<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF3" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0204</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Monitoraggio del suolo e resilienza (direttiva sul monitoraggio del suolo)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0138/2024 - Relatore: Martin Hojsík)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio e la resilienza del suolo (Normativa sul monitoraggio del suolo) (COM(2023)0416 – C9-0234/2023 – 2023/0232(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0416),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0234/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato presentato dalla Prima camera dei Paesi Bassi e dalla Seconda camera dei Paesi Bassi nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 ottobre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/887, 6.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/887/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0138/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0232</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sul monitoraggio del suolo e la resilienza (Normativa sul monitoraggio del suolo)</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il suolo è una risorsa vitale, limitata, non rinnovabile e insostituibile, fondamentale per l'economia, l'ambiente e la società.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>I suoli sani sono in buone condizioni chimiche, biologiche e fisiche e sono quindi in grado di fornire servizi ecosistemici vitali per gli esseri umani e l'ambiente: alimenti sicuri, nutrienti e sufficienti, biomassa, acqua pulita, ciclo dei nutrienti, stoccaggio del carbonio e habitat per la biodiversità. Il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">suolo è essenziale per garantire la sicurezza alimentare. Secondo le stime, il </STRING></STRING>60-70 % dei suoli dell'Unione è però deteriorato e continua a deteriorarsi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 1]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il degrado del suolo costa all'Unione decine di miliardi di euro all'anno. La salute del suolo incide sulla fornitura di servizi ecosistemici che hanno un importante resa economica. <STRING STRIKE="on">La gestione sostenibile e la rigenerazione dei suoli poggiano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il suo miglioramento poggia</STRING></STRING> su solide ragioni economiche che possono aumentare significativamente il valore e il prezzo dei terreni nell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, possono essere necessari fino a 1 000 anni per produrre un solo centimetro di suolo, mentre il processo di degradazione e la perdita completa del suolo possono avvenire rapidamente. [Em. 2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Il Green Deal europeo<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo" COM(2019) 640 final.</FIELD></FOOTNOTE> ha definito una tabella di marcia ambiziosa per trasformare l'Unione in una società giusta e prospera, dotata di un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che mira a proteggere, conservare e migliorare il capitale naturale dell'Unione e a proteggere la salute e il benessere dei cittadini. Nell'ambito del Green Deal europeo, la Commissione ha adottato la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita" COM(2020) 380 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia "dal produttore al consumatore"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente" COM(2020) 381 final.</FIELD></FOOTNOTE>, il piano d'azione per l'inquinamento zero<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo", COM(2021) 400 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", COM(2021) 82 final.</FIELD></FOOTNOTE> e la strategia dell'UE per il suolo per il 2030<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", COM (2021) 699 final.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>L'Unione ha sottoscritto l'Agenda 2030 e i relativi obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS)<FOOTNOTE><FIELD>https://sdgs.un.org/goals</FIELD></FOOTNOTE>. I suoli sani contribuiscono direttamente al conseguimento di vari OSS, in particolare l'OSS 2 (sconfiggere la fame), l'OSS 3 (salute e benessere), l'OSS 6 (acqua pulita e servizi igienico-sanitari), l'OSS 11 (città e comunità sostenibili), l'OSS 12 (consumo e produzione responsabili), l'OSS 13 (lotta contro il cambiamento climatico) e l'OSS 15 (la vita sulla terra). L'OSS 15.3 è volto a lottare contro la desertificazione, ripristinare le terre degradate, anche quelle colpite da desertificazione, siccità e inondazioni, e battersi per ottenere un mondo privo di degrado del suolo entro il 2030.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>L'Unione e i suoi Stati membri, parti della convenzione sulla diversità biologica approvata con decisione 93/626/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica (GU L 309 del 13.12.1993, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, in occasione della 15<STRING SUPERSCRIPT="on">a</STRING> conferenza delle parti hanno convenuto il quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal<FOOTNOTE><FIELD>Decisione adottata dalla conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica il 19 dicembre 2022, 15/4. Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal.</FIELD></FOOTNOTE>, che comprende vari obiettivi globali orientati all'azione per il 2030 rilevanti per la salute del suolo. È necessario ripristinare, mantenere e migliorare l'apporto della natura alle persone, compresa la salute del suolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>L'Unione e i suoi Stati membri, parti della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione (UNCCD), approvata con decisione 98/216/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione 98/216/CE del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa (GU L 83 del 19.3.1998, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, si sono impegnati a combattere la desertificazione e ad attenuare gli effetti della siccità nei paesi colpiti. Tredici Stati membri<FOOTNOTE><FIELD>Bulgaria, Cipro, Croazia, Grecia, Italia, Lettonia, Malta, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Ungheria.</FIELD></FOOTNOTE> si sono dichiarati parti colpite dalla desertificazione ai sensi dell'UNCDD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Nel contesto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), la terra e il suolo sono considerati contemporaneamente una fonte e un pozzo di carbonio. L'Unione e gli Stati membri, in quanto parti contraenti, si sono impegnati a promuovere la gestione, la conservazione e il potenziamento sostenibili dei pozzi e dei serbatoi di carbonio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>In base alla strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 è indispensabile intensificare gli sforzi per proteggere la fertilità del suolo, ridurne l'erosione e aumentare la materia organica che vi è contenuta, ed è auspicabile farlo adottando pratiche sostenibili di gestione del suolo. Servono passi avanti sostanziali anche su altri fronti: il censimento dei siti contaminati, il ripristino dei suoli degradati, la definizione delle condizioni che ne determinano il buono stato ecologico, l'introduzione di obiettivi di ripristino e il miglioramento del monitoraggio della qualità del suolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>La strategia dell'UE per il suolo per il 2030 definisce la visione a lungo termine secondo la quale entro il 2050 tutti gli ecosistemi del suolo dell'UE siano sani e quindi più resilienti. Un suolo sano può essere decisivo nel contribuire ad affrontare gli obiettivi dell'Unione della neutralità climatica e della resilienza ai cambiamenti climatici, grazie allo sviluppo di una (bio)economia pulita e circolare, all'inversione della perdita di biodiversità, alla salvaguardia della salute umana, all'arresto della desertificazione e all'inversione del degrado dei terreni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>I finanziamenti sono indispensabili per consentire la transizione verso suoli sani. Il quadro finanziario pluriennale offre diverse opportunità di finanziamento per proteggere, gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli. "Un patto europeo per i suoli" è una delle cinque missioni dell'UE del programma Orizzonte Europa, specificamente dedicata alla promozione della salute del suolo. La missione per i suoli è uno strumento fondamentale per l'attuazione della presente direttiva: mira a guidare la transizione verso suoli sani finanziando un ambizioso programma di ricerca e innovazione, istituendo una rete di 100 "laboratori viventi" (esperimenti e innovazione in un laboratorio sul terreno) e "fari" (luoghi che mettono in mostra le buone pratiche), nelle zone rurali e urbane, promuovendo lo sviluppo di un quadro armonizzato di monitoraggio del suolo e aumentando la consapevolezza dell'importanza del suolo. Tra gli altri programmi dell'Unione che contribuiscono alla sanità dei suoli vi sono la politica agricola comune, i fondi della politica di coesione, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, il programma di lavoro di Orizzonte Europa, lo strumento di sostegno tecnico, il dispositivo per la ripresa e la resilienza e InvestEU.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché l'obiettivo di pervenire a un buono stato di salute per tutti i suoli dell'Unione è di interesse comune, è necessario aumentare la mobilitazione delle risorse per sostenere l'adozione di pratiche di gestione sostenibile del suolo e di pratiche rigenerative, anche attraverso il sostegno della Banca europea per gli investimenti mediante meccanismi di riduzione dei rischi. La Commissione dovrebbe valutare le esigenze e le lacune finanziarie complessive e, se necessario, mettere in atto risorse finanziarie aggiuntive per il periodo successivo al 2027 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale e adottare misure volte a garantire la coerenza delle politiche in relazione agli obiettivi della presente direttiva. [Em. 3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Nella strategia per il suolo per il 2030 la Commissione aveva annunciato una proposta legislativa sulla salute del suolo per realizzare gli obiettivi della strategia e quindi una buona salute del suolo in tutta l'UE entro il 2050. Nella risoluzione del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo<FOOTNOTE><FIELD>Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo (2021/2548(RSP)).</FIELD></FOOTNOTE> il Parlamento europeo ha sottolineato l'importanza di proteggere il suolo e di promuovere la salubrità dei suoli nell'Unione, tenendo conto del persistere del degrado nonostante l'azione limitata e diseguale in alcuni Stati membri. Il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a elaborare un quadro giuridico comune a livello dell'UE, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà, per la protezione e l'uso sostenibile del suolo, affrontando tutte le principali minacce per il suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo ha sottolineato i rischi derivanti dall'assenza di condizioni di parità tra gli Stati membri e dai loro diversi regimi di protezione del suolo per il funzionamento del mercato interno e il forte potenziale per stimolare la concorrenza leale nel settore privato, sviluppare soluzioni innovative e know-how e rafforzare l'esportazione di tecnologie al di fuori dell'Unione. [Em. 4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Nelle conclusioni del 23 ottobre 2020<FOOTNOTE><FIELD>Conclusioni del Consiglio: Biodiversità - Perché non possiamo più indugiare, 12210/20.</FIELD></FOOTNOTE> il Consiglio aveva sostenuto la Commissione nell'intensificazione degli sforzi tesi a una migliore protezione dei suoli e della biodiversità dei suoli in quanto risorsa non rinnovabile di importanza vitale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce l'obiettivo vincolante della neutralità climatica nell'Unione entro il 2050 e successivamente delle emissioni negative, assegnando la priorità a riduzioni rapide e prevedibili delle emissioni e, nel contempo, potenziando gli assorbimenti dai pozzi naturali. La gestione sostenibile del suolo si traduce in un aumento del sequestro del carbonio e, nella maggior parte dei casi, in benefici collaterali per gli ecosistemi e la biodiversità. La comunicazione della Commissione "Cicli del carbonio sostenibili"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, "Cicli del carbonio sostenibili", COM(2021) 800 final.</FIELD></FOOTNOTE> ha sottolineato la necessità di identificare in modo chiaro e trasparente le attività che assorbono inequivocabilmente carbonio dall'atmosfera, elaborando un quadro UE per la certificazione degli assorbimenti dagli ecosistemi naturali, suoli compresi. Il regolamento riveduto sull'uso del suolo, sui cambiamenti di uso del suolo e sulla silvicoltura non solo considera il carbonio nel suolo determinante per raggiungere gli obiettivi intermedi sul ‏percorso verso un'Europa climaticamente neutra, ma invita gli Stati membri a predisporre un sistema per il monitoraggio delle riserve di carbonio nel suolo, servendosi, tra l'altro, dell'insieme di dati sull'uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Nella comunicazione sull'adattamento ai cambiamenti climatici<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", COM(2021) 82 final.</FIELD></FOOTNOTE> la Commissione ha sottolineato che nell'entroterra l'utilizzo di soluzioni basate sulla natura, tra cui il recupero della funzione di assorbimento dei suoli, rafforzerà l'approvvigionamento di acqua pulita e dolce, ridurrà il rischio di inondazioni e attenuerà gli effetti della siccità. È importante massimizzare la capacità del suolo di trattenere e depurare l'acqua e ridurre l'inquinamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Nel piano d'azione verso l'inquinamento zero la Commissione definisce la visione per il 2050: l'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo è ridotto a livelli che non sono più considerati nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali e che rispettano limiti sostenibili per il nostro pianeta, così da creare un ambiente privo di sostanze tossiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>La comunicazione della Commissione sulla salvaguardia della sicurezza alimentare e il rafforzamento della resilienza dei sistemi alimentari<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Proteggere la sicurezza alimentare e rafforzare la resilienza dei sistemi alimentari, COM(2022) 133 final.</FIELD></FOOTNOTE> ha sottolineato che la sostenibilità alimentare è fondamentale per la sicurezza alimentare. Suoli sani rendono il sistema alimentare dell'Unione più resiliente, e sono alla base di un'alimentazione nutriente in quantità sufficiente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P><STRING STRIKE="on">Sono necessarie</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È fondamentale stabilire</STRING></STRING> misure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> adeguate</STRING></STRING> per monitorare e valutare la salute dei suoli<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in modo armonizzato a livello dell'Unione</STRING></STRING>, gestirli in modo sostenibile, affrontare il problema delle contaminazioni per ripristinare la salute dei suoli entro il 2050, mantenerli in buone condizioni e conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di clima e biodiversità, prevenire e combattere la siccità e le catastrofi naturali, proteggere la salute umana e garantire la sicurezza alimentare.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 5]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>I suoli ospitano oltre il 25 % della biodiversità e sono il secondo comparto di carbonio del pianeta. Grazie alla capacità di catturare e stoccare il carbonio, i suoli sani contribuiscono a conseguire gli obiettivi dell'Unione in materia di cambiamenti climatici.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La biodiversità del suolo comprende microrganismi, tra cui batteri, funghi, protozoi e nematodi, nonché organismi più grandi come lombrichi, insetti e radici delle piante, che contribuiscono collettivamente alla diversità ecologica e funzionale degli ecosistemi del suolo. </STRING></STRING>I suoli sani offrono un habitat favorevole agli organismi e sono indispensabili per migliorare la biodiversità e la stabilità degli ecosistemi. La biodiversità è capillarmente interconnessa sotto e sopra il suolo e interagisce in relazioni mutualistiche (i funghi micorrizici, ad esempio, collegano le radici delle piante).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 6]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La materia organica del suolo è fondamentale per la fornitura dei servizi e delle funzioni ecosistemici del suolo, in quanto riduce il degrado, l'erosione e la compattazione del suolo e nel contempo aumenta le capacità del suolo e del carbonio organico del suolo di tamponamento, ritenzione dell'acqua e scambio di cationi, che in ultima analisi potrebbe aumentare la resa delle colture. Inoltre, la materia organica del suolo incide positivamente sulla biodiversità del suolo e potrebbe aumentare il carbonio sequestrato nei suoli, contribuendo in tal modo alla mitigazione dei cambiamenti climatici. [Em. 7]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Inondazioni, incendi boschivi ed eventi meteorologici estremi sono rischi di catastrofi naturali che destano la massima preoccupazione in tutta Europa. La preoccupazione per la siccità e la carenza idrica è in rapido aumento nell'Unione. Nel 2020 gli Stati membri che hanno considerato siccità e carenza idrica rischi emergenti o rischi di catastrofi legate al clima sono stati 24 rispetto a soltanto 11 nel 2015. La sanità dei suoli è fondamentale per resistere alla siccità e alle catastrofi naturali. Le pratiche che migliorano la ritenzione idrica e la disponibilità di nutrienti nei suoli, la struttura, la biodiversità del suolo e il sequestro del carbonio aumentano la capacità degli ecosistemi, delle piante e delle colture di resistere e riprendersi da siccità, calamità naturali, ondate di calore ed eventi meteorologici estremi che in futuro diventeranno più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Senza un'adeguata gestione del suolo, la siccità e le catastrofi naturali degradano il suolo e lo rendono insalubre. Il miglioramento della salute del suolo contribuisce ad attenuare le perdite economiche e gli incidenti mortali associati agli eventi estremi legati al clima, pari a circa 560 miliardi di EUR e a oltre 182 000 vittime nell'Unione tra il 1980 e il 2021.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>La salute del suolo contribuisce direttamente alla salute e al benessere del genere umano. I suoli sani danno alimenti sicuri e nutrienti e sono in grado di filtrare i contaminanti, preservando in tal modo la qualità dell'acqua potabile. La contaminazione del suolo può danneggiare la salute umana per ingestione, inalazione o contatto cutaneo. L'esposizione dell'uomo alla comunità microbica di un suolo sano serve a sviluppare il sistema immunitario e la resistenza a determinate malattie e allergie. I suoli sani favoriscono la crescita di alberi, fiori, erba e creano infrastrutture verdi che offrono valore estetico, benessere e qualità della vita.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È stato osservato che spesso le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS ) contaminano le acque sotterranee, le acque superficiali e il suolo. Tali sostanze sono in grado di alterare le proprietà e le strutture del suolo e tra gli effetti segnalati figurano la diminuzione della respirazione del suolo e degli aggregati stabili all'acqua e l'aumento del pH del suolo. [Em. 8]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Il degrado del suolo incide sulla fertilità, sulle rese, sulla resistenza ai parassiti e sulla qualità nutrizionale degli alimenti. Poiché il 95 % degli alimenti è prodotto direttamente o indirettamente sul suolo e la popolazione mondiale continua ad aumentare, è fondamentale che questa risorsa naturale limitata resti sana ai fini della sicurezza alimentare a lungo termine e della produttività e redditività dell'agricoltura unionale. Le pratiche di gestione sostenibile del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui quelle definite dalla politica agricola comune,</STRING></STRING> mantengono o migliorano la salute del suolo e contribuiscono alla sostenibilità e alla resilienza del sistema alimentare.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale riguardo è essenziale ridurre le perdite di nutrienti e i residui di pesticidi. [Em. 9]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>L'obiettivo a lungo termine della direttiva è conseguire suoli sani <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in tutta l'Unione entro il 2050. Come fase intermedia, alla luce della conoscenza limitata delle condizioni dei suoli, dell'efficacia e dei costi delle misure volte a rigenerarne la salute, la direttiva adotta un approccio graduale. In un primo tempo si provvederà a istituire un quadro di monitoraggio e a valutare la situazione dei suoli in tutta l'UE. Gli Stati membri dovrebbero definire pratiche di gestione sostenibile del suolo tenendo conto dei principi non vincolanti di cui all'allegato III della presente direttiva. Gli Stati membri dispongono della flessibilità necessaria per decidere in merito alle pratiche concrete da attuare, se del caso, tenendo conto delle condizioni locali e della loro fattibilità, al fine di agevolare il conseguimento di</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">entro il 2050. Come fase intermedia, alla luce della conoscenza limitata delle condizioni dei suoli, dell'efficacia e dei costi delle misure volte a rigenerarne la salute, la direttiva adotta un approccio graduale. In un primo tempo si provvederà a istituire un quadro di monitoraggio e a valutare la situazione dei suoli in tutta l'UE. Sono previste misure per gestire i suoli in modo sostenibile e rigenerare quelli non sani una volta accertate le loro condizioni, senza tuttavia l'obbligo di conseguire</STRING> suoli sani entro il 2050<STRING STRIKE="on"> né traguardi intermedi</STRING>. Questo approccio proporzionale permetterà di preparare con cura, incentivare e mettere in atto la gestione sostenibile del suolo e la rigenerazione dei suoli non sani. In un secondo tempo, una volta disponibili i risultati della prima valutazione dei suoli e l'analisi delle tendenze, la Commissione farà il punto sui progressi compiuti verso l'obiettivo 2050 e sulla relativa esperienza e proporrà un riesame della direttiva se necessario per <STRING STRIKE="on">accelerare i progressi verso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conseguire l'obiettivo per</STRING></STRING> il 2050.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 10]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Per far fronte alle pressioni sui suoli e individuare misure idonee a mantenere o rigenerare la salute del suolo è necessario tenere conto della varietà dei tipi, delle specificità locali e climatiche e dell'uso o della copertura del suolo. È pertanto opportuno che gli Stati membri istituiscano distretti del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in grado di riflettere adeguatamente le condizioni pedoclimatiche e la varietà dei suoli sull'intero territorio nazionale</STRING></STRING>. I distretti del suolo dovrebbero costituire le unità di base per gestire i suoli e per adottare misure conformi ai requisiti stabiliti della presente direttiva, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione della salute del suolo<STRING STRIKE="on">. Per facilitare l'attuazione del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">+OP: inserire nel testo il numero del regolamento relativo alla certificazione per gli assorbimenti di carbonio di cui al documento COM(2022) 672 final e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> è necessario determinare il numero, l'estensione geografica e i confini dei distretti del suolo di ciascuno Stato membro</STRING>. Ogni Stato membro dovrebbe avere un numero minimo di distretti del suolo in funzione delle proprie dimensioni. Il numero minimo di distretti del suolo per ciascuno Stato membro corrisponde almeno al numero di unità territoriali di livello NUTS 1 di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono decidere di istituire i propri distretti del suolo in base al loro numero di unità territoriali NUTS 2 al fine di rispecchiare meglio le loro condizioni locali e le competenze delle rispettive autorità nazionali. [Em. 11]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I distretti del suolo sono il livello più appropriato per l'adozione di programmi di misure e, ove necessario, obiettivi intermedi, anche attraverso piani distrettuali locali, tenendo conto delle condizioni locali e delle opinioni dei portatori di interessi locali, al fine di garantire il miglioramento della classificazione dei rispettivi suoli. Poiché è necessario più tempo per ripristinare i suoli gravemente degradati, è necessario prevedere un periodo di tempo sufficiente, fino a 10 anni, per garantire il miglioramento della loro classificazione ecologica. I suoli registrati come contaminati che sono oggetto di piani specifici di gestione e mitigazione potrebbero essere soggetti a una tempistica diversa. [Em. 12]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Ai fine di una gestione adeguata dei suoli, gli Stati membri dovrebbero designare un'autorità competente per ciascun distretto del suolo. Gli Stati membri dovrebbero poter designare altre autorità competenti al livello opportuno, anche nazionale o regionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche attraverso i territori degli Stati membri.Al fine di ridurre al minimo i costi, gli Stati membri dovrebbero nominare principalmente autorità già istituite. Un'autorità potrebbe essere responsabile di diversi settori, il che potrebbe migliorare la coerenza nell'attuazione della presente direttiva. Nel caso in cui modifichino la ripartizione delle competenze tra le autorità competenti, gli Stati membri devono comunicare tali modifiche alla Commissione per mantenere aggiornate le informazioni. [Em. 13]</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">.</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per disporre di una definizione comune di buono stato del suolo, è necessario definire un insieme minimo comune di criteri misurabili il cui mancato rispetto comporta una perdita critica della capacità del suolo di funzionare come sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici. I criteri dovrebbero riflettere il livello aggiornato di scienza del suolo usandolo da base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di fornire un quadro comune e consentire la comparabilità dei dati, la Commissione dovrebbe adottare, mediante atti delegati, una metodologia per determinare i valori soglia per i descrittori del suolo per ciascuno stato ecologico del suolo. È importante che questa metodologia tenga conto delle evidenze scientifiche più recenti e fornisca i mezzi per tenere in considerazione le diverse condizioni climatiche e tipologie di</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">Per descrivere il degrado del suolo occorre stabilire descrittori che possano essere misurati o stimati. Anche se vi è una notevole varietà di tipi di suolo, di condizioni climatiche e usi del suolo, le attuali conoscenze scientifiche consentono di stabilire criteri a livello unionale per alcuni di tali descrittori del</STRING> suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Utilizzando tale metodologia, </STRING></STRING>gli Stati membri dovrebbero <STRING STRIKE="on">comunque poter adattare i criteri di alcuni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuare progetti di valori soglia per i descrittori del suolo per ciascuno stato ecologico del suolo tenendo conto delle condizioni climatiche, del tipo di suolo, del tipo di superficie e dei dati scientifici e dovrebbero presentarli alla Commissione. Al fine di garantire parità di condizioni tra gli Stati membri ed evitare che gli Stati membri adottino valori soglia che consentono di classificare un suolo simile in modo molto diverso, incidendo in tal modo sugli sforzi necessari per migliorare il relativo stato ecologico del suolo, la Commissione dovrebbe valutare i progetti di valori soglia e la relativa giustificazione scientifica. La Commissione dovrebbe poter chiedere agli Stati membri informazioni supplementari o la revisione dei loro progetti di valori soglia.La Commissione dovrebbe approvare i valori soglia, a condizione che le sue osservazioni siano state adeguatamente prese in considerazione. </STRING></STRING><STRING STRIKE="on">descrittori del suolo in base a specificità nazionali o locali e definire i criteri di altri descrittori per i quali non è al momento possibile stabilire criteri comuni a livello dell'UE. In merito ai descrittori per i quali non è possibile al momento determinare criteri chiari che consentano di distinguere tra stato di salute sano e non sano, sono obbligatori solo il monitoraggio e la valutazione. Sarà questa la base su cui sviluppare detti criteri in futuro. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 14]</STRING></STRING> </P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È necessaria una visione integrata della valutazione della salute del suolo che vada oltre l'esame esclusivo dei fattori di degrado e fornisca un percorso chiaro per il suo miglioramento. La valutazione complessiva dello stato ecologico del suolo dovrebbe, pertanto, essere suddivisa in cinque categorie: "stato ecologico elevato", "stato ecologico buono", "moderato", "suoli degradati" e "suoli gravemente degradati", tenendo conto, tra l'altro, della presenza di fattori di degrado e delle funzioni del suolo. [Em. 15]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per rispettare l'autonomia degli Stati membri disposti ad attuare sistemi di monitoraggio più completi, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra tre livelli di monitoraggio. Il livello 1 fornisce una serie minima di descrittori del suolo. Nel livello 2, il 20 % dei punti di campionamento è determinato secondo il programma LUCAS e sottoposto a campionamento doppio per il monitoraggio continuo e l'istituzione di funzioni di trasferimento, mentre il restante 80 % dei punti di campionamento è determinato dallo Stato membro, anche per il monitoraggio continuo e secondo i criteri stabiliti negli allegati della presente direttiva. Nei livelli 1 e 2, il 20 % dei punti di campionamento è dedicato a un monitoraggio mirato, consentendo agli Stati membri di ampliare le valutazioni basate sul rischio, condurre indagini o di concentrarsi su zone di particolare interesse. L'istituzione di un approccio con vari livelli aumenta il numero di descrittori del suolo valutati, ma anche il livello di autonomia di cui dispongono gli Stati membri nel determinare le soglie associate allo stato ecologico dei suoli. L'obiettivo principale di tale approccio graduale è consentire a tutti gli Stati membri di attuare i propri sistemi di monitoraggio e di trarre vantaggio dagli attuali sistemi nazionali che già monitorano i suoli. La fase 2 consentirà di colmare le lacune nell'ambito di applicazione e nella portata dei descrittori del suolo considerati. Nella fase 3 il numero di descrittori del suolo è ulteriormente ampliato per affinare particolari aspetti dei sistemi di monitoraggio del suolo. [Em. 16]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Al fine di creare incentivi, gli Stati membri dovrebbero istituire meccanismi per riconoscere gli sforzi compiuti dai proprietari e dai gestori dei terreni per mantenere il suolo in buone condizioni, anche sotto forma di certificazione sanitaria del suolo complementare al quadro normativo dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio, e per sostenere l'attuazione dei criteri di sostenibilità delle energie rinnovabili di cui all'articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">. La Commissione dovrebbe agevolare la certificazione sanitaria del suolo, anche attraverso lo scambio di informazioni e la promozione delle migliori pratiche, la sensibilizzazione e la valutazione delle possibilità di sviluppo di sistemi di certificazione a livello unionale. Le sinergie tra i diversi sistemi di certificazione dovrebbero essere sfruttate il più possibile per ridurre gli oneri amministrativi dei richiedenti. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Alcuni suoli presentano caratteristiche particolari: sono atipici per natura e costituiscono habitat rari di biodiversità, oppure sono paesaggi unici o sono stati fortemente modificati dagli esseri umani. Tali caratteristiche dovrebbero essere prese in considerazione nella definizione di suoli sani e dei requisiti per conseguire la sanità del suolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Il suolo è una risorsa limitata, soggetta a concorrenza sempre crescente per usi diversi. Il consumo di suolo è un processo, spesso determinato da esigenze di sviluppo economico, che trasforma le aree naturali e seminaturali (tra cui terreni agricoli e forestali, giardini e parchi) in terreno artificiale usato come piattaforma per edifici e infrastrutture oppure come fonte diretta di materie prime o come archivio per il patrimonio storico. La trasformazione può causare la perdita spesso irreversibile della capacità del suolo di fornire altri servizi ecosistemici (alimenti e biomassa, cicli dell'acqua e dei nutrienti, base per la biodiversità e lo stoccaggio del carbonio). In particolare, il consumo di suolo interessa spesso i terreni agricoli più fertili e quindi mette a repentaglio la sicurezza alimentare. L'impermeabilizzazione del suolo espone gli insediamenti umani a picchi di inondazioni più alti e a effetti di isole di calore più intensi. È quindi necessario monitorare il consumo e l'impermeabilizzazione del suolo e le rispettive conseguenze sulla capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici. <STRING STRIKE="on">In una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ad integrazione della</STRING></STRING> gestione sostenibile<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> è opportuno stabilire alcuni principi per attenuare l'impatto del consumo di suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 18]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>La valutazione della salute del suolo grazie alla rete di monitoraggio dovrebbe essere accurata e a costi ragionevoli. È quindi opportuno stabilire criteri per i punti di campionamento rappresentativi delle condizioni dei diversi tipi di suolo, delle condizioni climatiche e dell'uso del suolo. La griglia dei punti di campionamento dovrebbe essere determinata con metodi geostatistici ed essere sufficientemente fitta da fornire una stima della superficie dei suoli sani a livello nazionale con un grado d'incertezza del 5 % al massimo. Con questo valore la stima è in genere considerata statisticamente valida e si ha la ragionevole certezza che l'obiettivo è raggiunto.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È importante che la metodologia e il quadro di monitoraggio del suolo includano criteri di campionamento armonizzati, compresa la profondità di campionamento. [Em. 19]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli archivi del suolo conservano un'istantanea del suolo in un momento e in un luogo specifici, consentendo agli Stati membri di utilizzare un unico campione per diversi scopi e di semplificare le attività di campionamento sul campo, riducendo pertanto i costi a lungo termine del monitoraggio in situ. Inoltre, gli archivi del suolo consentono ai ricercatori di rivalutare i suoli del passato nel contesto del presente per una migliore comprensione dei cambiamenti del suolo a lungo termine o per altri scopi di ricerca, compresa la ricerca medica. È pertanto indispensabile che la Commissione, compresi i servizi come il Centro comune di ricerca (JCR), insieme agli Stati membri e all'Osservatorio europeo del suolo, garantisca che i campioni, gli estratti di DNA e i dati grezzi prelevati per conformarsi alla legislazione ambientale dell'Unione e nazionale siano ben conservati in archivi fisici e che i campioni e i dati grezzi di tali archivi siano mantenuti disponibili per ulteriori ricerche e innovazioni. [Em. 20]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A complemento degli inventari nazionali esistenti,</STRING></STRING>la Commissione dovrebbe assistere e sostenere gli Stati membri nel monitoraggio della salute del suolo effettuando e migliorando continuamente il campionamento sistematico in situ e le relative misurazioni del suolo (LUCAS Suolo) nell'ambito dell'indagine a campionamento areale sull'uso e sulla copertura del suolo (LUCAS, Land Use and Coverage Area frame Survey). Lo strumento LUCAS <STRING STRIKE="on">è</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere</STRING></STRING> migliorato e aggiornato per allinearlo pienamente ai requisiti specifici di qualità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e a tutti i descrittori</STRING></STRING> da soddisfare ai fini della presente direttiva. Per alleviare l'onere e sostenere gli Stati membri, è opportuno autorizzarli a tenere conto dei dati sulla salute del suolo rilevati con LUCAS Suolo migliorato. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il programma LUCAS Suolo campionerà e analizzerà almeno il 20 % dei campioni nazionali, contribuendo in tal modo al monitoraggio condotto dagli Stati membri. L'analisi effettuata dal programma LUCAS è essenziale per consentire agli Stati membri di calcolare e calibrare le funzioni di trasferimento valide al fine di consentire loro di continuare a utilizzare una progettazione di monitoraggio alternativa conformemente al livello 2. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione dovrebbe prestare un'assistenza supplementare che può arrivare fino al 50 % del campionamento durante il primo ciclo di monitoraggio nazionale.</STRING></STRING>Gli Stati membri dovrebbero adottare le disposizioni giuridiche necessarie per far sì che la Commissione possa effettuare il campionamento del suolo in situ, anche su terreni di proprietà privata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con il consenso dei proprietari</STRING></STRING>, nel rispetto della legislazione nazionale o unionale applicabile.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 21]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>La Commissione sviluppa servizi di telerilevamento nel contesto di Copernicus come programma orientato agli utenti, quindi a sostegno degli Stati membri. Se opportuno e ai fini della tempestività e dell'efficacia del monitoraggio della salute del suolo, gli Stati membri dovrebbero sfruttare i dati del telerilevamento e i risultati dei servizi Copernicus per monitorare i descrittori del suolo e valutare la salute del suolo. La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente dovrebbero sostenere la ricerca e lo sviluppo di prodotti di telerilevamento del suolo per aiutare gli Stati membri nel monitoraggio dei descrittori del suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione e gli Stati membri dovrebbero sostenere ulteriormente l'uso di tecnologie digitali affidabili e disponibili, quali banche dati elettroniche, sistemi d'informazione geografica, identificazione automatica delle immagini o DNA ambientale, al fine di migliorare la condivisione delle conoscenze e la trasparenza in relazione alla salute del suolo e ridurre i costi delle misurazioni e del monitoraggio del suolo. [Em. 22]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Basandosi sull'osservatorio del suolo dell'UE esistente e sul relativo aggiornamento, la Commissione dovrebbe istituire un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che sia compatibile con la strategia dell'UE per i dati<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final.</FIELD></FOOTNOTE> e gli spazi dei dati dell'UE e che funga da punto d'accesso ai dati sul suolo provenienti da varie fonti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dati sulla salute del suolo dovrebbero essere resi pubblici in un formato che possa essere utilizzato dalla comunità di ricerca, dai proprietari terrieri e dai gestori, dai consulenti che operano nell'ambito del sistema di consulenza aziendale e dal pubblico, garantendo il rispetto del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali. </STRING></STRING>Il portale dovrebbe contenere innanzitutto i dati raccolti dagli Stati membri e dalla Commissione a norma della presente direttiva. Dovrebbe essere possibile integrare nel portale, su base volontaria, altri dati sul suolo raccolti dagli Stati membri o da altre parti (in particolare i dati derivanti dai progetti nell'ambito di Orizzonte Europa e della missione "Un patto europeo per i suoli"), se soddisfano determinati requisiti di formato e specifiche. La Commissione dovrebbe specificare i requisiti con atti di esecuzione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero garantire che gli istituti di ricerca dispongano di tutti i dati, su loro richiesta. [Em. 23]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>È necessario armonizzare i sistemi di monitoraggio del suolo usati negli Stati membri<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> sfruttare le sinergie tra i sistemi unionali e sistemi nazionali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e utilizzare appieno gli strumenti di monitoraggio armonizzati già esistenti, come LUCAS, </STRING></STRING>per disporre di una maggiore compatibilità dei dati in tutta l'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, l'armonizzazione dei sistemi di monitoraggio negli Stati membri contribuirebbe ad aumentare gli investimenti in tecniche e tecnologie avanzate di monitoraggio del suolo. [Em. 24]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Per sfruttare al massimo i dati sulla salute del suolo generati dal monitoraggio a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero facilitarne l'accesso ai portatori di interessi (agricoltori, silvicoltori, proprietari terrieri e autorità locali).</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 25]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Per mantenerne o migliorarne la salute, i suoli devono essere gestiti in modo sostenibile. La gestione sostenibile consentirà la fornitura a lungo termine di servizi del suolo, tra i quali la migliore qualità dell'aria e dell'acqua e la sicurezza alimentare. È quindi opportuno stabilire principi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non vincolanti </STRING></STRING>di gestione sostenibile del suolo per orientare le pratiche di gestione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 26]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Gli strumenti economici, anche quelli della politica agricola comune (PAC) che forniscono sostegno agli agricoltori, svolgono un ruolo cruciale nella transizione verso la gestione sostenibile dei suoli agricoli e, in misura minore, dei suoli forestali. La PAC intende sostenere la salute del suolo attraverso la condizionalità, i regimi ecologici e le misure di sviluppo rurale. Il sostegno finanziario degli agricoltori e silvicoltori che applicano pratiche sostenibili di gestione del suolo può provenire anche dal settore privato. Le etichette volontarie di sostenibilità dell'industria alimentare, del legno, della bioindustria e dell'energia, ad esempio, istituite da portatori di interessi privati, possono tenere conto dei <STRING STRIKE="on">principi di gestione sostenibile</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuiti per migliorare la salute</STRING></STRING> del suolo <STRING STRIKE="on">stabiliti nella</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conformemente alla</STRING></STRING> presente direttiva. I produttori alimentari, di legname e altri produttori di biomassa che seguono detti principi possono ripercuoterli sul valore dei loro prodotti. I "laboratori viventi" e i "fari" della missione per i suoli forniranno finanziamenti supplementari per una rete di siti reali in cui testare, dimostrare e sviluppare soluzioni, anche in materia di sequestro del carbonio nei suoli agricoli. Fatto salvo il principio "chi inquina paga", gli Stati membri dovrebbero fornire sostegno e consulenza ai proprietari e agli utilizzatori dei terreni interessati dalle misure prese a norma della presente direttiva, tenendo conto, in particolare, delle esigenze e delle capacità limitate delle piccole e medie imprese.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 27]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, nei piani strategici della PAC gli Stati membri devono descrivere in che modo l'architettura ambientale e climatica dei piani contribuirà e si conformerà agli obiettivi nazionali a lungo termine stabiliti o derivanti dagli atti legislativi elencati nell'allegato XIII del regolamento suddetto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA 5, 6 e 7) di cui al regolamento (UE) 2021/2115 includono norme per migliorare la gestione della lavorazione del terreno al fine di ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza, per attuare una gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione, per assicurare una copertura minima del suolo al fine di evitare di lasciare nudo il suolo, per garantire la protezione dei suoli nei periodi più sensibili e per attuare la rotazione delle colture sui seminativi. Inoltre, la BCAA 1 sulla protezione dei pascoli permanenti e la BCAA 2 sulla protezione di zone umide e torbiere e dei suoli ad alto contenuto di materia organica sono pertinenti per la protezione del suolo. [Em. 28]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P><STRING STRIKE="on">Per mettere in atto le migliori pratiche sostenibili di gestione del suolo, </STRING>Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente l'impatto della gestione del suolo e adeguare le pratiche e le raccomandazioni, se necessario, tenendo conto delle nuove conoscenze derivanti dalla ricerca e dall'innovazione. Si attendono contributi preziosi dalla missione "Un patto europeo per i suoli" di Orizzonte Europa, in particolare dai "laboratori viventi" e dalle attività a sostegno del monitoraggio del suolo, dell'istruzione in materia di suolo e della partecipazione dei cittadini.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 29]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>La rigenerazione riporta i suoli degradati a una condizione sana. Nel definire le misure di rigenerazione del suolo, gli Stati membri dovrebbero tenere conto dei risultati della valutazione della salute del suolo e adeguare tali misure alle specificità della situazione: al tipo, all'uso e allo stato del suolo e alle condizioni locali, climatiche e ambientali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Per garantire sinergie tra le diverse misure di altri atti legislativi dell'Unione che possono incidere sulla salute del suolo e le misure che saranno attuate per gestire in modo sostenibile e rigenerare i suoli nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere a che le pratiche di gestione sostenibile e rigenerazione del suolo siano coerenti con: i piani nazionali di ripristino adottati a norma del regolamento (UE).../... del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.</FIELD></FOOTNOTE> +; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica;</STRING></STRING>i piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune conformemente al regolamento (UE) 2021/2115; i codici di buona pratica agricola e i programmi d'azione per quanto riguarda le zone vulnerabili designate conformemente alla direttiva 91/676/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>; le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 conformemente alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).</FIELD></FOOTNOTE>; le misure per raggiungere il buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici comprese nei piani di gestione dei bacini idrografici conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>; le misure di gestione dei rischi di alluvioni conformemente alla direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (GU L 288 del 6.11.2007, pag. 27);</FIELD></FOOTNOTE>; i piani di gestione della siccità promossi nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici", COM(2021) 82 final.</FIELD></FOOTNOTE>; i programmi d'azione nazionali stabiliti conformemente all'articolo 10 della convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione; gli obiettivi dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2018/841<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2018/842<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26).</FIELD></FOOTNOTE>; i piani nazionali integrati per l'energia e il clima stabiliti conformemente al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>; i programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico elaborati a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>; le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe stabilite conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).</FIELD></FOOTNOTE>; e i piani d'azione nazionali stabiliti conformemente<STRING STRIKE="on"> al regolamento (UE)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla direttiva 2009/128/CE</STRING></STRING> …/… del Parlamento Europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">+ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 di cui al documento COM(2022) 305 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">+</STRING>. Le pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo dovrebbero essere integrate, per quanto possibile, nei programmi, piani e misure di cui sopra nella misura in cui contribuiscono a raggiungere gli obiettivi. Di conseguenza, gli indicatori e i dati pertinenti, quali gli indicatori di risultato relativi al suolo di cui al regolamento PAC e i dati statistici sugli input e sugli output agricoli comunicati a norma del regolamento (UE) 2022/2379 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2022/2379 relativo alle statistiche sugli input e sugli output agricoli.</FIELD></FOOTNOTE> dovrebbero essere accessibili alle autorità responsabili delle pratiche di gestione sostenibile e di rigenerazione del suolo e della valutazione della salute del suolo, al fine di collegare tali dati e indicatori e consentire una valutazione quanto più accurata possibile dell'efficacia delle misure scelte.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 30]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>I siti contaminati sono dovuti a decenni di attività industriale nell'UE e possono comportare rischi per la salute umana e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animale e </STRING></STRING>per l'ambiente, oggi e in futuro. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Basandosi sulle conoscenze disponibili,</STRING></STRING>è quindi necessario<STRING STRIKE="on"> prima</STRING> individuare e studiare<STRING STRIKE="on"> i</STRING> siti potenzialmente contaminati e poi, se la contaminazione è confermata, valutare i rischi e prendere le misure per <STRING STRIKE="on">far</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">farvi</STRING></STRING> fronte<STRING STRIKE="on"> a quelli inaccettabili</STRING>. Dall'analisi del suolo potrebbe risultare che un sito potenzialmente contaminato di fatto non lo è. In tal caso lo Stato membro non dovrebbe più classificare il sito come potenzialmente contaminato, a meno che nuove prove non indichino altrimenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">31]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Per individuare i siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri dovrebbero raccogliere prove, anche con ricerche nel passato, di incidenti industriali, autorizzazioni ambientali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, indagini sanitarie</STRING></STRING> e notifiche dei cittadini o delle autorità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 32]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Ai fini della tempestività e dell'efficacia delle analisi del suolo nei siti potenzialmente contaminati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come previsto dalla risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile 2021 sulla protezione del suolo, </STRING></STRING>gli Stati membri, oltre all'obbligo di stabilire il termine entro il quale le analisi debbano essere svolte, dovrebbero indicare anche quali eventi specifici ne determinano lo svolgimento. Tra gli eventi determinanti possono figurare la richiesta o la revisione di un permesso ambientale o edilizio o un'autorizzazione richiesta in virtù della legislazione dell'Unione o nazionale, attività di scavo del suolo, cambiamenti di uso del suolo o operazioni su terreni o immobili. Le analisi del suolo possono seguire fasi diverse: studio documentale, visita in loco, analisi preliminare o esplorativa, analisi più dettagliata o descrittiva, prove sul campo o di laboratorio. Se opportuno, anche le relazioni di riferimento e le misure di controllo prese conformemente alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE> possono essere considerate alla stregua di analisi del suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 33]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Nella gestione dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati è necessaria flessibilità per tenere conto di costi, benefici e specificità locali. Gli Stati membri dovrebbero<STRING STRIKE="on"> almeno</STRING> adottare un approccio basato sul rischio che tenga conto della differenza tra le due categorie suddette e consenta di gestire i siti assegnando le risorse in funzione del contesto ambientale, economico e sociale. Le decisioni dovrebbero essere prese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in collaborazione con gli operatori sanitari locali, le autorità sanitarie e la comunità scientifica,</STRING></STRING> in base alla natura e alla portata dei rischi potenziali per la salute umana e per l'ambiente derivanti dall'esposizione ai contaminanti del suolo (ad esempio, l'esposizione di popolazioni vulnerabili come le donne in gravidanza, le persone con disabilità, gli anziani e i bambini)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi l'esposizione e gli effetti cumulativi sulla salute umana, sugli ecosistemi del suolo e sui servizi ecosistemici connessi</STRING></STRING>. L'analisi costi-benefici dell'intervento di bonifica dovrebbe essere <STRING STRIKE="on">positiva</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equilibrata, tenendo conto dei vantaggi per le generazioni future</STRING></STRING>. La soluzione di bonifica ottimale dovrebbe essere sostenibile e scelta secondo un processo decisionale equilibrato che consideri l'impatto ambientale, economico e sociale. La gestione dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati dovrebbe rispettare il principio "chi inquina paga", il principio di precauzione e quello di proporzionalità. Gli Stati membri dovrebbero stabilire la metodologia specifica per determinare, in funzione del sito, i rischi posti dai siti contaminati. Gli Stati membri dovrebbero definire ciò che costituisce un rischio inaccettabile derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche, del principio di precauzione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del parere </STRING></STRING>delle <STRING STRIKE="on">specificità locali</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">autorità sanitarie e degli operatori del settore</STRING></STRING> e dell'uso del suolo attuale e futuro. Al fine di ridurre i rischi posti dai siti contaminati a un livello accettabile per la salute umana e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animale e </STRING></STRING>per l'ambiente, gli Stati membri dovrebbero prendere misure adeguate di riduzione del rischio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, prioritizzando la bonifica in situ o ex situ</STRING></STRING>, compresa la bonifica. Le misure adottate in virtù di altra legislazione dell'Unione, se riducono efficacemente i rischi posti dai siti contaminati, dovrebbero poter essere considerate alla stregua di misure di riduzione del rischio ai sensi della presente direttiva.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 34]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I principi di mitigazione del consumo di suolo dovrebbero agevolare la sicurezza alimentare dell'Unione, tenendo conto nel contempo degli alloggi sostenibili, delle infrastrutture essenziali e dei progetti in materia di energie rinnovabili. [Em. 35] </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Le misure prese in applicazione della presente direttiva dovrebbero tenere conto anche di altri obiettivi strategici dell'UE, quali gli obiettivi perseguiti dal [regolamento (UE) xxxx/xxxx <FOOTNOTE><FIELD>+ OP: inserire nel testo il numero del regolamento che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 di cui al documento COM(2023) 160 e mettere in nota numero, data, titolo e riferimento GU.</FIELD></FOOTNOTE>+] che mirano a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche per l'industria europea.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>La trasparenza è una componente essenziale della politica del suolo e garantisce la responsabilità e la consapevolezza del pubblico, condizioni di mercato eque e il monitoraggio dei progressi compiuti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto istituire e tenere un registro nazionale dei siti contaminati e dei siti potenzialmente contaminati contenente informazioni specifiche per sito che dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico in una base di dati territoriali georeferenziati online. Il registro dovrebbe contenere le informazioni necessarie per far conoscere al pubblico l'esistenza dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati e il modo in cui sono gestiti. Poiché la presenza di contaminazione del suolo non è ancora confermata ma solo sospettata nei siti potenzialmente contaminati, la differenza tra questi e i siti contaminati deve essere comunicata e spiegata correttamente al pubblico per evitare di suscitare inutili preoccupazioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di proteggere i suoli dall'inquinamento da sostanze chimiche emergenti che hanno il potenziale di causare rischi significativi per la salute umana e animale e di contaminare l'aria circostante, le acque superficiali, le acque sotterranee e, successivamente, gli oceani, è necessario stabilire meccanismi politici per individuare e valutare tali sostanze di interesse emergente. A tal proposito, per la contaminazione del suolo dovrebbe essere sviluppato un approccio che consenta il monitoraggio e l'analisi di tali sostanze o gruppi di sostanze attraverso elenchi di controllo, come già avviene per le acque superficiali e sotterranee. Le sostanze o i gruppi di sostanze da includere nell'elenco di controllo dovrebbero essere selezionati tra quelli che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente del suolo o proveniente dall'ambiente del suolo e per i quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Il numero di tali sostanze o gruppi di sostanze da monitorare e analizzare nell'ambito degli elenchi di controllo non dovrebbe essere limitato. [Em. 37]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(48 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze come gli inquinanti organici persistenti, i materiali e le particelle, comprese le microplastiche o le nanoplastiche, rappresentano un evidente rischio per la salute del suolo, ma anche per attività essenziali come lo sviluppo dell'agricoltura. La loro presenza nel suolo può avere implicazioni per la fertilità del suolo, compromettendo così la salute e il sano sviluppo delle colture. È pertanto essenziale che la presente direttiva preveda un quadro di riferimento per le sostanze e i materiali da includere nel monitoraggio dei contaminanti del suolo e per la definizione di norme di qualità ambientale e di una serie di misure per prevenire e rimediare alla contaminazione del suolo da minacce note ed emergenti, ove opportuno. [Em. 38]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>L'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ("TUE") dispone che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. Conformemente alla convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale<FOOTNOTE><FIELD>Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 124 del 17.5.2005, pag. 4).</FIELD></FOOTNOTE> (convenzione di Aarhus), i membri del pubblico interessato dovrebbero avere accesso alla giustizia per contribuire alla tutela del diritto di vivere in un ambiente adeguato alla salute e al benessere delle persone.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>La direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).</FIELD></FOOTNOTE> prescrive la pubblicazione dei dati del settore pubblico in formati liberi e aperti. L'obiettivo generale è continuare a rafforzare l'economia dei dati dell'UE grazie a iniziative volte ad aumentare la quantità di dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interoperabili </STRING></STRING>del settore pubblico messi a disposizione per il riutilizzo, a garantire una concorrenza leale e un facile accesso all'informazione del settore pubblico e a promuovere l'innovazione a livello transfrontaliero basata sui dati<STRING STRIKE="on">. Il principio di base è che i dati delle amministrazioni pubbliche dovrebbero essere aperti per definizione e design</STRING>. La direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).</FIELD></FOOTNOTE> è mirata a garantire il diritto di accesso all'informazione ambientale negli Stati membri in linea con la convenzione di Aarhus. La convenzione di Aarhus e la direttiva 2003/4/CE prevedono obblighi di ampia portata intesi sia a rendere disponibili le informazioni ambientali su richiesta sia a diffonderle attivamente. Anche la direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha un ampio ambito di applicazione e riguarda la condivisione delle informazioni territoriali, compresi i dati sui vari temi ambientali. È importante che le disposizioni della presente direttiva relative all'accesso alle informazioni e alla condivisione di dati siano complementari alle citate direttive e non instaurino un diverso regime giuridico. Di conseguenza, le disposizioni della presente direttiva in materia di informazione del pubblico e in materia di informazioni sul controllo dell'attuazione non dovrebbero pregiudicare le direttive (UE) 2019/1024, 2003/4/CE e 2007/2/CE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 39]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>Ai fini dell'adeguamento necessario delle norme in materia di monitoraggio della salute del suolo, <STRING STRIKE="on">gestione sostenibile del suolo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutazione</STRING></STRING> e gestione dei siti contaminati, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per adeguare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o integrare </STRING></STRING>la presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al fine di adottare una metodologia per la definizione dei valori soglia per i descrittori del suolo che devono essere definiti dagli Stati membri e per adeguare al progresso tecnico e scientifico le metodologie di monitoraggio della salute</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> al progresso tecnico e scientifico, in particolare le metodologie di monitoraggio della salute del suolo, l'elenco dei principi di gestione sostenibile</STRING> del suolo, l'elenco indicativo delle misure di riduzione del rischio, le fasi e i requisiti di valutazione del rischio <STRING STRIKE="on">in funzione del sito e il contenuto del registro dei siti contaminati e potenzialmente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e istituzione dei valori minimi tollerabili in relazione alla definizione di un rischio inaccettabile per la salute e l'ambiente derivante da siti</STRING></STRING> contaminati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>Accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea, del 13 aprile 2016 (GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 40]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione della presente direttiva, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire formato, struttura e modalità dettagliate della comunicazione elettronica dei dati e delle informazioni alla Commissione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>Sei anni dopo l'entrata in vigore la Commissione dovrebbe procedere a una valutazione sulla base di prove e, se opportuno, rivedere la presente direttiva in base ai risultati della valutazione della salute del suolo. La valutazione dovrebbe vagliare in particolare <STRING STRIKE="on">la necessità di requisiti più specifici per rigenerare i suoli non sani e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le lacune e le misure necessarie per</STRING></STRING> raggiungere l'obiettivo di sanità dei suoli prefisso per il 2050<STRING STRIKE="on">.</STRING> La valutazione dovrebbe inoltre vagliare la necessità di adeguare la definizione di suolo sano al progresso scientifico e tecnico aggiungendo disposizioni su alcuni descrittori o criteri in base a nuove prove scientifiche sulla protezione dei suoli o in seguito a un problema specifico in uno Stato membro derivante da nuove circostanze ambientali o climatiche. Conformemente al punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", la valutazione dovrebbe essere basata sui cinque criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE e dovrebbe servire da base per le valutazioni d'impatto di possibili ulteriori misure.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 41]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>Tutti gli Stati membri devono coordinare le rispettive misure necessarie per realizzare la sanità di tutti i suoli entro il 2050 e garantire che i suoli forniscano a lungo termine servizi ecosistemici in tutta l'Unione. Le misure singole degli Stati membri sono risultate insufficienti in quanto il degrado del suolo continua e addirittura peggiora. Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi<FOOTNOTE><FIELD>GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.</FIELD></FOOTNOTE>, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva mira a conseguire l'obiettivo a lungo termine di un suolo sano nell'Unione entro il 2050 sulla base di un quadro coerente per il monitoraggio del suolo e il miglioramento della sua salute. Data la sua natura di direttiva, a norma dell'articolo 288 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la presente direttiva vincola gli Stati membri cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, pur lasciando alle autorità nazionali la facoltà di scegliere la forma e i mezzi per conseguire il risultato. Spetterà pertanto agli Stati membri elaborare le proprie disposizioni normative in merito alle modalità per conseguire gli obiettivi stabiliti nella presente direttiva. Lo strumento proposto della direttiva lascia agli Stati membri molta flessibilità nell'individuare le misure per loro più adeguate e nell'adattare l'approccio alle condizioni locali. Ciò è fondamentale per tenere conto delle specificità regionali e locali per quanto riguarda la variabilità e l'uso del suolo, le condizioni climatiche e gli aspetti socioeconomici. La natura dello strumento implica che i principi stabiliti nella presente direttiva non comportino obblighi diretti per i singoli. [Em. 42]</STRING></STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo I</TI><STI.GR>Disposizioni generali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Obiettivo e oggetto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'obiettivo della direttiva è istituire un quadro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiaro, </STRING></STRING>solido<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, coerente e flessibile</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> coerente</STRING> di monitoraggio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e valutazione </STRING></STRING>del suolo per tutti i suoli nell'UE <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allo scopo di</STRING></STRING> migliorare costantemente la loro salute al fine di conseguire suoli sani entro il 2050 e mantenerli in tali condizioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, impedendo il loro deterioramento,</STRING></STRING> cosicché possano fornire molteplici servizi ecosistemici su una scala sufficiente a soddisfare le esigenze ambientali, sociali ed economiche, possano prevenire e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, possano aumentare la resilienza a difesa dalle catastrofi naturali e <STRING STRIKE="on">a salvaguardia della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rafforzare la</STRING></STRING> sicurezza alimentare, nonché allo scopo di ridurre la contaminazione del suolo a livelli non più considerati nocivi per la salute umana e per l'ambiente.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva istituisce pertanto un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono tenuti a mettere in atto misure tecnicamente fattibili e basate su un'analisi costi-benefici, al fine di conseguire suoli sani entro il 2050. [Em. 43]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva contribuisce all'adempimento degli impegni, degli obiettivi e dei traguardi internazionali e dell'Unione, tra cui quelli contenuti nei seguenti documenti:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il quadro globale di Kunming-Montreal in materia di biodiversità;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'accordo di Parigi;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il settimo programma d'azione dell'UE per l'ambiente (decisione n. 1386/2013/UE);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il settimo programma d'azione dell'UE per l'ambiente (decisione n. 2022/591/UE);</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse (COM(2011)571). [Em. 44]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La presente direttiva stabilisce norme in materia di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>monitoraggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mantenimento, miglioramento, riabilitazione</STRING></STRING> e valutazione della salute del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sulla base del relativo stato ecologico</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 45]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>gestione sostenibile del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>siti contaminati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG>La presente direttiva si applica a tutti i suoli nel territorio degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"suolo": strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso e la superficie della terra, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, esclusi i depositi di materie prime</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 217 e 266]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"stato ecologico del suolo": la qualità ecologica di un suolo valutata in base alla diversità, all'attività biologica e funzionale, all'habitat e alla presenza di fattori di degrado del suolo e determinata sulla base della seguente classificazione:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"stato ecologico del suolo elevato" per i suoli con attività biologica e funzionale elevata;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"stato ecologico buono" per i suoli in uno stato ecologico complessivamente buono, ma che mostrano segni di lievi impatti negativi dovuti a uno o più fattori di degrado;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"stato ecologico moderato" per i suoli che mostrano segni di lievi impatti negativi dovuti a fattori di degrado;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"suoli degradati" per i suoli con chiare evidenze di impatti negativi dovuti a un fattore di degrado; e</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"suoli gravemente degradati" per i suoli con chiare evidenze di impatti negativi dovuti a più fattori di degrado; [Em. 46]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"funzioni ecologiche del suolo": l'insieme di processi e interazioni interrelate all'interno dell'ecosistema del suolo che sostengono la vita, supportano la biodiversità del suolo e ne sono il risultato e mantengono la salute e la produttività generale degli ambienti terrestri, quali il ciclo dei nutrienti, la decomposizione della materia organica, la formazione della struttura del suolo, la filtrazione e la purificazione dell'acqua, l'assorbimento del carbonio e la fornitura di habitat e risorse per una gamma diversificata di organismi; [Em. 47]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"ecosistema": complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un'unità funzionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"servizi ecosistemici": i contributi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diretti e </STRING></STRING>indiretti degli ecosistemi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al benessere della società nel suo complesso e </STRING></STRING>ai benefici economici, sociali, culturali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ambientali</STRING></STRING> e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"biodiversità del suolo": la variazione della vita nel suolo, dai geni alle comunità, e dei complessi ecologici di cui fanno parte, cioè complessi che spaziano dai microhabitat del suolo ai paesaggi; [Em. 49]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"salute del suolo": le condizioni fisiche, chimiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, funzionali</STRING></STRING> e biologiche del suolo che ne determinano la capacità di funzionare come un sistema vitale e di fornire servizi ecosistemici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto dell'utilizzo del suolo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"gestione sostenibile del suolo": le pratiche di gestione del suolo che <STRING STRIKE="on">mantengono o migliorano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mirano a mantenere o migliorare</STRING></STRING> i servizi ecosistemici <STRING STRIKE="on">forniti dal</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del</STRING></STRING> suolo<STRING STRIKE="on"> senza compromettere le funzioni che consentono tali servizi né danneggiare altre proprietà dell'ambiente;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto degli effetti socioeconomici; [Em. 247]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"pratiche di gestione del suolo": le pratiche che incidono sulle qualità fisiche, chimiche o biologiche di un suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"suoli gestiti": i suoli in cui sono attuate pratiche di gestione del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"distretto del suolo": parte di territorio dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di diversi Stati membri </STRING></STRING>da esso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o da essi</STRING></STRING> delimitata conformemente alla presente direttiva;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"valutazione della salute del suolo": valutazione dello stato di salute del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei descrittori del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>"sito contaminato": area delimitata di uno o più appezzamenti in cui è confermato uno stato di contaminazione del suolo causato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla presenza nel suolo di una sostanza o di un materiale in concentrazione tale da poter essere dannosa per la salute umana o per l'ambiente</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">da attività antropogeniche puntuali</STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"descrittore del suolo": parametro che descrive una caratteristica fisica, chimica o biologica della salute del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>"terreno": superficie terrestre non coperta da acqua;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>"copertura del suolo": la copertura fisica e biologica della superficie terrestre;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>"terreno naturale": area in cui l'attività antropica non ha modificato in modo sostanziale le funzioni ecologiche primarie né la composizione delle specie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>"terreno seminaturale": area in cui la biocenosi ha subito modifiche sostanziali per quanto riguarda la composizione, l'equilibrio o la funzione a causa di attività antropiche, ma mantiene un valore potenzialmente elevato in termini di biodiversità e servizi ecosistemici che fornisce;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>"terreno artificiale": terreno utilizzato come piattaforma per edifici e infrastrutture, come fonte diretta di materie prime o come archivio per il patrimonio storico a scapito della capacità del suolo di fornire altri servizi ecosistemici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>"consumo di suolo": conversione di terreni naturali e seminaturali in terreni artificiali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"impermeabilizzazione del suolo": la copertura di un terreno con materiali impermeabili, in particolare quando il terreno viene utilizzato come piattaforma per edifici e infrastrutture; [Em. 54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"deimpermeabilizzazione del suolo": riconversione in suolo funzionale di terreni che non svolgono più le loro funzioni naturali, quali infiltrazione, percolazione e funzionalità idrologica; [Em. 55]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>"funzione di trasferimento": regola matematica che consente di convertire il valore di una misurazione del suolo, effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento, nel valore che si otterrebbe con la metodologia di riferimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>"pubblico interessato": il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all'attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cittadini, i </STRING></STRING>proprietari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i gestori</STRING></STRING> e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animale o </STRING></STRING>dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 56]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi del diritto o della prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone; [Em. 57]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>"contaminazione del suolo": presenza nel suolo di <STRING STRIKE="on">un agente chimico o di </STRING>una sostanza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di un materiale</STRING></STRING> in concentrazione tale da poter <STRING STRIKE="on">essere dannosa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comportare direttamente o indirettamente effetti dannosi</STRING></STRING> per la salute umana o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">animale o </STRING></STRING>per l'ambiente;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 58]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>"contaminante": sostanza che può provocare la contaminazione del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>"rigenerazione": attività intenzionale volta a invertire il degrado del suolo riportandolo a condizioni sane;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>"rischio": possibilità di effetti nocivi per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o animale</STRING></STRING> o per l'ambiente derivanti dall'esposizione alla contaminazione del suolo;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 59]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>"analisi del suolo": processo volto a valutare la presenza e la concentrazione di contaminanti nel suolo, che viene solitamente eseguito in diverse fasi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>"geograficamente esplicite": le informazioni referenziate e memorizzate in modo da consentirne la mappatura e la localizzazione con un elevato grado di dettaglio e precisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>"bonifica del suolo": azione di rigenerazione che riduce, isola o immobilizza le concentrazioni di contaminanti nel suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al di sotto di una soglia di tossicità che permetta di escludere pericoli significativi per gli organismi a contatto con tale suolo, nell'ottica di migliorarne lo status ecologico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 60]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Distretti del suolo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con le autorità locali, regionali e transregionali,</STRING></STRING> istituiscono distretti del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base, se del caso, di unità amministrative esistenti</STRING></STRING> su tutto il loro territorio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e nei territori transfrontalieri insieme agli Stati membri limitrofi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 61]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Il numero di distretti del suolo per ciascuno Stato membro corrisponde almeno al numero di unità territoriali di livello NUTS 1 istituite a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 221/rev1]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel definire l'estensione geografica dei distretti del suolo, gli Stati membri <STRING STRIKE="on">possono tenere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tengono</STRING></STRING> conto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'uso del suolo, delle strutture governative e</STRING></STRING> delle unità amministrative esistenti e all'interno di ciascun distretto devono <STRING STRIKE="on">perseguire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">privilegiare</STRING></STRING> l'omogeneità per quanto riguarda i seguenti parametri:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>tipo di suolo quale definito nella base di riferimento mondiale per le risorse pedologiche<FOOTNOTE><FIELD>https://www.fao.org/soils-portal/data-hub/soil-classification/world-reference-base/en/</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>condizioni climatiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>zona ambientale quale descritta nella relazione n. 2281 elaborata da Alterra<FOOTNOTE><FIELD>M.J. Metzger, A.D. Shkaruba, R.H.G. Jongman e R.G.H. Bunce, "Descriptions of the European Environmental Zones and Strata", Alterra Report 2281, ISSN 1566-7197.</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>uso o copertura del suolo utilizzati nel programma di indagine statistica LUCAS (Land Use/Cover Area frame statistical Survey);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">distretti idrografici a norma della direttiva 2000/60/CE e corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano ai sensi della direttiva (UE) 2020/2184; [Em. 64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esistenza di regioni arcipelagiche remote con isole sparse tra esse, in cui ciascuna isola corrisponde a un distretto del suolo; [Em. 224/rev1]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>dc)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uso di Copernicus per delimitare i distretti del suolo. [Em. 226/rev1]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono, se del caso, a che i distretti del suolo degli Stati membri confinanti in cui esistono effetti transfrontalieri sul suolo, usi del suolo comparabili a livello transfrontaliero o valori analoghi per i parametri di cui al paragrafo 2, lettere da a) a d), cooperino tra loro per scambiare prassi eccellenti. Gli Stati membri garantiscono inoltre che i distretti del suolo adottino un approccio coerente a livello transfrontaliero. [Em. 65]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione sostiene gli Stati membri nell'assicurare che i distretti del suolo cooperino a livello transfrontaliero e agevola l'armonizzazione dei sistemi di monitoraggio, delle funzioni di trasferimento, del modello di monitoraggio e della classificazione dello stato ecologico a norma dei descrittori del suolo elencati nell'allegato I. [Em. 66]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Autorità competenti</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri designano le autorità competenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> responsabili</STRING></STRING>, al livello appropriato, <STRING STRIKE="on">per l'adempimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello svolgimento</STRING></STRING> dei compiti previsti dalla presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto delle divisioni amministrative e delle responsabilità esistenti, anche nel caso di distretti del suolo transfrontalieri</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri designano un'autorità competente per ciascun distretto del suolo istituito a norma dell'articolo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri possono designare un'autorità competente per più distretti del suolo. [Em. 69]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco delle autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo in conformità all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b). La Commissione tiene un elenco aggiornato delle autorità competenti sul proprio sito Internet. [Em. 70]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo II</TI><STI.GR>Monitoraggio e valutazione della salute del suolo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Quadro di monitoraggio della salute del suolo e del consumo di suolo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono un quadro di monitoraggio basato sui distretti del suolo istituiti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, per garantire che la salute del suolo sia monitorata in modo regolare e accurato conformemente al presente articolo e agli allegati I e II<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che tale monitoraggio sia complementare all'approccio alla valutazione stabilito dalla direttiva 2000/60/CE</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri monitorano la salute del suolo e il consumo di suolo in ciascun distretto del suolo.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri si avvalgono delle competenze degli istituti nazionali di ricerca, dei sistemi nazionali di monitoraggio esistenti e dei dati disponibili. Le attività di monitoraggio svolte dagli Stati membri non comportano un onere finanziario per i gestori dei terreni. [Em. 72]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il quadro di monitoraggio si fonda sui seguenti elementi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i descrittori del suolo e i criteri di salute del suolo di cui all'articolo 7;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i punti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di campionamento e la profondità</STRING></STRING> di campionamento da determinare in conformità all'articolo 8, paragrafo 2;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 73]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la misurazione del suolo effettuata dalla Commissione conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, se del caso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i dati e i prodotti del telerilevamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> scienficamente validi</STRING></STRING> di cui al paragrafo 5 del presente articolo, se del caso;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 74]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>gli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo di cui all'articolo 7, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Previo accordo dello Stato membro, la Commissione effettua misurazioni periodiche del suolo su campioni prelevati in situ, sulla base dei descrittori e delle metodologie pertinenti di cui agli articoli 7 e 8, a sostegno del monitoraggio della salute del suolo condotto dallo Stato membro. Qualora acconsenta alla misurazione a norma del presente paragrafo, lo Stato membro garantisce che la Commissione possa effettuare tale campionamento in situ del suolo.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 227/rev1]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché la prima misurazione del suolo di cui al paragrafo 4 sia effettuate entro [OP: inserire la data corrispondente a tre anni dall'entrata in vigore della direttiva].</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione contribuisce al monitoraggio effettuato dagli Stati membri fornendo il campionamento e analizzando almeno il 20 % dell'entità dei campioni nazionali.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione presta un'assistenza supplementare che può arrivare fino al 50 % del campionamento durante il primo ciclo di monitoraggio nazionale. [Em.76]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione e l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) sfruttano i dati e i prodotti spaziali esistenti forniti nell'ambito della componente Copernicus del programma spaziale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/696 per esplorare e sviluppare prodotti di telerilevamento del suolo, al fine di aiutare gli Stati membri a monitorare i descrittori del suolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Sulla base dei dati esistenti ed entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione e l'AEA istituiscono un portale digitale dei dati sulla salute del suolo che consente l'accesso in formato territoriale georeferenziato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 087 del 31.3.2009, pag. 164).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> almeno ai dati sulla salute del suolo disponibili risultanti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 77]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dalle misurazioni del suolo di cui all'articolo 8, paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>dalle misurazioni del suolo di cui al paragrafo 4 del presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>dai prodotti e dati del telerilevamento del suolo di cui al paragrafo 5 del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il quadro di monitoraggio del suolo di cui ai paragrafi 3 e 6 si basa sui quadri di monitoraggio esistenti a livello unionale e nazionale, compresi i dati dell'Osservatorio del suolo LUCAS. [Em. 78]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo di cui al paragrafo 6 può inoltre consentire l'accesso a dati relativi alla salute del suolo diversi da quelli ivi menzionati se condivisi o raccolti in conformità ai formati o ai metodi stabiliti dalla Commissione a norma del paragrafo 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il portale digitale dei dati sulla salute del suolo comprende il pacchetto di strumenti per la gestione sostenibile del suolo di cui all'articolo 10 bis. [Em. 79]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire i formati o i metodi per condividere o raccogliere i dati di cui al paragrafo 7 o per integrarli nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, garantendo l'osservanza del diritto dell'Unione sulla protezione dei dati personali</STRING></STRING>. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 80]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione fornisce agli Stati membri lo sviluppo delle capacità, l'assistenza e i servizi di consulenza necessari e sostiene le loro iniziative di monitoraggio, l'armonizzazione multilaterale dei regolamenti, dei metodi e degli archivi, colmando in tal modo le lacune esistenti in termini di dati e le strozzature del flusso di lavoro grazie alla condivisione di competenze comuni. All'uopo la Commissione si basa sui meccanismi esistenti, tra cui l'iniziativa "Soil BON". [Em. 81]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uso e conservazione efficienti dei campioni di suolo</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, insieme agli Stati membri e all'Osservatorio europeo del suolo, predispone misure per garantire che gli archivi fisici dei suoli, gli estratti di DNA e l'archivio digitale dei dati grezzi, a livello sia unionale che nazionale, rimangano disponibili per ulteriori studi e innovazioni. La Commissione e gli Stati membri garantiscono che i campioni siano conservati in modo adeguato per il loro uso sostenibile a lungo termine.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione fornisce orientamenti con protocolli di riferimento per utilizzare i campioni di suolo nel modo più efficiente in termini di costi. [Em. 82]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Descrittori del suolo, criteri per determinare <STRING STRIKE="on">la sanità</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lo stato ecologico</STRING></STRING> del suolo e indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 83]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING STRIKE="on">Nel </STRING>monitorare e valutare <STRING STRIKE="on">la salute del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> suolo, gli Stati membri <STRING STRIKE="on">si avvalgono</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">possono avvalersi</STRING></STRING> dei descrittori del suolo <STRING STRIKE="on">e dei criteri di salute del</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che meglio illustrano le caratteristiche di ciascun tipo di</STRING></STRING> suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a livello nazionale</STRING></STRING> elencati nell'allegato I.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 228]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Nel monitorare il consumo di suolo, gli Stati membri si avvalgono degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo di cui all'allegato I.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri <STRING STRIKE="on">possono adattare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scelgono il livello adeguato per il modello di monitoraggio del suolo per il quale si qualificano conformemente alle condizioni di cui all'allegato I e garantiscono che includano almeno tutti</STRING></STRING> i descrittori<STRING STRIKE="on"> del suolo e i criteri di salute</STRING> del suolo di cui all'allegato I, parte A<STRING STRIKE="on">, conformemente alle specifiche di cui all'allegato I, parte A, seconda e terza colonna.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 85]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri determinano i contaminanti organici per il descrittore del suolo relativo alla contaminazione del suolo di cui all'allegato I, parte <STRING STRIKE="on">B</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 86]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri stabiliscono i criteri di salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato I, parte B, terza colonna.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 87]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri possono stabilire descrittori del suolo e indicatori del consumo di suolo supplementari, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i descrittori e gli indicatori <STRING STRIKE="on">facoltativi </STRING>elencati nell'allegato I, <STRING STRIKE="on">parti C e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parte</STRING></STRING> D, a fini di monitoraggio <STRING STRIKE="on">("descrittori supplementari del suolo" e "indicatori supplementari del consumo di suolo").</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 88]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano i descrittori del suolo, gli indicatori del consumo di suolo e i criteri di salute del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 5<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> del presente articolo e all'articolo 9</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 89]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Misurazioni e metodologie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri determinano i punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell'allegato <STRING STRIKE="on">II, parte A</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I, sulla base del livello scelto per il modello di monitoraggio del suolo, tenendo conto delle valutazioni dei rischi basate sui sistemi di monitoraggio esistenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 90]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri effettuano misurazioni del suolo prelevando campioni presso i punti di campionamento di cui al paragrafo 1 e raccolgono, elaborano e analizzano i dati al fine di determinare quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i valori dei descrittori del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in base al livello scelto per il modello di monitoraggio del suolo,</STRING></STRING> secondo quanto previsto nell'allegato I;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> secondo quanto previsto nell'allegato I; [Em. 91]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>se del caso, i valori dei descrittori supplementari del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo elencati nell'allegato I, parte D.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri applicano quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le metodologie per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo stabilite nell'allegato II<STRING STRIKE="on">, parte B;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em. 92] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i criteri metodologici minimi per determinare i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo stabiliti nell'allegato II, parte C;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le prescrizioni eventualmente stabilite dalla Commissione a norma del paragrafo 6.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri possono applicare metodologie diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), purché siano disponibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">disponibili </STRING></STRING>funzioni di trasferimento convalidate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o possano essere stimate confrontando i dati raccolti a livello nazionale attraverso il monitoraggio in situ coordinato dalla Commissione</STRING></STRING>, come richiesto nell'allegato II, parte B, quarta colonna.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 93] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le prime misurazioni del suolo siano effettuate al più tardi entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 94]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo al massimo ogni <STRING STRIKE="on">cinque anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei anni, o prima laddove si sospetti un cambiamento dello stato del suolo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri agevolano inoltre il monitoraggio del suolo in situ coordinato dalla Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché il valore degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo sia aggiornato almeno <STRING STRIKE="on">ogni anno</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due anni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 95]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato II per adeguare le metodologie di riferimento ivi menzionate al progresso scientifico e tecnico<STRING STRIKE="on">, in particolare se i valori dei descrittori del suolo possono essere determinati mediante il telerilevamento di cui all'articolo 6, paragrafo 5.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 96]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Valutazione della salute del suolo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri valutano la salute del suolo in tutti i loro distretti del suolo sulla base dei dati raccolti nell'ambito del monitoraggio di cui agli articoli 6, 7 e 8 per ciascuno dei descrittori del suolo di cui all'allegato I, <STRING STRIKE="on">parti A e B</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in base al livello scelto per il modello di monitoraggio del suolo, tenendo nel contempo conto delle condizioni storiche e naturali del suolo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 97]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini della valutazione dello stato ecologico del suolo, </STRING></STRING>gli Stati membri tengono conto anche dei dati raccolti nell'ambito delle analisi del suolo di cui all'articolo 14.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 98]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché la prima valutazione <STRING STRIKE="on">della salute</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello stato ecologico</STRING></STRING> del suolo sia effettuata entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) e successivamente almeno ogni <STRING STRIKE="on">cinque anni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei anni, e sia corredata di relazioni in merito ai relativi miglioramenti, alle tendenze, ai progressi o alla regressione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 99]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un suolo è considerato sano ai sensi della presente direttiva se <STRING STRIKE="on">sono soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è classificato con uno stato ecologico buono o elevato. [Em. 100]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">i valori di tutti i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte A, soddisfano i criteri ivi stabiliti, se del caso adattati conformemente all'articolo 7;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">i valori di tutti i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, parte B, soddisfano i criteri stabiliti conformemente all'articolo 7 ("suolo sano"). </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 100]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">In deroga al primo comma, la valutazione dei suoli all'interno di un terreno che figura nella quarta colonna dell'allegato I non tiene conto dei valori indicati nella terza colonna per tale terreno .</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 101]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Il suolo non è sano quando non è soddisfatto almeno uno dei criteri di cui al paragrafo ("suolo non sano"). </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 102]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I, <STRING STRIKE="on">parte C</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parti A, B e C, sulla base del livello scelto per il modello di monitoraggio del suolo</STRING></STRING>, e valutano se vi sia una perdita critica di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> biodiversità del suolo e</STRING></STRING> servizi ecosistemici, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 103]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, e ne valutano l'impatto sulla perdita di servizi ecosistemici e sugli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sulla base della valutazione della salute del suolo effettuata a norma del presente articolo, l'autorità competente, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individua in ciascun distretto del suolo le zone <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del suolo che non</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">che</STRING> presentano <STRING STRIKE="on">suoli non sani</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elevato stato ecologico o un buono stato ecologico</STRING></STRING> e informa il pubblico conformemente all'articolo 19.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 104]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti delegati entro il 31 dicembre 2026 a norma dell'articolo 20 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo una metodologia per determinare i valori soglia per i descrittori del suolo di cui all'allegato I per ciascuno stato ecologico del suolo. La metodologia tiene conto delle evidenze scientifiche più recenti nonché delle diverse condizioni climatiche e del tipo di suolo. [Em. 105]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 30 giugno 2028 gli Stati membri presentano alla Commissione progetti di valori soglia per i descrittori del suolo di cui all'allegato I, tenendo conto delle condizioni climatiche, del tipo di suolo e del tipo di superficie, unitamente alla giustificazione scientifica e alle prove su cui si basano le loro scelte. [Em. 106]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro sei mesi dalla data di presentazione dei progetti di valori soglia di cui al paragrafo 4 ter, la Commissione formula osservazioni sui progetti di valori soglia, valutandone la giustificazione scientifica e garantendo condizioni di parità nel mercato interno. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta della medesima, tutte le informazioni supplementari necessarie e, se del caso, rivedono i valori soglia proposti. [Em. 107]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione approva, mediante atti di esecuzione, i valori soglia al più tardi entro il 31 dicembre 2029 purché le eventuali osservazioni da essa formulate a norma del paragrafo 4 quater siano state adeguatamente prese in considerazione. [Em. 108]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 sexies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se applicano un modello di monitoraggio del suolo di livello 2, gli Stati membri possono beneficiare di una variazione fino al 20 % rispetto ai valori soglia fissati conformemente al paragrafo 4 quinquies. [Em. 110]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri istituiscono un meccanismo di certificazione sanitaria volontaria del suolo per i proprietari e i gestori dei terreni conformemente alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 111]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">La Commissione può adottare atti di esecuzione per armonizzare il formato della certificazione sanitaria del suolo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 112]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P><STRING STRIKE="on">Su richiesta dei proprietari e dei gestori dei terreni interessati, </STRING>Gli Stati membri comunicano<STRING STRIKE="on"> loro</STRING> i dati e la valutazione relativi alla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ai proprietari e ai gestori dei terreni interessati e li mettono a loro disposizione gratuitamente</STRING></STRING>, in particolare a supporto della consulenza di cui all'articolo 10, paragrafo 3.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri provvedono affinché gli istituti di ricerca possano accedere facilmente, gratuitamente e senza soluzione di continuità ai campioni, agli estratti di DNA e ai dati grezzi. [Em. 113]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo III</TI><STI.GR>Gestione sostenibile del suolo</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Gestione sostenibile del suolo</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Dal (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva), tenendo conto del tipo, dell'uso e dello stato del suolo, gli Stati membri adottano almeno misure per:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">definire le pratiche di gestione sostenibile del suolo che rispettano i principi di gestione sostenibile del suolo elencati nell'allegato III da attuare gradualmente su tutti i suoli gestiti e, sulla base dei risultati delle valutazioni del suolo effettuate conformemente all'articolo 9, le pratiche di rigenerazione da attuare gradualmente sui suoli non sani negli Stati membri;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">definire le pratiche di gestione del suolo e di altro tipo che incidono negativamente sulla salute del suolo e che i gestori del suolo devono evitare.</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Nel definire le pratiche e le misure di cui al presente paragrafo, gli Stati membri tengono conto dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell'allegato IV, nonché delle ultime conoscenze scientifiche, tra cui i risultati della missione di Orizzonte Europa "Un patto europeo per i suoli".</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri individuano le sinergie con i programmi, i piani e le misure stabiliti nell'allegato IV. I dati di monitoraggio e i risultati delle valutazioni della salute del suolo, nonché l'analisi di cui all'articolo 9 e le misure di gestione sostenibile del suolo confluiscono nell'elaborazione dei programmi, dei piani e delle misure di cui all'allegato IV.</STRING></PARAG><PARAG><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri provvedono affinché il processo di elaborazione delle pratiche di cui al primo comma sia aperto, inclusivo ed efficace e affinché il pubblico interessato, in particolare i proprietari e i gestori dei terreni, sia coinvolto e abbia l'opportunità effettiva di partecipare in modo tempestivo alla loro elaborazione. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">248]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i gestori del suolo, i proprietari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i gestori </STRING></STRING>dei terreni e le autorità competenti possano accedere facilmente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in condizioni di parità</STRING></STRING> a consulenze imparziali e indipendenti in materia di gestione sostenibile del suolo, ad attività di formazione e allo sviluppo di capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in tutti i loro distretti del suolo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 120 e 249]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri adottano inoltre misure per:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sensibilizzare in merito ai molteplici benefici a medio e lungo termine di una gestione sostenibile del suolo e alla necessità di gestire i suoli in modo sostenibile;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>promuovere la ricerca<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'innovazione e la scienza dei cittadini e incoraggiare</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> l'applicazione di approcci <STRING STRIKE="on">olistici</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostenibili</STRING></STRING> alla gestione del suolo;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 121 e 250]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>mettere a disposizione una mappatura regolarmente aggiornata delle attività e degli strumenti di finanziamento disponibili a sostegno dell'attuazione di una gestione sostenibile del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di altre attività a sostegno dell'attuazione della presente direttiva, tra cui la ricerca e la scienza dei cittadini</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 122]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri valutano periodicamente l'efficacia delle misure adottate a norma del presente articolo e, se del caso, le rivedono e riesaminano, tenendo conto del monitoraggio e della valutazione della salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 251]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare l'allegato III per adeguare i principi di gestione sostenibile del suolo al progresso scientifico e tecnico. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 123 e 252]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4a.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, su richiesta, assiste e fornisce orientamenti agli Stati membri in merito all'elaborazione di misure specifiche legate ai principi di gestione sostenibile del suolo elencati nell'allegato III. [Em. 124]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 10 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pacchetto di strumenti per la gestione sostenibile del suolo</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di sostenere l'attuazione della presente direttiva, la Commissione elabora un pacchetto di strumenti per la gestione sostenibile del suolo che mette a disposizione dei gestori del suolo informazioni pratiche sull'uso di pratiche di gestione sostenibile del suolo e che include le informazioni fornite dagli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il pacchetto di strumenti comprende:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccomandazioni ed esempi di migliori pratiche delle autorità degli Stati membri competenti per il monitoraggio dell'impatto delle pratiche di gestione del suolo e informazioni sull'impatto delle suddette pratiche sui diversi servizi ecosistemici e sulle minacce per il suolo;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni specifiche per ogni contesto relative alle combinazioni di tipo di suolo, uso del suolo e condizioni climatiche;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le nuove conoscenze derivanti dalla ricerca e dall'innovazione, compresa la missione di Orizzonte Europa "Un patto europeo per i suoli";</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altre informazioni pertinenti raccolte dalla Commissione o fornite alla Commissione dagli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il pacchetto di strumenti è disponibile al pubblico a titolo gratuito ed è incluso nel portale digitale dei dati sulla salute del suolo istituito a norma dell'articolo 6, paragrafo 6.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione aggiorna attivamente il contenuto del pacchetto di strumenti e adotta tutte le misure necessarie per promuoverlo presso i gestori dei terreni. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">125]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Principi di </STRING>Mitigazione del consumo di suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 126]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri provvedono affinché</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nei casi che prevedono</STRING></STRING> il consumo di suolo<STRING STRIKE="on"> rispetti i</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli Stati membri prendono in considerazione le</STRING></STRING> seguenti <STRING STRIKE="on">principi:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">azioni, tenendo conto delle specificità locali e degli impatti socioeconomici. [Em. 127]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>evitare o ridurre il più possibile, entro i limiti della fattibilità tecnica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sociale</STRING></STRING> ed economica, la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di altro tipo</STRING></STRING>, tra cui<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l'agricoltura,</STRING></STRING> la produzione alimentare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la gestione forestale sostenibile</STRING></STRING>, mediante azioni volte a:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 128 e 254]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>ridurre il più possibile la superficie interessata dal consumo di suolo;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 129 - non concerne la versione italiana]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING STRIKE="on">selezionare le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attribuire priorità alle</STRING></STRING> aree in cui la perdita di servizi ecosistemici sarebbe ridotta al minimo; <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 130]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>occupare suolo in modo da <STRING STRIKE="on">ridurre al minimo gli effetti negativi su di esso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">agire in linea con lo sviluppo sostenibile, anche preservando la fertilità, la biodiversità, la permeabilità all'acqua e la capacità del suolo di filtrare e conservare acqua nella misura del possibile</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 131]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ove possibile, </STRING></STRING>compensare il più possibile la perdita di capacità del suolo di fornire molteplici servizi ecosistemici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; se del caso, tale compensazione può avvenire a livello aggregato o transfrontaliero tra Stati membri, se il distretto del suolo presenta caratteristiche analoghe al distretto del suolo adiacente nello Stato membro confinante o a un distretto del suolo transfrontaliero</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 132]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottare misure volte a garantire un'equa compensazione ai proprietari dei terreni in caso di consumo di suolo; [Em. 133]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">porre in atto misure intese a prevenire o limitare il consumo di suolo, compresa la mappatura dei siti industriali, dismessi e abbandonati e incentivi per ripristinare e riutilizzare le aree abbandonate mediante l'impermeabilizzazione del suolo. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">134]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo IV</TI><STI.GR>Siti contaminati</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Approccio basato sul rischio</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri gestiscono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e riducono</STRING></STRING> i rischi per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e animale</STRING></STRING> e per l'ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati e li mantengono a livelli accettabili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in considerazione dell'uso previsto del suolo</STRING></STRING>, tenendo conto dell'impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione dei rischi adottate a norma dell'articolo 15, paragrafo 4.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 135]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il … (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) gli Stati membri definiscono un approccio basato sul rischio per quanto riguarda:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 13;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 14;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la gestione dei siti contaminati conformemente all'articolo 15.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'obbligo del paragrafo 2 lascia impregiudicati eventuali obblighi più rigorosi derivanti dalla legislazione dell'Unione o nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Al pubblico<STRING STRIKE="on"> interessato</STRING> è tempestivamente offerta l'opportunità effettiva di:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 136]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>partecipare all'istituzione e all'applicazione concreta dell'approccio basato sul rischio quale definito nel presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, all'individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 13, all'analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 14 e alla valutazione del rischio e alla gestione dei siti contaminati conformemente all'articolo 15, laddove tali opzioni siano ancora disponibili</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 137]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornire informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e prove </STRING></STRING>rilevanti per <STRING STRIKE="on">l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 13, l'analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo 14 e la gestione dei siti contaminati conformemente all'articolo 15;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le attività di cui alla lettera a) in qualsiasi momento, quali dati di biomonitoraggio umano o di monitoraggio ambientale; [Em. 138]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>chiedere la correzione di informazioni contenute nel registro dei siti contaminati e dei siti potenzialmente contaminati conformemente all'articolo16.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico sia informato in modo tempestivo, adeguato ed efficace, anche attraverso avvisi pubblici e strumenti elettronici, in merito a tutte le informazioni pertinenti. [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">139]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'attuare le disposizioni di cui al presente capo e in relazione ai descrittori del suolo per determinarne la contaminazione elencati nell'allegato I, gli Stati membri tengono debito conto delle informazioni trasmesse a norma del paragrafo 4. [Em.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">140]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se le prove indicano un'ampia dispersione dell'inquinamento del suolo o un'esposizione alla sostanza o alla miscela in questione attraverso il suolo, l'autorità competente avvia un processo di gestione del rischio. Qualora le prove manchino di informazioni esaustive sui rischi per la salute umana o animale o per l'ambiente rappresentati da una sostanza o miscela pericolosa presente nel suolo, l'autorità competente conduce ulteriori indagini al fine di adottare, se necessario, misure di gestione del rischio in linea con il principio di precauzione. [Em. 141]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri informano tempestivamente il pubblico della decisione o della misura adottata conformemente ai paragrafi 4 e 4 quater, nonché dei motivi e delle considerazioni alla base della decisione o della misura, compresa una spiegazione di come si sia tenuto conto delle informazioni fornite. [Em. 142]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Individuazione dei siti potenzialmente contaminati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri <STRING STRIKE="on">individuano sistematicamente e attivamente tutti i siti in cui si sospetta una contaminazione del suolo sulla base</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informano tempestivamente il pubblico della decisione o della misura adottata conformemente ai paragrafi 4 e 4 quater, nonché dei motivi e</STRING></STRING> delle <STRING STRIKE="on">prove raccolte con tutti i mezzi disponibili ("siti potenzialmente contaminati")</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">considerazioni alla base della decisione o della misura, compresa una spiegazione di come si sia tenuto conto delle informazioni fornite</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 143]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nell'individuare i siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'esercizio di un'attività, attiva o inattiva, a rischio di essere potenzialmente contaminante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'esercizio di un'attività di cui all'allegato I della direttiva 2010/75/UE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'attività di uno stabilimento di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">l'esercizio di un'attività di cui all'allegato III della direttiva 2004/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">; </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 144]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il verificarsi di un incidente, di una catastrofe, di un disastro, di un inconveniente o di uno sversamento potenzialmente inquinanti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>qualsiasi altro evento che possa provocare una contaminazione del suolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le aree utilizzate per l'estrazione di acqua potabile; [Em. 145]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>tutte le informazioni emerse dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma degli articoli 6, 7 e 8.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'insorgenza di qualsiasi malattia che si presume sia legata all'esposizione alla contaminazione attraverso il suolo; [Em. 146]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le informazioni fornite dal pubblico o dalle autorità degli Stati membri. [Em. 147]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Ai fini del primo comma, lettera a), gli Stati membri stabiliscono un elenco delle attività a rischio di essere potenzialmente contaminanti. Tali attività possono essere ulteriormente classificate secondo il rischio di contaminazione del suolo sulla base di prove scientifiche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché entro il (OP:inserire la data corrispondente a 7 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva) tutti i siti potenzialmente contaminati siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui all'articolo 16.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Analisi dei siti potenzialmente contaminati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché in tutti i siti potenzialmente contaminati individuati conformemente all'articolo 13 siano condotte analisi del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, secondo ordine di priorità</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 148]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative al termine, al contenuto, alla forma e alle priorità delle analisi del suolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici</STRING></STRING>. Tali norme sono stabilite conformemente all'approccio basato sul rischio di cui all'articolo 12 e all'elenco delle attività a rischio di essere potenzialmente contaminanti di cui all'articolo 13, paragrafo 2, secondo comma.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 149]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I siti potenzialmente contaminati situati in aree utilizzate per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano sono oggetto di analisi del suolo prioritarie. [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">150]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Se del caso, gli Stati membri possono considerare alla stregua di analisi del suolo le relazioni di riferimento e le misure di controllo attuate in conformità della direttiva 2010/75/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono anche gli eventi specifici che fanno scattare un'analisi prima del termine fissato a norma del paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Valutazione del rischio e gestione dei siti contaminati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono la metodologia specifica per determinare, in funzione del sito, i rischi posti dai siti contaminati. La metodologia si basa sulle fasi e sui requisiti per la valutazione del rischio in funzione del sito di cui all'allegato VI.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri definiscono ciò che costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e animale</STRING></STRING> e per l'ambiente derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche esistenti, del <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">parere delle autorità e degli operatori sanitari, del </STRING></STRING>principio di precauzione, delle specificità locali e degli usi del suolo attuali e futuri.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 151]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Per ciascun sito contaminato identificato a norma dell'articolo 14 o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente valuta il sito in funzione degli usi del suolo attuali e previsti al fine di determinare se presenta rischi inaccettabili per la salute umana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e animale </STRING></STRING>o per l'ambiente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 152]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, gli Stati membri possono considerare sufficienti le valutazioni condotte a norma della direttiva 2010/75/UE, 2011/92/UE o 2012/18/UE. [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">153]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sulla base dell'esito della valutazione di cui al paragrafo 3, l'autorità competente <STRING STRIKE="on">adotta</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantisce che siano adottate</STRING></STRING> le opportune misureper portare i rischi a un livello accettabile per la salute umana e per l'ambiente ("misure di riduzione dei rischi").<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">154]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le misure di riduzione del rischio <STRING STRIKE="on">possono consistere nelle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si basano sulle</STRING></STRING> misure di cui all'allegato V. L'autorità competente decide le opportune misure di riduzione del rischio tenendo conto dei costi, dei benefici, dell'efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica delle misure disponibili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> a breve e a lungo termine</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri si adoperano sempre ai fini della prevenzione e per la decontaminazione del suolo. [Em. 155]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure di riduzione del rischio che interessano corpi idrici circostanti utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano sono conformi alle norme relative al rischio accettabile di cui alla direttiva (UE) 2020/2184. [Em. 156]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 20 al fine di integrare la presente direttiva stabilendo valori di tolleranza massimi in relazione alla definizione di rischio inaccettabile per la saluta umana e per l'ambiente derivante da siti contaminati di cui al paragrafo 2. [Em. 157]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 20 al fine di modificare gli allegati V e VI per adeguare al progresso scientifico e tecnico l'elenco delle misure di riduzione del rischio e gli obblighi per la valutazione del rischio in funzione del sito.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Registro</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il … (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva) gli Stati membri redigono, conformemente al paragrafo 2, il registro dei siti contaminati e di quelli potenzialmente contaminati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il registro contiene le informazioni stabilite nell'allegato VII.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il registro è gestito dall'autorità competente ed è regolarmente riesaminato e aggiornato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri rendono pubblici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e facilmente accessibili, a titolo gratuito,</STRING></STRING> il registro e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. L'autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di informazioni se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">,</STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 158]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro … [OP: inserire la data corrispondente a 1 anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], </STRING></STRING>la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato del registro. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 159]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo V</TI><STI.GR>Finanziamento, informazione del pubblico e comunicazione da parte degli Stati membri</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Finanziamento dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e degli Stati membri [Em. 160]</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	Data la priorità intrinseca attribuita all'istituzione del monitoraggio, della gestione sostenibile e della rigenerazione del suolo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui valuta le risorse finanziarie disponibili a livello dell'Unione per </STRING></STRING>l'attuazione della presente direttiva<STRING STRIKE="on"> è sostenuta dai programmi finanziari dell'Unione esistenti conformemente alle rispettive norme e condizioni applicabili.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em. 161]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta l'eventuale divario tra i finanziamenti dell'Unione disponibili e le esigenze di finanziamento necessarie per sostenere gli Stati membri nell'attuazione della presente direttiva, prestando particolare attenzione alle esigenze di monitoraggio ambientale, compreso il programma LUCAS Suolo. [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">162]</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si predispongono ulteriori risorse finanziarie per il periodo successivo al 2027 al fine di promuovere la gestione sostenibile dei suoli, la loro rigenerazione permanente e le attività di monitoraggio. [Em. 163]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'attuazione della presente direttiva, gli Stati membri si avvalgono di risorse finanziarie provenienti da fonti adeguate, compresi i fondi dell'Unione, nazionali, regionali e locali, per finanziare azioni incentrate sulla protezione, la gestione sostenibile e la rigenerazione del suolo. [Em. 164]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione controlla la capacità degli Stati membri di assorbire i fondi dell'Unione relativi alla protezione, alla gestione sostenibile e alla rigenerazione del suolo. La Commissione offre formazioni e sostegno tecnico per aumentare la capacità di assorbimento degli Stati membri. [Em. 165]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quater.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e la Commissione, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti, migliorano e agevolano l'uso di meccanismi di finanziamento innovativi e promuovono la mobilitazione di capitale privato per le azioni necessarie a conseguire gli obiettivi della presente direttiva. [Em. 166]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 quinquies.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'attuazione della presente direttiva gli Stati membri e la Commissione osservano il principio "non arrecare un danno significativo" ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852. [Em. 167]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Comunicazione da parte degli Stati membri</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Almeno ogni sei</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">Ogni cinque</STRING> anni gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all'AEA i dati e le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 168]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i dati e i risultati emersi dal monitoraggio e dalla valutazione della salute del suolo effettuati a norma degli articoli da 6 a 9;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati di supporto, i metadati e </STRING></STRING>l'analisi delle tendenze della salute del suolo per i descrittori elencati nell'allegato I, parti A, B e C<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base del livello scelto per il modello di monitoraggio del suolo</STRING></STRING>, e per gli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo elencati nell'allegato I, parte D, conformemente all'articolo 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi i descrittori estesi indicati dai singoli Stati membri</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 169]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la sintesi dei progressi compiuti per quanto riguarda:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>l'attuazione dei principi di gestione sostenibile del suolo conformemente all'articolo 10;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>la registrazione, l'individuazione, l'analisi e la gestione dei siti contaminati conformemente agli articoli da 12 a 16;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i dati e le informazioni contenuti nel registro di cui all'articolo 16.</PARAG><PARAG>Le prime relazioni sono presentate entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">5 anni e 6 mesi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 anni</STRING></STRING> dopo la data di entrata in vigore della direttiva).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 171]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la Commissione e l'AEA abbiano accesso permanente alle informazioni e ai dati di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'accesso online a:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'elenco aggiornato dei rispettivi distretti del suolo e i relativi dati territoriali di cui all'articolo 4 entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">2 anni e 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e, ove disponibili, i rispettivi piani per i distretti del suolo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 172]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'elenco aggiornato delle autorità competenti di cui all'articolo 5 entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">2 anni e 3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva);<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 173]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le misure e le pratiche di gestione sostenibile del suolo di cui all'articolo 10 entro il ... (OP: inserire la data corrispondente a 4 anni e 3 mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misurazioni dei descrittori del suolo al livello del punto di campionamento. [Em. 174]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato e le modalità di presentazione delle informazioni di cui al paragrafo 1. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 21.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Informazione del pubblico</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri rendono accessibili al pubblico i dati generati dal monitoraggio effettuato a norma dell'articolo 8 e <STRING STRIKE="on">dalla valutazione effettuata</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle valutazioni effettuate</STRING></STRING> a norma dell'articolo 9<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'articolo 10, paragrafo 3,</STRING></STRING> della presente direttiva, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 11 della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> per i dati geograficamente espliciti e all'articolo 5 della direttiva (UE) 2019/1024 per gli altri dati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 175]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione provvede affinché i<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertinenti</STRING></STRING> dati sulla salute del suolo resi accessibili attraverso il portale digitale dei dati sulla salute del suolo di cui all'articolo 6 siano accessibili al pubblico <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soltanto con l'esplicita autorizzazione del proprietario e del gestore dei terreni, in forma aggregata e anonima, </STRING></STRING>conformemente ai regolamenti (UE) 2018/1725<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE> e (CE) n. 1367/2006<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi dell'Unione delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 231]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertinenti</STRING></STRING> di cui all'articolo 18 siano disponibili e accessibili al pubblico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> soltanto con l'esplicita autorizzazione del proprietario e del gestore dei terreni, in forma aggregata e anonima,</STRING></STRING> conformemente alle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE e (UE) 2019/1024<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 232]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La divulgazione di qualsiasi informazione prevista a norma della presente direttiva può essere rifiutata o limitata se sussistono le condizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/4/CE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4a.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le informazioni relative al suolo raccolte attraverso l'attuazione della presente direttiva siano messe a disposizione del potenziale acquirente o del potenziale locatario dell'appezzamento in questione. [Em. 176]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo VI</TI><STI.GR>Delega e procedura di comitato</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 8, <STRING STRIKE="on">10, 15 e 16</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 e 15</STRING></STRING> è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 177]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui agli articoli 8, <STRING STRIKE="on">10, 15 e 16</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 e 15</STRING></STRING> può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 178]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 8, <STRING STRIKE="on">10, 15 e 16</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">9 e 15</STRING></STRING> entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 179]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">Capo VII</TI><STI.GR>Disposizioni finali</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Accesso alla giustizia</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente al diritto nazionale, i membri del pubblico che vantano un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto, abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale, o a un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale della valutazione della salute del suolo, le misure adottate ai sensi della presente direttiva e le eventuali omissioni delle autorità competenti.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un interesse sufficiente e la violazione di un diritto, coerentemente con l'obiettivo di offrire al pubblico un ampio accesso alla giustizia<STRING STRIKE="on">. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuove la protezione dell'ambiente e che soddisfa i requisiti del diritto nazionale è considerata titolare di diritti che possono essere lesi e il suo interesse è considerato sufficiente.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in linea con l'articolo 9 della convenzione di Aarhus. Il riconoscimento della legittimazione non è subordinato al ruolo che i singoli interessati hanno svolto durante una fase partecipativa delle procedure decisionali ai sensi della presente direttiva. [Em. 180]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING STRIKE="on">Articolo 23</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING STRIKE="on">Sanzioni</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Fatti salvi gli obblighi che incombono loro in virtù della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili alle violazioni commesse da persone fisiche e giuridiche delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della presente direttiva e provvedono affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile della violazione dei benefici economici derivanti dalla stessa. In caso di violazione commessa da una persona giuridica, le sanzioni pecuniarie sono proporzionate al suo fatturato annuo nello Stato membro interessato, e tengono conto, tra l'altro, delle specificità delle piccole e medie imprese (PMI).</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto dei seguenti elementi, a seconda dei casi:</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la natura, la gravità e la portata della violazione;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">il carattere doloso o colposo della violazione;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto che questa ha sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e misure di cui al paragrafo 1, senza indebito ritardo, e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive. </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 234]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Valutazione e riesame</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ...</STRING></STRING> (OP: inserire la data corrispondente a 6 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva), la Commissione procede a una valutazione della presente direttiva per verificare i progressi compiuti verso il conseguimento dei suoi obiettivi e la necessità di modificarne le disposizioni al fine di <STRING STRIKE="on">stabilire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguare gli</STRING></STRING> obblighi <STRING STRIKE="on">più specifici</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da essa stabiliti</STRING></STRING> per garantire che <STRING STRIKE="on">siano rigenerati i suoli non sani e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si continuino a realizzare progressi verso l'obiettivo di assicurare</STRING></STRING> che tutti i suoli siano sani entro il 2050. La valutazione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 186]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'esperienza acquisita con l'attuazione della presente direttiva;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i dati e le informazioni di cui all'articolo 18;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i dati scientifici e analitici pertinenti, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dagli Stati membri</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 187]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>l'analisi della distanza dall'obiettivo di suoli sani entro il 2050<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e delle misure necessarie per raggiungerlo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 188]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>l'analisi dell'eventuale necessità di adeguare le disposizioni della presente direttiva al progresso scientifico e tecnico, in particolare per quanto riguarda:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la definizione di suoli sani;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>la definizione di criteri per i descrittori del suolo elencati nell'allegato I<STRING STRIKE="on">, parte C;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em. 189]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>l'aggiunta di nuovi descrittori del suolo ai fini del monitoraggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o l'adeguamento dei descrittori del suolo e dei criteri esistenti di cui all'allegato I; [Em</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 190]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'analisi dei modelli di monitoraggio previsti e dei valori soglia stabiliti dagli Stati membri a norma della presente direttiva; [Em. 191]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto socioeconomico della presente direttiva. [Em. 192]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagnata se del caso da una proposta legislativa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 193]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A partire dal ... [OP: inserire la data corrispondente a 8 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione della presente direttiva, comprese le misure necessarie adottate dagli Stati membri per conformarsi alla presente direttiva. La relazione comprende una valutazione generale dei progressi compiuti per conseguire l'obiettivo di suoli sani. [Em. 194]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [OP: inserire la data corrispondente a 6 anni dalla data di entrata in vigore della direttiva], la Commissione esamina, nell'ambito della valutazione di cui al paragrafo 1, le informazioni raccolte negli Stati membri per quanto riguarda la presenza, la dispersione e i valori dei contaminanti del suolo al fine di definire un elenco di sostanze prioritarie, seguito se del caso da un elenco di controllo sui contaminanti del suolo. [Em. 195]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 24 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Forum dell'Osservatorio del suolo dell'Unione europea (EUSO)</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, attraverso il forum dell'EUSO, agevola la collaborazione periodica tra i portatori di interessi, comprese le autorità competenti degli Stati membri a tutti i livelli pertinenti, l'industria, la società civile e la comunità scientifica. Il forum dell'EUSO agevola l'attuazione coordinata del diritto e delle politiche dell'Unione in materia di monitoraggio e miglioramento della salute del suolo, tra l'altro mediante lo scambio di esperienze e buone pratiche, anche per quanto riguarda la gestione sostenibile del suolo e le pratiche di rigenerazione, nonché lo scambio di esperienze sulle pratiche di gestione del suolo da evitare. [Em. 196]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Recepimento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il (OP: inserire la data corrispondente a 2 anni dopo la data di entrata in vigore della direttiva). Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</PARAG><PARAG>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Destinatari</STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO I </STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">DESCRITTORI DEL SUOLO, CRITERI PER DETERMINARE LA SANITÀ DEL SUOLO E INDICATORI DEL CONSUMO DI SUOLO E DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE DEL SUOLO </STRING></STRING></STI><P>Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:</P><P><NO.P>(1)</NO.P>"consumo inverso di suolo": la conversione di terreno artificiale in terreno naturale o seminaturale;</P><P><NO.P>(2)</NO.P>"consumo netto di suolo": il risultato del consumo di suolo meno il consumo inverso di suolo.</P><P><TABLE><TGROUP COLS="7"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.57*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="13.04*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="6.95*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="23.76*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="9.1*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="13.97*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="14.61*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Tipo di degrado del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Criteri di sanità del suolo </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Terreni che devono essere esonerati dal rispetto del criterio</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Parte A: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello dell'Unione</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Salinizzazione</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Conducibilità elettrica (deci-Siemens per metro)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING STRIKE="on">&lt; 4 dS m</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">−1</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> se si usa il metodo di misurazione in estratto a pasta satura (eEC) o un criterio equivalente se si usa un altro metodo di misurazione</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Terreni naturalmente salini </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Terreni direttamente interessati dall'innalzamento del livello del mare</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Erosione del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Tasso di erosione del suolo</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">(tonnellate per ettaro/anno)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING STRIKE="on">≤ 2 t ha</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> a</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Calanchi e altri terreni naturali non gestiti, salvo se rappresentano un rischio significativo di catastrofi</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Perdita di carbonio organico nel suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Concentrazione di carbonio organico nel suolo (</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Soil Organic Carbon</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, SOC) (g per kg)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">Per i suoli organici: rispettare gli obiettivi fissati a livello nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE).../...</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">+</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304. </STRING></FIELD></FOOTNOTE> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Senza eccezioni</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">Per i suoli minerali: rapporto SOC/argilla &gt; 1/13 </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri possono applicare un fattore correttivo se particolari tipi di suolo o condizioni climatiche lo giustificano, tenendo conto dell'effettivo tenore di carbonio organico nel suolo nei prati permanenti.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Suoli non gestiti in terreni naturali</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Compattazione del sottosuolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Densità apparente nel sottosuolo (parte superiore dell'orizzonte B o E</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Definito in FAO </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Guidelines for Soil Description</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, capitolo 5	 (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">). Gli Stati membri possono sostituire questo descrittore con un parametro equivalente </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">(g per cm</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">3</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="53.18*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="46.82*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Tessitura del suolo</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Definito in Arshad, M.A., B. Lowery e B. Grossman. 1996. </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Physical tests for monitoring soil quality</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">. pp.123- 142. In: J.W. Doran and A.J. Jones (eds.) </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Methods for assessing soil quality</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">. Soil Sci. Soc. Am. Spec. Publ. 49. SSSA, Madison, WI.</STRING></FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">Estensione</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Sabbia, sabbia con medio impasto, medio impasto sabbioso, medio impasto</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">&lt;1,80</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Medio impasto sabbioso-argilloso, medio impasto, medio impasto argilloso, limo, medio impasto limoso</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">&lt;1,75</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Medio impasto limoso, medio impasto limoso-argilloso</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">&lt;1,65</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Argilla sabbiosa, argilla limosa, medio impasto argilloso con 35-45 % di argilla</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">&lt;1,58</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Argilla</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">&lt;1,47</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING STRIKE="on">Lo Stato membro, se sostituisce il descrittore del suolo "densità apparente nel sottosuolo" con un parametro equivalente, adotta, per il descrittore scelto, un criterio di sanità del suolo equivalente a quello stabilito per la "densità apparente nel sottosuolo".</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Suoli non gestiti in terreni naturali</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parte A: modello di monitoraggio del suolo di livello 1</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro si qualifica per il modello di monitoraggio del suolo di livello 1 se soddisfa tutti i criteri definiti nella colonna 2 e include tutti i descrittori del suolo.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modalità di campionamento</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodologia di riferimento</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Criteri da soddisfare</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'indagine per campione parte da un quadro di campionamento completo che comprende le migliori informazioni disponibili sulla distribuzione delle proprietà del suolo, compresi tra l'altro i dati risultanti da precedenti misurazioni, sia nazionali che in ambito LUCAS.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo schema di campionamento deve configurare un campionamento casuale stratificato.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per stimare l'area di suolo sano, le dimensioni del campione nazionale devono soddisfare il requisito di errore massimo percentuale (o coefficiente di variazione) del 5 %.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il campione della Commissione per l'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 4, contribuisce a un minimo del 20 % delle dimensioni dei campioni nazionali.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La distribuzione e le dimensioni del campione sono determinate applicando l'algoritmo Bethel (Bethel, 1989) che tiene conto del requisito di errore massimo di stima.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Campionamento casuale stratificato basato sul tipo di suolo; gli stratificatori possono includere le condizioni climatiche, il tipo di suolo, il tipo di terreno e le regioni amministrative a norma dell'articolo 4.</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La stima del numero di campioni è conforme all'uso dell'algoritmo Bethel, che tiene conto del requisito di errore massimo di stima.</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una percentuale (fino al 20 % e non meno del 10 %) dei siti di campionamento è destinata a un campionamento mirato relativo alle indagini o alla valutazione del rischio.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se a livello di Stato membro esiste una modalità di campionamento che soddisfa i criteri stabiliti per il livello 1, è possibile adeguare la metodologia di riferimento o proporre alla Commissione altri approcci in materia di modello, purché il modello attuato fornisca una copertura sufficiente dello Stato membro in linea con la metodologia di riferimento (compresi i campioni nazionali e LUCAS). Nell'adeguare la metodologia di riferimento, gli Stati membri devono comunque rispettare il modello in situ della Commissione.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattori di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattore di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Erosione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tasso di erosione del suolo (tonnellate di perdita di suolo per ettaro/anno (t ha</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1 </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">))</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Perdita di carbonio organico nel suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di carbonio organico nel suolo (Soil Organic Carbon, SOC) (g di carbonio per kg (g kg</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">))</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compattazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Densità apparente dello strato superficiale (g cm</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fosforo disponibile (mg kg</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Azoto totale nel suolo (mg g</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contaminazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (µg per kg)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di una serie di contaminanti organici stabilita dagli Stati membri tenendo conto dei contaminanti di cui al regolamento (UE) 2019/1021 e dei limiti di concentrazione vigenti nella legislazione dell'Unione, ad esempio per la qualità dell'acqua e le emissioni atmosferiche, segnatamente le sostanze prioritarie di cui alla direttiva quadro sulle acque e i relativi standard di qualità ambientale (direttiva 2008/105/CE) e la direttiva sulle acque sotterranee (direttiva 2006/118/CE)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prodotti fitosanitari candidati alla sostituzione e sostanze autorizzate in regime di emergenza, e residui di biocidi</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) totali o somma delle PFAS totali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riduzione della ritenzione idrica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capacità di ritenzione idrica del campione di suolo (% del volume d'acqua)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Volume di suolo saturo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acidificazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acidità del suolo (pH H</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">O)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzioni ecologiche del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzione ecologica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aggregazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aggregati stabili all'acqua (%)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Respirazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Respirazione microbica basale del suolo (μl O</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> h</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> g</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peso del suolo asciutto)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Carbonio della biomassa microbica del suolo (Cmic μg C g</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peso del suolo asciutto)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica della biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità tassonomica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità degli organismi del suolo (attraverso conteggi di presenza per gruppo tassonomico) sulla base di metabarcoding delle regioni dei geni 16S e 18S rRNA e utilizzando la regione dello spaziatore interno trascritto (ITS), in particolare per i funghi (inoltre possono essere presi in considerazione altri marcatori come il COI per la fauna del suolo)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza delle popolazioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza totale di batteri e archei (utilizzando copie della regione del gene 16S rRNA)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza totale di funghi (utilizzando copie del della regione del gene 18S rRNA)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero totale e proporzione di funghi patogeni</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza totale di nematodi per gruppo funzionale in base alla morfologia (batterivori, fungivori, radicivori, onnivori, predatori)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica dell'habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Struttura del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proporzioni delle classi dimensionali (sabbia, limo, argilla)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Proporzione di materiali grossolani (&gt;2 mm)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 198]</STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="7"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.57*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="12.49*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="7.5*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="22.02*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="10.84*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="10.98*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="17.6*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Parte B: descrittori del suolo con criteri di sanità del suolo stabiliti a livello di Stati membri</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Fosforo estraibile (mg/kg)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING STRIKE="on">&lt; "Valore massimo" </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Il "valore massimo" è fissato dallo Stato membro nell'intervallo 30‑50 mg kg</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Senza eccezioni</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Contaminazione del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn (µg per kg) </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - Concentrazione di una serie di contaminanti organici stabilita dagli Stati membri tenendo conto dei limiti di concentrazione vigenti nella legislazione dell'Unione, ad esempio per la qualità dell'acqua e le emissioni atmosferiche </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING STRIKE="on">Ragionevole garanzia, ottenuta tramite campionamento per punti del suolo, identificazione e analisi dei siti contaminati e altre informazioni pertinenti, che la contaminazione del suolo non crea alcun rischio inaccettabile per la salute umana e per l'ambiente.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Gli habitat con forte concentrazione naturale di metalli pesanti che figurano nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> restano protetti.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Senza eccezioni</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Riduzione della capacità di ritenzione idrica del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Capacità di ritenzione idrica del campione di suolo (% del volume d'acqua/volume di suolo saturo)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING STRIKE="on">Il valore stimato della capacità totale di ritenzione idrica di un distretto di suolo per bacino o sottobacino idrografico è superiore alla soglia minima. </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">La soglia minima è fissata (in tonnellate) dallo Stato membro a livello di distretto del suolo e di bacino o sottobacino idrografico a un valore tale da attenuare l'impatto delle inondazioni dovute a precipitazioni intense o dei periodi di bassa umidità del suolo dovuta alla siccità. </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Senza eccezioni</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parte B: Modello di monitoraggio del suolo di livello 2</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro si qualifica per il modello di monitoraggio del suolo di livello 2 se:</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">include cumulativamente tutti i descrittori del suolo del livello 1 e i criteri definiti nella colonna 2 per la modalità di campionamento della parte B e include almeno il 50 % dei descrittori del suolo della parte B; oppure </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soddisfa cumulativamente i criteri per la modalità di campionamento del suolo del livello 1 e include tutti i descrittori del suolo delle parti A e B.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modalità di campionamento</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodologia di riferimento</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Criteri da soddisfare</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Campionamento sistematico stratificato utilizzando una griglia territoriale per garantire una copertura omogenea del territorio dello Stato membro per tutti i tipi di terreno. Per affinare ulteriormente la modalità di campionamento si possono utilizzare anche informazioni ausiliarie come le zone ambientali o i tipi di suolo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, gli Stati membri coordinano l'assegnazione dei punti di campionamento con altri programmi di monitoraggio esistenti, quali gli inventari nazionali della vegetazione e delle foreste. Lo stesso vale per altri tipi di censimenti, come quello agricolo, per consentire una migliore raccolta di dati sulle pratiche di gestione e un'ottimizzazione dei costi.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'assegnazione e la dimensione del campione sono determinate con metodi scientificamente consolidati per la modalità di campionamento applicata, come quelli citati in Bethel (1989) per il campionamento casuale stratificato.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Garantire la copertura omogenea del territorio dello Stato membro per tutti i tipi di terreno (ad esempio attuando un stratificatore sistematico, come una griglia continua) nell'ambito della modalità di campionamento.</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Campionamento casuale stratificato basato sul tipo di suolo; gli stratificatori possono includere le condizioni climatiche, il tipo di suolo, il tipo di terreno e le regioni amministrative a norma dell'articolo 4.</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La stima del numero minimo complessivo di campioni segue la procedura di cui al livello 1.</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fino al 20 % dei siti di campionamento è destinato a un campionamento mirato relativo alle indagini o alla valutazione del rischio.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si raccomanda che la progettazione e l'attuazione del sistema di monitoraggio del suolo coinvolgano più portatori di interessi e, se necessario, includano accordi internazionali sulle frontiere, al fine di garantire che siano considerate misure efficaci sotto il profilo dei costi e che siano prese in considerazione le competenze disponibili.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattori di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattore di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Salinizzazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conducibilità elettrica (Siemens per metro (S m</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">))</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consumo di suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Impermeabilizzazione del suolo (percentuale di terreno impermeabilizzato da qualsiasi tipo di infrastruttura antropica per 100 m²)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Come riferimento, il sito di campionamento dovrebbe essere considerato il centroide di questa valutazione</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contaminazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prodotti farmaceutici e veterinari</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compattazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Densità apparente nel sottosuolo. Gli Stati membri possono sostituire questo descrittore con un parametro equivalente (g per cm</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Suoli non gestiti in terreni naturali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per il sottosuolo   (30-50 cm, 50-100 cm)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzioni ecologiche del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzione ecologica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciclo dei nutrienti</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mineralizzazione dell'azoto </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disponibilità di azoto</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aggregazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Frazione stabile all'acqua-materia grossolana</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attività enzimatica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale di attività enzimatica della fosfatasi acida (EC 3.13.2)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale di attività enzimatica per la N-acetilglucosaminidasi (EC 3.2.1.50)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale di attività enzimatica per la xilosidasi (EC 3.2.1.37)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale di attività enzimatica per la cellobioidrolasi (EC 3.2.1.91)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale di attività enzimatica per la β-glucosidasi (EC 3.2.1.21)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa microbica indicata dai marcatori di acidi grassi (biomassa per gruppo funzionale microbico; ng FAME g</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">-1</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> peso del suolo asciutto)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica della biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità tassonomica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità (ricchezza) degli animali del suolo per gruppo sulla base di metodi morfologici; può comprendere anche l'identificazione per immagini (nematodi (per i nematodi, la classificazione dovrebbe essere effettuata almeno a livello di famiglia) e lombrichi (per i lombrichi, la classificazione dovrebbe essere effettuata a livello di specie))</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conteggi tassonomici della biodiversità del suolo basati sul metagenoma per gruppo tassonomico</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza delle popolazioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza totale di funghi (utilizzando la regione dello spaziatore interno trascritto (ITS))</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica dell'habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Am. 199]</STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="5"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="31.44*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="6.51*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="20.36*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="22.23*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="19.46*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C5" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Parte C: descrittori del suolo senza criteri</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Tipo di degrado del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Tenore di nutrienti in eccesso nel suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Azoto nel suolo (mg g</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Acidificazione</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Acidità del suolo (pH)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Compattazione dello strato superficiale</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Densità apparente dello strato superficiale (orizzonte A</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Definito in FAO </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Guidelines for Soil Description</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, capitolo 5	 (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">) (g cm</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-3</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Perdita di biodiversità del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Respirazione basale del suolo (mm</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">3</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> O</STRING><STRING SUBSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">2</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> g</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> hr</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">-1</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">) in suolo asciutto</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Gli Stati membri possono scegliere altri descrittori del suolo facoltativi per la biodiversità, quali: </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - metabarcoding di batteri, funghi, protisti e animali; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - abbondanza e diversità di nematodi; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - biomassa microbica; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - abbondanza e diversità di lombrichi (nelle terre coltivate);</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">specie esotiche invasive e organismi nocivi per le piante;</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C5" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parte C: Modello di monitoraggio del suolo di livello 3</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno Stato membro si qualifica per il modello di monitoraggio del suolo di livello 3 se soddisfa le condizioni del livello 2 e include almeno il 50 % dei descrittori del suolo della parte C.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C5" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattori di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fattore di degradazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contaminazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di microplastiche e nanoplastiche</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C5" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzioni ecologiche del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzione ecologica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa animale del suolo (per gruppo tassonomico (nematodi e lombrichi); mg di peso fresco (per i nematodi) / secco (per i lombrichi) per g di suolo asciutto)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa delle radici (mg di peso secco per g peso del suolo asciutto)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristiche delle radici a livello di comunità</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Azoto totale presente nelle radici</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Densità di lunghezza delle radici</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diametro medio delle radici</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Variazione del diametro delle radici</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contenuto di sostanza secca delle radici</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C4" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica della biodiversità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità tassonomica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità (ricchezza) degli animali del suolo per gruppo (collemboli e acari)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Presenza di specie esotiche invasive</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità dei virus utilizzando approcci metagenomici</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza delle popolazioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza totale degli animali del suolo per taxon (nematodi e lombrichi)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Da effettuare per lo strato superficiale (0-10 cm, 10-30 cm (opzionale))</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1" NAMEEND="C5" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristica dell'habitat del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eccezioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Note</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Am. 200]</STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="26.2*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="73.8*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parte D: indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">Tipo di degrado del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">Indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Consumo di suolo e impermeabilizzazione del suolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Terreno artificiale totale (km² e % di superficie dello Stato membro)</P><P>Consumo, consumo inverso e consumo netto di suolo (media annua — in km² e % della superficie dello Stato membro)</P><P>Impermeabilizzazione del suolo (totale km² e % di superficie dello Stato membro)</P><P>Gli Stati membri possono misurare altri indicatori facoltativi correlati, quali:</P><P><NO.P>—</NO.P>frammentazione del territorio</P><P><NO.P>—</NO.P>tasso di riciclo dei terreni</P><P><NO.P>—</NO.P>terreni sfruttati per attività commerciali, poli logistici, energie rinnovabili, superfici quali aeroporti, strade, miniere</P><P><NO.P>—</NO.P>conseguenze del consumo di suolo, quali la quantificazione della perdita di servizi ecosistemici, cambiamenti nell'intensità delle inondazioni</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO II</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">METODOLOGIE </STRING></STRING></STI><P><STRING STRIKE="on">Parte A: metodologia per determinare i punti di campionamento</STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="37.45*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="62.55*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Attività</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Criteri minimi di metodologia</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING STRIKE="on">Scelta dei punti di campionamento del suolo (indagine per campione)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C2"><P><STRING STRIKE="on">L'indagine per campione parte da un quadro completo che comprende le migliori informazioni disponibili sulla distribuzione delle proprietà del suolo, compresi i dati risultanti da precedenti misurazioni, sia nazionali che in ambito LUCAS.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Lo schema deve configurare un campionamento casuale stratificato ottimizzato sui descrittori della salute del suolo. </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Per stimare l'area di suolo sano, le dimensioni del campione nazionale devono soddisfare il requisito di errore massimo percentuale (o coefficiente di variazione) del 5 %.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Il campione della Commissione per l'indagine di cui all'articolo 6, paragrafo 4, può contribuire al massimo per il 20 % delle dimensioni dei campioni nazionali.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">La distribuzione e le dimensioni del campione sono determinate applicando l'algoritmo Bethel (Bethel, 1989)</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Bethel, J. 1989. "</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Sample Allocation in Multivariate Surveys</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">." Survey Methodology 15: 47–57.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> che tiene conto del requisito di errore massimo di stima. </STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Parte A: metodi generali per il campionamento della biodiversità e delle funzioni ecologiche del suolo</STRING></STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="36.2*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="63.8*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attività</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Criteri di riferimento per la metodologia</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Monitoraggio ecologico del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'obiettivo è utilizzare un semplice protocollo di campionamento del suolo che possa standardizzare il campionamento ecologico del suolo in tutti gli Stati membri e che sia applicabile a tutti i descrittori ecologici del suolo di livello 1 e 2 (funzioni ecologiche del suolo, biodiversità del suolo e descrittori dell'habitat del suolo), ad eccezione dei descrittori della fauna del suolo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguendo il protocollo di campionamento adottato per Soil BON, considerando un'area quadrata omogenea di 30x30 metri, si stabiliscono nove sottocampioni corrispondenti agli angoli del quadrato, al suo centro e ai punti intermedi. Utilizzando un carotatore metallico del suolo o simili, estrarre una porzione di suolo con un volume di 5 cm di diametro e 10 cm di profondità. La profondità del suolo può essere aumentata fino a 30 cm, ma il primo (fino a 10 cm) e il secondo strato devono essere separati. </STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Monitoraggio della fauna del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per i lombrichi: raccogliere manualmente sulla base dei protocolli di campionamento indicati in Briones et al. 2020.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per i nematodi: seguire i criteri stabiliti nel protocollo di campionamento standard Soil BON.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per i collemboli e gli acari: seguire i protocolli stabiliti in Potapov et al. 2022.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Altri descrittori del suolo basati su punti</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri ricorrono alla metodologia LUCAS Suolo come riferimento per il campionamento del suolo.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Am. 201]</STRING></P><P>Parte B: metodologia per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo</P><P>Si può usare una metodologia di riferimento precedentemente stabilita o altra metodologia purché sia disponibile nella letteratura scientifica o pubblicamente e comprenda una funzione di trasferimento convalidata.</P><P><TABLE><TGROUP COLS="7"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="21.01*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="3.1*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="24.91*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="2.04*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="31.36*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="0.25*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="17.33*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Metodologia di riferimento</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Criteri minimi di metodologia</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">Funzione di trasferimento convalidata obbligatoria (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Le metodologie diverse da quella di riferimento devono essere disponibili pubblicamente o nella letteratura scientifica.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING STRIKE="on">)? </STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Tessitura del suolo (tenore di argilla, limo e sabbia, necessario per determinare altri descrittori e le relative estensioni)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Metodo preferito: ISO 11277:1998 Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle nel materiale del suolo minerale - Metodo di screening e precipitazione</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Metodo alternativo: ISO 13320:2009 — Analisi granulometrica - Metodi di diffrazione laser</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Conducibilità elettrica</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">opzione 1: metodo di misurazione dell'estratto di suolo in pasta satura (CEE) (SOP FAO: GLOSOLAN-SOP-08</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">)</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">opzione 2: ISO 11265:1994 Determinazione della conducibilità elettrica specifica; </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Tasso di erosione del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING STRIKE="on">La stima del tasso di erosione del suolo deve tener conto di tutte le misure prese per attenuare o compensare il rischio di erosione, comprese le misure di attenuazione post-incendio.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">La stima del tasso di erosione del suolo deve comprendere tutte le cause all'origine del processo: l'acqua, il vento, il raccolto e la lavorazione del terreno.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">L'erosione idrica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità, croste deposizionali, rugosità del suolo), </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">clima (ad esempio, erosività delle precipitazioni: intensità e durata, considerate le proiezioni relative ai cambiamenti climatici per una determinata area), </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">topografia (ad esempio, inclinazione e lunghezza della pendenza), </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">manto vegetale, tipo di coltura, uso del suolo e pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione,</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">pratiche di gestione (ad esempio colture di copertura, lavorazione ridotta, pacciamatura ecc.),</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">aree bruciate.</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">L'erosione eolica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità), </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">clima (umidità del suolo, velocità del vento, evaporazione), </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">vegetazione (tipo di coltura),</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione (barriere frangivento).</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">non pertinente</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Carbonio organico nel suolo (SOC)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 10694:1995 Determinazione del carbonio organico e del carbonio totale dopo combustione a secco</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Densità apparente nel sottosuolo (orizzonte B</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Definito in FAO </STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Guidelines for Soil Description</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, capitolo 5	 (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf). </STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">) o parametro equivalente</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Equivalente secondo la relazione dell'AEA: Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments — European Environment Agency (europa.eu)</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> scelto dagli Stati membri</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Se si sceglie un parametro equivalente, la metodologia deve essere una norma europea o internazionale se disponibile; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica. </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Fosforo estraibile</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 11263:1994 per la determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">- Concentrazione di una selezione di contaminanti organici definita dagli Stati membri tenendo conto della legislazione vigente dell'UE (ad esempio sulla qualità dell'acqua o i pesticidi)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Potenziale contenuto ambientale di metalli pesanti disponibili nei suoli in base alla norma ISO 17586:2016 Estrazione con acido nitrico diluito.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING STRIKE="on">Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">non pertinente</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Capacità di ritenzione idrica del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">Metodologia per determinare il valore di un punto di campionamento:</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">opzione 1: LABORATORIO: ISO 11274:2019 per la determinazione della caratteristica di ritenzione idrica;</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">opzione 2: STIMA: applicare la metodologia descritta nell'articolo scientifico "</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">New generation of hydraulic pedotransfer functions for Europe</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD/></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">" in base alla tessitura (o alla distribuzione dimensionale delle particelle) e al carbonio organico nel suolo.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P><STRING STRIKE="on">Criteri minimi per stimare la capacità totale di ritenzione idrica del suolo di un distretto su scala di bacino o sottobacino idrografico:</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">per il terreno non consumato, stimare il valore totale della capacità di ritenzione idrica del suolo </STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING STRIKE="on">per il terreno consumato, valutare la possibilità di azzerare la capacità di ritenzione idrica delle aree impervie, attribuendo in proporzione valori intermedi alle aree semi-impervie e ad altre aree artificiali.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">Sì (per il valore del punto)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Azoto nel suolo </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 11261:1995 per la determinazione dell'azoto totale nel suolo con il metodo Kjeldahl modificato</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Acidità del suolo</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 10390:2005 per la determinazione del pH nell'estratto di H2O e CaCl2 (pH-H2O e pH-CaCl2)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Densità apparente nello strato superficiale (orizzonte A</STRING><FOOTNOTE><FIELD>Definito in FAO <STRING ITALIC="on">Guidelines for Soil Description</STRING>, capitolo 5 (https://www.fao.org/3/a0541e/a0541e.pdf).</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on">ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco </STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C2" NAMEST="C1"><P><STRING STRIKE="on">Respirazione basale del suolo</STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> Gli Stati membri possono anche scegliere altri descrittori di biodiversità del suolo facoltativi, quali: </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">- metabarcoding</STRING><FOOTNOTE><FIELD>Sequenza di codici a barre del DNA per misurare la diversità tassonomica e funzionale di archei, batteri, funghi e altri eucarioti, come è stato fatto in ambito LUCAS per la biodiversità del suolo in base a https://doi.org/10.1111/ejss.13299</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> di batteri, funghi, protisti e animali; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - abbondanza e diversità di nematodi; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - biomassa microbica; </STRING></P><P><STRING STRIKE="on"> - abbondanza e diversità di lombrichi (nelle terre coltivate);</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING STRIKE="on"> Seguire le indicazioni descritte nell'articolo scientifico "</STRING><STRING ITALIC="on"><STRING STRIKE="on">Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">"</STRING><FOOTNOTE><FIELD>https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071797001259</FIELD></FOOTNOTE></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING STRIKE="on">Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING STRIKE="on">SÌ</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Per altri descrittori della biodiversità del suolo: non pertinente</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrittore del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodologia di riferimento</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Criteri minimi di metodologia</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Funzione di trasferimento convalidata obbligatoria (se si usa una metodologia diversa dalla metodologia di riferimento)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tessitura del suolo (tenore di argilla, limo e sabbia, necessario per determinare altri descrittori e le relative estensioni)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodo preferito: ISO 11277:1998 Determinazione della distribuzione dimensionale delle particelle nel materiale del suolo minerale – Metodo di screening e precipitazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodo alternativo: ISO 13320:2009 – Analisi granulometrica – Metodi di diffrazione laser</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conducibilità elettrica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Opzione 1: metodo di misurazione dell'estratto di suolo in pasta satura (CEE) (SOP FAO:  GLOSOLAN-SOP-08</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">)</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Opzione 2: ISO 11265:1994 Determinazione della conducibilità elettrica specifica  </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tasso di erosione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La stima del tasso di erosione del suolo deve tener conto di tutte le misure prese per attenuare o compensare il rischio di erosione, comprese le misure di attenuazione post-incendio.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La stima del tasso di erosione del suolo deve comprendere tutte le cause all'origine del processo: l'acqua, il vento, il raccolto e la lavorazione del terreno.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'erosione idrica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità, croste deposizionali, rugosità del suolo), </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">clima (ad esempio, erosività delle precipitazioni: intensità e durata, considerate le proiezioni relative ai cambiamenti climatici per una determinata area), </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">topografia (ad esempio, inclinazione e lunghezza della pendenza), </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">manto vegetale, tipo di coltura e di foresta, uso del suolo e pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione,</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pratiche di gestione (ad esempio colture di copertura, lavorazione ridotta, pacciamatura ecc.),</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aree bruciate.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'erosione eolica del suolo è valutata considerando i fattori seguenti: </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">caratteristiche del suolo (ad esempio erodibilità), </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">clima (umidità del suolo, velocità del vento, evaporazione), </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vegetazione (tipo di coltura),</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pratiche di gestione per controllare o ridurre l'erosione (barriere frangivento),</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">aree bruciate.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non pertinente</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Carbonio organico nel suolo (SOC)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 10694:1995 Determinazione del carbonio organico e del carbonio totale dopo combustione a secco</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Densità apparente nel sottosuolo o parametro equivalente</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> scelto dagli Stati membri</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se si sceglie un parametro equivalente, la metodologia deve essere una norma europea o internazionale se disponibile; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica. </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fosforo estraibile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 11263:1994 per la determinazione spettrometrica del fosforo solubile in soluzione di idrogeno carbonato di sodio (P-Olsen)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di metalli pesanti nel suolo: As, Sb, Cd, Co, Cr (totale), Cr (VI), Cu, Hg, Pb, Ni, Tl, V, Zn </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Concentrazione di una selezione di contaminanti organici definita dagli Stati membri tenendo conto della legislazione vigente dell'UE (ad esempio sulla qualità dell'acqua o i pesticidi)</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Residui di pesticidi e biocidi, prodotti veterinari</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PFAS</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potenziale contenuto ambientale di metalli pesanti disponibili nei suoli in base alla norma ISO 17586:2016 Estrazione con acido nitrico diluito.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non pertinente</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capacità di ritenzione idrica del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodologia per determinare il valore di un punto di campionamento:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Opzione 1: LABORATORIO: ISO 11274:2019 per la determinazione della caratteristica di ritenzione idrica                    </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Opzione 2: STIMA: applicare la metodologia descritta nell'articolo scientifico "New generation of hydraulic pedotransfer functions for Europe" in base alla tessitura (o alla distribuzione dimensionale delle particelle) e al carbonio organico nel suolo.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Criteri minimi per stimare la capacità totale di ritenzione idrica del suolo di un distretto su scala di bacino o sottobacino idrografico:</STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per il terreno non consumato, stimare il valore totale della capacità di ritenzione idrica del suolo </STRING></STRING></P><P><NO.P>—</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per il terreno consumato, valutare la possibilità di azzerare la capacità di ritenzione idrica delle aree impervie, attribuendo in proporzione valori intermedi alle aree semi-impervie e ad altre aree artificiali.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Azoto nel suolo </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 11261:1995 per la determinazione dell'azoto totale nel suolo con il metodo Kjeldahl modificato</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Acidità del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 10390:2005 per la determinazione del pH nell'estratto di H2O e CaCl2 (pH-H2O e pH-CaCl2)</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Densità apparente nello strato superficiale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ISO 11272:2017 per la determinazione della densità apparente a secco </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciclo dei nutrienti</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per la mineralizzazione dell'azoto, i campioni di suolo essiccati all'aria vengono riumidificati per raggiungere l'80 % della loro capacità di ritenzione idrica e tenuti in incubazione in laboratorio per 14 giorni a 30 ºC. Il potenziale tasso netto di mineralizzazione dell'azoto è stimato come la differenza tra l'azoto inorganico iniziale e quello finale. La disponibilità dei nutrienti del suolo è calcolata utilizzando simulatori di radici, mentre l'azoto e il fosforo disponibili sono calcolati mediante una determinazione colorimetrica basata sulla reazione con il molibdato di ammonio.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Aggregazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I descrittori del suolo sono riportati come aggregati del suolo stabili all'acqua, valutati determinando la resistenza degli aggregati del suolo all'acqua come forza disgregante, applicando un approccio modificato da Kemper e Rosenau (1986). L'indice risultante rappresenta la percentuale di aggregati stabili all'acqua</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con un diametro inferiore a 4 mm. Inoltre, i detriti (cioè la materia grossolana) saranno separati dalla frazione stabile all'acqua per determinare correttamente la frazione di aggregati stabili all'acqua (WSA) del campione: % WSA = (frazione stabile all'acqua-materia grossolana) / (4 g-materia grossolana).</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attività enzimatica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Zeiss et al., 2022</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Respirazione del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni descritte nell'articolo scientifico "Microbial biomass and activities in soil as affected by frozen and cold storage"</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on"> 8</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decomposizione dei rifiuti</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Applicare le norme europee o internazionali se disponibili; in mancanza, la metodologia scelta deve essere disponibile pubblicamente o nella letteratura scientifica.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non pertinente</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Biomassa del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Guerra et al., 2021, Briones et al. 2020, e Potapov et al. 2022 </STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Caratteristiche delle radici a livello di comunità</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Guerra et al., 2021</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità tassonomica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Guerra et al., 2021</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abbondanza delle popolazioni</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Guerra et al., 2021</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diversità genetica intraspecifica</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Seguire le indicazioni di cui a Guerra et al., 2021</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Struttura del suolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'analisi granulometrica è eseguita su suolo setacciato (Ø &lt; 2 mm), dopo la distruzione della materia organica con H2O2. La dispersione è eseguita con una soluzione di esametafosfato/carbonato di sodio e agitata per 16 ore. Le frazioni granulometriche considerate sono quelle raccomandate dall'Unione internazionale di scienza del suolo (scala Atterberg), ovvero sabbia grossolana (2 &gt; Ø &gt; 0,2 mm), sabbia fine (0,2 &gt; Ø &gt; 0,02 mm), limo (0,02 &gt; Ø &gt; 0,002 mm) e argilla (Ø &lt; 0,002 mm). La frazione di sabbia grossolana è determinata mediante screening, le frazioni di limo e argilla sono determinate mediante precipitazione e pipettaggio con una pipetta Robinson e la sabbia fine mediante precipitazione e decantazione. I tempi di precipitazione sono calcolati con la legge di Stokes.</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C5" NAMEST="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">SÌ</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_____________________</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> https://www.fao.org/3/cb3355en/cb3355en.pdf</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Equivalente secondo la relazione dell'AEA: Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments — European Environment Agency (europa.eu)</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1" NAMEEND="C7" NAMEST="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">8 </STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0038071797001259 </STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 202]</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Parte C: criteri metodologici minimi per determinare i valori degli indicatori del consumo di suolo e dell'impermeabilizzazione del suolo</STRING></P><P><NO.P>—</NO.P>Per il consumo, il consumo inverso e il consumo netto di suolo, le metodologie dovrebbero essere conformi alle definizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I.</P><P><NO.P>—</NO.P>L'impermeabilizzazione del suolo è espressa in percentuale della superficie impermeabilizzata sulla superficie totale.</P><P><NO.P>—</NO.P>Le metodologie scelte devono essere disponibili pubblicamente o nella letteratura scientifica.</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING STRIKE="on">ALLEGATO III</STRING></TI><P><STRING STRIKE="on">PRINCIPI DI GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO </STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Si applicano i principi seguenti:</STRING></P><P><NO.P>(a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">evitare di lasciare nudo il suolo creando e mantenendo un manto vegetale, in particolare nei periodi sensibili sotto il profilo ambientale;</STRING></P><P><NO.P>(b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">ridurre al minimo le perturbazioni fisiche del suolo;</STRING></P><P><NO.P>(c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">evitare di immettere o rilasciare nel suolo sostanze che possono danneggiare la salute umana o l'ambiente o degradare la salute del suolo;</STRING></P><P><NO.P>(d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">assicurare che l'uso dei macchinari sia adatto alla resistenza del suolo e che la quantità e la frequenza delle operazioni siano limitate in modo da non compromettere la salute del suolo;</STRING></P><P><NO.P>(e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">quando si applica la concimazione, assicurare che sia adatta al fabbisogno delle piante e degli alberi in funzione del luogo e del periodo, così come allo stato del suolo, privilegiando soluzioni circolari che arricchiscono la sostanza organica;</STRING></P><P><NO.P>(f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">in caso di irrigazione trarre la massima efficienza dai sistemi e dalla gestione dell'irrigazione e garantire che, se si usano acque reflue riciclate, la qualità soddisfi le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING><STRING STRIKE="on">Regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua (GU L 177 del 5.6.2020, pag. 32).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> e che se si usa acqua di altra provenienza non degradi la salute del suolo;</STRING></P><P><NO.P>(g)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">assicurare la protezione del suolo creando e mantenendo, a livello del paesaggio, elementi paesaggistici caratteristici adeguati</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING><STRING STRIKE="on">Questo principio non si applica ai suoli forestali.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">;</STRING></P><P><NO.P>(h)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">nella coltivazione di colture, piante o alberi usare specie adatte al sito se si può in tal modo evitare il degrado del suolo o contribuire a migliorarne la salute, anche in considerazione dell'adattamento ai cambiamenti climatici;</STRING></P><P><NO.P>(i)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">mantenere nei suoli organici un livello idrico ottimale, che sia tale da non influire negativamente sulla loro struttura e composizione</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING><STRING STRIKE="on">Questo principio non si applica ai suoli urbani.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">;</STRING></P><P><NO.P>(j)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">nel caso delle colture, applicare l'avvicendamento e la diversificazione tenendo conto delle diverse famiglie di colture, dei sistemi radicali, del fabbisogno di acqua e nutrienti e della difesa integrata;</STRING></P><P><NO.P>(k)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">adattare gli spostamenti del bestiame e il tempo di pascolamento, tenendo conto del tipo di animale e della densità di allevamento, così da non compromettere la salute del suolo e non ridurne la capacità di fornire foraggio;</STRING></P><P><NO.P>(l)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">in caso di perdita sproporzionata nota di una o più funzioni che riducono sostanzialmente la capacità del suolo di fornire servizi ecosistemici, applicare misure mirate per rigenerarle.</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IV</TI><P>PROGRAMMI, PIANI, OBIETTIVI E MISURE DI CUI ALL'ARTICOLO 10</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si tiene conto del seguente elenco indicativo di programmi, piani, obiettivi e misure: [Em</STRING></STRING><STRING BOLD="on">. 214</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">]</STRING></STRING></P><P><NO.P>(1)</NO.P>I piani nazionali di ripristino redatti in conformità del regolamento.../...<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>+ OP: inserire nel testo il numero del regolamento sul ripristino della natura di cui al documento COM(2022) 304.</FIELD></FOOTNOTE> +.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>I piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune in conformità del regolamento (UE) 2021/2115.</P><P><NO.P>(3)</NO.P>Il codice di buona pratica agricola e i programmi d'azione per le zone vulnerabili designate adottati in conformità della direttiva 91/676/CEE.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>Le misure di conservazione e il quadro di azioni elencate per priorità stabiliti per i siti Natura 2000 in conformità della direttiva 92/43/CEE.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>Le misure volte a conseguire un buono stato ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali e un buono stato chimico e quantitativo dei corpi idrici sotterranei che figurano nei piani di gestione dei bacini idrografici redatti in conformità della direttiva 2000/60/CE.</P><P><NO.P>(6)</NO.P>Le misure di gestione del rischio di alluvioni che figurano nei piani di gestione del rischio di alluvioni redatti in conformità della direttiva 2007/60/CE;</P><P><NO.P>(7)</NO.P>I piani di gestione della siccità menzionati nella strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici.</P><P><NO.P>(8)</NO.P>I programmi nazionali di azione istituiti in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione.</P><P><NO.P>(8a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le strategie e i piani d'azione nazionali in materia di biodiversità elaborati conformemente all'articolo 6 della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica. [Em. 215]</STRING></STRING></P><P><NO.P>(9)</NO.P>Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841.</P><P><NO.P>(10)</NO.P>Gli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/842.</P><P><NO.P>(11)</NO.P>I programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico redatti a norma della direttiva (UE) 2016/2284 e i dati di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi comunicati a norma della stessa direttiva.</P><P><NO.P>(12)</NO.P>Il piano nazionale integrato per l'energia e il clima istituito in conformità del regolamento (UE) 2018/1999.</P><P><NO.P>(13)</NO.P>Le valutazioni del rischio e la pianificazione della gestione del rischio di catastrofi in conformità della decisione n. 1313/2013/UE.</P><P><NO.P>(14)</NO.P>I piani nazionali di azione adottati in conformità dell'articolo <STRING STRIKE="on">8 del regolamento …/…</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING><STRING STRIKE="on">+ OP: inserire nel testo il numero del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e recante modifica del regolamento (UE) 2021/2115 di cui al documento COM(2022) 305.</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">+</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 della direttiva 2009/128/CE</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em. 216]</STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO V</TI><P>ELENCO INDICATIVO DELLE MISURE DI RIDUZIONE DEL RISCHIO</P><P><NO.P>1)</NO.P>Tecniche di bonifica in situ o ex situ:</P><P><NO.P>a)</NO.P>tecniche di bonifica fisiche:</P><P><NO.P>a)</NO.P>estrazione di vapori, iniezione d'aria in falda (air sparging);</P><P><NO.P>b)</NO.P>trattamento termico, iniezione di vapore, desorbimento termico, vetrificazione;</P><P><NO.P>c)</NO.P>lavaggio del suolo in situ (soil flushing) ed ex situ (soil washing);</P><P><NO.P>d)</NO.P>estrazione elettrocinetica;</P><P><NO.P>e)</NO.P>rimozione dello strato liquido;</P><P><NO.P>f)</NO.P>scavo e smaltimento;</P><P><NO.P>b)</NO.P>tecniche di bonifica biologiche:</P><P><NO.P>a)</NO.P>stimolazione della degradazione aerobica o anaerobica: biorisanamento, biostimolazione, bioincremento, bioventilazione, bioinsufflazione;</P><P><NO.P>b)</NO.P>fitoestrazione, fitovolatilizzazione, fitodegradazione;</P><P><NO.P>c)</NO.P>compostaggio, ammendanti, landfarming, sistemi con bioreattori;</P><P><NO.P>d)</NO.P>biofiltrazione, zone umide di biotrattamento, letti biologici;</P><P><NO.P>e)</NO.P>attenuazione naturale;</P><P><NO.P>c)</NO.P>tecniche di bonifica chimiche:</P><P><NO.P>a)</NO.P>ossidazione chimica;</P><P><NO.P>b)</NO.P>reazioni chimiche di riduzione e ossidoriduzione (redox);</P><P><NO.P>c)</NO.P>pompaggio e trattamento delle acque sotterranee;</P><P><NO.P>d)</NO.P>tecniche di bonifica per isolamento, contenimento e monitoraggio:</P><P><NO.P>a)</NO.P>copertura superficiale (surface capping), barriere reattive,	 incapsulamento;</P><P><NO.P>b)</NO.P>stabilizzazione, solidificazione e immobilizzazione chimiche;</P><P><NO.P>c)</NO.P>isolamento e contenimento idrogeologici;</P><P><NO.P>d)</NO.P>fitostabilizzazione;</P><P><NO.P>e)</NO.P>controllo e gestione a lungo termine attraverso pozzi di monitoraggio.</P><P><NO.P>2)</NO.P>Misure di riduzione del rischio diverse dalla bonifica:</P><P><NO.P>a)</NO.P>restrizioni alla coltivazione e al consumo di colture e ortaggi;</P><P><NO.P>b)</NO.P>restrizioni al consumo di uova;</P><P><NO.P>c)</NO.P>restrizioni all'accesso degli animali da compagnia o da allevamento;</P><P><NO.P>d)</NO.P>restrizioni all'estrazione o all'uso delle acque sotterranee come acqua potabile o a fini di igiene personale o industriali;</P><P><NO.P>e)</NO.P>restrizioni alla demolizione, alla deimpermeabilizzazione o alla costruzione sul sito;</P><P><NO.P>f)</NO.P>restrizioni all'accesso al sito o alla zona circostante (ad esempio mediante recinzioni);</P><P><NO.P>g)</NO.P>restrizioni all'uso del suolo o ai cambiamenti di uso del suolo;</P><P><NO.P>h)</NO.P>restrizioni allo scavo, alla perforazione o all'estrazione;</P><P><NO.P>i)</NO.P>restrizioni per evitare il contatto con il suolo, le polveri o l'aria negli ambienti chiusi, e precauzioni per proteggere la salute umana (ad esempio facciali filtranti, guanti, pulizia a umido ecc.).</P><P><NO.P>3)</NO.P>Migliori tecniche disponibili di cui alla direttiva 2010/75/UE.</P><P><NO.P>4)</NO.P>Misure adottate dalle autorità competenti e dagli operatori industriali a seguito di un incidente grave, conformemente alla direttiva 2012/18/UE.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VI</TI><P>FASI E OBBLIGHI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN FUNZIONE DEL SITO</P><P><NO.P>1.</NO.P>Per caratterizzare la contaminazione è necessario identificare i contaminanti presenti sul sito e determinarne la fonte, la concentrazione, la forma chimica e la distribuzione nel suolo e nelle acque sotterranee. La presenza e la concentrazione dei contaminanti sono determinate campionando e analizzando il suolo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La valutazione dell'esposizione individua la via attraverso cui i contaminanti del suolo possono raggiungere i recettori: l'esposizione può aver luogo per inalazione, ingestione, contatto cutaneo, assorbimento vegetale, migrazione nelle acque sotterranee o per altre vie. L'assorbimento di contaminanti si stima combinando queste informazioni con la frequenza e la durata dell'esposizione e con le caratteristiche del recettore, come età, genere e stato di salute. I legami tra la fonte, la via di esposizione e il recettore sono sintetizzati in una rappresentazione grafica, schematica e semplificata, vale a dire il modello concettuale del sito.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La valutazione della tossicità o del pericolo consiste nel valutare gli effetti che i contaminanti potrebbero avere sulla salute e sull'ambiente, in base alla dose e alla durata dell'esposizione e tenuto conto della tossicità intrinseca dei contaminanti e della sensibilità delle diverse popolazioni (animali, microorganismi, piante, bambini, donne in gravidanza, anziani ecc.). Le informazioni tossicologiche sono usate per stimare le dosi o le concentrazioni di riferimento che, a loro volta, servono a caratterizzare il rischio.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Per caratterizzare il rischio è necessario integrare le informazioni ricavate nelle fasi precedenti e stimare l'entità e la probabilità degli effetti negativi che il sito contaminato produce sulla salute umana e sull'ambiente, tenuto conto anche della migrazione della contaminazione verso altri comparti ambientali. La caratterizzazione serve a stabilire l'ordine di priorità delle misure necessarie per ridurre il rischio e per bonificare il sito. Può anche servire a definire gli obiettivi di bonifica o di gestione del sito, ad esempio il raggiungimento dei limiti massimi accettabili o dei valori di screening del sito in base al rischio.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VII</TI><P>CONTENUTO DEL REGISTRO DEI SITI POTENZIALMENTE CONTAMINATI E DEI SITI CONTAMINATI</P><P>Il design e la presentazione dei dati nel registro devono consentire al pubblico di seguire i progressi compiuti nella gestione dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati. Per i siti noti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi, il registro contiene e presenta le informazioni seguenti a livello di sito:</P><P><NO.P>a)</NO.P>coordinate, indirizzo o particella/e catastale/i del sito conformemente alle direttive (UE) 2019/1024 e 2007/2/CE;</P><P><NO.P>b)</NO.P>anno di iscrizione nel registro;</P><P><NO.P>c)</NO.P>attività contaminanti o che rischiano di essere potenzialmente contaminanti svolte sul sito o tuttora in atto.</P><P><NO.P>d)</NO.P>stato di gestione del sito;</P><P><NO.P>e)</NO.P>se su questi elementi sono già disponibili informazioni ottenute dalle analisi del suolo e dalla valutazione del rischio di cui agli articoli 14 e 15, conclusioni su: presenza o assenza, concentrazione, tipo e rischio di contaminazione (o di contaminazione residua dopo la bonifica);</P><P><NO.P>f)</NO.P>prossimi interventi e fasi di gestione necessari di cui agli articoli 14 e 15, con tempistica.</P><P>Per i siti noti potenzialmente contaminati, i siti contaminati, i siti contaminati che richiedono ulteriori interventi e i siti contaminati in cui sono stati effettuati o sono in corso interventi, il registro può contenere, se disponibili, anche le informazioni seguenti a livello di sito:</P><P><NO.P>a)</NO.P>informazioni sulle autorizzazioni ambientali rilasciate per il sito, con l'anno di inizio e di fine dell'attività;</P><P><NO.P>b)</NO.P>uso del suolo attuale e pianificato;</P><P><NO.P>c)</NO.P>risultati delle relazioni di analisi e bonifica del suolo, quali concentrazioni e perimetro della contaminazione, modello concettuale del sito, metodologia di valutazione del rischio, tecniche utilizzate o pianificate, efficacia e stime dei costi delle misure di riduzione del rischio.</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>