<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0298</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Servizi di pagamento nel mercato interno e modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0052/2024 - Relatore: Marek Belka)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (COM(2023)0367 – C9-0217/2023 – 2023/0210(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0367),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0217/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 dicembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> OJ C, C/2024/1594, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1594/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0052/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0210</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Dall'adozione della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).</FIELD></FOOTNOTE>, il mercato dei servizi di pagamento al dettaglio ha registrato importanti cambiamenti, principalmente legati a un maggiore utilizzo di carte e di strumenti di pagamento digitali, a una diminuzione dell'utilizzo del contante e alla presenza crescente di operatori e servizi nuovi, tra cui i portafogli digitali e i pagamenti senza contatto. La pandemia di COVID-19 e le conseguenti trasformazioni nei consumi e nelle prassi di pagamento hanno accresciuto l'importanza di disporre di pagamenti sicuri ed efficienti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>La comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE<FOOTNOTE><FIELD> COM(2020) 592 final.</FIELD></FOOTNOTE> ha annunciato l'avvio di un riesame esaustivo dell'applicazione e dell'impatto della direttiva (UE) 2015/2366 che dovrebbe comprendere una valutazione globale intesa a stabilire se la direttiva sia ancora adeguata allo scopo, tenendo conto degli sviluppi del mercato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>La direttiva (UE) 2015/2366 si prefiggeva di affrontare gli ostacoli relativi ai nuovi tipi di servizi di pagamento e di migliorare il livello di protezione e sicurezza dei consumatori. Dalla valutazione dell'impatto e dell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 condotta dalla Commissione la direttiva è risultata ampiamente efficace per quanto riguarda il conseguimento di molti dei suoi obiettivi, ma sono stati evidenziati anche alcuni ambiti in cui gli obiettivi di tale direttiva non sono stati pienamente conseguiti. Ad esempio, in sede di valutazione è emerso che l'aumento dei nuovi tipi di frode costituisce un motivo di preoccupazione per quanto riguarda gli obiettivi di protezione dei consumatori. Sono state individuate carenze anche per quanto riguarda l'obiettivo di migliorare la concorrenza sul mercato grazie ai cosiddetti "servizi bancari aperti" (servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento), attraverso la riduzione degli ostacoli al mercato incontrati dai fornitori terzi. Anche i progressi verso l'obiettivo di migliorare la fornitura di servizi di pagamento transfrontalieri sono stati limitati, in gran parte a causa di incoerenze nelle pratiche di vigilanza e nell'applicazione delle norme in tutta l'Unione. La valutazione ha inoltre individuato fattori che frenano i progressi verso l'obiettivo di creare condizioni di parità tra tutti i prestatori di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>La valutazione ha anche individuato problemi relativi a divergenze nell'attuazione e nell'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 che incidono direttamente sulla concorrenza tra prestatori di servizi di pagamento, creando condizioni normative diverse nei diversi Stati membri e incoraggiando l'arbitraggio normativo. Non dovrebbe esservi spazio per pratiche di "forum shopping" in cui i prestatori di servizi di pagamento scelgono, come paese di origine, gli Stati membri in cui l'applicazione delle norme dell'Unione sui servizi di pagamento è per loro più favorevole e forniscono servizi transfrontalieri in altri Stati membri che applicano un'interpretazione più restrittiva delle norme o politiche di applicazione più attive nei confronti dei prestatori di servizi di pagamento che vi sono stabiliti. Tale pratica falsa la concorrenza. È pertanto opportuno armonizzare ulteriormente le norme dell'Unione in materia di servizi di pagamento, integrando in un regolamento le norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività di servizi di pagamento, compresi i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte. Tali norme, escluse le norme in materia di autorizzazione e vigilanza degli istituti di pagamento, che dovrebbero rimanere in una direttiva, dovrebbero essere chiarite e maggiormente dettagliate, riducendo così al minimo i margini di interpretazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Sebbene l'emissione di moneta elettronica sia disciplinata dalla direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).</FIELD></FOOTNOTE>, l'uso della moneta elettronica per finanziare operazioni di pagamento è in gran parte disciplinato dalla direttiva (UE) 2015/2366. Di conseguenza il quadro giuridico applicabile agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento, in particolare per quanto riguarda le norme sulla condotta negli affari, è già sostanzialmente allineato. Per affrontare le problematiche legate alla coerenza esterna e data la crescente difficoltà nel distinguere i servizi di moneta elettronica e i servizi di pagamento, è opportuno ravvicinare i quadri normativi relativi agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento. Tuttavia le prescrizioni in materia di autorizzazione, in particolare quelle riguardanti il capitale iniziale e i fondi propri, e alcuni concetti fondamentali che disciplinano le attività relative alla moneta elettronica, come l'emissione di moneta elettronica nonché la distribuzione e la rimborsabilità della moneta elettronica, si distinguono dai servizi forniti dagli istituti di pagamento. Nel combinare le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2366 e della direttiva 2009/110/CE è pertanto opportuno mantenere tali specificità. Poiché la direttiva 2009/110/CE è abrogata dalla direttiva (UE) XXXX [PSD3], le sue norme, eccetto le norme in materia di autorizzazione e vigilanza, che sono state integrate nella direttiva (UE) XXX [PSD3], dovrebbero essere inserite in un quadro unificato nell'ambito del presente regolamento, con gli opportuni adeguamenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Per garantire la certezza del diritto e un chiaro ambito di applicazione delle norme applicabili all'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento e di moneta elettronica, è necessario specificare le categorie di prestatori di servizi di pagamento soggette agli obblighi relativi all'esercizio dell'attività di prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica in tutta l'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Esistono diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento. Gli enti creditizi raccolgono depositi dagli utenti che possono essere utilizzati per eseguire operazioni di pagamento. Sono autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</FIELD></FOOTNOTE>. Gli istituti di pagamento non raccolgono depositi. Possono detenere fondi degli utenti ed emettere moneta elettronica che possono essere utilizzati per eseguire operazioni di pagamento. Sono autorizzati a norma della direttiva (UE) XXX [PSD3]. Gli uffici postali autorizzati in tal senso a norma del diritto nazionale possono anche fornire servizi di moneta elettronica e di pagamento. Altre categorie di prestatori di servizi di pagamento comprendono la Banca centrale europea (BCE) e le banche centrali nazionali quando non agiscono in qualità di autorità monetaria o di altre autorità pubbliche, e gli Stati membri o le loro autorità regionali o locali quando non agiscono in qualità di autorità pubbliche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>È opportuno dissociare il servizio che permette prelievi di contante da un conto di pagamento dall'attività di prestazione di servizi di pagamento di radicamento del conto, in quanto i prestatori di servizi di prelievo di contante possono non tenere conti di pagamento presso di loro. I servizi di emissione di strumenti di pagamento e di convenzionamento di operazioni di pagamento, che figuravano insieme al punto 5 dell'allegato della direttiva (UE) 2015/2366 come se uno non potesse essere offerto senza l'altro, dovrebbero essere presentati come due diversi servizi di pagamento. Elencando i servizi di emissione e quelli di convenzionamento sotto voci separate, accompagnate dalle rispettive definizioni, si dovrebbe rendere chiaro che i servizi di emissione e quelli di convenzionamento possono essere offerti dai prestatori di servizi di pagamento separatamente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 di talune categorie di gestori di sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) si è rivelata difficile da applicare nella pratica. Pertanto la categoria di gestori di ATM esclusi dall'obbligo di essere autorizzati come prestatori di servizi di pagamento a norma della direttiva (UE) 2015/2366 dovrebbe essere sostituita da una nuova categoria di gestori di ATM che non tengono conti di pagamento. Pur non essendo soggetti agli obblighi di autorizzazione di cui alla direttiva (UE) XXX [PSD3], tali gestori di ATM dovrebbero tuttavia essere soggetti a obblighi in materia di trasparenza delle commissioni nelle situazioni in cui addebitano spese per i prelievi di contante.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Al fine di aumentare ulteriormente l'accesso al contante, che rappresenta una priorità della Commissione, agli esercenti dovrebbe essere consentito di offrire, nei negozi fisici, un servizio di fornitura di contante anche in assenza di un acquisto da parte del cliente, senza dovere ottenere un'autorizzazione come prestatore di servizi di pagamento o essere un agente di un istituto di pagamento. Tali servizi di fornitura di contante dovrebbero tuttavia essere soggetti all'obbligo di comunicare eventuali commissioni addebitate al cliente. Tali servizi dovrebbero essere prestati dai dettaglianti su base volontaria e dovrebbero dipendere dalla disponibilità di contante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presso il</STRING></STRING> dettagliante.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale che agisce per conto del pagatore o del beneficiario è stata applicata con modalità molto diverse negli Stati membri. Il concetto di agente commerciale è tipicamente definito nel diritto civile nazionale, che potrebbe variare da uno Stato membro all'altro, determinando un trattamento incoerente degli stessi servizi in giurisdizioni diverse. Il concetto di agente commerciale nel quadro di tale esclusione dovrebbe pertanto essere armonizzato e chiarito facendo riferimento alla definizione di agente commerciale di cui alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382 del 31.12.1986, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE>. È inoltre opportuno chiarire ulteriormente le condizioni alle quali le operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite agenti commerciali possono essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. A tal fine è necessario che gli agenti siano autorizzati mediante un accordo con il pagatore o il beneficiario a negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto del solo pagatore o del solo beneficiario, ma non di entrambi, indipendentemente dal fatto che l'agente commerciale sia o meno in possesso dei fondi del cliente. Le piattaforme di commercio elettronico che agiscono in qualità di agenti commerciali per conto sia dei singoli acquirenti e che dei venditori senza che gli acquirenti o i venditori dispongano di un margine di autonomia reale nel negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi non dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. L'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe elaborare orientamenti sull'esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario effettuate tramite un agente commerciale, al fine di garantire maggiore chiarezza e convergenza tra le autorità competenti. Tali orientamenti possono includere un repertorio di casi d'uso tipicamente coperti dall'esclusione relativa all'agente commerciale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>L'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 relativa a strumenti ad uso specifico è stata applicata in modo diverso da uno Stato membro all'altro, sebbene i prestatori di servizi i cui strumenti rientravano in tale esclusione fossero tenuti a notificare la loro attività alle autorità competenti. L'ABE ha fornito ulteriori orientamenti nei suoi "Orientamenti sull'esclusione relativa alle reti limitate a norma della direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno" del 24 febbraio 2022<FOOTNOTE><FIELD> Autorità bancaria europea, EBA/GL/2022/02.</FIELD></FOOTNOTE>. Nonostante questi tentativi di chiarire l'applicazione dell'esclusione relativa a strumenti ad uso specifico, vi sono ancora prestatori di servizi che forniscono servizi che comportano volumi di pagamento considerevoli e una varietà di prodotti offerti a un gran numero di clienti che cercano di avvalersi di tale esclusione. In questi casi, i consumatori non beneficiano delle garanzie necessarie e i servizi non dovrebbero beneficiare dell'esclusione per strumenti ad uso specifico. Occorre dunque chiarire che non dovrebbe essere possibile utilizzare lo stesso strumento ad uso specifico per effettuare operazioni di pagamento relative all'acquisto di beni e servizi all'interno di più di una rete limitata o all'acquisto di una gamma illimitata di beni e servizi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Per valutare se una rete limitata debba essere esclusa dall'ambito di applicazione, è opportuno prendere in considerazione l'ubicazione geografica dei punti di accettazione di tale rete nonché il numero dei punti di accettazione. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero consentire al titolare di acquistare beni o servizi solo nei locali fisici dell'emittente, mentre l'utilizzo in un punto vendita online non dovrebbe rientrare nella nozione di locali dell'emittente. Gli strumenti ad uso specifico dovrebbero includere, a seconda del rispettivo regime contrattuale, le carte che possono essere utilizzate solo in una particolare catena di negozi o in un particolare centro commerciale, le carte carburante, le carte socio, le tessere per i trasporti pubblici, l'emissione di biglietti di parcheggio, i buoni pasto o i buoni per servizi specifici, che possono essere soggetti a uno specifico quadro giuridico fiscale o del lavoro volto a promuovere l'uso di tali strumenti per conseguire gli obiettivi stabiliti dalle disposizioni in materia sociale, come i buoni per la cura dell'infanzia o i buoni ecologici. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Allo stesso tempo, il contesto normativo degli Stati membri relativo ai buoni dovrebbe garantire l'accettabilità di tali buoni.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>L'esclusione relativa a talune operazioni di pagamento eseguite tramite dispositivi di telecomunicazione o di tecnologia dell'informazione dovrebbe riguardare specificamente i micropagamenti per i contenuti digitali e i servizi a tecnologia vocale. È opportuno mantenere un chiaro riferimento alle operazioni di pagamento per l'acquisto di biglietti elettronici, in modo che i clienti possano ancora facilmente ordinare, pagare, ottenere e convalidare biglietti elettronici da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento utilizzando telefoni cellulari o altri dispositivi. I biglietti elettronici consentono e facilitano la prestazione di servizi che i clienti potrebbero altrimenti acquistare sotto forma di biglietto cartaceo e comprendono il trasporto, l'intrattenimento, il parcheggio auto e l'ingresso ad eventi, ma escludono i beni fisici. Dovrebbero essere escluse anche le operazioni di pagamento effettuate da uno specifico fornitore di reti di comunicazione elettronica da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate sulla relativa fattura per la raccolta di donazioni a scopo di beneficenza. L'esclusione dovrebbe applicarsi solo se il valore delle operazioni di pagamento è inferiore a una determinata soglia.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>L'area unica dei pagamenti in euro (SEPA) ha facilitato la creazione di "poli di pagamento" e di "poli di incasso" a livello di tutta l'Unione, consentendo la centralizzazione delle operazioni di pagamento di un medesimo gruppo. A tale riguardo è opportuno che le operazioni di pagamento tra un'impresa madre e la relativa filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, fornite da un prestatore di servizi di pagamento appartenente al medesimo gruppo, siano escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. La raccolta di ordini di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il ricevimento di fondi</STRING></STRING> per conto del gruppo da parte di un'impresa madre o della relativa filiazione in vista della successiva trasmissione a un altro prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere considerata un servizio di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>La prestazione di servizi di pagamento richiede il sostegno di servizi tecnici. Tali servizi tecnici comprendono il trattamento e la conservazione dei dati, i servizi di gateway di pagamento, i servizi fiduciari e di tutela della vita privata, l'autenticazione dei dati e delle entità, la fornitura di tecnologie dell'informazione (IT) e di reti di comunicazione, la fornitura e la manutenzione di interfacce rivolte ai consumatori utilizzate per raccogliere informazioni sui pagamenti, compresi i terminali e i dispositivi utilizzati per i servizi di pagamento. I servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti non sono servizi tecnici.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>I servizi tecnici non costituiscono servizi di pagamento in quanto tali, in quanto i prestatori di servizi tecnici non entrano in alcun momento in possesso dei fondi da trasferire. Essi dovrebbero pertanto essere esclusi dalla definizione di servizi di pagamento. Tali servizi dovrebbero tuttavia essere soggetti a determinati obblighi, come quelli relativi alla responsabilità in caso di mancato sostegno all'applicazione dell'autenticazione forte del cliente▐.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>In considerazione della rapida evoluzione del mercato dei pagamenti al dettaglio e dell'emergere di nuovi servizi e soluzioni di pagamento, è opportuno adattare alcune delle definizioni di cui alla direttiva (UE) 2015/2366 alle realtà del mercato affinché la normativa dell'Unione continui ad essere adeguata allo scopo e tecnologicamente neutrale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Il chiarimento del processo e delle varie fasi da seguire per l'esecuzione di un'operazione di pagamento è di notevole importanza per i diritti e gli obblighi delle parti coinvolte in un'operazione di pagamento e per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Il processo che porta all'esecuzione di un'operazione di pagamento è disposto dal pagatore o per suo conto, o dal beneficiario. Il pagatore dispone l'operazione di pagamento impartendo un ordine di pagamento. Una volta impartito l'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento verifica se l'operazione è stata autorizzata e autenticata, anche, se del caso, applicando l'autenticazione forte del cliente, e convalida quindi l'ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento adotta quindi le misure necessarie per eseguire l'operazione di pagamento, compreso il trasferimento di fondi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Alla luce della divergenza di opinioni riscontrata dalla Commissione nell'ambito del riesame dell'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 ed evidenziata dall'Autorità bancaria europea (ABE) nel parere del 23 giugno 2022 sul riesame della direttiva (UE) 2015/2366, è necessario chiarire la definizione di conti di pagamento. Il criterio determinante perché un conto sia classificato come conto di pagamento si basa sulla possibilità di effettuare operazioni di pagamento giornaliere da tale conto. La possibilità di effettuare operazioni di pagamento in favore di un terzo da un conto o di essere il beneficiario di tali operazioni effettuate da un terzo costituisce una caratteristica essenziale del concetto di conto di pagamento.  Un conto di pagamento dovrebbe pertanto essere definito come un conto che è utilizzato per l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi. Qualsiasi conto che possiede tali caratteristiche dovrebbe essere considerato un conto di pagamento e dovrebbe essere accessibile per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti. I casi in cui per l'esecuzione di operazioni di pagamento da o verso terzi è necessario un conto di intermediazione non dovrebbero rientrare nella definizione di conto di pagamento. I conti di risparmio non sono utilizzati per l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi e pertanto sono esclusi dalla definizione di conto di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>In considerazione dell'emergere di nuovi tipi di strumenti di pagamento e della diffusa incertezza sul mercato riguardo alla qualificazione giuridica di tali strumenti, occorre migliorare la definizione di "strumento di pagamento" fornendo alcuni esempi per illustrare cosa costituisca o non costituisca uno strumento di pagamento, tenendo presente il principio di neutralità tecnologica.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Sebbene la comunicazione in prossimità (Near-Field Communication, NFC) permetta la disposizione di un'operazione di pagamento, considerare tale tecnologia uno "strumento di pagamento" vero e proprio porrebbe alcuni problemi, per esempio per quanto riguarda l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per i pagamenti senza contatto presso il punto vendita nonché del regime di responsabilità del prestatore del servizio di pagamento. La NFC dovrebbe quindi essere considerata una funzionalità di uno strumento di pagamento anziché uno strumento di pagamento in sé.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La definizione di "strumento di pagamento" ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 faceva riferimento a un "dispositivo personalizzato". Dal momento che esistono carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento, l'applicazione di tale riferimento potrebbe escludere tali tipi di carte dall'ambito della definizione di strumento di pagamento. È pertanto opportuno modificare la definizione di "strumento di pagamento" facendo riferimento a dispositivi "individualizzati" anziché "personalizzati", chiarendo che le carte prepagate su cui non è stampato il nome del titolare dello strumento rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>I cosiddetti "portafogli pass-through" digitali che comportano la tokenizzazione di uno strumento di pagamento esistente, ad esempio di una carta di pagamento, devono essere considerati servizi tecnici e pertanto dovrebbero essere esclusi dalla definizione di strumento di pagamento, in quanto, secondo il parere della Commissione, un token non può essere considerato di per sé uno strumento di pagamento ma, piuttosto, un'"applicazione di pagamento" ai sensi dell'articolo 2, punto 21), del regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Tuttavia alcune altre categorie di portafogli digitali, in particolare i portafogli elettronici prepagati, come gli "staged-wallet", in cui gli utenti possono conservare il denaro per operazioni online future, dovrebbero essere considerati uno strumento di pagamento e la loro emissione come un servizio di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Gli sviluppi tecnologici successivi all'adozione della direttiva (UE) 2015/2366 hanno trasformato il modo in cui vengono forniti i servizi di informazione sui conti. Le società che offrono tali servizi forniscono agli utenti di servizi di pagamento informazioni online aggregate su uno o più conti di pagamento, detenuti presso uno o più prestatori di servizi di pagamento, a cui si ha accesso mediante interfacce online del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Gli utenti di servizi di pagamento sono così in grado di avere una visione globale e strutturata dei loro conti di pagamento immediatamente e in qualsiasi momento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>L'esame della Commissione ha evidenziato il fatto che i prestatori autorizzati di servizi di informazione sui conti forniscono talvolta i dati sui conti di pagamento da essi aggregati non al consumatore dal quale hanno ricevuto l'autorizzazione ad accedere ai dati e ad aggregarli, ma a un'altra parte, per consentire a quest'ultima di fornire altri servizi al consumatore che utilizza i dati. Quanto al fatto che tale attività rientri o meno nel servizio di informazione sui conti regolamentato vi sono tuttavia opinioni divergenti. La Commissione ritiene che questa evoluzione del modello aziendale basato su servizi bancari aperti verso l'"autorizzazione come servizio" possa costituire una fonte di servizi innovativi basati sui dati, a vantaggio degli utenti finali. In effetti tale modello aziendale consente agli utenti finali di dare accesso ai loro dati sui conti di pagamento al fine di ricevere altri servizi, diversi dai servizi di pagamento, tra cui la concessione di prestiti, la contabilità e la valutazione del merito creditizio. È tuttavia essenziale che gli utenti di servizi di pagamento sappiano esattamente chi accede ai loro dati sui conti di pagamento, su quali basi giuridiche e a quale scopo. Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere pienamente informati della trasmissione dei loro dati a un'altra società e autorizzare tale trasmissione. Tale nuovo modello aziendale basato su servizi bancari aperti richiede una modifica della definizione di servizi di informazione sui conti per chiarire che le informazioni aggregate dal prestatore di servizi di informazione sui conti autorizzato possono essere trasmesse a terzi per consentire loro di fornire un altro servizio all'utente finale, previa autorizzazione dell'utente finale. Per garantire ai consumatori un'adeguata protezione dei loro dati sui conti di pagamento e la certezza del diritto circa lo status delle entità che accedono ai loro dati, il servizio di aggregazione dei dati dai conti di pagamento dovrebbe sempre essere fornito da un soggetto regolamentato sulla base di un'autorizzazione, anche se i dati sono in ultima analisi trasmessi a un altro prestatore di servizi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Le rimesse di denaro sono un servizio di pagamento generalmente basato su contante fornito, senza che siano aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, da un pagatore a un prestatore di servizi di pagamento che trasferisce l'importo corrispondente a un beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario. In alcuni Stati membri supermercati, esercenti e altri dettaglianti forniscono al pubblico un servizio corrispondente che consente di pagare le utenze domestiche e altre fatture periodiche. Tali servizi di pagamento di fatture dovrebbero essere trattati come rimesse di denaro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>La definizione di fondi dovrebbe includere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, comprese banconote e monete, e ogni eventuale futura valuta digitale di banca centrale, moneta elettronica e moneta di banca commerciale. Dovrebbe essere esclusa dalla definizione la moneta di banca centrale emessa per essere utilizzata tra la banca centrale e le banche commerciali, vale a dire per l'uso all'ingrosso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Il regolamento (UE) 2023/1114, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività stabilisce che i token di moneta elettronica sono considerati moneta elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai fini di tale regolamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per evitare una duplicazione dei requisiti, è importante che le disposizioni del presente regolamento stabiliscano chiaramente i casi in cui i token di moneta elettronica dovrebbero invece essere soggetti al</STRING></STRING> presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Per salvaguardare la fiducia del detentore della moneta elettronica, occorre che detta moneta sia rimborsabile. La rimborsabilità non implica che i fondi ricevuti in cambio di moneta elettronica debbano essere considerati depositi o altri fondi rimborsabili ai fini della direttiva 2013/36/UE<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</FIELD></FOOTNOTE>. Il rimborso dovrebbe essere sempre possibile, in ogni momento, al valore nominale senza che sia possibile stabilire una soglia minima per il rimborso. In generale il rimborso dovrebbe essere concesso gratuitamente. Tuttavia dovrebbe essere possibile richiedere una commissione proporzionata e basata sui costi, lasciando impregiudicata la normativa nazionale in materia fiscale o sociale o eventuali obblighi imposti all'emittente di moneta elettronica da altre pertinenti disposizioni dell'Unione o nazionali, tra cui le norme in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, eventuali provvedimenti di congelamento di fondi o misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento devono avere accesso ai sistemi di pagamento per fornire tali servizi agli utenti. Detti sistemi di pagamento includono gli schemi di carte a quattro parti nonché i principali sistemi per il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti. Per assicurare parità di trattamento in tutta l'Unione tra le diverse categorie di prestatori di servizi di pagamento autorizzati, è necessario chiarire le regole in materia di accesso ai sistemi di pagamento. Tale accesso può essere diretto o indiretto per il tramite di un altro partecipante al sistema di pagamento. L'accesso dovrebbe essere soggetto a obblighi che garantiscano l'integrità e la stabilità dei sistemi di pagamento. A tal fine il gestore del sistema di pagamento dovrebbe effettuare una valutazione del rischio di un prestatore di servizi di pagamento che chiede la partecipazione diretta; la valutazione del rischio dovrebbe esaminare tutti i rischi pertinenti, compresi, se del caso, il rischio di regolamento, il rischio operativo, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio d'impresa. Ciascun prestatore di servizi di pagamento che chieda di partecipare a un sistema di pagamento dovrebbe assumersi il rischio del sistema scelto e fornire al sistema stesso la prova che le sue disposizioni interne sono sufficientemente solide per affrontare tali tipi di rischio. I gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero respingere la domanda di partecipazione diretta di un prestatore di servizi di pagamento solo se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di rispettare le regole del sistema o presenta un livello di rischio inaccettabilmente elevato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per elaborare i pagamenti digitali online o offline, è fondamentale che i prestatori di servizi di pagamento front-end ottengano l'accesso alla tecnologia NFC sui dispositivi mobili. I componenti di tale tecnologia includono, in particolare ma non esclusivamente, antenne NFC e i cosiddetti elementi sicuri dei dispositivi mobili (ad esempio la scheda a circuito integrato universale (Universal Integrated Circuit Card, UICC), l'elemento sicuro incorporato (embedded secure element, eSE) e la microSD ecc.). È pertanto necessario garantire che, ogniqualvolta sia necessario per fornire servizi di pagamento, i produttori di apparecchiature originali per dispositivi mobili o i prestatori di servizi di comunicazione elettronica non neghino l'accesso alle antenne NFC e agli elementi sicuri. A tal fine, nell'economia digitale, i prestatori di servizi di pagamento front-end dovrebbero essere autorizzati a installare il software sull'hardware dei dispositivi mobili pertinente, al fine di rendere tecnicamente possibili le operazioni online e offline. A tale scopo, i produttori di apparecchiature originali per dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a fornire accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a tutti componenti hardware e software, qualora necessario per le operazioni online e offline. In ogni caso, tali gestori dovrebbero essere tenuti a fornire una capacità adeguata riguardo alle componenti hardware e software pertinenti sui dispositivi mobili, al fine di elaborare le operazioni di pagamento online e archiviare fondi sui dispositivi mobili per le operazioni di pagamento offline. Tale obbligo dovrebbe lasciare impregiudicato l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali) (GU L 265 del 12.10.2022, pag. 1, </STRING></STRING><STRING ITALIC="on">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/1925/oj?locale=it</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che impone ai gatekeeper di fornire, a titolo gratuito, l'effettiva interoperabilità e l'accesso, ai fini dell'interoperabilità, al sistema operativo e alle componenti hardware e software dei dispositivi mobili, e che si applica ai mezzi di pagamento digitali nuovi ed esistenti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>I gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero disporre di regole e procedure in materia di accesso proporzionate e obiettive, non discriminatorie e trasparenti. I gestori dei sistemi di pagamento non dovrebbero discriminare gli istituti di pagamento per quanto riguarda la partecipazione se le regole del sistema possono essere rispettate e non vi è alcun rischio inaccettabile per il sistema. Tali sistemi comprendono, tra gli altri, quelli designati a norma della direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).</FIELD></FOOTNOTE>. Nei casi in cui il sistema di pagamento in questione sia già soggetto alla sorveglianza del Sistema europeo di banche centrali ai sensi del regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento della Banca centrale europea (UE) n. 795/2014, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).</FIELD></FOOTNOTE>, la banca centrale o le banche centrali che esercitano tale sorveglianza dovrebbero monitorare il rispetto di tali regole nel quadro della loro pertinente attività. Nel caso di altri sistemi di pagamento, gli Stati membri dovrebbero designare le autorità nazionali competenti per garantire che i gestori delle infrastrutture dei sistemi di pagamento rispettino tali obblighi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Per assicurare la concorrenza equa tra i prestatori di servizi di pagamento, un partecipante a un sistema di pagamento che presti servizi in relazione a tale sistema a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato dovrebbe anche, se così gli è richiesto, dare accesso a tali servizi in maniera obiettiva, proporzionata e non discriminatoria a qualsiasi altro prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Le disposizioni relative all'accesso ai sistemi di pagamento non si dovrebbero applicare ai sistemi costituiti e gestiti da un solo prestatore di servizi di pagamento. Tali sistemi possono funzionare in concorrenza diretta con altri sistemi di pagamento o, più frequentemente, in una nicchia di mercato non coperta da altri sistemi di pagamento. Essi includono gli schemi a tre parti, tra cui gli schemi di carte a tre parti, nella misura in cui tali schemi non funzionano mai come effettivi schemi di carte a quattro parti, anche appoggiandosi a titolari di autorizzazioni, agenti o partner in co-branding. Tali sistemi includono anche, di norma, i servizi di pagamento offerti dai prestatori di servizi di telecomunicazione, nei quali il gestore dello schema è il prestatore di servizi di pagamento sia del pagatore che del beneficiario, e i sistemi interni dei gruppi bancari. Per stimolare la concorrenza che tali sistemi di pagamento chiusi possono fare ai sistemi di pagamento ordinari, non si dovrebbe garantire a terzi l'accesso a tali sistemi di pagamento proprietari chiusi. Tuttavia tali sistemi chiusi dovrebbero sempre essere soggetti alle norme in materia di concorrenza dell'Unione e nazionali, che possono richiedere che sia garantito l'accesso a detti schemi al fine di mantenere un'effettiva concorrenza sui mercati dei pagamenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Gli istituti di pagamento devono essere in grado di aprire e tenere un conto presso un ente creditizio per soddisfare i loro obblighi in materia di autorizzazione per quanto riguarda la salvaguardia dei fondi dei clienti. Tuttavia, come dimostrato in particolare dall'ABE nel suo parere del 5 gennaio 2022<FOOTNOTE><FIELD> Autorità bancaria europea, EBA/Op/2022/01.</FIELD></FOOTNOTE>, nonostante le disposizioni sui conti degli istituti di pagamento presso una banca commerciale di cui alla direttiva (UE) 2015/2366, alcuni istituti di pagamento o società che chiedono un'autorizzazione come istituto di pagamento si scontrano ancora con le pratiche di alcuni enti creditizi che rifiutano di aprire un conto per loro o chiudono un conto laddove esista, sulla base di un più elevato rischio percepito di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Queste pratiche di riduzione dei rischi creano notevoli difficoltà sotto il profilo della concorrenza per gli istituti di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Gli enti creditizi dovrebbero pertanto fornire un conto di pagamento agli istituti di pagamento e ai richiedenti un'autorizzazione come istituto di pagamento, nonché ai loro agenti e distributori, salvo in casi eccezionali in cui vi siano gravi motivi per rifiutare l'accesso. È necessario includere nella pertinente disposizione i richiedenti un'autorizzazione come istituto di pagamento, dato che un conto bancario in cui i fondi dei clienti possono essere salvaguardati è un prerequisito per ottenere un'autorizzazione come istituto di pagamento. I motivi del rifiuto dovrebbero includere seri motivi per sospettare che l'istituto di pagamento persegua attività illecite o che queste ultime siano perseguite per il tramite dell'istituto di pagamento, oppure un modello aziendale o un profilo di rischio che provochi rischi gravi o costi di conformità eccessivi per l'ente creditizio. Ad esempio i modelli aziendali in cui gli istituti di pagamento utilizzano una vasta rete di agenti possono generare notevoli costi di conformità per contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Un istituto di pagamento dovrebbe avere il diritto di presentare ricorso contro il rifiuto di un ente creditizio dinanzi a un'autorità competente designata da uno Stato membro. Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto di ricorso, gli enti creditizi dovrebbero motivare per iscritto e in dettaglio qualsiasi rifiuto di fornire un conto o la successiva chiusura di un conto. Tale motivazione dovrebbe fare riferimento a elementi specifici relativi all'istituto di pagamento in questione, e non a considerazioni generali o generiche. Per facilitare il trattamento da parte delle autorità competenti dei ricorsi contro il rifiuto o la revoca del conto e della relativa motivazione, l'ABE dovrebbe elaborare norme tecniche di attuazione che armonizzino la presentazione di tali motivazioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Per compiere scelte informate ed essere in grado di scegliere facilmente il proprio prestatore di servizi di pagamento all'interno dell'Unione, è opportuno che gli utenti di servizi di pagamento ricevano informazioni comparabili e chiare sui servizi di pagamento. Per garantire che agli utenti di servizi di pagamento siano fornite informazioni necessarie, sufficienti e comprensibili in merito al contratto di servizi di pagamento e alle operazioni di pagamento, è necessario specificare e armonizzare gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento per quanto riguarda la fornitura di informazioni agli utenti di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Nel fornire le informazioni richieste agli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero tenere conto delle esigenze degli utenti di servizi di pagamento, così come degli aspetti pratici e dell'efficienza in termini di costi a seconda del rispettivo contratto di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero comunicare attivamente le informazioni al momento opportuno, senza alcuna sollecitazione da parte dell'utente di servizi di pagamento, oppure dovrebbero renderle disponibili dietro richiesta degli utenti di servizi di pagamento. Nella seconda situazione è opportuno che gli utenti di servizi di pagamento si attivino per ottenere le informazioni, anche chiedendo tali informazioni espressamente al prestatore di servizi di pagamento, accedendo alla casella di posta elettronica del conto bancario o inserendo una carta bancaria nei terminali per stampare gli estratti conto. A tal fine il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe provvedere affinché l'accesso all'informazione sia possibile e le informazioni siano disponibili per gli utenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>I consumatori e le imprese, non trovandosi nella stessa posizione di vulnerabilità, non necessitano dello stesso livello di protezione. Mentre è importante garantire i diritti dei consumatori con disposizioni a cui non si può derogare per contratto, è ragionevole consentire alle imprese e alle organizzazioni di decidere diversamente quando non hanno a che fare con i consumatori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali accordi potrebbero disciplinare l'applicazione o meno dell'autenticazione forte del cliente (SCA). </STRING></STRING>Le microimprese, quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36.</FIELD></FOOTNOTE>, possono essere trattate allo stesso modo dei consumatori. Alcune norme dovrebbero sempre applicarsi, indipendentemente dallo status dell'utente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Per mantenere un livello elevato di protezione dei consumatori, questi ultimi dovrebbero avere il diritto di ricevere gratuitamente informazioni sulle condizioni e sui prezzi dei servizi prima di essere vincolati da qualsiasi contratto di servizi di pagamento. Per consentire ai consumatori di confrontare i servizi e le condizioni offerti dai prestatori di servizi di pagamento e, in caso di controversia, di verificare i loro diritti e obblighi contrattuali, i consumatori dovrebbero poter richiedere tali informazioni e il contratto quadro su carta, gratuitamente e in qualsiasi momento durante il rapporto contrattuale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Per aumentare il livello di trasparenza, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire al consumatore, senza oneri aggiuntivi, informazioni di base sulle operazioni di pagamento eseguite. In caso di un'operazione di pagamento singola, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe addebitare separatamente le spese di informazione. Analogamente, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire, a titolo gratuito e su base mensile, informazioni successive sulle operazioni di pagamento nell'ambito di un contratto quadro. Tuttavia, considerate l'importanza della trasparenza nello stabilire i costi e le differenti esigenze del cliente, le parti contraenti dovrebbero poter concordare l'addebito di spese per informazioni aggiuntive o più frequenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>È opportuno che, in caso di beni e servizi a basso costo, gli strumenti di pagamento per importi ridotti rappresentino un'alternativa economica e di facile uso e non siano soggetti a prescrizioni troppo stringenti. È pertanto opportuno limitare all'essenziale i requisiti informativi e le relative regole di esecuzione, considerando anche le capacità tecniche che è lecito attendersi da strumenti utilizzati per pagamenti di importo ridotto. Nonostante il sistema semplificato, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere adeguatamente tutelati, considerati i rischi limitati posti da tali strumenti di pagamento, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di pagamento prepagati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Nelle operazioni di pagamento singole, le informazioni essenziali dovrebbero essere sempre fornite su iniziativa del prestatore di servizi di pagamento. Dato che i pagatori sono di norma presenti quando danno l'ordine di pagamento, non dovrebbe essere necessario che le informazioni siano sempre fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter fornire informazioni oralmente o renderle facilmente accessibili in altro modo, anche esponendo nei locali un cartello con le condizioni. È inoltre opportuno che siano rese disponibili informazioni su dove sono reperibili altre informazioni più dettagliate, anche sul sito web. Tuttavia, su richiesta del consumatore, le informazioni essenziali dovrebbero essere fornite dai prestatori di servizi di pagamento anche su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Le informazioni richieste dovrebbero essere proporzionate alle esigenze degli utenti. I requisiti informativi riguardanti le operazioni di pagamento singole dovrebbero essere diversi dai requisiti informativi applicabili ai contratti quadro che prevedono una serie di operazioni di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Per poter effettuare una scelta informata, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di confrontare le spese ATM con quelle di altri fornitori. Al fine di aumentare la trasparenza delle spese ATM per gli utenti di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire loro informazioni su tutte le spese applicabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'atto di disposizione di un'operazione</STRING></STRING> ai prelievi da ATM <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING> in situazioni diverse, a seconda dell'ATM da cui gli utenti di servizi di pagamento prelevano contante. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello specifico, gli ATM gestiti dagli enti creditizi dovrebbero indicare in forma monetaria le commissioni fisse che l'utente sarà tenuto a pagare al momento del prelievo di contante dall'ATM di tale ente creditizio. Tale commissione fissa dovrebbe essere visualizzata al momento o prima del momento in cui l'utente inserisce la propria carta nell'ATM o la appoggia per avviare il processo di prelievo di contante. Maggiore trasparenza significa anche migliori informazioni da parte del prestatore di servizi di pagamento per quanto riguarda la conversione valutaria, se applicabile.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>I contratti quadro e le operazioni di pagamento contemplate da tali contratti sono più comuni ed economicamente rilevanti delle operazioni di pagamento singole. In presenza di un conto di pagamento o uno strumento di pagamento specifico, è necessario un contratto quadro. Pertanto gli obblighi di informazione preventiva sui contratti quadro dovrebbero essere esaustivi e le informazioni dovrebbero sempre essere fornite su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole. Tuttavia i prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero poter concordare nel contratto quadro il modo in cui devono essere fornite le successive informazioni sulle operazioni di pagamento eseguite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Le disposizioni contrattuali non dovrebbero discriminare i consumatori che sono legalmente residenti nell'Unione per via della cittadinanza o del luogo di residenza. Se un contratto quadro prevede il diritto di bloccare uno strumento di pagamento per motivi obiettivamente giustificati, il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe avere la possibilità di invocare tale diritto semplicemente perché l'utente del servizio di pagamento ha cambiato il luogo di residenza nell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Per garantire un livello elevato di protezione dei consumatori gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre, nell'interesse del consumatore, restrizioni o divieti relativamente a modifiche unilaterali delle condizioni di un contratto quadro, ad esempio nel caso in cui la modifica non sia giustificata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Per agevolare la mobilità degli utenti di servizi di pagamento, questi dovrebbero poter recedere da un contratto quadro senza incorrere in alcuna spesa. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento recede dal contratto entro i primi sei mesi di efficacia del medesimo, si dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di pagamento di addebitare le spese in linea con i costi sostenuti per il recesso dal contratto quadro da parte dell'utente. Qualora, nell'ambito di un contratto quadro, i servizi di pagamento siano offerti congiuntamente ai servizi tecnici a sostegno della prestazione di servizi di pagamento, come il noleggio di terminali utilizzati per i servizi di pagamento, gli utenti di servizi di pagamento non dovrebbero essere vincolati al loro prestatore di servizi di pagamento mediante condizioni più onerose stabilite nelle clausole contrattuali che disciplinano i servizi tecnici. Al fine di preservare la concorrenza, tali clausole contrattuali dovrebbero essere soggette agli obblighi del contratto quadro in materia di oneri di risoluzione. Il termine di preavviso concordato dovrebbe essere, per i consumatori, non superiore a un mese e, per i prestatori di servizi di pagamento, non inferiore a due mesi. È opportuno che tali norme facciano salvo l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di recedere dal contratto di servizi di pagamento in circostanze eccezionali in virtù di altra normativa dell'Unione o nazionale pertinente, ad esempio quella in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, di provvedimenti di congelamento di fondi o di misure specifiche legate alla prevenzione dei reati e alle relative indagini.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Ai fini della comparabilità, le spese di conversione valutaria stimate per i bonifici e le rimesse effettuati all'interno dell'Unione e dall'Unione verso un paese terzo dovrebbero essere espresse nello stesso modo, vale a dire come maggiorazione percentuale rispetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un tasso di cambio di riferimento conforme al regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1, </STRING></STRING><STRING ITALIC="on">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj?locale=it</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e le risultanti spese per la conversione valutaria mostrate come importo valutario nella valuta utilizzata dal cliente per disporre la conversione valutaria</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'accuratezza e l'integrità di tali tassi di riferimento, garantite dal regime per gli amministratori di indici di riferimento introdotto da tale regolamento, tutelano gli interessi dei clienti dei prestatori di servizi di pagamento e delle parti che prestano servizi di conversione valutaria. Un prestatore di servizi di pagamento dovrebbe utilizzare lo stesso tasso di riferimento in modo coerente e per gli scambi effettuati in entrambe le direzioni. </STRING></STRING>Quando menzionate nel presente regolamento, le "spese" dovrebbero comprendere anche, se del caso, le spese di "conversione valutaria".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>L'esperienza ha dimostrato che la ripartizione delle spese tra il pagatore e il beneficiario è il sistema più efficiente, in quanto agevola il trattamento completamente automatizzato dei pagamenti. È pertanto opportuno prevedere che le spese siano prelevate direttamente al pagatore e al beneficiario dai rispettivi prestatori di servizi di pagamento. L'importo di eventuali spese applicate può anche essere pari a zero in quanto le disposizioni non dovrebbero influire sulla pratica secondo cui un prestatore di servizi di pagamento non addebita ai consumatori l'accreditamento sui loro conti. Analogamente, a seconda dei termini del contratto, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare solo al beneficiario le spese di utilizzo del servizio di pagamento, nel qual caso non vengono imposte spese al pagatore. È possibile che i sistemi di pagamento applichino spese nella forma di una commissione di sottoscrizione. Le disposizioni sull'importo trasferito o su eventuali spese applicate non hanno alcun impatto diretto sulle tariffe tra i prestatori di servizi di pagamento o eventuali intermediari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Una maggiorazione è una spesa applicata dagli esercenti ai consumatori che si aggiunge al prezzo richiesto per i beni e i servizi quando il consumatore utilizza un determinato metodo di pagamento. Uno dei motivi alla base delle maggiorazioni è quello di indirizzare i consumatori verso strumenti di pagamento più convenienti o più efficienti, promuovendo in tal modo la concorrenza tra metodi di pagamento alternativi. Nell'ambito del regime introdotto dalla direttiva (UE) 2015/2366, ai beneficiari era impedito di imporre spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento le cui commissioni interbancarie sono oggetto del capo II del regolamento (UE) 2015/751, ossia per le carte di debito e di credito ad uso dei consumatori emesse nell'ambito di schemi di carte a quattro parti e per i servizi di pagamento cui si applica il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (GU L 94 del 30.3.2012, pag. 22).</FIELD></FOOTNOTE>, ossia le operazioni di bonifico e di addebito diretto denominate in euro all'interno dell'Unione. Ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366, gli Stati membri erano autorizzati a vietare o limitare ulteriormente il diritto del beneficiario di imporre spese tenendo conto della necessità di incoraggiare la concorrenza e di promuovere l'uso di strumenti di pagamento efficienti. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È necessario armonizzare tale approccio al fine di promuovere la parità di condizioni nell'Unione e applicare, quindi, un divieto assoluto sulle maggiorazioni nell'Unione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>▐ Nel riesame della direttiva (UE) 2015/2366, la Commissione ha individuato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una mancanza di armonizzazione che consente le maggiorazioni per gli strumenti di pagamento e</STRING></STRING> interpretazioni diverse per quanto riguarda gli strumenti di pagamento coperti dal divieto di maggiorazione. È pertanto necessario estendere esplicitamente il divieto di maggiorazione a tutti i bonifici e gli addebiti diretti e non solo a quelli contemplati dal regolamento (UE) n. 260/2012, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>I servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento, spesso noti collettivamente come "servizi bancari aperti", sono servizi di pagamento che comportano l'accesso ai dati di un utente di servizi di pagamento da parte di prestatori di servizi di pagamento che non detengono i fondi del titolare del conto né prestano servizi di radicamento del conto di pagamento. I servizi di informazione sui conti consentono l'aggregazione dei dati di un utente, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, con diversi prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in un unico luogo. I servizi di disposizione di ordine di pagamento consentono di disporre un pagamento dal conto dell'utente, come un bonifico o un addebito diretto, in un modo pratico per l'utente e il beneficiario senza l'uso di uno strumento come una carta di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero consentire l'accesso ai dati sui conti di pagamento tramite i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento se l'utente di servizi di pagamento può accedere online al conto di pagamento e se ha concesso l'autorizzazione a tale accesso. La direttiva (UE) 2015/2366 si basava sul principio dell'accesso ai dati sui conti di pagamento senza la necessità di un rapporto contrattuale tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sul conto e di disposizione di ordine di pagamento, il che ha fatto sì che nella pratica non fosse possibile addebitare l'accesso ai dati. Dall'applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 l'accesso ai dati nell'ambito dei servizi bancari aperti ha avuto luogo su tale base non contrattuale e senza addebito di spese. Se i servizi regolamentati di accesso ai dati dovessero essere soggetti a spese finora non addebitate, l'impatto sulla continuità della prestazione di tali servizi, e quindi sulla concorrenza e sull'innovazione nei mercati dei pagamenti, potrebbe essere molto significativo. Tale principio dovrebbe pertanto essere mantenuto. Il mantenimento di tale approccio è in linea con i capi III e IV della proposta di regolamento riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati)<FOOTNOTE><FIELD> Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante norme armonizzate sull'accesso equo ai dati e sul loro utilizzo (normativa sui dati) (COM(2022) 68 final).</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, di tale proposta sulla compensazione, che il presente regolamento lascia impregiudicato. La proposta di regolamento della Commissione sull'accesso ai dati finanziari (FIDA) prevede un'eventuale compensazione per l'accesso ai dati che sarà coperta dal regolamento FIDA. Tale regime sarebbe quindi diverso da quello disciplinato dal presente regolamento. Tale differenza di trattamento è giustificata dal fatto che, a differenza dell'accesso ai dati sui conti di pagamento, disciplinato dal diritto dell'Unione dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2015/2366, l'accesso ad altri dati finanziari non è ancora soggetto alla regolamentazione dell'Unione. Non vi è pertanto alcun rischio di perturbazione in quanto, a differenza dell'accesso ai dati sui conti di pagamento, si tratta di un mercato emergente che sarà regolamentato per la prima volta con il regolamento FIDA.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento possono stabilire un rapporto contrattuale, anche nel contesto di un accordo contrattuale multilaterale (ad esempio uno schema), con possibile compensazione, per l'accesso ai dati sui conti di pagamento e la fornitura di servizi bancari aperti diversi da quelli richiesti dal presente regolamento. Un esempio di tali servizi a valore aggiunto offerti attraverso le cosiddette interfacce per programmi applicativi (API) "premium" è la possibilità di programmare futuri pagamenti ricorrenti variabili. Qualsiasi compensazione per tali servizi dovrebbe essere conforme ai capi III e IV della proposta di normativa sui dati dopo la sua data di applicazione, in particolare per quanto riguarda l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, sulla compensazione. L'accesso da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento ai dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento senza obbligo di rapporto contrattuale, e quindi senza spese, dovrebbe essere sempre possibile anche nei casi in cui esiste un accordo contrattuale multilaterale (ad esempio uno schema) e se gli stessi dati sono disponibili anche nell'ambito di detto accordo contrattuale multilaterale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Per garantire un elevato livello di sicurezza nell'accesso ai dati e nello scambio degli stessi, l'accesso ai conti di pagamento e ai dati ivi contenuti dovrebbe essere fornito, fatte salve circostanze specifiche, ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento tramite un'interfaccia progettata e dedicata per finalità di servizi bancari aperti, come un'API. A tal fine, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe istituire una comunicazione sicura con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento. Per evitare qualsiasi incertezza circa il soggetto che accede ai dati dell'utente di servizi di pagamento, l'interfaccia dedicata dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sul conto e di disposizione di ordine di pagamento di identificarsi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e di avvalersi di tutte le procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento. I prestatori di servizi di informazione sui conti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i prestatori di servizi</STRING></STRING> di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero, di norma, utilizzare l'interfaccia dedicata per il loro accesso e pertanto non dovrebbero utilizzare l'interfaccia cliente di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini dell'accesso ai dati, salvo in caso di guasto o indisponibilità dell'interfaccia dedicata alle condizioni stabilite nel presente regolamento. In tali circostanze, la loro continuità operativa sarebbe compromessa dall'incapacità di accedere ai dati per i quali hanno ottenuto un'autorizzazione. È essenziale che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento siano sempre in grado di accedere ai dati indispensabili per prestare servizi ai loro clienti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non dovrebbero essere tenuti a offrire, quando l'interfaccia dedicata non è disponibile, un'interfaccia alternativa diversa dall'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti, per accedere ai dati sui conti di pagamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Per facilitare il corretto utilizzo dell'interfaccia dedicata, è opportuno che le relative specifiche tecniche siano adeguatamente documentate e che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto metta a disposizione del pubblico una sintesi. Per consentire ai fornitori di servizi bancari aperti di preparare adeguatamente il loro accesso futuro e risolvere eventuali problemi tecnici, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento di testare un'interfaccia prima della data in cui l'interfaccia sarà attivata. Solo i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento autorizzati dovrebbero accedere ai dati sui conti di pagamento tramite tale interfaccia, anche se i richiedenti l'autorizzazione come prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero poter consultare le specifiche tecniche. Per assicurare l'interoperabilità delle diverse soluzioni tecnologiche di comunicazione, l'interfaccia dovrebbe utilizzare standard di comunicazione sviluppati da organismi di normazione internazionali o europei, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO).</P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>Affinché i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento garantiscano in qualsiasi momento la loro continuità operativa e siano in grado di fornire servizi di alta qualità ai loro clienti, l'interfaccia dedicata che dovrebbero utilizzare deve soddisfare requisiti di alto livello in termini di prestazioni e funzionalità. Come minimo dovrebbe garantire la "parità dei dati" con l'interfaccia cliente fornita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai suoi utenti, includendo pertanto i dati sui conti di pagamento che sono a disposizione anche degli utenti di servizi di pagamento nell'interfaccia loro fornita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia dedicata dovrebbe consentire non solo la disposizione di ordini di pagamento singoli, ma anche di ordini permanenti e addebiti diretti. Requisiti più dettagliati per le interfacce dedicate dovrebbero essere stabiliti in norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>Dato l'impatto drammatico che una prolungata indisponibilità di un'interfaccia dedicata avrebbe sulla continuità operativa dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero porre rimedio a tale indisponibilità senza indugio. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero informare senza indugio i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento in merito all'eventuale indisponibilità della loro interfaccia dedicata e alle misure adottate per porvi rimedio. In caso di indisponibilità di un'interfaccia dedicata, e qualora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non offra soluzioni alternative efficaci, i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero essere in grado di preservare la loro continuità operativa. Essi dovrebbero essere autorizzati a chiedere all'autorità nazionale competente di utilizzare l'interfaccia fornita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai suoi utenti fino a quando l'interfaccia dedicata non sarà nuovamente disponibile. Al ricevimento della richiesta, l'autorità competente dovrebbe prendere la sua decisione senza indugio. In attesa della decisione dell'autorità, i prestatori di servizi di informazione sul conto e di disposizione di ordine di pagamento richiedenti dovrebbero essere autorizzati a utilizzare temporaneamente l'interfaccia fornita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ai suoi utenti. L'autorità competente interessata dovrebbe fissare un termine entro il quale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto deve ripristinare il pieno funzionamento dell'interfaccia dedicata, con la possibilità di sanzioni in caso di mancato adempimento entro il termine. Tutti i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento, non solo quelli che hanno presentato la richiesta, dovrebbero poter accedere ai dati di cui hanno bisogno per garantire la loro continuità operativa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Tale accesso diretto temporaneo non dovrebbe avere effetti negativi sui consumatori. I prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero pertanto sempre identificarsi debitamente e rispettare tutti i loro obblighi, quali i limiti dell'autorizzazione loro concessa, e dovrebbero in particolare accedere solo ai dati di cui hanno bisogno per adempiere agli obblighi contrattuali e fornire il servizio regolamentato. L'accesso ai dati sui conti di pagamento senza una corretta identificazione (il cosiddetto "screen scraping") non dovrebbe mai essere effettuato in nessun caso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>Dato che l'istituzione di un'interfaccia dedicata potrebbe, per taluni prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, essere considerata sproporzionatamente onerosa, un'autorità nazionale competente dovrebbe poter esentare un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, su sua richiesta, dall'obbligo di disporre di un'interfaccia di accesso ai dati dedicata, e consentire a quest'ultimo di offrire l'accesso ai dati di pagamento solo attraverso la sua "interfaccia cliente" o di non offrire alcuna interfaccia di accesso ai dati dei servizi bancari aperti. L'accesso ai dati tramite l'interfaccia cliente (senza interfaccia dedicata) può essere appropriato nel caso di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto molto piccolo, per il quale un'interfaccia dedicata costituirebbe un notevole onere finanziario e in termini di risorse. L'esenzione dall'obbligo di mantenere un'interfaccia di accesso ai dati dei servizi bancari aperti può essere giustificata se il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto ha un modello aziendale specifico, ad esempio nel caso in cui i servizi bancari aperti non abbiano alcuna rilevanza per i suoi clienti. I criteri dettagliati per la concessione di tali diversi tipi di decisioni di esenzione dovrebbero essere stabiliti in norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>Per sfruttare appieno il potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione, è essenziale evitare qualsiasi trattamento discriminatorio dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto nei confronti dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento. Qualora l'utente di servizi di pagamento abbia deciso di avvalersi dei servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe trattare tale ordine nello stesso modo in cui tratterebbe la richiesta se presentata dall'utente di servizi di pagamento direttamente nella sua "interfaccia cliente", a meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragioni oggettive per trattare la richiesta di accesso al conto in modo diverso, compresi gravi sospetti di frode.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(64)</NO.P>Per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, tutte le informazioni a lui accessibili in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento. Talvolta il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può venire in possesso di maggiori informazioni dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento, ma prima di aver eseguito l'operazione di pagamento. Se pertinente per l'ordine di pagamento e l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbe fornire tali informazioni al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dovrebbe beneficiare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soltanto </STRING></STRING>delle informazioni necessarie per valutare i rischi di mancata esecuzione dell'operazione disposta. Tali informazioni sono indispensabili per consentire al prestatore di servizi di ordine di pagamento di offrire al beneficiario per conto del quale dispone l'operazione un servizio la cui qualità può competere con altri mezzi di pagamento elettronici a disposizione del beneficiario, comprese le carte di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(65)</NO.P>Per accrescere la fiducia nei servizi bancari aperti, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento che utilizzano i servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento abbiano pieno controllo dei loro dati e abbiano accesso a informazioni chiare sulle autorizzazioni di accesso ai dati che tali utenti di servizi di pagamento hanno concesso ai prestatori di servizi di pagamento, comprese la finalità dell'autorizzazione e le categorie di dati sui conti interessate, tra cui i dati di identità relativi al conto, all'operazione e al saldo del conto. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero pertanto mettere a disposizione degli utenti di servizi di pagamento che utilizzano tali servizi un "pannello di gestione" per monitorare e revocare ▐l'accesso ai dati concesso ai prestatori di servizi bancari aperti. Le autorizzazioni per la disposizione di ordini di pagamento una tantum non dovrebbero figurare sul pannello di gestione. Un pannello di gestione può non consentire a un utente di servizi di pagamento di stabilire nuove autorizzazioni di accesso ai dati a favore di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento a cui non sia stato concesso un precedente accesso ai dati. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto dovrebbero informare tempestivamente i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento in merito a qualsiasi revoca dell'accesso ai dati. I prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero informare tempestivamente i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito alle autorizzazioni di accesso ai dati nuove e ripristinate concesse dagli utenti di servizi di pagamento, compresa la durata della validità dell'autorizzazione e il suo scopo (in particolare se il consolidamento dei dati va a vantaggio dell'utente o avviene per la trasmissione a terzi). Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non dovrebbe incoraggiare in alcun modo l'utente di servizi di pagamento a revocare le autorizzazioni concesse ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento. Il pannello di gestione dovrebbe avvertire l'utente di servizi di pagamento in maniera standard del rischio di possibili conseguenze contrattuali della revoca dell'accesso ai dati concesso a un prestatore di servizi bancari aperti, in quanto il pannello di gestione non gestisce il rapporto contrattuale tra l'utente e un prestatore di servizi bancari aperti, ma spetta all'utente di servizi di pagamento verificare tale rischio. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe consentire ai clienti di gestire le proprie autorizzazioni in modo informato e imparziale e mettere a disposizione dei clienti una forte misura di controllo sulle modalità di utilizzo dei loro dati personali e non personali. Il pannello di gestione delle autorizzazioni dovrebbe tenere conto, se del caso, dei requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(65 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine "autorizzazione" di cui al presente regolamento non si dovrebbe intendere nel senso del termine "consenso" di cui al regolamento (UE) 2016/679, al quale si applicano i requisiti di tale regolamento. L'autorizzazione di cui al presente regolamento si riferisce all'autorizzazione da parte di un utente di servizi di pagamento a eseguire un'operazione di pagamento o ad accedere alle informazioni sui conti. Tale requisito non pregiudica l'applicazione del regolamento (UE) 2016/679 e della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"), GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22, .</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/dir/2005/29/oj</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(65 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano un elenco standardizzato di categorie di informazioni da pubblicare nel pannello di gestione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(66)</NO.P>Dal riesame della direttiva (UE) 2015/2366 è emerso che i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento sono ancora esposti a numerosi ostacoli ingiustificati, nonostante il livello di armonizzazione raggiunto e il divieto di tali ostacoli imposto dall'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del 27 novembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del 13.3.2018, pag. 23).</FIELD></FOOTNOTE>. Tali ostacoli continuano a inibire in modo significativo l'espressione del pieno potenziale dei servizi bancari aperti nell'Unione e sono regolarmente segnalati dai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento alle autorità di vigilanza, alle autorità di regolamentazione e alla Commissione. Sono stati analizzati dall'ABE nel suo parere del giugno 2020 sugli ostacoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 3, delle norme tecniche di regolamentazione sull'autenticazione forte del cliente e su una comunicazione comune e sicura</STRING></STRING>. Malgrado gli sforzi di chiarimento compiuti, vi è ancora molta incertezza, sul mercato e tra le autorità di vigilanza, su cosa costituisca un "ostacolo vietato" ai servizi bancari aperti regolamentati. È pertanto indispensabile fornire un elenco chiaro e non esaustivo di tali ostacoli vietati ai servizi bancari aperti, basandosi in particolare sul lavoro svolto dall'ABE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(67)</NO.P>L'obbligo di mantenere la sicurezza delle credenziali personalizzate riveste la massima importanza al fine di proteggere i fondi dell'utente di servizi di pagamento e limitare i rischi connessi alla frode e all'accesso non autorizzato ai conti di pagamento. Tuttavia termini e condizioni o altri obblighi imposti dai prestatori di servizi di pagamento agli utenti di servizi di pagamento in relazione alla sicurezza delle credenziali personalizzate non dovrebbero essere redatti in modo tale da impedire agli utenti di servizi di pagamento di utilizzare i servizi offerti da altri prestatori di servizi di pagamento, tra cui i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti. Tali termini e condizioni non dovrebbero contenere disposizioni tali da rendere più difficile, in qualsiasi modo, l'uso di servizi di pagamento di altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati ai sensi della direttiva (UE) XXX (PSD3). È inoltre opportuno precisare che, per l'attività dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e dei prestatori di servizi di informazione sui conti, il nome del titolare del conto e il numero del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(68)</NO.P>Per essere pienamente efficaci, i servizi bancari aperti richiedono un'applicazione solida ed efficace delle norme che disciplinano tale attività. Poiché non esiste un'unica autorità a livello dell'Unione per far rispettare i diritti e i doveri legati ai servizi bancari aperti, le autorità nazionali competenti costituiscono il primo livello di esecuzione delle norme relative ai servizi bancari aperti. È essenziale che le autorità nazionali competenti garantiscano in modo proattivo e rigoroso il rispetto del quadro regolamentato dell'Unione in materia di servizi bancari aperti. L'insufficiente esecuzione delle norme da parte delle autorità competenti è regolarmente presentata dai gestori di servizi bancari aperti come uno dei motivi della loro diffusione ancora limitata nell'Unione. Le autorità nazionali competenti dovrebbero disporre delle risorse adeguate per svolgere i loro compiti di esecuzione in modo efficace ed efficiente. Le autorità nazionali competenti dovrebbero promuovere e mediare un dialogo agevole e regolare tra i vari attori dell'ecosistema dei sistemi bancari aperti. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento che non rispettano i loro obblighi dovrebbero essere soggetti a sanzioni adeguate. Il monitoraggio regolare del mercato dei servizi bancari aperti nell'Unione da parte delle autorità competenti, coordinato dall'ABE, dovrebbe facilitare l'esecuzione delle norme e la raccolta di dati sul mercato dei servizi bancari aperti porrà rimedio alla carenza di dati attualmente esistente, che ostacola qualsiasi misurazione efficace dell'effettiva diffusione di tali servizi nell'Unione. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento dovrebbero avere accesso agli organismi di risoluzione delle controversie, a norma dell'articolo 10 della proposta di normativa sui dati, una volta che tale regolamento sarà entrato in vigore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(69)</NO.P>L'uso parallelo del termine "consenso esplicito" nella direttiva (UE) 2015/2366 e nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha portato a interpretazioni errate. L'oggetto del consenso esplicito di cui all'articolo 94, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2366 è l'autorizzazione di accedere ai dati personali e di trattare e conservare i dati personali che sono necessari ai fini della prestazione del servizio di pagamento. È pertanto opportuno fornire un chiarimento per aumentare la certezza del diritto e operare una chiara differenziazione rispetto alle norme in materia di protezione dei dati. Dove nella direttiva (UE) 2015/2366 è stato utilizzato il termine "consenso esplicito", nel presente regolamento dovrebbe essere utilizzato il termine "autorizzazione". Quando si fa riferimento all'"autorizzazione", tale riferimento dovrebbe lasciare impregiudicati gli obblighi dei prestatori di servizi di pagamento a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679. Pertanto l'autorizzazione non dovrebbe essere intesa esclusivamente come "consenso" o "consenso esplicito" ai sensi del regolamento (UE) 2016/679.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(70)</NO.P>La sicurezza dei bonifici è fondamentale per accrescere la fiducia degli utenti di servizi di pagamento in tali servizi e garantirne l'utilizzo. I pagatori che intendono inviare un bonifico a un determinato beneficiario possono, in caso di frode o errore, indicare un identificativo unico non corrispondente al conto detenuto da tale beneficiario. Per contribuire a ridurre le frodi e gli errori, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero beneficiare di un servizio che verifichi se vi siano discrepanze tra l'identificativo unico del beneficiario e il nome<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o un altro identificativo quale un codice fiscale, un identificativo unico europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (codificazione) (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46, http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1132/oj).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oppure un identificativo della persona giuridica (LEI) che identifichi inequivocabilmente il</STRING></STRING> beneficiario, fornito dal pagatore e, qualora tali discrepanze fossero rilevate, lo notifichi al pagatore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'identificativo unico non deve essere il numero di conto bancario internazionale (IBAN). </STRING></STRING>Tali servizi, nei paesi in cui esistono, hanno avuto un notevole impatto positivo sul livello di frode e di errore. Data la sua importanza per la prevenzione delle frodi e degli errori, tale servizio dovrebbe essere disponibile gratuitamente per i consumatori. Onde evitare intoppi o ritardi ingiustificati nel trattamento dell'operazione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe trasmettere tale notifica al massimo entro qualche secondo dal momento in cui il pagatore ha inserito le informazioni sul beneficiario. Per consentire al pagatore di decidere se procedere con l'operazione prevista, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire tale notifica prima che il pagatore autorizzi l'operazione. È possibile che per i pagatori siano disponibili determinate soluzioni di disposizione di ordine di bonifico che consentono loro di impartire un ordine di pagamento senza inserire personalmente l'identificativo unico. Tali elementi di dati sono invece forniti dal fornitore di tale soluzione di disposizione di ordine. In tali casi non è necessario un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario, in quanto il rischio di frode o di errori è notevolmente ridotto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(71)</NO.P>Il regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012 prevede un servizio di verifica della corrispondenza tra l'identificativo unico e il nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un altro identificativo</STRING></STRING> del beneficiario da offrire agli utenti dei bonifici istantanei in euro. Al fine di conseguire un quadro coerente per tutti i bonifici evitando nel contempo qualsiasi sovrapposizione indebita, il servizio di verifica di cui al presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai bonifici che non sono contemplati dal regolamento (UE) XXX che modifica il regolamento (UE) n. 260/2012.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(72)</NO.P>Alcuni attributi del nome del beneficiario, sul cui conto il pagatore intende effettuare un bonifico, possono aumentare la probabilità che il prestatore di servizi di pagamento rilevi una discrepanza, tra cui la presenza di segni diacritici o l'esistenza di più traslitterazioni possibili dei nomi in alfabeti diversi, differenze tra nomi di comune utilizzo e quelli indicati nei documenti di identificazione ufficiali per le persone fisiche o differenze tra la denominazione commerciale e la denominazione sociale per le persone giuridiche. Onde evitare intoppi ingiustificati nel trattamento dei bonifici e agevolare la decisione del pagatore se procedere o meno con l'operazione prevista, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero indicare la portata di tale discrepanza, specificando nella notifica se esiste una mancata corrispondenza o una "quasi" corrispondenza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(73)</NO.P>Autorizzare un'operazione di pagamento nonostante il servizio di verifica della corrispondenza abbia rilevato una discrepanza e abbia notificato tale discrepanza all'utente di servizi di pagamento può comportare il trasferimento dei fondi a un beneficiario non previsto. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero informare gli utenti di servizi di pagamento in merito alle possibili conseguenze della loro scelta di ignorare la discrepanza notificata e procedere all'esecuzione dell'operazione. Gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero poter rinunciare a tale servizio in qualsiasi momento durante il loro rapporto contrattuale con il prestatore di servizi di pagamento. Dopo tale rinuncia, gli utenti di servizi di pagamento dovrebbero poter usufruire nuovamente del servizio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(74)</NO.P>L'utente di servizi di pagamento dovrebbe informare quanto prima il prestatore di servizi di pagamento in merito a eventuali contestazioni relative a presunte operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o bonifici autorizzati per i quali si sia verificato un malfunzionamento del servizio di verifica della corrispondenza, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento abbia adempiuto ai suoi obblighi di informazione. Se ha rispettato il termine per la notifica, l'utente di servizi di pagamento dovrebbe potersi rivolgere al giudice entro i termini di prescrizione nazionali. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicate altre rivendicazioni tra utenti e prestatori di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(75)</NO.P>È opportuno prevedere l'imputazione delle perdite in caso di operazioni di pagamento non autorizzate o di bonifici autorizzati specifici. Disposizioni diverse possono applicarsi agli utenti di servizi di pagamento qualora essi non siano consumatori, in quanto tali utenti sono normalmente in grado di valutare il rischio di frode e di adottare contromisure. Per garantire un livello elevato di protezione del consumatore, i pagatori dovrebbero avere sempre il diritto di chiedere il rimborso al proprio prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, anche qualora un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sia coinvolto nell'operazione di pagamento. Ciò non dovrebbe pregiudicare la ripartizione delle responsabilità tra i prestatori di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(76)</NO.P>Nel caso di servizi di disposizione di ordine di pagamento, è opportuno che una ripartizione delle responsabilità tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento coinvolti nell'operazione induca entrambi i soggetti ad assumersi la responsabilità per la parte dell'operazione sotto il loro controllo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(76 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affinché l'utente di servizi di pagamento abbia un accesso più agevole al prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo dovrebbe creare e mantenere un canale di comunicazione che consenta all'utente di servizi di pagamento di provvedere a una notifica o di richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento come previsto dal presente regolamento. Tale canale dovrebbe inoltre consentire all'utente di servizi di pagamento di provvedere alla notifica di un'operazione fraudolenta, di ricevere consulenza qualificata qualora sospetti di essere vittima di un attacco fraudolento e di segnalare questioni problematiche riguardanti i pagamenti effettuati, come gli errori delle macchine di pagamento durante i pagamenti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(77)</NO.P>Nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare immediatamente l'importo dell'operazione al pagatore. Tuttavia, se sussiste il forte sospetto di un'operazione non autorizzata derivante da un comportamento fraudolento del pagatore e se il sospetto si fonda su ragioni obiettive comunicate all'autorità nazionale pertinente dal prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe poter svolgere un'indagine prima di rimborsare il pagatore. Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe rimborsare al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata oppure fornire al pagatore i motivi e le prove a sostegno del rifiuto del rimborso e indicare gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione se non accetta i motivi addotti. Per tutelare il pagatore da eventuali svantaggi, la data valuta dell'accredito del rimborso non dovrebbe essere successiva alla data di addebito dell'importo. Per incentivare l'utente di servizi di pagamento a notificare senza indugio al relativo prestatore l'eventuale furto o perdita di uno strumento di pagamento e ridurre pertanto il rischio di operazioni di pagamento non autorizzate, è opportuno prevedere che l'utente debba rispondere solo per un importo molto limitato, a meno che non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. In tale contesto, un importo di 50 EUR appare adeguato al fine di garantire una protezione degli utenti armonizzata e di livello elevato nell'Unione. Non dovrebbe sussistere alcuna responsabilità a carico del pagatore qualora questi non sia in grado di venire a conoscenza della perdita, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento. Inoltre, una volta che abbia notificato al prestatore di servizi di pagamento il rischio di uso fraudolento del suo strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento non dovrebbe essere tenuto a coprire eventuali perdite supplementari derivanti dall'uso non autorizzato di tale strumento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere responsabili della sicurezza tecnica dei propri prodotti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(78)</NO.P>Le disposizioni in materia di responsabilità in caso di bonifici autorizzati che sono stati interessati da un'applicazione non corretta o da un malfunzionamento del servizio di rilevazione delle discrepanze tra il nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un altro identificativo </STRING></STRING>e l'identificativo unico di un beneficiario creerebbero i giusti incentivi per i prestatori di servizi di pagamento a fornire un servizio pienamente funzionante, con l'obiettivo di ridurre il rischio di autorizzazioni di pagamento mal informate. Se il pagatore ha deciso di avvalersi di tale servizio, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe essere ritenuto responsabile dell'intero importo del bonifico nei casi in cui tale prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di notificare al pagatore una discrepanza tra l'identificativo unico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o qualsiasi altro proxy definito dall'ABE,</STRING></STRING> e il nome del beneficiario fornito dal pagatore, mentre sarebbe stato tenuto a farlo se il servizio fosse stato pienamente funzionante, e tale omissione abbia causato un danno finanziario al pagatore. Se la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento del pagatore è imputabile al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe risarcire al prestatore di servizi di pagamento del pagatore il danno finanziario subito. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò è in linea con il regolamento (UE) [202X/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro</STRING></STRING> <FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) [202X/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del..., che modifica i regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 per quanto riguarda i bonifici istantanei in euro (GU L ...)</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(78 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe sempre collaborare con l'utente di servizi di pagamento nei casi in cui vengano dimostrate eventuali discrepanze nei pagamenti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(79)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli utenti di servizi di pagamento </STRING></STRING>dovrebbero essere adeguatamente tutelati nel contesto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle cosiddette truffe di ingegneria sociale, nelle quali il truffatore manipola l'utente di servizi</STRING></STRING> di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">affinché esegua una determinata azione, quale l'avvio di un'operazione di pagamento, o trasmetta le credenziali di sicurezza dell'utente di servizi di pagamento ai truffatori</STRING></STRING>. Il numero di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questo tipo</STRING></STRING> di casi di "ingegneria sociale"▐ è notevolmente aumentato negli ultimi anni. I casi di "spoofing" in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un'entità pertinente che potrebbe essere ragionevolmente collegata a una fonte fidata del cliente, quale una banca centrale o un'autorità governativa, </STRING></STRING>e abusano del nome, dell'indirizzo di posta elettronica o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per conquistare la fiducia dei clienti e indurli a compiere alcune azioni sono purtroppo sempre più diffusi nell'Unione. Questi nuovi tipi di frode <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o "furto di identità"</STRING></STRING> rendono meno netta la differenza esistente nella direttiva (UE) 2015/2366 tra operazioni autorizzate e non autorizzate. ▐Le condizioni alle quali il cliente ha dato la sua autorizzazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'esecuzione di un pagamento</STRING></STRING> dovrebbero essere tenute in debita considerazione, anche da parte delle autorità giurisdizionali, per qualificare un'operazione come autorizzata o non autorizzata. L'autorizzazione di un'operazione può infatti essere stata concessa a seguito di una manipolazione che compromette l'integrità dell'autorizzazione. Pertanto non è più possibile limitare i rimborsi alle sole operazioni non autorizzate, come prevedeva la direttiva (UE) 2015/2366. ▐</P></CONS><CONS><P><NO.P>(79 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per quanto riguarda l'autorizzazione delle operazioni di pagamento, l'autorizzazione dovrebbe esprimere l'intenzione del pagatore fondata sulla piena cognizione dei fatti pertinenti, tra cui l'importo, il destinatario e la finalità dell'operazione. L'intenzione del pagatore, fondata sulla piena cognizione dei fatti pertinenti, al momento dell'operazione dovrebbe essere valutata conformemente al diritto nazionale.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(80)</NO.P>▐ I prestatori di servizi di pagamento dispongono di più mezzi, rispetto ai consumatori, per porre fine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai </STRING></STRING>casi di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"spoofing"</STRING></STRING>, attraverso adeguate misure di prevenzione e solide garanzie tecniche sviluppate con i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, quali i gestori di reti mobili, le piattaforme internet ecc. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero essere tenuti a cooperare con i prestatori di servizi di pagamento nella lotta contro le frodi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se così non fosse, essi dovrebbero essere ritenuti co-responsabili in caso di frode. </STRING></STRING>I casi di frode con furto di identità di dipendenti della banca incidono sull'onorabilità della banca, del settore bancario nel suo complesso e possono causare danni finanziari significativi ai consumatori dell'Unione, compromettendo la loro fiducia nei pagamenti elettronici e nel sistema bancario. Un consumatore in buona fede che sia stato vittima di tale "spoofing", in cui i truffatori fingono di essere dipendenti del prestatore di servizi di pagamento di un cliente e abusano del nome, dell'indirizzo postale o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto avere diritto al rimborso dell'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta da parte del prestatore di servizi di pagamento, a meno che il pagatore non abbia agito in modo fraudolento o con negligenza grave. Non appena viene a conoscenza di essere stato vittima di questo tipo di frode, il consumatore dovrebbe segnalare senza indebito ritardo l'incidente alla polizia, preferibilmente tramite procedure per i reclami online, ove messe a disposizione dalla polizia, e al suo prestatore di servizi di pagamento, fornendo tutte le prove a sostegno necessarie. ▐</P></CONS><CONS><P><NO.P>(81)</NO.P>Dato il loro obbligo di salvaguardare la sicurezza dei servizi da essi offerti a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).</FIELD></FOOTNOTE>, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica hanno la capacità di contribuire alla lotta collettiva contro lo "spoofing". Pertanto, e fatti salvi gli obblighi stabiliti dal diritto nazionale di attuazione di tale direttiva, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">altresì, se del caso, essere ritenuti responsabili e</STRING></STRING> cooperare con i prestatori di servizi di pagamento al fine di prevenire ulteriori episodi di questo tipo di frode, anche agendo tempestivamente per garantire che siano adottate misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE. Qualsiasi richiesta di risarcimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per frode </STRING></STRING>nei confronti di altri fornitori, quali i prestatori di servizi di comunicazione elettronica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le piattaforme online</STRING></STRING>, per danni finanziari causati nel contesto di questo tipo di frode dovrebbe essere presentata conformemente al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presente regolamento</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(81 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche le piattaforme online possono contribuire all'aumento di casi di frode. Pertanto, e fatti salvi i loro obblighi a norma del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali) (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 1,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2065/oj). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (regolamento sui servizi digitali), essi dovrebbero essere ritenuti responsabili qualora la frode sia sorta come conseguenza diretta dell'utilizzo della loro piattaforma da parte di truffatori per ingannare i consumatori, se sono stati informati della presenza di contenuti fraudolenti sulla loro piattaforma e non li hanno rimossi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(82)</NO.P>Per valutare l'eventuale negligenza o negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbero essere prese in considerazione tutte le circostanze. È opportuno che di norma le prove e il grado della presunta negligenza siano valutati sulla base del diritto nazionale. Tuttavia, mentre il concetto di negligenza implica la violazione di un dovere di diligenza, per negligenza grave si dovrebbe intendere qualcosa di più della semplice negligenza, ossia un comportamento che presenta un grado significativo di incuranza: ad esempio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare un pagamento a un truffatore senza avere ragionevoli motivi per credere che il beneficiario a cui era indirizzato il pagamento sia legittimo, </STRING></STRING>lasciare le credenziali usate per autorizzare un'operazione di pagamento vicino allo strumento di pagamento, in un formato aperto e facilmente individuabile da terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, persuadere una banca a rimuovere il blocco posto a seguito di un avviso di frode, agendo sotto la guida di terzi sconosciuti, oppure consegnare a terzi uno smartphone sprovvisto di blocco schermo</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(82 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenendo conto del fatto che il termine "negligenza grave" è interpretato in modi molto diversi in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe elaborare orientamenti per spiegare come debba essere interpretato tale concetto ai fini del presente regolamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(83)</NO.P>Le clausole e le condizioni contrattuali per la fornitura e l'uso di uno strumento di pagamento, il cui effetto sarebbe quello di aumentare l'onere della prova per il consumatore o ridurre l'onere della prova per l'emittente, andrebbero considerate nulle e prive di effetti. Inoltre, in situazioni specifiche, in particolare se lo strumento di pagamento non è presente presso il punto vendita, come nel caso dei pagamenti online, è opportuno imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire prove della presunta negligenza poiché in tali casi i mezzi a disposizione del pagatore sono molto limitati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(84)</NO.P>I consumatori sono particolarmente vulnerabili in caso di operazioni di pagamento basate su carta in cui l'esatto importo dell'operazione non è noto al momento in cui il pagatore autorizza l'esecuzione dell'operazione di pagamento, ad esempio nelle stazioni di rifornimento automatiche, nei contratti di noleggio auto o nelle prenotazioni alberghiere. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe poter bloccare un importo di fondi sul conto di pagamento del pagatore in proporzione all'importo dell'operazione di pagamento che ci si può ragionevolmente aspettare dal pagatore e solo se il pagatore ha dato il suo consenso al blocco di tale importo preciso. Tali fondi dovrebbero essere svincolati immediatamente dopo aver ricevuto le informazioni sull'esatto importo finale dell'operazione di pagamento e al più tardi immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento. Per garantire il rapido svincolo della differenza tra l'importo bloccato e l'importo esatto dell'operazione di pagamento, il beneficiario dovrebbe informare il prestatore di servizi di pagamento immediatamente dopo la consegna del servizio o dei beni al pagatore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(85)</NO.P>Schemi tradizionali di addebito diretto non in euro continuano ad esistere negli Stati membri la cui moneta non è l'euro. Tali schemi danno prova di efficienza e assicurano al pagatore lo stesso livello elevato di protezione con altre garanzie, non sempre basate sul diritto al rimborso incondizionato. In tal caso il pagatore dovrebbe essere tutelato dalla norma generale sul rimborso allorché l'operazione di pagamento eseguita superi l'importo che si poteva ragionevolmente prevedere. Inoltre gli Stati membri dovrebbero poter stabilire norme in materia di diritto di rimborso più favorevoli per il pagatore rispetto a quelle stabilite nel presente regolamento. Sarebbe proporzionato consentire al pagatore e al prestatore di servizi di pagamento del pagatore di convenire in un contratto quadro che il pagatore non ha diritto al rimborso in situazioni in cui il pagatore è protetto. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il pagatore ha autorizzato l'esecuzione di un'operazione direttamente al suo prestatore di servizi di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento agisce per conto del beneficiario, o al fatto che le informazioni sulla futura operazione di pagamento sono state fornite al pagatore o messe a sua disposizione secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario. In ogni caso, il pagatore dovrebbe essere protetto dalla norma generale di rimborso in caso di operazioni di pagamento non autorizzate o non correttamente eseguite o di bonifici autorizzati oggetto di un'applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza o in caso di frode con furto di identità del prestatore di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(86)</NO.P>Per la pianificazione finanziaria e l'adempimento degli obblighi di pagamento entro i termini, occorre che i consumatori e le imprese conoscano con certezza il tempo necessario per eseguire l'ordine di pagamento. È pertanto necessario stabilire quando i diritti e gli obblighi prendono effetto, vale a dire quando il prestatore di servizi di pagamento riceve l'ordine di pagamento, anche quando il prestatore di servizi di pagamento ha avuto la possibilità di ricevere tale ordine tramite i mezzi di comunicazione concordati nel contratto di servizi di pagamento. Ciò a prescindere da qualsiasi previo coinvolgimento nel processo che porta alla creazione e alla trasmissione dell'ordine di pagamento, compresi i controlli relativi alla sicurezza e alla disponibilità dei fondi, le informazioni sull'uso del numero di identità personale o l'emissione di una promessa di pagamento. Inoltre è opportuno che la ricezione di un ordine di pagamento abbia luogo quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riceve l'ordine di pagamento da addebitare sul conto del pagatore. Il momento in cui un beneficiario trasmette al prestatore di servizi di pagamento ordini di pagamento per la riscossione, ad esempio, di pagamenti tramite carta o di addebiti diretti, o in cui il prestatore di servizi di pagamento concede al beneficiario un prefinanziamento sugli importi in questione mediante un credito contingente sul conto non dovrebbe avere alcuna rilevanza al riguardo. Gli utenti dovrebbero poter fare affidamento sulla corretta esecuzione di un ordine di pagamento valido e completo se il prestatore di servizi di pagamento non ha alcun motivo contrattuale o statutario di rifiutarlo. Nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento rifiuti l'ordine di pagamento, il rifiuto e il relativo motivo dovrebbero essere comunicati all'utente di servizi di pagamento quanto prima, secondo quanto previsto dalla normativa dell'Unione e nazionale. Qualora il contratto quadro preveda condizioni in ordine alla commissione che il prestatore di servizi di pagamento può applicare per il rifiuto, tale commissione dovrebbe essere obiettivamente motivata ed essere quanto più bassa possibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(87)</NO.P>Alla luce della velocità con la quale i sistemi di pagamento pienamente automatizzati trattano le operazioni di pagamento e del fatto quindi che dopo un certo momento gli ordini di pagamento non possono essere revocati senza elevati costi di intervento manuale, è necessario stabilire un termine chiaro per la revoca di pagamento. Tuttavia, a seconda del tipo del servizio di pagamento e dell'ordine di pagamento, dovrebbe essere possibile modificare su accordo delle parti il termine entro il quale gli ordini di pagamento possono essere revocati. È opportuno che la revoca in tale contesto si applichi solo tra utente di servizi di pagamento e prestatore di servizi di pagamento e che non pregiudichi l'irrevocabilità e il carattere definitivo delle operazioni di pagamento nei sistemi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(88)</NO.P>È opportuno che l'irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudichi i diritti o gli obblighi di un prestatore di servizi di pagamento a norma della legislazione degli Stati membri, derivanti dal contratto quadro del pagatore o da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative o da orientamenti nazionali, per quanto riguarda il rimborso al pagatore dell'importo dell'operazione di pagamento eseguita in caso di controversia fra il pagatore e il beneficiario. Tale rimborso dovrebbe essere considerato come un nuovo ordine di pagamento. Fatta eccezione per tali casi, le controversie giuridiche derivanti dal rapporto alla base dell'ordine di pagamento dovrebbero essere risolte esclusivamente fra il pagatore e il beneficiario.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(89)</NO.P>È essenziale, per il trattamento completamente integrato e automatizzato dell'operazione e per la certezza giuridica rispetto all'adempimento di eventuali obblighi sottostanti tra gli utenti di servizi di pagamento, che la totalità dell'importo trasferito dal pagatore sia accreditata sul conto del beneficiario. Di conseguenza, è opportuno che nessuno degli intermediari partecipanti all'esecuzione delle operazioni di pagamento abbia la possibilità di effettuare deduzioni dall'importo trasferito. Tuttavia il beneficiario dovrebbe avere la possibilità di concludere un accordo con il proprio prestatore di servizi di pagamento che consenta a quest'ultimo di dedurre le proprie spese. Ciononostante, per consentire al beneficiario di verificare che l'importo dovuto sia stato correttamente pagato, è opportuno che le informazioni successive fornite sull'operazione di pagamento riportino non solo l'importo totale dei fondi trasferiti ma anche l'importo delle eventuali spese che sono state dedotte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(90)</NO.P>Per migliorare l'efficienza dei pagamenti in tutta l'Unione, è opportuno che tutti gli ordini di pagamento disposti dal pagatore e denominati in euro o in una valuta di uno Stato membro la cui valuta non sia l'euro, compresi i bonifici e le rimesse di denaro non istantanei, siano soggetti a un tempo di esecuzione massimo di un giorno. Per tutti gli altri pagamenti, ad esempio quelli disposti dal beneficiario o per il suo tramite, compresi gli addebiti diretti e i pagamenti tramite carta, in mancanza di un accordo esplicito tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore che preveda un tempo di esecuzione più lungo, è opportuno che si applichi lo stesso tempo di esecuzione di un giorno. Se l'ordine di pagamento è impartito su supporto cartaceo, detti periodi dovrebbero poter essere prorogati di un'ulteriore giornata operativa, in modo da consentire la continuità della prestazione di servizi di pagamento ai consumatori abituati all'uso di soli documenti cartacei. In caso di ricorso a uno schema di addebito diretto, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario dovrebbe trasmettere l'ordine di riscossione entro il termine convenuto fra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, consentendo il regolamento alla data convenuta. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I limiti di spesa dovrebbero essere specificati nel contratto tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore, ma possono essere modificati. </STRING></STRING>Dovrebbe essere possibile mantenere o stabilire norme che specifichino un tempo di esecuzione inferiore a una giornata operativa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(91)</NO.P>È opportuno che le norme relative all'esecuzione per la totalità dell'importo e al tempo di esecuzione costituiscano buona prassi nei casi in cui uno dei prestatori di servizi di pagamento non sia situato nell'Unione. Quando effettua un bonifico o una rimessa di denaro a un beneficiario situato al di fuori dell'Unione, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe fornire al pagatore una stima del tempo necessario per l'accredito del bonifico o della rimessa di denaro al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione. Non ci si può aspettare che un prestatore di servizi di pagamento nell'Unione effettui una stima del tempo impiegato da un prestatore di servizi di pagamento al di fuori dell'Unione per accreditare i fondi sul conto del beneficiario dopo averli ricevuti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(92)</NO.P>Per rafforzare la loro fiducia nei mercati dei pagamenti, è essenziale che gli utenti di servizi di pagamento conoscano le spese reali dei servizi di pagamento. Di conseguenza dovrebbe essere vietato l'uso di metodi di fissazione dei prezzi non trasparenti, in quanto è comunemente riconosciuto che tali metodi rendono estremamente difficile per gli utenti stabilire il prezzo reale del servizio di pagamento. In particolare l'uso di date valuta che svantaggiano l'utente non dovrebbe essere consentito.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(93)</NO.P>È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento abbia la possibilità di specificare senza ambiguità le informazioni richieste per eseguire correttamente un ordine di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe agire con la dovuta diligenza e verificare, ove tecnicamente possibile e senza che sia necessario un intervento manuale, la coerenza dell'identificativo unico e, qualora si rilevi l'incoerenza dell'identificativo unico, rifiutare l'ordine di pagamento ed informarne il pagatore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(94)</NO.P>Il buon funzionamento e l'efficienza dei sistemi di pagamento dipendono dal fatto che l'utente possa confidare che il prestatore di servizi di pagamento esegua l'operazione di pagamento in modo corretto ed entro i tempi stabiliti. Di norma il prestatore di servizi di pagamento è in grado di valutare i rischi inerenti a un'operazione di pagamento. È il prestatore di servizi di pagamento che fornisce il sistema di pagamento ad adottare le disposizioni per richiamare i fondi erroneamente attribuiti o distribuiti e decidere nella maggior parte dei casi in merito agli intermediari che partecipano all'esecuzione di un'operazione di pagamento. Alla luce di tutte queste considerazioni, è appropriato introdurre una disposizione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, tranne in circostanze anormali e imprevedibili, rispetto all'esecuzione di un'operazione di pagamento che ha accettato di eseguire su richiesta dell'utente, salvo nel caso di atti e omissioni del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che sia stato scelto esclusivamente dal beneficiario. Tuttavia, al fine di non privare il pagatore di protezione nel caso poco probabile in cui non sia appurato che l'importo del pagamento sia stato debitamente ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, il corrispondente onere della prova dovrebbe incombere al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Di norma si può prevedere che il soggetto intermediario, solitamente un organismo imparziale quale una banca centrale o una stanza di compensazione, che trasferisce l'importo del pagamento dal prestatore di servizi di pagamento che effettua il trasferimento al prestatore di servizi di pagamento ricevente, archivi i dati contabili e sia in grado di fornirli laddove necessario. Quando l'importo del pagamento è stato accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento ricevente, è opportuno che il beneficiario disponga immediatamente di un diritto all'accredito sul conto nei confronti del prestatore di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(95)</NO.P>È opportuno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, vale a dire il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, assuma la responsabilità della corretta esecuzione del pagamento, anche per quanto riguarda l'intero importo dell'operazione di pagamento e il tempo di esecuzione, nonché la piena responsabilità in caso di inadempienza di altre parti nella catena del pagamento fino al conto del beneficiario. In conseguenza di tale responsabilità, ove l'intero importo non sia accreditato al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o sia accreditato in ritardo, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore dovrebbe rettificare l'operazione di pagamento o rimborsare senza indugio il corrispondente importo dell'operazione al pagatore, fatte salve altre eventuali richieste di rimborso ai sensi della normativa nazionale. Data la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, è opportuno che il pagatore o il beneficiario non si debbano fare carico di costi relativi a un pagamento non corretto. In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta o tardiva di operazioni di pagamento, la data valuta dei versamenti di regolarizzazione dei prestatori di servizi di pagamento dovrebbe equivalere sempre alla data valuta relativa all'esecuzione corretta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(96)</NO.P>Ai fini del corretto funzionamento di bonifici ed altri servizi di pagamento, è necessario che i prestatori di servizi di pagamento e i loro intermediari, compresi i soggetti incaricati del trattamento dell'operazione, abbiano contratti in cui siano stabiliti diritti e obblighi reciproci. Le questioni relative alle responsabilità costituiscono parte essenziale di tali contratti. Al fine di garantire la fiducia reciproca tra i prestatori di servizi di pagamento e gli intermediari partecipanti ad un'operazione di pagamento, è necessaria la certezza giuridica che un prestatore di servizi di pagamento non responsabile sia compensato per le perdite subite o per gli importi pagati ai sensi delle norme in materia di responsabilità. È opportuno che ulteriori diritti e dettagli concernenti l'oggetto del regresso e le modalità di trattamento delle rivendicazioni nei confronti del prestatore di servizi di pagamento o dell'intermediario a seguito di un'operazione di pagamento non correttamente eseguita siano concordati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(97)</NO.P>La prestazione di servizi di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento può comportare il trattamento di dati personali. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale trattamento dovrebbe poter essere effettuato esclusivamente previa autorizzazione dell'utente di servizi di pagamento. </STRING></STRING>La fornitura di servizi di informazione sui conti può comportare il trattamento di dati personali di interessati che non sono utenti di uno specifico prestatore di servizi di pagamento, ma i cui dati personali devono essere trattati da tale specifico prestatore di servizi di pagamento ai fini dell'esecuzione di un contratto tra il prestatore e un utente di servizi di pagamento. Qualora siano trattati dati personali, il trattamento dovrebbe essere conforme al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>, compresi i principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione. La protezione dei dati fin dalla progettazione e la protezione dei dati per impostazione predefinita dovrebbero essere integrate in tutti i sistemi di trattamento dei dati sviluppati e utilizzati nel quadro del presente regolamento. Le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725 dovrebbero pertanto essere responsabili del controllo del trattamento dei dati personali effettuato nel contesto del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(98)</NO.P>Come riconosciuto nella comunicazione della Commissione relativa a una strategia in materia di pagamenti al dettaglio per l'UE, il buon funzionamento dei mercati dei pagamenti dell'UE è di rilevante interesse pubblico. Pertanto, ove necessario nel contesto del presente regolamento per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto del presente regolamento, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero poter trattare categorie particolari di dati personali quali definite all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725. In caso di trattamento di categorie particolari di dati personali, i prestatori di servizi di pagamento e i gestori dei sistemi di pagamento dovrebbero attuare misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche. Tali misure dovrebbero includere limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra l'altro,</STRING></STRING> la pseudonimizzazione o la cifratura, per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679. I prestatori di servizi di pagamento e i gestori di sistemi di pagamento dovrebbero inoltre attuare misure organizzative specifiche, tra cui la formazione sul trattamento di tali dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(99)</NO.P>È opportuno che la comunicazione di informazioni alle persone fisiche in merito al trattamento dei dati personali avvenga in conformità del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(100)</NO.P>Spesso i truffatori prendono di mira le persone più vulnerabili della nostra società. L'individuazione tempestiva delle operazioni di pagamento fraudolente è essenziale e il monitoraggio delle operazioni svolge un ruolo importante in tale individuazione. È pertanto opportuno imporre ai prestatori di servizi di pagamento di predisporre meccanismi di monitoraggio delle operazioni che riflettano il contributo fondamentale di tali meccanismi alla prevenzione delle frodi e vadano oltre la protezione offerta dall'autenticazione forte del cliente, per quanto riguarda le operazioni di pagamento, comprese le operazioni che comportano servizi di disposizione di ordine di pagamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora i prestatori di servizi di pagamento non dispongano dei meccanismi adeguati per prevenire le frodi, essi dovrebbero essere ritenuti responsabili per la copertura di eventuali perdite finanziarie subite dagli utenti di servizi di pagamento a causa di frodi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(100 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero cooperare con i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica al fine di finanziare campagne educative rivolte ai cittadini su come individuare le frodi nei pagamenti e su come evitare di diventare vittima di frodi connesse ai pagamenti. I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica dovrebbero cooperare gratuitamente con gli Stati membri in relazione a tali questioni.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(101)</NO.P>L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sui requisiti tecnici specifici relativi ai meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Tali requisiti dovrebbero basarsi sul valore aggiunto derivante dalle caratteristiche ambientali e comportamentali relative alle abitudini di pagamento dell'utente di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(102)</NO.P>Al fine di garantire che i meccanismi di monitoraggio delle operazioni funzionino efficacemente per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di individuare e prevenire le frodi, in particolare individuando l'uso atipico di servizi di pagamento che potrebbero indicare un'operazione potenzialmente fraudolenta, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero essere in grado di trattare le informazioni sulle operazioni dei loro clienti e sui loro conti di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero tuttavia stabilire periodi di conservazione adeguati per i diversi tipi di dati utilizzati per la prevenzione delle frodi. Tali periodi di conservazione dovrebbero essere strettamente limitati al periodo necessario per individuare comportamenti atipici e potenzialmente fraudolenti e i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero cancellare regolarmente i dati che non sono più necessari per l'individuazione e la prevenzione delle frodi. I dati trattati a fini di monitoraggio delle operazioni non dovrebbero essere utilizzati dopo che l'utente di servizi di pagamento ha cessato di essere un cliente del prestatore di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(103)</NO.P>Le frodi nei bonifici hanno una capacità di adattamento intrinseca e comprendono una varietà non circoscritta di pratiche e tecniche, tra cui il furto delle credenziali di autenticazione, la manomissione delle fatture e la manipolazione sociale. Pertanto, per poter prevenire tipi sempre nuovi di frode, il monitoraggio delle operazioni dovrebbe essere costantemente migliorato, facendo pieno uso di tecnologie come l'intelligenza artificiale. Spesso il prestatore di servizi di pagamento non dispone di un quadro completo di tutti gli elementi che potrebbero portare all'individuazione tempestiva delle frodi. Tuttavia questa può essere resa più efficace grazie a una maggiore quantità di informazioni sulle attività potenzialmente fraudolente provenienti da altri prestatori di servizi di pagamento. Pertanto dovrebbe essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obbligatorio</STRING></STRING> condividere tutte le informazioni pertinenti tra i prestatori di servizi di pagamento. Per individuare meglio le operazioni di pagamento fraudolente e proteggere i loro clienti, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero, ai fini del monitoraggio delle operazioni, utilizzare i dati sulle frodi di pagamento condivisi da altri prestatori di servizi di pagamento su base multilaterale, quali piattaforme informatiche dedicate basate su accordi di condivisione delle informazioni. Per migliorare la protezione dei pagatori contro le frodi nei bonifici, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero poter contare su informazioni il più possibile complete e aggiornate, in particolare utilizzando collettivamente informazioni riguardanti identificatori unici, tecniche di manipolazione e altre circostanze associate ai bonifici fraudolenti identificati individualmente da ciascun prestatore di servizi di pagamento. Prima di concludere un accordo di condivisione delle informazioni, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679. Qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che, in assenza di garanzie, misure di sicurezza e meccanismi per mitigare il rischio, il trattamento comporterebbe un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero consultare l'autorità competente per la protezione dei dati conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/679. Non dovrebbe essere necessaria una nuova valutazione d'impatto quando un prestatore di servizi di pagamento aderisce a un accordo esistente di condivisione delle informazioni per il quale è già stata effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. L'accordo di condivisione delle informazioni dovrebbe stabilire misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali. Dovrebbe stabilire ruoli e responsabilità nell'ambito della normativa in materia di protezione dei dati, anche nel caso di contitolari del trattamento, di tutti i prestatori di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(103 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE dovrebbe istituire una piattaforma informatica dedicata per scambiare informazioni sui conti fraudolenti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(103 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando i meccanismi di monitoraggio forniscono prove solide per sospettare un'operazione fraudolenta, o quando un rapporto di polizia è notificato dall'utente al prestatore di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere il diritto di bloccare l'esecuzione dell'ordine di pagamento o di bloccare e recuperare i relativi fondi. Tali prove dovrebbero intendersi come comprendenti motivi oggettivamente giustificati relativi alla sicurezza dell'operazione di pagamento e al sospetto di operazioni non autorizzate o fraudolente. Il prestatore di servizi di pagamento che non blocca l'esecuzione dell'ordine di pagamento dovrebbe coprire le risultanti perdite finanziarie subite da un utente di servizi di pagamento se quest'ultimo è vittima di una tale frode.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P> ▐</P></CONS><CONS><P><NO.P>(104 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A norma del presente regolamento, l'identificativo unico dovrebbe essere verificato per tutti i bonifici.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(104 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che specifichino quali identificativi, diversi dall'IBAN, dovrebbero essere accettati come identificativi unici.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(105)</NO.P>Per evitare che scambi legittimi di informazioni su attività potenzialmente fraudolente comportino un'ingiustificata "riduzione dei rischi" o la revoca di servizi di conto di pagamento per gli utenti di servizi di pagamento senza spiegazione o regresso, è opportuno disporre di garanzie. I dati sulle frodi nei pagamenti condivisi nell'ambito di un accordo multilaterale di condivisione delle informazioni che può comportare la divulgazione di dati personali, compresi gli identificativi unici dei beneficiari potenzialmente coinvolti in frodi nei bonifici, dovrebbero essere utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento solo al fine di migliorare il monitoraggio delle operazioni. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero predisporre ulteriori garanzie, come la presa di contatto con il cliente se quest'ultimo è il pagatore di un bonifico che può essere considerato fraudolento, e l'ulteriore monitoraggio di un conto qualora l'identificativo unico condiviso come potenzialmente fraudolento designi un cliente di tale prestatore di servizi di pagamento. I dati sulle frodi nei pagamenti condivisi tra i prestatori di servizi di pagamento nell'ambito di tali accordi non dovrebbero costituire un motivo per la revoca dei servizi bancari senza un'indagine approfondita.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(106)</NO.P>Le frodi nei pagamenti diventano sempre più sofisticate, con i truffatori che utilizzano tecniche di manipolazione e di furto di identità che per gli utenti di servizi di pagamento sono difficili da individuare senza un livello sufficiente di consapevolezza e informazione sulle frodi. I prestatori di servizi di pagamento possono svolgere un ruolo importante nel rafforzare la prevenzione delle frodi prendendo regolarmente tutte le iniziative necessarie per migliorare la comprensione e la consapevolezza degli utenti di servizi di pagamento riguardo ai rischi e alle tendenze in materia di frode nei pagamenti. In particolare, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero condurre programmi e campagne di sensibilizzazione adeguati sui rischi e sulle tendenze in materia di frode rivolti ai clienti e ai dipendenti dei prestatori di servizi di pagamento, al fine di aiutare i clienti a rendersi conto di essere vittime di un tentativo di frode. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire ai loro consumatori, attraverso vari mezzi di comunicazione, informazioni adeguate sulle frodi, fornendo loro messaggi chiari e avvertimenti e aiutandoli a reagire adeguatamente quando sono esposti a situazioni potenzialmente fraudolente. L'ABE dovrebbe elaborare orientamenti sui diversi tipi di programmi che i prestatori di servizi di pagamento devono elaborare sui rischi di frode nei pagamenti, tenendo conto della natura in continua evoluzione dei rischi connessi alle frodi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(107)</NO.P>La sicurezza dei pagamenti elettronici è fondamentale per garantire la protezione degli utenti e lo sviluppo di un contesto affidabile per il commercio elettronico. Tutti i servizi di pagamento offerti elettronicamente dovrebbero essere prestati in maniera sicura, adottando tecnologie in grado di garantire l'autenticazione sicura dell'utente e di ridurre al massimo il rischio di frode. Nell'ambito della frode, la principale innovazione della direttiva (UE) 2015/2366 è stata l'introduzione dell'autenticazione forte del cliente (SCA). La valutazione della Commissione sull'attuazione della direttiva (UE) 2015/2366 ha concluso che l'autenticazione forte del cliente è già stata molto efficace nel ridurre le frodi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(107 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affinché i consumatori possano beneficiare della continuità di un'SCA forte e affinché l'SCA continui a essere uno strumento efficace nella lotta contro le frodi nei pagamenti elettronici, è opportuno che l'applicazione dell'SCA sia basata sul rischio. Per contro, le norme sull'SCA dovrebbero prevedere un livello sufficiente di flessibilità per le innovazioni nel settore dei pagamenti, anche nello sviluppo di nuove soluzioni relative all'SCA.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(108)</NO.P>L'SCA non dovrebbe essere elusa, in particolare mediante un ricorso ingiustificato alle esenzioni pertinenti. È opportuno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che l'ABE introduca</STRING></STRING> definizioni chiare delle operazioni disposte da esercenti e degli ordini per corrispondenza o ordini telefonici, in quanto tali nozioni, che possono essere invocate per giustificare la mancata applicazione dell'SCA, sono diversamente comprese e applicate e sono soggette a invocazione abusiva. Per quanto riguarda le operazioni disposte da esercenti, l'autenticazione forte del cliente dovrebbe essere applicata al momento dell'istituzione del mandato iniziale, senza la necessità di applicare l'SCA per le successive operazioni di pagamento disposte da esercenti. Per quanto riguarda gli ordini per corrispondenza o telefonici, solo la disposizione delle operazioni di pagamento, e non la loro esecuzione, dovrebbe avvenire in forma non digitale affinché un'operazione possa essere considerata un ordine per corrispondenza o telefonico e non sia pertanto soggetta all'obbligo di applicare l'SCA. Tuttavia le operazioni di pagamento basate su ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o ordini telefonici impartiti dal pagatore dovrebbero comunque comportare requisiti di sicurezza e controlli da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che consentano l'autenticazione dell'operazione di pagamento. L'SCA non dovrebbe inoltre essere elusa mediante pratiche quali il ricorso a un acquirente stabilito al di fuori dell'Unione per sottrarsi agli obblighi dell'SCA. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allo stesso tempo l'SCA dovrebbe sempre essere fornita gratuitamente.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(109)</NO.P>Poiché il prestatore di servizi di pagamento che dovrebbe applicare l'autenticazione forte del cliente è il prestatore di servizi di pagamento che rilascia le credenziali di sicurezza personalizzate, le operazioni di pagamento che non sono disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non dovrebbero essere soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza l'interazione o il coinvolgimento del pagatore. L'approccio normativo ▐ agli addebiti diretti ▐ dovrebbe essere allineato e beneficiare delle stesse misure di protezione dei consumatori, compresi i rimborsi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(109 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel contesto dei pagamenti tra imprese (B2B) o tra imprese e pubblica amministrazione (B2G), l'SCA dovrebbe essere adeguata al livello di rischio di tali operazioni, tenendo conto in particolare dei controlli e delle verifiche già esistenti tra tali operatori. Al fine di ridurre l'onere amministrativo, l'SCA non dovrebbe essere richiesta per ogni operazione di questo tipo e dovrebbe essere adeguata a un approccio basato sul rischio.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(110)</NO.P>Per migliorare l'inclusione finanziaria, e in linea con la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).</FIELD></FOOTNOTE> sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, tutti gli utenti di servizi di pagamento, comprese le persone con disabilità, le persone anziane, le persone con scarse competenze digitali e coloro che non hanno accesso a dispositivi digitali come gli smartphone, dovrebbero beneficiare della protezione contro le frodi fornita dall'SCA, in particolare per quanto riguarda il ricorso a operazioni di pagamento digitali a distanza e l'accesso online ai conti di pagamento come servizi finanziari fondamentali. Con l'introduzione dell'SCA alcuni consumatori dell'Unione si sono trovati impossibilitati a effettuare operazioni online a causa dell'incapacità materiale di eseguire l'SCA. Pertanto i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero garantire che i loro clienti possano beneficiare di vari metodi di esecuzione dell'SCA adeguati alle loro esigenze e situazioni.  Tali metodi non dovrebbero dipendere da un'unica tecnologia, dispositivo o meccanismo, né dal possesso di uno smartphone <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di un altro dispositivo intelligente</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(111)</NO.P>I portafogli europei di identità digitale attuati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).</FIELD></FOOTNOTE>, modificato dal regolamento [XXX], sono mezzi di identificazione elettronica che offrono strumenti di identificazione e autenticazione per l'accesso transfrontaliero ai servizi finanziari, compresi i servizi di pagamento. L'introduzione del portafoglio europeo di identità digitale faciliterebbe ulteriormente l'identificazione e l'autenticazione digitali transfrontaliere per pagamenti digitali sicuri e faciliterebbe lo sviluppo di un panorama paneuropeo dei pagamenti digitali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(112)</NO.P>La crescita del commercio elettronico e dei pagamenti tramite dispositivi mobili dovrebbe essere accompagnata da un potenziamento generalizzato delle misure di sicurezza. In caso di disposizione a distanza di un'operazione di pagamento, ossia quando un ordine di pagamento è impartito via internet, l'autenticazione delle operazioni dovrebbe basarsi su codici dinamici affinché l'utente sia in ogni momento consapevole dell'importo e del beneficiario dell'operazione che sta autorizzando.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(113)</NO.P>L'obbligo di applicare l'SCA per le operazioni di pagamento a distanza mediante codici che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico dovrebbe riflettere la crescita dei pagamenti tramite dispositivi mobili e l'emergere di una varietà di modelli attraverso i quali tali pagamenti sono eseguiti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(114)</NO.P>Dato che il collegamento dinamico fa fronte ai rischi di manomissione del nome del beneficiario e dell'importo specifico dell'operazione tra il momento in cui è impartito un ordine di pagamento e l'autenticazione dei pagamenti, ma anche al rischio di frode più in generale, per i pagamenti tramite dispositivi mobili per i quali l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente richiede l'uso di internet sul dispositivo del pagatore, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare anche elementi che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico o misure di sicurezza armonizzate di effetto identico, che garantiscano la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dell'operazione in tutte le fasi della disposizione di un ordine.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(115)</NO.P>In virtù dell'esenzione dall'SCA di cui all'articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2018/389, i prestatori di servizi di pagamento erano autorizzati a non applicare l'SCA se il pagatore disponeva un'operazione di pagamento elettronico a distanza identificata dal prestatore di servizi di pagamento come avente un basso livello di rischio valutato sulla base di meccanismi di monitoraggio delle operazioni. Dai riscontri del mercato è tuttavia emerso che, al fine di disporre di un maggior numero di prestatori di servizi di pagamento che attuino l'analisi del rischio delle operazioni, è necessario adottare norme adeguate sull'ambito di applicazione dell'analisi del rischio delle operazioni, introducendo chiari obblighi in materia di audit e fornendo maggiori dettagli e definizioni migliori riguardo ai requisiti in materia di monitoraggio dei rischi e ai dati da condividere, e valutare i potenziali vantaggi derivanti dalla possibilità per i prestatori di servizi di pagamento di segnalare le operazioni fraudolente per le quali sono esclusivamente responsabili. L'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscano le norme in materia di analisi del rischio delle operazioni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di aumentare il ricorso all'esenzione dall'analisi del rischio delle operazioni, i progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero prendere in considerazione soglie supplementari per tale esenzione. Inoltre, essi dovrebbero considerare l'eventuale necessità di chiarire se, nei loro tassi di frode, i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero tenere conto solo della responsabilità nei confronti del pagatore. </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(116)</NO.P>Le misure di sicurezza dovrebbero essere compatibili con il livello di rischio insito nei servizi di pagamento prestati. Per permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento di facile uso e accessibili per pagamenti a basso rischio, come i pagamenti di importo ridotto senza contatto fisico al punto vendita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o i pagamenti effettuati in ambito societario da un pagatore aziendale</STRING></STRING>, basati o meno su telefono cellulare, le esenzioni dall'applicazione dei requisiti di sicurezza dovrebbero essere specificate in norme tecniche di regolamentazione. L'uso sicuro di credenziali di sicurezza personalizzate è necessario per limitare i rischi connessi allo <STRING ITALIC="on">spoofing</STRING>, al <STRING ITALIC="on">phishing</STRING> e ad altre attività fraudolente. L'utente dovrebbe poter fare affidamento sull'adozione di misure che tutelano la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(117)</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero applicare l'SCA quando, tra l'altro, l'utente di servizi di pagamento effettua un'azione tramite un canale a distanza che può comportare il rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero disporre di adeguate misure di sicurezza per proteggere la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(118)</NO.P>Non vi è una visione uniforme, da parte dei portatori di interessi del mercato in tutti gli Stati membri, dei requisiti dell'SCA applicabili alla registrazione degli strumenti di pagamento, in particolare le carte di pagamento, nei portafogli digitali. La creazione di un token o il suo processo di sostituzione può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi. La creazione o la sostituzione di un token di uno strumento di pagamento, effettuata tramite un canale a distanza con la partecipazione dell'utente di servizi di pagamento, dovrebbe pertanto richiedere l'applicazione dell'SCA da parte del prestatore di servizi di pagamento dell'utente di servizi di pagamento al momento dell'emissione o della sostituzione del token. Applicando l'SCA nella fase di creazione o sostituzione del token, il prestatore di servizi di pagamento dovrebbe verificare a distanza che l'utente di servizi di pagamento sia l'utente legittimo dello strumento di pagamento e associare l'utente e la versione digitalizzata dello strumento di pagamento al rispettivo dispositivo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(119)</NO.P>I gestori di portafogli <STRING ITALIC="on">pass-through</STRING> digitali che verificano gli elementi dell'SCA quando gli strumenti tokenizzati memorizzati nei portafogli digitali sono utilizzati per i pagamenti dovrebbero essere tenuti a concludere accordi di esternalizzazione con i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori per consentire loro di continuare a effettuare tali verifiche, ma anche per imporre loro di rispettare i principali requisiti di sicurezza. I prestatori di servizi di pagamento del pagatore dovrebbero, in virtù di tali accordi, mantenere la piena responsabilità in caso di mancata applicazione dell'SCA da parte dei gestori di portafogli <STRING ITALIC="on">pass-through</STRING> digitali e avere il diritto di sottoporre ad audit e controllare le disposizioni di sicurezza del gestore del portafoglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(120)</NO.P>Qualora forniscano servizi ai beneficiari o ai prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari o dei pagatori, i prestatori di servizi tecnici o i gestori di schemi di pagamento dovrebbero supportare l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente nell'ambito del loro ruolo nella disposizione o nell'esecuzione delle operazioni di pagamento. Dato il ruolo che svolgono nel garantire la corretta attuazione dei principali requisiti di sicurezza relativi ai pagamenti al dettaglio, anche fornendo soluzioni informatiche adeguate, i prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento dovrebbero essere ritenuti responsabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del danno finanziario diretto causato al beneficiario, al prestatore </STRING></STRING>di servizi di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del beneficiario</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del pagatore per la mancata prestazione, e in proporzione ad essa, nell'ambito del loro rapporto contrattuale, e senza eccedere l'importo dell'operazione in questione, dei servizi necessari per consentire</STRING></STRING> l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(121)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero designare le autorità competenti per la concessione dell'autorizzazione agli istituti di pagamento e per l'accreditamento e il monitoraggio delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(122)</NO.P>Fatto salvo il diritto dei clienti di avviare un'azione legale, è opportuno che gli Stati membri assicurino l'esistenza di procedure di risoluzione alternativa delle controversie facilmente accessibili, adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci tra i prestatori e gli utenti di servizi di pagamento. Il regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.</FIELD></FOOTNOTE> prevede che la protezione garantita al consumatore dall'applicazione obbligatoria della legge vigente nel suo paese di residenza abituale non sia compromessa da alcuna clausola contrattuale sulla legge applicabile al contratto. Al fine di istituire una procedura di risoluzione delle controversie efficiente ed efficace, gli Stati membri dovrebbero garantire che i prestatori di servizi di pagamento aderiscano a una procedura di risoluzione alternativa delle controversie conformemente ai requisiti di qualità di cui alla direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).</FIELD></FOOTNOTE>, per risolvere le controversie prima di adire un organo giurisdizionale. Le autorità competenti designate dovrebbero notificare alla Commissione uno o più organismi di risoluzione alternativa delle controversie di qualità competenti sul loro territorio per risolvere le controversie nazionali e transfrontaliere e cooperare per quanto riguarda le controversie relative ai diritti e agli obblighi ai sensi del presente regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie dovrebbero essere obbligatorie per i prestatori di servizi di pagamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(123)</NO.P>I consumatori dovrebbero avere il diritto di far valere i propri diritti in relazione agli obblighi imposti ai prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica a norma del presente regolamento mediante azioni rappresentative in conformità della direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(124)</NO.P>È opportuno stabilire procedure appropriate per presentare reclami contro i prestatori di servizi di pagamento che non rispettano i loro obblighi e assicurare che, laddove appropriato, siano imposte sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Per garantire l'effettivo rispetto del presente regolamento, è opportuno che gli Stati membri designino autorità competenti che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE> e che agiscano in modo indipendente dai prestatori di servizi di pagamento. Gli Stati membri dovrebbero notificare alla Commissione quali autorità sono state designate, con una chiara descrizione dei loro compiti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(125)</NO.P>Fatto salvo il diritto di avviare un'azione legale per garantire il rispetto del presente regolamento, le autorità competenti dovrebbero esercitare i poteri necessari conferiti dal presente regolamento, compreso il potere di indagare su presunte violazioni e di imporre sanzioni amministrative e misure amministrative, qualora il prestatore di servizi di pagamento non rispetti i diritti e gli obblighi previsti dal presente regolamento, in particolare se sussistono rischi di recidiva o altre preoccupazioni relative agli interessi collettivi dei consumatori. Le autorità competenti dovrebbero istituire meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive. Detti meccanismi dovrebbero lasciare impregiudicati i diritti della difesa di ogni imputato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(126)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a prevedere sanzioni amministrative e misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive in relazione alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento. Tali sanzioni amministrative, sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento e altre misure amministrative dovrebbero soddisfare determinati requisiti minimi, tra cui i poteri minimi che dovrebbero essere conferiti alle autorità competenti per poterle imporre e i criteri di cui le autorità competenti dovrebbero tenere conto nella loro applicazione, pubblicazione e comunicazione. Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme specifiche e meccanismi efficaci per l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(127)</NO.P>Le autorità competenti dovrebbero essere autorizzate a irrogare sanzioni pecuniarie amministrative sufficientemente elevate da annullare i benefici attesi e da essere dissuasive anche per gli enti di maggiori dimensioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(128)</NO.P>Quando impongono sanzioni e misure amministrative, nel determinare il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il livello pecuniario delle sanzioni amministrative, le autorità competenti dovrebbero tenere conto di eventuali precedenti sanzioni penali irrogate alla stessa persona fisica o giuridica responsabile della medesima violazione. Ciò al fine di garantire che la severità di tutte le sanzioni e le altre misure amministrative imposte a fini punitivi in caso di duplicazione di procedimenti amministrativi e penali sia limitata a quanto necessario alla luce della gravità della violazione in questione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(129)</NO.P>Un sistema di vigilanza efficace richiede che le autorità di vigilanza siano consapevoli delle carenze nel rispetto delle norme del presente regolamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento. È pertanto importante che le autorità di vigilanza siano in grado di informarsi reciprocamente in merito alle sanzioni e alle misure amministrative imposte ai prestatori di servizi di pagamento, qualora tali informazioni siano pertinenti anche per altre autorità di vigilanza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(130)</NO.P>L'efficacia del quadro dell'Unione per i servizi di pagamento dipende dalla cooperazione tra un'ampia gamma di autorità competenti, comprese le autorità nazionali competenti in materia di fiscalità, protezione dei dati, concorrenza, protezione dei consumatori, audit, le autorità di polizia e altre autorità di contrasto. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il loro quadro giuridico consenta e faciliti tale cooperazione come richiesto, al fine di conseguire gli obiettivi del quadro dell'Unione per i servizi di pagamento anche attraverso la corretta applicazione delle sue norme. Tale cooperazione dovrebbe comprendere lo scambio di informazioni e l'assistenza reciproca per l'efficace applicazione delle sanzioni amministrative, in particolare nel recupero transfrontaliero delle sanzioni pecuniarie.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(131)</NO.P>Indipendentemente dalla loro denominazione ai sensi del diritto nazionale, molti Stati membri utilizzano forme di procedura di esecuzione accelerata o accordi transattivi in alternativa al procedimento formale per ottenere un'adozione più rapida di una decisione volta a imporre una sanzione amministrativa o una misura amministrativa o a porre fine alla presunta violazione e alle sue conseguenze prima dell'avvio di un procedimento sanzionatorio formale. Sebbene non sembri opportuno adoperarsi per armonizzare a livello dell'Unione tali metodi di esecuzione introdotti da molti Stati membri, a causa della notevole diversità degli approcci giuridici adottati a livello nazionale, è opportuno riconoscere che tali metodi consentono alle autorità competenti che possono applicarli di trattare i casi di violazione in modo più rapido, meno costoso e complessivamente efficace in determinate circostanze, e dovrebbero pertanto essere incoraggiati. Tuttavia gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a introdurre tali metodi di esecuzione nel loro quadro giuridico né a imporre alle autorità competenti di utilizzarli se non lo ritengono opportuno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(132)</NO.P>Gli Stati membri hanno istituito e prevedono attualmente una serie diversificata di sanzioni amministrative e misure amministrative in caso di violazione delle disposizioni fondamentali che disciplinano la prestazione di servizi di pagamento e approcci incoerenti nell'indagare e sanzionare le violazioni di tali disposizioni. Se non si definisse con maggiore chiarezza quali disposizioni fondamentali devono innescare un'esecuzione sufficientemente dissuasiva in tutta l'Unione, ciò ostacolerebbe la realizzazione del mercato unico dei servizi di pagamento e rischierebbe di incentivare le pratiche di "<STRING ITALIC="on">forum shopping</STRING>" in quanto le autorità competenti sono dotate di strumenti disomogenei per agire tempestivamente e con le stesse misure deterrenti nei confronti di tali violazioni negli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(133)</NO.P>Poiché lo scopo delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è obbligare le persone fisiche o giuridiche identificate come responsabili di una violazione in corso o tenute a conformarsi a un ordine imposto dall'autorità inquirente competente, a conformarsi a tale ordine o a porre fine a una violazione in corso, l'applicazione di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento non dovrebbe impedire alle autorità competenti di imporre ulteriori sanzioni amministrative per la stessa violazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(134)</NO.P>Salvo disposizione contraria degli Stati membri, le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento dovrebbero essere calcolate su base giornaliera.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(135)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero conferire alle autorità competenti il potere di imporre tali sanzioni amministrative e misure amministrative ai prestatori di servizi di pagamento o ad altre persone fisiche o giuridiche, se del caso, per porre rimedio alla situazione in caso di violazione. La gamma di sanzioni e misure dovrebbe essere sufficientemente ampia da consentire agli Stati membri e alle autorità competenti di tenere conto delle differenze esistenti tra i prestatori di servizi di pagamento, in particolare tra gli enti creditizi e altri istituti di pagamento, per quanto riguarda le loro dimensioni, le loro caratteristiche e la natura della loro attività.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(136)</NO.P>La pubblicazione di una sanzione o misura amministrativa per violazione delle disposizioni del presente regolamento può avere un forte effetto dissuasivo contro la reiterazione di tale violazione. La pubblicazione informa inoltre altri soggetti dei rischi associati al prestatore di servizi di pagamento sanzionato prima di avviare un rapporto d'affari ed è utile alle autorità competenti di altri Stati membri in relazione ai rischi associati a un prestatore di servizi di pagamento quando opera nel loro territorio su base transfrontaliera. Per tali motivi, la pubblicazione delle decisioni sulle sanzioni amministrative e sulle misure amministrative dovrebbe essere consentita nella misura in cui riguarda le persone giuridiche. Nel decidere se pubblicare una sanzione amministrativa o una misura amministrativa, le autorità competenti dovrebbero tenere conto della gravità della violazione e dell'effetto dissuasivo che la pubblicazione può produrre. Tuttavia qualsiasi pubblicazione che faccia riferimento a persone fisiche può ledere in modo sproporzionato i loro diritti derivanti dalla Carta dei diritti fondamentali e dalla legislazione dell'Unione applicabile in materia di protezione dei dati. Pertanto la pubblicazione dovrebbe avvenire in forma anonima, a meno che l'autorità competente non ritenga necessario pubblicare decisioni contenenti dati personali ai fini dell'applicazione efficace del presente regolamento, anche in caso di dichiarazioni pubbliche o interdizioni temporanee. In tali casi l'autorità competente dovrebbe giustificare la propria decisione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(137)</NO.P>Per raccogliere sul campo informazioni più accurate sul livello di conformità al diritto dell'Unione, oltre a dare maggiore visibilità all'attività di esecuzione svolta dalle autorità competenti, è necessario ampliare l'ambito di applicazione e migliorare la qualità dei dati che le autorità competenti comunicano all'ABE. Le informazioni da comunicare dovrebbero essere rese anonime per rispettare le norme vigenti in materia di protezione dei dati e fornite in forma aggregata per rispettare le norme in materia di segreto d'ufficio e riservatezza per quanto riguarda le procedure. L'ABE dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione in merito ai progressi delle misure di esecuzione negli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(138)</NO.P>È opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per aggiornare, al fine di tenere conto dell'inflazione, gli importi fino ai quali un pagatore può essere obbligato a sostenere le perdite relative a operazioni di pagamento non autorizzate derivanti dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento. Nella preparazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(139)</NO.P>Al fine di garantire l'applicazione uniforme del presente regolamento, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla consulenza e al sostegno dell'ABE, la quale dovrebbe avere il compito di emanare orientamenti e progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione. Nell'emanare gli orientamenti nonché i progetti di norme tecniche di regolamentazione e i progetti di norme tecniche di attuazione ai sensi del presente regolamento e in conformità del regolamento (UE) n. 1093/2010, è opportuno che l'ABE provveda a consultare tutti i portatori di interessi, anche quelli del mercato dei servizi di pagamento, tenendo conto di tutti gli interessi coinvolti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(140)</NO.P>In linea con l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, all'ABE dovrebbero essere conferiti poteri di intervento sui prodotti per poter proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo di servizio di pagamento o di servizio di moneta elettronica o una sua caratteristica specifica che si ritiene possa arrecare un potenziale danno ai consumatori, minacciando il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1093/2010.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Prima di esercitare tali poteri, l'ABE dovrebbe assicurarsi di aver consultato, ove possibile, i prestatori di servizi di pagamento o i fornitori terzi.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(140 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE dovrebbe essere dotata di tutte le risorse necessarie, comprese le risorse umane, al fine di adempiere al suo mandato nel quadro del presente regolamento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(141)</NO.P>È opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> per includere un riferimento al presente regolamento, al fine di facilitare la cooperazione transfrontaliera in materia di esecuzione del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(142)</NO.P>Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia l'ulteriore integrazione di un mercato interno dei servizi di pagamento, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, in quanto richiede l'armonizzazione di varie norme differenti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale, ma, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(143)</NO.P>Considerando che il presente regolamento e la direttiva (UE) XXX (PSD3) stabiliscono il quadro giuridico che disciplina la prestazione di servizi di pagamento al dettaglio e di servizi di moneta elettronica all'interno dell'Unione, al fine di garantire la certezza del diritto e la coerenza del quadro giuridico dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data di applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi alla direttiva (UE) XXX (PSD3). Tuttavia le disposizioni che impongono ai prestatori di servizi di pagamento di verificare le discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici e il rispettivo regime di responsabilità dovrebbero applicarsi a decorrere da 24 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento, concedendo così ai prestatori di servizi di pagamento il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per adeguare i loro sistemi interni al fine di conformarsi a tali obblighi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(144)</NO.P>In linea con i principi "Legiferare meglio", il presente regolamento dovrebbe essere riesaminato per garantirne l'efficacia e l'efficienza nel conseguimento dei suoi obiettivi. Il riesame dovrebbe aver luogo dopo un tempo sufficiente dalla data di applicazione del presente regolamento affinché esistano prove adeguate su cui possa basarsi. Cinque anni sono considerati un periodo adeguato. Sebbene il riesame debba prendere in considerazione il presente regolamento nel suo complesso, è opportuno dedicare particolare attenzione a determinati temi, segnatamente il funzionamento dei servizi bancari aperti, le spese per i servizi di pagamento e ulteriori soluzioni per combattere le frodi. Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del presente regolamento, è tuttavia opportuno che un riesame abbia luogo prima, tre anni dopo l'entrata in applicazione, data l'importanza attribuita a tale aspetto dall'articolo 58, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Nel contesto del riesame dell'ambito di applicazione dovrebbe essere considerata sia la possibilità di estendere l'elenco dei servizi di pagamento disciplinati, al fine di includere servizi quali quelli prestati da sistemi di pagamento e da schemi di pagamento, sia la possibilità di includere nell'ambito di applicazione alcuni servizi tecnici attualmente esclusi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(145)</NO.P>Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, incluso il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati personali, la libertà d'impresa, il diritto a un ricorso effettivo e il diritto di non essere giudicati o puniti due volte per lo stesso reato. Il presente regolamento dev'essere applicato conformemente a tali diritti e principi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(146)</NO.P>I riferimenti agli importi in euro sono da intendersi come importi equivalenti espressi nella valuta nazionale come determinati dagli Stati membri la cui moneta non è l'euro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(146 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I consumatori dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso proporzionati ed efficaci, compreso il risarcimento per qualsiasi danno subito. Detti mezzi di ricorso non dovrebbero pregiudicare l'applicazione di altri mezzi di ricorso a disposizione dei consumatori a norma del diritto dell'Unione o del diritto nazionale.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(147)</NO.P>Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).</FIELD></FOOTNOTE>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il [XX 2023]<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on">TITOLO I</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Oggetto</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica per quanto riguarda:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i rispettivi diritti e obblighi degli utenti di servizi di pagamento e di moneta elettronica e dei prestatori di servizi di pagamento e di moneta elettronica in relazione alla prestazione di servizi di pagamento e di servizi di moneta elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Salvo diversa disposizione, ogniqualvolta nel presente regolamento è fatto riferimento ai servizi di pagamento si intendono i servizi di pagamento e i servizi di moneta elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Salvo diversa disposizione, ogniqualvolta nel presente regolamento è fatto riferimento ai prestatori di servizi di pagamento si intendono i prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di moneta elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al trattamento dei dati personali nel quadro del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Ambito di applicazione</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai servizi di pagamento prestati nell'Unione dalle seguenti categorie di prestatori di servizi di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>enti creditizi quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, comprese le loro succursali se tali succursali sono situate nell'Unione, indipendentemente dal fatto che le loro sedi centrali siano situate nell'Unione ovvero al di fuori dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>gli uffici postali che hanno il diritto di prestare servizi di pagamento a norma del diritto nazionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>gli istituti di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la BCE e le banche centrali nazionali ove non agiscano in quanto autorità monetarie o altre autorità pubbliche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>gli Stati membri o le rispettive autorità regionali o locali ove non agiscano in quanto autorità pubbliche.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento non si applica ai servizi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>alle operazioni di pagamento effettuate esclusivamente in contante direttamente dal pagatore al beneficiario, senza alcuna intermediazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>alle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale, quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 86/653/CEE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti: i) l'agente commerciale è autorizzato, in virtù di un accordo, a negoziare o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi per conto solo del pagatore o solo del beneficiario, ma non di entrambi, indipendentemente dal fatto che l'agente commerciale sia o meno in possesso dei fondi del cliente, e ii) tale accordo conferisce al pagatore o al beneficiario un margine reale per negoziare con l'agente commerciale o concludere la vendita o l'acquisto di beni o servizi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>alle operazioni di pagamento consistenti nella raccolta e nella consegna di contante, a titolo non professionale, nel quadro di un'attività senza scopo di lucro o a fini di beneficenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>ai servizi in cui il beneficiario fornisce contante al pagatore nel contesto di un'operazione di pagamento per l'acquisto di beni e servizi, a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento immediatamente precedente l'esecuzione dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>ai servizi in cui il contante è fornito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">volontariamente </STRING></STRING>in negozi al dettaglio a seguito di una richiesta esplicita dell'utente di servizi di pagamento, ma indipendentemente dall'esecuzione di qualsiasi operazione di pagamento e senza alcun obbligo di acquisto di beni e servizi. All'utente di servizi di pagamento sono fornite informazioni su eventuali spese per tale servizio prima della fornitura del contante richiesto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>alle operazioni di pagamento basate su uno dei seguenti tipi di documenti, con i quali viene ordinato al prestatore di servizi di pagamento di mettere dei fondi a disposizione del beneficiario:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>assegni cartacei disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>assegni cartacei analoghi a quelli di cui al punto i) e disciplinati dalla normativa degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 19 marzo 1931, che stabilisce una legge uniforme sull'assegno bancario (chèque);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>titoli cambiari su supporto cartaceo di cui alla Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, concernente la legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>titoli cambiari su supporto cartaceo analoghi a quelli di cui al punto iii) e disciplinati dalle normative degli Stati membri che non sono parte della Convenzione di Ginevra, del 7 giugno 1930, che stabilisce una legge uniforme sulla cambiale e sul vaglia cambiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>voucher su supporto cartaceo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vi)</NO.P>assegni turistici su supporto cartaceo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vii)</NO.P>vaglia postali su supporto cartaceo conformemente alla definizione dell'Unione postale universale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>alle operazioni di pagamento effettuate all'interno di un sistema di pagamento o di un sistema di regolamento dei titoli tra agenti di regolamento, controparti centrali, stanze di compensazione o banche centrali e altri partecipanti al sistema e prestatori di servizi di pagamento, fatto salvo l'articolo 31;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>alle operazioni di pagamento collegate all'amministrazione degli strumenti finanziari, compresi i dividendi, le entrate o altre distribuzioni, o ai rimborsi o proventi di cessioni, effettuate dai soggetti di cui alla lettera g), ovvero da imprese di investimento, enti creditizi, organismi di investimento collettivo o società di gestione patrimoniale che prestano servizi di investimento ed ogni altra entità autorizzata ad avere la custodia di strumenti finanziari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle operazioni di pagamento utilizzate per l'esecuzione dei servizi di negoziazione e di regolamento che ricorrono a token di moneta elettronica quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 7), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40 </STRING></STRING><STRING ITALIC="on">http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, qualora il prestatore di servizi di pagamento sia stato già autorizzato come fornitore di servizi per le cripto-attività in uno Stato membro per i servizi specificati al Titolo V del suddetto regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>fatti salvi l'articolo 23, paragrafo 2, e gli articoli 58 e 87, ai servizi forniti dai prestatori di servizi tecnici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>ai servizi basati su specifici strumenti di pagamento che soddisfino una delle condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>strumenti che consentono al detentore di acquistare beni o servizi soltanto nei locali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fisici o virtuali</STRING></STRING> dell'emittente o all'interno di un'unica rete limitata di prestatori di servizi direttamente vincolati da un accordo commerciale ad un emittente professionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>strumenti che possono essere utilizzati unicamente per acquistare una gamma molto limitata di beni o servizi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, ma non solo, gli strumenti limitati all'uso nelle operazioni tra imprese</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>strumenti validi solamente in un unico Stato membro, che sono forniti su richiesta di un'impresa o di un ente del settore pubblico e regolamentati da un'autorità pubblica nazionale o regionale per specifici scopi sociali o fiscali per l'acquisto di beni o servizi specifici da fornitori aventi un accordo commerciale con l'emittente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e che non possono essere convertiti in contante</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>alle operazioni di pagamento effettuate da un fornitore di reti di comunicazione elettronica quali definite all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).</FIELD></FOOTNOTE>, o servizi forniti in aggiunta a servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), di tale direttiva, a un abbonato alla rete o al servizio:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>per acquistare contenuti digitali e servizi a tecnologia vocale, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per l'acquisto o per il consumo dei contenuti digitali e addebitate alla relativa fattura; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>effettuate da o tramite un dispositivo elettronico e addebitate mediante la relativa fattura nel quadro di un'attività di beneficenza o per l'acquisto di biglietti;</PARAG><PARAG>purché il valore di ogni singola operazione di pagamento non superi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> EUR e:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>–</NO.P>il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi, per un singolo abbonato, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">360</STRING></STRING> EUR mensili; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>–</NO.P>qualora l'abbonato prealimenti il proprio conto presso il fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica, il valore complessivo delle operazioni di pagamento non superi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">360</STRING></STRING> EUR mensili;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>alle operazioni di pagamento effettuate tra prestatori di servizi di pagamento, relativi agenti o succursali per proprio conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(m)</NO.P>alle operazioni di pagamento e ai relativi servizi tra un'impresa madre e la sua filiazione, o tra filiazioni della stessa impresa madre, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresa la</STRING></STRING> raccolta di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fondi come anche l'esecuzione di pagamenti da parte di entità appartenenti al medesimo gruppo</STRING></STRING> per conto di un gruppo da parte di un'impresa madre o della sua filiazione ▐.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I titoli II e III si applicano alle operazioni di pagamento nella valuta di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il titolo II, salvo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), e l'articolo 24, lettera a), e il titolo III, salvo gli articoli da 67 a 72, si applicano alle operazioni di pagamento in una valuta che non è quella di uno Stato membro laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione, o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il titolo II, salvo l'articolo 13, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 20, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 5, lettera h), e l'articolo 24, lettera a), e il titolo III, salvo l'articolo 28, paragrafi 2 e 3, gli articoli 62, 63 e 67, l'articolo 69, paragrafo 1, e gli articoli 75 e 78, si applicano alle operazioni di pagamento in tutte le valute laddove soltanto uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato nell'Unione, per ciò che riguarda le parti dell'operazione di pagamento effettuate nell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri possono derogare all'applicazione della totalità o di una parte delle disposizioni del presente regolamento con riferimento agli enti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4) a 23), della direttiva 2013/36/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elabora</STRING></STRING> orientamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che specificano i criteri per l'</STRING></STRING>esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare le condizioni delle esclusioni di cui al paragrafo 2, lettera j). L'ABE tiene conto dell'esperienza acquisita nell'applicazione degli orientamenti dell'ABE, del 24 febbraio 2022, sull'esclusione relativa alle reti limitate a norma della direttiva (UE) 2015/2366.</PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 6 entro la data di applicazione del presente regolamento e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le disposizioni dell'articolo 59 si applicano anche ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica e alle piattaforme online.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Definizioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>"Stato membro di origine":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di pagamento ha la sede legale; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se il prestatore di servizi di pagamento non ha, in base al suo diritto nazionale, alcuna sede legale, lo Stato membro nel quale il prestatore di servizi di pagamento ha la sede centrale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>"Stato membro ospitante": lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nel quale un prestatore di servizi di pagamento ha un agente, un distributore o una succursale o fornisce servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>"servizi di pagamento": una o più attività commerciali di cui all'allegato I;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>"istituto di pagamento": una persona giuridica che è stata autorizzata, a norma dell'articolo 13 della direttiva (UE) [PSD3], a prestare servizi di pagamento o servizi di moneta elettronica in tutta l'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>"operazione di pagamento": l'atto di collocare, trasferire o ritirare fondi, sulla base di un ordine di pagamento impartito dal pagatore, o per suo conto, o dal beneficiario, o per suo conto, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra il pagatore e il beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>"disposizione di un'operazione di pagamento": le fasi necessarie per preparare l'esecuzione di un'operazione di pagamento, compresi la trasmissione di un ordine di pagamento e il completamento del processo di autenticazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>"disposizione a distanza di un'operazione di pagamento": un'operazione di pagamento per la quale è impartito un ordine di pagamento via internet;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>"esecuzione di un'operazione di pagamento": il processo che ha inizio una volta completata la disposizione di un'operazione di pagamento e che termina non appena i fondi collocati, ritirati o trasferiti sono a disposizione del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>"sistema di pagamento": un sistema di trasferimento di fondi regolato da disposizioni formali e standardizzate e regole comuni per il trattamento, la compensazione o il regolamento di operazioni di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>"gestore di un sistema di pagamento": l'entità giuridica che è giuridicamente responsabile della gestione di un sistema di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>"pagatore": una persona fisica o giuridica detentrice di un conto di pagamento che impartisce un ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento o, in mancanza di conto di pagamento, una persona <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fisica o giuridica</STRING></STRING> che impartisce un ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>"beneficiario": una persona fisica o giuridica che è il destinatario previsto dei fondi che sono oggetto di un'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>"utente di servizi di pagamento": una persona fisica o giuridica che si avvale di un servizio di pagamento o di un servizio di moneta elettronica in qualità di pagatore, di beneficiario o di entrambi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>"prestatore di servizi di pagamento": un organismo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, o una persona fisica o giuridica che beneficia di un'esenzione ai sensi degli articoli 34, 36 e 38 della direttiva (UE) [PSD3];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>"conto di pagamento": un conto detenuto da un prestatore di servizi di pagamento a nome di uno o più utenti di servizi di pagamento, che è utilizzato per l'esecuzione di una o più operazioni di pagamento e che consente l'invio di fondi a terzi e la ricezione di fondi da terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>"ordine di pagamento": un'istruzione da parte di un pagatore o beneficiario al suo prestatore di servizi di pagamento di eseguire un'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>"mandato": espressione dell'autorizzazione prestata dal pagatore al beneficiario e (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario) al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, per consentire al beneficiario di disporre un'operazione di pagamento con addebito sul conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di attenersi alle istruzioni impartite;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>"strumento di pagamento": uno o più dispositivi individualizzati e/o un insieme di procedure concordate tra l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento che consentono di disporre un'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>"prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce e amministra un conto di pagamento per un pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>"servizio di disposizione di ordine di pagamento": un servizio che impartisce l'ordine di pagamento su richiesta del pagatore o del beneficiario relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro prestatore di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>"servizio di informazione sui conti": un servizio online che consiste nel raccogliere, direttamente o attraverso un prestatore di servizi tecnici, e nel consolidare informazioni detenute relativamente a uno o più conti di pagamento di un utente di servizi di pagamento presso uno o più prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(22)</NO.P>"prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(23)</NO.P>"prestatore di servizi di informazione sui conti": un prestatore di servizi di pagamento che fornisce servizi di informazione sui conti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(24)</NO.P>"consumatore": una persona fisica che, nei contratti di servizi di pagamento contemplati dal presente regolamento, agisce per scopi estranei alla sua attività commerciale o professionale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(25)</NO.P>"contratto quadro": un contratto di servizi di pagamento che disciplina la futura esecuzione delle operazioni di pagamento singole e successive e che può comportare l'obbligo di aprire un conto di pagamento e le relative condizioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(26)</NO.P>"rimessa di denaro": un servizio di pagamento in cui i fondi sono consegnati da un pagatore senza che siano stati aperti conti di pagamento intestati al pagatore o al beneficiario, unicamente allo scopo di trasferire una somma corrispondente al beneficiario o a un altro prestatore di servizi di pagamento che agisce per conto del beneficiario, o in cui tali fondi sono riscossi per conto del beneficiario e resi disponibili a quest'ultimo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(27)</NO.P>"addebito diretto": un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base a un mandato conferito dal pagatore al beneficiario, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del pagatore stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(28)</NO.P>"bonifico": un servizio di pagamento, compresi i bonifici istantanei, per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario tramite un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento dal conto di pagamento del pagatore eseguite dal prestatore di servizi di pagamento detentore del conto di pagamento del pagatore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dal prestatore di servizi di pagamento che detiene il conto di pagamento del beneficiario</STRING></STRING>, sulla base di un'istruzione impartita dal pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(29)</NO.P>"bonifico istantaneo": un bonifico eseguito immediatamente, indipendentemente dal giorno o dall'ora;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30)</NO.P>"fondi": moneta di banca centrale emessa per l'uso al dettaglio, moneta scritturale e moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31)</NO.P>"data valuta": la data di riferimento usata da un prestatore di servizi di pagamento per il calcolo degli interessi sui fondi addebitati o accreditati a un conto di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(32)</NO.P>"tasso di cambio di riferimento": il tasso di cambio che è utilizzato come base per calcolare i costi di conversione valutaria e che è comunicato dal prestatore di servizi di pagamento o proviene da una fonte accessibile al pubblico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(33)</NO.P>"tasso di interesse di riferimento": il tasso di interesse che è utilizzato come base per calcolare l'interesse da applicare e che proviene da una fonte accessibile al pubblico che può essere verificata da entrambe le parti di un contratto di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34)</NO.P>"autenticazione": la procedura che consente al prestatore di servizi di pagamento di verificare l'identità di un utente di servizi di pagamento o la validità dell'uso di uno specifico strumento di pagamento, compreso l'uso delle credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"autorizzazione": un permesso accordato in una procedura in cui l'utente di servizi di pagamento autentica una determinata operazione liberamente e con piena cognizione di tutti i fatti pertinenti;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35)</NO.P>"autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(36)</NO.P>"prestatore di servizi tecnici": un prestatore di servizi che supporta la prestazione di servizi di pagamento, senza entrare mai in possesso dei fondi da trasferire;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(37)</NO.P>"credenziali di sicurezza personalizzate": funzionalità personalizzate fornite a un utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento a fini di autenticazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(38)</NO.P>"dati sensibili relativi ai pagamenti": dati che possono essere usati per commettere frodi, incluse le credenziali di sicurezza personalizzate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P>"identificativo unico": la combinazione di lettere, numeri o simboli che il prestatore di servizi di pagamento indica all'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o un proxy associato in modo esclusivo a tale combinazione,</STRING></STRING> e che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'utente di servizi di pagamento</STRING></STRING> deve fornire per identificare con chiarezza un altro utente del servizio di pagamento o il conto di pagamento dell'altro utente del servizio di pagamento per un'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(40)</NO.P>"tecnica di comunicazione a distanza": un metodo che, senza la presenza fisica simultanea del prestatore e dell'utente di servizi di pagamento, possa essere utilizzato per la conclusione di un contratto di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41)</NO.P>"supporto durevole": ogni strumento che permetta all'utente del servizio di pagamento di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(42)</NO.P>"microimpresa": un'impresa che al momento della conclusione del contratto di servizi di pagamento è un'impresa quale definita all'articolo 1 e all'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43)</NO.P>"giornata operativa": il giorno in cui il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(44)</NO.P>"agente": una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di pagamento per conto di un istituto di pagamento, ad esclusione dei servizi di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(45)</NO.P>"succursale": una sede di attività, diversa dalla sede centrale, facente parte di un istituto di pagamento, sprovvista di personalità giuridica e che effettua direttamente alcune operazioni o l'insieme delle operazioni inerenti all'attività di un istituto di pagamento; tutte le sedi di attività costituite nello stesso Stato membro da un istituto di pagamento avente la sede centrale in un altro Stato membro sono considerate come un'unica succursale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(46)</NO.P>"gruppo": un gruppo di imprese che sono legate tra loro da uno dei vincoli di cui all'articolo 22, paragrafi 1, 2 o 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).</FIELD></FOOTNOTE> o di imprese quali definite negli articoli 4, 5, 6 e 7 del regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) n. 241/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti (GU L 74 del 14.3.2014, pag. 8).</FIELD></FOOTNOTE> che sono legate tra loro da una relazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, o all'articolo 113, paragrafo 6, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, o all'articolo 113, paragrafo 7, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(47)</NO.P>"contenuti digitali": i beni o i servizi prodotti e forniti in formato digitale il cui uso o consumo è limitato a un dispositivo tecnico e che non comprendono in alcun modo l'uso o il consumo di beni o servizi fisici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(48)</NO.P>"convenzionamento di operazioni di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto con il beneficiario per l'accettazione e il trattamento delle operazioni di pagamento, che si traduce in un trasferimento di fondi al beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(49)</NO.P>"emissione di strumenti di pagamento": un servizio di pagamento fornito da un prestatore di servizi di pagamento che stipula un contratto per fornire al pagatore uno strumento di pagamento per disporre e trattare le operazioni di pagamento del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(50)</NO.P>"moneta elettronica": il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente che sia emesso dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento e che sia accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(51)</NO.P>"distributore": una persona fisica o giuridica che distribuisce o rimborsa moneta elettronica per conto di un istituto di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(52)</NO.P>"servizi di moneta elettronica": l'emissione di moneta elettronica, l'amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e il trasferimento di unità di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(53)</NO.P>"denominazione commerciale": il nome comunemente utilizzato dal beneficiario <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">negli scambi commerciali e nella promozione della sua impresa</STRING></STRING> per identificarsi nei confronti del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(54)</NO.P>"gestore di ATM": gestore di sportelli automatici per il prelievo di contante che non <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">detiene</STRING></STRING> conti di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(55)</NO.P>"istituto di pagamento che fornisce servizi di moneta elettronica": un istituto di pagamento che fornisce i servizi di emissione di moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica, indipendentemente dal fatto che detto istituto di pagamento presti anche uno o più dei servizi di cui all'allegato I.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(55 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"prestatore di servizi di comunicazione elettronica": un prestatore di servizi che rientra nell'ambito di applicazione:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della direttiva (UE) 2018/1972 (codice europeo delle comunicazioni elettroniche); o</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali). </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del primo comma, punto 39), l'ABE, tenendo conto delle pertinenti prassi di mercato e dei diversi metodi di identificazione usati nell'Unione, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che stabiliscono un elenco esaustivo dei metodi che possono essere utilizzati come identificativo unico. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1 alla Commissione entro ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento]. </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on">TITOLO II</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">TRASPARENZA DELLE CONDIZIONI E REQUISITI INFORMATIVI PER I SERVIZI DI PAGAMENTO</STRING></STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 1</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni generali</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente titolo si applica alle operazioni di pagamento singole, ai contratti quadro e alle operazioni di pagamento contemplate da tali contratti. Le parti di tali operazioni di pagamento singole, contratti quadro e operazioni di pagamento da essi contemplate possono convenire che il presente titolo non si applica, interamente o parzialmente, se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono applicare il presente titolo alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 entro la data di applicazione del presente regolamento e comunicano senza ritardo ogni successiva modifica.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valuta e conversione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l'operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso un ATM, un punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest'ultimo tutte le spese e il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione dell'operazione di pagamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali spese includono eventuali maggiorazioni rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata. Le informazioni sulle spese e sul tasso di cambio sono rese visibili in modo chiaro e trasparente prima dell'autorizzazione dell'operazione di pagamento da parte del pagatore.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Al pagatore è data la possibilità di accettare il servizio di conversione valutaria su tale base.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 6 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni su ulteriori spese o riduzioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il beneficiario, qualora imponga una spesa o proponga una riduzione per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito il pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in un formato chiaro, trasparente e accessibile</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento o un terzo coinvolto nell'operazione, qualora imponga una spesa per l'utilizzo di un determinato strumento di pagamento, informa in proposito l'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in un formato chiaro, trasparente e accessibile,</STRING></STRING> prima di disporre l'operazione di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il pagatore paga le spese di cui ai paragrafi 1 e 2 solo se l'importo totale di tali spese era stato reso noto prima di disporre l'operazione di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 7 </STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti informativi applicabili ai servizi di prelievo di contante </STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Le persone fisiche o giuridiche che prestano i servizi di prelievo di contante di cui all'articolo 38 della direttiva (UE) [PSD3] forniscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai </STRING></STRING>loro clienti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo trasparente, riconoscibile e comprensibile, </STRING></STRING>informazioni sulle eventuali spese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui il tasso di cambio ed eventuali maggiorazioni rispetto all'ultimo tasso di cambio di riferimento applicabile disponibile emesso dalla banca centrale interessata, direttamente all'avvio del processo di</STRING></STRING> prelievo, nonché al momento del ricevimento del contante al termine dell'operazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 8 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Spese inerenti all'informazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento non addebitano agli utenti di servizi di pagamento spese per la messa a disposizione delle informazioni ai sensi del presente titolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento e gli utenti di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta dell'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le spese inerenti all'informazione di cui al paragrafo 2 sono ragionevoli e proporzionate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in relazione</STRING></STRING> ai costi effettivi▐ .</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 9 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onere della prova in relazione ai requisiti informativi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento è soggetto all'onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti informativi di cui al presente titolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 10</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deroghe ai requisiti informativi per gli strumenti di pagamento per importi ridotti e la moneta elettronica</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al pertinente contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 50 EUR oppure che hanno un limite di spesa di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> 250</STRING></STRING> EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">250</STRING></STRING> EUR:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>in deroga agli articoli 19, 20 e 24 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l'utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l'ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie al pagatore per adottare una decisione consapevole, nonché un'indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni specificate all'articolo 20;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le parti del contratto quadro possono convenire che, in deroga all'articolo 22, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche alle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all'articolo 19, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>le parti del contratto quadro possono convenire che, in deroga agli articoli 25 e 26, dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>il prestatore di servizi di pagamento fornisca o renda disponibile solo un riferimento che consenta all'utente di servizi di pagamento di identificare l'operazione di pagamento, l'importo dell'operazione di pagamento e le spese relative o, nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, le informazioni sul totale dell'importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>il prestatore di servizi di pagamento non sia tenuto a fornire o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l'importo dei fondi caricati.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 2</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Operazioni di pagamento singole</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 11 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente capo si applica a operazioni di pagamento singole che non rientrano in un contratto quadro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento singola è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all'utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che saranno fornite all'utente di servizi di pagamento conformemente al medesimo contratto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 12 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni generali preliminari</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento rende disponibili all'utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 13 per quanto riguarda i propri servizi. Su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un servizio di pagamento singolo è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento possono assolvere gli obblighi di cui al paragrafo 1 anche fornendo agli utenti di servizi di pagamento una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell'ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 13.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 13 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni e condizioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento forniscono ▌agli utenti di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo trasparente, riconoscibile e facilmente comprensibile,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno</STRING></STRING> le informazioni e condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia impartito o eseguito correttamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il tempo massimo di esecuzione relativo al servizio di pagamento da prestare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il tempo stimato entro cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione deve ricevere i fondi dei bonifici e delle operazioni di rimessa di denaro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento e, se del caso, la suddivisione di tali spese;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>se del caso, le spese stimate per la conversione valutaria in relazione ai bonifici e alle operazioni di rimessa di denaro, espresse come maggiorazione percentuale rispetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un tasso di cambio di riferimento conforme al regolamento (UE) 2016/1011 nonché in valore monetario reale nella valuta del pagatore. Tali spese sono indicate al più tardi al momento in cui il pagatore autorizza l'operazione di pagamento</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>le procedure di risoluzione alternativa delle controversie a disposizione dell'utente di servizi di pagamento a norma degli articoli 90, 94 e 95.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Inoltre i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento forniscono al pagatore, o rendono disponibili al pagatore, prima che l'ordine sia disposto, informazioni chiare ed esaurienti su tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il nome del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro recapito, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i recapiti dell'autorità competente designata a norma del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti di cui all'articolo 20 sono rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 14 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il pagatore e per il beneficiario dopo che l'ordine di pagamento è stato trasmesso</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Qualora un ordine di pagamento sia impartito tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, immediatamente dopo aver disposto l'ordine il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento fornisce o rende disponibili al pagatore e, se del caso, al beneficiario tutti i dati seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la conferma del buon esito della trasmissione dell'ordine di pagamento indirizzata al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il riferimento che consente al pagatore e al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, al beneficiario di individuare il pagatore nonché tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se del caso, l'importo di tutte le spese dovute al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per l'operazione ed eventualmente la suddivisione delle stesse.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 15 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore quando un ordine di pagamento è impartito mediante un servizio di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Qualora un ordine di pagamento sia impartito tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento mette a disposizione del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore il riferimento dell'operazione di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 16 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 12, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un riferimento che consenta al pagatore di individuare l'operazione di pagamento e le informazioni necessarie al pagatore per identificare con chiarezza il beneficiario, compresa la denominazione commerciale del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento espresso nella valuta dell'ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento a carico del pagatore e, se del caso, la suddivisione delle stesse;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione valutaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la data di ricevimento dell'ordine di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 17 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il beneficiario dopo l'esecuzione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all'articolo 12, paragrafo 1, tutte le seguenti informazioni riguardo ai propri servizi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'importo di tutte le spese per l'operazione di pagamento a carico del beneficiario ed eventualmente la suddivisione delle stesse;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di detta conversione valutaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la data valuta dell'accredito.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 3</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Contratti quadro</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 18 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 19 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni generali preliminari</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In tempo utile prima che l'utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un'offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Laddove, su richiesta dell'utente di servizi di pagamento, il contratto quadro sia stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all'obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento possono assolvere gli obblighi di cui al paragrafo 1 anche fornendo agli utenti di servizi di pagamento una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 20 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni e condizioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in modo trasparente, riconoscibile e comprensibile</STRING></STRING> le seguenti informazioni e condizioni all'utente di servizi di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>relativamente al prestatore di servizi di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>il nome del prestatore di servizi di pagamento, l'indirizzo geografico della sua sede centrale e, se del caso, l'indirizzo geografico dell'agente, del distributore o della succursale stabiliti nello Stato membro in cui è prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l'indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>gli estremi delle competenti autorità di controllo designate a norma della direttiva (UE) [PSD3] e del registro di cui agli articoli 17 e 18 di tale direttiva o di altro pertinente registro pubblico in cui è iscritto il prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>relativamente all'utilizzo del servizio di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la specificazione delle informazioni o dell'identificativo unico che l'utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l'ordine di pagamento sia impartito o eseguito correttamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>la forma e la procedura per impartire l'ordine di pagamento o concedere l'autorizzazione a eseguire un'operazione di pagamento e revocare tale autorizzazione in conformità degli articoli 49 e 66;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, ai sensi dell'articolo 64, e all'eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vi)</NO.P>il tempo stimato entro cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario situato al di fuori dell'Unione deve ricevere i fondi dei bonifici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vii)</NO.P>l'eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l'utilizzo dello strumento di pagamento in conformità dell'articolo 51, paragrafo 1;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(viii)</NO.P>in caso di strumenti di pagamento basati su carta multimarchio in co-badging, i diritti dell'utente di servizi di pagamento a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/751;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>tutte le spese dovute dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, comprese quelle connesse alla modalità e alla frequenza con cui le informazioni ai sensi del presente regolamento sono fornite o rese disponibili e, se del caso, la suddivisione di tali spese;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>tutte le eventuali spese per i prelievi agli sportelli automatici per il prelievo di contante (ATM) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'Unione</STRING></STRING>, dovute dagli utenti di servizi di pagamento al loro prestatore di servizi di pagamento presso un ATM:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>del loro prestatore di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG>▐</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>di un prestatore di servizi di pagamento appartenente a una rete di ATM con cui il prestatore di servizi di pagamento dell'utente ha un rapporto contrattuale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>di un fornitore di ATM che non tiene conti di pagamento quando offre servizi di prelievo di contante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell'interesse effettivo, la data pertinente e l'indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d'interesse o di cambio di riferimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>ove concordata, l'immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell'articolo 22, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>se del caso, le spese stimate per i servizi di conversione valutaria in relazione a un bonifico, espresse come <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">importo totale in valore monetario reale e una</STRING></STRING> maggiorazione percentuale rispetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un</STRING></STRING> tasso di cambio di riferimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conforme al regolamento (UE) 2016/1011.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali spese e la maggiorazione percentuale sono indicate chiaramente nella valuta locale del pagatore prima che quest'ultimo proceda all'esecuzione finale dell'operazione</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>relativamente alla comunicazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature e ai software dell'utente di servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui al presente regolamento devono essere fornite o rese disponibili;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante il rapporto contrattuale in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>il diritto dell'utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all'articolo 21;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>relativamente alle misure di tutela e correttive:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>se applicabile, una descrizione delle misure che l'utente di servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore di servizi di pagamento ai fini dell'articolo 52, lettera b);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la procedura sicura applicabile dal prestatore di servizi di pagamento per la notifica all'utente di servizi di pagamento in caso di frode sospetta o effettiva o di minacce alla sicurezza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>ove concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell'articolo 51;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>la responsabilità del pagatore in conformità dell'articolo 57, paragrafo 5, dell'articolo 59, paragrafo 3, e dell'articolo 60, comprese le informazioni sull'importo pertinente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>in che modo ed entro quale termine l'utente di servizi di pagamento deve notificare al prestatore di servizi di pagamento, e alla polizia in caso di frode con furto di identità di cui all'articolo 59, le operazioni di pagamento non autorizzate o disposte o eseguite non correttamente o qualsiasi bonifico autorizzato effettuato a seguito di un'applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza del nome e dell'identificativo unico o di una frode con furto di identità, conformemente all'articolo 54;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vi)</NO.P>la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell'articolo 56, per l'applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza del nome e dell'identificativo unico in conformità dell'articolo 57 e per le frodi con furto di identità in conformità dell'articolo 59;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vii)</NO.P>la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per la disposizione o l'esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità degli articoli 75 e 76;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(viii)</NO.P>le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>se così convenuto, l'informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 22 a meno che l'utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la durata del contratto quadro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>il diritto dell'utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>relativamente al ricorso:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro o la giurisdizione competente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>le procedure di risoluzione alternativa delle controversie a disposizione dell'utente di servizi di pagamento a norma degli articoli 90, 94 e 95.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 21</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>In qualsiasi momento della relazione contrattuale l'utente di servizi di pagamento ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro e le informazioni e le condizioni di cui all'articolo 20 su supporto cartaceo o altro supporto durevole.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 22 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche delle condizioni del contratto quadro</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento propone qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all'articolo 20 secondo le modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione proposta. L'utente di servizi di pagamento può accettare o rifiutare le modifiche prima della data proposta per la loro entrata in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se applicabile in conformità dell'articolo 20, lettera f), punto i), il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente di servizi di pagamento che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate a meno che l'utente di servizi di pagamento non notifichi al prestatore di servizi di pagamento, prima della data proposta per la loro entrata in vigore, che le medesime non sono accettate. Il prestatore di servizi di pagamento informa altresì l'utente di servizi di pagamento che questi, se rifiuta le modifiche, ha diritto di recedere dal contratto quadro senza oneri e con effetto in qualunque momento fino alla data in cui le modifiche sarebbero state applicate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio possono essere applicate dal prestatore di servizi di pagamento con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio si basino sui tassi d'interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell'articolo 20, lettera c), punti iii) e iv). Il prestatore di servizi di pagamento informa l'utente di servizi di pagamento di qualsiasi modifica del tasso d'interesse quanto prima e secondo le modalità previste all'articolo 19, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l'informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti di servizi di pagamento possono essere applicate dal prestatore di servizi di pagamento senza preavviso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento attua e calcola le modifiche dei tassi d'interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento in modo imparziale, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti di servizi di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 23 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Recesso</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall'utente di servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il recesso dal contratto quadro non comporta oneri per l'utente di servizi di pagamento, salvo che il contratto sia stato in vigore per meno di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi. Qualsiasi spesa per il recesso dal contratto quadro deve essere adeguata e in linea con i costi sostenuti. Se, nell'ambito del contratto quadro, i servizi di pagamento sono offerti congiuntamente a servizi tecnici volti a sostenere la prestazione di servizi di pagamento e sono prestati dal prestatore di servizi di pagamento o da un terzo con cui il prestatore di servizi di pagamento si è consorziato, tali servizi tecnici sono soggetti agli stessi obblighi previsti dal contratto quadro in materia di oneri di risoluzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> mesi secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le spese per i servizi di pagamento applicate periodicamente sono dovute dall'utente di servizi di pagamento solo in misura proporzionale per il periodo precedente il recesso dal contratto. Se tali spese sono pagate anticipatamente, il prestatore di servizi di pagamento le rimborsa in misura proporzionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli in materia di recesso per gli utenti di servizi di pagamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obiettivi di tali disposizioni sono allineati al presente regolamento e comunicati alla Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della loro normativa adottate a norma del paragrafo 6. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 24 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni da fornire prima dell'esecuzione di singole operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell'ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce esplicitamente, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, tutte le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i tempi massimi di esecuzione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le spese che il pagatore deve corrispondere<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, espresse nella valuta del pagamento e, se del caso, la maggiorazione percentuale sui tassi di cambio applicabili rispetto a un tasso di cambio di riferimento conforme al regolamento (UE) 2016/1011</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>se del caso, la suddivisione delle spese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prima che il pagatore esegua il pagamento</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 25 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il pagatore in merito alle singole operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dopo che l'importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest'ultimo senza indugio e secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un riferimento che consenta al pagatore di individuare ciascuna operazione di pagamento e le informazioni necessarie per identificare con chiarezza il beneficiario, compresa la denominazione commerciale del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l'ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l'importo dell'operazione di pagamento dopo detta conversione valutaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la data valuta dell'addebito o la data di ricezione dell'ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un contratto quadro include la condizione secondo la quale il pagatore può richiedere che le informazioni di cui al paragrafo 1 siano fornite o rese disponibili periodicamente▐ a titolo gratuito e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della loro normativa adottate a norma del paragrafo 3. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 26 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni per il beneficiario in merito alle singole operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Successivamente all'esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest'ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all'articolo 19, paragrafo 1, tutte le informazioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>un riferimento che consenta al beneficiario di individuare l'operazione di pagamento e il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'importo di tutte le spese relative all'operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l'importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l'operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l'importo dell'operazione di pagamento prima di detta conversione valutaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la data valuta dell'accredito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Un contratto quadro può includere la condizione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole almeno una volta al mese, a titolo gratuito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni della loro normativa adottate a norma del paragrafo 3. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on">TITOLO III</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">DIRITTI E OBBLIGHI IN RELAZIONE ALLA PRESTAZIONE E ALL'USO DI SERVIZI DI PAGAMENTO</STRING></STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 1</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Disposizioni comuni</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 27 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore, l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono convenire che l'articolo 28, paragrafo 1, l'articolo 49, paragrafo 7, e gli articoli 55, 60, 62, 63, 66, 75 e 76 non siano in tutto o in parte applicati. L'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento possono altresì concordare un termine diverso da quello di cui all'articolo 54.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono prevedere che l'articolo 95 non si applichi se l'utente di servizi di pagamento non è un consumatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali disposizioni sono pienamente in linea con il presente regolamento e i suoi obiettivi e sono comunicate alla Commissione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri [OP: inserire la data = data di applicazione del presente regolamento] notificano alla Commissione le disposizioni della loro normativa adottate a norma dei paragrafi 2 e 3. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 28 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Spese applicabili</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento non addebita all'utente di servizi di pagamento le spese per l'adempimento dei suoi obblighi di informazione o l'adozione di misure correttive e preventive ai sensi del presente titolo, salvo le diverse disposizioni di cui all'articolo 65, paragrafo 1, all'articolo 66, paragrafo 5, e all'articolo 74, paragrafo 4.  Le spese sono concordate tra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento e sono ragionevoli e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">proporzionate</STRING></STRING> ai costi reali▐.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per le operazioni di pagamento eseguite nell'Unione, laddove il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario siano entrambi situati nell'Unione o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione di pagamento sia situato nell'Unione, il beneficiario e il pagatore sostengono ciascuno le spese applicate dal rispettivo prestatore di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il beneficiario non impone spese per l'utilizzo di strumenti di pagamento▐.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando un gestore di un ATM è autorizzato come ente creditizio o prestatore di servizi di pagamento nell'Unione e fornisce servizi di prelievo di contante, tale gestore fornisce o mette a disposizione informazioni su eventuali commissioni fisse applicabili all'avvio del processo di prelievo, in particolare al momento o prima del momento in cui la carta dell'utente viene inserita nell'ATM o viene avvicinata al lettore. Tali commissioni fisse sono visualizzate in valore monetario così da garantire che l'utente sia informato in modo trasparente, riconoscibile e comprensibile di tutte le commissioni fisse applicate dal gestore di ATM per il prelievo di contante, indipendentemente dalla provenienza della carta ATM utilizzata.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il prestatore di servizi di pagamento non impedisce al beneficiario di proporre una riduzione al pagatore o di orientarlo in altro modo verso l'uso di un determinato strumento di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING ITALIC="on">▐</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 29</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deroga per gli strumenti di pagamento per importi ridotti e moneta elettronica</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 50 EUR oppure che hanno un limite di spesa di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">250</STRING></STRING> EUR o sono avvalorati per un importo che non supera in alcun momento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">250</STRING></STRING> EUR, i prestatori di servizi di pagamento possono convenire con i propri utenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>che l'articolo 52, lettera b), l'articolo 53, paragrafo 1, lettere c) e d), e l'articolo 60, paragrafo 4, non si applicano se non è consentito il blocco dello strumento di pagamento o non ne può essere impedito l'utilizzo ulteriore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>che gli articoli 55 e 56 e l'articolo 60, paragrafi 1 e 4, non si applicano se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è in grado di dimostrare, per altri motivi intrinseci allo strumento di pagamento, che l'operazione di pagamento è stata autorizzata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>in deroga all'articolo 65, paragrafo 1, che il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto ad informare l'utente di servizi di pagamento del rifiuto di un ordine di pagamento, se la mancata esecuzione risulta evidente dal contesto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>in deroga all'articolo 66, che il pagatore non revoca l'ordine di pagamento dopo averlo trasmesso al beneficiario o dopo aver autorizzato l'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>in deroga agli articoli 69 e 70, che si applicano altri periodi di esecuzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli articoli 56 e 60 si applicano anche alla moneta elettronica, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non sia in grado di congelare il conto o di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o di bloccare lo strumento di pagamento. Gli Stati membri possono limitare tale deroga ai conti di pagamento su cui è caricata la moneta elettronica o agli strumenti di pagamento di un certo valore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri notificano alla Commissione, entro la data di applicazione del presente regolamento, le disposizioni della loro normativa adottate a norma del paragrafo 2. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica di tali disposizioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 30 </STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Emissione e rimborsabilità della moneta elettronica</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli emittenti di moneta elettronica emettono moneta elettronica al valore nominale dietro ricevimento di fondi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Su richiesta del detentore di moneta elettronica, l'emittente di moneta elettronica rimborsa, in qualsiasi momento e al valore nominale, il valore monetario della moneta elettronica detenuta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il contratto tra l'emittente di moneta elettronica e il detentore di moneta elettronica indica chiaramente ed esplicitamente le condizioni del rimborso, comprese le commissioni applicabili, e il detentore di moneta elettronica è informato di tali condizioni prima della sottoscrizione di qualsiasi contratto od offerta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il rimborso della moneta elettronica può essere soggetto al pagamento di una commissione soltanto se previsto dal contratto conformemente al paragrafo 3 e soltanto in uno dei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>se il detentore di moneta elettronica chiede il rimborso prima della scadenza del contratto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>se il contratto prevede una data di scadenza e il detentore di moneta elettronica recede dal contratto prima di tale data;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>se il rimborso è richiesto più di un anno dopo la data di scadenza del contratto.</PARAG><PARAG>Tale commissione deve essere proporzionata e commisurata ai costi reali sostenuti dall'emittente di moneta elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Qualora chieda il rimborso prima della scadenza del contratto, il detentore di moneta elettronica può richiedere il rimborso della moneta elettronica in tutto o in parte.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se il detentore di moneta elettronica chiede il rimborso alla data di scadenza del contratto, o fino a un anno dopo tale scadenza, l'emittente di moneta elettronica compie una delle azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>rimborsa il valore monetario totale della moneta elettronica; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>rimborsa tutti i fondi richiesti dal detentore di moneta elettronica se l'istituto di pagamento svolge una o più delle attività di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), della direttiva XXX [PSD3] e non si conosce in anticipo quale quota di fondi debba essere utilizzata come moneta elettronica dai detentori di moneta elettronica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>In deroga ai paragrafi 4, 5 e 6, il diritto al rimborso di un soggetto che non sia un consumatore e accetti moneta elettronica è subordinato a un accordo contrattuale tra l'emittente di moneta elettronica e tale soggetto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Un istituto di pagamento che presta servizi di moneta elettronica non concede al detentore di moneta elettronica interessi o altri benefici connessi al periodo di detenzione della moneta elettronica.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 2</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso ai sistemi di pagamento e ai conti tenuti presso enti creditizi</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 31</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso ai sistemi di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I gestori dei sistemi di pagamento dispongono di norme obiettive, non discriminatorie, trasparenti e proporzionate sull'accesso a un sistema di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati che sono persone giuridiche. I gestori dei sistemi di pagamento non limitano l'accesso a un sistema di pagamento più di quanto sia necessario per proteggerlo da rischi specifici, compresi, se del caso, il rischio di regolamento, il rischio operativo, il rischio di credito, il rischio di liquidità e il rischio d'impresa, o più di quanto sia necessario per proteggere la stabilità finanziaria e operativa del sistema di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il gestore del sistema di pagamento mette a disposizione del pubblico le proprie norme e procedure per l'ammissione alla partecipazione a tale sistema di pagamento, nonché i criteri e la metodologia che utilizza per la valutazione del rischio dei richiedenti la partecipazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Al ricevimento di una domanda di partecipazione da parte di un prestatore di servizi di pagamento, il gestore del sistema di pagamento valuta i rischi pertinenti alla concessione dell'accesso al sistema al prestatore di servizi di pagamento richiedente. Il gestore del sistema di pagamento rifiuta la partecipazione a un prestatore di servizi di pagamento richiedente solo se questi presenta rischi per il sistema, come indicato al paragrafo 1. Il gestore del sistema di pagamento comunica per iscritto al prestatore di servizi di pagamento richiedente se la richiesta di partecipazione è accolta o rifiutata e fornisce motivazioni circostanziate per eventuali rifiuti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano ai sistemi di pagamento composti esclusivamente da prestatori di servizi di pagamento appartenenti allo stesso gruppo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I gestori dei sistemi di pagamento non dispongono di nessuno dei requisiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>regole restrittive in materia di adesione effettiva ad altri sistemi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>norme che discriminino tra prestatori di servizi di pagamento autorizzati o tra prestatori di servizi di pagamento registrati in relazione ai diritti, agli obblighi ed alle prerogative dei membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>restrizioni sulla base dello status istituzionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un partecipante a un sistema di pagamento che consente a un prestatore di servizi di pagamento autorizzato o registrato che non è un partecipante al sistema di pagamento di trasmettere ordini di trasferimento mediante il sistema stesso fornisce, su richiesta, la stessa possibilità in maniera obiettiva, proporzionata, trasparente e non discriminatoria ad altri prestatori di servizi di pagamento autorizzati o registrati. In caso di rifiuto di tale richiesta, il partecipante a un sistema di pagamento fornisce al prestatore di servizi di pagamento richiedente motivazioni circostanziate per tale rifiuto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Per i sistemi di pagamento non soggetti alla sorveglianza dell'Eurosistema, ai sensi del regolamento (UE) n. 795/2014, gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile della sorveglianza dei sistemi di pagamento al fine di assicurare l'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6 da parte di sistemi di pagamento disciplinati dal loro diritto nazionale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 32 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fornitura di conti di pagamento da parte degli enti creditizi agli istituti di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un ente creditizio rifiuta di aprire o chiude un conto di pagamento per un istituto di pagamento, per i suoi agenti o distributori o per un richiedente l'autorizzazione come istituto di pagamento solo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei casi in cui ciò sia giustificato da motivazioni oggettive, non discriminatorie e proporzionate, in particolare</STRING></STRING> nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'ente creditizio ha seri motivi per sospettare che il richiedente presenti carenze nei controlli in materia di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o che attività illecite siano commesse dal richiedente o dai suoi clienti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il richiedente un conto commette o ha commesso un'inadempienza contrattuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostanziale</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il richiedente un conto ha ricevuto informazioni e documenti insufficienti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguardo alle questioni di cui al presente paragrafo</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il richiedente un conto o il suo modello aziendale presenta un profilo di rischio eccessivo;</PARAG><PARAG>▐</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità competente ha rifiutato di concedere o ha revocato un'autorizzazione a un istituto di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora un ente creditizio decida di chiudere un conto di pagamento in conformità del presente paragrafo, la chiusura del conto ha effetto alla scadenza di un periodo di preavviso che non è inferiore a quattro mesi, a meno che la chiusura del conto di pagamento non sia dovuta a motivi legati alla frode o ad attività illecite.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I diritti concessi a norma del paragrafo 1 agli agenti o ai distributori sono concessi esclusivamente per la prestazione di servizi di pagamento per conto dell'istituto di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ente creditizio notifica all'istituto di pagamento o ai suoi agenti o distributori, o al richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, qualsiasi decisione relativa al rifiuto di aprire un conto di pagamento o alla chiusura dello stesso nei confronti di un istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, o del richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento, motivando debitamente tale decisione.  Tale motivazione deve essere specifica per i rischi posti dall'attività o dall'attività pianificata di tale istituto di pagamento o dei suoi agenti o distributori, secondo la valutazione dell'ente creditizio, e non deve essere di natura generica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre alla notifica di cui al paragrafo 3, un ente creditizio notifica altresì all'autorità nazionale competente la propria decisione di rifiutare di aprire o di chiudere un conto di pagamento. L'autorità competente pubblica i dati aggregati sui rifiuti di apertura e sulle chiusure dei conti di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'istituto di pagamento o i suoi agenti o distributori, o il richiedente un'autorizzazione come istituto di pagamento che sia oggetto di una decisione negativa di un ente creditizio in merito all'accesso o di una decisione di chiusura dei servizi di conto di pagamento, può presentare ricorso presso un'autorità competente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il formato e le informazioni armonizzati che devono figurare nella notifica e nella motivazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e specifica le motivazioni oggettive, non discriminatorie e proporzionate e le situazioni in virtù delle quali un ente creditizio può rifiutare di aprire o può chiudere un conto di pagamento per un istituto di pagamento, i suoi agenti o i suoi distributori o per un richiedente l'autorizzazione come istituto di pagamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione formulano altresì gli obiettivi armonizzati, i poteri e le procedure che devono essere seguite dalle autorità competenti riguardo al ricorso presentato presso queste ultime ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Capo 3</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Servizi di informazione sui conti e servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 1</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Principi generali</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 33 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti degli utenti di servizi di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento non impediscono agli utenti di servizi di pagamento di avvalersi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per ottenere i servizi di disposizione di ordine di pagamento di cui all'allegato I, punto 6). Tale obbligo si applica a tutti i conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento accessibili online.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I beneficiari offrono agli utenti di servizi di pagamento almeno un metodo di pagamento senza maggiorazione, che non si basi sul ricorso a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento non impediscono agli utenti di servizi di pagamento di avvalersi dei servizi di informazione sui conti di cui all'allegato I, punto 7). Tale obbligo si applica a tutti i conti di pagamento detenuti dall'utente di servizi di pagamento accessibili online.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici quali i creditori e gli operatori assicurativi offrono agli utenti di servizi di pagamento un modo per condividere i loro dati che non si basi sul ricorso ai prestatori di servizi di informazione sui conti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, i prestatori di servizi di pagamento informano i consumatori in maniera chiara e comprensibile nel caso in cui venga presentata loro un'offerta personalizzata basata sul trattamento automatizzato dei dati personali.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 34  </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Relazioni contrattuali</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La prestazione di servizi di informazione sui conti e di servizi di disposizione di ordine di pagamento non è subordinata da nessuna delle parti all'esistenza di un rapporto contrattuale a tal fine tra i prestatori di tali servizi e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se esiste un accordo contrattuale multilaterale e se gli stessi dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento sono disponibili anche nel quadro di tale accordo contrattuale multilaterale, l'accesso da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento ai dati sui conti di pagamento disciplinati dal presente regolamento è sempre possibile senza che sia necessario far parte di tale accordo contrattuale multilaterale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 2</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Interfacce di accesso ai dati per i servizi di informazione sui conti e i servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 35 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fornitura di interfacce di accesso dedicate</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online dispongono di almeno un'interfaccia dedicata ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi gli articoli 38 e 39, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto che offrono a un pagatore un conto di pagamento accessibile online e che hanno predisposto un'interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 del presente articolo non sono tenuti a mantenere permanentemente anche un'altra interfaccia di riserva ai fini dello scambio di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma consentono sempre l'accesso alle interfacce che rendono possibile la continuità operativa per tali prestatori di servizi</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che le loro interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 utilizzino standard di comunicazione emessi da organizzazioni di normazione europee o internazionali, tra cui il Comitato europeo di normazione (CEN) o l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO). I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano inoltre che le specifiche tecniche delle interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 siano documentate specificando una serie di routine, protocolli e strumenti di cui necessitano i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti per consentire l'interoperabilità del loro software e delle loro applicazioni con i sistemi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto mettono a disposizione, senza spese e senza indugio, su richiesta dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, dei prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o dei prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto alle loro autorità competenti l'autorizzazione pertinente, la documentazione relativa alle specifiche tecniche delle loro interfacce dedicate di cui al paragrafo 1 e mettono a disposizione del pubblico una sintesi di tale documentazione sul loro sito web.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché, fatta eccezione per le situazioni di emergenza che impediscono loro di agire in tal senso, qualsiasi modifica delle specifiche tecniche della loro interfaccia dedicata di cui al paragrafo 1 sia resa preventivamente disponibile, il prima possibile e almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sei settimane</STRING></STRING> prima dell'attuazione della modifica, ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento autorizzati, ai prestatori di servizi di informazione sui conti autorizzati o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente alle autorità competenti. I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto documentano le situazioni di emergenza in cui sono state apportate modifiche senza tali informazioni preventive e rendono disponibile la documentazione alle autorità competenti su richiesta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto pubblicano sul loro sito web statistiche trimestrali sulla disponibilità e sulla prestazione della loro interfaccia dedicata. La prestazione delle interfacce dedicate è misurata in base al numero di richieste di informazioni sui conti accolte rispetto al numero totale delle richieste di informazioni sui conti, e al numero e al volume di operazioni delle richieste di disposizione di ordine di pagamento accolte rispetto al numero e al volume di operazioni totale del numero totale delle richieste di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto rendono disponibile un dispositivo di prova, che comprende l'assistenza, per la prova della connessione e del funzionamento al fine di consentire ai prestatori autorizzati di servizi di disposizione di ordine di pagamento, di servizi di pagamento che emettono strumenti di pagamento basati su carta e di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizi di pagamento che hanno chiesto l'autorizzazione pertinente, di provare il software e le applicazioni utilizzati per offrire un servizio di pagamento agli utenti. Attraverso il dispositivo di prova non sono condivisi dati sensibili sui pagamenti né altri dati personali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>In caso di evento imprevisto o errore durante il processo di identificazione, autenticazione o durante lo scambio di dati tramite l'interfaccia dedicata, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto provvede a trasmettere messaggi di notifica, in cui spiega la causa dell'evento imprevisto o dell'errore, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o al prestatore di servizi di informazione sui conti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 36 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti relativi alle interfacce dedicate di accesso ai dati</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, soddisfi i seguenti requisiti in materia di sicurezza e di prestazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'interfaccia dedicata stabilisce e mantiene le sessioni di comunicazione tra il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il prestatore di servizi di informazione sui conti, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e l'utente di servizi di pagamento interessati durante l'intero processo di autenticazione dell'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'interfaccia dedicata assicura l'integrità e la riservatezza delle credenziali di sicurezza personalizzate e dei codici di autenticazione trasmessi dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal prestatore di servizi di informazione sui conti o per il suo tramite;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il tempo di risposta dell'interfaccia dedicata alle richieste di accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento non supera il tempo di risposta dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al loro conto di pagamento online.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, consenta sia ai prestatori di servizi di informazione sui conti che ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>identificarsi nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>dare istruzioni al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto affinché avvii l'autenticazione sulla base dell'autorizzazione dell'utente di servizi di pagamento concessa ai prestatori di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizio di disposizione di ordine di pagamento in conformità dell'articolo 49, paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>avvalersi, in modo non discriminatorio, di qualsiasi esenzione dall'autenticazione applicata dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>visualizzare, prima della disposizione dell'ordine di pagamento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno</STRING></STRING> l'identificativo unico del conto, i nomi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o altri identificativi</STRING></STRING> del titolare del conto associati e le valute <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il saldo del conto</STRING></STRING> a disposizione dell'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di informazione sui conti di comunicare in modo sicuro, tramite l'interfaccia dedicata, per chiedere e ricevere informazioni su uno o più conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata consenta ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, come minimo, di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>disporre e revocare un ordine di pagamento permanente o un addebito diretto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>disporre un pagamento unico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>disporre e revocare un pagamento futuro datato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>disporre pagamenti a più beneficiari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>disporre pagamenti, indipendentemente dal fatto che il beneficiario figuri nell'elenco dei beneficiari del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>comunicare in modo sicuro per impartire un ordine di pagamento a partire dal conto di pagamento del pagatore e ricevere tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>verificare il nome del titolare del conto prima che il pagamento sia disposto e indipendentemente dal fatto che il nome del titolare del conto sia disponibile tramite l'interfaccia diretta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>disporre un pagamento con un'autenticazione forte del cliente unica, a condizione che il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento abbia fornito al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>l'identificativo unico del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la denominazione legale e commerciale e l'"identificativo unico" del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>un riferimento all'operazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>l'importo del pagamento e la valuta del pagamento, sulla base dei quali viene attivata l'autenticazione forte del cliente unica.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nei casi in cui il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto offra diverse opzioni di autenticazione, decidere quale metodo di autenticazione deve essere presentato al pagatore, tenendo conto della scelta meno complicata per quest'ultimo; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rifiutare di disporre un'operazione di pagamento per motivi giustificati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto assicurano che l'interfaccia dedicata fornisca ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>una conferma immediata, su richiesta, sotto forma di un semplice "sì" o "no", della disponibilità sul conto di pagamento del pagatore dell'importo necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la conferma da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quanto prima, e per un intervallo di tempo non superiore a 30 secondi dopo l'autorizzazione da parte del pagatore,</STRING></STRING> che il pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stato o </STRING></STRING>sarà eseguito sulla base delle informazioni di cui dispone il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, tenendo conto di eventuali ordini di pagamento preesistenti che potrebbero incidere sulla piena esecuzione dell'ordine di pagamento in corso.</PARAG><PARAG>Le informazioni di cui alla lettera b) non sono condivise con il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, ma possono essere utilizzate dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per confermare l'esecuzione dell'operazione.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto svolga controlli che potrebbero incidere sull'esecuzione del pagamento, tali controlli vengono effettuati prima della conferma del pagamento.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 37 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso ai dati da parte di terzi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 36, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché la loro interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, offra in qualsiasi momento almeno lo stesso livello di disponibilità e di prestazione, anche in relazione all'assistenza tecnica e informatica, delle interfacce rese disponibili dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto al proprio utente di servizi di pagamento per accedere direttamente al suo conto di pagamento online.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di informazione sui conti▐ le▐ informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate rese disponibili all'utente di servizi di pagamento in caso di richiesta diretta di accesso alle informazioni sui conti, purché tali informazioni non comprendano dati sensibili relativi ai pagamenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento▐ le▐ informazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">necessarie</STRING></STRING> alla disposizione e all'esecuzione dell'operazione di pagamento fornite o rese disponibili all'utente di servizi di pagamento quando l'operazione è disposta direttamente dall'utente di servizi di pagamento. Tali informazioni sono fornite immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualsiasi aggiornamento di tali informazioni, compreso lo stato del pagamento, è trasmesso al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso l'interfaccia dedicata in tempo reale</STRING></STRING> su base continuativa fino al momento in cui il pagamento è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stato eseguito o respinto</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE, in consultazione con il comitato europeo per la protezione dei dati, elabora orientamenti sull'attuazione del presente articolo per i servizi di disposizione di ordine di pagamento e i servizi di informazione sui conti.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 38 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure di emergenza per un'interfaccia dedicata non disponibile</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adottano tutte le misure in loro potere per prevenire l'indisponibilità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le prestazioni insufficienti</STRING></STRING> dell'interfaccia dedicata. Si presume un'indisponibilità quando non si riceve alcuna risposta, entro 30 secondi, dall'interfaccia dedicata del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a cinque richieste consecutive di accesso alle informazioni per la prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento o di servizi di informazione sui conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In caso di indisponibilità dell'interfaccia dedicata, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto informano i prestatori di servizi di pagamento che utilizzano l'interfaccia dedicata delle misure adottate per ripristinare l'interfaccia e del tempo stimato necessario per risolvere il problema. Durante il periodo di indisponibilità, i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto offrono senza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indebito ritardo</STRING></STRING> ai prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento una soluzione alternativa efficace, come l'uso dell'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti, per accedere ai dati sui conti di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora l'interfaccia dedicata non sia disponibile e il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia offerto una soluzione alternativa rapida ed efficace di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti può chiedere alla propria autorità competente, fornendo tutte le informazioni e le prove necessarie, il permesso di utilizzare l'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti per l'accesso ai dati sui conti di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Sulla base della richiesta di cui al paragrafo 3, l'autorità competente può, per un periodo limitato fino al ripristino della disponibilità dell'interfaccia dedicata, autorizzare tutti i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti ad accedere ai dati sui conti di pagamento tramite un'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti. L'autorità competente comunica la propria decisione al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento richiedente e la pubblica sul suo sito web. L'autorità competente ordina al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di ripristinare il pieno funzionamento dell'interfaccia dedicata prima della scadenza dell'autorizzazione temporanea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'autorità competente decide senza indebito ritardo in merito a qualsiasi richiesta presentata a norma del paragrafo 3. Finché l'autorità competente non ha preso una decisione sulla richiesta, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti richiedente può, in via eccezionale, accedere ai dati sui conti di pagamento tramite un'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti. Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o il prestatore di servizi di informazione sui conti richiedente cessa di farlo quando l'interfaccia dedicata è ripristinata o quando l'autorità competente adotta una decisione che non autorizza tale uso, a seconda del caso che si verifica per primo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, nei casi in cui sono tenuti a consentire ai prestatori di servizi di informazione sui conti o ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di accedere all'interfaccia che essi utilizzano per l'autenticazione e la comunicazione con gli utenti, mettono immediatamente a disposizione tutte le specifiche tecniche necessarie per i prestatori di servizi di informazione sui conti o i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento per connettersi adeguatamente all'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Nell'accedere all'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti, i prestatori di servizi di informazione sui conti o i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento soddisfano tutte le prescrizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 2. In particolare i prestatori di servizi di informazione sui conti o i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento si identificano sempre debitamente nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 39 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deroga all'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata per l'accesso ai dati</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, su richiesta di un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, l'autorità competente può esentare il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto richiedente dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata e consentire a quest'ultimo di offrire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati, una delle interfacce che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto utilizza per l'autenticazione e la comunicazione con i propri utenti di servizi di pagamento o, ove giustificato, di non offrire alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali, conformemente al paragrafo 1, un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può essere esentato dall'obbligo di disporre di un'interfaccia dedicata ed essere autorizzato a fornire, come interfaccia per lo scambio sicuro di dati con i prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'interfaccia che mette a disposizione del proprio utente di servizi di pagamento per accedere ai conti di pagamento online o, se del caso, a non avere alcuna interfaccia per lo scambio sicuro di dati.</PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 3</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Diritti e obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 40 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto compie le azioni seguenti per garantire il diritto del pagatore di avvalersi del servizio di disposizione di ordine di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>comunica in modo sicuro con i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>immediatamente dopo aver ricevuto l'ordine di pagamento da parte di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce a quest'ultimo o gli mette a disposizione tutte le informazioni sulla disposizione dell'operazione di pagamento e tutte le informazioni accessibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto in merito all'esecuzione dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>tratta gli ordini di pagamento trasmessi tramite i servizi di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento come se tali ordini di pagamento fossero trasmessi direttamente dal pagatore o dal beneficiario, in particolare in termini di tempi, priorità o spese.</PARAG><PARAG>Ai fini della lettera b), se alcune o tutte le informazioni di cui a tale lettera non sono disponibili immediatamente dopo il ricevimento dell'ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto assicura che tutte le informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso, tra l'altro, qualsiasi aggiornamento dello stato del pagamento,</STRING></STRING> relative all'esecuzione dell'ordine di pagamento siano messe a disposizione del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento immediatamente dopo che tali informazioni sono rese disponibili al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 41 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi dei prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto per quanto riguarda i servizi di informazione sui conti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto compie le azioni seguenti per garantire il diritto dell'utente di servizi di pagamento di avvalersi del servizio di informazione sui conti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>comunica in modo sicuro con il prestatore di servizi di informazione sui conti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>tratta le richieste di dati trasmesse tramite i servizi di un prestatore di servizi di informazione sui conti come se i dati fossero richiesti dall'utente di servizi di pagamento tramite l'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al loro conto di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di informazione sui conti di accedere alle informazioni relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate di cui dispongono i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai fini della prestazione del servizio di informazione sui conti, indipendentemente dal fatto che l'utente di servizi di pagamento chieda attivamente tali informazioni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 42 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Limitazione dell'accesso ai conti di pagamento da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto può rifiutare l'accesso a un conto di pagamento a un prestatore di servizi di informazione sui conti o a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento per motivi obiettivamente giustificati e debitamente comprovati. Tali motivi riguardano l'accesso non autorizzato, ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 3, o fraudolento al conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti o di tale prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, compresa la disposizione non autorizzata o fraudolenta di un'operazione di pagamento. In tali casi il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto informa l'utente di servizi di pagamento del rifiuto dell'accesso al conto di pagamento e dei relativi motivi. Tale informazione, ove possibile, è fornita all'utente di servizi di pagamento prima che l'accesso sia rifiutato o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto riferisce immediatamente all'autorità competente l'incidente collegato al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. Le informazioni comprendono gli elementi di dettaglio pertinenti del caso e i motivi che hanno giustificato l'intervento. L'autorità competente valuta il caso e, se necessario, adotta le misure opportune.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 43 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gestione dell'accesso ai dati da parte degli utenti di servizi di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto fornisce all'utente di servizi di pagamento un pannello di gestione, integrato nella sua interfaccia utente, per monitorare e gestire le autorizzazioni rilasciate dall'utente di servizi di pagamento ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per pagamenti multipli o ricorrenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il pannello di gestione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>fornisce all'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nella misura in cui le informazioni sono in possesso del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto,</STRING></STRING> una panoramica di ciascuna autorizzazione in corso rilasciata ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di disposizione di ordine di pagamento, tra cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>il nome del prestatore di servizi di informazione sui conti o del prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stato concesso l'accesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>il conto cliente al quale è stato concesso l'accesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>la finalità dell'autorizzazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>il periodo di validità dell'autorizzazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>le categorie di dati condivisi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le date in cui si è verificato l'accesso ai dati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>consente all'utente di servizi di pagamento di revocare l'accesso ai dati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per tutti i servizi di informazione sui conti o per i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o</STRING></STRING> per un determinato prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG>▐</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consente agli utenti di servizi di pagamento di rinunciare alla condivisione dei dati con terzi in modo generale per tutte le richieste di autorizzazione di accesso ai dati presenti e future;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>comprende un registro delle autorizzazioni di accesso ai dati revocate o scadute, per un periodo di due anni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è coerente con i pannelli di gestione contemplati dal regolamento sull'accesso ai dati finanziari (regolamento FIDA) e consente ai titolari dei dati di gestire le autorizzazioni di accesso ai dati risultanti da tale regolamento e dal presente regolamento attraverso un unico pannello di gestione, su richiesta dell'utente.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE elabora orientamenti per precisare le categorie di dati di cui al paragrafo 2, lettera a), affinché i dati siano resi facilmente comprensibili per i consumatori.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove, a norma del paragrafo 2, lettera b), un utente di servizi di pagamento decida di revocare l'accesso ai dati, il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento interessato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non utilizza più i dati; </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ritira i dati; nonché </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cancella, senza indebito ritardo, tutti i dati ricevuti in seguito all'autorizzazione di accesso ai dati concessa dall'utente di servizi di pagamento. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto garantisce che il pannello di gestione sia facilmente reperibile nella sua interfaccia utente e che le informazioni visualizzate nel pannello di gestione siano chiare, accurate e facilmente comprensibili per l'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e il prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento cui è stata concessa l'autorizzazione cooperano per mettere le informazioni a disposizione dell'utente di servizi di pagamento tramite il pannello di gestione in tempo reale. Ai fini del paragrafo 2▐:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto informa in tempo reale il prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento delle modifiche apportate a un'autorizzazione relativa a tale prestatore da parte di un utente di servizi di pagamento tramite il pannello di gestione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il prestatore di servizi di informazione sui conti o di servizi di disposizione di ordine di pagamento informa in tempo reale il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto di una nuova autorizzazione concessa da un utente di servizi di pagamento in merito a un conto di pagamento fornito da tale prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, indicando tra l'altro:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>lo scopo dell'autorizzazione concessa dall'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in maniera chiara e comprensibile per l'utente</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>il periodo di validità dell'autorizzazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>le categorie di dati interessate.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 44 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ostacoli vietati all'accesso ai dati </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto provvedono affinché la loro interfaccia dedicata non crei ostacoli alla prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e consenta un'esperienza del consumatore semplice e lineare</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>Gli ostacoli vietati comprendono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fra gli altri,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i seguenti</STRING></STRING>:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>impedire ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento o ai prestatori di servizi di informazione sui conti di utilizzare le credenziali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di sicurezza personalizzate</STRING></STRING> rilasciate dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto ai loro utenti di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>imporre agli utenti di servizi di pagamento di inserire manualmente il loro identificativo unico nel dominio del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per poter utilizzare i servizi di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>richiedere verifiche supplementari dell'autorizzazione concessa dagli utenti di servizi di pagamento a un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o a un prestatore di servizi di informazione sui conti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>richiedere registrazioni supplementari da parte dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti per poter accedere al conto di pagamento dell'utente di servizi di pagamento o all'interfaccia dedicata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>imporre, a meno che non sia indispensabile per facilitare lo scambio di informazioni tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti in relazione, in particolare, all'aggiornamento del pannello di gestione di cui all'articolo 43, che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti registrino preventivamente i loro dati di contatto presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>limitare la possibilità per un utente di servizi di pagamento di disporre pagamenti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai soli beneficiari che figurano nell'elenco dei beneficiari del pagatore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>limitare le disposizioni di ordine di pagamento solo da o verso gli identificativi unici nazionali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>imporre che l'autenticazione forte del cliente sia applicata più volte rispetto all'autenticazione forte del cliente richiesta dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto quando l'utente di servizi di pagamento accede direttamente al proprio conto di pagamento o dispone un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>fornire un'interfaccia dedicata che non supporta tutte le procedure di autenticazione messe a disposizione dell'utente di servizi di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>imporre un percorso di informazione sui conti o di disposizione di ordine di pagamento, secondo un approccio di "reindirizzamento" o "disaccoppiato" <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'</STRING></STRING>autenticazione dell'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché imporre</STRING></STRING> ulteriori passaggi o azioni richieste nel percorso dell'utente rispetto alla procedura di autenticazione equivalente offerta agli utenti di servizi di pagamento quando accedono direttamente ai loro conti di pagamento o dispongono un pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>imporre il reindirizzamento automatico dell'utente, nella fase di autenticazione, all'indirizzo della pagina web del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, quando questo sia l'unico metodo supportato dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per effettuare l'autenticazione dell'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>richiedere due autenticazioni forti del cliente in un percorso di "solo servizio di disposizione di ordine di pagamento" in cui il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento trasmette al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto tutte le informazioni necessarie per disporre il pagamento, vale a dire un'autenticazione forte del cliente per la conferma sì/no e una seconda autenticazione forte del cliente per l'ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le misure e gli strumenti utilizzati dai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto in risposta a casi di frode sospetta o al fine di conformarsi al regolamento (UE) 2016/679 non costituiscono ostacoli vietati.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Per le attività relative ai servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai servizi di informazione sui conti, il nome e il numero di conto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o qualsiasi altro identificativo unico</STRING></STRING> del titolare del conto non costituiscono dati sensibili relativi ai pagamenti.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 4</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Diritti e obblighi dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 45 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Utilizzo dell'interfaccia cliente da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di informazione sui conti e i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento accedono ai dati sui conti di pagamento esclusivamente attraverso l'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, salvo nei casi di cui all'articolo 38, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 39.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Laddove un prestatore di servizi di informazione sui conti o un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento acceda ai dati sui conti di pagamento tramite un'interfaccia che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto mette a disposizione dei propri utenti di servizi di pagamento per accedere direttamente al loro conto di pagamento, conformemente all'articolo 38, paragrafi 4 e 5, o se si tratta dell'unica interfaccia accessibile conformemente all'articolo 39, il prestatore di servizi di informazione sui conti o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento agisce sempre come segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>si identifica nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>si affida alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>adotta le misure necessarie per evitare di trattare i dati (inclusi l'accesso ai dati e la loro memorizzazione) per fini diversi dalla prestazione del servizio richiesto dall'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>registra i dati cui accede mediante l'interfaccia gestita dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto per i suoi utenti di servizi di pagamento e fornisce, su richiesta e senza indebiti ritardi, i file di registro all'autorità competente. I file di registro sono cancellati tre anni dopo la loro creazione. I file di registro possono essere conservati più a lungo di tale periodo di conservazione se sono necessari per procedure di monitoraggio già in corso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma solo fintanto che ciò sia strettamente necessario per lo svolgimento di tali procedure</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">▐Articolo 46 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi specifici dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>forniscono ai prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto le stesse informazioni richieste all'utente di servizi di pagamento al momento della disposizione diretta dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>presta servizi unicamente sulla base dell'autorizzazione dell'utente di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 49;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>non detengono in alcun momento i fondi del pagatore connessi alla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>provvedono affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fra cui lo stesso prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento,</STRING></STRING> ad eccezione del pagatore e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate, e siano trasmesse dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento attraverso canali sicuri ed efficienti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>provvedono affinché qualunque altra informazione sull'utente di servizi di pagamento, ottenuta nella prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento, sia fornita esclusivamente al beneficiario e solo su autorizzazione dell'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>ogniqualvolta sia disposto un pagamento, si identificano nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e comunicano in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, il pagatore e il beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>non conservano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non utilizzano</STRING></STRING> dati sensibili relativi ai pagamenti dell'utente di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e non vi hanno accesso</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>non chiedono all'utente di servizi di pagamento dati diversi da quelli necessari a prestare il servizio di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>non trattano i dati personali o non personali (compresi l'accesso ai dati, il loro uso o la loro conservazione) per finalità diverse dalla prestazione del servizio di disposizione di ordine di pagamento, come consentito dall'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>non modificano l'importo, il beneficiario o qualsiasi altro dato dell'operazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 47  </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi specifici e altre disposizioni concernenti i prestatori di servizi di informazione sui conti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di informazione sui conti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>presta servizi unicamente sulla base dell'autorizzazione dell'utente di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 49;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>provvede affinché le credenziali di sicurezza personalizzate dell'utente di servizi di pagamento non siano accessibili ad altre parti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fra cui lo stesso prestatore di servizi di informazione sui conti,</STRING></STRING> ad eccezione dell'utente e dell'emittente delle credenziali di sicurezza personalizzate e affinché, ove tali credenziali siano trasmesse dal prestatore di servizi di informazione sui conti, la trasmissione avvenga attraverso canali sicuri ed efficienti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>per ogni sessione di comunicazione, si identifica nei confronti del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto dell'utente di servizi di pagamento e comunica in maniera sicura con il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto e l'utente di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>accede soltanto alle informazioni sui conti di pagamento designati e sulle operazioni di pagamento a questi associate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>dispone di meccanismi idonei ed efficaci che impediscono l'accesso a informazioni diverse da quelle relative ai conti di pagamento designati e alle operazioni di pagamento associate, in base all'autorizzazione concessa dall'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di informazione sui conti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>non richiede dati sensibili relativi ai pagamenti, collegati ai conti di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>non accede ai dati, non li usa o non li conserva per fini diversi da quelli della prestazione del servizio di informazione sui conti autorizzato dall'utente di servizi di pagamento, conformemente al regolamento (UE) 2016/679.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli articoli seguenti non si applicano ai prestatori di servizi di informazione sui conti: articoli da 4 a 8, articoli 10, 11 e 12, articoli da 14 a 19, articoli da 21 a 29, articoli 50 e 51, articoli da 53 a 79 e articoli 83 e 84.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 5</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Attuazione</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 48 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ruolo delle autorità competenti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto adempiano in qualsiasi momento ai loro obblighi in relazione all'interfaccia dedicata di cui all'articolo 35, paragrafo 1, e che gli ostacoli vietati individuati di cui all'articolo 44 siano immediatamente rimossi dal pertinente prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Qualora si individuino non conformità delle interfacce dedicate con il presente regolamento od ostacoli, anche sulla base delle informazioni trasmesse dai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti, le autorità competenti adottano senza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indebito ritardo</STRING></STRING> le misure di esecuzione necessarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e adeguate</STRING></STRING> e impongono eventuali sanzioni appropriate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e proporzionate</STRING></STRING> o, se del caso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e per motivi debitamente giustificati</STRING></STRING>, concedono diritti di accesso a norma dell'articolo 38, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ove necessario, le autorità competenti adottano senza indugio tutte le misure di esecuzione necessarie per preservare i diritti di accesso dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di servizi di informazione sui conti. Le misure di esecuzione possono comprendere sanzioni adeguate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità competenti assicurano che i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti rispettino in ogni momento i loro obblighi in relazione all'uso delle interfacce di accesso ai dati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti dispongono delle risorse necessarie, in particolare in termini di personale dedicato, al fine di adempiere in qualsiasi momento ai loro compiti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Le autorità competenti cooperano con le autorità di controllo a norma del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Le autorità competenti, di loro iniziativa, tengono riunioni congiunte periodiche con i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti e si adoperano al massimo per garantire che le eventuali questioni derivanti dall'accesso alle interfacce di scambio dei dati tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e i prestatori di servizi di informazione sui conti, così come dal loro utilizzo, siano risolte rapidamente e in modo duraturo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto forniscono alle autorità competenti i dati relativi all'accesso dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento ai conti di pagamento tenuti presso di loro. Le autorità competenti possono inoltre, se del caso, chiedere ai prestatori di servizi di informazione sui conti e ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di fornire tutti i dati pertinenti sulla loro attività. Conformemente ai poteri di cui all'articolo 29, lettera b), all'articolo 31 e all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE coordina tale attività di monitoraggio da parte delle autorità competenti, evitando duplicazioni nella comunicazione dei dati. L'ABE riferisce ogni due anni alla Commissione in merito alle dimensioni e al funzionamento dei mercati dei servizi di informazione sui conti e dei servizi di disposizione di ordine di pagamento nell'Unione. Tali relazioni periodiche possono, se del caso, contenere raccomandazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i dati da fornire alle autorità competenti a norma del paragrafo 7, nonché la metodologia e la periodicità da applicare per la fornitura di tali dati.</PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione detti progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on">CAPO 4</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Autorizzazione di operazioni di pagamento</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 49</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autorizzazione </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento è autorizzata solo se il pagatore ha dato il suo consenso all'esecuzione. Un'operazione di pagamento può essere autorizzata dal pagatore prima o, se concordato dal pagatore e dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto, dopo l'esecuzione della stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'accesso a un conto di pagamento ai fini dei servizi di informazione sui conti o dei servizi di ordine di pagamento da parte dei prestatori di servizi di pagamento è autorizzato solo se l'utente di servizi di pagamento ha dato al prestatore di servizi di informazione sui conti o, rispettivamente, al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento l'autorizzazione ad accedere al conto di pagamento e ai dati pertinenti in tale conto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In mancanza di autorizzazione, un'operazione di pagamento o l'accesso a un conto di pagamento da parte di un prestatore di servizi di informazione sui conti o di un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento sono considerati non autorizzati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto non verificano l'autorizzazione concessa dall'utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di informazione sui conti o al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'autorizzazione di cui ai paragrafi 1 e 2 è espressa nella forma concordata tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento interessato. L'autorizzazione ad eseguire un'operazione di pagamento può anche essere espressa tramite il beneficiario o il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>La procedura per concedere l'autorizzazione è concordata tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>L'utente di servizi di pagamento può<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in qualsiasi momento,</STRING></STRING> revocare▐ l'autorizzazione ad eseguire un'operazione di pagamento o ad accedere a un conto di pagamento ai fini dei servizi di disposizione di ordine di pagamento o dei servizi di informazione sui conti. L'utente di servizi di pagamento può anche revocare l'autorizzazione ad eseguire una serie di operazioni di pagamento, nel qual caso qualsiasi operazione di pagamento successiva alla revoca è considerata non autorizzata.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 50 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Discrepanze tra il nome e l'identificativo unico di un beneficiario in caso di bonifici</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di bonifici, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario verifica gratuitamente, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore, se l'identificativo unico e il nome del beneficiario forniti dal pagatore corrispondono o meno e comunica l'esito di tale verifica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore. Se l'identificativo unico e il nome del beneficiario non corrispondono, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore notifica al pagatore qualsiasi discrepanza rilevata e lo informa della portata di tale discrepanza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento prestano il servizio di cui al paragrafo 1 immediatamente dopo che il pagatore ha fornito al suo prestatore di servizi di pagamento l'identificativo unico e il nome del beneficiario e prima che al pagatore sia offerta la possibilità di autorizzare il bonifico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento assicurano che il rilevamento e la notifica di una discrepanza di cui al paragrafo 1 non impediscano ai pagatori di autorizzare il bonifico in questione. Se il pagatore, dopo essere stato informato di una discrepanza rilevata, autorizza il bonifico e l'operazione è eseguita conformemente all'identificativo unico fornito dal pagatore, l'operazione si considera eseguita correttamente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento assicurano che gli utenti di servizi di pagamento abbiano il diritto di rinunciare all'offerta del servizio di cui al paragrafo 1 e informano i loro utenti di servizi di pagamento dei mezzi per esprimere tale diritto di rinuncia. I prestatori di servizi di pagamento assicurano che gli utenti di servizi di pagamento che hanno inizialmente rinunciato a ricevere il servizio di cui al paragrafo 1 abbiano il diritto di scegliere di ricevere tale servizio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento informano i loro utenti di servizi di pagamento che l'autorizzazione di un'operazione nonostante una discrepanza rilevata e notificata o la rinuncia a ricevere il servizio di cui al paragrafo 1 può comportare il trasferimento dei fondi su un conto di pagamento non detenuto dal beneficiario indicato dal pagatore. I prestatori di servizi di pagamento forniscono tali informazioni contemporaneamente alla notifica di discrepanze o quando l'utente di servizi di pagamento rinuncia a ricevere il servizio di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il servizio di cui al paragrafo 1 è prestato in relazione agli ordini di pagamento impartiti attraverso canali elettronici di disposizione di ordine di pagamento e ordini di pagamento non elettronici che comportano un'interazione in tempo reale tra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Il servizio di verifica della corrispondenza di cui al paragrafo 1 non è richiesto se il pagatore non ha inserito esso stesso l'identificativo unico e il nome del beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Il presente articolo non si applica ai bonifici istantanei denominati in euro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXX (IPR).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 50 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affrontare la discriminazione relativa all'identificativo del conto di pagamento basata sull'ubicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un pagatore effettua un bonifico a un beneficiario titolare di un conto di pagamento interno all'Unione, il pagatore non è tenuto a specificare in quale Stato membro è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se un beneficiario accetta un bonifico o riceve fondi mediante addebito diretto da un pagatore titolare di un conto di pagamento interno all'Unione, il beneficiario non è tenuto a specificare lo Stato membro nel quale è situato tale conto di pagamento, sempre che il conto di pagamento sia raggiungibile. </STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 51 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Limiti e blocco dell'uso dello strumento di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora per dare l'autorizzazione venga utilizzato uno specifico strumento di pagamento, il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del pagatore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">offrono all'utente di servizi di pagamento l'opportunità di fissare</STRING></STRING> limiti di spesa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">equi e proporzionati</STRING></STRING> per le operazioni di pagamento eseguite mediante tale strumento di pagamento. I prestatori di servizi di pagamento non<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> modificano</STRING></STRING> unilateralmente i limiti di spesa concordati con i loro utenti di servizi di pagamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il limite di spesa è fissato per impostazione predefinita a un livello basso ed è specificato nel contratto tra il prestatore di servizi di pagamento e il pagatore.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>▐ Il prestatore di servizi di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">blocca</STRING></STRING> lo strumento di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in caso di rischi</STRING></STRING> obiettivamente giustificati legati alla sicurezza dello strumento di pagamento, al sospetto di un utilizzo non autorizzato o fraudolento dello strumento di pagamento oppure, nel caso di uno strumento di pagamento dotato di una linea di credito, al significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di adempiere ai propri obblighi di pagamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora tale blocco non abbia luogo nonostante sussistano ragionevoli motivi per sospettare una frode, il pagatore non subisce alcuna conseguenza finanziaria, salvo nel caso in cui il pagatore abbia agito in modo fraudolento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In tali casi il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, informa il pagatore del blocco dello strumento di pagamento e dei relativi motivi, ove possibile prima del blocco dello strumento di pagamento o, al più tardi, immediatamente dopo, salvo qualora tale informazione non possa essere fornita per motivi di sicurezza obiettivamente giustificati o sia vietata da altre pertinenti disposizioni di diritto nazionale o dell'Unione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento sblocca lo strumento di pagamento o lo sostituisce con uno nuovo una volta cessati i motivi che hanno determinato il blocco.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 52 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi a carico dell'utente di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento e alle credenziali di sicurezza personalizzate</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>L'utente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>utilizza lo strumento di pagamento conformemente alle condizioni che ne disciplinano l'emissione e l'uso, le quali devono essere obiettive, non discriminatorie e proporzionate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>notifica senza indugio al prestatore di servizi di pagamento, o al soggetto specificato dal prestatore di servizi di pagamento, non appena ne abbia conoscenza, lo smarrimento, il furto, l'appropriazione indebita o l'utilizzo non autorizzato dello strumento di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o delle sue pertinenti credenziali di sicurezza personalizzate</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG>Ai fini della lettera a), non appena riceva uno strumento di pagamento, l'utente di servizi di pagamento adotta tutte le ragionevoli misure per proteggere le credenziali di sicurezza personalizzate dello strumento di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 53</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi a carico del prestatore di servizi di pagamento in relazione agli strumenti di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento che emette lo strumento di pagamento:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>assicura che le credenziali di sicurezza personalizzate siano accessibili solo all'u­tente di servizi di pagamento autorizzato ad utilizzare lo strumento stesso, fatti salvi gli obblighi imposti all'utente di servizi di pagamento di cui all'articolo 52;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si astiene dall'inviare uno strumento di pagamento non richiesto, salvo qualora uno strumento di pagamento già detenuto dall'utente debba essere sostituito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>assicura che siano sempre disponibili mezzi adeguati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui un canale di comu­nicazione gratuito che consenta l'assistenza umana nella lingua ufficiale dello Stato membro ospitante,</STRING></STRING> affinché l'utente di servizi di pagamento possa provvedere alla notifica di cui all'articolo 52, lettera b), o richiedere lo sblocco dello strumento di pagamento ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>fornisce all'utente di servizi di pagamento la possibilità di procedere alla notifica a norma dell'articolo 52, lettera b), a titolo gratuito e imputa solo gli eventuali costi di sostituzione direttamente attribuiti allo strumento di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>impedisce qualsiasi utilizzo dello strumento di pagamento una volta effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 52, lettera b)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizza canali di comunicazione sicuri e, in linea di massima, si astiene dall'inviare link e documenti via e-mail;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>ai fini della lettera c), il prestatore di servizi di pagamento fornisce all'utente di servizi di pagamento, su richiesta di quest'ultimo, i mezzi per provare l'avvenuta notifica nei 18 mesi successivi alla stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento sostiene il rischio dell'invio all'utente di servizi di pagamento di uno strumento di pagamento o delle eventuali relative credenziali di sicurezza personalizzate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non rispetta gli obblighi di cui al presente articolo, il pagatore non si fa carico di alcuna perdita finanziaria che ne deriva, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 54</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Notifica e rettifica di operazioni non autorizzate, autorizzate o non correttamente eseguite </STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento rettifica le operazioni di pagamento non autorizzate, non correttamente eseguite o le operazioni di pagamento autorizzate solo se l'utente di servizi di pagamento informa il prestatore di servizi di pagamento conformemente agli articoli 57 e 59 senza indebito ritardo dopo essere venuto a conoscenza di un'operazione di questo tipo che dà luogo a una rivendicazione, ivi compresi i casi di cui all'articolo 75, e non oltre <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dalla data di addebito.</PARAG><PARAG>I termini per la comunicazione di cui al primo comma non trovano applicazione nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di pagamento conformemente alle disposizioni del titolo II.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se è coinvolto un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, l'utente di servizi di pagamento ottiene la rettifica dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto a norma del paragrafo 1 del presente articolo, fatti salvi l'articolo 56, paragrafo 4, e l'articolo 75, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 55</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prova di autorizzazione ed esecuzione delle operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora l'utente di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che l'operazione di pagamento non è stata correttamente eseguita, spetta al prestatore di servizi di pagamento dimostrare che l'operazione di pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e contabilizzata, e che non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti del servizio fornito dal prestatore di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG>Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, spetta a quest'ultimo dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti legati al servizio di pagamento del quale è incaricato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'utente di servizi di pagamento nega di aver autorizzato un'operazione di pagamento eseguita, l'utilizzo di uno strumento di pagamento registrato dal prestatore di servizi di pagamento, compreso se del caso il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, non è di per sé sufficiente a dimostrare che l'operazione di pagamento sia stata autorizzata dal pagatore né che questi abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto, dolosamente o con negligenza grave, a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52. Il prestatore di servizi di pagamento, compreso, se del caso, il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, fornisce gli elementi di prova che dimostrano la frode o la negligenza grave da parte dell'utente di servizi di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 56 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per le operazioni di pagamento non autorizzate</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 54, nel caso di un'operazione di pagamento non autorizzata il prestatore di servizi di pagamento del pagatore rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, immediatamente e in ogni caso al più tardi entro la fine della giornata operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione non autorizzata o riceve una notifica in merito, a meno che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode e comunichi tali motivi per iscritto alla pertinente autorità nazionale competente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode commessa dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giornate operative successive a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una notifica in merito, compie una delle azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rimborsa al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore ha concluso, dopo ulteriori indagini, che il pagatore non ha commesso alcuna frode;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità nazionale pertinente e al pagatore</STRING></STRING> una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se del caso, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura inoltre che la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non sia successiva alla data di addebito dell'importo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se l'operazione di pagamento è disposta mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa immediatamente, e in ogni caso entro la fine della giornata operativa successiva, l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non autorizzata non avesse avuto luogo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se è responsabile dell'operazione di pagamento non autorizzata, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore, compreso l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata. Conformemente all'articolo 55, paragrafo 1, spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autorizzata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti riguardanti il servizio di pagamento del quale è incaricato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il pagatore può avere diritto a un'ulteriore compensazione finanziaria da parte del prestatore di servizi di pagamento conformemente alla normativa applicabile al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento o, se del caso, al contratto stipulato fra il pagatore e il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 57</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità del prestatore di servizi di pagamento in caso di applicazione non corretta del servizio di verifica della corrispondenza</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il pagatore non sostiene alcuna perdita finanziaria per i bonifici autorizzati se, in violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore non ha notificato al pagatore una discrepanza rilevata tra l'identificativo unico e il nome del beneficiario fornito dal pagatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">14</STRING></STRING> giornate operative successive a quella in cui prende atto di un'operazione di bonifico eseguita nelle circostanze di cui al paragrafo 1 o riceve una notifica in merito, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rimborsa al pagatore l'intero importo del bonifico autorizzato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per iscritto al pagatore </STRING></STRING>una motivazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precisa e motivata </STRING></STRING>del rifiuto del rimborso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dimostra all'autorità competente interessata che non vi è stata alcuna violazione dell'articolo 50, paragrafo 1</STRING></STRING> e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile della violazione dell'articolo 50, paragrafo 1, commessa dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsa al prestatore di servizi di pagamento del pagatore il danno finanziario subito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Spetta al prestatore di servizi di pagamento del pagatore o, nel caso di cui al paragrafo 3, del beneficiario dimostrare che non vi è stata violazione dell'articolo 50, paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se il pagatore ha agito in modo fraudolento o se ha rinunciato a ricevere il servizio di verifica a norma dell'articolo 50, paragrafo 4.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il presente articolo non si applica ai bonifici istantanei denominati in euro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXX (IPR).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 58 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità dei prestatori di servizi tecnici e dei gestori di schemi di pagamento per mancata assistenza nell'applicazione dell'autenticazione forte del cliente</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>I prestatori di servizi tecnici e i gestori di schemi di pagamento che prestano servizi al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore sono responsabili di eventuali danni finanziari <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diretti </STRING></STRING>causati al beneficiario o al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o del pagatore per la mancata prestazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e in proporzione di quest'ultima,</STRING></STRING> nell'ambito del loro rapporto contrattuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e senza superare l'importo dell'opera­zione in oggetto</STRING></STRING>, dei servizi necessari per consentire l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 59 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Frode con furto di identità</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se un utente di servizi di pagamento che è un consumatore è stato manipolato da un terzo che ha finto di essere un dipendente del prestatore di servizi di pagamento del consumatore <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o qualsiasi altro ente pertinente di natura pubblica o privata</STRING></STRING> utilizzando illecitamente il nome o l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono di tale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ente</STRING></STRING> e tale manipolazione ha dato luogo a successive operazioni di pagamento autorizzate fraudolente, il prestatore di servizi di pagamento rimborsa al consumatore l'intero importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta, a condizione che il consumatore abbia tempestivamente segnalato la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro 10 giornate operative successive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al ricevimento di </STRING></STRING>una notifica in merito <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'ope­razione di pagamento autorizzata fraudolenta da parte del consumatore, nonché il rapporto della polizia</STRING></STRING>, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rimborsa al consumatore l'importo dell'operazione di pagamento autorizzata fraudolenta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode o una negligenza grave da parte del consumatore, fornisce <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità nazionale competente </STRING></STRING>una moti­vazione del rifiuto del rimborso e indica al consumatore gli organismi ai quali quest'ultimo può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il paragrafo 1 non si applica se il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o se si rifiuta di collaborare all'indagine del prestatore di servizi di pagamento o di fornire informazioni pertinenti in merito alle circostanze del furto di identità</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Spetta al prestatore di servizi di pagamento del consumatore dimostrare che il consumatore ha agito in modo fraudolento o per negligenza grave.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se informati da un prestatore di servizi di pagamento del verificarsi del tipo di frode di cui al paragrafo 1, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano strettamente con i prestatori di servizi di pagamento e agiscono rapidamente per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identificazione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se non rimuovono i contenuti fraudolenti o illegali, dopo essere stati informati della loro presenza, i prestatori di servizi di comuni­cazione elettronica rimborsano al prestatore di servizi di pagamento l'intero importo dell'operazione di pagamento fraudolenta autorizzata, a condizione che il consuma­tore abbia segnalato senza indugio la frode alla polizia e ne abbia informato il prestatore di servizi di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di comunicazione elettronica dispongono di tutte le misure educative necessarie, tra cui avvertimenti ai loro clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni qualora emergano nuove forme di truffe online, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di comunicazione elettronica forniscono ai loro clienti indica­zioni chiare su come individuare i tentativi fraudolenti e li avvertono in merito alle misure e alle precauzioni necessarie da adottare per evitare di cadere vittime di azioni fraudolente rivolte nei loro confronti. I prestatori di servizi di comunicazione elettronica indicano ai loro clienti la procedura per segnalare le azioni fraudolente e per ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tutti i prestatori coinvolti nella catena delle frodi agiscono rapidamente per garan­tire che siano in atto misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza degli utenti di servizi di pagamento durante le operazioni. I prestatori di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di comunicazione elettronica e i prestatori di servizi delle piattaforme digitali dispongono di tecniche di prevenzione e attenua­zione delle frodi per contrastare le frodi in tutte le loro configurazioni, comprese le frodi che inducono a effettuare pagamenti erroneamente ritenuti come dovuti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento], l'ABE emana orientamenti tecnici conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 relativi al concetto di negligenza grave nel contesto del presente rego­lamento e nel rispetto dei quadri giuridici nazionali in materia.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 60 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità del pagatore per le operazioni di pagamento non autorizzate</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 56, il pagatore può essere obbligato a sopportare, a concorrenza massima di 50 EUR, la perdita relativa ad operazioni di pagamento non autorizzate derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito o rubato o dall'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento.</PARAG><PARAG>Il primo comma non si applica nei casi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo smarrimento, il furto o l'appropriazione indebita di uno strumento di pagamen­to <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di credenziali</STRING></STRING> di sicurezza non potevano essere notati dal pagatore prima di un pagamento, ad eccezione dei casi in cui il pagatore ha agito in modo frau­dolento; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>la perdita è stata causata da atti o omissioni di dipendenti, agenti o succursali di un prestatore di servizi di pagamento o di un'entità a cui sono state esternalizzate le attività.</PARAG><PARAG>Il pagatore sostiene tutte le perdite relative ad operazioni di pagamento non autorizzate se è incorso in tali perdite agendo in modo fraudolento o non adempiendo a uno o più degli obblighi di cui all'articolo 52 dolosamente o con negligenza grave. In tali casi, il massimale di cui al primo comma non si applica.</PARAG><PARAG>Nei casi in cui il pagatore non ha agito in modo fraudolento o non è intenzionalmente inadempiente ai propri obblighi di cui all'articolo 52, le autorità nazionali competenti o i prestatori di servizi di pagamento possono ridurre la responsabilità di cui al presente paragrafo tenendo conto, in particolare, della natura delle credenziali di sicurezza personalizzate e delle specifiche circostanze dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita dello strumento di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è inadempiente all'obbligo di esigere l'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 85, il pagatore non sopporta alcuna perdita finanziaria salvo qualora abbia agito in modo fraudolento. Lo stesso vale quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario applica un'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente. Qualora il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ometta di sviluppare o modificare i sistemi, l'hardware e il software necessari per applicare l'autenticazione forte del cliente, il beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario rimborsa il danno finanziario causato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, se applica un'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente, è responsabile nei confronti del prestatore di servizi di pagamento del pagatore di qualsiasi perdita finanziaria subita da quest'ultimo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Salvo qualora abbia agito in modo fraudolento, il pagatore non sopporta alcuna conseguenza finanziaria derivante dall'uso di uno strumento di pagamento smarrito, rubato o oggetto di appropriazione indebita, intervenuto dopo la notifica ai sensi dell'articolo 52, lettera b).</PARAG><PARAG>Se il prestatore di servizi di pagamento non fornisce strumenti adeguati per la notifica, in qualsiasi momento, dello smarrimento, del furto o dell'appropriazione indebita di uno strumento di pagamento, secondo quanto disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera c), il pagatore non è responsabile delle conseguenze finanziarie derivanti dall'uso dello strumento di pagamento, salvo qualora abbia agito in modo fraudolento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 61 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Operazioni di pagamento il cui importo non sia noto in anticipo</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite nel contesto di un'operazione di pagamento basata su carta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di un'operazione da conto a conto o di un bonifico</STRING></STRING> e l'esatto importo futuro dell'operazione non è noto nel momen­to in cui il pagatore autorizza l'esecuzione dell'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore può bloccare fondi sul conto di pagamento del pagatore solo se quest'ultimo ha autorizzato il blocco di quel preciso importo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'importo dei fondi bloccati dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore è proporzionale all'importo dell'operazione di pagamento che ci si può ragionevolmente aspettare dal pagatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il beneficiario informa il suo prestatore di servizi di pagamento dell'importo esatto dell'operazione di pagamento immediatamente dopo la consegna del servizio o dei beni al pagatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sblocca i fondi bloccati sul conto di pagamento del pagatore immediatamente dopo la ricezione delle informazioni concernenti l'esatto importo dell'operazione di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 62 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rimborsi per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il pagatore ha il diritto al rimborso, da parte del prestatore di servizi di pagamento, di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal pagatore per il tramite di un beneficiario e già eseguita, se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>l'autorizzazione non specifica, quando viene data, l'importo esatto dell'operazio­ne di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'importo dell'operazione di pagamento supera l'importo che il pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi, prendendo in considerazione il precedente profilo di spesa, le condizioni del contratto quadro e le pertinenti circostanze del caso.</PARAG><PARAG>Su richiesta del prestatore di servizi di pagamento, è a carico del pagatore l'onere di dimostrare il rispetto di tali condizioni.</PARAG><PARAG>Il rimborso corrisponde all'intero importo dell'operazione di pagamento eseguita. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.</PARAG><PARAG>Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, oltre al diritto di cui al primo comma del presente paragrafo, per ▐ gli addebiti diretti di cui all'articolo 1 del regolamento (UE) n. 260/2012, il pagatore gode di un diritto incondizionato di rimborso entro i termini di cui all'articolo 63 del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera b), il pagatore non invoca ragioni legate agli eventuali costi di conversione valutaria se è stato applicato il tasso di cambio di riferimento concordato con il suo prestatore di servizi di pagamento, conformemente all'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), e all'articolo 20, lettera c), punto iii).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il pagatore e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare in un contratto quadro che il pagatore non ha diritto al rimborso se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il pagatore ha autorizzato l'esecuzione dell'operazione di pagamento diretta­mente al prestatore di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ove applicabile, le informazioni sulla successiva operazione di pagamento sono state fornite o messe a disposizione del pagatore secondo accordi almeno quattro settimane prima della scadenza dal prestatore di servizi di pagamento o dal beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Per addebiti diretti in valuta diversa dall'euro, i prestatori di servizi di pagamento possono offrire, conformemente ai loro schemi di addebito diretto, diritti di rimborso più favorevoli, a condizione che siano più vantaggiosi per il pagatore.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 63 </STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Richieste di rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il pagatore può richiedere il rimborso di cui all'articolo 62 di un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite durante un periodo di otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro 10 giornate operative dal ricevimento di una richiesta di rimborso, il prestatore di servizi di pagamento compie una delle azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>fornisce una motivazione del rifiuto del rimborso e indica gli organismi ai quali il pagatore può deferire la questione a norma degli articoli 90, 91, 93, 94 e 95 se non accetta i motivi addotti.</PARAG><PARAG>Il diritto del prestatore di servizi di pagamento di rifiutare il rimborso di cui al presente paragrafo, primo comma, non si applica nel caso di cui all'articolo 62, paragrafo 1, quarto comma.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 5</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esecuzione di un'operazione di pagamento</STRING></STRING></STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 1</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Ordini di pagamento e importi trasferiti</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 64 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ricezione degli ordini di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il momento della ricezione di un ordine di pagamento è quello in cui un ordine di pagamento è ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore.</PARAG><PARAG>Non vi è addebito sul conto del pagatore prima della ricezione dell'ordine di pagamento. Se il momento della ricezione non cade in una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.</PARAG><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento può stabilire un termine alla fine della giornata operativa oltre il quale gli ordini di pagamento ricevuti si considerano ricevuti la giornata operativa successiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'utente di servizi di pagamento che impartisce un ordine di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento concordano che l'esecuzione dell'ordine di pagamento sia avviata in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione del prestatore di servizi di pagamento, si considera che il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 69 coincida con il giorno convenuto. Se il giorno convenuto non è una giornata operativa per il prestatore di servizi di pagamento, l'ordine di pagamento ricevuto è considerato ricevuto la giornata operativa successiva.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il presente articolo non si applica ai bonifici istantanei denominati in euro che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento XXX (IPR).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 65 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rifiuto degli ordini di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento, qualora rifiuti di eseguire un ordine di pagamento o di disporre un'operazione di pagamento, notifica all'utente di servizi di pagamento il rifiuto e, se possibile, le relative ragioni e la procedura per correggere eventuali errori materiali che abbiano condotto al rifiuto, salvo se vietato da altre pertinenti disposi­zioni di diritto dell'Unione o nazionale.</PARAG><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento, secondo modalità convenute, fornisce o mette a disposizione la notifica con la massima sollecitudine e, in ogni caso, entro i termini stabiliti in conformità dell'articolo 69. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove il prestatore di servizi di pagamento si rifiuti di eseguire il pagamento se sussistono motivi oggettivi per sospettare che un'operazione di pagamento è fraudolenta a norma dell'articolo 83, paragrafo 1, la notifica tiene conto delle informazioni necessarie all'utente di servizi di pagamento per risolvere l'operazione sospetta.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Il contratto quadro può comprendere la previsione che il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare commissioni ragionevoli per detto rifiuto qualora il rifiuto fosse obiettivamente giustificato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma non in caso di rifiuto dovuto a una sospetta operazione fraudolenta</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui tutte le condizioni stabilite nel contratto quadro del pagatore sono soddisfatte, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore non può rifiutare di dare esecuzione a un'operazione di pagamento autorizzata, indipendentemente dal fatto che l'ordine di pagamento sia impartito dal pagatore, incluso tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, o da un beneficiario o per il suo tramite, salvo se vietato da altre pertinenti disposizioni di diritto dell'Unione o nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ai fini degli articoli 69 e 75 un ordine di pagamento di cui sia stata rifiutata l'esecuzione non è considerato ricevuto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 66 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Irrevocabilità di un ordine di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'utente di servizi di pagamento non può revocare un ordine di pagamento una volta che questo è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, salvo diversa disposizione del presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'operazione di pagamento è disposta da un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento o dal beneficiario o per il suo tramite, il pagatore non revoca l'ordine di pagamento dopo aver autorizzato il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento a disporre l'operazione di pagamento o dopo aver autorizzato il beneficiario a eseguire l'operazione di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nel caso di addebito diretto e fatti salvi i diritti di rimborso, il pagatore può revocare l'ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato per l'addebito dei fondi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Nel caso di cui all'articolo 64, paragrafo 2, l'utente di servizi di pagamento può revocare un ordine di pagamento al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno concordato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Decorsi i termini di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'ordine di pagamento può essere revocato solo se è stato concordato tra l'utente di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento interessati. Nel caso di cui ai paragrafi 2 e 3 è richiesto anche l'accordo del beneficiario. Se convenuto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento interessato può addebitare le spese in caso di revoca.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 67 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Importi trasferiti e importi ricevuti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, il prestatore o i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario ed eventuali intermediari dei prestatori di servizi di pagamento trasferiscono la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e si astengono dal trattenere spese sull'importo trasferito.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento possono concordare che il prestatore di servizi di pagamento interessato trattenga le proprie spese sull'importo trasferito prima di accreditarlo al beneficiario. In tal caso, la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento e le spese sono separate nelle informazioni fornite al beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora dall'importo trasferito siano trattenute spese diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che il beneficiario riceva la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dal pagatore. Nei casi in cui l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario garantisce che la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento sia ricevuta dal beneficiario.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 2</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Tempi di esecuzione e data valuta</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 68 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ambito di applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La presente sezione si applica:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>alle operazioni di pagamento in euro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alle operazioni di pagamento nazionali nella valuta dello Stato membro non appartenente alla zona euro;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>alle operazioni di pagamento che comportano un'unica conversione fra l'euro e la valuta di uno Stato membro non appartenente alla zona euro, a condizione che la conversione di valuta richiesta sia effettuata nello Stato membro della valuta non appartenente alla zona euro e che, nel caso di operazioni di pagamento transfrontaliere, il trasferimento transfrontaliero abbia luogo in euro.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La presente sezione si applica ad altre operazioni di pagamento non contemplate dal paragrafo 1, a meno che non sia stato convenuto diversamente dall'utente di servizi di pagamento e dal prestatore di servizi di pagamento, salvo il caso dell'articolo 73 che non è a disposizione delle parti. Tuttavia, se l'utente di servizi di pagamento e il prestatore di servizi di pagamento convengono un termine più lungo rispetto a quelli di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5</STRING></STRING>, per le operazioni di pagamento nell'Unione tale termine più lungo non può superare cinque giornate operative dal momento della ricezione di cui all'articolo 64.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 69</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Operazioni di pagamento su un conto di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 260/2012, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore garantisce che, dopo il momento della ricezione ai sensi dell'articolo 64, l'importo dell'operazione di pagamento sarà accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva. Tale termine può essere prorogato di un'ulteriore giornata operativa per le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario indica la data valuta e rende disponibile l'importo dell'operazione di pagamento sul conto di pagamento del beneficiario dopo che il prestatore di servizi di pagamento ha ricevuto i fondi, conformemente all'articolo 73.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83, paragrafo 1, costituiscono motivi ragionevoli per sospettare che un'operazione di pagamento sia fraudolenta, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario può rifiutarsi di mettere immediatamente i fondi a disposizione sul conto di pagamento del benefi­ciario. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario chiede chiarimenti, se del caso e senza indebito ritardo, in merito all'operazione di pagamento di cui si sospetta la fraudolenza e, a seconda del risultato, mette i fondi a disposizione o li restituisce al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del paga­tore.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette un ordine di pagamento impartito dal beneficiario o per il suo tramite al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo convenuti tra il beneficiario e il prestatore di servizi di pagamento, in modo da consentire il regolamento, per quanto riguarda l'addebito diretto, alla data di scadenza convenuta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il paragrafo [2 bis] si applica di conse­guenza.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 70</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Mancanza di un conto di pagamento del beneficiario presso il prestatore di servizi di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Se il beneficiario non dispone di un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento che riceve i fondi per il beneficiario mette tali fondi a disposizione del beneficiario entro il termine di cui all'articolo 69, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 71 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Depositi versati su un conto di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Qualora un consumatore versi contanti su un conto di pagamento presso il prestatore di servizi di pagamento nella valuta di tale conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento provvede affinché l'importo sia reso disponibile e sia indicata la data valuta immediatamente dopo la ricezione dei fondi. Qualora l'utente di servizi di pagamento non sia un consumatore, l'importo è reso disponibile ed è indicata la data valuta al più tardi la giornata operativa successiva alla ricezione dei fondi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 72 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Operazioni di pagamento nazionali</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Per le operazioni di pagamento nazionali, gli Stati membri possono prevedere tempi massimi di esecuzione più brevi di quelli previsti dalla presente sezione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le decisioni adottate a norma del presente articolo sono comunicate alla Commissione dagli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 73 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data valuta e disponibilità dei fondi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla giornata operativa in cui l'importo dell'operazione di pagamento è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul proprio conto, qualora da parte del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario si configuri una delle fattispecie seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non vi sia conversione valutaria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>vi sia conversione tra l'euro e la valuta di uno Stato membro o tra le valute di due Stati membri.</PARAG><PARAG>L'obbligo di cui al presente paragrafo si applica anche ai pagamenti gestiti da un unico prestatore di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La data valuta dell'addebito sul conto di pagamento del pagatore non precede il momento in cui l'importo dell'operazione di pagamento viene addebitato su tale conto di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 74 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Identificativi unici inesatti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se un'operazione di pagamento è eseguita conformemente all'identificativo unico, l'operazione di pagamento si ritiene eseguita correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se l'identificativo unico fornito dall'utente di servizi di pagamento è inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non è responsabile, a norma dell'articolo 75, della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario collabora a tali sforzi anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore tutte le informazioni pertinenti per il recupero dei fondi.</PARAG><PARAG>Qualora non sia possibile il recupero dei fondi a norma del primo comma, su richiesta scritta del pagatore il prestatore di servizi di pagamento del pagatore gli fornisce tutte le informazioni che ha a disposizione e che sono pertinenti per il pagatore affinché quest'ultimo possa adire le vie legali per il recupero dei fondi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ove concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente di servizi di pagamento per il recupero. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'addebito è ragionevole e proporzionato ai costi sostenuti.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se l'utente di servizi di pagamento fornisce informazioni ulteriori rispetto alle informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 20, lettera b), punto ii), il prestatore di servizi di pagamento è responsabile solo dell'esecuzione delle operazioni di pagamento conformi all'identificativo unico indicato dall'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se l'identificativo unico fornito dal prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento sono responsabili a norma dell'articolo 76.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 75 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità dei prestatori di servizi di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora un ordine di pagamento sia impartito direttamente dal pagatore, fatti salvi l'articolo 54, l'articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 79, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, a meno che non sia in grado di provare al pagatore e, se del caso, al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento conformemente all'articolo 69, paragrafo 1. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.</PARAG><PARAG>Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore risarcisce immediatamente al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.</PARAG><PARAG>La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.</PARAG><PARAG>Qualora sia responsabile ai sensi del primo comma, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario mette immediatamente l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario e accredita, se del caso, l'importo corrispondente sul conto di pagamento del medesimo.</PARAG><PARAG>La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non deve essere successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento, in conformità dell'articolo 73.</PARAG><PARAG>In caso di esecuzione tardiva di un'operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario provvede affinché, su richiesta del prestatore di servizi di pagamento del pagatore che agisce per conto del pagatore, la data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del beneficiario non sia successiva alla data che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.</PARAG><PARAG>In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è impartito dal pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio e senza addebitare alcuna spesa al pagatore, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento e informa il pagatore del risultato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora un ordine di pagamento sia impartito dal beneficiario o per il suo tramite, fatti salvi l'articolo 54, l'articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 79, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 69, paragrafo 3. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, qualora sia responsabile ai sensi del presente comma, trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore.</PARAG><PARAG>In caso di trasmissione tardiva dell'ordine di pagamento, la data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.</PARAG><PARAG>Fatti salvi l'articolo 54, l'articolo 74, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 79, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario del trattamento dell'operazione di pagamento conformemente agli obblighi stabiliti dall'articolo 73. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, qualora sia responsabile ai sensi del presente comma, assicura che l'importo dell'operazione di pagamento sia a disposizione del beneficiario non appena tale importo è accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario. La data valuta attribuita all'importo di questa operazione sul conto di pagamento del beneficiario non è successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.</PARAG><PARAG>In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile ai sensi del primo e del terzo comma, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore.</PARAG><PARAG>Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, qualora sia responsabile in tal senso, rimborsa al pagatore, se del caso e senza indugio, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento inesatta non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non è successiva alla data di addebito dell'importo.</PARAG><PARAG>L'obbligo di cui al quarto comma non si applica al prestatore di servizi di pagamento del pagatore se questi dimostra che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario ha ricevuto l'importo dell'operazione di pagamento, anche nel caso in cui l'esecuzione del pagamento subisce un lieve ritardo. In tal caso il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario attribuisce all'importo sul conto di pagamento del beneficiario una data valuta non successiva alla data valuta che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta.</PARAG><PARAG>In caso di mancata esecuzione o di esecuzione inesatta di un'operazione di pagamento per la quale l'ordine di pagamento è impartito dal beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario, indipendentemente dalla responsabilità ai sensi del presente paragrafo, si adopera senza indugio e senza addebitare alcuna spesa al pagatore, su richiesta, per rintracciare l'operazione di pagamento e informa il beneficiario del risultato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento sono responsabili nei confronti dei rispettivi utenti di servizi di pagamento di tutte le spese loro imputate e di tutti gli interessi applicati all'utente di servizi di pagamento a seguito della mancata esecuzione o dell'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 76 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Responsabilità in caso di prestazione di servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva delle operazioni di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Se l'ordine di pagamento è impartito dal pagatore o dal beneficiario mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto rimborsa al pagatore, fatti salvi l'articolo 54 e l'articolo 74, paragrafi 2 e 3, l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o non correttamente eseguita e, se del caso, riporta il conto di pagamento addebitato nello stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione di pagamento non correttamente eseguita non avesse avuto luogo.</PARAG><PARAG>Spetta al prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento dimostrare che l'ordine di pagamento è stato ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto del pagatore conformemente all'articolo 64 e che, nell'ambito delle sue competenze, l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e non ha subito le conseguenze di guasti tecnici o altri inconvenienti correlati alla mancata esecuzione o all'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, se è responsabile per la mancata esecuzione o l'esecuzione inesatta o tardiva dell'operazione di pagamento, risarcisce immediatamente il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto su richiesta di quest'ultimo per le perdite subite o gli importi pagati in conseguenza del rimborso al pagatore.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 77</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Compensazione finanziaria ulteriore</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Qualsiasi compensazione finanziaria ulteriore rispetto a quella prevista dalla presente sezione può essere determinata conformemente alla legislazione applicabile al contratto stipulato fra l'utente e il prestatore di servizi di pagamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 78 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto di regresso</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Qualora la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento ai sensi degli articoli 56, 57, 59, 75 e 76 sia attribuibile a un altro prestatore di servizi di pagamento o a un intermediario, tale prestatore di servizi di pagamento o intermediario risarcisce il primo prestatore di servizi di pagamento in caso di perdite subite o di importi versati ai sensi degli articoli 56, 57, 59, 75 e 76. È altresì prevista una compensazione qualora un prestatore di servizi di pagamento non applichi l'autenticazione forte del cliente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ulteriori compensazioni finanziarie possono essere determinate conformemente agli accordi tra i prestatori di servizi di pagamento o gli intermediari e alla legislazione applicabile all'accordo concluso tra di essi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 79 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Circostanze anormali e imprevedibili</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>La responsabilità di cui al capo 4 o 5 non si applica in caso di circostanze esterne a chi le adduce, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non si sarebbero potute evitare nonostante ogni diligenza impiegata o nei casi in cui un prestatore di servizi di pagamento sia vincolato da altri obblighi di legge previsti dal diritto dell'Unione o nazionale.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CAPO 6</STRING></STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Protezione dei dati</STRING></STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 80</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Protezione dei dati</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>I sistemi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento sono autorizzati a trattare categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 nella misura necessaria per la prestazione di servizi di pagamento e per il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento, nell'interesse pubblico del buon funzionamento del mercato interno dei servizi di pagamento, fatte salve adeguate garanzie per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, tra cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>misure tecniche per garantire il rispetto dei principi di limitazione della finalità, minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, come stabilito nel regolamento (UE) 2016/679, tra cui limitazioni tecniche al riutilizzo dei dati e il ricorso a misure all'avanguardia in materia di sicurezza e tutela della vita privata, compresa la pseudonimizzazione o la cifratura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>misure organizzative, tra cui la formazione sul trattamento di categorie particolari di dati, la limitazione dell'accesso a categorie particolari di dati e la registrazione di tale accesso.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on">CAPO 7</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Rischi operativi e di sicurezza e autenticazione</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 81 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gestione dei rischi operativi e di sicurezza</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento istituiscono un quadro di misure di mitigazione e meccanismi di controllo adeguati per gestire i rischi operativi e di sicurezza, relativi ai servizi di pagamento che prestano. Nell'ambito di tale quadro i prestatori di servizi di pagamento stabiliscono e gestiscono procedure efficaci di gestione degli incidenti, anche per quanto concerne l'individuazione e la classificazione degli incidenti operativi e di sicurezza gravi.</PARAG><PARAG>Il primo comma non pregiudica l'applicazione del capo II del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ai soggetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e d), del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i prestatori di servizi di informazione sui conti di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva (UE) (PSD3); e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>gli istituti di pagamento esentati a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) (PSD3).</PARAG><PARAG>I prestatori di servizi di pagamento forniscono all'autorità competente designata a norma della direttiva (UE) XXX (PSD3), su base annua o a intervalli più ravvicinati determinati dall'autorità competente, una valutazione aggiornata e approfondita dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento che essi prestano e dell'adeguatezza delle misure di mitigazione e dei meccanismi di controllo messi in atto per affrontarli.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ABE promuove la cooperazione, compresa la condivisione delle informazioni, nel settore dei rischi operativi e di sicurezza associati ai servizi di pagamento tra le autorità competenti e tra le autorità competenti e la BCE e, se del caso, l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 82 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Segnalazione delle frodi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento forniscono almeno annualmente alle rispettive autorità competenti dati statistici sulle frodi connesse ai diversi mezzi di pagamento. Tali autorità competenti forniscono questi dati in forma aggregata all'ABE e alla BCE.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tra i dati statistici sulle frodi figurano il numero e il valore delle operazioni fraudolente rimborsate. Se il rimborso è stato rifiutato, i prestatori di servizi di pagamento indicano il motivo del rifiuto, ad esempio affermando che il consumatore ha agito in modo fraudolento o con grave negligenza.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE e la BEI pubblicano i dati statistici in forma aggregata almeno una volta all'anno.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ABE, in stretta cooperazione con la BCE, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione sui dati statistici da fornire conformemente al paragrafo 1 in relazione agli obblighi di segnalazione delle frodi di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione che stabiliscono i formulari e modelli standard per la presentazione all'ABE dei dati sulle frodi nei pagamenti da parte delle autorità competenti, come stabilito al paragrafo 1.</PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 83</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Meccanismi di monitoraggio delle operazioni e condivisione dei dati sulle frodi</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento dispongono di meccanismi di monitoraggio delle operazioni che:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>supportano l'applicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">basata sul rischio</STRING></STRING> dell'autenticazione forte del cliente conformemente all'articolo 85;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>esentano dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente sulla base dei criteri di cui all'articolo 85, paragrafo 11, fatte salve condizioni specifiche e limitate in funzione del livello di rischio connesso, dei tipi e dei dettagli dei dati valutati dal prestatore di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche mediante i meccanismi di monitoraggio delle operazioni come indicato al paragrafo 2 del presente articolo</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prevengono</STRING></STRING>, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">individuano e, possibilmente, risolvono</STRING></STRING> le operazioni di pagamen­to potenzialmente fraudolente, comprese le operazioni che coinvolgono servizi di disposizione di ordine di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I meccanismi di monitoraggio delle operazioni sono basati sull'analisi delle operazioni di pagamento precedenti e dell'accesso ai conti di pagamento online<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché sui dati condivisi relativi alle frodi e alle modalità di frode osservate</STRING></STRING>. Il trattamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">include i</STRING></STRING> seguenti dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informazioni sull'utente di servizi di pagamento, comprese le caratteristiche ambientali e comportamentali che sono tipiche dell'utente nelle circostanze di un uso normale delle credenziali di sicurezza personalizzate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>informazioni sul conto di pagamento, compresa la cronologia delle operazioni di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>informazioni sull'operazione, compresi l'importo dell'operazione e l'identificativo unico del beneficiario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>dati di sessione, compreso l'intervallo di indirizzi IP dei dispositivi da cui è avvenuto l'accesso al conto di pagamento.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando i meccanismi di monitoraggio delle operazioni forniscono prove evidenti di sospetta operazione fraudolenta o quando un rapporto di polizia è notificato dall'u­tente al prestatore di servizi di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento hanno il diritto di bloccare l'esecuzione dell'ordine di pagamento o di bloccare e recuperare i relativi fondi. Tali prove si intendono come motivi oggettivamente giustificati relativi alla sicurezza dell'operazione di pagamento e al sospetto di operazioni non autorizzate o fraudolente.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di pagamento dei beneficiari forniscono i dati necessari per le finalità di cui al paragrafo 1 ai prestatori di servizi di pagamento coinvolti nell'ope­razione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>I prestatori di servizi di pagamento non conservano i dati di cui al presente paragrafo più a lungo di quanto necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in ogni caso, non oltre 10 anni dalla </STRING></STRING>cessazione del rapporto con il cliente. I prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché i meccanismi di monitoraggio delle operazioni tengano conto, come minimo, dei fattori di rischio seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>gli elenchi degli elementi di autenticazione compromessi o rubati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'importo di ciascuna operazione di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>gli scenari di frode noti nella prestazione di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i segnali della presenza di malware in una qualsiasi delle sessioni della procedura di autenticazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>se il dispositivo di accesso o il software è fornito dal prestatore di servizi di pagamento, un file di registro dell'utilizzo del dispositivo di accesso o del software fornito all'utente di servizi di pagamento e dell'utilizzo anomalo degli stessi.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di pagamento possono trattare i dati elencati all'articolo 83, paragrafo 2, primo comma, ai fini dell'autenticazione forte del cliente come elemen­to di "inerenza" a norma dell'articolo 3, punto 35).</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>▐ Per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">scambiano informazioni, tra cui</STRING></STRING> l'identificativo unico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il nominativo, il numero di identificazione personale, il numero di organizzazione, il modus operandi e altre informazioni relative alle operazioni </STRING></STRING>di un beneficiario con altri prestatori di servizi di pagamento soggetti agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 5, se il prestatore di servizi di pagamento dispone di prove sufficienti per presumere l'esistenza di un'operazione di pagamento fraudolenta. Si presume che vi siano prove sufficienti per la condivisione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle informazioni uniche</STRING></STRING> quando almeno due diversi utenti di servizi di pagamento che sono clienti dello stesso prestatore di servizi di pagamento hanno comunicato che un identificativo unico di un beneficiario è stato utilizzato per effettuare un bonifico fraudolento. I prestatori di servizi di pagamento non conservano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni ottenute</STRING></STRING> a seguito dello scambio di informazioni di cui al presente paragrafo e al paragrafo 5 per un periodo superiore a quello necessario per le finalità di cui al paragrafo 1, lettera c).</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella misura necessaria per conformarsi al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento, le autorità di contrasto e le autorità pubbliche possono anche scambiare le informazioni di cui al paragrafo 3 con le autorità pubbliche.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli accordi di condivisione delle informazioni definiscono i dettagli della partecipazione e specificano i dettagli degli elementi operativi, compreso l'uso di piattaforme informatiche dedicate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso</STRING></STRING>. Prima di concludere tali accordi, i prestatori di servizi di pagamento effettuano congiuntamente una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2016/679 e, se del caso, procedono alla consultazione preventiva dell'autorità di controllo di cui all'articolo 36 di tale regolamento. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli accordi di condivisione delle informazioni sono conclusi entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regola­mento].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE istituisce una piattaforma informatica dedicata per consentire ai prestatori di servizi di pagamento di scambiare informazioni sugli identificativi univoci frau­dolenti e altre informazioni pertinenti descritte nel presente articolo con altri presta­tori di servizi di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La piattaforma è istituita entro il [12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento notificano alle autorità competenti la propria partecipazione agli accordi di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4</STRING></STRING>, al momento della convalida della loro adesione da parte dei partecipanti all'accordo di condivisione delle informazioni o, se del caso, la cessazione dell'adesione, quando tale cessazione abbia effetto.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se il prestatore di servizi di pagamento non blocca un identificativo univoco che gli è stato segnalato come fraudolento o coinvolto in operazioni comprovatamente frau­dolente, l'utente di servizi di pagamento non si fa carico di alcuna perdita finanziaria che ne deriva.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora la frode nei pagamenti derivi dalla pubblicazione di contenuti fraudolenti online, i prestatori di servizi di pagamento informano senza indebito ritardo i presta­tori di servizi di hosting secondo la procedura di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/2065 [regolamento sui servizi digitali].</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Il trattamento dei dati personali conformemente al paragrafo 4 non comporta la cessazione del rapporto contrattuale con il cliente da parte del prestatore di servizi di pagamento né incide sul suo futuro on-boarding da parte di un altro prestatore di servizi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che un'indagine approfondita sulle frodi condotta dalle auto­rità competenti abbia constatato il coinvolgimento del cliente nell'attività fraudo­lenta</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 84</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Rischi e tendenze in materia di frodi nei pagamenti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento avvertono i loro clienti con tutti i mezzi e i supporti opportuni qualora emergano nuove forme di frode nei pagamenti, tenendo conto delle esigenze dei gruppi di clienti più vulnerabili. I prestatori di servizi di pagamento forniscono ai loro clienti indicazioni chiare su come individuare i tentativi fraudolenti e li avvertono in merito alle misure e alle precauzioni necessarie da adottare per evitare di cadere vittime di azioni fraudolente rivolte nei loro confronti. I prestatori di servizi di pagamento indicano ai loro clienti dove possono segnalare le azioni fraudolente e ottenere rapidamente informazioni relative alle frodi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri stanziano ingenti risorse per investire nell'educazione alle frodi connesse ai pagamenti. Tale educazione può assumere la forma di una campagna mediatica o di lezioni tenute nelle scuole. I prestatori di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano gratuitamente con gli Stati membri nell'ambito di tali attività educative. Gli Stati membri informano il Parlamento europeo e la Commissione in merito alle campagne pianificate.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di pagamento, in collaborazione con i prestatori di servizi di comunicazione elettronica, adottano adeguate misure di prevenzione e solide garanzie tecniche per prevenire i casi in cui i truffatori replicano e abusano del nome, dell'indirizzo postale o del numero di telefono del prestatore di servizi di pagamento per spingere con l'inganno gli utenti di servizi di pagamento a effettuare operazioni fraudolente.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I prestatori di servizi di comunicazione elettronica cooperano con i prestatori di servizi di pagamento per garantire l'adozione di misure organizzative e tecniche adeguate per salvaguardare la sicurezza e la riservatezza delle comunicazioni conformemente alla direttiva 2002/58/CE, anche per quanto riguarda l'identifica­zione della linea chiamante e l'indirizzo di posta elettronica. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento organizzano almeno una volta all'anno programmi di formazione ▌ sui rischi e sulle tendenze in materia di frodi nei pagamenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i dipendenti addetti alla progettazione e manutenzione dei servizi di pagamento e nella loro offerta ai clienti</STRING></STRING> e assicurano che i dipendenti siano adeguatamente formati per assumere i loro compiti e le loro responsabilità conformemente alle pertinenti politiche e procedure di sicurezza volte a mitigare e gestire i rischi di frode nei pagamenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = 18 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 in relazione ai programmi sui rischi di frode nei pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 85 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autenticazione forte del cliente</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento applica l'autenticazione forte del cliente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sulla base della valutazione del rischio effettuata nell'ambito del meccanismo di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83,</STRING></STRING> quando il pagatore:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>accede al suo conto di pagamento online;</PARAG><PARAG>▐</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>impartisce un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento elettronico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>effettua qualsiasi azione, tramite un canale a distanza, che può comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le operazioni di pagamento non disposte dal pagatore ma solo dal beneficiario non sono soggette all'autenticazione forte del cliente nella misura in cui tali operazioni sono disposte senza alcuna interazione o coinvolgimento del pagatore. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali esenzioni si applicano anche ai rimborsi avviati dal beneficiario originario a favore del pagatore.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se il pagatore ha conferito un mandato che autorizza il beneficiario a impartire un ordine di pagamento per un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento tramite un particolare strumento di pagamento emesso per essere utilizzato dal pagatore per impartire ordini di pagamento per le operazioni di pagamento, e se il mandato si basa su un accordo tra il pagatore e il beneficiario per la fornitura di prodotti o servizi, le operazioni di pagamento disposte successivamente dal beneficiario sulla base di tale mandato possono essere qualificate come operazioni disposte dal beneficiario, a condizione che tali operazioni non debbano essere precedute da un'azione specifica del pagatore per far scattare la disposizione di ordine da parte del beneficiario.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le operazioni di pagamento per le quali il beneficiario impartisce ordini di pagamento sulla base del mandato conferito dal pagatore sono soggette alle disposizioni generali che si applicano alle operazioni disposte dal beneficiario di cui agli articoli 61, 62 e 63.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se il mandato del pagatore al beneficiario di impartire ordini di pagamento per le operazioni di cui al paragrafo 3 è fornito tramite un canale a distanza con il coinvolgimento del prestatore di servizi di pagamento, l'istituzione di tale mandato è soggetta all'autenticazione forte del cliente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Per gli addebiti diretti, se il mandato conferito dal pagatore al beneficiario di disporre una o più operazioni di addebito diretto è fornito tramite un canale a distanza con il coinvolgimento diretto di un prestatore di servizi di pagamento nell'istituzione di tale mandato, si applica l'autenticazione forte del cliente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Le operazioni di pagamento per le quali il pagatore impartisce ordini di pagamento con modalità diverse dall'uso di piattaforme o dispositivi elettronici, quali ordini di pagamento su supporto cartaceo, ordini per corrispondenza o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">meccanismi</STRING></STRING> telefonici, non sono soggette all'autenticazione forte del cliente, indipendentemente dal fatto che l'operazione sia eseguita elettronicamente, a condizione che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore provveda ai requisiti e ai controlli di sicurezza in modo da consentire una forma di autenticazione dell'operazione di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diversa dall'autenticazione forte del cliente</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Per la trasmissione a distanza di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), i prestatori di servizi di pagamento applicano l'autenticazione forte del cliente che comprende elementi che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Per la trasmissione di un ordine di pagamento di cui al paragrafo 1, lettera c), tramite un dispositivo del pagatore che utilizza la tecnologia di prossimità per lo scambio di informazioni con l'infrastruttura del beneficiario, la cui autenticazione richiede l'uso di internet sul dispositivo del pagatore, i prestatori di servizi di pagamento applicano un'autenticazione forte del cliente che comprende elementi che collegano in modo dinamico l'operazione a un determinato importo e a un beneficiario specifico o misure di sicurezza armonizzate aventi effetto identico, che garantiscono la riservatezza, l'autenticità e l'integrità dell'importo dell'operazione e del beneficiario in tutte le fasi della disposizione di ordine.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10.</NO.P>Ai fini del paragrafo 1, i prestatori di servizi di pagamento predispongono misure di sicurezza adeguate per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11.</NO.P>Eventuali esenzioni dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente che l'ABE deve elaborare a norma dell'articolo 89 sono basate su uno o più dei criteri seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il livello del rischio connesso al servizio prestato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'importo, la frequenza dell'operazione, o entrambi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il canale di pagamento utilizzato per l'esecuzione dell'operazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se le parti che eseguono l'operazione sono consumatori o pagatori di tipo aziendale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12.</NO.P>I due o più elementi di cui all'articolo 3, punto 35), su cui è basata l'autenticazione forte del cliente non devono necessariamente appartenere a categorie diverse<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'indipendenza degli elementi è sempre</STRING></STRING> pienamente preservata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la procedura di autenticazione garantisce in ogni momento un elevato livello di sicurezza</STRING></STRING>.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'elemento di inerenza dell'autenticazione forte del cliente può includere caratteristiche ambientali e comportamentali quali quelle relative all'ubicazione dell'utente di servizi di pagamento, al momento in cui avviene l'operazione o al dispositivo utilizzato.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 86 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autenticazione forte del cliente per quanto riguarda i servizi di disposizione di ordine di pagamento e di informazione sui conti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'articolo 85, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paragrafi 8 e</STRING></STRING> 9, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti mediante un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento. L'articolo 85, paragrafo 10, si applica anche allorché i pagamenti sono disposti tramite un prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento e le informazioni sono richieste tramite un prestatore di servizi di informazione sui conti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto consentono ai prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento e ai prestatori di servizi di informazione sui conti di fare ricorso alle procedure di autenticazione fornite dal prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto all'utente di servizi di pagamento conformemente all'articolo 85, paragrafi 1 e 10 e, qualora sia coinvolto il prestatore di servizi di disposizione di ordine di pagamento, conformemente all'articolo 85, paragrafi 1, 8, 9, 10 e 11.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 2, quando un prestatore di servizi di informazione sui conti accede alle informazioni sui conti di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto applica l'autenticazione forte del cliente solo per il primo accesso ai dati sui conti di pagamento da parte di un dato prestatore di servizi di informazione sui conti, a meno che il prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto non abbia ragionevoli motivi per sospettare una frode, ma non per il successivo accesso a tale conto di pagamento da parte di tale prestatore di servizi di informazione sui conti.</PARAG><PARAG>▐</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 88 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti di accessibilità relativi all'autenticazione forte del cliente</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi i requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882, i prestatori di servizi di pagamento provvedono affinché tutti i loro clienti, comprese le persone con disabilità, le persone anziane, con scarse competenze digitali e coloro che non hanno accesso a canali o strumenti di pagamento digitali, dispongano almeno di un mezzo, adatto alla loro situazione specifica, che consenta loro di effettuare l'autenticazione forte del cliente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento non subordinano l'esecuzione dell'autenticazione forte del cliente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che deve essere gratuita,</STRING></STRING> all'uso esclusivo di un unico mezzo di autenticazione, né, esplicitamente o implicitamente, al possesso di uno smartphone <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o altro dispositivo intelligente</STRING></STRING>. I prestatori di servizi di pagamento sviluppano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più</STRING></STRING> mezzi per l'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per tener conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle varie situazioni specifiche</STRING></STRING> di tutti i loro clienti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare quelli con disabilità, con scarse competenze digitali, le persone anziane e coloro che non hanno accesso a canali o strumenti di pagamento digitali</STRING></STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 88 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso equo, ragionevole e non discriminatorio ai dispositivi mobili</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2018/1972 consentono ai prestatori di servizi front-end l'interoperabilità effettiva e l'accesso, ai fini dell'interoperabilità, alle caratteristiche tecniche necessarie per conservare e trasferire i dati per gestire le operazioni di pagamento, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e ai prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui al paragrafo 1 non è impedito di adottare le misure strettamente necessarie e proporzionate per garantire che l'interoperabilità non comprometta l'integrità delle componenti hardware e software interessate dall'obbligo di interoperabilità, a condizione che tali misure siano debitamente giustificate.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini dell'applicazione di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie a norma del paragrafo 1, i fabbricanti di apparecchiature originali di dispositivi mobili e i prestatori di servizi di comunicazione elettronica di cui a detto paragrafo pubblicano le condizioni generali di effettiva interoperabilità e accesso.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 89 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Norme tecniche di regolamentazione in materia di autenticazione, comunicazione e meccanismi di monitoraggio delle operazioni</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i requisiti dell'autenticazione forte del cliente di cui all'articolo 85;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le esenzioni dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1, 8 e 9, sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 85, paragrafo 11;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>i requisiti che le misure di sicurezza devono soddisfare conformemente all'articolo 85, paragrafo 10, per tutelare la riservatezza e l'integrità delle credenziali di sicurezza personalizzate degli utenti di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>i requisiti applicabili, conformemente all'articolo 87, agli accordi di esternalizzazione tra i prestatori di servizi di pagamento dei pagatori e i prestatori di servizi tecnici relativi alla fornitura e alla verifica degli elementi dell'autenticazione forte del cliente da parte dei prestatori di servizi tecnici; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel farlo, l'ABE tiene conto degli attuali orientamenti sugli accordi di esternalizzazione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>i requisiti di cui al titolo III, capo 3, per standard aperti di comunicazione comuni e sicuri ai fini dell'identificazione, dell'autenticazione, della notifica e della trasmissione di informazioni, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza, tra i prestatori di servizi di pagamento di radicamento del conto, i prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento, i prestatori di servizi di informazione sui conti, i pagatori, i beneficiari e altri prestatori di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>le disposizioni supplementari in materia di standard aperti di comunicazione sicuri che utilizzano interfacce dedicate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>i requisiti tecnici per i meccanismi di monitoraggio delle operazioni di cui all'articolo 83.</PARAG><PARAG>Ai fini della lettera b), per quanto riguarda l'esenzione dall'applicazione dell'autenticazione forte del cliente per le operazioni di pagamento, sulla base dell'analisi del rischio delle operazioni, i progetti di norme tecniche di regolamentazione specificano, tra l'altro:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>le condizioni che devono essere soddisfatte affinché un'operazione di pagamento elettronico a distanza sia considerata a basso livello di rischio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto dei livelli di frode in ciascuna attività economica</STRING></STRING>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>le metodologie e i modelli per attuare l'analisi del rischio delle operazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>i criteri per il calcolo dei tassi di frode, anche per quanto riguarda la ripartizione dei tassi di frode tra prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di emissione e di convenzionamento o all'interno di prestatori di servizi di pagamento che prestano servizi di emissione e di convenzionamento tramite un unico soggetto giuridico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>gli obblighi dettagliati e proporzionati in materia di comunicazione e audit.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco standardizzato di categorie di informazioni da pubblicare nel pannello di gestione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un elenco esaustivo dei metodi che possono essere utilizzati come identificativo unico;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per l'esclusione delle operazioni di pagamento dal pagatore al beneficiario tramite un agente commerciale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nell'elaborare i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 1, l'ABE tiene conto di quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la necessità di assicurare un livello adeguato di sicurezza per gli utenti di servizi di pagamento e i prestatori di servizi di pagamento mediante l'adozione di requisiti efficaci e basati sul rischio;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la necessità di assicurare la sicurezza dei fondi e dei dati personali degli utenti di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la necessità di garantire e mantenere la concorrenza equa tra tutti i prestatori di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>la necessità di assicurare la neutralità dei modelli tecnologici e commerciali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>la necessità di permettere lo sviluppo di mezzi di pagamento accessibili, innovativi e di facile utilizzo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la necessità di trovare un equilibrio tra il rischio di frode e l'esperienza dei consumatori per quanto riguarda le operazioni di importo limitato;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la diversa situazione e le esigenze specifiche dei consumatori e dei pagatori di tipo aziendale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima di presentare alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene una consultazione aperta con i portatori di interessi pubblici e privati al fine di garantire che nei progetti di norme tecniche di regolamentazione siano presi in considerazione i progressi più recenti in materia di tecnologia e trattamento dei pagamenti, nonché le specificità delle operazioni tra imprese e di quelle tra imprese e pubblica amministrazione. </STRING></STRING></PARAG><PARAG>L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma entro il [OP: inserire la data = un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>A norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE periodicamente riesamina e, se del caso, aggiorna le norme tecniche di regolamentazione tra l'altro per tenere conto dell'innovazione e dei progressi tecnologici, nonché delle disposizioni del capo II del regolamento (UE) 2022/2554 e dei portafogli europei di identità digitale attuati a norma del regolamento (UE) n. 910/2014.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on">CAPO 8</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Procedure di esecuzione, autorità competenti e sanzioni</STRING></STI.GR><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 1</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Procedure per i reclami</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 90 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Reclami</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono procedure che consentono agli utenti di servizi di pagamento e ad altre parti interessate, incluse le associazioni dei consumatori, di presentare reclami alle autorità competenti designate per garantire l'esecuzione del presente regolamento, in relazione a presunte violazioni delle disposizioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare ricorso dinanzi a un tribunale in conformità del diritto processuale nazionale, la risposta dell'autorità competente ai reclami di cui al paragrafo 1 informa il ricorrente dell'esistenza delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) ai sensi dell'articolo 95.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 91</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Autorità competenti e poteri di indagine</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti esercitano i loro poteri per indagare su potenziali violazioni del presente regolamento e imporre sanzioni amministrative e misure amministrative stabilite nei loro quadri giuridici nazionali in conformità del presente regolamento, in uno dei modi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>direttamente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>in collaborazione con altre autorità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>delegando poteri ad altre autorità o organismi, pur mantenendo la responsabilità della sorveglianza sull'autorità o sull'organismo delegato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>rivolgendosi alle competenti autorità giudiziarie.</PARAG><PARAG>Laddove le autorità competenti deleghino l'esercizio dei loro poteri ad altre autorità od organismi conformemente alla lettera c), la delega di potere specifica i compiti delegati, le condizioni alle quali devono essere svolti e le condizioni alle quali la delega di potere può essere revocata. Le autorità o gli organismi ai quali sono delegati i poteri sono organizzati in modo da garantire che siano evitati conflitti di interessi. Le autorità competenti vigilano sull'attività delle autorità o degli organismi ai quali sono delegati i poteri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri designano le autorità competenti chiamate a garantire e a sorvegliare l'effettiva osservanza del presente regolamento. Tali autorità competenti adottano tutte le misure opportune a tale scopo.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti sono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>autorità pubbliche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>organismi riconosciuti dal diritto nazionale o da autorità pubbliche espressamente autorizzate a tal fine dal diritto nazionale, comprese le banche centrali nazionali.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti sono indipendenti dagli enti economici ed evitano conflitti di interessi. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera b), gli istituti di pagamento, gli enti creditizi o gli uffici postali non sono designati come autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alle autorità competenti di cui al paragrafo 2 sono conferiti tutti i poteri di indagine, e risorse commisurate, necessari all'adempimento dei loro compiti.</PARAG><PARAG>Tali poteri comprendono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>nel corso delle procedure di indagine su potenziali violazioni del presente regolamento, il potere di richiedere, tra l'altro, alle seguenti persone fisiche o giuridiche tutte le informazioni necessarie per svolgere tale indagine:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>prestatori di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>prestatori di servizi tecnici e gestori di sistemi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>gestori di ATM che non tiene conti di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>prestatori di servizi di comunicazione elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>persone fisiche appartenenti ai soggetti di cui ai punti i), ii) e iii);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vi)</NO.P>terzi cui i soggetti di cui ai punti i), ii) e iii) hanno esternalizzato funzioni o attività operative;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(vii)</NO.P>agenti e distributori dei soggetti di cui ai punti i), ii) e iii) e le loro succursali stabilite nello Stato membro interessato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il potere di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo ai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), stabiliti o ubicati nello Stato membro dell'autorità competente o che vi prestano servizi, ove necessario per svolgere i compiti delle autorità competenti, compreso il potere di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>chiedere la presentazione di documenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>esaminare i libri e i documenti contabili dei soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), e fare copie o estratti dei suddetti libri e documenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>ottenere spiegazioni scritte o orali dai soggetti di cui alla lettera a), punti da i) a vii), o dai loro rappresentanti o dal loro personale, se del caso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>organizzare audizioni per ascoltare altre persone fisiche che accettano di essere ascoltate allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il potere di effettuare tutte le ispezioni necessarie nei locali commerciali delle persone giuridiche o delle persone fisiche di cui alla lettera a), punti da i) a vii), previa notifica alle autorità competenti interessate.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora il diritto di uno Stato membro preveda sanzioni penali applicabili alle violazioni del presente regolamento a norma dell'articolo 96, paragrafo 2, tale Stato membro dispone delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per consentire alle autorità competenti di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>mettersi in contatto con le autorità giudiziarie competenti al fine di ricevere informazioni specifiche sulle indagini penali relative a presunte violazioni del presente regolamento, sui procedimenti penali avviati in relazione a tali presunte violazioni e sull'esito di tali procedimenti, compresa la sentenza definitiva;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>fornire tali informazioni alle altre autorità competenti e all'ABE per adempiere all'obbligo di cooperazione reciproca e con l'ABE ai fini del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'attuazione e l'esercizio dei poteri di cui al presente articolo sono proporzionati e conformi al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, compresi le garanzie procedurali applicabili e i principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure di indagine e di esecuzione adottate in applicazione del presente regolamento sono adeguate alla natura e al danno complessivo effettivo o potenziale della violazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento] l'ABE emana orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sulle procedure per i reclami, compresi i canali per la presentazione dei reclami, le informazioni richieste ai ricorrenti e la divulgazione dell'analisi aggregata dei reclami di cui all'articolo 90, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 92</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Segreto d'ufficio</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale nazionale, tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità competenti e gli eventuali esperti che agiscono per conto delle autorità competenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto riguarda le informazioni relative alle indagini condotte dalle autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le informazioni scambiate a norma dell'articolo 93 sono soggette all'obbligo del segreto d'ufficio da parte tanto dell'autorità che condivide le informazioni quanto dell'autorità destinataria.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 93 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Giurisdizione e cooperazione delle autorità competenti</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di violazione o di sospetta violazione dei titoli II e III, quale autorità competente è costituita quella dello Stato membro di origine del prestatore di servizi di pagamento, ad eccezione degli agenti o delle succursali che operano in regime di libero stabilimento, le cui autorità competenti sono quelle dello Stato membro ospitante.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In caso di violazione o di sospetta violazione dei titoli II e III da parte dei prestatori di servizi tecnici, dei gestori di sistemi di pagamento, dei gestori di ATM che non tengono conti di pagamento, dei prestatori di servizi di comunicazione elettronica o di loro agenti o succursali, quale autorità competente è costituita quella dello Stato membro in cui è prestato il servizio in questione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'esercizio dei loro poteri di indagine e sanzionatori, anche nei casi transfrontalieri, le autorità competenti cooperano tra loro e con altre autorità di qualsiasi settore interessato, a seconda dei casi e in conformità del diritto nazionale e dell'Unione, scambiandosi reciprocamente informazioni e garantendo l'assistenza reciproca alle altre autorità competenti interessate secondo quanto necessario per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità di altri settori interessati di cui al paragrafo 3 cooperano con le autorità competenti per l'applicazione efficace delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative.</PARAG></ARTICLE></GR.ART></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TISECTION"><STRING BOLD="on">Sezione 2</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Procedure di risoluzione delle controversie e sanzioni</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 94 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Risoluzione delle controversie</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento predispongono e applicano procedure adeguate ed efficaci per la risoluzione dei reclami degli utenti di servizi di pagamento aventi ad oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III. Le autorità competenti sorvegliano l'esecuzione di tali procedure.</PARAG><PARAG>Tali procedure si applicano in ogni Stato membro in cui il prestatore di servizi di pagamento offre i servizi di pagamento e sono disponibili in una lingua ufficiale dello Stato membro pertinente o in un'altra lingua, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I prestatori di servizi di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rispondono</STRING></STRING> ai reclami degli utenti di servizi di pagamento su supporto cartaceo o, se concordato tra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento, su altro supporto durevole. La risposta affronta tutte le questioni sollevate entro un termine adeguato e al più tardi entro 15 giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, il prestatore di servizi di pagamento, se non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, invia una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.</PARAG><PARAG>Gli Stati membri possono introdurre o mantenere norme in materia di procedure per la risoluzione delle controversie più vantaggiose per l'utente di servizi di pagamento rispetto a quella di cui al primo comma. In tal caso si applicano tali norme.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il prestatore di servizi di pagamento comunica all'utente di servizi di pagamento almeno un organismo di risoluzione alternativa delle controversie competente a redimere le controversie aventi come oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'informazione di cui al paragrafo 3 è indicata in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del prestatore di servizi di pagamento e sulla rispettiva applicazione mobile, se esistenti, presso le succursali e nelle condizioni generali del contratto fra il prestatore di servizi di pagamento e l'utente di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento precisa come ottenere maggiori informazioni sull'organismo di risoluzione alternativa delle controversie pertinente e sulle condizioni per tale ricorso.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 95 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Procedure di risoluzione alternativa delle controversie</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono, in conformità della pertinente normativa nazionale e dell'Unione secondo i requisiti di qualità stabiliti nella direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori) (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 63).</FIELD></FOOTNOTE>, procedure di risoluzione alternativa delle controversie adeguate, indipendenti, imparziali, trasparenti ed efficaci per la risoluzione delle controversie tra gli utenti e i prestatori di servizi di pagamento, aventi ad oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III; per tali procedure si può ricorrere, se del caso, ad organismi competenti esistenti. Le procedure di risoluzione alternativa delle controversie si applicano ai prestatori di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La partecipazione dei prestatori di servizi di pagamento alle procedure di risoluzione alternativa delle controversie per i consumatori è obbligatoria a meno che lo Stato membro non dimostri alla Commissione che altri meccanismi sono ugualmente efficaci.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I soggetti di cui al paragrafo 1 del presente articolo collaborano efficacemente per la risoluzione delle controversie transfrontaliere aventi come oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri designano un'autorità competente per accreditare, monitorare e pubblicare il livello di qualità dell'organismo o degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie sul loro territorio per la risoluzione delle controversie aventi come oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III, in linea con l'articolo 18 della direttiva 2013/11/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 notificano alla Commissione l'organismo o gli organismi di risoluzione alternativa delle controversie nei loro territori per la risoluzione delle controversie aventi come oggetto diritti e obblighi di cui ai titoli II e III, in linea con l'articolo 20 della direttiva 2013/11/UE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione pubblica un elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie che le sono notificati a norma del paragrafo 4 e lo aggiorna qualora siano comunicate modifiche.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 96</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanzioni amministrative e misure amministrative</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti designate a norma della direttiva (UE) XXX (PSD3), conformemente al titolo II, capo 1, sezione 3, di tale direttiva e il diritto degli Stati membri di stabilire sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento e ne assicurano l'attuazione. Le sanzioni amministrative e le misure amministrative sono effettive, proporzionate e dissuasive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative e misure amministrative applicabili alle violazioni del presente regolamento che sono soggette a sanzioni a norma del diritto penale nazionale. In tal caso, gli Stati membri notificano alla Commissione le pertinenti disposizioni di diritto penale e le eventuali successive modifiche a norma dell'articolo 103.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Qualora le norme nazionali di cui al paragrafo 1 si applichino ai prestatori di servizi di pagamento e ad altre persone giuridiche, in caso di violazioni e fatte salve le condizioni stabilite dal diritto nazionale, le sanzioni amministrative e le misure amministrative si applicano ai membri dell'organo di direzione di tali prestatori di servizi di pagamento e persone giuridiche nonché ad altre persone fisiche ritenute responsabili di una violazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri possono stabilire norme, conformemente al loro diritto nazionale, che consentano alle loro autorità competenti di chiudere un'indagine relativa a una presunta violazione del presente regolamento, a seguito di un accordo transattivo o di una procedura di esecuzione accelerata.</PARAG><PARAG>Il conferimento alle autorità competenti del potere di risolvere o avviare procedure di esecuzione accelerate lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri a norma del paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 97 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sanzioni amministrative e altre misure amministrative per violazioni specifiche</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo l'articolo 96, paragrafo 2, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali stabiliscono le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative di cui al paragrafo 2 del presente articolo per la violazione o l'elusione delle disposizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>le norme in materia di accesso ai conti tenuti presso un ente creditizio di cui all'articolo 32;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le norme di accesso sicuro ai dati da parte del prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto o dei prestatori di servizi di informazione sui conti e dei prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di cui al titolo III, capo 3, fatto salvo l'articolo 45;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'obbligo di organizzare o attuare meccanismi di prevenzione delle frodi, compresa l'autenticazione forte del cliente di cui agli articoli 85, 86 e 87;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'obbligo di rispettare le prescrizioni in materia di trasparenza sulle commissioni applicate dai gestori di ATM o da altri distributori di contante, conformemente all'articolo 20, lettera c), punto ii);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>l'obbligo incombente ai prestatori di servizi di pagamento di rispettare il periodo per la compensazione degli utenti di servizi di pagamento di cui all'articolo 56, paragrafo 2, all'articolo 57, paragrafo 2, e all'articolo 59, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e le misure amministrative applicabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono effettive, proporzionate e dissuasive e </STRING></STRING>comprendono quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>sanzioni amministrative pecuniarie:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>in caso di persone giuridiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7,5</STRING></STRING> % del fatturato totale annuo quale definito al paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>in caso di persone fisiche, una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 750 000</STRING></STRING> EUR o, negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, al corrispondente valore in valuta nazionale alla data di entrata in vigore del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iii)</NO.P>una sanzione amministrativa pecuniaria massima di importo pari ad almeno il doppio dell'importo dei profitti derivanti dalla violazione, qualora tale profitto possa essere determinato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica o giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>un'ingiunzione che imponga alla persona fisica o giuridica responsabile della violazione di porre fine al comportamento illecito e di astenersi dal ripeterlo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'interdizione temporanea, nei confronti di un membro dell'organo di direzione della persona giuridica o di altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, di esercitare funzioni di gestione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il fatturato totale annuo di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), del presente articolo e all'articolo 98, paragrafo 1, del presente regolamento è pari ai ricavi netti delle vendite e delle prestazioni quali definiti all'articolo 2, punto 5), della direttiva 2013/34/UE risultanti dai bilanci annuali disponibili per l'ultima data di chiusura del bilancio, di cui sono responsabili i membri degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza della persona giuridica.</PARAG><PARAG>Se la persona giuridica è un'impresa madre o una filiazione di un'impresa madre tenuta a redigere il bilancio consolidato conformemente all'articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, il fatturato totale annuo pertinente è il fatturato netto o i ricavi da determinare conformemente ai principi contabili pertinenti, secondo il bilancio consolidato dell'impresa capogruppo disponibile per l'ultima data di chiusura del bilancio, di cui sono responsabili i membri dell'organo di amministrazione, di direzione e di vigilanza dell'impresa capogruppo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri possono autorizzare le autorità competenti, conformemente al diritto nazionale, a imporre altri tipi di sanzioni e possono conferire loro altri tipi di poteri sanzionatori oltre a quelli di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all'articolo 98 sui pagamenti di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 98 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti hanno il diritto di imporre sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento a persone fisiche o giuridiche in caso di inosservanza di qualsiasi decisione, ingiunzione, misura provvisoria, richiesta, obbligo o altra misura adottata a norma del presente regolamento.</PARAG><PARAG>La sanzione per la reiterazione dell'inadempimento di cui al primo comma è effettiva e proporzionata e consiste in un importo giornaliero da versare fino al ripristino della conformità. Tali sanzioni sono imposte per un periodo non superiore a sei mesi a decorrere dalla data indicata nella decisione che le impone.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti hanno il diritto di imporre sanzioni massime per la reiterazione dell'inadempimento di importo pari ad almeno:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il 3 % del fatturato medio giornaliero nel caso di una persona giuridica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>30 000 EUR nel caso di una persona fisica.</PARAG><PARAG>Il fatturato medio giornaliero è pari al fatturato totale annuo totale di cui all'articolo 97, paragrafo 3, diviso per 365.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri possono prevedere sanzioni pecuniarie per la reiterazione dell'inadempimento superiori a quelle di cui al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 99 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elementi da prendere in considerazione nel determinare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative o altre misure amministrative, le autorità competenti tengono conto di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti per l'applicazione di sanzioni proporzionate, tra cui:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la gravità e la durata della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, quale risulta, tra l'altro, dal fatturato totale annuo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica responsabile della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'entità degli utili realizzati e delle perdite evitate da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione, nella misura in cui possano essere determinati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>le perdite subite da terzi a causa della violazione, nella misura in cui possano essere determinate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>l'onere derivante per la persona fisica o giuridica responsabile della violazione dalla duplicazione di procedimenti e sanzioni penali e amministrativi per la stessa condotta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>l'impatto della violazione sugli interessi dei consumatori e degli altri utenti di servizi di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>le effettive o potenziali conseguenze sistemiche della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>la complicità o la partecipazione di più persone fisiche o giuridiche alla violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(j)</NO.P>precedenti violazioni commesse dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(k)</NO.P>il livello di cooperazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(l)</NO.P>qualsiasi azione o misura correttiva intrapresa dalla persona fisica o giuridica responsabile della violazione per impedirne la reiterazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità competenti che si avvalgono di accordi transattivi o di procedure di esecuzione accelerate a norma dell'articolo 96, paragrafo 4, adattano le pertinenti sanzioni amministrative e misure amministrative di cui agli articoli 96, 97 e 98 al caso in questione per garantirne la proporzionalità.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 100 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritto di ricorso</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le decisioni adottate dalle autorità competenti a norma del presente regolamento possono essere impugnate dinanzi ai giudici.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il paragrafo 1 si applica anche in caso di omissione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 101</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle misure amministrative</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti pubblicano sul loro sito web tutte le decisioni che impongono sanzioni amministrative o misure amministrative nei confronti di persone fisiche e giuridiche per violazioni del presente regolamento e, se del caso, tutti gli accordi transattivi. La pubblicazione comprende una breve descrizione della violazione, la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa imposta o, se del caso, una dichiarazione sull'accordo transattivo. L'identità della persona fisica oggetto della decisione che impone una sanzione amministrativa o una misura amministrativa non è pubblicata.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti pubblicano la decisione e la dichiarazione di cui al primo comma immediatamente dopo che la persona fisica o giuridica oggetto della decisione ha ricevuto notifica della stessa oppure dopo la firma dell'accordo transattivo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga al paragrafo 1, se ritiene necessaria la pubblicazione dell'identità o di altri dati personali delle persone fisiche per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, anche nel caso di una dichiarazione pubblica di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera b), o di un'interdizione temporanea di cui all'articolo 97, paragrafo 2, lettera d), l'autorità nazionale competente può pubblicare anche l'identità delle persone o i dati personali, purché provveda a giustificare tale decisione e a condizione che la pubblicazione sia limitata ai dati personali strettamente necessari per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o per garantire l'applicazione efficace del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Se la decisione che impone una sanzione amministrativa o un'altra misura amministrativa è soggetta a ricorso dinanzi alla pertinente autorità giudiziaria o di altro tipo, le autorità competenti pubblicano senza indugio sul loro sito web ufficiale anche le informazioni sul ricorso e qualsiasi informazione successiva sull'esito di tale ricorso per quanto riguarda le persone giuridiche. Se la decisione impugnata riguarda una persona fisica e la deroga di cui al paragrafo 2 non è applicata, le autorità competenti pubblicano le informazioni sul ricorso solo in una versione resa anonima.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul loro sito web ufficiale per un periodo massimo di cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono conservati sul sito web ufficiale dell'autorità competente solo se da un riesame annuale si constati il perdurare della necessità di pubblicare tali dati per tutelare la stabilità dei mercati finanziari o garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, e in ogni caso per non più di cinque anni.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 102 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Monitoraggio dei procedimenti, delle sanzioni e delle misure</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti segnalano periodicamente all'ABE, in modo anonimo e in formato aggregato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i procedimenti amministrativi formali avviati, sospesi o chiusi che portano all'imposizione di sanzioni amministrative o misure amministrative;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>le sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento imposte a norma dell'articolo 98 per violazioni in corso del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>se del caso, gli accordi transattivi e le procedure di esecuzione accelerate e il loro esito, indipendentemente dalla loro pubblicazione, a norma dell'articolo 96, paragrafo 4;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>i procedimenti penali sfociati in una condanna e le relative sanzioni comunicate dalle autorità giudiziarie a norma dell'articolo 91, paragrafo 4, lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>eventuali ricorsi contro le decisioni di imporre sanzioni penali o amministrative o misure amministrative e l'esito di tali ricorsi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Quando rende pubblica una sanzione amministrativa o una misura amministrativa, l'autorità competente la comunica contemporaneamente all'ABE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni due anni, l'ABE presenta alla Commissione una relazione sull'applicazione delle sanzioni da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 103</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Notifica di provvedimenti di attuazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente al presente capo, comprese le pertinenti disposizioni di diritto penale, entro il [OP: inserire la data = la data di entrata in vigore del presente regolamento]. Gli Stati membri notificano alla Commissione ogni successiva modifica senza indebito ritardo.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE"><STRING BOLD="on">CAPO 9</STRING></TI><STI.GR><STRING BOLD="on">Poteri di intervento dell'ABE sui prodotti</STRING></STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 104 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poteri di intervento temporaneo dell'ABE</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1093/2010, l'ABE, qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, può proibire o limitare temporaneamente nell'Unione un determinato tipo o una caratteristica specifica di un servizio o strumento di pagamento o di un servizio o strumento di moneta elettronica. Il divieto o la restrizione possono applicarsi soltanto in determinate circostanze, o essere soggetti a deroghe, specificate dall'ABE.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'ABE adotta una decisione a norma del paragrafo 1 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'azione proposta riguarda un numero significativo di utenti di servizi di pagamento o di utenti di servizi di moneta elettronica o affronta una minaccia al regolare funzionamento dei mercati dei pagamenti o della moneta elettronica e all'integrità di tali mercati o alla stabilità dell'insieme o di una parte di tali mercati nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>gli obblighi normativi previsti dal diritto dell'Unione applicabili al pertinente servizio di pagamento o servizio di moneta elettronica non affrontano la minaccia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>un'autorità competente o le autorità competenti non hanno adottato misure per affrontare la minaccia o le misure adottate non affrontano la minaccia in maniera adeguata.</PARAG><PARAG>Se sono soddisfatte le condizioni di cui al primo comma, l'ABE può imporre a titolo precauzionale il divieto o la restrizione di cui al paragrafo 1 prima che un servizio di pagamento o un servizio di moneta elettronica sia offerto o distribuito agli utenti di servizi di pagamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quando interviene a norma del presente articolo, l'ABE assicura quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>la misura non ha effetti negativi sproporzionati rispetto ai benefici sull'efficienza del mercato dei pagamenti o del mercato dei servizi di moneta elettronica o sui servizi di pagamento o sui prestatori di servizi di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>la misura non crea un rischio di arbitraggio normativo; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>la misura è stata adottata previa consultazione della pertinente autorità nazionale competente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima di decidere di adottare una misura ai sensi del presente articolo, l'ABE comunica alle autorità competenti la misura proposta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>L'ABE pubblica sul suo sito internet l'avviso relativo alla decisione di adottare una misura ai sensi del presente articolo. L'avviso precisa i dettagli del divieto o della restrizione e specifica un termine, successivo alla pubblicazione dell'avviso, a decorrere dal quale le misure entreranno in vigore, garantendo nel contempo che gli avvisi relativi a tali decisioni riguardanti persone fisiche siano pubblicati solo in forma anonima. Il divieto o la restrizione si applicano unicamente agli atti compiuti dopo l'entrata in vigore delle misure.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'ABE riesamina il divieto o la restrizione imposti ai sensi del paragrafo 1 a intervalli appropriati e almeno ogni tre mesi. Il divieto o la restrizione scadono se non sono rinnovati dopo i suddetti tre mesi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Una misura adottata dall'ABE a norma del presente articolo prevale su qualsiasi misura precedentemente adottata da un'autorità competente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 106 per specificare i criteri e i fattori di cui l'ABE deve tenere conto nel determinare se esiste un numero significativo di utenti di servizi di pagamento o di utenti di servizi di moneta elettronica o una minaccia al regolare funzionamento dei mercati dei servizi di pagamento o dei servizi di moneta elettronica e all'integrità di tali mercati o alla stabilità dell'insieme o di una parte di tali mercati nell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera a).</PARAG><PARAG>Tali criteri e fattori comprendono:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il grado di complessità di un servizio o strumento di pagamento o di un servizio o strumento di moneta elettronica e il rapporto con il tipo di utenti, compresi i consumatori, a cui sono offerti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il grado di rischiosità, per i consumatori, di un servizio o strumento di pagamento o di un servizio o strumento di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il possibile utilizzo del servizio o strumento di pagamento o del servizio o strumento di moneta elettronica da parte di truffatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'entità o il livello di diffusione del servizio o strumento di pagamento o del servizio o strumento di moneta elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>il grado di innovazione di un servizio o strumento di pagamento o di un servizio o strumento di moneta elettronica.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on">TITOLO IV</STRING></TI><STI.GR>ATTI DELEGATI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 105 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Atti delegati</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 106, al fine di modificare il presente regolamento aggiornando gli importi di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING>, paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 106 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Esercizio della delega</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 105 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di poteri di cui all'articolo 105 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati dagli Stati membri nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 105 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TITITRE"><STRING BOLD="on">TITOLO V</STRING></TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 107 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Diritti di rimborso più favorevoli e misure di prevenzione delle frodi più rigorose</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri o i prestatori di servizi di pagamento possono concedere agli utenti di servizi di pagamento diritti di rimborso più favorevoli in relazione ai bonifici autorizzati di cui agli articoli 57 e 59 e prevedere misure di prevenzione delle frodi più rigorose che vanno al di là di quelle di cui all'articolo 83, paragrafo 1, e all'articolo 84.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = data di entrata in vigore del presente regolamento] gli Stati membri notificano alla Commissione le disposizioni adottate a norma del paragrafo 1. Essi notificano senza indugio ogni successiva modifica alla Commissione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 108 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Clausola di riesame</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e l'impatto del presente regolamento, riguardante in particolare:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>l'adeguatezza e l'impatto sulla concorrenza e sulla diffusione dei servizi bancari aperti delle norme sull'accesso ai dati sui conti di pagamento relative all'attività dei servizi di informazione sui conti e dei servizi di disposizione di ordine di pagamento, in particolare delle norme sulle interfacce dedicate e delle rispettive deroghe di cui agli articoli 38 e 39;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>l'impatto delle norme sull'assenza di accordi contrattuali obbligatori e sulla compensazione per l'accesso alle interfacce di cui all'articolo 34 da parte dei prestatori di servizi di informazione sui conti e di disposizione di ordine di pagamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>l'adeguatezza e l'impatto delle norme sulle spese, comprese le norme sulle maggiorazioni di cui all'articolo 28;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>l'adeguatezza e l'impatto delle norme in materia di prevenzione delle frodi e di ricorso nei casi di frode sia sulle operazioni non autorizzate che su quelle autorizzate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero e l'ammontare delle misure e delle sanzioni amministrative imposte conformemente al presente regolamento o in relazione a esso, categorizzati per Stato membro;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la qualità della cooperazione tra le autorità nazionali competenti e l'ABE;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i tipi e le tendenze dei comportamenti fraudolenti, nonché le stime e le proporzioni del danno finanziario che il comportamento rappresenta sul mercato, quantificate dagli Stati membri.</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il [OP: inserire la data = tre anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, alla BCE e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'ambito di applicazione del presente regolamento, in particolare per quanto riguarda i sistemi di pagamento, gli schemi di pagamento e i prestatori di servizi tecnici. Se del caso, la Commissione presenta una proposta legislativa unitamente alla relazione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 109 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 1093/2010</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 1093/2010 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>all'articolo 1, paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"L'Autorità opera nel quadro dei poteri conferiti dal presente regolamento e nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/87/CE, della direttiva 2008/48/CE (<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>), della direttiva 2009/110/CE, del regolamento (UE) n. 575/2013 (<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>), della direttiva 2013/36/UE (<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>), della direttiva 2014/49/UE (<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>), della direttiva 2014/92/UE (<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>), della direttiva (UE) [...] (PSD3), del regolamento (UE) [...] (PSR) del Parlamento europeo e del Consiglio e, nella misura in cui tali atti si applicano agli enti creditizi e agli istituti finanziari e alle relative autorità di vigilanza competenti, delle parti pertinenti della direttiva 2002/65/CE, compresi le direttive, i regolamenti e le decisioni basati sui predetti atti, e di ogni altro atto giuridicamente vincolante dell'Unione che attribuisca compiti all'Autorità.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>all'articolo 4, il punto 2) è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il punto i) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"le autorità competenti o le autorità di vigilanza che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti settoriali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, compresa la Banca centrale europea relativamente ai compiti ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i punti iii), vi), vii) e viii) sono soppressi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 110</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifica del regolamento (UE) 2017/2394</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Nell'allegato del regolamento (UE) 2017/2394 è aggiunto il punto seguente:<CITATION><P>"29. Regolamento (UE) xxxx del Parlamento europeo e del Consiglio, del xxxx, relativo ai servizi di pagamento nel mercato interno e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 111</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tavola di concordanza</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>I riferimenti alla direttiva (UE) 2015/2366 e alla direttiva 2009/110/CE si intendono fatti alla direttiva (UE) (PSD3) o al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 112 </STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">21</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Gli articoli 50 e 57 si applicano tuttavia a decorrere dal [OP: inserire la data = <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">27</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO I</STRING></STRING></TI><P>SERVIZI DI PAGAMENTO</P><P>(di cui all'articolo 3, punto 3))</P><P><NO.P>(1)</NO.P>Servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento e/o di prelevare contante da un conto di pagamento.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>Esecuzione di operazioni di pagamento, incluso il trasferimento di fondi da o su un conto di pagamento, anche quando i fondi rientrano in una linea di credito presso il prestatore di servizi di pagamento dell'utente o presso un altro prestatore di servizi di pagamento.</P><P><NO.P>(3)</NO.P>Emissione di strumenti di pagamento.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>Convenzionamento di operazioni di pagamento.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>Rimessa di denaro.</P><P><NO.P>(6)</NO.P>Servizi di disposizione di ordine di pagamento.</P><P><NO.P>(7)</NO.P>Servizi di informazione sui conti.</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO II</STRING></STRING></TI><P>SERVIZI DI MONETA ELETTRONICA</P><P>(di cui all'articolo 3, punto 52))</P><P>Emissione di moneta elettronica, amministrazione di conti di pagamento su cui sono memorizzate unità di moneta elettronica e trasferimento di unità di moneta elettronica.</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO III</STRING></STRING></TI><P>TAVOLA DI CONCORDANZA</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="29.4*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="26.94*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="19.4*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="24.26*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on">DIRETTIVA (UE) </STRING>2015/2366</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">DIRECTIVE </STRING>2009/110/EC</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on">DIRETTIVA XXX (PSD3)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on">REGOLAMENTO XXX (regolamento sui servizi di pagamento)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera e)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 1, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 1, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 1, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 1, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera e)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera g)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera f)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera h)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera g)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera i)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera h)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera j)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera k)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera j)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera l)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera k)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera m)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera l)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera n)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera m)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera o)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 2, paragrafo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4:</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2:</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 2:</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 3:</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti da 1) a 3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti da 1) a 3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 1) a 3)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 4)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 5)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 6)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti 6) e 7)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 6)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 8)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 7)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 7)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 9)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 8)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 10)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti da 8) a 13)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti da 9) a 14)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 11) a 16)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 17)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 14)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 15)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 18)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti 15) e 16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti 17) e 18)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti 20) e 21)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 17)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 19)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti 18) e 19)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti 19) e 20)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti 22) e 23)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 20)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 21)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 24)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 21)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 25)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 22)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 22)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 26)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti 23) e 24)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti 27) e 28)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 29)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 25)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 23)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 30)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti da 26) a 30)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 31) a 35)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 24)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 36)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 31)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 37)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 32)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 25)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 38)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti da 33) a 36)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 39) a 42)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 37)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 26)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 43)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 27)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti da 38) a 40)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti da 28) a 30)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 44) a 46)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti 41) e 42)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 43)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 47)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punti 44) e 45)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti 31) e 32)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti 48) e 49)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 46)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 33)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 47)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 48)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Punto 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 39)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 55)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Punto 2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 34)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> Punto 50)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Punto 3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Punto 4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punto 35)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Punti da 36) a 38)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punti da 52) a 54)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto 55)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 3, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 3, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 9, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 3, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 36, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafi 4 e 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 3, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 4, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 20, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 4, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 4, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 4, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 6, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 6, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 6, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 7, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 7, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 7, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 7, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 8, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 8, paragrafi 2 e 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 8, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 8, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 8, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 10, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 9, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 10, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 9, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 9, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 9, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11, paragrafo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 13, paragrafo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 16, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 16, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 16, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 17, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 17, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 17, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 17, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 18, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 16</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 15</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 11, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 11, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 11, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 11, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 2 Articolo 6, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 6, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 10, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 6, articolo 21, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 19, paragrafo 7, articolo 22, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 20, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 23, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 20, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 23, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 21</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 24, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 24, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 24, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 24, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 24, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 25, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 25, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 25, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 25, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 24, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 26, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 24, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 26, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 24, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 26, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 25, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 27, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 25, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 27, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 26, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 28, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 26, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 28, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 27, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 29, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 27, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 29, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 30, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 30, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 30, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 30, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 30, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 31, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 32, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 32, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 32, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 32, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 31, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 33, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 31, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 33, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafi 5, 6 e 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 32, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 34, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 33, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 36, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 33, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 36, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 47, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 34</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 9, paragrafo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 35</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 37, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 38, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 45, paragrafi 2 e 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 30, paragrafo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Titolo IV, capo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 35, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 31, paragrafi 1 e 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 31, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 35, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 31, paragrafi 3, 4 e 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 31, paragrafo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 36</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 32, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 37, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 37, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 39, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 37, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 39, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 37, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 39, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 37, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 39, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 4, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 4, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 38, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 39</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 8, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 8, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 40, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 8, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 41</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 42, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 11, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 43, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 11, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 12, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 12, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 44, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 12, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 13</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera e)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettere f) e g)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Paragrafo 2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Paragrafo 2)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 45, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 13, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 46</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 47</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 48</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 16</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 49</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 50</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 18</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 19, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 19, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 51, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 19, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 52</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 20</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iv)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto v)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto vi)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto vii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera g)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto viii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii), punti 1), 2), 3) e 4)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iv)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto v)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iv)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera e)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iv)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto v) e punto vi)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera f)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto vii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera g)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto viii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera f)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto iii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Punto 7)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera g)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto i)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Punto ii)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 53</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 22, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 22, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 54, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 22, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 55, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 23, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 56</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 57, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 25, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 57, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 25, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 57, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 25, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 58, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 26, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 58, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 26, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 58, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 26, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 59, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 5, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 59, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 5, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 60, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 6, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 60, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 6, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 60, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 6, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 61, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 27, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 61, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 27, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 61, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 27, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 61, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 62, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 28, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 62, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 28, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 62, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 28, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 62, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 28, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 62, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 28, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 63, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 29, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 63, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 63, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 29, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 29, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 64, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 64, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 3 e 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 64, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 64, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 49, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 65, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 66, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 33, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 66, paragrafi 2 e 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 40</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 66, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 46, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 66, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 34, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 67, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 33, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 67, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 47, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 67, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 41, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 67, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 34, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articoli da 35 a 39</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 51, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 51, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 51, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 51, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 42, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 68, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 42, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 43, paragrafi 1, 2, 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 44, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 45, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 46, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 47, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 48, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 50, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 69, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 52</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 70, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 53, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 70, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 53, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 71, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 54, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 71, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 54, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 72, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 55, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 72, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 55, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 73, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 56, paragrafi 1 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 56, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 73, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 56, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 73, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 56, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 57, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 58</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 59, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 74, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 60, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 74, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 60, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 60, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 74, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 60, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 75, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 61, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 61, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 75, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 61, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 61, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 76, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 62, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 76, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 62, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 76, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 62, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 76, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 62, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 77, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 63, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 77, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 63, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 78, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 64, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 78, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 64, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 79, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 65, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 79, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 65, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 79, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 65, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 80, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 66, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 81, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 67, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 81, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 67, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 81, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 67, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 82, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 68, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 82, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 68, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 83, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 69, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 83, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 69, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 83, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 69, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 84</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 70</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 85</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 71</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 86</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 72</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 87, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 73, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 87, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 73, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 87, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 73, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 88, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 88, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 88, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 88, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 88, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 74, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 89, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 75, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 89, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 75, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 89, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 75, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 90, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 76, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 90, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 76, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 91</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 77</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 92, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 78, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 92, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 78, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 93</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 79</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 94</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 80</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 95, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 81, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 95, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 95, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 95, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 95, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 81, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 96, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 82</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 83, paragrafi 1, 2, 3, 4, 5 e 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 84, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 97, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 85, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 85, paragrafi da 2 a 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 97, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 85, paragrafi 8 e 9</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 97, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 85, paragrafo 10</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 97, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 86, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 97, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 86, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 86, paragrafi 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 87</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 88, paragrafi 1, 2 e 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 98, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 89, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera a)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera b)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera c)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Lettera d)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera e)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera f)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Lettera g)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 98, paragrafi 2 e 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 89, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 98, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 85, paragrafo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 98, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 89, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 99, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 90, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 99, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 90, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 100, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 91, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 100, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 91, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 100, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 91, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 100, paragrafi 4 e 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 91, paragrafi 4 e 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 100, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 91, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 92</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 93, paragrafi 1, 2, 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 101, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 94, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 101, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 94, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 101, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 94, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 101, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 94, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 102, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 95, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 102, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 95, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 103, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 96, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 96, paragrafi 2, 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 103, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 101, paragrafi 1, 2, 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 97, paragrafi 1, 2, 3 e 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 98, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 99, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 100, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articoli da 102 a 104</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 104</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 40</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 105</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 105, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 41, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 105, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 41, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 105, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 41, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 105, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 41, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 105, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 41, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 106, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 106</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 107, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 42, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 107, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 42, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 107, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 42, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 107</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 108</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 43</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 108</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 109, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 44, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 109, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 44, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 109, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 44, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 109, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 44, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 109, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 45, paragrafi 1 e 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 45, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 45, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 18, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 114</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 48</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 49, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 49, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 49, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 115, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>-</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 116</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 50</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Articolo 112</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 117</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Articolo 51</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>-</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Allegato I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Allegato I</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Allegato II</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Allegato II</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato II</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Allegato III</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Allegato III</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>