<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0312</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Accelerazione e chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi - regolamento modificativo</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0444/2023 - Relatori: Markus Ferber, Margarida Marques)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (15876/2023 – C9-0005/2024 – 2023/0137(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il progetto del Consiglio (15876/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0005/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per i bilanci,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0444/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva il progetto del Consiglio quale emendato;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><OTTXT><P><STRING BOLD="on">Emendamento 		2</STRING></P><TI>EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono indicate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE></TI><TI>al progetto del Consiglio</TI><TI>---------------------------------------------------------</TI></OTTXT></TXTLST><TXTLST><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO</STRING><BRK/><STRING BOLD="on">recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi</STRING><BRK/></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 126, paragrafo 14, secondo comma,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Parlamento europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD>GU C 290 del 18.8.2023, pag. 17.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo una procedura legislativa speciale,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri all'interno dell'Unione, come stabilito dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), implica il rispetto dei seguenti principi direttivi: prezzi stabili, finanze pubbliche e condizioni monetarie sane nonché una bilancia dei pagamenti sostenibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il quadro di governance economica dell'Unione, che comprende un elaborato sistema di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, ha guidato questi ultimi nel conseguimento dei loro obiettivi di politica economica e di bilancio. Dal trattato di Maastricht del 1992 il quadro contribuisce al raggiungimento della convergenza macroeconomica, alla salvaguardia di finanze pubbliche sane e alla risoluzione degli squilibri macroeconomici. Insieme alla politica monetaria comune e alla moneta unica nella zona euro, il quadro ha creato le condizioni per la stabilità economica, la crescita economica sostenibile e inclusiva, e l'aumento dell'occupazione per i cittadini dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il patto di stabilità e crescita (PSC) che, nella sua versione iniziale, era composto dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6).</FIELD></FOOTNOTE>, del 7 luglio 1997, nonché dalla risoluzione del Consiglio europeo, del 17 giugno 1997, relativa al PSC<FOOTNOTE><FIELD>Risoluzione del Consiglio europeo relativa al patto di stabilità Amsterdam, 17 giugno 1997 (GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, si fonda sull'obiettivo di finanze pubbliche sane e sostenibili come mezzo volto a rafforzare le condizioni per la stabilità dei prezzi e per una crescita forte, sostenibile e inclusiva sostenuta dalla stabilità finanziaria, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione in termini di crescita sostenibile e occupazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Nella terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 1, TFUE, a evitare disavanzi pubblici eccessivi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>È opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, al fine di tenere maggiormente conto della crescente eterogeneità delle posizioni di bilancio, del debito pubblico, delle sfide economiche e di altre vulnerabilità dei vari Stati membri. La forte risposta politica alla pandemia di COVID-19 si è dimostrata molto efficace nell'attenuare le conseguenze economiche e sociali della crisi, ma ha determinato un aumento significativo del rapporto debito pubblico e privato/PIL, il che sottolinea l'importanza di far scendere tali indici e i disavanzi a livelli prudenti in modo graduale, realistico, duraturo e favorevole alla crescita, di garantire un margine di manovra per politiche anticicliche e di sanare gli squilibri macroeconomici, prestando la dovuta attenzione agli obiettivi occupazionali e sociali. Al contempo è opportuno adattare il quadro di governance economica dell'Unione, affinché quest'ultima possa meglio affrontare le sfide a medio e lungo termine che le si presentano, tra cui la realizzazione di una transizione equa, verde e digitale, inclusa la normativa sul clima<FOOTNOTE><FIELD>La normativa europea sul clima fissa un obiettivo di neutralità climatica a livello dell'Unione entro il 2050 e impone alle istituzioni dell'Unione e agli Stati membri di rafforzare ulteriormente la capacità di adattamento, che esige investimenti pubblici significativi volti a ridurre gli impatti socio-economici negativi dei cambiamenti climatici sull'UE e i suoi Stati membri, compresi gli impatti negativi sulla crescita e la sostenibilità di bilancio.</FIELD></FOOTNOTE>, la garanzia della sicurezza energetica, il sostegno all'autonomia strategica aperta, la lotta al cambiamento demografico, il rafforzamento della resilienza sociale ed economica e della convergenza duratura e l'attuazione della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, tutte sfide che richiedono riforme e livelli di investimento costantemente elevati nei prossimi anni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Il quadro di governance economica dell'Unione dovrebbe promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva e operare pertanto una distinzione tra gli Stati membri, tenendo conto dei relativi problemi di debito pubblico e delle loro sfide economiche e consentendo la definizione di traiettorie di bilancio pluriennali specifiche per paese, garantendo nel contempo un'efficace sorveglianza multilaterale e rispettando il principio della parità di trattamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Allo stesso tempo, per assicurare un quadro dell'Unione trasparente e comune, basato sui valori di riferimento di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e sul protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al TFUE e al trattato sull'Unione europea (TUE), un'applicazione più rigorosa a sostegno della sorveglianza multilaterale dovrebbe costituire il necessario contraltare a un quadro di sorveglianza basato sul rischio che consenta traiettorie di bilancio specifiche per paese.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Al fine di semplificare il quadro di bilancio dell'Unione e aumentare la trasparenza, è opportuno che la base per definire il percorso della spesa netta e per esercitare la sorveglianza di bilancio annuale per ciascuno Stato membro sia costituita da un indicatore operativo unico ancorato alla sostenibilità del debito. Tale indicatore unico dovrebbe basarsi sulla spesa primaria netta finanziata a livello nazionale, ossia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, </STRING></STRING>delle misure discrezionali sul lato delle entrate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione </STRING></STRING>e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della </STRING></STRING>spesa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, </STRING></STRING>nonché<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> degli elementi </STRING></STRING>ciclici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della </STRING></STRING>spesa<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per le indennità </STRING></STRING>di disoccupazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In linea con i principi direttivi utilizzati dalla Commissione europea per classificare le operazioni come misure una tantum, anche le misure una tantum e le altre misure temporanee dovrebbero essere escluse dalla spesa netta. </STRING></STRING>L'indicatore consente la stabilizzazione macroeconomica, poiché non è influenzato dal funzionamento degli stabilizzatori automatici, tra cui le fluttuazioni delle entrate e delle spese al di fuori del controllo diretto del governo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>La procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL) per il disavanzo ("procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è un elemento consolidato della sorveglianza di bilancio dell'Unione che si è dimostrato efficace per influenzare la politica di bilancio negli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Per rafforzare la procedura per i disavanzi eccessivi per l'inosservanza del criterio del debito (60 % del PIL: "procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito"), di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, è opportuno concentrare l'attenzione sugli scostamenti dal percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi del regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], [relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale] (GU L ... del ..., pag. ...).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], il Consiglio, facendo seguito a una raccomandazione della Commissione, potrebbe consentire agli Stati membri di deviare dal percorso della spesa netta fissato dal Consiglio a norma di tale regolamento, in caso di grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a condizione che la sostenibilità di bilancio nel medio termine non ne risulti compromessa. Di conseguenza tale deviazione non dovrebbe essere registrata nel conto di controllo né comportare l'avvio di una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Al momento di valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, la Commissione dovrebbe tener conto di tutti i fattori significativi. I gravi problemi di debito pubblico nello Stato membro interessato dovrebbero essere considerati un fattore aggravante fondamentale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14 bis)</NO.P>Tenuto conto delle crescenti tensioni geopolitiche e delle sfide in materia di sicurezza e della conseguente necessità per gli Stati membri di rafforzare le loro capacità, l'aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa, se del caso, dovrebbe essere considerato un fattore significativo nel valutare l'esistenza di un disavanzo eccessivo ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE. Questo fattore potrebbe essere valutato rispetto alle medie dell'UE, alle tendenze nel medio termine o ad altri parametri di riferimento pertinenti, tenendo conto anche delle norme statistiche relative al momento della registrazione della spesa per il materiale militare.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Per tener traccia delle deviazioni effettive dal percorso della spesa netta, di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione dovrebbe istituire un conto di controllo per ciascuno Stato membro sommando le deviazioni annuali nel tempo. Le informazioni contenute nel conto di controllo dovrebbero costituire la base delle azioni esecutive. In particolare, la Commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o positiva e le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superano le soglie annuali o cumulative stabilite. La posizione di bilancio è considerata prossima al pareggio se il disavanzo nominale non supera 0,5 punti percentuali del PIL.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi dovrebbe portare o mantenere il disavanzo pubblico al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12, entro la scadenza stabilita dal Consiglio. In linea di principio il percorso correttivo di spesa netta previsto dalla procedura per i disavanzi eccessivi sarebbe quello originariamente stabilito dal Consiglio, tenendo conto della necessità di assicurare un aggiustamento strutturale minimo pari allo 0,5 % del PIL in caso di inosservanza del criterio del disavanzo o della necessità di correggere di norma la deviazione da tale percorso in caso di inosservanza del criterio del debito. Nel caso in cui tale percorso originario non sia più praticabile a causa di circostanze oggettive, il Consiglio dovrebbe essere in grado di stabilire un percorso diverso nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi, il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, dovrebbe sempre essere in grado di prorogare la scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo, qualora stabilisca l'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione, ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure in caso di circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche del singolo Stato membro ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], a condizione che la sostenibilità di bilancio a medio termine non ne risulti compromessa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>È opportuno sopprimere le specifiche disposizioni del regolamento (CE) n. 1467/97 concernenti i contributi ai sistemi pensionistici del secondo pilastro, dal momento che il percorso della spesa netta stabilito dal Consiglio dovrebbe già tener conto della perdita di entrate relative a tali contributi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Gli enti di bilancio indipendenti si sono dimostrati capaci di promuovere la disciplina di bilancio e di rafforzare la credibilità delle finanze pubbliche degli Stati membri. Al fine di rafforzare la titolarità nazionale, il ruolo di tali enti dovrebbe essere mantenuto nel quadro di governance economica dell'Unione riformato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in vista di un graduale sviluppo delle loro capacità</STRING></STRING>. Un Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche più indipendente dovrebbe svolgere un ruolo consultivo più incisivo nel quadro di governance economica dell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>È opportuno fissare condizioni chiare per l'abrogazione delle procedure per i disavanzi eccessivi. Tale abrogazione dovrebbe comportare che il disavanzo resti in maniera credibile al di sotto del valore di riferimento del 3 % del PIL, di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE e al protocollo n. 12 e, per una procedura per i disavanzi eccessivi basata sul debito, che lo Stato membro dimostri l'osservanza del percorso della spesa netta previsto da tale procedura.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Per le ammende di cui all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, non dovrebbe essere previsto un importo minimo; esse dovrebbero invece accumularsi fino a quando non venga dato seguito effettivo, in modo che costituiscano un reale incentivo per l'osservanza delle intimazioni rivolte agli Stati membri nell'ambito di una procedura per i disavanzi eccessivi, a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>È opportuno sopprimere le disposizioni relative al Regno Unito.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Il presente regolamento fa parte di un pacchetto comprendente anche il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e la direttiva (UE) [...] recante modifica della direttiva 2011/85/UE del Consiglio, relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri. Insieme, tali atti istituiscono un quadro di governance economica dell'Unione riformato che incorpora nel diritto dell'Unione la sostanza del titolo III, "patto di bilancio", del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance (TSCG) nell'Unione economica e monetaria<FOOTNOTE><FIELD>Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, del 2 marzo 2012.</FIELD></FOOTNOTE>, a norma dell'articolo 16 del trattato. Sulla base dell'esperienza maturata nell'attuazione del TSCG da parte degli Stati membri, il pacchetto legislativo proposto conserva l'orientamento a medio termine del patto di bilancio in quanto strumento per conseguire la disciplina di bilancio e la promozione della crescita. Il pacchetto prevede un rafforzamento della dimensione specifica per paese volto a promuovere la titolarità nazionale, anche preservando il ruolo degli enti di bilancio indipendenti, sulla base dei principi comuni del patto di bilancio proposti dalla Commissione<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione, del 20 giugno 2012, dal titolo "Principi comuni per i meccanismi nazionali di correzione di bilancio" (COM(2012)0342 final).</FIELD></FOOTNOTE> a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, TSCG. Il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] definisce l'analisi della spesa al netto delle misure discrezionali sul lato delle entrate ai fini della valutazione globale della conformità richiesta dal patto di bilancio. Analogamente al patto di bilancio, il regolamento (UE) [sul braccio preventivo] consente deviazioni temporanee dal piano a medio termine solo in circostanze eccezionali conformemente agli articoli 24 e 25 e in linea con le disposizioni sul conto di controllo. Così come avviene per il patto di bilancio, in caso di deviazioni significative dal piano a medio termine si dovrebbero attuare misure per correggere le deviazioni in un periodo di tempo definito. Il pacchetto rafforza le procedure di sorveglianza e di esecuzione di bilancio al fine di realizzare l'impegno di promuovere finanze pubbliche sane e sostenibili e una crescita sostenibile e inclusiva. La riforma del quadro di governance economica conserva pertanto gli obiettivi fondamentali della disciplina di bilancio e della sostenibilità del debito definiti nel TSCG.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Le disposizioni transitorie sono necessarie per gli Stati membri sottoposti a una procedura per i disavanzi eccessivi allorché entra in vigore il quadro riformato. È necessario sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE e le intimazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, che sono state adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento modificativo, per allinearle alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 5, paragrafo 1, modificati. In tal modo il Consiglio potrebbe stabilire un percorso correttivo di spesa netta coerente con le nuove disposizioni per gli Stati membri che hanno adottato azioni, senza far avanzare la procedura per i disavanzi eccessivi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P>Considerando che le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul disavanzo restano invariate con un miglioramento strutturale minimo su base annua pari ad almeno lo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento, a fronte di un contesto caratterizzato dalla significativa variazione dei tassi di interesse, la Commissione, per un periodo transitorio nel 2025, nel 2026 e nel 2027 e al fine di non compromettere gli effetti positivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza, può adeguare il parametro di riferimento per tenere conto dell'aumento dei pagamenti degli interessi al momento di stabilire il percorso correttivo proposto per il primo piano strutturale di bilancio a medio termine per il 2025, il 2026 e il 2027 nell'ambito della procedura per i disavanzi eccessivi, a condizione che lo Stato membro interessato soddisfi le condizioni di cui all'articolo 11, lettera c), del regolamento (UE) sul braccio preventivo, coerentemente con l'obiettivo di realizzare una transizione verde e digitale e lo sviluppo di capacità di difesa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1467/97,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><PARAG>Il regolamento (CE) n. 1467/97 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 1</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. Lo scopo di detta procedura è di dissuadere l'emergere di disavanzi pubblici eccessivi e di correggere prontamente i disavanzi che si siano tuttavia determinati; la conformità alla disciplina di bilancio è esaminata sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblici.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Ai fini del presente regolamento per "Stati membri partecipanti" si intendono gli Stati membri la cui moneta è l'euro. Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Il superamento del valore di riferimento per il disavanzo pubblico è considerato eccezionale, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera a), secondo trattino, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), qualora sia determinato dall'esistenza di una grave recessione economica nella zona euro o nell'intera Unione accertata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure da circostanze eccezionali al di fuori del controllo del governo con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche dello Stato membro interessato, a norma dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</P><P>Inoltre il superamento del valore di riferimento è considerato temporaneo qualora le proiezioni di bilancio elaborate dalla Commissione indichino che il disavanzo diminuirà al di sotto del valore di riferimento dopo che siano cessate la grave recessione economica o le circostanze eccezionali di cui al primo comma.</P><P><NO.P>1 bis.</NO.P>Qualora ecceda il valore di riferimento, si considera che il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo (PIL) si stia riducendo in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento con un ritmo adeguato ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 2, lettera b), TFUE, se lo Stato membro interessato rispetta il proprio percorso della spesa netta.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La Commissione elabora una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE quando il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, la posizione di bilancio non è prossima al pareggio o positiva e le deviazioni registrate nel conto di controllo dello Stato membro superano:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>0,3 punti percentuali del PIL ogni anno o</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>0,6 punti percentuali del PIL complessivamente.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>Nel preparare la relazione di cui all'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione prende in considerazione tutti i fattori significativi indicati in detto articolo, nella misura in cui essi influenzano in modo significativo la valutazione dell'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito da parte dello Stato membro interessato.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La relazione riflette adeguatamente:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>il livello dei problemi di debito pubblico sulla base della metodologia di cui all'articolo 8 del regolamento [sul braccio preventivo], gli sviluppi riguardanti la posizione del debito pubblico e il suo finanziamento, nonché i relativi fattori di rischio, in particolare la struttura delle scadenze del debito, le valute in cui è denominato e le passività potenziali, comprese eventuali passività implicite legate all'invecchiamento della popolazione e al debito privato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l'evoluzione delle posizioni di bilancio a medio termine, tra cui in particolare l'entità della deviazione effettiva dal percorso della spesa netta, nei termini annuali e cumulativi misurati dal conto di controllo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l'evoluzione della posizione economica a medio termine, tra cui la crescita potenziale, l'andamento dell'inflazione e l'evoluzione congiunturale rispetto alle ipotesi sottese al percorso della spesa netta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>i progressi nell'attuazione di riforme e investimenti, tra cui in particolare politiche per prevenire e correggere gli squilibri macroeconomici e politiche per attuare la strategia comune dell'Unione per la crescita e l'occupazione, tra cui quelle promosse da NextGenerationEU, e la qualità complessiva delle finanze pubbliche, in particolar modo l'efficacia dei quadri di bilancio nazionali;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d bis)</SYMBOL>l'aumento degli investimenti pubblici nel settore della difesa, se del caso, considerando anche il momento della registrazione della spesa per il materiale militare.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P>La Commissione tiene in debita ed esplicita considerazione tutti gli altri fattori che, secondo lo Stato membro interessato, sono significativi per valutare complessivamente l'osservanza dei criteri relativi al disavanzo e al debito e che tale Stato membro ha sottoposto al Consiglio e alla Commissione. In tale contesto si tengono in particolare considerazione i contributi finanziari volti a favorire la solidarietà internazionale e conseguire le priorità comuni dell'Unione di cui al regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</P><P>Il Consiglio e la Commissione procedono a una valutazione globale equilibrata che tiene conto di tutti i fattori significativi, in particolare riguardo alla loro incidenza, in qualità di fattori aggravanti o attenuanti, sulla valutazione dell'osservanza dei criteri del disavanzo e/o del debito. Qualora lo Stato membro si trovi ad affrontare gravi problemi di debito pubblico di cui al paragrafo 3, lettera a), ciò è considerato un fattore aggravante fondamentale. L'evoluzione congiunturale favorevole in materia economica, di bilancio e finanziaria non è considerata un fattore attenuante, mentre l'evoluzione sfavorevole può essere considerata un fattore attenuante.</P><P>Nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo di cui all'articolo 126, paragrafi 4, 5 e 6, TFUE soltanto qualora sia pienamente soddisfatta la duplice condizione del principio informatore, secondo cui, prima di tenere conto dei fattori significativi, il disavanzo pubblico resta vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore è temporaneo.</P><P>Tuttavia, nel valutare l'osservanza del criterio del debito, tali fattori vengono presi in considerazione nel percorso che porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Se si consente agli Stati membri di deviare dal proprio percorso della spesa netta ai sensi dell'articolo 24 e dell'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], la Commissione e il Consiglio, nella loro valutazione, possono stabilire di non adottare una decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Se il Consiglio, a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, decide che esiste un disavanzo eccessivo in uno Stato membro, il Consiglio e la Commissione, nelle successive fasi della procedura del predetto articolo del TFUE, tengono conto dei fattori significativi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, in quanto influenzano la situazione dello Stato membro interessato, compreso quanto indicato all'articolo 5, paragrafo 2, del presente regolamento, in particolare per fissare una scadenza per la correzione del disavanzo eccessivo ed eventualmente per prorogarla. Tali fattori significativi non vengono tuttavia presi in considerazione nella decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE di abrogare alcune o tutte le sue decisioni di cui all'articolo 126, paragrafi da 6 a 9 e 11, TFUE.";</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">--------------------------</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*Regolamento (UE) […] del [inserire una data] [inserire il titolo completo] (GU L…).”</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>l'articolo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 3</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Entro due settimane dall'adozione da parte della Commissione della relazione redatta a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, il comitato economico e finanziario formula il parere di cui all'articolo 126, paragrafo 4, TFUE.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Tenendo pienamente conto del parere di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione, se ritiene che esista un disavanzo eccessivo, trasmette al Consiglio un parere e una proposta in conformità dell'articolo 126, paragrafi 5 e 6, TFUE e informa il Parlamento europeo.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il Consiglio decide, di norma, in merito all'esistenza di un disavanzo eccessivo in conformità dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE entro quattro mesi dalle date stabilite per la comunicazione dei dati dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 479/2009. Quando decide che esiste un disavanzo eccessivo, il Consiglio rivolge contemporaneamente allo Stato membro interessato le raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. Il Consiglio rende pubbliche le proprie decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE.</P><P><NO.P>4.</NO.P>La raccomandazione del Consiglio formulata in conformità dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE dispone un termine massimo di sei mesi entro il quale lo Stato membro interessato deve darvi seguito effettivo. Se la gravità delle circostanze lo giustifica, il termine può essere ridotto a tre mesi. La raccomandazione del Consiglio dispone inoltre un termine per la correzione del disavanzo eccessivo. Nella sua raccomandazione il Consiglio chiede inoltre che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta, grazie al quale il disavanzo pubblico resti, oppure sia portato e mantenuto, al di sotto del valore di riferimento entro il termine stabilito nella raccomandazione. Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del disavanzo, per gli anni in cui si prevede che il disavanzo pubblico superi il valore di riferimento, il percorso correttivo di spesa netta è coerente con un aggiustamento strutturale minimo su base annua pari almeno allo 0,5 % del PIL come parametro di riferimento.</P><P>Se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, il percorso correttivo di spesa netta è almeno altrettanto impegnativo quanto il percorso della spesa netta adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] e corregge di norma le deviazioni cumulative del conto di controllo entro il termine fissato dal Consiglio.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Entro il termine di cui al paragrafo 4 del presente articolo, lo Stato membro interessato presenta una relazione al Consiglio e alla Commissione circa il seguito dato alla raccomandazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE. La relazione comprende gli obiettivi stabiliti per le spese e le entrate pubbliche e per le misure discrezionali sul lato delle spese e delle entrate coerenti con la raccomandazione del Consiglio, insieme a informazioni sulle misure adottate e su quelle previste per raggiungere tali obiettivi. Gli Stati membri rendono pubblica la relazione. Lo Stato membro può invitare il pertinente ente di bilancio indipendente a elaborare una relazione distinta non vincolante sulla sufficienza delle misure adottate e previste in relazione agli obiettivi.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare una raccomandazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE se:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>è stato dato seguito effettivo a tale raccomandazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si applicano le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</ITEM></LIST></P><P>La raccomandazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>l'articolo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 4</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo alle raccomandazioni formulate a norma dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento e sulla base della relativa attuazione, nonché dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato.</P><P>Il Consiglio, se in conformità dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni, riferisce di conseguenza al Consiglio europeo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>L'eventuale decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE di rendere pubbliche le sue raccomandazioni, laddove si sia constatato che tali raccomandazioni non abbiano avuto seguito effettivo, è adottata immediatamente dopo lo scadere del termine disposto ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del presente regolamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	L'eventuale decisione del Consiglio, che intima allo Stato membro partecipante interessato di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio, in conformità dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, è adottata entro due mesi dalla decisione del Consiglio a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE che constata che non è stato dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. Nell'intimazione il Consiglio chiede che lo Stato membro attui un percorso correttivo di spesa netta conformemente ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Il Consiglio indica inoltre le misure che consentono di realizzare il percorso correttivo di spesa netta.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"2.	Il Consiglio può decidere, su raccomandazione della Commissione, di adottare un'intimazione rivista a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE se:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>è stato dato seguito effettivo a tale intimazione e si applicano le condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo], oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>si applicano le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo].</ITEM></LIST></P><P>L'intimazione rivista può in particolare prorogare di un anno, di norma, il termine per la correzione del disavanzo eccessivo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 6, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	Il Consiglio, nel determinare se sia stato dato seguito effettivo all'intimazione formulata a norma dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, decide sulla base della relazione presentata dallo Stato membro interessato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del presente regolamento e sulla base della relativa attuazione, nonché dei provvedimenti sufficientemente dettagliati e annunciati pubblicamente dal governo dello Stato membro interessato. Si prende in considerazione l'esito della missione di sorveglianza effettuata dalla Commissione a norma dell'articolo 10 bis del presente regolamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>l'articolo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 8</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Qualora il Consiglio decida, ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le misure, tale decisione interviene entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Qualora il Consiglio decida, in conformità all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, di abrogare una ovvero tutte le decisioni adottate in precedenza, tale decisione interviene quanto prima e comunque entro due mesi dai termini per la comunicazione dei dati di cui al regolamento (CE) n. 479/2009.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il Consiglio adotta una decisione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 12, TFUE soltanto qualora il disavanzo sia stato portato al di sotto del valore di riferimento e, sulla base delle proiezioni della Commissione, si preveda che continui a fare altrettanto nell'anno in corso e nel successivo e, se la procedura per i disavanzi eccessivi è stata avviata sulla base del criterio del debito, qualora lo Stato membro interessato abbia rispettato il percorso correttivo di spesa netta stabilito dal Consiglio ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, o dell'articolo 5, paragrafo 1, del presente regolamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>all'articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1.	La procedura per i disavanzi eccessivi è sospesa:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>qualora lo Stato membro interessato ottemperi alle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>qualora lo Stato membro partecipante interessato ottemperi all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>l'articolo 10 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 10</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="DASH"><INT.LI LEVEL="0">Il Consiglio e la Commissione controllano regolarmente l'attuazione delle misure adottate:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>dallo Stato membro interessato in ottemperanza alle raccomandazioni formulate ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>—</SYMBOL>dallo Stato membro partecipante interessato in ottemperanza all'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Qualora tali misure non siano attuate dallo Stato membro partecipante interessato ovvero, a giudizio del Consiglio, si rivelino inadeguate, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, o dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Qualora dai dati effettivi di cui al regolamento (CE) n. 479/2009 risulti che il disavanzo eccessivo non sia stato corretto dallo Stato membro partecipante entro i termini stabiliti nelle raccomandazioni di cui all'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, o nell'intimazione di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il Consiglio adotta immediatamente una decisione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 10 bis è modificato come segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	La Commissione garantisce un dialogo permanente con le autorità degli Stati membri conformemente agli obiettivi del presente regolamento. A tal fine la Commissione effettua, in particolare, missioni allo scopo di valutare la situazione economica reale nello Stato membro e individuare i rischi o le difficoltà nel rispettare gli obiettivi del presente regolamento, e consente uno scambio con altri portatori di interessi, tra cui gli enti di bilancio indipendenti nazionali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	In seguito all'adozione, da parte del Consiglio, di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, e se richiesto dal parlamento dello Stato membro interessato, la Commissione può presentare la propria valutazione della situazione economica e di bilancio dello Stato membro. Una sorveglianza rafforzata può essere attuata per gli Stati membri che sono oggetto di raccomandazioni e intimazioni formulate a seguito di una decisione a norma dell'articolo 126, paragrafo 8, TFUE, e di decisioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, a fini di controllo in loco. Gli Stati membri interessati forniscono tutte le informazioni necessarie per la preparazione e lo svolgimento della missione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 12 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 12</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>L'importo dell'ammenda è pari a un massimo dello 0,05 % dell'ultima stima del PIL dell'anno precedente per un periodo di sei mesi, ed è versato ogni sei mesi fino a quando il Consiglio valuti che lo Stato membro interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione formulata ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nel corso di ogni periodo di sei mesi successivo all'imposizione di un'ammenda, sino a che la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo non sia abrogata, il Consiglio valuta se lo Stato membro partecipante interessato abbia dato seguito effettivo all'intimazione del Consiglio di cui all'articolo 126, paragrafo 9, TFUE. In tale valutazione semestrale il Consiglio decide, in conformità all'articolo 126, paragrafo 11, TFUE, di intensificare le sanzioni, salvo che lo Stato membro partecipante interessato abbia ottemperato all'intimazione del Consiglio.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>gli articoli 14 e 15 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 14</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE, il Consiglio abroga le sanzioni di cui all'articolo 126, paragrafo 11, primo e secondo trattino, TFUE in funzione della significatività dei progressi compiuti dallo Stato membro partecipante interessato nel correggere il disavanzo eccessivo.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 15</STRING></P><P>Conformemente all'articolo 126, paragrafo 12, TFUE il Consiglio abroga tutte le sanzioni ancora in atto se la decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata. Le ammende comminate in conformità all'articolo 12 del presente regolamento non sono rimborsate allo Stato membro partecipante interessato.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>l'articolo 16 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 16</STRING></P><P>Le ammende di cui all'articolo 12 costituiscono entrate generali del bilancio dell'Unione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12 bis)</NO.P>l'articolo 17 è soppresso.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>l'articolo 17 bis è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	Entro il 31 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione elabora una relazione sull'applicazione del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta di modifica dello stesso. La Commissione rende pubblica tale relazione. La relazione riesamina l'efficacia del presente regolamento nel conseguire i suoi obiettivi di cui all'articolo 1 e i progressi realizzati in termini di più stretto coordinamento delle politiche economiche e di convergenza duratura delle prestazioni economiche degli Stati membri in conformità al TFUE.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La relazione è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>è inserito l'articolo 17 ter seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 17 ter</STRING></P><P>Il Consiglio, su raccomandazione della Commissione, adotta una raccomandazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE oppure un'intimazione rivista ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, agli Stati membri che sono oggetto di una raccomandazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 7, TFUE, oppure di un'intimazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 9, TFUE, il [data di entrata in vigore del regolamento modificativo] e che vi hanno dato seguito effettivo.</P><P>Esso adotta la raccomandazione o l'intimazione riviste insieme alla raccomandazione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) [sul braccio preventivo] che stabilisce il percorso della spesa netta.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>l'allegato è soppresso.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a Bruxelles, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Consiglio	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>