<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0299</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0156/2024 - Relatrice: Róża Thun und Hohenstein)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (COM(2023)0533 – C9-0338/2023 – 2023/0323(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0533),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0338/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 gennaio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/2101, 26.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2101/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 31 gennaio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/1980, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1980/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9‑0156/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0323</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Nel mercato interno la maggior parte delle merci e dei servizi è fornita da operatori economici ad altri operatori economici e ad amministrazioni pubbliche secondo un sistema di pagamenti differiti, in cui il fornitore lascia al cliente un periodo di tempo per pagare la fattura, secondo quanto concordato tra le parti, precisato sulla fattura dei fornitori o stabilito dalla legge.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Nelle transazioni commerciali tra operatori economici o tra operatori economici e amministrazioni pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni generali che regolano gli scambi o dalla legge<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonostante la fornitura del bene o la prestazione del servizio</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>I ritardi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i pagamenti differiti oltre i termini stabiliti dalla legge</STRING></STRING> incidono direttamente sulla liquidità e sulla prevedibilità dei flussi di cassa, aumentando in tal modo il fabbisogno di capitale di esercizio e compromettendo <STRING STRIKE="on">l'accesso al</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la redditività nel caso in cui il creditore abbia bisogno di ottenere un</STRING></STRING> finanziamento esterno <STRING STRIKE="on">da parte di un'impresa</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a causa del ritardo nei pagamenti</STRING></STRING>. Ciò si ripercuote sulla competitività<STRING STRIKE="on">, riduce la produttività</STRING>, provoca licenziamenti, aumenta la probabilità di insolvenza e di fallimento e costituisce un importante ostacolo alla crescita<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, considerando anche che l'inflazione riduce nel tempo il valore reale dei crediti</STRING></STRING>. Gli effetti deleteri dei ritardi di pagamento sono avvertiti lungo le catene di approvvigionamento, in quanto i ritardi di pagamento si ripercuotono spesso sui fornitori. Le piccole e medie imprese (PMI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in particolare le microimprese</STRING></STRING>, che fanno affidamento su flussi di cassa regolari e prevedibili, sono colpite gravemente da tali conseguenze negative. I ritardi di pagamento rappresentano pertanto un problema per l'economia dell'Unione a causa delle loro ripercussioni economiche e sociali negative.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il rischio di tali effetti negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più difficile.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Sebbene il ricorso alla giustizia nei casi di ritardi di pagamento sia già agevolato dai regolamenti (CE) n. 805/2004<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).</FIELD></FOOTNOTE>, (CE) n. 1896/2006<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (CE) n. 861/2007<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) n. 1215/2012<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, per disincentivare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali è necessario stabilire disposizioni aggiuntive.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Le imprese dovrebbero poter svolgere le proprie attività commerciali in tutto il mercato interno in condizioni che garantiscano che le operazioni transfrontaliere non comportino rischi maggiori di quelle interne. L'applicazione di norme sostanzialmente diverse alle operazioni interne e a quelle transfrontaliere comporterebbe la creazione di distorsioni della concorrenza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>La direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GU L 48 del 23.2.2011, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce norme per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Nel 2019 il Parlamento europeo ha evidenziato che tale direttiva presentava diverse carenze. La strategia per le PMI per un'Europa sostenibile e digitale<FOOTNOTE><FIELD>COM(2020) 103 final.</FIELD></FOOTNOTE> invitava a garantire un contesto "senza ritardi di pagamento" e a rafforzare l'applicazione della direttiva 2011/7/UE. Nel 2021 il parere formulato dalla piattaforma "Fit for Future" ha messo in evidenza la presenza di problemi critici nell'attuazione di detta direttiva. Le principali carenze individuate nelle suddette iniziative riguardano: l'ambiguità delle disposizioni richiamanti il concetto di "gravemente iniquo" in merito alle scadenze di pagamento nelle transazioni tra imprese (B2B), alle prassi di pagamento sleali e alle scadenze per le procedure di accettazione e di verifica; il risarcimento forfettario; l'asimmetria tra le transazioni G2B e B2B per quanto riguarda le norme relative ai termini di pagamento; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le asimmetrie nel potere contrattuale tra debitori di grandi dimensioni e più potenti e piccoli creditori; </STRING></STRING>la mancanza di un termine massimo di pagamento per le transazioni commerciali nelle transazioni B2B; la mancanza di monitoraggio del rispetto e dell'applicazione delle norme; l'assenza di strumenti per contrastare le asimmetrie informative<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING> nonché di strumenti per consentire ai creditori di agire contro i debitori e la mancanza di sinergie con il quadro degli appalti pubblici.<STRING BOLD="on"> [Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Per ovviare a tali carenze è opportuno sostituire la direttiva 2011/7/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>È opportuno stabilire disposizioni per prevenire i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che consistono nella fornitura di merci o nella prestazione di servizi dietro corrispettivo, indipendentemente dal fatto che siano effettuate tra imprese o tra imprese e amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, quando queste ultime o questi ultimi rappresentano la parte debitrice, considerato che tali amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori gestiscono un volume considerevole di pagamenti destinati alle imprese.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Gli appalti di lavori pubblici e i lavori di costruzione e di ingegneria sono spesso soggetti a termini e a ritardi di pagamento molto lunghi. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi pertanto anche a tali attività.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La diversità culturale è sancita dall'articolo 167 TFUE e deve essere tutelata e i settori economici culturali presentano caratteristiche specifiche, in particolare la lentezza del ricambio nel settore del libro.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Le transazioni con i consumatori, i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dei danni<STRING STRIKE="on">, ivi compresi i pagamenti delle compagnie di assicurazione,</STRING> e gli obblighi di pagamento che possono essere annullati, posticipati o costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, tra cui le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tuttavia, i pagamenti effettuati per adempiere agli obblighi derivanti dai contratti assicurativi dovrebbero essere disciplinati dal presente regolamento. In particolare, dovrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del presente regolamento i pagamenti effettuati nell'ambito delle transazioni tra compagnie assicurative e imprese in cambio della consegna di beni o della prestazione di servizi dietro compenso, incluso come compenso ad altri terzi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>I ritardi di pagamento costituiscono una violazione contrattuale finanziariamente attraente per i debitori grazie ai bassi livelli dei tassi d'interesse di mora applicati o alla loro assenza, oppure alla lentezza delle procedure di ricorso. È necessario un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi in cui, tra l'altro, l'esclusione del diritto di applicare interessi di mora sia nulla e priva di effetto, per invertire tale tendenza e per disincentivare i ritardi di pagamento. Di conseguenza i periodi di pagamento contrattuali dovrebbero essere limitati a 30 giorni di calendario sia per le transazioni B2B sia per le transazioni G2B, nelle quali l'amministrazione pubblica costituisce la parte debitrice.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Questo cambiamento è altresì necessario per limitare il cosiddetto "fattore paura" di cui soffrono le micro e le piccole imprese quando hanno un credito con aziende più grandi e che porta spesso tali creditori ad accettare ritardi di pagamento più lunghi di quanto avrebbero auspicato a fronte della promessa di attività future. Nel contempo, è opportuno concedere maggiore flessibilità alle imprese affinché possano beneficiare della libertà contrattuale e negoziare un periodo di pagamento più lungo fino a 60 giorni di calendario. Tale periodo di pagamento esteso dovrebbe essere possibile quando è reciprocamente vantaggioso per il creditore e il debitore. Anche la fatturazione elettronica può essere uno strumento utile nell'abbreviare il periodo di pagamento, dal momento che aiuterebbe i creditori a dimostrare la data di ricezione della fattura in caso di dubbi o di controversie.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tale contesto, è necessario riconoscere l'esistenza di determinati modelli commerciali e pratiche industriali nel settore del commercio al dettaglio, che mirano a mantenere termini di pagamento leggermente più lunghi. Poiché tali pratiche riflettono una bassa rotazione e la stagionalità di alcune categorie di prodotti, nonché cicli operativi unici di alcuni beni culturali di lento smercio, quali giocattoli, gioielli, attrezzature sportive o libri, e sono reciprocamente vantaggiose per i creditori e i debitori, è auspicabile concedere una flessibilità limitata in materia, in modo che le parti contraenti possano beneficiare di un periodo di pagamento fino a 120 giorni di calendario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Le procedure di accettazione o di verifica per l'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali, nonché la verifica della correttezza e della conformità della fattura sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strumenti molto utili in molte transazioni commerciali, in particolare per tutelare gli interessi del venditore ed evitare inutili contenziosi tra le parti. Il presente regolamento non intende limitare l'uso di tali strumenti. Tuttavia, tali procedure sono </STRING></STRING>spesso utilizzate per ritardare intenzionalmente il periodo di pagamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Nel contesto dell'istituzione del periodo di pagamento,</STRING></STRING> il loro inserimento nel contratto dovrebbe essere pertanto giustificato oggettivamente dalla particolare natura del contratto in questione o da alcune sue caratteristiche<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León (GU C 53 del 15.2.2021, pag. 19), C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806, punto 53.</FIELD></FOOTNOTE><STRING SUPERSCRIPT="on">.</STRING>. Dovrebbe essere quindi possibile prevedere tale procedura di verifica o di accettazione in un contratto soltanto quando ciò sia previsto nel diritto nazionale, ove necessario, data la natura specifica delle merci o dei servizi. Al fine di evitare che la procedura di accettazione o di verifica sia utilizzata per prolungare il periodo di pagamento, il contratto dovrebbe descrivere chiaramente i dettagli di tale procedura, ivi compresa la durata. Per lo stesso motivo il debitore dovrebbe avviare la procedura di verifica o di accettazione immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia emesso una fattura o una richiesta di pagamento equivalente. Al fine di non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, è opportuno stabilire la durata massima di una procedura di accettazione o di verifica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per l'istituzione del periodo di pagamento</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di termini più brevi che possono essere previsti nel diritto nazionale e che sono più favorevoli per il creditore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Gli appalti pubblici possono svolgere un ruolo importante ai fini del miglioramento dell'esecuzione dei pagamenti. È opportuno pertanto creare migliori sinergie tra le politiche e le norme in materia di appalti pubblici e gli obiettivi riguardanti la rapidità dei pagamenti. In particolare nei lavori pubblici di costruzione i subappaltatori spesso non sono pagati dall'appaltatore principale entro i termini previsti, anche quando le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori hanno corrisposto a quest'ultimo i pagamenti stabiliti dal contratto, creando quindi potenzialmente un effetto domino deleterio nella catena di approvvigionamento. È pertanto opportuno che gli appaltatori forniscano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la prova dei pagamenti effettuati ai loro subappaltatori diretti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Per motivi di coerenza della legislazione dell'Unione, ai fini del presente regolamento si dovrebbe applicare la definizione di "amministrazioni aggiudicatrici" e di "enti aggiudicatori" di cui alle direttive 2014/23/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, 2014/24/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).</FIELD></FOOTNOTE>, 2014/25/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).</FIELD></FOOTNOTE> e 2009/81/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Gli interessi di mora dovrebbero essere calcolati come interessi semplici su base giornaliera. Gli interessi di mora sono in aggiunta all'importo dovuto. Si considera che il debitore abbia estinto i suoi obblighi solo quando il creditore avrà ricevuto il pagamento dell'importo dovuto, compresi gli interessi corrispondenti e il risarcimento forfettario. L'ammontare degli interessi di mora dovrebbe continuare a maturare fino al pagamento dell'importo dovuto al creditore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Non dovrebbe essere possibile per il creditore rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora in quanto questi ultimi assolvono a una duplice funzione: compensare una parte dei danni subiti dal creditore a causa del ritardo e sanzionare il debitore per la violazione del contratto. Affinché il creditore possa ricevere agevolmente gli interessi e il risarcimento in caso di ritardo di pagamento, dovrebbe essere suo diritto ottenerli automaticamente, tranne quando il ritardo di pagamento non è imputabile al debitore.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Un risarcimento equo dei creditori, relativo alle spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento, serve a disincentivare i ritardi di pagamento. Tali spese dovrebbero includere il recupero dei costi amministrativi e il risarcimento dei costi interni sostenuti a causa del ritardo di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dovrebbero essere adeguate al valore della fattura</STRING></STRING> e dovrebbero cumularsi agli interessi di mora per ogni transazione commerciale pagata in ritardo, come stabilito dalla Corte di giustizia<FOOTNOTE><FIELD>Sentenza del 20 ottobre 2022, BFF Finance Iberia SAU/Gerencia Regional de Salud de la Junta de Castilla y León, C-585/20, ECLI:EU:C:2022:806.</FIELD></FOOTNOTE>. L'importo minimo forfettario del risarcimento delle spese di recupero dovrebbe essere determinato, fatte salve le disposizioni nazionali in base alle quali l'autorità giurisdizionale nazionale può concedere al creditore un risarcimento per eventuali danni aggiuntivi connessi al ritardo di pagamento del debitore.<STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento difende la libertà contrattuale e l'attuazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali concernente la libertà d'impresa. A tal fine, esso lascia alle parti contraenti la scelta delle relazioni contrattuali, nonché il tipo di contratto e le relative modalità. La scelta dei diversi tipi di contratti, compresi i contratti di spedizione, in cui la fattura è emessa in un momento concordato dopo la consegna delle merci, non è soggetta ad alcuna restrizione. Nel caso di contratti di spedizione o di altri tipi analoghi di contratti, i termini specificati nel presente regolamento dovrebbero essere applicabili dopo il ricevimento della fattura. Poiché il presente regolamento pone l'accento sul periodo di pagamento dopo l'emissione della fattura, contribuendo in tal modo al miglioramento della cultura dei pagamenti nel suo complesso, e si limita a garantire che gli accordi sul periodo di pagamento non abusino della libertà contrattuale a danno del creditore, le parti dovrebbero poter beneficiare della libertà contrattuale e scegliere il tipo di accordo che preferiscono.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Dovrebbe essere possibile effettuare pagamenti a rate o scaglionati. Tuttavia il versamento di ogni singola rata o singolo pagamento dovrebbe avvenire nei termini concordati e dovrebbe essere soggetto alle norme in materia di mora di cui al presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Oltre all'importo forfettario per coprire i costi interni legati al recupero, il creditore dovrebbe anche avere il diritto a un risarcimento ragionevole di altre spese di recupero sostenute a causa del ritardo di pagamento del debitore. Tali spese dovrebbero comprendere, ad esempio, le spese sostenute dal creditore per aver affidato un incarico a un avvocato o a un'agenzia di recupero crediti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>L'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore dovrebbe essere evitato. Di conseguenza, una clausola contrattuale o una prassi relativa alla data o al termine di pagamento, al pagamento o al tasso di interesse di mora o al risarcimento delle spese di recupero, che prolunga la durata della procedura di verifica o di accettazione o <STRING STRIKE="on">ritarda o </STRING>impedisce<STRING STRIKE="on"> intenzionalmente</STRING> il momento dell'invio della fattura, non è conforme al presente regolamento e dovrebbe essere nulla e priva di effetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in ogni caso proibita</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Analogamente, dovrebbero essere vietate anche alcune pratiche che comportano un abuso della libertà contrattuale a danno del creditore. Il debitore non dovrebbe impedire o limitare la possibilità di effettuare cessioni di crediti a terzi o di ricorrere a un ordine esecutivo emesso da un giudice.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Per incrementare gli sforzi volti a evitare l'abuso della libertà contrattuale a danno del creditore, le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese dovrebbero poter agire dinanzi alle autorità giurisdizionali o agli organismi amministrativi nazionali al fine di evitare i ritardi di pagamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di porre fine a clausole contrattuali e prassi nulle e prive di effetti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Onde garantire il completo pagamento dell'importo dovuto è importante assicurare che il venditore conservi il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una riserva di proprietà tra l'acquirente e il venditore prima della consegna delle merci.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per tenere conto delle specificità di taluni beni caratterizzati da una rotazione lenta, i venditori possono utilizzare la riserva di proprietà anche per concedere un credito ai loro acquirenti in modo che rimanga coerente con il presente regolamento, ad esempio nelle vendite su commissione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Al fine di garantire la corretta applicazione del presente regolamento è importante prevedere la trasparenza per quanto riguarda i diritti e gli obblighi in esso stabiliti. Onde assicurare l'applicazione dei giusti tassi di interesse è importante che essi siano pubblicati dagli Stati membri e dalla Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per contribuire al conseguimento dell'obiettivo del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero aumentare la consapevolezza delle imprese sui rimedi per i ritardi di pagamento attraverso pubblicazioni e campagne e dovrebbero favorire la diffusione di buone pratiche.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Le sanzioni per il pagamento tardivo possono risultare dissuasive soltanto se accompagnate da procedure di ricorso rapide ed efficaci per il creditore. Dovrebbero pertanto essere disponibili per tutti i creditori stabiliti nell'Unione opportune procedure di recupero di crediti non contestati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente al principio di non discriminazione di cui all'articolo 18 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per agevolare e garantire il rispetto del presente regolamento gli Stati membri dovrebbero designare autorità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indipendenti</STRING></STRING> incaricate della sua applicazione, che svolgano i propri obblighi e compiti in maniera obiettiva ed equa e assicurino pari trattamento alle imprese private e alle amministrazioni pubbliche. Tali autorità di contrasto dovrebbero effettuare indagini di propria iniziativa, agire in risposta alle denunce<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le denunce o le notifiche anonime,</STRING></STRING> e avere il potere, tra l'altro, di imporre sanzioni e pubblicare regolarmente le loro decisioni. Inoltre, ai fini di un'applicazione più efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare strumenti digitali <STRING STRIKE="on">nella misura del possibile</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al fine di facilitare tale processo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione dovrebbe valutare come le autorità di contrasto eseguono tutti i compiti loro conferiti dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per garantire mezzi di ricorso facili e accessibili gli Stati membri dovrebbero promuovere il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie in materia di pagamenti nelle transazioni commerciali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri potrebbero designare le rispettive camere di commercio e industria quali organismi responsabili della risoluzione alternativa delle controversie, a condizione che possano dimostrare imparzialità e indipendenza dalle parti. Poiché le parti possono avviare negoziati per raggiungere una risoluzione amichevole in merito ai debiti contestati, tali risoluzioni possono comportare l'adeguamento dei crediti per interessi e risarcimenti, purché siano conformi ai principi di equità e non danneggino indebitamente il creditore.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione della necessità di migliorare la trasparenza e la responsabilità nelle transazioni commerciali e in linea con gli obiettivi di promuovere una gestione finanziaria responsabile e pratiche commerciali leali, è indispensabile introdurre obblighi di comunicazione specifici per le amministrazioni aggiudicatrici, quali descritte all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE. Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero riferire annualmente sulle loro pratiche di pagamento, fornendo informazioni dettagliate sulla rapidità dei pagamenti. È necessario un approccio strutturato alla rendicontazione per promuovere una maggiore trasparenza nelle pratiche di pagamento e per contribuire a individuare i settori in cui sono necessari miglioramenti. L'obbligo di comunicazione dovrebbe includere la comunicazione degli importi, in euro, versati entro vari termini dopo il termine di pagamento stabilito nel presente regolamento. La comunicazione dettagliata dovrebbe includere la categorizzazione dei pagamenti effettuati in intervalli compresi tra 1 e 30 giorni, 31 e 60 giorni, 61 e 90 giorni e oltre 90 giorni dopo il termine di pagamento stabilito, e il tempo medio necessario per il pagamento di una fattura dovrebbe far parte della relazione. Per garantire che le informazioni non siano utilizzate solo per il rispetto della normativa, ma fungano anche da strumento di controllo pubblico e incoraggino le migliori pratiche nelle discipline di pagamento, le relazioni dovrebbero essere rese accessibili al pubblico e presentate in formato elettronico all'autorità di contrasto competente dello Stato membro.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Le fatture determinano richieste di pagamento e costituiscono documenti importanti nella catena delle transazioni per la fornitura di merci e servizi, tra l'altro ai fini della fissazione delle scadenze di pagamento. È importante promuovere sistemi che diano certezza giuridica per quanto riguarda la data esatta del ricevimento delle fatture da parte dei debitori, anche nel settore della fatturazione elettronica, in cui il ricevimento delle fatture potrebbe generare prove elettroniche e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può anche contribuire a migliorare il rispetto degli obblighi in materia di IVA e </STRING></STRING>che è in parte disciplinato dalle disposizioni in materia di fatturazione della direttiva 2006/112/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e della direttiva 2014/55/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GU L 133 del 6.5.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(28 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La graduale introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria può ridurre i tempi di pagamento, aumentare il controllo sui pagamenti e favorire la transizione digitale delle PMI. Le autorità nazionali dovrebbero sostenere le PMI garantendo infrastrutture e sostegno adeguati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Garantire l'accesso delle imprese, in particolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle microimprese e</STRING></STRING> delle PMI, alla formazione in materia di gestione del credito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, inclusi i servizi finanziari,</STRING></STRING> e di alfabetizzazione finanziaria può avere un'incidenza significativa sulla riduzione dei ritardi di pagamento, sul mantenimento di flussi di cassa ottimali, sulla diminuzione del rischio di inadempimento e sul rafforzamento del potenziale di crescita. Ciononostante le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">microimprese e le </STRING></STRING>PMI spesso non sono dotate delle capacità sufficienti per investire in tale formazione e attualmente il numero di formazioni disponibili e il materiale di formazione destinati al miglioramento delle conoscenze delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">microimprese e delle </STRING></STRING>PMI sulla gestione del credito e della fatturazione sono molto limitati. È opportuno pertanto prevedere che gli Stati membri garantiscano la disponibilità e l'accessibilità per le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">microimprese e le </STRING></STRING>PMI di formazioni in materia di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">strumenti di gestione della fatturazione, </STRING></STRING>gestione del credito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compreso il factoring,</STRING></STRING> e di alfabetizzazione finanziaria, riguardanti anche l'utilizzo di strumenti digitali per assicurare la puntualità dei pagamenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i servizi finanziari</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riconoscendo l'impatto critico delle pratiche di ritardo nei pagamenti sul contesto economico dell'Unione europea e al fine di migliorare la trasparenza, la conformità e le migliori pratiche, la Commissione dovrebbe istituire l'Osservatorio europeo dei ritardi di pagamento ("Osservatorio"). L'Osservatorio dovrebbe essere un elemento chiave nel monitoraggio, nell'analisi e nella condivisione di informazioni sui comportamenti di pagamento in tutta l'Unione, con la funzione primaria di monitorare le pratiche di pagamento tempestive e ritardate, raccogliere e diffondere competenze, individuare le pratiche migliori e potenzialmente dannose e valutare l'efficacia delle autorità di contrasto nei loro ruoli normativi. L'Osservatorio dovrebbe concentrarsi sulla fornitura alla Commissione di consulenza continua e competenze fondamentali per comprendere e definire l'evoluzione delle pratiche di pagamento e di ritardo nei pagamenti all'interno dell'Unione. Per facilitare un monitoraggio completo e un funzionamento efficace, gli Stati membri dovrebbero comunicare all'Osservatorio le informazioni essenziali, compresi gli elenchi di beni e servizi soggetti a specifiche procedure di pagamento, i dati aggregati provenienti dagli articoli pertinenti e i dettagli relativi alle azioni di esecuzione e ai risultati. L'Osservatorio, presieduto dalla Commissione e composto da una rappresentanza equilibrata di esperti e portatori di interessi, dovrebbe pubblicare relazioni annuali, pareri e contributi pertinenti per l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento. I risultati dovrebbero riflettere lo stato delle pratiche di pagamento e offrire orientamenti e raccomandazioni per migliorare l'efficacia e l'equità del quadro normativo che disciplina i ritardi di pagamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(29 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per valutare e garantire l'efficacia del presente regolamento, la Commissione dovrebbe valutarne in modo esaustivo l'attuazione e l'impatto attraverso una relazione completa. Data la natura dinamica delle transazioni commerciali e l'evoluzione delle condizioni di mercato, la relazione dovrebbe essere uno strumento fondamentale per comprendere l'efficacia del regolamento e individuare i settori da migliorare. La Commissione, sulla base delle conclusioni della relazione, dovrebbe essere pronta a corredarla di una proposta legislativa, se ritenuta necessaria e appropriata, garantendo che il regolamento rimanga pertinente, efficace e allineato per promuovere pratiche di pagamento eque ed efficienti all'interno dell'Unione. Pertanto, quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, che manterrà la trasparenza, valuterà i progressi compiuti e apporterà i necessari adeguamenti al regolamento. La relazione dovrebbe esaminare l'impatto dell'ambito di applicazione del presente regolamento, concentrandosi sui suoi effetti in settori e modelli aziendali specifici, e fornire informazioni sul modo in cui il regolamento influenza i diversi paesaggi commerciali. La relazione dovrebbe valutare l'impatto delle misure attuate, in particolare quelle relative ai periodi di pagamento, sul miglioramento del flusso di cassa e della liquidità sul mercato per fare luce sull'efficacia pratica di tali misure nel migliorare la dinamica finanziaria. La relazione dovrebbe inoltre valutare l'efficacia delle autorità di contrasto nel garantire la conformità e nell'affrontare le questioni relative ai pagamenti. Un ulteriore aspetto della relazione dovrebbe esaminare i potenziali vantaggi dell'introduzione della fatturazione elettronica a livello dell'Unione e il suo ruolo nella riduzione dei termini di pagamento. Per facilitare tale valutazione globale, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni necessarie, compresi i dettagli delle azioni di esecuzione e dei risultati. La relazione dovrebbe inoltre comprendere una valutazione dell'impatto complessivo del presente regolamento sulle transazioni commerciali e dell'efficacia dell'Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento sul monitoraggio delle pratiche di pagamento nell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Alcune disposizioni del presente regolamento sono collegate alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare (GU L 111 del 25.4.2019, pag. 59).</FIELD></FOOTNOTE>. Il rapporto tra le direttive 2011/7/UE e (UE) 2019/633 è spiegato nei considerando 17 e 18 e nell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633. Poiché il presente regolamento sostituisce la direttiva 2011/7/UE, non dovrebbe incidere sulle norme stabilite nella direttiva (UE) 2019/633, comprese le disposizioni applicabili ai pagamenti effettuati nel contesto del programma destinato alle scuole<FOOTNOTE><FIELD>Articolo 23 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).</FIELD></FOOTNOTE>, agli accordi di ripartizione del valore<FOOTNOTE><FIELD>Articolo 172 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).</FIELD></FOOTNOTE> e a taluni pagamenti nella vendita di uve, mosto e vino all'ingrosso nel settore vinicolo<FOOTNOTE><FIELD>Articolo 147 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).</FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on">, salvo per le scadenze applicabili ai periodi massimi di pagamento relativi alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili</STRING>. Il presente regolamento non vieta tuttavia agli Stati membri di introdurre o mantenere disposizioni nazionali applicabili al settore agroalimentare che prevedano termini di pagamento più rigorosi o un diverso calcolo dei periodi di pagamento, dies a quo e procedure di verifica e di accettazione per i fornitori dei prodotti agricoli e alimentari che siano più favorevoli per il creditore.<STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle microimprese e</STRING></STRING> delle imprese e in particolare delle PMI. Tali obiettivi non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto l'attuazione di soluzioni nazionali comporterebbe probabilmente la mancanza di uniformità delle norme, la frammentazione del mercato unico e un aumento dei costi per le imprese che effettuano operazioni transfrontaliere, e pertanto possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi adottare misure in conformità al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.<STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Per concedere a tutti i soggetti pertinenti un periodo di tempo sufficiente per attuare le misure necessarie a garantire il rispetto del presente regolamento, è opportuno differirne l'applicazione. Per assicurare tuttavia una migliore tutela dei creditori, le transazioni commerciali che devono essere pagate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono soggette alle sue disposizioni, anche se il relativo contratto è stato firmato prima della data di applicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Nel caso delle microimprese che incontrano le maggiori difficoltà in termini di flusso di cassa</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> l'applicazione del presente regolamento nelle situazioni in cui sono debitrici dovrebbe essere differita di altri 12 mesi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Ambito d'applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>-1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Lo scopo del presente regolamento è di lottare contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno, favorendo in tal modo la competitività delle imprese e in particolare delle PMI.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai pagamenti effettuati in transazioni tra imprese o tra imprese e amministrazioni pubbliche, nelle quali l'amministrazione pubblica è la parte debitrice, che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro corrispettivo ("transazioni commerciali").</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La fornitura di merci o la prestazione di servizi di cui al paragrafo 1 include anche la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche, i lavori di costruzione nonché i lavori di ingegneria civile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il presente regolamento non si applica ad alcuno dei pagamenti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>pagamenti per transazioni con i consumatori;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni<STRING STRIKE="on">, ivi compresi i pagamenti effettuati da un assicuratore</STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>pagamenti derivanti da obblighi che possono essere annullati, posticipati o che possono costituire oggetto di deroga nell'ambito di procedure concorsuali o di procedure di ristrutturazione, ivi comprese le procedure di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 18).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pagamenti derivanti dagli acquisti, dalle vendite, dalle consegne, dalle operazioni di commissione o di agenzia che contribuiscono alla produzione di libri, nonché relativi alla fornitura di carta e di altri beni di consumo destinati alla stampa, alla rilegatura o alla pubblicazione di libri, nella loro speciale posizione di prodotti culturali a bassa rotazione, i cui termini di pagamento saranno definiti di comune accordo tra le parti interessate.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 109]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatta salva la lettera b), i pagamenti effettuati per adempiere agli obblighi derivanti dai contratti assicurativi sono disciplinati dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P><STRING STRIKE="on">Ad eccezione dell'articolo 3, paragrafo 1, </STRING>Il presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni stabilite nella direttiva (UE) 2019/633.<STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>-1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"transazioni commerciali": transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"impresa": qualsiasi soggetto organizzato, indipendentemente dalla sua forma e dalle modalità di finanziamento, che svolge un'attività economica o professionale indipendente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"amministrazione pubblica": qualsiasi amministrazione aggiudicatrice quale definita all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/24/UE o all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, indipendentemente dall'oggetto o dal valore dell'appalto</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"ritardo di pagamento": pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un importo dovuto che non è</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">non</STRING> effettuato entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3;<STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"importo dovuto": la somma che avrebbe dovuto essere pagata entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3, ivi comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"titolo esecutivo": qualsiasi decisione, sentenza, ordine di pagamento, sia immediato che rateale, pronunciato da un'autorità giurisdizionale o altra autorità competente, atto privato o qualsiasi altro documento rilasciato, inclusi i provvedimenti provvisoriamente esecutivi, che consenta al creditore di ottenere, mediante esecuzione forzata, il soddisfacimento della propria pretesa nei confronti del debitore;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"riserva di proprietà": l'accordo contrattuale in base al quale il venditore rimane proprietario delle merci fino al completo pagamento del prezzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"procedura di accettazione o di verifica": la procedura volta all'accertamento della conformità delle merci fornite o dei servizi prestati agli obblighi contrattuali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché la verifica della correttezza della fattura e della sua conformità con tali obblighi</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"debitore": qualsiasi persona fisica o giuridica o qualsiasi amministrazione pubblica tenuta a effettuare un pagamento per una merce fornita o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da fornire o </STRING></STRING>un servizio prestato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o da prestare</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"creditore": qualsiasi persona fisica o giuridica <STRING STRIKE="on">o qualsiasi amministrazione pubblica </STRING>che ha fornito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o è tenuta a fornire,</STRING></STRING> merci o prestato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o è tenuta a prestare,</STRING></STRING> servizi a un debitore;<STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"grande impresa": un'impresa quale definita all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"merci di lento smercio": beni che restano presso il commerciante dall'effettiva fornitura da parte del produttore o del rivenditore alla vendita finale al dettaglio per un periodo medio superiore a 60 giorni;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"merci stagionali": merci la cui domanda aumenta in modo significativo e regolare in determinati periodi o stagioni dell'anno;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"catena del libro": tutti i soggetti e i fornitori coinvolti nel processo di produzione e commercializzazione di libri cartacei o digitali, in particolare gli operatori del settore del libro (autore, editore, tipografo, distributore, libreria) e i loro fornitori.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Periodi di pagamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Nelle transazioni commerciali il periodo di pagamento non supera 30 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci o i servizi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> conformemente all'accordo contrattuale. Se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, il periodo di pagamento non supera i 30 giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi</STRING></STRING>. Tale periodo si applica alle transazioni commerciali tra imprese e alle transazioni commerciali tra amministrazioni pubbliche e imprese.<STRING STRIKE="on"> Il medesimo periodo di pagamento si applica anche alla fornitura di prodotti agricoli e alimentari non deperibili su base regolare e non regolare di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), secondo trattino, e all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, della direttiva (UE) 2019/633, salvo che gli Stati membri prevedano per tali prodotti un periodo di pagamento più breve.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nelle transazioni commerciali tra imprese, se espressamente convenuto nel contratto, il periodo di pagamento di cui al paragrafo 1 può essere esteso fino a 60 giorni di calendario.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al paragrafo 1, nelle transazioni tra imprese per l'acquisto di merci di lento smercio o merci stagionali, il periodo di pagamento può essere prorogato fino a 120 giorni di calendario, a decorrere dalla data del ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente, a condizione che il debitore abbia ricevuto le merci.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima della data di applicazione del presente regolamento, la Commissione adotta e pubblica la documentazione tecnica di orientamento riguardante i dettagli pratici dell'applicazione del presente paragrafo per quanto riguarda le merci che rientrano nella definizione di merci di lento smercio di cui all'articolo 2, paragrafo 9 ter, e nella definizione di merci stagionali di cui all'articolo 2, paragrafo 9 quater. Tale documentazione di orientamento tecnico affronta in particolare le pratiche di pagamento divergenti messe in atto da operatori economici diversi, che consistono in un rischio di frammentazione del mercato interno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Una procedura di accettazione o di verifica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, volta ad accertare la conformità dei beni o servizi con il contratto,</STRING></STRING> può essere prevista<STRING STRIKE="on"> in via eccezionale</STRING> nel diritto nazionale<STRING STRIKE="on"> solo</STRING> se strettamente necessaria in considerazione della natura specifica delle merci o dei servizi. In tal caso il contratto descrive in dettaglio la procedura di accettazione o di verifica, ivi compresa la sua durata.<STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Laddove il contratto preveda una procedura di accettazione o di verifica, conformemente al paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ai fini del presente regolamento</STRING></STRING>, la durata massima della procedura non supera 30 giorni di calendario a decorrere dalla data di ricevimento delle merci o dei servizi da parte del debitore, anche se tali merci o servizi sono forniti prima dell'emissione della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente. In tal caso il debitore avvia la procedura di accettazione o di verifica immediatamente al ricevimento da parte del creditore delle merci e/o dei servizi oggetto della transazione commerciale. Il periodo di pagamento non supera <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i </STRING></STRING>30 giorni di calendario dalla <STRING STRIKE="on">realizzazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">conclusione</STRING></STRING> di detta procedura<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o dal ricevimento della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento, se quest'ultima è successiva</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il periodo di pagamento di cui <STRING STRIKE="on">al paragrafo 1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai paragrafi 1, 1 bis e 1 ter</STRING></STRING> è il periodo di pagamento massimo e non pregiudica la possibilità di un periodo più breve previsto dal diritto nazionale.<STRING BOLD="on"> [Em. 44]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri adottano misure adeguate per migliorare le prassi di pagamento delle autorità pubbliche nei confronti delle imprese. A tale proposito, gli Stati membri esaminano la possibilità di introdurre misure per garantire che un'impresa creditrice ai sensi dell'articolo 2, punto 9, possa ottenere, su richiesta rivolta all'autorità pubblica che non ha pagato l'importo dovuto entro il periodo massimo di pagamento di cui al paragrafo 1, la compensazione dell'importo dovuto a fronte dell'eventuale importo residuo che il creditore ha nei confronti della stessa autorità pubblica.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Pagamenti ai subappaltatori negli appalti pubblici</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per gli appalti di lavori pubblici che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE e 2009/81/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, gli appaltatori forniscono la prova alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori ai sensi delle suddette direttive che, se del caso, hanno pagato i loro subappaltatori diretti partecipanti all'esecuzione del contratto entro le scadenze e alle condizioni stabilite nel presente regolamento. La prova può assumere la forma di dichiarazione scritta dell'appaltatore ed è trasmessa dall'appaltatore all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore prima della richiesta di pagamento o al più tardi contestualmente alla stessa.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore, ove non abbia ricevuto la prova di cui al paragrafo 1 o sia a conoscenza di un ritardo di pagamento dell'appaltatore principale nei confronti dei suoi subappaltatori diretti, ne informa senza ritardo l'autorità di contrasto del proprio Stato membro.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Interessi di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di ritardo di pagamento, il debitore <STRING STRIKE="on">è tenuto al pagamento degli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">paga gli</STRING></STRING> interessi di mora<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> al creditore</STRING></STRING>, salvo quando non sia responsabile del ritardo di pagamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli interessi di mora sono corrisposti automaticamente da parte del debitore al creditore, senza che quest'ultimo sia tenuto a inviare un sollecito, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il creditore ha adempiuto ai suoi obblighi contrattuali e agli obblighi previsti dalla legge;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il debitore ha ricevuto la fattura o una richiesta di pagamento equivalente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il creditore non ha ricevuto l'importo dovuto indicato nella fattura o nella richiesta di pagamento equivalente entro il periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere gli interessi di mora<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quando il debitore è un'autorità pubblica o una grande impresa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La data di ricevimento della fattura, o della richiesta di pagamento equivalente, non è soggetta a un accordo contrattuale tra debitore e creditore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il debitore fornisce al creditore tutte le informazioni pertinenti per garantire che la fattura o la richiesta di pagamento equivalente del creditore sia accettata e trattata dal debitore non appena ricevuta.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Ove le condizioni di cui al paragrafo 2 siano soddisfatte, gli interessi di mora iniziano a maturare dal <STRING STRIKE="on">verificarsi dell'ultimo degli eventi seguenti:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">giorno successivo al termine del periodo di pagamento contrattuale o legale di cui all'articolo 3.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento equivalente;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">ricevimento da parte del debitore delle merci o dei servizi.</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Gli interessi di mora maturano fino al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevimento del </STRING></STRING>pagamento dell'importo dovuto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da parte del creditore</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Tasso d'interesse di mora</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli interessi di mora sono equivalenti al tasso di riferimento più otto punti percentuali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri la cui moneta è l'euro assicurano che il tasso di riferimento corrisponda a uno dei tassi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il tasso di interesse applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni di rifinanziamento principali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il tasso di interesse marginale risultante dalle procedure di appalto a tasso variabile per le più recenti operazioni di rifinanziamento principali della Banca centrale europea.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Negli Stati membri la cui moneta non è l'euro, il tasso di riferimento è il tasso fissato dalle rispettive banche centrali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il tasso di riferimento per il primo semestre dell'anno in questione è quello determinabile il 1º gennaio di quell'anno. Il tasso di riferimento per il secondo semestre dell'anno in questione è quello determinabile il 1º luglio di quell'anno.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Termini di pagamento</STI.ART><PARAG>Ove il pagamento sia effettuato sulla base di termini di pagamento che prevedono il versamento a rate, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata gli interessi di mora di cui all'articolo 5 sono calcolati sulla base degli importi scaduti. È dovuto anche il risarcimento a norma dell'articolo 8.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Risarcimento delle spese di recupero</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ove gli interessi di mora diventino esigibili in conformità all'articolo 5, è dovuto automaticamente dal debitore al creditore un risarcimento forfettario delle spese di recupero pari a 50 EUR per ogni singola transazione commerciale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di un valore compreso tra 0 e 1 500 EUR, a 100 EUR per ogni singola transazione commerciale di un valore compreso tra 1 501 e 15 000 EUR e a 150 EUR per ogni singola transazione commerciale superiore a 15 000 EUR</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1 è dovuto dal debitore al creditore a titolo di risarcimento delle spese di recupero sostenute dal creditore<STRING STRIKE="on">, senza che sia necessario un sollecito</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il creditore non può rinunciare al suo diritto di ottenere il risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, quando il debitore è un'autorità pubblica o una grande impresa</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il creditore, oltre al risarcimento forfettario di cui al paragrafo 1, ha il diritto di ottenere dal debitore un risarcimento ragionevole per ogni spesa di recupero che ecceda tale risarcimento forfettario sostenuta a causa del ritardo di pagamento del debitore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il presente articolo si applica fatti salvi i diritti del creditore di ricevere qualsiasi altro risarcimento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Divieto di talune </STRING></STRING>clausole contrattuali e prassi<STRING STRIKE="on"> nulle e prive di effetti</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le clausole contrattuali e prassi seguenti sono nulle e prive di effetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sono in ogni caso vietate</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>stabilire il periodo di pagamento in violazione dell'articolo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>escludere o limitare il diritto del creditore di ottenere gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o il diritto di ottenere il risarcimento per le spese di recupero di cui all'articolo 8;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">escludere o limitare il diritto del creditore di:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">effettuare cessioni del credito a terzi ai fini dell'accesso ai servizi di finanziamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">avvalersi di un ordine esecutivo di pagamento emesso da un'autorità giurisdizionale;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>prolungare la durata della procedura di verifica o di accettazione oltre il termine stabilito all'articolo 3, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P><STRING STRIKE="on">ritardare o </STRING>impedire <STRING STRIKE="on">intenzionalmente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o ritardare</STRING></STRING> l'invio della fattura<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> da parte del debitore;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vietare, escludere o limitare la cessione di crediti a un istituto finanziario interessato;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzare mezzi di pagamento che alterano i termini di pagamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di mezzi efficaci e adeguati per porre fine alle clausole contrattuali e alle prassi di cui al paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I mezzi di cui al paragrafo 2 includono la possibilità che un'organizzazione ufficialmente riconosciuta come rappresentante dei creditori o le organizzazioni che hanno un legittimo interesse a rappresentare le imprese agiscano dinanzi all'autorità giurisdizionale o agli organismi amministrativi competenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Riserva di proprietà</STI.ART><PARAG>Il creditore conserva il diritto di proprietà sulle merci fintanto che non siano state pagate totalmente, qualora sia stata esplicitamente concordata una clausola di riserva di proprietà tra il debitore e il creditore prima della consegna delle merci.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Trasparenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e sensibilizzazione</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano piena trasparenza in merito ai diritti e agli obblighi stabiliti nel presente regolamento, anche rendendo pubblico il tasso d'interesse di mora applicabile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione pubblica su Internet i tassi d'interesse di mora vigenti che sono applicati negli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri utilizzano, se del caso, pubblicazioni specialistiche, campagne promozionali o qualsiasi altro mezzo idoneo ad incrementare la consapevolezza dei rimedi ai ritardi di pagamento tra le imprese.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Procedure di recupero di crediti non contestati</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I creditori ottengono un titolo esecutivo, anche mediante una procedura accelerata e indipendentemente dall'importo del debito, entro <STRING STRIKE="on">90</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">60</STRING></STRING> giorni di calendario dalla data di presentazione di un ricorso o di una domanda dinanzi all'autorità giurisdizionale o un'altra autorità competente, ove non siano contestati il debito o la procedura.<STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del calcolo del periodo di cui al paragrafo 1 non si tiene conto di quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i periodi necessari per le notifiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>eventuali ritardi causati dal creditore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il presente articolo fa salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1896/2006<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e del regolamento (CE) n. 861/2007</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Autorità di contrasto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni Stato membro designa una o più autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento ("autorità di contrasto")<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le notifica alla Commissione senza indebito ritardo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri forniscono a tali autorità risorse umane, tecniche e finanziarie adeguate per eseguire i loro compiti e avvalersi dei loro poteri in modo efficiente.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di contrasto sono indipendenti dalle altre amministrazioni pubbliche, comprese quelle coinvolte nelle procedure degli appalti pubblici.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se del caso, le autorità di contrasto adottano le misure<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> proporzionate</STRING></STRING> necessarie per garantire il rispetto delle scadenze di pagamento.<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità di contrasto cooperano efficacemente tra loro e con la Commissione e si prestano reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione agevola l'efficace cooperazione delle autorità di contrasto.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di contrasto mettono a disposizione del pubblico le informazioni aggregate in merito al numero di denunce presentate nei confronti delle imprese e delle amministrazioni pubbliche per violazione dell'articolo 3 del presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità di contrasto coordinano le loro attività con altre autorità di contrasto incaricate dell'applicazione del diritto dell'Unione o nazionale, anche attraverso obblighi di scambio di informazioni.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se del caso, </STRING></STRING>le autorità di contrasto trasmettono le denunce ricevute in merito ai ritardi di pagamento nel settore agricolo e alimentare alle autorità di contrasto competenti a norma della direttiva (UE) 2019/633.<STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente articolo fa salve le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 805/2004, (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 1215/2012.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Poteri dell'autorità di contrasto</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità di contrasto dispongono delle risorse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">umane, finanziarie e tecniche </STRING></STRING>e delle competenze necessarie per assolvere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficacemente </STRING></STRING>i propri doveri e dei poteri seguenti:<STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il potere di avviare e condurre indagini di propria iniziativa o a seguito di una denuncia;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il potere di chiedere ai creditori e ai debitori di fornire tutte le informazioni necessarie al fine di condurre indagini sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il potere di effettuare ispezioni in loco, senza preavviso, nel quadro delle indagini;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il potere di adottare decisioni che accertino la violazione del presente regolamento e impongano al debitore di pagare gli interessi di mora di cui all'articolo 5 o di risarcire il creditore conformemente all'articolo 8<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o entrambi</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il potere di imporre o avviare procedimenti finalizzati all'imposizione di sanzioni pecuniarie e altre sanzioni e altri provvedimenti provvisori nei confronti dei soggetti responsabili della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il potere di imporre al debitore di far cessare la violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>il potere di pubblicare le decisioni di cui alle lettere d), e) ed f).</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione valuta come le autorità di contrasto eseguono tutti i compiti loro conferiti dal presente regolamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da applicare in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri notificano tali norme e provvedimenti alla Commissione, [<STRING STRIKE="on">entro il …/</STRING>senza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indebito</STRING></STRING> ritardo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e in ogni caso entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento</STRING></STRING>], e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive.<STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Denunce e riservatezza</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>I creditori possono presentare denunce all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui sono stabiliti oppure all'autorità di contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il debitore. L'autorità di contrasto a cui è presentata la denuncia è competente per l'applicazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le organizzazioni ufficialmente riconosciute come rappresentanti dei creditori o le organizzazioni con un legittimo interesse a rappresentare imprese hanno il diritto di presentare una denuncia alle autorità di contrasto di cui all'articolo 13 su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni membro, qualora tali membri si ritengano vittime di una violazione del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P><STRING STRIKE="on">Ove il denunciante lo richieda, </STRING>L'autorità di contrasto adotta le misure necessarie per tutelare adeguatamente l'identità del denunciante. Il denunciante <STRING STRIKE="on">specifica</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può presentare una denuncia all'autorità di contrasto in forma anonima o specificare</STRING></STRING> le informazioni per le quali chiede un trattamento riservato.<STRING BOLD="on"> [Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'autorità di contrasto che riceve la denuncia informa il denunciante, entro <STRING STRIKE="on">un periodo di tempo ragionevole</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 giorni</STRING></STRING> dal ricevimento della denuncia, di come intende dare seguito alla denuncia.<STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Se ritiene che non vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto informa il denunciante dei motivi della sua decisione entro <STRING STRIKE="on">un periodo di tempo ragionevole</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 giorni</STRING></STRING> dal ricevimento della denuncia.<STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Se ritiene che vi siano ragioni sufficienti per agire a seguito della denuncia, l'autorità di contrasto avvia, conduce e conclude un'indagine sulla denuncia entro <STRING STRIKE="on">un periodo di tempo ragionevole</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">90 giorni dal ricevimento della denuncia</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Una volta accertata la violazione del presente regolamento, l'autorità di contrasto impone al debitore di far cessare la pratica illecita.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione mette a disposizione delle autorità di contrasto degli Stati membri un modulo standard dell'UE per le denunce.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Risoluzione alternativa delle controversie</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatto salvo il diritto dei creditori di presentare denunce a norma dell'articolo 15 e fatti salvi gli obblighi e i poteri delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15, gli Stati membri promuovono il ricorso volontario a meccanismi di risoluzione alternativa efficaci e indipendenti ai fini della risoluzione delle controversie tra debitori e creditori.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Fatte salve le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, le parti dell'accordo possono avviare negoziati per raggiungere una risoluzione amichevole in merito ai debiti contestati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>I meccanismi di risoluzione alternativa delle controversie in materia di ritardi di pagamento incoraggiano le parti di una controversia a trovare la soluzione autonomamente e sono rapidi, efficienti ed efficaci in termini di costi, mantenendo nel contempo la fiducia tra le parti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 16 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Obblighi di comunicazione</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE riferiscono annualmente in merito alle loro pratiche di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1 includono:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo, in EUR, pagato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da 1 a 30 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da 31 a 60 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da 61 a 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">più di 90 giorni dopo il termine di cui all'articolo 3 del presente regolamento;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il tempo medio di pagamento di una fattura.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è presentata in formato elettronico dalle autorità aggiudicatrici all'autorità di contrasto dello Stato membro di cui all'articolo 13 ed è accessibile al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Strumenti digitali, formazione in materia di gestione del credito e alfabetizzazione finanziaria</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini di un'efficace applicazione del presente regolamento gli Stati membri ricorrono nella misura del possibile a strumenti digitali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché <STRING STRIKE="on">la formazione in materia di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli</STRING></STRING> strumenti per la gestione del credito e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle fatture, tra cui il factoring e altri servizi di finanziamento analoghi, così come la formazione in materia </STRING></STRING>di alfabetizzazione finanziaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e qualsiasi altra iniziativa concernente i ritardi di pagamento</STRING></STRING> sia disponibile e accessibile alle piccole e medie imprese, anche in materia di utilizzo degli strumenti digitali per garantire la puntualità dei pagamenti.<STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [OP: data di applicazione del presente regolamento] la Commissione istituisce un Osservatorio sui ritardi di pagamento ("l'Osservatorio").</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'osservatorio monitora le pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento all'interno dell'Unione, al fine di raccogliere e condividere le competenze e le migliori pratiche e individuare le potenziali pratiche dannose, così come l'efficacia delle autorità di contrasto nell'adempiere ai rispettivi compiti, con l'obiettivo di fornire alla Commissione consulenza e competenze sull'evoluzione delle pratiche di pagamento e di ritardo di pagamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri comunicano all'Osservatorio:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli elenchi delle merci e dei servizi soggetti alla procedura di accettazione o di verifica di cui all'articolo 3, paragrafo 2;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i dati aggregati contenenti le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 3 bis, all'articolo 14, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 16 bis, paragrafo 3;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni riguardanti le autorità di contrasto, il numero di denunce e indagini e le misure adottate.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Osservatorio pubblica relazioni annuali, pareri e contributi scritti relativi all'attuazione del presente regolamento, compresi la valutazione e gli orientamenti per l'effettiva applicazione del presente regolamento.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'Osservatorio è presieduto dalla Commissione ed è composto da rappresentanti degli esperti e dei portatori di interessi pertinenti. La composizione del consiglio di amministrazione garantisce una rappresentanza equilibrata di tutti i portatori di interessi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche al regolamento (CE) n. 1896/2006</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 7 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“5.	La domanda è presentata per via elettronica.”</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 6 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“6.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La domanda è firmata elettronicamente a norma dell'articolo [2, paragrafo 2,] del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Tale firma è riconosciuta nello Stato membro di origine senza che siano imposte ulteriori condizioni. Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.”</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo E riprodotto nell'allegato V, entro 14 giorni dalla presentazione della domanda. Ai fini del calcolo del periodo di 14 giorni, non si tiene conto del tempo impiegato dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.”</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine per l'invio dell'opposizione è di 14 giorni che decorrono dalla data della notifica dell'ingiunzione di pagamento al convenuto.”</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17quater</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 7 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro 14 giorni dalla ricezione delle repliche del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure procede come segue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">invita le parti a fornire ulteriori informazioni in merito alla controversia entro un periodo determinato non superiore a 14 giorni;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assume le prove a norma dell'articolo 9;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ordina la comparizione delle parti ad un'udienza da tenersi entro 14 giorni dall'ordinanza.”</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri introducono sistemi di comunicazione elettronica alternativi che consentano un'identificazione sicura degli utenti. In tal caso, non è richiesta la firma elettronica.”</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“4 bis.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli atti di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 6, e le sentenze emesse in conformità dell'articolo 7 sono notificati e/o comunicati per via elettronica a partire dal 1° gennaio 2027. La notificazione e/o comunicazione è attestata da una ricevuta di ritorno datata. Tutta la corrispondenza non contemplata al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento è trasmessa per via elettronica con avviso di ricevimento. Gli Stati membri forniscono i mezzi tecnici necessari a tal fine entro il 1° gennaio </STRING></STRING><STRING BOLD="on">2027.”</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 18, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine per chiedere il riesame della sentenza è di 14 giorni. Esso decorre dal giorno in cui il convenuto ha avuto effettivamente conoscenza del contenuto della sentenza ed è stato posto nelle condizioni di agire di conseguenza, ma non oltre il giorno della prima misura di esecuzione avente l'effetto di rendere i suoi beni indisponibili in tutto o in parte. Tale termine non è prorogabile.”</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Relazione</STI.ART><PARAG>Entro il [OP: inserire la data corrispondente a 4 anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e successivamente ogni tre anni</STRING></STRING>, la Commissione presenta una relazione sull'attuazione del <STRING STRIKE="on">presente </STRING>regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 85]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione valuta:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto dell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1, compreso l'impatto su settori specifici e su modelli aziendali specifici;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto delle misure attuate, in particolare in merito ai periodi di pagamento di cui all'articolo 3, sull'aumento del flusso di cassa e della liquidità sul mercato;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'efficacia delle autorità di contrasto di cui agli articoli 13, 14 e 15;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i potenziali vantaggi dell'introduzione della fatturazione elettronica a livello dell'UE per abbreviare i termini di pagamento sul mercato;</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione di tale relazione, comprese le informazioni relative alle indagini, alle ispezioni, alle decisioni, ai procedimenti e alle pubblicazioni delle autorità di contrasto di cui all'articolo 14, paragrafo 1.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 87]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione comprende una valutazione dell'impatto del presente regolamento sulle transazioni commerciali e dell'impatto dell'Osservatorio europeo sui ritardi di pagamento sul monitoraggio delle pratiche di ritardo dei pagamenti nell'UE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione è corredata, se necessario e appropriato, di una proposta legislativa.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Abrogazione</STI.ART><PARAG>La direttiva 2011/7/UE è abrogata.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, a decorrere dal [data di applicazione del presente regolamento] fino al [24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], essa continua ad applicarsi alle situazioni in cui le microimprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2013/34/UE e i lavoratori autonomi sono debitori.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></PARAG><PARAG>I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Esso si applica a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">12</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">18</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento]<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, fatto salvo l'articolo 19, secondo comma</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le transazioni commerciali effettuate successivamente alla data di applicazione del presente regolamento sono soggette alle disposizioni del presente regolamento, anche se il relativo contratto è stato concluso prima di tale data.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>