<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0218</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Istituzione di un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica della direttiva 2011/16/UE</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0064/2024 - Relatrice: Lídia Pereira)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un sistema fiscale basato sulle norme della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese e modifica la direttiva 2011/16/UE (COM(2023)0528 – C9-0340/2023 – 2023/0320(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0528),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0340/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato inviato dal Parlamento svedese, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0064/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(1)</NO.P>Attualmente nell'Unione non esiste un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare le norme dei diversi regimi di imposta sulle società, a seconda dello Stato membro in cui operano.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(1)</NO.P>Attualmente nell'Unione non esiste un approccio comune al calcolo della base imponibile per le imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quando operano a livello transfrontaliero</STRING></STRING>. Le imprese dell'Unione sono pertanto tenute a rispettare le norme dei diversi regimi di imposta sulle società, a seconda dello Stato membro in cui operano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il che costituisce una barriera per le piccole e medie imprese (PMI) quando accedono al mercato interno.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le imprese dell'Unione, in particolare le PMI, devono far fronte a notevoli costi di conformità legati alla tassazione a causa dell'assenza di una soluzione per il calcolo della loro base imponibile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>La coesistenza e l'interazione di 27 diversi regimi di imposta sul reddito delle società nell'Unione generano complessità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'adempimento</STRING></STRING> degli obblighi fiscali e determinano condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di disparità </STRING></STRING>per le imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questa situazione ha</STRING></STRING> un impatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">maggiore sulle PMI</STRING></STRING> rispetto ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuenti più grandi</STRING></STRING> ed è diventata più evidente in quanto la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere e i modelli imprenditoriali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I tentativi dei governi di adattarsi a questa nuova realtà hanno avuto come risultato una risposta frammentaria tra gli Stati membri, con conseguenti ulteriori distorsioni nel mercato interno.</STRING></STRING> Inoltre i diversi quadri giuridici comportano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> inevitabilmente</STRING></STRING> pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza e da elevati costi di conformità.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>La coesistenza e l'interazione di 27 diversi regimi di imposta sul reddito delle società nell'Unione generano complessità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei costi di adempimento</STRING></STRING> degli obblighi fiscali e determinano condizioni per le imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che possono avere</STRING></STRING> un impatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negativo sugli investimenti transfrontalieri, ostacolando lo sviluppo del mercato interno</STRING></STRING> rispetto ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paesi terzi.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questa situazione ha un impatto significativo sulle PMI</STRING></STRING> ed è diventata più evidente in quanto la globalizzazione e la digitalizzazione dell'economia hanno modificato in modo significativo la percezione delle frontiere e i modelli imprenditoriali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare con il continuo sviluppo del mercato interno, che impone di adottare</STRING></STRING> ulteriori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure</STRING></STRING>. Inoltre i diversi quadri giuridici comportano pratiche di amministrazione fiscale diverse da uno Stato membro all'altro. Ciò comporta spesso lunghe procedure caratterizzate da imprevedibilità e incoerenza e da elevati costi di conformità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che hanno un grande impatto sulle PMI, disincentivandole a investire in più di uno Stato membro.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La fiducia reciproca e la buona fede da parte degli Stati membri sono necessarie per la cooperazione sulle decisioni fiscali al fine di completare, migliorare e sviluppare ulteriormente il mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I 24 milioni di PMI stabilite nell'Unione rappresentano i due terzi dei posti di lavoro del settore privato e il 99 % di tutte le imprese dell'Unione e costituiscono la spina dorsale dell'economia dell'Unione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto essenziale sostenere le microimprese e le PMI al fine di promuovere la creazione di posti di lavoro, rafforzare la crescita, incoraggiare una concorrenza equa e trasparente, sostenere la competitività e attrarre investimenti.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli ostacoli normativi o gli oneri amministrativi continuano a rappresentare la sfida principale per le PMI dell'Unione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 ter)</NO.P>	 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le PMI spendono circa il 2,5 % del loro fatturato per i costi legati all'adempimento degli obblighi fiscali. La situazione delle imprese molto piccole è particolarmente grave, in quanto i costi di conformità legati alle imposte sul reddito delle società rappresentano il 90 % dei costi di conformità annuali stimati per le imprese dell'Unione, che ammontano a 54 miliardi di EUR. Un calcolo dei risultati imponibili basato sulle norme dello Stato membro di residenza fiscale della sede centrale (sede principale della PMI) dovrebbe ridurre significativamente i costi di adempimento degli obblighi fiscali e liberare risorse finanziarie per consentire alle PMI di investire.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>I differenti modi di svolgere attività imprenditoriale nel mercato interno richiedono soluzioni diverse per le diverse imprese quando si tratta di affrontare le attuali sfide poste dalle operazioni transfrontaliere. Per le imprese più piccole <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che non fanno parte di un gruppo </STRING></STRING>è più difficile espandersi a livello transfrontaliero rispetto alle imprese più grandi. È quindi più oneroso per le imprese più piccole affrontare procedure complesse e costi di conformità elevati. È pertanto evidente che le microimprese e le piccole e medie imprese, nelle fasi iniziali di espansione, necessitano di una soluzione come un meccanismo semplificato per il calcolo del risultato imponibile quando operano a livello transfrontaliero esclusivamente attraverso stabili organizzazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>I differenti modi di svolgere attività imprenditoriale nel mercato interno richiedono soluzioni diverse per le diverse imprese quando si tratta di affrontare le attuali sfide poste dalle operazioni transfrontaliere. Per le imprese più piccole è più difficile espandersi a livello transfrontaliero rispetto alle imprese più grandi. È quindi più oneroso per le imprese più piccole affrontare procedure complesse e costi di conformità elevati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oltre all'incertezza insita nell'investimento del proprio capitale in un mercato nuovo</STRING></STRING>. È pertanto evidente che le microimprese e le piccole e medie imprese, nelle fasi iniziali di espansione, necessitano di una soluzione come un meccanismo semplificato per il calcolo del risultato imponibile quando operano a livello transfrontaliero esclusivamente attraverso stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o non più di due controllate.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La trasparenza è essenziale ai fini del buon funzionamento del mercato interno.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali rappresenta una priorità politica assoluta, poiché le pratiche di pianificazione fiscale aggressiva sono inaccettabili dal punto di vista dell'integrità del mercato interno e della giustizia sociale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Per ovviare all'incertezza fiscale e alla difficoltà di rispettare le norme di un sistema fiscale sconosciuto quando le PMI operano in uno o più altri Stati membri (uno dei principali fattori che impediscono alle PMI di espandersi all'estero), il risultato imponibile delle stabili organizzazioni dovrebbe essere calcolato sulla base delle norme dello Stato membro in cui la sede centrale (sede principale della PMI) è residente a fini fiscali. Ciò significa anche che i principi che disciplinano l'attribuzione del reddito a una stabile organizzazione, stabiliti nella convenzione bilaterale applicabile volta a evitare la doppia imposizione tra lo Stato membro della stabile organizzazione e lo Stato membro della sede centrale, continuerebbero ad applicarsi. Per garantire che le nuove norme costituiscano una fonte di semplificazione per le PMI, la loro applicazione dovrebbe essere facoltativa e quindi lasciata alla scelta del contribuente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Per ovviare all'incertezza fiscale e alla difficoltà di rispettare le norme di un sistema fiscale sconosciuto quando le PMI operano in uno o più altri Stati membri (uno dei principali fattori che impediscono alle PMI di espandersi all'estero), il risultato imponibile delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate </STRING></STRING>dovrebbe essere calcolato sulla base delle norme dello Stato membro in cui la sede centrale (sede principale della PMI) è residente a fini fiscali. Ciò significa anche che i principi che disciplinano l'attribuzione del reddito a una stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o controllata</STRING></STRING>, stabiliti nella convenzione bilaterale applicabile volta a evitare la doppia imposizione tra lo Stato membro della stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o controllata </STRING></STRING>e lo Stato membro della sede centrale, continuerebbero ad applicarsi. Per garantire che le nuove norme costituiscano una fonte di semplificazione per le PMI, la loro applicazione dovrebbe essere facoltativa e quindi lasciata alla scelta del contribuente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oltre a concedere margine sufficiente per la loro applicazione e il loro adattamento alle nuove norme</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La parità di trattamento fiscale per tutti i contribuenti, in particolare per tutte le imprese, è una conditio sine qua non per il mercato interno.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un approccio coordinato all'attuazione di tale norma da parte dei sistemi fiscali nazionali è essenziale ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e contribuirebbe a prevenire l'evasione fiscale e il trasferimento degli utili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di prevenire pratiche fiscali abusive, sono previste norme antiabuso specifiche, ad esempio per affrontare i rischi di elusione fiscale associati al trasferimento della residenza fiscale di una PMI, evitando in tal modo che l'ubicazione della sede centrale sia determinata sulla base di motivazioni fiscali. Sarebbe di conseguenza necessario monitorare l'evoluzione del fatturato attribuito alla o alle stabili organizzazioni al fine di mantenere le loro operazioni secondarie rispetto all'attività principale che dovrebbe essere svolta dalla sede centrale. In tal modo le norme non rischierebbero di essere utilizzate impropriamente costituendo sedi centrali vuote, mentre la maggior parte delle attività imprenditoriali si svolge all'estero.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Analogamente, l'ammissibilità al sistema di semplificazione fiscale nonché la cessazione e il rinnovo dell'opzione dovrebbero essere soggetti a condizioni rigorose. Tali condizioni dovrebbero essere accompagnate da requisiti relativi al fatturato della sede centrale rispetto a quello della o delle stabili organizzazioni. L'obiettivo sarebbe quello di sottolineare ulteriormente che l'attività svolta attraverso la o le stabili organizzazioni può semplicemente essere un'estensione dell'attività principale della sede centrale. Inoltre, una volta introdotta l'opzione di applicare il quadro di semplificazione fiscale, esso dovrebbe avere una durata obbligatoria per evitare situazioni in cui la residenza della sede centrale è trasferita spesso per approfittare di situazioni occasionali e a breve termine vantaggiose in termini fiscali.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Al fine di prevenire pratiche fiscali abusive, sono previste norme antiabuso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rigorose e </STRING></STRING>specifiche, ad esempio per affrontare i rischi di elusione fiscale associati al trasferimento della residenza fiscale di una PMI, evitando in tal modo che l'ubicazione della sede centrale sia determinata sulla base di motivazioni fiscali. Sarebbe di conseguenza necessario monitorare l'evoluzione del fatturato attribuito alla o alle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e/o alle controllate </STRING></STRING>al fine di mantenere le loro operazioni secondarie rispetto all'attività principale che dovrebbe essere svolta dalla sede centrale. In tal modo le norme non rischierebbero di essere utilizzate impropriamente costituendo sedi centrali vuote, mentre la maggior parte delle attività imprenditoriali si svolge all'estero.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Il trasporto marittimo internazionale è un settore specifico di attività soggetto a regimi fiscali speciali in diversi Stati membri. Tali regimi consistono principalmente nel calcolare la base imponibile sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dalla società. Sulla base di tale premessa, le PMI il cui reddito deriva da attività di trasporto marittimo soggette a un regime di imposta sul tonnellaggio dovrebbero essere escluse dalla possibilità di optare per le norme di semplificazione delle PMI per quanto riguarda tali redditi attribuiti a una stabile organizzazione. Detta esclusione eviterebbe ulteriori complicazioni, che sorgerebbero dall'interazione tra il quadro di semplificazione fiscale per le PMI e i regimi di imposta sul tonnellaggio. Inoltre tale potenziale complicazione sembrerebbe sproporzionata, tenuto conto dell'assenza di tali regimi fiscali speciali in alcuni Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nessun altro settore di</STRING></STRING> attività sarebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">escluso</STRING></STRING> dal campo di applicazione della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Il trasporto marittimo internazionale è un settore specifico di attività soggetto a regimi fiscali speciali in diversi Stati membri. Tali regimi consistono principalmente nel calcolare la base imponibile sulla base del tonnellaggio (ossia della capacità di carico) delle navi gestite piuttosto che sulla base dei profitti o delle perdite effettivi sostenuti dalla società. Sulla base di tale premessa, le PMI il cui reddito deriva da attività di trasporto marittimo soggette a un regime di imposta sul tonnellaggio dovrebbero essere escluse dalla possibilità di optare per le norme di semplificazione delle PMI per quanto riguarda tali redditi attribuiti a una stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o alla controllata</STRING></STRING>. Detta esclusione eviterebbe ulteriori complicazioni, che sorgerebbero dall'interazione tra il quadro di semplificazione fiscale per le PMI e i regimi di imposta sul tonnellaggio. Inoltre tale potenziale complicazione sembrerebbe sproporzionata, tenuto conto dell'assenza di tali regimi fiscali speciali in alcuni Stati membri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In ogni caso, tale esclusione dovrebbe essere adeguatamente valutata dopo cinque anni dall'attuazione della presente direttiva.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nessun'altra</STRING></STRING> attività <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispetto a quella soggetta al regime di imposta sul tonnellaggio </STRING></STRING>sarebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusa</STRING></STRING> dal campo di applicazione della presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>La proposta mira a fornire una significativa semplificazione procedurale con l'istituzione di uno sportello unico, nell'ambito del quale la dichiarazione fiscale, gli accertamenti fiscali e la riscossione dell'imposta dovuta dalla o dalle stabili organizzazioni sarebbero trattati da un'unica autorità fiscale ("autorità di presentazione"), ossia l'autorità fiscale dello Stato membro della sede centrale. Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri in materia fiscale, le verifiche fiscali, i ricorsi e le procedure di risoluzione delle controversie sarebbero mantenuti principalmente a livello nazionale e sarebbero conformi alle norme procedurali del rispettivo Stato membro. Per sostenere il funzionamento di uno sportello unico sarebbe fondamentale prevedere verifiche congiunte, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che creano l'obbligo</STRING></STRING> per lo Stato membro della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> cooperare se l'autorità fiscale della stabile organizzazione richiede una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile del contribuente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La proposta mira a fornire una significativa semplificazione procedurale con l'istituzione di uno sportello unico, nell'ambito del quale la dichiarazione fiscale, gli accertamenti fiscali e la riscossione dell'imposta dovuta dalla o dalle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o controllate </STRING></STRING>sarebbero trattati da un'unica autorità fiscale ("autorità di presentazione"), ossia l'autorità fiscale dello Stato membro della sede centrale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale sportello unico deve offrire tutte le caratteristiche della semplificazione affinché non diventi un ulteriore ostacolo per le imprese che vogliono investire all'estero.</STRING></STRING> Nel pieno rispetto della sovranità degli Stati membri in materia fiscale, le verifiche fiscali, i ricorsi e le procedure di risoluzione delle controversie sarebbero mantenuti principalmente a livello nazionale e sarebbero conformi alle norme procedurali del rispettivo Stato membro. Per sostenere il funzionamento di uno sportello unico sarebbe fondamentale prevedere verifiche congiunte, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creando un obbligo di cooperazione per le autorità fiscali degli Stati membri,</STRING></STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui </STRING></STRING>lo Stato membro della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> cooperare se l'autorità fiscale della stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o della controllata </STRING></STRING>richiede una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile del contribuente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tal senso, se lo Stato membro della sede centrale effettua una verifica di propria iniziativa, dovrebbe invitare lo Stato membro ospitante a effettuare tale verifica congiuntamente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La soluzione dello sportello unico è apprezzata dalle PMI dell'Unione e la sua creazione rappresenta uno strumento di agevolazione facoltativo per le procedure di natura fiscale delle PMI.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'esperienza positiva con la dichiarazione IVA tramite lo sportello unico, nell'ambito della quale 130 000 imprese hanno compilato la loro dichiarazione IVA tramite lo sportello unico e più di 17 miliardi di EUR sono stati riscossi in gettito IVA, nel 2022, motiva la replica del modello nel contesto della presente direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione di valutazione della Commissione dovrebbe esaminare tutti gli aspetti pertinenti dell'attuazione della presente direttiva e incentrarsi sui vantaggi di un eventuale ampliamento dell'ambito di applicazione, sull'adeguatezza dei requisiti di ammissibilità, sull'adeguatezza delle situazioni di esclusione, in particolare la costituzione di controllate, e sulla necessità di escludere le attività di trasporto marittimo.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione dovrebbe affrontare tali aspetti nella sua eventuale proposta di modifica della presente direttiva o indicare i motivi per cui non è necessario modificare le norme vigenti.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(13 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché la potenziale riduzione dei costi di conformità fiscale da parte delle PMI dipende direttamente dalla loro adozione volontaria delle norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe prevedere una campagna di informazione globale e approfondita a livello dell'Unione rivolta alle PMI.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale campagna di informazione dovrebbe essere integrata in una più ampia strategia di comunicazione sulla nuova normativa dell'Unione in materia fiscale e sul suo impatto sulle imprese dell'UE. Tutte le informazioni dovrebbero essere fornite in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente al fine di verificare i requisiti di ammissibilità o di determinare l'obbligo fiscale delle stabili organizzazioni. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a tal fine dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Gli Stati membri possono trattare i dati personali ai sensi della presente direttiva unicamente al fine di verificare i requisiti di ammissibilità o di determinare l'obbligo fiscale delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle controllate</STRING></STRING>. Qualsiasi trattamento di dati personali effettuato a tal fine dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 15</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(15)</NO.P>Per consentire agli Stati membri di rispettare la maggior parte delle norme sulla prescrizione è previsto un periodo di conservazione, che segue quindi da vicino tali norme nazionali per quanto riguarda il relativo momento di inizio o la sospensione. Il periodo di conservazione non dovrebbe tuttavia andare oltre quanto necessario per garantire che le autorità fiscali competenti siano in grado di determinare i debiti d'imposta, realizzando così un equilibrio tra la capacità dell'autorità fiscale di garantire un corretto accertamento e una corretta riscossione delle imposte e il diritto dei contribuenti alla certezza del diritto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(15)</NO.P>Per consentire agli Stati membri di rispettare la maggior parte delle norme sulla prescrizione è previsto un periodo di conservazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proporzionato</STRING></STRING>, che segue quindi da vicino tali norme nazionali per quanto riguarda il relativo momento di inizio o la sospensione. Il periodo di conservazione non dovrebbe tuttavia andare oltre quanto necessario per garantire che le autorità fiscali competenti siano in grado di determinare i debiti d'imposta, realizzando così un equilibrio tra la capacità dell'autorità fiscale di garantire un corretto accertamento e una corretta riscossione delle imposte e il diritto dei contribuenti alla certezza del diritto.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[…]</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio e ha espresso un parere il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 novembre 2023</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme fiscali per talune PMI che operano nel mercato interno attraverso una o più stabili organizzazioni, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo delle difficoltà esistenti dovute all'interazione tra 27 regimi diversi di imposta sulle società, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la semplificazione delle norme fiscali per talune PMI che operano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a livello transfrontaliero </STRING></STRING>nel mercato interno attraverso una o più stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e fino a due controllate</STRING></STRING>, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individualmente </STRING></STRING>ma, a motivo delle difficoltà esistenti dovute all'interazione tra 27 regimi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nazionali</STRING></STRING> diversi di imposta sulle società, può essere conseguito meglio a livello di Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> attraverso una cooperazione reciproca tra gli Stati</STRING></STRING>, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 - comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>La presente direttiva stabilisce norme per il calcolo del risultato imponibile delle stabili organizzazioni di PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (norme relative alla "fiscalità della sede centrale").</P></OLD><NEW><P>La presente direttiva stabilisce norme per il calcolo del risultato imponibile delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle controllate </STRING></STRING>di PMI che soddisfano i criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 1 (norme relative alla "fiscalità della sede centrale").</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>e)</NO.P>operano in altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente </STRING></STRING>attraverso una o più stabili organizzazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>e)</NO.P>operano in altri Stati membri attraverso una o più stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e/o fino a due controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 2 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare gli allegati da I a IV per tener conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda:</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di modificare gli allegati da I a IV per tener conto delle modifiche apportate alle legislazioni degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in base alle informazioni fornite dallo Stato membro interessato </STRING></STRING>per quanto riguarda:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 2 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La presente direttiva non pregiudica il diritto dello Stato membro in cui è situata una stabile organizzazione di determinare l'aliquota d'imposta applicabile, né l'applicabilità delle convenzioni bilaterali intese a evitare la doppia imposizione o le norme in materia di protezione sociale dei lavoratori nello Stato membro della stabile organizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La presente direttiva non pregiudica il diritto dello Stato membro in cui è situata una stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o controllata </STRING></STRING>di determinare l'aliquota d'imposta applicabile, né l'applicabilità delle convenzioni bilaterali intese a evitare la doppia imposizione o le norme in materia di protezione sociale dei lavoratori nello Stato membro della stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o della controllata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"controllata": una filiazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, situata in un altro Stato membro e controllata dalla sede centrale;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>"sede centrale": una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che opera in uno o più altri Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusivamente </STRING></STRING>attraverso una o più stabili organizzazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>"sede centrale": una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che opera in uno o più altri Stati membri attraverso una o più stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e/o fino a due controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>"norme fiscali della sede centrale": le norme fiscali dello Stato membro della sede centrale utilizzate per calcolare il risultato imponibile della sede centrale e delle sue stabili organizzazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>"norme fiscali della sede centrale": le norme fiscali dello Stato membro della sede centrale utilizzate per calcolare il risultato imponibile della sede centrale e delle sue stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>"Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione di una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>"Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui è situata la stabile organizzazione di una PMI <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di una controllata </STRING></STRING>di cui all'articolo 2, paragrafo 1;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>"risultato imponibile della stabile organizzazione": il reddito o la perdita imponibile calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>"risultato imponibile della stabile organizzazione": il reddito o la perdita imponibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attribuito alla stabile organizzazione e fino a due controllate e </STRING></STRING>calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(8)</NO.P>"dichiarazione dei redditi basata sulle norme fiscali della sede centrale": la dichiarazione dei redditi presentata da una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relativa ai risultati imponibili della sede centrale e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o </STRING></STRING>delle stabili organizzazioni, calcolata conformemente alle norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(8)</NO.P>"dichiarazione dei redditi basata sulle norme fiscali della sede centrale": la dichiarazione dei redditi presentata da una PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, relativa ai risultati imponibili della sede centrale e delle stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o controllate</STRING></STRING>, calcolata conformemente alle norme fiscali della sede centrale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla sua stabile organizzazione o </STRING></STRING>alle sue stabili organizzazioni in altri Stati membri se soddisfa i seguenti requisiti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o controllate</STRING></STRING> in altri Stati membri se soddisfa i seguenti requisiti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni non ha superato, negli ultimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> esercizi fiscali, un importo pari al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doppio</STRING></STRING> del fatturato generato dalla sede centrale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e controllate </STRING></STRING>non ha superato, negli ultimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> esercizi fiscali, un importo pari al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">triplo</STRING></STRING> del fatturato generato dalla sede centrale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>è stata residente a fini fiscali nello Stato membro della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli ultimi due esercizi fiscali</STRING></STRING>;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>è stata residente a fini fiscali nello Stato membro della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ultimo esercizio fiscale o, se più recente, dalla costituzione della sede centrale</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli ultimi due esercizi fiscali</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>ha soddisfatto le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'ultimo esercizio fiscale o, se più recente, dalla costituzione della sede centrale</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Se la sede centrale sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale conformemente al paragrafo 1, essa applica tali norme a tutte le sue stabili organizzazioni in altri Stati membri. Se crea una nuova stabile organizzazione in un altro Stato membro, applica le norme fiscali della sede centrale a tale stabile organizzazione dal momento della sua costituzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Se la sede centrale sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale conformemente al paragrafo 1, essa applica tali norme a tutte le sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o controllate </STRING></STRING>in altri Stati membri. Se crea una nuova stabile organizzazione in un altro Stato membro, applica le norme fiscali della sede centrale a tale stabile organizzazione dal momento della sua costituzione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se crea una prima controllata in un altro Stato membro, applica le norme fiscali della sede centrale a tale controllata dal momento della sua costituzione e ne informa lo Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il requisito di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applica se la sede centrale è stata stabilita meno di tre anni prima della data della possibilità di applicare le norme fiscali della sede centrale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se la sede centrale ricava un reddito da attività di trasporto marittimo e tale reddito è soggetto, nello Stato membro della sede centrale, a un regime d'imposta sul tonnellaggio, tale sede centrale è esclusa dall'applicazione delle norme fiscali della sede centrale per quanto riguarda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la sua stabile organizzazione o </STRING></STRING>le sue stabili organizzazioni in altri Stati membri nella misura in cui queste ricavino un reddito da attività di trasporto marittimo.</P></OLD><NEW><P>Se la sede centrale ricava un reddito da attività di trasporto marittimo e tale reddito è soggetto, nello Stato membro della sede centrale, a un regime d'imposta sul tonnellaggio, tale sede centrale è esclusa dall'applicazione delle norme fiscali della sede centrale per quanto riguarda le sue stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e controllate</STRING></STRING> in altri Stati membri nella misura in cui queste ricavino un reddito da attività di trasporto marittimo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale alla sua stabile organizzazione o alle sue stabili organizzazioni notifica la propria scelta all'autorità di presentazione, unitamente al nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti. La notifica è effettuata almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi prima della fine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui la PMI intende iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale alla sua stabile organizzazione o alle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e/o alla controllata o controllate </STRING></STRING>notifica la propria scelta all'autorità di presentazione, unitamente al nome dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti. La notifica è effettuata almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi prima della fine dell'esercizio fiscale precedente l'esercizio fiscale in cui la PMI intende iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per la costituzione della sua prima stabile organizzazione o controllata in un altro Stato membro, una PMI può applicare le norme fiscali della sede centrale a partire dall'anno in cui la stabile organizzazione o la controllata è costituita, senza dover informare l'autorità di presentazione tre mesi prima della scadenza dell'anno fiscale precedente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di presentazione verifica se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 e informa la sede centrale delle sue conclusioni entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di presentazione verifica se sono soddisfatti i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 e informa la sede centrale delle sue conclusioni entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un mese</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di presentazione ottiene dallo Stato membro ospitante la conferma che lo stabilimento nello Stato membro ospitante costituisce una stabile organizzazione ai fini delle convenzioni fiscali bilaterali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Se i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti, l'autorità di presentazione informa le autorità fiscali degli Stati membri ospitanti entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1 che il risultato imponibile delle pertinenti stabili organizzazioni è calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale a partire dall'esercizio fiscale successivo, come applicate nello Stato membro della sede centrale. L'autorità fiscale dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti comunica all'autorità di presentazione l'aliquota d'imposta applicabile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Se i requisiti di ammissibilità sono soddisfatti, l'autorità di presentazione informa le autorità fiscali degli Stati membri ospitanti entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un mese</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1 che il risultato imponibile delle pertinenti stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e controllate</STRING></STRING> è calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale a partire dall'esercizio fiscale successivo, come applicate nello Stato membro della sede centrale. L'autorità fiscale dello Stato membro o degli Stati membri ospitanti comunica all'autorità di presentazione l'aliquota d'imposta applicabile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 3</STRING></STI.AMD><OLD><P>Lo Stato membro ospitante può impugnare la decisione dell'autorità di presentazione in merito al soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13. Nonostante tali procedimenti, le PMI possono iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P>Lo Stato membro ospitante può impugnare la decisione dell'autorità di presentazione in merito al soddisfacimento dei requisiti di ammissibilità conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 13. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tal caso, si applicano le norme nazionali dello Stato membro della sede centrale.</STRING></STRING> Nonostante tali procedimenti, le PMI possono iniziare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – comma 4</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se l'autorità di presentazione conclude che i requisiti di ammissibilità non sono soddisfatti, ne informa la sede centrale entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due mesi</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1 e la sede centrale può impugnare tale decisione conformemente al diritto nazionale.</P></OLD><NEW><P>Se l'autorità di presentazione conclude che i requisiti di ammissibilità non sono soddisfatti, ne informa la sede centrale entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un mese</STRING></STRING> dalla notifica di cui al paragrafo 1 e la sede centrale può impugnare tale decisione conformemente al diritto nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e continuare ad applicare le norme fiscali della sede centrale.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione finale ha effetti giuridici solo a partire dall'anno fiscale successivo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Se uno Stato membro ospitante conclude che la presenza di una PMI sul suo territorio costituisce una stabile organizzazione, ne informa l'autorità di presentazione. Sulla base di tali informazioni l'autorità di presentazione comunica all'autorità fiscale competente dello Stato membro ospitante se la sede centrale applica le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Se uno Stato membro ospitante conclude che la presenza di una PMI sul suo territorio costituisce una stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o una controllata</STRING></STRING>, ne informa l'autorità di presentazione. Sulla base di tali informazioni l'autorità di presentazione comunica all'autorità fiscale competente dello Stato membro ospitante se la sede centrale applica le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o controllate.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La sede centrale deve essere debitamente informata in merito a tali procedure senza indebito ritardo.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale che ha scelto di applicare le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni in uno o più Stati membri ospitanti applica tali norme per un periodo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> esercizi fiscali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale che ha scelto di applicare le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o controllate </STRING></STRING>in uno o più Stati membri ospitanti applica tali norme per un periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rinnovabile </STRING></STRING>di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sette</STRING></STRING> esercizi fiscali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi alle stabili organizzazioni situate negli Stati membri ospitanti, a meno che la sede centrale notifichi all'autorità di presentazione la sua scelta di rinnovare l'applicazione delle norme fiscali della sede centrale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Al termine del periodo di cui al paragrafo 1 le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi alle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle controllate</STRING></STRING> situate negli Stati membri ospitanti, a meno che la sede centrale notifichi all'autorità di presentazione la sua scelta di rinnovare l'applicazione delle norme fiscali della sede centrale, conformemente alla procedura di cui all'articolo 9.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>L'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale cessa prima della fine del periodo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cinque</STRING></STRING> anni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per uno dei seguenti motivi:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>L'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale cessa prima della fine del periodo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sette</STRING></STRING> anni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, per uno dei seguenti motivi:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale al di fuori dello Stato membro della sede centrale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale al di fuori dello Stato membro della sede centrale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se tale PMI intende terminare l'applicazione delle norme relative</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>per gli ultimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> esercizi fiscali il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni superava un importo pari al triplo del fatturato della sede centrale<STRING BOLD="on">.</STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>per gli ultimi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> esercizi fiscali il fatturato congiunto delle sue stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e delle sue controllate</STRING></STRING> superava un importo pari al triplo del fatturato della sede centrale<STRING BOLD="on">;</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, cessa di essere considerata una PMI;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>b ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, costituisce più di due controllate;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Articolo 8 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In uno dei casi di cui al paragrafo 1</STRING></STRING> le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi a decorrere dall'esercizio fiscale successivo a quello in cui ricorrono i motivi di cui al paragrafo 1.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le norme fiscali della sede centrale cessano di applicarsi a decorrere dall'esercizio fiscale successivo a quello in cui ricorrono i motivi di cui al paragrafo 1.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità di presentazione informa gli Stati membri ospitanti della cessazione di cui al paragrafo 1 prima della fine dell'esercizio fiscale in cui sono ricorsi i motivi della cessazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità di presentazione informa gli Stati membri ospitanti della cessazione di cui al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto prima e, in ogni caso, </STRING></STRING>prima della fine dell'esercizio fiscale in cui sono ricorsi i motivi della cessazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Se la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale del nuovo Stato membro di residenza fiscale conformemente agli articoli da 4 a 7. Tale scelta è considerata una nuova opzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Se la PMI di cui all'articolo 2, paragrafo 1, trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Stato membro, può scegliere di applicare le norme fiscali della sede centrale del nuovo Stato membro di residenza fiscale conformemente agli articoli da 4 a 7. Tale scelta è considerata una nuova opzione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), non si applica se il trasferimento della residenza fiscale della PMI è avvenuto per validi motivi commerciali ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), della direttiva del Consiglio 2009/133/CE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		54</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P>La sede centrale non ha il diritto di rinnovare l'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale se<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, durante il periodo di cinque anni in cui le norme fiscali della sede centrale erano inizialmente applicate,</STRING></STRING> si è verificata una delle seguenti situazioni:</P></OLD><NEW><P>La sede centrale non ha il diritto di rinnovare l'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale se si è verificata una delle seguenti situazioni:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		55</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> esercizi fiscali qualsiasi presi separatamente il fatturato congiunto delle stabili organizzazioni superava un importo pari al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">doppio</STRING></STRING> del fatturato della sede centrale;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> esercizi fiscali qualsiasi presi separatamente il fatturato congiunto delle stabili organizzazioni superava un importo pari al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">triplo</STRING></STRING> del fatturato della sede centrale;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		56</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>la PMI ha costituito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una o più</STRING></STRING> controllate all'interno o all'esterno dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>la PMI ha costituito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più di due</STRING></STRING> controllate all'interno o all'esterno dell'Unione;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		57</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 10 – comma 1 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>c)</NO.P>il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non è stato soddisfatto per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> esercizi finanziari consecutivi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>c)</NO.P>il criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), non è stato soddisfatto per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> esercizi finanziari consecutivi.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		58</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale presenta la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale all'autorità di presentazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale presenta la dichiarazione fiscale ai fini dell'imposizione della sede centrale all'autorità di presentazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo Stato membro della sede centrale assiste la PMI nell'elaborazione della dichiarazione fiscale, in particolare con riguardo all'attribuzione del risultato imponibile a ciascuna stabile organizzazione e alla controllata in altri Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		59</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>il debito d'imposta della PMI con riguardo al risultato imponibile di ciascuna stabile organizzazione negli altri Stati membri. Il debito d'imposta è calcolato applicando l'aliquota d'imposta nazionale del rispettivo Stato membro ospitante al risultato imponibile, calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>il debito d'imposta della PMI con riguardo al risultato imponibile di ciascuna stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e fino a due controllate </STRING></STRING>negli altri Stati membri. Il debito d'imposta è calcolato applicando l'aliquota d'imposta nazionale del rispettivo Stato membro ospitante al risultato imponibile, calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		60</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Qualora una o più stabili organizzazioni della PMI non siano tenute a redigere bilanci contabili separati a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, la dichiarazione dei redditi legata al fatturato della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">("Head office Turnover" - HOT) </STRING></STRING>contiene le seguenti informazioni:</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Qualora una o più stabili organizzazioni della PMI non siano tenute a redigere bilanci contabili separati a norma della legislazione dello Stato membro ospitante, la dichiarazione dei redditi legata al fatturato della sede centrale contiene le seguenti informazioni:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		61</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>attività e passività attribuite <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla stabile organizzazione o</STRING></STRING> alle stabili organizzazioni;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>attività e passività attribuite alle stabili organizzazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e fino a due controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		62</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>utili attribuibili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla stabile organizzazione o</STRING></STRING> alle stabili organizzazioni in altri Stati membri.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>utili attribuibili alle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e fino a due controllate </STRING></STRING>in altri Stati membri.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		63</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 4 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per ogni stabile organizzazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per ogni stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per ogni controllata</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		64</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 5 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>b)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la stabile organizzazione o </STRING></STRING>le stabili organizzazioni pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>b)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per le stabili organizzazioni pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		65</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 8</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>8.</NO.P>Se l'autorità fiscale dello Stato membro ospitante respinge il progetto di avviso di accertamento fiscale, essa rivede tale progetto di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni della convenzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">bilaterale </STRING></STRING>applicabile intesa a evitare la doppia imposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclusa tra</STRING></STRING> lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale. Dopo che l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione è stata rivista e comunicata all'autorità di presentazione a norma dell'articolo 8 bis sexies della direttiva 2011/16/UE, l'autorità di presentazione calcola nuovamente il risultato imponibile conformemente alle norme fiscali dello Stato membro della sede centrale e tale Stato membro emette un accertamento fiscale riveduto. Il contribuente ha il diritto di impugnare tale avviso di accertamento riveduto dinanzi ai giudici dello Stato membro della sede centrale. Qualsiasi controversia relativa all'importo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione è risolta conformemente alla convenzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> bilaterale</STRING></STRING> applicabile intesa a evitare la doppia imposizione o alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>8.</NO.P>Se l'autorità fiscale dello Stato membro ospitante respinge il progetto di avviso di accertamento fiscale, essa rivede tale progetto di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle controllate </STRING></STRING>conformemente alle disposizioni della convenzione applicabile intesa a evitare la doppia imposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui</STRING></STRING> lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sono parti</STRING></STRING>. Dopo che l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e alle controllate</STRING></STRING> è stata rivista e comunicata all'autorità di presentazione a norma dell'articolo 8 bis sexies della direttiva 2011/16/UE, l'autorità di presentazione calcola nuovamente il risultato imponibile conformemente alle norme fiscali dello Stato membro della sede centrale e tale Stato membro emette un accertamento fiscale riveduto. Il contribuente ha il diritto di impugnare tale avviso di accertamento riveduto dinanzi ai giudici dello Stato membro della sede centrale. Qualsiasi controversia relativa all'importo degli utili attribuibili alla stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e alle controllate </STRING></STRING>è risolta conformemente alla convenzione applicabile intesa a evitare la doppia imposizione o alle disposizioni della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>.</P></NEW><OLD><P>_________________</P></OLD><NEW><P>_________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING> Direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea (GU L 265 del 14.10.2017, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		66</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 9</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>9.</NO.P>Se, in base alle norme fiscali dello Stato membro ospitante, talune spese associate ai dipendenti della stabile organizzazione sono deducibili a fini fiscali nella misura in cui i rispettivi importi siano tassati al livello del dipendente o siano soggetti a oneri previdenziali e non esista un trattamento fiscale analogo nello Stato membro della sede centrale che consenta tale deduzione, lo Stato membro della sede centrale e lo Stato membro ospitante adottano misure adeguate per prevenire eventuali disallineamenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>9.</NO.P>Se, in base alle norme fiscali dello Stato membro ospitante, talune spese associate ai dipendenti della stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o della controllata </STRING></STRING>sono deducibili a fini fiscali nella misura in cui i rispettivi importi siano tassati al livello del dipendente o siano soggetti a oneri previdenziali e non esista un trattamento fiscale analogo nello Stato membro della sede centrale che consenta tale deduzione, lo Stato membro della sede centrale e lo Stato membro ospitante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sotto la guida della Commissione,</STRING></STRING> adottano misure adeguate per prevenire eventuali disallineamenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		67</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 9 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>9 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, gli orientamenti sulle misure adeguate in merito ai disallineamenti di cui all'articolo 8 del presente articolo.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		68</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – titolo</STRING></STI.AMD><OLD><P>Riscossione dell'imposta dovuta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla stabile organizzazione o</STRING></STRING> dalle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello Stato membro o</STRING></STRING> negli Stati membri ospitanti</P></OLD><NEW><P>Riscossione dell'imposta dovuta dalle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stabili organizzazioni e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle controllate</STRING></STRING> negli Stati membri ospitanti</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		69</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale estingue, tramite l'autorità di presentazione, i debiti a titolo dell'imposta sul reddito relativi sia al proprio risultato imponibile sia al risultato imponibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della sua stabile organizzazione o</STRING></STRING> delle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello Stato membro</STRING></STRING> ospitante o negli Stati membri ospitanti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>La sede centrale estingue, tramite l'autorità di presentazione, i debiti a titolo dell'imposta sul reddito relativi sia al proprio risultato imponibile sia al risultato imponibile delle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle controllate</STRING></STRING> negli Stati membri ospitanti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		70</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di presentazione riscuote l'imposta corrispondente al debito d'imposta di ciascuna stabile organizzazione della sede centrale nell'Unione, applica l'aliquota d'imposta del rispettivo Stato membro ospitante e trasferisce l'importo pertinente all'autorità competente del rispettivo Stato membro ospitante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità di presentazione riscuote l'imposta corrispondente al debito d'imposta di ciascuna stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e ciascuna controllata</STRING></STRING> della sede centrale nell'Unione, applica l'aliquota d'imposta del rispettivo Stato membro ospitante e trasferisce l'importo pertinente all'autorità competente del rispettivo Stato membro ospitante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza ritardo</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		71</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 12 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per garantire la riscossione e il trasferimento dell'imposta corrispondente al debito fiscale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o</STRING></STRING> delle stabili organizzazioni dallo Stato membro della sede centrale allo Stato membro ospitante. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le modalità pratiche necessarie per garantire la riscossione e il trasferimento dell'imposta corrispondente al debito fiscale delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e delle controllate</STRING></STRING> dallo Stato membro della sede centrale allo Stato membro ospitante. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		72</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Salvo diversa indicazione, le norme della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri che disciplinano le verifiche fiscali locali, i mezzi di ricorso e i procedimenti legali o i meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili a livello dell'Unione o previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali applicabili intese ad evitare la doppia imposizione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Salvo diversa indicazione, le norme della presente direttiva lasciano impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri che disciplinano le verifiche fiscali locali, i mezzi di ricorso e i procedimenti legali o i meccanismi di risoluzione delle controversie disponibili a livello dell'Unione o previsti dalle convenzioni fiscali bilaterali applicabili intese ad evitare la doppia imposizione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva lascia impregiudicati gli obblighi commerciali, contabili e fiscali delle stabili organizzazioni e delle controllate ai sensi delle norme nazionali dello Stato membro ospitante.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		73</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità fiscale</STRING></STRING> dello Stato membro ospitante può chiedere che sia effettuata, congiuntamente all'autorità di presentazione, una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile della stabile organizzazione conformemente alle norme fiscali della sede centrale, l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione e/o l'aliquota d'imposta applicabile. Le verifiche congiunte sono effettuate conformemente alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le disposizioni della suddetta direttiva, l'autorità competente interpellata accetta tale richiesta presentata dalle autorità</STRING></STRING> dello Stato membro ospitante.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità fiscali</STRING></STRING> dello Stato membro ospitante può chiedere che sia effettuata, congiuntamente all'autorità di presentazione, una verifica riguardante il calcolo del risultato imponibile della stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o della controllata</STRING></STRING> conformemente alle norme fiscali della sede centrale, l'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione e/o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla controllata e/o </STRING></STRING>l'aliquota d'imposta applicabile. Le verifiche congiunte sono effettuate conformemente alla direttiva 2011/16/UE del Consiglio<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la direttiva 2011/16/UE, la richiesta di una verifica congiunta può essere avanzata anche dall'autorità fiscale dello Stato membro della sede centrale nei confronti dell'autorità fiscale</STRING></STRING> dello Stato membro ospitante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di ciascuna stabile organizzazione o controllata</STRING></STRING>.</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING> Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		74</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se deve essere effettuata una verifica su iniziativa dello Stato membro della sede centrale, quest'ultimo invita lo Stato membro ospitante a effettuare tale verifica congiuntamente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		75</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/16/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis sexies – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Se una sede centrale quale definita all'articolo 3, punto 2, della direttiva che istituisce le norme fiscali della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING></STRING></STRING>, che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla sua stabile organizzazione o</STRING></STRING> alle sue stabili organizzazioni conformemente all'articolo 6 di tale direttiva, soddisfa i requisiti di ammissibilità per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica all'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione, mediante scambio automatico di informazioni, che il risultato imponibile della stabile organizzazione in questione deve essere calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale. Tale comunicazione ha luogo entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla notifica da parte della sede centrale dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Se una sede centrale quale definita all'articolo 3, punto 2, della direttiva che istituisce le norme fiscali della sede centrale per le microimprese e le piccole e medie imprese, che sceglie di applicare le norme fiscali della sede centrale alle sue stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o alle sue controllate</STRING></STRING> conformemente all'articolo 6 di tale direttiva, soddisfa i requisiti di ammissibilità per l'applicazione di tali norme, l'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica all'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o delle controllate</STRING></STRING>, mediante scambio automatico di informazioni, che il risultato imponibile della stabile organizzazione in questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate </STRING></STRING>deve essere calcolato conformemente alle norme fiscali della sede centrale. Tale comunicazione ha luogo entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un mese</STRING></STRING> mesi dalla notifica da parte della sede centrale dell'opzione di applicare le norme fiscali della sede centrale.</P></NEW><OLD><P>______________________</P></OLD><NEW><P>______________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva …[GU: Inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU di tale direttiva].</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING> Direttiva …[GU: Inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU di tale direttiva].</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		76</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/16/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis sexies – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione comunica all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale l'aliquota d'imposta applicabile ai fini della determinazione del debito d'imposta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o </STRING></STRING>delle stabili organizzazioni situate sul suo territorio, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi dalla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, della decisione relativa all'applicazione delle norme fiscali della sede centrale.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>L'autorità competente dello Stato membro della stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate </STRING></STRING>comunica all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale l'aliquota d'imposta applicabile ai fini della determinazione del debito d'imposta delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">controllate</STRING></STRING> situate sul suo territorio, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dalla notifica, da parte dell'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, della decisione relativa all'applicazione delle norme fiscali della sede centrale.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		77</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/16/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis sexies – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica, mediante scambio automatico di informazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla o</STRING></STRING> alle autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello Stato membro o</STRING></STRING> degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o</STRING></STRING> delle stabili organizzazioni conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>L'autorità competente dello Stato membro della sede centrale comunica, mediante scambio automatico di informazioni, le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo alle autorità competenti degli Stati membri delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate</STRING></STRING> conformemente alle modalità pratiche adottate a norma dell'articolo 21.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		78</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/16/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis sexies – paragrafo 4 – punto iii</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>iii)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la stabile organizzazione o</STRING></STRING> le stabili organizzazioni pertinenti;</P></OLD><NEW><P><NO.P>iii)</NO.P>un progetto di avviso di accertamento fiscale per le stabili organizzazioni pertinenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le controllate</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		79</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva 2011/16/UE</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 8 bis sexies – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Se l'autorità fiscale dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o</STRING></STRING> delle stabili organizzazioni rivede il progetto di avviso di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione conformemente alle disposizioni della convenzione bilaterale intesa a evitare la doppia imposizione applicabile tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale, dopo il rigetto del progetto di avviso di accertamento fiscale emesso dallo Stato membro della sede centrale, l'autorità competente dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della stabile organizzazione o</STRING></STRING> delle stabili organizzazioni trasmette tale avviso di accertamento fiscale riveduto all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, entro un mese dalla sua emissione, al fine di ricalcolare il risultato imponibile della stabile organizzazione, emettere un avviso di accertamento fiscale riveduto e riscuotere l'imposta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Se l'autorità fiscale dello Stato membro delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate</STRING></STRING> rivede il progetto di avviso di accertamento fiscale in relazione all'attribuzione degli utili alla stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o alla controllata</STRING></STRING> conformemente alle disposizioni della convenzione bilaterale intesa a evitare la doppia imposizione applicabile tra lo Stato membro ospitante e lo Stato membro della sede centrale, dopo il rigetto del progetto di avviso di accertamento fiscale emesso dallo Stato membro della sede centrale, l'autorità competente dello Stato membro delle stabili organizzazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o delle controllate</STRING></STRING> trasmette tale avviso di accertamento fiscale riveduto all'autorità competente dello Stato membro della sede centrale, entro un mese dalla sua emissione, al fine di ricalcolare il risultato imponibile della stabile organizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o della controllata</STRING></STRING>, emettere un avviso di accertamento fiscale riveduto e riscuotere l'imposta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		80</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 17 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.</P></OLD><NEW><P>Il Parlamento europeo è informato dalla Commissione dell'adozione degli atti delegati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e degli atti di esecuzione</STRING></STRING>, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		81</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, in particolare la verifica dei requisiti di ammissibilità e la determinazione del debito d'imposta dei contribuenti, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e in ogni caso per non più di dieci anni</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strettamente</STRING></STRING> necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(il "periodo di conservazione")</STRING></STRING>, in particolare la verifica dei requisiti di ammissibilità e la determinazione del debito d'imposta dei contribuenti, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il periodo di conservazione inizia quando i dati personali sono trattati per la prima volta ai fini della presente direttiva e, in ogni caso, non supera i sette anni.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		82</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione esamina e valuta il suo funzionamento e riferisce in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella relazione la Commissione esamina, tra l'altro, se le norme fiscali della sede centrale debbano essere applicate anche a una o più controllate delle PMI.</STRING></STRING> La relazione è corredata, se del caso, di una proposta di modifica della presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		83</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione di cui al paragrafo 1, primo comma, valuta anche l'eventuale estensione del campo di applicazione della presente direttiva, in particolare alle altre imprese di cui all'articolo 3, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2013/34/UE, l'adeguatezza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 4 della presente direttiva ai fini dell'adesione delle PMI alle norme fiscali della sede centrale e, in particolare, l'adeguatezza di un eventuale obbligo relativo al fatturato congiunto delle stabili organizzazioni o delle controllate. La relazione valuta inoltre l'adeguatezza dei criteri di cui all'articolo 10 della presente direttiva, vale a dire l'esclusione delle PMI che hanno più di due controllate, e l'adeguatezza dell'esclusione delle attività di trasporto marittimo di cui all'articolo 5 della presente direttiva. La relazione valuta inoltre se e in che modo le procedure stabilite nella presente direttiva possano essere ulteriormente semplificate per ridurre i costi di conformità e se vi siano insegnamenti da trarre dall'applicazione della presente direttiva per la tassazione delle società in generale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		84</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva, conformemente al paragrafo 3, compresi i dati aggregati relativi al numero di PMI ammissibili rispetto alle PMI che hanno applicato l'opzione, al loro fatturato e ai costi di conformità rispetto al fatturato; dati sul numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione e sul numero di PMI che sono state escluse a motivo della creazione di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una controllata</STRING></STRING>, o sui costi di conformità per le PMI che applicano l'opzione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni pertinenti per la valutazione della direttiva, conformemente al paragrafo 3, compresi i dati aggregati relativi al numero di PMI ammissibili rispetto alle PMI che hanno applicato l'opzione, al loro fatturato e ai costi di conformità rispetto al fatturato; dati sul numero di PMI che si sono ampliate a livello transfrontaliero costituendo una stabile organizzazione e sul numero di PMI che sono state escluse a motivo della creazione di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più di due controllate</STRING></STRING>, o sui costi di conformità per le PMI che applicano l'opzione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		85</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione esamina i potenziali ostacoli giuridici nell'applicazione della presente direttiva, ad esempio la mancanza di una definizione comune e armonizzata di stabile organizzazione e delle controllate nell'Unione, tenendo conto delle norme contabili internazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		86</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Entro il 31<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.12.2025</STRING></STRING> gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</P></OLD><NEW><P>Entro il 31<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dicembre 2024</STRING></STRING> gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		87</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'1.</STRING></STRING>1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.2026</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal </STRING></STRING>1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">° gennaio 2025</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>