<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0327</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Misure di intervento precoce, condizioni per la risoluzione e finanziamento dell'azione di risoluzione (BRRD3)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0153/2024 - Relatore: Luděk Niedermayer)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione (COM(2023)0227 – C9-0135/2023 – 2023/0112(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0227),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0135/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 349 del 29.9.2023, pag. 161.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0153/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0112</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda le misure di intervento precoce, le condizioni per la risoluzione e il finanziamento dell'azione di risoluzione</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C [...] del [...], pag. [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Il quadro di risoluzione dell'Unione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ("enti") è stato istituito sulla scia della crisi finanziaria mondiale del 2008-2009 e sulla base delle caratteristiche essenziali dei regimi efficaci di risoluzione per gli enti finanziari (Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions)<FOOTNOTE><FIELD> Consiglio per la stabilità finanziaria, "Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions", 15 ottobre 2014.</FIELD></FOOTNOTE> del Consiglio per la stabilità finanziaria, riconosciuti a livello internazionale. Il quadro di risoluzione dell'Unione comprende la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).</FIELD></FOOTNOTE> e il regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Entrambi gli atti si applicano agli enti stabiliti nell'Unione e ad ogni altra entità che rientri nell'ambito di applicazione della direttiva o del regolamento di cui sopra ("entità"). Il quadro di risoluzione dell'Unione mira a consentire la gestione ordinata del dissesto di enti ed entità preservandone le funzioni essenziali, scongiurando minacce per la stabilità finanziaria e tutelando al contempo i depositanti e i fondi pubblici. Esso intende inoltre promuovere lo sviluppo del mercato interno nel settore bancario creando un regime armonizzato per la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere ed evitando problemi di distorsioni di concorrenza e rischi di disparità di trattamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>A vari anni di distanza dalla sua introduzione, il quadro di risoluzione dell'Unione attualmente applicabile non produce i risultati attesi in relazione ad alcuni dei suddetti obiettivi. In particolare, sebbene gli enti e le entità abbiano compiuto progressi significativi in termini di possibilità di risoluzione e abbiano destinato notevoli risorse a tale scopo, soprattutto attraverso l'aumento della capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione e la costituzione di meccanismi di finanziamento della risoluzione, il quadro di risoluzione dell'Unione è raramente utilizzato. Di fatto il dissesto di taluni enti ed entità di piccole e medie dimensioni è affrontato prevalentemente attraverso misure nazionali non armonizzate<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Purtroppo si fa</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tuttora</STRING></STRING> ricorso al denaro dei contribuenti anziché <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle reti di sicurezza finanziate dal settore, tra cui i</STRING></STRING> meccanismi di finanziamento della risoluzione. Tale situazione sembra scaturire dall'esistenza di incentivi inadeguati, che derivano dall'interazione tra il quadro di risoluzione dell'Unione e le norme nazionali, laddove l'ampia discrezionalità nella valutazione dell'interesse pubblico non sempre è esercitata in maniera tale da riflettere il modo in cui il quadro di risoluzione dell'Unione dovrebbe applicarsi. Al contempo il quadro di risoluzione dell'Unione è stato poco utilizzato per via del rischio che i depositanti di enti che si finanziano tramite i depositi sostengano perdite per garantire che tali enti possano accedere a finanziamenti esterni nel quadro della risoluzione, in particolare in assenza di altre passività sottoponibili al bail-in. Infine il fatto che la regolamentazione in materia di accesso ai finanziamenti al di fuori della risoluzione sia meno rigorosa di quella applicabile nell'ambito della risoluzione ha scoraggiato il ricorso al quadro di risoluzione dell'Unione a favore di altre soluzioni, che spesso comportano l'utilizzo del denaro dei contribuenti anziché delle risorse proprie dell'ente o dell'entità o di reti di sicurezza finanziate dal settore. A sua volta tale situazione genera rischi di frammentazione, rischi di risultati subottimali nella gestione dei dissesti di enti ed entità, in particolare nel caso di enti ed entità di piccole e medie dimensioni, e costi di opportunità derivanti dal mancato utilizzo delle risorse finanziarie. È pertanto necessario garantire un'applicazione più efficace e coerente del quadro di risoluzione dell'Unione e assicurare che possa essere applicato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quando</STRING></STRING> ciò <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è</STRING></STRING> nell'interesse pubblico, anche per taluni enti di piccole e medie dimensioni▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La revisione della direttiva 2014/59/UE ha l'obiettivo di tutelare meglio il denaro dei contribuenti e istituire nuovi meccanismi sistemici per gli enti e le entità non contemplati dal quadro di risoluzione esistente. Tale quadro mira a ridurre l'onere economico per la società diminuendo i costi complessivi associati ai fallimenti bancari. L'introduzione di un quadro rivisto dovrebbe consentire di limitare notevolmente l'uso del denaro dei contribuenti, garantendo un impiego più frequente ed efficace del meccanismo di finanziamento della risoluzione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>L'intensità e il livello di dettaglio delle attività di pianificazione della risoluzione necessarie per le filiazioni che non sono state designate come entità soggette a risoluzione variano in funzione delle dimensioni e del profilo di rischio degli enti e delle entità interessati, della presenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di tenere conto di tali fattori al momento di individuare le misure da adottare in relazione a tali filiazioni e applicare, se del caso, un approccio semplificato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Uno degli obiettivi principali della presente direttiva modificativa consiste nell'introdurre un approccio aggiornato che consenta alle autorità di gestire efficacemente il potenziale dissesto di alcune banche o di un gruppo di banche. Tale approccio dovrebbe promuovere la trasparenza e la prevedibilità, riducendo al minimo nel contempo le conseguenze economiche negative. Esso è in linea con il principio generale del bail-in di cui alla direttiva 2014/59/UE e mantiene nel contempo la fattibilità pratica della gestione del dissesto delle banche di medie dimensioni.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>Un ente o un'entità che è sottoposto o sottoposta a liquidazione a norma del diritto nazionale, una volta che sia stato accertato che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e dopo che l'autorità di risoluzione abbia concluso che la sua risoluzione non è nell'interesse pubblico, è destinato o destinata ad uscire dal mercato. Ciò implica che un piano di azioni da intraprendere in caso di dissesto non è necessario, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente abbia già revocato l'autorizzazione dell'ente o dell'entità in questione o non abbia ancora provveduto in tal senso. Lo stesso principio vale per un residuo ente soggetto a risoluzione dopo la cessione di attività, diritti e passività nel contesto di una strategia di cessione. È dunque opportuno specificare che in tali situazioni l'adozione di piani di risoluzione non è necessaria.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Attualmente le autorità di risoluzione possono vietare talune distribuzioni se un ente o un'entità non soddisfa il requisito combinato di riserva di capitale allorché considerato in aggiunta al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"). Tuttavia in talune situazioni un ente o un'entità potrebbe essere tenuto o tenuta a conformarsi al MREL secondo criteri diversi da quelli in base ai quali deve soddisfare il requisito combinato di riserva di capitale. Tale situazione crea incertezze quanto alle condizioni per l'esercizio, da parte delle autorità di risoluzione, del potere di vietare le distribuzioni e per il calcolo dell'ammontare massimo distribuibile connesso al MREL. È dunque opportuno stabilire che, in tali casi, le autorità di risoluzione esercitino il potere di vietare talune distribuzioni sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale derivante dal regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Al fine di garantire la trasparenza e la certezza del diritto, le autorità di risoluzione dovrebbero comunicare la stima del requisito combinato di riserva di capitale all'ente o all'entità, che a sua volta dovrebbe comunicarlo al pubblico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Le misure di intervento precoce sono state create per consentire alle autorità competenti di sanare il deterioramento della situazione finanziaria ed economica di un ente o di un'entità e ridurre, per quanto possibile, il rischio e l'impatto di un'eventuale risoluzione. Tuttavia, data l'incertezza riguardo agli indicatori per l'applicazione di tali misure di intervento precoce e per via di parziali sovrapposizioni con le misure di vigilanza, le misure di intervento precoce sono state utilizzate raramente. Le condizioni per l'applicazione di tali misure dovrebbero pertanto essere semplificate e ulteriormente precisate. Per dissipare le incertezze riguardo alle condizioni e alle tempistiche per la rimozione dell'organo di amministrazione e la nomina degli amministratori temporanei, tali misure dovrebbero essere espressamente indicate come misure di intervento precoce e la loro applicazione dovrebbe essere soggetta agli stessi indicatori. Al contempo le autorità competenti dovrebbero avere l'obbligo di scegliere le misure appropriate da adottare per affrontare una determinata situazione nel rispetto del principio di proporzionalità. Per potere tener conto dei rischi per la reputazione o dei rischi legati al riciclaggio o alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le autorità competenti dovrebbero valutare le condizioni per l'applicazione di misure di intervento precoce non soltanto sulla base di indicatori quantitativi, quali i requisiti patrimoniali o di liquidità, i livelli di leva finanziaria, i crediti in sofferenza o la concentrazione di esposizioni, ma anche in funzione di indicatori qualitativi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Al fine di migliorare la certezza del diritto, le misure di intervento precoce di cui alla direttiva 2014/59/UE che si sovrappongono a poteri già esistenti nell'ambito del quadro prudenziale stabilito nella direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</FIELD></FOOTNOTE> e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).</FIELD></FOOTNOTE> dovrebbero essere eliminate. È inoltre necessario garantire che le autorità di risoluzione siano in grado di predisporre l'eventuale risoluzione di un ente o di un'entità. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare le autorità di risoluzione in merito al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità con sufficiente anticipo e le autorità di risoluzione dovrebbero disporre dei poteri necessari all'attuazione di misure preparatorie. Affinché le autorità di risoluzione possano reagire con la maggiore tempestività possibile al deterioramento della situazione di un ente o di un'entità, è opportuno che l'applicazione di misure di intervento precoce non sia una condizione preliminare affinché l'autorità di risoluzione possa disporre la commercializzazione dell'ente o dell'entità o richiedere informazioni per aggiornare il piano di risoluzione e preparare la valutazione. Per garantire una reazione coerente, coordinata, efficace e tempestiva al deterioramento della situazione finanziaria di un ente o di un'entità e predisporre adeguatamente un'eventuale risoluzione, è necessario migliorare l'interazione e il coordinamento tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione. Non appena un ente o un'entità soddisfi le condizioni per l'applicazione delle misure di intervento precoce, le autorità competenti e le autorità di risoluzione dovrebbero intensificare gli scambi di informazioni, comprese informazioni provvisorie, e monitorare congiuntamente la situazione finanziaria dell'ente o dell'entità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>È necessario garantire un intervento tempestivo e un coordinamento precoce tra l'autorità competente e l'autorità di risoluzione se un ente o un'entità continua ad essere un'impresa in attività ma vi è un rischio concreto di dissesto. L'autorità competente dovrebbe pertanto informare al più presto l'autorità di risoluzione in merito all'esistenza di tale rischio, inviando una notifica contenente le motivazioni della propria valutazione e una panoramica delle misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, nonché dell'azione di vigilanza o delle misure di intervento precoce di cui si dispone per evitare in tempi ragionevoli il dissesto dell'ente o dell'entità. Tale notifica tempestiva non dovrebbe compromettere le procedure atte a stabilire se le condizioni per la risoluzione siano soddisfatte. La notifica preliminare con cui l'autorità competente informa l'autorità di risoluzione che il dissesto o il rischio di dissesto dell'ente o dell'entità è una possibilità concreta non dovrebbe essere una condizione per stabilire successivamente che l'ente o l'entità è effettivamente in dissesto o a rischio di dissesto. Inoltre ove una valutazione effettuata in una fase successiva stabilisca che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non esistono soluzioni alternative per evitare il dissesto in tempi ragionevoli, l'autorità di risoluzione deve decidere se avviare un'azione di risoluzione. In tal caso la tempestività della decisione di applicare un'azione di risoluzione a un ente o a un'entità può essere fondamentale per l'attuazione efficace della strategia di risoluzione, in particolare perché un intervento più precoce in seno all'ente o all'entità può contribuire a garantire livelli sufficienti di liquidità e di capacità di assorbimento delle perdite per l'esecuzione di tale strategia. È pertanto opportuno consentire all'autorità di risoluzione di valutare, in stretta collaborazione con l'autorità competente, quali siano i tempi ragionevoli per l'attuazione di misure alternative finalizzate ad evitare il dissesto dell'ente o dell'entità. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nello svolgimento di tale valutazione, è auspicabile tenere conto altresì della necessità di preservare la capacità dell'autorità di risoluzione e dell'entità interessata di attuare efficacemente la strategia di risoluzione ove ciò sia necessario, senza che tale necessità impedisca l'adozione di misure alternative. In particolare, il calendario previsto per le misure alternative dovrebbe essere tale da non compromettere l'efficacia di una potenziale attuazione della strategia di risoluzione. </STRING></STRING>Al fine di garantire risultati tempestivi e consentire all'autorità di risoluzione di predisporre adeguatamente la potenziale risoluzione dell'ente o dell'entità, l'autorità di risoluzione e l'autorità competente dovrebbero riunirsi periodicamente e l'autorità di risoluzione dovrebbe decidere la frequenza di tali riunioni tenuto conto delle circostanze del caso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Il quadro di risoluzione è inteso ad essere applicato potenzialmente a qualsiasi ente o entità, a prescindere dalle sue dimensioni e dal suo modello di business, qualora gli strumenti previsti dal diritto nazionale non siano adeguati alla gestione del suo dissesto. Per garantire tali risultati, è opportuno specificare i criteri in base ai quali applicare la valutazione dell'interesse pubblico a un ente o a un'entità in dissesto. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale riguardo,</STRING></STRING> è necessario chiarire che, in funzione delle specifiche circostanze, talune funzioni dell'ente o dell'entità possono essere considerate essenziali anche quando la loro interruzione avrebbe un impatto sulla stabilità finanziaria o su servizi essenziali ▌a livello regionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, soprattutto se la sostituibilità delle funzioni essenziali è determinata dal mercato geografico pertinente</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire che la valutazione dell'impatto a livello regionale possa basarsi su dati disponibili in modo uniforme in tutta l'Unione, il livello regionale dovrebbe essere inteso con riferimento alle unità territoriali di livello 1 o 2 della nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1 o 2) a norma del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe riflettere la considerazione secondo cui i depositanti sono più tutelati quando i fondi del sistema di garanzia dei depositi ("SGD") sono utilizzati in maniera più efficiente e le perdite relative a tali fondi sono ridotte al minimo. Pertanto nella valutazione dell'interesse pubblico l'obiettivo di risoluzione consistente nella tutela dei depositanti si dovrebbe ritenere meglio raggiunto nel quadro della risoluzione qualora la scelta di ricorrere alla procedura di insolvenza risultasse più costosa per l'SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se i quadri nazionali in materia di insolvenza e risoluzione conseguono efficacemente gli obiettivi del quadro in egual misura, sarebbe opportuno privilegiare l'opzione che riduce al minimo il rischio per i contribuenti e l'economia. Un tale approccio garantisce una linea d'azione prudente e responsabile, conformemente all'obiettivo generale di preservare sia gli interessi dei contribuenti sia la stabilità economica in senso più ampio.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>La valutazione atta a stabilire se la risoluzione di un ente o di un'entità sia nell'interesse pubblico dovrebbe anche riflettere, per quanto possibile, la differenza tra finanziamenti erogati attraverso reti di sicurezza finanziate dal settore (meccanismi di finanziamento della risoluzione o SGD), da un lato, e, dall'altro lato, finanziamenti forniti dagli Stati membri attraverso il denaro dei contribuenti. I finanziamenti forniti dagli Stati membri presentano un rischio più elevato di azzardo morale e un minore incentivo a mantenere la disciplina di mercato. Pertanto, nel valutare l'obiettivo di ridurre al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, le autorità di risoluzione dovrebbero giungere alla conclusione che i finanziamenti ottenuti attraverso i meccanismi di finanziamento della risoluzione o l'SGD sono da preferirsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e che i finanziamenti</STRING></STRING> forniti attraverso un pari importo di risorse a titolo del bilancio degli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero essere contemplati solo in circostanze straordinarie</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il sostegno finanziario straordinario a favore di enti ed entità finanziato con denaro pubblico dovrebbe essere concesso, eventualmente, soltanto per ovviare a una grave perturbazione dell'economia di natura eccezionale o sistemica, in quanto costituisce un onere significativo per le finanze pubbliche e perturba la parità di condizioni nel mercato interno.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Al fine di garantire che gli obiettivi della risoluzione siano conseguiti con la massima efficacia, la valutazione dell'interesse pubblico dovrebbe avere esito negativo solo nei casi in cui la liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto con procedura ordinaria di insolvenza consentirebbe di realizzare gli obiettivi della risoluzione più efficacemente e non soltanto nella stessa misura della risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel decidere tra risoluzione e liquidazione, dovrebbe essere preferita l'opzione che comporta costi complessivi inferiori. Tale valutazione dovrebbe tenere conto di vari costi, compresi quelli relativi ai rimborsi da parte di un sistema di garanzia dei depositi, come la durata necessaria per il recupero delle attività e la perdita di reddito durante il processo. Nel caso in cui le opzioni di risoluzione e liquidazione presentino entrambe profili di costo simili, è opportuno privilegiare l'opzione che comporta meno rischi per l'economia, tenendo conto anche dell'impatto sulle finanze pubbliche e sulla stabilità dell'economia.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Se non è stata avviata la procedura di risoluzione, si dovrebbe procedere alla liquidazione dell'ente o dell'entità in dissesto secondo le procedure previste dal diritto nazionale. Tali procedure possono variare in misura sostanziale da uno Stato membro all'altro. Se da un lato è opportuno prevedere una sufficiente flessibilità nel ricorso alle procedure nazionali esistenti, dall'altro lato per garantire che gli enti interessati o le entità interessate escano dal mercato dovrebbero essere chiariti taluni aspetti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Si dovrebbe garantire che l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente avvii rapidamente una procedura a norma del diritto nazionale qualora si ritenga che un ente o un'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto e non si proceda alla sua risoluzione. Se il diritto nazionale prevede la liquidazione volontaria dell'ente o dell'entità su decisione degli azionisti, tale possibilità dovrebbe rimanere disponibile. Tuttavia è opportuno garantire che, in assenza di un'azione tempestiva da parte degli azionisti, l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente intervenga.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>È inoltre opportuno prevedere che tali procedure si concludano con l'uscita dell'ente o dell'entità in dissesto dal mercato o con la cessazione delle sue attività bancarie. A seconda dell'ordinamento nazionale, tale obiettivo può essere raggiunto in vari modi, ad esempio la vendita dell'ente o dell'entità o di una sua parte, la vendita di determinate attività o passività, la liquidazione graduale o la cessazione delle sue attività bancarie, compresi i pagamenti e la raccolta di depositi, con l'obiettivo di vendere gradualmente le sue attività per ripagare i creditori interessati. Tuttavia, per migliorare la prevedibilità delle procedure, tale esito dovrebbe essere raggiunto in tempi ragionevoli.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Le autorità competenti dovrebbero essere abilitate a revocare l'autorizzazione di un ente o di un'entità unicamente in ragione del fatto che tale ente o entità è in dissesto o a rischio di dissesto e che non ne è stata disposta la risoluzione. Le autorità competenti dovrebbero poter revocare l'autorizzazione per perseguire l'obiettivo di liquidare l'ente o l'entità in conformità del diritto nazionale, in particolare nei casi in cui le procedure previste dal diritto nazionale non possono essere avviate nel momento in cui si accerta che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto, compresi i casi in cui l'ente o l'entità non è ancora insolvente a termini di bilancio. Per garantire ulteriormente il conseguimento dell'obiettivo di liquidazione dell'ente o dell'entità, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché anche la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente sia inclusa tra le possibili condizioni per l'avvio di almeno una delle procedure previste dal diritto nazionale e applicabili agli enti o alle entità che sono in dissesto o a rischio di dissesto ma di cui non è stata disposta la risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Alla luce dell'esperienza acquisita nell'attuazione della direttiva 2014/59/UE, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149).</FIELD></FOOTNOTE>, è necessario precisare le condizioni alle quali possono essere concesse in via eccezionale misure di carattere preventivo e cautelativo che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario. Al fine di ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza derivanti da differenze nella natura degli SGD dell'Unione, gli interventi di tali sistemi nell'ambito di misure preventive conformi alla direttiva 2014/49/UE che costituiscono un sostegno finanziario pubblico straordinario dovrebbero essere consentiti in via eccezionale quando l'ente beneficiario o l'entità beneficiaria non soddisfa nessuna delle condizioni in base alle quali si può ritenere che tale ente o entità sia in dissesto o a rischio di dissesto. Si dovrebbe assicurare che le misure cautelative siano adottate con sufficiente anticipo. Attualmente la Banca centrale europea (BCE) determina la solvibilità di un ente o di un'entità, ai fini della ricapitalizzazione cautelativa, sulla base di una valutazione prospettica, per i 12 mesi successivi, atta a stabilire se l'ente o l'entità possa soddisfare i requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> o al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, nonché il requisito di fondi propri aggiuntivi di cui alla direttiva 2013/36/UE o alla direttiva (UE) 2019/2034. Tale prassi dovrebbe essere stabilita nella direttiva 2014/59/UE. Inoltre le misure atte a fornire un sostegno a fronte di attività deteriorate, ad esempio i veicoli di gestione delle attività o i sistemi di garanzia delle attività, possono risultare efficaci ed efficienti nel risolvere le cause alla base di eventuali difficoltà finanziarie di enti ed entità e nel prevenire il loro dissesto e potrebbero costituire pertanto misure cautelative pertinenti. Si dovrebbe dunque precisare che tali misure cautelative possono assumere la forma di misure di sostegno a fronte di attività deteriorate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di preservare la disciplina di mercato, proteggere i fondi pubblici ed evitare distorsioni di concorrenza, le misure cautelative dovrebbero continuare a costituire un'eccezione ed essere applicate soltanto in situazioni di grave perturbazione del mercato o per preservare la stabilità finanziaria<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare nel caso di una crisi sistemica</STRING></STRING>. Inoltre le misure cautelative non dovrebbero essere utilizzate a fronte di perdite subite o probabili. Lo strumento più affidabile per individuare le perdite subite o probabili è la verifica della qualità delle attività da parte della BCE, dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea, ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>, o delle autorità nazionali competenti. Le autorità competenti dovrebbero ricorrere a tale verifica per individuare le perdite subite o probabili nei casi in cui la verifica può essere effettuata in tempi ragionevoli. Ove ciò non sia possibile, le autorità competenti dovrebbero individuare le perdite subite o probabili nel modo più affidabile possibile nelle circostanze correnti, eventualmente sulla base di ispezioni in loco.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>La ricapitalizzazione precauzionale mira a sostenere gli enti e le entità economicamente sostenibili che potrebbero andare incontro a difficoltà temporanee nel prossimo futuro, nonché ad impedire un ulteriore deterioramento della loro situazione. Per evitare che siano concesse sovvenzioni pubbliche a imprese che sono già in perdita al momento della concessione del sostegno, le misure cautelative concesse sotto forma di acquisizione di strumenti di fondi propri o altri strumenti di capitale o attraverso misure a fronte di attività deteriorate non dovrebbero superare l'importo necessario a rimediare alle carenze di capitale individuate nello scenario avverso di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Per garantire la definitiva interruzione del finanziamento pubblico, tali misure cautelative dovrebbero anche essere limitate nel tempo e prevedere una chiara tempistica per la loro cessazione (<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"</STRING></STRING>strategia di uscita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle misure di sostegno"</STRING></STRING>). Gli strumenti irredimibili, compreso il capitale primario di classe 1, dovrebbero essere utilizzati solo in circostanze eccezionali ed essere soggetti a determinati limiti quantitativi, in quanto per loro stessa natura non sono particolarmente adatti a soddisfare la condizione della temporaneità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Le misure cautelative dovrebbero essere limitate all'ammontare di cui l'ente o l'entità necessiterebbe per restare solvibile nel caso di un evento rientrante nello scenario avverso, quale determinato nell'ambito di una prova di stress o di un esercizio equivalente. Nel caso delle misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate, l'ente o l'entità ricevente dovrebbe essere in grado di utilizzare tale importo a copertura delle perdite sulle attività cedute o in combinazione con un'acquisizione di strumenti di capitale, a condizione che non sia superato l'importo complessivo della carenza individuata. È inoltre necessario garantire che tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate siano conformi alle vigenti norme in materia di aiuti di Stato e alle migliori prassi esistenti, che esse ripristinino la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità, che l'aiuto di Stato sia limitato al minimo necessario e che siano evitate distorsioni di concorrenza. Per tali motivi in caso di misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate le autorità interessate dovrebbero tenere conto degli orientamenti specifici, compreso lo schema orientativo relativo alle società di gestione di attivi<FOOTNOTE><FIELD> COM(2018) 133 final.</FIELD></FOOTNOTE> e la comunicazione "Far fronte ai crediti deteriorati"<FOOTNOTE><FIELD> COM(2020) 822 final.</FIELD></FOOTNOTE>. Tali misure cautelative configurabili come misure a fronte di attività deteriorate dovrebbero sempre essere soggette alla condizione tassativa della temporaneità. Le garanzie pubbliche concesse per un determinato periodo in relazione alle attività deteriorate dell'ente interessato o dell'entità interessata dovrebbero assicurare un migliore soddisfacimento della condizione della temporaneità rispetto alle cessioni di tali attività a un'entità che beneficia del sostegno pubblico. Al fine di garantire <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che</STRING></STRING> gli enti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che ricevono sostegno rispettino</STRING></STRING> le condizioni per la concessione del sostegno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti che non hanno mantenuto i loro impegni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Se un'autorità competente ritiene che le</STRING></STRING> misure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente, o se l'ente non rispetta il piano di ripristino, le autorità competenti del caso dovrebbero effettuare una valutazione volta a determinare se l'ente sia</STRING></STRING> in dissesto o a rischio di dissesto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Per coprire le violazioni rilevanti dei requisiti prudenziali, è necessario specificare ulteriormente le condizioni per determinare che le società di partecipazione sono in dissesto o a rischio di dissesto. Una violazione di detti requisiti da parte di una società di partecipazione dovrebbe essere sostanziale quando il tipo e la portata di tale violazione la rendono comparabile a una violazione che, se commessa da un ente creditizio, avrebbe giustificato la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente in conformità dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Gli Stati membri potrebbero disporre, ai sensi del diritto nazionale, del potere di sospendere gli obblighi di pagamento o di consegna, che possono comprendere i depositi ammissibili. Se la sospensione degli obblighi di pagamento o di consegna non è direttamente connessa alla situazione finanziaria dell'ente creditizio, i depositi potrebbero non essere indisponibili ai sensi della direttiva 2014/49/UE. Di conseguenza i depositanti potrebbero non essere in grado di accedere ai propri depositi per un periodo di tempo prolungato. Al fine di mantenere la fiducia dei depositanti nel settore bancario e di preservare la stabilità finanziaria, gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi per coprire, in particolare, il costo della vita, qualora i loro depositi siano resi inaccessibili a causa di una sospensione dei pagamenti per motivi diversi da quelli che determinano il rimborso dei depositanti. Tale procedura dovrebbe mantenere un carattere di eccezionalità e gli Stati membri dovrebbero garantire che i depositanti abbiano accesso a importi giornalieri adeguati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Ai fini di una maggiore certezza del diritto, e tenuto conto della potenziale rilevanza delle passività che potrebbero derivare da eventi futuri incerti, compreso l'esito di controversie pendenti al momento della risoluzione, è necessario stabilire quale trattamento riservare a tali passività ai fini dell'applicazione dello strumento del bail-in. I principi orientativi a tale riguardo dovrebbero essere quelli forniti nelle norme contabili, in particolare quelle stabilite nell'ambito del principio contabile internazionale 37 adottato dal regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (CE) n. 1126/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 320 del 29.11.2008, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Su tale base le autorità di risoluzione dovrebbero operare una distinzione tra accantonamenti e passività potenziali. Gli accantonamenti sono passività che riguardano un probabile deflusso di fondi e che possono essere stimate in maniera attendibile. Le passività potenziali non sono rilevate come passività contabili in quanto si riferiscono a un'obbligazione che non può essere considerata probabile al momento della stima o che non può essere stimata in maniera attendibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Poiché gli accantonamenti sono passività contabili, si dovrebbe specificare che essi devono essere trattati alla stregua di altre passività. Tali accantonamenti dovrebbero essere sottoponibili al bail-in, a meno che non soddisfino uno dei criteri specifici che ne determinano l'esclusione dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Data la potenziale pertinenza di tali accantonamenti nel quadro della risoluzione e al fine di garantire certezza nell'applicazione dello strumento del bail-in, si dovrebbe specificare che gli accantonamenti rientrano nelle passività sottoponibili al bail-in e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione dello strumento del bail-in. Si dovrebbe inoltre garantire che, una volta applicato lo strumento del bail-in, tali passività ed eventuali obbligazioni o crediti sorti in relazione ad esse siano considerati assolti a tutti gli effetti. Ciò è particolarmente pertinente per le passività e le obbligazioni derivanti da crediti fatti valere in via giudiziale nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Secondo i principi contabili le passività potenziali non possono essere rilevate come passività e non dovrebbero pertanto essere sottoponibili al bail-in. È dunque necessario garantire che una passività potenziale derivante da un evento che è improbabile o che non può essere stimato in maniera attendibile al momento della risoluzione non comprometta l'efficacia della strategia di risoluzione e in particolare dello strumento del bail-in. Per conseguire tale obiettivo, il valutatore dovrebbe, nell'ambito della valutazione effettuata ai fini della risoluzione, esaminare le passività potenziali che sono incluse nello stato patrimoniale dell'ente soggetto a risoluzione e quantificare il valore potenziale di tali passività al meglio delle sue possibilità. Al fine di garantire che, dopo il processo di risoluzione, l'ente o l'entità possa mantenere una sufficiente fiducia del mercato per un periodo adeguato, il valutatore dovrebbe tenere conto di tale valore potenziale al momento di stabilire l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in al fine di ripristinare i coefficienti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione. In particolare l'autorità di risoluzione dovrebbe applicare i suoi poteri di conversione alle passività sottoponibili al bail-in nella misura necessaria per garantire che la ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione sia sufficiente a coprire le potenziali perdite che potrebbero essere causate da una passività insorta a causa di un evento improbabile. Nel valutare l'importo della svalutazione o conversione, l'autorità di risoluzione dovrebbe esaminare attentamente l'impatto della potenziale perdita sull'ente soggetto a risoluzione in base a una serie di fattori, tra cui la probabilità che l'evento si verifichi, i tempi necessari perché si verifichi e l'importo della passività potenziale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>In talune circostanze una volta che il meccanismo di finanziamento della risoluzione abbia fornito un contributo non superiore al 5 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente o dell'entità, le autorità di risoluzione potrebbero utilizzare fonti di finanziamento supplementari per sostenere ulteriormente la propria azione di risoluzione. Si dovrebbe precisare più chiaramente in quali circostanze il meccanismo di finanziamento della risoluzione può fornire ulteriore sostegno allorché tutte le passività con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi che non sono escluse dal bail-in obbligatoriamente o su base discrezionale sono state svalutate o interamente convertite.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Il regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, il regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 226).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che modifica la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE (GU L 150 del 7.6.2019, pag. 296).</FIELD></FOOTNOTE> hanno attuato nell'Unione gli standard relativi alla capacità di assorbimento totale delle perdite (Total Loss-absorbing Capacity - TLAC), pubblicati dal Consiglio per la stabilità finanziaria il 9 novembre 2015 ("norma TLAC"), per le banche a rilevanza sistemica globale, denominate nel diritto dell'Unione enti a rilevanza sistemica globale (G-SII). Il regolamento (UE) 2019/877 e la direttiva (UE) 2019/879 hanno inoltre modificato il MREL definito nella direttiva 2014/59/UE e nel regolamento (UE) n. 806/2014. È necessario allineare le disposizioni della direttiva 2014/59/EU sul MREL all'attuazione della norma TLAC per i G-SII per quanto riguarda talune passività che potrebbero essere utilizzate ai fini della conformità con la parte del MREL che dovrebbe essere soddisfatta con fondi propri e altre passività subordinate. In particolare le passività di rango pari a talune passività escluse dovrebbero essere incluse nei fondi propri e negli strumenti subordinati ammissibili delle entità soggette a risoluzione quando nel bilancio dell'entità soggetta a risoluzione l'importo di tali passività escluse non supera il 5 % dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili dell'entità soggetta a risoluzione e tale inclusione non comporta rischi legati al principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Le regole per la determinazione del MREL mirano prevalentemente a definire il livello adeguato del MREL presupponendo che lo strumento del bail-in sia la strategia di risoluzione prescelta. Tuttavia la direttiva 2014/59/UE consente alle autorità di risoluzione di utilizzare altri strumenti di risoluzione, ossia quelli basati sulla cessione dell'attività dell'ente soggetto a risoluzione a un acquirente privato o ad un ente-ponte. Si dovrebbe pertanto specificare che, qualora il piano di risoluzione preveda l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte ▌, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendentemente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione,</STRING></STRING> le autorità di risoluzione stabiliscono il livello del MREL per l'entità soggetta a risoluzione interessata sulla base delle specificità di detti strumenti di risoluzione e delle diverse esigenze di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione che tali strumenti comportano.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione è la somma dell'importo delle perdite previste nel quadro della risoluzione e dell'importo di ricapitalizzazione che consente all'entità soggetta a risoluzione di continuare a soddisfare le condizioni di autorizzazione e proseguire le sue attività per un periodo adeguato. Talune strategie di risoluzione prescelte comportano la cessione di attività, diritti e passività a un ricevente ▌, in particolare lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa. In tali casi gli obiettivi perseguiti dalla componente di ricapitalizzazione potrebbero non applicarsi nella stessa misura, in quanto l'autorità di risoluzione non sarà tenuta a garantire che l'entità soggetta a risoluzione ripristini la conformità ai requisiti di fondi propri dopo l'azione di risoluzione. Tuttavia è prevedibile che in tali casi le perdite superino i requisiti di fondi propri dell'entità soggetta a risoluzione. È pertanto opportuno stabilire che il livello del MREL di tali entità soggette a risoluzione continui a includere un importo di ricapitalizzazione che è adeguato in maniera proporzionata alla strategia di risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Se la strategia di risoluzione prevede l'uso di strumenti di risoluzione diversi dal <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo</STRING></STRING> bail-in, il fabbisogno di ricapitalizzazione dell'entità interessata sarà in genere inferiore, dopo la risoluzione, che non in caso di bail-in con banca aperta. In tale circostanza la calibrazione del MREL dovrebbe tenere conto di tale aspetto al momento di stimare il fabbisogno di ricapitalizzazione. Pertanto, all'atto di adeguare il livello del MREL per le entità soggette a risoluzione il cui piano prevede lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte ▌, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indipendentemente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione,</STRING></STRING> le autorità di risoluzione dovrebbero tenere conto delle caratteristiche di tali strumenti, tra cui il previsto perimetro della cessione all'acquirente privato o all'ente-ponte, i tipi di strumenti da cedere, il valore previsto e la commerciabilità di tali strumenti e la struttura della strategia di risoluzione prescelta, compreso l'uso complementare dello strumento della separazione delle attività. Poiché l'autorità di risoluzione deve decidere di volta in volta in merito al possibile uso, nel quadro della risoluzione, dei fondi dell'SGD e poiché tale decisione non può essere assunta con certezza ex ante, le autorità di risoluzione non dovrebbero considerare il potenziale contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione al momento di calibrare il livello del MREL.</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Esistono interazioni tra il quadro di risoluzione e il quadro normativo sugli abusi di mercato. In particolare, anche se le azioni intraprese per predisporre la risoluzione potrebbero essere considerate informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, la loro comunicazione prematura rischia di mettere a repentaglio il processo di risoluzione. Gli enti soggetti a risoluzione possono intervenire per affrontare tale questione chiedendo di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014. Tuttavia è possibile che, in fase di predisposizione della risoluzione, non sempre siano presenti gli incentivi giusti perché l'ente soggetto a risoluzione assuma l'iniziativa di formulare tale richiesta. Per evitare situazioni di questo tipo, le autorità di risoluzione dovrebbero avere il potere di chiedere direttamente di ritardare la comunicazione di informazioni privilegiate a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto di un ente soggetto a risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di facilitare la pianificazione della risoluzione, la valutazione della possibilità di risoluzione e l'esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e di promuovere lo scambio di informazioni, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri dovrebbe costituire e presiedere un collegio di risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Dopo il periodo iniziale di costituzione dei meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, i rispettivi mezzi finanziari disponibili potrebbero scendere leggermente al di sotto del loro livello-obiettivo, in particolare a seguito di un aumento dei depositi protetti. Pertanto l'importo dei contributi ex ante che potrebbero essere richiesti in tali circostanze sarà verosimilmente esiguo. È dunque possibile che, in alcuni esercizi, l'importo di tali contributi ex ante non sia più commisurato al costo di raccolta di tali contributi. Le autorità di risoluzione dovrebbero pertanto avere la possibilità di rinviare la raccolta dei contributi ex ante per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un massimo di tre </STRING></STRING>anni finché l'importo da riscuotere non raggiunga un ammontare proporzionato al costo della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità delle autorità di risoluzione di utilizzare meccanismi di finanziamento della risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Gli impegni di pagamento irrevocabili sono una delle componenti dei mezzi finanziari disponibili dei meccanismi di finanziamento della risoluzione. È pertanto necessario specificare in quali circostanze può essere avanzata la richiesta di ottemperare a tali impegni di pagamento e precisare la procedura applicabile al momento della cessazione degli impegni qualora l'ente o l'entità non abbia più l'obbligo di versare contributi a un meccanismo di finanziamento della risoluzione. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza e certezza riguardo alla quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi ex ante da raccogliere, le autorità di risoluzione dovrebbero determinare tale quota una volta all'anno, nel rispetto dei limiti applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>L'ammontare massimo annuale dei contributi straordinari ex post ai meccanismi di finanziamento della risoluzione di cui è autorizzata la raccolta è attualmente limitato al triplo dell'importo dei contributi ex ante. Dopo il periodo di raccolta iniziale di cui all'articolo 102, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, tali contributi ex ante dipenderanno unicamente, in circostanze diverse dall'uso dei meccanismi di finanziamento della risoluzione, dalle variazioni del livello dei depositi protetti e pertanto diventeranno probabilmente di entità modesta. Il fatto di basare l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post sui contributi ex ante potrebbe dunque avere per effetto di limitare drasticamente la possibilità che i meccanismi di finanziamento della risoluzione raccolgano contributi ex post, riducendo pertanto la loro capacità di intervento. Per evitare un tale esito, si dovrebbe definire un limite diverso e l'ammontare massimo dei contributi straordinari ex post di cui è autorizzata la raccolta dovrebbe essere fissato al triplo di un importo pari a un ottavo del livello-obiettivo del meccanismo di finanziamento della risoluzione interessato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>La direttiva 2014/59/UE ha parzialmente armonizzato la gerarchia dei depositi definita nei diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza. Tali norme prevedevano una gerarchia dei depositi articolata secondo tre gradi di priorità, in base alla quale i depositi protetti avevano il grado di priorità più elevato, seguiti dalla parte dei depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese che superava il livello di copertura. I depositi rimanenti, ossia i depositi di grandi imprese superiori al livello di copertura e i depositi non ammissibili al rimborso da parte dell'SGD, dovevano avere un grado di priorità inferiore ma la loro posizione non era altrimenti armonizzata. Infine i crediti degli SGD avevano lo stesso grado di priorità (più elevato) dei depositi protetti. Tuttavia tale soluzione non si è rivelata ottimale per la tutela dei depositanti. L'armonizzazione parziale ha creato differenze nel trattamento dei depositanti rimanenti nei vari Stati membri, in particolare in quanto un crescente numero di Stati membri ha deciso di accordare anche una preferenza giuridica ai depositi rimanenti. Tali differenze hanno anche creato difficoltà al momento di stabilire lo scenario controfattuale dell'insolvenza per i gruppi transfrontalieri durante le valutazioni ai fini della risoluzione. Inoltre ▌la classificazione dei crediti dei depositanti secondo una gerarchia a tre livelli <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">poteva</STRING></STRING> creare potenziali problemi quanto al rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato", in particolare quando i depositi, la cui priorità non era stata armonizzata dalla direttiva 2014/59/UE, avevano lo stesso grado di priorità dei crediti di primo rango. Infine il grado di priorità più elevato previsto per i crediti degli SGD non consentiva di utilizzare gli strumenti finanziari disponibili di tali sistemi in maniera più efficiente ed efficace nell'ambito di interventi diversi dal rimborso dei depositi protetti in caso di insolvenza, ossia nel contesto della risoluzione, di misure alternative in caso di insolvenza o di misure preventive. La tutela dei depositi protetti non si basa sul grado di priorità dei crediti dell'SGD ma è invece garantita attraverso le esclusioni obbligatorie dal bail-in nel quadro della risoluzione e dal rimborso tempestivo da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi. Pertanto la gerarchia dei depositi nell'attuale gerarchia dei crediti dovrebbe essere modificata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre a migliorare l'accessibilità degli SGD e del fondo di risoluzione unico invece di ricorrere al sostegno pubblico, la modifica della gerarchia dei creditori apre la strada a soluzioni più efficaci dal punto di vista finanziario nella risoluzione degli enti finanziari. Ciò dovrebbe a sua volta ridurre i costi per i contribuenti e promuovere un uso efficiente dei diversi strumenti esistenti nell'ecosistema finanziario dell'Unione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>La gerarchia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei</STRING></STRING> ▌depositi dovrebbe essere pienamente armonizzata attraverso l'attuazione di ▌un approccio basato su <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due livelli</STRING></STRING>, nel quale ▌i depositi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese</STRING></STRING> abbiano un grado di priorità più elevato rispetto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ai depositi ammissibili delle grandi imprese e dei governi centrali e regionali</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale approccio a più livelli è concepito per fornire una protezione rafforzata a un'ampia gamma di depositanti, in modo da rispecchiare le caratteristiche uniche dei loro depositi e aprire nel contempo la possibilità di risoluzione alle entità che non rientrano nel quadro attuale. </STRING></STRING>Al contempo l'uso dei sistemi di garanzia dei depositi nel quadro della risoluzione, dell'insolvenza e delle misure preventive dovrebbe sempre restare subordinato al rispetto della condizionalità pertinente, in particolare alla cosiddetta "verifica del minor onere".</P></CONS><CONS><P>▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Le modifiche apportate all'ordine di priorità dei depositi ▌non inciderebbero negativamente sulla protezione accordata ai depositi protetti in caso di dissesto, in quanto tale protezione continuerebbe ad essere garantita attraverso l'esclusione obbligatoria dei depositi protetti dall'assorbimento delle perdite in caso di risoluzione e, in ultima analisi, dal rimborso da parte dell'SGD in caso di indisponibilità dei depositi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>I meccanismi di finanziamento della risoluzione possono essere utilizzati per sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, attraverso cui una serie di attività, diritti e passività dell'ente soggetto a risoluzione è ceduta a un ricevente. In tal caso il meccanismo di finanziamento della risoluzione può vantare un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità al momento della sua successiva liquidazione nel quadro della procedura ordinaria di insolvenza. Tale circostanza può verificarsi quando il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto, anche sotto forma di garanzie per attività e passività o di copertura della differenza tra le attività e le passività cedute. Al fine di assicurare che gli azionisti e i creditori rimanenti del residuo ente o della residua entità assorbano efficacemente le perdite dell'ente soggetto a risoluzione e di migliorare la possibilità di rimborso, in caso di insolvenza, della rete di sicurezza per la risoluzione, i crediti che il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta nei confronti del residuo ente o della residua entità e i crediti derivanti da spese ragionevoli sostenute regolarmente dovrebbero avere un grado di priorità più elevato, in caso di insolvenza, rispetto ai crediti dei depositi e dell'SGD. Poiché le compensazioni versate agli azionisti e ai creditori dai meccanismi di finanziamento della risoluzione a seguito di violazioni del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" mirano a compensare i risultati dell'azione di risoluzione, tali compensazioni non dovrebbero dare luogo a pretese da parte di tali meccanismi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Per garantire una sufficiente flessibilità e facilitare gli interventi dell'SGD a sostegno dell'uso degli strumenti di risoluzione, ove ▌necessario per evitare che i depositanti sostengano perdite, si dovrebbero specificare taluni aspetti dell'uso dell'SGD nel quadro della risoluzione. In particolare è necessario specificare che l'SGD può essere utilizzato per sostenere operazioni di cessione che comprendono i depositi, inclusi i depositi ammissibili che superano il livello di copertura garantito dall'SGD nonché i depositi esclusi dal rimborso da parte di un SGD, in determinati casi e in presenza di condizioni chiare. Il contributo dell'SGD dovrebbe essere finalizzato a coprire l'insufficienza del valore delle attività cedute a un acquirente o a un ente-ponte rispetto al valore dei depositi ceduti. Qualora l'acquirente imponga il versamento di un contributo nell'ambito dell'operazione per garantire la propria neutralità patrimoniale e continuare a soddisfare i requisiti patrimoniali pertinenti, anche l'SGD dovrebbe avere la possibilità di fornire un contributo a tal fine. Il sostegno dell'SGD all'azione di risoluzione dovrebbe essere fornito in contante o assumere un'altra forma, ad esempio garanzie o accordi sulla ripartizione delle perdite che possano ridurre al minimo l'impatto del sostegno sugli strumenti finanziari disponibili dell'SGD assicurando al contempo che il contributo di tale sistema raggiunga i suoi obiettivi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Il contributo dell'SGD nel quadro della risoluzione dovrebbe essere soggetto a determinati limiti. In primo luogo si dovrebbe garantire che qualsiasi perdita eventualmente sostenuta dall'SGD a seguito di un intervento nel quadro della risoluzione non superi la perdita che l'SGD sosterrebbe in caso di insolvenza se rimborsasse i depositanti protetti e subentrasse nei diritti che essi vantano nei confronti delle attività dell'ente. Tale importo dovrebbe essere determinato sulla base della verifica del minor onere, in conformità dei criteri e della metodologia di cui alla direttiva 2014/49/UE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresi il valore temporale del denaro e i ritardi nel recupero dei fondi nelle procedure di insolvenza</STRING></STRING>. Tali criteri e tale metodologia dovrebbero essere utilizzati anche per stabilire il trattamento che l'SGD avrebbe ricevuto se l'ente fosse stato soggetto a procedura ordinaria di insolvenza al momento di effettuare la valutazione ex post volta ad accertare il rispetto del principio secondo cui "nessun creditore può essere più svantaggiato" e a determinare l'eventuale compensazione dovuta all'SGD. In secondo luogo, l'ammontare del contributo versato dall'SGD per coprire la differenza tra le attività e le passività da cedere a un acquirente o a un ente-ponte non dovrebbe superare la differenza tra le attività cedute e i depositi ceduti e le passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità più elevato in caso di insolvenza rispetto a tali depositi. Ciò garantirebbe che il contributo dell'SGD sia utilizzato soltanto per evitare l'imposizione di perdite ai depositanti, se del caso, e non per tutelare creditori che hanno un rango inferiore rispetto ai depositi nel quadro dell'insolvenza. Ciononostante la somma tra il contributo dell'SGD destinato a coprire la differenza tra attività e passività e il contributo dell'SGD ai fondi propri dell'entità ricevente non dovrebbe superare il costo del rimborso dei depositanti protetti, calcolato sulla base della verifica del minor onere.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Si dovrebbe specificare che l'SGD può fornire unicamente un contributo alla cessione di passività diverse dai depositi protetti in un contesto di risoluzione se l'autorità di risoluzione giunge alla conclusione che i depositi diversi dai depositi protetti non possono essere soggetti al bail-in né lasciati nel residuo ente soggetto a risoluzione che sarà liquidato. In particolare si dovrebbe consentire all'autorità di risoluzione di evitare di ripartire le perdite tra tali depositi nei casi in cui l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per preservare la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di business principali o quando è necessaria per evitare un ampio contagio e l'instabilità finanziaria, che potrebbero determinare una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro o dell'Unione. Gli stessi motivi si dovrebbero applicare all'inclusione, nella cessione a un acquirente o a un ente-ponte, di passività sottoponibili al bail-in con un grado di priorità più basso rispetto ai depositi. In tal caso la cessione di tali passività sottoponibili al bail-in non dovrebbe essere sostenuta dal contributo dell'SGD. Qualora sia necessario un sostegno finanziario per la cessione di tali passività, il sostegno dovrebbe essere fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Data la possibilità di ricorrere all'SGD nel quadro della risoluzione, è necessario precisare ulteriormente in che modo il contributo dell'SGD può entrare nel calcolo dei requisiti per l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione. Qualora il contributo fornito dagli azionisti e dai creditori dell'ente soggetto a risoluzione tramite riduzioni, svalutazione o conversione delle rispettive passività, sommato al contributo erogato dall'SGD, ammonti ad almeno l'8 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente, l'ente dovrebbe essere in grado di accedere al meccanismo di finanziamento della risoluzione per ricevere ulteriori finanziamenti, laddove necessario per garantire una risoluzione efficace in linea con gli obiettivi della risoluzione. Se tali condizioni sono soddisfatte, il contributo dell'SGD dovrebbe essere limitato all'importo necessario per consentire l'accesso al meccanismo di finanziamento della risoluzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a meno che l'importo fornito dal meccanismo di finanziamento della risoluzione superi il limite del 5 % delle passività totali, inclusi i fondi propri, nel qual caso l'SGD dovrebbe contribuire in proporzione all'importo eccedente</STRING></STRING>. Per garantire che la risoluzione continui ad essere finanziata prevalentemente con le risorse interne dell'ente e per ridurre al minimo le distorsioni di concorrenza, la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere prevista soltanto per gli enti il cui piano di risoluzione o il cui piano di risoluzione di gruppo non prevede la liquidazione in modo ordinato in caso di dissesto, dato che il MREL determinato dalle autorità di risoluzione per tali enti è stato fissato ad un livello che comprende sia l'importo delle perdite da assorbire sia l'importo di ricapitalizzazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Anche la possibilità di utilizzare il contributo dell'SGD per garantire l'accesso ai meccanismi di finanziamento della risoluzione dovrebbe essere disponibile soltanto per gli enti con un livello minimo di conformità ai requisiti qualificati come MREL.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Tenuto conto del ruolo da essa svolto nel perseguire una maggiore convergenza delle prassi delle autorità, l'ABE dovrebbe monitorare l'elaborazione e l'attuazione delle valutazioni della possibilità di risoluzione di enti e gruppi nonché le azioni e le attività preparatorie delle autorità di risoluzione e presentare relazioni in merito, in modo da garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione. All'interno di tali relazioni l'ABE dovrebbe inoltre valutare il livello di trasparenza delle misure adottate dalle autorità di risoluzione nei confronti dei pertinenti portatori di interessi esterni e stabilire in che misura essi contribuiscano ad assicurare la preparazione a un'eventuale risoluzione e la possibilità di risoluzione degli enti. L'ABE dovrebbe inoltre riferire in merito alle misure adottate dagli Stati membri per tutelare gli investitori al dettaglio per quanto riguarda i titoli di debito ammissibili al MREL a norma della direttiva 2014/59/UE, confrontando e valutando i potenziali effetti sulle operazioni transfrontaliere. L'ambito delle norme tecniche di regolamentazione esistenti relative alla stima dei requisiti di fondi propri aggiuntivi e del requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione dovrebbe essere esteso alle entità che non sono state designate come entità soggette a risoluzione, ove tali requisiti non siano stati definiti sulla stessa base del MREL. Nella relazione annuale sul MREL l'ABE dovrebbe anche valutare l'attuazione strategica, da parte delle autorità di risoluzione, delle nuove norme per la calibrazione del MREL ai fini delle strategie di cessione. Nell'ambito dei compiti da essa svolti per contribuire a garantire un regime di gestione e risoluzione delle crisi coerente e coordinato nell'Unione, l'ABE dovrebbe coordinare e supervisionare esercizi di simulazione delle crisi. Tali simulazioni dovrebbero riguardare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità competenti, le autorità di risoluzione e gli SGD durante la fase di deterioramento della situazione finanziaria di enti ed entità, verificando in maniera olistica l'applicazione della gamma di strumenti disponibili nella pianificazione del risanamento e della risoluzione, nell'intervento precoce e nella risoluzione. Tali esercizi dovrebbero considerare, in particolare, la dimensione transfrontaliera nell'interazione tra le autorità pertinenti e nell'applicazione degli strumenti e dei poteri disponibili. Se del caso, gli esercizi di simulazione delle crisi dovrebbero anche riguardare l'adozione e l'attuazione di programmi di risoluzione nell'ambito dell'Unione bancaria, a norma del regolamento (UE) n. 806/2014.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Una valutazione d'impatto di alto livello qualitativo è indispensabile per l'elaborazione di proposte legislative solide e basate su dati concreti; inoltre le decisioni adottate durante la procedura legislativa devono potersi basare su dati di fatto ed elementi di prova. Per tale ragione le autorità di risoluzione, le autorità competenti, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali nonché l'ABE dovrebbero fornire alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni di cui essa necessita per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, compresi la preparazione di valutazioni d'impatto e la preparazione di proposte legislative e i relativi negoziati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/59/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia migliorare l'efficacia e l'efficienza del quadro di risanamento e risoluzione di enti ed entità, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche della direttiva 2014/59/UE</STRING></STI.ART><PARAG>La direttiva 2014/59/UE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>è inserito il punto 29 bis) seguente:<CITATION><P>"29 bis) "misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato": qualsiasi forma di sostegno che non rientra nel sostegno finanziario pubblico straordinario;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il punto 35) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"35) "funzioni essenziali": attività, servizi o operazioni la cui interruzione porterebbe verosimilmente, in uno o più Stati membri, all'interruzione di servizi essenziali per l'economia reale o potrebbe compromettere la stabilità finanziaria a livello nazionale o<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se del caso, a livello </STRING></STRING>regionale a motivo della dimensione, della quota di mercato, delle interconnessioni esterne ed interne, della complessità o delle attività transfrontaliere di un ente o gruppo, con particolare riguardo alla sostituibilità di tali attività, servizi o operazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del presente punto, il livello regionale è valutato con riferimento all'unità territoriale corrispondente al livello 1 delle unità territoriali della Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica (livello NUTS 1) ai sensi del regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio*, o al livello NUTS 2, qualora un'interruzione significativa dei servizi al livello NUTS 2 comporti un rischio concreto di crisi sistemica a livello nazionale</STRING></STRING>;</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_____________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">* Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il punto 71) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"71) "passività sottoponibili al bail-in": le passività, comprese quelle che danno origine ad accantonamenti contabili, e gli strumenti di capitale che non rientrano negli strumenti del capitale primario di classe 1, negli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 o 2 di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e che non sono esclusi dall'ambito di applicazione dello strumento del bail-in in virtù dell'articolo 44, paragrafo 2;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>sono inseriti i punti 83 quinquies) e 83 sexies) seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"83 quinquies) "G-SII non UE": un G-SII non UE come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 134), del regolamento (UE) n. 575/2013;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>83 sexies)</SYMBOL>"soggetto G-SII": un soggetto G-SII come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 136), del regolamento (UE) n. 575/2013;";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>è inserito il punto 93 bis) seguente:<CITATION><P>"93 bis) "deposito": ai fini degli articoli 108 e 109, il deposito come definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 3), della direttiva 2014/49/UE;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 5, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"2. Le autorità competenti assicurano che ciascun ente aggiorni il piano di risanamento almeno ogni anno o a seguito di cambiamenti della struttura giuridica o organizzativa, dell'attività o della situazione finanziaria che possano influire in misura sostanziale sul piano di risanamento o renderne necessaria una modifica sostanziale. Le autorità competenti hanno facoltà di richiedere agli enti di aggiornare con maggiore frequenza i piani di risanamento.</P><P>Qualora non intervengano cambiamenti ai sensi del primo comma entro i 12 mesi successivi all'ultimo aggiornamento annuale del piano di risanamento, le autorità competenti possono, in via eccezionale, derogare all'obbligo di aggiornamento del piano di risanamento fino al successivo periodo di 12 mesi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tale deroga non è concessa per più di due periodi consecutivi di 12 mesi.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">I piani di risanamento non presuppongono l'accesso a nessuna delle seguenti forme di sostegno, né il relativo ottenimento:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>sostegno finanziario pubblico straordinario;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>assistenza di liquidità di emergenza fornita dalla banca centrale;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>assistenza di liquidità fornita dalla banca centrale con garanzie, durata o tasso di interesse non standard.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P>Essi comprendono se del caso un'analisi delle modalità e della tempistica con cui, nelle situazioni contemplate dal piano, l'ente può chiedere di ricorrere ai meccanismi della banca centrale non esclusi dall'ambito di applicazione del piano di risanamento ai sensi del paragrafo 3, e identificano le attività che possono essere considerate idonee come garanzie.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>all'articolo 6, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5. Se valuta che il piano di risanamento presenta sostanziali carenze o che la sua attuazione è soggetta a sostanziali impedimenti, l'autorità competente comunica all'ente o all'impresa madre del gruppo la sua valutazione richiedendo di presentare entro tre mesi, estensibili di un mese con l'approvazione delle autorità, un piano modificato che indichi in che modo si stia ponendo rimedio a tali carenze o impedimenti.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>all'articolo 8, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'ABE può, su richiesta dell'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 10 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 7 è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"a bis) ove applicabile, una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un ente deve essere considerato un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione delle modalità con cui l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"j bis) una descrizione del modo in cui le diverse strategie di risoluzione conseguirebbero al meglio gli obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserita la lettera seguente: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"p bis) un elenco dettagliato e quantificato dei depositi protetti e dei depositi ammissibili detenuti da persone fisiche e da micro, piccole e medie imprese;"; </STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo 8 bis seguente:<CITATION><P>"8 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un'entità</STRING></STRING> in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 9, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"L'ABE presenta progetti di norme tecniche di regolamentazione rivisti alla Commissione entro [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>l'articolo 12 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti</STRING></STRING> il terzo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e il quarto</STRING></STRING> comma <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">seguenti</STRING></STRING>:<CITATION><P>"Per l'individuazione delle misure da adottare in relazione alle filiazioni di cui al primo comma, lettera b), che non sono entità soggette a risoluzione, le autorità di risoluzione possono applicare un approccio semplificato, purché esso non incida negativamente sulla possibilità di risoluzione del gruppo, tenendo conto delle dimensioni della filiazione, del suo profilo di rischio, dell'assenza di funzioni essenziali e della strategia di risoluzione del gruppo.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il piano di risoluzione di gruppo stabilisce se le entità all'interno di un gruppo di risoluzione, diverse dall'entità di risoluzione, sono considerate entità soggette a liquidazione. Fatti salvi altri fattori che possano essere considerati rilevanti dalle autorità di risoluzione, le entità che forniscono funzioni essenziali non sono considerate entità soggette a liquidazione.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il piano di risoluzione di gruppo è preparato in base ai requisiti di cui all'articolo 10 e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 11.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 3 è inserita la lettera seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"-a bis) contiene una descrizione dettagliata delle motivazioni della determinazione che un'entità del gruppo di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), deve essere considerata un'entità soggetta a liquidazione, compresa una spiegazione di come l'autorità di risoluzione è giunta alla conclusione che l'ente è privo di funzioni essenziali e di come si è tenuto conto del rapporto tra l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione dell'ente e l'importo complessivo dell'esposizione al rischio e i proventi di gestione del gruppo, nonché del coefficiente di leva finanziaria dell'entità del gruppo nel contesto del gruppo;";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo 5 bis seguente:<CITATION><P>"5 bis. Le autorità di risoluzione non adottano piani di risoluzione se <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è stata avviata una procedura di insolvenza nei confronti di un'</STRING></STRING>entità ▌in conformità del diritto nazionale applicabile a norma dell'articolo 32 ter o laddove si applichi l'articolo 37, paragrafo 6.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>all'articolo 13, paragrafo 4, il quarto comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo 5 seguente:<CITATION><P>"5. L'ABE monitora l'elaborazione di politiche interne per le valutazioni della possibilità di risoluzione degli enti o dei gruppi di cui al presente articolo e all'articolo 16, nonché l'attuazione di tali valutazioni, da parte delle autorità di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulle prassi esistenti in materia di valutazioni della possibilità di risoluzione e su eventuali divergenze esistenti tra i vari Stati membri entro… [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La relazione di cui al primo comma contiene almeno gli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>una valutazione delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per effettuare le valutazioni della possibilità di risoluzione, compresa l'individuazione degli elementi di possibile divergenza tra i vari Stati membri;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>una valutazione delle capacità di prova richieste dalle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace della strategia di risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il livello di trasparenza, nei confronti dei portatori di interessi pertinenti, delle metodologie messe a punto dalle autorità di risoluzione per l'esecuzione delle valutazioni della possibilità di risoluzione, nonché del relativo esito.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>all'articolo 16 bis è aggiunto il paragrafo 7 seguente:<CITATION><P>"7. Se un'entità non è soggetta al requisito combinato di riserva di capitale secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies, le autorità di risoluzione applicano i paragrafi da 1 a 6 del presente articolo sulla base della stima del requisito combinato di riserva di capitale calcolato in conformità del regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione*. Si applica l'articolo 128, quarto comma, della direttiva 2013/36/UE.</P><P>L'autorità di risoluzione include il requisito combinato di riserva di capitale di cui al primo comma nella decisione che determina i requisiti di cui agli articoli 45 quater o 45 quinquies della presente direttiva. L'entità rende pubblicamente disponibile la stima del requisito combinato di riserva di capitale insieme alle informazioni di cui all'articolo 45 decies, paragrafo 3.</P><P>______________________________</P><P>* Regolamento delegato (UE) 2021/1118 della Commissione, del 26 marzo 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia che le autorità di risoluzione devono utilizzare per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il requisito combinato di riserva di capitale per le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a norma della medesima direttiva (GU L 241 dell'8.7.2021, pag. 1).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 17 è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 4 è</STRING></STRING> aggiunto il terzo comma seguente:<CITATION><P>"Se le misure proposte dall'entità interessata riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, l'autorità di risoluzione adotta una decisione, previa consultazione dell'autorità competente. Tale decisione indica che le misure proposte riducono con efficacia o rimuovono gli impedimenti alla possibilità di risoluzione e richiede all'entità di attuare le misure proposte.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"8 bis. L'autorità di risoluzione pubblica, alla fine di ciascun ciclo di pianificazione della risoluzione, un elenco reso anonimo che presenta in forma aggregata gli impedimenti rilevanti individuati alla possibilità di risoluzione e le modalità d'intervento atte ad affrontarli. Si applicano le disposizioni sulla riservatezza di cui all'articolo 84 della presente direttiva.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>l'articolo 18 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo comunica le misure proposte dall'impresa madre nell'Unione all'autorità di vigilanza su base consolidata, all'ABE, alle autorità di risoluzione delle filiazioni e alle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative per quanto di pertinenza della succursale in questione. L'autorità di risoluzione a livello di gruppo e le autorità di risoluzione delle filiazioni si adoperano al massimo, previa consultazione delle autorità competenti e delle autorità di risoluzione delle giurisdizioni territoriali in cui sono ubicate succursali significative, per giungere a una decisione congiunta in seno al collegio di risoluzione per quanto concerne l'individuazione degli impedimenti sostanziali e, se necessario, la valutazione delle misure proposte dall'impresa madre nell'Unione, nonché le misure richieste dalle autorità al fine di affrontare o rimuovere gli impedimenti, fermo restando che le autorità dovranno tener conto dell'impatto delle misure in tutti gli Stati membri in cui opera il gruppo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"9. In mancanza di una decisione congiunta sull'adozione delle misure di cui all'articolo 17, paragrafo 5, lettera g), h) o k), l'ABE, su richiesta di un'autorità di risoluzione in conformità del presente articolo, paragrafo 6, 6 bis o 7, può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>gli articoli 27 e 28 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 27</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Misure di intervento precoce</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">prendano in considerazione senza indebito ritardo e, se del caso, applichino</STRING></STRING> misure di intervento precoce se un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa una delle seguenti condizioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'ente o l'entità soddisfa le condizioni di cui all'articolo 102 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 38 della direttiva (UE) 2019/2034, o l'autorità competente ha stabilito che i dispositivi, le strategie, i processi e i meccanismi messi in atto dall'ente o dall'entità e i fondi propri e la liquidità detenuti da tale ente o entità non assicurano una gestione e una copertura adeguate dei suoi rischi e si verifica una delle due situazioni seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'ente o l'entità non ha adottato le misure correttive richieste dall'autorità competente, comprese le misure di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 49 della direttiva (UE) 2019/2034;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>l'autorità competente ritiene che misure correttive diverse dalle misure di intervento precoce non siano sufficienti per affrontare i problemi ▌;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l'ente o l'entità viola o rischia di violare, nei 12 mesi successivi alla valutazione dell'autorità competente, i requisiti del titolo II della direttiva 2014/65/UE, degli articoli da 3 a 7, degli articoli da 14 a 17 o degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o degli articoli 45 sexies o 45 septies della presente direttiva.</ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In presenza di un significativo deterioramento delle condizioni, o di circostanze avverse o di nuove informazioni su un'entità,</STRING></STRING> l'autorità competente può stabilire che la condizione di cui al primo comma, lettera a), punto ii), è soddisfatta senza avere prima adottato altre misure correttive, compreso l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o all'articolo 39 della direttiva (UE) 2019/2034.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti nel quadro della direttiva 2014/65/UE o del regolamento (UE) n. 600/2014 o, se del caso, l'autorità di risoluzione informino senza indugio l'autorità competente della violazione o della probabile violazione. </STRING></STRING></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Ai fini del paragrafo 1, le misure di intervento precoce comprendono:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di intraprendere uno dei seguenti interventi:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>aggiornare il piano di risanamento in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, quando le condizioni che hanno portato all'intervento precoce divergono rispetto alle ipotesi contemplate nel piano di risanamento iniziale e attuare uno o più dei dispositivi o delle misure previsti nel piano di risanamento aggiornato entro tempi determinati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di convocare un'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità, o convocarla direttamente ove l'organo di amministrazione non ottemperi a tale richiesta e, in entrambi i casi, fissare l'ordine del giorno e richiedere che gli azionisti prendano in considerazione determinate decisioni in vista dell'adozione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>la richiesta all'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di preparare un piano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">d'azione </STRING></STRING>secondo il piano di risanamento, ove applicabile, per negoziare la ristrutturazione del debito con tutti o alcuni creditori;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>la richiesta di modificare la struttura giuridica dell'ente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>la richiesta di rimuovere o sostituire l'alta dirigenza o l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nella sua totalità o per quanto riguarda singole persone, in conformità dell'articolo 28;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>la nomina di uno o più amministratori temporanei dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in conformità dell'articolo 29<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'obbligo per l'organo di amministrazione dell'entità di elaborare un piano che quest'ultima può attuare qualora la persona giuridica interessata dell'entità decida di avviare la liquidazione volontaria dell'entità stessa. </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Le autorità competenti scelgono le misure di intervento precoce adeguate <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e tempestive </STRING></STRING>secondo un principio di proporzionalità rispetto agli obiettivi perseguiti, tenendo conto di informazioni pertinenti quali la gravità della violazione o probabile violazione e la rapidità di deterioramento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).</P><P><NO.P>3.</NO.P>Per ciascuna misura di cui al paragrafo 1 bis le autorità competenti stabiliscono un termine adeguato per il completamento di tale misura, che consente all'autorità competente di valutarne l'efficacia.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La valutazione della misura è effettuata subito dopo il raggiungimento del termine e la sua condivisione con l'autorità di risoluzione. Qualora la valutazione concluda che le misure non sono state pienamente attuate o non sono efficaci, l'autorità competente effettua una valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di risoluzione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Entro … [OP inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica] l'ABE emana <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">progetti di norme tecniche di regolamentazione </STRING></STRING>per promuovere la coerenza nell'applicazione delle condizioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per l'uso delle misure </STRING></STRING>di cui al presente articolo, paragrafo 1.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 28</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Sostituzione dell'alta dirigenza o dell'organo di amministrazione</STRING></P><P>Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera e), gli Stati membri provvedono a che la nuova alta dirigenza o il nuovo organo di amministrazione, o singoli membri di tali organi, siano nominati conformemente al diritto nazionale e dell'Unione e siano soggetti all'approvazione o al consenso dell'autorità competente.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>l'articolo 29 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera f), gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti possano nominare un amministratore temporaneo, secondo un principio di proporzionalità in base alle circostanze, che:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>sostituisca temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d); oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>affianchi temporaneamente l'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).</ITEM></LIST></P><P>All'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente precisa la propria scelta di cui alla lettera a) o b).</P><P>Ai fini del primo comma, lettera b), all'atto della nomina dell'amministratore temporaneo l'autorità competente ne specifica ruolo, doveri e poteri unitamente a eventuali obblighi dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di consultarsi con l'amministratore temporaneo, o di ottenerne il consenso, prima di assumere specifiche decisioni o iniziative.</P><P>Gli Stati membri impongono all'autorità competente di rendere pubblica la nomina dell'amministratore temporaneo, salvo quando quest'ultimo non ha il potere di rappresentare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o di prendere decisioni per suo conto</STRING></STRING>.</P><P>Gli Stati membri assicurano inoltre che gli amministratori temporanei soddisfino i requisiti di cui all'articolo 91, paragrafi 1, 2 e 8, della direttiva 2013/36/UE. La valutazione con cui le autorità competenti stabiliscono se l'amministratore temporaneo soddisfi tali requisiti fa parte integrante della decisione di nominare detto amministratore temporaneo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>All'atto della nomina l'autorità competente specifica i poteri dell'amministratore temporaneo, che sono proporzionati alle circostanze. Questi poteri possono comprendere alcuni o tutti i poteri dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), ai sensi del relativo statuto e della legislazione nazionale, ivi compreso il potere di esercitare alcune o tutte le funzioni amministrative dell'organo di amministrazione dell'ente o dell'entità. I poteri dell'amministratore temporaneo in relazione all'ente o all'entità sono conformi al diritto societario applicabile. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali poteri possono essere modificati dall'autorità competente in caso di mutamento delle circostanze.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">All'atto della nomina l'autorità competente specifica il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo. Tale ruolo e funzioni possono comprendere:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'accertamento della situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la gestione dell'attività, in toto o in parte, dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al fine di preservare o di risanare la sua situazione finanziaria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l'adozione di misure per ripristinare una gestione sana e prudente dell'attività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).</ITEM></LIST></P><P>All'atto della nomina l'autorità competente specifica eventuali limiti riguardanti il ruolo e le funzioni dell'amministratore temporaneo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"In ogni caso l'amministratore temporaneo può esercitare il potere di convocare l'assemblea degli azionisti dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e di fissarne l'ordine del giorno soltanto previa approvazione dell'autorità competente.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"6. Su richiesta dell'autorità competente l'amministratore temporaneo redige, a intervalli da questa stabiliti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, almeno una volta dopo che sono trascorsi i primi sei mesi,</STRING></STRING> e in ogni caso alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione finanziaria dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e agli atti compiuti nel corso del mandato stesso.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"7. L'amministratore temporaneo è nominato per un massimo di un anno. Tale periodo può essere rinnovato una volta in via eccezionale, se sussistono le condizioni per la designazione di un amministratore temporaneo. Spetta all'autorità competente stabilire se tali condizioni sono soddisfatte e giustificare tale decisione dinanzi agli azionisti.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>l'articolo 30 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on">Coordinamento delle misure di intervento precoce per i gruppi</STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"1. Laddove, in relazione a un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità di vigilanza su base consolidata ne dà notifica all'ABE e consulta le altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza prima di decidere di applicare una misura di intervento precoce.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Sulla scorta della notifica e della consultazione di cui al paragrafo 1, l'autorità di vigilanza su base consolidata decide se applicare le misure di intervento precoce di cui all'articolo 27 nei riguardi della pertinente impresa madre nell'Unione, tenendo conto dell'impatto di tali misure sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata notifica la decisione all'ABE e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Laddove, in relazione a una filiazione di un'impresa madre nell'Unione, siano soddisfatte le condizioni per l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27, l'autorità competente responsabile della vigilanza su base individuale che intende adottare una misura ai sensi dei suddetti articoli ne dà notifica all'ABE e consulta l'autorità di vigilanza su base consolidata.</P><P>Allorché riceve la notifica l'autorità di vigilanza su base consolidata può valutare quale impatto avrebbe probabilmente l'imposizione di misure di intervento precoce a norma dell'articolo 27 sull'ente o sull'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), in questione, sul gruppo o sulle entità del gruppo in altri Stati membri. L'autorità di vigilanza su base consolidata comunica tale valutazione all'autorità competente entro tre giorni.</P><P>Sulla scorta della notifica e della consultazione, l'autorità competente decide se applicare una misura di intervento precoce. La decisione tiene in debito conto le valutazioni dell'autorità di vigilanza su base consolidata. L'autorità competente notifica la decisione all'ABE, all'autorità di vigilanza su base consolidata e alle altre autorità competenti nell'ambito del collegio di vigilanza.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Qualora più di un'autorità competente intenda applicare una misura di intervento precoce a norma dell'articolo 27 a più enti o entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), dello stesso gruppo, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le altre autorità competenti pertinenti valutano se sia più opportuno nominare lo stesso amministratore temporaneo per tutte le entità interessate o coordinare l'applicazione delle altre misure di intervento precoce a più enti o entità, al fine di agevolare soluzioni intese a risanare la situazione finanziaria dell'ente interessato o dell'entità interessata. La valutazione assume la forma di una decisione congiunta dell'autorità di vigilanza su base consolidata e delle altre autorità competenti pertinenti. La decisione congiunta è adottata entro cinque giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1. La decisione congiunta è motivata e riportata in un documento che l'autorità di vigilanza su base consolidata trasmette all'impresa madre nell'Unione.</P><P>L'ABE può, su richiesta di un'autorità competente, prestare assistenza alle autorità competenti nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</P><P>In mancanza di una decisione congiunta entro cinque giorni, l'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti delle filiazioni possono adottare decisioni autonome sulla nomina di un amministratore temporaneo per gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di cui sono responsabili e sull'applicazione delle altre misure di intervento precoce.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"6. Su richiesta di un'autorità competente, l'ABE può prestare assistenza alle autorità competenti che intendono applicare una o più misure di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera a), della presente direttiva, in relazione ai punti 4, 10, 11 e 19 della sezione A dell'allegato della presente direttiva, o di cui all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera c), della presente direttiva o all'articolo 27, paragrafo 1 bis, lettera d), della presente direttiva, nel raggiungimento di un accordo in conformità dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>è inserito l'articolo 30 bis seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 30 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Preparazione della risoluzione</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti comunichino senza indugio alle autorità di risoluzione le informazioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le misure di cui all'articolo 104, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE che esse impongono di adottare all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente, di tale entità o di un gruppo</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>ove l'attività di vigilanza indichi che le condizioni stabilite all'articolo 27, paragrafo 1, della presente direttiva sono soddisfatte in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), della presente direttiva, la valutazione secondo cui tali condizioni sono soddisfatte, a prescindere da qualsiasi misura di intervento precoce;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l'applicazione di una delle misure di intervento precoce di cui all'articolo 27.</ITEM></LIST></P><P>Le autorità competenti monitorano attentamente, in <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">stretta</STRING></STRING> collaborazione con le autorità di risoluzione, la situazione dell'ente o dell'entità e il rispetto, da parte di tale ente o entità, delle misure di cui al primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di tale ente o entità, nonché delle misure di intervento precoce di cui al primo comma, lettera c).</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le autorità competenti inviano al più presto una notifica alle autorità di risoluzione se ritengono che sussista un rischio significativo che si verifichi una o più delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, in relazione a un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d). Tale notifica contiene:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le motivazioni che l'hanno determinata;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>una panoramica delle misure che eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità in tempi ragionevoli, il previsto impatto di tali misure sull'ente o sull'entità per quanto riguarda le circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, e i tempi previsti per l'attuazione di tali misure.</ITEM></LIST></P><P>Sulla scorta della notifica di cui al primo comma, le autorità di risoluzione valutano, in stretta collaborazione con le autorità competenti, quali siano i tempi ragionevoli ai fini della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), prendendo in considerazione la rapidità di deterioramento delle condizioni dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'impatto</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potenziale sul sistema finanziario, sulla tutela dei depositanti e sulla conservazione dei fondi dei clienti, il</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rischio che un processo prolungato faccia aumentare i costi complessivi per i clienti e l'economia, </STRING></STRING>la necessità di attuare efficacemente la strategia di risoluzione e ogni altro elemento pertinente. Le autorità di risoluzione comunicano al più presto tale valutazione alle autorità competenti.</P><P>A seguito della notifica di cui al primo comma, le autorità competenti e le autorità di risoluzione monitorano, in stretta collaborazione, la situazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), l'attuazione delle misure pertinenti nei tempi previsti e ogni altro sviluppo pertinente. A tal fine le autorità di risoluzione e le autorità competenti si riuniscono periodicamente, con una frequenza stabilita dalle autorità di risoluzione alla luce delle circostanze del caso. Le autorità competenti e le autorità di risoluzione si trasmettono a vicenda, senza indugio, le informazioni pertinenti.</P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le autorità competenti forniscono senza indugio alle autorità di risoluzione tutte le informazioni richieste da queste ultime e necessarie per l'espletamento dei seguenti compiti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>aggiornamento del piano di risoluzione e preparazione per un'eventuale risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>esecuzione della valutazione di cui all'articolo 36.</ITEM></LIST></P><P>Se tali informazioni non sono già a disposizione delle autorità competenti, le autorità di risoluzione e le autorità competenti collaborano e si coordinano per ottenerle. A tal fine le autorità competenti hanno il potere di imporre all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di fornire tali informazioni, anche attraverso ispezioni in loco, e di trasmetterle alle autorità di risoluzione.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">I poteri delle autorità di risoluzione comprendono il potere di commercializzare l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o di disporne la commercializzazione, presso potenziali acquirenti, o di richiedere all'ente o all'entità di procedere in tal senso, per le seguenti finalità:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>preparare la risoluzione di tale ente o entità, fatte salve le condizioni specificate all'articolo 39, paragrafo 2, e le disposizioni sulla riservatezza stabilite all'articolo 84;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>orientare la valutazione, da parte dell'autorità di risoluzione, della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b).</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, nell'esercizio del potere di cui al paragrafo 4, decida di commercializzare direttamente presso potenziali acquirenti, l'autorità di risoluzione tiene debitamente conto delle circostanze del caso e del potenziale impatto dell'esercizio di tale potere sulla posizione generale dell'entità.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Ai fini del paragrafo 4 le autorità di risoluzione hanno il potere di chiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di predisporre una piattaforma digitale per la condivisione delle informazioni necessarie alla commercializzazione di tale ente o entità con potenziali acquirenti o con consulenti e valutatori che abbiano ricevuto incarico dall'autorità di risoluzione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In tal caso, si applica l'articolo 84, paragrafo 1, lettera e).</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>L'accertamento del soddisfacimento delle condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 1, e l'adozione preliminare di misure di intervento precoce non sono condizioni necessarie affinché le autorità di risoluzione preparino la risoluzione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o esercitino il potere di cui al presente articolo, paragrafi 4 e 5.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Le autorità di risoluzione informano senza indugio le autorità competenti in merito alle azioni intraprese a norma dei paragrafi 4 e 5.</P><P><NO.P>8.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti e le autorità di risoluzione collaborino strettamente:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>quando vagliano l'ipotesi di adottare le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera a), che mirano ad affrontare il deterioramento della situazione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), nonché le misure di cui al presente articolo, paragrafo 1, primo comma, lettera c);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>quando vagliano l'ipotesi di intraprendere le azioni di cui ai paragrafi 4 e 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>durante l'attuazione delle azioni di cui al presente comma, lettere a) e b).</ITEM></LIST></P><P>Le autorità competenti e le autorità di risoluzione assicurano che tali misure e azioni siano coerenti, coordinate ed efficaci.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>all'articolo 31, paragrafo 2, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario, in particolare se fornito a titolo del bilancio di uno Stato membro;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>tutelare i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">depositi protetti e, per quanto possibile, anche la parte non protetta dei depositi ammissibili delle persone fisiche e delle micro, piccole e medie imprese</STRING></STRING>, e tutelare gli investitori contemplati dalla direttiva 97/9/CE;";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>l'articolo 32 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione per un ente se tali autorità stabiliscono, dopo aver ricevuto una comunicazione ai sensi del paragrafo 2 o di propria iniziativa secondo la procedura di cui al paragrafo 2, che sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'ente è in dissesto o a rischio di dissesto;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>▌ non si può ragionevolmente prospettare che qualsiasi misura alternativa sotto forma di intervento del settore privato, incluse misure da parte di un IPS, azioni di vigilanza, misure di intervento precoce o la svalutazione o conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili pertinenti ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, per l'ente in questione permettano di evitare il dissesto<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o il possibile dissesto,</STRING></STRING> dell'ente in tempi ragionevoli;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l'azione di risoluzione è nell'interesse pubblico a norma del paragrafo 5.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente effettui una valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), previa consultazione dell'autorità di risoluzione.</P><P>Gli Stati membri possono prevedere che, oltre all'autorità competente, anche l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, possa effettuare la valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), quando le autorità di risoluzione a norma del diritto nazionale dispongono degli strumenti necessari per svolgere tale valutazione, in particolare un accesso adeguato alle informazioni rilevanti. In tal caso gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente fornisca senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di effettuare la sua valutazione, prima o dopo che l'autorità di risoluzione l'abbia informata della sua intenzione di svolgere tale valutazione.</P><P>La valutazione della condizione di cui al paragrafo 1, lettera b), è effettuata dall'autorità di risoluzione in stretta cooperazione con l'autorità competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dopo aver consultato, senza ritardo, un'autorità designata dell'SGD e, laddove opportuno, un IPS di cui l'ente è membro</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La consultazione con l'IPS include una considerazione della disponibilità di misure da parte dell'IPS che potrebbero prevenire il dissesto dell'ente entro un lasso di tempo ragionevole.</STRING></STRING> L'autorità competente fornisce senza indugio all'autorità di risoluzione tutte le informazioni pertinenti che quest'ultima richiede al fine di elaborare la sua valutazione. L'autorità competente può inoltre comunicare all'autorità di risoluzione di ritenere soddisfatta la condizione di cui al paragrafo 1, lettera b).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 4 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"d) è necessario un sostegno finanziario pubblico straordinario, ad esclusione dei casi in cui tale sostegno è concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>i commi dal secondo al quinto sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), l'azione di risoluzione è considerata nell'interesse pubblico nei casi in cui essa è necessaria al conseguimento di uno o più obiettivi della risoluzione di cui all'articolo 31 ed è ad essi proporzionata e quando la liquidazione dell'ente con procedura ordinaria di insolvenza non consentirebbe di realizzare più efficacemente tali obiettivi.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si presume che l'azione di risoluzione non sia nell'interesse pubblico ai fini del paragrafo 1, lettera c), del presente articolo se l'autorità di risoluzione ha deciso di applicare obblighi semplificati a un ente ai sensi dell'articolo 4. La presunzione è relativa e non si applica se l'autorità di risoluzione valuta che uno o più obiettivi della risoluzione sarebbero a rischio se l'ente fosse liquidato con procedura ordinaria di insolvenza.</STRING></STRING></P><P>Gli Stati membri provvedono a che, nell'effettuare la valutazione di cui al primo comma, l'autorità di risoluzione, sulla base delle informazioni di cui dispone al momento di tale valutazione, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valuti</STRING></STRING> e confronti tutte le forme di sostegno finanziario pubblico straordinario che ▌saranno concesse all'ente, sia in caso di risoluzione sia in caso di liquidazione in conformità del diritto nazionale applicabile.";</P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE contribuisce a monitorare e promuovere l'applicazione efficace e coerente della valutazione dell'interesse pubblico di cui al paragrafo 5.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva modificativa], l'ABE presenta una relazione sull'ambito di applicazione e sull'applicazione del paragrafo 5 in tutta l'Unione. Tale relazione è condivisa con la Commissione al fine di valutare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 5 e il loro impatto sulla parità di condizioni.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base dell'esito della relazione, l'ABE può elaborare norme tecniche di regolamentazione al fine di convergere le pratiche e creare condizioni di parità tra gli Stati membri entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva modificativa].";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>gli articoli 32 bis e 32 ter sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 32 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Condizioni per la risoluzione applicabili a un organismo centrale e agli enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale</STRING></P><P>Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottino </STRING></STRING>un'azione di risoluzione in relazione a un organismo centrale e a tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente che fanno parte dello stesso gruppo soggetto a risoluzione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">solo</STRING></STRING> nei casi in cui l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente, o il gruppo soggetto a risoluzione a cui appartengono, soddisfano nel loro insieme le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 32 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Procedure nei confronti degli enti e delle entità che non sono soggetti a un'azione di risoluzione</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché, quando un'autorità di risoluzione stabilisce che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'autorità amministrativa o giudiziaria nazionale competente abbia il potere di avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in modo ordinato in conformità del diritto nazionale applicabile.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a che l'uscita dal mercato o la cessazione delle attività bancarie di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d) che è liquidato o che è liquidata in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile avvenga in tempi ragionevoli.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che, ove un'autorità di risoluzione stabilisca che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), ma non la condizione stabilita all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c), l'accertamento del fatto che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), sia una condizione per la revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a che la revoca dell'autorizzazione dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), costituisca una condizione sufficiente perché un'autorità amministrativa o giudiziaria competente possa avviare senza indugio la procedura di liquidazione dell'ente o dell'entità in maniera ordinata in conformità del diritto nazionale applicabile.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>è inserito l'articolo 32 quater seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 32 quater</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Sostegno finanziario pubblico straordinario</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri provvedono a che possa essere concesso a un ente o a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), un sostegno finanziario pubblico straordinario al di fuori di un'azione di risoluzione in via eccezionale solo in uno dei seguenti casi, a condizione che tale sostegno soddisfi le condizioni e i requisiti stabiliti nella disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>quando, al fine di rimediare a una grave perturbazione dell'economia <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di natura eccezionale o sistemica di uno Stato membro e</STRING></STRING> di preservare la stabilità finanziaria, il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza in una delle forme seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>una garanzia dello Stato a sostegno degli strumenti di liquidità forniti da banche centrali alle condizioni da esse applicate;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>una garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>un'acquisizione di strumenti di fondi propri diversi dagli strumenti del capitale primario di classe 1, o di altri strumenti di capitale, oppure il ricorso a misure relative ad attività deteriorate, a prezzi o in base a una durata e ad altre condizioni che non conferiscono un indebito vantaggio all'ente interessato o all'entità interessata, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">purché</STRING></STRING> nel momento in cui è concesso il sostegno pubblico non si <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">verifichi nessuna delle</STRING></STRING> circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), b) o c), né <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> circostanze di cui all'articolo 59, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace in termini di costi</STRING></STRING> di un sistema di garanzia dei depositi alle condizioni di cui all'articolo 11 bis e 11 ter della direttiva 2014/49/UE, a condizione che non si verifichi nessuna delle circostanze di cui all'articolo 32, paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario si concretizza nell'attivazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">efficace in termini di costi</STRING></STRING> di un sistema di garanzia dei depositi nel quadro della liquidazione di un ente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creditizio</STRING></STRING> a norma dell'articolo 32 ter e alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>quando il sostegno finanziario pubblico straordinario assume la forma di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, concesso nel quadro della liquidazione dell'ente o dell'entità a norma dell'articolo 32 ter della presente direttiva, diverso dal sostegno erogato da un sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della direttiva 2014/49/UE.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), soddisfano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le misure sono limitate agli enti o alle entità solventi, come confermato dall'autorità competente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le misure hanno carattere cautelativo e temporaneo e sono basate su una strategia predefinita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di uscita dalla misura di sostegno</STRING></STRING>, approvata dall'autorità competente, che precisa chiaramente la data di cessazione, la data di vendita o il piano di rimborso per le misure previste; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita dalla misura di sostegno, dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui al settimo comma del presente paragrafo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le misure sono proporzionate per rimediare alle conseguenze della grave perturbazione o preservare la stabilità finanziaria;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>le misure non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel corso dei 12 mesi successivi</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>Ai fini del primo comma, lettera a), un ente o un'entità è considerato o considerata solvente quando l'autorità competente conclude che non si è verificata, o che è improbabile che si verifichi nei 12 mesi successivi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base delle aspettative attuali,</STRING></STRING> una violazione dei requisiti di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE, all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, all'articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034 o dei requisiti applicabili pertinenti del diritto nazionale o dell'Unione.</P><P>Ai fini del primo comma, lettera d), l'autorità competente pertinente quantifica le perdite che l'ente o l'entità ha accusato o rischia di accusare. Tale quantificazione è basata almeno<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> su verifiche della qualità delle attività, effettuate dalla BCE, dall'ABE o dalle autorità nazionali o, se del caso, su ispezioni in loco svolte dall'autorità competente. Qualora tali esercizi non possano essere effettuati in tempo utile, l'autorità competente può basare la propria valutazione</STRING></STRING> sullo stato patrimoniale dell'ente o dell'entità, purché conforme alle norme e ai principi contabili applicabili, come confermato da un revisore esterno indipendente. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità competente si adopera al meglio per garantire che la quantificazione sia basata sul valore di mercato delle attività, delle passività e delle voci fuori bilancio dell'ente o dell'entità.</STRING></STRING></P><P>Le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii), sono limitate alle misure che sono ritenute necessarie dall'autorità competente per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire</STRING></STRING> la solvibilità dell'ente o dell'entità facendo fronte alla relativa carenza di capitale stabilita nello scenario avverso delle prove di stress a livello nazionale, dell'Unione o di SSM o in esercizi analoghi condotti dalla Banca centrale europea, dall'ABE o dalle autorità nazionali, se del caso, confermate dall'autorità competente.</P><P>In deroga al paragrafo 1, lettera a), punto iii), l'acquisizione di strumenti del capitale primario di classe 1 è consentita in via eccezionale nei casi in cui la natura della carenza individuata è tale che l'acquisizione di altri strumenti di fondi propri o di altri strumenti di capitale non consentirebbe all'ente o all'entità in questione di far fronte alla propria carenza di capitale stabilita nello scenario avverso della prova di stress pertinente o in un esercizio analogo. L'ammontare degli strumenti del capitale primario di classe 1 acquisiti non supera il 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'ente interessato o dell'entità interessata, calcolato in conformità dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.</P><P>Nel caso in cui le misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), non siano rimborsate, ripagate o altrimenti interrotte in conformità dei termini della strategia di uscita <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalla misura di sostegno</STRING></STRING> stabilita all'atto della concessione della misura, l'autorità competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">chiede</STRING></STRING> all'ente o all'entità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di presentare un piano di ripristino puntuale. Il piano di ripristino descrive le misure da adottare per mantenere o ripristinare la conformità ai requisiti di vigilanza, la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente o dell'entità e la sua capacità di rimborsare l'importo fornito, nonché il relativo calendario.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'autorità competente non riconosce che il piano di ripristino puntuale è credibile o fattibile, o se l'ente o l'entità non rispetta il piano di ripristino, è effettuata una valutazione per stabilire se l'ente o l'entità sia in dissesto o a rischio di dissesto conformemente all'articolo 32.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Entro [OP inserire la data = un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di test, verifiche o esercizi di cui al paragrafo 2, quarto comma, che possono dare origine alle misure di sostegno di cui al paragrafo 1, lettera a), punto iii).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione avviino un'azione di risoluzione in relazione a un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), se l'entità soddisfa le condizioni stabilite all'articolo 32, paragrafo 1.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">A tal fine si ritiene che un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) o d), sia in dissesto o a rischio di dissesto in qualsiasi delle seguenti circostanze:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'entità soddisfa una o più delle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera b), c) o d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l'entità viola in maniera significativa, o vi sono elementi oggettivi indicanti che nel prossimo futuro violerà in maniera significativa, i requisiti applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013 o della direttiva 2013/36/UE.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>l'articolo 33 bis è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione informino senza indugio l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), e le autorità di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere da a) a h), quando esercitano il potere di cui al paragrafo 1 del presente articolo dopo che sia stato accertato che l'ente o l'entità è in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a), e prima che la decisione di risoluzione sia adottata.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 9 è aggiunto il secondo comma seguente:<CITATION><P>"In deroga al primo comma, gli Stati membri provvedono affinché, ove tali poteri siano esercitati rispetto ai depositi ammissibili e tali depositi non siano considerati indisponibili ai fini della direttiva 2014/49/UE, i depositanti abbiano accesso a un importo giornaliero adeguato di tali depositi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(22)</NO.P>l'articolo 35 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano nominare un amministratore speciale che sostituisca o affianchi l'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte. Le autorità di risoluzione rendono pubblica la nomina dell'amministratore speciale. Esse assicurano che l'amministratore speciale possieda le qualifiche, le capacità e le conoscenze necessarie per svolgere le sue funzioni.</P><P>L'articolo 91 della direttiva 2013/36/UE non si applica alla nomina degli amministratori speciali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"L'amministratore speciale assume tutti i poteri degli azionisti e dell'organo di amministrazione dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5. Gli Stati membri impongono all'amministratore speciale di trasmettere all'autorità di risoluzione che lo ha nominato, a intervalli regolari da questa stabiliti nonché all'inizio e alla fine del mandato, relazioni in merito alla situazione economica e finanziaria dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte e agli atti compiuti nello svolgimento dei suoi compiti.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(23)</NO.P>l'articolo 36 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"1. Prima di determinare se siano soddisfatte le condizioni per la risoluzione o le condizioni per la svalutazione o la conversione dei pertinenti strumenti di capitale e passività ammissibili ai sensi dell'articolo 59, le autorità di risoluzione assicurano che una persona indipendente da qualsiasi autorità pubblica, compresa l'autorità di risoluzione, e dall'ente o dall'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), effettui una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo 7 bis seguente :<CITATION><P>"7 bis. Ove necessario per orientare le decisioni di cui al paragrafo 4, lettere c) e d), il valutatore integra le informazioni di cui al paragrafo 6, lettera c), con una stima del valore delle attività e delle passività fuori bilancio, comprese le attività e passività potenziali.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(24)</NO.P>all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo 11 seguente:<CITATION><P>"11. L'ABE monitora le azioni e i preparativi delle autorità di risoluzione per garantire l'attuazione efficace degli strumenti e dei poteri di risoluzione in caso di risoluzione. L'ABE trasmette alla Commissione una relazione sulla situazione attuale delle prassi esistenti e su eventuali divergenze tra i vari Stati membri entro … [OP inserire la data = due anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] e monitora l'attuazione di qualsiasi raccomandazione ivi contenuta, se del caso.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La relazione di cui al primo comma contiene almeno quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i dispositivi in essere per l'attuazione dello strumento del bail-in e il livello di interazione con le infrastrutture dei mercati finanziari e le autorità dei paesi terzi, se del caso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>i dispositivi in essere per rendere operativo l'uso di altri strumenti di risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il livello di trasparenza nei confronti dei portatori di interessi pertinenti in relazione ai dispositivi di cui alle lettere a) e b).";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(25)</NO.P>l'articolo 40 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Per attivare lo strumento dell'ente-ponte e tenuto conto dell'esigenza di mantenere le funzioni essenziali dell'ente-ponte o per perseguire uno qualsiasi degli obiettivi della risoluzione, gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un ente-ponte tutto quanto segue:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'applicazione dello strumento del bail-in per il fine di cui all'articolo 43, paragrafo 2, lettera b), non interferisce nella capacità dell'autorità di risoluzione di controllare l'ente-ponte. Se l'applicazione dello strumento del bail-in consente di fornire il capitale dell'ente-ponte interamente attraverso la conversione delle passività sottoponibili al bail-in in azioni o altri tipi di strumenti di capitale, è possibile derogare all'applicazione del requisito secondo cui l'ente-ponte deve essere interamente o parzialmente di proprietà di una o più autorità pubbliche.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(26)</NO.P>all'articolo 42, paragrafo 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b) tale cessione è necessaria per assicurare il corretto funzionamento dell'ente soggetto a risoluzione, dell'ente-ponte o dello stesso veicolo di gestione delle attività; oppure";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(27)</NO.P>l'articolo 44 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Gli Stati membri assicurano che lo strumento del bail-in possa essere applicato a tutte le passività, comprese quelle che danno origine a un accantonamento contabile, di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), che non sono escluse dall'ambito di applicazione di tale strumento a norma del presente articolo, paragrafo 2 o 3.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"5. Il meccanismo di finanziamento della risoluzione può effettuare i conferimenti di cui al paragrafo 4 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>è stato effettuato un conferimento per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8 % delle passività totali, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolate in conformità della valutazione prevista dall'articolo 36, da parte degli azionisti e dei detentori di altri titoli di proprietà, dei detentori degli strumenti di capitale pertinenti e di altre passività sottoponibili al bail-in tramite riduzione, svalutazione o conversione a norma dell'articolo 48, paragrafo 1, e dell'articolo 60, paragrafo 1, e da parte del sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 109, se del caso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il conferimento del meccanismo di finanziamento della risoluzione non supera il 5 % del totale delle passività, fondi propri compresi, dell'ente soggetto a risoluzione, calcolato in conformità della valutazione di cui all'articolo 36.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(28)</NO.P>▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>articolo 44 bis<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> è così modificato:</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6 bis. Gli Stati membri assicurano che un ente creditizio emittente di strumenti ammissibili che si configurano come capitale aggiuntivo di classe 1, strumenti di classe 2 o passività ammissibili possa vendere tali strumenti a un depositante esistente presso tale ente creditizio che può essere considerato un cliente al dettaglio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 11), della direttiva 2014/65/UE, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), del presente articolo e se al momento dell'acquisto sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il depositante che può essere considerato un cliente al dettaglio non investe in strumenti di cui al presente paragrafo un importo aggregato che supera il 10 % del proprio portafoglio di strumenti finanziari;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo d'investimento iniziale investito in uno o più strumenti di cui al presente paragrafo è pari ad almeno 30 000 EUR.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ente creditizio assicura che le condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo siano soddisfatte al momento dell'acquisto, sulla base delle informazioni fornite dal cliente al dettaglio conformemente al paragrafo 3.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli strumenti ammissibili di cui al paragrafo 6 bis venduti dall'ente creditizio emittente ai suoi depositanti che possono essere considerati investitori al dettaglio senza che siano soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo non sono conteggiati ai fini dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies fintantoché tali strumenti sono detenuti dal depositante al quale sono stati venduti. </STRING></STRING></P><P><NO.P>6 quater.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione conformemente agli articoli 15 e 16, monitorano annualmente sulla base di un gruppo e di un ente specifici la misura in cui gli strumenti ammissibili per il MREL sono detenuti da investitori al dettaglio e riferiscono i risultati all'ABE almeno una volta all'anno.</STRING></STRING> ";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i paragrafi seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 bis. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare i paragrafi 6 bis e 6 ter del presente articolo agli strumenti di cui al paragrafo 6 bis emessi prima del [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].</STRING></STRING></P><P><NO.P>8.</NO.P>Entro [OP inserire la data = 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE trasmette alla Commissione una relazione sull'applicazione del presente articolo. Tale relazione confronta le misure adottate dagli Stati membri per ottemperare al presente articolo, ne esamina l'efficacia nel tutelare gli investitori al dettaglio e ne valuta l'impatto sulle operazioni transfrontaliere.</P><P>Sulla base di tale relazione la Commissione può presentare una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(29)</NO.P>all'articolo 45, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. Gli Stati membri assicurano che gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino in qualsiasi momento i requisiti di fondi propri e passività ammissibili ove richiesto dall'autorità di risoluzione e come stabilito da quest'ultima in conformità del presente articolo e degli articoli da 45 bis a 45 decies.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(30)</NO.P>l'articolo 45 ter è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>ai paragrafi 4, 5 e 7, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 8 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>al primo comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>al secondo comma, lettera c), il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetto G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>al quarto comma, il termine "G-SII" è sostituito dai termini "soggetti G-SII";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 10 seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"10. Le autorità di risoluzione possono consentire alle entità soggette a risoluzione di soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi 4, 5 e 7 utilizzando fondi propri o passività di cui ai paragrafi 1 e 3 quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>per le entità che sono soggetti G-SII o le entità soggette a risoluzione che sono soggette all'articolo 45 quater, paragrafi 5 o 6, l'autorità di risoluzione non ha ridotto il requisito di cui al paragrafo 4 del presente articolo a norma del primo comma di detto paragrafo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le passività di cui al paragrafo 1 del presente articolo che non soddisfano la condizione di cui all'articolo 72 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 72 ter, paragrafo 4, lettere da b) a e), di tale regolamento.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(31)</NO.P>l'articolo 45 quater è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 3, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"4. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano la metodologia da utilizzare da parte delle autorità di risoluzione per stimare il requisito di cui all'articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE e il requisito combinato di riserva di capitale per:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le entità soggette a risoluzione a livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata se il gruppo soggetto a risoluzione non è soggetto a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le entità che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione, se l'entità non è soggetta a detti requisiti a titolo della direttiva 2013/36/UE secondo gli stessi criteri che regolano l'osservanza dei requisiti di cui all'articolo 45 septies della presente direttiva.</ITEM></LIST></P><P>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [OP: inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].</P><P>Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al paragrafo 7, ottavo comma, i termini "funzioni economiche essenziali" sono sostituiti dai termini "funzioni essenziali";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(32)</NO.P>è inserito l'articolo 45 quater bis:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 45 quater bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili per le strategie di cessione</STRING>▌</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nell'applicare l'articolo 45 quater a un'entità soggetta a risoluzione la cui strategia di risoluzione prescelta preveda<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in modo indipendente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione, </STRING></STRING><STRING BOLD="on">▌</STRING>l'uso dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte▌, l'autorità di risoluzione fissa l'importo di ricapitalizzazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 3, in maniera proporzionata in base ai criteri seguenti, a seconda dei casi:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le dimensioni, il modello di business, il modello di finanziamento e il profilo di rischio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'entità soggetta a risoluzione o, se del caso, le dimensioni della parte dell'entità soggetta a risoluzione che è sottoposta allo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o allo strumento dell'ente-ponte</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le azioni, altri titoli di proprietà, attività, diritti o passività da cedere a un ricevente designato nel piano di risoluzione, tenendo in considerazione:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>le linee di business principali e le funzioni essenziali dell'entità soggetta a risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>le passività escluse dal bail-in ai sensi dell'articolo 44, paragrafo2;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>le salvaguardie di cui agli articoli da 73 a 80;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i requisiti di fondi propri previsti per qualsiasi ente-ponte che potrebbe essere necessario per attuare la strategia di uscita dal mercato dell'entità soggetta a risoluzione, al fine di garantire la conformità dell'ente-ponte al regolamento (UE) n. 575/2013, alla direttiva 2013/36/UE e alla direttiva 2014/65/UE, a seconda dei casi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii ter)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la richiesta prevista da parte del ricevente di neutralità dell'operazione in termini di capitale rispetto ai requisiti applicabili all'entità acquirente;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il valore previsto e la commerciabilità delle azioni, degli altri titoli di proprietà, delle attività, dei diritti o delle passività dell'entità soggetta a risoluzione di cui alla lettera b), tenendo conto:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>di eventuali ostacoli sostanziali alla possibilità di risoluzione, individuati dall'autorità di risoluzione, che sono ▌connessi all'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>delle perdite derivanti dalle attività, dai diritti o dalle passività lasciati nell'ente residuo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un ambiente di mercato potenzialmente sfavorevole al momento della risoluzione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>se la strategia di risoluzione prescelta preveda la cessione di azioni o altri titoli di proprietà emessi dall'entità soggetta a risoluzione, oppure della totalità o di una parte delle attività, dei diritti e delle passività dell'entità soggetta a risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>se la strategia di risoluzione prescelta preveda l'applicazione dello strumento di separazione delle attività.</ITEM></LIST></P><P>▌</P><P><NO.P>3.</NO.P>Dall'applicazione del paragrafo 1 non risulta un importo superiore a quello risultante dall'applicazione dell'articolo 45 quater, paragrafo 3<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o un importo inferiore al 13,5 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, e inferiore al 5 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità pertinente di cui al paragrafo 1 del presente articolo, calcolata conformemente agli articoli 429 e 429 bis del regolamento (UE) n. 575/2013</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(33)</NO.P>all'articolo 45 quinquies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Per le entità soggette a risoluzione che sono soggetti G-SII, il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, consiste:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(34)</NO.P>all'articolo 45 septies, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"In deroga al primo e al secondo comma del presente paragrafo, le imprese madri nell'Unione che non sono esse stesse entità soggette a risoluzione ma sono filiazioni di entità di paesi terzi rispettano i requisiti di cui agli articoli 45 quater e 45 quinquies su base consolidata.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35)</NO.P>l'articolo 45 terdecies è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a) il modo in cui è stato attuato a livello nazionale il requisito di fondi propri e passività ammissibili fissato in conformità dell'articolo 45 sexies o 45 septies, compreso l'articolo 45 quater bis, e in particolare l'eventuale esistenza di divergenze nei livelli stabiliti per entità comparabili tra i vari Stati membri;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 3, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:<CITATION><P>"L'obbligo di cui al paragrafo 2 cessa di applicarsi dopo la presentazione della seconda relazione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(35 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 45 quaterdecies è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1 bis. In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, le autorità di risoluzione fissano adeguati periodi transitori affinché gli enti o le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, se gli enti o le entità sono soggetti a tali requisiti come conseguenza dell'entrata in vigore della [presente direttiva di modifica]. Il termine che sono tenuti a rispettare gli enti e le entità per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, è [quattro anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di risoluzione stabilisce livelli-obiettivo intermedi per i requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o per i requisiti che derivano dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7, a seconda dei casi, a cui gli enti o le entità di cui al prima comma del presente paragrafo si conformano entro [due anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica]. I livelli-obiettivo intermedi assicurano di norma un aumento lineare dei fondi propri e delle passività ammissibili verso il raggiungimento del requisito.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità di risoluzione può fissare un periodo transitorio che termina dopo il [quattro anni dalla data di applicazione della presente direttiva di modifica], se debitamente giustificato e appropriato, sulla base dei criteri di cui al paragrafo 7, tenendo in considerazione: </STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'evoluzione della situazione finanziaria dell'entità; </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la prospettiva che l'entità sarà in grado di garantire con una tempistica ragionevole il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies o di un requisito che deriva dall'applicazione dell'articolo 45 ter, paragrafi 4, 5 o 7; e </STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'entità è in grado di sostituire le passività che non soddisfano più i criteri di ammissibilità o durata e, in caso contrario, se tale incapacità è di natura idiosincratica o dovuta a una perturbazione a livello del mercato."; </STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(36)</NO.P>all'articolo 45 quaterdecies, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. I requisiti di cui all'articolo 45 ter, paragrafi 4 e 7, e all'articolo 45 quater, paragrafi 5 e 6, a seconda dei casi, non si applicano nel periodo di tre anni successivi alla data in cui l'entità soggetta a risoluzione o il gruppo di cui essa fa parte sono stati identificati come G-SII o come G-SII non UE, o in cui l'entità soggetta a risoluzione comincia a trovarsi nella situazione di cui all'articolo 45 quater, paragrafo 5 o 6.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(37)</NO.P>all'articolo 46, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"La valutazione di cui al presente articolo, paragrafo 1, stabilisce l'importo di cui occorre svalutare o convertire le passività sottoponibili al bail-in:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>per ripristinare il coefficiente di capitale primario di classe 1 dell'ente soggetto a risoluzione o, se del caso, stabilire il coefficiente dell'ente-ponte, tenendo conto dei conferimenti di capitale da parte del meccanismo di finanziamento della risoluzione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, lettera d), della presente direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>per mantenere nel mercato una fiducia sufficiente nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione o dell'ente-ponte, tenendo conto di eventuali passività potenziali, e permettere all'ente soggetto a risoluzione di continuare a soddisfare, per almeno un anno, le condizioni di autorizzazione e di continuare a svolgere le attività per le quali è autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(38)</NO.P>all'articolo 47, paragrafo 1, lettera b), il punto i), è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"i)	strumenti di capitale pertinenti e passività ammissibili in conformità dell'articolo 59, emessi dall'ente in virtù del potere di cui all'articolo 59, paragrafo 2; oppure";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(39)</NO.P>l'articolo 52 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"In circostanze eccezionali l'autorità di risoluzione può prorogare di un ulteriore mese il termine di un mese per la presentazione del piano di riorganizzazione aziendale.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 5 è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"L'autorità di risoluzione può richiedere all'ente o all'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), di includere ulteriori elementi nel piano di riorganizzazione aziendale.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(40)</NO.P>all'articolo 53, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. Se un'autorità di risoluzione svaluta a zero il valore nominale o l'importo ancora non corrisposto da pagare a fronte di una passività, compresa una passività che dà origine a un accantonamento contabile, mediante l'esercizio del potere di cui all'articolo 63, paragrafo 1, lettera e), tale passività e le obbligazioni o i crediti sorti in relazione ad essa che, al momento in cui è esercitato tale potere, non sono ancora maturati, sono considerati assolti a tutti gli effetti e non sono ammissibili nel corso di procedure successive in relazione all'ente soggetto a risoluzione né a qualsiasi entità ad esso subentrante nell'ambito di una futura liquidazione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(41)</NO.P>l'articolo 55 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b) la passività non è un deposito ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 1, lettera a) o b);";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, il quinto e il sesto comma sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"Laddove l'autorità di risoluzione, nell'ambito della valutazione della possibilità di risoluzione di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), conformemente agli articoli 15 e 16, o in qualunque altro momento, stabilisca che, all'interno di una classe di passività comprendente le passività ammissibili, l'importo delle passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, unitamente alle passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in conformemente all'articolo 44, paragrafo 2, o che potrebbero essere escluse in conformità dell'articolo 44, paragrafo 3, sia pari ad oltre il 10 % di tale classe, essa valuta immediatamente l'impatto di questo fatto specifico sulla possibilità di risoluzione di tale ente o entità, compreso l'impatto sulla possibilità di risoluzione derivante dal rischio di violazione delle garanzie dei creditori di cui all'articolo 73 allorché si applica il potere di svalutare o convertire le passività ammissibili.</P><P>Laddove l'autorità di risoluzione stabilisca che, in base alla valutazione di cui al quinto comma del presente paragrafo, le passività che non includono la clausola contrattuale di cui al paragrafo 1 del presente articolo creino un rilevante impedimento alla possibilità di risoluzione, essa applica opportunamente i poteri di cui all'articolo 17 per rimuovere detto impedimento alla possibilità di risoluzione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2 bis. Gli enti e le entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), segnalano all'autorità di risoluzione su base annuale quanto segue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli importi totali in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per gli elementi di cui alla lettera a):</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la loro composizione, compreso il profilo di durata;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il loro rango nella procedura ordinaria di insolvenza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se la passività è esclusa a norma dell'articolo 44, paragrafo 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se includono, nelle disposizioni contrattuali, la clausola richiesta dal paragrafo 1;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laddove sia stato accertato che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere la clausola del riconoscimento contrattuale del bail-in conformemente al paragrafo 2, la categoria della passività a norma del paragrafo 7.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Laddove gli enti e le entità siano parte di un gruppo soggetto a risoluzione, la relazione è effettuata dall'entità soggetta a risoluzione in merito al gruppo soggetto a risoluzione, nella misura richiesta dal paragrafo 1, secondo e terzo comma.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"8 bis. "L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare le procedure e i formati e modelli uniformi per la segnalazione alle autorità di risoluzione di cui al paragrafo 2 bis.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(42)</NO.P>l'articolo 59 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"e) l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), richiede un sostegno finanziario pubblico straordinario salvo qualora tale sostegno sia concesso in una delle forme di cui all'articolo 32 quater.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b) tenuto conto della tempistica, della necessità di esercitare efficacemente i poteri di svalutazione e conversione o della strategia di risoluzione per il gruppo soggetto a risoluzione e di altre circostanze pertinenti, non si può ragionevolmente prospettare che eventuali azioni, comprese misure alternative sotto forma di interventi del settore privato, azioni di vigilanza o misure di intervento precoce, che siano diverse dalla svalutazione o dalla conversione degli strumenti di capitale e delle passività ammissibili di cui al paragrafo 1 bis, eviterebbero il dissesto dell'ente o dell'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), o del gruppo in tempi ragionevoli.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(43)</NO.P>l'articolo 63 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la lettera m) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"m) potere di imporre all'autorità competente di effettuare in maniera tempestiva la valutazione dell'acquirente di una partecipazione qualificata in deroga ai termini stabiliti all'articolo 22 della direttiva 2013/36/UE e all'articolo 12 della direttiva 2014/65/UE;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>è aggiunta la lettera n) seguente:<CITATION><P>"n) potere di trasmettere richieste a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 596/2014 per conto dell'ente soggetto a risoluzione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a) fatti salvi l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 85, paragrafo 1, l'obbligo di ottenere il consenso o l'approvazione da parte di qualsiasi persona pubblica o privata, compresi gli azionisti o i creditori dell'ente soggetto a risoluzione e le autorità competenti ai fini degli articoli da 22 a 27 della direttiva 2013/36/UE;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(44)</NO.P>l'articolo 71 bis, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"3. Il paragrafo 1 si applica a tutti i contratti finanziari che soddisfano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il contratto introduce un nuovo obbligo, o modifica sostanzialmente un obbligo esistente, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il contratto prevede l'esercizio di uno o più diritti di recesso o diritti di esecuzione dei diritti di garanzia a cui si applicherebbero gli articoli 33 bis, 68, 69, 70 o 71 qualora il contratto finanziario fosse disciplinato dalla legislazione di uno Stato membro.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(45)</NO.P>all'articolo 74, paragrafo 3, è aggiunta la lettera d) seguente:<CITATION><P>"d) nel determinare le perdite che il sistema di garanzia dei depositi avrebbe sostenuto se l'ente fosse stato liquidato con procedura ordinaria di insolvenza, applica i criteri e la metodologia stabiliti all'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e in qualunque atto delegato adottato a norma di tale articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(45 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 84 è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6 bis. Il presente articolo non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(46)</NO.P>all'articolo 88, è inserito il paragrafo 6 bis seguente:<CITATION><P>"6 bis. Al fine di agevolare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, e di scambiare informazioni pertinenti, l'autorità di risoluzione di un ente con succursali significative in altri Stati membri costituisce e presiede un collegio di risoluzione.</P><P>L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma decide quali autorità partecipano a una riunione o a un'attività del collegio di risoluzione, tenendo conto dell'importanza dell'attività da pianificare o coordinare per tali autorità, segnatamente dell'impatto potenziale sulla stabilità del sistema finanziario negli Stati membri interessati e dei compiti di cui al primo comma.</P><P>L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene pienamente informati, in anticipo, tutti i membri del collegio di risoluzione in merito all'organizzazione di tali riunioni, alle questioni principali in discussione e alle attività da prendere in considerazione. L'autorità di risoluzione dell'ente di cui al primo comma tiene altresì pienamente e tempestivamente informati tutti i membri del collegio in merito alle azioni adottate nel corso di dette riunioni o alle misure intraprese.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(46 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 90 è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"4 bis. L'articolo 84 non osta allo scambio di informazioni tra le autorità di risoluzione e le autorità fiscali dello stesso Stato membro nella misura in cui tale scambio sia previsto dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Laddove tali informazioni provengano da un altro Stato membro, sono comunicate solo con l'esplicito accordo della pertinente autorità che le ha comunicate.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(47)</NO.P>l'articolo 91 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. L'autorità di risoluzione, laddove decida che un ente o un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), filiazione di un gruppo, soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32 o 33, comunica senza indugio all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, se non svolge essa stessa tale funzione, all'autorità di vigilanza su base consolidata e ai membri del collegio di risoluzione per il gruppo in questione le informazioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la decisione secondo cui l'ente o l'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), soddisfa le condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), o all'articolo 33, paragrafo 1 o 2, a seconda dei casi, o le condizioni di cui all'articolo 33, paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l'esito della valutazione della condizione di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera c);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>le azioni di risoluzione o le misure nell'ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l'autorità di risoluzione considera appropriate per tale ente o entità.</ITEM></LIST></P><P>Le informazioni di cui al primo comma possono essere incluse nelle notifiche trasmesse a norma dell'articolo 81, paragrafo 3, ai destinatari menzionati al primo comma del presente paragrafo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>al paragrafo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(48)</NO.P>all'articolo 92, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'ABE può, su richiesta di un'autorità di risoluzione, prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell'articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(49)</NO.P>all'articolo 97, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. Le autorità di risoluzione concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo</STRING></STRING>. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE.</P><P>Le autorità competenti concludono, se del caso, intese di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi di cui al paragrafo 2 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">del presente articolo</STRING></STRING>. Tali intese sono conformi all'intesa quadro conclusa dall'ABE e assicurano che le informazioni comunicate alle autorità dei paesi terzi siano soggette alla garanzia del rispetto di obblighi di segreto professionale almeno equivalenti a quelli di cui all'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">84</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(50)</NO.P>all'articolo 98, il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione e i ministeri competenti scambino informazioni riservate, ivi compresi i piani di risanamento, con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate tutte le condizioni seguenti:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono aggiunti il secondo e il terzo comma seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"Gli Stati membri provvedono a che le autorità competenti scambino informazioni riservate con le autorità pertinenti dei paesi terzi soltanto se sono rispettate le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>in relazione alle informazioni relative al risanamento e alla risoluzione, le condizioni precisate al primo comma;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>in relazione ad altre informazioni a disposizione delle autorità competenti, le condizioni di cui all'articolo 55 della direttiva 2013/36/UE.</ITEM></LIST></P><P>Ai fini del secondo comma, le informazioni relative al risanamento e alla risoluzione comprendono tutte le informazioni direttamente connesse ai compiti delle autorità competenti a norma della presente direttiva, in particolare la pianificazione del risanamento e i piani di risanamento, le misure di intervento precoce e gli scambi con le autorità di risoluzione riguardo alla pianificazione della risoluzione, ai piani di risoluzione e all'azione di risoluzione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(51)</NO.P>all'articolo 101, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. Ove l'autorità di risoluzione stabilisca che il ricorso al meccanismo di finanziamento della risoluzione ai fini del presente articolo, paragrafo 1, potrebbe determinare il trasferimento di parte delle perdite di un ente o di un'entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), al meccanismo di finanziamento della risoluzione, si applicano i principi che disciplinano l'uso di tale meccanismo di cui all'articolo 44.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(52)</NO.P>all'articolo 102, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Se, dopo il periodo iniziale di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i mezzi finanziari disponibili scendono al di sotto del livello-obiettivo fissato in tale paragrafo, la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 riprende fino al ripristino di tale livello. Le autorità di risoluzione possono rinviare la raccolta dei contributi regolari a norma dell'articolo 103 per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">massimo di tre </STRING></STRING>anni nei casi in cui l'importo da riscuotere raggiunge un ammontare proporzionato ai costi della raccolta, a condizione che tale rinvio non incida in misura sostanziale sulla capacità dell'autorità di risoluzione di utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101. Dopo aver raggiunto per la prima volta il livello-obiettivo, e nel caso in cui i mezzi finanziari disponibili siano stati ridotti successivamente a meno dei due terzi del livello-obiettivo, tali contributi sono fissati al livello che consente di raggiungere il livello-obiettivo entro un periodo di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(53)</NO.P>l'articolo 103 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. I mezzi finanziari disponibili che concorrono al raggiungimento del livello-obiettivo fissato all'articolo 102 possono comprendere impegni di pagamento irrevocabili integralmente coperti dalla garanzia reale di attività a basso rischio non gravate da diritti di terzi, a libera disposizione e destinate all'uso esclusivo delle autorità di risoluzione per gli scopi specificati nell'articolo 101, paragrafo 1. La quota di impegni di pagamento irrevocabili non supera il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 </STRING></STRING>% dell'importo complessivo dei contributi raccolti in conformità del presente articolo. Entro tale limite, l'autorità di risoluzione determina ogni anno la quota di impegni di pagamento irrevocabili nell'importo complessivo dei contributi da raccogliere in conformità del presente articolo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è inserito il paragrafo 3 bis seguente:<CITATION><P>"3 bis. L'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del presente articolo, paragrafo 3, ove sia necessario utilizzare i meccanismi di finanziamento della risoluzione a norma dell'articolo 101.</P><P>Qualora un'entità non rientri più nell'ambito di applicazione dell'articolo 1 e non sia più soggetta all'obbligo di versare contributi in conformità del presente articolo, paragrafo 1, l'autorità di risoluzione chiede di ottemperare agli impegni di pagamento irrevocabili effettuati a norma del paragrafo 3 e non ancora assolti. Se il contributo legato all'impegno di pagamento irrevocabile è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione cancella l'impegno e restituisce la garanzia. Se il contributo non è debitamente versato alla prima richiesta, l'autorità di risoluzione entra in possesso della garanzia e cancella l'impegno.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(54)</NO.P>all'articolo 104, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"L'ammontare dei contributi straordinari ex post non supera il triplo di un importo pari al 12,5 % del livello-obiettivo precisato all'articolo 102.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(55)</NO.P>l'articolo 108 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. Gli Stati membri garantiscono che, conformemente al loro diritto nazionale che disciplina la procedura ordinaria di insolvenza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado di priorità previsto per i crediti vantati da creditori chirografari ordinari:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>	i depositi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esclusi dalla copertura a norma dell'articolo 5 della direttiva 2014/49/UE</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte dei depositi ammissibili delle persone giuridiche diverse da microimprese e piccole e medie imprese che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte dei depositi ammissibili dei governi centrali e regionali che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la parte dei depositi di persone giuridiche diverse da microimprese e piccole o medie imprese che sarebbero depositi ammissibili se non fossero</STRING></STRING> effettuati presso succursali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che supera il livello di copertura previsto dall'articolo 6 della direttiva 2014/49/UE</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i seguenti crediti abbiano lo stesso grado di priorità, che è superiore rispetto al grado previsto dalla lettera a):</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i depositi protetti;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>i sistemi di garanzia dei depositi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per i loro crediti a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i depositi ammissibili diversi da quelli di cui alla lettera a), punti ii) e iii); e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i depositi che sarebbero depositi ammissibili se non fossero effettuati tramite succursali situate al di fuori dell'Unione di enti stabiliti nell'Unione, diversi da quelli di cui alla lettera a), punto iv).</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono aggiunti i paragrafi 8 e 9 seguenti:<CITATION><P>"8. Qualora gli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), siano usati per cedere soltanto parte delle attività, dei diritti o delle passività dell'ente soggetto a risoluzione, il meccanismo di finanziamento della risoluzione vanta un credito nei confronti del residuo ente o della residua entità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), c) o d), per spese e perdite sostenute dal meccanismo di finanziamento della risoluzione per effetto dei contributi versati per la risoluzione a norma dell'articolo 101, paragrafo 1, in relazione a perdite che i creditori avrebbero altrimenti sostenuto.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a che i crediti del meccanismo di finanziamento della risoluzione di cui al paragrafo 8 del presente articolo e all'articolo 37, paragrafo 7, abbiano, nei rispettivi diritti nazionali che disciplinano la procedura ordinaria di insolvenza, un rango privilegiato, superiore a quello previsto per i crediti dei depositi e dei sistemi di garanzia dei depositi a norma del presente articolo, paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(56)</NO.P>l'articolo 109 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1. Gli Stati membri assicurano che, quando le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano ai depositanti il mantenimento dell'accesso ai depositi ▌, il sistema di garanzia dei depositi a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>se si applica lo strumento del bail-in, singolarmente o in combinazione con lo strumento di separazione delle attività, l'ammontare di cui i depositi protetti sarebbero stati svalutati o convertiti al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare l'ente soggetto a risoluzione a norma dell'articolo 46, paragrafo 1, qualora i depositi protetti fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>se si applica lo strumento per la vendita dell'attività d'impresa o lo strumento dell'ente-ponte, singolarmente o in combinazione con altri strumenti di risoluzione:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora la cessione al ricevente comprenda depositi che non sono depositi protetti o altre passività sottoponibili al bail-in e l'autorità di risoluzione valuti che le circostanze di cui all'articolo 44, paragrafo 3, si applicano a tali depositi o passività, il sistema di garanzia dei depositi versa un contributo pari:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>all'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi, compresi i depositi non protetti, e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore rispetto ai depositi e il valore delle attività dell'ente soggetto a risoluzione che devono essere cedute a un ricevente; e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale della cessione per il ricevente.</ITEM></LIST></P><P>Gli Stati membri garantiscono che, dopo il versamento del contributo da parte del sistema di garanzia dei depositi nei casi di cui al secondo comma, l'ente soggetto a risoluzione si astenga dall'acquisire quote in altre imprese e dall'effettuare distribuzioni connesse al capitale primario di classe 1 o pagamenti su strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, o da altre attività che potrebbero determinare un deflusso di fondi.</P><P>In tutti i casi il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi non supera il costo del rimborso dei depositanti quale calcolato dal sistema di garanzia dei depositi a norma dell'articolo 11 sexies, della direttiva 2014/49/UE.</P><P>Qualora una valutazione a norma dell'articolo 74 stabilisca che il costo del contributo del sistema di garanzia dei depositi per la risoluzione è stato superiore alle perdite che esso avrebbe subito se l'ente fosse stato liquidato secondo la procedura ordinaria di insolvenza, il sistema di garanzia dei depositi ha diritto a incassare la differenza dal meccanismo di finanziamento della risoluzione conformemente all'articolo 75.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono a che l'autorità di risoluzione determini l'importo del contributo del sistema di garanzia dei depositi conformemente al paragrafo 1, previa consultazione del sistema di garanzia dei depositi in merito al costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 11 sexies della direttiva 2014/49/UE e nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 36 della presente direttiva.</P><P>L'autorità di risoluzione comunica la propria decisione di cui al primo comma al sistema di garanzia dei depositi cui l'ente è affiliato. Il sistema di garanzia dei depositi attua tale decisione senza indugio.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:<CITATION><P>"2 bis. Ove i fondi del sistema di garanzia dei depositi siano utilizzati in conformità del paragrafo 1, primo comma, lettera a), per contribuire alla ricapitalizzazione dell'ente soggetto a risoluzione, gli Stati membri garantiscono che il sistema di garanzia dei depositi ceda al settore privato le proprie quote di partecipazione in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente soggetto a risoluzione non appena le circostanze commerciali e finanziarie lo consentano.</P><P>Gli Stati membri assicurano che il sistema di garanzia dei depositi commercializzi le azioni e gli altri strumenti di capitale di cui al primo comma in modo aperto e trasparente e che la vendita non avvenga fornendo una rappresentazione errata o discriminando acquirenti potenziali. Siffatta vendita è effettuata a condizioni commerciali.</P><P><NO.P>2 ter.</NO.P>Il contributo del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, è conteggiato ai fini delle soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a).</P><P>Ove l'uso del sistema di garanzia dei depositi a norma del paragrafo 1, secondo comma, unitamente al contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione effettuato dagli azionisti e dai detentori di altri titoli di proprietà e dai detentori degli strumenti di capitale pertinenti ed altre passività sottoponibili al bail-in, consenta di utilizzare il meccanismo di finanziamento della risoluzione, il contributo del sistema di garanzia dei depositi è limitato all'ammontare necessario per rispettare le soglie di cui all'articolo 44, paragrafo 5), lettera a), e all'articolo 44, paragrafo 8, lettera a). A seguito del contributo del sistema di garanzia dei depositi, il meccanismo di finanziamento della risoluzione è utilizzato in conformità dei principi che ne regolano l'uso stabiliti agli articoli 44 e 101.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga alla limitazione dei contributi del sistema di garanzia dei depositi di cui al secondo comma del presente paragrafo, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 7, è richiesto un contributo aggiuntivo del sistema di garanzia dei depositi. Tale contributo aggiuntivo è pari all'importo versato dal meccanismo di finanziamento della risoluzione al di sopra del limite del 5 % di cui all'articolo 44, paragrafo 5, lettera b), moltiplicato per la quota di depositi protetti come parte delle passività totali nell'ambito della cessione.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Tuttavia il primo e il secondo comma non si applicano agli enti che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soddisfano almeno una delle seguenti condizioni:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ente è stato identificato</STRING></STRING> come <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un'</STRING></STRING>entità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soggetta</STRING></STRING> a liquidazione nel piano di risoluzione di gruppo o nel piano di risoluzione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ente ha violato il suo obiettivo intermedio o finale relativo al requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili ("MREL"), a seconda dei casi, per quattro trimestri nei quattro anni che terminano 6 mesi prima della data in cui è stato stabilito il dissesto o il rischio di dissesto a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera a). Il periodo di quattro anni non tiene conto dei due trimestri consecutivi immediatamente precedenti la data in cui è stato stabilito il dissesto o il rischio di dissesto.";</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 3 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>al paragrafo 5, il secondo e il terzo comma sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(57)</NO.P>all'articolo 111, paragrafo 1, è aggiunta la lettera e) seguente:<CITATION><P>"e) inosservanza del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili di cui all'articolo 45 sexies o 45 septies.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(58)</NO.P>l'articolo 128 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Cooperazione e scambio di informazioni tra istituzioni e autorità";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P>"Le autorità di risoluzione, le autorità competenti, l'ABE, il Comitato di risoluzione unico, la BCE e altri membri del Sistema europeo di banche centrali forniscono alla Commissione, su sua richiesta e entro il termine specificato, le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti legati all'elaborazione delle politiche, comprese l'esecuzione di valutazioni d'impatto, la preparazione di proposte legislative e la partecipazione all'iter legislativo. Per quanto riguarda le informazioni ricevute, la Commissione e il personale della Commissione sono soggetti agli obblighi di segreto professionale di cui all'articolo 88 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*.";</P><P>______________________________</P><P>* Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(59)</NO.P>è inserito l'articolo 128 bis seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 128 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Simulazioni di gestione delle crisi</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ABE coordina esercizi periodici a livello dell'Unione per verificare l'applicazione della presente direttiva, del regolamento (UE) n. 806/2014 e della direttiva 2014/49/UE in situazioni transfrontaliere per quanto riguarda tutti i seguenti aspetti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>cooperazione delle autorità competenti durante la pianificazione del risanamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>cooperazione tra le autorità di risoluzione e le autorità competenti prima del dissesto e nella fase di risoluzione degli enti finanziari, anche durante l'attuazione dei programmi di risoluzione adottati a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 806/2014.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>L'ABE presenta una relazione che illustra le risultanze e le conclusioni principali di tali esercizi. La relazione è resa pubblica.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Recepimento</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano e pubblicano, al più tardi entro il ... [OP: inserire la data = 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</PARAG><PARAG>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP: inserire la data = il giorno successivo alla data di recepimento della presente direttiva di modifica].</PARAG><PARAG>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore</STRING></STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Destinatari</STRING></STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>