<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0328</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Ambito di applicazione della protezione dei depositi, uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, cooperazione transfrontaliera e trasparenza (DGSD2)</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0154/2024 - Relatrice: Kira Marie Peter‑Hansen)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza (COM(2023)0228 – C9-0133/2023 – 2023/0115(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0228),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0133/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della Banca centrale europea del 5 luglio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 307 del 31.8.2023, pag. 19.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9-0154/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0115</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/49/UE per quanto riguarda l'ambito di applicazione della protezione dei depositi, l'uso dei fondi dei sistemi di garanzia dei depositi, la cooperazione transfrontaliera e la trasparenza</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Conformemente all'articolo 19, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149<STRING ITALIC="on">).</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, la Commissione ha riesaminato l'attuazione e l'ambito di applicazione di tale direttiva e ha concluso che l'obiettivo di tutela dei depositanti nell'Unione attraverso l'istituzione di sistemi di garanzia dei depositi (SGD) è stato per lo più raggiunto. Tuttavia la Commissione ha anche concluso che è necessario colmare le restanti lacune nella tutela dei depositanti e migliorare il funzionamento degli SGD, armonizzando nel contempo le norme per gli interventi degli SGD diversi dalle procedure di rimborso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Attualmente l'Unione bancaria poggia su due dei tre pilastri previsti, vale a dire il meccanismo di vigilanza unico (SSM) e il meccanismo di risoluzione unico (SRM). Resta pertanto incompleta in quanto manca il suo terzo pilastro, il sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il riesame in corso del quadro dell'Unione per la gestione delle crisi e l'assicurazione dei depositi è inteso a spianare la strada al tanto atteso completamento dell'Unione bancaria, compresa l'istituzione di un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS). Il completamento dell'Unione bancaria è parte integrante dell'Unione economica e monetaria e della stabilità finanziaria, attenuando in particolare i rischi del cosiddetto "circolo vizioso" derivanti dal nesso tra banche ed emittenti sovrani.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire una transizione agevole verso il completamento dell'unione bancaria, occorre armonizzare le funzioni che possono svolgere gli SGD. È pertanto opportuno limitare la serie di discrezionalità ai sensi del diritto nazionale incluse nella direttiva 2014/49/UE e tutti gli SGD dovrebbero essere in grado di finanziare misure di risolu­zione, misure preventive e altre misure alternative al rimborso dei depositanti.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il quadro dell'Unione per la gestione delle crisi dovrebbe garantire in ogni momento che le perdite non siano nazionalizzate e che le risorse dei contribuenti non siano utilizzate per aiutare o salvare enti creditizi in difficoltà.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Il mancato adempimento degli obblighi di versare contributi agli SGD o di fornire informazioni ai depositanti e agli SGD potrebbe compromettere l'obiettivo della tutela dei depositanti. Gli SGD o, se del caso, le autorità designate possono applicare sanzioni pecuniarie in caso di pagamento tardivo dei contributi. È importante migliorare il coordinamento tra gli SGD, le autorità designate e le autorità competenti per attuare interventi esecutivi nei confronti di un ente creditizio che non adempie agli obblighi a esso incombenti. Sebbene l'applicazione delle misure di vigilanza ed esecutive da parte delle autorità competenti nei confronti degli enti creditizi sia disciplinata dalle leggi nazionali e dalla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).</FIELD></FOOTNOTE>, è necessario garantire che le autorità designate informino tempestivamente le autorità competenti in merito a qualsiasi violazione degli obblighi degli enti creditizi ai sensi delle norme sulla protezione dei depositi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Per sostenere un'ulteriore convergenza delle pratiche degli SGD e assisterli nella verifica della loro resilienza, l'Autorità bancaria europea (ABE) dovrebbe <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">elaborare progetti di norme di regolamentazione ed </STRING></STRING>emanare orientamenti sull'esecuzione delle prove di stress dei sistemi degli SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2014/49/UE, i depositi di taluni enti finanziari, comprese le imprese di investimento, sono esclusi dalla copertura dell'SGD. Tuttavia i fondi che tali enti finanziari ricevono dai loro clienti e che depositano presso un ente creditizio per conto dei loro clienti, nell'esercizio dei servizi che offrono, dovrebbero essere protetti a determinate condizioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Il range dei depositanti attualmente tutelati mediante rimborso da parte di un SGD è motivato dalla volontà di tutelare gli investitori non professionali, mentre si ritiene che una tale necessità non sussista per gli investitori professionali. Per tale motivo le autorità pubbliche sono state escluse dalla copertura. Tuttavia nella maggior parte dei casi le autorità pubbliche (che in alcuni Stati membri includono scuole e ospedali) non possono essere considerate investitori professionali. È pertanto necessario garantire che i depositi di tutti gli investitori non professionali, comprese le autorità pubbliche, possano beneficiare della protezione offerta da un SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>I depositi derivanti da determinati eventi, tra cui le operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private o il pagamento di determinate prestazioni assicurative, possono portare temporaneamente a ingenti depositi. Per tale motivo l'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE impone attualmente agli Stati membri di garantire che i depositi derivanti da tali eventi siano protetti oltre 100 000 EUR per almeno tre mesi e per un massimo di 12 mesi a decorrere dall'accredito dell'importo o dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili. Per armonizzare la tutela dei depositanti nell'Unione e ridurre la complessità amministrativa e l'incertezza giuridica relativa alla portata della protezione di tali depositi, è necessario allineare la protezione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un importo minimo di</STRING></STRING> almeno 500 000 EUR <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e a un massimo di 2 500 000 EUR</STRING></STRING>, oltre al livello di copertura di 100 000 EUR, per una durata armonizzata di sei mesi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Una volta recepiti dagli Stati membri, la Commissione dovrebbe procedere a un riesame degli importi protetti, al fine di determinare se l'importo massimo debba essere ridotto, considerando se gli importi protetti sono proporzionati e garantiscono parità di condizioni nell'intera Unione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>Durante un'operazione su beni immobili, i fondi possono transitare su conti diversi prima dell'effettivo regolamento dell'operazione. Pertanto, per tutelare in modo omogeneo i depositanti coinvolti in operazioni su beni immobili, la protezione dei saldi temporaneamente elevati dovrebbe applicarsi ai proventi di una vendita nonché ai fondi depositati per l'acquisto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">entro un periodo predefinito</STRING></STRING> a breve termine di una proprietà residenziale privata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Per garantire l'erogazione tempestiva dell'importo che un SGD deve rimborsare e per semplificare le norme amministrative e di calcolo, è opportuno eliminare la discrezionalità nel tenere conto delle passività dovute nel calcolo dell'importo rimborsabile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>È necessario ottimizzare le capacità operative degli SGD e ridurne gli oneri amministrativi. Per tale motivo è opportuno stabilire che, per quanto riguarda l'individuazione dei depositanti che hanno diritto ai depositi sui conti beneficiari o la valutazione dell'ammissibilità dei depositanti alle salvaguardie relative ai saldi temporaneamente elevati, spetta ai depositanti e ai titolari dei conti dimostrare, con i propri mezzi, i loro diritti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Alcuni depositi possono essere soggetti a un periodo di rimborso più lungo in quanto richiedono che gli SGD verifichino la domanda di rimborso. Al fine di armonizzare le norme in tutta l'Unione, il termine per il rimborso dovrebbe essere limitato a 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione pertinente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>I costi amministrativi relativi al rimborso di piccoli importi sui conti dormienti possono essere superiori ai benefici per il depositante. È pertanto necessario specificare che gli SGD non dovrebbero essere obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositi detenuti in tali conti al di sotto di determinate soglie che dovrebbero essere fissate a livello nazionale. Il diritto dei depositanti di pretendere tale importo dovrebbe tuttavia essere preservato. Inoltre, se lo stesso depositante dispone anche di altri conti attivi, gli SGD dovrebbero includere tale importo nel calcolo dell'importo da rimborsare.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Gli SGD dispongono di metodi diversi per rimborsare i depositanti, che vanno dai pagamenti in contanti ai trasferimenti elettronici. Tuttavia, al fine di garantire la tracciabilità del processo di rimborso da parte degli SGD e di rimanere in linea con gli obiettivi del quadro dell'Unione in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, i rimborsi ai depositanti mediante bonifici dovrebbero essere il metodo di rimborso di default quando il rimborso supera l'importo di 10 000 EUR.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Gli enti finanziari sono esclusi dalla protezione dei depositi. Tuttavia anche alcuni enti finanziari, compresi gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e le imprese di investimento, depositano i fondi ricevuti dai loro clienti su conti bancari, spesso su base temporanea, per adempiere agli obblighi di salvaguardia in linea con la normativa settoriale, tra cui la direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag.7).</FIELD></FOOTNOTE>, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).</FIELD></FOOTNOTE> e la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).</FIELD></FOOTNOTE>. Considerando il ruolo crescente di tali enti finanziari, gli SGD dovrebbero tutelare tali depositi a condizione che tali clienti siano identificati o identificabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>I clienti degli enti finanziari non sempre sanno quale ente creditizio l'ente finanziario abbia scelto per depositare i propri fondi. Gli SGD non dovrebbero pertanto aggregare tali depositi con un deposito che gli stessi clienti potrebbero detenere nello stesso ente creditizio in cui l'ente finanziario ha collocato i propri depositi. È possibile che gli enti creditizi non conoscano i clienti aventi diritto alla somma detenuta nei conti cliente o non siano in grado di verificare e registrare i dati individuali di tali clienti. ▌</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Nel rimborsare i depositanti, gli SGD possono trovarsi di fronte a situazioni che destano preoccupazioni in materia di riciclaggio. L'SGD dovrebbe pertanto sospendere il rimborso a un depositante quando riceve la comunicazione che un'unità di informazione finanziaria ha sospeso un conto bancario o di pagamento conformemente alle norme antiriciclaggio applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>L'articolo 9 della direttiva 2014/49/UE stabilisce che, quando un SGD effettua pagamenti nel contesto di procedure di risoluzione, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'ente creditizio interessato per un importo pari ai suoi pagamenti e tale diritto dovrebbe essere considerato allo stesso livello dei depositi coperti. Tale disposizione non distingue tra il contributo di un SGD quando è utilizzato uno strumento di bail-in con banca aperta e il contributo dell'SGD al finanziamento di una strategia di cessione (strumento per la vendita dell'attività d'impresa o strumento dell'ente-ponte) seguita dalla liquidazione dell'entità residua. Al fine di garantire chiarezza e certezza del diritto per quanto riguarda l'esistenza e l'importo del diritto di un SGD in diversi scenari, è necessario specificare che, quando l'SGD contribuisce a sostenere l'applicazione dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa o dello strumento dell'ente-ponte, o di misure alternative in base alle quali una serie di attività, diritti e passività, compresi i depositi, dell'ente creditizio sono trasferiti a un destinatario, l'SGD dovrebbe vantare un diritto nei confronti dell'entità residua nelle successive procedure di liquidazione ai sensi del diritto nazionale. Per garantire che gli azionisti e i creditori dell'ente creditizio rimanenti nell'entità residua assorbano efficacemente le perdite di tale ente creditizio e migliorino la possibilità di rimborso all'SGD in caso di insolvenza, il diritto dell'SGD dovrebbe essere considerato allo stesso livello ▌ dei <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">depositi coperti</STRING></STRING>. Nel caso in cui sia applicato lo strumento di bail-in con banca aperta (ossia l'ente creditizio continui le sue attività), l'SGD contribuisce all'importo di cui i depositi coperti sarebbero stati svalutati o convertiti per assorbire le perdite in tale ente creditizio qualora fossero stati inclusi nell'ambito di applicazione del bail-in. Pertanto il contributo dell'SGD non dovrebbe dare luogo a un diritto nei confronti dell'ente soggetto a risoluzione, giacché tale diritto annullerebbe la finalità del contributo dell'SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Per garantire la convergenza delle pratiche degli SGD e la certezza del diritto affinché i depositanti possano reclamare i loro depositi e per evitare ostacoli operativi per gli SGD, è importante fissare un periodo sufficientemente lungo entro il quale i depositanti possono chiedere il rimborso dei loro depositi, nei casi in cui l'SGD non abbia rimborsato i depositanti entro i termini di cui all'articolo 8 della direttiva 2014/49/UE in caso di rimborso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2014/49/UE, gli Stati membri assicurano che, entro il 3 luglio 2024, i mezzi finanziari disponibili di un SGD raggiungano un livello-obiettivo dello 0,8 % dell'importo dei depositi coperti dei suoi membri. Al fine di valutare oggettivamente se gli SGD soddisfano tale prescrizione, è opportuno fissare un chiaro periodo di riferimento per determinare l'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili degli SGD. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In considerazione dell'amplia­mento dell'ambito di applicazione per l'utilizzo dell'SGD, l'adeguatezza del livello-obiettivo dello 0,8 % dovrebbe essere oggetto di attento monitoraggio e valutazione.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Per garantire la resilienza degli SGD, i loro fondi dovrebbero provenire da contributi stabili e irrevocabili. Alcune fonti di finanziamento degli SGD, compresi i prestiti e i recuperi previsti, sono troppo aleatorie per essere contabilizzate come contributi per raggiungere il livello-obiettivo dell'SGD. Al fine di armonizzare le condizioni degli SGD per il conseguimento del loro livello-obiettivo e di garantire che i mezzi finanziari disponibili degli SGD siano finanziati con contributi del settore, i fondi ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo dovrebbero essere distinti da quelli considerati fonti complementari di finanziamento. I deflussi di fondi degli SGD, compresi i rimborsi prevedibili dei prestiti, possono essere pianificati e presi in considerazione nei contributi regolari dei membri degli SGD e non dovrebbero pertanto comportare una diminuzione dei mezzi finanziari disponibili al di sotto del livello-obiettivo. È pertanto necessario specificare che, una volta raggiunto il livello-obiettivo per la prima volta, solo una carenza di mezzi finanziari disponibili dell'SGD causata da un intervento dell'SGD (rimborso o misure preventive, di risoluzione o alternative) dovrebbe far scattare un periodo di ricostituzione di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro </STRING></STRING>anni. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, in seguito a tale intervento dell'SGD, le risorse finanziarie disponibili sono state ridotte di meno di un terzo, il periodo di rico­stituzione dovrebbe essere di due anni.</STRING></STRING> Per garantire un'applicazione coerente, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisino la metodologia per il calcolo del livello-obiettivo da parte degli SGD.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>I mezzi finanziari disponibili di un SGD dovrebbero essere immediatamente utilizzabili per far fronte a eventi improvvisi di rimborso o altri interventi. In considerazione delle varie pratiche esistenti in tutta l'Unione, è opportuno stabilire requisiti per la strategia di investimento dei fondi degli SGD al fine di attenuare qualsiasi impatto negativo sulla capacità di un SGD di adempiere al proprio mandato. Qualora un SGD non sia competente a definire la strategia di investimento, l'autorità, l'organismo o l'entità dello Stato membro responsabile della definizione della strategia di investimento dovrebbe, nel definire quest'ultima, rispettare anche i principi della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e liquide</STRING></STRING>. Per preservare la piena indipendenza operativa e la flessibilità dell'SGD in termini di accesso ai suoi fondi, laddove i fondi dell'SGD siano depositati presso il tesoro, tali fondi dovrebbero essere accantonati e depositati su un conto separato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>L'opzione di raccogliere i mezzi finanziari disponibili di un SGD mediante contributi obbligatori pagati da enti membri a sistemi di contributi obbligatori esistenti stabiliti da uno Stato membro al fine di coprire le spese relative al rischio sistemico non è mai stata utilizzata e dovrebbe pertanto essere soppressa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>È necessario rafforzare la tutela dei depositanti, evitando nel contempo la necessità di una svendita delle attività di un SGD e limitando i possibili effetti prociclici negativi sul settore bancario causati dalla raccolta di contributi straordinari. Gli SGD dovrebbero pertanto essere autorizzati a ricorrere a sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere in qualsiasi momento finanziamenti a breve termine da fonti diverse dai contributi, anche prima di utilizzare i loro mezzi finanziari disponibili e i fondi raccolti tramite contributi straordinari. Poiché i costi e la responsabilità del finanziamento degli SGD dovrebbero essere assunti principalmente dagli enti creditizi, i sistemi di finanziamento alternativo mediante fondi pubblici <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non</STRING></STRING> dovrebbero essere <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ammessi</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>Per garantire investimenti adeguatamente diversificati dei fondi degli SGD e pratiche convergenti, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per fornire agli SGD indicazioni al riguardo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Sebbene gli SGD abbiano principalmente il ruolo di rimborsare i depositanti coperti, gli interventi al di fuori del rimborso possono rivelarsi più efficaci sotto il profilo dei costi per gli SGD e garantire un accesso ininterrotto ai depositi agevolando le strategie di cessione. Gli SGD possono essere tenuti a contribuire alla risoluzione degli enti creditizi. Inoltre, in alcuni Stati membri, gli SGD possono finanziare misure preventive per ripristinare la sostenibilità economica a lungo termine degli enti creditizi o misure alternative in caso di insolvenza. Sebbene tali misure preventive e alternative possano migliorare significativamente la protezione dei depositi, è necessario sottoporle a salvaguardie adeguate, anche sotto forma di una verifica armonizzata del minor onere, per garantire condizioni di parità e la loro efficacia ed efficienza in termini di costi. Tali salvaguardie dovrebbero applicarsi solo agli interventi finanziati con i mezzi finanziari disponibili dell'SGD disciplinati dalla presente direttiva.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È essenziale che il coinvolgimento dell'SGD in qualsiasi scenario avvenga prestando attenzione all'efficacia dei costi e alla trasparenza. Tale approccio è indispensabile per evitare di falsare le condizioni di parità e garantire che non siano conferiti vantag­gi indebiti a determinati partecipanti al mercato. La trasparenza e l'efficienza dei costi sono principi fondamentali alla base dell'integrità e dell'equo funzionamento degli SGD.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Le misure volte a prevenire il dissesto di un ente creditizio attraverso interventi sufficientemente precoci possono svolgere un ruolo efficace nella continuità degli strumenti di gestione delle crisi per mantenere la fiducia dei depositanti e la stabilità finanziaria. Tali misure possono assumere varie forme: misure di sostegno al capitale attraverso strumenti di fondi propri (compresi gli strumenti del capitale primario di classe 1) o altri strumenti di capitale, garanzie o prestiti. Gli SGD hanno fatto ricorso a tali misure in modo eterogeneo. Per garantire la continuità degli strumenti di gestione delle crisi e il ricorso a misure preventive in modo coerente con il quadro di risoluzione e le norme in materia di aiuti di Stato, è necessario specificare i tempi e le condizioni per la loro applicazione. Le misure preventive non sono adeguate per l'assorbimento delle perdite subite quando l'ente creditizio è già in dissesto o a rischio di dissesto e dovrebbero essere utilizzate tempestivamente per prevenire il deterioramento della situazione finanziaria della banca. Le autorità designate dovrebbero pertanto verificare se le condizioni per tale intervento dell'SGD sono state soddisfatte. Infine tali condizioni per l'utilizzo dei mezzi finanziari disponibili degli SGD non dovrebbero pregiudicare la valutazione da parte dell'autorità competente del soddisfacimento, da parte di un sistema di tutela istituzionale, dei criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Per garantire che le misure preventive raggiungano il loro obiettivo, gli enti creditizi dovrebbero essere tenuti a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentare all'autorità competente </STRING></STRING>una nota che illustri le misure che si impegnano a intraprendere. ▌ Tale nota dovrebbe contenere tutti gli elementi volti a prevenire il deflusso di fondi e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio, consentendo a quest'ultimo di rispettare tutti i pertinenti requisiti prudenziali e altri requisiti normativi su base prospettica. Essa dovrebbe pertanto contenere misure di raccolta di capitale, tra cui norme concernenti l'emissione di diritti, la conversione volontaria di strumenti di debito subordinato, le attività di gestione delle passività, le vendite di attività che generano capitale, la cartolarizzazione di portafogli e la mancata distribuzione degli utili, compresi i divieti di dividendo e di acquisizione di partecipazioni in imprese. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, la nota dovrebbe specificare la carenza di capitale iniziale dell'ente creditizio, le misure di reperimento di capitale attuate e le garanzie poste in essere per evitare il deflusso di fondi. </STRING></STRING>Per lo stesso motivo, durante l'attuazione delle misure previste nella nota, gli enti creditizi dovrebbero anche rafforzare le loro posizioni di liquidità e astenersi da pratiche commerciali aggressive e dalla <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">distribuzione di dividendi o dal pagamento della remunerazione variabile o</STRING></STRING> dal riacquisto di azioni proprie o dall'esercizio di opzioni call su strumenti ibridi di capitale. Tale nota dovrebbe inoltre contenere una strategia di uscita per tutte le misure di sostegno ricevute. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro un termine ragionevole, è opportuno che l'ente creditizio for­nisca all'autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale per garantire la sostenibilità economica a lungo termine. Le misure preventive concesse a un ente creditizio dovrebbero essere sospese se l'autorità competente non è convinta della credibilità e della fattibilità del piano di riorganizzazione aziendale per garantire la sostenibilità economica a lungo termine. Se l'ente creditizio è membro di un sistema di tutela istituzionale (IPS) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), l'IPS dovrebbe approvare il piano di riorganizzazione aziendale, previa consultazione dell'autorità competente. Se non è soddisfatta del piano di riorganizzazione aziendale, l'autorità competente dovrebbe attuare idonee misure per garantire la sostenibilità economica a lungo termine.</STRING></STRING> Le autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le autorità di risoluzione</STRING></STRING> sono nella posizione migliore per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">valutare la</STRING></STRING> pertinenza e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la</STRING></STRING> credibilità delle misure previste <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel piano di riorganizzazione aziendale</STRING></STRING>. Per garantire che le autorità designate dell'SGD cui l'ente creditizio chiede di finanziare una misura preventiva possano valutare il soddisfacimento di tutte le condizioni per le misure preventive, le autorità competenti dovrebbero cooperare con le autorità designate. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riorganizzazione aziendale</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per attenuare l'azzardo morale, se del caso, l'ente creditizio che riceve sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive, i suoi azionisti, i suoi creditori o il gruppo di imprese cui appartiene dovrebbero contribuire alla ristrutturazione con risorse proprie e fornire una remunerazione adeguata per la misura preventiva concessa dall'SGD.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>Per garantire che gli enti creditizi che ricevono sostegno dagli SGD sotto forma di misure preventive rispettino i loro impegni, le autorità competenti dovrebbero chiedere un piano di ripristino agli enti creditizi che non hanno mantenuto i loro impegni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per rimborsare l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive o conformarsi alla strategia di uscita</STRING></STRING>. Se un'autorità competente ritiene che le misure del piano di ripristino non siano in grado di conseguire la sostenibilità economica a lungo termine dell'ente creditizio, l'SGD non dovrebbe fornire ulteriore sostegno preventivo all'ente creditizio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le pertinenti autorità competenti dovrebbero effettuare una valutazione per determi­nare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, a norma dell'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE. Le stesse conseguenze dovrebbero applicarsi ai casi in cui l'ente creditizio non rispetta il piano di ripristino</STRING></STRING>. Al fine di garantire un approccio coerente all'applicazione delle misure preventive in tutta l'Unione, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per aiutare gli enti creditizi a redigere tale piano di ripristino.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Per evitare effetti negativi sulla concorrenza e sul mercato interno, è necessario stabilire che, in caso di misure alternative in materia di insolvenza, gli organismi pertinenti che rappresentano un ente creditizio nell'ambito di una procedura di insolvenza nazionale (liquidatore, curatore fallimentare, amministratore o altro) dovrebbero disporre la commercializzazione dell'attività dell'ente creditizio o di parte di essa in un processo aperto, trasparente e non discriminatorio, mirando nel contempo a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita. L'ente creditizio o qualsiasi intermediario che agisce per conto dell'ente creditizio dovrebbe applicare norme adeguate per la commercializzazione delle attività, dei diritti e delle passività che devono essere ceduti ai potenziali acquirenti. In ogni caso, l'uso di risorse statali dovrebbe rimanere soggetto, se del caso, alle pertinenti norme in materia di aiuti di Stato previste dal trattato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Poiché il loro obiettivo principale è proteggere i depositi coperti, gli SGD dovrebbero essere autorizzati a finanziare interventi diversi dai rimborsi solo se tali interventi sono meno costosi. L'esperienza acquisita con l'applicazione di tale norma ("verifica del minor onere") ha evidenziato diverse carenze, in quanto il quadro attuale non precisa in che modo determinare il costo di tali interventi e il costo del rimborso. Per garantire un'applicazione coerente della verifica del minor onere in tutta l'Unione, è necessario specificare il calcolo di tali costi. Allo stesso tempo è necessario evitare condizioni eccessivamente rigorose che potrebbero di fatto impedire l'uso dei fondi degli SGD per interventi diversi dal rimborso. Nell'effettuare la valutazione del minor onere, gli SGD dovrebbero innanzitutto verificare che il costo per finanziare la misura selezionata sia inferiore al costo del rimborso dei depositi coperti. La metodologia per la valutazione del minor onere dovrebbe tenere conto del valore temporale del denaro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>La liquidazione può essere un lungo processo la cui efficienza dipende dall'efficienza giudiziaria nazionale, dai regimi di insolvenza, dalle caratteristiche delle singole banche e dalle circostanze del dissesto. Per gli interventi degli SGD nell'ambito di misure alternative, la verifica del minor onere dovrebbe basarsi sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio, di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, e sulla valutazione di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva. Tuttavia la valutazione precisa dei recuperi in sede di liquidazione può essere problematica nel contesto della verifica del minor onere per le misure preventive, che si presume avvenga molto prima di qualsiasi liquidazione prevedibile. Pertanto lo scenario controfattuale per la verifica del minor onere per le misure preventive dovrebbe essere adeguato di conseguenza e, in ogni caso, i recuperi previsti dovrebbero essere limitati a un importo ragionevole basato sui recuperi effettuati in precedenti eventi di rimborso.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Le autorità designate dovrebbero stimare il costo della misura per l'SGD, anche dopo il rimborso di un prestito, un conferimento di capitale o l'uso di una garanzia, al netto degli utili attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali, a fronte di uno scenario controfattuale basato su un'ipotetica perdita finale al termine della procedura di insolvenza, che dovrebbe tenere conto dei recuperi dell'SGD nell'ambito della procedura di liquidazione di una banca. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, lo scenario controfattuale dovrebbe tenere conto dell'eventuale costo per l'SGD dell'instabilità economica e finanziaria, tra cui la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria nonché impedire il contagio. </STRING></STRING>Per fornire un quadro equo e più completo del costo effettivo del rimborso dei depositanti, la stima della perdita subita a causa del rimborso dei depositi coperti dovrebbe includere i costi indirettamente connessi al rimborso dei depositanti. Tali costi dovrebbero includere ▌ il costo che l'SGD potrebbe sostenere a causa del ricorso a finanziamenti alternativi. Per garantire l'applicazione coerente della verifica del minor onere, l'ABE dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione sulla metodologia per calcolare il costo dei diversi interventi degli SGD. Per garantire la coerenza della metodologia per la valutazione del minor onere con il mandato statutario o contrattuale dell'SGD ▌, l'ABE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe </STRING></STRING>elaborare ▌ progetti di norme tecniche di regolamentazione ▌.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Al fine di migliorare la tutela armonizzata dei depositanti e precisare le rispettive responsabilità in tutta l'Unione, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe assicurare il rimborso ai depositanti situati negli Stati membri in cui gli enti creditizi membri dell'SGD raccolgono depositi e altri fondi rimborsabili offrendo servizi di deposito su base transfrontaliera senza stabilirsi nello Stato membro ospitante. Per agevolare le operazioni di rimborso e la fornitura di informazioni ai depositanti, l'SGD dello Stato membro ospitante dovrebbe poter operare come punto di contatto per i depositanti presso enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>La cooperazione tra gli SGD in tutta l'Unione è fondamentale per garantire il rimborso dei depositanti in modo rapido ed efficiente sotto il profilo dei costi quando gli enti creditizi prestano servizi bancari tramite succursali in altri Stati membri. Alla luce dei progressi tecnologici che promuovono il ricorso ai trasferimenti transfrontalieri e l'identificazione a distanza, l'SGD dello Stato membro di origine dovrebbe essere autorizzato a effettuare i rimborsi direttamente ai depositanti presso succursali situate in un altro Stato membro, a condizione che gli oneri e i costi amministrativi siano inferiori a quelli che sarebbero stati sostenuti dall'SGD dello Stato membro ospitante. Tale flessibilità dovrebbe integrare l'attuale meccanismo di cooperazione, che impone all'SGD dello Stato membro ospitante di rimborsare i depositanti nelle succursali per conto dell'SGD dello Stato membro di origine. Al fine di preservare la fiducia dei depositanti sia nello Stato membro ospitante che in quello di origine, l'ABE dovrebbe emanare orientamenti per assistere gli SGD in tale cooperazione, tra l'altro proponendo un elenco di condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine potrebbe decidere di rimborsare i depositanti presso succursali situate nello Stato membro ospitante.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Gli enti creditizi possono cambiare affiliazione a un SGD perché trasferiscono la propria sede centrale in un altro Stato membro o convertono la loro filiazione in una succursale o viceversa. L'articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE prevede che i contributi versati dall'ente creditizio durante i 12 mesi precedenti il trasferimento siano trasferiti all'altro SGD in proporzione all'importo dei depositi coperti trasferiti. Per garantire che il trasferimento dei contributi all'SGD ricevente non dipenda da norme nazionali divergenti in materia di fatturazione o data effettiva di pagamento dei contributi, l'SGD di origine dovrebbe calcolare l'importo da trasferire sulla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle potenziali passività a carico degli SGD riceventi a seguito del trasferimento</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È auspi­cabile che l'ABE elabori progetti di norme tecniche di regolamentazione per specifi­care la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire onde garantire un impatto neutro del trasferimento sulla situazione finanziaria sia dell'SGD ricevente che l'SGD di origine in relazione ai rischi che coprono.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>È necessario assicurare ai depositanti in tutta l'Unione una pari tutela che non può essere pienamente garantita da un regime di valutazione dell'equivalenza della tutela dei depositanti nei paesi terzi. Per tale motivo le succursali nell'Unione di un ente creditizio avente la sede principale in un paese terzo dovrebbero aderire a un SGD nello Stato membro in cui svolgono la loro attività di raccolta di depositi. Tale obbligo garantirebbe inoltre la coerenza con le direttive 2013/36/UE e 2014/59/UE che mirano a introdurre quadri prudenziali e di risoluzione più solidi per i gruppi di paesi terzi che forniscono servizi bancari nell'Unione. Per converso, occorre evitare che gli SGD siano esposti ai rischi economici e finanziari dei paesi terzi. I depositi in succursali stabilite in paesi terzi da parte di enti creditizi dell'Unione non dovrebbero pertanto essere protetti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>La comunicazione standardizzata e regolare delle informazioni accresce la consapevolezza dei depositanti in merito alla protezione dei depositi. Per allineare gli obblighi di informativa agli sviluppi tecnologici, tali obblighi dovrebbero tenere conto dei nuovi canali di comunicazione digitale attraverso i quali gli enti creditizi interagiscono con i depositanti. I depositanti dovrebbero ottenere informazioni chiare e omogenee che spieghino la protezione dei loro depositi, limitando nel contempo gli oneri amministrativi connessi per gli enti creditizi o gli SGD. L'ABE dovrebbe essere incaricata di elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per precisare, da un lato, il contenuto e il formato del foglio informativo da trasmettere ai depositanti su base annuale e, dall'altro, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi sono tenuti a comunicare ai depositanti in situazioni specifiche, tra cui fusioni di enti creditizi, accertamento dell'indisponibilità dei depositi o rimborso dei depositi dei fondi dei clienti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>La fusione di un ente creditizio o la conversione di una filiazione in succursale o viceversa potrebbe incidere sulle caratteristiche fondamentali della tutela dei depositanti. Per evitare ripercussioni negative sui depositanti che si troverebbero ad avere depositi in entrambe le banche coinvolte nella fusione e il cui diritto alla copertura dei depositi sarebbe ridotto a causa dei cambiamenti di affiliazione agli SGD, tutti i depositanti dovrebbero essere informati in merito a tali cambiamenti e dovrebbero avere il diritto di ritirare i loro fondi senza incorrere in una penalità fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Per preservare la stabilità finanziaria, evitare il contagio e consentire ai depositanti di esercitare il loro diritto di rivendicare depositi, se del caso, le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati dovrebbero informare i depositanti dell'indisponibilità dei depositi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Per aumentare la trasparenza per i depositanti e promuovere la solidità finanziaria e la fiducia tra gli SGD nell'adempimento del loro mandato, gli attuali obblighi di comunicazione dovrebbero essere migliorati. Sulla base delle prescrizioni attuali che consentono agli SGD di richiedere agli enti membri tutte le informazioni necessarie per prepararsi al rimborso, gli SGD dovrebbero anche essere in grado di richiedere le informazioni necessarie per prepararsi a un rimborso nel contesto della cooperazione transfrontaliera. Su richiesta di un SGD, gli enti membri dovrebbero essere tenuti a fornire informazioni generali su qualsiasi attività transfrontaliera rilevante in altri Stati membri. Analogamente, al fine di fornire all'ABE un insieme adeguato di informazioni sull'evoluzione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e sull'uso di tali mezzi, gli Stati membri dovrebbero assicurare che gli SGD informino l'ABE su base annuale dell'importo dei depositi coperti e dei mezzi finanziari disponibili e notifichino all'ABE le circostanze che hanno portato all'uso dei fondi degli SGD per i rimborsi o per altre misure. Infine, per rispecchiare il rafforzamento del ruolo degli SGD nella gestione delle crisi bancarie, che mira a facilitare l'uso dei fondi degli SGD nel quadro della risoluzione, gli SGD dovrebbero avere il diritto di ricevere la sintesi dei piani di risoluzione degli enti creditizi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">su base annuale </STRING></STRING>per aumentare la loro preparazione generale a mettere a disposizione i fondi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Le norme tecniche nel settore dei servizi finanziari dovrebbero facilitare la coerente armonizzazione e la tutela adeguata dei depositanti in tutta l'Unione. Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata, sarebbe efficiente e opportuno incaricare l'ABE dell'elaborazione di progetti di norme tecniche di attuazione e di regolamentazione che non comportino scelte politiche, per l'adozione da parte della Commissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborate dall'ABE mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).</FIELD></FOOTNOTE>, per precisare quanto segue: (a) i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti degli enti finanziari per il rimborso dei depositi dei fondi dei clienti, i criteri per il rimborso al titolare del conto a beneficio di ciascun cliente o direttamente al cliente e le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario; (b) la metodologia per la verifica del minor onere; e c) la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>La Commissione dovrebbe, ove previsto dalla presente direttiva, adottare progetti di norme tecniche di attuazione elaborate dall'ABE mediante atti di esecuzione ai sensi dell'articolo 291 TFUE, conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010, per precisare: (a) il contenuto e il formato del foglio informativo per i depositanti, il modello per le informazioni che gli SGD o gli enti creditizi dovrebbero comunicare ai depositanti; (b) le procedure da seguire per la fornitura di informazioni da parte degli enti creditizi ai rispettivi SGD e da parte degli SGD e delle autorità designate all'ABE, nonché i modelli per fornire tali informazioni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/49/UE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Per consentire alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che non sono membri di un SGD stabilito nell'Unione di aderire a un SGD dell'Unione, è opportuno concedere a tali succursali un periodo di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>La direttiva 2014/49/UE consente agli Stati membri di riconoscere un sistema di tutela istituzionale come SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e rispetta la direttiva 2014/49/UE. Per tenere conto dello specifico modello economico di tali sistemi di tutela istituzionale, in particolare della pertinenza delle <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">funzioni</STRING></STRING> al centro del loro mandato, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che essi svolgono in aggiunta a quelle contemplate dalla presente direttiva,</STRING></STRING> è opportuno prevedere la possibilità per gli Stati membri di consentire ai sistemi di tutela istituzionale di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">continuare a svolgere tali funzioni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Inoltre, per conferire loro il tempo sufficiente per</STRING></STRING> adattarsi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alle nuove disposizioni, in particolare</STRING></STRING> alle salvaguardie per l'applicazione di misure preventive<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ▌è opportuno concedere ai sistemi di tutela istituzionale un</STRING></STRING> periodo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transitorio di tre</STRING></STRING> anni. ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per garantire condizioni di parità e mantenere un elevato livello di protezione dei depositanti, le funzioni e i compiti svolti in aggiunta a quelli contemplati dalla presente direttiva dovrebbero essere finanziati con mezzi finanziari aggiuntivi, oltre al livello-obiettivo. I sistemi di tutela istituzionale dovrebbero costituire</STRING></STRING> un fondo separato per finalità dei sistemi di tutela istituzionale diverse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle funzioni contemplate dalla presente direttiva</STRING></STRING>, come concordato tra la Banca centrale europea, l'autorità nazionale competente e i pertinenti sistemi di tutela istituzionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Per consentire agli SGD e alle autorità designate di sviluppare la capacità operativa necessaria per applicare le nuove norme sul ricorso a misure preventive, è opportuno prevedere un'applicazione differita di tali nuove norme.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, ossia garantire la tutela uniforme dei depositanti nell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri per via dei rischi che la diversità degli approcci nazionali potrebbe comportare per l'integrità del mercato unico ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, modificando norme già stabilite a tale livello, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche della direttiva 2014/49/UE </STRING></STI.ART><PARAG>La direttiva 2014/49/UE è modificata come segue:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>l'articolo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1. La presente direttiva fissa norme e procedure relative all'istituzione e al funzionamento dei sistemi di garanzia dei depositi (SGD), alla copertura e al rimborso dei depositi e all'uso dei fondi degli SGD per misure volte ad assicurare l'accesso dei depositanti ai loro depositi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"d) agli enti creditizi e alle succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che sono affiliati ai sistemi di cui alle lettere a), b) o c), del presente paragrafo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 2, il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al punto 3), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"3) "deposito": un saldo creditore, risultante da fondi depositati in un conto o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali abitualmente svolte dagli enti creditizi nel corso della loro attività, che l'ente creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, compresi un deposito a termine fisso e un deposito di risparmio, ma escluso un saldo creditore quando:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al punto 13), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"13) "impegno di pagamento": un obbligo irrevocabile e pienamente garantito di un ente creditizio di pagare a un SGD un importo monetario su richiesta di tale SGD e in cui la garanzia reale:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>sono aggiunti i punti da 19) a 23) seguenti: "19) "autorità di risoluzione":<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">(19) un'autorità di risoluzione ai sensi dell'articolo 2, punto 18), della direttiva 2014/59/UE;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(20)</SYMBOL>"depositi dei fondi dei clienti": fondi che i titolari dei conti che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 26), del regolamento (UE) n. 575/2013 depositano nel corso della loro attività presso un ente creditizio per conto dei loro clienti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(21)</SYMBOL>"disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione": disciplina istituita dagli articoli 107, 108 e 109 TFUE e dai regolamenti e tutti gli atti dell'Unione, compresi orientamenti, comunicazioni e avvisi, stabiliti o adottati ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, o dell'articolo 109 TFUE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(22)</SYMBOL>"riciclaggio": riciclaggio quale definito all'articolo 2, punto 1), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]*;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(23)</SYMBOL>"finanziamento del terrorismo": finanziamento del terrorismo quale definito all'articolo 2, punto 2), del [inserire il riferimento — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. **";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. Sono trattate come depositi le azioni in società di finanziamento immobiliare ("building societies") dell'Irlanda, a eccezione di quelle aventi natura di capitale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b).";</P><P>____________________________________________</P><P>*	[inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].</P><P>**	[inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final].</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>l'articolo 4 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"2. Un sistema istituito per contratto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della presente direttiva può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se è conforme alla presente direttiva.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un sistema di tutela istituzionale può essere ufficialmente riconosciuto come un SGD se soddisfa i criteri di cui all'articolo 113, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se è conforme alla presente direttiva.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che, entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], un sistema di tutela istituzionale riconosciuto come SGD ai sensi del presente paragrafo separi i suoi mezzi finanziari disponibili che sono soggetti a un livello-obiettivo conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, della presente direttiva dai mezzi finanziari aggiuntivi per l'adempimento di mandati diversi da quelli disciplinati dalla presente direttiva.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non adempia ai suoi obblighi derivanti dall'appartenenza a un SGD, quest'ultimo ne dia notifica immediata <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità designata e</STRING></STRING> all'autorità competente di tale ente creditizio.</P><P>Gli Stati membri assicurano che l'autorità competente, in cooperazione con <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'autorità designata,</STRING></STRING> adotti prontamente tutte le misure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">appropriate, compresa, se necessario, l'imposizione di sanzioni, per</STRING></STRING> garantire che l'ente creditizio interessato adempia ai suoi obblighi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in quanto membro di un SGD</STRING></STRING>. ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione da parte di enti creditizi degli obblighi che incombono loro in quanto membri di un SGD. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è inserito il paragrafo 4 bis seguente:<CITATION><P>"4 bis. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio non paghi i contributi di cui all'articolo 10 e all'articolo 11, paragrafo 4, entro il termine specificato dall'SGD, quest'ultimo applichi, per il periodo di ritardo, il tasso di interesse legale sull'importo dovuto.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"5. Gli Stati membri assicurano che l'SGD informi l'autorità designata qualora le misure di cui ai paragrafi 4 e 4 bis non ripristinino la conformità da parte dell'ente creditizio. Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata valuti se l'ente continua a soddisfare le condizioni per mantenere l'appartenenza all'SGD e informi l'autorità competente dell'esito di tale valutazione.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che, qualora l'autorità competente decida di revocare l'autorizzazione a norma dell'articolo 18 della direttiva 2013/36/UE, l'ente creditizio cessi di essere membro dell'SGD. Gli Stati membri assicurano che i depositi detenuti alla data in cui un ente creditizio ha cessato di essere membro dell'SGD continuino a essere coperti da tale SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per un periodo massimo di sei mesi</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 7, è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Le autorità designate dispongono dei poteri di esecuzione necessari, compresi i poteri di imporre sanzioni o altre misure amministrative, per porre rimedio alle violazioni della presente direttiva da parte di un SGD.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 8 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 13 seguente:<CITATION><P>"13. ▌L'ABE elabora <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">progetti di norme tecniche di regolamentazione</STRING></STRING> sull'ambito di applicazione, sui contenuti e sulle procedure delle prove di stress di cui al paragrafo 10.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"1. Sono esclusi da qualsiasi rimborso da parte degli SGD:";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c) i depositi derivanti da transazioni in relazione alle quali ci sia stata una condanna per un reato di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;";</P></CITATION></PARAG><PARAG>▌</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(iv)</NO.P>la lettera f) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"f) i depositi i cui titolari non sono mai stati identificati a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento breve — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final], qualora tali depositi siano divenuti indisponibili, tranne nel caso in cui il titolare chieda il rimborso e dimostri che la mancata identificazione non è imputabile a una sua azione;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(v)</NO.P>la lettera j) è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>v bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il punto seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"k bis) i depositi di persone fisiche o giuridiche soggette a sanzioni finanziarie mirate adottate dall'Unione.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2. In deroga al paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri possono decidere che i depositi detenuti da regimi pensionistici personali e professionali delle piccole e medie imprese siano inclusi fino al livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>l'articolo 6 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"In aggiunta al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che i seguenti depositi siano protetti almeno fino a 500 000 EUR <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e al massimo fino a 2 500 000 EUR</STRING></STRING> per sei mesi dopo l'accredito dell'importo o a decorrere dal momento in cui tali depositi diventano legalmente trasferibili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">:</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a) i depositi derivanti da operazioni su beni immobili relative a proprietà residenziali private e i depositi destinati a tali operazioni, a condizione che queste ultime siano concluse <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in un periodo di quattro mesi</STRING></STRING> da una persona fisica e che tale persona fisica possa fornire documenti comprovanti tale operazione;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il comma seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro ... [36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa], la Commissione procede a un riesame degli importi protetti di cui al primo comma e quali recepiti dagli Stati membri, al fine di determinare se l'importo massimo di cui a tale comma debba essere ridotto, valutando se gli importi protetti siano proporzionati e garantiscano parità di condizioni nell'intera Unione. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è inserito il paragrafo 2 bis seguente:<CITATION><P>"2 bis. Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui al paragrafo 2 integri il livello di copertura di cui al paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>l'articolo 7 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 5 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"6. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi comunichino ai loro SGD, almeno una volta l'anno, l'importo totale dei depositi ammissibili. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano chiedere in qualunque momento agli enti creditizi di informarli circa l'importo totale dei depositi ammissibili di ciascun depositante.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7. Gli Stati membri assicurano che l'SGD rimborsi gli interessi maturati sui depositi ma non accreditati o addebitati alla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b). Il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, il livello di copertura stabilito in tale paragrafo, non è superato.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora i tassi di interesse su determinati depositi superino in maniera significativa il tasso di interesse prevalente sul mercato, determinato sulla base di dati trasparenti e accessibili al pubblico, l'SGD ha il potere di adeguare gli interessi rimborsati per riflettere il tasso di interesse prevalente sul mercato al momento della determinazione effettuata dall'autorità amministrativa competente o della decisione emessa dall'autorità giudiziaria. Tale adeguamento è effettuato per evitare l'azzardo morale. I criteri e la metodologia per definire il "superamento significativo" e per effettuare l'adeguamento sono stabiliti in modo trasparente, in conformità degli orientamenti elaborati dall'ABE e previa approvazione dell'autorità competente.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>è inserito l'articolo 7 bis seguente:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 7 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Onere della prova per l'ammissibilità dei depositi e il diritto agli stessi</STRING></P><P>Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, un depositante o, se del caso, il titolare di un conto dimostri che i depositi in questione soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o il diritto ai depositi nelle circostanze di cui all'articolo 7, paragrafo 3.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>l'articolo 8 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"1. Gli SGD assicurano che l'importo rimborsabile sia disponibile non appena possibile e in ogni caso entro sette giorni lavorativi dalla data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta la decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, lettera b).";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(-a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri consentono agli SGD di applicare, per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 ter, un periodo di rimborso più lungo non superiore a 20 giorni lavorativi dalla data in cui tali SGD hanno ricevuto la documentazione completa richiesta a un depositante <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o, se del caso, al titolare di un conto</STRING></STRING> per esaminare i crediti e verificare che siano soddisfatte le condizioni per il rimborso. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, qualora gli SGD non possano rendere disponibile l'importo rimborsabile in meno di sette giorni lavorativi, gli stessi assicurano che i depositanti abbiano accesso a un importo appropriato dei loro depositi protetti per coprire il costo della vita entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta di tale importo.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 4 è soppresso;</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>la lettera c) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"c) in deroga al paragrafo 9, non sono state effettuate operazioni relative al deposito negli ultimi 24 mesi (il conto è dormiente), tranne nel caso in cui un depositante detenga anche depositi su un altro conto che non è dormiente;";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>la lettera d) è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 8 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"9. Gli Stati membri assicurano che, qualora non vi sia stata alcuna operazione relativa al deposito negli ultimi 24 mesi, gli SGD possano fissare una soglia per i costi amministrativi che deriverebbero loro da tale rimborso. Gli SGD non sono obbligati ad adottare misure attive per rimborsare i depositanti al di sotto di tale soglia. Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositanti al di sotto di tale soglia su richiesta di questi ultimi.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>sono inseriti gli articoli 8 bis, 8 ter e 8 quater seguenti:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 8 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Rimborso dei depositi superiori a 10 000 EUR</STRING></P><P>Gli Stati membri assicurano che, quando gli importi da rimborsare superano i 10 000 EUR, gli SGD rimborsino i depositanti mediante bonifici quali definiti all'articolo 2, punto 20), della direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio*.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 8 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Copertura dei depositi dei fondi dei clienti</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri assicurano che i depositi dei fondi dei clienti siano coperti dagli SGD se si applicano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>tali depositi sono collocati in nome <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed esclusivamente</STRING></STRING> per conto dei clienti ammissibili alla protezione a norma dell'articolo 5, paragrafo 1;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>tali depositi sono effettuati per separare i fondi dei clienti conformemente ai requisiti di salvaguardia stabiliti dal diritto dell'Unione che disciplina le attività delle entità di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>i clienti di cui alla lettera a) sono identificati o identificabili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, sotto la responsabilità ultima dell'entità che detiene il conto in nome dei clienti,</STRING></STRING> prima della data in cui un'autorità amministrativa pertinente giunge alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria adotta una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che il livello di copertura di cui all'articolo 6, paragrafo 1, si applichi a ciascuno dei clienti che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, nel determinare l'importo rimborsabile per un singolo cliente, l'SGD non tiene conto del cumulo dei depositi dei fondi collocati da tale cliente presso lo stesso ente creditizio.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD rimborsino i depositi coperti ▌ direttamente al cliente.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>i dettagli tecnici relativi all'identificazione dei clienti per il rimborso a norma dell'articolo 8;</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>le norme per evitare richieste multiple di rimborso allo stesso beneficiario.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nell'elaborare tali progetti di norme tecniche di regolamentazione, l'ABE tiene conto di tutti gli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>le specificità del modello economico dei diversi tipi di enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le prescrizioni specifiche del diritto dell'Unione applicabile che disciplina le attività degli enti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), per il trattamento dei fondi dei clienti.</ITEM></LIST></P><P>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].</P><P>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 8 quater</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Sospensione dei rimborsi in caso di preoccupazioni in merito al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo </STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che l'autorità designata informi l'SGD entro 24 ore dal momento in cui riceve le informazioni di cui all'articolo 48, paragrafo 4, della [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] in merito all'esito delle misure di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) ... [inserire il riferimento completo — proposta di regolamento antiriciclaggio — COM(2021) 420 final]. Gli Stati membri assicurano che lo scambio di informazioni tra l'autorità designata e l'SGD si limiti alle informazioni strettamente necessarie per l'esercizio dei compiti e delle responsabilità dell'SGD ai sensi della presente direttiva e che tale scambio di informazioni rispetti i requisiti di cui alla direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio**.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, qualora un depositante, o altra persona avente diritti sulle somme depositate sul suo conto, sia stato accusato di un reato risultante dal riciclaggio o finanziamento del terrorismo, o ad esso connesso, in attesa della sentenza del tribunale.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD sospendano il rimborso di cui all'articolo 8, paragrafo 1, per la stessa durata di cui all'articolo 20 della [inserire il riferimento breve — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] se l'unità di informazione finanziaria di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final] comunica loro di aver deciso di sospendere un'operazione o di negare il consenso a procedere con tale operazione, o di sospendere un conto bancario o di pagamento a norma dell'articolo 20, paragrafo 1 o 2, della direttiva (UE) [inserire il riferimento — proposta di direttiva antiriciclaggio che abroga la direttiva (UE) 2015/849 — COM(2021) 423 final].</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD non siano ritenuti responsabili delle misure adottate conformemente alle istruzioni dell'unità di informazione finanziaria. Gli SGD utilizzano le informazioni ricevute dall'unità di informazione finanziaria solo ai fini della presente direttiva.</P><P>*	Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214).</P><P>**	Direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati (GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>all'articolo 9, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"2. "2. Fatto salvo qualsiasi altro diritto che essi possano avere ai sensi della legislazione nazionale, gli SGD che effettuano pagamenti a titolo di garanzia in un contesto nazionale hanno il diritto di subentrare nei diritti ai depositanti nell'ambito dei procedimenti di liquidazione o riorganizzazione per un importo pari alle somme pagate ai depositanti. Gli SGD che forniscono un contributo nel contesto degli strumenti di risoluzione di cui all'articolo 37, paragrafo 3, lettera a) o b), della direttiva 2014/59/UE, o nel contesto delle misure adottate a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva, vantano un diritto nei confronti dell'ente creditizio residuo per qualsiasi perdita subita a seguito di contributi alla risoluzione a norma dell'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE o alla cessione a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, della presente direttiva <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per un importo pari al loro contributo a condizione che l'ente creditizio residuo sia liquidato.</STRING></STRING> ▌ Tale diritto è considerato allo stesso livello dei depositi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">coperti</STRING></STRING> ai sensi del diritto nazionale che disciplina le normali procedure di insolvenza.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che i depositanti i cui depositi non sono stati rimborsati o riconosciuti dall'SGD entro i termini di cui all'articolo 8, paragrafi 1 e 3, possano reclamare il rimborso dei loro depositi entro un periodo di 5 anni.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>l'articolo 10 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(i)</NO.P>dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:<CITATION><P>"Per il calcolo del livello-obiettivo di cui al primo comma, il periodo di riferimento è compreso tra il 31 dicembre precedente la data entro la quale il livello-obiettivo deve essere raggiunto e tale data.</P><P>Nel determinare se l'SGD ha raggiunto tale livello-obiettivo, gli Stati membri tengono conto solo dei mezzi finanziari disponibili conferiti direttamente all'SGD dai membri o recuperati presso questi ultimi, al netto delle spese e degli oneri amministrativi. Tali mezzi finanziari disponibili comprendono i redditi da investimento derivanti da fondi versati dai membri all'SGD, ma escludono i rimborsi non richiesti dai depositanti ammissibili durante le procedure di rimborso, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nonché eventuali passività del debito dovute dall'SGD, compresi i prestiti da altri SGD e i sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un prestito in essere erogato a un altro SGD a norma dell'articolo 12 è considerato un'attività dell'SGD che ha erogato il prestito e può essere computato ai fini del livello-obiettivo di tale SGD</STRING></STRING>.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii)</NO.P>il terzo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta, i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti a meno di due terzi del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se, dopo che il livello-obiettivo di cui al primo comma è stato raggiunto per la prima volta e i mezzi finanziari disponibili a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, sono stati ridotti di meno di un terzo del livello-obiettivo, gli SGD fissano il contributo regolare a un livello che consenta di raggiungere il livello-obiettivo entro due anni.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(ii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il quinto comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Gli Stati membri possono prorogare il periodo iniziale di cui al primo comma per un massimo di quattro anni se l'SGD ha effettuato esborsi cumulati per una percentuale superiore allo 0,8 % dei depositi coperti per rimborsare i depositanti.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3. I mezzi finanziari disponibili che l'SGD prende in considerazione per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 possono includere gli impegni di pagamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">esigibili entro 48 ore su richiesta dell'SGD</STRING></STRING>. La quota totale di tali impegni di pagamento non supera il 30 % dell'importo totale dei mezzi finanziari disponibili raccolti ai sensi del paragrafo 2.</P><P>L'ABE emana orientamenti sugli impegni di pagamento che stabiliscono i criteri di ammissibilità di tali impegni.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 4 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7. Gli Stati membri assicurano che gli SGD, le autorità designate o le autorità competenti definiscano la strategia di investimento per i mezzi finanziari disponibili degli SGD e che tale strategia di investimento sia conforme al principio della diversificazione e degli investimenti in attività a basso rischio <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e liquide</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che la strategia di investimento di cui al primo comma del presente paragrafo sia conforme ai principi di cui agli articoli 4, 8 e 10 del regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione*.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_______________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*	Regolamento delegato (UE) 2016/451 della Commissione, del 16 dicembre 2015, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 2).</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>è inserito il paragrafo 7 bis seguente:<CITATION><P>"7 bis. Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano depositare in tutto o in parte i propri mezzi finanziari disponibili presso la banca centrale nazionale o il tesoro nazionale, a condizione che<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> sia una decisione efficace sotto il profilo dei costi per l'SGD e</STRING></STRING> tali mezzi finanziari disponibili siano detenuti su un conto separato e siano prontamente disponibili per l'uso da parte dell'SGD conformemente agli articoli 11 e 12.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"9. Gli Stati membri assicurano che gli SGD dispongano di adeguati sistemi di finanziamento alternativo che consentano loro di ottenere finanziamenti a breve termine per soddisfare i diritti fatti valere nei loro confronti. Gli Stati membri assicurano che i sistemi di finanziamento alternativo degli SGD non siano finanziati mediante fondi pubblici.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>il paragrafo 10 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>sono aggiunti i paragrafi 11, 12 e 13 seguenti:<CITATION><P>"11. Gli Stati membri assicurano che, nel contesto delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 1, 2, 3 e 5, gli SGD possano utilizzare i fondi provenienti dai sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 9▌, prima di utilizzare i mezzi finanziari disponibili e prima di raccogliere i contributi straordinari di cui all'articolo 10, paragrafo 8. ▌</P><P><NO.P>12.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>la metodologia per il calcolo dei mezzi finanziari disponibili ammissibili per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2, compresa la definizione dei mezzi finanziari disponibili degli SGD e delle categorie di mezzi finanziari disponibili che derivano dai fondi conferiti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>i dettagli del processo per il raggiungimento del livello-obiettivo di cui al paragrafo 2 dopo che un SGD ha utilizzato i mezzi finanziari disponibili conformemente all'articolo 11.</ITEM></LIST></P><P>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].</P><P>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</P><P><NO.P>13.</NO.P>Entro il... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE elabora orientamenti per assistere gli SGD nella diversificazione dei loro mezzi finanziari disponibili e su come gli SGD potrebbero investire in attività a basso rischio applicabili ai mezzi finanziari disponibili degli SGD.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>l'articolo 11 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 11</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Uso dei fondi</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili di cui all'articolo 10 principalmente per <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire i rimborsi ai</STRING></STRING> depositanti conformemente all'articolo 8 ▌.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per finanziare la risoluzione degli enti creditizi conformemente all'articolo 109 della direttiva 2014/59/UE. Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione determinino l'importo che un SGD deve conferire al finanziamento della risoluzione degli enti creditizi, previa consultazione dell'SGD da parte di tali autorità di risoluzione sui risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies della presente direttiva. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che gli SGD rispondano, senza indugio, a tale consultazione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentono</STRING></STRING> agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11 bis a beneficio di un ente creditizio se si applicano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'ente creditizio non è stato considerato in dissesto o a rischio di dissesto ai sensi dell'</STRING></STRING>articolo 32, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE ▌;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'SGD ha confermato che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>sono soddisfatte tutte le condizioni di cui agli articoli 11 bis e 11 ter.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Se i mezzi finanziari disponibili sono utilizzati per le misure preventive <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o le misure alternative</STRING></STRING> di cui<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ai paragrafi 3 e 5</STRING></STRING>, gli enti creditizi affiliati trasferiscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indugio</STRING></STRING> all'SGD i mezzi utilizzati per tali misure, se necessario sotto forma di contributi straordinari, se si applica una delle condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>si presenta la necessità di rimborsare i depositanti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o intervenire nel quadro della risoluzione</STRING></STRING> e i mezzi finanziari disponibili dell'SGD sono inferiori a due terzi del livello-obiettivo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>i mezzi finanziari disponibili dell'SGD risultano inferiori al <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40</STRING></STRING> % del livello-obiettivo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a seguito del finanziamento delle misure preventive, a meno che il calendario di rimborso dell'ente o degli enti cui sono concesse le misure preventive preveda un rimborso da parte di tali enti entro 12 mesi, il che si traduce in mezzi finanziari disponibili superiori al 40 % del livello-obiettivo</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Quando un ente creditizio è liquidato conformemente all'articolo 32 ter della direttiva 2014/59/UE al fine di uscire dal mercato o di cessare l'attività bancaria, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">consentono</STRING></STRING> agli SGD di utilizzare i mezzi finanziari disponibili per misure alternative volte a preservare l'accesso dei depositanti ai loro depositi, compresi il trasferimento delle attività e delle passività e il trasferimento del book dei depositi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laddove si applichino tutte le condizioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>l'SGD conferma che il costo della misura non supera il costo del rimborso dei depositanti calcolato conformemente all'articolo 11 sexies della presente direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>▌sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 11 quinquies della presente direttiva<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">laddove la misura assuma la forma di un trasferimento di attività o passività, il trasferimento include passività che assumono una o più delle seguenti forme:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">depositi coperti;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">depositi ammissibili di persone fisiche e microimprese, piccole e medie imprese;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">depositi che si configurerebbero come depositi ammissibili eseguiti da persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese se non fossero effettuati presso filiali al di fuori dell'Unione di enti stabiliti all'interno dell'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali passività di rango superiore ai depositi coperti nella gerarchia dei creditori nazionali dei crediti in caso di insolvenza.</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>sono inseriti gli articoli da 11 bis a 11 sexies seguenti:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 11 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Misure preventive</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">▌Gli Stati membri assicurano che gli SGD utilizzino i mezzi finanziari disponibili per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>la richiesta di finanziamento di tali misure preventive presentata da un ente creditizio è accompagnata da una nota contenente le misure di cui all'articolo 11 ter;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'ente creditizio ha consultato l'autorità competente in merito alle misure previste nella nota di cui all'articolo 11 ter;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'utilizzo di misure preventive da parte dell'SGD è subordinato a obblighi a carico dell'ente creditizio beneficiario del sostegno, che comprendono almeno un monitoraggio più rigoroso del rischio dell'ente creditizio<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, accompagnato da dispositivi di governance che facilitano tale monitoraggio, </STRING></STRING>maggiori diritti di verifica da parte dell'SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e relazioni più frequenti alle autorità competenti</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>l'utilizzo delle misure preventive da parte dell'SGD è subordinato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'effettivo</STRING></STRING> accesso <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dei depositanti</STRING></STRING> ai depositi coperti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>gli enti creditizi affiliati sono in grado di versare i contributi straordinari conformemente all'articolo 11, paragrafo 4;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>l'ente creditizio adempie agli obblighi che gli incombono ai sensi della presente direttiva, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non ha già ricevuto sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi dell'articolo 32 quater, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2014/59/UE negli ultimi cinque anni e ha pienamente rispettato il calendario di rimborso o</STRING></STRING> ha rimborsato qualsiasi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> precedente sostegno finanziario pubblico straordinario o</STRING></STRING> misura preventiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure preventive non sono utilizzate per compensare le perdite che l'ente creditizio o l'entità ha accusato o rischia di accusare nel prossimo futuro, a meno che l'assenza di tali misure non comporti una perturbazione della stabilità finanziaria.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD siano dotati di sistemi di monitoraggio e procedure decisionali appropriati per la selezione e l'esecuzione delle misure preventive nonché il monitoraggio dei rischi affiliati.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD possano eseguire misure preventive solo se l'autorità designata ha confermato che tutte le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte. L'autorità designata ne informa l'autorità competente e l'autorità di risoluzione.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'ente beneficiario appartiene a un sistema di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), tale sistema di tutela istituzionale determina, sulla base dei risultati della verifica del minor onere di cui all'articolo 11 sexies, l'importo dei mezzi finanziari disponibili per le misure preventive da notificare all'autorità designata.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che l'SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">utilizzi</STRING></STRING> i propri mezzi finanziari disponibili per misure di sostegno al capitale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese ricapitalizzazioni, misure di riduzione del valore delle attività e garanzie sulle attività, solo se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 11 ter.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che l'SGD</STRING></STRING> ceda ▌le proprie partecipazioni in azioni o altri strumenti di capitale dell'ente creditizio beneficiario del sostegno non appena la situazione commerciale e finanziaria lo consenta.</P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le condizioni di cui al paragrafo 1, lettera c);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i sistemi di monitoraggio e le procedure decisionali di cui gli SGD devono disporre conformemente al paragrafo 2;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenuto conto dei requisiti di cui all'articolo 11 ter, le modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione, le autorità designate e le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 3 del presente articolo.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro ... [un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa]. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010. </STRING></STRING></P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 11 ter</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Requisiti per il finanziamento</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> delle misure preventive</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che chiedono a un SGD di finanziare misure preventive a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, presentino all'autorità competente una nota contenente le misure che tali enti creditizi si impegnano a intraprendere per assicurare la conformità ai requisiti di vigilanza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">applicabili</STRING></STRING> a norma della direttiva 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 575/2013.</P><P><NO.P>2.</NO.P>La nota di cui al paragrafo 1 stabilisce le azioni volte ad attenuare il rischio di deterioramento della solidità finanziaria e a rafforzare la posizione patrimoniale e di liquidità dell'ente creditizio.</P><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel caso in cui i mezzi finanziari di un SGD siano utilizzati per misure preventive in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, della presente direttiva, l'autorità competente richiede all'ente creditizio beneficiario, laddove applicabile, di aggiornare il piano di risanamento di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punto 7della direttiva 2014/59/UE, o il piano di risanamento di gruppo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 33, di tale direttiva. L'autorità competente ingiunge all'ente creditizio beneficiario del sostegno di attuare le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 6, terzo comma, della direttiva 2014/59/UE, qualora siano soddisfatte le condizioni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, di tale direttiva.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una misura di sostegno al capitale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a norma del paragrafo 1, i mezzi finanziari disponibili di un SGD coprano solamente la carenza di capitale corrente sulla base dei seguenti elementi, come evidenziati nella nota:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la carenza di capitale iniziale individuata in una prova di stress dell'Unione, in una verifica della qualità delle attività o in esercizi analoghi, o durante il processo di riesame e di valutazione di vigilanza, come confermato dall'autorità competente;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure di raccolta di capitale da eseguire entro sei mesi dalla trasmissione del piano di riorganizzazione aziendale;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le misure di salvaguardia che impediscono il deflusso di fondi, comprese le misure di cui al paragrafo 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i contributi degli azionisti e dei detentori di debito subordinato dell'ente creditizio beneficiario.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Nel determinare la carenza di capitale, l'SGD può anche tenere conto di un'eventuale valutazione prospettica dell'adeguatezza patrimoniale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluso il piano di conservazione del capitale di cui all'articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che, quando un ente creditizio è membro di un IPS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), la carenza di capitale sia determinata dall'IPS.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel determinare la carenza di capitale, l'SGD ne informa l'autorità competente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che la nota di cui al paragrafo 1 preveda <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una strategia di uscita dalle misure preventive, incluso</STRING></STRING> un calendario chiaramente specificato per il rimborso da parte dell'ente creditizio dei fondi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimborsabili</STRING></STRING> ricevuti nell'ambito delle misure preventive. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali informazioni sono divulgate solo un anno dopo la conclusione della strategia di uscita o dell'attuazione del piano di ripristino o della valutazione di cui all'articolo 11quater, paragrafo 3.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che non siano rimborsati dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile e che non sia assunto alcun impegno irrevocabile a rimborsare dividendi, riacquisti di azioni proprie o remunerazione variabile da parte dell'ente creditizio beneficiario del sostegno. L'autorità competente può, in via eccezionale, limitare parzialmente tale divieto qualora l'ente creditizio dimostri, con soddisfazione dell'autorità competente, di essere giuridicamente tenuto a pagare i dividendi. </STRING></STRING>Gli Stati membri assicurano che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le restrizioni a norma del presente paragrafo rimangano in vigore fino a quando gli enti creditizi beneficiari del sostegno abbiano rimborsato l'SGD con lo stesso importo utilizzato per le misure preventive.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che, entro sei mesi dalla prestazione del sostegno finanziario iniziale, l'ente creditizio beneficiario presenti all'autorità competente un piano di riorganizzazione aziendale. Se l'autorità competente non è convinta che il piano di riorganizzazione aziendale sia credibile e fattibile per garantire la sostenibilità economica a lungo termine, le misure preventive per l'ente creditizio interessato sono sospese e l'autorità competente attua misure adeguate per garantire la sostenibilità economica a lungo termine.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In deroga al primo comma del presente paragrafo, se un ente creditizio appartiene a un IPS di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), il piano di riorganizzazione aziendale è approvato dall'IPS, previa consultazione dell'autorità competente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le misure previste nel <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">piano di riorganizzazione aziendale</STRING></STRING> di cui al paragrafo 5bis siano <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compatibili</STRING></STRING> con il piano di ristrutturazione che l'ente creditizio è tenuto a presentare alla Commissione ai sensi di tale disciplina, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in conformità del quadro sugli aiuti di Stato dell'Unione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’autorità competente presenta il piano di riorganizzazione aziendale all’autorità di risoluzione. Quest'ultima può esaminarle il piano di riorganizzazione aziendale al fine di individuare eventuali azioni che potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità di risoluzione dell'ente e può formulare raccomandazioni al riguardo all'autorità competente. L'autorità di risoluzione comunica la sua valutazione e le sue raccomandazioni nei tempi fissati dall'autorità competente.</STRING></STRING></P><P>Articolo 11 quater</P><P><STRING BOLD="on">Piano di ripristino</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che, qualora l'ente creditizio non rispetti gli impegni definiti nella nota di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o nel piano di riorganizzazione aziendale di cui all'articolo 11ter, paragrafo 5bis, primo comma,</STRING></STRING> ovvero non rimborsi l'importo conferito nell'ambito delle misure preventive alla scadenza <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o non rispetti la strategia di uscita di cui all'articolo 11 ter, paragrafo 4</STRING></STRING>, l'SGD ne informi senza indugio l'autorità competente.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nella situazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano che l'autorità competente chieda all'ente creditizio di presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità designata e all'SGD un piano di ripristino puntuale</STRING></STRING> che descriva le azioni che l'ente creditizio intraprenderà per garantire la conformità ai requisiti di vigilanza, per garantire la sua sostenibilità economica a lungo termine e per rimborsare l'importo dovuto conferito dall'SGD alla misura preventiva, nonché il relativo calendario. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'autorità designata e l'SGD consultano l'autorità competente in merito alle misure previste nel piano di ripristino.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Se l'autorità competente non è convinta che il piano di ripristino sia credibile o fattibile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o se gli enti creditizi non rispettano il piano di ripristino</STRING></STRING>, l'SGD non concede ulteriori misure preventive all'ente creditizio in questione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e le autorità competenti effettuano una valutazione volta a determinare se l'ente sia in dissesto o a rischio di dissesto, conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/59/UE.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Entro il... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] l'ABE emana orientamenti che definiscono gli elementi del piano di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riorganizzazione aziendale</STRING></STRING> che accompagna le misure preventive di cui all'articolo 11 ter, paragrafi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da 3 a 5 bis</STRING></STRING> e del piano di ripristino di cui al paragrafo 1 del presente articolo</P><P><STRING ITALIC="on">Articolo 11 quinquies</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Misure alternative</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri consentono l'uso dei fondi degli SGD per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5. Gli Stati membri assicurano che, quando gli SGD finanziano tali misure, gli enti creditizi commercializzino le attività, i diritti e le passività che intendono cedere, o ne dispongano la commercializzazione. Fatta salva la disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione, tale commercializzazione è conforme a tutto quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>è aperta e trasparente e non fornisce informazioni errate circa le attività, i diritti e le passività che devono essere ceduti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>non favorisce né discrimina potenziali acquirenti e non conferisce alcun vantaggio a un potenziale acquirente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>è immune da qualsiasi conflitto di interessi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>tiene conto della necessità di attuare una soluzione rapida in considerazione del termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, per la determinazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>mira a massimizzare, per quanto possibile, il prezzo di vendita delle attività, dei diritti e delle passività in questione.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>1 bis.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che, quando l'SGD è utilizzato conformemente all'articolo 11, paragrafo 5, nei confronti di un ente creditizio, e purché tali azioni garantiscano alle persone fisiche, alle microimprese e alle piccole e medie imprese il mantenimento dell'accesso ai depositi, per evitare che le stesse sostengano perdite, l'SGD a cui tale ente creditizio è affiliato versi i seguenti contributi:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'importo necessario a coprire la differenza tra il valore dei depositi protetti e delle passività aventi lo stesso grado di priorità o un grado di priorità superiore e il valore totale delle attività che devono essere trasferite a un ricevente; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, un importo necessario a garantire la neutralità patrimoniale del ricevente a seguito della cessione.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Articolo 11 sexies</P><P><STRING BOLD="on">Verifica del minor onere</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nel valutare l'uso dei fondi degli SGD per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5, gli Stati membri assicurano che gli SGD effettuino un confronto tra:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>il costo stimato per l'SGD per il finanziamento delle misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>il costo stimato del rimborso dei depositanti a norma dell'articolo 8, paragrafo 1.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Per il confronto di cui al paragrafo 1 si applica quanto segue:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>per la stima dei costi di cui al paragrafo 1, lettera a), l'SGD tiene conto dei proventi attesi, delle spese operative e delle perdite potenziali legate alla misura;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 5, l'SGD basa la propria stima del costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla valutazione delle attività e delle passività dell'ente creditizio di cui all'articolo 36, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE e sulla stima di cui all'articolo 36, paragrafo 8, di tale direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), l'SGD tiene conto della quota prevista dei recuperi, del potenziale costo aggiuntivo di finanziamento dell'SGD e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'eventuale costo per l'SGD dell'instabilità economica e finanziaria, tra cui la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria nonché prevenire il contagio.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>per le misure di cui all'articolo 11, paragrafo 3, nello stimare il costo del rimborso dei depositanti, l'SGD moltiplica la quota stimata dei recuperi calcolata secondo la metodologia di cui al paragrafo 5, lettera b), per 85 %.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che l'importo utilizzato per finanziare la risoluzione degli enti creditizi di cui all'articolo 11, paragrafo 2, per le misure preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3, o per le misure alternative di cui all'articolo 11, paragrafo 5, non superi l'importo dei depositi coperti presso l'ente creditizio.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti e le autorità di risoluzione forniscano all'SGD tutte le informazioni necessarie per il confronto di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri assicurano che l'autorità di risoluzione fornisca all'SGD il costo stimato del contributo dell'SGD alla risoluzione di un ente creditizio di cui all'articolo 11, paragrafo 2.</P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Non appena possibile dopo aver attuato misure alternative, gli Stati membri assicurano che l'SGD condivida con l'autorità competente, l'autorità di risoluzione e l'autorità designata una sintesi degli elementi fondamentali del calcolo effettuato a norma del presente articolo. Tale sintesi comprende in particolare il tasso di recupero netto derivato dal costo stimato del rimborso dei depositanti per l'SGD e un'ampia giustificazione delle relative ipotesi sottostanti.</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tenuto conto delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell'articolo 36, paragrafo 16,</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della direttiva 2014/59/UE</STRING></STRING>, l'EBA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>la metodologia per il calcolo del costo stimato di cui al paragrafo 1, lettera a), che tiene conto delle caratteristiche specifiche della misura in questione;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>la metodologia per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), compresi i recuperi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">previsti</STRING></STRING> di cui al paragrafo 2, lettera c), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i potenziali costi aggiuntivi di finanziamento per l'SGD e i possibili costi per l'SGD derivanti da una potenziale instabilità economica e finanziaria, compresa la necessità di utilizzare fondi aggiuntivi, nell'ambito del mandato dell'SGD, per tutelare i depositanti e la stabilità finanziaria e prevenire il contagio;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>il modo di contabilizzare, nelle metodologie di cui alle lettere a), b) e c), se del caso, la variazione del valore del denaro dovuta ai potenziali utili maturati nel corso del tempo.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per il calcolo del costo aggiuntivo potenziale per l'SGD di cui al primo comma, lettera b), la metodologia tiene conto di quanto segue:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i costi amministrativi connessi al processo di rimborso;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i costi amministrativi del prelievo dei contributi a norma dell'articolo 10, paragrafo 8, qualora tali contributi siano necessari per rimborsare i depositanti, e i costi della mobilitazione dei sistemi di finanziamento alternativo a norma dell'articolo 10, paragrafo 9, qualora tali sistemi siano mobilitati; </STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P>Per il calcolo del costo stimato del rimborso dei depositanti di cui al paragrafo 1, lettera b), in caso di misure <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 o 5</STRING></STRING>, la metodologia di cui alla lettera b) tiene conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli effetti di contagio, dei rischi economici e finanziari ed di eventuali danni alla reputazione del sistema bancario, compresa, se del caso, la protezione del marchio in comune, così come</STRING></STRING> dell'importanza delle misure preventive per il mandato statutario o contrattuale dell'SGD, compresi i sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c).</P><P>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].</P><P>Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 13 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">‘1. I contributi agli SDG di cui all'articolo 10 sono basati sull'importo dei depositi coperti e sul grado di rischio sostenuto dai rispettivi membri di qualsiasi singolo SGD.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono prevedere contributi inferiori per settori a basso rischio degli enti creditizi affiliati a un SGD che sono disciplinati dal diritto interno.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono decidere che i membri di un sistema di protezione istituzionale versino contributi più bassi agli SGD. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono acconsentire a che l'organismo centrale e tutti gli enti creditizi permanentemente aderenti all'organismo centrale di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 siano soggetti nel loro complesso alla ponderazione del rischio determinata per l'organismo centrale e gli enti a esso aderenti su una base consolidata.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri possono decidere che gli enti creditizi versino un contributo minimo, a prescindere dall'importo dei loro depositi coperti.</STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli SGD possono utilizzare i propri metodi basati sul rischio per determinare e calcolare i contributi basati sul rischio dei loro membri. Il calcolo dei contributi è proporzionale al rischio dei membri e tiene in debito conto i profili di rischio dei diversi modelli economici. Tali metodi alternativi possono altresì prendere in considerazione l’attivo dello stato patrimoniale e indicatori del rischio, quali l’adeguatezza patrimoniale, la qualità dell’attivo e la liquidità.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascun metodo è approvato dall’autorità competente in cooperazione con l’autorità designata. L’ABE è informata circa i metodi approvati.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di calcolo dei contributi agli SGD conformemente ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il … [12 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva di modifica].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.</STRING></STRING><STRING ITALIC="on">";</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>L'articolo 14 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘1. Gli Stati membri assicurano che gli SGD si applichino ai depositanti delle succursali costituite dai loro enti creditizi membri in altri Stati membri e ai depositanti situati negli Stati membri in cui i loro enti creditizi membri esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"In deroga al primo comma, gli Stati membri assicurano che un SGD dello Stato membro di origine possa decidere di rimborsare direttamente i depositanti delle succursali se si applicano tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(i)</SYMBOL>l'onere amministrativo e il costo di tale rimborso sono inferiori al rimborso da parte di un SGD dello Stato membro ospitante;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>l'SGD dello Stato membro di origine garantisce che i depositanti non si trovino in una situazione peggiore rispetto a quella che si sarebbe verificata se il rimborso fosse stato effettuato conformemente al primo comma.";</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il rimborso è effettuato nella stessa valuta in cui sarebbe stato effettuato in conformità del primo comma.</STRING></STRING><STRING BOLD="on">";</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>sono inseriti i paragrafi 2 bis e 2 ter seguenti:<CITATION><P>"2 bis. Gli Stati membri assicurano che un SGD di uno Stato membro ospitante possa, previo accordo con un SGD di uno Stato membro di origine, fungere da punto di contatto per i depositanti degli enti creditizi che esercitano la libera prestazione di servizi di cui al titolo V, capo 3, della direttiva 2013/36/UE e sia risarcito di tutti i costi sostenuti.</P><P><NO.P>2 ter.</NO.P>Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 2 bis, gli Stati membri assicurano che l'SGD dello Stato membro di origine e l'SGD dello Stato membro ospitante interessato dispongano di un accordo sui termini e sulle condizioni di rimborso, compresi il risarcimento di eventuali costi sostenuti, il punto di contatto per i depositanti, il calendario e il metodo di pagamento."; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'SGD di uno Stato membro di origine fornisce all'SGD dello Stato membro ospitante informazioni sul numero dei depositanti, sull'importo dei depositi coperti e sulle possibili modifiche pertinenti ai medesimi.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘3. Gli Stati membri assicurano che, qualora un ente creditizio cessi di essere membro di un SGD e diventi membro di un SGD di un altro Stato membro, o qualora alcune delle attività dell'ente creditizio siano trasferite a un SGD di un altro Stato membro, l'SGD di origine trasferisca all'SGD ricevente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un importo che rispecchi le potenziali passività aggiuntive che l'SGD ricevente sostiene a seguito del trasferimento, tenendo conto dell'impatto del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD ricevente e di origine in relazione ai rischi che coprono.</STRING></STRING> ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare la metodologia per il calcolo dell'importo da trasferire al fine di garantire un impatto neutro del trasferimento sulla situazione finanziaria di entrambi gli SGD in relazione ai rischi che coprono.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il ... [12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva modificativa].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare la presente direttiva adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>è inserito il paragrafo 3 bis seguente:<CITATION><P>"3 bis. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri assicurano che l'SGD di origine trasferisca l'importo di cui a tale paragrafo entro 1 mese dal cambio dell'SGD di appartenenza.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 9 seguente:<CITATION><P>‘9. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [24 mesi dopo la data d'entrata in vigore della presente direttiva modificativa]</STRING></STRING>, l'ABE emana orientamenti sui rispettivi ruoli degli SGD dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">incluso</STRING></STRING> un elenco delle circostanze e delle condizioni alle quali un SGD dello Stato membro di origine <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rimborsa</STRING></STRING> i depositanti delle succursali situate in un altro Stato membro, come previsto al paragrafo 2, terzo comma.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>L'articolo 15 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 15</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Succursali di enti creditizi stabilite in paesi terzi</STRING></P><P>Gli Stati membri esigono che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione partecipino a un SGD nel loro territorio prima di consentire a tali succursali di accettare depositi ammissibili in tali Stati membri.";</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri assicurano che tali succursali contribuiscano all'SGD, in conformità con l'articolo 13.</STRING></STRING><STRING BOLD="on">";</STRING> </P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>è inserito il seguente articolo 15 bis:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 15 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Enti creditizi membri che hanno succursali in paesi terzi</STRING></P><P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD non coprano i depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dai loro enti creditizi membri, tranne nei casi in cui, previa approvazione dell'autorità designata, tali SGD raccolgano contributi corrispondenti dagli enti creditizi interessati.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ABE emana orientamenti che specificano le circostanze in cui le autorità designate devono approvare la copertura dei depositanti delle succursali costituite in paesi terzi dagli enti creditizi membri degli SGD.</STRING></STRING><STRING BOLD="on">";</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>L'articolo 16 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1.<CITATION><P>‘1. Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi forniscano ai depositanti effettivi e potenziali le informazioni di cui questi ultimi necessitano per individuare gli SGD ai quali appartengono l'ente creditizio e le sue succursali all'interno dell'Unione. Gli enti creditizi forniscono tali informazioni sotto forma di foglio informativo redatto in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) XX/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento ESAP] * * *.</P><P>_______________________________________________</P><P>***	Regolamento (UE) XX/XXX del Parlamento europeo e del Consiglio, del gg mm aa, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è inserito il paragrafo 1 bis seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1 bis. Gli Stati membri assicurano che il foglio informativo di cui al paragrafo 1 contenga tutti gli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>informazioni di base sulla protezione dei depositi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>i recapiti dell'ente creditizio come primo punto di contatto per le informazioni sul contenuto del foglio informativo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>il livello di copertura per i depositi di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, in EUR o, se del caso, in un'altra valuta;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL>le esclusioni applicabili dalla protezione degli SGD;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>v)</SYMBOL>il limite di protezione in relazione ai conti congiunti;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vi)</SYMBOL>il periodo di rimborso in caso di dissesto dell'ente creditizio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>vii)</SYMBOL>la valuta del rimborso;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>viii)</SYMBOL>l'identificazione dell'SGD responsabile della protezione di un deposito, compreso un riferimento al suo sito web.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘2. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi forniscano il foglio informativo di cui al paragrafo 1 prima della conclusione del contratto di apertura del deposito e successivamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni volta che vi sia una modifica nelle informazioni fornite</STRING></STRING>. I depositanti confermano il ricevimento di tale scheda informativa, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a meno che le informazioni non siano rese pubbliche.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(d)</NO.P>al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi confermino negli estratti conto dei depositanti che i depositi sono depositi ammissibili, compreso un riferimento al foglio informativo di cui al paragrafo 1.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(e)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘4. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi rendano disponibili le informazioni di cui al paragrafo 1 nella lingua concordata dal depositante e dall'ente creditizio al momento dell'apertura del conto o nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(f)</NO.P>i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>‘6. Gli Stati membri assicurano che, nel caso di una fusione di enti creditizi, di una conversione di filiazioni di un ente creditizio in succursali od operazioni analoghe, gli enti creditizi ne diano notifica ai depositanti almeno un mese prima che tale operazione acquisti efficacia giuridica, a meno che l'autorità competente autorizzi un termine più breve per motivi di segreto commerciale o stabilità finanziaria. Tale notifica spiega l'impatto dell'operazione sulla protezione dei depositanti.</P><P>Gli Stati membri assicurano che, qualora le operazioni di cui al primo comma determinino una ridotta protezione dei depositi detenuti dai depositanti presso tali enti creditizi, gli enti creditizi interessati notifichino loro la possibilità di ritirare o trasferire i loro depositi ammissibili in un altro ente creditizio, serbando il diritto a tutti gli interessi e ai benefici maturati e senza incorrere in alcuna penalità, fino a un importo pari ai depositi che non sono più coperti entro tre mesi dalla notifica di cui al primo comma.</P><P><NO.P>7.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché gli enti creditizi che cessano di essere membri di un SGD ne informino i depositanti almeno un mese prima della cessazione."; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tali informazioni includono una spiegazione dell'impatto della cessione sulla protezione dei depositanti. Gli Stati membri assicurano che i depositanti di un ente creditizio che ha cessato di essere membro dell'SGD possano trasferire i loro depositi in un altro ente membro dello stesso SGD senza sostenere alcun costo di trasferimento.";</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(g)</NO.P>è aggiunto il seguente paragrafo 7 bis:<CITATION><P>"7 bis. Gli Stati membri assicurano che le autorità designate, gli SGD e gli enti creditizi interessati informino i depositanti, anche mediante pubblicazione sui loro siti web, del fatto che un'autorità amministrativa competente è giunta alla conclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera a), o un'autorità giudiziaria ha adottato una decisione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8), lettera b).";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(h)</NO.P>il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘8. Gli Stati membri assicurano che, quando un depositante utilizza i servizi bancari via Internet, gli enti creditizi forniscano per via elettronica le informazioni che devono trasmettere ai loro depositanti a norma della presente direttiva, a meno che un depositante non chieda di riceverle in formato cartaceo.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>è aggiunto il paragrafo 9 seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">‘9. "9. L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per precisare:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>il contenuto e il formato del foglio informativo di cui al paragrafo 1 bis;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>la procedura da seguire per la fornitura e il contenuto delle informazioni da trasmettere nelle comunicazioni delle autorità designate, degli SGD o degli enti creditizi ai depositanti, nelle situazioni di cui agli articoli 8 ter e 8 quater e ai paragrafi 6, 7 e 7 bis del presente articolo.</ITEM></LIST></P><P>L'ABE presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data = 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva].</P><P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>è inserito il seguente articolo 16 bis:<CITATION><P><STRING ITALIC="on">"Articolo 16 bis</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Scambio di informazioni tra enti creditizi e SGD e comunicazioni da parte delle autorità</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che gli SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ricevano, almeno annualmente e</STRING></STRING> in qualunque momento su richiesta, dagli enti creditizi affiliati tutte le informazioni necessarie per preparare il rimborso dei depositanti, conformemente all'obbligo di identificazione di cui all'articolo 5, paragrafo 4, comprese le informazioni ai fini dell'articolo 8, paragrafo 5, e degli articoli 8 ter e 8 quater.</P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscano, almeno annualmente e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in qualunque momento</STRING></STRING> su richiesta, all'SGD di cui fanno parte informazioni riguardanti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>i depositanti delle succursali di tali enti creditizi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>i depositanti che sono destinatari di servizi forniti da enti membri in regime di libera prestazione di servizi.</ITEM></LIST></P><P>Le informazioni di cui alle lettere a) e b) indicano gli Stati membri in cui si trovano tali succursali o depositanti.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che, entro il 31 marzo di ogni anno, gli SGD informino l'ABE dell'importo dei depositi coperti nel loro Stato membro al 31 dicembre dell'anno precedente. Entro la stessa data gli SGD comunicano inoltre all'ABE l'importo dei loro mezzi finanziari disponibili, compresi la quota delle risorse prese a prestito, gli impegni di pagamento e il calendario per il raggiungimento del livello-obiettivo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a seguito di un esborso di fondi dell'SGD conformemente all'articolo 10, paragrafo 2.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Gli Stati membri assicurano che le autorità designate notifichino all'ABE <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e all'SRB</STRING></STRING>, senza indebito ritardo, tutti gli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>la conclusione sui depositi indisponibili nelle circostanze di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8);</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>se sono state applicate le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e l'importo dei fondi utilizzati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5, e, se del caso e una volta disponibili, l'importo dei fondi recuperati, il costo che ne deriva per l'SGD e la durata del processo di recupero;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>la disponibilità e l'uso di sistemi di finanziamento alternativo di cui all'articolo 10, paragrafo 3;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>gli SGD che hanno cessato di operare o che hanno istituito un nuovo SGD, anche a seguito di una fusione o del fatto che un SGD ha iniziato a operare su base transfrontaliera.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La notifica di cui al primo comma contiene una sintesi che descrive tutti gli elementi seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>la situazione iniziale dell'ente creditizio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le misure per le quali sono stati utilizzati i fondi dell'SGD, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inclusi gli strumenti specifici che sono stati utilizzati per le misure di cui all'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'importo previsto dei mezzi finanziari disponibili utilizzati.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>L'ABE pubblica senza indebito ritardo le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 2 e 3 e la sintesi di cui al paragrafo 4.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le autorità di risoluzione degli enti creditizi che sono membri di un SGD forniscano a tale SGD <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">annualmente</STRING></STRING> la sintesi degli elementi fondamentali dei piani di risoluzione di cui all'articolo 10, paragrafo 7, lettera a), della direttiva 2014/59/UE▌.</P><P><NO.P>7.</NO.P>L'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire quando si forniscono le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 e i modelli per fornire tali informazioni, nonché per precisare ulteriormente il contenuto di tali informazioni, tenendo conto dei tipi di depositanti.</P><P>L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].</P><P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>l'allegato I è soppresso.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Disposizioni transitorie</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri assicurano che le succursali di enti creditizi aventi la sede principale al di fuori dell'Unione che raccolgono depositi ammissibili in uno Stato membro al... [OP— inserire la data corrispondente all'entrata in vigore] e che non sono membri di un SGD a tale data diventino membri di un SGD esistente sul loro territorio entro il [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore]. L'articolo 1, punto 15), non si applica a tali succursali fino al [OP — inserire la data corrispondente a 3 mesi dopo l'entrata in vigore].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>In deroga all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE, come modificata dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive, fino al [OP — inserire la data corrispondente a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri possono consentire ai sistemi di tutela istituzionale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), di conformarsi alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2014/49/UE applicabile il [OP — inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 3</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Recepimento</STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il ... [OP — inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.</PARAG><PARAG>Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal ... [OP – inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva]. Essi applicano tuttavia le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 11, paragrafo 3, come modificato dalla presente direttiva, e agli articoli 11 bis, 11 ter, 11 quater e 11 sexies in relazione alle misure preventive a decorrere dal... [OP — inserire la data corrispondente a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].</PARAG><PARAG>Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 4</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore</STRING></STI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 5</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Destinatari</STRING></STI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>