<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0342</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0142/2024 - Relatore: Herbert Dorfmann)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione) (COM(2023)0415 – C9-0237/2023 – 2023/0228(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0415),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0237/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 13 dicembre 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C, C/2024/1583, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1583/oj<STRING ITALIC="on">.</STRING></FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A9‑0142/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0228</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, che modifica i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 1999/105/CE del Consiglio (regolamento sul materiale forestale di moltiplicazione)</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea<FOOTNOTE><FIELD>GU C 199 del 14.7.1999, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C 329 del 17.11.1999, pag. 15.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>[visto il parere del Comitato delle regioni,]</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD>Posizione del Parlamento europeo del [...] e posizione del Consiglio in prima lettura del [...]. Posizione del Parlamento europeo del [...] e decisione del Consiglio del [...].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>La direttiva 1999/105/CE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE> fissa le norme in materia di produzione e commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>Le foreste ricoprono circa il 45 % della superficie del territorio dell'Unione e assolvono un ruolo plurifunzionale di ordine sociale, economico, ambientale, ecologico e culturale. Le foreste svolgono<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tra l'altro,</STRING></STRING> una funzione fondamentale in veste di pozzo di assorbimento del carbonio nel contesto della politica di mitigazione dei cambiamenti climatici. Al fine di soddisfare tali esigenze è essenziale disporre di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata, adattato al clima e diversificato.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.1]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Alla luce dei nuovi sviluppi tecnici e scientifici, dell'aggiornamento delle norme e dei regolamenti dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), ossia del sistema per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale<FOOTNOTE><FIELD>Decision of the Council Establishing the OECD Scheme for the Certification of Forest Reproductive Material Moving in International Trade [OECD/LEGAL/0355].</FIELD></FOOTNOTE> ("sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali"), delle nuove priorità politiche dell'Unione in relazione alla sostenibilità, all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla biodiversità e in particolare del Green Deal europeo<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Il Green Deal europeo (COM(2019) 640 final).</FIELD></FOOTNOTE>, nonché dell'esperienza acquisita durante l'attuazione della direttiva 1999/105/CE, tale direttiva dovrebbe essere sostituita da un atto nuovo. Per garantire un'applicazione uniforme delle nuove norme in tutta l'Unione tale atto dovrebbe assumere la forma di un regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>L'obiettivo del sistema OCSE per sementi e piante forestali è incoraggiare la produzione e l'utilizzazione di sementi, parti di piante e piante che sono state raccolte, trasformate e commercializzate in modo da garantire una qualità e una disponibilità elevate di materiale forestale di moltiplicazione. In considerazione della durata dei cicli forestali, del costo degli impianti e degli investimenti forestali a lungo termine, è essenziale che i silvicoltori ottengano informazioni pienamente affidabili sull'origine e sulle caratteristiche genetiche del materiale forestale di moltiplicazione che utilizzano per gli impianti. Il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali risponde a tale esigenza mediante la certificazione e la tracciabilità. Esso svolge un ruolo importante nell'aiutare le foreste del pianeta ad adattarsi alle mutevoli condizioni climatiche. Si pone l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e sulla garanzia di un'elevata diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi, rafforzando in tal modo il potenziale di adattamento del materiale forestale di moltiplicazione per il futuro reimpianto di una superficie arborea ("rimboschimento") e la creazione di foreste nuove ("imboschimento"). Il rimboschimento può essere necessario quando parti di una foresta esistente sono state colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi o altre catastrofi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>Il Green Deal europeo stabilisce l'impegno della Commissione ad affrontare le sfide legate ai cambiamenti climatici e all'ambiente. Mira a trasformare l'economia dell'Unione per un futuro sostenibile. Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione devono essere in linea con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e con le tre strategie di attuazione del Green Deal europeo: la nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).</FIELD></FOOTNOTE>, la nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 (COM(2021) 572 final).</FIELD></FOOTNOTE> e la strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita (COM(2020) 380 final).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Il regolamento (UE) 2021/1119 impone alle istituzioni pertinenti dell'Unione e agli Stati membri di garantire progressi costanti nel potenziamento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Uno degli obiettivi della nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici è pertanto quello di accelerare la capacità di adattamento dell'Unione ai cambiamenti climatici modificando, tra l'altro, le norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione. La legislazione dell'Unione dovrebbe incoraggiare la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione in tutta l'Unione. A tal fine è opportuno abolire la possibilità per gli Stati membri di limitare l'ammissione di taluni materiali di base e di vietare la commercializzazione di determinato materiale forestale di moltiplicazione agli utilizzatori finali, quale stabilita dalla direttiva 1999/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>La nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030 ha come obiettivi principali l'effettivo imboschimento e la conservazione e il ripristino delle foreste nell'Unione, per contribuire ad aumentare l'assorbimento di CO<STRING SUBSCRIPT="on">2</STRING>, ridurre l'impatto e l'estensione degli incedi boschivi e promuovere la bioeconomia, nel pieno rispetto dei principi ecologici che favoriscono la biodiversità. Garantire la ricostituzione e una gestione sostenibile rafforzata delle foreste è essenziale ai fini dell'adattamento ai cambiamenti climatici e della resilienza delle foreste. A tale riguardo, la nuova strategia dell'UE per le foreste afferma che l'adattamento delle foreste ai cambiamenti climatici e la loro ricostituzione a seguito dei danni climatici richiederanno grandi quantità di materiale forestale di moltiplicazione adeguato. Ciò implica sforzi per garantire e utilizzare in modo sostenibile le risorse genetiche forestali da cui dipende una silvicoltura più resiliente ai cambiamenti climatici. Sono inoltre necessari sforzi per aumentare la produzione e la disponibilità di tale materiale forestale di moltiplicazione, fornire informazioni migliori sulla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche e migliorarne la produzione collaborativa e il trasferimento attraverso i confini nazionali all'interno dell'Unione. Gli operatori professionali dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire informazioni preventive agli utilizzatori in merito all'idoneità del materiale forestale di moltiplicazione alle condizioni climatiche ed ecologiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>La strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 mira a riportare la biodiversità dell'Unione sulla via della ripresa entro il 2030. Nel quadro di tale strategia, la legislazione dell'Unione deve porre l'accento sulla conservazione della diversità delle specie e garantire un'elevata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> qualità e</STRING></STRING> diversità genetica all'interno delle specie e dei lotti di sementi. L'obiettivo è facilitare l'approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata e geneticamente diversificato, che sia adattato alle condizioni climatiche attuali e a quelle previste per il futuro. La conservazione e il miglioramento della biodiversità delle foreste, compresa la diversità genetica degli alberi, rappresentano un elemento fondamentale della gestione forestale sostenibile e del sostegno all'adattamento ai cambiamenti climatici da parte delle foreste. Le specie arboree e gli ibridi artificiali soggetti all'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere geneticamente adeguati alle condizioni locali ed essere di qualità elevata.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.2]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Esiste una dimensione transfrontaliera a lungo termine dovuta al fatto che, secondo le previsioni, la migrazione già osservata verso nord delle zone di vegetazione dovrebbe accelerare significativamente nei prossimi decenni. Di conseguenza l'obbligo previsto dal presente regolamento di fornire informazioni sulle zone in cui le sementi possono essere piantate o in cui il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali sarebbe estremamente utile per i silvicoltori. Le autorità competenti dovrebbero pertanto designare zone specificando che in tali zone le sementi sono adeguate alle condizioni locali e possono essere seminate ("zone di trasferimento delle sementi"). Analogamente dette autorità dovrebbero designare aree specificando che in tali aree il materiale forestale di moltiplicazione è adattato alle condizioni locali ("aree di diffusione").</P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>La direttiva 1999/105/CE definisce i materiali forestali di moltiplicazione in funzione della loro importanza a fini forestali in tutto il territorio dell'Unione o in una sua parte, ma rimane vaga in merito alle finalità forestali. Per motivi di chiarezza, l'ambito di applicazione del presente regolamento elenca le finalità per le quali è importante utilizzare materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione può essere prodotto per essere impiegato nell'imboschimento/nel rimboschimento e in altri tipi di impianto di alberi e per finalità diverse quali la produzione di legno e biomateriali, la conservazione della biodiversità, il ripristino degli ecosistemi forestali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici e la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>La ricerca ha dimostrato che la valutazione e l'ammissione del materiale di base in relazione alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione sono estremamente importanti. Inoltre l'impianto di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nel luogo giusto incide positivamente sulla finalità per la quale tale materiale è utilizzato. Il concetto di "nel luogo giusto" significa che il materiale forestale di moltiplicazione è geneticamente e fenotipicamente adeguato al sito in cui è fatto sviluppare, anche in considerazione delle corrispondenti proiezioni delle condizioni climatiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione in risposta alla domanda crescente di tale materiale, è necessario eliminare gli ostacoli reali o potenziali agli scambi che possano pregiudicare la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione all'interno dell'Unione. Tale obiettivo può essere conseguito soltanto se le rispettive norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione impongono livelli di qualità il più elevati possibile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Le norme dell'Unione in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero tenere conto delle esigenze pratiche e applicarsi soltanto a determinate specie e a determinati ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento. Tali specie e ibridi artificiali sono importanti per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione per l'imboschimento, il rimboschimento e altri tipi di impianto di alberi ai fini della produzione di legno e biomateriali, della conservazione della biodiversità, del ripristino degli ecosistemi forestali, dell'adattamento ai cambiamenti climatici, della mitigazione dei cambiamenti climatici e della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>L'obiettivo del presente regolamento è garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata. Al fine di contribuire a creare foreste resilienti e ripristinare gli ecosistemi forestali, gli utilizzatori dovrebbero essere informati prima dell'acquisto di materiale forestale di moltiplicazione in merito all'idoneità di tale materiale alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui sarà impiegato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Per garantire che il materiale forestale di moltiplicazione certificato sia adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche dell'area in cui viene piantato, le autorità competenti dovrebbero valutare le caratteristiche di sostenibilità del materiale di base nel corso della procedura di ammissione di tale materiale di base. Dette caratteristiche di sostenibilità dovrebbero riguardare l'adattamento di tale materiale di base alle condizioni climatiche ed ecologiche e l'indennità degli alberi da organismi nocivi e dai relativi sintomi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere raccolto soltanto da materiale di base valutato e ammesso dalle autorità competenti al fine di garantire la massima qualità possibile del materiale forestale di moltiplicazione stesso. Il materiale di base ammesso dovrebbe essere iscritto in un registro nazionale con un riferimento unico di registro e con riferimento a un'unità di ammissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per preservare la qualità delle sementi, è opportuno che gli imballaggi siano progettati in modo da diventare inutilizzabili dopo l'apertura e garantire così che gli utenti siano a conoscenza di eventuali manomissioni delle sementi e siano incoraggiati a utilizzare in maniera appropriata l'intero contenuto, evitando pertanto che le sementi siano conservate in modo inappropriato o siano utilizzate quando è probabile che si siano deteriorate. [Em.3]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Al fine di adeguarsi agli sviluppi scientifici e tecnici delle norme internazionali, il ricorso a tecniche biomolecolari dovrebbe essere incluso come metodo complementare nella procedura di ammissione del materiale di base. Tali tecniche biomolecolari dovrebbero essere autorizzate per valutare l'origine del materiale di base o per vagliare il materiale di base al fine di individuare la presenza di tratti di resistenza alle malattie mediante marcatori molecolari.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Le autorità competenti dei rispettivi Stati membri dovrebbero rilasciare un certificato principale per tutto il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto (ossia raccolto) da materiale di base ammesso. Tale certificato principale garantisce l'identificazione del materiale forestale di moltiplicazione, contiene informazioni sulla sua origine e fornisce i dettagli più appropriati per gli utilizzatori e le autorità competenti incaricate dei relativi controlli ufficiali. Dovrebbe essere consentito rilasciare il certificato principale in formato elettronico.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuno Stato membro dovrebbe istituire e aggiornare un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e metterlo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti di tutti gli altri Stati membri. [Em.4]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Solo il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da materiale di base ammesso dovrebbe poter essere successivamente certificato e immesso in commercio. Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere certificato come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dalle autorità competenti ed essere commercializzato con un riferimento a tali categorie. Tali tipi di categorie mostrano quali caratteristiche del materiale di base sono state valutate e indicano la qualità del materiale forestale di moltiplicazione. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità inferiore (categorie "identificato alla fonte" e "selezionato"), il materiale di base sarà sottoposto a controlli per verificare le caratteristiche di base. Per il materiale forestale di moltiplicazione di qualità superiore (categorie "qualificato" e "controllato"), gli alberi genitori saranno selezionati per le caratteristiche superiori e gli schemi di incrocio. Nel caso di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "qualificato", la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione è stimata sulla base delle caratteristiche degli alberi genitori. Nel caso della categoria "controllato", la superiorità di tale materiale forestale di moltiplicazione deve essere dimostrata rispetto al materiale di base da cui tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto o rispetto a una popolazione di riferimento. Le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbero essere soggette a requisiti uniformi in materia di produzione e commercializzazione, al fine di garantire trasparenza, parità di condizioni di concorrenza e integrità del mercato interno.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Le norme in materia di certificazione dovrebbero essere chiarite nel caso di materiale forestale di moltiplicazione prodotto attraverso processi di produzione innovativi e in particolare ricorrendo a tecniche per la produzione di un tipo specifico di materiale forestale di moltiplicazione, ossia i cloni. Poiché il luogo di produzione di tali cloni può essere diverso dall'ubicazione dell'albero originale (ossia del materiale di base) da cui il clone o i cloni sono stati ottenuti, le norme dovrebbero essere modificate al fine di garantire la tracciabilità.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>I requisiti per il materiale di base destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali sono diversi da quelli per il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali, a causa dei diversi criteri di selezione che si applicano a questi due tipi di materiale di base. Ai fini della conservazione e dell'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, si <STRING STRIKE="on">dovrebbero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe</STRING></STRING> conservare <STRING STRIKE="on">tutti gli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un numero massimo di</STRING></STRING> alberi provenienti da un soprassuolo forestale. Ciò è necessario per contribuire ad aumentare la diversità genetica all'interno di una singola specie arborea. Al contrario, soltanto gli alberi che presentano caratteristiche superiori dovrebbero essere selezionati nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione per fini commerciali. Gli <STRING STRIKE="on">Stati membri</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">operatori professionali</STRING></STRING> dovrebbero pertanto essere autorizzati a derogare alle norme applicabili in materia di ammissione del materiale di base e notificare all'autorità competente tale materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.5] </STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>La categoria "identificato alla fonte" costituisce il livello minimo richiesto per la commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione, in quanto è stata effettuata una selezione fenotipica scarsa o nulla del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alla categoria "identificato alla fonte". Al fine di garantire la tracciabilità, l'operatore professionale dovrebbe registrare l'ubicazione del materiale di base (ossia la provenienza) da cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. L'origine di tale materiale di base dovrebbe essere indicata, se nota. Ciò è in linea con il sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e con l'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Conformemente al sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e in seguito all'applicazione della direttiva 1999/105/CE, l'autorità competente dovrebbe valutare il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" sulla base dell'osservazione delle caratteristiche di tale materiale di base, tenendo conto della finalità specifica per la quale il materiale forestale di moltiplicazione raccolto da tale materiale di base deve essere utilizzato. È opportuno garantire la qualità complessiva di tale categoria. Poiché la popolazione dovrebbe presentare un livello elevato di uniformità, gli alberi aventi caratteristiche inferiori, ad esempio dimensioni inferiori, rispetto alla dimensione media degli alberi nella popolazione complessiva dovrebbero essere rimossi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>Al fine di produrre materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", l'operatore professionale dovrebbe selezionare i componenti del materiale di base che saranno utilizzati nello schema di incrocio a livello individuale a causa delle loro caratteristiche superiori per quanto concerne ad esempio l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali. L'autorità competente dovrebbe approvare la composizione e lo schema di incrocio proposto di tali componenti, la disposizione in campo, le condizioni di isolamento e l'ubicazione del materiale di base. Ciò è importante ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" dovrebbe essere soggetto a requisiti quanto più rigorosi possibile. La determinazione della superiorità del materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere effettuata confrontando tale materiale con uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza. L'operatore professionale seleziona tali prototipi in base alla finalità per la quale il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" sarà utilizzato. A tale riguardo, se la finalità di tale materiale forestale di moltiplicazione sarà l'adattamento ai cambiamenti climatici, detto materiale sarà confrontato con prototipi che presentano buone prestazioni per quanto concerne l'adattamento alle condizioni climatiche ed ecologiche locali (ad esempio l'indennità effettiva da organismi nocivi e dai relativi sintomi). In seguito alla selezione dei componenti del materiale di base, l'operatore professionale dovrebbe dimostrare la superiorità del materiale forestale di moltiplicazione mediante prove comparative o stimarne la superiorità valutando i componenti genetici di tale materiale di base. L'autorità competente dovrebbe essere coinvolta in ogni fase di tale processo. Essa dovrebbe approvare il disegno sperimentale e le prove per l'ammissione del materiale di base, verificare i dati forniti dall'operatore professionale e approvare i risultati delle prove relative alla superiorità del materiale forestale di moltiplicazione o, se del caso, la valutazione genetica. Ciò è necessario ai fini dell'allineamento alle norme internazionali applicabili ai sensi del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e ad altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto dell'esperienza acquisita in relazione alla direttiva 1999/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>La valutazione del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato" richiede in media dieci anni. Al fine di garantire un più rapido accesso al mercato del materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", mentre la valutazione del materiale di base è ancora in corso, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di ammettere temporaneamente tale materiale di base, per un periodo massimo di dieci anni, in tutto il loro territorio o in parte di esso. Tale ammissione dovrebbe essere concessa soltanto se i risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative indicano che il materiale di base in questione soddisferà i requisiti del presente regolamento una volta completate le prove. Questa valutazione precoce dovrebbe essere riesaminata ad intervalli massimi di dieci anni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>La conformità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" dovrebbe essere confermata da ispezioni effettuate dalle autorità competenti, come pertinente per ciascuna categoria ("certificazione ufficiale") e dovrebbe essere attestata mediante un'etichetta ufficiale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione geneticamente modificato può essere immesso in commercio soltanto se è sicuro per la salute umana e per l'ambiente ed è stato autorizzato per la coltivazione a norma della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> o del regolamento (CE) n. 1829/2003<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato". Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto mediante alcune nuove tecniche genomiche può essere immesso in commercio soltanto se soddisfa i requisiti del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati]<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio [...] (GU L [...] del [...], pag. [...]).</FIELD></FOOTNOTE> e se tale materiale forestale di moltiplicazione appartiene alla categoria "controllato".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>L'etichetta ufficiale dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Gli operatori professionali dovrebbero essere autorizzati dall'autorità competente a<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> rilasciare e</STRING></STRING> stampare l'etichetta ufficiale sotto sorveglianza ufficiale per determinate specie e categorie di materiale forestale di moltiplicazione<STRING STRIKE="on">. Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. Tuttavia gli operatori professionali possono iniziare a stampare l'etichetta soltanto dopo che l</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti definiti dall'autorità competente e dopo aver stabilito mediante un audit dell</STRING></STRING>'autorità competente <STRING STRIKE="on">ha certificato il materiale forestale di moltiplicazione in questione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che tali operatori sono in possesso delle competenze, delle infrastrutture e delle risorse necessarie</STRING></STRING>. Tale autorizzazione è necessaria a causa del carattere ufficiale dell'etichetta ufficiale e per garantire i livelli di qualità più elevati possibili per gli utilizzatori del materiale forestale di moltiplicazione. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciò offrirà maggiore flessibilità agli operatori professionali in relazione alla successiva commercializzazione di tale materiale forestale di moltiplicazione. </STRING></STRING>È opportuno stabilire norme per la revoca o la modifica di tale autorizzazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.6]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di imporre requisiti supplementari o più rigorosi per l'ammissione del materiale di base prodotto nel proprio territorio, previa autorizzazione concessa dalla Commissione. Ciò consentirebbe l'attuazione di approcci nazionali o regionali in materia di produzione e commercializzazione del materiale forestale di moltiplicazione e volti a migliorare la qualità del materiale in questione, a proteggere l'ambiente o a contribuire alla protezione della biodiversità e al ripristino degli ecosistemi forestali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>Al fine di garantire la trasparenza e controlli più efficaci sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero essere iscritti nei registri istituiti dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (GU L 317 del 23.11.2016, pag. 4).</FIELD></FOOTNOTE>. Tale registrazione riduce l'onere amministrativo per detti operatori professionali. Ciò è necessario per garantire l'efficacia del registro ufficiale degli operatori professionali ed evitare una doppia iscrizione. Gli operatori professionali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano in larga misura nell'ambito di applicazione del registro ufficiale degli operatori professionali a norma del regolamento (UE) 2016/2031.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Prima dell'acquisto del materiale forestale di moltiplicazione, gli operatori professionali dovrebbero mettere a disposizione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dell'autorità competente e </STRING></STRING>dei potenziali acquirenti del loro materiale forestale di moltiplicazione tutte le informazioni necessarie in merito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> alla sua identità e</STRING></STRING> alla sua idoneità alle rispettive condizioni climatiche ed ecologiche in modo da consentire loro di selezionare il materiale forestale di moltiplicazione più adeguato per <STRING STRIKE="on">la loro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una</STRING></STRING> regione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> specifica</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.7]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(35)</NO.P>Nel caso di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione nelle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri dovrebbero demarcare, per le specie interessate, le regioni di provenienza al fine di individuare un'area o gruppi di aree che presentino condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e contengano materiale di base avente caratteristiche fenotipiche o genetiche simili. Ciò è necessario perché il materiale forestale di moltiplicazione prodotto a partire da tale materiale di base deve essere commercializzato facendo riferimento a tali regioni di provenienza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(36)</NO.P>Al fine di garantire una visione generale e una trasparenza effettivi in merito al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato in tutta l'Unione, ogni Stato membro dovrebbe istituire, pubblicare e tenere aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie e ibridi artificiali ammessi sul suo territorio come pure un elenco nazionale che dovrebbe essere presentato come sintesi del registro nazionale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(37)</NO.P>Per lo stesso motivo, la Commissione dovrebbe pubblicare in formato elettronico un elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro. Tale elenco dell'Unione dovrebbe riportare informazioni sul materiale di base che contiene un organismo geneticamente modificato o è da esso costituito oppure che è stato prodotto mediante alcune nuove tecniche genomiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(38)</NO.P>Ciascuno Stato membro dovrebbe elaborare e tenere aggiornato un piano di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento. È opportuno stabilire norme relative al contenuto di tale piano, al fine di garantire un'azione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tempestiva, </STRING></STRING>proattiva ed efficace contro tali rischi, qualora emergano. Gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati <STRING STRIKE="on">ad adeguare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a definire</STRING></STRING> il contenuto di tale piano <STRING STRIKE="on">alle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base delle</STRING></STRING> specifiche condizioni climatiche ed ecologiche dei loro territori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e ad adattare tale contenuto alla luce delle nuove conoscenze scientifiche</STRING></STRING>. Tale requisito rispecchia altresì le azioni generali di preparazione che gli Stati membri dovrebbero intraprendere su base volontaria nell'ambito del meccanismo di protezione civile dell'Unione europea<FOOTNOTE><FIELD>Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Su richiesta dello Stato membro interessato, la Commissione dovrebbe sostenere mediante assistenza tecnica l'elaborazione del piano e, se del caso, il suo aggiornamento. [Em.8]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(39)</NO.P>Durante tutte le fasi di produzione, il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere mantenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione. Tali unità di ammissione dovrebbero essere prodotte e commercializzate in lotti che devono essere sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione. È opportuno operare una distinzione tra lotti di sementi e lotti di piante, al fine di identificare il tipo di materiale forestale di moltiplicazione e garantire la tracciabilità del materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò garantisce il mantenimento dell'identità e della qualità di tale materiale forestale di moltiplicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(40)</NO.P>Le sementi dovrebbero essere commercializzate soltanto se conformi a determinate norme di qualità. Esse dovrebbero essere etichettate e commercializzate soltanto in imballaggi sigillati, al fine di consentirne l'identificazione, la qualità e la tracciabilità adeguate e di evitare frodi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(41)</NO.P>Per conseguire l'obiettivo della strategia digitale dell'UE<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale (COM(2021) 118 final).</FIELD></FOOTNOTE> di far funzionare la trasformazione verso le tecnologie digitali a favore dei cittadini e delle imprese, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") per quanto riguarda le norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese al fine di rilasciare un certificato principale e un'etichetta ufficiale e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che faciliti il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(42)</NO.P>Durante i periodi in cui si registrano difficoltà temporanee nella raccolta di forniture sufficienti di materiale forestale di moltiplicazione di talune specie, si dovrebbe ammettere temporaneamente, a determinate condizioni, materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi. Tali requisiti meno rigorosi dovrebbero riguardare l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di categorie diverse di materiale forestale di moltiplicazione. Ciò è necessario per garantire un approccio flessibile in circostanze avverse ed evitare perturbazioni del mercato interno del materiale forestale di moltiplicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(43)</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione dovrebbe essere importato da paesi terzi soltanto se è accertato che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'UE. Ciò è necessario per garantire che tale materiale forestale di moltiplicazione importato offra il medesimo livello di qualità del materiale forestale di moltiplicazione prodotto nell'UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Tale approccio assicurerà non solo che le importazioni di materiale forestale di moltiplicazione rispettino le norme dell'Unione ma anche che contribuiscano alla diversità genetica e alla sostenibilità vegetale. [Em.9]</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(44)</NO.P>Se il materiale forestale di moltiplicazione è importato nell'Unione da un paese terzo, l'operatore professionale interessato dovrebbe informare preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione del materiale forestale di moltiplicazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) istituito a norma del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Inoltre il materiale forestale di moltiplicazione importato dovrebbe essere corredato di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine e di documenti che contengono i dettagli di tale materiale forniti dall'operatore professionale di tale paese terzo. Al materiale forestale di moltiplicazione in questione dovrebbe essere apposta un'etichetta ufficiale, in quanto ciò è necessario per garantire scelte informate da parte degli utilizzatori di tale materiale e agevolare le autorità competenti nello svolgimento dei rispettivi controlli ufficiali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(45)</NO.P>Al fine di monitorare l'impatto del presente regolamento e consentire alla Commissione di valutare le misure introdotte, gli Stati membri dovrebbero riferire ogni cinque anni in merito ai quantitativi annui di materiale forestale di moltiplicazione certificato, ai piani di emergenza nazionali adottati, alle informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione a disposizione degli utilizzatori tramite siti web e/o guide destinate ai piantatori, ai quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione importati e alle sanzioni irrogate.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(46)</NO.P>Al fine di adattarsi allo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici e a qualsiasi altro sviluppo delle conoscenze tecniche o scientifiche, anche in materia di cambiamenti climatici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco delle specie arboree e dei relativi ibridi artificiali cui si applica il presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(47)</NO.P>Al fine di consentire l'adeguamento all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili, così come per tenere conto del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica i) dei requisiti relativi al materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato" e ii) delle categorie in cui il materiale forestale di moltiplicazione dei diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(48)</NO.P>Al fine di consentire un approccio più flessibile per gli Stati membri, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione delle condizioni per l'autorizzazione temporanea della commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(49)</NO.P>Al fine di consentire l'adeguamento agli sviluppi tecnici e scientifici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione dei requisiti che devono essere soddisfatti dai lotti di frutti e sementi delle specie contemplate dal presente regolamento, che devono essere soddisfatti dalle parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento, per quanto riguarda le norme di qualità esterne applicabili al Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, che devono essere soddisfatti dal postime delle specie e degli ibridi artificiali contemplati dal presente regolamento e che devono essere soddisfatti dal postime da commercializzare agli utilizzatori finali nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(50)</NO.P>Al fine di consentire l'adeguamento alla strategia digitale dell'UE e agli sviluppi tecnici nella digitalizzazione dei servizi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla definizione di norme relative alla registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dall'operatore professionale e dalle autorità competenti, ai fini del rilascio del certificato principale, e all'istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(51)</NO.P>È di particolare importanza che durante i lavori preparatori per tali atti delegati la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016<FOOTNOTE><FIELD>GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.</FIELD></FOOTNOTE>. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(52)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione riguardo all'istituzione di condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto della notifica del materiale di base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(53)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e facilitare la riconoscibilità e l'utilizzazione dei certificati principali, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'adozione del contenuto e del modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli, il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori e il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(54)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e un quadro armonizzato per l'etichettatura e la fornitura di informazioni in materia di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione del contenuto dell'etichetta ufficiale, le informazioni supplementari nel caso di sementi e piccoli quantitativi di sementi, il colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione e informazioni supplementari nel caso di generi specifici o specie specifiche.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(55)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e consentire l'adattamento agli sviluppi in materia di digitalizzazione del settore del materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità tecniche per il rilascio dei certificati principali elettronici.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(56)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e di affrontare i problemi urgenti di approvvigionamento di materiale forestale di moltiplicazione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda l'ammissione temporanea per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie che soddisfa requisiti meno rigorosi di quelli stabiliti nel presente regolamento per l'ammissione di materiale di base.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(57)</NO.P>Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le decisioni in materia di organizzazione di esperimenti temporanei volti a cercare alternative migliori ai requisiti di cui al presente regolamento in relazione alla valutazione e all'ammissione di materiale di base e alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(58)</NO.P>Per migliorare la coerenza delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione con la legislazione fitosanitaria dell'Unione, gli articoli 36, 37, 40, 41, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 dovrebbero applicarsi alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione a norma del presente regolamento. Al fine di garantire la coerenza con le norme di cui al regolamento (UE) 2016/2031 sui passaporti delle piante, dovrebbe essere consentito combinare l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione con il passaporto delle piante.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(59)</NO.P>È opportuno modificare il regolamento (UE) 2017/625 per includere nel suo ambito di applicazione norme in materia di controlli ufficiali per quanto concerne il materiale forestale di moltiplicazione. Ciò al fine di garantire maggiore coerenza nei controlli ufficiali e nell'applicazione delle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione in tutti gli Stati membri, così come coerenza con altri atti dell'Unione relativi ai controlli ufficiali delle piante, in particolare il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(60)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(61)</NO.P>Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno abrogare la direttiva 1999/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(62)</NO.P>Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire assicurare un approccio armonizzato in materia di produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo dei suoi effetti, della sua complessità e del suo carattere internazionale, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. A tal fine, e ove necessario, esso introduce deroghe o requisiti specifici per determinati tipi di materiale forestale di moltiplicazione e operatori professionali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(63)</NO.P>In considerazione del tempo e delle risorse necessari alle autorità competenti e agli operatori professionali interessati per adeguarsi ai nuovi requisiti di cui al presente regolamento, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal ... [3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento],</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO I</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI GENERALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Oggetto</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento stabilisce norme relative alla produzione e alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, in particolare i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione, l'origine e la tracciabilità di tale materiale di base, le categorie di materiale forestale di moltiplicazione, i requisiti relativi all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione, la certificazione, l'etichettatura, l'imballaggio, le importazioni, gli operatori professionali, la registrazione di materiale di base<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, i controlli ufficiali</STRING></STRING> e i piani di emergenza nazionali.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.10]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Ambito di applicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il presente regolamento si applica al materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e <STRING STRIKE="on">dei relativi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli</STRING></STRING> ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in un'ottica di commercializzazione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.11] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il presente regolamento persegue gli obiettivi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>garantire la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione di qualità elevata nell'Unione e il <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corretto </STRING></STRING>funzionamento del mercato interno di tale materiale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.12]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>contribuire alla costituzione di foreste resilienti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e produttive</STRING></STRING>, alla conservazione della biodiversità<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, alla prevenzione dell'impiego di specie invasive</STRING></STRING> e al ripristino degli ecosistemi forestali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e del loro funzionamento promuovendo, tra l'altro, le diversità genetiche interspecifiche e intraspecifiche</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.13]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sostenere la produzione di legno e biomateriali, l'adattamento ai cambiamenti climatici, la mitigazione dei cambiamenti climatici nonché la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per quanto riguarda la modifica dell'elenco di cui all'allegato I come specificato al paragrafo 3, tenendo conto degli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>lo spostamento delle zone di vegetazione e delle serie di specie arboree a seguito dei cambiamenti climatici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>eventuali sviluppi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> pertinenti</STRING></STRING> delle conoscenze tecniche o scientifiche.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.14] </STRING></STRING></PARAG><PARAG>Tali atti delegati aggiungono specie e ibridi artificiali all'elenco di cui all'allegato I, qualora tali specie e ibridi artificiali soddisfino almeno uno degli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>rappresentano un'area significativa e un valore economico importante in termini di produzione di materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono commercializzati in almeno due Stati membri;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sono considerati importanti per il loro contributo all'adattamento ai cambiamenti climatici; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>sono considerati importanti per il loro contributo alla conservazione della biodiversità.</PARAG><PARAG>Gli atti delegati di cui al primo comma eliminano specie e ibridi artificiali dall'elenco di cui all'allegato I se questi non soddisfano più nessuno degli elementi di cui al primo comma.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Il presente regolamento non si applica:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al materiale riproduttivo vegetale di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale];</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali quali definiti all'articolo 2 della direttiva 98/56/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al materiale forestale di moltiplicazione prodotto per l'esportazione verso paesi terzi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>al materiale forestale di moltiplicazione utilizzato per prove ufficiali, finalità scientifiche o lavori di selezione.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Definizioni</STI.ART><PARAG>Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>"materiale forestale di moltiplicazione": <STRING STRIKE="on">gli strobili, le infruttescenze, i frutti e le sementi destinati alla produzione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le unità seminali, le parti di piante e le piante da</STRING></STRING> postime, appartenenti alle specie arboree e ai relativi ibridi<STRING STRIKE="on"> artificiali</STRING> che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento e utilizzati per l'imboschimento, il rimboschimento e altri impianti di alberi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e la semina diretta </STRING></STRING>per una delle finalità seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.15]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>produzione di legno e biomateriali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>conservazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle risorse genetiche forestali e conservazione e miglioramento</STRING></STRING> della biodiversità;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.16] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>ripristino degli ecosistemi forestali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e di altre superfici boschive e sostegno del loro funzionamento</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.17]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">creazione o ripristino di sistemi agroforestali; [Em.18]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>adattamento ai cambiamenti climatici,</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>mitigazione dei cambiamenti climatici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>"imboschimento": la costituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di specie arboree regionali adattate</STRING></STRING> su terreni che, fino a quel momento, erano oggetto di un uso diverso del suolo e che implica una trasformazione dell'uso del suolo da non forestale in forestale<FOOTNOTE><FIELD>FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.19]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>"rimboschimento": la ricostituzione di una foresta mediante impianto e/o semina intenzionale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di specie arboree regionali adattate </STRING></STRING>su terreni classificati come foresta<FOOTNOTE><FIELD>FAO (2020) Global Forest Resources Assessment - Terms and definitions. https://www.fao.org/3/I8661EN/i8661en.pdf.</FIELD></FOOTNOTE>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.20]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"agroforestazione": l'integrazione di alberi su terreni agricoli senza modificare la classificazione di tali terreni; [Em.120]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>"unità seminali": strobili, infruttescenze, frutti e sementi destinati alla produzione di postime o alla semina diretta; <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.21]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>"postime": qualsiasi pianta o parte di essa utilizzata per la moltiplicazione delle piante e comprendente piante ottenute da unità seminali, da parti di piante o piante ottenute da rinnovazione naturale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>"parti di piante": le talee caulinari, fogliari e radicali, gli espianti o gli embrioni utilizzati per la micropropagazione, le gemme, le margotte, le radici, le marze, i piantoni e ogni parte di una pianta destinata alla produzione di postime;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>"produzione": tutte le fasi della generazione di sementi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, parti di piante</STRING></STRING> e piante, <STRING STRIKE="on">della conversione da unità seminale a semente e della coltivazione di piante da</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">anche quelle necessarie per ottenere un</STRING></STRING> postime<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> adeguato,</STRING></STRING> in un'ottica di commercializzazione<STRING STRIKE="on"> del materiale forestale di moltiplicazione corrispondente;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">; [Em.22]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>"fonte di semi": gli alberi di una determinata area da cui si <STRING STRIKE="on">raccolgono le sementi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">raccoglie un'unità seminale</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.23]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>"soprassuolo": una popolazione di alberi identificata che presenta una sufficiente uniformità di composizione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>"arboreto da seme": una piantagione di alberi selezionati, nel contesto della quale ciascun albero è identificato da un clone, una famiglia o una provenienza, isolata o gestita in modo tale da evitare o limitare l'impollinazione estranea, e gestita in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili di sementi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>"genitori": alberi utilizzati per ottenere discendenti tramite impollinazione controllata o libera di una pianta identificata, utilizzata come femmina ("pianta madre"), con il polline di un'altra pianta ("pianta padre") (fratelli biparentali) o di un certo numero di altre piante identificate o no ("piante padri") (fratelli monoparentali);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>"clone": insieme di individui (ramet) derivati per via vegetativa da un unico individuo originale (ortet), ad esempio per talea, micropropagazione, innesto, margotta o divisione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>"miscuglio di cloni": un miscuglio di cloni identificati in proporzioni definite;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>"materiale di base": uno qualsiasi degli elementi seguenti: fonte di semi, soprassuolo, arboreto da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>"unità di ammissione": l'intera superficie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o esemplari</STRING></STRING> del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione che è stata autorizzata dalle autorità competenti;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.24]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>"unità di notifica": l'intera superficie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o singoli esemplari</STRING></STRING> del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione destinato alla conservazione e all'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali che è stata notificata alle autorità competenti;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.25]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>"lotto di sementi": una serie di sementi <STRING STRIKE="on">raccolte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">estratte e/o pulite, provenienti</STRING></STRING> da materiale di base ammesso e <STRING STRIKE="on">trasformate</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lavorate</STRING></STRING> in modo uniforme;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.26]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>"lotto di piante": un insieme di <STRING STRIKE="on">postime coltivato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">piante prodotte</STRING></STRING> a partire da un unico lotto di sementi o <STRING STRIKE="on">da un postime propagato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un insieme di piante propagate</STRING></STRING> per via vegetativa che <STRING STRIKE="on">è stato ottenuto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono state ottenute</STRING></STRING> in un'area delimitata e <STRING STRIKE="on">trasformato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">trasformate</STRING></STRING> in modo uniforme;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.27]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>"<STRING STRIKE="on">numero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">codice</STRING></STRING> di lotto": il <STRING STRIKE="on">numero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">codice</STRING></STRING> di identificazione del lotto di sementi o del lotto di piante, a seconda dei casi;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.28]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P>"provenienza": il luogo in cui si trova qualsiasi soprassuolo di alberi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>21)</NO.P>"sottospecie": un gruppo all'interno di una specie che è diventato in qualche modo fenotipicamente e geneticamente diverso dal resto del gruppo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>22)</NO.P>"regione di provenienza": in relazione a una specie o sottospecie, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche sufficientemente uniformi e sui quali si trovano soprassuoli o fonti di semi con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe, tenendo conto dei limiti altimetrici ove appropriato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>23)</NO.P>"soprassuolo autoctono": un soprassuolo di specie arboree autoctone che è stato costantemente rigenerato mediante rinnovazione naturale o artificialmente a partire da materiale forestale di moltiplicazione raccolto nello stesso soprassuolo o in soprassuoli di specie arboree autoctone nelle immediate vicinanze;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>24)</NO.P>"soprassuolo indigeno": un soprassuolo autoctono o un soprassuolo ottenuto artificialmente da sementi, laddove l'origine del soprassuolo in questione e il soprassuolo stesso si trovano nella stessa regione di provenienza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>25)</NO.P>"origine":</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per un soprassuolo autoctono o una fonte di semi autoctona, si tratta del luogo dove si trovano gli alberi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per un soprassuolo non autoctono o una fonte di semi non autoctona, si tratta del luogo da cui le sementi o le piante sono state originariamente introdotte;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per un arboreto da seme, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i suoi componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>per i genitori, si tratta dei luoghi in cui si trovavano originariamente i loro componenti, quali la loro provenienza o altre informazioni geografiche pertinenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>per un clone, l'origine è il luogo in cui l'ortet è situato o selezionato oppure in cui era inizialmente situato o è stato selezionato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>per un miscuglio di cloni, le origini sono i luoghi in cui gli ortet sono situati o selezionati oppure in cui erano inizialmente situati o sono stati selezionati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>26)</NO.P>"ubicazione del materiale di base": l'area geografica o la posizione o le posizioni geografiche del materiale di base, come pertinente per ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>27)</NO.P>"luogo di produzione di cloni o miscugli di cloni o genitori": il luogo o la posizione geografica esatta in cui è stato prodotto il materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>28)</NO.P>"materiale iniziale": pianta, gruppo di piante, materiale forestale di moltiplicazione, materiale di DNA o informazione genetica del clone, o dei cloni in caso di miscuglio di cloni, che funge da materiale di riferimento per il controllo dell'identità del clone o dei cloni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>29)</NO.P>"piantone": una talea caulinare senza radici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>30)</NO.P>"commercializzazione": le azioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> commerciali</STRING></STRING> seguenti condotte da un operatore professionale: la vendita, la detenzione o l'offerta alla vendita o qualsiasi altra modalità di trasferimento, distribuzione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresa la spedizione,</STRING></STRING> all'interno dell'Unione o importazione nell'Unione, a titolo gratuito od oneroso, di materiale forestale di moltiplicazione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.29]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>31)</NO.P>"operatore professionale": qualsiasi persona fisica o giuridica coinvolta a titolo professionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con l'autorizzazione delle autorità competenti,</STRING></STRING> in una o più delle attività seguenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, volte allo sfruttamento commerciale del materiale forestale di moltiplicazione</STRING></STRING>:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.30]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>produzione, incluse la coltivazione, la moltiplicazione e il mantenimento di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>32)</NO.P>"autorità competente": l'autorità centrale o regionale di uno Stato membro o, se del caso, l'autorità corrispondente di un paese terzo, responsabile dell'organizzazione dei controlli ufficiali, della registrazione del materiale di base, della certificazione del materiale forestale di moltiplicazione e delle altre attività ufficiali relative alla produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, ovvero qualsiasi altra autorità cui è stata conferita tale responsabilità, conformemente al diritto dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>33)</NO.P>"identificato alla fonte": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da una fonte di semi o da un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato II;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>34)</NO.P>"selezionato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da un soprassuolo ubicato in una singola regione di provenienza, fenotipicamente selezionato a livello della popolazione e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato III;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>35)</NO.P>"qualificato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni i cui componenti sono stati fenotipicamente selezionati a livello individuale e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>36)</NO.P>"controllato": una categoria di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base costituito da soprassuoli, arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>37)</NO.P>"certificazione ufficiale": la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione identificato alla fonte, selezionato, qualificato e controllato, se tutte le ispezioni pertinenti e, se del caso, il campionamento e i controlli del materiale forestale di moltiplicazione sono stati effettuati dall'autorità competente e se è stato concluso che detto materiale forestale di moltiplicazione soddisfa i rispettivi requisiti di cui al presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>38)</NO.P>"categoria": materiale forestale di moltiplicazione che si qualifica come materiale "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>39)</NO.P>"organismo geneticamente modificato": un organismo geneticamente modificato quale definito all'articolo 2, punto 2), della direttiva 2001/18/CE, ad esclusione degli organismi ottenuti attraverso le tecniche di modificazione genetica elencate nell'allegato I B della direttiva 2001/18/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>40)</NO.P>"pianta NGT": una pianta ottenuta mediante alcune nuove tecniche genomiche quale definita all'articolo 3, punto 2), del regolamento (UE) [OP: inserire il riferimento al regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati] del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) [.../...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica le direttive 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e il regolamento (UE) 2017/625 (GU [...]).</FIELD></FOOTNOTE>;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>41)</NO.P>"zone di trasferimento delle sementi": aree e/o zone altimetriche designate dalle autorità competenti per lo spostamento di materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine e della provenienza di tale materiale, delle prove di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>42)</NO.P>"area di diffusione degli arboreti da seme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei genitori</STRING></STRING>": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'ubicazione degli arboreti da seme<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dei genitori</STRING></STRING> e dei loro componenti, dei risultati delle prove di discendenza e di provenienza, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.31] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>43)</NO.P>"area di diffusione dei cloni e dei miscugli di cloni": l'area designata dalle autorità competenti nella quale il materiale forestale di moltiplicazione appartenente alle categorie "qualificato" o "controllato" è adattato alle condizioni climatiche ed ecologiche di tale area, tenendo conto, a seconda dei casi, dell'origine o della provenienza del clone o dei cloni, dei risultati delle prove di discendenza<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> di provenienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e clonali</STRING></STRING>, delle condizioni ambientali e delle proiezioni future dei cambiamenti climatici;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.32]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>44)</NO.P>"FOREMATIS" (Forest Reproductive Material Information System): il sistema di informazione sui materiali forestali di moltiplicazione della Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>45)</NO.P>"rinnovazione naturale": il rinnovo <STRING STRIKE="on">di una</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">della</STRING></STRING> foresta <STRING STRIKE="on">da parte di alberi che si sviluppano a partire da semi caduti e germinati in situ;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attraverso i processi naturali tramite semina naturale, germinazione, polloni o margotte; [Em.33]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>46)</NO.P>"organismi nocivi per la qualità": organismi nocivi che soddisfano tutte le caratteristiche seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>non sono organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette od organismi nocivi regolamentati non da quarantena ("ORNQ") ai sensi del regolamento (UE) 2016/2031, né organismi nocivi soggetti alle misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>si verificano durante la produzione o l'immagazzinamento del materiale forestale di moltiplicazione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la loro presenza ha un impatto negativo inaccettabile sulla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e un impatto economico inaccettabile per quanto riguarda l'uso di tale materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>47)</NO.P>"praticamente indenne da organismi nocivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per la qualità</STRING></STRING>": assenza<STRING STRIKE="on"> assoluta</STRING> di organismi nocivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per la qualità</STRING></STRING> oppure una situazione nella quale la presenza di organismi nocivi per la qualità nel rispettivo materiale forestale di moltiplicazione è talmente esigua da non incidere negativamente sulla qualità di tale materiale.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.34]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO II</TI><STI.GR>MATERIALE DI BASE E MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE OTTENUTO A PARTIRE DA ESSO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><STI.ART>Ammissione del materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione può essere utilizzato soltanto materiale di base ammesso dalle autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "identificato alla fonte" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato II.</PARAG><PARAG>Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "selezionato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato III.</PARAG><PARAG>Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "qualificato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato IV.</PARAG><PARAG>Il materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione da certificare come "controllato" è ammesso se soddisfa i requisiti di cui all'allegato V.</PARAG><PARAG>La valutazione dei requisiti di cui agli allegati da II a V per l'ammissione del materiale di base può comprendere, oltre all'ispezione visiva, ai controlli documentali, alle prove e alle analisi o ad altri metodi complementari, anche l'uso di tecniche biomolecolari, se ritenute più appropriate ai fini di tale ammissione.</PARAG><PARAG>Il materiale di base per tutte le categorie è valutato in base alle caratteristiche di sostenibilità di cui agli allegati da II a V, al fine di tenere conto delle condizioni climatiche ed ecologiche.</PARAG><PARAG>L'ammissione del materiale di base è effettuata facendo riferimento all'unità di ammissione.</PARAG><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", in particolare i requisiti relativi ai tipi di materiale di base, all'entità della popolazione, all'origine e alla regione di provenienza, alle caratteristiche di sostenibilità;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato", in particolare i requisiti relativi all'origine, all'isolamento, all'entità della popolazione, all'età e allo sviluppo, all'omogeneità, alle caratteristiche di sostenibilità, alla produzione quantitativa, alla qualità del legno e alla forma o al portamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>materiale forestale di moltiplicazione della categoria "qualificato", in particolare i requisiti relativi agli arboreti da seme, ai genitori, ai cloni e ai miscugli di cloni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", in particolare i requisiti riguardanti le caratteristiche da esaminare, la documentazione, la predisposizione delle prove, l'analisi e la validità delle prove, la valutazione genetica dei componenti del materiale di base, le prove comparative del materiale forestale di moltiplicazione, l'ammissione provvisoria e gli esami precoci;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">materiale forestale di moltiplicazione conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.</STRING></PARAG><PARAG>Tali modifiche adeguano le norme per l'ammissione del materiale di base all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e allo sviluppo del sistema dell'OCSE per sementi e piante forestali e di altre norme internazionali applicabili.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Soltanto il materiale di base ammesso è incluso nel registro nazionale sotto forma di unità di ammissione a norma dell'articolo 12. Ciascuna unità di ammissione è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>L'ammissione del materiale di base è revocata ove i requisiti previsti dal presente regolamento cessino di essere soddisfatti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Successivamente all'ammissione, il materiale di base per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "selezionato", "qualificato" e "controllato" è sottoposto periodicamente a nuove ispezioni da parte delle autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per modificare gli allegati II, III, IV e V, al fine di adeguarli all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, in particolare per quanto concerne il ricorso a tecniche biomolecolari, e delle pertinenti norme internazionali.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><STI.ART>Requisiti per la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso è commercializzato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da operatori professionali </STRING></STRING>conformemente alle norme seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.36]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati II, III, IV e V;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato solo a condizione che si tratti di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato" ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e se tale materiale di base soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, riprodotti per via vegetativa, può essere commercializzato soltanto se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>si tratta di materiale delle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato"; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui rispettivamente agli allegati III, IV e V;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione della categoria "selezionato" può essere commercializzato solo se ottenuto tramite propagazione di massa a partire da sementi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I che contiene organismi geneticamente modificati o è da essi costituito può essere commercializzato soltanto se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>si tratta di materiale della categoria "controllato”; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>è autorizzato per la coltivazione nell'Unione a norma dell'articolo 19 della direttiva 2001/18/CE o degli articoli 7 e 19 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o, se del caso, nel rispettivo Stato membro conformemente all'articolo 26 ter della direttiva 2001/18/CE;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il materiale è approvato dall'autorità competente; [Em.121]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">reca un'etichetta che riporta la dicitura "Nuove tecniche genomiche" a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) … [GU: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT di prossima adozione]; [Em.122]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, contenente una pianta NGT di categoria 1 quale definita all'articolo 3, punto 7), del regolamento (UE) [.../...] [OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT] o da essa costituito, può essere commercializzato soltanto se:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>si tratta di materiale della categoria "controllato”; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>è stato ottenuto da materiale di base ammesso a norma dell'articolo 4 e che soddisfa i requisiti di cui all'allegato V; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>la pianta ha ottenuto una dichiarazione relativa allo status di pianta NGT di categoria 1 a norma dell'articolo 6 o 7 del regolamento (UE) [.../...] (OP: inserire il riferimento al regolamento sulle NGT) o discende da tale pianta o tali piante;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se accompagnato da un riferimento al numero del certificato principale o ai numeri dei certificati principali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>è conforme agli articoli 36, 37, 40, 41, 42, 49, 53 e 54 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, agli ORNQ e agli organismi nocivi soggetti alle misure di cui all'articolo 30 di tale regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>nel caso di sementi, il materiale forestale di moltiplicazione delle specie arboree e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I può essere commercializzato soltanto se, oltre alla conformità alle disposizioni di cui alle lettere da a) a g), sono disponibili informazioni concernenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>la purezza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ii)        </STRING></STRING>il tasso di germinazione della semente pura;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> se vengono effettuate procedure di prova, le autorità competenti possono autorizzare la commercializzazione prima dei risultati delle prove; il fornitore ha l'obbligo di comunicare all'acquirente i risultati delle prove non appena disponibili; [Em.37]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>il peso di 1 000 unità di semente pura;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">iv)       </STRING></STRING>il numero di sementi germinabili per chilogrammo di prodotto commercializzato come sementi o, laddove la valutazione di tale numero risulti impossibile o poco pratica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in un periodo di tempo limitato</STRING></STRING>, il numero di sementi vitali per chilogrammo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, con riferimento a un metodo specifico</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.38]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Le categorie nell'ambito delle quali può essere commercializzato il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base sono stabilite nella tabella di cui all'allegato VI.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, al fine di modificare la tabella di cui all'allegato VI relativa alle categorie nell'ambito delle quali il materiale forestale di moltiplicazione proveniente dai diversi tipi di materiale di base può essere commercializzato.</PARAG><PARAG>Tale modifica adatta dette categorie all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche e delle norme internazionali pertinenti.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><STI.ART>Requisiti per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali</STI.ART><PARAG>Affinché il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base soggetto alla deroga di cui all'articolo 18 possa essere commercializzato, devono essere soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione delle specie elencate nell'allegato I può essere commercializzato soltanto se si tratta di materiale della categoria "identificato alla fonte";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione presenta un'origine naturalmente adattata alle condizioni locali e regionali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o adattata allo scopo di migrazione assistita, se del caso; e [Em.39]</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">; e</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da <STRING STRIKE="on">tutti gli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un numero massimo di</STRING></STRING> esemplari del materiale di base notificato<STRING STRIKE="on">.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, in quantità sufficiente per conservare la diversità genetica delle specie; [Em.40]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">c bis)   per le specie per le quali la propagazione vegetativa è generalmente utilizzata a fini di conservazione delle risorse genetiche forestali si utilizza un miscuglio di una gamma di cloni sufficientemente varia nell'ottica di mantenere la diversità genetica. [Em.124]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 7</TI.ART><STI.ART>Autorizzazione temporanea alla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base che non soddisfa i requisiti della categoria</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Le autorità competenti possono autorizzare temporaneamente la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base ammesso che non soddisfa tutti i requisiti della categoria appropriata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">lettere a), b) e c), </STRING></STRING>a seguito dell'adozione dell'atto delegato di cui al paragrafo 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.41]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Le autorità competenti del rispettivo Stato membro notificano alla Commissione e agli altri Stati membri tali autorizzazioni temporanee e i rispettivi motivi che giustificano l'ammissione.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente articolo fissando le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione temporanea allo Stato membro interessato.</PARAG><PARAG>Tra tali condizioni figurano:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la giustificazione del rilascio di tale autorizzazione al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">la durata massima</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il termine</STRING></STRING> dell'autorizzazione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.42]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING STRIKE="on">gli obblighi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i requisiti minimi</STRING></STRING> in materia di controlli ufficiali sugli operatori professionali che presentano domanda per tale autorizzazione;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.43] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il contenuto e la forma della notifica di cui al paragrafo 1.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 8</TI.ART><STI.ART>Requisiti speciali per specie, categorie e tipi determinati di materiale forestale di moltiplicazione</STI.ART><PARAG>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento, secondo quanto necessario,  riguardo ai requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>per quanto riguarda i lotti di frutti e sementi delle specie elencate nell'allegato I, per quanto concerne la purezza della specie;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>per quanto riguarda le parti di piante delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute e dimensioni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>per quanto riguarda le norme di qualità esterne per il Populus spp. moltiplicato mediante talee caulinari o piantoni, per quanto concerne i difetti e le dimensioni minime delle talee caulinari e dei piantoni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>per quanto riguarda il postime delle specie e degli ibridi artificiali di cui all'allegato I, per quanto concerne la qualità in relazione a caratteristiche generali, salute, vitalità e qualità fisiologica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>per quanto riguarda il postime da commercializzare agli utilizzatori nelle regioni caratterizzate da un clima mediterraneo, per quanto concerne i difetti, le dimensioni e l'età delle piante e, se del caso, le dimensioni del contenitore.</PARAG><PARAG>L'atto delegato in questione si basa sull'esperienza acquisita applicando i requisiti pertinenti per ciascun tipo, ciascuna specie o ciascuna categoria di materiale forestale di moltiplicazione per quanto riguarda le disposizioni relative a ispezioni, campionamento e controlli nonché alle distanze di isolamento. Esso adegua tali requisiti sulla base dell'evoluzione delle rispettive norme internazionali, degli sviluppi tecnici e scientifici o degli sviluppi climatici ed ecologici.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 9</TI.ART><STI.ART>Piano di emergenza e registro nazionale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ciascuno Stato membro elabora uno o più piani di emergenza al fine di garantire un approvvigionamento sufficiente di materiale forestale di moltiplicazione per il rimboschimento delle aree colpite da eventi meteorologici estremi, incendi boschivi, focolai di malattie e organismi nocivi, catastrofi o qualsiasi altro evento, secondo quanto pertinente e come rilevato nelle valutazioni del rischio nazionali elaborate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione n. 1313/2013/UE<FOOTNOTE><FIELD>GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924.</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Su richiesta dello Stato membro, la Commissione mette a disposizione assistenza tecnica per l'elaborazione del piano di emergenza. [Em.44]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Il piano di emergenza in questione è elaborato per le specie arboree e i relativi ibridi artificiali che figurano nell'elenco di cui all'allegato I ritenuti adeguati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dagli Stati membri alle loro</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">alle</STRING> condizioni climatiche ed ecologiche attuali e a quelle previste per il futuro<STRING STRIKE="on"> nello Stato membro interessato.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em.45]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Il piano di emergenza tiene conto della prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali, sulla base di simulazioni di modelli climatici nazionali e/o regionali per lo Stato membro interessato.</PARAG><PARAG><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il piano di emergenza tiene conto delle potenziali emergenze delle aree colpite oltre i confini nazionali e lo Stato membro interessato lavora con altri Stati membri per garantire una fornitura preventiva sufficiente di materiali forestali di moltiplicazione per le zone transfrontaliere colpite. [Em.46]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri consultano a tempo debito tutti i portatori di interessi pertinenti nel processo di elaborazione e aggiornamento di tali piani di emergenza.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Ciascun piano di emergenza stabilisce:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i ruoli e le responsabilità degli organismi partecipanti alla sua esecuzione nel caso si verifichi un evento che causa una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione, nonché la catena di comando e le procedure di coordinamento degli interventi delle autorità competenti, delle altre autorità pubbliche, degli organismi delegati o delle persone fisiche partecipanti, dei laboratori e degli operatori professionali, compreso il coordinamento con gli Stati membri vicini e, se del caso, con i paesi terzi vicini;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identificazione delle vulnerabilità e delle misure di prevenzione, quali il miglioramento della sicurezza dei siti di immagazzinamento delle sementi e dei vivai e l'aumento del numero di siti di immagazzinamento e vivai; [Em.47]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'accesso delle autorità competenti alle forniture di materiale forestale di moltiplicazione che sono state mantenute ai fini della pianificazione di emergenza, ai locali di operatori professionali, in particolare ai vivai forestali e ai laboratori che producono materiale forestale di moltiplicazione, di altri operatori e di altre persone fisiche pertinenti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>l'accesso delle autorità competenti, se necessario, ad attrezzature, personale, periti esterni e risorse necessari per l'attivazione rapida ed efficace del piano di emergenza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>le misure relative alla presentazione di informazioni alla Commissione, agli altri Stati membri, agli operatori professionali interessati e al pubblico, per quanto riguarda la grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione e le misure adottate nei suoi confronti nel caso di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione confermata ufficialmente o sospettata;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>le modalità di registrazione dei dati riguardanti l'esistenza di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>le valutazioni disponibili dello Stato membro per quanto riguarda il rischio di una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione per il suo territorio e il suo potenziale impatto sulla salute umana, sulla salute animale e delle piante, nonché sull'ambiente;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>i principi per la demarcazione geografica dell'area o delle aree nelle quali si è verificata una grave carenza di materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>i principi relativi alla formazione del personale delle autorità competenti e, se del caso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché secondo disponibilità</STRING></STRING>, degli organismi, delle autorità pubbliche, dei laboratori, degli operatori professionali e delle altre persone di cui alla lettera a).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.48]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Gli Stati membri riesaminano e, se del caso, aggiornano periodicamente i loro piani di emergenza al fine di tenere conto degli sviluppi tecnici e scientifici in relazione alle simulazioni dei modelli climatici riguardanti la prevista distribuzione futura delle pertinenti specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri istituiscono un registro nazionale<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come indicato all'articolo 12, che: </STRING></STRING><STRING STRIKE="on">che: </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">[Em.49]</STRING></STRING> </PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>contiene le specie arboree e gli ibridi artificiali di cui all'allegato I, che sono pertinenti per le condizioni climatiche ed ecologiche attuali dello Stato membro interessato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tiene conto della prevista distribuzione futura di tali specie arboree e dei relativi ibridi artificiali.</PARAG><PARAG>Entro quattro anni dalla data di istituzione dei loro registri nazionali, gli Stati membri elaborano piani di emergenza per le specie e gli ibridi artificiali che figurano nei loro registri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Gli Stati membri collaborano tra loro e con tutti i portatori di interessi pertinenti ai fini dell'elaborazione dei rispettivi piani di emergenza, sulla base di uno scambio di migliori prassi e di esperienze acquisite nell'elaborazione di tali piani.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Gli Stati membri rendono disponibili i loro piani di emergenza alla Commissione, agli altri Stati membri e a tutti gli operatori professionali pertinenti tramite pubblicazione su FOREMATIS.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO III</TI><STI.GR>REGISTRAZIONE DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI E DEL MATERIALE DI BASE E DEMARCAZIONE DELLE REGIONI DI PROVENIENZA</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 10</TI.ART><STI.ART>Obblighi degli operatori professionali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori professionali sono iscritti nel registro di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031 conformemente all'articolo 66 di tale regolamento.</PARAG><PARAG>Essi sono stabiliti <STRING STRIKE="on">nell'Unione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nello Stato membro interessato e sono autorizzati dall'autorità competente</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.50]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori professionali mettono a disposizione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> delle autorità competenti e</STRING></STRING> degli utilizzatori del loro materiale forestale di moltiplicazione <STRING STRIKE="on">tutte </STRING>le informazioni necessarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> circa l'identità del materiale forestale di moltiplicazione, come pure le informazioni</STRING></STRING> in merito alla sua idoneità alle condizioni climatiche ed ecologiche <STRING STRIKE="on">attuali e a quelle previste per il futuro.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sulla base delle conoscenze e dei dati disponibili. Conformemente agli orientamenti dell'autorità competente,</STRING></STRING> tali informazioni sono fornite<STRING STRIKE="on">, prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione,</STRING> al potenziale acquirente tramite siti web, guide per i piantatori e altri mezzi appropriati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> prima del trasferimento del materiale forestale di moltiplicazione in questione</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.51]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 11</TI.ART><STI.ART>Demarcazione delle regioni di provenienza per talune categorie</STI.ART><PARAG>Per le specie pertinenti del materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", gli Stati membri demarcano le regioni di provenienza.</PARAG><PARAG>Le autorità competenti redigono e pubblicano sul proprio sito web mappe che riportano le demarcazioni delle regioni di provenienza. Esse mettono tali mappe a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri tramite FOREMATIS.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 12</TI.ART><STI.ART>Registro nazionale ed elenchi nazionali dei materiali di base</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Ogni Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato, in formato elettronico, un registro nazionale dei materiali di base delle varie specie ammessi nel suo territorio a norma degli articoli 4 e 19 e notificati a norma dell'articolo 18.</PARAG><PARAG>In tale registro figurano i dati completi di ciascuna unità di materiale di base ammesso unitamente al riferimento unico di registro.</PARAG><PARAG>In deroga all'articolo 4, le autorità competenti registrano immediatamente nei rispettivi registri nazionali i materiali di base inclusi, prima del ... [OP: inserire la data di applicazione del presente regolamento], nei rispettivi registri nazionali di cui all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, senza applicare la procedura di registrazione di cui a tale articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ciascuno Stato membro istituisce, pubblica e tiene aggiornato un elenco nazionale dei materiali di base, che è presentato sotto forma di sintesi del registro nazionale. Esso mette tale elenco a disposizione della Commissione e degli altri Stati membri in formato elettronico tramite FOREMATIS.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri presentano l'elenco nazionale in un formato standard per ciascuna unità di ammissione del materiale di base. Per le categorie "identificato alla fonte" e "selezionato", tale elenco può contenere soltanto una descrizione sintetica del materiale di base, in funzione delle regioni di provenienza.</PARAG><PARAG>L'elenco nazionale fornisce in particolare i dettagli seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nome botanico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>categoria;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tipo di </STRING></STRING>materiale di base;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.52]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>ubicazione del materiale di base: una breve denominazione, se del caso, nonché uno degli insiemi di dati seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>per la categoria "identificato alla fonte", regione di provenienza ed estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>per la categoria "selezionato", regione di provenienza e posizione geografica definita da latitudine, longitudine e altitudine o estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iii)</NO.P>per la categoria "qualificato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>iv)</NO.P>per la categoria "controllato", la posizione o le posizioni geografiche esatte del materiale di base, definite da latitudine, longitudine ed altitudine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>area: le dimensioni di una o più fonti di semi, uno o più soprassuoli o uno o più arboreti da seme;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>origine:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>finalità d'utilizzo del materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>nel caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", un'indicazione che precisi se esso è:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>geneticamente modificato; o</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>una pianta NGT;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>nel caso delle categorie "qualificato" e "controllato", informazioni <STRING STRIKE="on">sul luogo di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sull'area di raccolta utilizzata per la</STRING></STRING> produzione del clone o dei cloni o del miscuglio o dei miscugli di cloni, se del caso;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.53]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">eventuali informazioni aggiuntive, se disponibili; [Em.54]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione. [Em 134]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 13</TI.ART><STI.ART>Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Sulla base degli elenchi nazionali forniti da ciascuno Stato membro conformemente all'articolo 12, la Commissione pubblica un elenco denominato "Elenco dell'Unione dei materiali di base ammessi per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione".</PARAG><PARAG>Tale elenco è reso disponibile in formato elettronico tramite FOREMATIS.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>L'elenco in questione rispecchia i dati forniti negli elenchi nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 1<STRING STRIKE="on">, ed indica la superficie di utilizzazione.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. [Em.55]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 13 bis</STRING></STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Produzione proveniente dal materiale di base</STRING></STRING></STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È garantita la tracciabilità dalla raccolta del materiale forestale di moltiplicazione fino alla sua commercializzazione all'utente finale. </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operatore professionale notifica all'autorità competente la propria intenzione di raccogliere il materiale forestale di moltiplicazione prima di procedere alla raccolta al fine di consentire all'autorità competente di organizzare i controlli.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'operatore professionale trasmette all'autorità competente i dati che documentano la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La rimozione dal luogo di raccolta è consentita solo con un certificato principale.</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nell'interesse della più elevata diversità genetica possibile all'interno dell'intero lotto di sementi, il raccoglitore di sementi assicura che il lotto di sementi sia sottoposto a una mescolanza intensiva in tutte le fasi della trasformazione prima della commercializzazione o della semina. [Em.56]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO IV</TI><STI.GR>CERTIFICATO PRINCIPALE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 14</TI.ART><STI.ART>Certificato principale di identità</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Dopo la raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da materiale di base ammesso, le autorità competenti rilasciano, su richiesta di un operatore professionale, un certificato principale di identità ("certificato principale"), indicante il riferimento unico di registro del materiale di base, per tutto il materiale forestale di moltiplicazione raccolto.</PARAG><PARAG>Il certificato principale attesta la conformità ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, secondo cui il materiale forestale di moltiplicazione è ottenuto da materiale di base ammesso</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.57]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>La Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta il contenuto e il modello del certificato principale di identità per il materiale forestale di moltiplicazione:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da fonti di semi e soprassuoli;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da arboreti da seme o genitori; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da cloni e miscugli di cloni;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">modello di certificato principale per il materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un miscuglio. [Em.58]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Qualora, a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, uno Stato membro adotti misure per quanto riguarda la successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In caso di mescolanza ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché i riferimenti di registro dei relativi componenti siano identificabili e affinché venga rilasciato un nuovo certificato principale o un altro documento di identificazione del miscuglio.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Se un lotto di cui all'articolo 15, paragrafo 1, è suddiviso in lotti più piccoli che non sono trattati in modo uniforme e che sono oggetto di una successiva propagazione vegetativa, è rilasciato un nuovo certificato principale e si fa riferimento al numero del precedente certificato principale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In caso di miscuglio, l'operatore professionale comunica in anticipo la mescolanza all'autorità competente al fine di consentire a quest'ultima di sorvegliare il processo di mescolanza. [Em.59]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Il certificato principale può essere rilasciato anche in formato elettronico ("certificato principale elettronico").</PARAG><PARAG>La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di certificati principali elettronici al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali certificati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio del certificato principale; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi tutti gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Ciascuno Stato membro istituisce e aggiorna un elenco nazionale dei certificati principali rilasciati e lo mette a disposizione della Commissione e delle autorità competenti. [Em.60]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 15</TI.ART><STI.ART>Lotti</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Durante tutte le fasi della produzione, il materiale forestale di moltiplicazione è tenuto separato con riferimento alle singole unità di ammissione del materiale di base ammesso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e al certificato principale, ove rilasciato,</STRING></STRING> in modo da garantire la tracciabilità del materiale forestale di moltiplicazione rispetto al materiale di base ammesso dal quale è stato raccolto. Il materiale forestale di moltiplicazione è raccolto da tali singole unità di ammissione e commercializzato in lotti sufficientemente omogenei e identificati come distinti da altri lotti di materiale forestale di moltiplicazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.61]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Ciascun lotto di materiale forestale di moltiplicazione è identificato dagli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">numero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">codice</STRING></STRING> di lotto;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.62] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">finalità; [Em.63]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>codice e numero del certificato principale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>nome botanico;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>categoria del materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e)        tipo di </STRING></STRING>materiale di base;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.64]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>riferimento di registro o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>regione di provenienza per il materiale forestale di moltiplicazione delle categorie "identificato alla fonte" e "selezionato" o, se del caso, per altro materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>se del caso, origine del materiale di base: autoctona o indigena, non autoctona o non indigena oppure sconosciuta;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>nel caso di unità seminali, l'anno di maturazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, la purezza, il tasso di germinazione della semente pura, il peso di 1 000 unità di semente pura, il numero di sementi germinabili per chilogrammo e il nome della stazione di prova della semente</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.65]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>j)</NO.P>età e tipo di postime o semenzale o talea e tipo di pratica utilizzata (potatura radicale in posto, trapianti o containerizzazione);</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k)</NO.P>per la categoria "controllato" se è:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>geneticamente modificato;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>una pianta NGT;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>k bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se del caso, i diritti di proprietà intellettuale esistenti in riferimento al materiale forestale di moltiplicazione. [Em.135]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Fatti salvi il paragrafo 1 del presente articolo e l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri conservano separatamente il materiale forestale di moltiplicazione oggetto di una successiva propagazione vegetativa e lo identificano come tale. Tale materiale forestale di moltiplicazione è stato raccolto da una singola unità di ammissione nelle categorie "selezionato", "qualificato" o "controllato". In tali casi, il materiale forestale di moltiplicazione prodotto assume la stessa categoria del materiale forestale di moltiplicazione originale.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Fatto salvo il paragrafo 1, la mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione è soggetta alle condizioni seguenti, a seconda dei casi:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>nelle categorie "identificato alla fonte" o "selezionato", la mescolanza si applica al materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da due o più unità di ammissione nell'ambito di una singola regione di provenienza;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione nell'ambito di una singola regione di provenienza, ottenuto da fonti di semi e soprassuoli nella categoria "identificato alla fonte", il nuovo lotto risultante è certificato come "materiale forestale di moltiplicazione proveniente da una fonte di semi";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da materiale di base non autoctono o non indigeno con altro materiale ottenuto da materiale di base di origine sconosciuta, il lotto risultante è certificato come "di origine sconosciuta";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in caso di mescolanza di materiale forestale di moltiplicazione ottenuto da un'unica unità di ammissione con diversi anni di maturazione, si registrano gli anni effettivi di maturazione e la proporzione di materiale forestale di moltiplicazione di ogni anno.</PARAG><PARAG>Nel caso di mescolanza in conformità del primo comma, lettere a), b) o c), il codice d'identità relativo alla regione di provenienza può essere sostituito dal riferimento di registro di cui al paragrafo 1, lettera f).</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 16</TI.ART><STI.ART>Etichetta ufficiale</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Per ogni lotto di materiale forestale di moltiplicazione l'autorità competente<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o l'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale di un'autorità competente,</STRING></STRING> rilascia un'etichetta ufficiale attestante la conformità di tale materiale rispetto <STRING STRIKE="on">ai requisiti di cui </STRING>all'articolo 5.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.66]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'etichetta ufficiale è stampata </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'autorità competente, su richiesta dell'operatore professionale; oppure</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dall'operatore professionale, sotto la supervisione ufficiale dell'autorità competente. [Em.67]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Le autorità competenti autorizzano l'operatore professionale a stampare l'etichetta ufficiale dopo che l'autorità competente ha attestato la conformità di tale materiale forestale di moltiplicazione rispetto ai requisiti di cui all'articolo 5. </STRING>L'operatore professionale è autorizzato a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">rilasciare e/o </STRING></STRING>stampare <STRING STRIKE="on">tale </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'</STRING></STRING>etichetta<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ufficiale</STRING></STRING> se, sulla base di un audit, l'autorità competente ha concluso che l'operatore possiede le <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">competenze, le </STRING></STRING>infrastrutture e le risorse <STRING STRIKE="on">per stampare l'etichetta ufficiale.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sufficienti a tal fine. [Em.68]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'autorità competente effettua controlli regolari per verificare se l'operatore professionale rispetta i requisiti di cui al paragrafo 2.</PARAG><PARAG>Se, dopo aver concesso l'autorizzazione di cui al paragrafo 2, l'autorità competente constata che un operatore professionale non soddisfa i requisiti di cui a tale paragrafo, essa revoca o modifica senza indugio l'autorizzazione, a seconda dei casi.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Oltre alle informazioni richieste a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, sull'etichetta ufficiale <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o su un altro documento del fornitore che riporta le informazioni richieste a norma del suddetto articolo, </STRING></STRING>figurano tutte le informazioni seguenti:<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.69]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>numero/i del certificato principale rilasciato ai sensi dell'articolo 14 o riferimento all'altro documento che identifica il miscuglio disponibile ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">nome dell'operatore professionale</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i nomi degli operatori professionali fornitori, compresi il loro indirizzo e il loro numero di registrazione, e i nomi dei destinatari, compreso il loro indirizzo</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.70]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>quantitativo fornito;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>in caso di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", il cui materiale di base è ammesso ai sensi dell'articolo 4, l'indicazione "ammesso temporaneamente";</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>indicazione che precisi se il materiale forestale di moltiplicazione è stato propagato per via vegetativa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un codice QR con le istruzioni su come trattare, conservare e piantare il materiale forestale di moltiplicazione. [Em.71]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire gli elementi seguenti in merito all'etichetta ufficiale:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>contenuto dell'etichetta ufficiale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>informazioni supplementari per le sementi e i piccoli quantitativi di sementi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">colore dell'etichetta per categorie specifiche o altri tipi di materiale forestale di moltiplicazione;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>informazioni supplementari in caso di generi specifici o specie specifiche;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indicazione che riporta se il materiale è un prodotto geneticamente modificato a norma della direttiva 2001/18/CE. [Em.136]</STRING></STRING></PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se l'operatore professionale utilizza un'etichetta o un documento a colori per una qualsiasi categoria di materiale forestale di moltiplicazione, il colore dell'etichetta o del documento del fornitore corrisponde al colore indicato nell'allegato VI. [Em.73]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>Un'etichetta ufficiale può essere rilasciata anche in formato elettronico ("etichetta ufficiale elettronica").</PARAG><PARAG>La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire modalità tecniche per il rilascio di etichette ufficiali elettroniche al fine di garantirne la conformità con il presente articolo, nonché modalità appropriate, credibili ed efficaci per il rilascio di tali etichette ufficiali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 26 per integrare il presente articolo stabilendo norme in materia di:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>registrazione digitale di tutte le azioni intraprese dagli operatori professionali e dalle autorità competenti ai fini del rilascio delle etichette ufficiali;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>istituzione di una piattaforma centralizzata che colleghi gli Stati membri e la Commissione al fine di facilitare il trattamento e l'uso di tali dati e l'accesso agli stessi.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 17</TI.ART><STI.ART>Imballaggi di unità seminali</STI.ART><PARAG>Le unità seminali possono essere commercializzate soltanto in imballaggi sigillati che diventano inutilizzabili dopo l'apertura dell'imballaggio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per prevenire la putrefazione del materiale forestale di moltiplicazione, l'imballaggio sigillato può essere adattato alle esigenze del rispettivo materiale forestale di moltiplicazione. [Em.74]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO V</TI><STI.GR>DEROGHE ALL'ARTICOLO 4</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 18</TI.ART><STI.ART>Deroga all'obbligo di ammissione per il materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, la registrazione del materiale di base destinato alla conservazione delle risorse genetiche forestali nel registro nazionale non è soggetta all'ammissione da parte delle autorità competenti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli operatori professionali che registrano materiale di base per fini di conservazione delle risorse genetiche forestali utilizzate nella silvicoltura notificano tale materiale di base all'autorità competente dello Stato membro interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Il materiale di base di cui al paragrafo 1 è notificato alle autorità competenti secondo il formato di FOREMATIS.</PARAG><PARAG>La notifica del materiale di base è effettuata con riferimento all'unità di notifica.</PARAG><PARAG>Ciascuna unità di notifica è identificata da un riferimento unico di registro in un registro nazionale.</PARAG><PARAG>Tale notifica contiene le informazioni <STRING STRIKE="on">seguenti:</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di cui all'articolo 12, paragrafo 3. [Em.75]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">nome botanico;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">categoria;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">materiale di base;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">riferimento di registro o, se del caso, sintesi dello stesso, o codice d'identità relativo alla regione di provenienza;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">ubicazione: una breve denominazione, se del caso, nonché la regione di provenienza e l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">area: le dimensioni di una o più fonti di semi o di uno o più soprassuoli;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>g)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">origine: indicazione che precisi se il materiale di base è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o di origine sconosciuta; per il materiale di base non autoctono/non indigeno, indicazione dell'origine, se nota;</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>h)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">finalità: conservazione e utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche.</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>La Commissione può, mediante atti di esecuzione, stabilire le condizioni specifiche per quanto riguarda i requisiti e il contenuto di tale notifica. Tali atti di esecuzione tengono conto dello sviluppo delle norme internazionali applicabili e sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 19</TI.ART><STI.ART>Ammissione, da parte di operatori professionali, di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria &amp;quot;identificato alla fonte&amp;quot;</STI.ART><PARAG>In deroga all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono autorizzare gli operatori professionali ad ammettere, per determinate specie, materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "identificato alla fonte", se sono soddisfatte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>la regione di provenienza in cui è situato il materiale di base è soggetta a condizioni meteorologiche estreme; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>tali condizioni meteorologiche incidono sul ciclo riproduttivo del materiale di base e riducono la frequenza di raccolta del materiale forestale di moltiplicazione da tale materiale di base.</PARAG><PARAG>L'autorizzazione in questione <STRING STRIKE="on">è soggetta ad approvazione da parte della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">viene notificata alla</STRING></STRING> Commissione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.76]</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 20</TI.ART><STI.ART>Ammissione provvisoria di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria &amp;quot;controllato&amp;quot;</STI.ART><PARAG>In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, gli Stati membri possono consentire in tutto il loro territorio o in una parte di esso e per un periodo non superiore a dieci anni l'ammissione di materiale di base destinato alla produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato", qualora dai risultati provvisori della valutazione genetica o delle prove comparative di cui all'allegato V si possa presumere che tale materiale di base, una volta completate le prove, soddisfarà i requisiti per l'ammissione ai sensi del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 21</TI.ART><STI.ART>Difficoltà temporanee di approvvigionamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Al fine di superare difficoltà temporanee nell'approvvigionamento generale di materiale forestale di moltiplicazione che si verifichino in uno o più Stati membri, la Commissione, su richiesta di almeno uno Stato membro interessato, può, mediante un atto di esecuzione, autorizzare temporaneamente gli Stati membri ad ammettere per la commercializzazione il materiale forestale di moltiplicazione di una o più specie ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Se la Commissione agisce in conformità del paragrafo 1, l'etichetta ufficiale rilasciata a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, indica che il materiale forestale di moltiplicazione in questione è stato ottenuto da materiale di base che soddisfa requisiti meno rigorosi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1 è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 22</TI.ART><STI.ART>Esperimenti temporanei per cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga agli articoli 1, 4 e 5, la Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, in merito all'organizzazione di esperimenti temporanei al fine di cercare alternative migliori alle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le specie o gli ibridi artificiali a cui detto atto si applica, i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione e commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.</PARAG><PARAG>Tali esperimenti possono assumere la forma di prove tecniche o scientifiche che esaminano la fattibilità e l'adeguatezza di nuovi requisiti rispetto a quelli di cui agli articoli 1, 4 e 5 del presente regolamento.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e specificano uno o più degli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le specie interessate o gli ibridi artificiali interessati;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le condizioni degli esperimenti per ciascuna specie o ciascun ibrido artificiale;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la durata dell'esperimento;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>gli obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione degli Stati membri partecipanti.</PARAG><PARAG>Tali atti tengono conto dell'evoluzione degli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>i metodi per la determinazione dell'origine del materiale di base, compreso l'uso di tecniche biomolecolari;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i metodi per la conservazione e l'utilizzazione sostenibile delle risorse genetiche forestali, tenendo conto delle norme internazionali applicabili;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>i metodi di riproduzione e produzione, compreso l'utilizzo di processi produttivi innovativi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>i metodi di progettazione degli schemi di incrocio dei componenti del materiale di base;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>i metodi per la valutazione delle caratteristiche del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>f)</NO.P>i metodi per il controllo del materiale forestale di moltiplicazione interessato.</PARAG><PARAG>Tali atti si adattano all'evoluzione delle tecniche di produzione del materiale forestale di moltiplicazione in questione e sono basati su eventuali prove e analisi comparative effettuate dagli Stati membri.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La Commissione riesamina i risultati di tali esperimenti e li sintetizza in una relazione, indicando, se necessario, la necessità di modificare gli articoli 1, 4 o 5.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 23</TI.ART><STI.ART>Autorizzazione ad adottare requisiti più rigorosi</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>In deroga all'articolo 4, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può autorizzare gli Stati membri ad adottare, per quanto riguarda i requisiti per l'ammissione del materiale di base e la produzione di materiale forestale di moltiplicazione, requisiti di produzione più rigorosi rispetto a quelli di cui al suddetto articolo, in tutto il territorio dello Stato membro interessato o in parte di esso<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, a condizione che tali requisiti non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione del materiale forestale di moltiplicazione che conformemente al presente regolamento</STRING></STRING>. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.77] </STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Ai fini dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una domanda in cui figurino:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il progetto delle disposizioni contenenti i requisiti proposti;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>una giustificazione della necessità e della proporzionalità di tali requisiti.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 è concessa soltanto se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>le misure richieste assicurano almeno uno degli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>il miglioramento della qualità del materiale forestale di moltiplicazione in questione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>la protezione dell'ambiente: l'adattamento ai cambiamenti climatici<STRING STRIKE="on"> o il contributo alla protezione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il rafforzamento</STRING></STRING> della biodiversità o <STRING STRIKE="on">al</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> ripristino degli ecosistemi forestali<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e il sostegno al loro funzionamento</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.78]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>le misure richieste sono necessarie e proporzionate al loro obiettivo di cui alla lettera a); e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>le misure sono giustificate sulla base delle specifiche condizioni climatiche ed ecologiche nello Stato membro interessato.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Qualora gli Stati membri abbiano adottato requisiti supplementari o più rigorosi a norma dell'articolo 7 della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri interessati, entro il ... [un anno dalla data di applicazione del presente regolamento], riesaminano tali misure e le abrogano o modificano per conformarsi al presente regolamento.</PARAG><PARAG>Essi informano la Commissione e gli altri Stati membri di tali azioni.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VI</TI><STI.GR>IMPORTAZIONI DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 24</TI.ART><STI.ART>Importazioni sulla base dell'equivalenza dell'Unione</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione può essere importato da paesi terzi nell'Unione soltanto se è accertato, a norma del paragrafo 2, che esso soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il processo di valutazione e definizione dell'equivalenza si basa su un'analisi dettagliata delle norme relative all'identità e alla qualità del materiale forestale di moltiplicazione e altri requisiti ad esso applicabili. [Em.79]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>La Commissione può decidere, mediante atti di esecuzione, che il materiale forestale di moltiplicazione di generi specifici o di specie o categorie specifiche prodotto in un paese terzo soddisfa requisiti equivalenti a quelli applicabili al materiale forestale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nell'Unione, sulla base di tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un esame approfondito delle informazioni e dei dati forniti dal paese terzo in questione; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'esito soddisfacente di un audit effettuato dalla Commissione nel paese terzo in questione, qualora tale audit sia stato ritenuto necessario dalla Commissione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>la partecipazione di tale paese terzo al sistema dell'OCSE per la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione destinato al commercio internazionale.</PARAG><PARAG>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nell'adottare le decisioni di cui al paragrafo 1, la Commissione valuta se i sistemi per l'ammissione e la registrazione del materiale di base e la successiva produzione di materiale forestale di moltiplicazione a partire da tale materiale di base applicati nel paese terzo interessato offrano le medesime garanzie di cui agli articoli 4 e 5 e, se del caso, all'articolo 11, per le categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" e "controllato".</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 25</TI.ART><STI.ART>Notifica e certificati del materiale forestale di moltiplicazione importato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli operatori professionali che importano materiale forestale di moltiplicazione nell'Unione informano preventivamente la rispettiva autorità competente in merito all'importazione attraverso il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) di cui all'articolo 131 del regolamento (UE) 2017/625.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il materiale forestale di moltiplicazione importato è accompagnato da tutti gli elementi seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>un certificato principale o un altro certificato ufficiale rilasciato dal paese terzo di origine;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>un'etichetta ufficiale; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>dati contenenti i dettagli di tale materiale forestale di moltiplicazione forniti dall'operatore professionale in tale paese terzo;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un nuovo certificato principale rilasciato dall'autorità competente dello Stato membro di importazione, che sostituisce il certificato principale o il certificato ufficiale di cui alla lettera a), a seguito dell'importazione, o un certificato attestante l'esistenza del suddetto nuovo certificato. [Em.80]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>In seguito all'importazione di cui al paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato membro interessato sostituisce:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il certificato principale o il certificato ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera a), con un nuovo certificato principale rilasciato nello Stato membro interessato; e</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>l'etichetta ufficiale di cui al paragrafo 2, lettera b), con una nuova etichetta ufficiale rilasciata nello Stato membro interessato.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VII</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI PROCEDURALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 26</TI.ART><STI.ART>Esercizio della delega</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 2 paragrafo 2, all'articolo 4 paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal ... [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 2, paragrafo 2, all'articolo 4, paragrafi 2 e 6, all'articolo 5, paragrafo 3, all'articolo 7, paragrafo 2, all'articolo 8, paragrafo 1, all'articolo 14, paragrafo 6, e all'articolo 16, paragrafo 7, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il coinvolgimento di esperti designati dagli Stati membri indica che è possibile presentare un'ampia gamma di competenze e prospettive nazionali, contribuendo in tal modo a un processo decisionale informato ed equilibrato relativamente agli atti delegati. [Em.81]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 6, dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 7, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 6, e dell'articolo 16, paragrafo 7, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 27</TI.ART><STI.ART>Procedura di comitato</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita dal comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</PARAG><PARAG>Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO VIII</TI><STI.GR>Relazioni, sanzioni e modifiche dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 28</TI.ART><STI.ART>Relazioni</STI.ART><PARAG>Entro il ... [OP: cinque anni dalla data di applicazione del presente regolamento], e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sugli aspetti seguenti:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per il quale è stato rilasciato un </STRING></STRING>certificato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> principale,</STRING></STRING> per ciascun anno;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.82]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>numero di piani di emergenza nazionali adottati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dagli Stati membri</STRING></STRING> per prepararsi a difficoltà di approvvigionamento del materiale forestale di moltiplicazione e tempo <STRING STRIKE="on">necessario</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e risorse necessari</STRING></STRING> per attivare tali piani di emergenza;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.83]</STRING></STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>numero di siti web e/o guide nazionali per i piantatori contenenti informazioni sui luoghi migliori dove piantare il materiale forestale di moltiplicazione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>quantitativi di materiale forestale di moltiplicazione per genere e per specie importati da paesi terzi nel contesto dell'equivalenza dell'Unione;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>sanzioni irrogate a norma dell'articolo 29.</PARAG><PARAG>La Commissione specifica, mediante atti di esecuzione, i formati tecnici per la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 2.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 29</TI.ART><STI.ART>Sanzioni</STI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive per violazioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme e misure alla Commissione e provvedono poi a dare notifica delle eventuali modifiche successive.</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni pecuniarie per violazioni del presente regolamento, commesse mediante pratiche fraudolente o ingannevoli, rispecchino, conformemente al diritto nazionale, come minimo il vantaggio economico acquisito dall'operatore professionale o, a seconda dei casi, una percentuale del fatturato dell'operatore professionale.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 30</TI.ART><STI.ART>Modifiche del regolamento (UE) 2016/2031</STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2016/2031 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	La Commissione, mediante un atto di esecuzione, stabilisce, se del caso, le misure volte a prevenire la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sulle piante da impianto interessate di cui all'articolo 36, lettera f), del presente regolamento. Tali misure riguardano, se del caso, l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di dette piante.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 83 è aggiunto il paragrafo seguente:<CITATION><P>"5 bis.		Nel caso di piante da impianto prodotte o commercializzate come materiale delle categorie "identificato alla fonte", "selezionato", "qualificato" o "controllato", di cui al regolamento (UE) [.../...]*+, il passaporto delle piante è incluso, in forma distinta, nell'etichetta ufficiale prodotta conformemente alle rispettive disposizioni di tale regolamento.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nei casi in cui si applica il presente paragrafo,</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parti E ed F, del presente regolamento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta contiene gli elementi di cui all'allegato VII, parte H, del presente regolamento.</ITEM></LIST></P><P>______________________</P><P>*	Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";</P><P>+	OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.»</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>l'allegato VII è modificato conformemente all'allegato VII del presente regolamento.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 31</TI.ART><STI.ART>Modifiche del regolamento (UE) 2017/625</STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2017/625 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:<CITATION><P>"l)	la produzione e la commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 3 è aggiunto il punto seguente:<CITATION><P>"52)	"materiale forestale di moltiplicazione": materiale come definito all'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) [.../…]*+</P><P>______________________</P><P>*	Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).";</P><P>	+	OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>dopo l'articolo 22 bis è inserito l'articolo seguente:<CITATION><P>"Articolo 22 ter</P><P>Norme specifiche sui controlli ufficiali e per le azioni intraprese delle autorità competenti in relazione al materiale forestale di moltiplicazione</P><P><NO.P>1.</NO.P>I controlli ufficiali tesi a verificare la conformità alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), comprendono controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione di materiale forestale di moltiplicazione, nonché su operatori soggetti a tali norme.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 144 al fine di integrare il presente regolamento stabilendo norme per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito all'esecuzione di tali controlli ufficiali.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Tali atti delegati stabiliscono norme riguardanti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulla produzione e sulla commercializzazione nell'Unione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>prescrizioni specifiche per l'esecuzione di tali controlli ufficiali sulle attività degli operatori professionali connesse alla produzione di determinato materiale forestale di moltiplicazione soggetto alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), per rispondere a non conformità rispetto alle norme dell'Unione in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza; e</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i casi in cui le autorità competenti devono adottare una o più misure di cui all'articolo 137, paragrafo 2, e all'articolo 138, paragrafo 2, in relazione a non conformità specifiche.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme sulle modalità pratiche uniformi per l'esecuzione di controlli ufficiali su materiale forestale di moltiplicazione al fine di verificare la conformità alla normativa dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera l), applicabile a tali merci e norme per le azioni intraprese dalle autorità competenti in seguito ai controlli ufficiali riguardanti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>la frequenza minima uniforme di tali controlli ufficiali, laddove un livello minimo di controlli ufficiali sia necessario per rispondere a rischi uniformi e riconosciuti di non conformità rispetto alle norme in materia di materiale forestale di moltiplicazione avente particolare origine o provenienza;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la frequenza dei controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti sugli operatori autorizzati a rilasciare etichette ufficiali sotto sorveglianza ufficiale a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) […/…]*+.</ITEM></LIST></P><P>Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 145, paragrafo 2.</P><P>______________________</P><P>*	Regolamento (UE) […/...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del […], […] (GU […]).".</P><P>	+	OP: inserire nel testo il numero del presente regolamento e le istituzioni e inserire il numero, la data, il titolo e il riferimento alla GU del presente regolamento nella nota a piè di pagina.".</P></CITATION></PARAG></ARTICLE></GR.ART><GR.ART><TI TITLE="TICHAPITRE">CAPO IX</TI><STI.GR>DISPOSIZIONI FINALI</STI.GR><ARTICLE><TI.ART>Articolo 32</TI.ART><STI.ART>Abrogazione della direttiva 1999/105/CE</STI.ART><PARAG>La direttiva 1999/105/CE è abrogata.</PARAG><PARAG>I riferimenti a tale atto abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 33</TI.ART><STI.ART>Entrata in vigore e applicazione</STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal ... [3 mesi dopo la data dell'entrata in vigore del presente regolamento].</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO I</TI><P>ELENCO DI SPECIE ARBOREE E DI IBRIDI ARTIFICIALI</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="45.59*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="54.41*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Abies alba Mill.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Picea abies Karst.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Abies bornmulleriana</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Picea sitchensis Carr.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Abies cephalonica Loud.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus brutia Ten.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Abies grandis Lindl.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus canariensis C. Smith</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Abies pinsapo Boiss.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus cembra L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Acer campestre</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus contorta Loud</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Acer platanoides L.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus halepensis Mill.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P> Acer pseudoplatanus L.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus leucodermis Antoine</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Alnus cordata - Juglans regia</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus nigra Arnold</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Alnus glutinosa Gaertn.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus pinaster Ait.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Alnus incana Moench.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus pinea L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Betula pendula Roth.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus radiata D. Don</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Betula pubescens Ehrh.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pinus sylvestris L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Carpinus betulus L.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pinus taeda</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Castanea sativa Mill.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Populus nigra</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Cedrus atlantica Carr.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Populus spp. and artificial hybrids between those species</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Cedrus libani A. Richard</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Populus tremula</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eucalyptus globulus</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Prunus avium L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eucalyptus gunnii</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Pseudotsuga menziesii Franco</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eucalyptus hybride gunnii x dalrympleana</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus cerris L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Eucalyptus nitens</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus ilex L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fagus sylvatica L.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus petraea Liebl.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fraxinus angustifolia Vahl.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus pubescens Willd.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fraxinus excelsior L.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus robur L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Juglans major x regia</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus rubra L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Juglans nigra</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Quercus suber L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Juglans nigra x regia</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Robinia pseudoacacia L.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Larix decidua Mill.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sorbus domestica</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Larix x eurolepis Henry</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sorbus torminalis</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Larix kaempferi Carr.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tilia cordata Mill.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Larix sibirica Ledeb.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tilia platyphyllos Scop.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Malus sylvestris</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="RIGHT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on">[Em. 84]</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO II</TI><P>REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "IDENTIFICATO ALLA FONTE"</P><P><NO.P>A.</NO.P>Requisiti generali:</P><P>La fonte di semi o il soprassuolo devono essere conformi ai criteri stabiliti dalle autorità competenti.</P><P><NO.P>B.</NO.P>Requisiti specifici:</P><P><NO.P>1.</NO.P>Tipo di materiale di base</P><P>Il materiale di base deve consistere in una fonte di semi o un soprassuolo ubicati in una singola regione di provenienza.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Entità della popolazione</P><P>La fonte di semi o il soprassuolo devono consistere in uno o più gruppi di alberi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> (soprassuoli) o in un singolo soprassuolo</STRING></STRING>. Tali alberi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di fonti di semi o soprassuoli</STRING></STRING> devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi da mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra gli alberi di tali fonti di semi o soprassuoli.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.85]</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Origine e regione di provenienza</P><P><NO.P>a)</NO.P>Nel certificato principale occorre dichiarare la regione di provenienza, l'ubicazione nonché l'estensione latitudinale, longitudinale e altimetrica del luogo o dei luoghi in cui è raccolto il materiale forestale di moltiplicazione;</P><P><NO.P>b)</NO.P>l'operatore professionale deve stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se l'origine del materiale di base è:</P><P><NO.P>i)</NO.P>autoctona;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>non autoctona;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>indigena;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>non indigena;</P><P><NO.P>v)</NO.P>sconosciuta.</P><P>Per il materiale di base non autoctono o non indigeno deve essere dichiarata l'origine del materiale di base, se conosciuta.</P><P>L'autorità competente deve verificare le informazioni fornite dall'operatore professionale.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Caratteristiche di sostenibilità</P><P><NO.P>a)</NO.P>Gli alberi devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come pure le popolazioni marginali che dimostrino un adeguamento locale a fattori biotici e abiotici più estremi</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.86]</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per la qualità </STRING></STRING>e dai relativi sintomi.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.87]</STRING></STRING></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO III</TI><P>REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "SELEZIONATO"</P><P><NO.P>A.</NO.P>Requisiti generali:</P><P>L'autorità competente deve valutare il soprassuolo rispetto alla finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione e tenere debitamente conto dei requisiti di cui alla sezione B, a seconda di tale finalità. L'autorità competente deve determinare i criteri di selezione sulla base di tale finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione. Tale finalità deve essere indicata nel registro nazionale dello Stato membro interessato.</P><P><NO.P>B.</NO.P>Requisiti specifici:</P><P><NO.P>1.</NO.P>Origine: occorre stabilire mediante evidenze storiche (bibliografia, documentazione conservata dalle autorità competenti, dagli istituti di ricerca o da altre organizzazioni) oppure mediante altri mezzi appropriati (prove di provenienza), comprese tecniche biomolecolari riconosciute a livello internazionale, se il soprassuolo è autoctono/indigeno, non autoctono/non indigeno o se la sua origine è sconosciuta. Per il materiale di base non autoctono/non indigeno, l'origine, se conosciuta, deve essere dichiarata.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Isolamento: i soprassuoli devono essere sufficientemente distanti da soprassuoli di scarsa qualità della stessa specie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o di una specie correlata,</STRING></STRING> o da soprassuoli di una specie correlata che può dar origine ad ibridazioni. Occorre prestare particolare attenzione a tale requisito qualora i soprassuoli autoctoni/indigeni siano circondati da soprassuoli non autoctoni/non indigeni o di origine sconosciuta.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.88] </STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Entità della popolazione: per mantenere la diversità genetica e garantire un'adeguata impollinazione incrociata, i soprassuoli devono essere costituiti da uno o più gruppi di alberi. Tali alberi devono essere ben distribuiti e sufficientemente numerosi in una determinata area per mantenere la diversità genetica, evitare gli effetti sfavorevoli della riproduzione in parentela stretta e garantire un'adeguata impollinazione incrociata tra tali alberi.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Età e sviluppo: l'età o lo stadio di sviluppo degli alberi nei soprassuoli deve consentire di valutare chiaramente i criteri stabiliti per la selezione degli alberi.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Omogeneità: i soprassuoli devono presentare una normale variabilità individuale delle caratteristiche morfologiche. Se necessario, gli alberi inferiori devono essere eliminati.</P><P><NO.P>6.</NO.P>Caratteristiche di sostenibilità:</P><P><NO.P>a)</NO.P>i soprassuoli devono essere ben adattati alle condizioni climatiche ed ecologiche, compresi i fattori biotici e abiotici prevalenti nella regione di provenienza;</P><P><NO.P>b)</NO.P>gli alberi devono essere praticamente indenni da organismi nocivi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> per la qualità</STRING></STRING> e dai relativi sintomi e devono presentare resistenza alle condizioni <STRING STRIKE="on">avverse</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">specifiche</STRING></STRING> del sito<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e climatiche avverse</STRING></STRING> nel luogo in cui si stanno sviluppando.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.89]</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Produzione quantitativa: per l'ammissione dei soprassuoli selezionati, il volume di legno prodotto deve essere, in linea generale, superiore a quello che si considera come volume medio prodotto in analoghe condizioni ecologiche e di gestione.</P><P><NO.P>8.</NO.P>Qualità del legno: si deve tenere conto della qualità del legno. La qualità del legno costituisce un criterio essenziale se il materiale forestale di moltiplicazione sarà utilizzato nell'industria forestale per la produzione di legno, mobili o pasta di legno. In tal caso l'autorità competente deve attribuire maggiore importanza a questo criterio.</P><P><NO.P>9.</NO.P>Forma o portamento: gli alberi nei soprassuoli devono presentare caratteristiche morfologiche particolarmente favorevoli, in particolare per quanto riguarda la dirittezza e la circolarità del fusto, la disposizione favorevole e la finezza dei rami e la potatura naturale. Inoltre, la frequenza di fusti biforcati e di fibra torta deve essere ridotta al minimo.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IV</TI><P>REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "QUALIFICATO"</P><P><NO.P>1.</NO.P>Arboreti da seme</P><P><NO.P>a)</NO.P>L'autorità competente deve approvare e registrare il tipo e l'obiettivo dello schema di incrocio, lo schema di incrocio dei cloni o delle famiglie componenti e la disposizione in campo, i cloni o le famiglie componenti, l'isolamento e l'ubicazione e qualsiasi cambiamento di tali elementi;</P><P><NO.P>b)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'operatore professionale deve selezionare </STRING>i cloni o le famiglie componenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono essere selezionati</STRING></STRING> per le loro caratteristiche superiori e <STRING STRIKE="on">deve tenere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tenendo</STRING></STRING> debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.90]</STRING></STRING></P><P><NO.P>c)</NO.P>i cloni o le famiglie componenti devono essere, o essere stati, piantati secondo un piano approvato dall'autorità competente e definito in modo tale che ogni componente possa essere identificato;</P><P><NO.P>d)</NO.P>i diradamenti effettuati negli arboreti da seme devono essere descritti, insieme ai criteri di selezione utilizzati per ciascun diradamento, e registrati presso l'autorità competente;</P><P><NO.P>e)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'operatore professionale deve gestire </STRING>gli arboreti da seme <STRING STRIKE="on">e raccogliere</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono essere gestiti, e</STRING></STRING> le sementi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> raccolte,</STRING></STRING> in modo tale da conseguire gli obiettivi degli arboreti stessi. Nel caso di un arboreto da seme destinato alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.91] </STRING></STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Genitori</P><P><NO.P>a)</NO.P><STRING STRIKE="on">L'operatore professionale deve selezionare </STRING>I genitori<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono essere selezionati</STRING></STRING> per le loro caratteristiche superiori o per la loro capacità di combinazione. Nel caso di una selezione basata sulle caratteristiche superiori, si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.92]</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>l'obiettivo, lo schema di incrocio e il sistema d'impollinazione, i componenti, l'isolamento, l'ubicazione e qualsiasi cambiamento rilevante di tali elementi devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;</P><P><NO.P>c)</NO.P>l'identità, il numero e la proporzione dei genitori in un miscuglio devono essere approvati e registrati dall'autorità competente;</P><P><NO.P>d)</NO.P>nel caso di genitori destinati alla produzione di un ibrido artificiale, la percentuale di ibridi nel materiale forestale di moltiplicazione deve essere appurata mediante una verifica.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Cloni</P><P><NO.P>a)</NO.P>I cloni devono essere identificabili per le loro caratteristiche distintive, che devono essere approvate e registrate dall'autorità competente;</P><P><NO.P>b)</NO.P>il valore dei singoli cloni deve risultare dall'osservazione e dalla valutazione qualitativa delle caratteristiche di tali cloni o essere dimostrato da una sperimentazione sufficientemente lunga;</P><P><NO.P>c)</NO.P>gli ortet utilizzati per la produzione di cloni devono essere selezionati per le loro caratteristiche superiori e si deve tenere debitamente conto dei requisiti di cui all'allegato III, sezione B, punto 4 e punti da 6 a 9, considerando la finalità specifica per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione risultante;</P><P><NO.P>d)</NO.P>ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Miscugli di cloni</P><P><NO.P>a)</NO.P>I miscugli di cloni devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3, lettere a), b) e c);</P><P><NO.P>b)</NO.P>l'identità, il numero e la proporzione dei cloni che compongono un miscuglio, il metodo di selezione e il materiale iniziale devono essere approvati e registrati dall'autorità competente. Ogni miscuglio deve presentare una diversità genetica sufficiente;</P><P><NO.P>c)</NO.P>ai fini dell'ammissione l'autorità competente deve fissare un limite massimo di anni o di ramet prodotti.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO V</TI><P>REQUISITI PER L'AMMISSIONE DI MATERIALE DI BASE DESTINATO ALLA PRODUZIONE DI MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLA CATEGORIA "CONTROLLATO"</P><P><NO.P>1.</NO.P>REQUISITI PER TUTTE LE PROVE</P><P><NO.P>a)</NO.P>	Requisiti generali</P><P>Se il materiale di base è un soprassuolo, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato III. Se il materiale di base è costituito da uno o più arboreti da seme, genitori, cloni o miscugli di cloni, detto materiale deve soddisfare i requisiti appropriati di cui all'allegato IV. L'autorità competente deve stabilire i criteri di selezione in base alla finalità prevista per la quale sarà utilizzato il materiale forestale di moltiplicazione.</P><P>Gli operatori professionali devono <STRING STRIKE="on">preparare, predisporre ed effettuare le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">riferire circa il materiale, i metodi e i risultati delle</STRING></STRING> prove <STRING STRIKE="on">previste</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'autorità competente responsabile</STRING></STRING> per l'ammissione del materiale di base. <STRING STRIKE="on">Essi devono interpretare </STRING>I risultati <STRING STRIKE="on">di tali prove</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentati devono essere analizzati</STRING></STRING> secondo le procedure riconosciute a livello internazionale. <STRING STRIKE="on">Per le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nelle</STRING></STRING> prove comparative <STRING STRIKE="on">l'operatore professionale deve confrontare il materiale forestale di moltiplicazione sottoposto a prove con</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">si devono utilizzare</STRING></STRING> uno o preferibilmente più prototipi ammessi o scelti in precedenza come descritto al punto 3, lettera b).<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.93]</STRING></STRING></P><P><NO.P>aa)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Deve essere soddisfatto un numero minimo di aree di prova di dimensione minima per specie arborea di cui all'allegato I. [Em.94]</STRING></STRING></P><P><NO.P>b)</NO.P>Caratteristiche soggette ad esame</P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING STRIKE="on">L'operatore professionale deve progettare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le</STRING></STRING> prove<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono essere progettate</STRING></STRING> per valutare le caratteristiche pertinenti di cui al punto ii)<STRING STRIKE="on"> e deve indicarle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le quali devono essere indicate</STRING></STRING> per ciascuna prova nei dati registrati relativi alle prove;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.95] </STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P>si deve tenere conto in particolare dell'adattamento, della crescita e dei fattori biotici ed abiotici importanti. Inoltre, altre caratteristiche ritenute importanti tenuto conto della finalità specifica prevista, devono essere valutate in relazione alle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova, comprese le condizioni climatiche attuali e quelle previste per il futuro.</P><P><NO.P>c)</NO.P>	Documentazione</P><P>L'operatore professionale deve <STRING STRIKE="on">tenere dati registrati che descrivano i siti in cui hanno luogo le</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fornire tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei risultati delle</STRING></STRING> prove, specificando l'ubicazione, il clima, il suolo, l'uso precedente, la costituzione, la gestione ed eventuali danni dovuti a fattori abiotici o biotici. <STRING STRIKE="on">Detto </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>operatore<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> professionale</STRING></STRING> deve mettere tali dati registrati a disposizione dell'autorità competente<STRING STRIKE="on"> su richiesta</STRING>. L'autorità competente deve registrare l'età del materiale di base e del materiale forestale di moltiplicazione e i risultati al momento della valutazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.96]</STRING></STRING></P><P><NO.P>d)</NO.P>Predisposizione delle prove</P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING STRIKE="on">L'operatore professionale deve costituire, piantare e gestire </STRING>Ogni campione di materiale forestale di moltiplicazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> deve essere costituito, piantato e gestito</STRING></STRING> in modo identico, nella misura consentita dai diversi tipi di materiale vegetale;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.97]</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'operatore professionale deve condurre </STRING>ogni esperimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> deve essere condotto</STRING></STRING> secondo un progetto statistico valido<STRING STRIKE="on">, con un numero di alberi sufficiente</STRING> per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun componente soggetto a esame.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.98]</STRING></STRING></P><P><NO.P>e)</NO.P>Analisi e validità dei risultati</P><P><NO.P>i)</NO.P><STRING STRIKE="on">L'operatore professionale deve analizzare </STRING>I dati che risultano dagli esperimenti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono essere analizzati</STRING></STRING> utilizzando metodi statistici riconosciuti a livello internazionale e <STRING STRIKE="on">deve presentare </STRING>i risultati<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> devono essere presentati</STRING></STRING> per ciascuna caratteristica esaminata;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.99]</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P>il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti devono essere liberamente accessibili;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata la prova deve designare l'area di diffusione proposta e informare in merito ad eventuali caratteristiche del materiale forestale di moltiplicazione che potrebbero limitarne l'utilità;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>se durante le prove si dimostra che il materiale forestale di moltiplicazione non possiede almeno le caratteristiche del materiale di base da cui è stato prodotto, compresa in particolare la resistenza/tolleranza agli organismi nocivi per le piante di importanza economica, tale materiale forestale di moltiplicazione non deve essere certificato come materiale "controllato".</P><P><NO.P>2.</NO.P>REQUISITI PER LA VALUTAZIONE GENETICA DEI COMPONENTI DEL MATERIALE DI BASE</P><P><NO.P>a)</NO.P>Possono essere sottoposti a valutazione genetica i componenti del materiale di base seguente: arboreti da seme, genitori, cloni e miscugli di cloni.</P><P><NO.P>b)</NO.P>Documentazione</P><P>Per l'ammissione del materiale di base è richiesta una documentazione supplementare che fornisce informazioni in merito agli aspetti seguenti:</P><P><NO.P>i)</NO.P>l'identità, l'origine e l'albero genealogico dei componenti valutati;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>lo schema di incrocio utilizzato per ottenere il materiale forestale di moltiplicazione impiegato nelle prove di valutazione.</P><P><NO.P>c)</NO.P>Procedure di prova</P><P>Devono essere soddisfatti i requisiti seguenti:</P><P><NO.P>i)</NO.P>il valore genetico di ciascun componente deve essere stimato in due o più siti in cui è effettuata la prova di valutazione, dei quali almeno uno deve trovarsi in un ambiente adatto per l'area di diffusione prevista del materiale forestale di moltiplicazione;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>il periodo di prova deve essere di durata sufficiente da consentire l'espressione delle caratteristiche oggetto della prova;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>la superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione da commercializzare deve essere calcolata in base a tali valori genetici e allo schema di incrocio specifico;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>le prove di valutazione e i calcoli genetici devono essere approvati dall'autorità competente.</P><P><NO.P>d)</NO.P>Interpretazione</P><P><NO.P>i)</NO.P>La superiorità stimata del materiale forestale di moltiplicazione deve essere valutata in funzione di una popolazione di riferimento per una caratteristica o un insieme di caratteristiche. <STRING STRIKE="on">L'operatore professionale deve definire </STRING>La popolazione di riferimento <STRING STRIKE="on">nel programma di selezione e descrivere tale popolazione di riferimento</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve essere definita e descritta</STRING></STRING> nelle relazioni di prova;<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.100]</STRING></STRING></P><P><NO.P>ii)</NO.P>deve essere indicato se il valore genetico stimato del materiale forestale di moltiplicazione è inferiore a quello della popolazione di riferimento per una caratteristica importante.</P><P><NO.P>3.</NO.P>REQUISITI RELATIVI ALLE PROVE COMPARATIVE DEL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE</P><P><NO.P>a)</NO.P>Campionamento del materiale forestale di moltiplicazione</P><P><NO.P>i)</NO.P>I campioni del materiale forestale di moltiplicazione per le prove comparative devono essere effettivamente rappresentativi del materiale forestale di moltiplicazione ottenuto dal materiale di base che deve essere ammesso;</P><P><NO.P>ii)</NO.P>il materiale forestale di moltiplicazione prodotto mediante moltiplicazione sessuale per le prove comparative deve essere:</P><P><NO.P>—</NO.P>raccolto durante anni di buona fioritura e di buona produzione di sementi e di frutti; e</P><P><NO.P>—</NO.P>raccolto secondo metodi che consentono di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.</P><P>L'impollinazione artificiale può essere utilizzata per la produzione di tale materiale forestale di moltiplicazione.</P><P><NO.P>b)</NO.P>Prototipi</P><P><NO.P>i)</NO.P>Il funzionamento dei prototipi utilizzati a fini comparativi nelle prove deve essere possibilmente noto da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. I prototipi sono rappresentati, in linea di massima, da materiale di base che ha dato buoni risultati per la finalità prevista per la silvicoltura, al momento in cui ha inizio la prova e nelle condizioni ecologiche per le quali si propone la certificazione del materiale forestale di moltiplicazione. I prototipi impiegati per finalità comparative nelle prove devono essere, per quanto possibile:</P><P><NO.P>—</NO.P>soprassuoli selezionati in base ai criteri di cui all'allegato III; o</P><P><NO.P>—</NO.P>materiale di base ufficialmente ammesso per la produzione di materiale forestale di moltiplicazione della categoria "controllato";</P><P><NO.P>ii)</NO.P>per le prove comparative di ibridi artificiali, se possibile entrambe le specie di alberi genitori devono essere comprese tra i prototipi;</P><P><NO.P>iii)</NO.P>ove possibile si devono utilizzare più prototipi. In casi giustificati, un prototipo può essere sostituito dal materiale forestale di moltiplicazione più adeguato tra quelli soggetti alla prova o dalla media dei componenti della prova;</P><P><NO.P>iv)</NO.P>gli stessi prototipi devono essere utilizzati in tutte le prove nel maggior numero possibile di condizioni di ubicazione.</P><P><NO.P>c)</NO.P>Interpretazione</P><P><NO.P>i)</NO.P>Deve essere dimostrata una superiorità significativa rispetto ai prototipi, dal punto di vista statistico, per almeno una delle caratteristiche importanti;</P><P><NO.P>ii)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'operatore professionale deve indicare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">deve essere indicato</STRING></STRING> se esistono caratteristiche di importanza economica o ambientale per le quali sono stati constatati risultati significativamente inferiori rispetto a quelli dei prototipi e i loro effetti devono essere compensati da caratteristiche favorevoli.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em.101]</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>AMMISSIONE PROVVISORIA</P><P>In base a una valutazione preliminare di prove sui giovani alberi, può essere concessa un'ammissione provvisoria. La superiorità constatata in base a una valutazione precoce deve essere riesaminata al massimo dopo dieci anni.</P><P><NO.P>5.</NO.P>ESAMI PRECOCI</P><P>Gli esami in vivaio, in serra e in laboratorio possono essere accettati dall'autorità competente ai fini di un'ammissione provvisoria o definitiva qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra la caratteristica misurata e le caratteristiche che normalmente sono valutate nelle prove in ambiente forestale. Le altre caratteristiche da sottoporre a prova devono essere conformi ai requisiti di cui al punto 3.</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VI</TI><P>CATEGORIE NELL'AMBITO DELLE QUALI PUÒ ESSERE COMMERCIALIZZATO IL MATERIALE FORESTALE DI MOLTIPLICAZIONE PROVENIENTE DAI DIVERSI TIPI DI MATERIALE DI BASE</P><P><TABLE><TGROUP COLS="5"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="20.55*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="20.1*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="20.04*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="19.58*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="19.73*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Materiale di base</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C5" NAMEST="C2"><P>Categoria del materiale forestale di moltiplicazione (Colore dell'etichetta, se è utilizzata un'etichetta ufficiale colorata)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Identificato alla fonte (giallo)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Selezionato (verde)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Qualificato (rosa)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>Controllato (blu)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Fonte di semi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Soprassuolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>x</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Arboreto da seme</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>x</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Genitori</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>x</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Clone</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>x</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Miscuglio di cloni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>x</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>x</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VII</TI><P>Modifica dell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031</P><P> 	Nell'allegato VII del regolamento (UE) 2016/2031 sono aggiunte le parti seguenti:</P><P>"PARTE G</P><P>Passaporti delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinati con l'etichetta ufficiale, di cui all'articolo 83, paragrafo 5, secondo comma</P><P><NO.P>1)</NO.P>Il passaporto delle piante per gli spostamenti all'interno del territorio dell'Unione, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la dicitura "Passaporto delle piante" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);</P><P><NO.P>b)</NO.P>la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica. Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.</P><P><NO.P>2)</NO.P>Il punto 2 della parte A si applica di conseguenza.</P><P>PARTE H</P><P>Passaporti delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinati con l'etichetta ufficiale di cui all'articolo 83, paragrafo 5, terzo comma</P><P><NO.P>1)</NO.P>Il passaporto delle piante per l'introduzione e gli spostamenti in zone protette, combinato in un'unica etichetta con l'etichetta ufficiale per il materiale forestale di moltiplicazione di cui all'articolo 83, paragrafo 5, contiene gli elementi seguenti:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la dicitura "Passaporto delle piante — PZ" nell'angolo superiore destro dell'etichetta unica, in una delle lingue ufficiali dell'Unione e in inglese, se differente, separate da una barra obliqua (/);</P><P><NO.P>b)</NO.P>immediatamente sotto tale dicitura, la denominazione scientifica o il codice dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per la zona protetta in questione;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la bandiera dell'Unione, stampata a colori o in bianco e nero, nell'angolo superiore sinistro dell'etichetta unica.</P><P>Sull'etichetta unica il passaporto delle piante è posizionato immediatamente sopra l'etichetta ufficiale ed ha la sua stessa larghezza.</P><P><NO.P>2)</NO.P>Il punto 2 della parte B si applica di conseguenza."</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VIII</TI><P>Tavola di concordanza</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="31.53*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="68.47*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Direttiva 1999/105/CE del Consiglio</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Presente regolamento</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 1, primo comma</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, paragrafo 3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 3, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, paragrafo 4, lettera c)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 2, dal primo al quarto comma</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 2, settimo comma, e articolo 4, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 3, lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 3, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 5</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articoli 6 e 18</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 4, paragrafo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 3, primo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 3, secondo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8, paragrafo 2</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 10, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 5, lettera a)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, paragrafo 4, lettera d)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 5, lettera b)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 7</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 6, paragrafo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 4, paragrafo 6</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 23</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 11</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 12</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 11</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 13</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 1, primo comma</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 1, lettere da a) ad e)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 16, paragrafo 4</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafi da 2 a 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 14, paragrafo 7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 15, paragrafo 1, lettera j)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 15</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 17</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 16</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 31</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 21</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 19</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 24</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 21</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 22</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 2, paragrafo 2; articolo 4, paragrafi 2 e 6; articolo 5, paragrafo 3</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 24</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14, paragrafi 1 e 5; articolo 16, paragrafi 5 e 6; articolo 18, paragrafo 4; articolo 21, paragrafo 3; articolo 22, paragrafo 1; articolo 23, paragrafo 1</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 25</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 26</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 26</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 27</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 27</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 28</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 29</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 32</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Articolo 30</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 33</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato I</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato I</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato II</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato II</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato III</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato III</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato IV</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato IV</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato V</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato V</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato VI</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Allegato VI</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato VII</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 8</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Allegato VIII</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Articolo 14</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>