<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0333</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec - Germania</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0166/2024 - Relatore: Jens Geier)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania – EGF/2023/003 DE/Vallourec (COM(2024)0030 – C9-0041/2024 – 2024/0049(BUD))</STRING></TI><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2024)0030 – C9‑0041/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il regolamento (UE) n. 1309/2013<FOOTNOTE><FIELD> GU L 153 del 3.5.2021, pag. 48.</FIELD></FOOTNOTE> ("regolamento FEG"),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11.</FIELD></FOOTNOTE>, quale modificato dal regolamento del Consiglio (UE, Euratom) 2024/765 del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027<FOOTNOTE><FIELD> GU L, 2024/765, 29.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/765/oj<STRING ITALIC="on">.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>, in particolare l'articolo 8,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie<FOOTNOTE><FIELD> GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.</FIELD></FOOTNOTE>, in particolare il punto 9,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i bilanci (A9-0166/2024),</P></VISA></GRVISA><GRCONS><CONS><P><NO.P>A.</NO.P>considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro; che tale assistenza è fornita attraverso un sostegno finanziario ai lavoratori e alle società per cui hanno lavorato;</P></CONS><CONS><P><NO.P>B.</NO.P>considerando che la Germania ha presentato la domanda EGF/2023/003 DE/Vallourec per un contributo finanziario a valere sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) a seguito di 1 518 collocamenti in esubero<FOOTNOTE><FIELD> Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento FEG.</FIELD></FOOTNOTE> nel settore economico classificato nella divisione 24 della NACE Revisione 2 (Attività metallurgiche) nelle vicine città di Düsseldorf e Mülheim an der Ruhr per il periodo di riferimento che va dal 26 aprile 2023 al 26 agosto 2023;</P></CONS><CONS><P><NO.P>C.</NO.P>considerando che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD);</P></CONS><CONS><P><NO.P>D.</NO.P>considerando che la domanda è basata sui criteri di intervento di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG, che prevedono il collocamento in esubero di almeno 200 lavoratori nell'arco di un periodo di riferimento di quattro mesi, in un'impresa di uno Stato membro, compresi i lavoratori collocati in esubero dai fornitori e dai produttori a valle e/o i lavoratori autonomi la cui attività sia cessata;</P></CONS><CONS><P><NO.P>E.</NO.P>considerando che la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione intrapresa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina hanno ridotto la competitività economica e hanno un impatto negativo sulla crescita economica in Germania;</P></CONS><CONS><P><NO.P>F.</NO.P>considerando che l'impresa VAD, controllata tedesca di Vallourec S.A, Francia, produceva tubi in acciaio senza saldatura laminati a caldo nelle sue due acciaierie in Germania; considerando che, dopo anni di perdite finanziarie, nel 2018 sono stati avviati una serie di misure di ristrutturazione e di ridimensionamento e un apposito piano di ripresa, con concessioni da parte dei lavoratori in merito alle condizioni di impiego; che, nonostante un certo successo, la situazione economica a seguito della pandemia di COVID-19 ha comportato ulteriori difficoltà per gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e che dal 2015 sono già stati persi oltre 1 400 posti di lavoro a causa della ristrutturazione; che nel 2021 Vallourec S.A. ha deciso di vendere gli impianti tedeschi di laminazione di tubi e di spostare la produzione in Brasile; che la vendita ha avuto esito negativo, il che ha comportato la chiusura definitiva dei siti e l'espulsione dal lavoro della restante forza lavoro entro il 1º gennaio 2025;</P></CONS><CONS><P><NO.P>G.</NO.P>considerando che l'impresa VAD ha convenuto la creazione di una società di ricollocamento per ogni gruppo di esuberi e ha inoltre offerto un piano di prepensionamento per i dipendenti nati nel 1966 o prima, nonché piani di dimissione volontaria per le persone che potrebbero non avere più bisogno di assistenza per trovare un nuovo lavoro.</P></CONS><CONS><P><NO.P>H.</NO.P>considerando che i contributi finanziari del FEG dovrebbero essere destinati principalmente a misure attive di politica del mercato del lavoro e a servizi personalizzati volti a reintegrare rapidamente i beneficiari in un'occupazione dignitosa e sostenibile all'interno o al di fuori del loro settore di attività iniziale, preparandoli nel contempo a un'economia europea climaticamente neutra e maggiormente digitale;</P></CONS><CONS><P><NO.P>I.</NO.P>considerando che la revisione del QFP riduce l'importo annuo massimo del FEG da 186 milioni di EUR a 30 milioni di EUR (a prezzi 2018), come disposto dall'articolo 8 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, quale modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2024/765; che la Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione del FEG e che tutte le istituzioni dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che tutte le richieste giustificate di assistenza del FEG, quale manifestazione della solidarietà dell'UE, possano essere soddisfatte;</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>conviene con la Commissione sul fatto che le condizioni stabilite all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento FEG sono soddisfatte e che la Germania ha diritto a un contributo finanziario pari a 2 984 627 EUR a norma di tale regolamento, importo che rappresenta il 60 % dei costi totali di 4 974 379 EUR, comprendenti le spese per i servizi personalizzati, pari a 4 783 057 EUR, e le spese per attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione, pari a 191 322 EUR;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>osserva che le autorità tedesche hanno presentato la domanda il 15 novembre 2023 e che, dopo la presentazione di informazioni aggiuntive da parte della Germania, la Commissione ha ultimato la propria valutazione il 29 febbraio 2024 e lo ha notificato al Parlamento il giorno stesso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>osserva che la domanda riguarda 1 518 lavoratori collocati in esubero presso l'impresa Vallourec Deutschland GmbH (VAD); osserva inoltre che il numero totale di beneficiari interessati sarà di 835 lavoratori;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>sottolinea che si prevede che tali esuberi abbiano ripercussioni negative significative sull'economia locale, che negli ultimi decenni è stata soggetta a importanti cambiamenti strutturali, registrando una marcata riduzione dei posti di lavoro nel settore della produzione e, in particolare, nel settore metallurgico; sottolinea che gli esuberi causeranno un aumento del tasso di disoccupazione nelle città di Mülheim e Düsseldorf, rispettivamente dell'11,6 % e del 5,6 %;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>fa notare che i profili dei lavoratori espulsi dal lavoro non sono in linea con le competenze richieste sul mercato del lavoro; sottolinea inoltre che la maggior parte dei lavoratori interessati si trova in una fase avanzata della propria carriera professionale, avendo lavorato per molto tempo per la VAD, e possiede bassi livelli di qualifiche formali, e ciò rende tali lavoratori non competitivi nell'attuale mercato del lavoro, dato che il 20,1 % di loro ha più di 54 anni; evidenzia che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori in linea con le esigenze del mercato del lavoro per posti di lavoro qualificati saranno pertanto una sfida, a maggior ragione dato il grande numero di persone licenziate contemporaneamente; sottolinea inoltre che il miglioramento delle competenze e la riqualificazione dei lavoratori collocati in esubero devono tenere conto delle esigenze in materia di qualifiche a medio e lungo termine della trasformazione industriale verso un futuro climaticamente neutro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>6.</NO.P>ritiene che l'Unione abbia la responsabilità sociale di dotare questi lavoratori collocati in esubero delle necessarie qualifiche per la trasformazione ecologica e giusta dell'industria dell'Unione in linea con il Green Deal europeo, considerando che essi hanno lavorato in un settore ad alta intensità di carbonio; sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione per far sì che l'Europa sia pronta per la produzione industriale del futuro, al fine di evitare che l'Unione intraprenda il cammino della decarbonizzazione attraverso la deindustrializzazione; accoglie pertanto con favore i servizi personalizzati offerti dal FEG ai lavoratori, che includono misure per il miglioramento delle competenze, seminari, consulenza e orientamento professionale, nonché indennità di formazione, al fine di rendere tale regione, e il mercato del lavoro nel suo insieme, più sostenibile e resiliente in futuro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>7.</NO.P>si compiace del fatto che il pacchetto coordinato di servizi personalizzati sia stato elaborato dalla Germania in consultazione con i beneficiari interessati, i loro rappresentanti e le parti sociali; si compiace soprattutto del fatto che subito dopo la decisione di chiudere gli impianti di laminazione di tubi, la direzione dell'impresa e i rappresentanti dei lavoratori abbiano avviato negoziati per un piano sociale, in particolare per la creazione di una società di ricollocamento; riconosce che VAD ha compiuto notevoli sforzi per ridurre al minimo l'impatto sociale della chiusura dei siti;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>8.</NO.P>ricorda che i servizi personalizzati che saranno prestati ai lavoratori dipendenti e autonomi consistono nelle azioni seguenti: formazione e riqualificazione su misura, orientamento professionale, servizi individuali di assistenza per la ricerca di un impiego e attività di gruppo mirate, sostegno per la creazione di imprese e contributo alla creazione di un'impresa nonché incentivi e indennità;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>9.</NO.P>accoglie con estremo favore la proposta misura relativa alle competenze digitali di base (Digitale Grundqualifizierung), che prevede la diffusione delle competenze richieste nell'era industriale digitale, come previsto all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento FEG; rimarca che tale misura si rivolge in particolare ai partecipanti con competenze digitali nulle o assai scarse; si compiace del fatto che ai partecipanti saranno forniti computer portatili per seguire il corso ed esercitarsi a casa, nonché del fatto che sarà prestata particolare attenzione alle competenze applicate che aiutano i partecipanti a utilizzare gli strumenti Internet per la ricerca di un lavoro;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>10.</NO.P>rileva che la Germania ha iniziato a fornire servizi personalizzati ai beneficiari interessati il 1° dicembre 2023 e che il periodo di ammissibilità al contributo finanziario del FEG andrà pertanto dal 1° dicembre 2023 a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>11.</NO.P>rileva che la Germania ha iniziato a sostenere le spese amministrative per l'attuazione del FEG il 1° gennaio 2023 e che le spese per le attività di preparazione, gestione, informazione e pubblicità, controllo e rendicontazione saranno pertanto ammissibili a un contributo finanziario del FEG dal 1° gennaio 2023 fino a 31 mesi dopo la data di entrata in vigore della decisione di finanziamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>12.</NO.P>sottolinea che le autorità tedesche hanno confermato che le azioni ammissibili non ricevono aiuti da altri fondi o strumenti finanziari dell'Unione, e che saranno rispettati i principi di parità di trattamento e di non discriminazione per quanto riguarda l'accesso alle azioni proposte e la loro attuazione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>13.</NO.P>ribadisce che l'aiuto del FEG non deve sostituire le azioni che sono di competenza delle imprese in forza della legislazione nazionale o dei contratti collettivi, né le indennità o i diritti dei lavoratori espulsi dal lavoro, onde garantire la piena addizionalità del sostegno;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>14.</NO.P>approva la decisione allegata alla presente risoluzione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>15.</NO.P>incarica la sua Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>16.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><ANNEX><TI><STRING BOLD="on">ALLEGATO</STRING></TI><STI><STRING BOLD="on">DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO</STRING></STI><P><STRING BOLD="on">relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro a seguito di una domanda presentata dalla Germania (EGF/2023/003 DE/Vallourec))</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">(Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione (UE)2024/1298.)</STRING></P></ANNEX></TXTLST></SDOCTA>