<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0357</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0076/2024 - Relatore: Jonás Fernández)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione (COM(2023)0660 – C9-0389/2023 – 2023/0379(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2023)0660),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0389/2023),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A9‑0076/2024),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2023)0379</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2016/1011 per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme per gli indici di riferimento, l'uso nell'Unione di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo e taluni obblighi di segnalazione</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING> Le modifiche apportate all'intero testo derivano dall'adozione dell'emendamento 1. Il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.</FIELD></FOOTNOTE><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere della Banca centrale europea<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<FOOTNOTE><FIELD> GU C […] del […], pag. […].</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>Gli obblighi di segnalazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato e una corretta attuazione della normativa. È tuttavia importante razionalizzare tali obblighi per far sì che soddisfino lo scopo per il quale sono stati introdotti e per limitare gli oneri amministrativi che comportano.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>A norma del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, tutti gli amministratori di indici di riferimento, a prescindere dalla rilevanza sistemica di tali indici di riferimento o dall'importo degli strumenti o dei contratti finanziari che utilizzano tali indici di riferimento come tassi di riferimento o come indici di riferimento per misurare la performance, devono rispettare una serie di requisiti estremamente dettagliati, tra cui requisiti riguardanti la loro organizzazione, la governance e i conflitti di interesse, le funzioni di sorveglianza, i dati, i codici di condotta, la segnalazione di violazioni e la divulgazione di informazioni di carattere metodologico e della dichiarazione sull'indice di riferimento. Considerate le finalità del regolamento (UE) 2016/1011, ossia salvaguardare la stabilità finanziaria ed evitare conseguenze economiche negative derivanti dall'inaffidabilità degli indici di riferimento, tali requisiti estremamente dettagliati hanno comportato oneri normativi sproporzionati per gli amministratori di indici di riferimento minori nell'Unione. È pertanto necessario ridurre tali oneri normativi concentrandosi sugli indici di riferimento che hanno maggiore importanza economica per il mercato dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento critici e significativi, e sugli indici di riferimento che contribuiscono alla promozione delle politiche chiave dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. Per tale motivo l'ambito di applicazione dei titoli II, III, IV e VI del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbe essere ristretto a tali indici di riferimento specifici.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori di indici di riferimento che desiderano rimanere nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero avere la possibilità di richiedere la vigilanza volontaria anche se i loro indici di riferimento non raggiungono la soglia di un indice di riferimento significativo o non sono designati come significativi. Analogamente, non dovrebbe essere vietato di fare altrettanto agli amministratori di indici di riferimento i cui indici di riferimento non raggiungono la soglia di un indice di riferimento significativo e che desiderano ottenere una licenza regolamentare a norma del regolamento (UE) 2016/1011.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>A norma dell'articolo 18 bis del regolamento (UE) 2016/1011, la Commissione può escludere determinati indici di riferimento per valuta estera a pronti dall'ambito di applicazione di detto regolamento, affinché essi continuino a essere disponibili e possano essere utilizzati nell'Unione. Tenuto conto della necessità di rivedere e restringere l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011 agli indici di riferimento critici, agli indici di riferimento significativi, agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, non è più necessario un regime specifico di esclusione per gli indici di riferimento per valuta estera a pronti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>A norma dell'articolo 19 quinquies del regolamento (UE) 2016/1011, gli amministratori di indici di riferimento significativi sono tenuti ad adoperarsi per fornire indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">per definire norme minime per gli indici climatici e costituire un insieme completo di indici climatici nell'Unione</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>I criteri per valutare se un indice di riferimento sia significativo sono attualmente definiti nell'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1011. Gli indici di riferimento sono considerati significativi, tra l'altro, quando raggiungono la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>Gli amministratori di indici di riferimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> monitorare l'uso nell'Unione degli indici di riferimento da essi stessi forniti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e</STRING></STRING> notificare all'autorità competente interessata o all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), a seconda del luogo in cui l'amministratore è ubicato, che l'uso aggregato di uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, è difficile calcolare tale soglia, soprattutto a livello dell'Unione. Onde garantire un'applicazione coerente di tale soglia, l'ESMA dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare ulteriormente il metodo di calcolo. È inoltre opportuno che gli amministratori di indici di riferimento utilizzati nell'Unione si adoperino per ottenere un codice identificativo concordato a livello globale per identificare i loro indici di riferimento.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Affinché gli amministratori di indici di riferimento abbiano il tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti applicabili agli indici di riferimento significativi, è opportuno che essi siano soggetti a tali requisiti soltanto a partire dal 60° giorno lavorativo successivo a quello di </STRING></STRING>trasmissione della notifica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. </STRING></STRING>Gli amministratori di indici di riferimento dovrebbero inoltre fornire alle autorità competenti interessate o all'ESMA, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per valutare l'uso aggregato dell'indice di riferimento in questione nell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(6 ter)</NO.P>Nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento ometta o rifiuti di notificare che l'utilizzo di uno dei suoi indici di riferimento ha superato la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011, e se le autorità competenti hanno motivi chiari e dimostrabili per ritenere che la soglia sia stata superata, l'autorità competente interessata o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe avere la possibilità di dichiarare che tale soglia è stata superata, dopo avere dato all'amministratore la possibilità di essere ascoltato. Tale dichiarazione dovrebbe comportare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una dichiarazione effettuata dall'amministratore dell'indice di riferimento stesso. Ciò non dovrebbe pregiudicare la capacità dell'ESMA o delle autorità competenti di imporre sanzioni amministrative nei confronti degli amministratori che non notifichino che uno dei loro indici di riferimento ha superato la soglia applicabile.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>I mercati, i prezzi e il contesto normativo evolvono nel tempo. Per tenere conto di tale evoluzione, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di specificare ulteriormente la metodologia che gli amministratori e le autorità competenti devono usare per calcolare il valore totale degli strumenti finanziari, dei contratti finanziari o dei fondi di investimento collegati a un indice di riferimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Tuttavia, in casi eccezionali, vi possono essere indici di riferimento con un uso aggregato inferiore alla soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1011 che, in ragione della specifica situazione nel mercato di uno Stato membro, rivestono comunque un'importanza tale per lo Stato membro che la mancanza di affidabilità avrebbe un impatto comparabile a quello di un indice di riferimento il cui utilizzo sia superiore a tale soglia. Per tale ragione l'autorità competente di tale Stato membro dovrebbe poter designare tale indice di riferimento come significativo sulla base di una serie di criteri qualitativi, laddove l'indice di riferimento sia fornito da un amministratore dell'UE,. Per gli indici di riferimento forniti da amministratori non UE, dovrebbe essere l'ESMA che, su richiesta di una o più autorità competenti, designa tale indice di riferimento come indice di riferimento significativo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>Affinché le designazioni nazionali di indici di riferimento come significativi siano coerenti e coordinate, la autorità competenti che intendono designare un indice di riferimento come significativo dovrebbero consultare l'ESMA. Per la stessa ragione l'autorità competente di uno Stato membro che intenda designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un altro Stato membro dovrebbe consultare anche l'autorità competente dell'altro Stato membro in questione. Nel caso in cui le autorità competenti siano in disaccordo su chi, tra loro, dovrebbe designare l'indice di riferimento e vigilare su di esso, la controversia dovrebbe essere risolta dall'ESMA in conformità dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio.<FOOTNOTE><FIELD> Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).</FIELD></FOOTNOTE></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P>Un'autorità competente o l'ESMA, prima di designare un indice di riferimento come significativo, dovrebbe consentire all'amministratore di tale indice di riferimento, al fine di rispettare il suo diritto a essere ascoltato, di fornire qualsiasi informazione pertinente in merito alla designazione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P>Affinché la designazione di un indice di riferimento come significativo sia il più trasparente possibile, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero adottare una decisione di designazione contenente i motivi per cui l'indice in questione è considerato significativo. Le autorità competenti dovrebbero pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbero notificare tale decisione all'ESMA. Per lo stesso motivo l'ESMA, qualora designi un indice di riferimento come significativo su richiesta di un'autorità competente, dovrebbe pubblicare la decisione di designazione sul proprio sito web e dovrebbe darne notifica all'autorità competente richiedente.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>Gli indici di riferimento UE di transizione climatica <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(EU-CTB) </STRING></STRING>e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">(EU-PAB) </STRING></STRING>sono categorie specifiche di indici di riferimento, definite in base alla loro conformità con le norme che ne disciplinano la metodologia e gli obblighi di comunicazione a carico dei loro amministratori. Per tali motivi, e al fine di evitare affermazioni che potrebbero indurre gli utilizzatori a ritenere che detti indici di riferimento siano conformi alle norme connesse a tali etichette, è necessario che questo tipo di indici di riferimento sia soggetto all'obbligo di registrazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> autorizzazione<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, riconoscimento o avallo</STRING></STRING>, a seconda dei casi, e sottoposto a vigilanza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il trattamento normativo degli indici di riferimento per le merci dovrebbe essere adattato alle loro caratteristiche specifiche. Gli indici di riferimento per le merci che sono soggetti alle regole generali per gli indici di riferimento finanziari dovrebbero essere trattati in modo identico agli altri indici di riferimento finanziari ed essere disciplinati dal regolamento (UE) 2016/1011 soltanto se sono indici di riferimento significativi o critici e non sono stati esentati dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Gli indici di riferimento per le merci soggetti al regime specifico di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero sempre rientrare nell'ambito di applicazione di tale regolamento al fine di garantire la solidità e l'affidabilità delle loro valutazioni.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Affinché la vigilanza degli indici di riferimento significativi inizi in modo tempestivo, gli amministratori di indici di riferimento che sono diventati significativi tramite il raggiungimento della soglia quantitativa applicabile o per designazione dovrebbero essere tenuti a richiedere, entro 60 giorni lavorativi, l'autorizzazione o la registrazione o, nel caso di indici di riferimento forniti da un amministratore ubicato in un paese terzo, l'avallo o il riconoscimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Al fine di attenuare i rischi connessi a indici di riferimento il cui uso nell'Unione potrebbe non essere sicuro e avvisare i potenziali utilizzatori, le autorità competenti e l'ESMA dovrebbero potere emettere una dichiarazione, sotto forma di comunicazione pubblica, in cui indicano che l'amministratore di un indice di riferimento significativo non osserva le prescrizioni applicabili, in particolare per quanto riguarda l'adempimento dell'obbligo in capo all'amministratore di un indice di riferimento di ottenere l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi. Dopo il rilascio di tale dichiarazione, è opportuno che le entità sottoposte a vigilanza non possano più aggiungere nuovi riferimenti agli indici di riferimento o alla combinazione di indici di riferimento in questione. Analogamente, per prevenire i rischi connessi all'uso di indici di riferimento che dichiarano di essere conformi alle etichette di indice di riferimento UE di transizione climatica o di indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi senza essere sottoposti a una vigilanza adeguata, alle entità sottoposte a vigilanza non dovrebbe essere consentito aggiungere nuovi riferimenti a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato all'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione, se l'amministratore di tali indici di riferimento non è incluso nel registro dell'ESMA degli amministratori e degli indici.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Per evitare eventuali perturbazioni eccessive del mercato causate dal divieto di utilizzare un indice di riferimento, le autorità competenti o l'ESMA dovrebbero poter consentire di continuare a utilizzare temporaneamente tale indice di riferimento. Al fine di garantire un livello adeguato di trasparenza e tutela nei confronti degli investitori finali, gli utilizzatori degli indici di riferimento che sono oggetto di una dichiarazione sotto forma di comunicazione pubblica dovrebbero individuare una valida alternativa per sostituire gli indici di riferimento in questione entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione pubblica o altrimenti provvedere affinché i clienti siano opportunamente informati della mancanza di un indice di riferimento alternativo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>A norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011, il riconoscimento degli amministratori di indici di riferimento ubicati in un paese terzo può essere utilizzato come mezzo temporaneo di accesso al mercato dell'Unione in attesa dell'adozione di una decisione di equivalenza da parte della Commissione. Tuttavia, dato il numero molto esiguo di indici di riferimento di paesi terzi oggetto di decisioni di equivalenza, tale riconoscimento dovrebbe diventare un mezzo permanente di accesso al mercato dell'Unione per gli amministratori di tali indici di riferimento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Gli indici di riferimento oggetto di una decisione di equivalenza sono considerati disciplinati e soggetti a vigilanza in modo equivalente agli indici di riferimento dell'Unione. L'obbligo di richiedere l'avallo o il riconoscimento non dovrebbe pertanto applicarsi agli amministratori di indici di riferimento significativi ubicati in un paese terzo che godono di una decisione di equivalenza.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Nell'interesse della trasparenza e per garantire la certezza del diritto, le autorità competenti che designano un indice di riferimento come significativo dovrebbero specificare le restrizioni d'uso che potrebbero determinarsi nel caso in cui l'amministratore di tale indice di riferimento non ottenga l'autorizzazione o la registrazione o non soddisfi i requisiti per l'avallo o il riconoscimento, a seconda dei casi.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Al fine di attenuare i rischi legati all'uso di indici di riferimento significativi sottoposti a una vigilanza inadeguata, nel caso in cui l'amministratore di un indice di riferimento che diventa significativo non richieda l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo entro il termine prescritto, o nel caso in cui detto amministratore di indici di riferimento non ottenga l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo o nel caso di revoca dell'autorizzazione, della registrazione, dell'avallo o del riconoscimento di tale amministratore, l'autorità competente o l'ESMA, a seconda dei casi, dovrebbe emanare una comunicazione pubblica indicando che gli indici di riferimento significativi forniti da tale amministratore non sono idonei a essere utilizzati nell'Unione.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Gli utilizzatori di indici di riferimento fanno affidamento sulla trasparenza in merito allo status regolamentare degli indici di riferimento che utilizzano o intendono utilizzare. Per tale motivo l'ESMA dovrebbe includere nel registro degli amministratori e degli indici di riferimento quegli indici di riferimento che sono soggetti ai requisiti più dettagliati stabiliti nel regolamento (UE) 2016/1011, o perché il loro uso nell'Unione supera la soglia fissata per gli indici di riferimento significativi, o perché sono designati come significativi da un'autorità di vigilanza nazionale o dall'ESMA, oppure perché si tratta di indici di riferimento critici. Per lo stesso motivo è opportuno che l'ESMA inserisca nel registro anche gli indici di riferimento UE di transizione climatica e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi forniti da amministratori che sono autorizzati o registrati. Infine l'ESMA dovrebbe elencare nel registro anche gli indici di riferimento per cui un'autorità competente o l'ESMA stessa ha emanato una comunicazione pubblica che ne vieta l'ulteriore utilizzo. Al fine di ridurre ulteriormente gli oneri a carico degli utilizzatori, tutte queste informazioni dovrebbero essere rese facilmente consultabili tramite il punto di accesso unico europeo.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Due categorie di indici di riferimento ESG sono soggette al rispetto delle norme minime stabilite dal diritto dell'Unione, vale a dire gli indici di riferimento UE di transizione climatica (EU-CTB) e gli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi (EU-PAB). Il regolamento (UE) 2019/2089 ha introdotto norme sulla trasparenza degli indici di riferimento che affermano, nella loro documentazione legale o di marketing, di tenere conto, nella loro progettazione, dei fattori ESG. Al fine di mantenere un elevato grado di trasparenza in merito alle affermazioni relative ai fattori ESG e un adeguato grado di tutela per gli utilizzatori, è opportuno obbligare gli utilizzatori a non servirsi degli indici di riferimento che presentano asserzioni relative ai fattori ESG ove tali indici di riferimento non forniscono agli utilizzatori le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis, del regolamento (UE) 2016/1011. Ciò dovrebbe applicarsi all'uso di qualsiasi indice di riferimento che asserisca di tenere conto dei fattori ESG nella sua progettazione, indipendentemente dal fatto che tale indice di riferimento sia amministrato nell'Unione o in un paese terzo.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Tuttavia, altre categorie di indici di riferimento che fanno asserzioni relative agli ESG, non considerate indici di riferimento UE di transizione climatica né indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, potrebbero contribuire, o in alternativa presentare rischi, alla promozione delle politiche chiave dell'Unione in materia di finanza sostenibile e al conseguimento dei relativi obiettivi o all'attuazione del Green Deal europeo.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È pertanto opportuno che entro il 31 dicembre 2028 la Commissione presenti, sulla base dei contributi dell'ESMA, una relazione che valuti la disponibilità di indici di riferimento ESG nei mercati europei e mondiali e la loro diffusione sul mercato, che analizzi se siano considerati indici di riferimento significativi ed esamini i costi e gli effetti sulla disponibilità del mercato, la natura evolutiva degli indicatori sostenibili e i metodi utilizzati per misurarli. Detta relazione dovrebbe inoltre valutare la necessità di regolamentare gli indici di riferimento che fanno asserzioni relative ai fattori ESG, al fine di mantenere un livello adeguato di tutela degli utenti di tali indici di riferimento nonché un elevato grado di trasparenza, ridurre il rischio di greenwashing e garantire la coerenza con altre normative dell'UE in materia di obblighi di informativa sostenibile. La relazione dovrebbe inoltre essere corredata di una valutazione d'impatto e, se del caso, di una proposta legislativa.</STRING></STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Affinché la transizione verso le norme introdotte ai sensi del presente regolamento sia agevole ▌, gli amministratori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precedentemente sottoposti a vigilanza ai sensi del regolamento (UE) 2019/2089 dovrebbero mantenere le registrazioni, le autorizzazioni, i riconoscimenti o gli avalli esistenti per nove mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento di modifica. Tale periodo di tempo è inteso a dare alle</STRING></STRING> autorità competenti e<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> all'</STRING></STRING>ESMA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il tempo necessario per decidere se uno degli amministratori sottoposti a vigilanza in precedenza debba essere designato in conformità del presente regolamento di modifica</STRING></STRING>. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Se designati,</STRING></STRING> gli amministratori che hanno <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">precedentemente</STRING></STRING> ricevuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero poter mantenere il loro precedente status e non dover presentare una nuova domanda. Gli amministratori di indici di riferimento significativi dovrebbero, in ogni caso, essere autorizzati a mantenere il loro status di amministratori di indici di riferimento che hanno ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento</STRING></STRING>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Al fine di concedere alle autorità competenti e all'ESMA il tempo necessario per raccogliere le informazioni sui potenziali indici di riferimento significativi e di adeguare l'infrastruttura esistente al nuovo quadro proposto ai sensi del presente regolamento di modifica, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1011,</P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Modifiche del regolamento (UE) 2016/1011</STRING></STI.ART><PARAG>Il regolamento (UE) 2016/1011 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(1)</NO.P>l'articolo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>è inserito il seguente paragrafo:<CITATION><P>"1 bis.	I titoli II, III, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ad eccezione degli articoli da 23 bis a 23 quater,</STRING></STRING> IV e VI si applicano soltanto in relazione a indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 10 del titolo II e i titoli III, IV e VI si applicano agli indici di riferimento per le merci di cui all'allegato II.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>è soppressa <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">la lettera</STRING></STRING> g), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punto i)</STRING></STRING>, del paragrafo 2;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(2)</NO.P>all'articolo 3, il paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(-a)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	al punto 17, la lettera m) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"m)	un amministratore che ha ricevuto un'autorizzazione o registrazione ai sensi dell'articolo 34"</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il punto 22 bis) è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il punto 27) è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(3)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 6 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(4)</NO.P>l'articolo 11 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 5, primo comma, l'ultima frase è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 6 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(5)</NO.P>l'articolo 13 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 3, primo comma, l'ultima frase è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 4 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(6)</NO.P>l'articolo 16 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 5, secondo comma, l'ultima frase è soppressa;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 6 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7)</NO.P>al titolo III, il titolo del capo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on">Indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse</STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(7 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">All'articolo 18, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse."</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8)</NO.P>l'articolo 18 bis è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(8 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 19, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'articolo 25 non si applica alla fornitura e alla contribuzione di indici di riferimento per le merci."</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(9)</NO.P>all'articolo 19 bis <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono aggiunti i seguenti paragrafi</STRING></STRING>:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"4.	Gli amministratori che <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non figurano nel registro dell'ESMA di cui all'</STRING></STRING>articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">36</STRING></STRING>:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>non forniscono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">né avallano</STRING></STRING> indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>non indicano o suggeriscono, nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione o nella documentazione legale o di marketing riguardante tali indici di riferimento, che gli indici di riferimento da loro messi a disposizione sono conformi ai requisiti applicabili alla fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.";</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori includono la dicitura "EU CTB" nel nome degli indici di riferimento UE di transizione climatica e la dicitura "EU PAB" nel nome degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(10)</NO.P>l'articolo 19 quinquies è <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sostituito dal seguente</STRING></STRING>:<CITATION><P><STRING BOLD="on">"</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 19 quinquies</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Impegno a fornire indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori che sono ubicati nell'Unione e che forniscono indici di riferimento significativi determinati sulla base del valore di una o più attività o prezzi sottostanti si adoperano per fornire uno o più indici di riferimento UE di transizione climatica e indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi.</STRING></STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(11)</NO.P>l'articolo 24 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 24</STRING></P><P><STRING BOLD="on">Indici di riferimento significativi</STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Un indice di riferimento che non sia un indice di riferimento critico costituisce un indice di riferimento significativo se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'indice di riferimento è utilizzato direttamente o indirettamente all'interno di una combinazione di indici di riferimento nell'Unione in relazione a strumenti finanziari o contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento che hanno un valore totale medio di almeno 50 miliardi di EUR, sulla base <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delle caratteristiche dell'indice di riferimento, tra cui:</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>tutta la gamma di scadenze o termini dell'indice di riferimento su un periodo di sei mesi, ove applicabile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutte le valute o altre unità di misura dell'indice di riferimento, ove applicabile, per un periodo di sei mesi; e</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tutti i metodi di calcolo del rendimento, ove applicabili, per un periodo di sei mesi;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>l'indice di riferimento è stato designato come significativo conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 o alla procedura di cui al paragrafo 6.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>Un amministratore dà immediata notifica all'<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ESMA e, se ubicato in uno Stato membro dell'UE, </STRING></STRING>all'autorità competente dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interessato</STRING></STRING>, quando uno o più indici di riferimento forniti da tale amministratore superino la soglia indicata al paragrafo 1, lettera a). A seguito del ricevimento di tale notifica, ▌ l'ESMA pubblica una dichiarazione sul proprio sito web in cui afferma che tale indice di riferimento è significativo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in uno Stato membro o all'interno dell'Unione</STRING></STRING>.</P><P>Un amministratore fornisce, su richiesta, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'ESMA e</STRING></STRING> all'autorità competente dello Stato membro in cui è ubicato ▌, le informazioni per stabilire se la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), sia stata effettivamente superata.</P><P>Se l'autorità competente o ▌l'ESMA ha motivi chiari e dimostrabili per ritenere che un indice di riferimento superi la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), l'autorità competente o l'ESMA può emanare una comunicazione in cui segnala il fatto. Tale comunicazione fa scattare per l'amministratore dell'indice di riferimento gli stessi obblighi di una notifica di cui al paragrafo 2. Almeno 10 giorni lavorativi prima di emanare tale comunicazione, l'autorità competente o l'ESMA informa l'amministratore dell'indice di riferimento in questione delle proprie risultanze e lo invita a presentare eventuali osservazioni.</P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Un'autorità competente può, previa consultazione dell'ESMA conformemente al paragrafo 4 e tenuto conto del suo parere, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato nell'Unione che non soddisfa la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>la cessazione della sua fornitura o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o sulla base di dati inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese nel suo Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o nell'Unione</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'indice di riferimento non è stato designato da un'autorità competente di un altro Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o dall'ESMA</STRING></STRING>.</ITEM></LIST></P><P>Se giunge alla conclusione che un indice di riferimento soddisfa i criteri di cui al primo comma, l'autorità competente prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo e lo notifica all'amministratore in questione e all'autorità competente dello Stato membro di origine dell'amministratore, se del caso. L'autorità competente interessata consulta anche l'ESMA in merito al progetto di decisione.</P><P>Gli amministratori in questione e l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'amministratore hanno 15 giorni lavorativi a decorrere dalla data della notifica del progetto di decisione dell'autorità competente che effettua la designazione per presentare osservazioni e commenti in forma scritta. L'autorità competente interessata che effettua la designazione informa l'ESMA in merito alle osservazioni e ai commenti ricevuti e ne tiene debito conto prima di adottare una decisione finale.</P><P>L'autorità competente che effettua la designazione notifica all'ESMA la propria decisione e la pubblica senza indebito ritardo sul proprio sito web, insieme ai motivi della sua adozione e alle conseguenze della designazione in questione.</P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Quando è consultata dall'autorità competente in merito all'intenzione di designare un indice di riferimento come significativo a norma del paragrafo 3, primo comma, l'ESMA formula, entro tre mesi, un parere che tiene conto, alla luce delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione, dei fattori seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>se l'autorità competente che ha richiesto la consultazione abbia adeguatamente comprovato la propria valutazione secondo cui le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, sono soddisfatte;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>se la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione o </STRING></STRING>in Stati membri diversi dallo Stato membro dell'autorità competente che ha richiesto la consultazione.</ITEM></LIST></P><P>Ai fini della lettera b), l'ESMA tiene debitamente conto, se del caso, delle informazioni fornite dall'autorità che ha richiesto la consultazione a norma del paragrafo 3, terzo comma.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Qualora accerti che un indice di riferimento soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 3, primo comma, lettere ▌ a) <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e b</STRING></STRING>), <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione o </STRING></STRING>in più di uno Stato membro, l'ESMA ne informa le autorità competenti degli Stati membri interessati. ▌</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ESMA prepara un progetto di decisione per designare l'indice di riferimento come significativo all'interno dell'Unione e notifica tale progetto di decisione all'amministratore interessato e alle pertinenti</STRING></STRING> autorità competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">qualora si applichi la lettera b)</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli amministratori interessati e le pertinenti autorità competenti dispongono di 15 giorni lavorativi dalla data di notifica del progetto di decisione dell'ESMA per fornire osservazioni e commenti per iscritto.</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'</STRING></STRING>ESMA <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tiene conto di tali osservazioni e commenti prima dell'adozione di una decisione definitiva</STRING></STRING>.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ESMA può, su richiesta di un'autorità competente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o di propria iniziativa</STRING></STRING>, designare come significativo un indice di riferimento fornito da un amministratore ubicato in un paese terzo che non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), se tale indice di riferimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'indice di riferimento non ha alcun sostituto appropriato orientato al mercato o ne ha molto pochi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la cessazione della fornitura dell'indice di riferimento o la sua fornitura sulla base di dati non più del tutto rappresentativi del mercato sottostante o della realtà economica o inaffidabili avrebbe gravi ripercussioni ▌ sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nell'Unione o </STRING></STRING>in uno o più Stati membri.</ITEM></LIST></P><P>L'ESMA, prima della decisione di designazione e appena possibile, informa l'amministratore dell'indice di riferimento delle proprie intenzioni, e lo invita a fornirle, entro 15 giorni lavorativi, una dichiarazione motivata contenente tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento come significativo.</P><P>Ove del caso, l'ESMA invita il prima possibile l'autorità competente della giurisdizione in cui è ubicato l'amministratore a fornire tutte le informazioni pertinenti ai fini della valutazione relativa alla designazione dell'indice di riferimento.</P><P>L'ESMA motiva le decisioni di designazione, valutando se il fatto che le condizioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono soddisfatte sia stato adeguatamente comprovato, in considerazione delle caratteristiche specifiche dell'indice di riferimento in questione.</P><P>L'ESMA pubblica la sua decisione motivata sul proprio sito web e ne informa l'autorità competente o le autorità competenti richiedenti senza indebito ritardo.</P><P><NO.P>6 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori di indici di riferimento che non soddisfano i requisiti per essere considerati indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, indici di riferimento di transizione climatica o indici di riferimento allineati con l'accordo di Parigi possono chiedere volontariamente di accedere al registro di cui all'articolo 36 tramite autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">		Gli amministratori che aderiscono volontariamente al presente regolamento lo fanno, per iscritto, presso la loro attuale autorità di vigilanza, per indice di riferimento, e ciascuno di tali indici di riferimento si considera significativo ai sensi del presente regolamento. </STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	La rinuncia volontaria a tale regime non impedisce l'imposizione delle corrispondenti responsabilità amministrative in caso di non conformità o di violazione del regolamento (UE) 2016/1011 durante la loro permanenza volontaria nel registro di cui all'articolo 36.</STRING></STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione</STRING></STRING> al fine di specificare:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL> il metodo di calcolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le potenziali fonti di dati,</STRING></STRING> da utilizzare per determinare la soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri per valutare quando un indice di riferimento supera la soglia di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato membro o in tutta l'Unione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le informazioni che le autorità competenti forniscono nel consultare l'ESMA, come disposto a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iv)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">i criteri di cui all'articolo 24, paragrafo 4, lettera b), tenendo conto di tutti i dati che contribuiscono a valutare le gravi ripercussioni della cessazione della fornitura o dell'inaffidabilità dell'indice di riferimento sull'integrità dei mercati, sulla stabilità finanziaria, sui consumatori, sull'economia reale o sul finanziamento delle famiglie e delle imprese in uno o più Stati membri.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	L'ESMA presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro [12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento].</STRING></STRING></P><P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. </STRING></STRING></P><P><NO.P>7 bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [2 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] la Commissione, in stretta cooperazione con l'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'adeguatezza della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. Tale riesame ha luogo almeno ogni tre anni. </STRING></STRING></P><P><NO.P>7 ter.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualora, alla luce degli sviluppi normativi, del mercato e dei prezzi, ritenga opportuno procedere a un riesame della soglia di cui al paragrafo 1, lettera a), anteriormente al suddetto termine, l'ESMA presenta alla Commissione una richiesta di riesame della soglia. Una volta ricevuta tale richiesta, la Commissione valuta la necessità di riesaminare la soglia e agisce conformemente al paragrafo 7 bis.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(12)</NO.P>è inserito il seguente articolo:<CITATION><P>"<STRING ITALIC="on">Articolo 24 bis</STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on">Requisiti degli amministratori di indici di riferimento significativi</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(1)</SYMBOL>Entro 60 giorni dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, l'amministratore di un indice di riferimento che soddisfa il criterio di cui al paragrafo 1, lettera a), di detto articolo richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente dello Stato membro <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">se l'indice di riferimento è significativo in tale Stato membro, o presso l'ESMA, se l'indice di riferimento è significativo all'interno dell'Unione</STRING></STRING>. Se l'amministratore in questione è ubicato in un paese terzo, a meno che l'indice di riferimento non sia oggetto di una decisione di equivalenza a norma dell'articolo 30, tale amministratore, entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta una domanda all'ESMA in cui</STRING></STRING> richiede:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>il riconoscimento ▌conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2)</SYMBOL>Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione, a meno che non sia già autorizzato o registrato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">da un'autorità nazionale competente</STRING></STRING>, richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'autorità competente che effettua la designazione in conformità dell'articolo 34.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(2 bis)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 5, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione richiede l'autorizzazione o la registrazione presso l'ESMA conformemente all'articolo 34, a meno che non sia già autorizzato o registrato. Se l'amministratore è già autorizzato o registrato in uno Stato membro, tale autorizzazione o registrazione è trasferita all'ESMA.</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(3)</SYMBOL>Entro 60 giorni lavorativi da una designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore dell'indice di riferimento in questione ▌<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta una domanda all'ESMA in cui</STRING></STRING> richiede:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>il riconoscimento ▌conformemente alla procedura di cui all'articolo 32; oppure</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>l'avallo conformemente alla procedura di cui all'articolo 33.</ITEM></LIST></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0"> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori di indici di riferimento di paesi terzi selezionano un amministratore che richieda l'avallo nell'Unione.</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(4)</SYMBOL>L'ESMA o le autorità competenti si avvalgono dei poteri di vigilanza e sanzionatori loro conferiti a norma del presente regolamento al fine di garantire che gli amministratori pertinenti rispettino i propri obblighi.</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(5)</SYMBOL>L'autorità competente o l'ESMA emana una comunicazione pubblica in cui indica che un indice di riferimento significativo fornito da un amministratore non è conforme al presente regolamento e che gli utilizzatori <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">devono</STRING></STRING> astenersi dall'utilizzare tale indice se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>entro 60 giorni lavorativi dalla notifica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, o dalla designazione di cui all'articolo 24, paragrafo 6, l'amministratore interessato non ha avviato le procedure per conformarsi al paragrafo 2 del presente articolo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>le procedure di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo non sono andate a buon fine;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL>l'ESMA ha cancellato la registrazione dell'amministratore in conformità dell'articolo 31;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL>l'ESMA ha revocato o sospeso il riconoscimento dell'amministratore in questione in conformità dell'articolo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">32</STRING></STRING>, paragrafo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">8</STRING></STRING>;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL>l'avallo dell'amministratore in questione è cessato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(f)</SYMBOL>l'autorità competente ha revocato o sospeso l'autorizzazione o la registrazione dell'amministratore in questione.</ITEM></LIST></P><P>Le autorità competenti informano senza indebito ritardo l'ESMA di tutte le comunicazioni pubbliche emanate. L'ESMA pubblica tutte le comunicazioni pubbliche emanate sul proprio sito web. L'ESMA o l'autorità competente rimuove senza indebito ritardo la comunicazione pubblica non appena il motivo per cui è stata emanata non sia più valido.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13)</NO.P>al titolo III, il capo 6 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(13 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 28, il paragrafo 2 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Le entità sottoposte a vigilanza, diverse dall'amministratore di cui al paragrafo 1, che utilizzano un indice di riferimento redigono e mantengono solidi piani scritti che specificano le azioni che intendono intraprendere in caso di sostanziali variazioni di un indice di riferimento o qualora lo stesso cessi di essere fornito. Ove possibile e opportuno, detti piani designano uno o più indici di riferimento alternativi a cui si potrebbe fare riferimento, per la sostituzione degli indici di riferimento dei quali sarebbe sospesa la fornitura, indicando il motivo per cui tali indici sarebbero alternative adeguate. Le entità sottoposte a vigilanza forniscono i suddetti piani ed eventuali aggiornamenti all'autorità competente dietro richiesta di quest'ultima e senza indebito ritardo e li riflettono nelle clausole di riserva contrattuali applicabili a contratti finanziari, strumenti finanziari e fondi di investimento</STRING></STRING>."</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>l'articolo 29 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"<STRING BOLD="on">Uso di </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indici di riferimento critici, di</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> indici di riferimento significativi</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, di indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II</STRING></STRING><STRING BOLD="on">, di indici di riferimento UE di transizione climatica e di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi</STRING>";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>	"1.	Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a un indice di riferimento critico,</STRING></STRING> a un indice di riferimento significativo o a una combinazione di tali indici di riferimento nell'Unione se l'indice di riferimento o la combinazione di indici di riferimento è oggetto di una comunicazione pubblica emanata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5. Le entità sottoposte a vigilanza non aggiungono nuovi riferimenti a <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a</STRING></STRING> un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi o a una combinazione di tali indici nell'Unione se l'amministratore di tali indici non è incluso nel registro di cui all'articolo 36.</P><P>Le entità sottoposte a vigilanza consultano regolarmente il punto di accesso unico europeo (ESAP) di cui all'articolo 28 bis, o il registro ESMA di cui all'articolo 36, al fine di verificare lo status normativo degli amministratori degli indici di riferimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">critici, degli indici di riferimento</STRING></STRING> significativi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II,</STRING></STRING> degli indici di riferimento UE di transizione climatica o degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi che intendono utilizzare.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">In deroga al primo comma, l'ESMA o l'autorità competente, a seconda dei casi, può consentire l'utilizzo di un indice di riferimento oggetto di una comunicazione pubblica emanata a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione della comunicazione pubblica, rinnovabile una sola volta, se necessario al fine di evitare gravi perturbazioni del mercato<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o per un periodo di 24 mesi, non rinnovabile, nei casi seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">attività di supporto agli scambi a sostegno dell'attività dei clienti relativa a transazioni eseguite prima della data effettiva del divieto;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transazioni o altre attività che riducono o coprono l'esposizione dell'entità sottoposta a vigilanza o di qualsiasi cliente dell'entità sottoposta a vigilanza all'indice di riferimento vietato;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">novazioni delle transazioni;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">transazioni eseguite ai fini della partecipazione a una procedura d'asta con controparte centrale in caso di inadempimento di un partecipante, comprese le transazioni volte a coprire la conseguente esposizione;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">interpolazione o altro utilizzo previsto negli accordi contrattuali di riserva in relazione all'indice di riferimento vietato.</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">sono inseriti i nuovi paragrafi</STRING></STRING> 1 <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ter, 1 ter bis, 1 ter ter e 1 ter quater</STRING></STRING>:<CITATION><P>"1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> ter</STRING></STRING>.	Un'entità sottoposta a vigilanza che utilizzi in contratti finanziari esistenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">o per misurare la performance di fondi di investimento</STRING></STRING> o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> strumenti finanziari un indice di riferimento che sia oggetto di una comunicazione pubblica a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, sostituisce tale indice di riferimento con un'alternativa adeguata entro sei mesi dalla pubblicazione di tale comunicazione o rilascia e pubblica sul proprio sito web una dichiarazione <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che fornisca ai</STRING></STRING> clienti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una spiegazione motivata qualora non siano in grado di farlo</STRING></STRING>.";</P><P><NO.P>1 ter bis.</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un'entità sottoposta a vigilanza può utilizzare un indice di riferimento che, nella sua documentazione legale o di marketing, o nella sua denominazione, afferma di tenere conto dei fattori ESG nella sua metodologia solo se il suo amministratore divulga le informazioni di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), e all'articolo 27, paragrafo 2 bis. Tutti gli obblighi di comunicazione della metodologia mirano a garantire la coerenza con l'articolo 10 del regolamento (UE) 2019/2088.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il presente paragrafo si applica sia agli indici di riferimento dell'Unione sia a quelli di paesi terzi.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 2 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.	Qualora l'oggetto di un prospetto da pubblicare conformemente alla direttiva 2003/71/CE o alla direttiva 2009/65/CE riguardi valori mobiliari o altri prodotti di investimento associati a un indice di riferimento critico, a un indice di riferimento significativo, a un indice di riferimento per le merci soggetto all'allegato II, a un indice di riferimento UE di transizione climatica o a un indice di riferimento UE allineato con l'accordo di Parigi, l'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato provvede affinché, nel caso in cui nel registro di cui all'articolo 36 del presente regolamento sia incluso un avviso pubblico sull'indice di riferimento utilizzato, entro 9 mesi dalla pubblicazione dell'avviso pubblico, il prospetto includa anche tali informazioni in modo chiaro ed evidente.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito un nuovo paragrafo 2 bis:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 bis.	Gli amministratori degli indici di riferimento utilizzati nell'UE si impegnano a richiedere un codice identificativo concordato a livello globale per ciascuno degli indici di riferimento che forniscono per l'uso nell'Unione."</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15)</NO.P>l'articolo 32 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"2.	Un amministratore ubicato in un paese terzo che intende ottenere il riconoscimento di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 1 e 3, deve conformarsi al presente regolamento a eccezione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23. L'amministratore ubicato in un paese terzo può soddisfare detta condizione applicando i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, purché detta applicazione sia equivalente alla conformità con il presente regolamento, a esclusione dell'articolo 11, paragrafo 4, e degli articoli 16, 20, 21 e 23.</P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	Al momento di stabilire se la condizione di cui al primo comma è soddisfatta e di valutare la conformità con i principi IOSCO sugli indici di riferimento finanziari o con i principi IOSCO sulle agenzie di rilevazione dei prezzi petroliferi, a seconda dei casi, l'ESMA può tenere conto di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>una valutazione dell'amministratore ubicato in un paese terzo effettuata da un revisore esterno indipendente;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>una certificazione fornita dall'autorità competente del paese terzo in cui l'amministratore è ubicato.</ITEM></LIST></P><P>	Se e nella misura in cui l'amministratore di un paese terzo è in grado di dimostrare che un indice di riferimento che fornisce è un indice di riferimento basato su dati regolamentati o un indice di riferimento per le merci che non si basa su dati trasmessi da contributori di dati che sono per la maggior parte entità sottoposte a vigilanza, non sussiste per l'amministratore l'obbligo di rispettare i requisiti non applicabili alla fornitura di indici di riferimento basati su dati regolamentati e di indici di riferimento per le merci a norma dell'articolo 17 e dell'articolo 19, paragrafo 1.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento dispone di un rappresentante legale. Il rappresentante legale, espressamente nominato dall'amministratore, è una persona ▌giuridica ubicata nell'Unione che agisce per conto dell'amministratore in relazione agli obblighi imposti a quest'ultimo dal presente regolamento. Il rappresentante legale, insieme all'amministratore, esegue la funzione di sorveglianza in relazione all'attività di fornitura di indici di riferimento svolta dall'amministratore in conformità del presente regolamento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ed</STRING></STRING> ▌è responsabile dinanzi all'ESMA. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'ESMA può imporre una misura di vigilanza a norma dell'articolo 48 sexies al rappresentante legale e all'amministratore per una delle violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o in relazione alla mancata collaborazione o al mancato rispetto di un'indagine, di un'ispezione o di una richiesta di cui alla sezione 1 del capo 4."</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(c)</NO.P>al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>	"Un amministratore ubicato in un paese terzo che intenda ottenere il riconoscimento di cui al paragrafo 2 presenta domanda di riconoscimento presso l'ESMA. L'amministratore richiedente fornisce tutte le informazioni necessarie a dimostrare all'ESMA di avere adottato, alla data del riconoscimento, tutte le misure necessarie a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2 in relazione al suo indice di riferimento o ai suoi indici di riferimento che sono stati designati in conformità dell'articolo 24. Ove del caso, l'amministratore richiedente indica l'autorità competente responsabile della sua vigilanza nel paese terzo.</P><P>Entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'ESMA valuta se la domanda è completa e successivamente ne informa il richiedente. Se la domanda è incompleta, il richiedente presenta le informazioni aggiuntive richieste dall'ESMA. Il termine di cui al presente comma inizia a decorrere dalla data in cui il richiedente fornisce dette informazioni aggiuntive.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 33, paragrafo 1, la frase introduttiva è modificata come segue:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	Gli amministratori ubicati nell'Unione e autorizzati o registrati conformemente all'articolo 34 con un ruolo chiaro e ben definito nell'ambito del sistema dei controlli o del quadro di responsabilità dell'amministratore di un paese terzo, che siano in grado di monitorare efficacemente la fornitura degli indici di riferimento, possono chiedere all'ESMA di avallare un indice di riferimento o una famiglia di indici di riferimento forniti in un paese terzo ai fini del loro utilizzo nell'Unione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:"</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 33, il paragrafo 3 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.	Entro 90 giorni dal ricevimento della domanda di avallo di cui al paragrafo 1, l'ESMA la esamina e decide se approvarla o respingerla.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(15 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 33, il paragrafo 6 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6.   Qualora l'autorità competente dell'amministratore che richiede l'avallo abbia fondati motivi di ritenere che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte, ha il potere di imporre all'amministratore che richiede l'avallo la cessazione dello stesso e informa l'ESMA al riguardo. In caso di cessazione dell'avallo si applica l'articolo 28.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16)</NO.P>l'articolo 34 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	‘1.	Una persona fisica o giuridica ubicata nell'Unione che funge o intende fungere da amministratore presenta domanda all'autorità competente, designata ai sensi dell'articolo 40, dello Stato membro in cui tale persona è ubicata<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, o all'ESMA, </STRING></STRING>al fine di ricevere:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL>un'autorizzazione, se fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento critici, indici di riferimento significativi, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II,</STRING></STRING> indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL>una registrazione, se si tratta di un'entità sottoposta a vigilanza, diversa da un amministratore, che fornisce o intende fornire indici usati o destinati a essere usati come indici di riferimento significativi, indici di riferimento UE di transizione climatica o indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, a condizione che l'attività di fornitura dell'indice di riferimento non sia vietata dalla normativa settoriale applicabile all'entità sottoposta a vigilanza e che nessuno degli indici forniti sia qualificabile come indice di riferimento critico.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 34, il paragrafo 1 bis è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1 bis. Se uno o più indici forniti dalla persona di cui al paragrafo 1 possono essere considerati indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), o indici di riferimento significativi di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6, o se la persona prevede di avallare gli indici di riferimento di cui all'articolo 33, la domanda è indirizzata all'ESMA.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>‘3. La domanda di cui al paragrafo 1 è presentata entro 30 giorni lavorativi dalla sottoscrizione da parte di un'entità sottoposta a vigilanza di un accordo per l'uso di un indice fornito dal richiedente come riferimento <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in</STRING></STRING> strumenti finanziari o <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in</STRING></STRING> contratti finanziari oppure per misurare la performance di un fondo di investimento o entro i termini di cui all'articolo 24 bis, paragrafi 2 e 3, a seconda del caso.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(16 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 36, paragrafo 1, le lettere da a) a d) sono sostituite dalle seguenti:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.	L'ESMA istituisce e mantiene un registro pubblico contenente le informazioni seguenti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori autorizzati o registrati ai sensi dell'articolo 34, nonché le autorità competenti responsabili della vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori che soddisfano le condizioni stabilite all'articolo 30, paragrafo 1, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi codici internazionali di identificazione dei titoli (ISIN) di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'identità, compreso, se disponibile, l'identificativo della persona giuridica (LEI), degli amministratori riconosciuti conformemente all'articolo 32, l'elenco degli indici di riferimento, compresi, se disponibili, i relativi ISIN di cui all'articolo 32, paragrafo 7, e, se del caso, le autorità competenti del paese terzo responsabili della vigilanza;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>(d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli indici di riferimento avallati secondo la procedura di cui all'articolo 33, le identità dei loro amministratori e le identità degli amministratori che richiedono l'avallo o delle entità sottoposte a vigilanza che richiedono l'avallo.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17)</NO.P>all'articolo 36, paragrafo 1:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P> le lettere da e) a j) sono <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">così modificate</STRING></STRING>:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"e)	gli indici di riferimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN,</STRING></STRING> oggetto di una dichiarazione pubblicata dall'ESMA o da un'autorità competente a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, e i collegamenti ipertestuali a tali dichiarazioni;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>gli indici di riferimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN,</STRING></STRING> oggetto di designazioni da parte di autorità competenti notificate all'ESMA a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>gli indici di riferimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN,</STRING></STRING> oggetto di designazioni da parte dell'ESMA e i collegamenti ipertestuali a tali designazioni;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>h)</SYMBOL>gli indici di riferimento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN,</STRING></STRING> oggetto di comunicazioni pubbliche emanate dall'ESMA e dalle autorità competenti a norma dell'articolo 24 bis, paragrafo 5, e i collegamenti ipertestuali a tali comunicazioni pubbliche;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>l'elenco degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN,</STRING></STRING> che possono essere utilizzati nell'UE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>j)</SYMBOL>l'elenco degli indici di riferimento critici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, compresi, se disponibili, i relativi ISIN</STRING></STRING>";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunta la lettera j bis)</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">j bis)	l'elenco degli indici di riferimento per le merci soggetti all'allegato II, compresi, se disponibili, i relativi ISIN, che possono essere utilizzati nell'UE.</STRING></STRING>;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(17 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 40, il paragrafo 1 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1. Ai fini del presente regolamento, l'ESMA è l'autorità competente per:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli amministratori degli indici di riferimento critici di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c);</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli amministratori degli indici di riferimento di cui all'articolo 32;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli amministratori degli indici di riferimento che sono significativi all'interno dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafi 2, 5 e 6;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli amministratori che avallano gli indici di riferimento forniti in un paese terzo conformemente all'articolo 33;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli amministratori degli indici di riferimento UE di transizione climatica e degli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi di cui all'articolo 3, paragrafi 23 bis e 23 ter.</STRING></STRING>;</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(18)</NO.P>all'articolo 41, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere k) e l) seguenti:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"k)	designare un indice di riferimento come significativo a norma dell'articolo 24, paragrafo 3;</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>l)</SYMBOL>in caso di fondati motivi per sospettare la violazione di uno dei requisiti stabiliti al capo 3 bis, imporre all'amministratore di cessare, per un periodo massimo di 12 mesi:</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>i)</SYMBOL>la fornitura di indici di riferimento UE di transizione climatica o di indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>ii)</SYMBOL>l'inclusione di riferimenti a indici di riferimento UE di transizione climatica o a indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi nel nome degli indici che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>iii)</SYMBOL>l'inclusione di riferimenti alla conformità con i requisiti applicabili alla fornitura di tali indici di riferimento nel nome degli indici di riferimento che mettono a disposizione nell'Unione, o nella documentazione legale o di marketing relativa a tali indici di riferimento.";</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19)</NO.P>l'articolo 42 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>al paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"a) qualsiasi violazione degli articoli da 4 a 16, degli articoli 19 bis, 19 ter, 19 quater e 21, degli articoli da 23 a 29 o dell'articolo 34, qualora si applichino; e";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>i)</NO.P>alla lettera g), il punto i) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"i)	500 000 EUR per violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34 o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023; o";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>ii)</NO.P>alla lettera h), il punto i) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"i)	per le violazioni degli articoli da 4 a 10, dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e), dell'articolo 11, paragrafi 2 e 3, degli articoli da 12 a 16, dell'articolo 21, degli articoli da 23 a 29 e dell'articolo 34, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l'euro, il valore corrispondente nella moneta nazionale al 31 dicembre 2023, oppure, se maggiore, il 10 % del fatturato totale annuo che risulta dall'ultimo bilancio disponibile approvato dall'organo di gestione; o";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 48 sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è così modificata:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o non ha collaborato o non ha dato seguito a un'indagine, a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.</STRING></STRING> ;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19 ter)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 48 septies, paragrafo 1, la parte introduttiva è così modificata:</STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">	Qualora, conformemente all'articolo 48 decies, paragrafo 5, constati che una persona ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, una o più violazioni elencate all'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), o non ha collaborato o non ha dato seguito a un'indagine, a un'ispezione o a una richiesta di cui alla sezione 1 del presente capo, l'ESMA adotta una decisione volta a infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da una persona se l'ESMA ha accertato elementi oggettivi che dimostrano che questa ha agito deliberatamente per commetterla.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(19 quater)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 54 è inserito un nuovo paragrafo:</STRING></STRING><CITATION><P>"<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7 bis</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Entro il 31 dicembre 2028 la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla necessità di regolamentare gli indici di riferimento che formulano asserzioni relative ai fattori ESG, in aggiunta agli indici di riferimento UE di transizione climatica e agli indici di riferimento UE allineati con l'accordo di Parigi, tenendo conto della situazione e della disponibilità degli indici di riferimento ESG nei mercati europei e mondiali e della loro diffusione sul mercato, esaminando se siano considerati indici di riferimento significativi e valutando i costi e gli effetti sulla disponibilità del mercato e la natura in evoluzione degli indicatori sostenibili nonché i metodi utilizzati per misurarli. La relazione tiene inoltre conto della necessità di coerenza e uniformità rispetto ad altre normative dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2019/2088, la direttiva 2011/61/UE e la direttiva 2009/65/CE, nonché gli orientamenti dell'ESMA sulle denominazioni dei fondi che utilizzano termini ESG o relativi alla sostenibilità. La relazione è corredata di una valutazione d'impatto e, se del caso, di una proposta legislativa.</STRING></STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(20)</NO.P>l'articolo 49 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(a)</NO.P>i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:<CITATION><P>"2.	Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 30 giugno 2024. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi il 31 dicembre 2028. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 2 bis, all'articolo 19 bis, paragrafo 2, all'articolo 19 quater, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 6, all'articolo 24, paragrafo 7, all'articolo 27, paragrafo 2 ter, all'articolo 30, paragrafo 2 bis, all'articolo 30, paragrafo 3 bis, all'articolo 33, paragrafo 7, all'articolo 48 decies, paragrafo 10, all'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 6, e all'articolo 54, paragrafo 3, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(b)</NO.P>il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"6.	L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'articolo 13, paragrafo 2 bis, dell'articolo 19 bis, paragrafo 2, dell'articolo 19 quater, paragrafo 1, dell'articolo 20, paragrafo 6, dell'articolo 24, paragrafo 7, dell'articolo 27, paragrafo 2 ter, dell'articolo 30, paragrafo 2 bis, dell'articolo 30, paragrafo 3 bis, dell'articolo 33, paragrafo 7, dell'articolo 48 decies, paragrafo 10, dell'articolo 48 terdecies, paragrafo 3, dell'articolo 51, paragrafo 6, o dell'articolo 54, paragrafo 3, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21)</NO.P>all'articolo 51 è aggiunto il seguente paragrafo:<CITATION><P>"4 quater. Le autorità <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nazionali</STRING></STRING> competenti <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che intendono designare un indice di riferimento fornito da un amministratore incluso nel registro dell'ESMA il [data di applicazione del presente regolamento di modifica – 1 giorno] </STRING></STRING>e l'ESMA<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, se intende designare un indice di riferimento incluso nel registro dell'ESMA o il cui amministratore è stato incluso nel registro dell'ESMA il [data di applicazione del presente regolamento di modifica – 1 giorno] provvedono in tal senso entro [nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica].</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli</STRING></STRING> amministratori di indici di riferimento che al [▌data di applicazione del presente regolamento di modifica] avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, il riconoscimento o l'avallo <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">mantengono tale status per nove mesi dalla data di applicazione del presente regolamento di modifica. Qualora uno o più indici di riferimento di tali amministratori siano designati entro nove mesi dopo [data di applicazione del presente regolamento di modifica], gli amministratori designati non sono obbligati a</STRING></STRING> presentare <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una nuova </STRING></STRING>domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo a norma dell'articolo 24 bis, paragrafi 1, 2, o 3, a seconda dei casi.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori di indici di riferimento significativi che avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento il</STRING></STRING> [data di applicazione del presente regolamento di modifica<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">] non sono obbligati a presentare una nuova domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo ai sensi dell'articolo 24 bis, paragrafo 1, se uno o più dei loro indici di riferimento sono significativi ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera a).</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli amministratori di indici di riferimento che avevano ottenuto l'autorizzazione, la registrazione, l'avallo o il riconoscimento il [data di applicazione del presente regolamento di modifica] e che aderiscono volontariamente al presente regolamento entro [nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento di modifica] non sono obbligati a presentare una nuova domanda di autorizzazione, registrazione, riconoscimento o avallo.</STRING></STRING> ;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(21 bis)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 53, il paragrafo 1 è soppresso.</STRING></STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART><STRING ITALIC="on">Articolo 2</STRING></TI.ART><STI.ART><STRING BOLD="on">Entrata in vigore e applicazione</STRING></STI.ART><PARAG>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG><PARAG>Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2026.</PARAG><PARAG>Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a…, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>