<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0316</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Decisione di sollevare obiezioni a un atto delegato: Nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(B9-0225/2024)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sul regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612 – 2024/2691(DEA))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento delegato della Commissione, del 14 marzo 2024, che modifica il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi alimenti per quanto riguarda la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" (C(2024)01612),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativo ai nuovi alimenti e che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1852/2001 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 327 dell'11.12.2015, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 31 e l'articolo 32, paragrafo 6,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> GU L 304 del 22.11.2011, pag. 18.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti gli elenchi dell'Unione istituiti dal regolamento (UE) n. 1129/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un elenco dell'Unione di additivi alimentari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 295 del 12.11.2011, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE> e dal regolamento (UE) n. 1130/2011 della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari istituendo un elenco dell'Unione degli additivi alimentari autorizzati negli additivi alimentari, negli enzimi alimentari, negli aromi alimentari e nei nutrienti<FOOTNOTE><FIELD> GU L 295 del 12.11.2011, pag. 178.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) n. 257/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che istituisce un programma relativo a una nuova valutazione degli additivi alimentari autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari<FOOTNOTE><FIELD> GU L 80 del 26.3.2010, pag. 19.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 111, paragrafo 3, del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta di risoluzione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 dispone che tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati siano chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti al fine di garantire l'informazione dei consumatori; che, a tal fine, il regolamento (UE) n. 1169/2011 riprende la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2015/2283;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che l'articolo 31 del regolamento (UE) 2015/2283 conferisce alla Commissione il potere di adeguare e adattare, mediante atti delegati, la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" ivi contenuta ai progressi tecnici e scientifici o alle definizioni stabilite a livello internazionale, allo scopo di realizzare gli obiettivi di detto regolamento;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che i regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) n. 1130/2011 hanno istituito elenchi esaustivi dell'Unione in cui figurano gli additivi alimentari il cui uso era autorizzato prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1333/2008, in seguito a un riesame della loro conformità alle disposizioni ivi contenute;</P></CONS><CONS><P><STRING ITALIC="on">Conseguenze della definizione</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la definizione di "nanomateriale ingegnerizzato" fornita nel regolamento delegato della Commissione stabilisce se un alimento debba essere indicato come "[nano]" nell'elenco degli ingredienti, come previsto dall'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che il regolamento delegato della Commissione mira ad affrontare i problemi di interpretazione connessi all'attuale definizione introducendo elementi oggettivi per stabilire se un nanomateriale sia "ingegnerizzato" o meno, ad esempio sostituendo la dicitura "[materiale] prodotto intenzionalmente" con la dicitura "fabbricato";</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che il regolamento delegato della Commissione prevede che le particelle non allo stato solido, come micelle, liposomi o nanogoccioline in emulsioni, e gli ingredienti contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm non siano considerati nanomateriali negli alimenti;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che il valore di soglia standard del 50 % o più di particelle su scala nanometrica proposto dalla Commissione è arbitrario e offre un livello di protezione inferiore rispetto all'interpretazione della definizione di cui al regolamento (UE) 2015/2283 fornita da taluni Stati membri, come la Francia; che detto regolamento non prevede un valore di soglia di distribuzione dimensionale per le particelle inferiori a 100 nm;</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che la definizione proposta potrebbe escludere numerose nanosostanze dall'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, le quali non sarebbero dunque soggette all'obbligo di essere indicate come "[nano]"; che, al punto 3 della sua relazione, la Commissione indica che "il numero di materiali utilizzati negli alimenti che possono contenere una determinata frazione di nanoparticelle è limitato e la maggior parte di tali materiali, se non tutti, non sono nuovi" e che "[i] potenziali impatti dell'atto delegato riguarderanno pertanto solo un numero molto limitato di materiali";</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che attualmente sono proprio gli additivi alimentari che possono essere presenti negli alimenti sotto forma di nanomateriali; che l'Agenzia francese per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (Anses) ha stilato un elenco di 37 nanosostanze utilizzate in più di 900 prodotti alimentari<FOOTNOTE><FIELD> https://www.anses.fr/fr/nanomateriaux-alimentation-premiere-application-methodologie.</FIELD></FOOTNOTE>; che i test effettuati da organizzazioni dei consumatori e da organizzazioni non governative (Agir pour l'Environnement<FOOTNOTE><FIELD> https://www.agirpourlenvironnement.org/communiques-presse/enquete-exclusive-des-analyses-revelent-la-presence-de-nanoparticules-dans-3980/.</FIELD></FOOTNOTE>, Que Choisir<FOOTNOTE><FIELD> https://www.quechoisir.org/enquete-nanoparticules-taille-mini-doutes-maxi-n50748/.</FIELD></FOOTNOTE>, 60 Millions de consommateurs<FOOTNOTE><FIELD> https://bibliotheque.60millions-mag.com/detail/publication/detail-top-right/561?issue_id=113421&amp;switch_toc=archive.</FIELD></FOOTNOTE> e AVICENN<FOOTNOTE><FIELD> https://veillenanos.fr/wp-content/uploads/2023/01/Rapport-test-EN-20230113.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> in Francia; Foodwatch<FOOTNOTE><FIELD> https://www.foodwatch.org/de/potenziell-krebserregender-farbstoff-in-backzutaten-von-dr-oetker.</FIELD></FOOTNOTE> e Bund<FOOTNOTE><FIELD> https://www.bund.net/fileadmin/user_upload_bund/publikationen/chemie/‌nanotechnologie_in_lebensmitteln_hintergrund.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> in Germania; TestAchats<FOOTNOTE><FIELD> https://www.test-achats.be/sante/sante-au-quotidien/produits-testes/news/nanoparticules-affichage.</FIELD></FOOTNOTE> in Belgio; Altroconsumo<FOOTNOTE><FIELD> https://www.altroconsumo.it/alimentazione/sicurezza-alimentare/news/nanoparticelle.</FIELD></FOOTNOTE> in Italia e OCU<FOOTNOTE><FIELD> https://www.ocu.org/toda-la-informacion?type=magazine-articles&amp;magazine=ocu%20compra%20maestra&amp;year=2019.</FIELD></FOOTNOTE> in Spagna) hanno ripetutamente evidenziato la presenza di additivi alimentari con una percentuale significativa di nanoparticelle e che, ad esempio, l'ossido di ferro utilizzato come colorante alimentare (E172) nei prodotti lattiero-caseari, nei prodotti da forno e in alcuni cereali da colazione può contenere una percentuale di nanoparticelle inferiore alla soglia del 50 %; che ciò dimostra che il fatto che taluni ingredienti non siano adeguatamente indicati come "[nano]" è dovuto principalmente alla mancata applicazione della legislazione vigente e non tanto a problemi di interpretazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>J.</NO.P>considerando che da uno studio condotto nel 2020 su richiesta dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è emerso che i cittadini chiedono una migliore etichettatura dei prodotti di uso quotidiano contenenti nanomateriali<FOOTNOTE><FIELD> https://echa.europa.eu/-/what-do-eu-citizens-think-about-nanomaterials-.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING ITALIC="on">Contraddizioni con le raccomandazioni e i recenti progressi scientifici</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>K.</NO.P>considerando che, nella sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul regolamento delegato della Commissione, del 12 dicembre 2013, che modifica il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto concerne la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati"<FOOTNOTE><FIELD> GU C 378 del 9.11.2017, pag. 92.</FIELD></FOOTNOTE>, il Parlamento europeo ha sollevato obiezioni a una definizione molto simile che prevedeva la medesima soglia del 50 % ed escludeva tutti gli additivi alimentari, ritenendo che tale definizione fosse "in contrasto con l'obiettivo fondamentale della direttiva ossia il conseguimento di un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori fornendo ai consumatori finali una base sulla quale operare scelte informate"; che il Parlamento europeo ha chiesto alla Commissione di presentare un nuovo atto delegato che tenesse conto della sua posizione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>L.</NO.P>considerando che, nella sua risoluzione dell'8 ottobre 2020 sul progetto di regolamento della Commissione che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche del biossido di titanio (E 171)<FOOTNOTE><FIELD> GU C 395 del 29.3.2021, pag. 28.</FIELD></FOOTNOTE>, il Parlamento europeo si è opposto all'adozione di un progetto di regolamento della Commissione che autorizzava lotti di biossido di titanio alimentare (E 171) contenenti meno del 50 % di particelle di dimensioni inferiori a 100 nm;</P></CONS><CONS><P><NO.P>M.</NO.P>considerando che l'Autorità europea per la sicurezza alimentare<FOOTNOTE><FIELD> https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/assets/corporatenanotechnology121003.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> ha raccomandato che, alla luce delle attuali incertezze in materia di sicurezza, è opportuno prendere in considerazione un valore di soglia inferiore per le nanoparticelle utilizzate negli alimenti, ad esempio il 10 % anziché il 50 % attualmente proposto nella raccomandazione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>N.</NO.P>considerando che, nel corso del processo di consultazione avviato dalla Commissione, organizzazioni accademiche, autorità pubbliche, organizzazioni non governative dei consumatori e ambientaliste e sindacati hanno chiesto l'adozione definizione che comprenda tutti i materiali, siano essi fabbricati, derivati o naturali, nonché una soglia standard pari o superiore al 10 % di particelle nella distribuzione dimensionale numerica;</P></CONS><CONS><P><NO.P>O.</NO.P>considerando che dal 2014 i progressi della scienza e le nuove conoscenze scientifiche hanno confermato che i nanomateriali sono in grado di attraversare le barriere fisiologiche e sono spesso più pericolosi delle sostanze allo stato micro o macro<FOOTNOTE><FIELD> https://veillenanos.fr/en/dossier/nanos-and-health/nanos-health-risks/.</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><NO.P>P.</NO.P>considerando che nell'aprile 2023<FOOTNOTE><FIELD> Parere dell'Anses (2023), "Définition des nanomatériaux : analyse, enjeux et controverses" (Definizione dei nanomateriali: analisi, sfide e controversie), https://www.anses.fr/fr/system/files/AP2018SA0168Ra.pdf.</FIELD></FOOTNOTE> l'Anses ha pubblicato una relazione dettagliata nella quale afferma che la definizione di nanomateriali figurante nella raccomandazione della Commissione del 10 giugno 2022<FOOTNOTE><FIELD> Raccomandazione della Commissione, del 10 giugno 2022, sulla definizione di nanomateriale (GU C 229 del 14.6.2022, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, che ha costituito la base per la revisione della definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui al regolamento (UE) 2015/2283, nelle normative settoriali, in particolare nel settore alimentare, avrebbe effetti deleteri sulla prevenzione dei rischi per la salute umana e l'ambiente; che l'Anses ha sottolineato che la soglia del 50 % per le nanoparticelle prevista dalla definizione orizzontale della dicitura "[nano]" non si basa su argomentazioni scientifiche solide e ha raccomandato di fissare un valore di soglia inferiore;</P></CONS><CONS><P><NO.P>Q.</NO.P>considerando che è possibile individuare gli ingredienti "[nano]" utilizzando un valore di soglia del 10 % per le nanoparticelle, dato che in Francia la Direzione generale per i consumatori, la concorrenza e il controllo delle frodi attualmente applica tale valore di soglia nelle sue attività di controllo<FOOTNOTE><FIELD> Anses (2020), "Nanomatériaux dans les produits destinés à l'alimentation. Rapport d'expertise collective" (Nanomateriali nei prodotti destinati all'alimentazione. Relazione di un gruppo di esperti), https://www.anses.fr/fr/system/files/ERCA2016SA0226Ra.pdf (pag. 86).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></CONS><CONS><P><STRING ITALIC="on">Principio di precauzione</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>R.</NO.P>considerando che l'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sancisce il principio di precauzione, definendolo come uno dei principi fondamentali dell'Unione;</P></CONS><CONS><P><NO.P>S.</NO.P>considerando che l'articolo 168, paragrafo 1, TFUE, stabilisce che "nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana";</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>solleva obiezioni al regolamento delegato della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e di comunicarle che il regolamento delegato non può entrare in vigore;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>ritiene che il regolamento delegato della Commissione non sia conforme allo scopo e al contenuto del regolamento (UE) 2015/2283 e che superi i poteri delegati conferiti alla Commissione a norma dell'articolo 31 di tale regolamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>deplora il fatto che la soglia del 50 % proposta non tenga conto dei progressi tecnici e scientifici;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>invita la Commissione ad applicare il principio di precauzione, a garantire la sicurezza e l'informazione dei consumatori e a tenere conto dell'approccio "One Health";</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e ai governi e parlamenti degli Stati membri.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>