<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0336</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Misure per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0178/2024 - Relatore: Loránt Vincze)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE (COM(2023)0930 – C9-0015/2024 – 2023/0441(CNS))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa speciale – consultazione)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0930),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 23, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C9‑0015/2024),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 82 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione giuridica,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A9-0178/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>approva la proposta della Commissione quale emendata;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>4.</NO.P>chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>5.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF><AMDLST><HD><HEAD.OLD><STRING ITALIC="on">Testo della Commissione</STRING></HEAD.OLD><HEAD.NEW><STRING ITALIC="on">Emendamento</STRING></HEAD.NEW></HD><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		1</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(1 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno estendere l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2015/637 per includervi, oltre ai cittadini dell'Unione, anche tutte le altre persone che hanno legalmente diritto alla tutela consolare di uno Stato membro, per consentire a tali persone di beneficiare di tale tutela da un altro Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati. La categoria di persone summenzionate può includere i rifugiati, gli apolidi riconosciuti e altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese, le persone che soggiornano legalmente in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro, nonché le persone che godono di protezione temporanea.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		2</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>Le crisi che inducono a presentare domande di tutela consolare stanno aumentando in termini di frequenza e portata. La pandemia di COVID-19, la crisi in Afghanistan<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nel 2021</STRING></STRING>, la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, il conflitto in Sudan, i rimpatri da Israele e Gaza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il moltiplicarsi delle crisi umanitarie e dei disastri naturali e provocati dall'uomo</STRING></STRING> e altre crisi analoghe hanno configurato un contesto che ha permesso di individuare alcune carenze e di riflettere su come facilitare ulteriormente l'esercizio del diritto alla tutela consolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È opportuno rafforzare la capacità dell'Unione di rispondere a queste crisi in atto che si moltiplicano, affrontando le eventuali carenze e potenziando la nostra preparazione, la raccolta di informazioni e la capacità decisionale prima e durante le crisi</STRING></STRING>. Basandosi sugli insegnamenti tratti da queste esperienze, è opportuno chiarire e razionalizzare le norme e le procedure stabilite dalla direttiva (UE) 2015/637 al fine di semplificare le procedure per i cittadini e le autorità consolari, in modo da rendere più efficace la tutela consolare fornita ai cittadini dell'Unione non rappresentati, specialmente in situazioni di crisi. È opportuno utilizzare al meglio le risorse disponibili a livello di Stati membri e di Unione, tanto a livello locale nei paesi terzi quanto a livello delle capitali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		3</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(4)</NO.P>Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente flessibili e applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> la vicinanza dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(4)</NO.P>Al fine di migliorare la certezza del diritto per le autorità consolari e per i cittadini, è opportuno stabilire criteri più dettagliati per valutare se un cittadino dell'Unione debba essere considerato non rappresentato e quindi possa ricevere la tutela consolare dello Stato membro alle cui autorità consolari si è rivolto. Tali criteri dovrebbero essere sufficientemente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">pragmatici e </STRING></STRING>flessibili e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbero essere</STRING></STRING> applicati alla luce delle circostanze locali, ad esempio la facilità di viaggiare o la situazione in termini di sicurezza nel paese terzo interessato. In tale contesto, l'accessibilità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, </STRING></STRING>la vicinanza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e la</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sicurezza</STRING></STRING> dovrebbero rimanere fattori importanti da valutare.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		4</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(5)</NO.P>Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un periodo di tempo ragionevole</STRING></STRING>, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(5)</NO.P>Come primo criterio, le autorità consolari dovrebbero considerare se sia difficile per i cittadini raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, entro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">48 ore</STRING></STRING>, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi, in particolare delle risorse finanziarie, di cui dispongono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Sebbene il periodo di tempo appropriato dipenda dalle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza, il periodo necessario ai cittadini per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, non dovrebbe in ogni caso superare le 48 ore</STRING></STRING>. Ad esempio, poiché in caso di perdita dei documenti di viaggio occorre ottenere un documento di viaggio provvisorio dell'UE, un cittadino dovrebbe essere considerato in linea di principio non rappresentato se per raggiungere l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza è necessario un pernottamento o un viaggio aereo, in quanto non ci si può aspettare che viaggi in tali circostanze.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		5</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 7</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(7)</NO.P>La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto alla tutela consolare. Il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato anche nel caso in cui il fatto di essere reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza rischi di compromettere la tutela consolare, specialmente qualora l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato interpellato. Questa regola è importante specialmente nelle situazioni di crisi, in cui la mancanza di un'assistenza tempestiva potrebbe avere ripercussioni particolarmente negative sui cittadini.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(7)</NO.P>La nozione di assenza di rappresentanza dovrebbe essere interpretata nell'ottica di garantire l'efficacia del diritto alla tutela consolare. Il cittadino dovrebbe essere considerato non rappresentato anche nel caso in cui il fatto di essere reindirizzato all'ambasciata o al consolato del suo Stato membro di cittadinanza rischi di compromettere la tutela consolare, specialmente qualora l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato interpellato. Questa regola è importante specialmente nelle situazioni di crisi, in cui la mancanza di un'assistenza tempestiva potrebbe avere ripercussioni particolarmente negative sui cittadini. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, occorre tenere in considerazione una riduzione significativa del personale dell'ambasciata o del consolato tale da poter incidere in modo significativo sull'efficacia e sull'efficienza delle relative attività, in quanto potrebbe aggravare ulteriormente le sfide cui devono far fronte i cittadini che chiedono assistenza consolare.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		6</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 11</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(11)</NO.P>Le domande non dovrebbero essere trasferite se ciò compromette la tutela consolare, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro interpellato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di gravi emergenze mediche o di arresti che potrebbero essere arbitrari. È inoltre opportuno che i cittadini non rappresentati siano informati di tali trasferimenti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(11)</NO.P>Le domande non dovrebbero essere trasferite se ciò compromette la tutela consolare, in particolare nel caso in cui l'urgenza della questione richieda un'azione immediata da parte dell'ambasciata o del consolato dello Stato membro interpellato. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, in caso di gravi emergenze mediche o di arresti che potrebbero essere arbitrari<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o motivati da ragioni politiche</STRING></STRING>. È inoltre opportuno che i cittadini non rappresentati siano informati di tali trasferimenti.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		7</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 13</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(13)</NO.P>Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta, le persone con disabilità o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(13)</NO.P>Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri dovrebbero tenere conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un approccio intersezionale alle</STRING></STRING> esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili, quali i minori non accompagnati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">vittime di matrimoni forzati o di prigionia coniugale che dovrebbero ricevere un'assistenza legale e psicologica,</STRING></STRING> le donne in stato di gravidanza, le persone a mobilità ridotta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le persone anziane</STRING></STRING>, le persone con disabilità o le persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		8</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 19</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(19)</NO.P>Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(19)</NO.P>Per garantire la preparazione a eventuali crisi consolari che rendano necessario prestare assistenza ai cittadini non rappresentati, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compresi i disastri naturali, i disordini politici e gli attacchi terroristici, </STRING></STRING>è opportuno che la cooperazione consolare locale tra gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi comprenda scambi su questioni rilevanti per tali cittadini, quali la loro sicurezza e protezione, l'istituzione di piani di emergenza consolari comuni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di meccanismi di risposta rapida,</STRING></STRING> e l'organizzazione di esercitazioni consolari. In tale contesto può essere particolarmente importante che le autorità consolari degli Stati membri non rappresentati partecipino alla cooperazione consolare locale nel coordinamento della preparazione e della risposta alle crisi a livello consolare.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		9</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 23</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(23)</NO.P>I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(23)</NO.P>I piani di emergenza consolari comuni dovrebbero anche tenere conto, se del caso, dei ruoli e delle responsabilità degli Stati guida, vale a dire degli Stati membri rappresentati in un determinato paese terzo che sono incaricati del coordinamento e della conduzione delle operazioni di assistenza ai cittadini non rappresentati durante le crisi, al fine di garantire un efficace coordinamento dell'assistenza consolare. Per verificare che i piani di emergenza consolari comuni rimangano pertinenti, è opportuno inoltre valutarli a scadenza annuale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o con maggiore frequenza, qualora circostanze straordinarie lo richiedano, </STRING></STRING>nel contesto delle esercitazioni consolari. Allo stesso tempo, i piani di emergenza consolari comuni non dovrebbero essere intesi come sostitutivi dei piani nazionali di crisi esistenti negli Stati membri o tali da incidere sulla loro responsabilità di fornire assistenza consolare ai loro cittadini<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, ma come un approccio coerente per sostenere ulteriormente il coordinamento degli sforzi degli Stati membri rappresentati</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		10</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 25</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(25)</NO.P>I consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">permettono</STRING></STRING> ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di situazioni di</STRING></STRING> crisi, in modo da fornire<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per quanto possibile,</STRING></STRING> un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se possibile</STRING></STRING> coordinarsi in una fase precoce.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(25)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno che</STRING></STRING> i consigli di viaggio, vale a dire le informazioni fornite dagli Stati membri sulla sicurezza relativa dei viaggi in determinati paesi terzi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano regolarmente aggiornati in modo da permettere</STRING></STRING> ai viaggiatori di prendere una decisione informata in merito a una particolare destinazione, anche in paesi terzi in cui il loro Stato membro di cittadinanza non è rappresentato. Anche se spetta ai singoli Stati membri pubblicare i consigli di viaggio, è opportuno che essi si coordinino a tale proposito, soprattutto nel contesto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle</STRING></STRING> crisi, in modo da fornire un livello di consulenza coerente. Potrebbe essere stabilita, fra l'altro, una struttura comune dei livelli di rischio indicati nei consigli di viaggio, utilizzando la piattaforma sicura del SEAE. Quando gli Stati membri prevedono di modificare il livello dei loro consigli di viaggio, dovrebbero coordinarsi in una fase precoce.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		11</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 26</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(26)</NO.P>Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> essere sostenuti dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. È quindi opportuno condividere tempestivamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni su tali</STRING></STRING> capacità, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(26)</NO.P>Per una risposta efficace alle crisi è essenziale un coordinamento efficiente. Per garantire tale coordinamento, gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono</STRING></STRING> essere sostenuti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ricevere informazioni tempestive</STRING></STRING> dal Centro di risposta alle crisi del SEAE e dal Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione. Nei casi che richiedono evacuazioni è particolarmente importante che l'Unione risponda alle crisi in modo coordinato, per fornire in modo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> tempestivo ed</STRING></STRING> efficiente il sostegno disponibile e utilizzare al meglio le capacità di evacuazione disponibili. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per poter reagire rapidamente ed efficacemente </STRING></STRING>è quindi opportuno condividere tempestivamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">informazioni di prima mano e pertinenti, ad esempio sulle</STRING></STRING> capacità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di evacuazione disponibili</STRING></STRING>, anche in occasione di operazioni di soccorso ed evacuazione che utilizzino mezzi militari. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A tale riguardo, il SEAE dovrebbe poter ricevere dagli Stati membri informazioni automatiche e continue sulla situazione nei paesi terzi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		12</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 28</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(28)</NO.P>Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> della</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">partecipazione volontaria,</STRING></STRING> della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(28)</NO.P>Le squadre consolari comuni dovrebbero basarsi sui principi della solidarietà con gli Stati membri rappresentati, della parità per quanto riguarda le decisioni sulle strutture di lavoro interne, della semplicità nella composizione delle squadre, della ripartizione dei costi (ciascuno Stato membro, istituzione o organo dell'Unione dovrebbe sostenere i propri costi operativi), della flessibilità, della visibilità della risposta coordinata dell'Unione e dell'apertura nei confronti dei paesi terzi interessati.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		13</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(30)</NO.P>Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi. I servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contribuire a tale obiettivo diffondendo</STRING></STRING> le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(30)</NO.P>Per aiutare i cittadini dell'Unione in caso di necessità è importante fornire loro informazioni affidabili <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e facilmente accessibili </STRING></STRING>su come avvalersi dell'assistenza consolare nei paesi terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le opzioni digitali di contatto</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In stretta collaborazione con gli Stati membri, </STRING></STRING>i servizi della Commissione e il SEAE dovrebbero <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">diffondere</STRING></STRING> le informazioni pertinenti, comprese quelle che gli Stati membri devono trasmettere attraverso le loro reti consolari e sui paesi terzi con cui hanno concluso accordi pratici sulla condivisione delle responsabilità in materia di tutela consolare dei cittadini non rappresentati. È opportuno che tali informazioni siano fornite in un formato leggibile meccanicamente in modo da facilitarne il trattamento.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		14</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 30 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(30 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero garantire che i cittadini abbiano facile accesso a informazioni aggiornate in materia di tutela consolare. A tale riguardo, i cittadini dell'UE dovrebbero ricevere notifiche tempestive in merito ai loro diritti e alle procedure per esercitarli quando si trovano in paesi terzi, in particolare in situazioni di crisi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		15</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 31</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(31)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per</STRING></STRING> gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, una soluzione possibile consisterebbe nel</STRING></STRING> riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>. Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">potrebbero</STRING></STRING> inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Potrebbero</STRING></STRING> inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(31)</NO.P>Gli Stati membri dovrebbero adottare provvedimenti aggiuntivi per contribuire ulteriormente a sensibilizzare i cittadini dell'Unione in merito al loro diritto alla tutela consolare, tenendo conto anche delle esigenze specifiche delle persone con disabilità. Dati i costi limitati che comporta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> gli Stati membri<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dovrebbero</STRING></STRING> riprodurre il testo dell'articolo 23 TFUE nei passaporti rilasciati dagli Stati membri al fine di sensibilizzare i cittadini in merito al diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari, come già indicato dalla raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>. Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> inoltre fornire informazioni sul diritto alla tutela consolare di cui godono i cittadini non rappresentati nei consigli di viaggio e nelle campagne relative all'assistenza consolare. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbero</STRING></STRING> inoltre cooperare con i prestatori di servizi di trasporto passeggeri e con i nodi di trasporto che offrono viaggi verso paesi terzi, ad esempio invitandoli ad aggiungere informazioni sul diritto alla tutela consolare nel materiale informativo messo a disposizione dei clienti.</P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).</P></OLD><NEW><P><STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING> Raccomandazione C(2007) 5841 della Commissione, del 5 dicembre 2007, sull'inserimento del testo dell'articolo 20 del trattato CE sui passaporti (GU L 118 del 6.5.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2008/355/oj).</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		16</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 32</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(32)</NO.P>È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trascorse quattro settimane</STRING></STRING> dalla prestazione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(32)</NO.P>È opportuno adattare le disposizioni finanziarie della direttiva (UE) 2015/637 per semplificare i rimborsi e continuare a garantire la ripartizione degli oneri finanziari. In particolare, per evitare l'onere amministrativo derivante dalla richiesta di rimborsi allo Stato membro di cittadinanza, i cittadini non rappresentati dovrebbero poter rimborsare direttamente i costi del servizio fornito dallo Stato membro che presta assistenza, e questo alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato membro. Gli Stati membri dovrebbero inoltre essere autorizzati a rinunciare alla riscossione di tali costi. Poiché in alcune situazioni i cittadini non rappresentati potrebbero non essere in grado di pagare al momento della richiesta di assistenza, specialmente se hanno subito furti di denaro contante e dei mezzi per accedere ai loro conti, occorre prevedere che le autorità consolari dello Stato membro che presta assistenza possano chiedere loro di firmare una promessa di restituzione. Sulla base di tale promessa, le autorità dello Stato membro che fornisce assistenza possono chiedere il rimborso dei costi una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trascorsi tre mesi</STRING></STRING> dalla prestazione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		17</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 33</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(33)</NO.P>Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(33)</NO.P>Se il cittadino non provvede direttamente a rimborsare i costi, né immediatamente al momento della presentazione della richiesta né in una fase successiva, ossia quando lo Stato membro che ha prestato assistenza richiede il rimborso sulla base della promessa di restituzione, quest'ultimo dovrebbe avere facoltà di chiedere il rimborso allo Stato membro di cittadinanza del cittadino non rappresentato. Per evitare di dover far fronte a domande di rimborso dopo lunghi periodi, allo Stato membro che presta assistenza e allo Stato membro di cittadinanza dovrebbe essere concesso un termine ragionevole per presentare, rispettivamente, la richiesta e il rimborso.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale termine dovrebbe tenere conto della complessità della questione, del coinvolgimento del personale della sede e della durata dell'assistenza.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		18</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 34 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(34 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Dovrebbe essere concesso un aumento adeguato del bilancio e delle risorse umane del SEAE, in aggiunta alle entrate provenienti dai rimborsi degli Stati membri, per garantire la corretta esecuzione delle responsabilità nel fornire assistenza e/o protezione ai cittadini dell'UE.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		19</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Considerando 41</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(41)</NO.P>Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>(41)</NO.P>Nel trattare tali categorie particolari di dati personali, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dovrebbero disporre misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i diritti </STRING></STRING>degli interessati. Le misure dovrebbero comprendere, se possibile, la cifratura di tali dati personali e l'apposita attribuzione di diritti di accesso al personale addetto ai tipi specificati di categorie particolari di dati personali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		20</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto -1 (nuovo)</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>(-1)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 4 è aggiunto il seguente comma 1 bis: </STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"I rifugiati riconosciuti, gli apolidi e le altre persone che non detengono la cittadinanza di nessun paese che soggiornano in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro hanno il diritto di godere della tutela consolare alle stesse condizioni dei cittadini non rappresentati, se uno Stato membro di residenza non è rappresentato da un'autorità consolare o diplomatica."</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		21</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>la difficoltà per il cittadino interessato di raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del suo Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunto da questi, entro un periodo di tempo ragionevole, tenendo conto della natura e dell'urgenza dell'assistenza richiesta e dei mezzi di cui dispone<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Sebbene il periodo di tempo appropriato dipenda dalle particolarità di ciascuna richiesta di assistenza, il periodo necessario ai cittadini per raggiungere in sicurezza l'ambasciata o il consolato del loro Stato membro di cittadinanza, o essere raggiunti da questi, non supera in ogni caso le 48 ore</STRING></STRING>;</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		22</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se le delegazioni dell'Unione sono l'unica rappresentanza fisicamente situata in un paese terzo, o se vi è una necessità oggettiva di assistenza supplementare ai cittadini non rappresentati durante una situazione di crisi a causa dell'insufficiente capacità delle ambasciate e dei consolati degli Stati membri, le delegazioni dell'Unione forniscono assistenza consolare, anche rilasciando documenti di viaggio provvisori conformemente alle disposizioni della direttiva (UE) 2019/997.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		23</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 1</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 7 – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel fornire tutela consolare ai cittadini non rappresentati, gli Stati membri tengono conto di un approccio intersezionale alle esigenze specifiche dei gruppi vulnerabili e delle persone esposte a rischi di discriminazione per qualsiasi motivo, come quelli di cui all'articolo 21 della Carta, segnatamente il sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		24</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 2</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 9 – paragrafo 1</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 9, le lettere e) e f) sono sostituite dalle seguenti:</P></OLD><NEW><P><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 9, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il seguente punto</STRING></STRING>:</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"e) qualora il richiedente necessiti di aiuto, di essere evacuato e di essere rimpatriato in caso di emergenza; </STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P><NO.P>f)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora il richiedente necessiti di un documento di viaggio provvisorio dell'UE di cui alla direttiva (UE) 2019/997*. </STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">procedimenti giudiziari in casi urgenti che richiedono un'attenzione immediata.</STRING></STRING></P></NEW><OLD><P>__________________</P></OLD><NEW><P>__________________</P></NEW><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">* Direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio, del 18 giugno 2019, che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione 96/409/PESC (GU L 163 del 20.6.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/997/oj)."; </STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		25</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Le delegazioni dell'Unione assistono gli Stati membri nella tutela consolare dei cittadini non rappresentati conformemente all'articolo 5, paragrafo 10, della decisione 2010/427/UE. Tale sostegno può comprendere lo svolgimento, su richiesta e per conto degli Stati membri, di specifiche funzioni di assistenza consolare. Lo Stato membro che presta assistenza e lo Stato membro di cittadinanza forniscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">senza indugio</STRING></STRING> alla delegazione dell'Unione tutte le informazioni sul caso in questione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		26</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>2 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al SEAE e alle delegazioni dell'Unione sono assegnate le risorse finanziarie e umane necessarie per coprire le spese generali e il carico di lavoro amministrativo orizzontale supplementare.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		27</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente e contiene:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Nel contesto della cooperazione consolare locale di cui all'articolo 12, gli Stati membri e il SEAE istituiscono e concordano un piano di emergenza consolare comune per ciascun paese terzo. Il piano di emergenza consolare comune è aggiornato annualmente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o con maggiore frequenza in caso di circostanze straordinarie,</STRING></STRING> e contiene:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		28</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P>un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;</P></OLD><NEW><P><NO.P>a)</NO.P>un'analisi della situazione consolare nel paese, compresa una panoramica delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri, il numero stimato dei cittadini dell'Unione e la loro posizione, e una valutazione del rischio relativa agli scenari più plausibili che possono riguardare i cittadini dell'Unione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> quali, tra gli altri, i rischi militari, politici, criminali e sanitari e le catastrofi naturali;</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		29</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.</P></OLD><NEW><P>Ove presenti, le delegazioni dell'Unione coordinano l'elaborazione e l'approvazione dei piani di emergenza consolari comuni, sulla base dei contributi delle ambasciate o dei consolati degli Stati membri rappresentati nel paese terzo interessato e delle autorità consolari degli Stati membri non rappresentati. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò può includere, se necessario, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.</STRING></STRING> I piani di emergenza consolari comuni sono messi a disposizione di tutti gli Stati membri, del SEAE e dei servizi della Commissione.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		30</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>3 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri e le delegazioni dell'Unione collaborano ai fini dell'impiego di sistemi di allerta rapida per consentire l'individuazione tempestiva di potenziali crisi o pericoli, quali catastrofi naturali, disordini politici o emergenze sanitarie, nel paese terzo interessato. Tali sistemi utilizzano l'analisi dei dati, le valutazioni dei rischi e la condivisione di intelligence per fornire indicatori precoci delle minacce emergenti, migliorando in tal modo l'efficacia degli sforzi di preparazione e risposta alle crisi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		31</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">offrono ai</STRING></STRING> loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la possibilità di registrarsi</STRING></STRING> presso le autorità nazionali competenti o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di informarle</STRING></STRING>, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi.</P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adottano misure proattive per assicurare che i</STRING></STRING> loro cittadini, in conformità del diritto nazionale, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si registrino</STRING></STRING> presso le autorità nazionali competenti o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informino</STRING></STRING>, con mezzi e strumenti appropriati, in merito ai loro viaggi o periodi di soggiorno in paesi terzi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in particolare quando i paesi terzi in questione non sono considerati completamente sicuri</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		32</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 5</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.";</P></OLD><NEW><P><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle modifiche apportate ai loro consigli di viaggio ai cittadini in una fase precoce, in particolare in situazioni di crisi, e si adoperano per garantire la coerenza del livello dei consigli di viaggio forniti.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli Stati membri dovrebbero sempre informarsi reciprocamente ogni qualvolta vengano a conoscenza di un aumento dei rischi legati alla sicurezza.</STRING></STRING>";</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		33</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 5 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri rafforzano la conoscenza situazionale con le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, anche condividendo regolarmente aggiornamenti delle valutazioni dei rischi e le possibili minacce alla sicurezza dei cittadini dell'UE, nonché scambiando informazioni sui loro consigli di viaggio.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		34</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 4</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 – paragrafo 5 ter (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>5 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il SEAE, in stretta cooperazione con gli Stati membri, fornisce formazione consolare in materia di preparazione, simulazione e risposta alle crisi ai funzionari dell'Unione e al personale diplomatico e consolare degli Stati membri per migliorare la loro capacità di gestire le situazioni di crisi e fornire assistenza ai cittadini dell'UE all'estero.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		35</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 bis – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Se necessario, gli Stati membri possono ricevere sostegno da squadre consolari comuni composte da esperti degli Stati membri, in particolare degli Stati membri non rappresentati nel paese terzo colpito dalla crisi, del SEAE e dei servizi della Commissione. Le squadre consolari comuni sono disponibili per un invio rapido nei paesi terzi colpiti da una crisi consolare. La partecipazione alle squadre consolari comuni è volontaria.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il SEAE e la Commissione sostengono la preparazione di tali esperti e delle squadre consolari congiunte.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		36</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 bis – paragrafo 4</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>4.</NO.P>Nel fornire assistenza gli Stati membri possono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se opportuno, chiedere il sostegno</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, tramite</STRING></STRING> il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, del meccanismo unionale di protezione civile.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">";</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><NO.P>4.</NO.P>Nel fornire assistenza gli Stati membri possono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">essere sostenuti</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da</STRING></STRING> strumenti dell'Unione quali le strutture di gestione delle crisi del SEAE e del suo Centro di risposta alle crisi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Gli Stati membri possono inoltre coinvolgere</STRING></STRING> il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze istituito dall'articolo 7 della decisione n. 1313/2013/UE, il meccanismo unionale di protezione civile <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e, se del caso, le missioni e le operazioni dell'UE nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune, come pure la capacità di dispiegamento rapido dell'UE prevista dalla bussola strategica per la sicurezza e la difesa</STRING></STRING>.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		37</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 5</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 bis – paragrafo 4 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al capo 2 è inserito l'articolo 13 bis quinquies seguente: "Articolo 13 bis quinquies Protezione speciale dei minori Gli Stati membri, con il sostegno delle delegazioni dell'Unione, adottano misure speciali per garantire il diritto alla tutela consolare dei minori che sono cittadini dell'UE nei paesi terzi, in particolare laddove sussista il rischio di violazione dei loro diritti sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite. Nel fornire assistenza consolare ai minori, gli Stati membri considerano in primo luogo l'interesse superiore del minore.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		38</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 ter – paragrafo 1 – comma 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Almeno </STRING></STRING>una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'anno</STRING></STRING> gli Stati membri forniscono alla Commissione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza</STRING></STRING> le informazioni seguenti:</P></OLD><NEW><P>Una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni sei mesi</STRING></STRING> gli Stati membri forniscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al SEAE e</STRING></STRING> alla Commissione le informazioni seguenti:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		39</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 ter – paragrafo 2</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere a), b) e c),</STRING></STRING> in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.</P></OLD><NEW><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri, i servizi della Commissione e il SEAE rendono pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1, in modo tale da garantire la coerenza delle informazioni fornite.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		40</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 ter – paragrafo 3</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>3.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Su richiesta della Commissione,</STRING></STRING> gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.</P></OLD><NEW><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri forniscono le informazioni di cui al paragrafo 1 in un formato leggibile meccanicamente.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		41</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 quater – paragrafo 1 – parte introduttiva</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tra tali misure possono figurare,</STRING></STRING> in particolare:</P></OLD><NEW><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano misure per informare i loro cittadini del diritto di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), TFUE in particolare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> mediante</STRING></STRING>:</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		42</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera a</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'inserimento della prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali;</STRING></STRING></P></OLD><NEW><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">soppresso</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		43</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 quater – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'implementazione di tecnologie digitali e sistemi di notifica automatizzati, come ad esempio SMS tramite reti telefoniche, per trasmettere ai cittadini dell'UE i dati di contatto essenziali per la tutela consolare al momento dell'ingresso in un paese terzo, nonché messaggi di allerta in situazioni di crisi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		44</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 6</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 13 quater – paragrafo 1 bis (nuovo)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>1 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Inoltre, gli Stati membri inseriscono la prima frase dell'articolo 23 TFUE sui passaporti nazionali in un punto visibile.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		45</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trascorse quattro settimane</STRING></STRING> dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare.</P></OLD><NEW><P>Se un cittadino non rappresentato non è in grado di pagare i costi di cui al paragrafo 1 allo Stato membro che presta assistenza al momento della presentazione della domanda di assistenza, lo Stato membro che presta assistenza può chiedergli di firmare una promessa di restituzione. Su tale base, lo Stato membro che presta assistenza può chiedere al cittadino non rappresentato di rimborsare tali costi una volta <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trascorsi tre mesi</STRING></STRING> dalla prestazione. L'impossibilità di rimborsare i costi di cui al paragrafo 1 quando presenta una domanda di assistenza non pregiudica il diritto del cittadino non rappresentato di ricevere tutela consolare.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		46</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 7</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 14 – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>La Commissione può adottare atti di esecuzione per stabilire i moduli standard<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, disponibili in tutte le lingue degli Stati membri,</STRING></STRING> da utilizzare per la promessa di restituzione di cui al paragrafo 2 e per il rimborso dei costi da parte dello Stato membro di cittadinanza di cui al paragrafo 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 2.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		47</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">garantire il rispetto delle disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 4, per quanto riguarda la registrazione e la notifica dei viaggi o dei periodi di soggiorno dei cittadini in paesi terzi.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		48</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f ter (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">forniscono le informazioni e gli avvisi di cui all'articolo 13 quater, paragrafo 1, lettera -a);</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		49</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis – paragrafo 1 – lettera f quater (nuova)</STRING></STI.AMD><OLD/><NEW><P><NO.P>f quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trattare le informazioni e le registrazioni relative a viaggi o periodi di soggiorno fornite a norma dell'articolo 13, paragrafo 4.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		50</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis – paragrafo 6</STRING></STI.AMD><OLD><P><NO.P>6.</NO.P>Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.</P></OLD><NEW><P><NO.P>6.</NO.P>Nel trattare i dati personali di cui al paragrafo 5, le autorità competenti degli Stati membri e le istituzioni e gli organi dell'Unione dispongono misure appropriate e specifiche per tutelare gli interessi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e i diritti</STRING></STRING> degli interessati. Introducono inoltre politiche interne e adottano le misure tecniche e organizzative necessarie per impedire l'accesso e la trasmissione non autorizzati di tali dati personali.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		51</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 bis – paragrafo 7 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679.</P></OLD><NEW><P>Ai fini della presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri trasferiscono dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale solo per eseguire i compiti di cui all'articolo 9, all'articolo 10 e all'articolo 13 bis e conformemente al capo V del regolamento (UE) 2016/679. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I dati personali di cui al paragrafo 5 sono esclusi da tale trasferimento, a meno che non sia stato ottenuto il previo consenso esplicito del cittadino dell'Unione interessato.</STRING></STRING></P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		52</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 9</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 16 ter – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di mezzi di ricorso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> effettivi</STRING></STRING> ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.</P></OLD><NEW><P>Gli Stati membri provvedono affinché i cittadini non rappresentati dispongano di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un accesso effettivo a meccanismi di denuncia e a </STRING></STRING>mezzi di ricorso ai sensi della legislazione nazionale in caso di violazione dei diritti previsti dalla presente direttiva.</P></NEW></AMEND><AMEND><TI.AMD><STRING BOLD="on">Emendamento		53</STRING></TI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Proposta di direttiva</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 1 – punto 10</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Direttiva (UE) 2015/637</STRING></STI.AMD><STI.AMD><STRING BOLD="on">Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1</STRING></STI.AMD><OLD><P>Non prima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[otto</STRING></STRING> anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.</P></OLD><NEW><P>Non prima di <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[cinque</STRING></STRING> anni dopo la data di recepimento della presente direttiva], la Commissione effettua una valutazione della medesima e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle sue principali conclusioni.</P></NEW></AMEND></AMDLST></TEXT></RESOL></TXTLST></SDOCTA>