<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0307</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0148/2024 - Relatore: João Albuquerque)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023)0645 – C9-0378/2023 – 2023/0373(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0645),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0378/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati italiana, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di sussidiarietà,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 14 febbraio 2024<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/2487, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/2487/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato delle regioni del 18 aprile 2024<FOOTNOTE><FIELD> .GU C, C/2024/3675, 26.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/3675/oj.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0148/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0373</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 23 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle perdite di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche </STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C , , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C , , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Le microplastiche sono onnipresenti e persistenti e travalicano le frontiere. Sono dannose per l'ambiente e <STRING STRIKE="on">potenzialmente </STRING>nocive per la salute umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare a causa della presenza di additivi chimici nocivi e di altre sostanze potenzialmente pericolose aggiunte durante la produzione e la conversione, come ftalati, bisfenolo A o ritardanti di fiamma</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Plastic giants polluting through the back door: The case for a regulatory supply-chain approach to pellet pollution" (Inquinamento occulto da parte dei giganti della plastica: necessità di un approccio normativo alla catena di approvvigionamento per arrestare l'inquinamento da pellet), novembre 2020.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. Le microplastiche sono facilmente trasportate dall'aria, dalle acque superficiali e dalle correnti oceaniche e la loro mobilità è un fattore aggravante. Si trovano nel suolo (compresi i terreni agricoli), nei laghi, nei fiumi, negli estuari, nelle spiagge, nelle lagune, nei mari, negli oceani e in regioni remote un tempo incontaminate e la loro presenza nel suolo <STRING STRIKE="on">può avere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ha</STRING></STRING> effetti sulle proprietà dei suoli e <STRING STRIKE="on">innescarvi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vi innesca</STRING></STRING> alterazioni che influiscono negativamente sulla crescita di alcune piante. Gli effetti delle microplastiche sull'ambiente marino sono stati ampiamente documentati. Una volta rilasciate nell'ambiente marino, le microplastiche sono quasi impossibili da recuperare e sono notoriamente ingerite da diversi organismi e animali, nuocendo così alla biodiversità e agli ecosistemi. La persistenza di un pellet di plastica nell'ambiente acquatico può essere misurata per decenni o più e l'ingestione di pellet di plastica da parte della fauna marina, in particolare uccelli marini e tartarughe marine, può causare danni fisici o la morte. Le microplastiche contribuiscono inoltre ai cambiamenti climatici come fonte aggiuntiva di emissioni di gas a effetto serra e di pressione sugli ecosistemi. Il potenziale delle microplastiche di fungere da vettore per sostanze tossiche adsorbite o microrganismi patogeni è parte integrante del problema. Gli esseri umani sono esposti alle microplastiche attraverso l'aria e il consumo di alimenti. La crescente consapevolezza della presenza di microplastiche nella catena alimentare può minare la fiducia dei consumatori e avere conseguenze economiche. Potrebbero manifestarsi effetti economici negativi su attività come la pesca commerciale e l'agricoltura, nonché sulle attività ricreative e turistiche nelle aree interessate dai rilasci.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.1]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Nel parere intitolato "Rischi ambientali e sanitari dell'inquinamento da microplastiche", il gruppo dei principali consulenti scientifici della Commissione ha ritenuto che "esistano motivi significativi di preoccupazione che inducono all'adozione di misure precauzionali"<FOOTNOTE><FIELD>Parere scientifico sui rischi ambientali e sanitari dell'inquinamento da microplastiche (non disponibile in IT), aprile 2019.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>La dispersione di pellet di plastica costituisce la terza fonte di microplastiche rilasciate involontariamente nell'ambiente nell'Unione e sono dovute a pratiche di manipolazione inadeguate in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, tra cui la produzione, la trasformazione, la distribuzione, il trasporto, anche via mare, e altre operazioni logistiche. Pertanto un approccio a livello di catena di approvvigionamento è essenziale per garantire l'impegno di tutti i soggetti economici che partecipano alla manipolazione dei pellet di plastica per la prevenzione della dispersione. Dal 2015 l'industria manifatturiera europea della plastica ha progressivamente adottato il programma internazionale Operation Clean Sweep® (OCS) come impegno volontario. Nell'ambito di questo programma, ogni azienda che produce o manipola pellet riconosce l'importanza di azzerare la dispersione dei pellet e si impegna ad adottare le migliori pratiche. Sebbene tali pratiche siano generalmente ben comprese dai firmatari dell'OCS, non sono state attuate in modo completo. L'adozione del programma da parte dell'industria della plastica rimane contenuta.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Gli effetti dell'inquinamento da microplastiche sull'ambiente<STRING STRIKE="on"> ed eventualmente</STRING> sulla salute umana hanno sollevato preoccupazioni nella maggior parte del mondo. Alcuni Stati membri hanno adottato o proposto misure specifiche. Tuttavia un mosaico di restrizioni nazionali potrebbe potenzialmente ostacolare il funzionamento del mercato interno.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Nel tentativo di contrastare l'inquinamento da plastica, nel gennaio 2018 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata "Strategia europea per la plastica"<FOOTNOTE><FIELD>COM(2018) 28 final.</FIELD></FOOTNOTE>, nella quale riconosce i rischi rappresentati dalle microplastiche e invita ad adottare soluzioni innovative mirate alle diverse fonti di microplastiche. Tale impegno è stato rinnovato con l'adozione del Green Deal europeo nel dicembre 2019, del nuovo piano d'azione per l'economia circolare<FOOTNOTE><FIELD>COM(2020) 98 final, 2020.</FIELD></FOOTNOTE> nel marzo 2020 e del piano d'azione per l'inquinamento zero<FOOTNOTE><FIELD>COM(2021) 400 final.</FIELD></FOOTNOTE> nel maggio 2021. Quest'ultimo include, tra i suoi obiettivi per il 2030, la riduzione del 30 % della quantità di microplastiche rilasciate nell'ambiente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione, del 25 settembre 2023, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda le microparticelle di polimeri sintetici (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 67).</FIELD></FOOTNOTE> affronta il problema dell'inquinamento da microplastiche imponendo una restrizione all'immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente ai prodotti (la "restrizione"), dal momento che esiste un notevole inquinamento da microplastiche derivante dall'uso di microparticelle di polimeri sintetici in quanto tali o intenzionalmente presenti all'interno di prodotti e tale inquinamento rappresenta un rischio inaccettabile per l'ambiente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Nel 2021 le parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR) hanno adottato la raccomandazione non vincolante 2021/06<FOOTNOTE><FIELD>OSPAR Recommendation 2021/06 on the reduction of plastic pellet loss into the marine environment.</FIELD></FOOTNOTE> per ridurre la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente marino, promuovendo lo sviluppo e l'attuazione tempestivi di standard efficaci e coerenti per la prevenzione della dispersione di pellet e di sistemi di certificazione per l'intera catena di approvvigionamento della plastica. Le misure per ridurre al minimo il rischio associato al trasporto di pellet di plastica via mare sono all'esame dell'Organizzazione marittima internazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (IMO), alla luce del sostanziale rischio di inquinamento catastrofico associato al trasporto marittimo di pellet di plastica</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In tale contesto, l'Unione dovrebbe seguire da vicino gli sviluppi in seno all'IMO e svolgere un ruolo di primo piano nel garantire un elevato grado di tutela ambientale in materia. [Em.3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'Unione sono stati registrati diversi incidenti che hanno provocato dispersioni e fuoriuscite di pellet di plastica con impatti transfrontalieri, evidenziando l'urgente necessità di misure ambiziose e olistiche per ridurre considerevolmente il rischio di inquinamento da pellet di plastica, rafforzando nel contempo le capacità di risposta in caso di fuoriuscite di pellet di plastica nei territori e nelle acque dell'UE. [Em.4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Circa il 90 % delle merci a livello mondiale è trasportato via mare, compresi i pellet di plastica. Tuttavia, pratiche di manipolazione inadeguate o la mancata supervisione di talune operazioni di routine, come la pulizia degli scafi o dei container, possono comportare la dispersione e la fuoriuscita di tali pellet nell'oceano. Inoltre, sono state segnalate numerose catastrofi marittime legate al pellet, il che rende il trasporto marittimo un'attività ad alto rischio di inquinamento da pellet di plastica. L'incidenza di tali dispersioni è catastrofica per gli ecosistemi marini e costieri e per le specie che li costituiscono e l'estrema mobilità dei pellet di plastica ostacola l'efficacia delle operazioni di contenimento e bonifica. La manipolazione di tali pellet è regolamentata a livello internazionale dalla convenzione sulla sicurezza dei container del 1972, integrata dalla circolare del 2023 del sottocomitato per il trasporto di carichi e contenitori sull'obbligo di comunicare i container dispersi, ma non fornisce le garanzie necessarie per prevenire l'inquinamento da pellet di plastica. L'inserimento del trasporto marittimo nell'ambito di applicazione del presente regolamento, unitamente alle disposizioni relative alla manipolazione di pellet di plastica specifiche per tale modalità di trasporto, è pertanto essenziale per conseguire gli obiettivi del presente regolamento. [Em.5]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Nel documento presentato dall'Unione al programma delle Nazioni Unite per l'ambiente in vista della seconda sessione del Comitato intergovernativo di negoziato su uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica (INC-2)<FOOTNOTE><FIELD>UNEP, Presentazione pre-sessione dell'UE in vista della seconda sessione del Comitato intergovernativo di negoziato per lo sviluppo di uno strumento internazionale giuridicamente vincolante sull'inquinamento da plastica, 2023.</FIELD></FOOTNOTE>, l'Unione e i suoi Stati membri hanno sottolineato la necessità che il futuro strumento preveda misure per la riduzione dei rilasci non intenzionali di microplastiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Nonostante la legislazione dell'Unione in materia di prevenzione dei rifiuti, dell'inquinamento, dei rifiuti marini e delle sostanze chimiche, non esistono norme specifiche dell'Unione volte a contrastare la dispersione di pellet come fonte di inquinamento da microplastiche lungo l'intera catena di approvvigionamento. La direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce i principi fondamentali della gestione dei rifiuti e impone agli Stati membri l'obbligo generale di adottare misure per prevenirne la produzione. Questi obblighi generali dovrebbero essere integrati da aspetti e requisiti specifici per un'attenta manipolazione dei pellet di plastica, al fine di <STRING STRIKE="on">evitare che diventino rifiuti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">evitarne il rilascio nell'ambiente</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em.6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente regolamento prevede misure atte a prevenire, contenere e bonificare l'inquinamento da pellet di plastica che si verifichi a seguito della sua entrata in vigore, ma non prevede misure per far fronte all'inquinamento esistente. La bonifica del suolo, dei fiumi e dei corsi d'acqua e il ripristino degli ecosistemi terrestri, marini, litoranei e costieri degradati sono essenziali per conseguire l'obiettivo di riduzione del 30 % entro il 2030, conformemente agli obiettivi previsti dal regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2024 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj). </STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e agli obiettivi del Green Deal. La Commissione dovrebbe elaborare una serie di misure per censire e bonificare tali aree già inquinate e attuarle nell'ambito di una strategia europea per il disinquinamento da microplastiche, attraverso misure di sostegno e di accompagnamento per gli Stati membri. Più in generale, l'Unione dovrebbe concorrere alla promozione di siffatte soluzioni lungo l'intera catena del valore e dovrebbe includere tale aspetto nei negoziati in corso per l'elaborazione di un trattato internazionale sull'inquinamento da plastica, nonché nell'imminente 81ª sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO (MEPC dell'IMO). [Em.7] </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Mentre la produzione di materiali polimerici su scala industriale rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE>, ne sono invece escluse altre attività, come la conversione, il trasporto o lo stoccaggio di pellet, solitamente gestite da piccole e medie imprese. Inoltre il documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nella produzione di polimeri dell'agosto 2007<FOOTNOTE><FIELD>https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/pol_bref_0807.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>, elaborato ai sensi della direttiva 96/61/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26).</FIELD></FOOTNOTE> sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, non affronta la questione specifica della dispersione di pellet.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>La direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino) (GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19).</FIELD></FOOTNOTE> riguarda il monitoraggio e la valutazione degli effetti dei microrifiuti, comprese le microplastiche, negli ambienti costieri e marini. È in fase di sviluppo un aggiornamento della prima guida sul monitoraggio dei rifiuti marini, in vista di metodologie armonizzate anche per monitorare la presenza e la distribuzione di pellet di plastica lungo la costa. Tuttavia la direttiva 2008/56/CE non prevede prescrizioni specifiche per la prevenzione o la riduzione della dispersione di pellet alla fonte.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Il regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione esamina le dispersioni di microparticelle di polimeri sintetici per l'uso in siti industriali, ossia pellet di plastica come rilasci evitabili. Per tali rilasci viene introdotto l'obbligo di informazione di una quantità stimata di microplastiche rilasciate annualmente nell'ambiente. <STRING STRIKE="on">Pur mancando</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, tale obbligo di informazione è privo di</STRING></STRING> una metodologia per stimare la dispersione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e fornisce soltanto stime annuali. Se, da un lato</STRING></STRING>, questo obbligo aumenterà la disponibilità di dati sulla dispersione di pellet e in futuro migliorerà la qualità delle informazioni raccolte per valutare i rischi derivanti da tali microplastiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dall'altro non è sufficiente per avere un quadro della natura specifica della dispersione e delle relative cause</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on">[Em.8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Per garantire che i pellet di plastica siano manipolati in modo sicuro e responsabile in tutte le fasi della catena di fornitura, in modo da evitarne la dispersione nell'ambiente, occorre stabilire prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica lungo l'intera catena di approvvigionamento: produzione, master batching e compounding, conversione, gestione dei rifiuti, compresi il riciclaggio, la distribuzione, il riconfezionamento, il trasporto, lo stoccaggio e la pulizia dei serbatoi presso stazioni di pulizia.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Tali prescrizioni dovrebbero tenere conto delle buone pratiche di manipolazione raccomandate a livello internazionale e delle prescrizioni esistenti sulla manipolazione dei pellet di plastica stabilite dall'industria nell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero attuare le prescrizioni sulla manipolazione dei pellet di plastica seguendo un ordine di priorità di azione, con l'obiettivo primario di fare della prevenzione del rilascio di pellet nell'ambiente una priorità assoluta. Pertanto la prevenzione delle fuoriuscite di pellet di plastica dal contenimento <STRING STRIKE="on">primario </STRING>durante la manipolazione ordinaria – riducendo così al massimo possibile il rischio di fuoriuscite – dovrebbe essere il primo passo, evitando anche qualsiasi manipolazione non necessaria (ad esempio riducendo i punti di trasferimento) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed etichettano tutti i container per lo stoccaggio e il trasporto contenenti pellet di plastica come pure</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">e</STRING> utilizzando <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">idonei </STRING></STRING>imballaggi<STRING STRIKE="on"> a prova di perforazione</STRING>; mentre un secondo passo sarebbe il contenimento dei pellet fuoriusciti per assicurarsi che non si disperdano nell'ambiente, e successivamente la bonifica dopo una fuoriuscita o un evento di dispersione come ultimo passo. <STRING BOLD="on">[Em.9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Sebbene l'obiettivo sia quello di <STRING STRIKE="on">prevenire</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">azzerare</STRING></STRING> la dispersione di pellet di plastica nell'ambiente per tutti gli operatori economici, <STRING STRIKE="on">i vettori dell'UE e dei paesi terzi, </STRING>gli obblighi per le micro<STRING STRIKE="on">, piccole e medie</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> imprese e le</STRING></STRING> imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> che manipolano quantità inferiori a 1 000 tonnellate di pellet di plastica all'anno</STRING></STRING> dovrebbero essere adattati per attenuare l'onere a loro carico. <STRING BOLD="on">[Em.10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>La registrazione degli impianti che manipolano pellet di plastica e dei vettori che li trasportano è necessaria per la tracciabilità dei pellet di plastica manipolati e trasportati in ogni Stato membro e per consentire alle autorità competenti di effettuare in modo efficiente i controlli di conformità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di prevenire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e azzerare</STRING></STRING> la dispersione di pellet di plastica, gli operatori economici dovrebbero istituire, attuare e aggiornare costantemente un piano di valutazione dei rischi che identifichi il potenziale di fuoriuscite e dispersione e che documenti in particolare le attrezzature e le procedure specifiche in atto per prevenire, contenere e ripulire le dispersioni di pellet, tenendo conto delle dimensioni dell'impianto e della portata delle operazioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.11]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Per consentire alle autorità competenti di verificare la conformità alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi, gli operatori economici dovrebbero fornire all'autorità competente il piano di valutazione dei rischi che hanno realizzato, unitamente a un'autodichiarazione di conformità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Gli operatori economici dovrebbero <STRING STRIKE="on">scegliere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">predisporre</STRING></STRING> l'attrezzatura specifica da installare o <STRING STRIKE="on">la procedura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le procedure</STRING></STRING> da eseguire. Tuttavia le autorità competenti, nel verificare la conformità, dovrebbero poter imporre agli operatori economici la modifica del piano di valutazione dei rischi, anche adottando, entro un determinato periodo di tempo, una qualsiasi delle azioni elencate nel presente regolamento per garantire un'adeguata attuazione delle sue prescrizioni.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Dovrebbe essere possibile esentare gli operatori economici dall'installazione di determinati tipi di attrezzature o dall'adozione di determinate misure se giustificano debitamente tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni. Le micro imprese dovrebbero prendere in considerazione almeno l'attrezzatura specifica da installare o le procedure da eseguire, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni. [Em. 12]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Al fine di valutare l'adeguatezza del piano di valutazione dei rischi realizzato per ogni impianto, gli operatori economici dovrebbero registrare una stima della quantità di pellet rilasciata annualmente nell'ambiente, unitamente al volume totale manipolato. Per ridurre gli oneri a carico degli operatori economici, i dati sulle stime delle quantità rilasciate possono essere utilizzati nell'ambito dell'obbligo di informazione previsto dal regolamento (UE) 2023/2055 della Commissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Date le caratteristiche della loro attività, i vettori non dovrebbero essere obbligati a condurre un piano di valutazione dei rischi. Dovrebbero invece essere tenuti ad adottare misure tangibili volte a prevenire, contenere e affrontare le fuoriuscite e la dispersione. Tali misure dovrebbero essere soggette a verifica da parte delle autorità competenti, principalmente durante il processo di trasporto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Il successo dell'attuazione delle azioni necessarie per prevenire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e azzerare</STRING></STRING> la dispersione di pellet di plastica richiede la piena collaborazione e l'impegno degli addetti degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero essere tenuti a formare il proprio personale in base ai ruoli e alle responsabilità specifici degli addetti, al fine di garantire che conoscano le attrezzature e le procedure necessarie per assicurare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento e siano capaci di utilizzarle ed eseguirle. Gli operatori economici e i vettori dell'UE dovrebbero inoltre essere tenuti a monitorare le azioni pertinenti per attuare le prescrizioni del presente regolamento, ad esempio il posizionamento di nuovi dispositivi di raccolta, e a tenerne traccia. Se del caso, dovrebbero adottare azioni correttive, compreso, ove necessario, il miglioramento delle attrezzature e delle procedure in uso.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.13]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Le imprese di<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> piccole,</STRING></STRING> medie e grandi dimensioni che gestiscono impianti in cui vengono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate possono presentare rischi maggiori di dispersione di pellet nell'ambiente. Per questo motivo, tali imprese dovrebbero essere tenute ad attuare, per ogni impianto, azioni supplementari come la realizzazione di una valutazione interna annuale e l'adozione di un programma di formazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">obbligatoria </STRING></STRING>che affronti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">questioni </STRING></STRING>specifiche <STRING STRIKE="on">esigenze e modalità di formazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in materia di prevenzione, pratiche, tutela dei lavoratori, tecnologie di bonifica, uso e manutenzione delle attrezzature, esecuzione delle procedure nonché monitoraggio e comunicazione delle dispersioni di pellet</STRING></STRING>. Inoltre, per queste imprese, la conformità alle prescrizioni del presente regolamento dovrebbe essere dimostrata mediante l'ottenimento e il rinnovo di un certificato rilasciato da certificatori. Tali certificatori possono essere un organismo di valutazione della conformità accreditato o un verificatore ambientale abilitato a svolgere attività di verifica e convalida ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). Il certificato dovrebbe corrispondere a un formato unico per garantire dati omogenei.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Le piccole imprese che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate dovrebbero ottenere la certificazione una sola volta. La certificazione dovrebbe avere una validità quinquennale, trascorsa la quale esse dovrebbero notificare un aggiornamento del loro piano di valutazione dei rischi e un'autodichiarazione di conformità ogni cinque anni. [Em.14]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Le<STRING STRIKE="on"> micro e piccole</STRING> imprese <STRING STRIKE="on">e le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di piccole,</STRING></STRING> medie e grandi <STRING STRIKE="on">imprese</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dimensioni</STRING></STRING> che gestiscono impianti in cui sono manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché le micro imprese,</STRING></STRING> dovrebbero essere tenute a rilasciare un'autodichiarazione di conformità. Inoltre dovrebbe essere concesso loro un periodo di tempo sufficiente per dimostrare la propria conformità.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 15]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per consentire alle autorità competenti di verificare in modo più efficace la conformità ai sensi del presente regolamento, i certificatori dovrebbero notificare alle autorità competenti l'esito delle loro valutazioni. Le certificazioni non dovrebbero pregiudicare la valutazione della conformità da parte delle autorità competenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per ottenere la registrazione EMAS, gli operatori economici sono tenuti a rispettare la legislazione ambientale, compreso il presente regolamento. Di conseguenza, gli operatori economici che hanno ottenuto la registrazione EMAS dovrebbero essere considerati conformi alle prescrizioni del presente regolamento, purché un verificatore ambientale abbia verificato che tali prescrizioni siano stati inserite nel loro sistema di gestione ambientale e attuate. Detti operatori economici dovrebbero quindi essere esentati dagli obblighi di certificazione e notifica alle autorità competenti nel rinnovare le autodichiarazioni e le valutazioni dei rischi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Le autorità competenti dovrebbero verificare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente regolamento da parte degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi utilizzando, se del caso, i risultati forniti nell'ambito della certificazione o delle autodichiarazioni, sulla base di ispezioni ambientali o di altre misure di verifica, secondo un approccio basato sul rischio. Le ispezioni dovrebbero essere coordinate, ove possibile, con quelle previste da altre normative dell'Unione. Le autorità competenti dovrebbero fornire alla Commissione informazioni sull'attuazione del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Al fine di ridurre al minimo gli effetti dell'eventuale dispersione, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dovrebbero adottare le misure necessarie per ripristinare la conformità. Le misure correttive dovrebbero essere proporzionate alla violazione rilevata e agli effetti nocivi attesi sull'ambiente. Qualora le autorità competenti rilevino una violazione del presente regolamento, dovrebbero notificare all'operatore economico o al vettore dell'UE o di un paese terzo la violazione rilevata ed esigere l'adozione di misure correttive per ripristinare la conformità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>È opportuno che le autorità competenti dispongano di un insieme minimo di poteri di ispezione e di applicazione delle norme per garantire la conformità al presente regolamento, per cooperare tra loro in modo più rapido ed efficiente e per dissuadere gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi dal violare il presente regolamento. Tali poteri dovrebbero essere sufficienti ad affrontare efficacemente le sfide poste dall'applicazione delle norme e a evitare che gli operatori economici inadempienti possano sfruttare la presenza di carenze nel sistema di esecuzione, trasferendo le loro attività in Stati membri le cui autorità competenti non dispongono di strumenti atti a contrastare le pratiche illecite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Le autorità competenti dovrebbero poter utilizzare tutti i fatti e le circostanze del caso come elementi di prova a fini di ispezione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Poiché </STRING></STRING>le micro, piccole e medie imprese (PMI)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rappresentano una quota importante</STRING></STRING> della catena di approvvigionamento dei pellet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, esse</STRING></STRING> dovrebbero conformarsi ai pertinenti obblighi stabiliti dal presente regolamento, <STRING STRIKE="on">ma potrebbero incontrare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo presenti al contempo le possibili e diverse sfide legate alla conformità e agli eventuali</STRING></STRING> costi<STRING STRIKE="on"> e difficoltà</STRING> in proporzione maggiori<STRING STRIKE="on"> nell'adempimento di alcuni obblighi</STRING>. La Commissione <STRING STRIKE="on">dovrebbe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le autorità competenti dovrebbero</STRING></STRING> sensibilizzare gli operatori economici e i vettori sulla necessità di prevenire la dispersione di pellet. <STRING STRIKE="on">Dovrebbe</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbero</STRING></STRING> inoltre elaborare materiale di formazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in consultazione con tutti i pertinenti portatori di interessi, per aiutare gli operatori economici e i vettori</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> per aiutarli</STRING> ad adempiere ai loro obblighi, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle prescrizioni sulla valutazione del rischio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Ciò dovrebbe essere fatto tenendo conto della raccomandazione non vincolante adottata dalle parti della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (OSPAR)</STRING></STRING>. Gli Stati membri dovrebbero fornire accesso a informazioni e assistenza per quanto riguarda il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni sulla valutazione del rischio. Per quanto riguarda l'assistenza degli Stati membri, questa potrebbe includere sostegno tecnico e <STRING STRIKE="on">finanziario e </STRING>formazione specializzata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tutto il personale che tratta i pellet di plastica, nonché sostegno finanziario e accesso ai finanziamenti </STRING></STRING>per le <STRING STRIKE="on">PMI</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">micro e piccole imprese, così come per gli impianti che trattano pellet di plastica in minori quantità</STRING></STRING>. Gli Stati membri dovrebbero agire nel rispetto delle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.16]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di agevolare la creazione di basi comuni per il calcolo della dispersione di pellet di plastica nell'ambiente occorre disporre di una metodologia standardizzata stabilita in una norma armonizzata adottata in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> In attesa dell'adozione della metodologia standardizzata, è auspicabile che gli operatori economici indichino la metodologia utilizzata nel comunicare le dispersioni di pellet di plastica. [Em.17]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Il regolamento (UE) n. 1025/2012 prevede una procedura di obiezione a norme armonizzate che non soddisfano completamente le prescrizioni del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Per far sì che gli obiettivi della presente direttiva siano raggiunti e le sue prescrizioni siano applicate con efficacia, gli Stati membri dovrebbero designare le proprie autorità competenti incaricate dell'applicazione e dell'esecuzione del presente regolamento. Se sul loro territorio sono designate più autorità competenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare una stretta cooperazione fra tutte loro al fine di garantire l'esercizio efficiente delle funzioni che esplicano.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Per garantire la conformità, le autorità competenti dovrebbero inoltre adottare le misure necessarie, comprese ispezioni e audizioni, quando sono in possesso di informazioni rilevanti e sulla base delle stesse, compresi i reclami motivati presentati da terzi. I terzi che presentano un reclamo dovrebbero essere in grado di dimostrare un interesse sufficiente o far valere la violazione di un diritto.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero garantire che qualsiasi misura adottata dalle loro autorità competenti ai sensi del presente regolamento sia soggetta a ricorsi giurisdizionali effettivi, conformemente all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391: GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.</FIELD></FOOTNOTE>. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, spetta agli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare la tutela giurisdizionale dei diritti di una persona nell'ambito del diritto dell'Unione. Inoltre l'articolo 19, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea prevede che gli Stati membri stabiliscano i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero garantire che il pubblico, comprese le persone fisiche o giuridiche a norma del presente regolamento, abbia accesso alla giustizia in linea con gli obblighi che gli Stati membri hanno concordato in quanto parti della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 25 giugno 1998 ("convenzione di Aarhus")<FOOTNOTE><FIELD>https://unece.org/environment-policy/public-participation/aarhus-convention/text.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Per dissuadere efficacemente gli operatori economici dal disattendere le prescrizioni del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero stabilire norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni e provvedere affinché tali norme siano attuate. Le sanzioni previste dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive. Onde facilitare un'applicazione più coerente delle sanzioni, occorre stabilire criteri comuni per determinare i tipi e i livelli delle sanzioni da irrogare in caso di violazione. Nel novero dei criteri dovrebbero rientrare anche la natura e la gravità della violazione nonché i benefici economici che ne derivano, al fine di garantire che i responsabili non ne possano godere.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> È opportuno che gli Stati membri si adoperino per garantire che le entrate generate dalle sanzioni, o il loro equivalente valore finanziario, siano utilizzate per sostenere progetti di bonifica delle zone inquinate dalla plastica ed evitare l'inquinamento da pellet di plastica. [Em.18]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Nel definire sanzioni e misure in risposta alle violazioni, gli Stati membri dovrebbero prevedere che, in funzione della gravità della violazione, il livello dell'ammenda sia tale da privare di fatto l'operatore economico e i vettori dell'UE e dei paesi terzi non conformi del beneficio economico derivante dalla non conformità agli obblighi di cui al presente regolamento, anche nei casi di violazioni reiterate. La gravità della violazione dovrebbe essere il criterio principale per le misure adottate dalle autorità competenti. L'importo massimo delle ammende dovrebbe rappresentare, in caso di violazione commessa da una persona giuridica, almeno il <STRING STRIKE="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> % del fatturato economico annuo <STRING STRIKE="on">nello Stato membro interessato.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione. [Em.19]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>In caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero garantire che le persone colpite possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche pertinenti e, laddove opportuno, dalle autorità competenti per quanto riguarda la violazione. Tali norme sull'indennizzo contribuiscono a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente e di protezione della salute umana, come stabilito dall'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Esse sostengono inoltre il diritto alla vita, all'integrità della persona e alla protezione della salute di cui agli articoli 2, 3 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo di cui all'articolo 47 della Carta. Inoltre la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56).</FIELD></FOOTNOTE> non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Per garantire che le persone possano difendere i propri diritti a fronte di danni alla salute causati da violazioni del presente regolamento garantendone anche in tal modo un'applicazione più efficace, è opportuno che le organizzazioni non governative che promuovono la tutela della salute umana o dell'ambiente, comprese le organizzazioni di tutela dei consumatori che soddisfano i requisiti prescritti dal diritto nazionale, in quanto parte del pubblico interessato, abbiano la facoltà di avviare un procedimento secondo le modalità stabilite dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime, fatte salve le norme procedurali nazionali relative alla rappresentanza e alla difesa in giudizio. Gli Stati membri godono generalmente di autonomia procedurale nel garantire un ricorso effettivo contro le violazioni del diritto dell'Unione, fatto salvo il rispetto dei principi di equivalenza ed effettività. L'esperienza mostra tuttavia che, sebbene esistano prove epidemiologiche schiaccianti degli effetti negativi dell'inquinamento sulla salute della popolazione, in particolare per quanto riguarda l'aria, stando alle norme procedurali sull'onere della prova generalmente applicabili negli Stati membri è difficile per le vittime dimostrare l'esistenza di un nesso di causalità tra il danno subito e la violazione. Occorre quindi adattare l'onere della prova applicabile a tali situazioni. Quando un individuo riesce a fornire prove sufficientemente solide per far presumere che la violazione del presente regolamento sia all'origine dei danni causati alla salute o vi abbia contribuito in modo significativo, dovrebbe spettare al convenuto confutare tale presunzione per sottrarsi alla responsabilità civile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Al fine di tenere conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per modificare gli allegati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>È opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione in merito alla comunicazione di dati sull'attuazione del presente regolamento al fine di assicurare condizioni uniformi per l'attuazione del medesimo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Al fine di concedere agli operatori economici e ai vettori dell'UE e dei paesi terzi un periodo di tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, la sua applicazione dovrebbe essere posticipata,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto e ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce gli obblighi per la manipolazione dei pellet di plastica in tutte le fasi della catena di approvvigionamento, al fine di prevenirne la dispersione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nell'intento di azzerare la dispersione di pellet di plastica</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.20] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento si applica ai soggetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>operatori economici che hanno manipolato pellet di plastica nell'Unione in quantità superiori a cinque tonnellate nell'anno civile precedente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'Unione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>"pellet di plastica": una piccola massa di materiale da stampaggio preformato contenente polimeri, <STRING STRIKE="on">di dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a prescindere dalla forma, comprese polveri, cilindri, perle e scaglie, cui possano essere stati aggiunti additivi</STRING></STRING>, utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di riciclaggio della plastica</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.21]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"polvere di pellet di plastica": il residuo industriale della manipolazione, della macinazione e della lavorazione di pellet di plastica non utilizzata come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica; [Em.22] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>"fuoriuscita": un'emissione unica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o prolungata </STRING></STRING>di pellet di plastica dal contenimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; </STRING></STRING><STRING STRIKE="on">primario;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.23]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>"dispersione": una perdita unica o prolungata di pellet di plastica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in qualsiasi fase della catena di approvvigionamento, anche </STRING></STRING>dal perimetro dell'impianto nell'ambiente o <STRING STRIKE="on">da veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna che trasportano</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dal trasporto di</STRING></STRING> pellet di plastica;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 24]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>"impianto": qualsiasi locale, struttura, <STRING STRIKE="on">ambiente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sito</STRING></STRING> o luogo in cui si svolgono una o più attività economiche che comportano la manipolazione di pellet di plastica;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.25]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>"operatore economico": qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, in tutto o in parte, l'impianto oppure, ove il diritto nazionale lo preveda, che dispone di un potere economico determinante sull'esercizio tecnico dell'impianto stesso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>"vettore dell'UE": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della propria attività economica<STRING STRIKE="on"> mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em.26]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>"vettore di un paese terzo": qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo, impegnata nel trasporto di pellet di plastica nell'ambito della sua attività economica nell'Unione<STRING STRIKE="on"> mediante l'utilizzo di veicoli stradali, vagoni ferroviari o navi della navigazione interna;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em.27]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>"micro, piccole e medie imprese": microimprese e piccole e medie imprese quali definite all'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>"grande impresa": un'impresa che non è una micro, piccola o media impresa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>"autorità competente": un'autorità o un organismo designati da uno Stato membro per adempiere agli obblighi risultanti dal presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>"certificatore": uno dei soggetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>un organismo di valutazione della conformità quale definito all'articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30).</FIELD></FOOTNOTE>, un'associazione o un gruppo di tali organismi, che abbia ottenuto l'accreditamento secondo quanto previsto dal presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>un verificatore ambientale quale definito all'articolo 2, punto 20), lettera b), del regolamento (CE) n. 1221/2009;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>l)</NO.P>"valutazione della conformità": il processo che dimostra se un impianto soddisfa le norme applicabili del presente regolamento e degli atti delegati adottati sulla sua base.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Obblighi generali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi provvedono affinché le dispersioni siano evitate. In caso di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fuoriuscite e </STRING></STRING>dispersioni, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi intervengono immediatamente per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenerle e </STRING></STRING>bonificarle.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.28]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano all'autorità competente, secondo le modalità stabilite da quest'ultima, ogni impianto che gestiscono e ogni volta che effettuano il trasporto di pellet di plastica, a seconda dei casi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli operatori economici e i vettori dell'UE notificano alle autorità competenti dello Stato membro in cui sono stabiliti qualsiasi modifica significativa dei loro impianti e delle loro attività collegate alla manipolazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al trasporto </STRING></STRING>di pellet di plastica, compresa la chiusura di un impianto esistente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dei casi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.29]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli operatori economici, ai fini del presente regolamento, etichettano tutti i contenitori per lo stoccaggio e il trasporto contenenti pellet di plastica conformemente all'allegato IV ter del presente regolamento. [Em.30]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti istituiscono e mantengono un registro<STRING STRIKE="on"> pubblico</STRING> contenente le informazioni ricevute in conformità dei paragrafi <STRING STRIKE="on">3 e 4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 e 3</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il registro è a disposizione del pubblico ed è di facile accesso. [Em.31]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Obblighi relativi alla manipolazione di pellet di plastica</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori economici intraprendono le azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>elaborano un piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto, conformemente all'allegato I, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto nonché della portata delle sue operazioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>installano le attrezzature ed eseguono le procedure descritte nel piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>notificano il piano di valutazione dei rischi di cui alla lettera a) all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova l'impianto, trasmettendo altresì un'autodichiarazione di conformità rilasciata secondo il modello di formulario di cui all'allegato II.</PARAG><PARAG>Gli operatori economici mantengono aggiornato il piano di valutazione dei rischi, tenendo conto in particolare dei punti deboli individuati in funzione della loro esperienza di manipolazione di pellet di plastica e, su richiesta, lo mettono a disposizione delle autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori economici che sono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> piccole,</STRING></STRING> medie e grandi imprese, che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità inferiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, o che sono micro <STRING STRIKE="on">o piccole </STRING>imprese, devono notificare all'autorità competente un aggiornamento del piano di valutazione dei rischi per ciascun impianto e un rinnovo dell'autodichiarazione di conformità ogni <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dall'ultima notifica.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.32] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici che sono piccole imprese che gestiscono impianti in cui nell'anno civile precedente sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate rispettano gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a meno che non siano in possesso di un certificato valido rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2 bis. [Em.33]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Le autorità competenti possono richiedere agli operatori economici di intraprendere le azioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>modificare i piani di valutazione dei rischi notificati in conformità dei paragrafi 1 e 2 per garantire che le dispersioni possano essere effettivamente evitate <STRING STRIKE="on">o</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING>, se del caso, contenute e bonificate e che sia rispettato l'allegato I;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.34]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>attuare tempestivamente un'azione elencata nell'allegato I.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro contenente i piani di valutazione dei rischi<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> le autodichiarazioni di conformità <STRING STRIKE="on">notificati</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le notifiche di dispersione</STRING></STRING> a norma <STRING STRIKE="on">dei paragrafi 1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'allegato IV bis</STRING></STRING>. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.35]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I vettori dell'UE e dei paesi terzi garantiscono che le azioni indicate nell'allegato III siano attuate durante le operazioni di carico e scarico, i viaggi di trasporto, le operazioni di pulizia e di manutenzione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli operatori economici attuano le azioni previste dal piano di valutazione dei rischi stabilito in conformità dell'allegato I e i vettori dell'UE e dei paesi terzi attuano le azioni di cui all'allegato III nell'ordine di priorità seguente:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>azioni di prevenzione delle fuoriuscite;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>azioni di contenimento delle fuoriuscite per evitare che diventino una dispersione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>azioni di bonifica dopo una fuoriuscita o una dispersione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Gli operatori economici e i vettori dell'UE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei paesi terzi </STRING></STRING>hanno gli obblighi seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.36]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantire che il proprio personale sia formato in base ai ruoli e alle responsabilità specifici di ciascun addetto e che conosca e sia capace di utilizzare le attrezzature pertinenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui idonei dispositivi di protezione individuale,</STRING></STRING> e di eseguire le procedure stabilite per garantire la conformità al presente regolamento;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.37]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tenere un registro delle azioni intraprese per ottemperare agli obblighi di cui al presente articolo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>tenere un registro delle quantità di dispersioni stimate annualmente e <STRING STRIKE="on">del volume totale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei quantitativi totali</STRING></STRING> di pellet di plastica manipolato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 38]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>A partire da sei mesi dopo la pubblicazione della norma armonizzata pertinente nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o dalla data di applicazione dell'atto di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento, gli operatori economici stimano le quantità di dispersioni di cui alla lettera c), primo comma, secondo la metodologia standardizzata di cui all'articolo 13.</PARAG><PARAG>Gli operatori economici e i vettori dell'UE conservano i registri di cui alle lettere b) e c) del presente paragrafo per un periodo di cinque anni e, su richiesta, li mettono a disposizione delle autorità competenti e, se del caso, dei certificatori.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8.</NO.P>Se un'azione intrapresa per la prevenzione, il contenimento e la bonifica di fuoriuscite e dispersioni non sortisce il risultato atteso, gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indugio </STRING></STRING>misure correttive<STRING STRIKE="on">, non appena possibile</STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 39]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9.</NO.P>Ogni anno gli operatori economici che non sono micro <STRING STRIKE="on">o piccole </STRING>imprese <STRING STRIKE="on">e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o</STRING></STRING> che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente, effettuano per ogni impianto una valutazione interna sullo stato di conformità dell'impianto alle prescrizioni del piano di valutazione dei rischi di cui all'allegato I. La valutazione interna <STRING STRIKE="on">può riguardare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riguarda</STRING></STRING>, tra l'altro, i temi seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 40]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le quantità stimate e le cause delle dispersioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le attrezzature e/o le procedure di prevenzione, contenimento e bonifica implementate per evitare future dispersioni e <STRING STRIKE="on">la</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una valutazione della</STRING></STRING> loro efficacia;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.41]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i colloqui<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i programmi di formazione</STRING></STRING> con il personale, le ispezioni delle attrezzature<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra cui idonei dispositivi di protezione individuale,</STRING></STRING> e delle procedure in uso e la revisione della documentazione pertinente. [Em.42]</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici di cui al primo comma tengono registri delle valutazioni e delle eventuali azioni intraprese successivamente e, su richiesta, mettono tali registrazioni a disposizione delle autorità competenti. [Em.43]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Certificazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Entro il ...[OP: inserire la data = 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni tre anni, gli operatori economici che sono grandi imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Entro il ...[OP: inserire la data = 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], e successivamente ogni <STRING STRIKE="on">quattro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni, gli operatori economici che sono imprese medie dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.44]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], gli operatori economici che sono piccole imprese dimostrano che ogni impianto in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantità superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente è conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, ottenendo un certificato rilasciato da un certificatore. Il certificato ha validità quinquennale. [Em.45]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I certificatori devono effettuare controlli a campione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ispezione di siti, mezzi di trasporto e zone immediatamente circostanti</STRING></STRING> per garantire che tutte le misure previste nel piano di valutazione dei rischi attuato in conformità dell'allegato I siano debitamente attuate.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.46]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Le certificazioni devono soddisfare i requisiti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>essere rilasciate in conformità del modello di formulario di cui all'allegato IV e in forma elettronica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>specificare l'operatore economico, l'impianto oggetto della certificazione, la data dei controlli a campione effettuati e il periodo di validità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>attestare la conformità dell'impianto oggetto della certificazione alle prescrizioni di cui all'allegato I.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>I certificatori devono notificare senza indugio all'autorità competente quanto segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le certificazioni rilasciate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le certificazioni sospese o ritirate;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le modifiche alle certificazioni.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti istituiscono, mantengono e aggiornano un registro delle certificazioni. Il registro è messo a disposizione del pubblico su un sito web.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Sistemi di gestione ambientale</STI.ART><PARAG>Gli operatori economici registrati nel sistema comunitario di ecogestione e audit ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 sono esonerati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e dagli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento, purché il verificatore ambientale, quale definito all'articolo 2, punto 20), del regolamento (CE) n. 1221/2009, abbia controllato che le prescrizioni di cui all'allegato I siano stati inseriti nel sistema di gestione ambientale dell'operatore economico e siano stati attuati.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Accreditamento dei certificatori</STI.ART><PARAG>L'accreditamento dei certificatori di cui all'articolo <STRING STRIKE="on">3</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2</STRING></STRING>, lettera k), punto i), comprende una valutazione della conformità ai requisiti seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 47]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il certificatore è indipendente dall'operatore economico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il certificatore, i suoi alti dirigenti e il personale responsabile della valutazione della conformità non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o integrità in relazione alle attività di certificazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il certificatore e il suo personale svolgono le loro attività con il massimo livello di integrità professionale e con la competenza tecnica necessaria e sono liberi da qualsiasi pressione o incentivo, anche di tipo pecuniario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati delle loro attività di certificazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il certificatore dispone delle competenze, delle attrezzature e delle infrastrutture necessarie per svolgere le attività di valutazione della conformità per le quali è stato accreditato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il certificatore dispone di sufficiente personale adeguatamente qualificato e dotato della necessaria esperienza incaricato di svolgere le funzioni di valutazione della conformità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il personale di un certificatore è tenuto al segreto professionale per quanto riguarda tutte le informazioni di cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle funzioni di valutazione della conformità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>qualora subappalti compiti specifici connessi alla certificazione o ricorra a un'affiliata, il certificatore si assume la piena responsabilità delle funzioni svolte da subappaltatori o affiliate e valuta e monitora le qualifiche del subappaltatore o dell'affiliata e il lavoro da essi svolto.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Verifica della conformità e comunicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti verificano la conformità degli operatori economici e dei vettori dell'UE e dei paesi terzi agli obblighi stabiliti dal presente regolamento, tenendo conto delle informazioni fornite nelle autodichiarazioni di conformità di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e fornite dai certificatori a norma dell'articolo 5, paragrafo 5. Le autorità competenti effettuano ispezioni ambientali <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non preannunciate </STRING></STRING>e adottano altre misure di verifica, seguendo un approccio basato sul rischio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Al più tardi entro ... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo ai <STRING STRIKE="on">quattro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento] e successivamente ogni tre anni, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno civile precedente. Le informazioni comprendono:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.49]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il numero di operatori economici per dimensione d'impresa secondo la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e per attività economica, i loro impianti e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le quantità di pellet di plastica da essi manipolate, nonché </STRING></STRING>il numero di vettori dell'UE e i rispettivi mezzi di trasporto destinati al trasporto di pellet di plastica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e le quantità da essi manipolate</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il numero di piani di valutazione dei rischi e di autodichiarazioni notificati ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e di certificazioni notificate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 5;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il numero e i risultati delle ispezioni ambientali effettuate e delle altre misure di verifica adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché il numero di inconvenienti e incidenti segnalati ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, e le misure adottate in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Mediante atti di esecuzione la Commissione stabilisce un formato per le relazioni di cui al paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ogni tre anni, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui al paragrafo 2, la Commissione elabora una relazione di sintesi sulla conformità e sulla comunicazione, presentando le informazioni qualitative e quantitative sull'attuazione del presente regolamento contenute nelle relazioni degli Stati membri. [Em.51]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Inconvenienti e incidenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatta salva la direttiva 2004/35/CE, in caso di dispersione fortuita o accidentale che incida<STRING STRIKE="on"> significativamente</STRING> sulla salute umana o sull'ambiente, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informano l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché l'autorità competente di qualsiasi territorio che potrebbe essere interessato,</STRING></STRING> e comunicano la stima delle dispersioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in conformità del modulo di cui all'allegato IV bis</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottano misure per contenere e bonificare tali dispersioni in modo ecologicamente sensibile; [Em.54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>adottano<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tutte le possibili</STRING></STRING> misure per <STRING STRIKE="on">limitare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ridurre al minimo</STRING></STRING> le conseguenze sulla salute o sull'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.55]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'inconveniente o l'incidente richiede, se necessario, che gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi adottino misure complementari adeguate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e organizzino formazioni specifiche per ridurre al minimo</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">per limitare</STRING> le conseguenze per la salute o l'ambiente e per prevenire ulteriori inconvenienti o incidenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 56]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di inconveniente o incidente che incida<STRING STRIKE="on"> in modo significativo</STRING> sulla salute umana o sull'ambiente in un altro Stato membro, l'autorità competente nel cui territorio si è verificato l'incidente o l'inconveniente informa immediatamente l'autorità competente di tale altro Stato membro.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.57]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Non conformità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In caso di violazione delle norme stabilite dal presente regolamento, senza indugio gli operatori economici e i vettori dell'UE e dei paesi terzi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>informano l'autorità competente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>adottano le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>rispettano qualsiasi misura complementare determinata dall'autorità competente come necessaria per ripristinare la conformità.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora la violazione delle norme stabilite nel presente regolamento rappresenti un pericolo immediato per la salute umana o minacci di causare un effetto negativo significativo e immediato sull'ambiente, l'autorità competente <STRING STRIKE="on">può sospendere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sospende</STRING></STRING> il funzionamento dell'impianto fino al ripristino della conformità ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.58]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Designazione e poteri delle autorità competenti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri designano una o più autorità competenti per l'applicazione e l'esecuzione del presente regolamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e informano la Commissione di conseguenza</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.59] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti i poteri di ispezione ed esecuzione necessari per garantire il rispetto del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>I poteri di cui al paragrafo 2 comprendono almeno:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il potere di accedere ai documenti, ai dati o alle informazioni pertinenti relativi a una violazione delle prescrizioni del presente regolamento, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, e il potere di fare o ottenere copie degli stessi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il potere di imporre a qualsiasi persona fisica o giuridica di fornire informazioni, dati o documenti pertinenti, in qualsiasi forma o formato e indipendentemente dal supporto su cui sono memorizzati o dal luogo in cui sono conservati, al fine di stabilire se si sia verificata o sia in corso una violazione delle prescrizioni del presente regolamento e i dettagli di tale violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il potere di avviare un'ispezione di propria iniziativa per far cessare o vietare le violazioni delle prescrizioni del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il potere di accesso agli impianti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Ai fini delle loro ispezioni ambientali e di altre misure di verifica, le autorità competenti possono utilizzare come prova qualsiasi dato, documento, risultato, dichiarazione o informazione, a prescindere dal formato e dal supporto di memorizzazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Qualora nel loro territorio vi siano più autorità competenti, gli Stati membri provvedono affinché siano istituiti adeguati meccanismi di comunicazione e coordinamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Assistenza in materia di conformità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], </STRING></STRING>la Commissione elabora<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e finanzia</STRING></STRING> materiale di sensibilizzazione e formazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che può assumere la forma di guide e corsi,</STRING></STRING> sulla corretta attuazione degli obblighi stabiliti nel presente regolamento, in consultazione con i rappresentanti degli operatori economici, dei vettori e dei certificatori, comprese le micro, piccole e medie imprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le parti sociali, i rappresentanti della società civile e le organizzazioni non governative</STRING></STRING> e in collaborazione con le autorità competenti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.60]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri garantiscono che gli operatori economici e i vettori<STRING STRIKE="on">, in particolare le micro, piccole e medie imprese,</STRING> abbiano accesso alle informazioni e all'assistenza in materia di conformità al presente regolamento.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.61] </STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma per le micro, piccole e medie imprese può assumere la forma di: </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">formazione specializzata nella gestione e nel personale, compresa l'organizzazione di programmi di formazione;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">assistenza tecnica e organizzativa. [Em.62]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Fatte salve le norme applicabili in materia di aiuti di Stato, l'assistenza di cui al primo comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per le microimprese e le piccole imprese nonché per gli impianti che manipolano pellet di plastica in quantità inferiori alla soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 2, </STRING></STRING>può <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche</STRING></STRING> assumere la forma di:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>sostegno finanziario;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>accesso a finanziamenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, anche allo scopo di acquisire le attrezzature necessarie per conseguire la conformità</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">formazione specializzata per i dirigenti e il personale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;[Em.65]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">assistenza tecnica e organizzativa</STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.66]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri incoraggiano programmi di formazione per la qualificazione del personale dei certificatori.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Metodologia standardizzata</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma, lettera c)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e all'allegato IV bis</STRING></STRING>, viene elaborata una metodologia per stimare le quantità di dispersioni sotto forma di norme armonizzate conformemente alle procedure stabilite dal regolamento (UE) n. 1025/2012.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.67]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nel caso in cui nessun organismo europeo di normazione accetti la richiesta di elaborare una norma armonizzata, o se la Commissione ritiene che la norma proposta non soddisfi i requisiti pertinenti, la Commissione stabilisce la metodologia di cui al paragrafo 1 mediante un atto di esecuzione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Gestione dei reclami e accesso alla giustizia</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le persone fisiche o giuridiche o le organizzazioni aventi un interesse sufficiente ai sensi del diritto nazionale, oppure coloro che ritengono che i loro diritti siano stati lesi, hanno la facoltà di presentare alle autorità competenti reclami motivati qualora ritengano, sulla base di circostanze oggettive, che un operatore economico o un vettore dell'UE o di paese terzo non rispetti le disposizioni del presente regolamento.</PARAG><PARAG>Ai fini del paragrafo 1, si considera che gli enti o le organizzazioni non governativi che promuovono la salute umana o la tutela dell'ambiente o dei consumatori e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale abbiano un interesse sufficiente.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le autorità competenti valutano il reclamo motivato di cui al paragrafo 1 e, se necessario, adottano le opportune misure, comprese ispezioni e audizioni della persona o dell'organizzazione, al fine di verificare i reclami. Se il reclamo è ritenuto fondato, le autorità competenti adottano le misure necessarie a norma dell'articolo 4, paragrafo 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 2</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Quanto prima, le autorità competenti informano le persone o le organizzazioni di cui al paragrafo 1, che hanno presentato un reclamo, della decisione di accogliere o rifiutare la richiesta di azione avanzata nel reclamo e motivano la decisione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché la persona o l'organizzazione di cui al paragrafo 1 che presenta un reclamo motivato abbia accesso a un organo giurisdizionale o ad altro organo pubblico indipendente e imparziale che abbia competenza a riesaminare la legittimità procedurale e sostanziale di qualsiasi decisione su tale reclamo nonché delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento, fatte salve eventuali disposizioni del diritto nazionale che impongono di esaurire le vie di ricorso amministrativo prima di esperire procedimenti giurisdizionali. Tali procedure di ricorso devono essere giuste, eque, celeri e gratuite o non eccessivamente onerose e offrire misure correttive adeguate ed efficaci, compresi, se necessario, provvedimenti ingiuntivi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale di cui al presente articolo.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Sanzioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri a norma della direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell'ambiente (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 28).</FIELD></FOOTNOTE>, gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le sanzioni di cui al paragrafo 1 comprendono sanzioni pecuniarie proporzionate al fatturato della persona giuridica o al reddito della persona fisica che ha commesso la violazione. Il livello delle sanzioni pecuniarie è calcolato in modo da garantire che privino effettivamente la persona responsabile delle violazioni dei benefici economici derivanti dalle stesse. Il livello delle sanzioni pecuniarie è gradualmente aumentato in caso di violazioni reiterate. Nel caso di una violazione commessa da una persona giuridica, l'importo massimo di tali ammende è pari ad almeno il <STRING STRIKE="on">4</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3</STRING></STRING> % del fatturato annuo dell'operatore economico <STRING STRIKE="on">nello Stato membro interessato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione</STRING></STRING> nell'esercizio finanziario precedente la decisione relativa all'ammenda.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.69] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni stabilite a norma del presente articolo tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la natura, la gravità e l'entità della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il carattere doloso o colposo della violazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la popolazione o l'ambiente interessati dalla violazione, tenendo presente l'impatto della violazione sull'obiettivo di conseguire un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>la situazione finanziaria dell'operatore economico, del vettore dell'UE e del paese terzo ritenuto responsabile.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri si adoperano per garantire che le entrate generate dalle sanzioni di cui al paragrafo 1, o il loro equivalente valore finanziario, siano utilizzate per sostenere progetti di bonifica delle zone inquinate dalla plastica prima del ... [data di entrata in vigore del presente regolamento] ed evitare l'inquinamento da pellet di plastica.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I progetti finanziati dalle entrate generate dalle sanzioni di cui al primo comma possono contribuire a promuovere attività scientifiche intese a studiare l'impatto dei pellet di plastica sulla salute umana e sull'ambiente, a sostenere la ricerca e lo sviluppo nel settore dell'inquinamento da pellet di plastica, ad attuare programmi di sensibilizzazione e a finanziare programmi di formazione appositamente concepiti per le microimprese e le piccole imprese.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento],e successivamente ogni anno, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al modo in cui sono state utilizzate le entrate generate dalle sanzioni nell'esercizio precedente e al modo in cui tale uso ha contribuito alla riduzione dell'inquinamento da pellet di plastica, comprese informazioni sui beneficiari e sul livello delle spese relative agli obiettivi di cui al primo e al secondo comma. [Em.70]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Compensazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, in caso di danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del presente regolamento, le persone interessate possano chiedere e ottenere un indennizzo dalle persone fisiche o giuridiche responsabili e, laddove opportuno, dalle pertinenti autorità competenti per la violazione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, in quanto parte del pubblico interessato, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell'ambiente, e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale, siano autorizzate a rappresentare le persone interessate e a intentare azioni collettive per ottenere un indennizzo. Gli Stati membri provvedono affinché la denuncia di una violazione che ha comportato un danno non possa essere perseguita due volte, ovvero da parte sia delle persone fisiche interessate sia delle organizzazioni non governative di cui al presente paragrafo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le norme e le procedure nazionali relative alle richieste di indennizzo siano concepite e applicate in modo da non rendere impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento dei danni causati da una violazione ai sensi del paragrafo 1.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Quando la richiesta di risarcimento di cui al paragrafo 1 è suffragata da prove che fanno presumere un nesso causale tra il danno e la violazione, gli Stati membri assicurano che spetti alla persona responsabile della violazione l'onere di provare che la violazione non ha causato il danno o contribuito al suo verificarsi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché i termini di prescrizione per intentare le azioni finalizzate a ottenere l'indennizzo di cui al paragrafo 1 non siano inferiori a cinque anni. Tali termini non iniziano a decorrere prima della cessazione della violazione e prima che la persona che chiede l'indennizzo sia a conoscenza, o si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza, di aver subito un danno a seguito di una violazione ai sensi del paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Modifica degli allegati</STI.ART><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 19 per modificare gli allegati da I a IV<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING>, al fine di tener conto del progresso tecnico e degli sviluppi scientifici.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Nell'adottare gli atti delegati di cui al primo paragrafo, la Commissione tiene conto:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>dell'esperienza acquisita nell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3, 4, 5, 8 e 9</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">4 e 5</STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.72]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>delle norme internazionali pertinenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>delle specificità dei settori di attività;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>delle esigenze specifiche delle micro, piccole e medie imprese.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riesame</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione monitora l'applicazione del presente regolamento e i pertinenti sviluppi in seno all'IMO. Entro [8 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione pubblica una relazione completa sull'applicazione complessiva del presente regolamento e sulla sua efficacia e presenta, se del caso, una proposta legislativa volta a modificare il presente regolamento. [Em.73]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 17 ter</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tracciabilità</STRING></STRING></STI.ART><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] la Commissione pubblica una relazione sulla possibilità di introdurre la tracciabilità chimica dei pellet di plastica. Tale relazione valuta quanto meno: </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la fattibilità tecnica di introdurre una firma chimica unica e differenziabile che non sia dannosa per l'ambiente o la salute umana;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la creazione di una banca dati dell'Unione di tutte le firme chimiche.</STRING></STRING></PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ove opportuno, la relazione di cui al primo comma è corredata di una proposta legislativa. [Em. 74]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da... [OP inserire la data = il primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 17 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 17 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento si applica [OP: inserire la data corrispondente a = 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal ... [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO I</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI IMPIANTI</STRING></STI><P>Il piano di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, contiene gli elementi seguenti:</P><P><NO.P>1)</NO.P>il piano del sito;</P><P><NO.P>1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il numero di tonnellate di pellet di plastica manipolate ogni anno; [Em. 75]</STRING></STRING></P><P><NO.P>2)</NO.P>i luoghi entro i confini dell'impianto in cui possono verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet, con l'indicazione dei luoghi ad alto e basso rischio;</P><P><NO.P>3)</NO.P>le operazioni di movimentazione durante le quali possono verificarsi fuoriuscite e dispersioni di pellet aventi origine entro i confini dell'impianto, con l'indicazione delle operazioni ad alto e basso rischio;</P><P><NO.P>3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni relative alla natura chimica di ciascun polimero contenuto nei pellet di plastica presenti in loco, comprese le informazioni sulle proprietà fisico-chimiche e sulle caratteristiche di pericolosità; [Em. 76 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>4)</NO.P>la stima delle quantità di fuoriuscite e dispersioni nei luoghi e nelle operazioni individuati;</P><P><NO.P>5)</NO.P>la stesura dell'elenco delle attività su cui l'impianto potrebbe avere l'autorità di esercitare un controllo, compresi i fornitori, i subappaltatori e i depositi fuori sede;</P><P><NO.P>6)</NO.P>la definizione di un ruolo specifico di un membro del personale responsabile della registrazione, dell'indagine e del follow-up delle fuoriuscite e delle dispersioni, compresa la segnalazione alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 7 e dall'articolo 9, paragrafo 1;</P><P><NO.P>7)</NO.P>la descrizione delle attrezzature in uso per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni.</P><P>Gli operatori economici <STRING STRIKE="on">devono prendere in considerazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuano</STRING></STRING> almeno gli aspetti seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni: <STRING BOLD="on">[Em. 77 ]</STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>per la prevenzione: guarnizioni di tenuta del vuoto di tubi e tubazioni; imballaggi resistenti allo strappo e agli urti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">impermeabili, sigillati ed etichettati </STRING></STRING>in grado di sopportare la degradazione in ambienti acquatici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> difficili</STRING></STRING>; attrezzature per creare punti di connessione sicuri con barriere secondarie; sistemi di carico progettati per garantire lo svuotamento completo delle linee di trasferimento dopo le operazioni di carico e scarico; container <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">resistenti agli urti, impermeabili, </STRING></STRING>sigillati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ed etichettati</STRING></STRING> o silos esterni per lo stoccaggio di pellet; sistemi di trasporto automatizzati per pellet<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, filtri per evitare la diffusione di polvere di pellet nell'aria e in loco</STRING></STRING>; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 78]</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>per il contenimento:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> vaschette di raccolta e</STRING></STRING> dispositivi di raccolta collocati lungo il bordo esterno delle aree di carico e scarico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; vasche di raccolta interrate con griglia d'acciaio al di sotto dei punti critici di fuoriuscita quali i punti di trasferimento</STRING></STRING>; aspiratori industriali e strumenti manuali per la pulizia immediata; coperture di drenaggio interne ed esterne<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> su tutti gli scarichi con maglie di dimensioni inferiori ai pellet di plastica più piccoli movimentati in loco</STRING></STRING>, sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche per gestire inondazioni o intemperie ragionevolmente prevedibili; un sistema di trattamento delle acque reflue; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 79 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>per la bonifica: aspiratori industriali per uso interno ed esterno; contenitori idonei – dedicati ai pellet recuperati – <STRING STRIKE="on">coperti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">resistenti agli urti, impermeabili, sigillati</STRING></STRING>, etichettati e chiusi saldamente per evitare ulteriori fuoriuscite e dispersioni; utensili manuali (p. es. scope, paletta e spazzola, secchi, nastri adesivi per riparazioni); sacchi di raccolta rinforzati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 80 ]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le esenzioni all'installazione di determinati tipi di attrezzature di cui al presente punto sono possibili per gli operatori economici che sono in grado di giustificare tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni. [Em. 81]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici che sono microimprese prendono in considerazione almeno gli elementi di cui al presente punto, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni: </STRING></STRING></P><P><NO.P>8)</NO.P>Descrizione delle procedure in atto per prevenire, contenere e bonificare fuoriuscite e dispersioni.</P><P>Gli operatori economici <STRING STRIKE="on">devono prendere in considerazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attuano</STRING></STRING> almeno <STRING STRIKE="on">gli aspetti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure</STRING></STRING> seguenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.82 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>per la prevenzione: limiti dei volumi di pellet trasportati in determinati imballaggi (ad esempio, i pellet devono essere imballati e sigillati in <STRING STRIKE="on">sacchi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imballaggi</STRING></STRING> da 25 kg<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> resistenti agli strappi e agli urti, che possano resistere alla degradazione in ambienti acquatici,</STRING></STRING> e caricati per un massimo di 1 tonnellata per pallet); ispezione e manutenzione periodica di imballaggi, container e strutture di stoccaggio; uso di vaschette di raccolta sotto i punti di trasferimento e durante le operazioni di carico e scarico; protocolli chiari per l'apertura, il carico, la chiusura e la sigillatura dei contenitori all'inizio e alla fine del carico; prove fisiche e monitoraggio dell'efficacia delle procedure di prevenzione; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.83 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>per il contenimento: ispezione, pulizia e manutenzione periodiche dei dispositivi di raccolta; ispezione, pulizia e manutenzione periodiche delle coperture di drenaggio e dei sistemi di drenaggio o filtraggio delle acque meteoriche; ispezione e pulizia periodiche dei veicoli che escono e/o entrano in un sito, delle strutture per le acque in uscita e delle recinzioni <STRING STRIKE="on">sul perimetro della struttura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sui confini dell'impianto</STRING></STRING> che si trovano in aree pubbliche, ove opportuno; immediata sostituzione o riparazione degli imballaggi che presentano dispersione; verifica della presenza di pellet residui negli imballaggi o contenitori rotti e scartati prima dello smaltimento o della riparazione; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ispezione, pulizia e </STRING></STRING>manutenzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> periodiche</STRING></STRING> del sistema di trattamento delle acque reflue; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 84]</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>per la bonifica: i pellet di plastica fuoriusciti vengono rimossi immediatamente per evitare dispersioni nell'ambiente, al più tardi al termine dell'operazione, e raccolti in un apposito contenitore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> impermeabile, sigillato ed etichettato</STRING></STRING>. Se possibile, i pellet di plastica fuoriusciti sono riutilizzati come materia prima, per ridurre gli sprechi. Se i pellet di plastica fuoriusciti non possono essere riutilizzati come materie prime, vengono recuperati e smaltiti nel rispetto della legislazione sui rifiuti<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, unitamente ai contenitori danneggiati; [Em. 85]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le esenzioni all'adozione delle misure di cui al presente punto sono possibili per gli operatori economici che sono in grado di giustificare tali esenzioni alle autorità competenti, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli operatori economici che sono microimprese prendono in considerazione almeno gli elementi di cui al presente punto, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell'impianto e della portata delle sue operazioni: [Em.86 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>9)</NO.P>Oltre agli elementi descritti nei punti da 1 a 8, gli operatori economici che <STRING STRIKE="on">sono imprese di medie o grandi dimensioni e che gestiscono impianti in cui sono stati manipolati pellet di plastica in quantitativi superiori a 1 000 tonnellate nell'anno civile precedente</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non sono microimprese</STRING></STRING> devono adottare anche le misure seguenti: <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 87]</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>descrivere gli elementi che dovrebbero essere riesaminati durante le riunioni formali di dirigenza almeno una volta all'anno, compresa la quantità stimata e le cause di eventuali dispersioni; le attrezzature e le procedure di prevenzione, mitigazione e bonifica implementate e la loro efficacia;</P><P><NO.P>b)</NO.P>stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet;</P><P><NO.P>c)</NO.P>stabilire le procedure per informare i conducenti, i fornitori e i subappaltatori sulle procedure pertinenti per prevenire, contenere e bonificare le fuoriuscite e le dispersioni.</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO II</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">MODULO PER L'AUTODICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ</STRING></STI><P>............................................................... ............................................................... ......... (nome e indirizzo dell'operatore economico).</P><P>Dichiara sotto la sua esclusiva responsabilità che la manipolazione di pellet di plastica nell'impianto situato in ............................................................................... (indirizzo) con numero di registrazione (se disponibile) ................ soddisfa tutte le prescrizioni del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.</P><P>Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che la valutazione dei rischi allegata, effettuata in data ………….., è stata attuata.</P><P>Fatto a … il …/…/20….</P><P>Firma</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO III</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">AZIONI PER I VETTORI DELL'UE E DEI PAESI TERZI</STRING></STI><P>Misure da adottare e attrezzature da installare da parte dei vettori dell'UE e dei paesi terzi:</P><P><NO.P>1)</NO.P>per la prevenzione: verifica, durante e dopo le operazioni di carico e scarico, della corretta rimozione dei pellet dall'esterno dell'attrezzatura di trasporto prima che quest'ultima lasci il sito di carico/scarico; <STRING STRIKE="on">comunicazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'etichettatura</STRING></STRING> chiara<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, visibile</STRING></STRING> sulle prescrizioni relative allo stivaggio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e allo stoccaggio sicuri</STRING></STRING>; prevenzione di eventuali dispersioni, anche durante il trasporto, ad esempio mediante l'idoneità tecnica dei mezzi di trasporto e dei contenitori, integrata, se necessario, da <STRING STRIKE="on">un'adeguata sigillatura</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">imballaggi impermeabili, sigillati, resistenti agli strappi e agli urti, che possano resistere alla degradazione in ambienti acquatici; vaschette di raccolta e dispositivi di raccolta</STRING></STRING>; garanzia dell'utilizzo di coperture protettive dei carrelli elevatori/attrezzature idrauliche per evitare la perforazione degli imballaggi; pulizia <STRING STRIKE="on">periodica</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e controllo periodici del buono stato</STRING></STRING> dei vani di carico<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> dei contenitori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dei rimorchi per contenere e</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">per</STRING> ridurre al minimo la dispersione di pellet fuoriusciti; controllo visivo delle aperture e dell'integrità dei vani di carico prima e, per quanto possibile, durante il trasporto, anche nei terminal multimodali, nei terminal ferroviari e nei porti interni e marittimi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 88 ]</STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure supplementari da adottare e attrezzature specificamente applicabili al trasporto marittimo e alla navigazione interna:</STRING></STRING></P><P><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> fornire un'indicazione chiara dei contenitori contenenti pellet di plastica;</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immagazzinare pellet di plastica in contenitori in buono stato ed evitare sporgenze che potrebbero strappare sacchi e scatole e immagazzinare i contenitori nella stiva e non sul ponte;</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenere, pulire ed evitare di disperdere i pellet nell'acqua durante la pulizia dell'area di imbarco, del ponte, della stiva o del contenitore usato per la spedizione.[Em. 89]</STRING></STRING></P><P><NO.P>(2)</NO.P>Per il contenimento e la bonifica:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sostituire o,</STRING></STRING> se possibile, riparare gli imballaggi danneggiati (ad esempio utilizzando galleggianti, barriere e nastro adesivo) e contenere i pellet rimanenti nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contenitore o nel </STRING></STRING>vano di carico; raccogliere i pellet fuoriusciti in contenitori <STRING STRIKE="on">o sacchi </STRING>chiusi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e impermeabili, etichettati e sigillati</STRING></STRING> per il corretto smaltimento; in caso di trasporto di pellet in cisterne alla rinfusa,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> utilizzare apposite vaschette di raccolta e dispositivi di raccolta prima di</STRING></STRING> aprire la bocca di accesso/il cono inferiore del serbatoio del silo solo dopo essere entrati nella zona di pulizia; sostituire il rivestimento del container solo in aree idonee e non pubbliche, dove sia possibile contenere eventuali fuoriuscite; dare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">immediatamente </STRING></STRING>comunicazione alle autorità dello Stato membro in cui si è verificato l'evento, quali i servizi di emergenza o le autorità ambientali internazionali e nazionali, a seconda dei casi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 90]</STRING></STRING></P><P><NO.P>(3)</NO.P>Attrezzature a bordo: almeno un <STRING STRIKE="on">apparecchio</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dispositivo</STRING></STRING> di illuminazione portatile, utensili manuali (ad esempio scope, paletta e spazzola, secchi, nastri per riparazioni, ecc.); contenitori di raccolta chiusi/sacchetti di raccolta rinforzati.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em. 91]</STRING></STRING></P><P><NO.P>3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Formazione: stabilire un programma di sensibilizzazione e di formazione, basato sui ruoli e sulle responsabilità specifici dei dipendenti, sulla prevenzione, il contenimento e la bonifica delle dispersioni di pellet di plastica, l'installazione, l'uso e la manutenzione delle attrezzature, le procedure di esecuzione, nonché il monitoraggio e la comunicazione delle dispersioni di pellet di plastica.[Em.92 ]</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO IV</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">MODELLO DI CERTIFICATO DI CONFORMITÀ</STRING></STI><P>............................................................... ............................................................... ......... (nome).</P><P>con numero di registrazione ...............................................................................</P><P>accreditato per l'ambito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Codice NACE)</P><P>dichiara, dopo aver verificato l'impianto dell'operatore economico ...................... (nome) situato in ...................................... con numero di registrazione (se disponibile) ...................................................................................................,</P><P>che l'impianto soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.</P><P>Con la firma della presente dichiarazione, dichiaro che:</P><P><NO.P>—</NO.P>la verifica è stata effettuata nel pieno rispetto delle prescrizioni del regolamento (UE) n. [...], compresi i controlli a campione effettuati in data ........... (date),</P><P><NO.P>—</NO.P>l'esito della verifica conferma che non risultano elementi che attestino l'inosservanza degli obblighi normativi applicabili del regolamento (UE) n. [...].</P><P>Fatto a … il …/…/20….</P><P>Firma</P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ALLEGATO IVa</STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">MODULO PER IL MONITORAGGIO DELLE DISPERSIONI</STRING></STRING></STI><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Luogo dell'incidente: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Modulo di monitoraggio delle dispersioni di pellet</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Data dell'incidente: [data]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Orario dell'incidente: [orario]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Luogo della dispersione:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Zona di produzione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Zona di deposito</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Zona di fabbricazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Trasporto</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Descrizione della dispersione di pellet:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [casella di testo] </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quantità stimata di pellet dispersi:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[casella di testo — quantità stimata di pellet dispersi sulla base della metodologia standardizzata di cui all'articolo 13]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Causa della dispersione:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [ ] Malfunzionamento delle attrezzature </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Errore umano</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Fattori ambientali o meteorologici (specificare): [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Altro (specificare): [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Azioni immediate intraprese</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure di bonifica:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Dispersione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Aspirazione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Materiali assorbenti</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Contenimento</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Smaltimento</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Valutazione dell'impatto ambientale</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Contaminazione del suolo</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Contaminazione delle acque</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Contaminazione della qualità dell'aria</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[ ] Impatto sulla fauna selvatica </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Informazioni sul testimone (se applicabile):</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nome: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero di contatto: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indirizzo e-mail: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Persona segnalante:</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nome: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Posizione: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Numero di contatto: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indirizzo e-mail: [casella di testo]</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Allegati (ad esempio foto, relazioni):</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">  [caricamento file] </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Altre osservazioni: [casella di testo][Em.93 ]</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING UNDERLINE="on">ALLEGATO IV ter</STRING></STRING></STRING></TI><STI><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ETICHETTATURA PER PELLET IN PLASTICA</STRING></STRING></STI><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="46.35*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="53.65*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pittogramma</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><FIGDATA FILENAME="20240423-P9_TA(2024)0307_IT-p0000002.png" HEIGHT="203" PREV.TYPE="PNG" WIDTH="185"/></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Avvertenza</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pericolo</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Indicazione di pericolo</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pericoloso per l'ambiente</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consigli di prudenza – Prevenzione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non disperdere nell'ambiente.</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consigli di prudenza – Reazione</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Raccogliere il materiale fuoriuscito</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Consigli di prudenza – Smaltimento</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Riutilizzare come materia prima, riciclare o smaltire il prodotto</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="CENTER" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">... in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale (specificare).</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING BOLD="on">[Em. 94]</STRING></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>