<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0326</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (SRMR3)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0155/2024 - Relatore: Pedro Marques)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023)0226 – C9-0139/2023 – 2023/0111(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0226),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0139/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l’articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0155/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0111</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione delle crisi per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions)<FOOTNOTE><FIELD> Consiglio per la stabilità finanziaria, Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions, 15 ottobre 2014.</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva e del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi sotto il profilo della parità di condizioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attualmente l'unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'unione bancaria è parte integrante dell'unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuan­do in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche e emittenti sovrani.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>A vari anni di distanza dalla sua attuazione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Purtroppo, viene fatto</STRING></STRING> ricorso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a tutt'oggi</STRING></STRING> al denaro dei contribuenti anziché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i</STRING></STRING> meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione risulta determinata dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando </STRING></STRING>ciò <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> nell'in­teresse pubblico, anche per enti di piccole e medie dimensioni ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri nei quali è stata instaurata una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea (BCE) e le autorità nazionali competenti devono essere considerati Stati membri partecipanti ai fini del regolamento medesimo. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 non contiene indicazioni dettagliate sul processo di preparazione che precede l'avvio della cooperazione stretta relativamente ai compiti legati alla risoluzione. È pertanto opportuno fornire tali indicazioni dettagliate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Il Comitato di risoluzione unico (il "Comitato") dovrebbe pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che il Comitato abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che non è necessario un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Attualmente il Comitato può vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia, al fine di garantire la certezza del diritto e l'allineamento alle procedure esistenti per l'attuazione delle decisioni assunte dal Comitato, è necessario specificare con maggiore chiarezza i ruoli delle autorità coinvolte nel processo finalizzato a vietare le distribuzioni. È dunque opportuno stabilire che il Comitato dia istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare tali distribuzioni, in attuazione della decisione del Comitato. Inoltre in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte del Comitato, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, il Comitato dia istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, il Comitato dovrebbe comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>La direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 575/2013 stabiliscono i poteri che le autorità di risoluzione devono esercitare, alcuni dei quali non sono contemplati dal regolamento (UE) n. 806/2014. Nel meccanismo di risoluzione unico ciò può creare incertezza quanto ai soggetti che dovrebbero esercitare tali poteri e alle condizioni per il loro esercizio. È dunque necessario precisare in che modo le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero esercitare taluni poteri stabiliti soltanto nella direttiva 2014/59/UE in relazione a entità e gruppi sottoposti alla responsabilità diretta del Comitato. In tali casi il Comitato dovrebbe essere in grado, ove lo ritenga necessario, di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tali poteri. In particolare il Comitato dovrebbe essere in grado di incaricare le autorità nazionali di risoluzione di imporre a un ente o a un'entità di tenere documentazione particolareggiata dei contratti finanziari di cui l'ente o l'entità è parte o di applicare il potere di sospendere alcuni obblighi finanziari a norma dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE. Tuttavia, poiché le autorizzazioni per la riduzione degli strumenti di passività ammissibili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, che si applica anche a enti e entità soggetti al MREL, non richiedono l'applicazione della normativa nazionale, il Comitato dovrebbe essere in grado di concedere tali autorizzazioni direttamente agli enti o alle entità, senza dovere incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare tale potere.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).</FIELD></FOOTNOTE> hanno attuato nel diritto dell'Unione gli standard internazionali relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia il regolamento (UE) n. 806/2014 consente al Comitato di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, indipendente­mente o in combinazione con altri strumenti di </STRING></STRING>risoluzione, il Comitato stabilisce il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente ▌, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura in cui si applicano nel caso di una strategia di bail-in con banca aperta, in quanto il Comitato non sarà tenuto a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo </STRING></STRING>bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, indipendentemente o in combina­zione con altri strumenti di risoluzione</STRING></STRING>, il Comitato dovrebbe tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi del sistema di garanzia dei depositi e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, il Comitato non dovrebbe considerare il potenziale contributo del sistema di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale approccio riduce inoltre la probabilità di azzardo morale, garantendo che le entità non presuppongano preven­tivamente che i fondi del rispettivo sistema di garanzia dei depositi saranno utilizzati per raggiungere l'obiettivo dell'8 % di passività totali e di fondi propri.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63).</FIELD></FOOTNOTE>, la BCE è competente per l'assolvimento dei compiti di vigilanza collegati alle misure di intervento precoce. È necessario ridurre i rischi derivanti da divergenze nel recepimento, nei diritti nazionali, delle misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE e agevolare l'applicazione efficace e coerente, da parte della BCE, del potere di adottare tali misure. Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione economica e finanziaria di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le disposizioni della direttiva 2014/59/UE relative alle misure di intervento precoce dovrebbero pertanto riflettersi nel regolamento (UE) n. 806/2014, garantendo in tal modo che la BCE disponga di un unico strumento giuridico direttamente applicabile; inoltre le condizioni per l'applicazione di tali misure di intervento precoce dovrebbero essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo la BCE dovrebbe avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, la BCE dovrebbe valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, compresi i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>È necessario garantire che il Comitato sia in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare il Comitato in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e il Comitato dovrebbe disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché il Comitato possa reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché il Comitato possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, la BCE, le autorità nazionali competenti e il Comitato dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora il Comitato richieda le informazioni necessarie per l'aggiornamento dei piani di risoluzione, la preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità o lo svolgi­mento di una valutazione, la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti dovrebbero fornire al Comitato tali informazioni se ne dispongono. Se tali informa­zioni pertinenti non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, è auspicabile che il Comitato e la BCE o le pertinenti autorità nazionali competenti collaborino e si coordinino per reperire le informazioni ritenute neces­sarie dal Comitato. Nel contesto di tale cooperazione, le autorità nazionali competenti dovrebbero reperire le necessarie informazioni nel rispetto del principio di propor­zionalità.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, in relazione a gruppi transfrontalieri meno significativi, se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente dovrebbe pertanto informare al più presto il Comitato in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della valutazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui la BCE o la pertinente autorità nazionale competente informa il Comitato che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, il Comitato deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire al Comitato di valutare, in stretta collaborazione con la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento di tale valutazione, è auspicabile tenere conto altresì della necessità di preservare la capacità dell'autorità di risoluzione e dell'entità interessata di attuare efficacemente la strategia di risoluzione ove ciò sia necessario, senza che tale necessità impedisca l'adozione di misure alternative. In particolare, il calendario previsto per le misure alternative dovrebbe essere tale da non compromettere l'efficacia di una potenziale attuazione della strategia di risoluzione. </STRING></STRING>Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire al Comitato di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, il Comitato e la BCE, o la pertinente autorità nazionale competente, dovrebbero riunirsi periodicamente e il Comitato dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Per disciplinare le violazioni sostanziali dei requisiti prudenziali, è necessario precisare le condizioni in base alle quali si possa stabilire che le imprese madri, comprese le società di partecipazione, sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di un'impresa madre dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con una valutazione positiva dell'interesse pubblico</STRING></STRING>. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale riguardo, va chiarito che, a seconda delle circostanze specifiche, determinate funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali se la loro cessazione inciderebbe sulla stabilità finanziaria o sui servizi essenziali a livello regionale, soprattutto allorché la sostituibilità delle funzioni essenziali è determinata dal mercato geografico rilevante.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per il sistema di garanzia dei depositi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o sistemi di garanzia dei depositi), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di "azzardo morale" (<STRING ITALIC="on">moral hazard</STRING>) e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere presi in considerazione soltanto in circostanze eccezionali</STRING></STRING>. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, il Comitato dovrebbe giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o il sistema di garanzia dei depositi sono da preferirsi a quelli forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in egual misura, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Un tale approccio garanti­sce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di preservare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sostegno finanziario straordinario a favore di istituti ed entità finanziato con denaro pubblico dovrebbe essere concesso, semmai, soltanto per ovviare a un grave turba­mento dell'economia di natura eccezionale o sistemica, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'esito della</STRING></STRING> valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esaminare se</STRING></STRING> la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi ▌ più efficacemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della risoluzione </STRING></STRING>e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura dei sistemi di garanzia dei depositi dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alle prescrizioni della direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la BCE determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione precauzionale, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o al regolamento (UE) 2019/2033, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nel regolamento (UE) n. 806/2014. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali stress finanziari di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto per rimediare a gravi perturbazioni del mercato o per preservare la stabilità finanziaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare nel caso di una crisi sistemica</STRING></STRING>. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>, o delle autorità nazionali competenti. La BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili qualora la verifica possa essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, la BCE e le autorità nazionali competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione ("strategia di uscita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle misure di sostegno</STRING></STRING>"). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi<FOOTNOTE><FIELD> COM(2018) 133 final.</FIELD></FOOTNOTE> e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"<FOOTNOTE><FIELD> COM(2020) 822 final.</FIELD></FOOTNOTE>. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero inoltre essere sempre soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che gli</STRING></STRING> enti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che ricevono sostegno rispettino le condizioni per la sua concessione, la BCE o le autorità nazionali competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti che non hanno mantenuto i loro impegni. Se la BCE o un'autorità nazionale competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o se l'ente non ha rispettato il piano di ripristino, la BCE o l'autorità nazionale competente del caso dovrebbe effettuare una valutazione volta a determinare se l'</STRING></STRING>ente ▌è in dissesto o a rischio di dissesto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>È importante garantire che il Comitato avvii un'azione di risoluzione rapida e tempestiva se tale azione prevede la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo. È pertanto necessario che il Comitato possa adottare il programma di risoluzione in questione prima che la Commissione abbia valutato se gli aiuti in questione siano compatibili con il mercato interno. Tuttavia, al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno in un siffatto scenario, i programmi di risoluzione che prevedono la concessione di aiuti di Stato o di aiuti del Fondo dovrebbero comunque restare subordinati all'approvazione di tali aiuti da parte della Commissione. Per consentire alla Commissione di valutare il prima possibile la compatibilità degli aiuti del Fondo con il mercato unico, e per garantire un flusso regolare di informazioni, è inoltre necessario disporre che il Comitato e la Commissione condividano prontamente tutte le informazioni necessarie per quanto riguarda l'eventuale ricorso agli aiuti del Fondo e prevedere norme specifiche che stabiliscano quali informazioni il Comitato deve fornire alla Commissione e in che momento tali informazioni devono essere fornite, al fine di orientare la valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità degli aiuti del Fondo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>La procedura che disciplina l'avvio della procedura di risoluzione è analoga alla procedura che disciplina la decisione di applicare i poteri di svalutazione e conversione. È pertanto opportuno allineare i rispettivi compiti del Comitato e della BCE o, a seconda dei casi, dell'autorità nazionale competente allorché essi valutano, da un lato, se ricorrano le condizioni per l'applicazione dei poteri di svalutazione e di conversione e, dall'altro lato, le condizioni per l'adozione di un programma di risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>È possibile che l'azione di risoluzione debba essere applicata a un'entità soggetta a risoluzione che è capo di un gruppo soggetto a risoluzione e che invece i poteri di svalutazione e di conversione debbano essere applicati ad un'altra entità dello stesso gruppo. A causa delle interdipendenze tra tali entità, comprese l'esistenza di requisiti patrimoniali consolidati da ripristinare e la necessità di attivare meccanismi a monte per le perdite e a valle per i capitali, può essere difficile valutare le esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione separatamente per ciascuna entità e determinare in tal modo i necessari importi da svalutare e convertire per ciascuna entità. La procedura per l'applicazione del potere di svalutare e convertire strumenti di capitale e passività ammissibili in tali situazioni dovrebbe pertanto essere precisata e il Comitato dovrebbe tenere conto di tali interdipendenze. A tal fine qualora un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione del potere di svalutazione e di conversione e un'altra entità all'interno dello stesso gruppo soddisfi allo stesso tempo le condizioni per la risoluzione, il Comitato dovrebbe adottare un programma di risoluzione applicabile a entrambe le entità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività per l'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione o dell'entità soggetta a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa sostenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>In talune circostanze una volta che il Fondo di risoluzione unico abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, il Comitato potrebbe utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il Fondo di risoluzione unico può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un livello di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>L'efficacia della risoluzione dipende dall'accesso tempestivo del Comitato ad informazioni pertinenti fornite dagli enti e dalle entità posti sotto la sua responsabilità e da istituzioni e autorità pubbliche. In tale contesto il Comitato dovrebbe essere in grado di accedere a informazioni di natura statistica che la BCE raccoglie nell'ambito della sua funzione di banca centrale, oltre alle informazioni di cui la BCE dispone in quanto autorità di vigilanza nel quadro del regolamento (UE) n. 1024/2013. A norma del regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 2533/98 del Consiglio, del 23 novembre 1998, sulla raccolta di informazioni statistiche da parte della Banca centrale europea (GU L 318 del 27.11.1998, pag. 8).</FIELD></FOOTNOTE>, il Comitato deve garantire la protezione fisica e logica delle informazioni statistiche riservate e deve richiedere alla BCE l'autorizzazione per le ulteriori trasmissioni che potrebbero essere necessarie all'esecuzione dei suoi compiti. Poiché ai fini della valutazione dell'interesse pubblico potrebbero essere necessarie informazioni relative al numero di clienti per i quali l'ente o l'entità è l'unico o il principale partner bancario (informazioni che sono detenute dai meccanismi centralizzati automatici istituiti a norma della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).</FIELD></FOOTNOTE>), il Comitato dovrebbe essere in grado di ricevere tali informazioni di volta in volta. Si dovrebbe inoltre precisare la tempistica esatta dell'accesso indiretto alle informazioni da parte del Comitato. In particolare quando le informazioni pertinenti sono a disposizione di un'istituzione o di un'autorità che ha l'obbligo di cooperare con il Comitato ove quest'ultimo richieda informazioni, l'istituzione o l'autorità in questione dovrebbe fornire tali informazioni al Comitato. Se in quel momento le informazioni non sono disponibili per qualsivoglia motivo, il Comitato dovrebbe essere in grado di ottenerle direttamente dalla persona fisica o giuridica che le detiene o attraverso le autorità nazionali di risoluzione, previa informazione delle stesse a tale riguardo. Il Comitato dovrebbe anche avere la possibilità di specificare la procedura e il formato per la trasmissione delle informazioni da parte delle entità finanziarie (comprese data room virtuali), al fine di garantire che tali informazioni soddisfino al meglio le sue esigenze. Inoltre per garantire la più ampia collaborazione possibile con tutte le entità che potrebbero detenere dati pertinenti per il Comitato, e necessari per l'assolvimento dei compiti ad esso conferiti, nonché per evitare la trasmissione di duplici richieste ad enti ed entità, le istituzioni e le autorità pubbliche con cui il Comitato dovrebbe essere in grado di collaborare, verificare la disponibilità di informazioni e scambiare informazioni dovrebbero comprendere i membri del Sistema europeo di banche centrali, gli SGD pertinenti, il Comitato europeo per il rischio sistemico, le autorità europee di vigilanza e il meccanismo europeo di stabilità. Infine, per garantire l'intervento tempestivo dei meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo di risoluzione unico in caso di necessità, il Comitato dovrebbe informare la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare tali meccanismi di finanziamento, e fornire alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>L'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE prevede che, nei confronti di enti e entità che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva, non debba essere avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell'autorità di risoluzione e che debba essere decisa una procedura ordinaria di insolvenza per un ente o un'entità unicamente con il consenso dell'autorità di risoluzione. Tale disposizione non è rispecchiata nel regolamento (UE) n. 806/2014. In linea con la ripartizione dei compiti di cui al regolamento (UE) n. 806/2014, le autorità nazionali di risoluzione dovrebbero consultare il Comitato prima di intervenire in conformità dell'articolo 86, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE per gli enti e le entità che sono posti sotto la sua diretta responsabilità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Per la selezione del vicepresidente del Comitato valgono gli stessi criteri che si applicano alla selezione del presidente e degli altri membri a tempo pieno del Comitato. È pertanto opportuno conferire anche al vicepresidente del Comitato gli stessi diritti di voto di cui dispongono il presidente e i membri a tempo pieno del Comitato.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Affinché il Comitato possa effettuare, in sessione plenaria, una valutazione preliminare del progetto di bilancio preliminare prima che il presidente presenti il progetto definitivo, il periodo entro il quale il presidente presenta una proposta iniziale di bilancio annuale del Comitato dovrebbe essere esteso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Dopo il periodo iniziale di costituzione del Fondo di risoluzione unico di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, i relativi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del suo livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Il Comitato dovrebbe pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un massimo di tre</STRING></STRING> anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di utilizzare il Fondo di risoluzione unico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili del Fondo di risoluzione unico. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi al Fondo di risoluzione unico. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> da raccogliere, il Comitato dovrebbe determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> al Fondo di risoluzione unico di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING>. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 69, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014, tali contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso del Fondo di risoluzione unico, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> sui contributi <STRING ITALIC="on">ex ante</STRING> potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che il Fondo di risoluzione unico raccolga contributi <STRING ITALIC="on">ex post</STRING>, riducendo pertanto la sua capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari <STRING ITALIC="on">ex post</STRING> di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del Fondo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Il Fondo di risoluzione unico può essere utilizzato per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il Comitato può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il Fondo di risoluzione unico è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso del Comitato in caso di insolvenza, i crediti che il Comitato vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dal Comitato dovrebbero avere, in caso di insolvenza, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione in ciascuno Stato membro partecipante, che dovrebbe essere più elevato rispetto al livello di priorità dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori a titolo del Fondo di risoluzione unico a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte del Comitato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Poiché alcune delle disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 concernenti il ruolo che i sistemi di garanzia dei depositi possono svolgere nel quadro della risoluzione sono simili a quelle contenute nella direttiva 2014/59/UE, le modifiche apportate a tali disposizioni della direttiva 2014/59/UE dalla [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero essere rispecchiate nel regolamento (UE) n. 806/2014.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>La trasparenza è fondamentale per garantire l'integrità del mercato, la disciplina di mercato e la tutela degli investitori. Al fine di garantire che il Comitato sia in grado di adoperarsi per una maggiore trasparenza e promuovere sforzi in tal senso, il Comitato dovrebbe essere autorizzato a divulgare le informazioni derivanti dalle proprie analisi, valutazioni e determinazioni, comprese le proprie valutazioni della capacità di risoluzione, laddove la divulgazione di tali informazioni non pregiudichi la tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 806/2014.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Al fine di garantire la coerenza, le modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che sono simili alle modifiche apportate alla direttiva 2014/59/UE dalla … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE] dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di recepimento della … [OP: inserire il numero della direttiva che modifica la direttiva 2014/59/UE, che è … [OP: inserire la data corrispondente a 18 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. Tuttavia non vi è alcun motivo per rinviare l'applicazione delle modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014 che riguardano unicamente il funzionamento del meccanismo di risoluzione unico. Tali modifiche dovrebbero pertanto applicarsi a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) n. 806/2014</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) n. 806/2014 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il punto 24 bis) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"24 bis) "entità soggetta a risoluzione": una persona giuridica stabilita in uno Stato membro partecipante che il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione, conformemente all'articolo 8 del presente regolamento, ha individuato come entità nei cui confronti il piano di risoluzione prevede un'azione di risoluzione;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>sono inseriti i punti 24 quinquies) e 24 sexies) seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"24 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>24 sexies)</SYMBOL>"soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il punto 49) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"(49) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un'entità di cui all'articolo 2 e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 27, paragrafo 3;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 4 è inserito il paragrafo 1 bis seguente:<CITATION><P>"1 bis. Gli Stati membri informano il Comitato quanto prima della loro richiesta di instaurare una cooperazione stretta con la BCE ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013.</P><P>A seguito della comunicazione effettuata a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e prima che sia istituita una cooperazione stretta, gli Stati membri forniscono tutte le informazioni sulle entità e sui gruppi stabiliti nel loro territorio che il Comitato può richiedere per prepararsi ai compiti ad esso attribuiti dal presente regolamento e dall'Accordo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>l'articolo 7 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 3, quarto comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Nell'eseguire i compiti di cui al presente paragrafo, le autorità nazionali di risoluzione applicano le disposizioni pertinenti del presente regolamento. Qualsiasi riferimento al Comitato di cui all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 8, paragrafi 6, 8, 12 e 13, all'articolo 10, paragrafi da 1 a 10, all'articolo 10 bis, agli articoli da 11 a 14, all'articolo 15, paragrafi 1, 2 e 3, all'articolo 16, all'articolo 18, paragrafi 1, 1 bis, 2 e 6, all'articolo 20, all'articolo 21, paragrafi da 1 a 7, all'articolo 21, paragrafo 8, secondo comma, all'articolo 21, paragrafi 9 e 10, all'articolo 22, paragrafi 1, 3 e 6, agli articoli 23 e 24, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 27, paragrafi da 1 a 15, all'articolo 27, paragrafo 16, secondo comma, seconda frase, terzo comma, quarto comma, prima, terza e quarta frase, e all'articolo 32, va letto come riferimento alle autorità nazionali di risoluzione in relazione a gruppi ed entità di cui al presente paragrafo, primo comma.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>i termini "articolo 12, paragrafo 2" sono sostituiti dai termini "articolo 12, paragrafo 3";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"Al decorrere degli effetti della notifica di cui al primo comma, gli Stati membri partecipanti possono decidere che la responsabilità dell'esecuzione dei compiti relativi a entità e gruppi stabiliti nel loro territorio, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, sia rinviata alle autorità nazionali di risoluzione, nel qual caso il primo comma non è più applicabile. Gli Stati membri che intendono avvalersi di tale opzione lo comunicano al Comitato e alla Commissione. Gli effetti della notifica decorrono dal giorno della pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>l'articolo 8 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"Il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri di cui all'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/59/UE. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29 del presente regolamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 9, il primo comma è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a bis) ove applicabile, una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione delle modalità con cui l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"j bis) una descrizione del modo in cui le diverse strategie di risoluzione conseguirebbero al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"p bis) un elenco dettagliato e quantificato dei depositi protetti e dei depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 10 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i commi seguenti</STRING></STRING>:<CITATION><P>Per l'individuazione delle misure da adottare nei confronti delle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione il Comitato può applicare un approccio semplificato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, previa consultazione della pertinente autorità nazionale di risoluzione, e</STRING></STRING> purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il piano di risoluzione di gruppo stabilisce se le entità all'interno di un gruppo di risoluzione, diverse dall'entità di risoluzione, sono considerate entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possano essere considerati rilevanti dal Comitato, le entità che forniscono funzioni essenziali non sono considerate entità soggette a liquidazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 11 è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"-a bis) contiene una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo, deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione di come l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali e di come si è tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"14. Il Comitato non adotta piani di risoluzione per le entità e i gruppi di cui al paragrafo 1 qualora si applichi l'articolo 22, paragrafo 5, o qualora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sia stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti dell'entità o del gruppo</STRING></STRING> conformemente al diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>l'articolo 10 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 4, quarto comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "terzo comma";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 7, i termini "indirizzata all'ente o all'impresa madre" sono sostituiti dai termini "indirizzata all'entità o all'impresa madre" e i termini "l'impatto sul modello di business dell'ente" sono sostituiti dai termini "l'impatto sul modello di business dell'entità o del gruppo";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 10 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>al secondo comma, il termine "ente" è sostituito dai termini "entità interessata";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>al terzo comma, il termine "ente" è sostituito dal termine "entità";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, il Comitato adotta una decisione, previa consultazione della BCE o della pertinente autorità nazionale competente e, ove opportuno, dell'autorità macroprudenziale designata. Tale decisione indica che le misure proposte riducono effettivamente o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e dà istruzione alle autorità nazionali di risoluzione di imporre all'ente, all'impresa madre o a filiazioni del gruppo interessato di attuare le misure proposte.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">13 bis. L'autorità di risoluzione pubblica, alla fine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione, un elenco reso anonimo che presenta in forma aggregata gli impedimenti rilevanti individuati alla possibilità di risoluzione e le modalità d'intervento atte ad affrontarli. Si applicano le disposizioni in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88.</STRING></STRING> ";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>l'articolo 10 bis è modificato come segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"1. Se un'entità si trova in una situazione in cui soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta a ciascuno dei requisiti di cui all'articolo 141 bis, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2013/36/UE, ma risulti inadempiente rispetto al suddetto requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta ai requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento, se calcolati conformemente all'articolo 12 bis, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento, il Comitato ha il potere, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, di dare istruzione all'autorità nazionale di risoluzione di vietare a un'entità di distribuire più dell'ammontare massimo distribuibile connesso al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (Maximum Distributable Amount related to the minimum requirement – "M-MDA"), calcolato conformemente al paragrafo 4 del presente articolo mediante una delle azioni seguenti:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 7 seguente:<CITATION><P>"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale sulla stessa base per cui è tenuta a rispettare i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies, il Comitato applica i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.</P><P>Il Comitato include la stima del requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 12 quinquies e 12 sexies del presente regolamento. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3, della direttiva 2014/59/UE.</P><P>______________________________</P><P>*	Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>all'articolo 12 è aggiunto il paragrafo 8 seguente:<CITATION><P>"8. Il Comitato è responsabile della concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, e all'articolo 78 bis del regolamento (UE) n. 575/2013 alle entità di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Comitato trasmette la sua decisione all'entità interessata.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>all'articolo 12 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione garantiscono che le entità di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 3, soddisfino in ogni momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dal Comitato e come da esso stabilito a norma del presente articolo e degli articoli da 12 ter a 12 decies.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>l'articolo 12 quater è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>ai paragrafi 4 e 5, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 7, frase introduttiva, i termini "paragrafo 3" sono sostituiti dai termini "paragrafo 4" e il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 8 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 10 seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"10. Il Comitato può consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 12 quinquies, paragrafo 4 o 5, il Comitato non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo, a norma del primo comma di detto paragrafo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, ottavo comma, e paragrafo 6, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 12 quinquies bis</P><P><STRING BOLD="on">Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione</STRING>▌</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nell'applicare l'articolo 12 quinquies a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo indipendente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione,</STRING></STRING> ▌l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte e la sua uscita dal mercato ▌, il Comitato fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio dell'entità soggetta a risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, se del caso, le dimensioni della parte dell'entità soggetta a risoluzione che è sottoposta allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o allo strumento dell'ente-ponte</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80 della direttiva 2014/59/UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che potrebbe essere necessario per attuare l'uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, al fine di garantire la conformità dell'ente-ponte al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità in termini di capitale dell'operazione rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ▌connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del contesto di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>3.</NO.P>Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 12 quinquies, paragrafo 3, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o un importo inferiore al 13,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, e inferiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>all'articolo 12 sexies, paragrafo 1, i termini "G-SII o parte di G-SII" sono sostituiti dai termini "soggetto G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>l'articolo 12 octies è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Il Comitato, previa consultazione delle autorità competenti, inclusa la BCE, può decidere di applicare il requisito stabilito dal presente articolo a un'entità di cui all'articolo 2, lettera b), e a un ente finanziario di cui all'articolo 2, lettera c), che è una filiazione di un'entità soggetta a risoluzione ma che non è un'entità soggetta a risoluzione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>al terzo comma, i termini "primo comma" sono sostituiti dai termini "primo e secondo comma";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 4 seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"4. Se, conformemente alla strategia globale di risoluzione, le filiazioni stabilite nell'Unione, o un'impresa madre nell'Unione e i suoi enti filiazioni, non sono entità soggette a risoluzione e i membri del collegio europeo di risoluzione, se stabiliti a norma dell'articolo 89 della direttiva 2014/59/UE, concordano con tale strategia, le filiazioni stabilite nell'Unione o, su base consolidata, l'impresa madre nell'Unione, rispettano il requisito di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 1, emettendo gli strumenti di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), del presente articolo nei confronti di uno dei seguenti soggetti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'impresa madre capogruppo stabilita in un paese terzo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le filiazioni di tale impresa madre capogruppo stabilite nello stesso paese terzo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>altre entità alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), e lettera b), punto ii), del presente articolo.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>l'articolo 12 duodecies è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>▌ è inserito il paragrafo ▌ seguente:<CITATION><P>"1 bis. In deroga all'articolo 12 bis, paragrafo 1, il Comitato fissa un adeguato periodo transitorio affinché le entità possano soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se gli enti o le entità sono soggetti a tali requisiti a seguito dell'entrata in vigore del [presente regolamento modificativo].</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il termine per le entità per conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o ai requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, è il ... [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui le entità di cui al primo comma del presente paragrafo devono conformarsi a decorrere dal ... [due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo]. L'obiettivo intermedio assicura di norma un aumento lineare delle passività ammissibili e dei fondi propri verso il raggiungimento del requisito.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il Comitato può fissare un periodo transitorio che termina dopo il [quattro anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo], se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7 tenendo in considerazione:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prospettiva che l'entità sarà in grado, in un lasso di tempo ragionevole, di garantire il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 septies o 12 octies, o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 12 quater, paragrafo 4, 5 o 7; e </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o è dovuta a una perturbazione a livello del mercato.</STRING></STRING><STRING BOLD="on">";</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 3, lettera a), i termini "il Comitato o l'autorità nazionale di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>al paragrafo 4, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "G-SII o G-SII non UE";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>ai paragrafi 5 e 6, i termini "il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione" sono sostituiti dai termini "il Comitato";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>l'articolo 13 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 13</P><P><STRING BOLD="on">Misure di intervento precoce</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La BCE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prende in considerazione senza indebito ritardo e, ove necessario, applica</STRING></STRING> misure di intervento precoce qualora un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), soddisfi una delle seguenti condizioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e si applica una delle seguenti condizioni:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dalla BCE, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>la BCE ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce siano insufficienti per affrontare i problemi▌;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione della BCE, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, da 14 a 17, o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 12 septies o 12 octies del presente regolamento.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In presenza di un significativo deterioramento delle condizioni, o di circostanze avverse o di nuove informazioni su un'entità</STRING></STRING>, la BCE può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 1024/2013.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del primo comma, lettera b), la BCE o, se del caso, l'autorità competente ai sensi della direttiva 2014/65/UE o il Comitato informano senza ritardo l'autorità nazionale competente della violazione o probabile violazione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di intraprendere uno dei seguenti interventi:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di convocare un'assemblea degli azionisti, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale obbligo, e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di preparare un piano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'azione</STRING></STRING> secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>l'obbligo di modificare la struttura giuridica dell'ente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>l'obbligo di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'entità nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 13 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'entità, in conformità dell'articolo 13 ter.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare nel caso in cui la persona giuridica interessata decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>La BCE sceglie le misure di intervento precoce adeguate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tempestive</STRING></STRING> secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'entità.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Per ciascuna misura di cui al paragrafo 2 la BCE stabilisce un termine adeguato per il completamento di tale misura che le consente di valutarne l'efficacia.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione della misura deve essere effettuata immediatamente dopo il raggiungimento della scadenza e condivisa con il Comitato e le autorità nazionali di risoluzione interessate. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente effettua, previa consultazione del Comitato e dell'autorità nazionale di risoluzione interessata, una valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera a).</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti, la BCE rappresenta le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 2014/59/UE.</P><P>Per i gruppi comprendenti entità stabilite in Stati membri partecipanti e filiazioni stabilite o succursali significative situate in Stati membri non partecipanti, la BCE comunica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tempestivamente</STRING></STRING> alle autorità competenti o, a seconda dei casi, alle autorità di risoluzione degli Stati membri non partecipanti le decisioni o le misure di cui agli articoli da 13 a 13 quater pertinenti per il gruppo.</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>sono inseriti i seguenti articoli 13 bis, 13 ter e 13 quater:<CITATION><P>"Articolo 13 bis</P><P><STRING BOLD="on">Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione</STRING></P><P>Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera e), la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o i singoli membri di tali organi, sono nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e sono soggetti all'approvazione della BCE.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 13 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Amministratore temporaneo</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 2, lettera f), la BCE può nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità e in base alle circostanze, che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'entità.</ITEM></LIST></P><P>All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).</P><P>Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo la BCE ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.</P><P>La BCE rende pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'entità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o prendere decisioni per suo conto</STRING></STRING>.</P><P>Gli amministratori temporanei soddisfano i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8</STRING></STRING>, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui la BCE stabilisce se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>All'atto della nomina la BCE specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'entità ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'entità sono conformi al diritto societario applicabile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali poteri possono essere modificati dalla BCE in caso di mutamento delle circostanze.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">All'atto della nomina la BCE specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo, che possono comprendere tutto quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'accertamento della situazione finanziaria dell'entità;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'entità al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'entità.</ITEM></LIST></P><P>All'atto della nomina la BCE specifica le limitazioni del ruolo e delle funzioni dell'amministratore temporaneo.</P><P><NO.P>4.</NO.P>La BCE ha la competenza esclusiva di nominare e revocare gli amministratori temporanei. La BCE può revocare un amministratore temporaneo in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo. La BCE può modificare i termini della nomina di un amministratore temporaneo in qualsiasi momento fatto salvo il presente articolo.</P><P><NO.P>5.</NO.P>La BCE può esigere che determinati atti dell'amministratore temporaneo siano subordinati all'approvazione della BCE. La BCE specifica tali eventuali obblighi all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo ovvero allorché ne sono modificati i termini.</P><P>In ogni caso, l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'entità e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione della BCE.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Su richiesta della BCE l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">almeno una volta dopo trascorsi i primi sei mesi</STRING></STRING> e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'entità e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.</P><P><NO.P>7.</NO.P>L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una volta</STRING></STRING> in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. La BCE stabilisce tali condizioni e giustifica l'eventuale rinnovo della nomina dell'amministratore temporaneo dinanzi agli azionisti.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Fatto salvo il presente articolo, la nomina dell'amministratore temporaneo lascia impregiudicati i diritti degli azionisti previsti dal diritto societario nazionale o dell'Unione.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Un amministratore temporaneo nominato ai sensi dei paragrafi da 1 a 8 del presente articolo non è considerato un amministratore-ombra o un amministratore di fatto ai sensi della normativa nazionale.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 13 quater</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Preparazione della risoluzione</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, la BCE o le autorità nazionali competenti comunicano senza indugio al Comitato le informazioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le misure di cui all'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013 o all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare a un'entità o a un gruppo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con l'obiettivo di far fronte a un deterioramento della situazione di tale entità o gruppo</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE sono soddisfatte in relazione a un'entità o a un gruppo, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 13 del presente regolamento o all'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE.</ITEM></LIST></P><P>Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.</P><P>La BCE o la pertinente autorità nazionale competente monitora attentamente, in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stretta</STRING></STRING> collaborazione con il Comitato, la situazione delle entità e dei gruppi di cui al primo comma e il rispetto, da parte di tali entità e gruppi, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tali entità e gruppi, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La BCE o la pertinente autorità nazionale competente invia al più presto una notifica al Comitato se ritiene che sussista il rischio concreto che si verifichino una o più delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, in relazione a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o a un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni. Tale notifica contiene:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le motivazioni che l'hanno determinata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.</ITEM></LIST></P><P>Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, il Comitato valuta, in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'entità, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il potenziale impatto sul sistema finanziario e sulla tutela dei depositanti e dei fondi dei clienti, il rischio che un processo prolungato aumenti i costi complessivi per i clienti e l'economia,</STRING></STRING> la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Il Comitato comunica al più presto tale valutazione alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.</P><P>A seguito della notifica di cui al primo comma, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente ▌monitorano, in stretta cooperazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">con il Comitato</STRING></STRING>, la situazione dell'entità, l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine il Comitato e la BCE o la pertinente autorità nazionale competente si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dal Comitato alla luce delle circostanze del caso. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.</P><P>Il Comitato comunica alla Commissione le informazioni ricevute a norma del primo comma.</P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce al Comitato tutte le informazioni richieste da quest'ultimo che sono necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione dell'eventuale risoluzione di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, o di un'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, se sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione di tali disposizioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>esecuzione della valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.</ITEM></LIST></P><P>Se tali informazioni non sono già a disposizione della BCE o delle autorità nazionali competenti, il Comitato e la BCE e tali autorità nazionali competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine la BCE e le autorità nazionali competenti hanno il potere di imporre all'entità di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle al Comitato.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il Comitato ha il potere di commercializzare l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo2, o l'entità di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>preparare la risoluzione di tale entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE e gli obblighi in materia di segreto professionale di cui all'articolo 88 del presente regolamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>orientare la valutazione, da parte del Comitato, della condizione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, il Comitato decida di commercializzare direttamente l'entità interessata presso potenziali acquirenti, esso tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto che l'esercizio di tale potere potrebbe avere sulla posizione generale dell'entità.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Ai fini del paragrafo 4, il Comitato ha il potere di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>chiedere all'entità interessata di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dal Comitato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>imporre alla pertinente autorità nazionale di risoluzione di elaborare un programma preliminare di risoluzione per l'entità interessata.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando il Comitato esercita i poteri di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, si applica l'articolo 88.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del presente regolamento o all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché il Comitato prepari la risoluzione dell'entità o eserciti i poteri di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Il Comitato informa senza indugio la Commissione, la BCE, le pertinenti autorità nazionali competenti e le autorità nazionali di risoluzione interessate in merito alle eventuali azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.</P><P><NO.P>8.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione cooperano strettamente:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un'entità o di un gruppo, nonché le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).</ITEM></LIST></P><P>La BCE, le autorità nazionali competenti, il Comitato e le pertinenti autorità nazionali di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>all'articolo 14, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>tutelare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese,</STRING></STRING> e tutelare gli investitori disciplinati dalla direttiva 97/9/CE;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>all'articolo 16, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. Il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), quando sono soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 18, paragrafo 1.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">A tal fine si ritiene che un'impresa madre di cui all'articolo 2, lettera b), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'impresa madre soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera b), c) o d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'impresa madre viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 o alle disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva 2013/36/UE.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>l'articolo 18 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i paragrafi 1, 1 bis, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. Il Comitato adotta un programma di risoluzione a norma del paragrafo 6 in relazione alle entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora abbia stabilito, nella sua sessione esecutiva, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>▌ non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce, o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, per l'entità in questione permettano di evitare il dissesto, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o il possibile dissesto,</STRING></STRING> dell'entità in tempi ragionevoli;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'azione di risoluzione è necessaria nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.</ITEM></LIST></P><P>La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 7, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, previa consultazione del Comitato. Il Comitato, riunito in sessione esecutiva, può effettuare tale valutazione solo dopo aver informato la BCE o la pertinente autorità nazionale competente della sua intenzione di effettuare tale valutazione e solo se la BCE o la pertinente autorità nazionale competente, entro tre giorni di calendario dal ricevimento di tale informazione, non effettua essa stessa tale valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione, prima o dopo essere stata informata dal Comitato della sua intenzione di effettuare la valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera a).</P><P>Laddove abbia valutato che l'entità di cui al primo comma soddisfa la condizione di cui al primo comma, lettera a), la BCE o la pertinente autorità nazionale competente comunica senza indugio la valutazione in questione alla Commissione e al Comitato.</P><P>La valutazione della condizione di cui al primo comma, lettera b), è effettuata dal Comitato, riunito in sessione esecutiva e in stretta cooperazione con la BCE o con la pertinente autorità nazionale competente, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dopo aver consultato, senza ritardo, un'autorità designata dell'SGD e, laddove opportuno, un IPS di cui l'ente è membro</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La consultazione con l'IPS include una considerazione della disponibilità di misure da parte dell'IPS che potrebbero prevenire il dissesto dell'ente entro un lasso di tempo ragionevole.</STRING></STRING> La BCE o la pertinente autorità nazionale competente fornisce senza indugio al Comitato tutte le informazioni pertinenti che quest'ultimo richiede al fine di elaborare la sua valutazione. La BCE o la pertinente autorità nazionale competente può inoltre comunicare al Comitato che ritiene soddisfatta la condizione di cui al primo comma, lettera b).</P><P><NO.P>1 bis.</NO.P>Il Comitato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adotta</STRING></STRING> un programma di risoluzione a norma del paragrafo 1 in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solamente</STRING></STRING> nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi ad esso affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi i casi in cui la BCE abbia deciso di svolgere direttamente i compiti di vigilanza relativi agli enti creditizi a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, in caso di ricevimento di una comunicazione ai sensi del paragrafo 1 in relazione a un'entità o a un gruppo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, il Comitato comunica senza indugio la propria valutazione di cui al paragrafo 1, quarto comma, alla BCE o alla pertinente autorità nazionale competente.</P><P><NO.P>3.</NO.P>L'adozione preliminare di una misura ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1024/2013, dell'articolo 27 della direttiva 2014/59/UE, dell'articolo 13 del presente regolamento o dell'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE non è un prerequisito di un'azione di risoluzione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 4 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"(d) l'entità necessita di un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>il secondo e il terzo comma sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui tale azione è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 14 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'azione di risoluzione si presume essere nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se l'autorità di risoluzione ha deciso di applicare obblighi semplificati a un ente ai sensi dell'articolo 4. La presunzione è relativa e non si applica se l'autorità di risoluzione valuta che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio se l'ente fosse liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.</STRING></STRING></P><P>Nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, il Comitato sulla base delle informazioni di cui dispone al momento, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuta</STRING></STRING> <STRING STRIKE="on">considera</STRING> e confronta tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario da concedere all'entità, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del secondo comma del presente paragrafo, gli Stati membri partecipanti, i sistemi di garanzia dei depositi e, ove necessario, l'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE tengono informato il Comitato di tutte le misure preparatorie per la concessione delle misure di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1, lettere c) e d), del presente regolamento, compresi eventuali contatti con la Commissione antecedenti alla notifica.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, la Commissione lo approva o obietta ad esso per quanto riguarda gli aspetti discrezionali del programma di risoluzione nei casi non contemplati dal terzo comma del presente paragrafo oppure per quanto riguarda il ricorso proposto ad aiuti di Stato o aiuti del Fondo che non sono considerati compatibili con il mercato interno.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>sono aggiunti i paragrafi seguenti:<CITATION><P>"11. Se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), il Comitato può incaricare le autorità nazionali di risoluzione di esercitare i poteri loro conferiti dalla normativa nazionale di recepimento dell'articolo 33 bis della direttiva 2014/59/UE alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale. Le autorità nazionali di risoluzione eseguono le istruzioni del Comitato conformemente all'articolo 29.";</P><P><NO.P>11 bis.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire un'applicazione efficace e coerente del presente articolo, il Comitato fornisce orientamenti e istruzioni alle autorità nazionali di risoluzione per l'applicazione delle norme tecniche di regolamentazione di cui all'articolo 32, paragrafo 5bis, della direttiva 2014/59/UE.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>è inserito l'articolo 18 bis seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 18 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Sostegno finanziario pubblico straordinario</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Il sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione può essere concesso a un'entità di cui all'articolo 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in via eccezionale</STRING></STRING> solo in uno dei seguenti casi e a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di natura eccezionale o sistemica</STRING></STRING> di uno Stato membro o di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure a favore di attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e a condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, qualora nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4, lettera a), b) o c), o all'articolo 21, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> efficace in termini di costi</STRING></STRING> di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 18, paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace in termini di costi</STRING></STRING> di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creditizio</STRING></STRING> a norma dell'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32ter della direttiva 2014/59/UE, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le misure sono limitate alle entità solventi, come confermato dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uscita dalle misure di sostegno</STRING></STRING>, approvata dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita dalla misura di sostegno, dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui al settimo comma del presente paragrafo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel corso dei 12 mesi successivi</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>Ai fini del primo comma, lettera a), un'entità è considerata solvente quando la BCE o la pertinente autorità nazionale competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base delle aspettative correnti</STRING></STRING>, una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o delle disposizioni applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.</P><P>Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione sullo</STRING></STRING> stato patrimoniale dell'ente, purché esso sia conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> L'autorità competente si adopera al meglio per garantire che la quantificazione sia basata sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.</STRING></STRING></P><P>Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dalla BCE o dalla pertinente autorità nazionale competente per mantenere la solvibilità dell'entità facendo fronte alle relative carenze di capitale stabilite nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dalla BCE o dalla pertinente autorità competente.</P><P>In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'entità interessata di far fronte alle proprie carenze di capitale stabilite nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</P><P>Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">uscita dalla misura di sostegno</STRING></STRING> stabilita all'atto della concessione della misura, la BCE o la pertinente autorità nazionale competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede all'ente o all'entità di presentare un piano di ripristino</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il piano di ripristino descrive le misure da adottare per mantenere o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità e la sua capacità di rimborsare l'importo fornito, nonché il relativo calendario.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se la BCE o l'autorità nazionale competente pertinente non riconosce che il piano di ripristino puntuale è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 18.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La BCE o l'autorità nazionale competente pertinente informa il Comitato della sua valutazione se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e d), per quanto riguarda le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5.”;</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>l'articolo 19 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Se l'azione di risoluzione prevede la concessione di aiuti di Stato a norma dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, o di aiuti del Fondo conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, il programma di risoluzione di cui all'articolo 18, paragrafo 6, del presente regolamento, non entra in vigore finché la Commissione non adotta una decisione favorevole o condizionata, o la decisione di non sollevare obiezioni, in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso a tali aiuti pubblici. La Commissione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell'azione di risoluzione da parte del Comitato,</STRING></STRING> adotta la decisione in merito alla compatibilità con il mercato interno del ricorso agli aiuti di Stato o agli aiuti del Fondo al più tardi quando approva il programma di risoluzione o obietta ad esso a norma dell'articolo 18, paragrafo 7, secondo comma, o, se precedente, alla scadenza del periodo di 24 ore di cui all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In assenza di tale decisione entro 24 ore dalla trasmissione del programma di risoluzione da parte del Comitato, il programma di risoluzione si considera autorizzato dalla Commissione ed entra in vigore conformemente all'articolo 18, paragrafo 7, quinto comma.</STRING></STRING></P><P>Nello svolgimento dei compiti loro conferiti dall'articolo 18 del presente regolamento, le istituzioni dell'Unione mettono in atto accorgimenti di natura strutturale per garantire l'indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le funzioni incaricate dello svolgimento di tali compiti e altre funzioni, e rendono pubbliche in modo adeguato tutte le informazioni pertinenti sulla loro organizzazione interna a tale proposito.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. Non appena ritenga necessario ricorrere al Fondo, il Comitato contatta informalmente, tempestivamente e in modo riservato la Commissione per discutere del possibile ricorso al Fondo, compresi gli aspetti giuridici ed economici connessi al suo utilizzo. Una volta che è sufficientemente sicuro che il programma di risoluzione previsto comporterà il ricorso agli aiuti del Fondo, il Comitato comunica ufficialmente alla Commissione il proposto ricorso al Fondo. Tale notifica contiene tutte le informazioni di cui la Commissione ha bisogno per effettuare le proprie valutazioni a norma del presente paragrafo e che sono in possesso del Comitato o che il Comitato ha la facoltà di ottenere in conformità del presente regolamento.</P><P>Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, la Commissione valuta se il ricorso al Fondo comporta o rischia di comportare distorsioni della concorrenza, in quanto favorirebbe il beneficiario o qualsiasi altra impresa, al punto di risultare, nella misura in cui pregiudicherebbe gli scambi tra Stati membri, incompatibile con il mercato interno. La Commissione applica al ricorso al Fondo i criteri stabiliti per l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato sanciti dall'articolo 107 TFUE. Il Comitato fornisce alla Commissione le informazioni che sono in suo possesso, o che ha la facoltà di ottenere a norma del presente regolamento, e che la Commissione ritiene necessarie per effettuare tale valutazione.</P><P>Nell'effettuare la sua valutazione, la Commissione tiene conto di tutti i pertinenti regolamenti adottati a norma dell'articolo 109 TFUE, di tutte le relative comunicazioni e linee guida pertinenti della Commissione, e di tutte le misure adottate dalla Commissione in applicazione delle norme dei trattati in materia di aiuti di Stato in vigore al momento in cui è effettuata la valutazione. Tali misure sono applicate come se i riferimenti allo Stato membro responsabile della notifica dell'aiuto fossero riferimenti al Comitato, comprese tutte le altre modifiche necessarie.</P><P>La Commissione decide in merito alla compatibilità del ricorso al Fondo con il mercato interno e presenta tale decisione al Comitato e alle autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Tale decisione può essere subordinata a condizioni, impegni o obbligazioni nei confronti del beneficiario e tiene conto della necessità di una tempestiva esecuzione dell'azione di risoluzione da parte del Comitato.</P><P>La decisione può altresì stabilire obblighi per il Comitato, per le autorità nazionali di risoluzione dello Stato membro partecipante o degli Stati membri partecipanti interessati o per il beneficiario<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a seconda dei casi e nella misura in cui tali obblighi rientrano nelle rispettive competenze,</STRING></STRING> al fine di permettere il monitoraggio della conformità. Ciò può comprendere obblighi relativi alla nomina di un fiduciario o di un'altra persona indipendente intesi ad assistere nel monitoraggio. Un fiduciario o un'altra persona indipendente può svolgere tali funzioni secondo le modalità eventualmente indicate nella decisione della Commissione.</P><P>Ogni decisione di cui al presente paragrafo è pubblicata nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P><P>La Commissione può adottare una decisione negativa, rivolta al Comitato, nella quale decide che il proposto ricorso al Fondo sarebbe incompatibile con il mercato interno e non può essere attuato nella forma proposta dal Comitato. Quando riceve una decisione in tal senso, il Comitato riesamina il suo programma di risoluzione e prepara un programma di risoluzione rivisto.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"10. In deroga al paragrafo 3, su domanda di uno Stato membro o del Comitato, entro sette giorni dalla presentazione di tale domanda il Consiglio può, deliberando all'unanimità, decidere che il ricorso al Fondo è da considerarsi compatibile con il mercato interno, qualora tale decisione sia giustificata da circostanze eccezionali. Qualora il Consiglio non si sia pronunciato entro detto termine di sette giorni, la Commissione adotta una decisione sul caso.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(22)</NO.P>l'articolo 20 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui all'articolo 21, paragrafo 1, il Comitato provvede a che una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività di un'entità di cui all'articolo 2 sia effettuata da una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresi il Comitato e l'autorità nazionale di risoluzione, e dall'entità interessata.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è inserito il paragrafo 8 bis seguente:<CITATION><P>"8 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 7, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>al paragrafo 18 è aggiunta la lettera d) seguente:<CITATION><P>"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(23)</NO.P>l'articolo 21 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il primo comma è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"1. Il Comitato, deliberando a norma della procedura stabilita all'articolo 18, esercita il potere di svalutare o convertire i pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, in relazione alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e alle entità e ai gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, solo qualora stabilisca, nella sua sessione esecutiva, quando riceve una comunicazione ai sensi del secondo comma o di propria iniziativa, che una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>—</NO.P>la lettera e) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"e) l'entità o il gruppo richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario, fatta eccezione per i casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"La valutazione delle condizioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), è effettuata dalla BCE per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), o dalla pertinente autorità nazionale competente per le entità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), paragrafo 4, lettera b), e paragrafo 5, e dal Comitato, riunito in sessione esecutiva, conformemente all'assegnazione dei compiti secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafi 1 e 2.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 2 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di intervento del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili di cui al paragrafo 7 bis, permettano di evitare il dissesto dell'entità o del gruppo in tempi ragionevoli.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"9. Se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui al paragrafo 1 in relazione a un'entità di cui a tale paragrafo, e anche le condizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, in relazione a tale entità o a un'entità appartenente allo stesso gruppo, si applica la procedura stabilita all'articolo 18, paragrafi 6, 7 e 8.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(24)</NO.P>l'articolo 27 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"7. Il Fondo può fornire un contributo di cui al paragrafo 6 solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>è stato fornito un contributo all'assorbimento delle perdite e alla ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15, da parte degli azionisti, dei detentori di pertinenti strumenti di capitale ed altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e dell'articolo 21, paragrafo 10, del presente regolamento, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 79 del presente regolamento e dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE, se del caso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>il contributo del Fondo non supera il 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione calcolate in base alla valutazione di cui all'articolo 20, paragrafi da 1 a 15.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>al paragrafo 13, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"La valutazione di cui al primo comma stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto degli eventuali contributi di capitale da parte del Fondo ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>per promuovere nel mercato una fiducia sufficiente nell'ente soggetto a risoluzione o nell'ente-ponte, tenendo conto della necessità di coprire le passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e	continuare a esercitare le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(25)</NO.P>l'articolo 30 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on">Obbligo di cooperazione e scambio di informazioni</STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:<CITATION><P>"2 bis. Il Comitato, il CERS, l'ABE, l'ESMA e l'EIOPA cooperano strettamente e si forniscono reciprocamente tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle rispettive funzioni.</P><P><NO.P>2 ter.</NO.P>La BCE e gli altri membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) cooperano strettamente con il Comitato e forniscono a quest'ultimo tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle sue funzioni, comprese le informazioni da essi raccolte conformemente al loro statuto. L'articolo 88, paragrafo 6, si applica agli scambi in questione.</P><P><NO.P>2 quater.</NO.P>Le autorità designate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE cooperano strettamente con il Comitato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità designate e il Comitato si</STRING></STRING> forniscono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> reciprocamente</STRING></STRING> tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento delle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rispettive</STRING></STRING> funzioni.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"6. Il Comitato si adopera per collaborare strettamente con qualsiasi strumento di assistenza finanziaria pubblica, inclusi la European Financial Stability Facility (EFSF) e il Meccanismo europeo di stabilità (MES), in particolare in tutte le situazioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>nelle circostanze straordinarie di cui all'articolo 27, paragrafo 9, e nei casi in cui lo strumento in questione abbia concesso o probabilmente si appresti a concedere un'assistenza finanziaria diretta o indiretta a entità con sede in uno Stato membro partecipante;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>nei casi in cui il Comitato abbia stipulato per il Fondo un meccanismo di finanziamento ai sensi dell'articolo 74.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7. Ove necessario il Comitato conclude con la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali di risoluzione nonché le autorità nazionali competenti un memorandum d'intesa che descriva in termini generali la loro cooperazione a norma dei paragrafi 2, 2 bis, 2 ter e 4 del presente articolo e dell'articolo 74, paragrafo 2, nello svolgimento dei rispettivi compiti quali assegnati dalla legislazione dell'Unione. Il memorandum è riesaminato periodicamente e pubblicato, nel rispetto degli obblighi di segreto professionale.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(26)</NO.P>è inserito l'articolo 30 bis seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 30 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Informazioni detenute da un meccanismo centralizzato automatico</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Le autorità che gestiscono i meccanismi centralizzati automatici istituiti dall'articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio** forniscono al Comitato, su sua richiesta, informazioni relative al numero di clienti per i quali un'entità di cui all'articolo 2 è l'unico o il principale partner bancario.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il Comitato richiede le informazioni di cui al paragrafo 1 solo caso per caso e ove necessario ai fini dell'assolvimento dei propri compiti ai sensi del presente regolamento.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il Comitato può condividere le informazioni ottenute a norma del paragrafo 1 con le autorità nazionali di risoluzione nell'ambito dell'assolvimento delle rispettive funzioni ai sensi del presente regolamento.</P><P>______________________________</P><P>**	Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(27)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 31 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La cooperazione in materia di condivisione delle informazioni si svolge a norma dell'articolo 11 e dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, fatto salvo il capo 5 del presente titolo. In tale quadro e ai fini della valutazione dei piani di risoluzione, il Comitato: </STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">può chiedere alle autorità nazionali di risoluzione di trasmettergli tutte le informazioni necessarie da esse ottenute; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su richiesta dell'autorità nazionale di risoluzione di uno Stato membro partecipante, fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie all'assolvimento dei compiti ad essa attribuiti nel quadro del presente regolamento.</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 3 seguente:<CITATION><P>"3. Per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e per le entità e i gruppi di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 7, paragrafo 5, ove siano soddisfatte le condizioni di applicazione di tali disposizioni, le autorità nazionali di risoluzione consultano il Comitato prima di agire a norma dell'articolo 86 della direttiva 2014/59/UE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(28)</NO.P>all'articolo 32, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Per i gruppi comprendenti entità con sedi sia in Stati membri partecipanti sia in Stati membri non partecipanti o paesi terzi, fatto salvo ogni obbligo di approvazione da parte del Consiglio o della Commissione previsto dal presente regolamento, il Comitato rappresenta le autorità nazionali di risoluzione degli Stati membri partecipanti ai fini della consultazione e della cooperazione con Stati membri non partecipanti o paesi terzi ai sensi degli articoli 7, 8, 12, 13, 16, 18, 45 nonies, 55 e da 88 a 92 della direttiva 2014/59/UE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(29)</NO.P>l'articolo 34 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Il Comitato può, avvalendosi appieno di tutte le informazioni già a disposizione della BCE, comprese le informazioni raccolte dai membri del SEBC conformemente al loro statuto, o di tutte le informazioni a disposizione delle autorità nazionali competenti, del CERS, dell'ABE, dell'ESMA o dell'EIOPA, esigere, direttamente o tramite le autorità nazionali di risoluzione previa informazione delle stesse, la comunicazione di tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti, secondo la procedura e nella forma richieste dal Comitato, da parte delle persone fisiche o giuridiche seguenti:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"5. Il Comitato, la BCE, i membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione possono redigere un memorandum d'intesa che stabilisca la procedura che disciplina lo scambio di informazioni. Lo scambio di informazioni tra il Comitato, la BCE e altri membri del SEBC, le autorità nazionali competenti, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione non è considerato una violazione degli obblighi di segreto professionale.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Le autorità nazionali competenti, la BCE, i membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA e le autorità nazionali di risoluzione cooperano con il Comitato al fine di verificare se una parte o la totalità delle informazioni richieste siano già disponibili al momento della richiesta. Ove tali informazioni siano disponibili, le autorità nazionali competenti, la BCE e altri membri del SEBC, il CERS, l'ABE, l'ESMA, l'EIOPA o le autorità nazionali di risoluzione forniscono le informazioni al Comitato.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30)</NO.P>all'articolo 43, paragrafo 1, è inserita la seguente lettera a bis):<CITATION><P>"a bis) il vicepresidente nominato conformemente all'articolo 56;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 45 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il titolo è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Trasparenza e responsabilità";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo 3 bis seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 bis. Il Comitato pubblica le sue politiche, i suoi orientamenti, le sue istruzioni generali e note di orientamento e i documenti di lavoro dei suoi servizi sulla risoluzione in generale e sulle pratiche e metodologie di risoluzione da applicare nell'ambito del meccanismo di risoluzione unico, purché tale pubblicazione non comporti la divulgazione di informazioni riservate.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31)</NO.P>all'articolo 50, paragrafo 1, la lettera n) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"n) nomina un contabile e un revisore interno soggetti allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, che sono funzionalmente indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 50, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera q bis):</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">q bis) assicura che le autorità nazionali di risoluzione siano consultate in merito agli orientamenti, alle istruzioni generali, alle politiche o alle note di orientamento che stabiliscono le politiche, le pratiche o le metodologie di risoluzione che tali autorità nazionali di risoluzione contribuiranno ad attuare.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(32)</NO.P>l'articolo 53 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Il Comitato in sessione esecutiva è composto dal presidente, dal vicepresidente e dai quattro membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 5, i termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a) e b)" sono sostituiti dai termini "articolo 43, paragrafo 1, lettere a), a bis) e b)";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(33)</NO.P>all'articolo 55, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"1. In caso di deliberazioni su una singola entità o su un gruppo stabiliti in un solo Stato membro partecipante, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.</P><P><NO.P>2.</NO.P>In caso di deliberazioni su un gruppo transfrontaliero, se tutti i membri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 4, non sono in grado di raggiungere un accordo comune per consenso entro un termine stabilito dal presidente, il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), decidono a maggioranza semplice.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34)</NO.P>l'articolo 56 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"d) della stesura del progetto preliminare di bilancio e del progetto di bilancio del Comitato a norma dell'articolo 61, e dell'esecuzione del bilancio del Comitato a norma dell'articolo 63;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Il mandato del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), ha una durata di cinque anni. ▌</P><P>Una persona che abbia svolto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la funzione di</STRING></STRING> presidente, vicepresidente o membro di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), non può essere nominata per ricoprire nessuna delle altre due cariche.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> paragrafo 6 ▌è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal </STRING></STRING>seguente:</PARAG><PARAG>▌<CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6. Previa consultazione del Comitato in sessione plenaria, la Commissione fornisce al Parlamento europeo l'elenco equilibrato dal punto di vista del genere dei candidati selezionati per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), e ne informa il Consiglio. Il Parlamento europeo può condurre audizioni dei candidati inclusi nell'elenco ristretto. Conformemente all'esito del Parlamento europeo, la Commissione presenta una proposta per la nomina del presidente, del vicepresidente e dei membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), al Parlamento europeo per approvazione. Dopo l'approvazione di tale proposta, il Consiglio adotta una decisione di esecuzione per nominare il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b). Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG>	▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>al paragrafo 7, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Il presidente, il vicepresidente e i membri di cui all'articolo 43, paragrafo 1, lettera b), rimangono in carica fino alla nomina dei loro successori e finché questi ultimi non abbiano assunto le loro funzioni conformemente alla decisione del Consiglio di cui al paragrafo 6 del presente articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 8 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35)</NO.P>l'articolo 61 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 61</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Elaborazione del bilancio</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Entro il 31 marzo di ogni anno il presidente redige il progetto preliminare di bilancio del Comitato, compreso uno stato di previsione delle entrate e delle spese del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico, per l'esercizio successivo e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria.</P><P>Il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto preliminare di bilancio del Comitato unitamente al progetto di tabella dell'organico.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Sulla base del progetto preliminare di bilancio adottato dal Comitato in sessione plenaria, il presidente redige il progetto di bilancio del Comitato e lo trasmette al Comitato in sessione plenaria per adozione.</P><P>Entro il 30 novembre di ogni anno, il Comitato in sessione plenaria adegua, se del caso, il progetto di bilancio trasmesso dal presidente e adotta il bilancio finale del Comitato, unitamente alla tabella dell'organico.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 62, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3. Il Comitato, in sessione plenaria, è responsabile dell'adozione di norme di controllo interno e dell'introduzione di sistemi e procedure di controllo interno adeguate allo svolgimento dei compiti del revisore interno.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(36)</NO.P>all'articolo 69, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari calcolati a norma dell'articolo 70 riprende fino al ripristino di tale livello. Il Comitato può rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 70 per un <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">massimo di tre anni</STRING></STRING> al fine di garantire che l'importo da riscuotere raggiunga un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità del Comitato di ricorrere al Fondo a norma della sezione 3. Qualora, dopo che il livello-obiettivo è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili siano scesi a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(37)</NO.P>l'articolo 70 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 69 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo del Comitato per gli scopi specificati nell'articolo 76, paragrafo 1. La quota di tali impegni di pagamento irrevocabili non supera il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 %</STRING></STRING> dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite il Comitato determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è inserito il paragrafo 3 bis seguente:<CITATION><P>"3 bis. Il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario ricorrere al Fondo a norma dell'articolo 76.</P><P>Qualora un ente o un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 e non sia più soggetto o soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, il Comitato chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili presi a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, il Comitato entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(38)</NO.P>all'articolo 71, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'importo totale annuo dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P>all'articolo 74 è inserito il comma seguente:<CITATION><P>"Il Comitato informa la Commissione e la BCE non appena ritenga che possa essere necessario attivare i meccanismi di finanziamento stipulati per il Fondo conformemente al presente articolo, e fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni necessarie per l'assolvimento dei rispettivi compiti in relazione a detti meccanismi di finanziamento.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(40)</NO.P>l'articolo 76 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. Qualora il Comitato stabilisca che il ricorso al Fondo per le finalità di cui al paragrafo 1 potrebbe determinare il trasferimento al Fondo di parte delle perdite di un'entità di cui all'articolo 2, si applicano i principi che disciplinano il ricorso al Fondo enunciati all'articolo 27.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>sono aggiunti i paragrafi 5 e 6 seguenti:<CITATION><P>"5. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il Comitato vanta un credito nei confronti della residua entità per spese o perdite sostenute dal Fondo per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma del presente articolo, paragrafi 1 e 2, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.</P><P><NO.P>6.</NO.P>I crediti del Comitato di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 22, paragrafo 6, hanno, in ciascuno Stato membro partecipante, lo stesso livello di priorità dei crediti dei meccanismi nazionali di finanziamento della risoluzione nel diritto nazionale dello Stato membro che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza a norma dell'articolo 108, paragrafo 9, della direttiva 2014/59/UE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41)</NO.P>l'articolo 79 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"1. Gli Stati membri partecipanti assicurano che, quando il Comitato avvia un'azione di risoluzione nei confronti di un ente creditizio e purché tale azione garantisca ai <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">titolari di depositi protetti e alle persone fisiche come anche alle micro, piccole e medie imprese che detengono depositi ammissibili </STRING></STRING>il mantenimento dell'accesso ai propri depositi, per evitare che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">detti</STRING></STRING> depositanti sostengano perdite, il sistema di garanzia dei depositi cui tale ente creditizio è affiliato contribuisca ai fini e alle condizioni di cui all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il Comitato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in stretta cooperazione con il sistema di garanzia dei depositi,</STRING></STRING> determina l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi, e se del caso dell'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE, in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20 del presente regolamento.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Il Comitato comunica la propria decisione di cui al primo comma all'autorità designata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 18), della direttiva 2014/49/UE e al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i seguenti articoli 79 bis e 79 ter:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Articolo 79 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in merito alla liquidità nel quadro della risoluzione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La relazione esamina se una carenza temporanea di liquidità dopo la ricapitalizzazione di un ente soggetto a risoluzione sia causata, tra l'altro, da uno strumento mancante nel pacchetto di strumenti di risoluzione ed esamina le modalità più efficienti per affrontare le carenze temporanee di liquidità, tenendo conto delle pratiche in altre giurisdizioni. La relazione propone opzioni strategiche concrete. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Articolo 79 ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 31 dicembre 2026, nel contesto della ripresa delle discussioni sull'unione bancaria, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'efficacia e la portata del meccanismo interno di cessione delle perdite all'interno dei gruppi soggetti a risoluzione risultanti dalla riforma del quadro di gestione delle crisi. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In particolare, la relazione valuta l'ambito di applicazione della risoluzione, il livello di conformità agli obiettivi MREL interni, le condizioni di accesso alle reti di sicurezza finanziate dal settore, in particolare al Fondo.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(42)</NO.P>all'articolo 85, paragrafo 3, i termini "di cui" sono sostituiti dai termini "adottata conformemente";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43)</NO.P>all'articolo 88 è aggiunto il paragrafo 7 seguente:<CITATION><P>"7. Il presente articolo non impedisce al Comitato di divulgare le proprie analisi o valutazioni, anche quando queste si basano su informazioni fornite dalle entità di cui all'articolo 2 o da altre autorità di cui al paragrafo 6 del presente articolo, quando il Comitato ritiene che la divulgazione non arrechi pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico per quanto concerne la politica finanziaria, monetaria o economica e che vi sia un interesse pubblico alla divulgazione che prevale su qualsiasi altro interesse di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tale divulgazione si considera effettuata dal Comitato nell'esercizio delle sue funzioni a norma del presente regolamento ai fini del presente articolo, paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 94, paragrafo 1, è inserita la lettera a bis) seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a bis) l'interazione tra il quadro esistente e l'istituzione del sistema europeo di assicurazione dei depositi;</STRING></STRING>".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal … [OP: inserire la data corrispondente a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">12</STRING></STRING> mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].</PARAG><PARAG>Tuttavia l'articolo 1, punto 1), lettera a), punti 2) e 3), punto 4), lettera a), punto 5), lettere a) e b), punto 5, lettera c), punti i) e ii), punto 6), lettera a), punto 7), punto 13), lettera a), punto i), lettera b), punto 14), lettere a), b) e d), punto 19), lettere d) ed e), punto 21), punto 23), lettera a), punto i), primo trattino, lettere b) e d), punti da 25) a 35) e punti 39), 42) e 43), si applica a decorrere dal... [OP: inserire la data corrispondente a un mese dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente					Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>