<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0154</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea, l'Euratom e l'Ucraina</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0077/2024 - Relatrice: Sandra Kalniete)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 13 marzo 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024)0050 – C9-0021/2024 – 2024/0028(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0077/2024).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		23 e 26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati del pollame, delle uova <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> dello zucchero è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per le uova, il pollame e i prodotti del settore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello zucchero</STRING></STRING> che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi del 2022 e del 2023.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Previa valutazione della Commissione, eseguita nel contesto del monitoraggio periodico dell'impatto del presente regolamento e avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria per le importazioni di tutti i prodotti rientranti nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. La situazione dei mercati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei cereali,</STRING></STRING> del pollame, delle uova<STRING BOLD="on">,</STRING> dello zucchero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e del miele</STRING></STRING> è particolarmente precaria e potrebbe danneggiare i produttori agricoli dell'Unione in caso di aumento delle importazioni dall'Ucraina. È opportuno introdurre una salvaguardia automatica per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il frumento, l'orzo, l'avena, il granturco,</STRING></STRING> le uova, il pollame, lo zucchero e i prodotti del settore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del miele</STRING></STRING> che sia attivata qualora i quantitativi importati a norma del presente regolamento superino la media aritmetica dei quantitativi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del 2021,</STRING></STRING> del 2022 e del 2023.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamenti		24 e 28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>7.</NO.P>Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:</P></OLD><NEW><P><NO.P>7.</NO.P>Se, nel periodo compreso tra il 6 giugno e il 31 dicembre 2024, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele,</STRING></STRING> di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2024 raggiungono la corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel 2021,</STRING></STRING> nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478:</P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), fino al 31 dicembre 2024; e</P></NEW><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>introduce, a partire dal 1º gennaio 2025, un contingente tariffario pari a cinque dodicesimi di tale media aritmetica oppure il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), se superiore.</P></NEW><OLD><P>Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).</P></OLD><NEW><P>Se, nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 5 giugno 2025, i rispettivi volumi cumulativi delle importazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets, di orzo, farina e agglomerati in forma di pellets, di avena, di granturco, farina e agglomerati in forma di pellets, di semole e semolini di orzo, di cereali altrimenti lavorati, di miele,</STRING></STRING> di uova, di pollame o di zucchero avvenute dal 1º gennaio 2025 raggiungono i cinque dodicesimi della corrispondente media aritmetica dei volumi delle importazioni registrati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel 2021,</STRING></STRING> nel 2022 e nel 2023, la Commissione, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giorni e dopo aver informato il comitato per le misure di salvaguardia, reintroduce, per il prodotto in questione, il contingente tariffario corrispondente sospeso a norma dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b).</P></NEW><OLD><P>Ai fini del presente paragrafo i termini "uova", "pollame" e "zucchero" si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> la somma dei volumi delle importazioni del 2022 e del 2023.</P></OLD><NEW><P>Ai fini del presente paragrafo i termini <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets", "orzo, farina e agglomerati in forma di pellets", "avena", "granturco, farina e agglomerati in forma di pellets", "semole e semolini di orzo", "cereali altrimenti lavorati", "miele",</STRING></STRING> "uova", "pollame" e "zucchero", si riferiscono a tutti i prodotti contemplati dai contingenti tariffari di cui all'appendice dell'allegato I-A dell'accordo di associazione, rispettivamente alle voci <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Frumento (grano) tenero, farine e agglomerati in forma di pellets", "Orzo, farina e agglomerati in forma di pellets", "Avena", "Granturco, farina e agglomerati in forma di pellets", "Semole e semolini di orzo", "Cereali altrimenti lavorati", "Miele",</STRING></STRING> "Uova e albumine", "Carni di pollame e preparazioni a base di carne di pollame" e "Zuccheri", mentre la media aritmetica è calcolata dividendo per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> la somma dei volumi delle importazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del 2021,</STRING></STRING> del 2022 e del 2023.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>