<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0219</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Prezzi di trasferimento</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0066/2024 - Relatrice: Kira Marie Peter-Hansen)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio sui prezzi di trasferimento (COM(2023)0529 – C9-0339/2023 – 2023/0322(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0529),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0339/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0066/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS) si riferiscono alle strategie di pianificazione fiscale utilizzate dalle imprese multinazionali che sfruttano le lacune e le discrepanze nelle norme fiscali per eludere il pagamento delle imposte.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prezzi di trasferimento, pur essendo attualmente necessari per determinare il luogo di dichiarazione degli utili, sono stati anche utilizzati impropriamente per ridurre i debiti d'imposta delle imprese nei paesi con aliquote fiscali più elevate, con il conseguente trasferimento degli utili.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il principio di libera concorrenza dovrebbe essere applicato negli Stati membri e dai contribuenti in modo tale da garantire maggiore certezza fiscale per i contribuenti e ridurre il più possibile le opportunità di trasferimento degli utili.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(2 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La soluzione a lungo termine per contrastare efficacemente l'elusione fiscale e garantire un livello minimo di imposizione effettiva per i gruppi di imprese multinazionali dovrebbe essere un sistema basato su una formula di ripartizione che vada a beneficio di tutti gli Stati membri.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(3)</NO.P>Quando applicano o interpretano il principio di libera concorrenza in modo diverso, gli Stati membri creano situazioni che potrebbero danneggiare il mercato interno. La mancanza di coerenza nelle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento potrebbe non solo portare alla doppia imposizione, ma anche rendere possibile il trasferimento degli utili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> l'elusione fiscale. Tale mancanza di coerenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">costituisce</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> grave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ostacolo fiscale</STRING></STRING> per le imprese che operano a livello transfrontaliero, è suscettibile di causare distorsioni e inefficienze economiche e ha un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e sulla crescita</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(3)</NO.P>Quando applicano o interpretano il principio di libera concorrenza in modo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">significativamente</STRING></STRING> diverso, gli Stati membri creano situazioni che potrebbero danneggiare il mercato interno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tradursi in costi inutili per le imprese in caso di controversie, ma anche stimolare una concorrenza fiscale dannosa, attrarre strutture aggressive di elusione fiscale, comportare aiuti di Stato illegali e ridurre le entrate provenienti dagli Stati membri</STRING></STRING>. La mancanza di coerenza nelle norme applicabili in materia di prezzi di trasferimento potrebbe non solo portare alla doppia imposizione, ma anche rendere possibile il trasferimento degli utili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> l'elusione fiscale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la doppia non imposizione</STRING></STRING>. Tale mancanza di coerenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">significativa può costituire una</STRING></STRING> grave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minaccia per il gettito fiscale, la lealtà fiscale e le limitate capacità delle amministrazioni fiscali. Tale mancanza di coerenza comporta inoltre ostacoli</STRING></STRING> per le imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, specie le PMI,</STRING></STRING> che operano a livello transfrontaliero, è suscettibile di causare distorsioni e inefficienze economiche e ha un impatto negativo sugli investimenti transfrontalieri. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, la Commissione dovrebbe garantire che la presente direttiva non crei alcuna mancanza di coerenza con le più recenti linee guida dell'OCSE, compresi gli importi A e B del primo pilastro, che mirano a semplificare le norme vigenti in materia di prezzi di trasferimento.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, le amministrazioni fiscali dovrebbero tenere conto del fatto che, in assenza di forze di mercato o nell'adottare una strategia commerciale specifica, le imprese associate possono determinare un prezzo di mercato con precisione e in modo veritiero.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 3 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(3 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'inizio del progetto BEPS nel 2013, l'OCSE ha stimato, pur riconoscendo i limiti metodologici e dei dati, che l'entità delle perdite globali di gettito dell'imposta sul reddito delle società dovute alle pratiche di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS), compresa la manipolazione dei prezzi di trasferimento, potrebbe essere compresa tra 100 e 240 miliardi di USD all'anno</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.oecd.org/tax/beps-project-explanatory-statement-9789264263437-en.htm</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>La presente direttiva stabilisce norme per garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione al fine di aumentare la certezza fiscale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> ridurre i casi di doppia imposizione e di doppia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> imposizione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>La presente direttiva stabilisce norme per garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza in tutta l'Unione al fine di aumentare la certezza fiscale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> ridurre i casi di doppia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> imposizione e di doppia imposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ridurre i costi di conformità fiscale e i contenziosi, in particolare per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, ed evitare gli abusi fiscali</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di attenuare la doppia imposizione, gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per consentire loro, quando una rettifica primaria è effettuata in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo, di effettuare una rettifica corrispondente. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche a seguito di: i) una procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; o ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale, quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP).</P></OLD><NEW><P><NO.P>(6)</NO.P>Al fine di attenuare la doppia imposizione, gli Stati membri dovrebbero disporre di meccanismi adeguati per consentire loro, quando una rettifica primaria è effettuata in un altro Stato membro o nella giurisdizione di un paese terzo, di effettuare una rettifica corrispondente. In particolare gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di effettuare rettifiche corrispondenti e non dovrebbero limitare la concessione di tali rettifiche nel contesto delle procedure amichevoli (PA), ma estenderla anche a seguito di: i) una procedura accelerata da concludersi entro 180 giorni senza la necessità di avviare una procedura amichevole quando non sussistono dubbi sulla fondatezza della rettifica primaria; o ii) audit congiunti o altre forme di cooperazione internazionale, quali programmi multilaterali di valutazione dei rischi come l'approccio europeo di fiducia e cooperazione (ETACA) e il programma internazionale di garanzia della conformità (ICAP). <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale scopo, gli Stati membri dovrebbero utilizzare tutte le procedure e tutti gli accordi previsti dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC), in particolare la terza e la sesta revisione che contemplano lo scambio di informazioni relative agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento e lo scambio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica comunicate dagli intermediari o dal contribuente pertinente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A causa del possibile aumento dei contenziosi, la presente direttiva chiede l'introduzione di meccanismi rapidi il cui funzionamento risponda a tutte le esigenze. Il sistema di arbitrato deve essere rapido per consentire il raggiungimento di accordi ed evitare eventuali problemi e controversie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 6 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(6 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presenza di meccanismi accessibili di risoluzione delle controversie è di vitale importanza per il commercio transfrontaliero, in quanto garantisce la certezza fiscale e l'eliminazione della doppia imposizione per i contribuenti. Il rafforzamento dell'uso delle procedure amichevoli, come indicato nella convenzione sull'arbitrato dell'UE, può accelerare la risoluzione dei casi in tempi più brevi. A tal fine, gli Stati membri sono invitati a stanziare risorse adeguate affinché le scadenze siano rispettate e le procedure amichevoli possano diventare uno strumento efficace per eliminare la doppia imposizione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>Possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata conforme al principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; e iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se: i) la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza: ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; e iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alla giurisdizione competente. Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: i) gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e ii) non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>Possono sussistere motivi legittimi per cui una rettifica corrispondente non è concessa o è inferiore alla rettifica principale. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero concedere rettifiche corrispondenti se: i) la rettifica primaria non è considerata conforme al principio di libera concorrenza; ii) la rettifica primaria non comporta l'imposizione di un importo di utili in un'altra giurisdizione in cui l'impresa associata nello Stato membro in questione è già stata assoggettata a imposta; e iii) quando è coinvolta una giurisdizione di un paese terzo e non esiste una convenzione fiscale. In assenza di una rettifica primaria gli Stati membri possono effettuare una rettifica al ribasso solo se: i) la rettifica al ribasso è conforme al principio di libera concorrenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e non porta alla doppia non imposizione</STRING></STRING>; ii) un importo pari alla rettifica al ribasso è incluso nell'utile dell'impresa associata nell'altra giurisdizione e ivi soggetto a imposta; e iii) una comunicazione sull'intenzione di effettuare una rettifica al ribasso è stata inviata alla giurisdizione competente. Le disposizioni precedenti mirano a garantire che: i) gli Stati membri possano mantenere il diritto di valutare se la rettifica primaria è conforme al principio di libera concorrenza; e ii) non vi è né doppia imposizione né doppia non imposizione. Gli Stati membri non dovrebbero creare situazioni di doppia non imposizione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Al fine di ridurre al minimo le controversie e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la presente direttiva prevede inoltre che un contribuente non sia soggetto a rettifica quando i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostri che una specifica posizione diversa nell'intervallo è giustificata dai fatti e dalle circostanze del caso particolare. Quando i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere tenute a prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostri che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile in un determinato caso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Al fine di ridurre al minimo le controversie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ridurre i costi relativi per le imprese</STRING></STRING> e garantire un approccio comune in tutta l'Unione, la presente direttiva prevede inoltre che un contribuente non sia soggetto a rettifica quando i suoi risultati rientrano nell'intervallo interquartile, a meno che l'amministrazione fiscale o il contribuente dimostri che una specifica posizione diversa nell'intervallo è giustificata dai fatti e dalle circostanze del caso particolare. Quando i risultati di un'operazione controllata non rientrano nell'intervallo di libera concorrenza, le amministrazioni fiscali dovrebbero essere tenute a prendere in considerazione la mediana di tutti i risultati, a meno che il contribuente o l'amministrazione fiscale dimostri che qualsiasi altro punto dell'intervallo determina un prezzo di libera concorrenza più affidabile in un determinato caso.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 14</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di ridurre l'onere di conformità per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, dovrebbe essere introdotto un approccio comune alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Un modello standard, norme sul contenuto e sul regime linguistico, sui periodi e sui contribuenti interessati apporterebbero semplicità e consentirebbero potenziali risparmi sui costi, tenendo conto del capo V "Documentazione" delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di ridurre l'onere di conformità per i contribuenti che operano a livello transfrontaliero all'interno dell'Unione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché di affrontare il rischio di elusione fiscale,</STRING></STRING> dovrebbe essere introdotto un approccio comune alla documentazione sui prezzi di trasferimento. Un modello standard, norme sul contenuto e sul regime linguistico, sui periodi e sui contribuenti interessati apporterebbero semplicità e consentirebbero potenziali risparmi sui costi, tenendo conto del capo V "Documentazione" delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento e del codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea<STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'interpretazione armonizzata di tali condizioni a livello dell'Unione è necessaria anche per agevolare l'applicazione della presente direttiva da parte delle amministrazioni fiscali e delle imprese. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero responsabilizzare le proprie amministrazioni fiscali in modo che gestiscano in modo efficiente gli sforzi comuni in termini di documentazione sui prezzi di trasferimento.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">33</STRING> Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 giugno 2006, relativa a un codice di condotta relativo alla documentazione dei prezzi di trasferimento per le imprese associate nell'Unione europea (DPT UE), 2006/C 176/01, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2006.176.01.0001.01.ITA&amp;toc=OJ%3AC%3A2006%3A176%3AFULL</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(16)</NO.P>Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia imposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la presente direttiva prevede la possibilità di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento mediante atti di esecuzione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti di esecuzione dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione</STRING></STRING> del potenziale impatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di tali</STRING></STRING> misure sul potere nazionale di esecuzione e di applicazione in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione del potenziale impatto sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conferire al Consiglio, su proposta della </STRING></STRING>Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, competenze di esecuzione per </STRING></STRING>adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">decisioni ai sensi della presente direttiva</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(16)</NO.P>Al fine di creare maggiore certezza per i contribuenti e attenuare il rischio di doppia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>imposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e di doppia imposizione e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenuto conto</STRING></STRING> del potenziale impatto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle pertinenti</STRING></STRING> misure sul potere nazionale di esecuzione e di applicazione in materia di imposizione diretta e di esercizio dei diritti di imposizione attribuiti nell'ambito di convenzioni fiscali bilaterali o multilaterali intese a evitare la doppia imposizione o la doppia non imposizione e in considerazione del potenziale impatto sulle basi imponibili degli Stati membri, è opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegare alla </STRING></STRING>Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il potere di </STRING></STRING>adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fine di stabilire ulteriori norme comuni vincolanti in materia di prezzi di trasferimento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali atti delegati dovrebbero offrire ai contribuenti un quadro chiaro di ciò che le autorità fiscali dell'Unione considererebbero accettabile da utilizzare per specifiche operazioni e fornire i cosiddetti "porti sicuri", che riducono l'onere di conformità e il numero di controversie.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché quello dei prezzi di trasferimento è un tema che evolve nel tempo, sarà essenziale monitorare costantemente la necessità di adeguamenti della presente direttiva con l'obiettivo di garantire l'uniformità delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'UE e a livello mondiale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 16 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(16 ter)</NO.P>	 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento ha proposto soluzioni concrete alle sfide poste dalle pratiche riguardanti i prezzi di trasferimento in tutti gli Stati membri. La ricostituzione di detto Forum con un mandato più ampio consente agli esperti nazionali degli Stati membri, insieme ai rappresentanti della comunità imprenditoriale, del mondo accademico e della società civile, di sostenere la Commissione, il che può tradursi in una legislazione capace di conseguire l'obiettivo dichiarato di aumentare la certezza per le imprese nell'Unione.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una visione comune dei contribuenti e delle autorità fiscali offre un punto di vista più completo nel ricercare soluzioni pratiche.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(17)</NO.P>Al fine di valutare l'efficacia delle nuove norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(17)</NO.P>Al fine di valutare l'efficacia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e l'impatto</STRING></STRING> delle nuove norme stabilite dalla presente direttiva, la Commissione dovrebbe preparare una valutazione sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e di altri dati disponibili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagnata da una proposta legislativa, se del caso</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 17 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva per i gruppi di imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(18)</NO.P>Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING>. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(18)</NO.P>Per consentire alle imprese di beneficiare direttamente dei vantaggi del mercato interno senza incorrere in inutili oneri amministrativi aggiuntivi, le informazioni sulle disposizioni fiscali di cui alla presente direttiva dovrebbero essere rese accessibili attraverso lo sportello digitale unico (OSS) conformemente al regolamento (UE) 2018/1724<STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING>. Lo sportello digitale unico offre agli utenti transfrontalieri uno sportello unico per la fornitura online di informazioni, procedure e servizi di assistenza pertinenti per il funzionamento del mercato interno. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale sportello unico dovrebbe essere intuitivo, di facile accesso e dotato degli strumenti necessari, in modo da non rappresentare un nuovo ostacolo burocratico per le imprese.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'esperienza positiva dello sportello unico per l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un buon esempio di come il suddetto sportello dovrebbe essere progettato per funzionare correttamente.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">34</STRING> Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 21</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la documentazione sui prezzi di trasferimento, elaborando modelli comuni, stabilendo requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e i periodi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i contribuenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il rischio di elusione fiscale,</STRING></STRING> alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per quanto riguarda la documentazione sui prezzi di trasferimento, elaborando modelli comuni, stabilendo requisiti linguistici, definendo il tipo di contribuente che deve rispettare tali modelli e i periodi interessati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – comma unico</STRING></STI.AMD><OLD><P>La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione.</P></OLD><NEW><P>La presente direttiva stabilisce norme per armonizzare le norme in materia di prezzi di trasferimento degli Stati membri e garantire un'applicazione comune del principio di libera concorrenza all'interno dell'Unione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">allo scopo di semplificare la conformità per le imprese e garantire nel contempo l'applicazione delle norme fiscali all'interno dell'Unione</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1)</NO.P>"principio di libera concorrenza": la norma internazionale che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).</P></OLD><NEW><P><NO.P>1)</NO.P>"principio di libera concorrenza": la norma internazionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 9 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE</STRING></STRING> che prescrive che le imprese associate debbano negoziare tra loro come se fossero terzi indipendenti. In altri termini, le operazioni tra due imprese associate dovrebbero riflettere il risultato che si sarebbe ottenuto se le parti non fossero collegate, ossia se le parti fossero indipendenti l'una dall'altra e l'esito (prezzo o margini) fosse determinato da forze di mercato (libero).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – punto 18</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>18)</NO.P>"linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento": le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali del 2022, approvate dal Consiglio dell'OCSE a norma della raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95)126/final], modificate il 20 gennaio 2022 e incluse nell'allegato I, nonché ogni ulteriore modifica di tali linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'Unione ha</STRING></STRING> approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, paragrafo 9,</STRING></STRING> TFUE;</P></OLD><NEW><P><NO.P>18)</NO.P>"linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento": le linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento destinate alle imprese multinazionali e alle amministrazioni fiscali del 2022, approvate dal Consiglio dell'OCSE a norma della raccomandazione del Consiglio dell'OCSE sulla determinazione dei prezzi di trasferimento tra imprese associate [C(95)126/final], modificate il 20 gennaio 2022 e incluse nell'allegato I, nonché ogni ulteriore modifica di tali linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli Stati membri</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">hanno</STRING></STRING> approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o che l'Unione ha approvato</STRING></STRING> mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218 TFUE;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 3 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di integrare eventuali ulteriori modifiche delle linee guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento, quali definite al punto (18) del presente articolo, che gli Stati membri hanno approvato nell'ambito del comitato per gli affari fiscali dell'OCSE o che l'Unione ha approvato mediante l'adozione di una posizione dell'Unione a norma dell'articolo 218 TFUE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>una persona partecipa alla gestione di un'altra persona essendo nella posizione di esercitare un'influenza significativa sull'altra persona;</P></OLD><NEW><P><STRING ITALIC="on">(Non concerne la versione italiana)</STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto i</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>i)</NO.P>indica tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare, in base al principio di libera concorrenza, la rettifica primaria effettuata nell'altra giurisdizione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>i)</NO.P>indica tutte le circostanze di fatto e di diritto necessarie per valutare, in base al principio di libera concorrenza, la rettifica primaria effettuata nell'altra giurisdizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la pertinente documentazione relativa ai prezzi di trasferimento comunicata agli Stati membri</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera a – punto ii bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>ii bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">comunica, per ciascuno Stato membro interessato dalla rettifica, l'aliquota d'imposta effettiva calcolata ai sensi della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">________________</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1 bis</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, intesa a garantire un livello di imposizione fiscale minimo globale per i gruppi multinazionali di imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell'Unione (GU L 328 del 22.12.2022, pag. 1).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P>Gli Stati membri dichiarano la richiesta ammissibile entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30</STRING></STRING> giorni mediante una notifica al contribuente se sono state presentate tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). Entro lo stesso arco di tempo gli Stati membri notificano al contribuente la mancanza di eventuali informazioni necessarie e concedono almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30</STRING></STRING> giorni per fornirle. Se il contribuente non trasmette le informazioni richieste entro il termine stabilito, la richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può essere</STRING></STRING> respinta in quanto inammissibile.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(b)</NO.P>Gli Stati membri dichiarano la richiesta ammissibile entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40</STRING></STRING> giorni mediante una notifica al contribuente se sono state presentate tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettera a). Entro lo stesso arco di tempo gli Stati membri notificano al contribuente la mancanza di eventuali informazioni necessarie e concedono almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40</STRING></STRING> giorni per fornirle. Se il contribuente non trasmette le informazioni richieste entro il termine stabilito, la richiesta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> respinta in quanto inammissibile.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera c</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, quando la doppia imposizione deriva da una rettifica primaria effettuata in un altro Stato membro, la procedura si concluda entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">180</STRING></STRING> giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente con un atto motivato di accettazione o rifiuto.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(c)</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, quando la doppia imposizione deriva da una rettifica primaria effettuata in un altro Stato membro, la procedura si concluda entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">200</STRING></STRING> giorni dal ricevimento della richiesta del contribuente con un atto motivato di accettazione o rifiuto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La procedura può essere prorogata una volta di un periodo di 100 giorni se il contribuente e gli Stati membri interessati concordano tutti tale proroga.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera d</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P>In caso di accettazione, gli Stati membri comunicano all'autorità fiscale dell'altra giurisdizione pertinente il riconoscimento della rettifica corrispondente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(d)</NO.P>In caso di accettazione, gli Stati membri comunicano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immediatamente </STRING></STRING>all'autorità fiscale dell'altra giurisdizione pertinente il riconoscimento della rettifica corrispondente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dei paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri utilizzano tutte le procedure e tutti gli accordi disponibili previsti dalla direttiva relativa alla cooperazione amministrativa (DAC).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 5 – lettera a bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la rettifica al ribasso non comporta una doppia non imposizione, ovvero la rettifica al ribasso è inclusa negli utili imponibili dell'impresa associata nell'altra giurisdizione;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 3 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P>nessuna delle (eventuali) differenze tra le operazioni comparate o tra le imprese che effettuano tali operazioni potrebbe incidere in misura rilevante sul prezzo nel mercato libero;</P></OLD><NEW><P><NO.P>(a)</NO.P>nessuna delle (eventuali) differenze tra le operazioni comparate o tra le imprese che effettuano tali operazioni potrebbe incidere in misura rilevante sul prezzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o sul margine </STRING></STRING>nel mercato libero;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consiglio può</STRING></STRING> stabilire ulteriori norme, coerenti con le linee guida<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'OCSE</STRING></STRING> sui prezzi di trasferimento, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia imposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali operazioni specifiche sono le seguenti:</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito</STRING></STRING> il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di</STRING></STRING> stabilire ulteriori norme, coerenti con le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più recenti </STRING></STRING>linee guida sui prezzi di trasferimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> raccomandate a livello internazionale, formulate dall'OCSE o dalle Nazioni Unite</STRING></STRING>, sulle modalità di applicazione del principio di libera concorrenza e delle altre disposizioni di cui al capo II della presente direttiva in operazioni specifiche, al fine di garantire una maggiore certezza fiscale e attenuare il rischio di doppia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non </STRING></STRING>imposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e doppia imposizione, nonché ridurre</STRING></STRING> le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">controversie fiscali e gli abusi fiscali.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il trasferimento di attività immateriali o di diritti su attività immateriali tra imprese associate, compresi i beni immateriali di difficile valutazione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prestazione di servizi tra imprese associate, compresa la prestazione di servizi di marketing e di distribuzione;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">accordi di contributo ai costi tra imprese associate;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operazioni tra imprese associate nel contesto di ristrutturazioni aziendali;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operazioni finanziarie;</STRING></STRING></P></OLD><NEW/><OLD><P><NO.P>(f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operazioni tra la sede centrale e le stabili organizzazioni.</STRING></STRING></P></OLD><NEW/></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 18 al fine di stabilire ulteriori norme, quali l'introduzione di porti sicuri, semplificare l'applicazione del principio di libera concorrenza nell'Unione, assicurare una maggiore certezza fiscale, attenuare il rischio di doppia non imposizione e doppia imposizione e ridurre le controversie fiscali e gli abusi fiscali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può adottare un atto delegato conformemente all'articolo 18 che stabilisce norme per integrare nella presente direttiva l'approccio semplificato proposto in materia di conformità ai prezzi di trasferimento per le attività di distribuzione e fabbricazione di cui alla direttiva XX/XX/UE del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT).</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le norme di cui al paragrafo 2 sono adottate mediante atti di esecuzione del Consiglio sulla base di una proposta della Commissione.</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Article14 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ripristino del Forum congiunto dell'UE sui prezzi di trasferimento</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione istituisce e presiede il Forum europeo sui prezzi di trasferimento.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Forum fornisce consulenza e assistenza al comitato a norma dell'articolo 17, in particolare per valutare la necessità di eventuali adeguamenti alla presente direttiva con l'obiettivo di garantire l'uniformità costante delle metodologie di determinazione dei prezzi di trasferimento all'interno dell'Unione e a livello mondiale, in particolare tenendo conto degli sviluppi a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Forum è composto da rappresentanti degli Stati membri e da una rappresentanza equilibrata di contribuenti, mondo accademico e società civile.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo è membro del Forum in qualità di osservatore.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le condizioni di ammissione dei membri sono stabilite dal comitato di cui all'articolo 17.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 14 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ampliamento dell'iniziativa dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA)</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L''ambito di applicazione dell'approccio europeo in materia di fiducia e cooperazione (ETACA) include la revisione dei prezzi di trasferimento di flussi specifici all'interno dell'Unione da parte degli Stati membri partecipanti e non solo le operazioni di scarso valore aggiunto, come attualmente avviene.</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri sono invitati a stabilire un legame tra l'ETACA e gli APA, affinché l'ETACA funga da corsia preferenziale per trovare soluzioni stabili qualora sorgano problemi durante il processo di revisione.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione esamina e valuta l'applicazione della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni cinque anni</STRING></STRING> e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2031</STRING></STRING>.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni tre anni</STRING></STRING> la Commissione esamina e valuta l'applicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, l'impatto nonché l'interazione</STRING></STRING> della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con le più recenti linee guida dell'OCSE o delle Nazioni Unite</STRING></STRING> e presenta una relazione sulla sua valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, corredata, se del caso, di una proposta legislativa</STRING></STRING>. La prima relazione è presentata entro il 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2029.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione può discostarsi da tali termini quando saranno concordati nuovi orientamenti sui prezzi di trasferimento a livello dell'OCSE o delle Nazioni Unite</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia imposizione e combattere gli abusi fiscali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente al paragrafo 3, le informazioni pertinenti ai fini della valutazione della presente direttiva allo scopo di migliorare l'applicazione del principio di libera concorrenza, ridurre la doppia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non imposizione e la doppia </STRING></STRING>imposizione e combattere gli abusi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le controversie</STRING></STRING> fiscali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 15 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma del paragrafo 2 e le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni possono essere comunicati ad altri Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e al Parlamento europeo</STRING></STRING>. Le informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dal diritto nazionale dello Stato membro che le riceve.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni, compresi i dati personali, trattate in conformità della presente direttiva sono conservate per un arco di tempo non superiore a quello necessario al conseguimento delle finalità della presente direttiva, conformemente alla normativa nazionale in materia di prescrizione di ciascun titolare del trattamento, e in ogni caso per non più di dieci anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dal momento in cui i dati personali sono trattati per le finalità della presente direttiva</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'atto delegato</STRING></STRING> di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli atti delegati</STRING></STRING> di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, secondo comma, all'articolo </STRING></STRING>13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter,</STRING></STRING> è conferito alla Commissione alle condizioni previste dal presente articolo.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> </STRING></STRING>13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 3, secondo comma, all'articolo </STRING></STRING>13<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e all'articolo 14, paragrafi 2, 2 bis e 2 ter,</STRING></STRING> può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità dell'atto delegato già in vigore.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 18 – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Forum europeo sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 14 bis funge da organismo di esperti competente.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo può partecipare in qualità di osservatore ai negoziati internazionali sulle linee guida sui prezzi di trasferimento nell'ambito dei pertinenti consessi internazionali.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 19 bis</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riesame</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione riesamina l'applicazione della presente direttiva per i gruppi di imprese multinazionali che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva del Consiglio su Imprese in Europa: quadro per l'imposizione dei redditi (BEFIT), in seguito all'entrata in vigore di tale direttiva.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 19 ter</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifica della direttiva 2011/16/UE</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella direttiva 2011/16/UE, all'articolo 8 bis, paragrafo 6, la lettera i) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"i)	identificazione del metodo utilizzato per la fissazione dei prezzi di trasferimento o di altri metodi e tecniche di valutazione per stimare il prezzo di libera concorrenza di cui all'articolo 9 della direttiva [2024/XX/XX sui prezzi di trasferimento] e la motivazione alla base dell'applicazione di tale metodo o per determinare il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;";</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025</STRING></STRING>] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 31 dicembre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2024</STRING></STRING> le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on"> Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2</STRING></STI.AMD><OLD><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1° gennaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2026</STRING></STRING>].</P></OLD><NEW><P>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2025</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>