincolate a un regime doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il trasportatore può caricare, nel territorio doganale dell'Unione, solo le merci per le quali sono state fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita informazioni pre-partenza minime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il trasportatore porta fuori dal territorio doganale dell'Unione le merci alle stesse condizioni in cui si trovavano quando le informazioni pre-partenza sono state fornite o messe a disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se l'esportatore non ha fornito le informazioni pre-partenza o le informazioni pre-partenza fornite non corrispondono alle merci in questione, il trasportatore le fornisce all'ufficio doganale di uscita entro un termine specifico, prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I dati necessari delle informazioni pre-partenza sono immediatamente fornite o messe a disposizione dell'ufficio doganale di uscita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare o modificare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le informazioni pre-partenza minime, tenendo conto del regime al quale le merci devono essere vincolate e del fatto che si tratti di merci unionali o non unionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il termine specifico di cui ai paragrafi 1 e 6, entro il quale le informazioni pre-partenza devono essere fornite o messe a disposizione prima che le merci escano dal territorio doganale dell'Unione tenendo conto del tipo di traffico e dei mezzi di trasporto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i casi specifici in cui si deroga all'obbligo di fornire o mettere a disposizione informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2, lettera b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le informazioni da comunicare sull'uscita delle merci cui al paragrafo 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura relativa alla fornitura e al ricevimento delle informazioni pre-partenza e alla conferma di uscita di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Fino alla data conclusiva stabilita all'articolo 265, paragrafo3, la dichiarazione sommaria di uscita, la dichiarazione di esportazione, la dichiarazione di riesportazione e la notifica di riesportazione sono considerate informazioni pre-partenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 96</TI.ART><STI.ART>Modifica e invalidamento delle informazioni pre-partenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'esportatore o il trasportatore possono modificare uno o più dati delle informazioni pre-partenza dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione.</PARAG><PARAG>Non è possibile alcuna modifica dopo che le autorità doganali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>hanno informato che intendono procedere all'esame delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>hanno stabilito che uno o più dati delle informazioni pre-partenza sono inesatte o incomplete;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>hanno già concesso lo svincolo delle merci per l'uscita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esportatore o il trasportatore invalida quanto prima le informazioni pre-partenza per le merci che non sono uscite dal territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni pre-partenza relative a tali merci dopo che siano trascorsi 150 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per modificare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 1, primo comma, e per invalidare le informazioni pre-partenza di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 97</TI.ART><STI.ART>Analisi dei rischi delle informazioni pre-partenza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le attività dell'Autorità doganale dell'UE di cui al titolo IV, l'ufficio doganale di esportazione garantisce, entro un termine specifico, che sia effettuata un'analisi dei rischi, principalmente a fini di sicurezza e, ove possibile, per altri fini, sulla base delle informazioni pre-partenza e di altre informazioni fornite o messe a disposizione attraverso il centro doganale digitale dell'UE e adotta le misure necessarie sulla base dei risultati di tale analisi dei rischi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ufficio doganale responsabile del luogo in cui è stabilito l'esportatore può adottare le opportune misure di attenuazione, tra cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dare istruzione all'esportatore o al trasportatore di non caricare o trasportare le merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>richiedere informazioni o azioni supplementari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>identificare le situazioni in cui può essere opportuno un intervento di un'altra autorità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>raccomandare il luogo e le misure più idonei per effettuare un controllo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>determinare il percorso da utilizzare e i termini da rispettare quando le merci devono uscire dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ufficio doganale di uscita effettua inoltre un'analisi dei rischi se il trasportatore fornisce le informazioni sulle merci a norma dell'articolo 95, paragrafo 6.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo i termini entro i quali deve essere effettuata l'analisi dei rischi e devono essere adottate le misure necessarie basate sui risultati dell'analisi dei rischi di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le misure di attenuazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 98</TI.ART><STI.ART>Presentazione e conferma dell'uscita</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se le informazioni pre-partenza non sono state fornite entro il termine specifico o se le autorità doganali o le altre normative applicate dalle autorità doganali lo richiedono, il trasportatore presenta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione all'ufficio doganale di uscita prima della partenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il trasportatore conferma alle autorità doganali l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 99</TI.ART><STI.ART>Regime di esportazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci unionali e non unionali destinate ad uscire dal territorio doganale dell'Unione sono vincolate al regime di esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci al regime di esportazione sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le informazioni minime sono state fornite o messe a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, la descrizione delle merci e la loro ubicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci che devono uscire dal territorio doganale dell'Unione sono soggette, se del caso, a quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il pagamento delle restituzioni all'esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le formalità previste dalle disposizioni vigenti per quanto riguarda altri oneri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i dati da fornire o da mettere a disposizione delle autorità doganali per vincolare le merci al regime di esportazione di cui al paragrafo 2, lettera a).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura di rimborso dell'IVA alle persone fisiche non stabilite nell'Unione di cui al paragrafo 3, lettera b). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 100</TI.ART><STI.ART>Esenzione dai dazi all'esportazione per le merci unionali temporaneamente esportate</STI.ART><PARAG>Fatto salvo l'articolo 140, le merci unionali che sono temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione beneficiano di un'esenzione dai dazi all'esportazione, subordinata alla reimportazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo VIII</TI><STI.GR>REGIMI SPECIALI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 101</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci possono essere vincolate a una delle seguenti categorie di regimi speciali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>transito, che comprende il transito esterno e interno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>deposito, che comprende il deposito doganale e le zone franche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>uso particolare, che comprende l'ammissione temporanea e l'uso finale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>perfezionamento, che comprende il perfezionamento attivo e passivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare e modificare il presente regolamento determinando i dati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali per il vincolo delle merci a regimi speciali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 102</TI.ART><STI.ART>Autorizzazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli importatori o gli esportatori che intendono vincolare le merci a un regime doganale speciale devono essere autorizzati dalle autorità doganali per quanto riguarda:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la gestione di strutture di deposito per il deposito doganale delle merci, salvo nei casi in cui il gestore delle strutture di deposito sia l'autorità doganale.</PARAG><PARAG>L'autorizzazione stabilisce le condizioni per l'utilizzo di tali procedure o per la gestione di tali strutture di deposito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Salvo altrimenti disposto, le autorità doganali concedono l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 soltanto quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il titolare dell'autorizzazione è stabilito nel territorio doganale dell'Unione, salvo se altrimenti previsto per l'ammissione temporanea o, in casi eccezionali, per i regimi di uso finale o di perfezionamento attivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il titolare dell'autorizzazione offre tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni; si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa al regime speciale interessato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se le autorità doganali lo hanno ritenuto necessario in quanto il titolare dell'autorizzazione non è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check"), è fornita una garanzia per la potenziale obbligazione doganale o altri oneri relativi alle merci vincolate al regime speciale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative che sono sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>se l'autorizzazione riguarda l'ammissione temporanea, il titolare dell'autorizzazione utilizza o fa utilizzare le merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>se l'autorizzazione riguarda il regime di perfezionamento, il titolare dell'autorizzazione effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento sulle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione non vengono pregiudicati dall'autorizzazione per il regime di perfezionamento ("esame delle condizioni economiche").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Salvo se altrimenti giustificato dalla natura economica del perfezionamento, per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento attivo leda gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il dazio all'importazione applicabile all'immissione in libera pratica dei prodotti trasformati è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a norma dell'articolo 168, paragrafi 3 e 4; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>vi sono prove del fatto che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione rischiano di essere pregiudicati. Si considera che tali prove sussistano se le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo sarebbero oggetto di una misura di politica agricola, di un dazio anti-dumping provvisorio o definitivo, di un dazio compensativo, di una misura di salvaguardia o di un dazio addizionale derivante da una sospensione di concessioni se venissero immesse in libera pratica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Per valutare se la concessione di un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, le autorità doganali, prima di adottare una decisione in merito, chiedono il parere dell'Autorità doganale dell'UE qualora esistano prove che gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione delle merci ritenute sensibili rischiano di essere lesi e le merci non sono destinate ad essere riparate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>A seguito di una richiesta conformemente ai paragrafi 3 e 4, l'Autorità doganale dell'UE può formulare uno dei seguenti pareri:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la concessione dell'autorizzazione non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la concessione dell'autorizzazione lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la concessione dell'autorizzazione per un quantitativo di merci debitamente comprovato e monitorato, definito nel parere, non lede gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione.</PARAG><PARAG>Il parere dell'Autorità doganale dell'UE è preso in considerazione dalle autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni e da qualsiasi altra autorità doganale che si occupa di autorizzazioni analoghe. Le autorità doganali che rilasciano l'autorizzazione possono non tener conto del parere adottato dall'Autorità doganale dell'UE, purché motivino la loro decisione al riguardo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le autorità doganali che concedono l'autorizzazione forniscono o mettono a disposizione le autorizzazioni nel centro doganale digitale dell'UE. Se le autorizzazioni per i regimi speciali contengono informazioni commercialmente sensibili, l'accesso alle informazioni in esse contenute è limitato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le eccezioni alle condizioni di cui al paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 3 in cui la natura economica del perfezionamento giustifica che le autorità doganali valutino se la concessione di un'autorizzazione di perfezionamento attivo incida negativamente sugli interessi essenziali dei produttori dell'Unione senza il parere dell'Autorità doganale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'elenco di merci ritenute sensibili di cui al paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le norme procedurali per la concessione dell'autorizzazione per i regimi di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le norme procedurali che consentono all'Autorità doganale dell'UE di formulare un parere; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i quantitativi e le regole per il controllo della soglia di cui all'articolo 5.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 1, si svolge a livello dell'Unione un esame delle condizioni economiche di cui al paragrafo 2, lettera f), organizzato dalla Commissione. Fino a tale data, qualunque riferimento al parere dell'Autorità doganale dell'UE a norma del presente capo rimanda all'esame a livello dell'Unione previsto al paragrafo 5 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 103</TI.ART><STI.ART>Autorizzazioni con effetto retroattivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali concedono un'autorizzazione con effetto retroattivo quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>esistenza di un'esigenza economica certa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>non vi è stato alcun tentativo di frode relativamente alla domanda;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il richiedente ha dimostrato sulla base dei conti o delle scritture che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>tutti i requisiti del regime sono soddisfatti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>se del caso, le merci possono essere individuate per il periodo considerato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>tali conti o scritture consentono il controllo del regime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>possono essere espletate tutte le formalità necessarie a regolarizzare la situazione delle merci, compreso, se del caso, l'invalidamento dei dati storici interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>nessuna autorizzazione con effetto retroattivo è stata concessa al richiedente entro tre anni dalla data di accettazione della domanda;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il parere dell'Autorità doganale dell'UE non è necessario per valutare se la concessione dell'autorizzazione possa ledere gli interessi essenziali dei produttori dell'Unione, tranne nel caso in cui una domanda riguardi il rinnovo di un'autorizzazione per lo stesso tipo di operazioni e di merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>la domanda non riguarda la gestione delle strutture di deposito per il deposito doganale di merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>quando una domanda riguarda il rinnovo di un'autorizzazione per operazioni e merci della stessa natura, è presentata entro tre anni dalla scadenza dell'autorizzazione originale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono concedere un'autorizzazione con effetto retroattivo anche quando le merci vincolate a un regime doganale non sono più disponibili nel momento in cui la domanda per tale autorizzazione è stata accettata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 104</TI.ART><STI.ART>Scritture</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il titolare dell'autorizzazione, l'importatore o l'esportatore e tutte le persone che svolgono un'attività che comporta il deposito, la lavorazione o la trasformazione delle merci, oppure la vendita o l'acquisto delle merci nelle zone franche, tengono delle scritture adeguate nella forma approvata dalle autorità doganali e le forniscono o le mettono a disposizione nel centro digitale doganale dell'UE.</PARAG><PARAG>Le scritture contengono le informazioni e le indicazioni che consentono alle autorità doganali di sorvegliare il regime in questione, in particolare per quanto riguarda l'identificazione, la posizione doganale e i movimenti delle merci vincolate a tale regime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si considera che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") rispetti l'obbligo di cui al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 105</TI.ART><STI.ART>Appuramento di un regime speciale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nei casi diversi dal regime di transito e fatta salva la vigilanza doganale in relazione all'uso finale di cui all'articolo 135, un regime speciale è appurato quando le merci vincolate a tale regime, o i prodotti trasformati, sono vincolati a un successivo regime doganale, sono usciti dal territorio doganale dell'Unione, sono stati distrutti e non restano i residui, o sono abbandonati allo Stato conformemente all'articolo78.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali appurano il regime di transito quando sono in grado di stabilire, sulla base del raffronto fra i dati forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di partenza e quelli forniti o resi disponibili all'ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso regolarmente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie a regolarizzare la situazione delle merci per le quali un regime non è stato appurato alle condizioni stabilite.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Salvo che sia altrimenti disposto, l'appuramento del regime ha luogo entro un dato termine.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'appuramento di un regime speciale di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 106</TI.ART><STI.ART>Trasferimento di diritti e obblighi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare il titolare di un'autorizzazione per un regime speciale diverso dal transito a trasferire in tutto o in parte i suoi diritti e obblighi in relazione alle merci vincolate a tale regime speciale a un importatore o a un esportatore che soddisfi parimenti le condizioni per il regime in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il titolare dell'autorizzazione che trasferisce i propri diritti e obblighi informa le autorità doganali del trasferimento e dell'appuramento del regime, salvo se le autorità doganali hanno autorizzato anche l'importatore o l'esportatore al quale sono trasferiti i diritti e gli obblighi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il trasferimento di diritti e obblighi coinvolge più di uno Stato membro, le autorità doganali che lo autorizzano consultano gli altri Stati membri interessati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il trasferimento dei diritti e degli obblighi del titolare dell'autorizzazione per quanto riguarda le merci che sono state vincolate a un regime speciale diverso dal transito. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 107</TI.ART><STI.ART>Movimenti delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In casi specifici gli importatori e gli esportatori possono fare circolare merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca tra una località e l'altra del territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando i casi e le condizioni alle quali gli importatori e gli esportatori possono fare circolare le merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la circolazione delle merci vincolate a un regime speciale diverso dal transito o collocate in una zona franca di cui all'articolo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 108</TI.ART><STI.ART>Forme di manipolazione usuali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci vincolate al regime di deposito doganale o ad un regime di perfezionamento o collocate in una zona franca possono essere oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararle per la distribuzione o la rivendita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le manipolazioni usuali delle merci di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 109</TI.ART><STI.ART>Merci equivalenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci equivalenti consistono in merci unionali immagazzinate, utilizzate o trasformate al posto di merci vincolate a un regime speciale.</PARAG><PARAG>Nel quadro del regime di perfezionamento passivo le merci equivalenti consistono in merci non unionali trasformate al posto di merci unionali vincolate al regime di perfezionamento passivo.</PARAG><PARAG>Salvo che sia altrimenti disposto, le merci equivalenti presentano lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche delle merci che sostituiscono.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>A condizione che sia garantito l'ordinato svolgimento del regime, in particolare per quanto attiene alla vigilanza doganale, le autorità doganali, su richiesta, autorizzano quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'uso di merci equivalenti nell'ambito di un regime di deposito doganale, di zone franche, di uso finale e di perfezionamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'uso di merci equivalenti nell'ambito del regime di ammissione temporanea in casi specifici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nel caso del regime di perfezionamento attivo, l'esportazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'importazione delle merci che sostituiscono;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>nel caso del regime di perfezionamento passivo, l'importazione di prodotti trasformati ottenuti da merci equivalenti prima dell'esportazione delle merci che sostituiscono.</PARAG><PARAG>Si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi la condizione relativa all'ordinato svolgimento del regime se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto dell'attività relativa all'uso delle merci equivalenti per il regime interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'uso di merci equivalenti non è autorizzato nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se unicamente le manipolazioni usuali quali definite all'articolo 108 sono effettuate in regime di perfezionamento attivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se un divieto di restituzione dei dazi all'importazione o di esenzione dagli stessi, si applica a merci non originarie utilizzate nella fabbricazione di prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, per i quali è rilasciata o compilata una prova d'origine nel quadro di un accordo preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se esso comporta un vantaggio ingiustificato a livello di dazi all'importazione o se previsto nella normativa dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera c), e nel caso in cui i prodotti trasformati sarebbero soggetti a dazi all'esportazione se non fossero esportati nell'ambito del regime di perfezionamento attivo, il titolare dell'autorizzazione presta una garanzia per assicurare il pagamento dei dazi all'esportazione qualora le merci non unionali non siano importate entro il periodo di cui all'articolo 138, paragrafo3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le eccezioni di cui al paragrafo 1, terzo comma:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni in cui le merci equivalenti sono usate conformemente al paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i casi specifici in cui merci equivalenti sono utilizzate nell'ambito del regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 2, lettera b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i casi in cui l'uso di merci equivalenti non è autorizzato conformemente al paragrafo 3, lettera c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per l'uso di merci equivalenti autorizzato di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Transito</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 110</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci sono vincolate a un regime di transito al momento della loro entrata nel territorio doganale, a meno che non siano già state vincolate a un regime di transito di cui agli articoli 111 e 112 o siano vincolate a un altro regime doganale entro il termine di cui all'articolo 86, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il titolare delle merci è considerato come l'importatore o l'esportatore delle stesse ed è tenuto al pagamento dei dazi doganali e delle altre imposte e tasse, salvo se le autorità doganali dispongano di dati relativi a un altro importatore o esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci vincolate al regime di transito unionale restano vincolate a tale regime fino a quando non sono vincolate a un altro regime doganale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 111</TI.ART><STI.ART>Transito esterno</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime di transito esterno merci non unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In casi specifici le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in base al regime di transito unionale esterno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>conformemente alla convenzione TIR, sempre che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>essa sia iniziata o debba concludersi fuori del territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>si effettui da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione con attraversamento del territorio di un paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e al formulario UE 302;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui le merci unionali devono essere vincolate al regime di transito esterno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 3, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 112</TI.ART><STI.ART>Transito interno</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime di transito interno e alle condizioni di cui al paragrafo 2, merci unionali possono circolare da un punto a un altro del territorio doganale dell'Unione attraversando un paese terzo senza che muti la loro posizione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in base al regime di transito unionale interno, purché tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>conformemente alla convenzione TIR;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, quando vi è un movimento di transito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in base al formulario 302 previsto nel quadro della convenzione tra gli Stati contraenti del trattato del Nord Atlantico sullo statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951 e del formulario UE 302;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>nell'ambito del sistema postale, a norma degli atti dell'Unione postale universale, quando le merci sono trasportate da parte o per conto di titolari di diritti e obblighi in conformità a tali atti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per applicare il paragrafo 2, lettere da b) a e), nel territorio doganale dell'Unione, tenendo conto delle esigenze dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 113</TI.ART><STI.ART>Territorio unico ai fini del transito</STI.ART><PARAG>Se le merci sono spostate da un punto nel territorio doganale dell'Unione a un altro punto conformemente alla convenzione TIR, alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, in base al formulario 302, al formulario UE 302 o nell'ambito del sistema postale, ai fini di tale trasporto si considera che il territorio doganale dell'Unione formi un territorio unico.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 114</TI.ART><STI.ART>Esclusione di persone dalle operazioni TIR</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se le autorità doganali di uno Stato membro decidono di escludere una persona dalle operazioni TIR a norma dell'articolo 38 della convenzione TIR, tale decisione si applica in tutto il territorio doganale dell'Unione e i carnet TIR presentati da tale persona non sono accettati in alcun ufficio doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Uno Stato membro comunica la sua decisione di cui al paragrafo 1, insieme alla data di applicazione della stessa, agli altri Stati membri e alla Commissione nonché all'Autorità doganale dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 115</TI.ART><STI.ART>Speditore autorizzato e destinatario autorizzato a fini TIR</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "destinatario autorizzato", a ricevere le merci in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia concluso conformemente all'articolo 1, lettera d), della convenzione TIR.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una persona, denominata "speditore autorizzato", a spedire le merci destinate a essere messe in circolazione conformemente alla convenzione TIR in un luogo autorizzato, in modo che il regime sia avviato conformemente all'articolo 1, lettera c), della convenzione TIR.</PARAG><PARAG>Ai fini del primo comma, lo speditore autorizzato è autorizzato a utilizzare sigilli di modello speciale conformemente all'articolo 116, paragrafo 4, lettera c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui ai paragrafi 1 e 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Transito unionale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 116</TI.ART><STI.ART>Obblighi del titolare del regime di transito unionale nonché del trasportatore e del destinatario di merci che circolano in regime di transito unionale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il titolare del regime di transito unionale è tenuto a:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornire dati che permettano alle autorità doganali di vigilare sulle merci, tra cui almeno l'identificazione delle merci vincolate a tale regime, il mezzo di trasporto, l'importatore o l'esportatore, la posizione doganale e i movimenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>presentare le merci intatte e i dati richiesti all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e in conformità alle misure prese dalle autorità doganali per la loro identificazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>rispettare le disposizioni doganali relative al regime; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale, prestare una garanzia per assicurare il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale o alle altre imposte che possono essere dovute in relazione alle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli obblighi del titolare del regime sono soddisfatti e il regime di transito ha fine quando le merci vincolate a tale regime e le informazioni richieste sono a disposizione dell'ufficio doganale di destinazione conformemente alla normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli spedizionieri o i destinatari di merci che accettano le merci sapendo che esse circolano in regime di transito unionale sono anch'essi tenuti a presentarle intatte all'ufficio doganale di destinazione nel termine prescritto e conformemente alle misure adottate dalle autorità doganali per la loro identificazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare una delle seguenti semplificazioni per quanto riguarda il vincolo delle merci al regime di transito unionale o l'appuramento di detto regime:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo status di speditore autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di vincolare le merci al regime di transito unionale senza presentarle in dogana;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>lo status di destinatario autorizzato, che consente al titolare dell'autorizzazione di ricevere le merci in circolazione in regime di transito unionale in un luogo autorizzato, per appurare il regime conformemente al paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'uso di sigilli di un modello particolare, quando è richiesto il suggellamento per assicurare l'individuazione delle merci vincolate al regime di transito unionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'uso di un documento di trasporto elettronico per vincolare le merci al regime di transito unionale, purché contenga le informazioni necessarie e che queste siano a disposizione delle autorità doganali alla partenza e a destinazione per consentire la vigilanza doganale delle merci e l'appuramento del regime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali effettuano almeno ogni tre anni un monitoraggio approfondito delle attività degli speditori e dei destinatari autorizzati al fine di valutarne la conformità ai requisiti di autorizzazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento specificando ulteriormente i requisiti in materia di dati di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), e le condizioni per la concessione delle autorizzazioni di cui al paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali concernenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il vincolo delle merci al regime di transito unionale e l'appuramento di detto regime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la gestione delle semplificazioni di cui al paragrafo 4;</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 117</TI.ART><STI.ART>Merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il regime di transito unionale esterno si applica alle merci che attraversano un paese terzo, sempre che sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il trasporto attraverso tale paese terzo si effettui in base ad un documento di trasporto unico emesso nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera b), l'effetto del regime di transito unionale esterno è sospeso durante la permanenza delle merci fuori del territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di vigilanza doganale delle merci che attraversano il territorio di un paese terzo in regime di transito unionale esterno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Deposito</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Disposizioni comuni</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 118</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro di un regime di deposito, merci non unionali possono essere immagazzinate nel territorio doganale dell'Unione senza essere soggette:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ai dazi all'importazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci al regime di deposito sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali, salvo altrimenti disposto; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stata constatata la conformità delle</STRING></STRING> merci<STRING STRIKE="on"> sono conformi</STRING> alle altre normative applicate dalle autorità doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 194]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le merci unionali possono essere vincolate al regime di deposito doganale o di zona franca conformemente alle altre normative applicate dalle autorità doganali o al fine di beneficiare di una decisione che accorda il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione. Le merci unionali possono essere introdotte, immagazzinate, spostate, utilizzate, trasformate o consumate in un deposito doganale o in una zona franca. In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di deposito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'importatore vincola le merci non unionali introdotte in un deposito doganale o in una zona franca al regime di deposito appropriato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per il vincolo di merci unionali al regime di deposito doganale o di zona franca di cui al paragrafo 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 119</TI.ART><STI.ART>Informazioni sul deposito</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al</STRING></STRING> gestore di un deposito doganale o di una zona franca <STRING STRIKE="on">fornisce</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è richiesto di fornire</STRING></STRING> alle autorità doganali o <STRING STRIKE="on">mette</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mettere</STRING></STRING> loro a disposizione i dati minimi necessari per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il deposito delle merci ivi contenute, in particolare i dati di cui all'articolo 118, paragrafo 2, lettera a), la posizione doganale delle merci vincolate al regime di deposito e i successivi movimenti di tali merci.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Una volta che le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative, al gestore è richiesto di rendere disponibili tali dati attraverso il centro doganale digitale dell'UE. [Em. 195]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'importatore o il trasportatore ha già fornito o messo a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni di cui al paragrafo 1, il gestore del deposito doganale o della zona franca collega le proprie informazioni supplementari a quelle dell'importatore o del trasportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il gestore non deve accettare merci per le quali le informazioni minime non sono state fornite alle autorità doganali o messe loro a disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261, per integrare il presente regolamento determinando le informazioni minime di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 120</TI.ART><STI.ART>Modifica e invalidamento delle informazioni sul deposito</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il gestore di un deposito doganale o di una zona franca può modificare una o più informazioni relative alle merci presenti nella sua struttura dopo che queste sono state fornite o messe a disposizione, a meno che le autorità doganali abbiano informato il gestore che intendono procedere all'esame delle merci o che hanno accertato che le informazioni relative alle merci sono inesatte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore, il trasportatore o il gestore del deposito doganale o della zona franca invalidano quanto prima le informazioni sulle merci che non sono introdotte nel territorio doganale dell'Unione. Le autorità doganali invalidano le informazioni relative a tali merci dopo 30 giorni dalla data in cui le informazioni sono state fornite o messe a disposizione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 121</TI.ART><STI.ART>Durata di un regime di deposito</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La durata di permanenza delle merci in un regime di deposito non è soggetta ad alcuna limitazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In circostanze eccezionali le autorità doganali possono stabilire un termine entro il quale un regime di deposito deve essere appurato in particolare quando il tipo e la natura delle merci possono, nel caso di deposito di lunga durata, costituire una minaccia per la salute umana, animale o vegetale, per la vita o per l'ambiente.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Deposito doganale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 122</TI.ART><STI.ART>Magazzinaggio nei depositi doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime di deposito doganale merci non unionali possono essere collocate in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime dalle autorità doganali e soggetti alla loro vigilanza ("depositi doganali").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I depositi doganali possono essere strutture utilizzabili da qualsiasi importatore per il magazzinaggio doganale di merci ("deposito doganale pubblico") oppure strutture destinate al magazzinaggio di merci importate dal titolare di un'autorizzazione per il deposito doganale ("deposito doganale privato").</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 123</TI.ART><STI.ART>Autorizzazione per la gestione dei depositi doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per la gestione di un deposito doganale è prescritta un'autorizzazione delle autorità doganali, salvo qualora il gestore del deposito doganale sia l'autorità doganale stessa. L'autorizzazione stabilisce le condizioni di gestione del deposito doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa esclusivamente alle persone che soddisfano le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>offrono tutte le necessarie garanzie di un ordinato svolgimento delle operazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si ritiene che un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") soddisfi detta condizione se nell'autorizzazione di cui all'articolo 25 si tiene conto della gestione del deposito doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>forniscono una garanzia per l'obbligazione doganale potenziale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se le autorità doganali possono garantire l'esercizio della vigilanza doganale senza dover introdurre misure amministrative sproporzionate rispetto alle esigenze economiche in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 124</TI.ART><STI.ART>Circolazione delle merci in deposito doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare il gestore di un deposito doganale a spostare merci alle seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la possibilità di spostare le merci è prevista nell'autorizzazione di deposito doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il gestore del deposito doganale è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check");</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le informazioni sui movimenti sono registrate nelle scritture del gestore e fornite alle autorità doganali di partenza e di arrivo delle merci o messe a loro disposizione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, la procedura per la circolazione delle merci in deposito doganale di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 125</TI.ART><STI.ART>Trasformazione in un deposito doganale</STI.ART><PARAG>Le autorità doganali possono autorizzare, quando esiste un'esigenza economica e sempre che la vigilanza doganale non venga compromessa, che la trasformazione di merci in deposito doganale che sono successivamente vincolate al regime di perfezionamento attivo o di uso finale abbia luogo in un deposito doganale, fatte salve le condizioni previste da tali regimi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 126</TI.ART><STI.ART>Vigilanza doganale</STI.ART><PARAG>Il titolare dell'autorizzazione è incaricato di garantire che le merci vincolate al regime di deposito doganale non siano sottratte alla vigilanza doganale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Zone franche</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 127</TI.ART><STI.ART>Determinazione delle zone franche</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale dell'Unione a zona franca.</PARAG><PARAG>Per ogni zona franca, lo Stato membro stabilisce l'area interessata e i punti di entrata e di uscita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sulle rispettive zone franche esistenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le zone franche sono intercluse.</PARAG><PARAG>Il perimetro e i punti di entrata e di uscita delle zone franche sono sottoposti a vigilanza doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le persone, le merci e i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o ne escono possono essere sottoposti a controlli doganali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 128</TI.ART><STI.ART>Costruzioni e attività nelle zone franche</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La costruzione di qualsiasi immobile in una zona franca è subordinata all'approvazione preventiva delle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatta salva la normativa doganale, in una zona franca è consentita qualsiasi attività industriale, commerciale o di servizi. L'esercizio di tali attività è preventivamente notificato alle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono vietare o limitare le attività di cui al paragrafo 2, tenuto conto della natura delle merci in questione o delle esigenze di vigilanza doganale o di sicurezza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali possono vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca a persone che non offrano le necessarie garanzie di rispetto delle disposizioni doganali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 129</TI.ART><STI.ART>Merci non unionali nelle zone franche</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Durante la loro permanenza in una zona franca le merci non unionali possono essere immesse in libera pratica o essere vincolate al regime di perfezionamento attivo, di ammissione temporanea o di uso finale, alle condizioni stabilite per tali regimi.</PARAG><PARAG>In questi casi le merci non sono considerate vincolate al regime di zona franca.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve le disposizioni applicabili alla consegna o al deposito di approvvigionamenti e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione di misure di dazi all'importazione stabilite dalle politiche agricole o commerciali comuni o a misure che vietano l'uso di tali merci nell'Unione.</PARAG><PARAG>Tale utilizzazione o consumo richiede che le informazioni appropriate siano fornite alle autorità doganali o messe a loro disposizione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 130</TI.ART><STI.ART>Svincolo delle merci da una zona franca</STI.ART><PARAG>Le merci possono uscire da una zona franca unicamente se sono state vincolate ad un altro regime doganale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 131</TI.ART><STI.ART>Posizione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Su richiesta della persona interessata, le autorità doganali determinano la posizione doganale di merci unionali delle seguenti merci:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>merci unionali introdotte in una zona franca;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>merci unionali che sono state oggetto di operazioni di perfezionamento all'interno di una zona franca;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>merci immesse in libera pratica all'interno di una zona franca.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se delle merci sono fatte uscire da una zona franca e sono introdotte in un'altra parte del territorio doganale dell'Unione, o vincolate a un regime doganale, esse sono considerate merci non unionali, a meno che la loro posizione doganale di merci unionali sia stata dimostrata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Tuttavia, ai fini dell'applicazione dei dazi all'esportazione e delle licenze di esportazione o delle misure di controllo delle esportazioni stabilite dalle politiche commerciali o agricole comuni, le merci sono considerate merci unionali, a meno che non sia stato stabilito che esse non hanno la posizione doganale di merci unionali.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Uso particolare</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Ammissione temporanea</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 132</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime dell'ammissione temporanea merci non unionali destinate all'esportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ad altri oneri, come previsto dalle altre disposizioni pertinenti in vigore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il regime di ammissione temporanea può essere utilizzato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le merci non siano destinate a subire modifiche, a eccezione del loro deprezzamento normale dovuto all'uso che ne è fatto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sia possibile garantire l'identificazione delle merci vincolate al regime, salvo quando, tenuto conto della natura delle merci o dell'uso previsto, l'assenza di misure di identificazione non può dar adito a un'utilizzazione abusiva del regime oppure, nel caso di cui all'articolo 109, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se richiesto, è stata concessa un'autorizzazione a norma dell'articolo102 e i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali prima dello svincolo delle merci e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria, una descrizione delle merci e la loro utilizzazione prevista;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>siano soddisfatti i requisiti relativi all'esenzione totale o parziale dai dazi stabiliti nella normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P><STRING STRIKE="on">le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stata constatata la conformità delle</STRING></STRING> merci<STRING STRIKE="on"> sono conformi</STRING> alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 196]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'uso particolare di cui al paragrafo 1 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i requisiti relativi all'esenzione totale dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 133</TI.ART><STI.ART>Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci vincolate al regime di ammissione temporanea devono essere vincolate ad un successivo regime doganale. Tale periodo è sufficientemente lungo perché possa essere raggiunto l'obiettivo dell'uso autorizzato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il periodo massimo per il quale le merci possono rimanere vincolate al regime di ammissione temporanea per la stessa finalità e sotto la responsabilità dello stesso titolare dell'autorizzazione è di ventiquattro mesi, anche se il regime è stato appurato vincolando le merci ad un altro regime speciale e queste sono state poi nuovamente vincolate al regime di ammissione temporanea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando, in circostanze eccezionali, l'uso autorizzato non può essere completato entro il periodo di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali possono concedere una proroga di detto periodo, per un lasso di tempo ragionevole, su richiesta giustificata dell'importatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il periodo globale durante il quale le merci possono rimanere in regime di ammissione temporanea non supera dieci anni, tranne in caso di un evento imprevedibile.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 134</TI.ART><STI.ART>Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'importo dei dazi all'importazione per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione è pari al 3 % dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe stato dovuto per tali merci se esse fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.</PARAG><PARAG>Tale importo è dovuto per ogni mese o frazione di mese per cui le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dal dazio all'importazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importo del dazio all'importazione non è superiore a quello che sarebbe stato dovuto se le merci in questione fossero state immesse in libera pratica alla data in cui sono state vincolate al regime di ammissione temporanea.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Uso finale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 135</TI.ART><STI.ART>Regime di uso finale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime di uso finale le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione dal dazio o a un dazio ridotto previsto dalla normativa dell'Unione a condizione che l'importatore vincoli le merci a un uso particolare.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci al regime di uso finale sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati minimi sono stati forniti alle autorità doganali o messi a loro disposizione e devono indicare almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il fornitore del prodotto se diverso dal fabbricante, l'operatore economico responsabile nell'Unione a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1020 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2023/XXXX,<FOOTNOTE><FIELD>[OP: inserire il riferimento finale nel testo - cfr. nota 19]</FIELD></FOOTNOTE> il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci, il riferimento unico della spedizione e la sua ubicazione, nonché l'elenco delle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali a tali merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>tutti i dazi all'importazione o gli altri oneri dovuti, compresi i dazi antidumping, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia, sono pagati o garantiti, salvo che le merci siano oggetto di una richiesta di prelievo da un contingente tariffario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando le merci si trovano in una fase di produzione in cui solo l'uso finale previsto può essere realizzato in modo efficace sotto il profilo dei costi, le autorità doganali possono stabilire nell'autorizzazione le condizioni alle quali si ritiene che le merci siano state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando le merci si prestano a un uso ripetuto e le autorità doganali lo ritengono opportuno al fine di evitare abusi, la vigilanza doganale continua per un periodo non superiore a due anni dopo la data del primo uso ai fini stabiliti nella legislazione dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La vigilanza doganale nell'ambito del regime dell'uso finale cessa in uno dei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>quando le merci sono state utilizzate ai fini stabiliti nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>quando le merci sono uscite dal territorio doganale dell'Unione, sono state distrutte o abbandonate allo Stato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>quando le merci sono state utilizzate a fini diversi da quelli indicati nella normativa dell'Unione che stabilisce l'esenzione dai dazi o il dazio ridotto e sono stati pagati i dazi all'importazione applicabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Allorché è richiesto un tasso di rendimento, l'articolo 136 si applica al regime di uso finale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I cascami e i rottami risultanti dal processo di lavorazione o di trasformazione della merce secondo l'uso finale previsto nonché le perdite di sostanze per cause naturali sono considerati merci assegnate a un uso finale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>I cascami e i rottami risultanti dalla distruzione di merci vincolate al regime di uso finale sono considerati vincolati al regime di deposito doganale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 5</TI><STI.GR>Perfezionamento</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 136</TI.ART><STI.ART>Tasso di rendimento</STI.ART><PARAG>Salvo nel caso in cui un tasso di rendimento sia stato specificato nella normativa dell'Unione relativa a settori specifici, le autorità doganali stabiliscono il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento dell'operazione di perfezionamento o, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso.</PARAG><PARAG>Il tasso di rendimento o il tasso medio di rendimento sono determinati in base alle effettive circostanze in cui si effettuano o devono essere effettuate le operazioni di perfezionamento. Tale tasso può, se del caso, essere adeguato conformemente all'articolo 10.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Perfezionamento attivo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 137</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 109, nel quadro del regime di perfezionamento attivo merci non unionali possono essere utilizzate nel territorio doganale dell'Unione in una o più operazioni di perfezionamento senza essere soggette:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ai dazi all'importazione o ad altri oneri, compresi dazi antidumping, dazi compensativi o misure di salvaguardia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci al regime di perfezionamento attivo sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 per uno degli usi di cui al paragrafo 3 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'importatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il fabbricante, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci e della loro ubicazione nonché l'elenco di altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le merci sono arrivate nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli importatori possono utilizzare il regime di perfezionamento attivo per le seguenti operazioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>riparare le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>distruggere le merci destinate ad essere vincolate al regime di perfezionamento attivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>ottenere prodotti trasformati in cui le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo possono essere identificate, fatto salvo l'uso di accessori per la produzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>effettuare operazioni sulle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo per garantire la loro conformità a requisiti tecnici per l'immissione in libera pratica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>sottoporre le merci vincolate al regime di perfezionamento attivo a manipolazioni usuali in conformità all'articolo 108;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>ottenere prodotti trasformati con merci equivalenti a quelle vincolate al regime di perfezionamento attivo in conformità all'articolo 109.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 138</TI.ART><STI.ART>Periodo per l'appuramento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale il regime di perfezionamento attivo deve essere appurato in conformità all'articolo 105.</PARAG><PARAG>Tale periodo decorre dalla data in cui le merci non unionali sono vincolate al regime e tiene conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e per appurare il regime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono concedere, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione, una proroga di durata ragionevole del periodo stabilito a norma del paragrafo 1.</PARAG><PARAG>L'autorizzazione può specificare che un periodo con decorrenza nel corso di un mese, trimestre o semestre scada l'ultimo giorno, rispettivamente, del mese, trimestre o semestre successivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di esportazione anticipata a norma dell'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), l'autorizzazione stabilisce il periodo entro cui le merci non unionali sono dichiarate per il regime di perfezionamento attivo, tenuto conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto nel territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG>Il periodo di cui al primo comma è fissato in mesi e non supera sei mesi. Esso decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti trasformati ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, il periodo di sei mesi di cui al paragrafo 3 può essere prorogato, anche dopo la sua scadenza, purché il periodo complessivo non superi 12 mesi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 139</TI.ART><STI.ART>Esportazione temporanea per perfezionamento complementare</STI.ART><PARAG>Su richiesta, le autorità doganali possono autorizzare che una parte o la totalità delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo, o dei prodotti trasformati, sia oggetto di esportazione temporanea a fini di perfezionamento complementare fuori del territorio doganale dell'Unione, alle condizioni stabilite per il regime di perfezionamento passivo.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Perfezionamento passivo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 140</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del regime di perfezionamento passivo merci unionali possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte a operazioni di perfezionamento. I prodotti trasformati risultanti da tali merci possono essere immessi in libera pratica in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione su richiesta del titolare dell'autorizzazione o di qualsiasi altra persona stabilita nel territorio doganale dell'Unione, purché essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione e le condizioni di quest'ultima siano soddisfatte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le condizioni per vincolare le merci al perfezionamento passivo sono le seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ove richiesto, un'autorizzazione è stata concessa a norma dell'articolo 102 e del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati minimi sono stati forniti o messi a disposizione delle autorità doganali e devono comprendere almeno l'esportatore responsabile delle merci, il venditore, l'acquirente, il valore, l'origine, la classificazione tariffaria e una descrizione delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i dazi all'esportazione o gli altri oneri dovuti sono pagati o garantiti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le merci sono conformi alle altre normative pertinenti applicate dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali non concedono un'autorizzazione per un regime di perfezionamento passivo per le seguenti merci unionali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>merci la cui esportazione dia luogo a un rimborso o a uno sgravio dei dazi all'importazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>merci che, prima della loro esportazione, siano state immesse in libera pratica in esenzione dai dazi o a dazio ridotto a causa del loro uso finale, fintantoché le finalità di tale uso non siano realizzate, a meno che tali merci non debbano essere sottoposte a operazioni di riparazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>merci la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>merci per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune, un vantaggio finanziario diverso dalle restituzioni di cui alla lettera c), a causa della loro esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali stabiliscono il periodo entro il quale le merci temporaneamente esportate devono essere reimportate nel territorio doganale dell'Unione sotto forma di prodotti trasformati e immesse in libera pratica, al fine di poter beneficiare dell'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione. Esse possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di detto periodo su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 141</TI.ART><STI.ART>Riparazione o sostituzione gratuita di merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che la riparazione o la sostituzione delle merci è stata effettuata gratuitamente in base a un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia, oppure a causa dell'esistenza di un difetto materiale o di fabbricazione, o ancora a motivo del fatto che le merci non rispondevano alle specifiche richieste dal compratore al venditore delle stesse, le merci possono beneficiare di un'esenzione totale dai dazi all'importazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto del difetto materiale o di fabbricazione delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 142</TI.ART><STI.ART>Merci riparate o modificate nell'ambito di accordi internazionali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'esenzione totale dai dazi all'importazione è concessa ai prodotti trasformati risultanti dalle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo, quando è comprovato, con soddisfazione delle autorità doganali, che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tali merci sono state riparate o modificate in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo internazionale che contempla tale esenzione, e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni per l'esenzione dai dazi all'importazione stabilite nell'accordo di cui alla lettera a) sono soddisfatte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti trasformati risultanti dalle merci equivalenti di cui all'articolo 109 e ai prodotti di sostituzione di cui agli articoli 143 e 144.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 143</TI.ART><STI.ART>Sistema degli scambi standard</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel quadro del sistema degli scambi standard un prodotto importato ("prodotto di sostituzione") può sostituire, a norma dei paragrafi da 2 a 5, un prodotto trasformato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali consentono, su richiesta, il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consiste nella riparazione di merci unionali difettose diverse da quelle soggette alle misure stabilite dalla politica agricola comune o ai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prodotti di sostituzione devono avere lo stesso codice di nomenclatura combinata a otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche che avrebbero avuto le merci difettose se avessero subito la riparazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se le merci difettose sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati.</PARAG><PARAG>Tuttavia le autorità doganali non esigono il requisito di cui al primo comma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente, in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a causa dell'esistenza di un difetto di materiale o di fabbricazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le disposizioni applicabili ai prodotti trasformati si applicano anche ai prodotti di sostituzione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 144</TI.ART><STI.ART>Importazione anticipata di prodotti di sostituzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali consentono, alle condizioni da loro stabilite e su richiesta dell'interessato, che i prodotti di sostituzione siano importati prima dell'esportazione delle merci difettose.</PARAG><PARAG>L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo del dazio all'importazione che sarebbe dovuto se le merci difettose non fossero esportate a norma del paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci difettose sono esportate entro due mesi dalla data di accettazione da parte delle autorità doganali della dichiarazione per l'immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando, in circostanze eccezionali, le merci difettose non possono essere esportate entro il termine di cui al paragrafo 2, le autorità doganali possono concedere una proroga, di durata ragionevole, di tale termine, su richiesta giustificata del titolare dell'autorizzazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">Titolo IX</TI><STI.GR>CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA, ORIGINE E VALORE DELLE MERCI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 145</TI.ART><STI.ART>Tariffa doganale comune e sorveglianza doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I dazi all'importazione e all'esportazione dovuti sono basati sulla tariffa doganale comune.</PARAG><PARAG>Le altre misure stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La tariffa doganale comune comprende tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la nomenclatura combinata delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualsiasi altra nomenclatura che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che vi aggiunga eventuali suddivisioni e che sia stabilita da specifiche disposizioni dell'Unione per l'applicazione di misure tariffarie nell'ambito degli scambi di merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i dazi convenzionali o autonomi normali applicabili alle merci contemplate dalla nomenclatura combinata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione a favore di taluni paesi terzi o gruppi di paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le misure autonome che prevedono la riduzione o l'esenzione per i dazi su talune merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>il trattamento tariffario favorevole specificato per talune merci, a motivo della loro natura o del loro uso finale, nel quadro delle misure di cui alle lettere da c) a f) o h);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>le altre misure previste dalle normative agricola o commerciale o da altre normative dell'Unione basate sulla classificazione tariffaria delle merci, in particolare i dazi antidumping provvisori o definitivi, i dazi compensativi o le misure di salvaguardia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando le merci interessate soddisfano le condizioni previste nelle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), tali misure possono essere applicate in luogo di quelle di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo. Tali misure possono essere applicate retroattivamente, a condizione che siano rispettati i termini e le condizioni stabiliti dalla pertinente misura o dal presente regolamento e che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per quanto riguarda le misure di cui alle lettere d) ed e), esse prevedano tale applicazione retroattiva;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per quanto riguarda le misure di cui alla lettera d), anche il paese terzo o il gruppo di paesi terzi consenta tale applicazione retroattiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 2, lettere da d) a g), o l'esenzione dalle misure di cui alla lettera h) è limitata a un determinato volume di importazioni o esportazioni, per i contingenti tariffari o altri contingenti tale applicazione o esenzione cessa non appena viene raggiunto il volume di importazioni o esportazioni specificato.</PARAG><PARAG>Per i massimali tariffari tale applicazione cessa in virtù di un atto giuridico dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali rifiutano l'applicazione del trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza se stabiliscono, sulla base di dati pertinenti e oggettivi, che la vendita a distanza di beni importati da paesi terzi era destinata a persone diverse da quelle di cui all'articolo 14, paragrafo 2, lettera a), della direttiva IVA.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione può sottoporre a sorveglianza doganale l'immissione in libera pratica, l'esportazione e il vincolo a determinati regimi speciali di merci ai fini di cui all'articolo 31, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure riguardanti la gestione uniforme dei contingenti tariffari e di altri contingenti e dei massimali tariffari e di altri massimali di cui al paragrafo 4, e la gestione della sorveglianza doganale di cui al paragrafo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 146</TI.ART><STI.ART>Classificazione tariffaria delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per l'applicazione della tariffa doganale comune, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata in cui le merci in questione devono essere classificate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per l'applicazione delle misure non tariffarie, la classificazione tariffaria delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della nomenclatura combinata, o di qualsiasi altra nomenclatura che sia istituita da disposizioni dell'Unione e che riprenda, totalmente o in parte, la nomenclatura combinata o che preveda ulteriori suddivisioni della stessa, in cui le merci in questione devono essere classificate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La sottovoce o ulteriore suddivisione determinata a norma dei paragrafi 1 e 2 è utilizzata ai fini dell'applicazione delle misure connesse a tale sottovoce.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione può determinare, mediante atti di esecuzione, la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2.	  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta ed uniforme della nomenclatura combinata, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Origine delle merci</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 147</TI.ART><STI.ART>Origine non preferenziale</STI.ART><PARAG>Le norme per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci di cui agli articoli 148 e 149 sono utilizzate ai fini dell'applicazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>della tariffa doganale comune, escluse le misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere (d) ed (e);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>delle misure, diverse da quelle tariffarie, stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>delle altre misure dell'Unione relative all'origine delle merci.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 148</TI.ART><STI.ART>Acquisizione dell'origine</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare, conformemente all'articolo 261, atti delegati a integrazione del presente regolamento che stabiliscano le norme in base alle quali si considera che le merci per cui è richiesta la determinazione dell'origine non preferenziale ai fini dell'applicazione delle misure dell'Unione di cui all'articolo 147 siano interamente ottenute in un unico paese o territorio o che abbiano subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione in un paese o territorio, conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 149</TI.ART><STI.ART>Prova dell'origine non preferenziale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se l'importatore ha indicato l'origine delle merci ai sensi della normativa doganale, le autorità doganali possono esigere una prova dell'origine delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se la prova dell'origine delle merci è fornita ai sensi della normativa doganale o di un'altra specifica normativa dell'Unione, le autorità doganali possono richiedere, in caso di ragionevoli dubbi, qualsiasi altra prova complementare necessaria per accertarsi che l'indicazione dell'origine sia conforme alle norme stabilite dalla pertinente normativa dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora le esigenze del commercio lo richiedano, un documento che prova l'origine può essere rilasciato nell'Unione conformemente alle norme di origine in vigore nel paese o nel territorio di destinazione o ad altri metodi di individuazione del paese in cui le merci sono state interamente ottenute o in cui hanno subito l'ultima trasformazione sostanziale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 156, paragrafo 2, le autorità doganali non impongono all'importatore di provare l'origine delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la fornitura e la verifica della prova dell'origine. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 150</TI.ART><STI.ART>Origine preferenziale delle merci</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o delle misure preferenziali non tariffarie, le merci devono rispettare le norme sull'origine preferenziale di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi che l'Unione ha concluso con alcuni paesi terzi o con gruppi di tali paesi, le norme sull'origine preferenziale sono stabilite da tali accordi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Per le merci che beneficiano di misure preferenziali adottate unilateralmente dall'Unione nei confronti di alcuni paesi terzi o di gruppi di tali paesi, diversi da quelli di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme sull'origine preferenziale. Tali norme sono basate sul criterio secondo cui le merci sono interamente ottenute o sul criterio secondo cui le merci risultano da sufficiente lavorazione o trasformazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Per le merci che beneficiano di misure preferenziali applicabili agli scambi commerciali tra il territorio doganale dell'Unione e Ceuta e Melilla, contenute nel protocollo n. 2 dell'atto di adesione del 1985, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 9 di tale protocollo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Per le merci che beneficiano di misure preferenziali contenute in accordi preferenziali a favore dei paesi e territori d'oltremare associati all'Unione, le norme sull'origine preferenziale sono adottate ai sensi dell'articolo 203 TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Per talune merci la Commissione può, di propria iniziativa o su richiesta di un paese o territorio beneficiario, concedere a tale paese o territorio una deroga temporanea alle norme sull'origine preferenziale di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG>La deroga temporanea deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fattori interni o esterni privano temporaneamente il paese o territorio beneficiario della capacità di conformarsi alle norme sull'origine preferenziale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paese o territorio beneficiario necessita di tempo per prepararsi a conformarsi a tali norme.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>La richiesta di deroga è presentata per iscritto alla Commissione dal paese o territorio beneficiario interessato. La richiesta indica i motivi di cui al secondo comma che giustificano la deroga ed è corredata di un'idonea documentazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La deroga temporanea è limitata alla durata degli effetti dei fattori interni o esterni che la giustificano o al periodo di tempo necessario al paese o territorio beneficiario per conformarsi alle norme.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Se la deroga è concessa, il paese o territorio beneficiario interessato trasmette alla Commissione le informazioni prescritte riguardanti l'uso della deroga stessa e la gestione dei quantitativi per cui essa è stata accordata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Se ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'importatore non può beneficiare delle misure di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettere d) ed e), o di misure preferenziali non tariffarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le norme procedurali sull'origine preferenziale delle merci ai fini delle misure di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una misura intesa a concedere a un paese o territorio beneficiario la deroga temporanea di cui al paragrafo 6.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 151</TI.ART><STI.ART>Determinazione dell'origine di merci specifiche</STI.ART><PARAG>La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure per determinare l'origine di merci specifiche conformemente alle norme d'origine applicabili alle merci in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme di origine, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Valore in dogana delle merci</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 152</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG>Il valore in dogana delle merci ai fini dell'applicazione della tariffa doganale comune e delle misure non tariffarie stabilite da disposizioni dell'Unione specifiche nel quadro degli scambi di merci è determinato a norma degli articoli 153 e 157.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 153</TI.ART><STI.ART>Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La base primaria per il valore in dogana delle merci è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione, adeguato conformemente agli articoli 154 e 155.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale che è stato o deve essere effettuato dal compratore nei confronti del venditore, o dal compratore a una terza parte, a beneficio del venditore, per le merci importate, e comprende tutti i pagamenti che sono stati o devono essere effettuati, come condizione della vendita delle merci importate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il valore di transazione si applica purché ricorrano tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre a una qualsiasi delle seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>restrizioni imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>limitazioni dell'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>restrizioni che non intaccano sostanzialmente il valore in dogana delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la vendita o il prezzo non siano subordinati a condizioni o prestazioni per le quali non possa essere determinato un valore in relazione alle merci da valutare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nessuna parte dei proventi di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operato un appropriato adeguamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il compratore e il venditore non siano collegati o la relazione non abbia influenzato il prezzo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare, e per l'applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 154</TI.ART><STI.ART>Elementi del valore di transazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate è integrato da:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le commissioni e le spese di mediazione, fatta eccezione per le commissioni di acquisto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>il costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>il costo dell'imballaggio comprendente sia la manodopera sia i materiali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>utensili, matrici, stampi e oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>materie consumate durante la produzione delle merci importate; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>i lavori di ingegneria, di sviluppo, d'arte e di design, i piani e gli schizzi eseguiti in un paese non membro dell'Unione e necessari per produrre le merci importate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore, direttamente o indirettamente, è tenuto a pagare come condizione per la vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non siano stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il valore di tutte le quote dei proventi di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzo delle merci importate spettanti, direttamente o indirettamente, al venditore; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le seguenti spese fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale dell'Unione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>le spese di carico e movimentazione connesse al trasporto delle merci importate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare a norma del paragrafo 1 sono effettuate esclusivamente sulla base di dati oggettivi e quantificabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In sede di determinazione del valore in dogana sono addizionati al prezzo effettivamente pagato o da pagare solo ed esclusivamente gli elementi previsti dal presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 155</TI.ART><STI.ART>Elementi da non includere nel valore in dogana</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per la determinazione del valore in dogana ai sensi dell'articolo 153 non si devono includere:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le spese di trasporto delle merci importate dopo il loro ingresso nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'ingresso nel territorio doganale dell'Unione delle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>gli interessi conseguenti a un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che le seguenti condizioni sono soddisfatte:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>le merci sono effettivamente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le spese relative al diritto di riproduzione nell'Unione delle merci importate; le commissioni di acquisto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i dazi all'importazione e gli altri oneri da pagare nell'Unione a motivo dell'importazione o della vendita delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>fatto salvo l'articolo 154, paragrafo 1, lettera c), i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate, se tali pagamenti non costituiscono una condizione per la vendita per l'esportazione delle merci verso l'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per la determinazione del valore in dogana conformemente al presente articolo, comprese quelle per adeguare il prezzo effettivamente pagato o da pagare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 156</TI.ART><STI.ART>Semplificazioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare su richiesta la determinazione dei seguenti importi sulla base di criteri specifici, se non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione doganale:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gli importi che devono essere inclusi nel valore in dogana conformemente all'articolo 153, paragrafo 2); e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>gli importi di cui agli articoli 154 e 155.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'importatore ha scelto di applicare il trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza, l'articolo 155, paragrafo 1, lettera a), non si applica e le spese di trasporto delle merci importate fino al luogo di introduzione delle stesse nel territorio doganale dell'Unione e le spese di trasporto dopo il loro ingresso in tale territorio sono incluse nel valore in dogana.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 157</TI.ART><STI.ART>Metodi secondari di determinazione del valore in dogana</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando il valore in dogana delle merci non può essere determinato a norma dell'articolo 153, si prendono in considerazione, nell'ordine, le lettere da a) a d) del paragrafo 2, fino alla prima di queste lettere che consente di determinarlo.</PARAG><PARAG>L'ordine di applicazione delle lettere c) e d) del paragrafo 2 è invertito se l'importatore, l'esportatore o, se del caso, il dichiarante lo richiede.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il valore in dogana, ai sensi del paragrafo 1, è:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'Unione ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il valore basato sul prezzo unitario al quale le merci importate, o merci identiche o similari importate, sono vendute nel territorio doganale dell'Unione nel quantitativo complessivo maggiore a persone non collegate ai venditori; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il valore calcolato, eguale alla somma:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>di un importo rappresentante gli utili e le spese generali, pari a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o dello stesso tipo delle merci da valutare, realizzate da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>del costo o del valore degli elementi di cui all'articolo 154, paragrafo 1, lettera e).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il valore in dogana non può essere determinato a norma del paragrafo 1, esso viene determinato, sulla base dei dati disponibili nel territorio doganale dell'Unione, mediante mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>del presente capo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla determinazione del valore in dogana di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 158</TI.ART><STI.ART>Determinazione del valore delle merci in situazioni specifiche</STI.ART><PARAG>La Commissione può adottare, mediante atti di esecuzione, misure che stabiliscono il metodo appropriato di valutazione in dogana o i criteri da utilizzare per determinare il valore in dogana delle merci in situazioni specifiche. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente l'applicazione corretta e uniforme delle norme per la determinazione del valore in dogana, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO X</TI><STI.GR>OBBLIGAZIONE DOGANALE E GARANZIE</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Nascita di un'obbligazione doganale</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Obbligazione doganale all'importazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 159</TI.ART><STI.ART>Immissione in libera pratica e ammissione temporanea</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un'obbligazione doganale a carico dell'importatore sorge al momento dello svincolo delle merci per il regime di immissione in libera pratica, per il regime di uso finale o per il regime di ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'importatore e la persona per conto della quale l'importatore agisce sono entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale persona è responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile. [Em. 197]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Quando le informazioni fornite o messe a disposizione ai fini dei regimi di cui al paragrafo 1 determinano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ove il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi o territori terzi a un acquirente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> finale</STRING></STRING> nel territorio doganale dell'Unione, a carico dell'importatore presunto sorge un'obbligazione doganale al momento dell'accettazione del pagamento per la vendita a distanza e tale importatore diventa il debitore.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'importatore presunto è inoltre responsabile del pagamento di qualsiasi altro onere applicabile. [Em. 198] </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 160</TI.ART><STI.ART>Disposizioni speciali relative alle merci non originarie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo dei prodotti per l'esportazione se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un regime preferenziale tra l'Unione e alcuni paesi terzi o gruppi di tali paesi prevede che il trattamento tariffario preferenziale dei prodotti originari dell'Unione richieda che le merci non originarie utilizzate nella loro fabbricazione siano soggette al pagamento dei dazi all'importazione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per tali prodotti sia stata rilasciata o compilata una prova dell'origine.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esportatore calcola l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione come se le merci non originarie utilizzate nella fabbricazione dei prodotti da esportare fossero state immesse in libera pratica alla stessa data.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 161</TI.ART><STI.ART>Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per merci soggette ai dazi all'importazione sorge un'obbligazione doganale all'importazione in seguito all'inosservanza di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale in relazione all'introduzione di merci non unionali nel territorio doganale dell'Unione, alla loro sottrazione alla vigilanza doganale o per la circolazione, la trasformazione, il magazzinaggio, la custodia temporanea, l'ammissione temporanea o la rimozione di siffatte merci all'interno di tale territorio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>uno degli obblighi stabiliti nella normativa doganale per quanto concerne le merci in regime di uso finale all'interno del territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>una condizione fissata per il vincolo di merci non unionali a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota ridotta di dazio all'importazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è quello in cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non è soddisfatto o cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le merci sono vincolate a un regime doganale, qualora si constati a posteriori che non era soddisfatta una condizione stabilita per il vincolo delle merci al regime in questione o per la concessione di un'esenzione dai dazi o di un dazio all'importazione ridotto in virtù dell'uso finale delle merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il debitore è una delle persone seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualsiasi persona che era tenuta a rispettare gli obblighi in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo, o che ha partecipato all'atto che ha dato luogo al mancato rispetto dell'obbligo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualsiasi persona che ha acquisito o detenuto le merci in questione e che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere nel momento in cui le ha acquisite o ricevute che non era rispettato un obbligo previsto dalla normativa doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), il debitore è la persona tenuta a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo delle merci a un regime doganale o per la concessione, in virtù dell'uso finale delle merci, di un'esenzione dai dazi o di un'aliquota di dazio all'importazione ridotta.</PARAG><PARAG>Quando i dati richiesti ai sensi della normativa doganale relativa alle condizioni stabilite per il vincolo delle merci a tale regime doganale sono forniti alle autorità doganali e comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'importazione, è debitrice anche la persona che ha fornito i dati e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza della loro erroneità.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 162</TI.ART><STI.ART>Deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci immesse in libera pratica con un dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, l'importo del dazio all'importazione pagato al momento dell'immissione in libera pratica delle merci è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG>Il primo comma si applica quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione di tali merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando un'obbligazione doganale sorge a norma dell'articolo 159, paragrafo 1, o dell'articolo 161, paragrafo 1, per merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione, l'importo del dazio all'importazione corrisposto nel quadro dell'esenzione parziale è dedotto dall'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione doganale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Obbligazione doganale all'esportazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 163</TI.ART><STI.ART>Esportazione e perfezionamento passivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>A carico dell'esportatore sorge un'obbligazione doganale al momento dello svincolo delle merci soggette al dazio all'esportazione nel quadro del regime di esportazione o del regime di perfezionamento passivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'esportatore è il debitore. In caso di rappresentanza indiretta l'esportatore e la persona per conto della quale l'esportatore agisce diventano entrambi debitori e sono responsabili in solido dell'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando le informazioni fornite per il vincolo delle merci al regime di esportazione comportano la mancata riscossione totale o parziale dei dazi all'esportazione, la persona che ha fornito le informazioni e che era, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere, a conoscenza della loro erroneità è anch'essa debitrice.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 164</TI.ART><STI.ART>Obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per le merci soggette ai dazi all'esportazione, un'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito all'inosservanza:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>di uno degli obblighi stabiliti dalla normativa doganale per l'uscita delle merci; oppure</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>delle condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il momento in cui sorge l'obbligazione doganale è uno dei seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il momento in cui le merci escono effettivamente dal territorio doganale dell'Unione senza che alle autorità doganali siano state fornite informazioni in merito a tale esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il momento in cui le merci raggiungono una destinazione diversa da quella per la quale è stata permessa l'uscita dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se le autorità doganali non sono in grado di determinare il momento di cui alla lettera b), la scadenza del termine stabilito per la presentazione della prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esenzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), il debitore è una delle persone seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualsiasi persona che era tenuta a rispettare l'obbligo in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualsiasi persona che sapeva o avrebbe dovuto ragionevolmente sapere che non era rispettato l'obbligo in questione e che ha agito per conto della persona tenuta a rispettare l'obbligo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>qualsiasi persona che ha partecipato all'atto da cui è conseguito il mancato rispetto dell'obbligo e che era o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che non era stata presentata, ma avrebbe dovuto esserlo, una dichiarazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), il debitore è qualsiasi persona tenuta a rispettare le condizioni alle quali è stata permessa l'uscita delle merci dal territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'esportazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 165</TI.ART><STI.ART>Obbligazione doganale in caso di divieti e restrizioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione sorge anche se riguarda merci che sono soggette ad altre normative applicate dalle autorità doganali alle importazioni o esportazioni di qualsiasi tipo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Non sorge tuttavia obbligazione doganale in caso di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>introduzione illegale nel territorio doganale dell'Unione di moneta falsa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>introduzione nel territorio doganale dell'Unione di stupefacenti e sostanze psicotrope se non strettamente controllati dalle autorità competenti per essere destinati a uso medico e scientifico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali l'obbligazione doganale si considera tuttavia sorta quando, a norma del presente regolamento o del diritto di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale servono di base per la determinazione delle sanzioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 166</TI.ART><STI.ART>Pluralità di debitori</STI.ART><PARAG>Quando per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono responsabili in solido del pagamento di tale importo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 167</TI.ART><STI.ART>Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, alla quantità, alla natura e all'origine delle merci. Le norme per il calcolo dei dazi sono quelle applicabili alle merci di cui trattasi al momento in cui è sorta l'obbligazione doganale relativa alle stesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui è sorta l'obbligazione doganale, si ritiene che tale momento sia quello in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG>Tuttavia, quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui hanno fatto la constatazione, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel momento più lontano nel tempo a cui si può far risalire tale situazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 168</TI.ART><STI.ART>Norme speciali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando sono state sostenute all'interno del territorio doganale dell'Unione spese di magazzinaggio o manipolazione usuale per merci vincolate a un regime doganale o in custodia temporanea, tali spese o l'aumento di valore non sono presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione se l'importatore o l'esportatore o, se del caso, il dichiarante forniscono una prova soddisfacente di dette spese.</PARAG><PARAG>Sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione il valore in dogana, il quantitativo, la natura e l'origine delle merci non unionali usate nelle operazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando la classificazione tariffaria delle merci vincolate a un regime doganale cambia in seguito alle manipolazioni usuali effettuate all'interno del territorio doganale dell'Unione, su richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante si applica la classificazione tariffaria iniziale delle merci vincolate al regime.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo, su richiesta dell'importatore l'importo del dazio all'importazione corrispondente all'obbligazione è determinato in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al regime di perfezionamento attivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando i prodotti trasformati risultano da un regime di perfezionamento attivo successivo, l'importatore può unicamente chiedere che l'obbligazione sia determinata in base alla classificazione tariffaria, al valore in dogana, al quantitativo, alla natura e all'origine delle merci vincolate al primo regime di perfezionamento attivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In casi specifici l'importo dei dazi all'importazione è determinato conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo senza una richiesta dell'importatore, dell'esportatore o, se del caso, del dichiarante al fine di evitare l'elusione delle misure tariffarie di cui all'articolo 145, paragrafo 2, lettera h).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Quando sorge un'obbligazione doganale per prodotti trasformati nell'ambito del regime di perfezionamento passivo o per prodotti di sostituzione di cui all'articolo 143, paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione è calcolato sulla base del costo dell'operazione di perfezionamento effettuata al di fuori del territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Quando sorge un'obbligazione doganale a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 del presente regolamento, se l'inadempienza che ha portato all'insorgenza di un'obbligazione doganale non costituisce un tentativo di frode, si applicano anche le seguenti disposizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il trattamento tariffario favorevole delle merci ai sensi della normativa doganale; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'esenzione totale o parziale dal dazio all'importazione o all'esportazione a norma dell'articolo 145, paragrafo 2, lettere d), e), f) e g), o degli articoli 90, 91, 92 e 93 o degli articoli 140, 141, 142, 143 e 144; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la franchigia ai sensi del regolamento (CE) n. 1186/2009.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento determinando le norme di cui al presente articolo per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione applicabili alle merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale nel contesto di un regime speciale e nei casi specifici di cui al paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 169</TI.ART><STI.ART>Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui è stabilito l'importatore o l'esportatore.</PARAG><PARAG>In deroga al primo comma, per quanto riguarda gli importatori e gli esportatori diversi dagli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check)" e dagli importatori presunti, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui la dichiarazione doganale è stata presentata o sarebbe stata presentata a norma dell'articolo 63, paragrafo 4, se non fosse intervenuta la modifica del metodo di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 63, paragrafo 2.</PARAG><PARAG>In tutti gli altri casi il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale è il luogo in cui si verifica il fatto che la fa sorgere.</PARAG><PARAG>Se detto luogo non può essere determinato, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le autorità doganali constatano che le merci si trovano in una situazione che ha fatto sorgere l'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se le merci sono state vincolate a un regime doganale che non è stato appurato ovvero se una custodia temporanea non è terminata in modo corretto, e il luogo in cui è sorta l'obbligazione doganale non può essere determinato a norma del secondo o del terzo comma del paragrafo 1 entro un termine stabilito, l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui le merci sono state vincolate al regime in questione o sono state introdotte nel territorio doganale dell'Unione sotto tale regime ovvero erano in custodia temporanea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando le informazioni di cui le autorità doganali dispongono permettono loro di stabilire che l'obbligazione doganale potrebbe essere sorta in diversi luoghi, essa si considera sorta nel luogo in cui è sorta prima.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un'autorità doganale constata che un'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 in un altro Stato membro e l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente alla stessa è inferiore a 10 000 EUR, l'obbligazione doganale si considera sorta nello Stato membro in cui è avvenuta la constatazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine di cui al paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 170</TI.ART><STI.ART>Disposizioni generali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Salvo diverse disposizioni, il presente capo si applica alle garanzie per le obbligazioni doganali sorte ma il cui pagamento è differito ("obbligazione doganale esistente") e alle garanzie richieste nel caso in cui possa sorgere un'obbligazione doganale ("obbligazione doganale potenziale").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se le autorità doganali richiedono la costituzione di una garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente, tale garanzia copre l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione e gli altri oneri dovuti in relazione all'importazione o all'esportazione delle merci qualora:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la garanzia sia usata ai fini del vincolo delle merci al regime di transito unionale; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la garanzia possa essere usata in più Stati membri.</PARAG><PARAG>Una garanzia accettata o autorizzata dalle autorità doganali è valida nell'intero territorio doganale dell'Unione, ai fini per i quali è costituita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La garanzia è costituita dal debitore o dalla persona che può diventare debitrice o, se le autorità doganali lo consentono, da qualsiasi altra persona.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 178, le autorità doganali richiedono la costituzione di una sola garanzia per merci specifiche.</PARAG><PARAG>La garanzia costituita per merci specifiche si applica all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e agli altri oneri relativi a tali merci, indipendentemente dal fatto che le informazioni fornite o rese disponibili per tali merci siano corrette.</PARAG><PARAG>Se non è stata svincolata, la garanzia può essere usata anche, entro i limiti dell'importo garantito, per il recupero degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione e di altri oneri dovuti in seguito a un controllo a posteriori delle merci in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Su richiesta della persona di cui al paragrafo 3, le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 176, paragrafi 1 e 2, la costituzione di una garanzia globale per l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale relativa a due o più operazioni o regimi doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le autorità doganali controllano la garanzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Non è richiesta una garanzia:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>agli Stati, alle autorità amministrative regionali e locali o ad altri enti di diritto pubblico per le attività che intraprendono in veste di autorità pubbliche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in caso di merci trasportate sul Reno, sulle vie navigabili del Reno, sul Danubio o sulle vie navigabili del Danubio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>in caso di merci trasportate mediante un'installazione di trasporto fissa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in casi specifici in cui le merci sono vincolate al regime di ammissione temporanea;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>in caso di merci trasportate per via marittima o aerea tra porti dell'Unione o tra aeroporti dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Le autorità doganali possono non esigere la costituzione di una garanzia se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione da garantire non supera la soglia di valore statistica di 1 000 EUR in valore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando i casi specifici in cui non è richiesta una garanzia per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea di cui al paragrafo 7, lettera d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali in materia di costituzione e controllo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 171</TI.ART><STI.ART>Importo di riferimento di una garanzia obbligatoria</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Quando le autorità doganali devono esigere una garanzia e possono stabilire l'importo preciso del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri al momento in cui è richiesta la garanzia, la garanzia copre tale importo preciso.</PARAG><PARAG>Quando non è possibile determinare l'importo esatto, la garanzia è fissata all'importo più elevato, quale stimato dalle autorità doganali, del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri che sono sorti o che possono sorgere.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 176, se una garanzia globale è costituita per l'importo di dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti ad obbligazioni doganali ed altri oneri il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia è fissato a un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondenti alle obbligazioni doganali e gli altri oneri in questione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 172</TI.ART><STI.ART>Importo di riferimento di una garanzia precauzionale</STI.ART><PARAG>Se la costituzione di una garanzia non è obbligatoria ma le autorità doganali non hanno la certezza che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale e altri oneri saranno pagati entro il termine prescritto, esse esigono una garanzia per un importo che non può superare il livello di cui all'articolo 171.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 173</TI.ART><STI.ART>Costituzione di una garanzia</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La garanzia può essere costituita in una delle forme seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali, in euro o nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un impegno assunto da un fideiussore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>altre forme di garanzia che garantiscano in modo equivalente il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Una garanzia sotto forma di deposito in contanti o qualsiasi altro mezzo di pagamento equivalente è costituita conformemente alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui la garanzia viene richiesta.</PARAG><PARAG>La costituzione di una garanzia mediante qualsiasi mezzo di pagamento riconosciuto dalle autorità doganali non dà diritto al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo la forma della garanzia di cui al paragrafo 1, lettera c).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 174</TI.ART><STI.ART>Scelta della garanzia</STI.ART><PARAG>La persona tenuta a fornire la garanzia ha facoltà di scegliere una delle forme di garanzia di cui all'articolo 173, paragrafo 1.</PARAG><PARAG>Tuttavia le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare la forma di garanzia scelta se è incompatibile con il corretto funzionamento del regime doganale in questione.</PARAG><PARAG>Le autorità doganali possono esigere che la forma di garanzia scelta sia mantenuta per un periodo determinato.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 175</TI.ART><STI.ART>Fideiussore</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il fideiussore di cui all'articolo 173, paragrafo 1, lettera b), è una terza persona residente, registrata o stabilita nel territorio doganale dell'Unione. È approvato dalle autorità doganali che richiedono la garanzia, a meno che non si tratti di un ente creditizio, di un'istituzione finanziaria o di una compagnia di assicurazione accreditata nell'Unione secondo le vigenti disposizioni dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il fideiussore si impegna per iscritto a pagare l'importo garantito del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono rifiutarsi di accettare il fideiussore o il tipo di garanzia proposto se non sembrano assicurare l'effettivo pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alle forme di costituzione di una garanzia e le norme applicabili al fideiussore di cui al presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alla revoca e alla cancellazione dell'impegno del fideiussore di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 176</TI.ART><STI.ART>Garanzia globale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali possono concedere l'autorizzazione di cui all'articolo 170, paragrafo 5, soltanto alle persone che soddisfano le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sono stabilite nel territorio doganale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>si avvalgono regolarmente dei regimi doganali in questione o gestiscono strutture di deposito per la custodia temporanea o soddisfano i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lettere b) e c), un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3</STRING></STRING>, lettere b) e c), e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia per un'obbligazione doganale potenziale e altri oneri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 199]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico autorizzato per le semplificazioni doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, un operatore economico che soddisfa i criteri di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere b) e c),</STRING></STRING> e un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a fornire, su richiesta, una garanzia globale di importo ridotto per un'obbligazione doganale esistente e altri oneri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a beneficiare di un esonero dalla garanzia</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 200]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La garanzia globale di importo ridotto di cui al paragrafo 3 è equivalente alla costituzione di una garanzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni per la concessione di un'autorizzazione a utilizzare una garanzia globale di importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia di cui <STRING STRIKE="on">al paragrafo 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 2 e 3</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 201]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per determinare l'importo della garanzia, compreso l'importo ridotto, di cui <STRING STRIKE="on">al paragrafo 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 2 e 3</STRING></STRING>. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura <STRING STRIKE="on">di </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'</STRING></STRING>esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 202]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 177</TI.ART><STI.ART>Divieti temporanei relativi all'uso delle garanzie globali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nell'ambito dei regimi speciali o della custodia temporanea la Commissione può decidere di vietare temporaneamente il ricorso:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia di cui all'articolo 176, paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alla garanzia globale di cui all'articolo 176 per le merci in relazione alle quali siano state constatate frodi su larga scala.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Laddove si applica il paragrafo 1, lettere a) o b), il ricorso alla garanzia globale di importo ridotto o a un esonero dalla garanzia oppure alla garanzia globale di cui all'articolo 176 può essere autorizzato qualora la persona interessata soddisfi una delle seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tale persona può dimostrare che non sono sorte obbligazioni doganali in relazione alle merci in questione nel corso delle operazioni da essa compiute nei due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la persona interessata può dimostrare, qualora siano sorte obbligazioni doganali durante i due anni precedenti la decisione di cui al paragrafo 1, che tali obbligazioni sono state interamente pagate dal o dai debitori o dal fideiussore entro il termine prescritto.</PARAG><PARAG>Al fine di ottenere l'autorizzazione a ricorrere a una garanzia globale temporaneamente vietata, la persona interessata deve altresì soddisfare i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere b) e c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme relative ai divieti temporanei di utilizzo delle garanzie globali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG><PARAG>Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tali misure, debitamente giustificati dalla necessità di assicurare rapidamente la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e dei suoi Stati membri, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 178</TI.ART><STI.ART>Garanzia complementare o sostitutiva</STI.ART><PARAG>Quando constatano che la garanzia fornita non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale pagamento entro il termine prescritto dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale e degli altri oneri, le autorità doganali esigono che qualsiasi persona di cui all'articolo 170, paragrafo 3, fornisca, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione di quella iniziale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 179</TI.ART><STI.ART>Svincolo della garanzia</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali svincolano immediatamente la garanzia quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è estinto o non può più sorgere.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando l'obbligazione doganale o l'obbligo di pagamento di altri oneri è parzialmente estinto o può sorgere solo per una parte dell'importo garantito, su richiesta dell'interessato la parte corrispondente della garanzia costituita è svincolata, salvo nel caso che l'importo in questione non lo giustifichi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo il termine per lo svincolo della garanzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative allo svincolo della garanzia di cui al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Riscossione, pagamento, rimborso e sgravio dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione, notifica dell'obbligazione doganale e contabilizzazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 180</TI.ART><STI.ART>Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'importatore e l'esportatore calcolano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali accettino l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto calcolato dall'importatore e dall'esportatore, fatti salvi i controlli a posteriori. Se tale persona non calcola l'importo o le autorità doganali non concordano con l'importo da essa calcolato, le autorità doganali competenti per il luogo in cui è sorta o si ritiene sia sorta l'obbligazione doganale a norma dell'articolo 169 determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, le autorità doganali possono accettare l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto stabilito nella dichiarazione doganale, fatti salvi i controlli a posteriori. Se non concordano con tale importo, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non appena dispongono delle informazioni necessarie.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto non corrisponde a un numero intero, tale importo può essere arrotondato.</PARAG><PARAG>Se l'importo di cui al primo comma è espresso in euro, può essere arrotondato per eccesso o per difetto in misura non superiore al numero intero più vicino.</PARAG><PARAG>Gli importatori e gli esportatori stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro possono applicare, mutatis mutandis, le disposizioni del secondo comma oppure derogare a tale comma, purché le norme applicabili all'arrotondamento non abbiano un impatto finanziario maggiore rispetto alla norma di cui al secondo comma.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 181</TI.ART><STI.ART>Notifica dell'obbligazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al momento dello svincolo delle merci si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale all'importatore o all'esportatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ove abbiano determinato l'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto, le autorità doganali lo notificano al debitore, nella forma prescritta del luogo in cui l'obbligazione è sorta, o si ritiene sia sorta, a norma dell'articolo 169.</PARAG><PARAG>La notifica di cui al primo comma non si effettua quando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in attesa della determinazione definitiva dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione sia stato imposto un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti superi quello stabilito in base a una decisione adottata a norma dell'articolo 13;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la decisione iniziale di non notificare l'obbligazione doganale o di notificarla con una cifra inferiore all'importo del dazio all'importazione o all'esportazione dovuto sia stata presa in base a disposizioni generali successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le autorità doganali siano dispensate in base alla normativa doganale dall'obbligo di notificare l'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se devono notificare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti a norma del paragrafo 2, le autorità doganali notificano l'obbligazione doganale al debitore quando sono in grado di determinare tale importo e adottano una decisione al riguardo.</PARAG><PARAG>Tuttavia, qualora la notifica dell'obbligazione doganale arrechi pregiudizio a indagini penali, le autorità doganali possono rinviarla fino a quando non arrechi più tale pregiudizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche se tali indagini avvengono in uno Stato membro diverso</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Su richiesta di un'autorità pubblica competente per la prevenzione, l'indagine, l'accertamento o il perseguimento di reati, compresa l'EPPO, le autorità doganali interessate rinviano la notifica. [Em. 203]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") a calcolare, per conto delle stesse, l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci che tale operatore ha svincolato in un periodo non superiore a 31 giorni di calendario e a comunicarlo loro con una ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, qualora il titolo XII, capo 6, sezione 4, della direttiva 2006/112/CE si applichi alle vendite a distanza di beni da importare da paesi terzi a destinazione di un acquirente nel territorio doganale dell'Unione, le autorità doganali possono autorizzare un importatore presunto a calcolare l'obbligazione doganale corrispondente all'importo totale dei dazi all'importazione relativi a tutte le merci svincolate per tale importatore presunto e a comunicarlo nel corso di un mese entro la fine del mese successivo, con la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci. Tale comunicazione può modificare o invalidare le informazioni fornite dall'importatore presunto a norma dell'articolo 59, paragrafo 2. In caso di disaccordo con l'importo calcolato e comunicato, le autorità doganali determinano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti. Si presume che le autorità doganali abbiano notificato l'obbligazione doganale se non hanno espresso disaccordo con la comunicazione entro un termine ragionevole dopo che l'operatore l'ha presentata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito sia notificata al termine di tale periodo. Il periodo stabilito dalle autorità doganali non supera i trentuno giorni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento specificando:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera d), in cui le autorità doganali sono esentate dalla notifica dell'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il termine ragionevole per considerare l'assenza di disaccordo di cui al paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le informazioni da fornire nella comunicazione dell'importatore presunto di cui al paragrafo 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 182</TI.ART><STI.ART>Prescrizione dell'obbligazione doganale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali non notificano alcuna obbligazione doganale al debitore dopo la scadenza di un termine di tre anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando l'obbligazione doganale sorge in seguito a un atto che, nel momento in cui è stato commesso, era perseguibile penalmente, il termine di tre anni di cui al paragrafo 1 è esteso a un minimo di cinque anni e a un massimo di dieci anni conformemente al diritto nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospesi qualora:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sia presentato un ricorso a norma dell'articolo 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tale sospensione si applica a decorrere dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le autorità doganali comunichino al debitore, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, le motivazioni in base alle quali intendono notificare l'obbligazione doganale; tale sospensione si applica a decorrere dalla data di tale comunicazione fino allo scadere del periodo entro il quale il debitore ha la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando l'obbligazione doganale è ripristinata a norma dell'articolo 193, paragrafo 7, i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 sono considerati sospesi a decorrere dalla data in cui è stata presentata la domanda di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 198 fino alla data in cui sia stata adottata una decisione in merito al rimborso o allo sgravio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 183</TI.ART><STI.ART>Contabilizzazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali di cui all'articolo 180 contabilizzano, conformemente alla legislazione nazionale, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti notificato conformemente all'articolo 181.</PARAG><PARAG>L'obbligo delle autorità doganali di cui al primo comma non si applica nei casi di cui all'articolo 181, paragrafo 2, secondo comma.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali non sono tenute a contabilizzare gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione che, a norma dell'articolo 182, corrispondono a un'obbligazione doganale che non può più essere notificata al debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che le autorità doganali, tenuto conto delle circostanze in cui è sorta l'obbligazione doganale, siano certe che i predetti importi saranno pagati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 184</TI.ART><STI.ART>Termine per la contabilizzazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali contabilizzano l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti entro 14 giorni dallo svincolo delle merci, tranne quando le merci sono vincolate all'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, le autorità doganali possono coprire l'importo totale dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") durante un periodo determinato, conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, con un'unica contabilizzazione alla fine di tale periodo.</PARAG><PARAG>Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, l'importo totale dei dazi all'importazione relativo a tutte le merci svincolate per un importatore presunto nel corso di un mese a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, può essere oggetto di un'unica contabilizzazione entro la fine del mese successivo contenente la ripartizione degli importi relativi a ciascuna specifica spedizione di merci.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fino alla data di cui all'articolo 265, paragrafo 3, se è stata presentata una dichiarazione doganale, sempre che il pagamento sia stato garantito, le autorità doganali possono autorizzare che l'obbligazione doganale corrispondente all'importo complessivo dei dazi all'importazione o all'esportazione relativi a tutte le merci svincolate per la medesima persona durante un periodo stabilito, che non può essere superiore a trentuno giorni, sia notificata al termine di tale periodo.</PARAG><PARAG>Tale contabilizzazione deve aver luogo entro 14 giorni dalla data di scadenza del periodo in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando lo svincolo di una merce è subordinato a determinate condizioni relative alla determinazione dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o alla loro riscossione, la contabilizzazione deve avvenire entro 14 giorni dalla data in cui è determinato l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti o stabilito l'obbligo di pagare tali dazi.</PARAG><PARAG>Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguarda un dazio antidumping provvisorio, un dazio compensativo provvisorio o una misura di salvaguardia provvisoria, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> del regolamento che istituisce i dazi definitivi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Quando l'obbligazione doganale sorge in circostanze diverse da quelle di cui al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti è contabilizzato entro 14 giorni dalla data in cui le autorità doganali sono in grado di determinare l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione in questione e di prendere una decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il paragrafo 6 si applica all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione da riscuotere o che rimane da riscuotere quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato contabilizzato a norma dei paragrafi da 1 a 6, o è stato determinato e contabilizzato a un livello inferiore all'importo dovuto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>I termini per la contabilizzazione di cui ai paragrafi da 1 a 6 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La contabilizzazione può essere rinviata nel caso di cui all'articolo 181, paragrafo 3, secondo comma, fino a quando la notifica dell'obbligazione doganale non arrechi più un pregiudizio a un'indagine penale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche se tale indagine avviene in uno Stato membro diverso</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 204]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 185</TI.ART><STI.ART>Conferimento delle competenze di esecuzione</STI.ART><PARAG>La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, misure intese ad assicurare la reciproca assistenza tra le autorità doganali qualora sorga un'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 186</TI.ART><STI.ART>Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il debitore paga gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione, corrispondenti a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, entro il termine prescritto dalle autorità doganali.</PARAG><PARAG>Fatto salvo l'articolo 17, paragrafo 2, tale termine non può superare dieci giorni dalla notifica al debitore dell'obbligazione doganale.</PARAG><PARAG>Su richiesta del debitore, le autorità doganali possono prorogare tale termine quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti sia stato determinato nel corso dei controlli a posteriori di cui all'articolo 48. Fatto salvo l'articolo 190, paragrafo 2, la proroga del termine non può eccedere il tempo necessario per consentire al debitore di adottare le misure opportune per adempiere al suo obbligo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, l'importo dei dazi all'importazione corrispondente a un'obbligazione doganale notificata a norma dell'articolo 181, paragrafo 5, è pagato dal debitore al più tardi alla scadenza del termine entro il quale l'obbligazione doganale deve essere notificata.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il debitore fruisce di un'agevolazione di pagamento a norma degli articoli da 188 a 190, il pagamento è effettuato entro il o i termini fissati nel quadro di tali agevolazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale è sospeso in uno dei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>quando è presentata una domanda di sgravio dei dazi a norma dell'articolo 198;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>quando le merci sono destinate ad essere confiscate, distrutte o abbandonate allo Stato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e ci si trova in presenza di più debitori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo le norme relative alla sospensione del termine di pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale di cui al paragrafo 3 e fissando il periodo della sospensione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 187</TI.ART><STI.ART>Pagamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il pagamento è effettuato in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, anche mediante compensazione, conformemente alla normativa nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il pagamento può essere effettuato da un terzo al posto del debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il debitore può pagare comunque, totalmente o parzialmente, l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione prima della scadenza del periodo che gli è stato concesso per effettuare il pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 188</TI.ART><STI.ART>Dilazione di pagamento</STI.ART><PARAG>Le autorità doganali concedono alla persona interessata, su sua richiesta e previa costituzione di una garanzia, una dilazione di pagamento dei dazi dovuti, secondo le seguenti modalità:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>singolarmente per ogni importo dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzato a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, o dell'articolo 184, paragrafo 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati a norma dell'articolo 184, paragrafo 1, durante un periodo fissato dalle autorità doganali e che non può superare trentuno giorni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>globalmente per tutti gli importi dei dazi all'importazione o all'esportazione contabilizzati insieme a norma dell'articolo 184, paragrafi 2, 3 e 4.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità doganali, quando autorizzano il differimento del pagamento dell'obbligazione doganale di cui al paragrafo 1, non richiedono la costituzione di una garanzia se il richiedente è un operatore economico di fiducia e certificato (operatore "Trust and Check") autorizzato a beneficiare di un esonero dalla garanzia ai sensi dell'articolo 176, paragrafo 3. [Em. 205]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 189</TI.ART><STI.ART>Periodi per la dilazione di pagamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La dilazione di pagamento di cui all'articolo 188 è di trenta giorni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera a), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui l'obbligazione doganale viene notificata al debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera b), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui ha fine il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono il periodo di aggregazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando la dilazione di pagamento è effettuata a norma dell'articolo 188, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo stabilito per lo svincolo delle merci in questione. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero dei giorni che costituiscono detto periodo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono costituiti da un numero di giorni dispari, il numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni a norma dei paragrafi suddetti è uguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Quando i periodi di cui ai paragrafi 3 e 4 sono di una settimana, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato al più tardi il venerdì della quarta settimana successiva alla settimana in questione.</PARAG><PARAG>Quando i suddetti periodi sono di un mese, gli Stati membri possono disporre che l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione il cui pagamento è stato dilazionato sia pagato entro il sedicesimo giorno del mese successivo al mese in questione. Tali periodi non possono essere prorogati anche se la fine di tale periodo cade in un giorno festivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 190</TI.ART><STI.ART>Altre agevolazioni di pagamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali possono concedere al debitore agevolazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento purché sia costituita una garanzia.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La concessione di agevolazioni a norma del paragrafo 1 comporta l'applicazione di un interesse di credito sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione.</PARAG><PARAG>Per gli Stati membri che hanno adottato l'euro come valuta il tasso di interesse di credito è pari al tasso di interesse pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di un punto percentuale.</PARAG><PARAG>Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di credito è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di un punto percentuale, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di un punto percentuale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono rinunciare a chiedere una garanzia o ad applicare un interesse di credito quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che ciò provocherebbe gravi difficoltà di carattere economico o sociale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di credito se l'importo per ciascuna riscossione è inferiore a 10 EUR.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 191</TI.ART><STI.ART>Esecuzione coatta del pagamento</STI.ART><PARAG>Quando l'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione dovuti non è stato pagato entro il termine prescritto, le autorità doganali si avvalgono di tutte le possibilità offerte dalla legislazione dello Stato membro interessato per assicurare il pagamento di detto importo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 192</TI.ART><STI.ART>Interesse di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sull'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data di scadenza del termine prescritto fino alla data del pagamento.</PARAG><PARAG>Per gli Stati membri la cui moneta è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso di interesse pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>, serie C, che la Banca centrale europea ha applicato alle sue operazioni di rifinanziamento principali il primo giorno del mese della scadenza, maggiorato di due punti percentuali.</PARAG><PARAG>Per uno Stato membro la cui moneta non è l'euro il tasso di interesse di mora è pari al tasso applicato il primo giorno del mese in questione dalla banca centrale nazionale per le sue operazioni di rifinanziamento principali, maggiorato di due punti percentuali, oppure, per uno Stato membro per il quale il tasso della banca centrale nazionale non è disponibile, il tasso più equivalente applicato il primo giorno del mese in questione sui mercati monetari dei singoli Stati membri, maggiorato di due punti percentuali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'obbligazione doganale è sorta sulla base dell'articolo 161 o dell'articolo 164, o se la notifica dell'obbligazione doganale avviene in seguito a un controllo ex post, oltre all'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione è applicato un interesse di mora dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale fino alla data della sua notifica.</PARAG><PARAG>Il tasso dell'interesse di mora è fissato a norma del paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono rinunciare ad applicare un interesse di mora quando è stabilito, sulla base di una valutazione documentata della situazione del debitore, che tale onere potrebbe provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali rinunciano ad applicare un interesse di mora se l'importo per ciascuna azione di recupero è inferiore a 10 EUR.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Rimborso e sgravio</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 193</TI.ART><STI.ART>Rimborso e sgravio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le condizioni stabilite nella presente sezione, le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione per uno dei seguenti motivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>merci difettose o non conformi alle clausole del contratto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>errore delle autorità competenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>equità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>invalidamento dei dati in base ai quali è stata accertata l'obbligazione doganale per le merci corrispondenti o, se del caso, della corrispondente dichiarazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio del dazio all'importazione o all'esportazione di cui al paragrafo 1 ove questo sia di importo pari o superiore a 10 EUR, eccetto nei casi in cui la persona interessata richiede il rimborso o lo sgravio di un importo inferiore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora le autorità doganali ritengano che si debba concedere un rimborso o uno sgravio sulla base degli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato trasmette il fascicolo alla Commissione per decisione nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se le autorità doganali ritengono che le circostanze particolari siano conseguenza dell'inadempienza da parte della Commissione degli obblighi a essa incombenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se le autorità doganali ritengono che la Commissione abbia commesso un errore ai sensi dell'articolo 196;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>se le circostanze del caso sono legate ai risultati di un'inchiesta unionale effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o sulla base di un'altra disposizione unionale o di un accordo concluso dall'Unione con taluni paesi o gruppi di paesi in cui sia prevista la possibilità di procedere a tali inchieste unionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>se l'importo potenzialmente dovuto dalla persona interessata in riferimento a una o più operazioni di importazione o esportazione è pari o superiore a 500 000 EUR a seguito di un errore o di circostanze particolari.</PARAG><PARAG>In deroga al primo comma, i fascicoli non sono trasmessi nei seguenti casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se la Commissione ha già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se alla Commissione è già sottoposto un caso che presenta elementi di fatto e di diritto comparabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Fatte salve le norme di competenza per le decisioni, se le autorità doganali constatano, entro i periodi di cui all'articolo 198, paragrafo 1, che l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione deve essere oggetto di rimborso o di sgravio a norma degli articoli 194, 196 e 197, esse procedono di propria iniziativa al rimborso o allo sgravio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non sono concessi rimborsi né sgravi qualora la situazione su cui si basa la notifica dell'obbligazione doganale sia dovuta ad una frode del debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).</PARAG><PARAG>Tuttavia in tali casi il rimborso non dà luogo al pagamento di interessi da parte delle autorità doganali interessate se queste rimborsano un importo di un dazio all'importazione o all'esportazione senza indebito ritardo dopo aver scoperto che l'importo è rimborsabile. Se le autorità doganali omettono di rimborsare tale importo senza indebito ritardo e il debitore avvia una procedura volta a ottenere il rimborso, gli interessi sono versati per il periodo compreso tra la data di pagamento di tali dazi e la data del loro rimborso.</PARAG><PARAG>Inoltre è versato un interesse quando una decisione che concede il rimborso non è eseguita entro tre mesi dalla data della sua adozione, a meno che le cause dell'inadempienza esulino dal controllo delle autorità doganali.</PARAG><PARAG>In tali casi l'interesse è pagato dalla data di scadenza del termine di tre mesi fino alla data del rimborso. Il tasso d'interesse è fissato conformemente all'articolo 190.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Quando il rimborso o lo sgravio sono stati concessi dalle autorità doganali per errore, si ripristina l'obbligazione doganale originaria sempre che questa non sia caduta in prescrizione a norma dell'articolo 182.</PARAG><PARAG>In tali casi gli eventuali interessi pagati a norma del paragrafo 6, secondo comma, sono rimborsati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le norme alle quali essa deve conformarsi al momento dell'adozione di una decisione di cui al paragrafo 3, e, in particolare, in merito a quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le condizioni per l'accettazione del fascicolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il termine per l'adozione di una decisione e la sospensione di tale termine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la comunicazione relativa alle motivazioni su cui la Commissione intende basare la sua decisione, prima di prendere una decisione che abbia conseguenze sfavorevoli per la persona interessata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la notifica della decisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le conseguenze della mancata adozione di una decisione o della mancata notifica della stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali per il rimborso e lo sgravio e per la decisione di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.</PARAG><PARAG>Nei casi in cui il parere del comitato di cui all'articolo 262, paragrafo 1, debba essere ottenuto con procedura scritta, si applica l'articolo 262, paragrafo 6.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 194</TI.ART><STI.ART>Importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Si procede al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione qualora l'importo corrispondente all'obbligazione doganale inizialmente notificata superi l'importo dovuto o l'obbligazione doganale sia stata notificata al debitore contrariamente all'articolo 181, lettere c) e d).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando la domanda di rimborso o di sgravio si fonda sull'esistenza, al momento dell'immissione in libera pratica delle merci, di un dazio all'importazione ridotto o nullo applicabile nel quadro di un contingente tariffario, di un massimale tariffario o di altre misure tariffarie favorevoli, il rimborso o lo sgravio è concesso se, alla data della presentazione, la domanda era corredata dei documenti necessari ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nel caso di un contingente tariffario, il volume non risulti esaurito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>negli altri casi, non sia stato ripristinato il dazio normalmente dovuto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 195</TI.ART><STI.ART>Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la notifica dell'obbligazione doganale riguarda merci che l'importatore ha rifiutato perché, al momento dello svincolo, erano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale erano state importate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le merci non sono state utilizzate, a meno che sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le merci sono portate fuori dal territorio doganale dell'Unione o, su richiesta della persona interessata, le autorità doganali hanno autorizzato che le merci siano vincolate a un regime di perfezionamento attivo, anche a fini di distruzione, o di transito esterno, di deposito doganale o di zona franca.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali non procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo dei dazi all'importazione nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le merci, prima di essere immesse in libera pratica, sono state sottoposte a una particolare procedura di prova, a meno che sia stabilito che lo stato difettoso delle merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non avrebbero potuto essere scoperti normalmente durante tali prove;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il carattere difettoso delle merci era stato preso in considerazione al momento dell'elaborazione delle clausole del contratto, in particolare del prezzo, prima del vincolo delle merci a un regime doganale comportante l'insorgenza di un'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le merci sono vendute dal richiedente dopo che ne è stato constatato lo stato difettoso o la non conformità alle clausole del contratto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Sono equiparate alle merci difettose le merci danneggiate prima dello svincolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 196</TI.ART><STI.ART>Errore delle autorità doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 197 le autorità doganali procedono al rimborso o allo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione se, per un errore da parte loro, hanno notificato un importo corrispondente all'obbligazione doganale inferiore all'importo dovuto, purché sussistano le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il debitore ha agito in buona fede.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 194, paragrafo 2, le autorità doganali concedono il rimborso o lo sgravio quando il dazio ridotto o nullo non è stato applicato per un loro errore e i dati sulla base dei quali le merci sono state svincolate o, se del caso, la dichiarazione doganale di immissione in libera pratica contenevano tutti gli elementi ed erano corredati di tutti i documenti necessari per l'applicazione del dazio ridotto o nullo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando il trattamento preferenziale delle merci è concesso in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo, il rilascio da parte di queste ultime di un certificato che si riveli inesatto costituisce un errore che non poteva ragionevolmente essere scoperto ai sensi del paragrafo 1, lettera a).</PARAG><PARAG>Il rilascio di un certificato inesatto non costituisce tuttavia un errore se il certificato si basa su una situazione fattuale inesatta riferita dall'esportatore, salvo se è evidente che le autorità che hanno rilasciato il certificato sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che le merci non soddisfacevano le condizioni per poter beneficiare del trattamento preferenziale.</PARAG><PARAG>Il debitore è considerato in buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.</PARAG><PARAG>Il debitore non può tuttavia invocare la buona fede qualora la Commissione abbia pubblicato nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> un avviso in cui si esprimono fondati dubbi circa la corretta applicazione del regime preferenziale da parte del paese o del territorio beneficiario.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 197</TI.ART><STI.ART>Equità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In casi diversi da quelli di cui all'articolo 193, paragrafo 1, lettera e), e agli articoli 194, 195 e 196, le autorità doganali procedono, per motivi di equità, al rimborso o allo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione quando un'obbligazione doganale sorge in circostanze particolari che non implicano frode o manifesta negligenza da parte del debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Si considera che sussistano le circostanze particolari di cui al paragrafo 1 qualora risulti chiaramente dalle circostanze del caso che il debitore si trova in una situazione eccezionale rispetto agli altri operatori che esercitano la stessa attività e che, in assenza di dette circostanze, non avrebbe subito il pregiudizio derivante dalla riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 198</TI.ART><STI.ART>Procedura di rimborso e sgravio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le domande di rimborso o di sgravio a norma dell'articolo 193 sono presentate alle autorità doganali entro i termini seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in caso di importi di dazi all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso, di errore delle autorità competenti o di motivi di equità, entro tre anni dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in caso di merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, entro un anno dalla data di notifica dell'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>in caso di invalidamento dei dati o, se del caso, di una dichiarazione doganale in base alla quale le merci sono state svincolate, entro un anno dalla data di invalidamento di tali dati o di tale dichiarazione doganale, salvo diversamente specificato nelle norme applicabili all'invalidamento.</PARAG><PARAG>Il termine di cui al primo comma, lettere a) e b), è prorogato se il richiedente dimostra che gli è stato impossibile presentare la domanda entro il termine prescritto per un caso fortuito o per causa di forza maggiore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se le autorità doganali non sono in grado, sulla base dei motivi addotti, di concedere il rimborso o lo sgravio dell'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione, sono tenute a esaminare il merito di una domanda di rimborso o di sgravio alla luce degli altri motivi di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 193.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se è stato presentato un ricorso a norma dell'articolo 16 avverso la notifica dell'obbligazione doganale, il termine corrispondente di cui al paragrafo 1, primo comma, nonché l'esame delle domande di rimborso e di sgravio e i termini corrispondenti sono sospesi a partire dalla data in cui è presentato il ricorso e per la durata del relativo procedimento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un'autorità doganale concede il rimborso o lo sgravio conformemente agli articoli 196 e 197, lo Stato membro interessato ne informa la Commissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali relative alle modalità di informazione a norma del paragrafo 4 e le informazioni da fornire. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Estinzione dell'obbligazione doganale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 199</TI.ART><STI.ART>Estinzione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le disposizioni vigenti relative alla mancata riscossione dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a un'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale all'importazione o all'esportazione si estingue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>se non è più possibile notificare al debitore l'obbligazione doganale conformemente all'articolo 181;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>con il pagamento dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>con lo sgravio dell'importo del dazio all'importazione o all'esportazione, fatto salvo il paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>quando, per merci svincolate per un regime doganale che comporta l'obbligo di pagare i dazi all'importazione o all'esportazione, i dati in base ai quali è stato effettuato lo svincolo o la dichiarazione doganale sono invalidati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono confiscate o sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>quando le merci soggette a dazi all'importazione o all'esportazione sono distrutte sotto vigilanza doganale o abbandonate allo Stato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>quando la scomparsa delle merci o l'inosservanza degli obblighi derivanti dalla normativa doganale è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile delle merci per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore, o per ordine delle autorità doganali; ai fini della presente lettera, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile da parte di qualsiasi persona;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 o dell'articolo 164 e sono soddisfatte le seguenti condizioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>l'inadempienza che ha dato luogo all'obbligazione doganale non ha avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione e non costituiva un tentativo di frode;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>sono successivamente espletate tutte le formalità necessarie per regolarizzare la situazione delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>quando merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale sono state esportate con l'autorizzazione delle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>quando l'obbligazione è sorta a norma dell'articolo 160 e le formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui al medesimo articolo sono annullate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>quando, fatto salvo il paragrafo 6, l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161 e sono fornite alle autorità doganali prove da esse ritenute sufficienti del fatto che le merci non sono state utilizzate né consumate e che sono uscite dal territorio doganale dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera e), l'obbligazione doganale non è tuttavia considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali qualora, in conformità del presente regolamento e della legislazione di uno Stato membro, i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscono la base per la determinazione delle sanzioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando, conformemente al paragrafo 1, lettera g), un'obbligazione doganale si estingue in relazione a merci immesse in libera pratica in esenzione da dazio o con dazio all'importazione ridotto a motivo del loro uso finale, i rottami e i residui risultanti dalla loro distruzione sono considerati merci non unionali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le disposizioni in vigore riguardanti i tassi forfettari di perdita irrimediabile di merci per cause inerenti alla loro stessa natura si applicano quando l'interessato non fornisca la prova che la perdita effettiva è stata superiore a quella calcolata applicando il tasso forfettario stabilito per la merce in oggetto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Quando per l'importo di un dazio all'importazione o all'esportazione corrispondente a una medesima obbligazione doganale esistono più debitori ed è concesso uno sgravio, l'obbligazione doganale si estingue solo per la persona o le persone a cui è concesso lo sgravio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera k), l'obbligazione doganale non si estingue per l'autore o gli autori di un tentativo di frode.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Quando l'obbligazione doganale è sorta a norma dell'articolo 161, questa si estingue per la persona che non ha commesso alcun tentativo di frode e che ha contribuito alla lotta contro le frodi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 261, al fine di integrare il presente regolamento stabilendo l'elenco delle inadempienze che non hanno avuto conseguenze significative sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale in questione di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 200</TI.ART><STI.ART>Applicazione di sanzioni</STI.ART><PARAG>L'estinzione dell'obbligazione doganale sulla base dell'articolo 199, paragrafo 1, lettera h), non preclude agli Stati membri la possibilità di applicare sanzioni per la mancata osservanza della normativa doganale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO XI</TI><STI.GR>MISURE RESTRITTIVE E MECCANISMO DI GESTIONE DELLE CRISI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Misure restrittive</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 201</TI.ART><STI.ART>Ruolo dell'Autorità doganale dell'UE e delle autorità doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla corretta applicazione delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 215 TFUE monitorandone l'attuazione nell'ambito dei propri settori di competenza e, previa revisione e autorizzazione della Commissione, fornendo opportuni orientamenti alle autorità doganali. <STRING BOLD="on">[Em. 206 - non concerne la versione italiana]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle misure restrittive, tenendo conto degli orientamenti dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 202</TI.ART><STI.ART>Comunicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE riferisce periodicamente e ogniqualvolta necessario alla Commissione in merito all'attuazione delle misure restrittive da parte delle autorità doganali e in caso di violazione delle stesse.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE, la Commissione e le autorità nazionali degli Stati membri competenti per l'attuazione delle sanzioni di qualsiasi sospetto e caso di elusione delle misure restrittive e delle relative misure di attenuazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Meccanismo di gestione delle crisi</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 203</TI.ART><STI.ART>Elaborazione di protocolli e procedure</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE elabora procedure e protocolli che possono essere attivati a norma dell'articolo 204, paragrafo 1, in caso di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>una crisi alla frontiera di uno o più Stati membri che ha ripercussioni sulle procedure doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una crisi in un altro settore che richiede l'intervento delle autorità doganali in cooperazione con le autorità competenti,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al fine di garantire una risposta rapida, efficace e proporzionata alla situazione in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I protocolli e le procedure possono riguardare in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'applicazione di criteri di rischio comuni, settori di controllo prioritari comuni e profili di rischio, adeguate misure di attenuazione e controlli doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un quadro di collaborazione che consenta di mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali e attrezzature per il controllo doganale da uno Stato membro all'altro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corsie preferenziali alle frontiere per ridurre al minimo i ritardi e i rallentamenti nei flussi di merci; </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 207]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'elusione di restrizioni commerciali relative a beni di rilevanza per le crisi, quali definiti all'articolo 3, punto 6, del regolamento (UE) 2024/2747</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. [Em. 208]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 204</TI.ART><STI.ART>Attivazione del meccanismo di gestione delle crisi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Stati membri o dell'Autorità doganale dell'UE, può adottare un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafi 4 e 5, del presente regolamento, tenendo conto dei protocolli e delle procedure di cui all'articolo 203, <STRING STRIKE="on">delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che stabilisce le</STRING></STRING> misure e <STRING STRIKE="on">delle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> disposizioni idonee e necessarie<STRING STRIKE="on"> che dovrebbero applicarsi</STRING> per affrontare una situazione di crisi o attenuarne gli effetti negativi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 209]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'applicazione e l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione in merito ai risultati di tale attuazione</STRING>. <STRING BOLD="on"> [Em. 210]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE istituisce una cellula di risposta alle crisi che è costantemente disponibile per tutta la durata della crisi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione può sostenere l'autorità doganale dell'UE nella fase di pianificazione e nell'istituzione di tale cellula di risposta alle crisi. La cellula di risposta alle crisi è finanziata dal bilancio assegnato all'autorità doganale dell'UE. [Em. 211]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità doganali attuano e applicano le misure e le disposizioni adottate a norma del presente articolo e riferiscono all'Autorità doganale dell'UE in merito alla loro attuazione e applicazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE coordina e controlla l'attuazione delle misure e delle disposizioni idonee da parte delle autorità doganali e riferisce alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai risultati della sua attuazione. [Em. 212]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO XII</TI><STI.GR>L'AUTORITÀ DOGANALE DELL'UNIONE EUROPEA</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Principi</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 205</TI.ART><STI.ART>Statuto giuridico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE è un organismo dell'Unione dotato di personalità giuridica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In ognuno degli Stati membri l'Autorità doganale dell'UE gode della più ampia capacità giuridica riconosciuta dalle leggi nazionali alle persone giuridiche. In particolare, può acquistare o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal suo direttore esecutivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 206</TI.ART><STI.ART>Sede</STI.ART><PARAG>L'Autorità doganale dell'UE ha sede [...].</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La scelta dell'ubicazione della sede dell'Autorità doganale dell'UE è effettuata secondo la procedura legislativa ordinaria, sulla base dei seguenti criteri:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non pregiudica l'esecuzione dei compiti e dei poteri dell'Autorità doganale dell'UE, l'organizzazione della sua struttura di governance, il funzionamento della sua organizzazione principale o il finanziamento principale delle sue attività;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicura che l'Autorità doganale dell'UE sia in grado di assumere il personale altamente qualificato e specializzato necessario per lo svolgimento dei compiti e l'esercizio dei poteri previsti dal presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicura che l'Autorità doganale dell'UE possa insediarsi in loco al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce un'adeguata accessibilità della sede, l'esistenza di strutture di istruzione adeguate per i figli dei membri del personale, un adeguato accesso al mercato del lavoro, alla previdenza sociale e all'assistenza medica sia per i figli che per i coniugi;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assicura una distribuzione geografica equilibrata delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'UE in tutta l'Unione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">offre opportunità di formazione adeguate;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consente una stretta cooperazione con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce la sostenibilità e la sicurezza digitale e la connettività per quanto riguarda le infrastrutture fisiche e informatiche e le condizioni di lavoro. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 213]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 207</TI.ART><STI.ART>Missione e obiettivi dell'Autorità doganale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE contribuisce a realizzare la missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE gestisce e mantiene i sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 214]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve le rispettive responsabilità della Commissione, dell'OLAF e degli Stati membri, l'Autorità doganale dell'UE persegue i seguenti obiettivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'Autorità doganale dell'UE contribuisce alla gestione operativa dell'unione doganale e pertanto coordina e vigila sulla cooperazione operativa tra le autorità doganali e mette in comune e fornisce le competenze tecniche per potenziare l'efficienza e il conseguimento dei risultati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'Autorità doganale dell'UE sviluppa, gestisce e mantiene tecnologie dell'informazione per attuare le procedure di cui al presente regolamento e contribuisce a fare un uso ottimale dei dati disponibili ai fini della vigilanza doganale, del controllo e della gestione dei rischi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'Autorità doganale dell'UE sostiene le autorità doganali nel conseguimento di un'attuazione uniforme della normativa doganale, in particolare al fine di garantire che i controlli doganali e la gestione dei rischi siano effettuati in modo armonizzato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'Autorità doganale dell'UE contribuisce all'esecuzione delle altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 215]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità doganale dell'UE coopera con altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione nei settori in cui le loro attività riguardano la gestione delle merci che attraversano la frontiera esterna; [Em. 216]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Autorità doganale dell'UE introduce un regime speciale obbligatorio per la riscossione dei dazi doganali sulle vendite a distanza di merci importate da territori o paesi terzi. Tale regime speciale obbligatorio è allineato al regime speciale di cui agli articoli dal 369 terdecies al 369 quinvicies della direttiva 2006/112/CE. [Em. 217]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Compiti</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 208</TI.ART><STI.ART>Compiti principali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti di gestione del rischio conformemente al titolo IV, capo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE svolge compiti relativi alle misure restrittive e al meccanismo di gestione delle crisi conformemente al titolo XI.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE sostiene la Commissione e gli Stati membri per consentire loro di sorvegliare in modo più efficiente l'attuazione delle misure restrittive che il Consiglio può adottare a norma dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, in materia di flussi di merci, al fine di evitare l'elusione di tali misure. [Em. 218]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE svolge attività di sviluppo delle capacità e fornisce sostegno operativo e coordinamento alle autorità doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alla Commissione</STRING></STRING>. In particolare: <STRING BOLD="on">[Em. 219]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>effettua la diagnostica e il monitoraggio dei valichi di frontiera e di altri luoghi di controllo<STRING STRIKE="on">, elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche</STRING>; <STRING BOLD="on">[Em. 220]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elabora norme comuni e formula raccomandazioni per le migliori pratiche e monitorarne l'attuazione, in particolare in relazione all'attuazione del codice doganale dell'Unione;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 221]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>effettua la misurazione delle prestazioni dell'unione doganale e sostiene la Commissione nella sua valutazione di tali prestazioni, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la misurazione dei costi operativi sostenuti dalle autorità doganali per svolgere la loro attività, </STRING></STRING>conformemente al titolo XV, capo 1;<STRING BOLD="on"> [Em. 222]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>elabora il contenuto minimo comune in materia di formazione per i funzionari doganali nell'Unione e ne controlla l'uso da parte delle autorità doganali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il contenuto della formazione di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), che deve essere armonizzato, e in materia di tecnologia per l'analisi dei big data e dei sistemi di rilevamento e verifica</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 223]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>contribuisce a:	 un sistema di riconoscimento dell'Unione per le università e le altre scuole che offrono programmi di formazione e istruzione nel settore doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>coordinare e sostenere la creazione, da parte degli Stati membri, di centri di eccellenza specializzati per finalità a livello dell'Unione nei pertinenti settori doganali, in particolare la formazione e i laboratori doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>facilitare e coordinare le attività di ricerca e di innovazione nel settore doganale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e informare periodicamente il polo d'innovazione dell'UE per la sicurezza interna in merito alle proprie attività</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 224]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>elaborare e diffondere manuali operativi per l'applicazione pratica dei processi e dei metodi di lavoro doganali e sviluppare norme comuni al riguardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi orientamenti comuni sull'applicazione</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 225]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formulare raccomandazioni rivolte alle autorità doganali per l'applicazione del titolo IV;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 226]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>formulare un parere per stabilire se il rilascio di un'autorizzazione per regimi speciali possa ledere gli interessi dei produttori dell'Unione, conformemente all'articolo 102, paragrafi 3, 4 e 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>cooperare con gli organismi dell'Unione e le autorità nazionali diverse dalle autorità doganali a norma dell'articolo 240, paragrafo 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 227]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>coordinare e sostenere la cooperazione operativa tra le autorità doganali e tra le autorità doganali e altre autorità a livello nazionale conformemente al titolo XIII;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>organizzare e coordinare i controlli congiunti di cui all'articolo 241;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>fornire sostegno e consulenza alla Commissione per la risoluzione di casi complessi di classificazione, valutazione e origine e per il monitoraggio delle decisioni e dell'applicazione delle decisioni al riguardo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elaborare orientamenti e manuali semplificati per le piccole imprese e le microimprese e sostenere la loro comprensione della legislazione e delle formalità doganali dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 228]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione, su sua richiesta, nella sua gestione delle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali relative alle materie disciplinate dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 229]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE svolge le attività di gestione e trattamento dei dati necessarie per l'adempimento dei suoi compiti e per lo sviluppo delle applicazioni nazionali di cui all'articolo 30 del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Articolo 209</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Altri compiti</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 230]</STRING></STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">La Commissione può affidare all'Autorità doganale dell'UE i seguenti compiti per l'attuazione dei programmi di finanziamento connessi alle dogane:</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 231]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">attività inerenti allo sviluppo, alla gestione e alla manutenzione dei sistemi informatici utilizzati per l'attuazione dell'unione doganale, come il centro doganale digitale dell'UE, di cui al titolo III;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 232]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">sostegno alla Commissione per lo sviluppo e l'attuazione di una strategia operativa concernente le attività relative all'assegnazione, al finanziamento e all'acquisizione di attrezzature di controllo, compresa la valutazione delle esigenze, l'aggiudicazione congiunta e la condivisione delle attrezzature.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 233]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 210</TI.ART><STI.ART>Ulteriori compiti</STI.ART><PARAG>All'Autorità doganale dell'UE possono essere assegnati ulteriori compiti in materia di libera circolazione e di importazione ed esportazione di merci di paesi terzi, se così previsto dai pertinenti atti giuridici dell'Unione. Qualora tali compiti siano assegnati o affidati all'Autorità doganale dell'UE, sono garantite risorse finanziarie e umane adeguate per la loro attuazione.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Organizzazione dell'Autorità doganale dell'UE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 211</TI.ART><STI.ART>Struttura amministrativa e di gestione</STI.ART><PARAG>La struttura amministrativa e di gestione dell'Autorità doganale dell'UE comprende:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni di cui all'articolo 215;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un comitato esecutivo, che esercita le funzioni di cui all'articolo 217;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 219;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>un vicedirettore esecutivo, che esercita le responsabilità di cui all'articolo 221, se il consiglio di amministrazione decide di istituire tale funzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un comitato consultivo doganale che esercita le funzioni di cui all'articolo 221 bis.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 234]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 1</TI><STI.GR>Il consiglio di amministrazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 212</TI.ART><STI.ART>Composizione del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> da due rappresentanti della Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e da un esperto designato dal Parlamento europeo</STRING></STRING>, tutti con diritto di voto.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 235]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Il consiglio di amministrazione comprende inoltre un membro designato dal Parlamento europeo, senza diritto di voto</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 236]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. Il supplente rappresenta il membro titolare in sua assenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia doganale, tenendo conto delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro </STRING></STRING>pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e della loro esperienza in relazione alle politiche dell'unione doganale</STRING></STRING>. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si adoperano per limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti per assicurare la continuità dei lavori. Nel consiglio direttivo tutte le parti <STRING STRIKE="on">mirano a realizzare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantiscono la realizzazione di</STRING></STRING> una rappresentanza equilibrata sotto il profilo del genere.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 237]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il mandato dei membri e relativi supplenti è di quattro anni. Tale mandato è prorogabile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per lo stesso periodo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 238]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un membro del consiglio di amministrazione o il suo supplente intenda terminare anticipatamente il proprio mandato, il membro in questione o il suo supplente informa il presidente e il vicepresidente del consiglio di amministrazione di tale intenzione e della sua sostituzione. [Em. 239]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al momento di assumere le funzioni, ciascun membro e supplente firma una dichiarazione scritta nella quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi. Ciascun membro e supplente aggiorna la propria dichiarazione quando interviene un cambiamento di circostanze in relazione ai conflitti di interessi, o almeno una volta l'anno. L'Autorità pubblica sul suo sito web le dichiarazioni e i rispettivi aggiornamenti. [Em. 240]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 213</TI.ART><STI.ART>Presidente del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione elegge un presidente tra i rappresentanti della Commissione e un vicepresidente tra gli altri membri con diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il vicepresidente sostituisce d'ufficio il presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni. Il mandato è rinnovabile una volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 214</TI.ART><STI.ART>Riunioni del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il consiglio di amministrazione tiene almeno due riunioni ordinarie all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il consiglio di amministrazione può invitare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione e relativi supplenti possono farsi assistere alle riunioni da consulenti o esperti, fatte salve le disposizioni del regolamento interno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Quando una questione di riservatezza o di conflitto di interessi è all'ordine del giorno, il consiglio di amministrazione discute e decide in merito senza la presenza del membro interessato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri, del Parlamento europeo e della Commissione di essere rappresentati da un supplente. </STRING></STRING>Le modalità specifiche di applicazione della presente disposizione possono essere stabilite nel regolamento interno.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 241]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE provvede alle funzioni di segreteria per il consiglio di amministrazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 215</TI.ART><STI.ART>Funzioni del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fornisce gli orientamenti generali delle attività dell'Autorità doganale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Autorità doganale dell'UE ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Autorità a norma del capo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>valuta e adotta la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE, compresa una panoramica dell'esecuzione dei suoi compiti e dei suoi risultati complessivi nel conseguimento degli obiettivi di politica doganale, e invia la relazione e la sua valutazione entro il 1º luglio di ogni anno al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti. La relazione annuale di attività consolidata è resa pubblica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 222;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>adotta una strategia antifrode, proporzionata al rischio di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>adotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e rende pubbliche le</STRING></STRING> norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri; e pubblica annualmente sul suo sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione;<STRING BOLD="on"> [Em. 242]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all'articolo 232, in base a un'analisi delle esigenze;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>adotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e rende pubblico</STRING></STRING> il suo regolamento interno;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 243]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>in conformità al paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Autorità doganale dell'UE, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (statuto dei funzionari) (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del suddetto statuto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>istituisce, se del caso, una struttura di revisione contabile interna;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 233;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>nomina il direttore esecutivo e il vicedirettore esecutivo, se tale funzione è istituita, e, se del caso, ne proroga il mandato o li rimuove dall'incarico a norma dell'articolo 217;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che è soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti e che opera in piena indipendenza nell'esercizio delle sue funzioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>prende tutte le decisioni relative alla creazione e, se necessario, alla modifica delle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Autorità stessa e di una sana gestione del bilancio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>autorizza la conclusione di accordi operativi conformemente all'articolo 240, paragrafo 9);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce e adotta il regolamento interno del comitato consultivo doganale; [Em. 244]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>q)</NO.P>istituisce gruppi di lavoro e gruppi di esperti e adotta il loro regolamento interno;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>r)</NO.P>adotta il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 22, paragrafo 3, prima che venga trasmesso alla Commissione per parere;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>s)</NO.P>tenendo conto del parere della Commissione, adotta il documento unico di programmazione dell'Autorità doganale dell'UE a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e conformemente all'articolo 216;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>t)</NO.P>adotta una strategia improntata al miglioramento dell'efficienza e alle sinergie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>u)</NO.P>adotta una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v)</NO.P>adotta una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione può istituire gruppi di lavoro e comitati di esperti che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti, compresi la preparazione delle decisioni e il monitoraggio della relativa attuazione. [Em. 245]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta, a norma dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di tale delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri di autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati dal direttore esecutivo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 216</TI.ART><STI.ART>Modalità di voto del consiglio di amministrazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), m) ed s), il consiglio di amministrazione decide a maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">La decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettere b), c), e), f), j), m), n), o) ed s), può essere adottata soltanto se i rappresentanti della Commissione esprimono un voto favorevole. Ai fini della decisione di cui all'articolo 215, paragrafo 1, lettera s), il consenso dei rappresentanti della Commissione è richiesto soltanto per gli elementi della decisione non correlati al programma di lavoro annuale e pluriennale dell'Autorità doganale dell'UE.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 246]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ciascun membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il presidente partecipa al voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il direttore esecutivo non partecipa al voto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 2</TI><STI.GR>Il comitato esecutivo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 217</TI.ART><STI.ART>Comitato esecutivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il comitato esecutivo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sovrintende ai lavori preparatori per le decisioni che devono essere adottate dal consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>assicura, assieme al consiglio di amministrazione, un follow-up adeguato delle osservazioni e delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni e dai rapporti di audit interno e esterno e dalle indagini dell'OLAF e dell'EPPO<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e attua adeguate procedure di segnalazione a quest'ultima di sospette condotte criminose</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 247]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando necessario, per motivi d'urgenza, il comitato esecutivo può prendere decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare per le questioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>in materia di gestione amministrativa, compresa la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina, e di questioni di bilancio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualora una situazione di crisi sia stata individuata ai sensi del titolo XI e richieda un'azione immediata o un adeguamento delle attività dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il comitato esecutivo è composto da due rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione e da altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione tra i membri con diritto di voto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e con lo scopo di garantire l'equilibrio di genere</STRING></STRING>. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto. Le decisioni del comitato esecutivo sono adottate a maggioranza semplice. <STRING STRIKE="on">Le decisioni di cui al paragrafo 2, lettera b), possono essere adottate soltanto se un rappresentante della Commissione esprime un voto favorevole. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 248]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il mandato di membro del comitato esecutivo ha una durata di quattro anni. Esso è rinnovabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il comitato esecutivo tiene almeno una riunione ordinaria ogni tre mesi. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION">Sezione 3</TI><STI.GR>Il direttore esecutivo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 218</TI.ART><STI.ART>Nomina, rimozione dall'incarico e proroga del mandato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell'Autorità doganale dell'UE a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.</PARAG><PARAG>Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione <STRING STRIKE="on">in base al merito e alla provata competenza amministrativa e manageriale, nonché alla competenza e all'esperienza in materia, sulla base di un elenco di almeno tre candidati proposto dalla Commissione, a seguito di una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente alla seguente</STRING></STRING> procedura<STRING STRIKE="on"> di selezione aperta e trasparente.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 249]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base di un elenco ristretto elaborato e pubblicato dalla Commissione, che assicura l'equilibrio di genere, in seguito a un invito a presentare candidature e a una procedura di selezione trasparente, i candidati sono invitati a prendere la parola dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e al Consiglio e a rispondere alle domande loro poste;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 250]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il Parlamento europeo e il Consiglio emettono i rispettivi pareri ed esprimono le rispettive preferenze;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 251]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il consiglio di amministrazione procede alla nomina del direttore esecutivo tenendo conto dei suddetti pareri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 252]</STRING></PARAG><PARAG>Ai fini della conclusione del contratto di direttore esecutivo l'Autorità doganale dell'UE è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima della fine di tale periodo la Commissione esegue una valutazione che tiene conto della prestazione del direttore esecutivo e dei compiti e delle sfide futuri dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 2, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell'intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione adotti la decisione relativa alla proroga del mandato, il direttore esecutivo può essere invitato a rilasciare una dichiarazione dinanzi alla commissione responsabile del Parlamento europeo e a rispondere alle domande che gli sono poste. [Em. 253]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il direttore esecutivo può essere rimosso dall'incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati delle ragioni di tale decisione. [Em. 254]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo e del vicedirettore esecutivo, la proroga del mandato o la rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri aventi diritto di voto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 219</TI.ART><STI.ART>Compiti e responsabilità del direttore esecutivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Autorità doganale dell'UE. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatte salve le competenze della Commissione e del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio delle sue funzioni e sulle prestazioni complessive dell'Autorità doganale dell'UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In qualsiasi momento, il Parlamento europeo o il Consiglio possono chiamare il direttore esecutivo a partecipare a un'audizione su qualsiasi questione legata alle attività dell'Autorità. [Em. 255]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Autorità doganale dell'UE dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantisce l'amministrazione quotidiana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenibile ed efficiente </STRING></STRING>dell'Autorità doganale dell'UE;<STRING BOLD="on"> [Em. 256]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>attua le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>elabora il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e lo presenta al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>attua il documento unico di programmazione di cui all'articolo 223 e riferisce al comitato esecutivo e al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>redige la relazione annuale consolidata sulle attività dell'Autorità doganale dell'UE e la presenta al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>elabora un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni e delle valutazioni di audit interno o esterno e delle indagini dell'OLAF e dell'EPPO e riferisce sui progressi compiuti due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oltre a garantire, se del caso, la segnalazione di sospette condotte criminose all'EPPO</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 257]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>tutela gli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure interne di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, fatti salvi i poteri investigativi dell'EPPO e dell'OLAF, attraverso controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>predispone una strategia antifrode interna, una strategia per conseguire miglioramenti dell'efficienza e realizzare sinergie, una strategia di cooperazione con i paesi terzi e/o le organizzazioni internazionali e una strategia per la gestione organizzativa e i sistemi di controllo interno per conto dell'Autorità doganale dell'UE, e le presenta al consiglio di amministrazione per approvazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>redige un progetto di regolamentazione finanziaria applicabile all'Autorità doganale dell'UE e lo presenta al consiglio di amministrazione per adozione, previa consultazione della Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>elabora i progetti di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE conformemente all'articolo 224 e ne esegue il bilancio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>per quanto riguarda il personale dell'Autorità doganale dell'UE, esercita i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina di cui all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), nella misura in cui tali poteri gli/le sono stati delegati a norma dell'articolo 215, paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>adotta decisioni relative alle strutture interne dell'Autorità doganale dell'UE, inclusa, ove necessario, la delega di funzioni che possono riguardare la gestione quotidiana dell'Autorità doganale dell'UE, nonché, se del caso, decisioni relative alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze legate alle attività dell'Autorità doganale dell'UE e alla sana gestione del bilancio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>m)</NO.P>negozia e, previa approvazione del consiglio di amministrazione, firma un accordo sulla sede dell'Autorità doganale dell'UE e, se del caso, accordi analoghi con gli Stati membri ospitanti in cui sono ubicati gli uffici locali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>n)</NO.P>predispone le modalità pratiche per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).</FIELD></FOOTNOTE> le presenta al consiglio di amministrazione per adozione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>o)</NO.P>promuove la diversità e mira a garantire l'equilibrio di genere per quanto riguarda l'assunzione del personale dell'Autorità doganale dell'UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>p)</NO.P>mira ad assumere personale su una base geografica quanto più ampia possibile, tenendo presente che i criteri di assunzione devono essere basati esclusivamente sui meriti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 220</TI.ART><STI.ART>Vicedirettore esecutivo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il consiglio di amministrazione può decidere di creare una funzione di vicedirettore esecutivo per assistere il direttore esecutivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora il consiglio di amministrazione decida di creare una funzione di vicedirettore esecutivo, le disposizioni dell'articolo 217 si applicano di conseguenza al vicedirettore esecutivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 221</TI.ART><STI.ART>Compiti e responsabilità del vicedirettore esecutivo</STI.ART><PARAG>Se è creata la funzione di vicedirettore esecutivo, quest'ultimo assiste il direttore esecutivo nella gestione dell'Autorità doganale dell'UE e nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 218. In caso di assenza o indisponibilità del direttore esecutivo, o se il posto è vacante, ne fa le veci il vicedirettore esecutivo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 221 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Comitato consultivo doganale</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE istituisce un comitato consultivo che assiste il comitato esecutivo.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato consultivo doganale ha il compito di fornire consulenza:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'attuazione delle azioni e delle decisioni tecniche, compresa la gestione dei rischi e i settori prioritari di controllo;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle questioni relative all'attuazione e alla standardizzazione, comprese le attività di armonizzazione o la necessità di adeguare le norme;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle dimensioni doganali di altre normative applicate dalle dogane;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, nel contesto di qualsiasi altra attività dell'Autorità, su richiesta.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato consultivo doganale è composto da rappresentanti e associazioni di tutti i portatori di interessi pertinenti per l'attività dell'Autorità doganale dell'UE. La composizione del comitato consultivo è stabilita dal consiglio di amministrazione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il consiglio di amministrazione nomina quattro membri del comitato consultivo doganale, tra cui il suo presidente, a partecipare con lo status di osservatori al consiglio di amministrazione. Essi rappresentano, nel modo più ampio possibile, le diverse opinioni espresse in seno al comitato consultivo doganale. Il mandato iniziale ha una durata di 48 mesi ed è prorogabile.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato consultivo doganale è consultato regolarmente previa qualsiasi decisione del consiglio di amministrazione. Ciò può avvenire attraverso il ricorso a gruppi di lavoro di esperti ad hoc. Il consiglio di amministrazione non è in alcun caso vincolato dal parere del comitato consultivo doganale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato consultivo doganale si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta ogni sei mesi. Si può altresì riunire su richiesta dell'Autorità doganale dell'UE o del suo comitato esecutivo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 258]</STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Formazione e struttura del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 222</TI.ART><STI.ART>Disposizioni generali</STI.ART><PARAG>Le disposizioni finanziarie applicabili all'Autorità doganale dell'UE sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Tale regolamentazione si discosta dal regolamento delegato (UE) n. 2019/715 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione, del 18 dicembre 2018, relativo al regolamento finanziario quadro degli organismi istituiti in virtù del TFUE e del trattato Euratom, di cui all'articolo 70 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 122 del 10.5.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE e previo accordo della Commissione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 223</TI.ART><STI.ART>Documento unico di programmazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di documento unico di programmazione contenente, in particolare, la programmazione annuale e pluriennale, conformemente alle disposizioni stabilite nel regolamento delegato (UE) 2019/715 della Commissione e alle pertinenti disposizioni della regolamentazione finanziaria dell'Autorità doganale dell'UE adottata ai sensi dell'articolo 222 del presente regolamento e tenendo conto degli orientamenti stabiliti dalla Commissione. La programmazione annuale e pluriennale è in linea con la politica doganale e le priorità generali dell'unione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione trasmette il progetto di documento unico di programmazione alla Commissione, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea entro il 31 gennaio dell'anno che precede il periodo di programmazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento unico di programmazione. Esso trasmette il documento unico di programmazione, nonché ogni successiva versione aggiornata di tale documento, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Il documento unico di programmazione diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, è adeguato di conseguenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il programma di lavoro annuale definisce gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di lavoro pluriennale di cui al paragrafo 5. Indica chiaramente i compiti aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio finanziario precedente. Quando all'Autorità doganale dell'UE è assegnato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato entro l'ambito di applicazione del presente regolamento. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate secondo la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di apportare modifiche non sostanziali al programma di lavoro annuale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il programma di lavoro pluriennale definisce la programmazione strategica generale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione. Esso riporta inoltre, per ciascuna attività, le risorse umane e finanziarie indicative considerate necessarie al conseguimento degli obiettivi stabiliti. La programmazione strategica è aggiornata, se del caso, e dimostra il contributo dell'Autorità doganale dell'UE al conseguimento delle priorità politiche dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 224</TI.ART><STI.ART>Formazione del bilancio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni anno il direttore esecutivo predispone un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo, che comprende la tabella dell'organico, e lo trasmette al consiglio di amministrazione. Le informazioni contenute nel progetto di stato di previsione sono coerenti con il progetto di documento unico di programmazione di cui all'articolo 223, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Sulla base del progetto di stato di previsione di cui al paragrafo 1, il consiglio di amministrazione redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE per l'esercizio finanziario successivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il consiglio di amministrazione trasmette alla Commissione il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Autorità doganale dell'UE entro il 31 gennaio di ogni anno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio con il progetto di bilancio generale dell'Unione europea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Sulla base di tale progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 TFUE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo del contributo destinato all'Autorità doganale dell'UE a carico del bilancio generale dell'Unione europea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE. Tale bilancio diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se necessario, il bilancio dell'Autorità doganale dell'UE è adeguato di conseguenza.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 225</TI.ART><STI.ART>Struttura del bilancio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Tutte le entrate e le spese dell'Autorità doganale dell'UE formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio della stessa. L'esercizio finanziario corrisponde all'anno civile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE sono in pareggio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Autorità doganale dell'UE comprendono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>gli eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>un possibile finanziamento dell'Unione, sotto forma di accordi di contributo o di sovvenzioni ai sensi delle regole finanziarie dell'Autorità doganale dell'UE di cui all'articolo 222 e delle disposizioni dei pertinenti strumenti di sostegno delle politiche dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i diritti percepiti per pubblicazioni e servizi forniti dall'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le spese dell'Autorità doganale dell'UE comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese di esercizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli impegni di bilancio per azioni riguardanti progetti su larga scala da realizzarsi su più esercizi finanziari possono essere ripartiti in più frazioni annue.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 226</TI.ART><STI.ART>Esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il direttore esecutivo cura l'esecuzione del bilancio dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ogni anno il direttore esecutivo comunica all'autorità di bilancio tutte le informazioni necessarie per l'esercizio delle sue funzioni di valutazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 227</TI.ART><STI.ART>Presentazione dei conti e discarico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il contabile dell'Autorità doganale dell'UE comunica i conti provvisori dell'esercizio finanziario (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo (anno N + 1).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il 31 marzo dell'anno N+1 l'Autorità doganale dell'UE trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio per l'anno N al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Entro il 31 marzo dell'anno N+1 il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti sui conti provvisori dell'Autorità doganale dell'UE ai sensi dell'articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, il contabile dell'Autorità doganale dell'UE stabilisce i conti definitivi dell'Autorità per tale anno. Il direttore esecutivo li trasmette per parere al comitato esecutivo. Il parere è adottato dal consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Entro il 1° luglio dell'anno N+1 il contabile dell'Autorità doganale dell'UE trasmette i conti definitivi per l'anno N, accompagnati dal parere adottato dal consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I conti definitivi per l'anno N sono pubblicati nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> entro il 15 novembre dell'anno N+1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Entro il 30 settembre dell'anno N+1 il direttore esecutivo trasmette alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni di quest'ultima. Il direttore esecutivo trasmette tale risposta anche al consiglio di amministrazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest'ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l'esercizio finanziario N, in conformità dell'articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell'anno N+2, dell'esecuzione del bilancio dell'anno N.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 228</TI.ART><STI.ART>Lotta alla frode</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini della lotta contro le frodi, la corruzione ed altre attività illegali nell'ambito dell'Autorità doganale dell'UE si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)<FOOTNOTE><FIELD>GU L 136 del 31.5.1999, pag. 15.</FIELD></FOOTNOTE> entro sei mesi a decorrere dal [XXX] e adotta le opportune disposizioni applicabili al suo personale utilizzando il modello di cui all'allegato di tale accordo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Corte dei conti europea ha potere di verifica, esercitabile su documenti e mediante ispezioni in loco, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, i contraenti e i subcontraenti che hanno ricevuto fondi dell'Unione dall'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'OLAF può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altro illecito lesivo degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a una sovvenzione o a un contratto finanziato dall'Autorità doganale dell'UE, in conformità delle disposizioni e delle procedure di cui al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Fatti salvi i paragrafi 1, 2, 3 e 4, i contratti e le convenzioni e decisioni di sovvenzione dell'Autorità doganale dell'UE contengono disposizioni che abilitano espressamente la Corte dei conti e l'OLAF a svolgere tali audit e indagini in base alle rispettive competenze. Gli accordi di lavoro con le autorità competenti dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali comprendono l'assistenza e la cooperazione di tali autorità e organizzazioni internazionali in relazione agli audit e alle indagini svolti dalla Corte dei conti e dall'OLAF.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2017/1939 l'EPPO <STRING STRIKE="on">ha il potere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è responsabile</STRING></STRING> di indagare e perseguire le frodi e le altre attività illecite che ledono gli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'Autorità doganale dell'UE o le autorità nazionali competenti pertinenti segnalano senza indebito ritardo all'EPPO qualsiasi condotta penale rispetto alla quale essa possa esercitare la propria competenza secondo l'articolo 22 e l'articolo 25, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento. [Em.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">259]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 5</TI><STI.GR>Disposizioni relative al personale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 229</TI.ART><STI.ART>Disposizione generale</STI.ART><PARAG>Al personale dell'Autorità doganale dell'UE si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le norme adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione per dare applicazione allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 230</TI.ART><STI.ART>Esperti nazionali distaccati e altro personale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non impiegato dalla stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Autorità doganale dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 231</TI.ART><STI.ART>Privilegi e immunità</STI.ART><PARAG>All'Autorità doganale dell'UE e al suo personale si applica il protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sul funzionamento dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 6</TI><STI.GR>Disposizioni generali e finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 232</TI.ART><STI.ART>Trasparenza e comunicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai documenti detenuti dall'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Al trattamento dei dati personali da parte dell'Autorità doganale dell'UE si applica il regolamento (UE) 2018/1725. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le misure per l'applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'autorità doganale dell'UE, comprese quelle relative alla nomina di un responsabile della protezione dei dati dell'Autorità doganale dell'UE. Tali misure sono stabilite previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nell'ambito delle sue competenze. L'assegnazione di risorse alle attività di comunicazione non reca pregiudizio all'esecuzione efficace dei compiti dell'Autorità doganale dell'UE. Le attività di comunicazione sono svolte in conformità dei pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 233</TI.ART><STI.ART>Norme di sicurezza in materia di protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE adotta le proprie norme di sicurezza sulla base dei principi e delle regole stabiliti nelle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate dell'Unione europea (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate, tra cui le disposizioni relative allo scambio con paesi terzi, al trattamento e alla conservazione di tali informazioni stabilite nelle decisioni (UE, Euratom) 2015/443<FOOTNOTE><FIELD>Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE, Euratom) 2015/444<FOOTNOTE><FIELD>Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).</FIELD></FOOTNOTE> della Commissione. Qualsiasi accordo amministrativo sullo scambio di informazioni classificate con le autorità competenti di un paese terzo o, in assenza di tale accordo, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE a tali autorità, è approvato dalla Commissione in via preliminare.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione adotta le norme di sicurezza dell'Autorità doganale dell'UE, previa approvazione della Commissione. Quando valuta le norme di sicurezza proposte, la Commissione ne assicura la compatibilità con le decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e (UE, Euratom) 2015/444.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc e il personale dell'Autorità doganale dell'UE rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 339 TFUE, anche dopo la cessazione dalle proprie funzioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può adottare le misure necessarie per semplificare lo scambio di informazioni utili allo svolgimento dei suoi compiti con la Commissione e gli Stati membri e, ove opportuno, con le istituzioni, organi e organismi dell'Unione pertinenti. Tutte le intese amministrative concluse a tal fine in merito alla condivisione delle informazioni classificate dell'UE (ICUE) o, in assenza di intese, qualsiasi comunicazione eccezionale ad hoc di ICUE deve essere approvata dalla Commissione in via preliminare.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 234</TI.ART><STI.ART>Regime linguistico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>All'Autorità doganale dell'UE si applicano le disposizioni del regolamento n. 1 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 17 del 6.10.1958, pag. 385).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il consiglio di amministrazione decide riguardo al regime linguistico interno dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I servizi di traduzione necessari per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE sono forniti dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 235</TI.ART><STI.ART>Valutazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = <STRING STRIKE="on">5</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING> anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni, la Commissione provvede affinché siano valutati, in conformità degli orientamenti della Commissione, i risultati dell'Autorità doganale dell'UE rispetto ai suoi obiettivi, mandato, compiti, governance e ubicazione o ubicazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 260]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nella valutazione sono prese in esame in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Autorità doganale dell'UE e le conseguenze finanziarie di un'eventuale modifica in tal senso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Una valutazione su due di cui al paragrafo 1 comprende una valutazione dei risultati ottenuti dall'Autorità doganale dell'UE, tenuto conto degli obiettivi, del mandato, dei compiti e della governance<STRING STRIKE="on">, e una valutazione della giustificazione del mantenimento dell'Autorità alla luce di tali obiettivi, mandato, governance e compiti.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 261]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sugli esiti della valutazione di cui al paragrafo 2. I risultati della valutazione sono resi pubblici.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 236</TI.ART><STI.ART>Responsabilità dell'Autorità doganale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La responsabilità contrattuale dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalla legge applicabile al contratto in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta nei contratti stipulati dall'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di responsabilità extracontrattuale, l'Autorità doganale dell'UE deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi sulle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Autorità doganale dell'UE è disciplinata dalle disposizioni ad esso applicabili dello statuto del personale o del regime applicabile agli altri agenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La responsabilità finanziaria dell'Unione e degli Stati membri per i debiti contratti dall'Autorità doganale dell'UE è limitata al rispettivo contributo già fornito per le spese amministrative.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 237</TI.ART><STI.ART>Accordo sulla sede e condizioni operative</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Autorità doganale dell'UE nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione e le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Autorità e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo sulla sede concluso, previa approvazione del consiglio di amministrazione ed entro il [OP si prega di inserire la data - due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], tra l'Autorità doganale dell'UE e lo Stato membro in cui si trova la sede.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell'Autorità doganale dell'UE, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il direttore esecutivo può decidere di insediare <STRING STRIKE="on">un ufficio locale in un altro Stato membro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uffici in altri Stati membri</STRING></STRING> in modo che i compiti dell'Autorità doganale dell'UE siano eseguiti con maggiore efficienza, efficacia e coerenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 262]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Prima di decidere di insediare un ufficio locale, il direttore esecutivo ottiene il consenso della Commissione, del consiglio di amministrazione e degli Stati membri interessati. La decisione si basa su un'adeguata analisi dei costi e dei benefici che dimostri in particolare il valore aggiunto di tale decisione. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso l'ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 238</TI.ART><STI.ART>Inizio delle attività dell'Autorità doganale dell'UE</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE è istituita a partire dal 2026 e diventerà pienamente operativa <STRING STRIKE="on">entro il</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a partire dal 1° gennaio</STRING></STRING> 2028.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 263]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione è responsabile dell'istituzione e del funzionamento iniziale dell'Autorità doganale dell'UE finché questa non abbia la capacità operativa per provvedere all'esecuzione del proprio bilancio. A tal fine:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>fino a quando il direttore esecutivo assume le proprie funzioni dopo la nomina da parte del consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 218, un funzionario designato dalla Commissione può farne le veci in qualità di direttore esecutivo ad interim ed esercitare le funzioni attribuite al direttore esecutivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in deroga all'articolo 215, paragrafo 1, punto i), e fino all'adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 2, il direttore esecutivo ad interim esercita i poteri di autorità investita del potere di nomina;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la Commissione può offrire assistenza all'Autorità doganale dell'UE, in particolare mediante il distacco di funzionari della Commissione incaricati di svolgere le attività dell'Autorità sotto la responsabilità del direttore esecutivo ad interim o del direttore esecutivo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il direttore esecutivo ad interim può autorizzare tutti i pagamenti coperti dagli stanziamenti previsti nel bilancio dell'Autorità doganale dell'UE e può concludere contratti, anche relativi al personale, previa adozione della tabella dell'organico dell'Autorità doganale dell'UE.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO XIII</TI><STI.GR>COOPERAZIONE DOGANALE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 239</TI.ART><STI.ART>Cooperazione doganale interna</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97, le autorità doganali cooperano tra loro, con la Commissione e con l'Autorità doganale dell'UE conformemente alla normativa doganale e a qualsiasi altra normativa dell'Unione che preveda tale cooperazione, al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme di tali normative e di sostenere l'adempimento della loro missione, come stabilito all'articolo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità doganali possono mettere temporaneamente a disposizione funzionari doganali per lavorare presso le autorità doganali di un altro Stato membro. L'Autorità doganale dell'UE è informata e può coordinare tali assegnazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità doganali possono effettuare controlli congiunti in aggiunta a quelli previsti all'articolo 241. Le autorità doganali informano l'Autorità doganale dell'UE di tali controlli congiunti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione, l'OLAF e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiarsi dati pertinenti per la cooperazione di cui al presente titolo, comprese informazioni sui rischi. L'Autorità doganale dell'UE garantisce l'uso efficace di tali informazioni nelle sue attività di gestione del rischio conformemente al presente titolo e al titolo XII.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 239 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Piattaforma per la segnalazione delle merci</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE istituisce una piattaforma per la segnalazione delle merci ("piattaforma") per dare alle autorità, alle imprese, ai consumatori e ai cittadini la possibilità di segnalare le merci che entrano nel mercato interno e che non sono conformi alle norme di conformità e/o alla pertinente normativa dell'Unione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La piattaforma è online, facilmente accessibile, comprensibile e disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità doganale dell'UE valuta le informazioni ottenute tramite la piattaforma e, se necessario, ne informa l'autorità doganale o più autorità doganali di uno o più Stati membri in cui è stata immessa la merce segnalata. L'autorità doganale valuta solo le merci dichiarate che sono state immesse nel mercato in uno o più Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità doganali notificate di cui al paragrafo 3 cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ad esempio, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nell'attuazione delle misure atte a rimuovere una merce segnalata dal mercato interno. L'autorità doganale notificata riferisce in merito a tali misure all'autorità doganale dell'UE entro 30 giorni di calendario dall'adozione di una misura.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Autorità doganale dell'UE garantisce che tutti i dati pertinenti relativi alle merci comunicate siano disponibili nel centro doganale digitale dell'UE. L'Autorità doganale dell'UE può chiedere alle autorità doganali di presentare dati pertinenti a tal fine. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 264]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 240</TI.ART><STI.ART>Quadro per la cooperazione con altre autorità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità doganali cooperano con altre autorità a livello nazionale, tra cui, ma non solo, le autorità di vigilanza del mercato, le autorità sanitarie e fitosanitarie, le autorità di contrasto e le autorità fiscali, nel settore delle altre normative applicate dalle autorità doganali, della riscossione di dazi e imposte e di altri settori pertinenti di cooperazione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con gli organismi, i gruppi di esperti, le agenzie, gli uffici o le reti pertinenti che coordinano le attività di altre autorità a livello dell'Unione. Ove opportuno, le autorità doganali cooperano anche con altre parti interessate a livello dell'UE, come indicato al paragrafo 9, e le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La cooperazione di cui al paragrafo 1 ha luogo periodicamente e secondo modalità strutturate. Essa persegue, in particolare, i seguenti obiettivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>contribuire a e seguire gli sviluppi legislativi in settori strategici rilevanti per le dogane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>scambiare dati, in particolare dati pertinenti per la gestione del rischio a norma del titolo IV, capo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sviluppare strategie di vigilanza coerenti e coordinate per la gestione dei rischi inerenti alle merci nell'ambito delle competenze delle autorità doganali e di altre autorità, conformemente al titolo IV, capo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>procedere all'attuazione operativa, compresa l'esecuzione di controlli congiunti a norma dell'articolo 241.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scambiare competenze e buone prassi attraverso corsi di formazione congiunti su come individuare i prodotti non conformi, compreso l'aggiornamento su qualsiasi altra normativa dell'Unione che fissa requisiti di conformità, come quelli relativi alla sicurezza e alla sostenibilità dei prodotti. [Em. 265]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE conclude accordi di lavoro per sviluppare e aggiornare un quadro per la cooperazione di cui al paragrafo 1, coinvolgendo altre parti interessate di cui al paragrafo 9, fornendo orientamenti per la sua attuazione pratica, obiettivi e settori chiave di cooperazione, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e al titolo III del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità doganali avvertono immediatamente le autorità dell'Unione e nazionali competenti in caso di qualsiasi sospetta violazione della normativa dell'Unione e inviano una notifica al centro doganale digitale dell'UE. [Em. 266]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un'autorità doganale coopera con un'altra autorità di un altro Stato membro, ne informa l'autorità doganale di tale Stato membro. Se la cooperazione coinvolge più di due Stati membri, le autorità doganali interessate ne informano l'Autorità doganale dell'UE, che può fornire sostegno operativo e di coordinamento a norma dell'articolo 208.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri riferiscono annualmente all'Autorità doganale dell'UE in merito all'applicazione del quadro di cooperazione. L'Autorità doganale dell'UE tiene conto dei risultati di tale comunicazione nelle sue attività di monitoraggio di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera a), e nei suoi compiti di misurazione delle prestazioni di cui all'articolo 208, paragrafo 3, lettera b).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Fino alla data indicata all'articolo 238, paragrafo 1, la Commissione può svolgere i compiti dell'Autorità doganale dell'UE di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può cooperare con altre autorità a livello nazionale, nonché con la Commissione e altre istituzioni, uffici, agenzie, reti e organismi dell'Unione, al fine di contribuire agli obiettivi di cui al paragrafo 2 e al quadro di cooperazione di cui al paragrafo 3.</PARAG><PARAG>A tal fine l'Autorità doganale dell'UE può, previa autorizzazione del suo consiglio di amministrazione e previa approvazione della Commissione, stabilire accordi di lavoro con gli organismi dell'Unione o altre autorità a livello nazionale. Tali accordi amministrativi non creano obblighi giuridici e definiscono la natura, la portata e le modalità della cooperazione prevista.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE coopera strettamente con l'OLAF<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'EPPO</STRING></STRING> qualora si verifichino frodi o sospetti di frode in una delle sue attività di cooperazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 267]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE può sviluppare un quadro per la cooperazione operativa con altri organismi dell'UE, tra cui Europol e Frontex, conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5, e può partecipare e contribuire ad analisi strategiche e valutazioni delle minacce, cicli programmatici, programmi di innovazione, attività di formazione, reti e altre attività pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e organizzate da tali altri organismi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 241</TI.ART><STI.ART>Controlli congiunti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE pianifica, organizza e coordina i controlli congiunti effettuati dalle autorità doganali, se del caso in cooperazione con altre autorità, organismi e agenzie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui Europol,</STRING></STRING> a norma dell'articolo 240, paragrafo 9.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 268]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>A tal fine l'Autorità doganale dell'UE segue le priorità della politica doganale e garantisce i collegamenti e il coordinamento necessari con le attività antifrode dell'OLAF e <STRING STRIKE="on">dell'EPPO</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di Europol</STRING></STRING> e con le indagini doganali nazionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché con le indagini penali dell'EPPO o di altre autorità nazionali competenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 269]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Per consentire all'Autorità doganale dell'UE di redigere una relazione ed effettuare una valutazione, le autorità doganali forniscono un riscontro all'Autorità doganale dell'UE in merito alle attività e ai controlli da esse svolti nell'ambito di un controllo congiunto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 242</TI.ART><STI.ART>Azioni che devono essere intraprese dalle autorità doganali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In conformità alle altre normative applicate dalle autorità doganali, queste possono adottare una delle seguenti misure:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>raccogliere dati specifici per tutte le spedizioni, anche mediante controlli automatizzati delle formalità non doganali dell'Unione, a condizione che siano conservati in un registro centrale dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire statistiche, analisi e tendenze, in particolare nei settori a rischio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>facilitare e coordinare i controlli da parte di altre autorità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>effettuare controlli su determinate spedizioni, selezionate in base alla gestione del rischio conformemente al titolo IV e tenendo conto delle analisi di cui alla lettera b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>consultare altre autorità prima dello svincolo delle merci a norma dell'articolo60;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>adottare tutte le misure necessarie in relazione alle merci non conformi, comprese la confisca, la vendita o la distruzione di tali merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>applicare il quadro di cooperazione di cui all'articolo240;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>allertare altre autorità in merito a rischi pertinenti per il loro lavoro<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché segnalare sospetti di frode e di attività criminose</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 270]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>garantire un follow-up qualora la circolazione delle merci violi altre normative applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>eventuali altre azioni complementari.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Uno Stato membro può designare un valico di frontiera doganale specializzato, sulla base di determinate altre normative applicate dalle autorità doganali. Gli obblighi risultanti da tale designazione di passare per un valico di frontiera doganale specializzato non debbono essere, per gli operatori economici, sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito, tenuto conto delle circostanze che possono giustificare tale obbligo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lo Stato membro notifica all'Autorità doganale dell'UE la designazione di cui al paragrafo 2 e l'Autorità doganale dell'UE tiene aggiornato e pubblica un elenco di tali valichi doganali specializzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Al fine di facilitare l'identificazione, l'applicazione e l'esecuzione di altre normative applicate dalle autorità doganali, la Commissione redige e aggiorna regolarmente un elenco integrato della legislazione dell'Unione che stabilisce le prescrizioni applicabili alle merci soggette a controlli doganali volte a tutelare gli interessi pubblici e lo pubblica sul proprio sito web.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento stabilendo le azioni complementari cui al paragrafo 1, lettera j).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 243</TI.ART><STI.ART>Cooperazione doganale internazionale</STI.ART><PARAG>Fatte salve le competenze della Commissione e la sua approvazione preventiva, l'Autorità doganale dell'UE <STRING STRIKE="on">può concludere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclude</STRING></STRING> accordi di lavoro con le autorità di paesi terzi e con organizzazioni internazionali. Tali accordi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conferiscono all'Autorità doganale dell'UE il potere di scambiare informazioni, comprese le migliori pratiche, con le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali e di condurre attività congiunte. Tali accordi </STRING></STRING>non creano obblighi giuridici a carico dell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 271]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 244</TI.ART><STI.ART>Scambio di dati con i paesi terzi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione, le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE possono scambiare e condividere dati con le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi ai fini della cooperazione doganale, qualora un accordo internazionale dell'Unione, la normativa doganale, la normativa dell'Unione nel settore della politica commerciale comune o della politica estera e di sicurezza comune, nonché altre normative dell'Unione applicate dalle autorità doganali, prevedano tale scambio e sia garantito che il trasferimento di dati personali sia conforme alle disposizioni, rispettivamente, del capo V del regolamento (UE) 2018/1725 o del capo V del regolamento (UE) 2016/679.</PARAG><PARAG>La Commissione è informata degli scambi di dati tra le autorità doganali e l'Autorità doganale dell'UE, da un lato, e le autorità doganali e altre autorità di paesi terzi, dall'altro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Lo scambio di cui al paragrafo 1 può riguardare, in particolare, le seguenti categorie di dati:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i dati contenuti nelle decisioni adottate dalle autorità doganali o in decisioni analoghe adottate in paesi terzi riguardanti informazioni vincolanti, lo status di operatore economico autorizzato, il valore in dogana, la posizione doganale delle merci o i regimi speciali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati contenuti nelle dichiarazioni, nelle notifiche e nella prova della posizione doganale delle merci e nei documenti giustificativi, presentati alle autorità doganali degli Stati membri o alla Commissione o alle autorità di paesi terzi competenti in materia doganale, oppure rilasciati da tali autorità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i dati sui rischi individuati, le constatazioni effettuate e i risultati ottenuti dalle autorità doganali degli Stati membri o dalla Commissione, da un lato, e dalle autorità di paesi terzi competenti per le questioni doganali, dall'altro, nel corso dell'effettuazione di analisi del rischio e controlli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Lo scambio di cui al paragrafo 1 avviene attraverso adeguati mezzi di comunicazione sicuri, su richiesta o di propria iniziativa, ed è soggetto al rispetto dei dati riservati e alla protezione dei dati personali conformemente agli articoli 31 e 35 e al paragrafo 1 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Lo scambio di cui al paragrafo 1 lascia impregiudicati gli scambi di informazioni effettuati a norma delle disposizioni in materia di assistenza amministrativa reciproca contenute negli accordi tra l'Unione e i paesi terzi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 517/97.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>A uno Stato membro può essere conferito il potere, conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite in un atto delegato adottato conformemente al paragrafo 6, di avviare negoziati con un paese terzo al fine di concludere un accordo bilaterale sullo scambio di cui al paragrafo 1 o di mantenere un accordo esistente. Tale accordo bilaterale cesserà di applicarsi all'entrata in vigore di un accordo che prevede lo scambio di informazioni doganali tra l'Unione e il paese terzo interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per integrare il presente regolamento determinando le condizioni e le procedure in conformità delle quali a uno Stato membro può essere conferito il potere di avviare i negoziati di cui al paragrafo 5. Queste contemplano una notifica da parte dello Stato membro interessato alla Commissione e a tutti gli altri Stati membri del possibile contenuto dell'accordo bilaterale e una valutazione da parte della Commissione del suo impatto sul diritto dell'Unione e sui futuri negoziati a livello di Unione e specificano se il contenuto di detto accordo è limitato all'attuazione di obblighi dell'Unione o del diritto internazionale. L'atto delegato prevede inoltre il monitoraggio dell'attuazione di tali accordi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione sono conferiti poteri di esecuzione per adottare, </STRING></STRING>entro <STRING STRIKE="on">90</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> giorni dal ricevimento della notifica<STRING STRIKE="on"> la Commissione decide</STRING>,<STRING STRIKE="on"> mediante</STRING> un atto di esecuzione<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per decidere</STRING></STRING> se autorizzare lo Stato membro a concludere l'accordo bilaterale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 262, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 272]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Qualora lo richiedano imperativi motivi di urgenza inerenti a tale autorizzazione, debitamente giustificati dalla necessità di consentire in tempi rapidi lo scambio di informazioni richiesto, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 262, paragrafo 5).</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO XIV</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI COMUNI SULLE INFRAZIONI DOGANALI E SULLE SANZIONI NON PENALI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 245</TI.ART><STI.ART>Oggetto</STI.ART><PARAG>Il presente titolo stabilisce un elenco di infrazioni doganali e di sanzioni non penali per tali infrazioni. Esso non impedisce agli Stati membri di adottare misure più rigorose prevedendo sanzioni amministrative o penali conformemente al loro diritto nazionale. Esso non incide nemmeno su altre infrazioni previste dalla legislazione dell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 246</TI.ART><STI.ART>Requisiti generali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli atti o le omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'istigazione, il favoreggiamento e il concorso in relazione agli atti o alle omissioni di cui all'articolo 252 costituiscono infrazioni doganali.</PARAG><PARAG>Il tentativo di commettere un atto o un'omissione di cui all'articolo 252 costituisce un'infrazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri determinano se le infrazioni di cui all'articolo 252 sono commesse intenzionalmente o per negligenza manifesta o per errore manifesto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli errori materiali o di lieve entità costituiscono un'infrazione doganale solo se l'autorità doganale può stabilire che sono stati commessi intenzionalmente o sono il risultato di negligenza manifesta o di un errore manifesto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nel caso di un atto o di un'omissione che abbia dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 e sia stato commesso in risposta a circostanze estranee all'interessato, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante tutta la diligenza richiesta, è esclusa la responsabilità della persona che l'ha commesso.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 247</TI.ART><STI.ART>Circostanze attenuanti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se la persona responsabile di un atto o di un'omissione che ha dato luogo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 fornisce la prova di aver agito in buona fede, tale prova è presa in considerazione nel determinare la sanzione di cui all'articolo 254.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per ridurre la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le merci in questione non sono soggette alle altre normative applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'infrazione doganale non incide sulla determinazione dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte da pagare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la persona responsabile dell'infrazione doganale coopera efficacemente con l'autorità doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la complessità dell'operazione sottostante e il numero di operazioni simili. [Em. 273]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 248</TI.ART><STI.ART>Circostanze aggravanti</STI.ART><PARAG>Per aumentare la sanzione da applicare per l'infrazione doganale si tiene conto delle seguenti circostanze:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la persona responsabile dell'infrazione doganale è stata precedentemente sanzionata per un'infrazione doganale o ha commesso infrazioni doganali continuate e ripetute;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'infrazione doganale ha un impatto significativo sulle altre normative applicate dalle autorità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'infrazione doganale ha un impatto finanziario significativo sulla riscossione dei dazi doganali o di altri oneri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'infrazione doganale rappresenta una minaccia per la sicurezza dell'Unione e dei suoi residenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 249</TI.ART><STI.ART>Prescrizione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono il termine di prescrizione per l'avvio di un procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all' articolo 252 tra cinque e dieci anni dalla data in cui l'atto o l'omissione sono stati commessi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di infrazioni doganali continuate o ripetute, il termine di prescrizione inizi a decorrere dal giorno in cui cessano l'atto o l'omissione che costituiscono l'infrazione doganale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia interrotto per effetto di qualsiasi atto dell'autorità competente, notificato alla persona interessata, relativo a un'indagine o a un procedimento giudiziario riguardante la stessa infrazione. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dal giorno dell'interruzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché l'avvio o il proseguimento di qualsiasi procedimento relativo a un'infrazione doganale di cui all'articolo 252 sia precluso dopo la scadenza di un periodo di otto anni a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 1 o 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per l'esecuzione della decisione sanzionatoria sia di tre anni. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono i casi in cui i termini di prescrizione di cui ai paragrafi 1, 4 e 5 sono sospesi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 250</TI.ART><STI.ART>Giurisdizione</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri esercitano la giurisdizione sulle infrazioni doganali di cui all'articolo 252 conformemente al diritto nazionale e se l'infrazione è commessa in tutto o in parte nel loro territorio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 251</TI.ART><STI.ART>Cooperazione tra Stati membri</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 sono commesse in più di uno Stato membro e un'autorità competente di uno Stato membro avvia per prima un procedimento relativo a tale infrazione, tale autorità competente coopera con le autorità competenti degli Stati membri interessati dalla stessa infrazione doganale nei confronti della stessa persona per gli stessi fatti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione vigila sulla cooperazione tra gli Stati membri conformemente al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Infrazioni doganali dell'Unione e sanzioni non penali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 252</TI.ART><STI.ART>Infrazioni doganali dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Costituiscono infrazioni doganali i seguenti atti od omissioni:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>mancato rispetto, da parte del destinatario di una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale, degli obblighi derivanti da tale decisione e dell'obbligo di informare senza indugio le autorità doganali di qualsiasi elemento emerso dopo l'adozione di una decisione da parte di tali autorità che influenzi il mantenimento o il contenuto della stessa, conformemente ai titoli I e II;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>mancato rispetto dell'obbligo di fornire informazioni alle autorità doganali a norma del presente regolamento, compresa la mancata presentazione di una dichiarazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>presentazione alle autorità doganali di informazioni o documenti incompleti, inesatti, non validi, non autentici, falsi o falsificati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>mancato rispetto, da parte della persona responsabile, dell'obbligo di conservare i documenti e le informazioni relativi all'espletamento delle formalità doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>sottrazione di merci alla vigilanza doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>mancato rispetto, da parte della persona responsabile, degli obblighi relativi ai regimi doganali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>mancato pagamento dei dazi all'importazione o all'esportazione da parte del debitore entro il termine stabilito a norma del titolo X, capo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mancato rispetto degli obblighi dell'importatore e dell'importatore presunto a norma degli articoli 20 e 21. [Em. 274]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono considerare come infrazioni doganali ulteriori atti e omissioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 253</TI.ART><STI.ART>Requisiti generali per le sanzioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 254, gli Stati membri possono prevedere sanzioni supplementari per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252 e per tutte le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione, gli Stati membri e l'Autorità doganale dell'UE si scambiano regolarmente le migliori pratiche e le metodologie applicabili in materia di audit e calcolo delle sanzioni, al fine di migliorare la convergenza e la coerenza delle sanzioni in tutta l'Unione. La Commissione valuta periodicamente l'efficacia delle sanzioni ai fini del conseguimento degli obiettivi delle autorità doganali di cui all'articolo 2 e qualora sia necessario intervenire. [Em. 275]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro 180 giorni dalla data di applicazione del presente articolo, le disposizioni nazionali vigenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le notificano senza indugio ogni eventuale successiva modifica di dette disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 254</TI.ART><STI.ART>Sanzioni non penali minime</STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">Le sanzioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se sono</STRING></STRING> applicate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sanzioni</STRING></STRING> per le infrazioni doganali di cui all'articolo 252<STRING STRIKE="on"> assumono almeno una o più delle seguenti forme e si garantisce nel contempo che esse</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ciascuno Stato membro prevede sanzioni che</STRING></STRING> siano effettive, proporzionate e dissuasive e tengano conto delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 247 e delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 248:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 276]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un onere pecuniario imposto dalle autorità doganali, inclusa, se del caso, una transazione in sostituzione di una sanzione penale, e calcolato sulla base degli importi minimi o delle percentuali seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>se l'infrazione incide sui dazi doganali e sulle altre imposte, l'onere pecuniario è calcolato in base all'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi con le seguenti modalità:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo dei dazi doganali e delle altre imposte elusi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>se non è possibile calcolare l'onere pecuniario conformemente al punto i), esso è calcolato in base al valore in dogana delle merci con le seguenti modalità:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>se l'infrazione è stata commessa intenzionalmente, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 100 % e il 200 % dell'importo del valore in dogana delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>negli altri casi l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra il 30 % e il 100 % dell'importo del valore in dogana delle merci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>se l'infrazione doganale non riguarda merci specifiche, l'onere pecuniario è pari a un importo compreso tra 150 EUR e 150 000 EUR;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la revoca, la sospensione o la modifica delle decisioni doganali detenute dalla persona in questione, se tale decisione è interessata dall'infrazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la confisca delle merci e dei mezzi di trasporto.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri decidono in merito all'utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione di sanzioni non penali tranne nei casi in cui sono istituiti come risorse proprie a norma dell'articolo 311, terzo comma, TFUE. [Em. 277]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli atti o le decisioni sulle sanzioni applicate per qualsiasi infrazione doganale sono registrati nel centro doganale digitale dell'UE insieme all'esito dei controlli doganali.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE">TITOLO XV</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINALI</STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 1</TI><STI.GR>Misurazione delle prestazioni dell'unione doganale</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 255</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione e obiettivi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione esamina e valuta le prestazioni dell'unione doganale almeno una volta all'anno. Tale valutazione comprende la misurazione delle attività doganali svolte dalle autorità doganali degli Stati membri e, ove possibile, dei paesi candidati a livello nazionale e dei valichi di frontiera<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché un monitoraggio regolare del livello delle spese sostenute dalle autorità doganali nazionali nello svolgimento delle loro attività</STRING></STRING>. Tale misurazione può basarsi sugli strumenti esistenti sviluppati a tal fine dalla Commissione e dagli Stati membri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 278]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'autorità doganale dell'UE assiste la Commissione <STRING STRIKE="on">in tale compito. Per coadiuvare la Commissione </STRING>nella<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sua</STRING></STRING> valutazione delle prestazioni dell'unione doganale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. A tal fine</STRING></STRING>, l'Autorità doganale dell'UE individua in che modo le attività e le operazioni doganali sostengono il conseguimento degli obiettivi strategici e delle priorità dell'unione doganale e contribuiscono alla missione delle autorità doganali di cui all'articolo 2. In particolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'Autorità doganale dell'UE individua le principali tendenze, i punti di forza, le debolezze, le lacune e i rischi potenziali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sostiene la Commissione nella raccolta di dati pertinenti relativi ai livelli di spesa sostenuti dalle autorità doganali nazionali per garantirne il funzionamento</STRING></STRING> e formula raccomandazioni di miglioramento per la Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 279]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 256</TI.ART><STI.ART>Definizione quadro e relazioni annuali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 255 l'Autorità doganale dell'UE, in cooperazione con le autorità doganali, elabora relazioni e altri tipi di documenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri forniscono all'Autorità doganale dell'UE dati contenenti informazioni sia a livello nazionale che a livello dei valichi di frontiera. Sulla base dei dati ricevuti dalle autorità doganali, l'Autorità doganale dell'UE redige una relazione annuale contenente fatti e cifre dell'anno trascorso per ciascuna autorità doganale a livello nazionale e di valico di frontiera.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'Autorità doganale dell'UE trasmette il progetto di relazione annuale alla Commissione per approvazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione verifica la relazione e la trasmette successivamente <STRING STRIKE="on">agli Stati membri</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al Parlamento europeo e al Consiglio</STRING></STRING> per informazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 280]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i dati di cui al paragrafo 2, il loro livello di riservatezza e la concezione del quadro di misurazione delle prestazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 2</TI><STI.GR>Monitoraggio, valutazione e comunicazione</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 257</TI.ART><STI.ART>Monitoraggio</STI.ART><PARAG>La Commissione effettua un monitoraggio periodico dell'attuazione del presente regolamento, tenendo conto, tra l'altro, delle informazioni e delle analisi pertinenti ai fini del monitoraggio che sono fornite o messe a disposizione dalle autorità doganali e dall'Autorità doganale dell'UE nel centro doganale digitale dell'UE.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 258</TI.ART><STI.ART>Valutazione e comunicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il ... [OP: si prega di inserire la data: <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dalla data di entrata in vigore], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento alla luce degli obiettivi perseguiti e presenta una relazione in merito al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 281]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Tale relazione include:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un quadro d'insieme dei progressi compiuti dagli Stati membri in relazione all'attuazione del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una valutazione dell'efficacia, dell'efficienza, della coerenza, della pertinenza e del valore aggiunto dell'Unione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di cui all'articolo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un quadro d'insieme delle spese disaggregate sostenute dall'Unione e dagli Stati membri per l'attuazione del regolamento, in particolare rispetto alle spese sostenute alla data di entrata in vigore del presente regolamento. [Em. 282]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta della Commissione e conformemente al capo 1 del presente titolo, gli Stati membri forniscono le informazioni sull'attuazione del presente regolamento necessarie per l'elaborazione della relazione di cui al paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 3</TI><STI.GR>Conversione valutaria e termini</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 259</TI.ART><STI.ART>Conversione valutaria</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti pubblicano e/o rendono disponibile su internet il tasso di cambio applicabile quando la conversione valutaria è necessaria per uno dei seguenti motivi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i fattori usati per determinare il valore in dogana delle merci sono espressi in una valuta diversa da quella dello Stato membro in cui è determinato il valore in dogana;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il valore dell'euro è richiesto nelle valute nazionali al fine di determinare la classificazione tariffaria delle merci e l'importo del dazio all'importazione e all'esportazione, comprese le soglie di valore nella tariffa doganale comune.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando la conversione valutaria è necessaria per motivi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il valore dell'euro nelle valute nazionali da applicare nel quadro della normativa doganale è fissato almeno una volta l'anno.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le norme relative alle conversioni valutarie ai fini di cui ai paragrafi 1 e 2. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 262, paragrafo 4.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 260</TI.ART><STI.ART>Periodi di tempo, date e termini</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Salvo altrimenti disposto, se un periodo di tempo, una data o un termine sono stabiliti dalla normativa doganale, il periodo di tempo non può essere prolungato né ridotto e la data o il termine non possono essere prorogati o anticipati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini di cui al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> si applicano, salvo che sia altrimenti disposto dalla normativa doganale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 4</TI><STI.GR>Delega di potere e procedura di comitato</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 261</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli <STRING STRIKE="on">4, </STRING>6, 7, 10, 14, 19, 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 24</STRING></STRING>, 25, 27, 28, 29, 31, 32, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 bis, 40 ter, 51, </STRING></STRING>56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 è conferito alla Commissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui agli articoli <STRING STRIKE="on">4, </STRING>6, 7, 10, 14, 19, 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 24</STRING></STRING>, 25, 27, 28, 29, 31, 32, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 bis, 40 ter, 51, </STRING></STRING>56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 283]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli <STRING STRIKE="on">4, </STRING>6, 7, 10, 14, 19, 23<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, 24</STRING></STRING>, 25, 27, 28, 29, 31, 32, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40 bis, 40 ter, 51, </STRING></STRING>56, 58, 59<STRING STRIKE="on">, 60</STRING>, 63, 65, 66, 71, 72, 73, 77, 80, 81, 83, 85, 86, 88, 90, 91, 95, 97, 99, 101, 102, 105, 107, 108, 109, 111, 115, 116, 119, 123, 132, 148, 150, 156, 167, 168, 169, 170, 173, 175, 176, 179, 181, 186, 193, 199, 242, 244 e 265 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 284]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 262</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4 del medesimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Qualora il parere del comitato debba essere ottenuto mediante procedura scritta e sia fatto riferimento al presente paragrafo, la procedura si conclude senza esito solo quando, entro il termine per la presentazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo 5</TI><STI.GR>Disposizioni finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 263</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il regolamento (UE) n. 952/2013 <STRING STRIKE="on">è abrogato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il regolamento (UE) 2022/2399 sono abrogati</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 285]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I riferimenti al regolamento (UE) n. 952/2013 si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti alla dichiarazione doganale si intendono fatti alla comunicazione dei dati necessari per vincolare le merci a un regime doganale utilizzando le capacità del centro doganale digitale dell'UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>A decorrere dalla data di cui all'articolo 265, paragrafo 4, i riferimenti al dichiarante si intendono fatti al trasportatore, all'importatore, all'esportatore o al titolare del regime di transito, a seconda dei casi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 264</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell’Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 265</TI.ART><STI.ART>Applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli articoli da 205 a 237 si applicano a decorrere dal 1° gennaio <STRING STRIKE="on">2028</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 286]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le seguenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1° marzo <STRING STRIKE="on">2028</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 287]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato di cui all'articolo 145, paragrafi 5, 6 e 7, e all'articolo 147, lettera a), punto ii);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le disposizioni sul trattamento tariffario semplificato per le vendite a distanza di cui all'articolo 149, paragrafo4, all'articolo 150, paragrafo 10, e all'articolo 156, paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le disposizioni relative agli importatori presunti di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), all'articolo 21, all'articolo 59, paragrafo 2, all'articolo 60, paragrafo 6, lettera a), all'articolo 67, paragrafo 2, all'articolo 67, paragrafo 4, lettera d), all'articolo 159, paragrafo 2, all'articolo 181, paragrafo 5, e all'articolo 184, paragrafo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le funzionalità del centro doganale digitale dell'UE di cui all'articolo 29 sono pienamente operative entro il 31 dicembre <STRING STRIKE="on">2037</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2032</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 288]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli operatori economici possono iniziare ad adempiere ai loro obblighi di comunicazione a norma del presente regolamento utilizzando il centro doganale digitale dell'UE a decorrere dal 1º <STRING STRIKE="on">marzo 2032</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gennaio 2029</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 289]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità doganali rivalutano le autorizzazioni concesse a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 dal 1º gennaio 2035 al 31 dicembre 2037.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione dello sdoganamento centralizzato di cui all'articolo 72. Se del caso, la Commissione può presentare una proposta legislativa al fine di garantire un'equa ripartizione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri in relazione all'accertamento e alla responsabilità dell'obbligazione doganale all'importazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale relazione è resa pubblica. [Em. 290]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Entro il 31 dicembre <STRING STRIKE="on">2035</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2031</STRING></STRING> la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che rende pubblica,</STRING></STRING> per valutare in particolare:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 291]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici di fiducia e certificati (operatori "Trust and Check") da parte delle autorità doganali dello Stato membro di stabilimento e dell'attuazione delle disposizioni che disciplinano il luogo in cui sorge l'obbligazione doganale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'efficacia della vigilanza doganale degli operatori economici diversi da quelli di fiducia e certificati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il possibile impatto delle modifiche di cui al paragrafo 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 261 per modificare il presente regolamento, se del caso alla luce della relazione di cui al paragrafo 7, sopprimendo o modificando le deroghe di cui all'articolo 42, paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 169, paragrafo 1, secondo comma.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEGATO I BIS</STRING></STRING></TI><P><TABLE><TGROUP COLS="5"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="22.72*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="18.17*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="19.11*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="20*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="20*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Formalità non doganale dell'Unione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acronimo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema non doganale dell'Unione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Normativa pertinente dell'Unione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data di applicazione</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documento sanitario comune di entrata per gli animali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-A</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documento sanitario comune di entrata per i prodotti</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-P</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documento sanitario comune di entrata per i mangimi e gli alimenti di origine non animale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-D</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Documento sanitario comune di entrata per le piante e i prodotti vegetali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DSCE-PP</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2017/625</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certificato di ispezione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CDI</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licenza per le sostanze che riducono lo strato di ozono</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ODS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema di licenze ODS 2</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 ter</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gas fluorurati a effetDto serra</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">F-GAS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Portale F-GAS e sistema di licenze HFC</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 quater</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licenza di importazione per i beni culturali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">LDI-BC</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1quinquies</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di beni culturali (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dichiarazione dell'importatore per i beni culturali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DDI-BC</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/880</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione generale dei beni culturali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DG-BC</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/880</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Formalità non doganale dell'Unione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acronimo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema non doganale dell'Unione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pertinente normativa dell'Unione diversa dalla normativa doganale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Termine per il collegamento</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Licenza di importazione per l'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">FLEGT</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">DuES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema di rilascio di licenze elettroniche</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2021/821 </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 marzo 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Certificato per il commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CITES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">TRACES</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1° ottobre 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICSMS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ICSMS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">16 dicembre 2025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 292]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO</TI><P>Tavola di concordanza</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="66.63*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="33.37*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Regolamento (UE) n. 952/2013</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Presente regolamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 26</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 27</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 33</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 13</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 34</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 52</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 19</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 20</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 39</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 25</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 28</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 29</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 30</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 34</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 35</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 36</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 37</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 38</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 39</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli 51 e 163</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>articolo 134, paragrafo 1, prima frase, e articolo 158</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 41, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 134, paragrafo 1, secondo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 41, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 134, paragrafo 1, quarto comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 41, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 158, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 41, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 134, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 41, paragrafo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 159, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 42, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 43, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 47, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 43, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 188, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 44, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 189</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 45, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 190, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 45, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 191</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 46</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 192</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 47</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 48</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 48, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 49</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 49</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46, paragrafo 4, secondo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 50, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 46, paragrafi 6 e 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 153</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 51</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 154</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 53</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 54</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 55</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 153</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 56</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 154</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 57</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 155</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 59</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 194, paragrafo 1, primo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 60, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 61</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 129</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 62, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 158, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 63, paragrafi 1 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 159, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 63, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 162</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 64</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 166</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 65</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 167</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 66</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 170</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 67</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 171</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 68</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 172</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 69</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 173</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 70</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 174</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 71</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 179</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 72</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 182</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 73</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 74</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 75</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 197</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 76</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 198</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 77</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 199</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 78</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 127, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 79</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 127, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 80, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 127, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 80, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 128</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 81, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 129</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 82</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 133</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 83</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 135</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 84</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 139</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 85</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 147, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 86, paragrafi 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 87</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 201, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 88, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 201, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 88, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 202</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 89</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 203</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 90</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 204</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 91</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 205</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 92</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 208</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 93</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 94</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 263, paragrafi 1 e 2, e articoli 270, 271 e 274</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 95, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli 272 e 275</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 96</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 264</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 97</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 98</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 269, paragrafo 1, e articolo 274</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 99, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 277</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 100</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 210</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 101</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 211</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 102</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 211, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> Articolo 103</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 214</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 104</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 215</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 105</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 218</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 106</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 219</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 107</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 220</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 108</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 223</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 109</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 110</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 226</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 111</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 227</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 112</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 228</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 113</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 229</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 114</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 230</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 115</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 233</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 116</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 234</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 117</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articoli 237 e 246</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 118</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 145, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 119, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 146</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 120</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 238</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 121</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 240</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 122</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 148, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 123</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 148, paragrafi 5 e 6, e articolo 240, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 124</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 241</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 125</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 242</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 126</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 243</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 127</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 244</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 128</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 247</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 129</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 248</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 130</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 249</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 131</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 250</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 132</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 251</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 133</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 252</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 134</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 254</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 135</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 255</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 136</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 256</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 137</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 257</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 138</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 258</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 139</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 259</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 140</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 260</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 141</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 260 bis</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 142</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 261</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 143</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 262</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 144</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 56</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 145</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 57</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 146</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 59</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 147</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 60</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 148</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 61</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 149</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 64</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 150</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 67</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 151</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 69</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 152</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 70</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 153</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 71</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 154</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 72</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 155</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 73</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 156</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 74</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 157</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>—</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 158</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 77</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 159</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 78</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 160</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 79</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 161</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 162</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Articolo 81</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 163</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 82</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 164</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 83</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 165</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 84</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 166</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 85</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" 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