<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0187</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Introduzione di norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0045/2024 - Relatore: Sergey Lagodinsky)</STRING></HIDDEN><TXTLST><DECISION><TI><STRING BOLD="on">Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 10 aprile 2024, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme procedurali aggiuntive relative all'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 (COM(2023)0348 – C9-0231/2023 – 2023/0202(COD))</STRING><FOOTNOTE><FIELD> La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A9-0045/2024).</FIELD></FOOTNOTE></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION/></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Al fine di garantire un regolare ed efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di composizione delle controversie previsti dagli articoli 60 e 65 del regolamento (UE) 2016/679, è necessario stabilire norme relative allo svolgimento dei procedimenti da parte delle autorità di controllo nei casi transfrontalieri e da parte del comitato durante la composizione delle controversie, compresa la gestione dei reclami transfrontalieri. Per tale motivo è inoltre necessario stabilire norme relative all'esercizio del diritto delle parti di essere ascoltate prima dell'adozione delle decisioni da parte delle autorità di controllo e, se del caso, del comitato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento mira, pertanto, a tutelare il diritto a una buona amministrazione sancito dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in appresso la "Carta"). Per conseguire tale obiettivo, nell'applicare le disposizioni del presente regolamento, tutte le autorità preposte alla protezione dei dati dovrebbero agire in modo imparziale e indipendente e nel rispetto dello Stato di diritto, come sancito dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento e il capo VII del regolamento (UE) 2016/679 disciplinano soltanto alcuni elementi della procedura di cooperazione, qualora le autorità di controllo di più di uno Stato membro vi partecipino. Il presente regolamento non si applica qualora una parte presenti un reclamo direttamente a un'autorità di controllo capofila in un altro Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alle autorità di controllo dovrebbe applicarsi il diritto procedurale di ciascuno Stato membro nella misura in cui il presente regolamento non armonizzi una questione. Alcuni elementi procedurali, come l'onere orizzontale della prova a carico del titolare del trattamento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, sono già disciplinati dal diritto dell'Unione. Conformemente al primato del diritto dell'Unione, le autorità di controllo non dovrebbero applicare il diritto procedurale nazionale qualora questo sia in contrasto con il presente regolamento e con il regolamento (UE) 2016/679. La cooperazione tra le autorità di controllo non dovrebbe essere limitata a causa di differenze nel diritto procedurale nazionale. Le autorità di controllo dovrebbero avvalersi di tutte le opzioni previste dal diritto nazionale applicabile per consentire alle parti di un altro Stato membro di partecipare alle procedure. Ciò può includere la partecipazione a distanza in videoconferenza, il ricorso agli interpreti o ai mezzi di comunicazione comunemente accessibili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>I reclami costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. La definizione di procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è necessaria in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella cui esso è stato proposto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>I reclami costituiscono una fonte essenziale di informazioni per l'accertamento delle violazioni delle norme in materia di protezione dei dati. La definizione di procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è necessaria in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella cui esso è stato proposto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tal fine, si raccomanda l'istituzione di un meccanismo efficiente di comunicazione tra le autorità di controllo e il ricorso ad esso, in modo da agevolare la condivisione rapida e sicura delle informazioni necessarie a risolvere i reclami conformemente alle norme in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specifiche</STRING></STRING>. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> modulo</STRING></STRING> di reclamo. Le informazioni specificate nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modulo</STRING></STRING> dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modulo</STRING></STRING> possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modulo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può </STRING></STRING>essere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> trasmesso</STRING></STRING> per via elettronica o per posta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La comunicazione delle informazioni elencate nel modulo dovrebbe essere una condizione affinché un reclamo relativo a un trattamento transfrontaliero sia trattato come un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, purché le informazioni richieste al reclamante corrispondano a quelle richieste dal modulo e non siano necessarie ulteriori informazioni ai fini della ricevibilità del reclamo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Per essere ricevibile un reclamo dovrebbe contenere determinate informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minime</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">relative alla presunta violazione, sia essa in corso o avvenuta nel passato. La cessazione di una violazione non dovrebbe costituire un motivo sufficiente per il rigetto di un reclamo</STRING></STRING>. Pertanto, al fine di assistere i reclamanti nella presentazione dei fatti necessari alle autorità di controllo, è opportuno che sia fornito un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modello</STRING></STRING> di reclamo. Le informazioni specificate nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modello</STRING></STRING> dovrebbero essere richieste solo nei casi di trattamento transfrontaliero ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, sebbene il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modello</STRING></STRING> possa essere utilizzato dalle autorità di controllo per casi che non riguardano questo tipo di trattamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni possono</STRING></STRING> essere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> trasmesse</STRING></STRING> per via elettronica o per posta. Ai fini della ricevibilità del reclamo non dovrebbero essere richieste ulteriori informazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Qualora il reclamo non soddisfi i requisiti minimi, l'autorità di controllo dovrebbe respingerlo e informare il reclamante in merito alle informazioni mancanti. Il reclamante può, quindi, ripresentare un reclamo completo. Anche se il reclamante non dovrebbe essere tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di proporre un reclamo, se il medesimo era in contatto con la parte oggetto dell'indagine prima della presentazione del reclamo relativo alla medesima questione, dovrebbe trasmettere la comunicazione riguardante tale contatto</STRING></STRING>. Dovrebbe essere possibile per le autorità di controllo agevolare la proposizione dei reclami in un formato elettronico di facile impiego e tenendo conto delle esigenze delle persone con disabilità.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Le autorità di controllo sono obbligate a decidere in merito ai reclami entro un termine ragionevole. La ragionevolezza del termine dipende dalle circostanze di ciascun caso, in particolare dal contesto, dalle diverse fasi procedurali seguite dall'autorità di controllo capofila, dal comportamento delle parti nel corso della procedura e dalla complessità del caso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e gli articoli 41 e 47 della Carta prevedono una durata complessiva delle procedure ragionevole. Dal momento che ciò include i ricorsi giurisdizionali ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, le procedure dinanzi alle autorità di controllo non dovrebbero in genere durare più di nove mesi, a meno che non si verifichino circostanze eccezionali. Il presente regolamento prevede proroghe per ritardi o interruzioni che esulano dal controllo dell'autorità di controllo capofila. A tal fine, dovrebbero essere garantiti finanziamenti e personale sufficienti per consentire una gestione tempestiva ed efficace dei casi che non pregiudichi il diritto a una buona amministrazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La diretta interazione tra le autorità di controllo degli Stati membri e le parti è disciplinata dal diritto procedurale nazionale, nella misura in cui non prevalgono il regolamento (UE) 2016/679, il presente regolamento o il diritto dell'Unione. In caso di interazione indiretta tra un'autorità di controllo capofila e una parte tramite un'altra autorità di controllo, il diritto procedurale di quest'ultima autorità dovrebbe applicarsi a qualsiasi interazione diretta con la parte. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/679, il reclamante ha il diritto di comunicare esclusivamente con l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. Ciò non impedisce al reclamante di comunicare direttamente con un'altra autorità di controllo, compresa l'autorità di controllo capofila, che potrebbe essere più efficiente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che i requisiti minimi di procedure eque ed efficienti siano soddisfatti in tutti i casi transfrontalieri, anche negli Stati membri in cui non esiste un diritto procedurale nazionale codificato, il regolamento stabilisce norme direttamente applicabili sulla base dell'articolo 41 della Carta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe essere possibile applicare, conformemente al diritto procedurale nazionale applicabile all'autorità di controllo con cui la parte interagisce direttamente, limitazioni strettamente necessarie e proporzionate in relazione alla divulgazione o all'ulteriore utilizzo di informazioni tutelate per legge, quali i dati personali o i segreti commerciali protetti a norma della direttiva (UE) 2016/943</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Tali informazioni potrebbero includere le deliberazioni interne e il processo decisionale dell'autorità. È opportuno applicare le misure meno invasive, quali la limitazione dell'uso delle informazioni o l'oscuramento delle informazioni. Le parti dovrebbero sempre essere informate in merito alla mancata comunicazione di informazioni e alle relative ragioni. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila gestisce il caso in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del relativo diritto procedurale nazionale, cooperando pienamente con le altre autorità di controllo in uno spirito di comprensione comune e di fiducia. Le altre autorità di controllo dovrebbero fornire le informazioni pertinenti e i loro pareri all'autorità di controllo capofila. L'autorità di controllo capofila dovrebbe strutturare il caso in modo efficiente e opportuno, tenendo pienamente conto dei pareri delle altre autorità di controllo. Allo stesso tempo, la procedura dovrebbe essere in linea con il regolamento (UE) 2016/679, in particolare il sistema di risoluzione delle controversie dello sportello unico e le competenze dell'autorità di controllo capofila.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo possono anche avviare procedure aggiuntive, ad esempio in caso di violazioni sistemiche o ripetitive. Ciò non dovrebbe tuttavia comportare alcuna interferenza con i diritti delle parti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eventuali violazioni possono riguardare i diritti di più interessati, pertanto potrebbe essere necessario utilizzare in altre procedure le prove derivanti dalle procedure, al fine di agevolare una procedura efficiente e un processo decisionale coerente. Ai fini di una valutazione oggettiva della quantità dei danni immateriali sulla base dell'interessato medio, gli organi giurisdizionali civili possono beneficiare del fatto di potersi basare su fatti ed elementi di prova accertati per determinare un ricorso a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 679/2016.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(5 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuna autorità di controllo dovrebbe definire una o più lingue che accetta per le informazioni in entrata da altre autorità di controllo. Dovrebbe essere definito un ulteriore "linguaggio di cooperazione" congiunto che tutte le autorità di controllo devono accettare per le informazioni in entrata o in uscita. In caso di ricorsi giurisdizionali, l'autorità di controllo contro la quale viene proposto un ricorso giurisdizionale dovrebbe avere il dovere di tradurre tutti i documenti pertinenti nelle lingue accettate.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">appropriato, necessario e</STRING></STRING> proporzionato al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La decisione sull'entità dell'indagine da svolgere su un reclamo rientra nella discrezionalità di ciascuna autorità competente</STRING></STRING>. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> non</STRING></STRING> richiede <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessariamente </STRING></STRING>un'indagine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> esaustiva </STRING></STRING>su tutti i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possibili</STRING></STRING> elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ma offre</STRING></STRING> al reclamante un rimedio efficace <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e rapido</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La valutazione dell'entità delle misure di indagine necessarie potrebbe basarsi sulla gravità della presunta violazione, sulla sua natura sistematica o ripetitiva o, se del caso, sul fatto che il</STRING></STRING> reclamante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si sia avvalso anche dei </STRING></STRING>diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Ogni reclamo trattato da un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2016/679 deve essere sottoposto a indagine con la dovuta diligenza e nell'entità opportuna, tenendo presente che i poteri delle autorità di controllo devono essere esercitati sempre in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace,</STRING></STRING> proporzionato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dissuasivo</STRING></STRING> al fine di assicurare la conformità al regolamento (UE) 2016/679. Nel valutare l'opportuna entità dell'indagine le autorità di controllo dovrebbero mirare a fornire una risoluzione soddisfacente al reclamante, il che richiede un'indagine su tutti i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti</STRING></STRING> elementi giuridici e fattuali derivanti dal reclamo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di garantire che sia possibile adottare congiuntamente una decisione e che </STRING></STRING>al reclamante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possa essere offerto tempestivamente </STRING></STRING>un rimedio efficace.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Fatta salva la necessità di fornire una soluzione soddisfacente al </STRING></STRING>reclamante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro un breve lasso di tempo, le autorità di controllo dovrebbero svolgere le indagini in una misura tale da consentire loro di accertare se un reclamo indichi violazioni più gravi o sistemiche. Onde garantire un esito rapido, è importante pianificare la procedura. Le autorità di controllo non dovrebbero fare riferimento ai </STRING></STRING>diritti di cui all'articolo 79 del regolamento (UE) 2016/679<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> come motivo per limitare l'indagine in merito a un reclamo</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire il rispetto dell'articolo 47 della Carta, la gestione di un reclamo dovrebbe sempre portare a una decisione impugnabile. A meno che il reclamo non venga ritirato, non dovrebbe essere possibile chiuderlo o altrimenti archiviarlo senza una decisione che possa essere sottoposta a controllo giurisdizionale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>autorità di controllo cui è stato proposto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il reclamo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni necessarie sullo stato di avanzamento dell'indagine al fine di fornire aggiornamenti al reclamante</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>È opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle</STRING></STRING> autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un accesso remoto immediato a un fascicolo congiunto che contenga tutti i documenti pertinenti del caso, comprese tutte le informazioni interne o riservate, nonché una traduzione di tutti i documenti nella lingua di cooperazione. Inoltre, l'autorità di controllo capofila dovrebbe informare attivamente le altre autorità di controllo sui cambiamenti importanti che potrebbero richiedere un'azione imminente o una maggiore attenzione. La definizione di procedure chiare ed efficienti per la gestione dei reclami nei casi transfrontalieri è altresì necessaria, in quanto il reclamo può essere trattato da un'autorità di controllo diversa da quella</STRING></STRING> cui esso è stato proposto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al reclamante</STRING></STRING> l'accesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai documenti in base ai quali l'autorità di controllo ha raggiunto una conclusione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>È opportuno che l'autorità di controllo competente fornisca <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle parti</STRING></STRING> l'accesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">remoto al fascicolo congiunto, ma in demeritate circostanze potrebbe limitare tale diritto di accesso. Tale accesso dovrebbe consentire il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice in linea con l'articolo 47 della Carta</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno che</STRING></STRING> le autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si adoperino</STRING></STRING>, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(9)</NO.P>Al fine di porre rapidamente fine alle violazioni del regolamento (UE) 2016/679 e di fornire una rapida risoluzione ai reclamanti, le autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere in grado di adoperarsi</STRING></STRING>, se del caso, per risolvere i reclami mediante composizione amichevole <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra le parti. Le autorità di controllo non dovrebbero subordinare la gestione di un reclamo alla partecipazione a un processo di composizione amichevole. Le risoluzioni dovrebbero poter assumere la forma di un contratto tra le parti ai sensi della legge applicabile, ma dovrebbero vincolare le autorità</STRING></STRING>. Il fatto che un singolo reclamo sia stato risolto mediante composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo competente di portare avanti un caso d'ufficio, ad esempio nel caso di violazioni sistematiche o ripetute del regolamento (UE) 2016/679. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, tale possibilità d'ufficio non dovrebbe essere utilizzata per rinviare le decisioni sui reclami.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 10</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di garantire l'efficace funzionamento del meccanismo di cooperazione e del meccanismo di coerenza di cui al capo VII del regolamento (UE) 2016/679, è importante che i casi transfrontalieri siano risolti tempestivamente e in linea con lo spirito di leale ed efficace cooperazione sotteso all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679. È opportuno che l'autorità di controllo capofila eserciti la propria competenza in un quadro di stretta cooperazione con le altre autorità di controllo interessate. Allo stesso modo, le autorità di controllo interessate dovrebbero impegnarsi attivamente nell'indagine nelle prime fasi, nell'adoperarsi per raggiungere un consenso, sfruttando appieno gli strumenti forniti dal regolamento (UE) 2016/679. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò dovrebbe essere in linea con il meccanismo dello "sportello unico" previsto dal regolamento (UE) 2016/679 e dovrebbe garantire, ove applicabile, il trattamento non discriminatorio delle parti, la certezza del diritto e l'indipendenza delle autorità di controllo di emanare decisioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un consenso sugli aspetti chiave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'indagine</STRING></STRING> il prima possibile e prima <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della comunicazione delle accuse alle parti oggetto dell'indagine e</STRING></STRING> dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>È particolarmente importante che le autorità di controllo raggiungano un consenso sugli aspetti chiave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del caso attraverso la sintesi delle questioni chiave e le osservazioni sulla sintesi</STRING></STRING> il prima possibile e prima dell'adozione del progetto di decisione di cui all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679, riducendo così il numero di casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e garantendo, in ultima analisi, la rapida risoluzione dei casi transfrontalieri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(12)</NO.P>È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo in debito conto il margine di discrezionalità di cui gode ciascuna</STRING></STRING> autorità di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche nella valutazione dell'entità opportuna dell'indagine da svolgere su un caso, e le diverse tradizioni degli Stati membri. A tal fine, l'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe fornire alle autorità di controllo interessate</STRING></STRING> una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma allo stesso tempo in una fase in cui le opinioni dell'autorità di controllo capofila sul caso sono sufficientemente sviluppate</STRING></STRING>. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'ampia varietà di questioni, come l'ambito dell'indagine e l'individuazione di valutazioni complesse di natura fattuale e giuridica. Dal momento che l'ambito dell'indagine determina le questioni su cui l'autorità </STRING></STRING>di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> capofila deve svolgere l'indagine,</STRING></STRING> le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(12)</NO.P>È opportuno che la cooperazione tra le autorità di controllo si basi su un dialogo aperto che consenta alle autorità di controllo interessate di incidere in modo significativo sul corso dell'indagine condividendo le loro esperienze e opinioni con l'autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> cui è stato proposto un reclamo o che chiede un'azione d'ufficio dovrebbe fornire</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila una sintesi delle questioni chiave che illustri la sua opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'autorità di controllo capofila dovrebbe redigere la sintesi delle questioni chiave. La sintesi delle questioni chiave dovrebbe far parte del fascicolo congiunto e dovrebbe essere un documento vivente aggiornato dall'autorità di controllo capofila nel corso della procedura</STRING></STRING>. Tale sintesi dovrebbe essere fornita in una fase sufficientemente precoce per consentire l'effettivo coinvolgimento delle autorità di controllo interessate. Le autorità di controllo interessate dovrebbero avere l'opportunità di formulare le proprie osservazioni su <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi aggiornamento della sintesi delle questioni chiave. Le autorità </STRING></STRING>di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbero poter sollevare eventuali controversie al comitato.</STRING></STRING> Le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi per raggiungere quanto prima un consenso sull'ambito dell'indagine.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le osservazioni di</STRING></STRING> queste ultime siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concise </STRING></STRING>e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> formulate</STRING></STRING> in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le osservazioni delle autorità di controllo interessate possono essere integrate da documenti supplementari</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia un semplice riferimento a documenti supplementari nelle osservazioni di un'autorità di controllo interessata non può compensare l'assenza degli argomenti essenziali, di diritto o di fatto, che dovrebbero figurarvi. I dati giuridici e fattuali di base contenuti in tali documenti dovrebbero essere indicati, almeno in forma sintetica, in modo coerente e comprensibile nell'osservazione stessa.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Nell'interesse di una cooperazione efficace e inclusiva tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di controllo interessate, è opportuno che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> i documenti presentati da</STRING></STRING> queste ultime<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dalle parti</STRING></STRING> siano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> concisi </STRING></STRING>e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> formulati</STRING></STRING> in termini sufficientemente chiari e precisi da essere facilmente comprensibili per tutte le autorità di controllo. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo possono, pertanto, limitare la lunghezza delle osservazioni delle parti.</STRING></STRING> Gli argomenti giuridici dovrebbero essere raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave a cui si riferiscono.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>I casi che non sollevano questioni controverse non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le constatazioni preliminari di cui all'articolo 14</STRING></STRING> entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nove</STRING></STRING> mesi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>I casi che non sollevano questioni controverse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(casi non controversi)</STRING></STRING> non richiedono una discussione esaustiva tra le autorità di controllo per raggiungere un consenso e potrebbero quindi essere trattati più rapidamente. Qualora nessuna delle autorità di controllo interessate formuli osservazioni in merito alla sintesi delle questioni chiave, è opportuno che l'autorità di controllo capofila comunichi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il progetto di decisione</STRING></STRING> entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal ricevimento del reclamo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un'indagine basata su un reclamo, comprese le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 la cui violazione sarà oggetto di indagine, o laddove le osservazioni</STRING></STRING> delle autorità di controllo interessate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardino un cambiamento importante nella valutazione giuridica o tecnologica complessa, è opportuno che l'autorità interessata utilizzi gli strumenti previsti dagli articoli</STRING></STRING> 61 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e </STRING></STRING>62<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>È opportuno che le autorità di controllo si avvalgano di tutti i mezzi necessari per raggiungere un consenso in uno spirito di leale ed efficace cooperazione. Pertanto, laddove vi sia una divergenza di opinioni tra le autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila in merito all'ambito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o alle questioni procedurali di un caso, le autorità di controllo dovrebbero sollevare rapidamente la questione al comitato. Il comitato dovrebbe adottare le necessarie determinazioni procedurali. Il comitato e le autorità di controllo dovrebbero adoperarsi al fine di completare i procedimenti in corso quanto prima. L'autorità di controllo capofila o una </STRING></STRING>delle autorità di controllo interessate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbe altresì poter chiedere una decisione vincolante d'urgenza del comitato senza che sia stata presentata una richiesta ai sensi dell'articolo</STRING></STRING> 61 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> 62.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'uso di tali strumenti non consenta alle autorità di controllo di raggiungere un consenso sull'ambito di un'indagine basata su un reclamo, è opportuno che l'autorità di controllo capofila chieda una decisione vincolante d'urgenza del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679. A tal fine, è opportuno presupporre soddisfatto il requisito dell'urgenza. L'autorità di controllo capofila dovrebbe trarre conclusioni appropriate dalla decisione vincolante d'urgenza del comitato ai fini delle constatazioni preliminari. La decisione vincolante d'urgenza del comitato non può pregiudicare l'esito dell'indagine svolta dall'autorità di controllo capofila o l'effettività dei diritti delle parti oggetto dell'indagine di essere ascoltate. In particolare, il comitato non dovrebbe estendere l'ambito dell'indagine di propria iniziativa.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità di controllo che rigetta in tutto o in parte un</STRING></STRING> reclamo dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">farlo mediante</STRING></STRING> una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Al fine di consentire al reclamante di esercitare il proprio diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la gestione di qualsiasi</STRING></STRING> reclamo dovrebbe<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sempre comportare</STRING></STRING> una decisione che possa essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di esprimere le proprie opinioni prima che sia adottata una decisione che arrechi loro pregiudizio. Pertanto, in caso di rigetto totale o parziale di un reclamo in un caso transfrontaliero, il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi prima della trasmissione di un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679 o di una decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Il reclamante può richiedere l'accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la decisione di rigetto totale o parziale del reclamo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevere le opinioni del reclamante sulla proposta di rigetto del reclamo ed</STRING></STRING> essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo, tale autorità di controllo dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avere anche la responsabilità di</STRING></STRING> preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>In caso di rigetto di un reclamo nell'ambito di un caso transfrontaliero, è necessario chiarire la ripartizione delle responsabilità tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo. In quanto punto di contatto per il reclamante durante l'indagine, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo dovrebbe essere responsabile di tutte le comunicazioni con il reclamante. Tutte queste comunicazioni dovrebbero essere condivise con l'autorità di controllo capofila. Poiché ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679 l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo ha la responsabilità di adottare la decisione definitiva di rigetto del reclamo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che deve essere conforme al diritto procedurale nazionale</STRING></STRING>, tale autorità di controllo dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere anche coinvolta dall'autorità di controllo capofila nel</STRING></STRING> preparare il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di qualsiasi decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9,</STRING></STRING> del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta")</STRING></STRING>, compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di salvaguardare efficacemente il diritto a una buona amministrazione e i diritti della difesa sanciti dalla Carta, compreso il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti sia adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio, è importante prevedere norme chiare sull'esercizio di tale diritto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tutte le parti coinvolte in un caso</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni parte dovrebbe avere il diritto di rinunciare al diritto di essere ascoltata.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 22</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(22)</NO.P>Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> siano forniti i documenti necessari per<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> difendersi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficacemente</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> presentare osservazioni in merito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle accuse mosse contro di loro</STRING></STRING>, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(22)</NO.P>Le norme relative alla procedura amministrativa applicata dalle autorità di controllo nell'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero garantire che le parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">abbiano effettivamente il diritto di essere ascoltate e</STRING></STRING> siano messe effettivamente in grado di esprimersi sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e sulle obiezioni e sulle circostanze addotte dall'autorità di controllo nel corso dell'intera procedura, consentendo loro così di esercitare i propri diritti della difesa. Le constatazioni preliminari illustrano la posizione preliminare sulla presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 a seguito delle indagini. Pertanto esse costituiscono una garanzia procedurale fondamentale che assicura il rispetto del diritto di essere ascoltati. È opportuno che alle parti siano forniti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tutti</STRING></STRING> i documenti necessari per presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficacemente</STRING></STRING> osservazioni in merito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a questioni pertinenti per l'indagine</STRING></STRING>, ottenendo l'accesso al fascicolo amministrativo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">congiunto</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le constatazioni preliminari definiscono l'ambito dell'indagine e quindi l'ambito di qualsivoglia futura decisione definitiva (se del caso, adottata sulla base di una decisione vincolante emessa dal comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679) che può essere indirizzata ai titolari o ai responsabili del trattamento.</STRING></STRING> È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> tutte le informazioni necessarie per consentire loro di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">difendersi adeguatamente</STRING></STRING> è soddisfatto laddove la decisione definitiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non sostenga che le stesse abbiano commesso violazioni diverse da quelle indicate nelle constatazioni preliminari e qualora</STRING></STRING> prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione risolutiva della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING>, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ad esempio, il fatto di tenere conto di un argomento avanzato da una parte oggetto dell'indagine nel corso della procedura amministrativa, senza che le sia stata data la possibilità di esprimersi al riguardo prima dell'adozione della decisione definitiva, non può di per sé costituire una violazione dei diritti della difesa.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>È opportuno che le constatazioni preliminari siano formulate in termini che, sebbene sintetici, siano sufficientemente chiari da consentire alle parti di individuare correttamente la natura della presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679. L'obbligo di fornire alle parti tutte le informazioni necessarie per consentire loro di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere ascoltate</STRING></STRING> è soddisfatto laddove la decisione definitiva prenda in considerazione solo i fatti sui quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. La decisione definitiva dell'autorità di controllo capofila, tuttavia, non deve necessariamente essere una ripetizione delle constatazioni preliminari. Nella decisione definitiva, l'autorità di controllo capofila dovrebbe essere autorizzata a tenere conto delle risposte fornite dalle parti in merito alle constatazioni preliminari e, se del caso, del progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 e della decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del comitato</STRING></STRING> sulla risoluzione della controversia tra le autorità di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di tale regolamento</STRING></STRING>. L'autorità di controllo capofila dovrebbe essere in grado di effettuare la propria valutazione dei fatti e delle qualificazioni giuridiche esposti dalle parti, al fine di ritirare le obiezioni, qualora l'autorità di controllo le ritenga infondate, o di integrare e riformulare i propri argomenti, sia di fatto che di diritto, a sostegno delle obiezioni che mantiene.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(24)</NO.P>È opportuno che alle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(24)</NO.P>È opportuno che alle parti sia riconosciuto il diritto di essere ascoltate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nelle fasi opportune della procedura, in particolare</STRING></STRING> prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o dell'adozione di una decisione vincolante da parte del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia un'indagine condotta da un'autorità di controllo su una possibile violazione del regolamento (UE) 2016/679 da parte di un titolare del trattamento o di un responsabile del trattamento non costituisce un procedimento in contraddittorio tra il reclamante e le parti oggetto dell'indagine. Si tratta di una procedura avviata da un'autorità di controllo, di propria iniziativa o sulla base di un reclamo, nell'adempimento dei propri compiti ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679. Le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovano dunque nella stessa situazione procedurale e quest'ultimo non può invocare i diritti della difesa quando la decisione non pregiudica la sua posizione giuridica. Il coinvolgimento del reclamante nella procedura contro le parti oggetto dell'indagine non può compromettere il diritto di queste ultime di essere ascoltate.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P>È opportuno che ai reclamanti sia data la possibilità di essere associati ai procedimenti avviati da un'autorità di controllo al fine di individuare o chiarire le questioni relative a una potenziale violazione del regolamento (UE) 2016/679. Il fatto che un'autorità di controllo abbia già avviato un'indagine relativa all'oggetto del reclamo o il fatto che essa si occuperà del reclamo nell'ambito di un'indagine d'ufficio successiva al ricevimento dello stesso non pregiudica la qualificazione dell'interessato come reclamante.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(25 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nonostante il fatto che le parti oggetto dell'indagine e il reclamante non si trovino nella stessa situazione procedurale, vi sono circostanze in cui i reclamanti possono essere nella posizione di presentare, nel corso di un'indagine, argomentazioni ed elementi di prova che possono contribuire allo svolgimento dell'indagine stessa. Ciò vale in particolare nel caso in cui un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro abbia proposto un reclamo per conto di un interessato o di propria iniziativa a norma dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679. Le autorità di controllo dovrebbero agevolare l'audizione di tali reclamanti in tutte le fasi dell'indagine, comprese le indagini d'ufficio, mantenendo nel contempo la loro indipendenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che i reclamanti abbiano la possibilità di presentare per iscritto le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari. Tuttavia esse non dovrebbero poter accedere a segreti aziendali o ad altre informazioni riservate appartenenti ad altre parti coinvolte nel procedimento. I reclamanti non dovrebbero avere il diritto di accedere in modo generalizzato al fascicolo amministrativo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 27</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(27)</NO.P>Nello stabilire i termini entro cui le parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al fine di garantire che le</STRING></STRING> parti oggetto dell'indagine e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> reclamanti abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(27)</NO.P>Nello stabilire i termini entro cui le parti devono esprimere le proprie opinioni sulle constatazioni preliminari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e nel limitarne la lunghezza</STRING></STRING>, è opportuno che le autorità di controllo tengano conto della complessità delle questioni sollevate nelle constatazioni preliminari, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché della capacità delle</STRING></STRING> parti oggetto dell'indagine e dei reclamanti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di rispondere, al fine di garantire che le parti</STRING></STRING> abbiano sufficienti opportunità per esprimersi in modo significativo sulle questioni sollevate. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò non dovrebbe tuttavia portare a procedure indebitamente lunghe.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo scambio di opinioni prima dell'adozione di un progetto di decisione implica un dialogo aperto e un ampio scambio di opinioni nel corso del quale le autorità di controllo dovrebbero fare tutto il possibile per raggiungere un consenso sul modo di procedere in un'indagine. Al contrario, il disaccordo espresso nelle obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che aumentano le probabilità di ricorso alla composizione delle controversie tra le autorità di controllo ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 e ritardano l'adozione di una decisione definitiva da parte dell'autorità di controllo competente, dovrebbe sorgere nel caso eccezionale in cui le autorità di controllo non riescano a raggiungere un consenso e laddove necessario per garantire l'interpretazione coerente del regolamento (UE) 2016/679. Tali obiezioni dovrebbero essere usate con parsimonia, quando sono in gioco questioni di applicazione coerente del regolamento (UE) 2016/679, in quanto l'uso di obiezioni pertinenti e motivate posticipa il rimedio per l'interessato. Poiché l'ambito dell'indagine e i fatti pertinenti dovrebbero essere decisi prima della comunicazione delle constatazioni preliminari, tali punti non dovrebbero essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle obiezioni pertinenti e motivate. Tuttavia possono essere sollevati dalle autorità di controllo interessate nelle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, prima che le constatazioni preliminari siano comunicate alle parti oggetto dell'indagine.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(29)</NO.P>Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispettino una lunghezza prestabilita,</STRING></STRING> illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(29)</NO.P>Nell'interesse di una conclusione efficiente e inclusiva della procedura di composizione delle controversie, in cui tutte le autorità di controllo dovrebbero essere in grado di contribuire con le proprie opinioni, e tenendo conto dei limiti temporali durante la composizione delle controversie, la forma e la struttura delle obiezioni pertinenti e motivate dovrebbero soddisfare determinati requisiti. Pertanto è opportuno che le obiezioni pertinenti e motivate illustrino chiaramente il disaccordo con il progetto di decisione e siano formulate in termini sufficientemente chiari, coerenti e precisi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>L'accesso al fascicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> amministrativo è</STRING></STRING> previsto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ambito dei diritti della difesa e</STRING></STRING> del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. L'accesso al fascicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo</STRING></STRING> dovrebbe essere garantito alle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine nel momento in cui vengono loro notificate le constatazioni preliminari e dovrebbe essere fissato il termine per la presentazione della risposta scritta a tali constatazioni</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>L'accesso al fascicolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> congiunto può essere</STRING></STRING> previsto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nello spirito</STRING></STRING> del diritto a una buona amministrazione sanciti dalla Carta. L'accesso al fascicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">congiunto</STRING></STRING> dovrebbe essere garantito alle parti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accesso delle parti al fascicolo congiunto può essere limitato su richiesta di una parte di tutelare i propri diritti giuridicamente riconosciuti o i diritti altrui, o per tutelare l'interesse pubblico.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale limitazione deve essere proporzionata alla luce dei rispettivi diritti altrui riconosciuti o dell'interesse pubblico perseguito.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Nel garantire l'accesso al fascicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">amministrativo</STRING></STRING> è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Nel garantire l'accesso al fascicolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">congiunto</STRING></STRING> è opportuno che le autorità di controllo assicurino la tutela dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e giuridicamente protette, nonché la protezione delle informazioni nell'interesse pubblico conformemente al diritto nazionale applicabile</STRING></STRING>. La categoria delle altre informazioni riservate comprende informazioni diverse dai segreti aziendali, che possono essere considerate riservate in quanto la loro diffusione potrebbe arrecare un grave pregiudizio a un titolare del trattamento, a un responsabile del trattamento o a una persona fisica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o giuridica</STRING></STRING>. Le autorità di controllo dovrebbero poter richiedere alle parti oggetto dell'indagine che presentano o hanno presentato documenti o dichiarazioni di indicare le informazioni riservate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e fornire una versione non riservata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta ricevuti tutti i documenti necessari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elencati all'articolo 23</STRING></STRING>, il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presidente del</STRING></STRING> comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai sensi</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Nel deferire una questione al meccanismo di composizione delle controversie ai sensi dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, è opportuno che l'autorità di controllo capofila fornisca al comitato tutte le informazioni necessarie affinché questo possa valutare l'ammissibilità delle obiezioni pertinenti e motivate e adottare la decisione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679. Una volta ricevuti tutti i documenti necessari, il comitato dovrebbe registrare il deferimento della questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente all'</STRING></STRING>articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(34)</NO.P>La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo tale da consentire</STRING></STRING> all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, pur mantenendo la propria discrezionalità</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(34)</NO.P>La decisione vincolante del comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbe riguardare esclusivamente le questioni che hanno portato all'avvio della composizione delle controversie e dovrebbe essere redatta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un linguaggio chiaro e preciso che consenta</STRING></STRING> all'autorità di controllo capofila di adottare la propria decisione definitiva sulla base della decisione del comitato.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(36)</NO.P>Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(36)</NO.P>Al fine di semplificare la procedura per l'adozione di pareri d'urgenza e di decisioni vincolanti d'urgenza da parte del comitato ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, è necessario specificare le norme procedurali relative alle tempistiche della richiesta di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza, ai documenti da presentare al comitato e sui quali questo dovrebbe basare la propria decisione, ai destinatari del parere o della decisione del comitato e alle conseguenze del parere o della decisione del comitato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero comprendere tutte le possibili misure rientranti nei poteri delle autorità di controllo, ai sensi dell'articolo 58 di tale regolamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato dovrebbe poter richiedere alle autorità di controllo ulteriori informazioni di cui necessita al fine di adottare una decisione vincolante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 36 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(36 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reclamante dovrebbe avere diritto a un ricorso giurisdizionale nel caso in cui un'autorità di controllo non si avvalga dei suoi poteri o non adotti altrimenti le azioni necessarie previste dal regolamento (UE) 2016/679. Inoltre, le parti dovrebbero avere il diritto di agire contro l'autorità di controllo capofila in caso di inazione o di procedure eccessivamente lunghe. Al fine di garantire che non vi siano lacune nell'applicazione, le parti in causa e le organizzazioni ai sensi dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero avere il potere di proporre un ricorso giurisdizionale nell'interesse pubblico se un'autorità di controllo non rispetta una decisione del comitato o qualora ritengano che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati in seguito al trattamento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 38</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(38)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING>,</P></OLD><NEW><P><NO.P>(38)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati e il comitato europeo per la protezione dei dati sono stati consultati e hanno espresso un parere congiunto il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">19 settembre 2023</STRING></STRING>,</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Sezione 1 bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sezione 1 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oggetto, ambito di applicazione e definizioni</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Articolo 1</P></OLD><NEW><P>Articolo 1</P></NEW><OLD><P>Oggetto</P></OLD><NEW><P>Oggetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ambito di applicazione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'applicazione transfrontaliera del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>, nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio.</P></OLD><NEW><P>Il presente regolamento stabilisce le norme procedurali per la gestione dei reclami e lo svolgimento delle indagini da parte delle autorità di controllo,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> laddove siano coinvolte nel caso le autorità di controllo di più di uno Stato membro,</STRING></STRING> nei casi basati su un reclamo o avviati d'ufficio, nonché i relativi ricorsi giurisdizionali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 26 ter del presente regolamento si applica anche ai casi dinanzi a un'autorità di controllo di un singolo Stato membro a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parti</STRING></STRING> oggetto dell'indagine": il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">connessa a un trattamento transfrontaliero</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parte</STRING></STRING> oggetto dell'indagine": il o i titolari del trattamento e/o il o i responsabili del trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto del reclamo o</STRING></STRING> sottoposti ad indagine per presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché il o i rispettivi rappresentanti</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"reclamante": l'interessato o l'organismo, l'organizzazione o l'associazione senza scopo di lucro che ha proposto reclamo a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679 ed è, pertanto, considerato parte della procedura;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"parte": la parte o le parti oggetto dell'indagine, il o i reclamanti e qualsiasi terzo coinvolto nel procedimento, quali definiti dal diritto nazionale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"diritto procedurale nazionale": le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative dello Stato membro che disciplinano la procedura dinanzi a un'autorità di controllo;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 quinquies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"procedura di reclamo": un procedimento che determina l'esito di un reclamo ai sensi dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 sexies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"procedura d'ufficio": un'indagine sulle attività di una persona fisica o giuridica, autorità pubblica, agenzia o altro organismo avviata su iniziativa di un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 septies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"fascicolo congiunto": un file elettronico dedicato per ogni caso che rientra nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gestito dall'autorità di controllo capofila, in cui tutte le informazioni pertinenti, in particolare i documenti, le comunicazioni, i promemoria e le altre informazioni relative a un caso, sono archiviati e resi accessibili a distanza alle autorità di controllo interessate e alle parti coinvolte nel caso;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 1 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 octies)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"autorità che riceve il reclamo": l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo di cui all'articolo 4, punto 22, lettera c), del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>"sintesi delle questioni chiave": la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i</STRING></STRING> principali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fatti</STRING></STRING> pertinenti e le proprie opinioni sul caso;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>"sintesi delle questioni chiave": la sintesi che l'autorità di controllo capofila deve fornire alle autorità di controllo interessate indicandovi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> principali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questioni fattuali e giuridiche</STRING></STRING> pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'ambito dell'indagine preliminare</STRING></STRING> e le proprie opinioni sul caso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fattuali e giuridiche</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>"constatazioni preliminari": il documento indicante le accuse, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica e, ove applicabile, le misure correttive proposte, fornito dall'autorità di controllo capofila alle parti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> oggetto dell'indagine</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>"constatazioni preliminari": il documento indicante le accuse, i fatti pertinenti, le prove a sostegno, l'analisi giuridica e, ove applicabile, le misure correttive proposte, fornito dall'autorità di controllo capofila alle parti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"versione riservata di un documento": un documento contenente informazioni riservate o sensibili che possono essere soggette a un segreto professionale conformemente alle leggi e alle norme nazionali o dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – comma 2 – punto 4 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"versione non riservata di un documento": una versione di un documento dalla quale sono state rimosse informazioni riservate o sensibili e che può essere fornita al reclamante senza violare le leggi o le norme dell'Unione in materia di protezione dei dati.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Sezione 1 ter (nuova) – titolo</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sezione 1 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme procedurali</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto procedurale applicabile</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In aggiunta al presente regolamento e purché non sia in conflitto con il presente regolamento, il diritto procedurale applicabile dinanzi a un'autorità di controllo disciplina tutte le interazioni dirette tra tale autorità di controllo e le parti dinanzi ad essa. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di specificare questioni procedurali non disciplinate dal presente regolamento o dal regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento e il regolamento (UE) 2016/679 disciplinano l'interazione tra le autorità di controllo di diversi Stati membri che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un reclamante ha il diritto di rivolgersi esclusivamente all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme procedurali comuni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi ulteriori diritti a norma del diritto procedurale nazionale, ciascuna parte ha almeno i seguenti diritti:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che il caso sia trattato in modo imparziale ed equo e di essere trattata equamente, anche se dinanzi a diverse autorità di controllo in giurisdizioni diverse ("procedura equa"); </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di essere ascoltata prima che venga adottata qualsiasi misura che possa arrecare pregiudizio alla medesima, anche prima che venga adottata la decisione di accogliere o di respingere in tutto o in parte un reclamo ("diritto di essere ascoltata");</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di avere accesso al fascicolo congiunto, salvo eventuali deliberazioni interne dell'autorità di controllo o deliberazioni tra tali autorità ("trasparenza procedurale").</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila informa e ascolta le parti nelle fasi opportune della procedura, al fine di consentire a queste ultime di esprimere le loro opinioni su tutte le constatazioni fattuali e le conclusioni giuridiche formulate dall'autorità di controllo capofila.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il fascicolo congiunto comprende tutti gli elementi di prova a carico e a discarico, inclusi i documenti e altri elementi di prova forniti dalle parti oggetto dell'indagine. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta di una parte di tutelare i diritti della medesima giuridicamente riconosciuti o per tutelare i diritti altrui, o qualora sia nell'interesse pubblico tutelare la sicurezza operativa e la cibersicurezza, l'autorità di controllo può limitare i diritti di cui al paragrafo 1, lettera c). Qualsiasi limitazione di questo tipo è effettuata in conformità del diritto procedurale nazionale applicabile ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, a qualsiasi interazione diretta tra un'autorità di controllo e la parte che riceve informazioni limitate, e deve essere proporzionata alla luce dei rispettivi diritti altrui riconosciuti o dell'interesse pubblico perseguito. La parte che rivendica la riservatezza fornirà una versione non riservata di qualsiasi informazione, applicando solo misure strettamente proporzionate, nonché una versione suggerita non riservata.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La versione non riservata dei documenti forniti da una parte è definita dall'autorità di controllo che formula una determinazione a norma della prima frase del paragrafo 4, applicando solo misure strettamente proporzionate, come l'oscuramento di parti specifiche dei documenti. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo coinvolte hanno sempre accesso alla versione riservata di tutti i documenti e possono opporsi agli oscuramenti che non ritengono strettamente proporzionati. Le autorità di controllo, ai sensi della prima frase del paragrafo 4, informano immediatamente le parti in merito al fatto che le informazioni vengono occultate. L'autorità di controllo capofila conserva la registrazione di ciascun accesso al fascicolo congiunto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>7.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'efficienza delle procedure, le autorità di controllo limitano la lunghezza delle osservazioni delle parti a un massimo di 50 pagine. Tali autorità fissano termini ragionevoli e adeguati non inferiori a tre settimane e non superiori a sei settimane, a meno che circostanze eccezionali non richiedano una proroga ragionevole. Le autorità di controllo non sono tenute a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine. </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>8.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila può riunire e separare i casi conformemente al diritto procedurale nazionale purché ciò non pregiudichi i diritti delle parti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2 quater</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione tra le autorità di controllo</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila struttura, coordina e gestisce il caso in modo efficiente ed efficace, in conformità del regolamento (UE) 2016/679, del presente regolamento e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi autorità di controllo può dichiarare di essere interessata, delineando le ragioni per cui rientra nella definizione di autorità di controllo interessata ai sensi dell'articolo 4, punto 22, del regolamento (UE) 2016/679. L'autorità di controllo capofila conserva un elenco delle autorità di controllo interessate per ciascun caso nel fascicolo congiunto.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'autorità di controllo capofila ritiene che un'autorità di controllo che ha formulato una dichiarazione, la quale è interessata in conformità del presente paragrafo, non soddisfa la definizione di autorità di controllo interessata, informa tale autorità in merito alla sua valutazione. L'autorità di controllo che ha dichiarato di essere interessata, entro una settimana dalla ricezione di tale valutazione, revoca la propria dichiarazione o formula un parere motivato in cui esplicita le ragioni per cui ritiene che la valutazione dell'autorità di controllo capofila non sia corretta. Qualora le divergenze delle valutazioni dell'autorità di controllo capofila e dell'autorità di controllo che ha dichiarato di essere interessata non possano essere risolte in altro modo, l'autorità di controllo capofila richiede una determinazione del comitato ai sensi dell'articolo 26 bis.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi autorità di controllo interessata che riceve informazioni pertinenti per un caso le fornisce all'autorità di controllo capofila senza indugio, e comunque entro una settimana dal giorno in cui ha ricevuto tali informazioni.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora non sia possibile superare opinioni divergenti o in caso di inattività di un'altra autorità di controllo, le autorità di controllo esercitano i poteri previsti per la risoluzione di tali situazioni a loro conferiti dal presente regolamento e dal capo VII del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti i documenti scritti delle autorità di controllo sono forniti con mezzi elettronici e in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 2 quinquies</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uso delle lingue e traduzioni</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato determina una lingua che sarà accettata da tutte le autorità di controllo durante la procedura di cooperazione tra le autorità ("lingua di cooperazione").</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando un'autorità di controllo condivide informazioni pertinenti con un'altra autorità di controllo, fornisce una traduzione nella lingua di cooperazione o in qualsiasi altra lingua accettata dall'autorità di controllo ricevente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila inserisce le osservazioni nel fascicolo congiunto nella lingua originale e fornisce le traduzioni nella lingua di cooperazione.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In ogni interazione diretta con le parti, le autorità di controllo forniscono alle parti informazioni nella lingua originale e, se necessario, una traduzione nella lingua del diritto processuale nazionale o in qualsiasi altra lingua che la parte comprende o utilizza nella sua comunicazione esterna di routine.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'autorità di controllo può fornire traduzioni automatizzate se ritiene che la traduzione automatizzata non sia sostanzialmente diversa dall'originale.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando viene proposto un ricorso giurisdizionale contro un'autorità di controllo, l'autorità di controllo fornisce il fascicolo congiunto e ogni altra informazione pertinente in una lingua accettata dalla magistratura dello Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il reclamo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basato sul</STRING></STRING> regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2016/679 e riguardante un trattamento transfrontaliero</STRING></STRING> fornisce le informazioni richieste nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modulo</STRING></STRING> di cui all'allegato. Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il reclamo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetto al presente</STRING></STRING> regolamento fornisce le informazioni richieste nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modello</STRING></STRING> di cui all'allegato.</P></NEW><OLD/><NEW><P>Ai fini della ricevibilità del reclamo non sono necessarie ulteriori informazioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni possono essere fornite con qualsiasi mezzo accettato dall'autorità, anche senza fare ricorso al modello.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reclamante non è tenuto a contattare la parte oggetto dell'indagine prima di proporre un reclamo. Se il reclamante era in contatto con la parte oggetto dell'indagine prima della presentazione del reclamo relativo alla medesima questione, trasmette la comunicazione riguardante tale contatto ai sensi dell'allegato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due settimane, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto un reclamo accusa ricevuta e ricevibilità del medesimo e, qualora il reclamo non soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 1, lo dichiara inammissibile e informa il reclamante in merito alle informazioni mancanti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo attribuisce un numero di pratica al reclamo e comunica tale informazione al reclamante. Ciò non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 2, lettera c), punto i).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determina se</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esso</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguarda un trattamento transfrontaliero.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro tre settimane dall'accusa della ricevibilità del medesimo a norma del paragrafo 1 ter,</STRING></STRING> l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">determina, in via preliminare, se esso riguarda un trattamento transfrontaliero dei dati personali del reclamante, tenendo conto almeno delle seguenti informazioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il titolare o il responsabile del trattamento in questione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di stabilimenti del titolare o del responsabile del trattamento nell'UE;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il luogo dello stabilimento principale;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le attività degli stabilimenti in più di uno Stato membro;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>v)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'effetto significativo o il probabile effetto significativo sugli interessati in più di uno Stato membro.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera b (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabilisce quale autorità di controllo è la presunta autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e se il caso è di natura locale a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intraprende una delle seguenti azioni:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasmette il reclamo alla presunta autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e informa il reclamante. La valutazione della ricevibilità del reclamo da parte dell'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo vincola l'autorità di controllo capofila; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tratta il reclamo a norma dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila trasmette immediatamente il reclamo alla parte oggetto dell'indagine e chiede una risposta senza indebito ritardo e comunque entro tre settimane dal giorno in cui la parte oggetto dell'indagine è stata informata dall'autorità di controllo capofila. In casi complessi e laddove richiesto e debitamente giustificato dalla parte oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila può prorogare il termine per fornire una risposta di ulteriori tre settimane.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le parti o la presunta autorità di controllo capofila sollevano eventuali obiezioni in relazione alla competenza della presunta autorità di controllo capofila o alla gestione di un reclamo ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 entro tre settimane dall'avvenuta informazione in merito all'azione intrapresa a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 2 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora sia stata sollevata un'obiezione ai sensi del paragrafo 2 ter, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo può revocare la trasmissione del reclamo e assumersi la competenza ai sensi dell'articolo 55 o 56 del regolamento (UE) 2016/679 oppure trasferirla a una presunta autorità di controllo capofila entro due settimane. Qualora non sia stata intrapresa nessuna di queste azioni o se le divergenze delle valutazioni delle autorità di controllo coinvolte non possono essere risolte altrimenti, l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo presenta una richiesta di determinazione al comitato ai sensi dell'articolo 26 bis. Tale autorità di controllo fornisce al comitato una descrizione delle attività di trattamento pertinenti, la descrizione dell'organizzazione aziendale e la descrizione del luogo in cui vengono prese le decisioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo accerta la completezza delle informazioni richieste nel modulo entro un mese.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Previa valutazione della completezza delle informazioni richieste nel modulo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo trasmette il reclamo all'autorità di controllo capofila.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reclamante che nel proporre reclamo rivendichi la riservatezza presenta anche una versione non riservata del reclamo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui il reclamo è stato proposto accusa ricevuta dello stesso entro una settimana. L'accusa di ricevuta non pregiudica la valutazione della ricevibilità del reclamo a norma del paragrafo 3.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo II – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>II	Proposizione e trattamento dei reclami</P></OLD><NEW><P>II	Reclami <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e procedure d'ufficio</STRING></STRING></P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(La sezione intitolata "Capo II" è posta dopo l'articolo 3 e il titolo è modificato)</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indagine sul reclamo</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gestione dei reclami</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tiene conto di tutte le circostanze pertinenti, comprese tutte le seguenti</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	Nel valutare in ciascun caso l'opportuna entità dell'indagine da svolgere sul reclamo, l'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">capofila si adopera per garantire quanto segue</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pertinenza di offrire</STRING></STRING> un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'offerta di</STRING></STRING> un rimedio efficace e tempestivo al reclamante;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la gravità della presunta violazione</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accertamento degli elementi fattuali e giuridici necessari per decidere congiuntamente in merito al reclamo e adottare una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 e 9, del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la natura sistematica o ripetitiva della presunta violazione</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'indagine su qualsiasi altro elemento necessario per l'efficace applicazione del regolamento (UE) 2016/679, compreso l'esercizio d'ufficio dei poteri a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, dell'articolo 83 o dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2016/679, in particolare in caso di violazioni sistematiche, gravi o ripetitive</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		88</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La gestione di un reclamo comporta sempre una decisione giuridicamente vincolante soggetta a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		89</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila trasmette un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio ed entro nove mesi dal ricevimento del reclamo.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, riguardo a una sintesi delle questioni chiave o a una sintesi aggiornata delle questioni chiave;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto settimane nel caso in cui l'autorità di controllo capofila intenda applicare ammende o altre sanzioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 1 o 2, e la decisione del comitato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuna proroga ai sensi delle lettere da a) a d) può essere concessa una sola volta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		90</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – comma 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comma 1 ter non si applica quando il caso è sottoposto al meccanismo di coerenza a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		91</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti</STRING></STRING> oggetto dell'indagine<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ove ritenga che sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, </STRING></STRING>l'autorità di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> comunica la proposta di composizione al reclamante</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il reclamante non si oppone alla composizione amichevole proposta dall'autorità di controllo entro un mese, il reclamo si considera ritirato.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il reclamo può essere risolto mediante composizione amichevole tra il reclamante e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte</STRING></STRING> oggetto dell'indagine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in qualsiasi fase della procedura. </STRING></STRING>L'autorità di controllo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che riceve il reclamo o capofila può incoraggiare e agevolare tale processo volontario</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		92</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La composizione amichevole tra il reclamante e la parte oggetto dell'indagine si considera raggiunta in presenza di un accordo esplicito. Qualora sia stata raggiunta una composizione amichevole del reclamo, le parti comunicano entro un mese la composizione all'autorità di controllo capofila e all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		93</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro un mese dalla comunicazione della composizione amichevole di cui al comma 1 bis, viene presentato un progetto di decisione a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, in cui si indica se:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono soddisfatte le condizioni per una composizione amichevole di cui al comma 1 bis, ed</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno avviare un'indagine d'ufficio ai sensi del comma 1 quinquies.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		94</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, entro un mese, nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione di cui al comma 1 ter o se il comitato conferma la composizione amichevole nell'ambito della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il reclamo si considera ritirato e la composizione diventa valida.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		95</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una composizione amichevole non impedisce all'autorità di controllo capofila di condurre un'indagine d'ufficio sulla stessa questione. Può invece avviare un'indagine d'ufficio, in particolare nel caso in cui:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte oggetto dell'indagine sia un trasgressore recidivo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte oggetto dell'indagine sia stata oggetto di numerose altre composizioni amichevoli;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ampio oggetto del reclamo riguardi un gran numero di interessati diversi dal reclamante, sia di lunga durata o di natura grave; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'esercizio dei poteri è altrimenti necessario per garantire l'applicazione effettiva, proporzionata e dissuasiva del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		96</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 5 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Istanza di procedura d'ufficio</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora ritenga che il regolamento (UE) 2016/679 possa essere violato e siano colpiti gli interessati nel territorio del relativo Stato membro, ciascuna autorità di controllo interessata può richiedere una procedura d'ufficio presentando una richiesta scritta di azione discrezionale all'autorità di controllo capofila a norma del paragrafo 2. Tale richiesta contiene almeno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una dichiarazione in cui l'autorità di controllo attesta di essere tale, e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi delle questioni chiave a norma dell'articolo 9.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro tre settimane, la presunta autorità di controllo capofila:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa l'autorità di controllo interessata di avere avviato un procedimento d'ufficio;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informa l'autorità di controllo interessata che al caso si applica l'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 e che, conformemente all'articolo 56, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila non intende trattare il caso stesso; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">respinge la richiesta qualora ritenga di non essere l'autorità di controllo capofila o che non vi sia una violazione prima facie del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso di cui alla lettera a) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può presentare all'autorità di controllo capofila un progetto di decisione a norma dell'articolo 56, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo, l'autorità di controllo interessata può ripresentare una richiesta modificata di procedura d'ufficio o presentare una richiesta di determinazione sull'avvio della procedura da parte del comitato conformemente all'articolo 26 bis, paragrafo 1.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'autorità di controllo capofila avvii una procedura d'ufficio, trasmette un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 senza indugio e comunque entro nove mesi dal ricevimento del reclamo a norma del paragrafo 1. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato di:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto settimane nel caso in cui vengano presentate osservazioni ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, su una sintesi delle questioni chiave o su una sintesi aggiornata delle questioni chiave;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">otto settimane nel caso in cui l'autorità di controllo capofila intenda applicare ammende o altre sanzioni;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il lasso di tempo che intercorre tra il deferimento ai sensi dell'articolo 26 bis e la decisione del comitato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il periodo di eventuale proroga consentita dal comitato ai sensi dell'articolo 26 bis, paragrafo 3.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		97</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Traduzioni</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo è responsabile:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della traduzione dei reclami e delle opinioni dei reclamanti nella lingua utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della traduzione dei documenti trasmessi dall'autorità di controllo capofila nella lingua utilizzata per la comunicazione con il reclamante, se occorre fornire tali documenti al reclamante a norma del presente regolamento o del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato fissa nel regolamento interno la procedura per la traduzione delle osservazioni o delle obiezioni pertinenti e motivate sollevate dalle autorità di controllo interessate in una lingua diversa da quella utilizzata dall'autorità di controllo capofila ai fini dell'indagine.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		98</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo III – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Cooperazione a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679</P></OLD><NEW><P>Cooperazione a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e con altre autorità pertinenti</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		99</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni della presente sezione riguardano i rapporti tra le autorità di controllo e non intendono conferire diritti ai singoli o alle parti oggetto dell'indagine.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		100</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aggiorna</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodicamente le altre autorità di controllo interessate in merito all'indagine e</STRING></STRING> fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">loro quanto prima</STRING></STRING> tutte le informazioni pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">divenute disponibili</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'autorità di controllo capofila fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle altre autorità di controllo interessate un accesso remoto immediato, illimitato e continuo all'intero fascicolo congiunto e vi include </STRING></STRING>tutte le informazioni pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare i documenti, le comunicazioni e altre informazioni relative al caso entro una settimana dalla loro produzione o ricezione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		101</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2016/679 comprendono</STRING></STRING>, ove applicabile:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila fornisce e comunica attivamente alle altre autorità di controllo interessate e, ove necessario ai fini della risoluzione delle controversie in conformità dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679, al comitato,</STRING></STRING> le informazioni utili ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 1 e 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tale</STRING></STRING> regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro una settimana dal ricevimento o dalla produzione delle stesse. Tali informazioni riguardano le fasi principali della procedura, comprese</STRING></STRING>, ove applicabile:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		102</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni sull'avvio di un'indagine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su una presunta violazione del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>le informazioni sull'avvio di un'indagine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'ufficio</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di una procedura di reclamo</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		103</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la pubblicazione o l'aggiornamento della</STRING></STRING> sintesi delle questioni chiave dell'indagine conformemente all'articolo 9;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		104</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		105</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>le informazioni sulle misure volte ad accertare una violazione del regolamento (UE) 2016/679 prima dell'elaborazione delle constatazioni preliminari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e prima della preparazione del progetto di decisione</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		106</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(i)</NO.P>le opinioni del reclamante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle</STRING></STRING> constatazioni preliminari;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(i)</NO.P>le opinioni del reclamante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla versione non riservata delle</STRING></STRING> constatazioni preliminari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, se del caso, su altri aspetti dell'indagine in merito ai quali il reclamante ha presentato osservazioni formali scritte</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		107</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(k bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali progetti di decisione conformemente all'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 o progetti di decisione riveduti conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		108</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(k ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali obiezioni pertinenti e motivate conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		109</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera k quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(k quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali ricorsi giurisdizionali proposti nel corso di un procedimento ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679 o avverso una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		110</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una volta formatasi un'opinione preliminare sulle questioni principali dell'indagine,</STRING></STRING> l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro quattro settimane dal ricevimento di un reclamo o di una richiesta di avvio di un procedimento d'ufficio,</STRING></STRING> l'autorità di controllo capofila redige una sintesi delle questioni chiave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che presumibilmente devono essere determinate per decidere il caso,</STRING></STRING> ai fini della cooperazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e fornisce tale sintesi alle autorità di controllo interessate</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La sintesi è redatta in modo imparziale, tenendo conto di eventuali fatti e argomentazioni divergenti. All'atto di trasferimento di un caso all'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), punto i), l'autorità di controllo interessata può fornire un progetto di sintesi delle questioni chiave, che non è vincolante per l'autorità di controllo capofila.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		111</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">principali</STRING></STRING> fatti pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>i fatti pertinenti;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		112</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su cui si svolgerà l'indagine</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>l'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine, in particolare le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 interessate dalla presunta violazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, ove applicabile, un'indicazione in cui si specifica se risultano essere state violate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		113</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'individuazione delle </STRING></STRING>valutazioni giuridiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tecnologiche complesse pertinenti per l'orientamento valutativo preliminare</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>valutazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fattuali o </STRING></STRING>giuridiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> preliminari, che trattano tutte le opinioni pertinenti espresse dalle parti all'atto di redazione della sintesi, compresa la giurisprudenza europea pertinente, nonché gli orientamenti, le raccomandazioni e le migliori pratiche emesse dal comitato</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		114</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La sintesi delle questioni chiave è aggiornata senza indebito ritardo dall'autorità di controllo capofila per rispecchiare eventuali modifiche fattuali o giuridiche emerse nel corso della procedura.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		115</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Le autorità di controllo interessate possono formulare osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fattuali o giuridiche</STRING></STRING> sulla sintesi delle questioni chiave. Le osservazioni devono essere formulate entro quattro settimane dal ricevimento di tale sintesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un eventuale aggiornamento, conformemente all'articolo 60 del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		116</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le osservazioni formulate in conformità del paragrafo 3 soddisfano i seguenti requisiti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il linguaggio utilizzato è sufficientemente chiaro e contiene termini precisi per consentire all'autorità di controllo capofila e, se del caso, alle autorità di controllo interessate di preparare le rispettive posizioni;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli argomenti giuridici sono esposti succintamente e raggruppati in base alla parte della sintesi delle questioni chiave cui si riferiscono;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le osservazioni dell'autorità di controllo interessata possono essere suffragate da documenti a integrazione delle osservazioni su punti specifici.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		117</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato può fissare nel regolamento interno limiti alla lunghezza massima delle osservazioni delle autorità di controllo interessate sulla sintesi delle questioni chiave.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		118</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 sono considerati non controversi. In tali casi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le constatazioni preliminari</STRING></STRING> di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono comunicate</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle parti oggetto dell'indagine entro 9 </STRING></STRING>mesi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 3 del presente articolo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>I casi sui quali nessuna autorità di controllo interessata ha formulato osservazioni a norma del paragrafo 3 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che confutano</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sintesi delle questioni chiave o sollevano altre importanti questioni giuridiche o fattuali</STRING></STRING> sono considerati non controversi. In tali casi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> il termine per emanare un progetto di decisione</STRING></STRING> di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4, paragrafo 1 ter, è di tre </STRING></STRING>mesi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		119</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo III – sezione 2 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rigetto totale o parziale dei reclami</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione con altre autorità pertinenti</STRING></STRING></P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(La sezione intitolata "Capo II" è posta dopo l'articolo 9 e il titolo è modificato)</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		120</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e/o</STRING></STRING> 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Un'autorità di controllo interessata trasmette una richiesta all'autorità di controllo capofila a norma degli articoli 61 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> 62 del regolamento (UE) 2016/679 qualora, a seguito delle osservazioni delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, non concordi sulla valutazione dell'autorità di controllo capofila su quanto segue:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		121</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'orientamento preliminare in relazione alle</STRING></STRING> valutazioni giuridiche <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">complesse</STRING></STRING> individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le valutazioni fattuali o giuridiche preliminari</STRING></STRING> individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		122</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'orientamento preliminare in relazione alle valutazioni tecnologiche complesse individuate dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera c).</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		123</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'individuazione preliminare di potenziali misure correttive a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera d).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		124</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Nell'adoperarsi per raggiungere un consenso l'autorità di controllo capofila avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, ove applicabile, fornire all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo la motivazione ai fini dell'articolo 11, paragrafo 2</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi che non rientrano nell'ambito dell'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, </STRING></STRING>l'autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">svolge indagini in merito a fatti pertinenti per opinioni divergenti e, facendo tutto il possibile,</STRING></STRING> avvia un dialogo con le autorità di controllo interessate sulla base delle loro osservazioni sulla sintesi delle questioni chiave e, ove applicabile, in risposta alle richieste a norma degli articoli 61 e 62 del regolamento (UE) 2016/679. Il consenso serve da base per l'autorità di controllo capofila per proseguire l'indagine e redigere le constatazioni preliminari.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		125</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un caso basato su un reclamo l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate non raggiungano</STRING></STRING> un consenso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questione</STRING></STRING> di cui all'articolo 9, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettera b), del presente regolamento</STRING></STRING>, l'autorità di controllo capofila chiede una<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> decisione vincolante d'urgenza</STRING></STRING> del comitato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">66, paragrafo 3, del</STRING></STRING> regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(UE) 2016/679</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tal caso si presumono soddisfatte le condizioni per chiedere una decisione vincolante d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Qualora<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro quattro settimane dalla scadenza dei termini per formulare osservazioni, la procedura prevista al paragrafo 3 del presente articolo non consenta di raggiungere</STRING></STRING> un consenso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tra l'autorità di controllo capofila e una o più autorità di controllo interessate</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulle questioni</STRING></STRING> di cui all'articolo 9, paragrafo 2, l'autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un'autorità di controllo interessata</STRING></STRING> chiede una<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> determinazione procedurale</STRING></STRING> del comitato a norma dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">26 bis</STRING></STRING>, del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presente</STRING></STRING> regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		126</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Quando chiede una<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> decisione vincolante d'urgenza</STRING></STRING> del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">capofila</STRING></STRING> fornisce quanto segue:</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Quando chiede una<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> determinazione procedurale</STRING></STRING> del comitato a norma del paragrafo 4, l'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedente</STRING></STRING> fornisce quanto segue:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		127</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i documenti</STRING></STRING> di cui all'articolo 9, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere a) e b)</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni pertinenti</STRING></STRING> di cui all'articolo 9, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi eventuali aggiornamenti se vengono effettuati</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		128</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>le osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'</STRING></STRING>autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessata</STRING></STRING> che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concorda</STRING></STRING> sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>le osservazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle </STRING></STRING>autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessate</STRING></STRING> che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">concordano</STRING></STRING> sull'individuazione preliminare dell'ambito dell'indagine effettuata dall'autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o la valutazione fattuale o giuridica degli elementi della sintesi delle questioni chiave di cui all'articolo 9, paragrafo 2;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		129</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accesso al fascicolo congiunto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		130</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato può chiedere alle autorità di controllo di fornire altri documenti o informazioni, se lo ritiene opportuno nel caso specifico.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		131</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'ambito dell'indagine </STRING></STRING>sulla base<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle osservazioni delle autorità di controllo interessate e della posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla sintesi delle questioni chiave o sulla proroga del periodo di cui al paragrafo 4, conformemente all'articolo 26 bis,</STRING></STRING> sulla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutti i documenti ricevuti</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		132</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 10 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Cooperazione con altre autorità pertinenti</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo si impegnano a comunicare le informazioni non personali ottenute nel contesto delle procedure di cui al presente regolamento alle autorità di controllo nazionali e dell'Unione competenti in materia di protezione dei dati e in altri settori, comprese le autorità competenti in materia di concorrenza, servizi finanziari, energia, telecomunicazioni, tutela dei consumatori, servizi digitali o intelligenza artificiale, laddove le informazioni siano ritenute pertinenti ai compiti e ai doveri di tali autorità, in particolare per avviare procedure amministrative e indagini su possibili violazioni della normativa di loro competenza. Le informazioni possono essere utilizzate esclusivamente ai fini per cui sono state richieste. Tuttavia, ciò non impedisce all'autorità di controllo di avviare altre procedure sulla base di tali informazioni o di condividerle con altre autorità a tale scopo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		133</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 11</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consultazione del reclamante prima del rigetto totale o parziale del reclamo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In esito alla procedura di cui agli articoli 9 e 10, l'autorità di controllo capofila comunica all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo i motivi della propria opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dei motivi del previsto rigetto totale o parziale del reclamo e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le sue opinioni per iscritto. Il termine non può essere inferiore a tre settimane. L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante delle conseguenze della mancata comunicazione delle sue opinioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il reclamante non si esprime entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, il reclamo si considera ritirato.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il reclamante può chiedere accesso alla versione non riservata dei documenti su cui si basa la proposta di rigetto del reclamo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il reclamante comunica le sue opinioni entro il termine fissato dall'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e tali opinioni non comportano una modifica dell'opinione preliminare di rigetto totale o parziale del reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo prepara il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, che l'autorità di controllo capofila trasmette alle altre autorità di controllo interessate a norma del medesimo paragrafo.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		134</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 12</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Progetto riveduto di decisione di rigetto totale o parziale del reclamo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali il reclamante dovrebbe avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà al reclamante la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fissa un termine entro il quale il reclamante può esprimersi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		135</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 13</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decisione di rigetto totale o parziale del reclamo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando adotta una decisione di rigetto totale o parziale del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante della disponibilità del ricorso giurisdizionale a norma dell'articolo 78 di tale regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		136</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo III – sezione 3 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Decisioni destinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai titolari del trattamento e ai responsabili del trattamento</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Decisioni destinate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle parti oggetto dell'indagine</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		137</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Constatazioni preliminari e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">risposta</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P>Constatazione preliminare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e diritto di essere ascoltati</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		138</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 - paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A seguito delle consultazioni e delle procedure di cui agli articoli 9 e 10 del presente regolamento,</STRING></STRING> l'autorità di controllo capofila formula constatazioni preliminari quando intende trasmettere alle altre autorità di controllo interessate un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 che constata una violazione di tale regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		139</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti oggetto dell'indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esporre</STRING></STRING> chiaramente tutti i fatti e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.</P></OLD><NEW><P>Le constatazioni preliminari espongono le accuse sollevate in modo esaustivo e sufficientemente chiaro per consentire alle parti oggetto dell'indagine di prendere conoscenza della condotta indagata dall'autorità di controllo capofila. In particolare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">espongono</STRING></STRING> chiaramente tutti i fatti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso l'elenco di tutti gli elementi di prova su cui si basano,</STRING></STRING> e l'integralità della valutazione giuridica addotti contro le parti oggetto dell'indagine affinché queste possano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere ascoltate e possano</STRING></STRING> esprimere le loro opinioni sui fatti e sulle conclusioni giuridiche che l'autorità di controllo capofila intende trarre nel progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679, ed elencare tutti gli elementi di prova su cui si basano.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		140</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui l'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">intende ricorrere</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Le constatazioni preliminari indicano le misure correttive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prese in considerazione dall'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		141</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Qualora<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> intenda </STRING></STRING>infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla base del calcolo della</STRING></STRING> sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.</P></OLD><NEW><P>Qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuti di</STRING></STRING> infliggere una sanzione pecuniaria, l'autorità di controllo capofila elenca nelle constatazioni preliminari gli elementi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su cui intende basarsi per decidere se infliggere una sanzione amministrativa e per calcolare la</STRING></STRING> sanzione. In particolare l'autorità di controllo capofila elenca i fatti e le questioni di diritto essenziali che possono comportare l'imposizione della sanzione pecuniaria, e gli elementi di cui all'articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, compresi gli eventuali fattori aggravanti o attenuanti di cui terrà conto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		142</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte oggetto dell'indagine.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità di controllo capofila notifica le constatazioni preliminari a ciascuna parte oggetto dell'indagine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che può essere soggetta all'esercizio di un potere correttivo, nonché all'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo e le autorità di controllo interessate</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo notifica le constatazioni preliminari al reclamante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		143</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale tali parti possono comunicare le loro opinioni per iscritto. L'autorità di controllo capofila non è tenuta a tenere conto delle opinioni scritte ricevute dopo la scadenza del termine.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		144</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando notifica le constatazioni preliminari alle parti oggetto dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dà loro accesso al fascicolo amministrativo conformemente all'articolo 20.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		145</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti oggetto dell'indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Nella risposta scritta alle constatazioni preliminari le parti oggetto dell'indagine possono esporre tutti i fatti e gli argomenti giuridici a loro noti che sono pertinenti per difendersi dalle accuse dell'autorità di controllo capofila. Esse allegano gli eventuali documenti idonei a comprovare i fatti esposti. Nel progetto di decisione l'autorità di controllo capofila tratta solo le accuse, compresi i fatti e la valutazione giuridica basata su di essi, sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di formulare osservazioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		146</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 15</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trasmissione delle constatazioni preliminari ai reclamanti</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'autorità di controllo capofila formuli constatazioni preliminari sulla questione su cui ha ricevuto un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo fornisce al reclamante una versione non riservata delle constatazioni preliminari e fissa un termine entro il quale il reclamante può comunicare le proprie opinioni per iscritto.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il paragrafo 1 si applica anche quando un'autorità di controllo, secondo il caso, tratta più reclami congiuntamente, suddivide i reclami in più parti o esercita altrimenti la propria discrezionalità in merito all'ambito dell'indagine fissato nelle constatazioni preliminari.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga necessario fornire al reclamante i documenti del fascicolo amministrativo per consentirgli di esprimersi efficacemente sulle constatazioni preliminari, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo, nel fornire le constatazioni preliminari a norma del paragrafo 1, trasmette al reclamante la versione non riservata di tali documenti.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al reclamante è fornita la versione non riservata delle constatazioni preliminari solo ai fini della specifica indagine in cui sono state formulate le constatazioni preliminari.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di ricevere la versione non riservata delle constatazioni preliminari e dei documenti forniti a norma del paragrafo 3, il reclamante trasmette all'autorità di controllo capofila una dichiarazione di riservatezza in cui si impegna a non divulgare le informazioni e valutazioni contenute nella versione non riservata delle constatazioni preliminari e a non utilizzare tali constatazioni per fini diversi dalla specifica indagine in cui sono state formulate.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		147</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Adozione della decisione definitiva</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Presentazione di progetti di decisione, progetti di decisione riveduti e</STRING></STRING> adozione della decisione definitiva</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		148</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di controllo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila adotta e notifica la decisione, a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del paragrafo</STRING></STRING> 7 del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.</P></OLD><NEW><P>Dopo aver trasmesso il progetto di decisione alle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/679 e se nessuna autorità di controllo interessata ha sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui ai paragrafi 4 e 5 di tale articolo, l'autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro quattro settimane dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 60, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2016/679,</STRING></STRING> adotta e notifica la decisione, a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei paragrafi </STRING></STRING>7 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e 9</STRING></STRING> del medesimo articolo, allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, includendo una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		149</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila intenda dare seguito a tale obiezione, l'autorità di controllo capofila presenta, entro quattro settimane, un progetto di decisione riveduto a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		150</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un'autorità di controllo interessata abbia sollevato obiezioni al progetto di decisione entro i termini di cui all'articolo 60, paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/679 e l'autorità di controllo capofila non dia seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o sia del parere che le obiezioni non siano pertinenti e motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione, entro quattro settimane, al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63, conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		151</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi i requisiti aggiuntivi ai sensi del diritto nazionale, qualsiasi progetto di decisione o decisione definitiva ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 3, 5 o da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 è emesso per iscritto, utilizzando una forma breve, concisa, trasparente, intelligibile e un linguaggio chiaro e semplice. È redatto in modo imparziale, tenendo conto di eventuali prove e opinioni divergenti delle parti, e contiene almeno i seguenti elementi:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il nome dell'autorità di controllo che ha adottato la decisione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la data di adozione della decisione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi imparziale dei fatti rilevanti del caso e della loro fonte;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la base giuridica della decisione;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i poteri correttivi esercitati e le sanzioni o altre misure applicate; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni sul diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo a norma dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e di qualsiasi normativa procedurale nazionale applicabile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		152</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui la decisione giuridicamente vincolante debba essere emessa dall'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo conformemente all'articolo 60, paragrafi 8 o 9, del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo capofila garantisce che la decisione contenga tutti gli elementi necessari ai sensi del diritto procedurale nazionale applicabile dell'autorità di controllo interessata. L'autorità di controllo interessata alla quale è stato proposto il reclamo assiste l'autorità di controllo capofila nella redazione della decisione secondo dette modalità. </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		153</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 sexies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 sexies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi progetto di decisione o decisione finale si basa esclusivamente su constatazioni fattuali formulate sulla base di documenti o di altri elementi di prova, in merito ai quali le parti oggetto dell'indagine hanno potuto esprimere le loro opinioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		154</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 septies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 septies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le informazioni fornite alle parti ai sensi dell'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, del regolamento (UE) 2016/679 includono una copia della decisione giuridicamente vincolante e le informazioni in merito al ricorso giurisdizionale disponibile conformemente all'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		155</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 1 octies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 octies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo pubblicano tutte le decisioni giuridicamente vincolanti da esse emanate senza indebito ritardo, ed entro tre mesi dalla loro adozione, a meno che le nuove decisioni non si discostino sostanzialmente dalle decisioni precedentemente pubblicate. Conformemente al diritto nazionale applicabile, le autorità di controllo possono oscurare i nomi delle parti, qualsiasi altra informazione che possa consentire l'identificazione delle parti e altre informazioni protette dal diritto applicabile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		156</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto di essere ascoltati sul progetto di decisione riveduto</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora ritenga che il progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 presenti elementi sui quali le parti oggetto dell'indagine dovrebbero avere la possibilità di esprimersi, l'autorità di controllo capofila, prima di trasmettere il progetto di decisione riveduto a norma del suddetto paragrafo, dà alle parti oggetto dell'indagine la possibilità di esprimersi su tali nuovi elementi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di controllo capofila fissa un termine entro il quale le parti oggetto dell'indagine possono esprimersi.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		157</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>si basano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente</STRING></STRING> sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>si basano sugli elementi fattuali figuranti nel progetto di decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o sugli elementi di prova presenti nel fascicolo congiunto o su eventuali prove aggiuntive presentate congiuntamente alle obiezioni pertinenti e motivate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		158</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>non modificano la portata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle accuse sollevando punti che equivalgono all'individuazione di ulteriori accuse di violazione del regolamento (UE) 2016/679 o che modificano la natura intrinseca delle accuse mosse.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>non modificano la portata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del caso definito nell'ultima versione della sintesi delle questioni chiave; e </STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		159</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">identificano chiaramente gli elementi del progetto di decisione che dovrebbero essere modificati, compresa, ove possibile, la formulazione precisa della modifica proposta o una descrizione sufficientemente precisa della modifica proposta al progetto di decisione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		160</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ciascuna obiezione pertinente e motivata e la posizione dell'autorità di controllo capofila al riguardo non superano la lunghezza di tre pagine e non contengono allegati. Nei casi che sollevano questioni giuridiche particolarmente complesse la lunghezza massima può essere di sei pagine, a meno che circostanze specifiche accettate dal comitato giustifichino una lunghezza superiore;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		161</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Capo IV</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[...]</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		162</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679</P></OLD><NEW><P>Deferimento al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafo 1, lettera a),</STRING></STRING> del regolamento (UE) 2016/679</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		163</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate o ritiene che le obiezioni non siano pertinenti o motivate, l'autorità di controllo capofila sottopone la questione al meccanismo di composizione delle controversie di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, entro quattro settimane dal ricevimento di tutte le obiezioni pertinenti e motivate o dalla scadenza del termine a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eventuali obiezioni pertinenti e motivate ricevute dopo il termine non sono prese in considerazione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		164</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti i seguenti documenti</STRING></STRING>:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Nel deferire la questione al meccanismo di composizione delle controversie l'autorità di controllo capofila fornisce al comitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto segue</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		165</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi delle questioni chiave;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		166</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui la descrizione delle attività di trattamento, la descrizione dell'organizzazione del titolare del trattamento e dove vengono prese le decisioni pertinenti sulle finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		167</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'opinione espressa</STRING></STRING> per iscritto dalle parti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">oggetto dell'indagine</STRING></STRING> a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli articoli </STRING></STRING>14 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o 17, secondo il caso</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le opinioni espresse</STRING></STRING> per iscritto dalle parti a norma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'articolo</STRING></STRING> 14;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		168</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		169</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>le obiezioni pertinenti e motivate cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le obiezioni che l'autorità di controllo capofila ha respinto in quanto né pertinenti né motivate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		170</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(g)</NO.P>i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pertinenti e motivate</STRING></STRING> o ha<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ritenuto che</STRING></STRING> le obiezioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non fossero</STRING></STRING> pertinenti o motivate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P>i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni o ha <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">respinto</STRING></STRING> le obiezioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in quanto né pertinenti né motivate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		171</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accesso al fascicolo congiunto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		172</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Entro quattro settimane dal ricevimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> documenti elencati al paragrafo 2, il comitato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indica le obiezioni pertinenti e motivate accolte</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> settimane dal ricevimento di tutti i documenti elencati al paragrafo 2, il comitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">registra la presentazione di una questione al meccanismo di composizione delle controversie oppure richiede una nuova presentazione che includa le informazioni mancanti entro un'altra settimana. All'atto della registrazione della presentazione della questione, il comitato elenca e struttura le controversie tra le autorità di controllo che formano oggetto del procedimento dinanzi al comitato e le trasmette tempestivamente a tutte le autorità di controllo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		173</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una volta ricevute tutte le informazioni di cui al paragrafo 2, il presidente del comitato è autorizzato a chiedere all'autorità di controllo capofila o alle autorità di controllo interessate qualsiasi informazione, documento o chiarimento aggiuntivo necessario affinché il comitato possa adottare una decisione vincolante in merito a tutte le questioni oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate. Le autorità forniscono tali informazioni aggiuntive entro una settimana dal ricevimento della richiesta.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		174</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due settimane dalla ricezione della presentazione della questione a norma del paragrafo 3, le autorità di controllo interessate possono presentare altre informazioni pertinenti di cui dispongono sul caso, che non sono incluse nelle obiezioni, compresi, tra l'altro, i fatti e la documentazione su cui si fonda la loro obiezione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		175</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3 quater (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per "deferimento della questione" a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 si intende il momento in cui tutti i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, sono disponibili e tradotti conformemente all'articolo 2 quinquies.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		176</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 22 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 quinquies.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il divieto di cui all'articolo 65, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679, che impone alle autorità di controllo di non adottare una decisione sulla questione sottoposta al comitato entro i termini indicati ai paragrafi 2 e 3 del medesimo articolo di detto regolamento, si applica anche durante i periodi di cui al paragrafo 3 del presente articolo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		177</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 23</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Registrazione riguardante una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presidente del comitato registra il deferimento di una questione al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 entro una settimana dal ricevimento di tutti i seguenti documenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto oggetto delle obiezioni pertinenti e motivate;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi dei fatti pertinenti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'opinione espressa per iscritto dalle parti oggetto dell'indagine a norma degli articoli 14 o 17, secondo il caso;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le opinioni espresse per iscritto dai reclamanti a norma degli articoli 11, 12 o 15, secondo il caso;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le obiezioni pertinenti e motivate accolte;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i motivi per cui l'autorità di controllo capofila non ha dato seguito alle obiezioni pertinenti e motivate accolte.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		178</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 24</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 24</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Motivazione prima dell'adozione di una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di adottare la decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679, il presidente del comitato, tramite l'autorità di controllo capofila, comunica alle parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, al reclamante la motivazione del ragionamento che il comitato intende seguire nella decisione. Qualora intenda adottare una decisione vincolante che impone all'autorità di controllo capofila di modificare il progetto di decisione o il progetto di decisione riveduto, il comitato decide se la motivazione debba essere corredata delle obiezioni pertinenti e motivate accolte sulla cui base il comitato intende adottare la decisione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le parti oggetto dell'indagine e/o, in caso di rigetto totale o parziale del reclamo, il reclamante dispongono di una settimana dal ricevimento della motivazione di cui al paragrafo 1 per comunicare le proprie opinioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine di cui al paragrafo 2 è prorogato di una settimana se il comitato proroga il termine per l'adozione della decisione vincolante a norma dell'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine per l'adozione della decisione vincolante del comitato di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 non decorre durante la decorrenza dei termini di cui ai paragrafi 2 e 3.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		179</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 25</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedura relativa a una decisione a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando deferisce una questione al comitato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/679, l'autorità di controllo che deferisce la questione relativa alla competenza per lo stabilimento principale fornisce al comitato tutti i seguenti documenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una sintesi dei fatti pertinenti;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la valutazione di tali fatti per quanto riguarda le condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le opinioni espresse dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento il cui stabilimento principale è oggetto del deferimento;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le opinioni delle altre autorità di controllo interessate dal deferimento;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi altro documento o informazione che l'autorità di controllo del deferimento ritenga utile e necessario per comporre la questione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento dei documenti di cui al paragrafo 1.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		180</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>le opinioni dell'autorità di controllo che deferisce la questione o della Commissione in merito al fatto che un'autorità di controllo fosse tenuta a comunicare il progetto di decisione al comitato a norma dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, o non abbia dato seguito a un parere del comitato emesso a norma dell'articolo 64 del regolamento (UE) 2016/679, a seconda dei casi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa una spiegazione dei punti cui non è stato dato seguito e un riferimento alla parte pertinente della decisione adottata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		181</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presidente del comitato informa tutte le autorità di controllo in merito al deferimento al comitato a norma del paragrafo 1, in modo da consentire alle autorità di controllo di rendere note le loro opinioni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		182</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Il presidente del comitato registra il deferimento entro una settimana dal ricevimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tutti i</STRING></STRING> documenti di cui ai paragrafi 1 e 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		183</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 26 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Determinazioni procedurali da parte del comitato</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A norma dell'articolo 66 del regolamento (UE) 2016/679, un'autorità di controllo può chiedere al comitato di adottare una decisione vincolante d'urgenza sotto forma di determinazione procedurale su qualsiasi controversia procedurale che dovesse insorgere tra le autorità di controllo nei casi previsti dal presente regolamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove l'autorità di controllo capofila ritenga di non poter rispettare il termine di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ter, o all'articolo 5 bis, paragrafo 3, soprattutto a causa della necessità di indagini fattuali eccezionalmente complesse, chiede al comitato di adottare una decisione vincolante d'urgenza a norma del paragrafo 1, riguardo a una proroga del termine fino a ulteriori nove mesi. L'autorità di controllo dimostra che, nonostante il rispetto dell'articolo 2 quater, paragrafo 1, la proroga richiesta è inevitabile.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le richieste di cui ai paragrafi 1 e 2 contengono almeno:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i fatti invocati e qualsiasi prova a disposizione dell'autorità o della parte;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la base giuridica della richiesta;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la determinazione a norma del paragrafo 1 o la proroga del termine ai sensi del paragrafo 2 che l'autorità o la parte chiedono al comitato;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro due settimane, il comitato decide sulla base delle informazioni a sua disposizione oppure respinge la domanda. Le determinazioni sono vincolanti per le autorità di controllo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		184</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 26 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 26 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti dell'autorità di controllo</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatti salvi i mezzi di ricorso esistenti ai sensi dell'articolo 78 del regolamento (UE) 2016/679 e qualsiasi altro ricorso amministrativo o extragiudiziale, ciascuna parte del procedimento ha diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora l'autorità di controllo alla quale è stato proposto il reclamo non si avvalga dei propri poteri per garantire che un'altra autorità di controllo porti avanti la procedura;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora l'autorità di controllo capofila non rispetti i termini di cui al regolamento (UE) 2016/679 e al presente regolamento; o</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora l'autorità di controllo non rispetti una decisione vincolante del comitato.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi parte della procedura o organismo senza scopo di lucro ai sensi dell'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 può proporre un ricorso ai sensi del paragrafo 1, lettera c), se ritiene che i diritti di cui un interessato gode a norma del regolamento (UE) 2016/679 siano stati violati in seguito al trattamento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un organo giurisdizionale che esercita il riesame a norma del paragrafo 1 ritenga che un'autorità di controllo non abbia adempiuto i propri obblighi, ha la facoltà di disporre che l'autorità di controllo adotti l'azione necessaria.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		185</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi gli elementi di prova di una violazione del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		186</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>una descrizione della misura provvisoria adottata sul <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proprio</STRING></STRING> territorio, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>una descrizione della misura provvisoria adottata sul territorio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede il parere</STRING></STRING>, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, compresa la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		187</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>una giustificazione dell'urgenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'adozione</STRING></STRING> di misure definitive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo richiedente</STRING></STRING>, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>una giustificazione dell'urgenza di misure definitive, compresa una spiegazione dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione delle misure in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		188</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'autorità richiedente non è l'autorità di controllo capofila, le opinioni dell'autorità di controllo capofila.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		189</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 27 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il parere d'urgenza del comitato è destinato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che ha presentato la richiesta</STRING></STRING>. Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'</STRING></STRING>autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedente</STRING></STRING> di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Il parere d'urgenza del comitato è destinato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tutte le</STRING></STRING> autorità di controllo. Esso è simile a un parere ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e consente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle</STRING></STRING> autorità di mantenere o modificare la misura provvisoria in linea con gli obblighi di cui al paragrafo 7 di tale articolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		190</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Decisioni d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679</P></OLD><NEW><P>Decisioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vincolanti</STRING></STRING> d'urgenza a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		191</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La richiesta di decisione d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima della scadenza</STRING></STRING> delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La richiesta di decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vincolante</STRING></STRING> d'urgenza del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 è presentata al più tardi tre settimane <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo l'adozione</STRING></STRING> delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 61, paragrafo 8, dell'articolo 62, paragrafo 7, o dell'articolo 66, paragrafo 1, di tale regolamento. La richiesta contiene tutti i seguenti elementi:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		192</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>una sintesi dei fatti pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi gli elementi di prova di una violazione del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		193</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>la misura provvisoria adottata nel territorio dello Stato membro dell'autorità di controllo che richiede la decisione, la relativa durata e la motivazione della sua adozione, in particolare la giustificazione dell'urgenza dell'intervento per proteggere i diritti e le libertà degli interessati;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		194</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dallo stabilimento locale delle</STRING></STRING> parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>informazioni su eventuali misure investigative adottate sul proprio territorio e risposte ricevute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle</STRING></STRING> parti oggetto dell'indagine o qualsiasi altra informazione in possesso dell'autorità di controllo richiedente;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		195</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nel territorio dell'autorità di controllo richiedente</STRING></STRING>, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING>, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>una giustificazione dell'urgenza dell'adozione di misure definitive, tenendo conto dell'eccezionalità delle circostanze che richiedono l'adozione della misura definitiva, o la prova che un'autorità di controllo non ha <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornito le informazioni di cui all'articolo 61, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/679 o non ha</STRING></STRING> risposto a una richiesta a norma dell'articolo 61, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8</STRING></STRING>, o dell'articolo 62, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		196</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera f</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P>ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabile</STRING></STRING>, le opinioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello stabilimento locale </STRING></STRING>delle parti oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P>ove <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibile</STRING></STRING>, le opinioni delle parti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Nel caso in cui l'autorità richiedente non sia l'autorità di controllo capofila, l'autorità richiedente concede il diritto di essere ascoltate alle parti </STRING></STRING>oggetto dell'indagine nei cui confronti sono state adottate misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		197</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La decisione d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che ha presentato la richiesta</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consente all'</STRING></STRING>autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">richiedente di mantenere o modificare la misura provvisoria</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La decisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vincolante</STRING></STRING> d'urgenza di cui al paragrafo 1 è destinata all'autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">capofila</STRING></STRING> e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tutte le autorità di controllo interessate</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e specifica le </STRING></STRING>autorità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di controllo che dovrebbero adottare misure definitive, se del caso, alla luce del parere o della decisione urgente del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		198</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità di controllo destinataria della decisione le adotta prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Se il comitato adotta una decisione vincolante d'urgenza secondo cui dovrebbero essere adottate misure definitive, l'autorità o le autorità di controllo destinatarie della decisione le adottano prima della scadenza delle misure provvisorie adottate a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		199</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>autorità di controllo che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha presentato la richiesta di cui al paragrafo 1</STRING></STRING> notifica la propria decisione sulle misure definitive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allo stabilimento del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento nel territorio del proprio Stato membro</STRING></STRING> e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della misura definitiva</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'</STRING></STRING>autorità di controllo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competente ad adottare misure definitive</STRING></STRING> notifica la propria decisione sulle misure definitive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle parti oggetto dell'indagine</STRING></STRING> e ne informa il comitato. Se l'autorità di controllo capofila non è l'autorità richiedente, l'autorità richiedente informa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le parti oggetto dell'indagine nei confronti delle quali sono state adottate le misure provvisorie in merito alla decisione del comitato e alle misure definitive adottate dall'</STRING></STRING>autorità di controllo capofila<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. L'autorità di controllo che riceve il reclamo informa il reclamante della decisione del comitato e delle misure definitive adottate dall'autorità di controllo capofila</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		200</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 28 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ricorsi contro le determinazioni procedurali</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I ricorsi contro le determinazioni procedurali da parte di un'autorità di controllo ai sensi del diritto nazionale sono presentati solo insieme al ricorso contro la decisione definitiva sostanziale. I termini per i ricorsi contro le determinazioni procedurali ai sensi del diritto nazionale applicabile sono prorogati per la durata della procedura dinanzi all'autorità di controllo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		201</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 28 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 28 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Statistiche sull'esecuzione</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo segnalano i seguenti numeri nella loro relazione sull'attività a norma dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2016/679:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di indagini d'ufficio avviate dall'autorità di controllo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di indagini d'ufficio avviate da altre autorità di controllo;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di reclami ricevuti, compreso il numero di reclami archiviati, respinti, ritirati, parzialmente accolti, pienamente accolti o altrimenti chiusi;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di decisioni giuridicamente vincolanti attualmente in fase di ricorso;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero e la durata media delle procedure aperte e decise fino a quel momento ai sensi delle lettere da a) a d);</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di ciascun tipo di misura adottata conformemente all'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale applicabile;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(g)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero e l'importo delle sanzioni pecuniarie irrogate e riscosse a norma degli articoli 83 e 84 del regolamento (UE) 2016/679 o del diritto nazionale pertinente; e</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>(h)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il bilancio annuale e il numero di membri del personale, suddivisi per formazione, compiti e unità organizzative.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di controllo pubblicano la relazione sull'attività per l'anno precedente senza indebito ritardo e comunque non oltre il 30 giugno.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il comitato mette a disposizione del pubblico le informazioni di tutte le autorità di controllo di cui al paragrafo 1 entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno precedente.</STRING></STRING></P></NEW><NOTE><STRING ITALIC="on">(L'articolo 28 è posto nel capo VII "Disposizioni generali e finali")</STRING></NOTE></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		202</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 29</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 29</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decorrenza dei termini e definizione di giorno lavorativo</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I termini previsti dal regolamento (UE) 2016/679 o fissati dalle autorità di controllo in conformità di tale regolamento sono calcolati conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I termini decorrono dal giorno lavorativo successivo all'evento cui si riferisce la pertinente disposizione del regolamento (UE) 2016/679 o del presente regolamento.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">__________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell'8.6.1971, pag. 1).</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		203</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>I capi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">III e IV</STRING></STRING> si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P>I capi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I, II e III</STRING></STRING> si applicano alle indagini d'ufficio avviate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e alle indagini basate su un reclamo proposto dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		204</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il capo V si applica</STRING></STRING> a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I capi V e VI si applicano</STRING></STRING> a tutti i casi sottoposti al meccanismo di composizione delle controversie a norma dell'articolo 65<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e della procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 66, paragrafi 2 e 3</STRING></STRING> del regolamento (UE) 2016/679 dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		205</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fino al ... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento], l'autorità di controllo capofila fornisce alle altre autorità di controllo, su richiesta, tutti i documenti contenuti nel proprio fascicolo con altri mezzi elettronici.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		206</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 30 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 30 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione e riesame</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta e riesamina il presente regolamento nell'ambito delle sue relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 97 del regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		207</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entrata in vigore</P></OLD><NEW><P>Entrata in vigore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e applicazione</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		208</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 31 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esso si applica a decorrere dal ... [un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, l'articolo 2 ter, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 2 ter, paragrafo 3, ultima frase, l'articolo 2 quater, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 2 quater, paragrafo 5, l'articolo 2 quinquies, paragrafi 3 e 6, l'articolo 8, paragrafo 1, e l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a), si applicano a decorrere dal ... [sei mesi dalla data di applicazione del presente regolamento].</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		209</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte A – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Identificazione della persona o del soggetto che propone il reclamo</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Identificazione della persona o del soggetto che propone il reclamo</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il reclamante è una persona fisica, fornire un mezzo di identificazione</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P>Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stato</STRING></STRING> debitamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituito</STRING></STRING> secondo il diritto di uno Stato membro.</P></OLD><NEW><P>Se il reclamo è proposto da un organismo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, un'organizzazione o un'associazione</STRING></STRING> di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'organizzazione o l'associazione</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono stati</STRING></STRING> debitamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituiti</STRING></STRING> secondo il diritto di uno Stato membro.</P></NEW><OLD><P>Se il reclamo è proposto in base all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo che propone il reclamo agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato.</P></OLD><NEW><P>Se il reclamo è proposto in base all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, fornire la prova che l'organismo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'organizzazione o l'associazione</STRING></STRING> che propone il reclamo agisce sulla base del mandato conferito dall'interessato.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-------</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Ad esempio passaporto, patente di guida, carta d'identità nazionale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		210</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte A – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Dati di contatto<STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Dati di contatto<STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></P></NEW><OLD><P>Se il reclamo è proposto per via elettronica, indirizzo e-mail.</P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nome, indirizzo e qualsiasi altro recapito disponibile del reclamante, compreso,</STRING></STRING> se il reclamo è proposto per via elettronica, indirizzo e-mail.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il reclamo è proposto per posta, indirizzo postale.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero di telefono.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P>------------</P></OLD><NEW><P>-----------</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING> Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui al punto 2.</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING> Se il reclamo è proposto da un organismo di cui all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/679 dovrebbero essere fornite tutte le informazioni di cui al punto 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		211</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di regolamento</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Allegato I – Parte A – punto 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Soggetto il cui trattamento dei dati personali viola il regolamento (UE) 2016/679</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Soggetto il cui trattamento dei dati personali viola il regolamento (UE) 2016/679</P></NEW><OLD><P>Fornire tutte le informazioni di cui si è in possesso per facilitare l'identificazione del soggetto nei cui confronti è proposto il reclamo.</P></OLD><NEW><P>Fornire tutte le informazioni di cui si è in possesso per facilitare l'identificazione del soggetto nei cui confronti è proposto il reclamo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi il nome, l'indirizzo e qualsiasi altro recapito di tale soggetto.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></DECISION></TXTLST></SDOCTA>