<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><SDOCTA xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" STATUS="DEF1" xsi:noNamespaceSchemaLocation="TA.xsd"><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TA(2024)0358</STRING></IDENT><TI><STRING BOLD="on">Inquinanti delle acque superficiali e sotterranee</STRING></TI><HIDDEN><STRING HIDDEN="on" ITALIC="on">(A9-0238/2023 - Relatore: Milan Brglez)</STRING></HIDDEN><TXTLST><RESOL><TI><STRING BOLD="on">Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 aprile 2024 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (COM(2022)0540 – C9-0361/2022 – 2022/0344(COD))</STRING></TI><NOTE>(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT><STRING ITALIC="on">Il Parlamento europeo,</STRING></PRINIT><GRVISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2022)0540),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9‑0361/2022),</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 febbraio 2023<FOOTNOTE><FIELD> GU C 146 del 27.4.2023, pag. 41.</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>previa consultazione del Comitato delle regioni,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visto l'articolo 59 del suo regolamento,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>visti i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale,</P></VISA><VISA><P><NO.P>–</NO.P>vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (A9-0238/2023),</P></VISA></GRVISA></PREAMBLE><DISPOSITIF><ACTLST><ACTION><P><NO.P>1.</NO.P>adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso<FOOTNOTE><FIELD>La presente posizione corrisponde agli emendamenti approvati il 12 settembre 2023 (GU C, C/2024/1777, 22.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1777/oj).</FIELD></FOOTNOTE>;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>2.</NO.P>chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;</P></ACTION><ACTION><P><NO.P>3.</NO.P>incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.</P></ACTION></ACTLST></DISPOSITIF></TEXT></RESOL></TXTLST><TXTLST><IDENT><STRING BOLD="on">P9_TC1-COD(2022)0344</STRING></IDENT><TCONSOLID><TI><STRING BOLD="on">Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 24 aprile 2024 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 2006/118/CE sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento e della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque</STRING><BRK/></TI><NOTE>(Testo rilevante ai fini del SEE)</NOTE><TEXT><PREAMBLE><PRINIT>IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,</PRINIT><GRVISA><VISA><P>visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,</P></VISA><VISA><P>vista la proposta della Commissione europea,</P></VISA><VISA><P>previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>visto il parere del Comitato delle regioni<FOOTNOTE><FIELD>GU C  del , pag. .</FIELD></FOOTNOTE>,</P></VISA><VISA><P>deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,</P></VISA></GRVISA><GRCONS><GRCINIT>considerando quanto segue:</GRCINIT><CONS><P><NO.P>(-1)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'acqua non è un prodotto commerciale qualunque, bensì un bene comune e un patrimonio che occorre tutelare e trattare in quanto tale, in modo da garantire la salvaguardia degli ecosistemi e l'accesso universale all'acqua pulita. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 1]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(-1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il 28 luglio 2010 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha riconosciuto il diritto all'acqua potabile sicura e pulita e ai servizi igienico-sanitari quale diritto umano essenziale al pieno godimento della vita e di tutti i diritti umani. In seguito al successo dell'iniziativa dei cittadini europei del 2014, dal titolo "Right2Water", la Commissione ha adottato una proposta di revisione della direttiva Acqua potabile nel 2018 e la corrispondente direttiva modificata è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Detta direttiva impone agli Stati membri l'obbligo di migliorare l'accesso alle acque destinate al consumo umano, basandosi fra l'altro sulle conoscenze acquisite e sulle azioni condotte nel quadro della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire l'effettività del diritto all'acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari migliorando la qualità sia delle acque superficiali che di quelle sotterranee. </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 2]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1)</NO.P>L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta una minaccia per l'ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica negli organismi acquatici, l'accumulo di inquinanti negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e anche per la salute umana. L'istituzione di standard di qualità ambientale contribuisce a realizzare l'obiettivo "inquinamento zero" per un ambiente privo di sostanze tossiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, che è uno degli obiettivi prioritari dell'ottavo programma di azione per l'ambiente</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decisione (UE) 2022/591 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativa a un programma generale di azione dell'Unione per l'ambiente fino al 2030.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE>. <STRING BOLD="on">[Em. 3]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Secondo l'Agenzia europea dell'ambiente, circa il 90 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato quantitativo, circa il 75 % della superficie dei corpi idrici sotterranei presenta un buono stato chimico, il 40 % dei corpi idrici superficiali presenta uno stato ecologico buono o elevato e il 38 % della superficie dei corpi idrici superficiali presenta un buon stato chimico, mentre la relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente del 4 dicembre 2019, dal titolo "L'ambiente in Europa – Stato e prospettive nel 2020: conoscenze per la transizione verso un'Europa sostenibile", ha evidenziato che la riduzione dell'inquinamento ha migliorato la qualità delle acque, ma che l'Unione era lungi dal raggiungere un buono stato ecologico per tutti i corpi idrici entro il 2020. </STRING></STRING><STRING BOLD="on">[Em. 4]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque del 2019 (il "controllo dell'adeguatezza") ha concluso nella sua valutazione che la prossima serie di programmi di misure avrà un ruolo fondamentale nel garantire i progressi necessari per il conseguimento degli obiettivi ambientali della direttiva 2000/60/CE entro il termine del 2027 e ha indicato che, attualmente, più della metà di tutti i corpi idrici europei beneficia di esenzione ai sensi della direttiva 2000/60/CE, il che rende particolarmente difficile per gli Stati membri conseguire gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie entro la scadenza prevista. Inoltre, il controllo dell'adeguatezza ha concluso che gli obiettivi ambientali non sono stati pienamente raggiunti a causa di finanziamenti insufficienti, di un'attuazione lenta e di un'integrazione inadeguata degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali, e non a causa di carenze nella legislazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 5]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">A causa di fattori geografici e socioeconomici, alcune popolazioni, inclusi i popoli indigeni, sono più vulnerabili all'inquinamento idrico. È prevista una crescita del settore minerario nell'Unione europea per garantire lo sviluppo dell'industria a zero emissioni nette. Come ribadito nella relazione 09/2021 dell'Agenzia europea dell'ambiente</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Drivers of and pressures arising from selected key water management challenges: A European overview" (Fattori trainanti e pressioni collegati a determinate sfide chiave in materia di gestione delle risorse idriche: una panoramica europea), relazione 09/2021, AEA.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, il settore minerario ha un impatto diretto sulla qualità e sulla quantità delle acque. È pertanto necessario attuare meglio i quadri legislativi esistenti e pianificare e controllare l'uso e lo scarico dell'acqua anche nelle operazioni minerarie.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 6]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Molti territori dell'Unione sono soggetti a importanti e crescenti vincoli idrici. Le importanti e persistenti siccità degli ultimi anni, soprattutto nelle regioni mediterranee, stanno mettendo a rischio la produzione agricola e causando una grave diminuzione delle riserve di acque superficiali e sotterranee</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.oecd.org/agriculture/topics/water-and-agriculture/</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 7]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'acqua è un bene pubblico a beneficio di tutti e rappresenta una risorsa naturale essenziale, insostituibile e indispensabile per la vita, la cui dimensione sociale, economica e ambientale deve essere considerata con attenzione. I cambiamenti climatici, tra cui la maggiore frequenza con cui si verificano disastri naturali ed eventi atmosferici estremi, e il degrado della biodiversità hanno ripercussioni negative sulla qualità e la quantità dell'acqua, il che genera pressioni sui settori che dipendono dalla disponibilità di acqua, in particolare l'agricoltura.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 8]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 septies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Benché nella sua relazione del 2018 intitolata "Acque europee: valutazione dello stato e delle pressioni", l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) abbia identificato talune pratiche agricole come ostacoli al raggiungimento del buono stato chimico delle acque sotterranee nell'Unione in quanto responsabili dell'inquinamento da nitrati e pesticidi, negli ultimi decenni si è osservata nell'Unione una diminuzione costante dell'uso di fertilizzanti minerali e delle eccedenze di nutrienti</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.eea.europa.eu/publications/state-of-water</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Altre fonti di inquinamento importanti sono gli scarichi non collegati al sistema fognario, i siti contaminati o i siti industriali abbandonati.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 9]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 octies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Un buono stato dei corpi idrici e una gestione efficiente delle risorse idriche rappresentano una priorità per l'agricoltura, dato che gli agricoltori basano la loro attività sull'acqua e, per tale motivo, hanno un interesse personale nell'uso sostenibile di tali risorse.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 10]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 nonies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di agevolare la transizione verso un settore agricolo più sostenibile, più produttivo e resiliente ai vincoli idrici, è opportuno introdurre incentivi per incoraggiare gli agricoltori a migliorare la gestione delle acque e a modernizzare i sistemi e le tecniche di irrigazione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 11]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 decies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'uso dei pesticidi può avere ripercussioni gravi sulla qualità e la quantità dell'acqua disponibile per uso agricolo, con conseguenti effetti negativi sulla biodiversità acquatica e terrestre. È pertanto opportuno monitorare l'impatto dei pesticidi e dei loro metaboliti sui corpi idrici, come pure la loro evoluzione dal punto di vista ecotossicologico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 12]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 undecies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È fondamentale tenere conto degli sforzi compiuti finora in settori come l'agricoltura, dove è già stato possibile ridurre la contaminazione fitosanitaria del 14 % rispetto al periodo 2015-2017 e del 26 % se si considerano gli inquinanti più nocivi. I dati mostrano pertanto una costante riduzione dell'uso di sostanze chimiche e dei relativi rischi e il 2020 è stato il secondo anno consecutivo in cui si è registrata una notevole diminuzione nell'utilizzo dei pesticidi, soprattutto per quanto riguarda quelli più pericolosi</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://food.ec.europa.eu/plants/pesticides/sustainable-use-pesticides/farm-fork-targets-progress/eu-trends_it</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 13]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(1 duodecies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'inquinamento chimico delle acque superficiali e sotterranee rappresenta anche una minaccia per l'agricoltura, in quanto limita la disponibilità di acqua adatta all'irrigazione delle colture e aggrava ulteriormente la scarsità idrica. L'Unione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere maggiormente la ricerca e l'innovazione al fine di adottare rapidamente soluzioni al problema della scarsità e dell'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, tra cui la digitalizzazione, l'agricoltura di precisione, l'ottimizzazione e la modernizzazione dell'irrigazione e un uso circolare delle risorse, per una migliore gestione delle risorse idriche resiliente ai cambiamenti climatici e un'applicazione più mirata di pesticidi e fertilizzanti per le colture, alternative meno inquinanti e più sicure ai fattori di produzione agricoli, varietà di colture più resistenti ed efficienti sotto il profilo nutrizionale e un maggiore utilizzo delle acque reflue trattate per l'irrigazione agricola. Ciò dovrebbe contribuire a realizzare un sistema alimentare dell'Unione sostenibile e resiliente, riducendo nel contempo l'inquinamento diffuso provocato dall'agricoltura e la necessità di ricorrere all'estrazione per uso agricolo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 14]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(2)</NO.P>A norma dell'articolo 191, paragrafo 2, seconda frase, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica dell'Unione in materia ambientale è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".</P></CONS><CONS><P><NO.P>(2 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nel cercare di raggiungere un livello elevato di protezione dell'ambiente e nell'attuare il piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Unione dovrebbe tenere conto della varietà delle situazioni nelle sue diverse regioni, dell'impatto sulla sicurezza alimentare, sulla produzione e sull'accessibilità economica degli alimenti, nonché di un'alimentazione sana e sostenibile.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 15]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3)</NO.P>Il Green Deal europeo<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Il Green Deal europeo", COM(2019) 640 final.</FIELD></FOOTNOTE> è la strategia dell'Unione volta a garantire un'economia climaticamente neutra, pulita e circolare entro il 2050, ottimizzando la gestione delle risorse e riducendo al minimo l'inquinamento. La strategia dell'UE in materia di sostanze chimiche sostenibili<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia in materia di sostanze chimiche sostenibili - Verso un ambiente privo di sostanze tossiche", COM(2020) 667 final.</FIELD></FOOTNOTE> e il piano d'azione per l'inquinamento zero<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Un percorso verso un pianeta più sano per tutti - Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo", COM(2021) 400 final.</FIELD></FOOTNOTE> affrontano nello specifico gli aspetti del Green Deal europeo legati all'inquinamento. Altre politiche particolarmente rilevanti e complementari sono la strategia dell'UE per la plastica del 2018<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare", COM(2018) 028 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia farmaceutica per l'Europa del 2021<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia farmaceutica per l'Europa", COM(2020) 761 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia sulla biodiversità<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 - Riportare la natura nella nostra vita", COM(2020) 380 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia "dal produttore al consumatore"<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente", COM(2020) 381 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia dell'UE per il suolo per il 2030<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 - Suoli sani a vantaggio delle persone, degli alimenti, della natura e del clima", COM (2021) 699 final.</FIELD></FOOTNOTE>, la strategia digitale dell'UE<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Plasmare il futuro digitale dell'Europa", 	COM(2020) 67 final.</FIELD></FOOTNOTE> e la strategia dell'UE per i dati<FOOTNOTE><FIELD>Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una strategia europea per i dati", COM(2020) 66 final.</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(3 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Conseguire un "buono stato dei corpi idrici" e garantire la disponibilità dell'acqua sono obiettivi trasversali che spesso non sono perseguiti in maniera sufficientemente coerente. Una buona gestione delle risorse idriche dovrebbe essere integrata in tutte le politiche dell'Unione riguardanti i settori che utilizzano acqua.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 16]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(3 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il controllo dell'adeguatezza ha messo in evidenza la necessità di una migliore integrazione degli obiettivi in materia di acque nella politica agricola. La nuova PAC ha introdotto misure volte a rendere più sostenibile la gestione delle risorse idriche. Ai fini di una maggiore coerenza tra la politica agricola e la politica delle acque, gli Stati membri dovrebbero sfruttare appieno le opportunità disponibili nel quadro della nuova PAC e integrare pienamente le questioni idriche nei loro piani strategici, compreso l'uso dei sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS), nonché facilitare lo sviluppo di servizi di consulenza allo scopo di promuovere le migliori pratiche in materia di gestione delle acque.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 17]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4)</NO.P>La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> ha istituito un quadro per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee. Tale quadro prevede l'individuazione di sostanze prioritarie tra quelle che comportano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione. La direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).</FIELD></FOOTNOTE> istituisce standard di qualità ambientale (SQA) a livello dell'Unione per le 45 sostanze prioritarie elencate nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE e per altri otto inquinanti già disciplinati a livello dell'Unione prima che l'allegato X fosse introdotto con decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>. La direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).</FIELD></FOOTNOTE> stabilisce norme di qualità delle acque sotterranee a livello dell'Unione per i nitrati e le sostanze attive nei pesticidi e criteri per fissare valori soglia nazionali per altri inquinanti delle acque sotterranee. Stabilisce inoltre un elenco minimo di 12 inquinanti e dei loro indicatori per i quali gli Stati membri devono <STRING STRIKE="on">prendere in considerazione la fissazione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fissare</STRING></STRING> detti valori soglia. Le norme di qualità delle acque sotterranee sono stabilite nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE.<STRING BOLD="on"> [Em. 18]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero garantire che l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie sia arrestato o gradualmente eliminato entro un termine appropriato e comunque al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si dovrebbe applicare fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose previste da altre normative applicabili dell'Unione.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 19]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(5)</NO.P>L'inserimento delle sostanze nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I o II della direttiva 2006/118/CE è preso in considerazione sulla base di una valutazione del rischio che esse comportano per gli esseri umani e l'ambiente acquatico. Gli elementi principali della valutazione sono la conoscenza delle concentrazioni ambientali delle sostanze, comprese le informazioni raccolte grazie all'elenco di controllo, dell'(eco)tossicologia nonché della loro persistenza, bioaccumulo, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tossicità, mobilità, </STRING></STRING>cancerogenicità, mutagenicità, tossicità per la riproduzione e potenziale di interferenza endocrina.<STRING BOLD="on"> [Em. 20]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(6)</NO.P>La Commissione ha riesaminato l'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, di detta direttiva e all'articolo 8 della direttiva 2008/105/CE, e gli elenchi di sostanze figuranti negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE conformemente all'articolo 10 di detta direttiva e ha concluso, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche, che è opportuno modificare tali elenchi aggiungendo nuove sostanze, definendo SQA o norme di qualità per le acque sotterranee per le nuove sostanze aggiunte, rivedendo gli SQA per alcune sostanze già incluse per allinearli ai progressi scientifici e definendo SQA per il biota per alcune sostanze già incluse o aggiunte. Ha inoltre individuato altre sostanze che potrebbero accumularsi nei sedimenti o nel biota e ha precisato che è opportuno monitorarne le tendenze in questi comparti. Il riesame degli elenchi di sostanze si è avvalso del contributo di un'ampia consultazione condotta con esperti dei servizi della Commissione, degli Stati membri, dei gruppi di portatori di interessi e del comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(7)</NO.P>È necessario avvalersi tanto di misure di controllo alla fonte quanto di interventi a valle per affrontare efficacemente la maggior parte degli inquinanti durante tutto il loro ciclo di vita, compresi, se del caso, la progettazione, l'autorizzazione o l'approvazione delle sostanze chimiche, il controllo delle emissioni durante la fabbricazione e l'uso o altri processi e la gestione dei rifiuti. Pertanto la definizione di nuovi o più rigorosi standard di qualità nei corpi idrici integra ed è coerente con altri atti normativi dell'Unione che affrontano o <STRING STRIKE="on">potrebbero</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbero</STRING></STRING> affrontare il problema dell'inquinamento in una o più di queste fasi, tra cui i regolamenti (CE) n. 1907/2006<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (CE) n. 1107/2009<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>, (UE) n. 528/2012<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2019/6<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2001/83/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).</FIELD></FOOTNOTE>, 2009/128/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).</FIELD></FOOTNOTE> e 2010/75/UE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 91/271/CEE del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Affinché conseguano gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE nel modo migliore e più efficiente possibile in termini di costi, gli Stati membri dovrebbero garantire, nel definire i loro programmi di misure, che le misure di controllo alla fonte siano considerate prioritarie rispetto agli interventi a valle e che tali misure siano conformi alla pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Qualora vi sia il rischio che le misure di controllo alla fonte non riescano a conseguire un buono stato dei corpi idrici, è opportuno applicare interventi a valle. La Commissione dovrebbe elaborare orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 21]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'inquinamento idrico è dovuto principalmente alle attività industriali e agricole, agli scarichi di acque reflue e al deflusso urbano, inclusa l'acqua piovana. Le azioni della Commissione e degli Stati membri dovrebbero dare priorità a misure di riduzione dell'inquinamento alla fonte, nonché alla loro attuazione. A tal fine, dovrebbe essere garantita la coerenza tra tutte le componenti della legislazione nazionale e dell'Unione che si occupano di emissioni inquinanti alla fonte, in modo da ridurre l'inquinamento portandolo a livelli non ritenuti nocivi per la salute e per gli ecosistemi naturali.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 22]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Onde garantire che le normative volte a prevenire l'inquinamento delle acque superficiali e delle acque sotterranee siano aggiornate in relazione alla rapida evoluzione delle sostanze chimiche nuove ed emergenti potenzialmente in grado, in quanto inquinanti, di porre rischi significativi per la salute umana e l'ambiente acquatico, è opportuno rafforzare i meccanismi strategici di individuazione e valutazione di tali sostanze che destano nuove preoccupazioni. A tale proposito, è opportuno mettere a punto un approccio che consenta il monitoraggio e l'analisi di un numero aggiuntivo di tali sostanze o gruppi di sostanze nell'ambito degli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee. Le sostanze o i gruppi di sostanze da includere nell'elenco di controllo dovrebbero essere selezionati tra quelli che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per i quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Il numero di tali sostanze o gruppi di sostanze da monitorare e analizzare negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee non dovrebbe essere limitato.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 23]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8)</NO.P>Le nuove conoscenze scientifiche indicano che, oltre a quelle già disciplinate, diverse altre sostanze inquinanti presenti nei corpi idrici comportano un rischio significativo.Nelle acque sotterranee è stato individuato un problema specifico tramite il monitoraggio volontario delle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) e delle sostanze farmaceutiche. In oltre il 70 % dei punti di misurazione delle acque sotterranee dell'Unione sono state rilevate PFAS, in molti siti in quantità decisamente superiore alle attuali soglie nazionali, e anche le sostanze farmaceutiche sono molto diffuse. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee. </STRING></STRING>Per quanto riguarda le acque superficiali, l'acido perfluoroottano solfonico e i suoi derivati sono già inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie, ma ora è noto che anche altre PFAS comportano un rischio. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Occorre pertanto aggiungere un sottoinsieme di PFAS specifiche, nonché il parametro "PFAS – totale", all'elenco delle sostanze prioritarie. Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale". </STRING></STRING>Il monitoraggio dell'elenco di controllo effettuato a norma dell'articolo 8 ter della direttiva 2008/105/CE ha<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> inoltre</STRING></STRING> confermato che nelle acque superficiali sussiste un rischio derivante da una serie di sostanze farmaceutiche che dovrebbero pertanto essere aggiunte all'elenco delle sostanze prioritarie.<STRING BOLD="on"> [Em. 24]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il glifosato è il diserbante più utilizzato nell'Unione per uso agricolo. In quanto sostanza attiva, ha suscitato gravi preoccupazioni in termini di effetti sulla salute umana e tossicità acquatica. Nel dicembre 2022, la Commissione ha deciso di concedere una proroga temporanea di un anno per l'autorizzazione all'uso del glifosato, in attesa della rivalutazione della sostanza attiva da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare prevista a luglio 2023. Diversi studi scientifici recenti</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Transcriptomic signalling in zebrafish embryos exposed to environmental concentrations of glyphosate" (Segnalazione trascrittomica negli embrioni di pesce zebra esposti a concentrazioni ambientali di glifosato), 2022. "Effects of low-concentration glyphosate and aminomethyl phosphonic acid on zebrafish embryo development" (Effetti del glifosato a bassa concentrazione e dell'acido aminometilfosfonico sullo sviluppo dell'embrione di pesce zebra), 2021. "Global transcriptomic profiling demonstrates induction of oxidative stress and compensatory cellular stress responses in brown trout exposed to glyphosate and Roundup" (Il profilo trascrittomico globale dimostra l'induzione dello stress ossidativo e le risposte allo stress cellulare compensativo nella trota fario esposta al glifosato e Roundup), 2018.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> indicano tuttavia che si dovrebbe considerare uno standard di qualità ambientale (SQA) inferiore a 0,1 μg /l per tutti i corpi idrici superficiali, sulla base della tossicità acquatica del glifosato, dell'acido aminometilfosfonico (AMPA) e dei diserbanti a base di glifosato. In considerazione delle valutazioni in corso da parte dei regolatori dell'Unione competenti e dei risultati scientifici dei pertinenti studi sugli effetti del glifosato sulla vita acquatica e al fine di garantire un buono stato chimico della maggioranza delle acque dell'Unione, sulla base del principio di precauzione, è opportuno adottare un SQA-AA comune e unificato per le acque superficiali interne e, separatamente, per le altre acque superficiali in relazione al glifosato.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 25]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'atrazina è un diserbante utilizzato per le infestanti annuali a foglia larga e le graminacee annuali nei cereali. L'utilizzo dell'atrazina nei prodotti fitosanitari non è più autorizzato nell'Unione europea ai sensi della decisione 2004/248/CE della Commissione</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Decisione 2004/248/CE della Commissione, del 10 marzo 2004, concernente la non iscrizione dell'atrazina nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva (GU L 78 del 16.3.2004, pag.53).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È stato dimostrato che l'atrazina è un interferente endocrino e, in base alle prove a disposizione, interferisce con la riproduzione e lo sviluppo, oltre ad essere potenzialmente cancerogena. L'Agenzia europea dell'ambiente, valutando i pesticidi rispetto alle soglie di impatto o di qualità tra il 2013 e il 2020, ha constatato che il superamento di uno o più pesticidi, in particolare superamenti dell'atrazina e dei suoi metaboliti, è stato rilevato in una percentuale compresa tra il 4 % e l'11 % dei siti di monitoraggio delle acque sotterranee. Considerando il persistere della sua presenza nelle acque superficiali e sotterranee dell'Unione e al fine di garantire che i valori soglia per l'atrazina non superino gli SQA relativi ai metaboliti e ai pesticidi totali, è opportuno adeguare il valore soglia per l'atrazina nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE, anche in conformità del valore soglia per la stessa sostanza di cui alla direttiva (UE) 2020/2184</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 26]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Secondo il CSRSAE</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">CSRSAE. Contributo alla consultazione della DG ENV: osservazioni sulla proposta della Commissione di modificare la direttiva quadro Acque/la direttiva Acque sotterranee/la direttiva Standard qualità ambientale, marzo 2023. CSRSAE. Groundwater quality standards for proposed additional pollutants in the annexes to the Groundwater Directive (2006/118/EC) (Standard di qualità delle acque sotterranee per gli inquinanti aggiuntivi proposti negli allegati della direttiva Acque sotterranee (2006/118/CE), luglio 2022.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e l'EMA</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline" (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lo standard di qualità generico di 0,1 μg/L e 0,5 µg/L per le acque sotterranee, suggerito rispettivamente per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, secondo quanto specificato dalla direttiva 2006/118/CE, è stato stabilito negli anni Ottanta, sulla base della sensibilità chimico-analitica disponibile all'epoca. Il valore predefinito di 0,1 μg/L per i singoli pesticidi non si è rivelato sufficientemente protettivo per la salute umana e l'ecosistema delle acque sotterranee ed è talvolta notevolmente più elevato rispetto ai valori soglia per molti pesticidi e fungicidi inseriti nell'elenco delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Tenendo conto anche del parere del CSRSAE secondo cui nessun valore soglia per le acque sotterranee dovrebbe essere superiore agli SQA per le acque superficiali, la Commissione dovrebbe rivedere i valori soglia per i singoli pesticidi e per la somma di tutti i pesticidi, inclusi i loro metaboliti pertinenti, di cui allegato I della direttiva 2006/118/CE applicando metodi analitici moderni e confrontandoli con le migliori conoscenze tossicologiche disponibili. In attesa di tale revisione, e in linea con l'approccio precauzionale espresso dai fornitori di acqua potabile nel memorandum europeo sulle acque sotterranee</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"European Groundwater Memorandum: To secure the quality and quantity of drinking water for future generations" (Memorandum europeo sulle acque sotterranee: garantire la qualità e la quantità dell'acqua potabile per le generazioni future), marzo 2022.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, dovrebbero essere stabiliti valori soglia provvisori sulla base delle migliori conoscenze scientifiche disponibili.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 27]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il bisfenolo A dovrebbe essere trattato come sostanza pericolosa prioritaria e dovrebbe essere aggiunto all'elenco di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Le relazioni scientifiche dimostrano che anche i bisfenoli diversi dal bisfenolo A hanno un potenziale di interferenza endocrina comprovato e che le miscele di tali bisfenoli rappresentano un rischio ecotossicologico. Poiché tali risultati scientifici destano preoccupazioni in merito all'uso sicuro di alternative ai bisfenoli, che potrebbero avere un impatto negativo sulla salute umana e sull'ambiente, la Commissione dovrebbe stabilire un parametro "Bisfenoli totali" e un SQA adeguato per il totale dei bisfenoli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 28]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(8 sexies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Secondo l'Agenzia europea dei medicinali (EMA)</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">EMA. Assessing the toxicological risk to human health and groundwater communities from veterinary pharmaceuticals in groundwater - Scientific guideline (Valutazione del rischio tossicologico per la salute umana e le comunità delle acque sotterranee derivante dai farmaci veterinari – Orientamenti scientifici), aprile 2018.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli ecosistemi delle acque sotterranee sono sostanzialmente diversi e possono essere quindi più vulnerabili ai fattori di stress rispetto agli ecosistemi delle acque superficiali, non avendo la capacità di riprendersi dalle perturbazioni. Pertanto, è opportuno applicare un approccio precauzionale nel fissare i valori soglia per le acque sotterranee al fine di tutelare gli ecosistemi delle acque sotterranee, la salute umana e gli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee. In linea con il parere dell'EMA, a causa di tale vulnerabilità, i valori soglia applicabili alle acque sotterranee dovrebbero di norma essere 10 volte inferiori rispetto ai corrispondenti valori soglia per le acque superficiali. Tuttavia, se è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee, potrebbe essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 29]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(9)</NO.P>La direttiva 2000/60/CE impone agli Stati membri di individuare tutti i corpi idrici utilizzati per l'estrazione di acqua destinata al consumo umano, di monitorarli e di adottare le misure necessarie per evitare il deterioramento della loro qualità al fine di ridurre il livello della depurazione necessaria alla produzione di acqua potabile. In questo contesto, le microplastiche sono state identificate come potenziale rischio per la salute umana, ma sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per confermare la necessità di definire standard di qualità ambientale per le microplastiche nelle acque superficiali e sotterranee. Le microplastiche dovrebbero pertanto essere incluse negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e dovrebbero essere monitorate non appena la Commissione avrà individuato metodi adeguati per farlo. In quest'ottica è opportuno tenere conto delle metodologie per il monitoraggio e la valutazione dei rischi associati alle microplastiche nell'acqua potabile, elaborate a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In applicazione del diritto dell'Unione vigente, gli Stati membri sono tenuti a individuare le acque interessate e a rischio, designare le zone vulnerabili ai nitrati, elaborare programmi d'azione e attuare misure pertinenti. A tale proposito, è comunque necessario migliorare l'armonizzazione delle misure di controllo e dei sistemi di misurazione della qualità dell'acqua tra gli Stati membri così da poter disporre di norme armonizzate nell'Unione che rendano possibile la comparabilità tra gli Stati membri, evitando in questo modo problemi di concorrenza nel settore agricolo europeo che diano luogo a perturbazioni del mercato interno.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 30]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Si stima che nel 2019, tra 900 000 e 1,7 milioni di decessi nel mondo fossero riconducibili a infezioni da resistenza antimicrobica</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis" (Il fardello mondiale della resistenza batterica agli antimicrobici nel 2019: un'analisi sistematica), Lancet, 19 gennaio 2022. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673621027240?via%3Dihub</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Contemporaneamente, </STRING></STRING>sono emerse preoccupazioni in merito al rischio che la presenza di microorganismi e geni antimicrobico-resistenti nell'ambiente acquatico porti allo sviluppo della resistenza antimicrobica, ma il monitoraggio è stato scarso. Anche i pertinenti geni antimicrobico-resistenti dovrebbero essere inclusi negli elenchi di controllo per le acque superficiali e sotterranee e sottoposti a monitoraggio non appena saranno stati elaborati metodi adeguati. Ciò è in linea con il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, adottato dalla Commissione nel giugno 2017, e con la strategia farmaceutica per l'Europa, che tratta anch'essa questo problema.<STRING BOLD="on"> [Em. 31]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE stabilisce il quadro per ottenere dati comparabili e affidabili sulla resistenza antimicrobica nell'Unione europea, anche attraverso il monitoraggio delle acque reflue dei macelli, che sono un potenziale veicolo di batteri resistenti agli antibiotici e quindi una possibile via di contaminazione ambientale. Batteri resistenti agli antibiotici sono stati rinvenuti nelle acque reflue di macelli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 32]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È stata espressa preoccupazione in merito al rischio di solfati e xantati nell'ambiente acquatico. I solfati non solo compromettono la qualità dell'acqua potabile, ma incidono anche sui cicli dei materiali di carbonio, azoto e fosforo. Ciò comporta, tra l'altro, un aumento del carico di nutrienti nei corpi idrici e quindi della crescita di piante e alghe, nonché un aumento della disponibilità di cibo per gli organismi acquatici e una diminuzione dell'ossigeno nell'acqua. I solfati e i loro prodotti di degradazione, in particolare il solfuro, possono avere, in determinate condizioni, un effetto tossico sulla vita acquatica. I risultati dei test standard indicano che alcuni xantati e i loro prodotti di degradazione risultano tossici per gli invertebrati acquatici e le specie ittiche e che possono essere soggetti a bioaccumulo. I solfati sono già inseriti nell'elenco degli inquinanti per le acque sotterranee, ma il monitoraggio effettuato si è rilevato insufficiente. I solfati dovrebbero pertanto essere inseriti negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Gli xantati dovrebbero essere inseriti nell'elenco di controllo delle acque superficiali.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 33]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(10 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le sostanze come le microplastiche presentano un chiaro rischio per la salute pubblica e l'ambiente, ma anche per attività di base come lo sviluppo dell'agricoltura. La presenza di tali sostanze e di altre particelle può incidere non solo sull'acqua destinata ad allevamenti e colture, ma anche sulla fertilità del suolo, compromettendo pertanto la salute e il buono sviluppo delle coltivazioni presenti e future</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352186422000724</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 34]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11)</NO.P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le modalità di monitoraggio attuali e convenzionali per lo stato chimico dei corpi idrici non sono in grado, in generale, di determinare l'impatto di miscele complesse di sostanze chimiche sulla qualità dell'acqua. </STRING></STRING>Vista la sempre maggiore consapevolezza del ruolo significativo delle miscele e dunque dell'importanza del monitoraggio basato sugli effetti per determinare lo stato chimico, e considerato che per le sostanze ad azione estrogena esistono già metodi sufficientemente solidi di monitoraggio basato sugli effetti, gli Stati membri dovrebbero applicare questi metodi per valutare gli effetti cumulativi di tali sostanze nelle acque superficiali per un periodo di almeno due anni. In questo modo sarà possibile confrontare i risultati basati sugli effetti e quelli ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui all'allegato I della direttiva 2008/105/CE. Il confronto <STRING STRIKE="on">servirà a valutare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dovrebbe essere incluso in una relazione di valutazione della Commissione in cui valuta</STRING></STRING> se i metodi di monitoraggio basati sugli effetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> forniscano dati solidi e accurati e</STRING></STRING> possano essere considerati metodi di screening affidabili. Il vantaggio di questi metodi di screening sarebbe la possibilità di includere gli effetti di tutte le sostanze ad azione estrogena che hanno effetti simili, e non solo di quelle elencate nell'allegato I della direttiva 2008/105/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la direttiva 2008/105/CE allo scopo di fissare modalità in base alle quali gli Stati membri utilizzano i metodi basati sugli effetti per il monitoraggio necessario a valutare anche la presenza di altre sostanze nei corpi idrici, in vista della futura fissazione di valori soglia basati sugli effetti. </STRING></STRING>È opportuno modificare la definizione di standard di qualità ambientale della direttiva 2000/60/CE affinché in futuro possa comprendere anche i valori limite eventualmente fissati per valutare i risultati del monitoraggio basato sugli effetti.<STRING BOLD="on"> [Em. 35]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(11 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È opportuno stabilire valori soglia più rigorosi laddove le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE per le acque superficiali connesse, come previsto dalla direttiva 2006/118/CE. Il requisito di cui alla direttiva 2006/118/CE dovrebbe essere ulteriormente esteso per meglio proteggere i siti vulnerabili dall'inquinamento.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 36]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12)</NO.P>La valutazione della normativa dell'Unione in materia di acque<FOOTNOTE><FIELD>Documento di lavoro dei servizi della Commissione, "Controllo dell'adeguatezza della direttiva quadro sulle acque, della direttiva sulle acque sotterranee, della direttiva sugli standard di qualità ambientale e della direttiva sulle alluvioni", SWD(2019) 439 final.</FIELD></FOOTNOTE> ("la valutazione") ha concluso che è possibile accelerare il processo per individuare ed elencare gli inquinanti presenti nelle acque superficiali e sotterranee e fissare o rivedere i relativi standard di qualità alla luce delle nuove conoscenze scientifiche. <STRING STRIKE="on">Se tali compiti fossero svolti dalla Commissione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Pertanto</STRING></STRING>,<STRING STRIKE="on"> anziché</STRING> nell'ambito <STRING STRIKE="on">della procedura legislativa ordinaria come attualmente previsto dagli articoli 16 e 17 della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un eventuale riesame dell'allegato I alla</STRING></STRING> direttiva <STRING STRIKE="on">2000/60/CE e dall'articolo 10 della</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2008/105/CE in relazione all'elenco delle sostanze prioritarie e dei relativi standard di qualità ambientale fissati nella parte A dell'allegato in questione nonché nell'allegato I alla</STRING></STRING> direttiva 2006/118/CE, <STRING STRIKE="on">sarebbe possibile</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è opportuno</STRING></STRING> migliorare il funzionamento dei meccanismi alla base dell'elenco di controllo per le acque superficiali e sotterranee, in particolare per quanto riguarda le tempistiche, l'ordine di elencazione, il monitoraggio e la valutazione dei risultati, rafforzare i collegamenti tra il meccanismo dell'elenco di controllo e i riesami degli elenchi degli inquinanti, e <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">adeguare il periodi di riesame degli elenchi di inquinanti allo scopo di </STRING></STRING>tenere conto più rapidamente dei progressi scientifici<STRING STRIKE="on"> in sede di modifica degli elenchi. Pertanto, vista anche la necessità di modificare tempestivamente gli elenchi degli inquinanti e i relativi SQA alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di modificare l'allegato I della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle sostanze prioritarie e i corrispondenti SQA di cui alla parte A di tale allegato e di modificare l'allegato I della direttiva 2006/118/CE per quanto riguarda l'elenco degli inquinanti delle acque sotterranee e le norme di qualità ambientale di cui a tale allegato</STRING>. In tale contesto, la Commissione dovrebbe tenere conto dei risultati del monitoraggio delle sostanze contenute negli elenchi di controllo delle acque superficiali e sotterranee. Di conseguenza, è opportuno sopprimere gli articoli 16 e 17 e l'allegato X della direttiva 2000/60/CE, nonché l'articolo 10 della direttiva 2006/118/CE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, mantenendo nel contempo l'obbligo di adottare misure volte all'arresto o alla graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e delle perdite di sostanze pericolose prioritarie</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 37]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(12 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">In generale, le conclusioni del controllo dell'adeguatezza indicano che le direttive sono sostanzialmente adatte allo scopo, con un certo margine di miglioramento, compresa l'accelerazione della corretta attuazione dei loro obiettivi, che potrebbe essere conseguita mediante un aumento dei finanziamenti dell'Unione. Dalla valutazione si evince che le direttive hanno comportato finora, nel complesso, un maggiore grado di tutela dei corpi idrici e una migliore gestione del rischio di alluvioni.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 38]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13)</NO.P>Dalla valutazione è emerso che ci sono troppe differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda gli standard di qualità ambientale e i valori soglia nazionali fissati rispettivamente per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e gli inquinanti delle acque sotterranee. Finora gli inquinanti specifici dei bacini idrografici non classificati come sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2000/60/CE dovevano rispettare SQA nazionali ed erano conteggiati come elementi di qualità fisico-chimica a sostegno della valutazione dello stato ecologico delle acque superficiali. Gli Stati membri potevano inoltre fissare i propri valori soglia per le acque sotterranee, anche per le sostanze sintetiche antropogeniche. Questa flessibilità ha portato a risultati non ottimali per quanto riguarda la comparabilità dello stato dei corpi idrici tra gli Stati membri e la protezione dell'ambiente. È pertanto necessario prevedere una procedura che consenta di raggiungere un accordo a livello dell'Unione sugli SQA e i valori soglia da applicare a tali sostanze se sono fonte di preoccupazione su scala nazionale e di istituire registri degli SQA e dei valori soglia applicabili.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Qualsiasi decisione relativa alla selezione e al riesame delle sostanze e alla fissazione di standard di qualità ambientale dovrebbe basarsi su una valutazione dei rischi e seguire un approccio proporzionato, trasparente e scientifico oltre a tenere conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo, degli Stati membri e dei portatori di interessi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 39]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(13 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Benché la direttiva 2000/60/CE stabilisca le norme necessarie per compiere progressi in relazione alla quantità e alla qualità dell'acqua, dal controllo dell'adeguatezza è emerso che la lentezza dei progressi nel conseguimento degli obiettivi della direttiva può essere attribuita anche all'insufficienza delle risorse finanziarie e alla complessità normativa ed ecologica, compresi eventuali sfasamenti temporali tra le misure e la reazione delle acque sotterranee e per quanto riguarda le tempistiche di comunicazione. Le misure che migliorano lo stato dei corpi idrici attraverso il ripristino dei fiumi e dei servizi ecosistemici offrono vantaggi finanziari che superano i costi e potrebbero ridurre le spese inutili che gli Stati membri devono sostenere. Inoltre, la valutazione mette in evidenza la mancata attuazione, un ambito di applicazione insufficiente e misure di ripristino insufficienti o inadeguate per garantire la connettività idrologica ed ecologica</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">https://www.igb-berlin.de/sites/default/files/media-files/download-files/IGB_Policy_Brief_WFD_2019.pdf</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 40]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(14)</NO.P>Inoltre, l'inserimento degli inquinanti specifici dei bacini idrografici nella definizione dello stato chimico delle acque superficiali garantisce un approccio più coordinato, coerente e trasparente nel monitoraggio e nella valutazione dello stato chimico delle acque superficiali e nella relativa condivisione di informazioni con i cittadini. Favorisce anche un approccio più mirato all'individuazione e all'attuazione di misure per affrontare tutte le questioni relative alle sostanze chimiche in modo più organico, efficace ed efficiente. È pertanto opportuno modificare le definizioni di "stato ecologico" e "stato chimico" e ampliare il significato di "stato chimico" per includere anche gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, che finora rientravano nella definizione di "stato ecologico" applicata nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Di conseguenza è opportuno includere nella direttiva 2008/105/CE il concetto di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e le relative procedure.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(15)</NO.P>Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte B, della direttiva 2006/118/CE adeguando l'elenco degli inquinanti per i quali gli Stati membri devono <STRING STRIKE="on">prendere in considerazione la fissazione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">fissare</STRING></STRING> valori soglia nazionali.<STRING BOLD="on"> [Em. 41]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(16)</NO.P>Vista la necessità di adeguarsi rapidamente alle conoscenze scientifiche e tecniche e di garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE al fine di adeguare l'allegato II della direttiva 2008/105/CE per quanto riguarda l'elenco delle categorie di inquinanti che figura nella parte A e per quanto riguarda gli SQA armonizzati relativi agli inquinanti o gruppi di inquinanti specifici dei bacini idrografici di cui alla parte C. Gli Stati membri dovrebbero applicare gli SQA armonizzati per valutare lo stato dei loro corpi idrici superficiali quando individuano un rischio derivante dai suddetti inquinanti.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(17)</NO.P>Il riesame dell'elenco delle sostanze prioritarie figurante nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE ha evidenziato che diverse sostanze prioritarie non destano più preoccupazione a livello dell'Unione e pertanto non dovrebbero più essere incluse in tale parte dell'allegato. Queste sostanze dovrebbero pertanto essere considerate inquinanti specifici dei bacini idrografici e inserite nell'allegato II, parte C della direttiva 2008/105/CE insieme agli SQA corrispondenti. Dato che tali inquinanti non sono più fonte di preoccupazione a livello dell'Unione, occorre applicare gli SQA solo se gli inquinanti potrebbero ancora destare preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(18)</NO.P>Per garantire condizioni di parità e rendere comparabile lo stato dei corpi idrici tra gli Stati membri è necessario armonizzare i valori soglia nazionali per alcuni inquinanti delle acque sotterranee. È pertanto opportuno introdurre un registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale, aggiungendo una parte D all'allegato II della direttiva 2006/118/CE. I valori soglia armonizzati fissati nel registro devono essere applicati solo negli Stati membri in cui gli inquinanti ai quali si applicano incidono sullo stato delle acque sotterranee. È necessario aggiornare i valori soglia nazionali per la somma dei due inquinanti sintetici tricloroetilene e tetracloroetilene, in quanto non tutti gli Stati membri che hanno problemi con questi inquinanti applicano valori soglia per la loro somma e i valori soglia nazionali esistenti non sono tutti uguali. I valori soglia armonizzati dovrebbero essere coerenti con il valore di parametro stabilito per la somma di tali inquinanti nell'acqua potabile a norma della direttiva (UE) 2020/2184.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(19)</NO.P>Per garantire un approccio armonizzato e condizioni di parità nell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE allo scopo di modificare l'allegato II, parte D, della direttiva 2006/118/CE per adeguare al progresso tecnico e scientifico il registro dei valori soglia armonizzati per quanto riguarda gli inquinanti ivi inclusi e i valori soglia armonizzati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20)</NO.P>Tutte le disposizioni della direttiva 2006/118/CE che riguardano la valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee dovrebbero essere adattate tenendo conto dell'introduzione della terza categoria di valori soglia armonizzati nell'allegato II, parte D, di detta direttiva, che si aggiunge alle norme di qualità stabilite nell'allegato I della stessa e ai valori soglia fissati secondo la metodologia di cui all'allegato II, parte A, della stessa.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(20 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di prevedere standard di tutela adeguati per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, che contengono ecosistemi tra i più vulnerabili alla contaminazione e rappresentano un'importante fonte di acqua potabile, nonché per gli ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, la Commissione dovrebbe pubblicare una valutazione dello stato chimico delle zone in questione e, se del caso, presentare una proposta legislativa per rivedere di conseguenza la direttiva 2006/118/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 42]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(21)</NO.P>Per garantire un processo decisionale efficace e coerente e creare sinergie con le attività svolte nel quadro di altri atti normativi dell'Unione sulle sostanze chimiche, è opportuno conferire all'Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA) un ruolo permanente e chiaramente delimitato nell'individuazione delle sostanze prioritarie da includere negli elenchi di controllo e negli elenchi di sostanze degli allegati I e II della direttiva 2008/105/CE e negli allegati I e II della direttiva 2006/118/CE, nonché nella definizione di adeguati standard di qualità basati su dati scientifici. Il comitato per la valutazione dei rischi e il comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA dovrebbero agevolare lo svolgimento di determinati compiti attribuiti all'ECHA formulando pareri. L'ECHA dovrebbe inoltre garantire un migliore coordinamento tra i vari atti normativi in materia ambientale mettendo a disposizione del pubblico le pertinenti relazioni scientifiche così da ottenere una maggiore trasparenza in merito agli inquinanti inseriti in un elenco di controllo o all'elaborazione di SQA o soglie a livello nazionale o dell'UE.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Per quanto riguarda la valutazione dei valori soglia per le sostanze farmaceutiche, è auspicabile che l'ECHA collabori con l'Agenzia europea per i medicinali ("EMA").</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 43]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(22)</NO.P>Dalla valutazione è emersa la necessità di una comunicazione elettronica più frequente e semplificata per promuovere una migliore attuazione e applicazione della normativa dell'Unione in materia di acque. Dato che il suo ruolo prevede anche di monitorare a cadenza più regolare lo stato dell'inquinamento descritto nel piano d'azione per l'inquinamento zero, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) dovrebbe favorire questa comunicazione più frequente e semplificata da parte degli Stati membri. È importante che le informazioni ambientali sullo stato delle acque superficiali e sotterranee dell'Unione siano tempestivamente rese pubbliche. Gli Stati membri dovrebbero dunque essere tenuti a trasmettere alla Commissione e all'AEA i dati di monitoraggio raccolti nel quadro della direttiva 2000/60/CE, avvalendosi di meccanismi automatizzati di comunicazione e trasmissione dei dati utilizzando un'interfaccia per programmi applicativi o meccanismi analoghi. Si prevedono oneri amministrativi limitati, in quanto gli Stati membri sono già tenuti a rendere pubblici le categorie tematiche di dati territoriali che rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2007/2/CE<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).</FIELD></FOOTNOTE> e (UE) 2019/1024<FOOTNOTE><FIELD>Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).</FIELD></FOOTNOTE> del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali categorie tematiche di dati comprendono l'ubicazione e il funzionamento degli impianti di monitoraggio ambientale, le relative misurazioni delle emissioni e lo stato dei comparti ambientali.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(23)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Una migliore integrazione dei flussi di dati comunicati all'AEA conformemente alla normativa dell'Unione in materia di acque, e in particolare degli inventari delle emissioni previsti dalla direttiva 2008/105/CE, con i flussi di dati comunicati al portale sulle emissioni industriali a norma della direttiva 2010/75/UE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING STRIKE="on">Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).</STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING STRIKE="on"> renderà più semplice ed efficiente la comunicazione degli inventari prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE. Allo stesso tempo ridurrà gli oneri amministrativi e i picchi di lavoro nella preparazione dei piani di gestione dei bacini idrografici. La comunicazione semplificata, insieme all'abolizione delle relazioni intermedie sui progressi compiuti in relazione ai programmi di misure, rivelatesi inefficaci, consentirà agli Stati membri di concentrare gli sforzi nella comunicazione delle emissioni non contemplate dalla normativa sulle emissioni industriali ma che rientrano nella comunicazione delle emissioni prevista dall'articolo 5 della direttiva 2008/105/CE.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 44]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(24)</NO.P>Il trattato di Lisbona ha introdotto la distinzione tra il potere delegato alla Commissione di adottare atti non legislativi di portata generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell'atto legislativo (atti delegati) e le competenze conferite alla Commissione di adottare atti per garantire condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione (atti di esecuzione). È opportuno allineare le direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE al quadro giuridico introdotto dal trattato di Lisbona.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(25)</NO.P>I poteri conferiti dall'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, e dall'allegato V, punto 1.4.1, punto ix), della direttiva 2000/60/CE, che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfano i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguardano gli adeguamenti degli allegati della direttiva e l'adozione di norme che la integrano. Dovrebbero pertanto essere convertiti in poteri conferiti alla Commissione di adottare atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(26)</NO.P>Il potere conferito dall'articolo 8 della direttiva 2006/118/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri di cui all'articolo 290, paragrafo 1, TFUE, in quanto riguarda gli adeguamenti degli allegati della direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(27)</NO.P>È di particolare importanza che, durante i lavori di preparazione degli atti delegati, la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(28)</NO.P>Il potere conferito dall'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE, che prevede il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo, soddisfa i criteri dell'articolo 290, paragrafo 2, TFUE, in quanto riguarda l'adozione di specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque e mira pertanto a garantire condizioni uniformi per l'attuazione armonizzata di tale direttiva. Dovrebbe pertanto essere convertito nel conferimento alla Commissione del potere di adottare atti di esecuzione.  Al fine di garantire la comparabilità dei dati, il potere dovrebbe includere anche la definizione di formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente all'articolo 8, paragrafo 4. I poteri conferiti alla Commissione dovrebbero essere esercitati conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).</FIELD></FOOTNOTE>.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(29)</NO.P>Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2000/60/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati tecnici per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato delle acque conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(30)</NO.P>Per garantire condizioni uniformi di applicazione della direttiva 2008/105/CE, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione affinché adotti formati uniformi per la comunicazione all'AEA delle emissioni da fonti puntuali non contemplate dal regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD><STRING SUPERSCRIPT="on">+</STRING>OP: Inserire nel testo il numero del regolamento di cui al documento COM (2022) 157 e inserirne il numero, la data, il titolo e il riferimento GU nella nota a piè di pagina.</FIELD></FOOTNOTE>. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(31)</NO.P>Nel monitorare lo stato dei corpi idrici conformemente ai requisiti per il monitoraggio indicati nell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, è necessario tenere conto <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dello stato </STRING></STRING>dei progressi scientifici e tecnici<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dei migliori metodi disponibili</STRING></STRING>. Pertanto gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a usare dati e servizi ottenuti attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati.<STRING BOLD="on"> [Em. 45]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le attività industriali legate alla transizione energetica potrebbero aggravare gli effetti negativi sulla qualità dell'acqua. L'attenuazione di tali effetti futuri, come le modifiche alla struttura naturale dei flussi nonché la temperatura e l'inquinamento delle acque, richiede la valutazione dell'intera gamma di fattori potenziali e delle misure da adottare per conseguire e mantenere una buona qualità delle acque. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero valutare periodicamente le incidenze sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informare la Commissione in merito alle nuove minacce individuate allo scopo di aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. È opportuno che la valutazione sia facilmente accessibile al pubblico e che l'aggiornamento possa avvenire al di fuori dei cicli di aggiornamento generali, onde garantire un miglioramento continuo della valutazione della qualità delle acque.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 46]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, nella sua comunicazione dell'11 dicembre 2019 sul Green Deal europeo e nella sua comunicazione del 14 ottobre 2020 sul miglioramento dell'accesso alla giustizia in materia ambientale, si è impegnata a intraprendere azioni volte a migliorare l'accesso alla giustizia dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in tutti gli Stati membri per i cittadini e le organizzazioni non governative ambientaliste che nutrono preoccupazioni specifiche sulla compatibilità degli atti amministrativi che hanno effetti sull'ambiente con il diritto ambientale. Nell'ultima comunicazione, la Commissione rammenta che l'"l'accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto giurisdizioni dell'Unione, è un'importante misura di sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo che può svolgere la società civile come custode dello spazio democratico". Tali impegni dovrebbero essere attuati anche nel quadro della direttiva 2000/60/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 47]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(31 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Come confermato dalla giurisprudenza della CGUE</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Causa C-535/18, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 28 maggio 2020; IL e a. contro Land Nordrhein-Westfalen. Causa C-664/15, sentenza della Corte di giustizia (Prima Sezione) del 20 dicembre 2017; Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation contro Bezirkshauptmannschaft Gmünd.</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, le organizzazioni non governative ambientaliste e i singoli cittadini direttamente interessati dovrebbero essere legittimati a contestare una decisione presa da un'autorità pubblica che viola gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE. Al fine di migliorare l'accesso alla giustizia sugli aspetti in questione dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali in tutta l'Unione e affinché le organizzazioni ambientali non governative e i soggetti direttamente coinvolti possano fare affidamento sulle normative nazionali quando contestano le decisioni che violano la direttiva 2000/60/CE, è opportuno stabilire disposizioni che garantiscano l'accesso alla giustizia nella direttiva 2000/60/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 48]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32)</NO.P>Considerato l'aumento degli eventi atmosferici imprevedibili, in particolare inondazioni estreme e siccità prolungate, e degli incidenti significativi di inquinamento che provocano o aggravano l'inquinamento<STRING STRIKE="on"> accidentale</STRING> transfrontaliero, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che gli altri Stati membri potenzialmente colpiti siano immediatamente informati di tali incidenti e a instaurare con essi una cooperazione efficace per attenuare gli effetti dell'evento o dell'incidente. Occorre anche rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e semplificare le procedure di cooperazione in caso di problemi transfrontalieri più strutturali, vale a dire non accidentali e a più lungo termine, che non possono essere risolti a livello di Stato membro, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE. Qualora sia necessario un intervento europeo, le autorità nazionali competenti possono inviare richieste di assistenza al Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione, che coordinerà le eventuali offerte di assistenza e la loro messa in atto attraverso il meccanismo unionale di protezione civile, conformemente all'articolo 15 della decisione <STRING STRIKE="on">n. 1313/2013</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">n. 1313/2013/UE</STRING></STRING> del Parlamento europeo e del Consiglio<FOOTNOTE><FIELD>Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924).</FIELD></FOOTNOTE>.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Considerando che i distretti idrografici possono estendersi anche al di fuori del territorio dell'Unione, garantire un'efficace attuazione delle disposizioni pertinenti per la protezione delle acque ai sensi della direttiva 2000/60/CE e un adeguato coordinamento con i paesi terzi interessati contribuirebbe anche al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla direttiva 2000/60/CE per tali specifici distretti idrografici, come indicato all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, i conflitti armati che si svolgono nelle immediate vicinanze geografiche dell'Unione dovrebbero essere considerati eventi eccezionali a causa delle loro estese incidenze ambientali transfrontaliere negative, tra cui l'inquinamento dell'aria, del suolo e dell'acqua. Poiché i bacini idrografici interessati dal conflitto si estendono all'interno dei confini dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri si dovrebbero adoperare per instaurare un coordinamento adeguato con i paesi terzi in questione, come previsto all'articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2000/60/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 49]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Corte dei conti europea, nella propria relazione del 19 maggio 2021 dal titolo "Il principio 'chi inquina paga": non è uniformemente applicato nelle diverse politiche e misure dell'UE", osserva che gli Stati membri spendono già circa 100 miliardi di EUR all'anno per l'approvvigionamento idrico e i servizi igienico-sanitari e che avranno bisogno di aumentare tale spesa di oltre il 25 % per conseguire gli obiettivi della legislazione dell'UE in materia di trattamento delle acque reflue e di acqua potabile e che tale importo non include gli investimenti necessari per rinnovare le infrastrutture esistenti o per conseguire gli obiettivi della direttiva quadro Acque e della direttiva Alluvioni. Inoltre, nell'Unione gli utenti pagano in fattura in media circa il 70% dei costi di fornitura dei servizi idrici, mentre l'erario finanzia il restante 30%, sebbene vi siano notevoli differenze tra regioni e Stati membri. Nell'Unione le famiglie pagano di norma il grosso dei costi di approvvigionamento idrico e dei servizi igienico-sanitari sebbene consumino appena il 10% dell'acqua, laddove i settori economici che esercitano la pressione maggiore sulle risorse rinnovabili di acqua dolce, contribuiscono in misura minore a tali costi.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 50]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I costi dei programmi di monitoraggio per stabilire lo stato delle acque superficiali e sotterranee sono finanziati esclusivamente a titolo dei bilanci degli Stati membri. Considerando che il numero delle sostanze chimiche rilevate nell'ambiente acquatico varia continuamente, che c'è un numero crescente di inquinanti emergenti apparsi solo di recente nell'ambiente acquatico, che è necessario un costante miglioramento dei metodi di analisi chimica per rilevare detti inquinanti emergenti e nuovi e valutarne correttamente l'impatto ecologico e che è altresì necessario sviluppare nuovi metodi di monitoraggio per valutare meglio gli effetti delle miscele chimiche, si prevede che i costi di monitoraggio aumenteranno ulteriormente. Per coprire tali costi e in linea con il principio "chi inquina paga" sancito dall'articolo 191, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è essenziale che i produttori che immettono sul mercato dell'Unione prodotti contenenti sostanze che hanno un effetto negativo, potenziale o confermato, sulla salute umana e sull'ambiente acquatico si assumano la responsabilità finanziaria delle misure necessarie per controllare le sostanze prodotte nel contesto delle loro attività economiche e rilevate nelle acque superficiali e sotterranee. Il mezzo più idoneo per conseguire tale obiettivo è probabilmente un regime di responsabilità estesa del produttore, che limiterebbe le ricadute finanziarie sui contribuenti e incentiverebbe lo sviluppo di prodotti più ecologici. È pertanto auspicabile che la Commissione prepari una valutazione di impatto in cui esamina l'inclusione nella direttiva 2006/118/CE e nella direttiva 2008/105/CE di un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, applicabile alle sostanze prioritarie di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE, nonché agli inquinanti nuovi ed emergenti, quali definiti negli elenchi di controllo di cui alla direttiva 2006/118/CE e alla direttiva 2008/105/CE. La valutazione d'impatto dovrebbe essere corredata, se del caso, di una proposta legislativa finalizzata alla revisione delle direttive 2006/118/CE and 2008/105/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 51]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il monitoraggio di un maggior numero di sostanze o gruppi di sostanze comporta costi più elevati, ma anche la necessità di rafforzare la capacità amministrativa degli Stati membri, soprattutto di quelli con risorse esigue. Alla luce di quanto precede, la Commissione dovrebbe istituire una cabina di monitoraggio europeo incaricata di gestire i requisiti di monitoraggio se richiesto dagli Stati membri, alleviandone in tal modo gli oneri finanziari e amministrativi. È opportuno che la Commissione definisca le modalità di funzionamento della cabina di monitoraggio. L'utilizzo di tale cabina dovrebbe essere volontario e non dovrebbe pregiudicare le prassi già in vigore negli Stati membri.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 52]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(32 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">È stato dimostrato che sono necessari investimenti nel settore idrico e che i finanziamenti dell'Unione sono fondamentali per alcuni Stati membri ai fini del rispetto degli obblighi giuridici sanciti dalla direttiva 2000/60/CE, dalla direttiva 2008/105/CE e dalla direttiva 2006/118/CE. Tutti gli Stati membri devono incrementare la loro spesa di almeno il 20 % per conseguire gli standard idrici dell'UE ed esiste un deficit di finanziamento aggregato di 289 miliardi di EUR fino al 2030</STRING></STRING><FOOTNOTE><FIELD><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">OCSE, Sesta tavola rotonda sul finanziamento delle risorse idriche. Consultabile all'indirizzo: https://www.oecd.org/water/6th-Roundtable-on-Financing-Water-in-Europe-Summary-and-Highlights.pdf</STRING></STRING></FIELD></FOOTNOTE><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. È pertanto auspicabile garantire che siano messe a disposizione risorse finanziarie e umane sufficienti per effettuare il monitoraggio e le ispezioni dei corpi idrici in tutti gli Stati membri, anche attraverso i pertinenti fondi e programmi strutturali dell'Unione, nonché i contributi del settore privato, anche nell'ambito del meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 53]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(33)</NO.P>È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2000/60/CE, 2006/118/CE e 2008/105/CE.</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34)</NO.P>Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare garantire un elevato livello di protezione ambientale e migliorare la qualità dell'ambiente delle acque dolci europee, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo del carattere transfrontaliero dell'inquinamento idrico, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,</P></CONS><CONS><P><NO.P>(34 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le sinergie tra i requisiti delle pertinenti direttive sia per la raccolta dei dati che per la diffusione di strumenti digitali quali le tecnologie di telerilevamento o di osservazione della Terra (servizi Copernicus).</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 54]</STRING></P></CONS><CONS><P><NO.P>(34 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le autorità competenti dovrebbero sostenere la formazione, i programmi di sviluppo delle competenze e gli investimenti nel capitale umano per sostenere l'efficace attuazione delle migliori tecnologie e soluzioni innovative nel quadro delle direttive. Le informazioni dovrebbero essere accessibili nelle diverse lingue nazionali, in modo che gli attori locali e i cittadini interessati possano fruire di una migliore accesso ai dati pertinenti in tutta Europa.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 55]</STRING></P></CONS></GRCONS></PREAMBLE><DISPOSITIF><DINIT>HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:</DINIT><GR.ART><ARTICLE><TI.ART>Articolo 1</TI.ART><STI.ART>Modifiche della direttiva 2000/60/CE</STI.ART><PARAG>La direttiva 2000/60/CE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>all'articolo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, lettera e)</STRING></STRING>, il quarto trattino è sostituito dal seguente:<STRING BOLD="on"> [Em. 56]</STRING><CITATION><P>" — realizzare gli obiettivi degli accordi internazionali in materia, compresi quelli miranti a impedire ed eliminare l'inquinamento dell'ambiente marino: con azione dell'Unione per arrestare o eliminare gradualmente gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze pericolose prioritarie al fine ultimo di pervenire a concentrazioni, nell'ambiente marino, vicine ai valori del fondo naturale per le sostanze presenti in natura e vicine allo zero per le sostanze sintetiche antropogeniche.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>l'articolo 2 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il punto 24) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>“24)	"buono stato chimico delle acque superficiali": stato chimico necessario per conseguire gli obiettivi ambientali per le acque superficiali fissati dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), ossia lo stato chimico raggiunto da un corpo idrico superficiale nel quale la concentrazione degli inquinanti non supera gli standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* né gli standard di qualità ambientale per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), e dell'articolo 8 quinquies, paragrafo 1, di detta direttiva.”</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il punto 30) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"30)	"sostanze prioritarie": le sostanze elencate nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE, ossia sostanze che presentano un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico in un'alta percentuale di Stati membri.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>sono inseriti i seguenti punti 30 bis) e 30 ter):<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="ARAB"><INT.LI LEVEL="0">"30 bis) 	"sostanze pericolose prioritarie": sostanze prioritarie indicate come "pericolose" sulla base del fatto che nelle relazioni scientifiche, nei pertinenti atti normativi dell'Unione o nei pertinenti accordi internazionali sono riconosciute come <STRING STRIKE="on">tossiche, </STRING>persistenti<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> bioaccumulabili<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e tossiche (PBT), o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB), o persistenti, mobili e tossiche (PMT) o come molto persistenti e molto mobili (vPvM)</STRING></STRING> o fonte di un livello di preoccupazione equivalente, qualora tale preoccupazione sia pertinente per l'ambiente acquatico<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, e per cui è necessario adottare misure a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv)</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 57]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>30 ter)</SYMBOL>"inquinanti specifici dei bacini idrografici": inquinanti che non sono o non sono più considerati sostanze prioritarie ma che gli Stati membri, in base alla valutazione delle pressioni e degli impatti a cui sono esposti i corpi idrici superficiali effettuata conformemente all'allegato II, ritengono presentino un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico nel loro territorio.;"</ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il punto 35) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"35)	"standard di qualità ambientale": la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata per tutelare la salute umana e l'ambiente o un valore scatenante, misurato con adeguato metodo basato sugli effetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e scientificamente provato</STRING></STRING>, a partire dal quale l'inquinante o gruppo di inquinanti ha effetti nocivi sulla salute umana o l'ambiente;<STRING BOLD="on"> [Em. 58]</STRING></P><P>* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il punto 37) è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">37.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"acque destinate al consumo umano": le acque disciplinate dalla direttiva (UE) 2020/2184.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 59]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al punto 40), il primo comma è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">40.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">"valori limite di emissione" la massa espressa in rapporto a determinati parametri specifici, la concentrazione e/o il livello di un'emissione che non devono essere superati in uno o più periodi di tempo. I valori limite di emissione possono essere fissati anche per determinati gruppi, famiglie o categorie di sostanze, in particolare quelle di cui all'allegato I alla direttiva 2008/105/CE.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 60]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 4 bis:<CITATION><P>"<STRING STRIKE="on">4 bis</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 bis</STRING></STRING>.	In caso di circostanze eccezionali di origine naturale o di forza maggiore, in particolare inondazioni estreme, siccità prolungate o incidenti significativi di inquinamento, che potrebbero ripercuotersi su corpi idrici a valle situati in altri Stati membri, gli Stati membri provvedono a informare immediatamente le autorità competenti dei corpi idrici a valle e la Commissione e a mettere in atto la cooperazione necessaria per indagare sulle cause e affrontare le conseguenze delle circostanze eccezionali o degli incidenti.<STRING STRIKE="on">;</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri danno notifica agli altri Stati membri che potrebbero subire effetti negativi dall'episodio di inquinamento in questione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Al fine di migliorare ulteriormente la cooperazione e lo scambio di informazioni nei distretti idrografici internazionali, per tutti i distretti idrografici internazionali sono predisposte modalità per la comunicazione e la risposta di emergenza.</STRING></STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 61]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>l'articolo 4, paragrafo 1 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>alla lettera a), il punto iv) è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"iv)	gli Stati membri attuano le misure necessarie per ridurre progressivamente l'inquinamento<STRING STRIKE="on"> causato dalle</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, gli scarichi, le emissioni e le perdite di</STRING></STRING> sostanze prioritarie e <STRING STRIKE="on">dagli</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> inquinanti specifici dei bacini idrografici e arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose prioritarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> entro un termine appropriato e</STRING></STRING>,<STRING STRIKE="on">;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> in ogni caso, al più tardi entro 20 anni dall'inserimento di una data sostanza prioritaria nell'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE. Tale termine si applica fatta salva l'applicazione di scadenze più rigorose in altre normative dell'Unione applicabili.</STRING></STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 62]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>alla lettera b), punto iii), il secondo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Le misure volte a conseguire l'inversione di tendenza vengono attuate a norma dell'articolo 5 e dell'allegato IV della direttiva 2006/118/CE, fatta salva l'applicazione dei paragrafi 6 e 7 del presente articolo e salvo il paragrafo 8 del presente articolo.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">alla lettera c) è aggiunto il seguente comma 1 bis:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri definiscono standard o valori soglia più rigorosi se necessario per proteggere adeguatamente le zone elencate all'allegato IV della presente direttiva, comprese le zone speciali di conservazione ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 91/676/CEE.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 63]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello dell'Unione, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa dell'Unione, l'acqua risultante soddisfi i requisiti della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio*.</P><P>* Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>l'articolo 8 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti <STRING STRIKE="on">di esecuzione affinché elabori</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">delegati a norma dell'articolo 20 bis che integrino la presente direttiva elaborando</STRING></STRING> specifiche tecniche e metodi uniformi per analizzare e monitorare lo stato delle acque conformemente all'allegato V<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> definire formati per la comunicazione dei dati sul monitoraggio e sullo stato conformemente al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2.<STRING STRIKE="on">;</STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 64]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è aggiunto il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 bis.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione globale sulla possibile applicazione di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento continui, precisi e in tempo reale (online) per la misurazione della qualità dell'acqua, compresi gli aspetti di fattibilità economica e tecnica di tali sistemi rilevanti per gli Stati membri, nonché sull'uso di standard armonizzati.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, se del caso, adotta un atto di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2, per fissare standard armonizzati per il monitoraggio online delle acque.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 65]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:<CITATION><P>"4.	Gli Stati membri provvedono a che i dati di monitoraggio individuali raccolti a norma dell'allegato V, <STRING STRIKE="on">punto</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">punti</STRING></STRING> 1.3.4<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e 2.4.3</STRING></STRING>, e lo stato risultante a norma dell'allegato V siano messi a disposizione <STRING STRIKE="on">del pubblico e </STRING>dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> nonché, senza indebito ritardo e in modo facilmente accessibile, del pubblico</STRING></STRING> almeno una volta all'anno per via elettronica in un formato leggibile meccanicamente conformemente alle direttive 2003/4/CE*, 2007/2/CE** e (UE) 2019/1024*** del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, gli Stati membri usano i formati stabiliti a norma del paragrafo 3 del presente articolo.<STRING BOLD="on"> [Em. 66]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>L'AEA provvede affinché le informazioni pubblicate a norma del paragrafo 4 siano periodicamente trattate e analizzate allo scopo di renderle disponibili, attraverso i pertinenti portali dell'Unione, per il riutilizzo da parte della Commissione e delle pertinenti agenzie dell'Unione e di fornire alla Commissione, agli Stati membri e al pubblico informazioni aggiornate, obiettive, affidabili e comparabili, in particolare sullo stato, conformemente al regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio****.</P><P>* Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26).</P><P>** Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).</P><P>*** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).</P><P>**** Regolamento (CE) n. 401/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'Agenzia europea dell'ambiente e la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale (GU L 126 del 21.5.2009, pag. 13).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 10 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"2.	Per rispettare gli obiettivi, gli standard di qualità e i valori soglia stabiliti a norma della presente direttiva, gli Stati membri provvedono all'istituzione e alla realizzazione di:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>controlli sulle emissioni basati sulle migliori tecniche disponibili,</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>controlli dei pertinenti valori limite di emissione,</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>in caso di impatti diffusi, controlli comprendenti, eventualmente, le migliori prassi ambientali, stabiliti:<LIST LEVEL="2" TYPE="DASH"><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>nella direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*,</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>nella direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio**,</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>nella direttiva 91/271/CEE del Consiglio***,</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>nella direttiva 91/676/CEE del Consiglio****,</ITEM><ITEM LEVEL="2"><SYMBOL>—</SYMBOL>in ogni altra normativa dell'Unione pertinente per affrontare l'inquinamento diffuso o da fonti puntuali.</ITEM></LIST></ITEM></LIST></P><P>* Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).</P><P>** Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17).</P><P>*** Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135 del 30.5.1991, pag. 40).</P><P>**** Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"3.	Qualora un obiettivo di qualità, uno standard di qualità o un valore soglia, stabilito a norma della presente direttiva, delle direttive 2006/118/CE o 2008/105/CE o di qualunque altra normativa dell'Unione, prescriva requisiti più severi di quelli che risulterebbero dall'applicazione del paragrafo 2, sono fissati di conseguenza controlli più rigidi sulle emissioni.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">1.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico internazionale compreso nel suo territorio, ciascuno Stato membro prepara un programma di misure, che tiene conto dei risultati delle analisi prescritte dall'articolo 5, allo scopo di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali programmi di misure definiscono le priorità delle misure di controllo alla fonte a norma della pertinente normativa settoriale dell'Unione in materia di inquinamento. Gli interventi a valle sono applicati in aggiunta alle misure di controllo alla fonte laddove vi sia il rischio che queste ultime non riescano a raggiungere un buono stato dei corpi idrici. I programmi di misure possono fare riferimento a misure derivanti dalla legislazione adottata a livello nazionale e applicabili all'intero territorio di uno Stato membro. Lo Stato membro può eventualmente adottare misure applicabili a tutti i distretti idrografici e/o a tutte le parti di distretti idrografici internazionali compresi nel suo territorio. La Commissione elabora orientamenti sulle migliori pratiche per le misure di controllo alla fonte e la complementarietà degli interventi a valle.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 67]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">c)</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">misure volte a promuovere un impiego efficiente e sostenibile dell'acqua, anche in agricoltura, per non compromettere la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4;</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 68]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>all'articolo 11, paragrafo 3, la lettera k) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>“k)	misure per eliminare nelle acque superficiali l'inquinamento da sostanze pericolose prioritarie e ridurre gradualmente l'inquinamento da altre sostanze che altrimenti impedirebbe agli Stati membri di conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 4 per i corpi idrici superficiali;”</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 11, paragrafo 5, il trattino 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">-</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">siano esaminati e riveduti e, in casi debitamente giustificati, sospesi, a seconda delle necessità, i pertinenti permessi e autorizzazioni,</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 69]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 12 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 12</P><P> Problemi che non possono essere affrontati a livello di Stato membro</P><P><NO.P>1.</NO.P>Lo Stato membro che viene a conoscenza di un problema che presenta ripercussioni per la gestione delle sue acque ma non risolvibile al suo interno ne dà notifica alla Commissione e a qualsiasi altro Stato membro interessato, raccomandando soluzioni.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione risponde a qualsiasi notifica di uno Stato membro entro un periodo di sei mesi. Qualora il problema riguardi il mancato raggiungimento di un buono stato chimico, la Commissione agisce a norma dell'articolo 7 bis della direttiva 2008/105/CE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 70]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli Stati membri interessati cooperano per individuare l'origine dei problemi di cui al paragrafo 1 e le misure necessarie per affrontarli.</P><P>Gli Stati membri si rispondono in modo tempestivo, e comunque non oltre <STRING STRIKE="on">tre</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due</STRING></STRING> mesi dopo la notifica da parte di un altro Stato membro a norma del paragrafo 1.<STRING BOLD="on"> [Em. 71]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>La Commissione è informata di tutte le iniziative di cooperazione di cui al paragrafo 2 ed è invitata a parteciparvi. Se del caso la Commissione, tenendo conto delle relazioni elaborate a norma dell'articolo 13, valuta se sia necessario intraprendere ulteriori azioni a livello dell'Unione per ridurre gli impatti transfrontalieri sui corpi idrici.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 13 è inserito il paragrafo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">4 bis.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione respinge i piani di gestione dei bacini idrografici presentati dagli Stati membri qualora tali piani non comprendano gli elementi elencati nell'allegato VII.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 72]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 14 bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Accesso alla giustizia</STRING></STRING></P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente alla legislazione nazionale, gli esponenti del pubblico che hanno un interesse sufficiente o che lamentano la violazione di un diritto abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di tutte le decisioni, gli atti o le omissioni soggetti alle disposizioni della presente direttiva, tra cui:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">piani e progetti che possono essere in contrasto con i requisiti di cui all'articolo 4, anche per prevenire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e per raggiungere un buono stato delle acque, un buon potenziale ecologico e/o un buono stato chimico delle acque, nella misura in cui tali requisiti non siano già fissati dall'articolo 11 della direttiva 2011/92/UE;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">programmi di misure di cui all'articolo 11, piani di gestione dei bacini idrografici degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e programmi o piani di gestione supplementari degli Stati membri di cui all'articolo 13, paragrafo 5.</STRING></STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>2.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri definiscono le nozioni di "interesse sufficiente" e "violazione di un diritto", coerentemente con l'obiettivo di fornire al pubblico un ampio accesso alla giustizia. Ai fini del paragrafo 1, qualsiasi organizzazione non governativa che promuova la tutela dell'ambiente e soddisfi i requisiti pertinenti stabiliti dalla legislazione nazionale è considerata titolare di diritti suscettibili di essere violati e il suo interesse è considerato sufficiente.</STRING></STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Le procedure di ricorso di cui al paragrafo 1 sono giuste, eque e completate tempestivamente, e non devono essere eccessivamente costose. Tali procedure comportano inoltre la fornitura di mezzi di ricorso adeguati ed efficaci, compresi, se del caso, provvedimenti ingiuntivi.</STRING></STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri provvedono affinché siano messe a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giudiziario di cui al presente articolo.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 73]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">all'articolo 15, il paragrafo 3 è soppresso;</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 74]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 15, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione adotta orientamenti e modelli relativi al contenuto, alla struttura e al formato delle relazioni provvisorie di cui al primo comma entro [sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 75]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>gli articoli 16 e 17 sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>l'articolo 18 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"e)	una sintesi delle eventuali proposte, misure di controllo e strategie volte a tenere sotto controllo l'inquinamento chimico o arrestare o eliminare gradualmente le sostanze pericolose;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">il paragrafo 4 è soppresso;</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 76]</STRING></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>l'articolo 20 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 20</P><P>Adeguamenti tecnici e attuazione della presente direttiva</P><P><NO.P>1.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di modificare gli allegati I e III e l'allegato V, punto 1.3.6, per adeguare al progresso tecnico e scientifico gli obblighi di informazione relativi alle autorità competenti, il contenuto dell'analisi economica e gli standard di monitoraggio selezionati.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 20 bis al fine di integrare la presente direttiva determinando i valori stabiliti per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente alla procedura di intercalibrazione illustrata nell'allegato V, punto 1.4.1.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire i formati tecnici per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 8, paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 21, paragrafo 2. Se necessario, l'AEA assiste la Commissione nello stabilire tali formati.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>14)</NO.P>è inserito il seguente articolo 20 bis:<CITATION><P>"Articolo 20 bis</P><P>Esercizio della delega</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 20, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].</P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 20, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</P><P><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</P><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>15)</NO.P>l'articolo 21 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 21</P><P>Procedura di comitato</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P>* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>16)</NO.P>all'articolo 22, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	Gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4, gli standard di qualità ambientale fissati nell'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e i valori soglia per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici stabiliti a norma degli articoli 8 e 8 quinquies di detta direttiva sono considerati standard di qualità ambientale ai fini della direttiva 2010/75/UE.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>17)</NO.P>l'allegato V è modificato conformemente all'allegato I;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18)</NO.P>all'allegato VII, parte A, il punto 7.7 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"7.7.	Sintesi delle misure adottate per ridurre le emissioni di sostanze prioritarie ed eliminare gradualmente le emissioni di sostanze pericolose prioritarie;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>18 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'allegato VII, parte A, è inserito il seguente punto:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7.7a.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sintesi delle misure adottate per digitalizzare gli aspetti di monitoraggio del settore idrico;</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 77]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>19)</NO.P>l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>20)</NO.P><STRING STRIKE="on">l'allegato X è soppresso</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">gli allegati IX e X sono soppressi</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 78]</STRING></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 2</TI.ART><STI.ART>Modifiche della direttiva 2006/118/CE</STI.ART><PARAG>La direttiva 2006/118/CE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>“Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee;”</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">"1.	La presente direttiva istituisce misure specifiche per prevenire e ridurre l'inquinamento delle acque sotterranee al fine di conseguire gli obiettivi ambientali fissati all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2000/60/CE. <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La gerarchia delle misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte, fatta salva l'importanza degli interventi a valle, ove opportuno. </STRING></STRING>Queste misure comprendono quanto segue:<STRING BOLD="on"> [Em. 79]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>criteri per valutare il buono stato chimico delle acque sotterranee;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>criteri per individuare e invertire le tendenze significative e durature all'aumento e per determinare i punti di partenza per le inversioni di tendenza.;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b bis)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">criteri per la valutazione del buono stato ecologico delle acque sotterranee.</STRING></STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 80]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>all'articolo 2, il punto 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2)	"valore soglia": la norma di qualità delle acque sotterranee stabilita dagli Stati membri in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), o a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3;;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>l'articolo 3 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera c):<CITATION><P>"c)	i valori soglia stabiliti a livello dell'Unione in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, ed elencati nell'allegato II, parte D.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 1 è inserito il seguente comma:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">I valori soglia applicabili alle acque sotterranee sono 10 volte inferiori ai corrispondenti SQA per le acque superficiali; solo nei casi in cui è possibile determinare il rischio effettivo per gli ecosistemi delle acque sotterranee può essere opportuno fissare valori soglia per le acque sotterranee a un livello diverso.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 81]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	I valori soglia di cui al paragrafo 1, lettera b), possono essere stabiliti a livello nazionale, di distretto idrografico o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro, o a livello di corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"5.	Tutti i valori soglia di cui al paragrafo 1 sono pubblicati nei piani di gestione dei bacini idrografici da presentare in conformità dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, insieme a una sintesi delle informazioni stabilite nell'allegato II, parte C, della presente direttiva.</P><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ECHA rende pubbliche tali informazioni.”;</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al paragrafo 5 è inserito il seguente comma: </STRING></STRING><CITATION><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“Gli Stati membri provvedono affinché i residenti del distretto idrografico interessato o della parte del distretto idrografico internazionale che rientra nel territorio di uno Stato membro siano adeguatamente e tempestivamente informati.</STRING></STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 82]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>al paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri modificano l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio ogniqualvolta nuove informazioni su inquinanti, gruppi di inquinanti o indicatori di inquinamento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tenendo conto anche del principio di precauzione,</STRING></STRING> segnalino la necessità di fissare un valore soglia per una sostanza aggiuntiva, di modificare un valore soglia esistente o di reinserire un valore soglia precedentemente stralciato dall'elenco. Se sono fissati o modificati valori soglia a livello dell'Unione, gli Stati membri adeguano a tali valori l'elenco dei valori soglia applicati nel loro territorio.<STRING STRIKE="on"> ;</STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 83]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">7.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione pubblica una relazione sui valori soglia nazionali di cui al paragrafo 1, lettera b), un anno dopo che gli Stati membri hanno comunicato tali informazioni all'ECHA a norma del paragrafo 5.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 84]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"b)	i valori per le norme di qualità delle acque sotterranee elencati nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), non sono superati in nessun punto di monitoraggio in tale corpo o gruppo di corpi idrici sotterranei; o;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>è inserito il seguente articolo 6 bis:<CITATION><P>"Articolo 6 bis</P><P>Elenco di controllo</P><P><NO.P>1.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo delle sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.</P><P>L'elenco di controllo contiene un <STRING STRIKE="on">massimo</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">minimo</STRING></STRING> di cinque sostanze o gruppi di sostanze <STRING STRIKE="on">e specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che destano nuova preoccupazione selezionati tra</STRING></STRING> le sostanze <STRING STRIKE="on">da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che, stando alle informazioni disponibili, comprese</STRING></STRING> quelle<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico a livello di Unione e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, tranne nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze</STRING></STRING> che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo <STRING STRIKE="on">a livello di Unione </STRING>per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico <STRING STRIKE="on">e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">a livello di Unione tra cui effettuare la selezione sia inferiore a cinque, nel qual caso l</STRING></STRING>'elenco di controllo <STRING STRIKE="on">figurano anche</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">contiene tutte</STRING></STRING> le sostanze <STRING STRIKE="on">che destano nuove preoccupazioni</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">in questione</STRING></STRING>.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'elenco di controllo specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sono individuati quanto prima e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a un periodo di 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica. </STRING></STRING>Nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali metodi di monitoraggio </STRING></STRING>saranno individuati<STRING STRIKE="on"> metodi adeguati per il loro monitoraggio</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, conformemente all'articolo 6 bis, paragrafo 2, comma 1. La Commissione valuta inoltre se sia necessario inserire i solfati nel primo elenco di controllo per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 86]</STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e degli indicatori di inquinamento </STRING></STRING>da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>l'allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e i risultati dell'ultimo riesame di tale allegato;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>gli elenchi di controllo istituiti a norma delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>le informazioni sui volumi di produzione, gli usi, le proprietà intrinseche (compresa la mobilità nel suolo e, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi per la salute umana e l'ambiente acquatico di una particolare sostanza o gruppo di sostanze, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006***, (CE) n. 1107/2009****, (UE) n. 528/2012*****, (UE) 2019/6****** del Parlamento europeo e del Consiglio e delle direttive 2001/83/CE******* e 2009/128/CE******** del Parlamento europeo e del Consiglio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>progetti di ricerca e pubblicazioni <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e prove </STRING></STRING>scientifiche, comprese<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> informazioni sull'impatto dei contaminanti materiali e termici nonché sugli impatti delle attività estrattive e infrastrutturali in superficie e sotterranee sugli ecosistemi delle acque sotterranee e sugli ecosistemi dipendenti dalle acque sotterranee nonché sulla loro biodiversità,</STRING></STRING> informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione<STRING STRIKE="on"> e dati e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché</STRING></STRING> informazioni <STRING STRIKE="on">ottenuti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dati raccolti</STRING></STRING> attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ, o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;<STRING BOLD="on"> [Em. 88]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>raccomandazioni dei portatori di interessi.</ITEM></LIST></P><P>Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il primo elenco di controllo è istituito entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 24 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. A partire da tale data l'elenco di controllo è aggiornato <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al più tardi </STRING></STRING>ogni 36 mesi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> o più frequentemente qualora emergano nuove prove scientifiche che richiedano l'aggiornamento dell'elenco nel periodo transitorio tra le singole revisioni</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 89]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate affinché possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 90]</STRING></P><P>Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza o gruppo di sostanze di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più sostanze aggiuntive che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche dell'ECHA, ritiene possano costituire un rischio per l'ambiente acquatico.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'istituzione dell'elenco di controllo.</P><P>Lo Stato membro seleziona almeno <STRING STRIKE="on">una stazione</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">due stazioni</STRING></STRING> di monitoraggio, più il numero di stazioni pari alla sua superficie totale, in <STRING STRIKE="on">km2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">km2</STRING></STRING>, di corpi idrici sotterranei divisa per <STRING STRIKE="on">60 000</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">30 000</STRING></STRING> (arrotondato al numero intero più vicino).<STRING BOLD="on"> [Em. 91]</STRING></P><P>Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. I monitoraggi sono eseguiti almeno una volta all'anno.</P><P>Lo Stato membro che è in grado di ricavare dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.</P><P><NO.P>5.</NO.P>L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.</P><P>Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.</P><P>* Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84).</P><P>** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).</P><P>*** Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).</P><P>**** Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).</P><P>***** Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).</P><P>****** Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).</P><P>******* Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).</P><P>******** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Miglioramento della protezione degli ecosistemi delle acque sotterranee</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [OP: inserire la data corrispondente a quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva] la Commissione pubblica una valutazione degli impatti di elementi fisico-chimici quali il pH, l'ossigenazione e la temperatura sulla salute degli ecosistemi delle acque sotterranee, corredata, se del caso, da una proposta legislativa volta a rivedere di conseguenza la presente direttiva, al fine di fissare i parametri corrispondenti, stabilire metodi di monitoraggio armonizzati e definire la nozione di "buono stato ecologico" in riferimento alle acque sotterranee.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 92]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Trattamento specifico per le zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, entro ... [non oltre quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], pubblica una valutazione concernente lo stato chimico delle zone di elevato valore ecologico, elevata vulnerabilità o elevato inquinamento, come grotte e zone carsiche, ex siti industriali e altre zone storicamente inquinate, corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 93]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis quater</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore, che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 94]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito l'articolo seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 6 bis quinquies</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Impianto di monitoraggio europeo</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il carattere volontario del ricorso all'impianto di monitoraggio, che non pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le procedure operative per gli Stati membri che intendono avvalersi dell'impianto di monitoraggio, tra cui l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fonti di finanziamento, che possono includere i pertinenti programmi e fondi strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma dell'articolo 6 bis quater.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 95]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 8</P><P>Riesame degli allegati da I a IV</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione riesamina, per la prima volta entro [OP: inserire la data corrispondente a <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni, l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato I, le norme di qualità relative a tali inquinanti di cui al medesimo allegato e l'elenco degli inquinanti e gli indicatori che figurano all'allegato II, parte B.<STRING BOLD="on"> [Em. 96]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><STRING STRIKE="on">Alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di detta revisione, la</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta, se opportuno, proposte legislative</STRING></STRING> al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o stralciando gli inquinanti delle acque sotterranee e le relative norme di qualità ivi stabilite<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> e</STRING> di modificare la parte B<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> dell'allegato II</STRING></STRING> per adeguarla al progresso tecnico e scientifico aggiungendo inquinanti o indicatori per i quali gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di fissare valori soglia nazionali.<STRING BOLD="on"> [Em. 97]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare l'allegato II, parte D, per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico aggiungendo o modificando i valori soglia armonizzati per uno o più inquinanti elencati nella parte B di detto allegato.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Nell'adottare<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> le proposte legislative e</STRING></STRING> gli atti delegati di cui ai paragrafi 2 e 3, la Commissione tiene conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6.<STRING BOLD="on"> [Em. 98]</STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis al fine di modificare l'allegato II, parti A e C, e gli allegati III e IV per adeguarli al progresso scientifico e tecnico.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni tengono conto dei seguenti aspetti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il parere del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>il risultato del riesame degli allegati delle direttive 2008/105/CE e (UE) 2020/2184;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>le informazioni e i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> aggiornate</STRING></STRING> ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte <STRING STRIKE="on">dall</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">dalle migliori tecniche disponibili, che potrebbero includere l</STRING></STRING>'intelligenza artificiale, <STRING STRIKE="on">dall</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l</STRING></STRING>'analisi e <STRING STRIKE="on">dal</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il</STRING></STRING> trattamento avanzati dei dati;<STRING BOLD="on"> [Em. 99]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>commenti e informazioni dei portatori di interessi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le autorità nazionali di regolazione e altri organi competenti</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 100]</STRING></ITEM></LIST></P><P><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nel parametro "PFAS – totale". Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza. La Commissione adotta tali atti delegati entro il 12 gennaio 2026.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 101]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Ogni <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze del riesame di cui ai paragrafi 2 e 3. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].<STRING STRIKE="on">;</STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 102]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>è inserito il seguente articolo 8 bis:<CITATION><P>“Articolo 8 bis</P><P>Esercizio della delega</P><P><NO.P>1.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 8, paragrafi <STRING STRIKE="on">1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 e 3</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e all'articolo 6 bis</STRING></STRING> è conferito alla Commissione per un periodo <STRING STRIKE="on">indeterminato</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di sei anni</STRING></STRING> a decorrere dal [OP: inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva].<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 103]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>La delega di potere di cui all'articolo 8, paragrafi <STRING STRIKE="on">1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 e 3</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e all'articolo 6 bis</STRING></STRING> può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING> o da una data successiva ivi specificata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore.<STRING BOLD="on"> [Em. 104]</STRING></P><P><NO.P>4.</NO.P>Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> [Em. 105 - non concerne la versione italiana]</STRING></STRING></P><P><NO.P>5.</NO.P>Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.</P><P><NO.P>6.</NO.P>L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 8, paragrafi <STRING STRIKE="on">1 e 2</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2 e 3</STRING></STRING>,<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e dell'articolo 6 bis</STRING></STRING> entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.<STRING STRIKE="on">;</STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 106]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 9 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 9</P><P>Procedura di comitato</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione è assistita da un comitato. Si tratta di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio*.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P>Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.</P><P>* Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'articolo 10 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>l'allegato I è sostituito dal testo di cui all'allegato III;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>12)</NO.P>l'allegato II è modificato in conformità all'allegato IV;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>13)</NO.P>all'allegato III, il punto 2, lettera c), è sostituito dal seguente:<CITATION><P>“c)	qualsiasi altra informazione pertinente, incluso un raffronto tra la concentrazione aritmetica media su base annua dei pertinenti inquinanti in un punto di monitoraggio e le norme di qualità delle acque sotterranee definite nell'allegato I e i valori soglia di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c).”</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>(14)</NO.P>all'allegato IV, parte B, punto 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Il punto di partenza per attuare le misure atte a provocare l'inversione delle tendenze significative e durature all'aumento<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico,</STRING></STRING> corrisponde al momento in cui la concentrazione di inquinanti raggiunge il 75 % dei valori parametrici delle norme di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I e dei valori soglia stabiliti ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), a meno che:<STRING STRIKE="on">.</STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 107]</STRING></P></CITATION></PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 3</TI.ART><STI.ART>Modifiche della direttiva 2008/105/CE</STI.ART><PARAG>La direttiva 2008/105/CE è così modificata:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque superficiali, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE del Consiglio, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">l'articolo 1 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 1</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oggetto</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La presente direttiva istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per le sostanze pericolose prioritarie, al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 108]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2)</NO.P>l'articolo 3 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>al paragrafo 1 bis, primo comma, è aggiunto il punto iii) seguente:<CITATION><P>"iii)	le sostanze recanti il numero 5, 9, 13, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 34, 37, 41, 44 che figurano nell'allegato I, parte A, per le quali sono fissati SQA rivisti, e le nuove sostanze identificate recanti il numero da 46 a 70 che figurano nell'allegato I, parte A, a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], al fine di prevenire il deterioramento dello stato chimico dei corpi idrici superficiali e di raggiungere un buono stato chimico delle acque superficiali per quanto riguarda tali sostanze.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"2.	Per quanto riguarda le sostanze per le quali nell'allegato I, parte A, è fissato uno SQA per il biota o i sedimenti, gli Stati membri applicano tale SQA per il biota o i sedimenti.</P><P>Per quanto riguarda le sostanze diverse da quelle di cui al primo comma, gli Stati membri applicano gli SQA per l'acqua fissati nell'allegato I, parte A.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>al paragrafo 6, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:<CITATION><P>"Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle concentrazioni delle sostanze prioritarie di cui all'allegato I, parte A, identificate come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota, in base al monitoraggio dei sedimenti e del biota nell'ambito del monitoraggio dello stato delle acque superficiali effettuato a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il paragrafo 7 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>e)</NO.P>il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"8.	Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis al fine di modificare l'allegato I, parte B, punto 3, per adeguarlo al progresso scientifico o tecnico.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>3)</NO.P>l'articolo 5 è così modificato:</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>a)</NO.P>il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva 2000/60/CE<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio</STRING></STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1a</STRING></STRING></STRING> e degli altri dati disponibili, gli Stati membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie inserite nell'allegato I, parte A, della presente direttiva e di tutti gli inquinanti inseriti nell'allegato II, parte A, della stessa, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte di distretto idrografico all'interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.</P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">_________________</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">1a</STRING></STRING></STRING><STRING BOLD="on"> 	G.U.: </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">inserire nel testo il numero del regolamento contenuto nel documento COM (2022) 157.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli inventari delle emissioni sono messi a disposizione in banche dati elettroniche aggiornate periodicamente e facilmente accessibili al pubblico.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 110]</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">Il primo comma non si applica alle emissioni, agli scarichi e alle perdite comunicati alla Commissione per via elettronica a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio. ;</STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 111]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>b)</NO.P>i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>c)</NO.P>il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"4.	Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell'ambito del riesame delle analisi di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE e provvedono a che le emissioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese quelle</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> non</STRING> comunicate al portale sulle emissioni industriali istituito dal regolamento (UE) .../...++<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> siano pubblicate nei rispettivi piani di gestione dei bacini idrografici aggiornati in conformità dell'articolo 13, paragrafo 7, di tale direttiva.<STRING BOLD="on"> [Em. 112]</STRING></P><P>Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l'anno precedente a quello in cui devono essere ultimate le analisi di cui al primo comma.</P><P><STRING STRIKE="on">Per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009, i valori possono essere calcolati come la media dei tre anni precedenti al completamento delle analisi di cui al primo comma.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 113]</STRING></P><P>Per le emissioni da fonte puntuale non comunicate a norma del regolamento (UE).../...+++ perché non rientrano nel suo ambito di applicazione o perché inferiori alle soglie annuali di comunicazione ivi stabilite, l'obbligo di comunicazione di cui al primo comma del presente articolo è assolto mediante comunicazione elettronica al portale delle emissioni industriali istituito a norma di tale regolamento.</P><P>La Commissione, assistita dall'Agenzia europea dell'ambiente, adotta un atto di esecuzione che stabilisce il formato, il grado di dettaglio e la frequenza delle comunicazioni di cui al quarto comma. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>d)</NO.P>il paragrafo 5 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4)</NO.P>all'articolo 7 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"1.	Per le sostanze prioritarie che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6* del Parlamento europeo e del Consiglio o nell'ambito di applicazione delle direttive 2001/83/CE**, 2009/128/CE*** e 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">ogni due anni </STRING></STRING>la Commissione valuta<STRING STRIKE="on">, quale parte della relazione di cui all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE,</STRING> se le misure in vigore a livello dell'Unione e degli Stati membri siano sufficienti a conseguire gli SQA per le sostanze prioritarie e l'obiettivo di arresto o di graduale eliminazione di scarichi, emissioni e perdite di sostanze pericolose prioritarie conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2000/60/CE.<STRING BOLD="on"> [Em. 114]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La gerarchia di misure da adottare dà priorità alle restrizioni e ad altre misure di controllo alla fonte. A tale riguardo, la Commissione presenta, ove opportuno, proposte per modificare gli atti giuridici dell'Unione al fine di garantire che gli scarichi, le emissioni e le perdite di sostanze prioritarie siano eliminati alla fonte.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 115]</STRING></P><P>* Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).</P><P>** Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).</P><P>*** Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 7 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio i risultati della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro sei mesi da detta valutazione e correda tale relazione con opportune proposte, anche in materia di misure di controllo.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 116]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>5)</NO.P>l'articolo 8 è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 8</P><P>Riesame degli allegati I e II</P><P><NO.P>1.</NO.P>La Commissione riesamina, per la prima volta entro il [OP: inserire la data = <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente ogni <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni, l'elenco delle sostanze prioritarie e gli SQA corrispondenti che figurano nell'allegato I, parte A, e l'elenco degli inquinanti che figura nell'allegato II, parte A.<STRING BOLD="on"> [Em. 117]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING STRIKE="on">Alla</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sulla base di detta revisione, la</STRING></STRING> Commissione <STRING STRIKE="on">è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presenta, se opportuno, proposte legislative</STRING></STRING>, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato I per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:<STRING BOLD="on"> [Em. 118]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>aggiungendo o stralciando sostanze dall'elenco delle sostanze prioritarie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>classificando o smettendo di classificare determinate sostanze dell'elenco come sostanze pericolose prioritarie, come sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche ubiquitarie (sostanze PBT ubiquitarie) e/o come sostanze che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>definendo SQA corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota, a seconda dei casi.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>3.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis, tenendo conto delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA a norma del paragrafo 6 del presente articolo, al fine di modificare l'allegato II per adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>aggiungendo o stralciando inquinanti dall'elenco delle categorie di cui all'allegato II, parte A;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>aggiornando la metodologia definita nell'allegato II, parte B;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>elencando nell'allegato II, parte C, gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali la presente direttiva ha stabilito che è necessario applicare SQA fissati a livello dell'Unione per garantire un'attuazione armonizzata e scientificamente fondata degli obiettivi di cui all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, ed elencandovi gli SQA corrispondenti.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>4.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nell'individuare gli inquinanti specifici dei bacini idrografici per i quali potrebbe essere necessario fissare SQA a livello dell'Unione, la Commissione tiene conto dei seguenti criteri:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>il rischio rappresentato dagli inquinanti, compresi il loro pericolo, le concentrazioni ambientali<STRING STRIKE="on"> e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">,</STRING></STRING> la concentrazione al di sopra della quale si possono prevedere effetti<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e i loro effetti cumulativi</STRING></STRING>;<STRING BOLD="on"> [Em. 119]</STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>la disparità tra gli SQA nazionali fissati per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici da diversi Stati membri e la misura in cui essa è giustificabile;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>il numero di Stati membri che applicano già uno SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici in esame.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>5.</NO.P>Le sostanze che, a seguito del riesame di cui al paragrafo 1, sono state stralciate dall'elenco delle sostanze prioritarie in quanto non presentano più un rischio a livello dell'Unione sono incluse nell'allegato II, parte C, che elenca gli inquinanti specifici dei bacini idrografici e i relativi SQA armonizzati da applicare quando gli inquinanti destano preoccupazione a livello nazionale o regionale, a norma dell'articolo 8 quinquies.</P><P><NO.P>6.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nel riesame degli allegati I e II. Tali relazioni scientifiche tengono conto dei seguenti aspetti:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i pareri del comitato per la valutazione dei rischi e del comitato per l'analisi socioeconomica dell'ECHA;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>i dati di monitoraggio raccolti a norma dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, della presente direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>i risultati del riesame degli allegati delle direttive 2006/118/CE* e (UE) 2020/2184** del Parlamento europeo e del Consiglio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>i requisiti volti ad affrontare l'inquinamento del suolo, compresi i relativi dati di monitoraggio;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>f)</SYMBOL>i programmi di ricerca e le pubblicazioni scientifiche dell'Unione, comprese le informazioni ottenute attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale, dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>g)</SYMBOL>commenti e informazioni dei portatori di interessi.</ITEM></LIST></P><P><NO.P>6 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il 12 gennaio 2025 la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio delle sostanze per- e polifluoroalchiliche comprese nei parametri "PFAS – totale". Entro il 12 gennaio 2026 la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno standard di qualità per il parametro "PFAS – totale" e modificando l'allegato I di conseguenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 120]</STRING></P><P><NO.P>6 ter.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro il ... [due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione elabora orientamenti tecnici sui metodi di analisi per quanto riguarda il monitoraggio dei bisfenoli, tra cui almeno il bisfenolo A, il bisfenolo B e il bisfenolo S, compresi nel parametro "Bisfenoli – totale". Entro il ... [tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione adotta un atto delegato conformemente all'articolo 9 bis, al fine di modificare la presente direttiva definendo uno SQA per il parametro "Bisfenoli – totale" con un approccio che preveda il fattore di potenza relativa, e modificando l'allegato I di conseguenza.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 121]</STRING></P><P><NO.P>7.</NO.P>Ogni <STRING STRIKE="on">sei</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">quattro</STRING></STRING> anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche elaborate a norma del paragrafo 6. La prima relazione è presentata alla Commissione il [OP: inserire data corrispondente a <STRING STRIKE="on">cinque</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tre</STRING></STRING> anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva].<STRING STRIKE="on">";</STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 122]</STRING></P><P>* Direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee (GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19).</P><P>** Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>6)</NO.P>l'articolo 8 bis è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 8 bis</P><P>Disposizioni specifiche per talune sostanze</P><P><NO.P>1.</NO.P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">Nei piani di gestione dei bacini idrografici predisposti conformemente all'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE, nel rispetto degli obblighi dell'allegato V, punto 1.4.3, della stessa concernenti la presentazione dello stato chimico globale nonché degli obiettivi e degli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), di detta direttiva, gli Stati membri possono fornire mappe supplementari che presentano le informazioni sullo stato chimico per una o più delle seguenti sostanze separatamente rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze identificate nell'allegato I, parte A, della presente direttiva:</INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>le sostanze identificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come sostanze PBT ubiquitarie;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>nuove sostanze identificate nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>sostanze per le quali, nell'ultimo riesame a norma dell'articolo 8, è stato fissato uno SQA più rigoroso.</ITEM></LIST></P><P>Gli Stati membri <STRING STRIKE="on">possono presentare</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentano</STRING></STRING> l'entità di eventuali deviazioni dal valore degli SQA per le sostanze di cui al primo comma, lettere a), b) e c), nei piani di gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri che forniscono le mappe supplementari di cui al primo comma cercano di garantirne l'intercomparabilità a livello di bacino idrografico e di Unione e mettono a disposizione i dati a norma delle direttive 2003/4/CE, 2007/2/CE* e (UE) 2019/1024** del Parlamento europeo e del Consiglio.<STRING BOLD="on"> [Em. 123]</STRING></P><P><NO.P>2.</NO.P>I monitoraggi degli Stati membri per le sostanze classificate nell'allegato I, parte A, come sostanze che si comportano come PBT ubiquitarie<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e che non sono più autorizzate né utilizzate nell'Unione</STRING></STRING> possono essere meno intensivi rispetto a quanto prescritto per le sostanze prioritarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della presente direttiva e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE, purché tali monitoraggi siano rappresentativi e sia disponibile un riferimento statisticamente valido per la presenza di tali sostanze nell'ambiente acquatico. A titolo indicativo, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, secondo comma, della presente direttiva, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, sempre che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti non giustifichino un altro intervallo.<STRING BOLD="on"> [Em. 124]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Per un periodo di due anni a decorrere dal [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva] gli Stati membri monitorano la presenza di sostanze ad azione estrogena nei corpi idrici, usando metodi di monitoraggio basati sugli effetti. Essi effettuano il monitoraggio almeno quattro volte all'anno in siti in cui i tre ormoni estrogeni 7-beta estradiolo (E2), estrone (E1) e alfa-etinilestradiolo (EE2) di cui all'allegato I, parte A, della presente direttiva, sono monitorati con metodi di analisi convenzionali a norma dell'articolo 8 e dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE. Gli Stati membri possono utilizzare la rete di siti di monitoraggio individuati per il monitoraggio di sorveglianza dei corpi idrici superficiali rappresentativi conformemente all'allegato V, punto 1.3.1, della direttiva 2000/60/CE.</P><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione, entro 12 mesi dal periodo di due anni di cui al paragrafo 3, pubblica una relazione sull'affidabilità dei metodi basati sugli effetti confrontando i risultati basati sugli effetti con i risultati ottenuti con i metodi convenzionali per il monitoraggio delle tre sostanze ad azione estrogena di cui al paragrafo 3, in vista della possibile fissazione futura di valori limite basati sugli effetti.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando i metodi basati sugli effetti potranno essere utilizzati anche per altre sostanze, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 bis per integrare la presente direttiva aggiungendo l'obbligo per gli Stati membri di utilizzare i metodi basati sugli effetti, parallelamente ai metodi di monitoraggio convenzionali, per effettuare il monitoraggio al fine di valutare la presenza di tali sostanze nei corpi idrici.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 125]</STRING></P><P> *Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GU L 108 del 25.4.2007, pag. 1).</P><P>** Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7)</NO.P>l'articolo 8 ter è sostituito dal seguente:<CITATION><P>"Articolo 8 ter</P><P>Elenco di controllo</P><P><NO.P>1.</NO.P>Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per istituire, sulla base delle relazioni scientifiche redatte dall'ECHA, un elenco di controllo di sostanze per le quali è necessario raccogliere presso gli Stati membri dati di monitoraggio a livello dell'Unione e per stabilire i formati che gli Stati membri devono usare per comunicare alla Commissione i risultati del monitoraggio e le relative informazioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 2.</P><P>L'elenco di controllo contiene <STRING STRIKE="on">al massimo dieci</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">come minimo cinque</STRING></STRING> sostanze o gruppi di sostanze <STRING STRIKE="on">alla volta </STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">che destano nuove preoccupazioni selezionati tra le sostanze che, stando alle informazioni disponibili, incluse le informazioni di cui al quarto comma, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti, salvo nel caso in cui il numero di sostanze o gruppi di sostanze che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico tra cui effettuare la selezione è inferiore a cinque, nel qual caso l'elenco di controllo contiene tutte le sostanze in questione.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Oltre al numero minimo di sostanze o gruppi di sostanze, l'elenco di controllo può anche contenere indicatori di inquinamento.</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L'elenco di controllo </STRING></STRING>specifica le matrici per i controlli e i possibili metodi di analisi per ciascuna sostanza. Tali matrici e metodi non comportano costi eccessivi per le autorità competenti. <STRING STRIKE="on">Le sostanze da includere nell'elenco di controllo sono selezionate tra quelle che, stando alle informazioni disponibili, potrebbero presentare un rischio significativo a livello di Unione per l'ambiente acquatico o proveniente dall'ambiente acquatico e per le quali i dati di monitoraggio sono insufficienti. Nell'elenco di controllo figurano anche le sostanze che destano nuove preoccupazioni.</STRING><STRING BOLD="on"> </STRING><STRING BOLD="on">[Em. 126]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Metodi adeguati per il monitoraggio delle microplastiche e di determinati geni di resistenza antimicrobica sono individuati al più presto e in ogni caso entro [il primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Conformemente al paragrafo 2, </STRING></STRING>nell'elenco di controllo figureranno anche le microplastiche e determinati geni di resistenza antimicrobica non appena saranno individuati <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">tali </STRING></STRING>metodi <STRING STRIKE="on">adeguati per il loro</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di</STRING></STRING> monitoraggio.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> La Commissione valuta inoltre se sia necessario includere nell'elenco di controllo solfati, xantati e metaboliti non rilevanti dei pesticidi per migliorare la disponibilità di dati sulla loro presenza in relazione all'ambito di applicazione della presente direttiva.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 127]</STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0">L'ECHA elabora relazioni scientifiche per assistere la Commissione nella selezione delle sostanze <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e degli indicatori di inquinamento </STRING></STRING>da includere nell'elenco di controllo, tenendo conto delle seguenti informazioni:<STRING BOLD="on"> [Em. 128]</STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>i risultati del più recente riesame periodico dell'allegato I;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>le raccomandazioni delle parti interessate di cui all'articolo 8;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>l'analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici effettuata dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE e i risultati dei programmi di monitoraggio istituiti a norma dell'articolo 8 di tale direttiva;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>d)</SYMBOL>informazioni sui volumi di produzione, gli usi le proprietà intrinseche (compresa, se pertinente, la dimensione delle particelle), le concentrazioni nell'ambiente e gli effetti negativi della sostanza per la salute umana e l'ambiente acquatico, comprese le informazioni raccolte a norma dei regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/6 e delle direttive 2001/83/CE e 2009/128/CE;</ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>e)</SYMBOL>progetti di ricerca e pubblicazioni<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e prove</STRING></STRING> scientifiche, comprese informazioni su tendenze e previsioni basate sulla modellizzazione o su altre valutazioni di previsione<STRING STRIKE="on"> e dati e</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, come pure</STRING></STRING> informazioni <STRING STRIKE="on">ottenuti</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">e dati raccolti</STRING></STRING> attraverso le tecnologie di telerilevamento, l'osservazione della Terra (servizi Copernicus), i sensori e i dispositivi in situ o i dati derivanti dalla scienza dei cittadini, sfruttando le opportunità <STRING STRIKE="on">offerte</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">presentate</STRING></STRING> dall'intelligenza artificiale<STRING STRIKE="on">,</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> e</STRING></STRING> dall'analisi e dal trattamento avanzati dei dati;<STRING BOLD="on"> [Em. 129]</STRING></ITEM></LIST></P><P>Ogni tre anni l'ECHA redige e pubblica una relazione che sintetizza le risultanze delle relazioni scientifiche redatte a norma del quarto comma. La prima relazione è pubblicata entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del ventunesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva].</P><P><NO.P>2.</NO.P>L'elenco di controllo è aggiornato entro il [OP: inserire la data = l'ultimo giorno del ventitreesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente direttiva] e successivamente <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al più tardi </STRING></STRING>ogni 36 mesi<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, oppure più frequentemente se emergono nuove prove scientifiche che comportano la necessità di aggiornare l'elenco</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">periodo</STRING></STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">compreso tra i singoli riesami</STRING></STRING>. </P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Gli Stati membri valutano ogni due anni l'impatto sulla qualità delle acque delle attività industriali legate alla transizione energetica e informano la Commissione in merito alle nuove minacce individuate in modo che essa possa aggiornare di conseguenza l'elenco di controllo. La valutazione è facilmente accessibile al pubblico.</STRING></STRING></P><P>Nell'aggiornare l'elenco di controllo la Commissione stralcia dall'elenco esistente qualsiasi sostanza di cui ritiene possibile valutare il rischio per l'ambiente acquatico senza ulteriori dati di monitoraggio. Una volta completato l'aggiornamento, una singola sostanza o un gruppo di sostanze possono essere mantenuti nell'elenco di controllo per un periodo massimo di altri tre anni se sono necessari ulteriori dati di monitoraggio per valutarne il rischio per l'ambiente acquatico. L'elenco di controllo aggiornato comprende anche una o più nuove sostanze che la Commissione, sulla base delle relazioni scientifiche elaborate dall'ECHA, ritiene costituiscano un rischio per l'ambiente acquatico. <STRING BOLD="on">[Em. 130]</STRING></P><P><NO.P>3.</NO.P>Gli Stati membri monitorano per un periodo di 24 mesi ciascuna sostanza o gruppo di sostanze presente nell'elenco di controllo presso le stazioni di monitoraggio rappresentative selezionate. Il periodo di monitoraggio inizia entro sei mesi dall'inclusione della sostanza nell'elenco.</P><P>Lo Stato membro seleziona almeno una stazione di monitoraggio, più una stazione se la popolazione supera un milione di abitanti, più il numero di stazioni pari alla sua superficie territoriale in km<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING> divisa per 60 000 (arrotondato al numero intero più vicino), più il numero di stazioni pari alla sua popolazione divisa per cinque milioni (arrotondato al numero intero più vicino).</P><P>Nel selezionare le stazioni di monitoraggio rappresentative, la frequenza e il calendario stagionale dei monitoraggi per ciascuna sostanza o gruppo di sostanze, gli Stati membri tengono conto degli usi e dell'eventuale frequenza di ritrovamento della sostanza o gruppo di sostanze. La frequenza di monitoraggio non deve essere inferiore a due volte all'anno<STRING STRIKE="on">, tranne nel caso delle sostanze sensibili alle variazioni climatiche o stagionali</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">. La frequenza è superiore</STRING></STRING>,<STRING STRIKE="on"> che sono monitorate più spesso</STRING> come stabilito nell'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, per le sostanze sensibili alle variazioni climatiche, incluse le precipitazioni piovose, e per le sostanze la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo</STRING></STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 131]</STRING></P><P>Lo Stato membro che è in grado di ricavare e fornire alla Commissione dati di monitoraggio sufficienti, comparabili, rappresentativi e recenti per una particolare sostanza o gruppo di sostanze a partire da programmi di monitoraggio o studi esistenti può decidere di non effettuare un monitoraggio supplementare nell'ambito del meccanismo dell'elenco di controllo purché la sostanza o il gruppo di sostanze siano stati monitorati utilizzando una metodologia conforme alle matrici e ai metodi di analisi di cui all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo, nonché alla direttiva 2009/90/CE*.</P><P><NO.P>4.</NO.P>Gli Stati membri mettono a disposizione i risultati del monitoraggio di cui al paragrafo 3 conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2000/60/CE e all'atto di esecuzione che istituisce l'elenco di controllo adottato a norma del paragrafo 1. Mettono anche a disposizione informazioni sulla rappresentatività delle stazioni di monitoraggio e sulla strategia di monitoraggio.</P><P><NO.P>5.</NO.P>L'ECHA riesamina i risultati del monitoraggio allo scadere dei 24 mesi di cui al paragrafo 3 e valuta quali sostanze o gruppi di sostanze debbano essere monitorati per altri 24 mesi, e debbano quindi essere mantenuti nell'elenco di controllo, e quali sostanze o gruppi di sostanze possono invece essere stralciati dall'elenco.</P><P>Se la Commissione, tenuto conto della valutazione dell'ECHA di cui al primo comma, conclude che non è necessario un ulteriore monitoraggio per valutare il rischio per l'ambiente acquatico, tale valutazione è presa in considerazione nel riesame degli allegati I o II di cui all'articolo 8.</P><P>* Direttiva 2009/90/CE della Commissione, del 31 luglio 2009, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque (GU L 201 dell'1.8.2009, pag. 36).;"</P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo 8 ter bis:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo 8 ter bis</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione presenta una valutazione d'impatto in cui esamina la possibilità di includere nella presente direttiva un meccanismo di responsabilità estesa del produttore che garantisca che i produttori che immettono sul mercato prodotti contenenti una delle sostanze o dei composti di cui all'allegato I oppure le sostanze che destano nuova preoccupazione figuranti nell'elenco di controllo previsto dalla presente direttiva contribuiscano ai costi relativi ai programmi di monitoraggio di cui all'articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. La valutazione d'impatto è corredata, se del caso, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 132]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>7 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">è inserito il seguente articolo:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Articolo ter ter</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Impianto di monitoraggio europeo</STRING></STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Entro [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], la Commissione istituisce un impianto di monitoraggio congiunto incaricato di gestire gli obblighi di monitoraggio laddove richiesto dagli Stati membri.</STRING></STRING></P><P><LIST LEVEL="1" TYPE="LC"><INT.LI LEVEL="0"><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La Commissione definisce il funzionamento dell'impianto di monitoraggio, inclusi i seguenti aspetti:</STRING></STRING></INT.LI><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>a)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">il carattere volontario del ricorso all'impianto di monitoraggio, che non pregiudica i provvedimenti già presi dagli Stati membri;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>b)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le procedure operative per gli Stati membri che intendono avvalersi dell'impianto di monitoraggio, tra cui l'obbligo di notificare alla Commissione le loro esatte esigenze o capacità di monitoraggio, gli specifici protocolli per la gestione dei campioni e il periodo per cui intendono avvalersi del meccanismo;</STRING></STRING></ITEM><ITEM LEVEL="1"><SYMBOL>c)</SYMBOL>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">le fonti di finanziamento, che possono includere i pertinenti programmi e fondi strutturali dell'Unione come pure contributi del settore privato, tra l'altro provenienti dal meccanismo di responsabilità estesa del produttore, una volta istituito a norma dell'articolo 8 ter bis.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 133]</STRING></ITEM></LIST></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8)</NO.P>è inserito il seguente articolo 8 quinquies:<CITATION><P>“Articolo 8 quinquies</P><P>Inquinanti specifici dei bacini idrografici</P><P><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri fissano e applicano SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici che rientrano nelle categorie di cui all'allegato II, parte A, e che presentano un rischio per i corpi idrici di uno o più dei loro distretti idrografici sulla base delle analisi e dei riesami effettuati a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/60/CE, conformemente alla procedura illustrata nell'allegato II, parte B, della presente direttiva.</P><P>Entro il [OP: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], gli Stati membri comunicano all'ECHA gli SQA di cui al primo comma. L'ECHA pubblica tali informazioni.</P><P><NO.P>2.</NO.P>Gli SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici fissati a livello di Unione ed elencati nell'allegato II, parte C, a norma dell'articolo 8 prevalgono su quelli fissati a livello nazionale conformemente al paragrafo 1. Gli SQA fissati a livello dell'Unione sono applicati dagli Stati membri anche per stabilire se gli inquinanti specifici dei bacini idrografici elencati nell'allegato II, parte C, rappresentino un rischio.</P><P><NO.P>3.</NO.P>Un corpo idrico è in buono stato chimico ai sensi della definizione dell'articolo 2, punto 24, della direttiva 2000/60/CE se rispetta i pertinenti SQA nazionali o fissati a livello dell'Unione.</P><P><NO.P>3 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Nella fissazione e nell'applicazione di SQA per gli inquinanti specifici dei bacini idrografici, gli Stati membri possono tenere conto della biodisponibilità dei metalli.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 134]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 bis, il paragrafo 2 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">2.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di sei anni a decorrere da [OP: inserire la data = data di entrata in vigore della presente direttiva]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 135]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 ter)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 bis, il paragrafo 3 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e all'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 136]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 quater)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 bis è inserito il seguente paragrafo 3 bis:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 bis.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 137]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>8 quinquies)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">all'articolo 9 bis, il paragrafo 5 è così modificato:</STRING></STRING><CITATION><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">5.</STRING></STRING>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 8, dell'articolo 8, paragrafi 3, 6 bis e 6 ter, e dell'articolo 8 bis, paragrafo 3 bis, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 138]</STRING></P></CITATION></PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>9)</NO.P>l'articolo 10 è soppresso;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>10)</NO.P>l'allegato I è modificato conformemente all'allegato V;</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>11)</NO.P>è aggiunto l'allegato II, quale riportato nell'allegato VI.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 4</TI.ART><PARAG NO="YES"><NO.P>1.</NO.P>Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [OP, inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a 18 mesi dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva].</PARAG><PARAG NO="YES"><NO.P>2.</NO.P>Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 5</TI.ART><PARAG>La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <STRING ITALIC="on">Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</STRING>.</PARAG></ARTICLE><ARTICLE><TI.ART>Articolo 6</TI.ART><PARAG>Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.</PARAG></ARTICLE></GR.ART><SIGNATURE><P>Fatto a …, il</P><P><STRING ITALIC="on">Per il Parlamento europeo	Per il Consiglio</STRING></P><P><STRING ITALIC="on">La presidente	Il presidente</STRING></P></SIGNATURE><ANNEX><TI>ALLEGATO I</TI><P>L'allegato V della direttiva 2000/60/CE è così modificato:</P><P><NO.P>1)</NO.P>i punti da 1.1.1. a 1.1.4. sono sostituiti dai seguenti:</P><P>“1.1.1.	"Fiumi</P><P>Elementi biologici</P><P>Composizione e abbondanza della flora acquatica</P><P>Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici</P><P>Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica</P><P>Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici</P><P>Regime idrologico</P><P>massa e dinamica del flusso idrico</P><P>connessione con i corpi idrici sotterranei</P><P>Continuità fluviale</P><P>Condizioni morfologiche</P><P>variazione della profondità e della larghezza del fiume</P><P>struttura e substrato dell'alveo</P><P>struttura della zona ripariale</P><P>Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici</P><P>Condizioni termiche</P><P>Condizioni di ossigenazione</P><P>Salinità</P><P>Stato di acidificazione</P><P>Condizioni dei nutrienti</P><P><NO.P>1.1.2.</NO.P>Laghi</P><P>Elementi biologici</P><P>Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton</P><P>Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica</P><P>Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici</P><P>Composizione, abbondanza e struttura di età della fauna ittica</P><P>Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici</P><P>Regime idrologico</P><P>massa e dinamica del flusso idrico</P><P>tempo di residenza</P><P>connessione con il corpo idrico sotterraneo</P><P>Condizioni morfologiche</P><P>variazione della profondità del lago</P><P>massa, struttura e substrato del letto</P><P>struttura della zona ripariale</P><P>Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici</P><P>Trasparenza</P><P>Condizioni termiche</P><P>Condizioni di ossigenazione</P><P>Salinità</P><P>Stato di acidificazione</P><P>Condizioni dei nutrienti</P><P><NO.P>1.1.3.</NO.P>Acque di transizione</P><P>Elementi biologici</P><P>Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton</P><P>Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica</P><P>Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici</P><P>Composizione e abbondanza della fauna ittica</P><P>Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici</P><P>Condizioni morfologiche</P><P>variazione della profondità</P><P>massa, struttura e substrato del letto</P><P>struttura della zona intercotidale</P><P>Regime di marea</P><P>flusso di acqua dolce</P><P>esposizione alle onde</P><P>Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici</P><P>Trasparenza</P><P>Condizioni termiche</P><P>Condizioni di ossigenazione</P><P>Salinità</P><P>Condizioni dei nutrienti</P><P><NO.P>1.1.4.</NO.P>Acque costiere</P><P>Elementi biologici</P><P>Composizione, abbondanza e biomassa del fitoplancton</P><P>Composizione e abbondanza dell'altra flora acquatica</P><P>Composizione e abbondanza dei macroinvertebrati bentonici</P><P>Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi biologici</P><P>Condizioni morfologiche</P><P>variazione della profondità</P><P>struttura e substrato del letto costiero</P><P>struttura della zona intercotidale</P><P>Regime di marea</P><P>direzione delle correnti dominanti</P><P>esposizione alle onde</P><P>Elementi fisico-chimici generali a sostegno degli elementi biologici</P><P>Trasparenza</P><P>Condizioni termiche</P><P>Condizioni di ossigenazione</P><P>Salinità</P><P>Condizioni dei nutrienti;”</P><P><NO.P>2)</NO.P>al punto 1.2.1, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:</P><P>“Elementi generali di qualità fisico-chimica</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.08*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="29.08*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="28.55*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="24.29*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato elevato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Stato buono</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Stato sufficiente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Condizioni generali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità e temperatura di neutralizzazione degli acidi che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema tipico specifico e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"“</P><P><NO.P>3)</NO.P>al punto 1.2.2, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:</P><P>“Elementi generali di qualità fisico-chimica</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.08*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="28.48*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="29.01*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="24.43*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato elevato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Stato buono</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Stato sufficiente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Condizioni generali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Valori degli elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Livelli di salinità, pH, bilancio dell'ossigeno, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e temperatura che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Temperatura, bilancio dell'ossigeno, pH, capacità di neutralizzare gli acidi, trasparenza e salinità che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"“</P><P><NO.P>4)</NO.P>al punto 1.2.3, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:</P><P>“Elementi generali di qualità fisico-chimica</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.08*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="28.48*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="29.01*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="24.43*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato elevato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Stato buono</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Stato sufficiente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Condizioni generali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni antropiche e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"“</P><P><NO.P>5)</NO.P>al punto 1.2.4, la tabella "Elementi di qualità fisico-chimica" è sostituita dalla seguente:</P><P>“	"Elementi generali di qualità fisico-chimica</P><P><TABLE><TGROUP COLS="4"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="18.08*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="28.48*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="29.01*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="24.43*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elemento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato elevato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Stato buono</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Stato sufficiente</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Condizioni generali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Elementi fisico-chimici generali che corrispondono totalmente o quasi alle condizioni inalterate. Concentrazioni di nutrienti entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate. Temperatura, bilancio dell'ossigeno e trasparenza che non presentano segni di alterazioni di origine antropica e restano entro la forcella di norma associata alle condizioni inalterate.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Temperatura, condizioni di ossigenazione e trasparenza che non raggiungono livelli esterni alla forcella fissata per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica. Concentrazioni di nutrienti che non superano i livelli fissati per assicurare il funzionamento dell'ecosistema e il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Condizioni coerenti con il raggiungimento dei valori sopraindicati per gli elementi di qualità biologica.";</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"“</P><P><NO.P>6)</NO.P>al punto 1.2.5 la tabella è così modificata:</P><P><NO.P>a)</NO.P>la quinta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti sintetici specifici", è soppressa;</P><P><NO.P>b)</NO.P>la sesta riga, corrispondente alla voce "Inquinanti non sintetici specifici", è soppressa;</P><P><NO.P>c)</NO.P>la settima riga, corrispondente alla nota (1) della tabella, è soppressa;</P><P><NO.P>7)</NO.P>il punto 1.2.6 è soppresso;</P><P><NO.P>8)</NO.P>al punto 1.3 sono aggiunti il quarto e il quinto comma seguenti:</P><P>"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, la mappa della rete di monitoraggio include informazioni sugli elementi qualitativi e sui corpi idrici o gruppi di corpi idrici che sono stati monitorati utilizzando tali metodi. Si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.</P><P>Gli Stati membri possono applicare metodi di campionamento passivo per monitorare gli inquinanti chimici, se del caso, in particolare a fini di screening, purché tali metodi non sottostimino le concentrazioni degli inquinanti per i quali si applicano standard di qualità ambientale e identifichino quindi in modo affidabile il "mancato raggiungimento di un buono stato", e purché sia effettuata l'analisi chimica dei campioni di acqua, di biota o di sedimenti, secondo gli standard di qualità ambientale applicati, ovunque si riscontri che il buono stato non è raggiunto. Gli Stati membri possono anche applicare, alle stesse condizioni, metodi di campionamento basati sugli effetti.;"</P><P><NO.P>9)</NO.P>al punto 1.3.1, l'ultima sezione "Selezione degli elementi di qualità" è sostituita dalla seguente:</P><P>"Selezione degli elementi di qualità</P><P>Per ciascun sito di monitoraggio, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato per un anno durante il periodo contemplato dal piano di gestione del bacino idrografico. Il monitoraggio di sorveglianza comprende:</P><P><NO.P>a)</NO.P>i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità biologica;</P><P><NO.P>b)</NO.P>i parametri indicativi di tutti gli elementi di qualità idromorfologica;</P><P><NO.P>c)</NO.P>i parametri indicativi di tutti gli elementi generali di qualità fisico-chimica;</P><P><NO.P>d)</NO.P>gli inquinanti che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie scaricati o depositati in altro modo nel bacino idrografico o nel sottobacino;</P><P><NO.P>e)</NO.P>gli altri inquinanti scaricati o depositati in altro modo in quantitativi significativi nel bacino idrografico o nel sottobacino.</P><P>Se tuttavia dall'esercizio precedente di monitoraggio di sorveglianza è emerso che il corpo ha raggiunto un buono stato e dall'esame dell'impatto delle attività antropiche di cui all'allegato II non risulta alcuna variazione degli impatti sul corpo, il monitoraggio di sorveglianza è effettuato una volta durante il periodo contemplato da tre piani di gestione consecutivi del bacino idrografico.;"</P><P><NO.P>10)</NO.P>il punto 1.3.2 è così modificato:</P><P>“a)	alla terza sezione, "Selezione dei siti di monitoraggio", la prima frase è sostituita dalla seguente:</P><P>"Il monitoraggio operativo è effettuato per tutti i corpi idrici che, sulla base della valutazione dell'impatto svolta conformemente all'allegato II o del monitoraggio di sorveglianza, sono classificati a rischio di non soddisfare gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 e per i corpi idrici nei quali sono scaricate o depositate in altro modo le sostanze che figurano nell'elenco delle sostanze prioritarie o nei quali sono scaricati o depositati in altro modo inquinanti specifici dei bacini idrografici in quantità significative.";</P><P><NO.P>b)</NO.P>alla quarta sezione, "Selezione degli elementi di qualità", il secondo trattino è sostituito dal seguente:</P><P>"– di tutte le sostanze prioritarie scaricate o depositate in altro modo nei corpi idrici e di tutti gli inquinanti specifici dei bacini idrografici scaricati o depositati in altro modo nei corpi idrici in quantità significative,;”</P><P><NO.P>10 bis.</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">al punto 1.3.4., il quarto comma è così modificato:</STRING></STRING></P><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Per il monitoraggio sono fissate frequenze che vengono se necessario incrementate per tenere conto della variabilità dei parametri derivante da condizioni sia naturali che antropiche. Inoltre il momento in cui effettuare il monitoraggio è scelto in modo da tenere conto dell'incidenza, sulla valutazione dello stato, delle fluttuazioni stagionali dell'utilizzo della sostanza e delle variazioni stagionali dei livelli delle acque ed assicurare quindi che il risultato rispecchi i mutamenti intervenuti nel corpo idrico a causa della pressione antropica e delle variazioni climatiche. Per quanto concerne le sostanze prioritarie sensibili alle variazioni climatiche e le sostanze prioritarie la cui concentrazione può verosimilmente avere un'impennata nell'arco di un breve periodo a seguito delle fluttuazioni stagionali nel loro utilizzo, il monitoraggio è effettuato più frequentemente rispetto alle altre sostanze.</STRING></STRING>”</P><P><NO.P>11)</NO.P>al punto 1.3.4, tabella, sesta riga della rubrica "Fisico-chimica", le parole "Altri inquinanti" sono sostituite da "Inquinanti specifici dei bacini idrografici";</P><P><NO.P>12)</NO.P>il punto 1.4.1 è così modificato:</P><P><NO.P>a)</NO.P>al punto vii), la seconda frase è soppressa;</P><P><NO.P>b)</NO.P>il punto viii) è soppresso;</P><P><NO.P>c)</NO.P>il punto ix) è sostituito dal seguente:</P><P>"ix)	I risultati dell'operazione di intercalibrazione e i valori fissati per le classificazioni adottate nei sistemi di monitoraggio degli Stati membri conformemente ai punti da i) a viii) sono pubblicati entro sei mesi dall'adozione dell'atto delegato a norma dell'articolo 20.;"</P><P><NO.P>13)</NO.P>al punto 1.4.2, il punto iii) è soppresso;</P><P><NO.P>14)</NO.P>al punto 1.4.3, primo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:</P><P>"Il corpo idrico è classificato "in buono stato chimico" se è conforme a tutti gli standard di qualità ambientale di cui all'allegato I, parte A, della direttiva 2008/105/CE e agli standard di qualità ambientale stabiliti in applicazione degli articoli 8 e 8 quinquies della medesima direttiva.;"</P><P><NO.P>15)</NO.P>al punto 2.2.1. è aggiunto il comma seguente:</P><P>"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.;"</P><P><NO.P>16)</NO.P>il punto 2.3.2 è sostituito dal seguente:</P><P>“2.3.2.	"Definizione di buono stato chimico delle acque sotterranee</P><P><TABLE><TGROUP COLS="2"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="19.26*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="80.74*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Elementi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Stato buono</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Generali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>La composizione chimica del corpo idrico sotterraneo è tale che le concentrazioni di inquinanti: — non presentano effetti di intrusione salina o di altro tipo, come specificato di seguito, — non superano gli standard di qualità delle acque sotterranee di cui all'allegato I della direttiva 2006/118/CE, i valori soglia per gli inquinanti delle acque sotterranee e gli indicatori di inquinamento stabiliti in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva e i valori soglia fissati per l'intera Unione in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della medesima direttiva, — non sono tali da impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 per le acque superficiali connesse, né da comportare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi, né da recare danni significativi agli ecosistemi terrestri direttamente dipendenti dal corpo idrico sotterraneo.</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>Conduttività</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Le variazioni della conduttività non indicano intrusioni saline o di altro tipo nel corpo idrico sotterraneo.";</P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P>"</P><P><NO.P>17)</NO.P>al punto 2.4.1. è aggiunto il comma seguente:</P><P>"Se la rete di monitoraggio usa metodi di osservazione della Terra, il telerilevamento o altre tecniche innovative anziché punti di campionamento locali, si indicano le norme CEN, ISO o altre norme internazionali o nazionali che sono state applicate affinché i dati temporali e spaziali ottenuti siano affidabili quanto quelli ottenuti con i metodi di monitoraggio convenzionali nei punti di campionamento locali.;"</P><P><NO.P>18)</NO.P>il punto 2.4.5 è sostituito dal seguente:</P><P>"2.4.5.	Interpretazione e presentazione dello stato chimico delle acque sotterranee</P><P>Per stabilire lo stato chimico delle acque sotterranee, i risultati ottenuti nei singoli punti di monitoraggio all'interno del corpo idrico sotterraneo sono aggregati per il corpo nel suo complesso. Per i seguenti parametri è calcolata la media dei risultati del monitoraggio ottenuti in ciascun punto del corpo o del gruppo di corpi idrici sotterranei:</P><P><NO.P>a)</NO.P>parametri chimici per i quali sono stati stabiliti standard di qualità nell'allegato I della direttiva 2006/118/CE;</P><P><NO.P>b)</NO.P>parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia nazionali in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/118/CE;</P><P><NO.P>c)</NO.P>parametri chimici per i quali sono stati stabiliti valori soglia unionali in applicazione dell'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2006/118/CE;</P><P>La media di cui al primo comma è usata per dimostrare la conformità al buono stato chimico delle acque sotterranee definito con riferimento agli standard di qualità e ai valori soglia di cui al primo comma.</P><P>Fatto salvo il punto 2.5, gli Stati membri forniscono una mappa dello stato chimico delle acque sotterranee, conforme allo schema cromatico seguente:</P><P>buono: verde</P><P>scarso: rosso.</P><P>Gli Stati membri indicano inoltre con un punto nero sulla mappa i corpi idrici sotterranei <STRING STRIKE="on">caratterizzati da una tendenza significativa e duratura all'aumento della concentrazione di</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">cui sono impresse, riguardo alle concentrazioni di un</STRING></STRING> qualsiasi inquinante<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, tendenze ascendenti significative e durature dovute</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> dovuta</STRING> all'impatto <STRING STRIKE="on">dell</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">di un</STRING></STRING>'attività umana<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, comprese le tendenze stagionali ascendenti causate, tra l'altro, dal basso scarico di un corpo idrico</STRING></STRING>. L'inversione di <STRING STRIKE="on">tendenza è indicata</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">una di queste tendenze è segnalata sulla mappa</STRING></STRING> da un punto blu<STRING STRIKE="on"> sulla mappa</STRING>.<STRING BOLD="on"> [Em. 140]</STRING></P><P>Tali mappe sono incluse nel piano di gestione del bacino idrografico.."</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO II</TI><P>L'allegato VIII della direttiva 2000/60/CE è così modificato:</P><P><NO.P>1)</NO.P>il punto 10 è sostituito dal seguente:</P><P>"10.	Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche<STRING STRIKE="on">;</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche</STRING></STRING>"<STRING BOLD="on"> [Em. 141]</STRING></P><P><NO.P>2)</NO.P>è aggiunto il punto 13:</P><P>"13.	Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame."</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO III</TI><P>“ALLEGATO I</P><P>NORME DI QUALITÀ PER LE ACQUE SOTTERRANEE</P><P>Nota 1: Le norme di qualità per gli inquinanti di cui alle voci da 3 a 7 si applicano a decorrere dal... [Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente al primo giorno del mese successivo a <STRING STRIKE="on">18</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">6</STRING></STRING> mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva modificativa], al fine di conseguire un buono stato chimico delle acque entro il 22 dicembre 2033.<STRING BOLD="on"> [Em. 142]</STRING></P><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Quando per un determinato corpo idrico sotterraneo, in particolare se situato nella rete ecologica di zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, si considera che le norme di qualità per le acque sotterranee possano impedire il conseguimento degli obiettivi ambientali specificati all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE per i corpi idrici superficiali connessi o provocare un deterioramento significativo della qualità ecologica o chimica di tali corpi o un danno significativo agli ecosistemi terrestri o delle acque sotterranee che dipendono direttamente dal corpo idrico sotterraneo, sono stabiliti valori soglia più rigorosi conformemente all'articolo 3 e all'allegato II della presente direttiva. I programmi e le misure richiesti in relazione a tali valori soglia si applicano anche alle attività che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 91/676/CEE.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 143]</STRING></P><P><TABLE><TGROUP COLS="6"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="11.35*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="19.13*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="11.66*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="22.48*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="22.48*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="12.9*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>(1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>(3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>(4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>(5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>(6)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>[Voce] N.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Nome della sostanza</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Categoria di sostanze</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Numero CAS <STRING SUPERSCRIPT="on">(1)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>Numero UE <STRING SUPERSCRIPT="on">(2)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>Norma di qualità <STRING SUPERSCRIPT="on">(3)</STRING> [µg/l salvo indicazione contraria]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Nitrati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Nutrienti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>50 mg/l</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>2<STRING BOLD="on"> [Em. 144]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione(4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P><STRING STRIKE="on">0,1</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,05</STRING></STRING> (singolo<STRING SUPERSCRIPT="on">)</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">(4 bis)</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>0,5 (totale) <STRING SUPERSCRIPT="on">(5)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (6)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Cfr. nota 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>Cfr. nota 6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>0,0044 <STRING SUPERSCRIPT="on">(7)</STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">3 bis</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 145]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PFAS - Totale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze industriali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"><STRING SUPERSCRIPT="on">(7 bis)</STRING></STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>4<STRING BOLD="on"> [Em. 146]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Carbamazepina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>298-46-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P><STRING STRIKE="on">0,25</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Sulfametoxazolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>723-46-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>0,01</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>6<STRING BOLD="on"> [Em. 147]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Sostanze attive farmaceutiche — Totale (8)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P><STRING STRIKE="on">0,25</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,025</STRING></STRING></P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>7<STRING BOLD="on"> [Em. 148]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Metaboliti non rilevanti dei pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>0,1 <STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(9)</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, 1 </STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(10)</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, 2,5 o 5 </STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(11)</STRING></STRING> (singolo)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>0,5 <STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(9)</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">, 5 </STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(10)</STRING></STRING><STRING STRIKE="on"> o 12,5 </STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">(11)</STRING></STRING> (totale) <STRING SUPERSCRIPT="on">(12)</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>(1)</NO.P>	CAS: Chemical Abstracts Service.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>	Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).</P><P><NO.P>(3)</NO.P>	Questo parametro rappresenta la norma di qualità espressa come valore medio annuo. Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>	Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari e i biocidi di cui, rispettivamente, all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi.</P><P><NO.P>(4 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Questo valore soglia si applica solo in attesa del riesame della Commissione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>(5)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Con "</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">“</STRING></STRING>Totale<STRING STRIKE="on">" si intende</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">” significa</STRING></STRING> la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">corrispondenti </STRING></STRING>metaboliti<STRING STRIKE="on"> rilevanti</STRING> e i prodotti di degradazione e di reazione.<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Il valore soglia fissato per la somma di tutti i singoli pesticidi si applica solo in attesa del riesame della Commissione.</STRING></STRING></P><P><NO.P>(6)</NO.P>	Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor): acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi}acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).</P><P><NO.P>(7)</NO.P>	La norma di qualità si riferisce alla somma delle 24 PFAS elencate nella nota 6 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 6.</P><P><NO.P>(7 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">La norma di qualità è stabilita dalla Commissione mediante un atto delegato.</STRING></STRING></P><P><NO.P>(8)</NO.P>	Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli farmaci individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione.</P><P><NO.P>(9)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.</STRING></P><P><NO.P>(10)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali non sono disponibili dati sperimentali affidabili a sufficienza sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti sul gruppo tassonomico che si prevede con attendibilità sia il più sensibile.</STRING></P><P><NO.P>(11)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Applicabile ai metaboliti non rilevanti per i quali sono disponibili dati sperimentali affidabili, o dati altrettanto affidabili ottenuti con metodi alternativi scientificamente convalidati, sugli effetti cronici o acuti da essi prodotti su almeno una specie di alghe, invertebrati e pesci, che consentono di confermare in modo attendibile il gruppo tassonomico più sensibile, e per i quali è possibile calcolare una norma di qualità mediante un approccio deterministico basato su dati sperimentali affidabili sulla tossicità cronica per tale gruppo tassonomico; gli Stati membri possono applicare a tal fine gli ultimi orientamenti stabiliti nell'ambito della strategia comune di attuazione della direttiva 2000/60/CE (documento di orientamento n. 27, aggiornato). Per i metaboliti non rilevanti singoli si applica la norma di qualità di 2,5 a meno che il calcolo con l'approccio deterministico non risulti in un valore più alto, nel qual caso si applica una norma di qualità pari a 5.</STRING></P><P><NO.P>(12)</NO.P>	Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli metaboliti non rilevanti in ogni categoria di dati, individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio.”</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO IV</TI><P>L'allegato II della direttiva 2006/118/CE è così modificato:</P><P><NO.P>1)</NO.P>nella parte A, dopo il primo comma è inserito il comma seguente:</P><P>"Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti comunichino all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) i valori soglia per gli inquinanti e gli indicatori di inquinamento. L'ECHA pubblica senza indugio tali informazioni.;"</P><P><NO.P>1 bis)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nella parte B, il titolo è sostituito dal seguente:</STRING></STRING></P><P>“<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Elenco minimo degli inquinanti e loro indicatori per i quali gli Stati membri devono fissare valori soglia in conformità dell'Articolo 3</STRING></STRING>”<STRING BOLD="on"> [Em. 149]</STRING></P><P><NO.P>2)</NO.P>nella parte B, il punto 2 è sostituito dal seguente:</P><P>"2.	sostanze sintetiche antropogeniche</P><P>Primidone</P><P>Tricloroetilene</P><P>Tetracloroetilene;"</P><P><NO.P>3)</NO.P>nella parte C, il titolo è sostituito dal seguente:</P><P>"Informazioni che gli Stati membri devono fornire in relazione agli inquinanti e ai relativi indicatori per i quali hanno stabilito valori soglia;"</P><P><NO.P>4)</NO.P>è aggiunta la parte D seguente:</P><P>“Parte D</P><P>Registro dei valori soglia armonizzati per gli inquinanti delle acque sotterranee che destano preoccupazione a livello nazionale, regionale o locale</P><P><TABLE><TGROUP COLS="6"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="9.83*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="27.45*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="14.14*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="12.89*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="13.92*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="21.77*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>(1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>(2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>(3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>(4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>(5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>(6)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>[Voce] N.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Nome della sostanza</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Categoria di sostanze</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>Numero CAS<STRING SUPERSCRIPT="on">(1)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>Numero UE<STRING SUPERSCRIPT="on">(2)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>Valore soglia [µg/l salvo indicazione contraria]</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tricloroetilene e tetracloroetilene (somma delle due sostanze)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4"><P>79-01-6 e 127-18-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>201-167-4 e 204-825-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6"><P>10 (totale)<STRING SUPERSCRIPT="on">(3)</STRING></P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>(1)</NO.P>	CAS: Chemical Abstracts Service.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>	Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).</P><P><NO.P>(3)</NO.P>	Con "totale" si intende la somma delle concentrazioni di tricloroetilene e tetracloroetilene.”</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO V</TI><P>L'allegato I della direttiva 2008/105/CE è così modificato:</P><P><NO.P>1)</NO.P>il titolo è sostituito dal seguente:</P><P>"STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA) PER LE SOSTANZE PRIORITARIE NELLE ACQUE SUPERFICIALI;"</P><P><NO.P>2)</NO.P>La parte A è sostituita dalla seguente:</P><P>"PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE</P><P>Nota 1: I valori degli SQA che figurano tra parentesi quadre devono essere confermati alla luce del parere chiesto al comitato scientifico dei rischi sanitari, ambientali ed emergenti.</P><P><TABLE><TGROUP COLS="24"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="11.86*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="10.2*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="0.18*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="0.12*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="6.67*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="0.16*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="11.63*"/><COLSPEC COLNAME="C8" COLNUM="8" COLWIDTH="0.14*"/><COLSPEC COLNAME="C9" COLNUM="9" COLWIDTH="0.28*"/><COLSPEC COLNAME="C10" COLNUM="10" COLWIDTH="12.12*"/><COLSPEC COLNAME="C11" COLNUM="11" COLWIDTH="0.18*"/><COLSPEC COLNAME="C12" COLNUM="12" COLWIDTH="4.79*"/><COLSPEC COLNAME="C13" COLNUM="13" COLWIDTH="0.19*"/><COLSPEC COLNAME="C14" COLNUM="14" COLWIDTH="4.71*"/><COLSPEC COLNAME="C15" COLNUM="15" COLWIDTH="0.27*"/><COLSPEC COLNAME="C16" COLNUM="16" COLWIDTH="4.97*"/><COLSPEC COLNAME="C17" COLNUM="17" COLWIDTH="0.28*"/><COLSPEC COLNAME="C18" COLNUM="18" COLWIDTH="4.96*"/><COLSPEC COLNAME="C19" COLNUM="19" COLWIDTH="0.15*"/><COLSPEC COLNAME="C20" COLNUM="20" COLWIDTH="0.28*"/><COLSPEC COLNAME="C21" COLNUM="21" COLWIDTH="11.33*"/><COLSPEC COLNAME="C22" COLNUM="22" COLWIDTH="5.01*"/><COLSPEC COLNAME="C23" COLNUM="23" COLWIDTH="5.18*"/><COLSPEC COLNAME="C24" COLNUM="24" COLWIDTH="4.34*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>(1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>(2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>(3)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C7" NAMEST="C4"><P>(4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C6" NAMEST="C5"><P>(5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>(6)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>(7)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>(8)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C11" NAMEST="C9"><P>(9)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10"><P>(10)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>(11)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>(12)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>(13)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>[Voce] N.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C3" NAMEST="C2"><P>Nome della sostanza</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C4" NAMEST="C3"><P>Categoria di sostanze</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C7" NAMEST="C4"><P>Numero CAS (<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C6" NAMEST="C5"><P>Numero UE (<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>SQA-AA (<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>) Acque superficiali interne (<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>)</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>SQA-AA (<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>)</P><P>Altre acque di superficie</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>SQA-CMA (<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>)</P><P>Acque superficiali interne (<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>)</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C11" NAMEST="C9"><P>SQA-CMA (<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>)</P><P>Altre acque di superficie</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10"><P>SQA</P><P>Biota (<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>)</P><P>[µg/kg peso umido]</P><P>o SQA Sedimenti [µg/kg peso secco] se così indicato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>Identificata come sostanza pericolosa prioritaria</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>Identificata come sostanza persistente, bioaccumu-labile e tossica ubiquitaria (PBT ubiquitaria)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>Identifi-cata come sostanza che tende ad accumu-larsi nei sedimenti e/o nel biota</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C24" NAMEST="C2"><P>La sostanza alacloro è stata spostata nell'allegato II, parte C</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Antracene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>120-12-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-371-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><NO.P>(3)</NO.P><STRING BOLD="on"> [Em. 150]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Atrazina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>1912-24-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>217-617-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P><STRING STRIKE="on">0,6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,1</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P><STRING STRIKE="on">0,6</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,1</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>2,0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>2,0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(4)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>71-43-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-753-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>50</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>50</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Difenileteri bromurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,14 (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,014 (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[0,00028] (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X (<STRING SUPERSCRIPT="on">8</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(6)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Cadmio e composti</P><P>(in funzione delle classi di durezza dell'acqua) (<STRING SUPERSCRIPT="on">9</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Metalli</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>7440-43-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>231-152-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>≤ 0,08 (classe 1)</P><P>0,08 (classe 2)</P><P>0,09 (classe 3)</P><P>0,15 (classe 4)</P><P>0,25 (classe 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>≤ 0,45 (classe 1)</P><P>0,45 (classe 2)</P><P>0,6 (classe 3)</P><P>0,9 (classe 4)</P><P>1,5 (classe 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>≤ 0,45 (classe 1)</P><P>0,45 (classe 2)</P><P>0,6 (classe 3)</P><P>0,9 (classe 4)</P><P>1,5 (classe 5)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(6 bis)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C24" NAMEST="C2"><P>La sostanza tetracloruro di carbonio è stata spostata nell'allegato II, parte C</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(7)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Cloro alcani C<STRING SUBSCRIPT="on">10-13 </STRING>(<STRING SUPERSCRIPT="on">10</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>85535-84-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>287-476-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>1,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(8)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C24" NAMEST="C2"><P>La sostanza clorfenvinfos è stata spostata nell'allegato II, parte C</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(9)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Clorpirifos (clorpirifos etile)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organofosfati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>2921-88-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>220-864-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>4,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>4,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,0026</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>5,2 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(9 bis)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Antiparassitari del ciclodiene:</P><P>Aldrin</P><P>Dieldrin</P><P>Endrin</P><P>Isodrin</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclo-rurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>309-00-2</P><P>60-57-1</P><P>72-20-8</P><P>465-73-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>206-215-8</P><P>200-484-5</P><P>200-775-7</P><P>207-366-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>Σ = 0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>Σ = 0,005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(9 ter)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>DDT totale (<STRING SUPERSCRIPT="on">11</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclo-rurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>para-para-DDT</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>50-29-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-024-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(10)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>1,2-Dicloroetano</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>107-06-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>203-458-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(11)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Diclorometano</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>75-09-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-838-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(12)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Di(2-etilesil)ftalato (DEHP)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>117-81-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-211-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>1,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(13)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Diuron</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>330-54-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>206-354-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,049</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0049</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,27</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,054</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(14)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Endosulfan</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclorurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>115-29-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-079-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,004</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(15)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Fluorantene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>206-44-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-912-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>7,62 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>7,62 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,012</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>6,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(16)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Esaclorobenzene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclorurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>118-74-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-273-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,05</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>20</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(17)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Esaclorobutadiene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali (solventi)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>87-68-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>201-765-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>9 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>21</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(18)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Esaclorocicloesano</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Insetticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>608-73-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>210-168-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,02</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,002</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,04</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,02</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(19)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Isoproturon</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>34123-59-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>251-835-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1,0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>1,0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(20)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Piombo e composti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Metalli</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>7439-92-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>231-100-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>1,2 <STRING SUPERSCRIPT="on">(12)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>14</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(21)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Mercurio e composti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Metalli</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>7439-97-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>231-106-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,07</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,07</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[10] (<STRING SUPERSCRIPT="on">13</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(22)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Naftalene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>91-20-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>202-049-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>130</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>130</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(23)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Nichel e composti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Metalli</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>7440-02-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>231-111-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>2 (<STRING SUPERSCRIPT="on">12</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>3,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>8,2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>8,2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(24)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Nonilfenoli (<STRING SUPERSCRIPT="on">14</STRING>)</P><P>(4-nonilfenolo)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>84852-15-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>284-325-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,037</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0018</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>2,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(25)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Ottilfenoli (<STRING SUPERSCRIPT="on">15</STRING>)</P><P>[(4-(1,1′,3,3′-tetrametilbutil)-fenolo)]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>140-66-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-426-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(26)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Pentaclorobenzene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>608-93-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>210-172-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,007</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0007</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(27)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Pentaclorofenolo</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclorurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>87-86-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>201-778-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(28)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (<STRING SUPERSCRIPT="on">16</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Prodotti di combustione</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Somma dei benzo(a)pirene equivalenti [0,6] (<STRING SUPERSCRIPT="on">17</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzo(a)pirene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>50-32-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-028-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,27</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,027</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[0,6]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzo(b)fluorantene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>205-99-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-911-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,017</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,017</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzo(k)fluorantene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>207-08-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-916-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,017</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,017</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzo(g,h,i)perilene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>191-24-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-883-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>8,2 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-3</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>8,2 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Indeno(1,2,3-cd)pirene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>193-39-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-893-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Crisene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>218-01-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>205-923-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,07</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,007</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Benzo(a)antracene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>56-55-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-280-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Dibenzo(a,h)antracene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>53-70-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-181-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,014</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,0014</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Cfr. nota 17</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(29)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C24" NAMEST="C2"><P>La sostanza simazina è stata spostata nell'allegato II, parte C</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(29 bis)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Tetracloroetilene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>127-18-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-825-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(29 ter)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Tricloroetilene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>79-01-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>201-167-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>10</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(30)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Tributilstagno (composti) (<STRING SUPERSCRIPT="on">18</STRING>) (tributilstagno-catione)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Biocidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>36643-28-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,0002</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0002</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,0015</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,0015</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[1,3] (<STRING SUPERSCRIPT="on">19</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(31)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Triclorobenzeni</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali (solventi)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>12002-48-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>234-413-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(32)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Triclorometano</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>67-66-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-663-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>2,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>2,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(33)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Trifluralin</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>1582-09-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>216-428-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,03</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,03</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(34)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Dicofol</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclo-rurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>115-32-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-082-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>[4,45 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-3</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>[0,185 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-3</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile (<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile (<STRING SUPERSCRIPT="on">20</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[5,45]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(35)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Acido perfluorottano solfonico e derivati (PFOS)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>1763-23-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>217-179-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C19" NAMEST="C6"><P>Rientrano nel gruppo di sostanze n. 65 (sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze)</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(36)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Chinossifen</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Prodotti fitosanitari</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>124495-18-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,15</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,015</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>2,7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,54</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(37)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Diossine e composti diossina-simili (<STRING SUPERSCRIPT="on">21</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3" NAMEEND="C6" NAMEST="C3"><P>Sottoprodotti industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C6" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C11" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C11" NAMEST="C10"><P>Somma di PCDD + PCDF + PCB-DL equivalenti [3,5 x 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING>] (<STRING SUPERSCRIPT="on">22</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(38)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Aclonifen</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>74070-46-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>277-704-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,012</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,012</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(39)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Bifenox</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>42576-02-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>255-894-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,012</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0012</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,04</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,004</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(40)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Cibutrina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Biocidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>28159-98-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>248-872-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,0025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,016</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,016</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(41)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Cipermetrina (<STRING SUPERSCRIPT="on">23</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi piretroidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>52315-07-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>257-842-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>3 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>3 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(42)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Diclorvos</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organofo-sfati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>62-73-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-547-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(43)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Esabromociclododecano (HBCDD) (<STRING SUPERSCRIPT="on">24</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>Cfr. nota 24</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>Cfr. nota 24</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>[4,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>[2 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,05</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>[3,5]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(44)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Eptacloro ed eptacloro epossido</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi organoclo-rurati</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>76-44-8 / 1024-57-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-962-3 / 213-831-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>[1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-7</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>[1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-7</STRING>]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>3 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>3 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> [0,013]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(45)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Terbutrina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>886-50-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>212-950-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,065</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0065</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,34</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,034</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(46)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>17 alfa-etinilestradiolo (EE2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (ormoni estrogeni)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>57-63-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-342-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(47)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>17 beta-estradiolo (E2)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (ormoni estrogeni)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>50-28-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-023-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,00018</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>9 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(48)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Acetamiprid</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi neonicoti-noidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>135410-20-7 / 160430-64-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>603-921-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,037</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0037</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,16</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,016</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(49)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Azitromicina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (antibiotici macrolidici)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>83905-01-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>617-500-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,019</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,0019</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,18</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,018</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(50)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Bifentrin</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi piretroidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>82657-04-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>617-373-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>9,5 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>9,5 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,011</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,001</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(51)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Bisfenolo A (BPA)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>80-05-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>201-245-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>3,4 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>3,4 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>130</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>51</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>0,005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(52)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Carbamazepina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>298-46-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>206-062-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>2,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,25</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>160</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(53)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Claritromicina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (antibiotici macrolidici)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>81103-11-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>658-034-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,013</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,13</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,013</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(54)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Clothianidin</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi neonicotinoidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>210880-92-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>433-460-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,001</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,34</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,034</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(55)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Deltametrina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi piretroidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>52918-63-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>258-256-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-7</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>3,4 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(56)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Diclofenac</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>15307-86-5 / 15307-79-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>239-348-5 / 239-346-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,04</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,004</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>250</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>25</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(57)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Eritromicina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (antibiotici macrolidici)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>114-07-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>204-040-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,05</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(58)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Esfenvalerate</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi piretroidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>66230-04-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>613-911-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-6</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,0085</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,00085</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(59)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Estrone (E1)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci (ormoni estrogeni)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>53-16-7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>200-164-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>3,6 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>1,8 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(60)<STRING BOLD="on"> [Em. 151]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Glifosato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>1071-83-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>213-997-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,1<STRING STRIKE="on"> (</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">25</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">)</STRING></P><P><STRING STRIKE="on">86,7 (</STRING><STRING SUPERSCRIPT="on"><STRING STRIKE="on">26</STRING></STRING><STRING STRIKE="on">)</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P><STRING STRIKE="on">8,67</STRING> <STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,01</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>398,6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>39,86</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(61)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Ibuprofene</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Farmaci</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>15687-27-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>239-784-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,22</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,022</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(62)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Imidacloprid</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi neonicoti-noidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>138261-41-3 / 105827-78-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>428-040-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,0068</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>6,8 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,057</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,0057</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(63)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Nicosulfuron</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Diserbanti</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>111991-09-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>601-148-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,0087</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>8,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,23</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,023</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(64)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Permetrina</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi piretroidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>52645-53-1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>258-067-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>2,7× 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>2,7 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-5</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,0025</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>2,5 × 10<STRING SUPERSCRIPT="on">-4</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(65)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS) - somma delle 24 sostanze (<STRING SUPERSCRIPT="on">27</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Sostanze industriali</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>Somma delle PFOA equivalenti 0,0044 (<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>non applicabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P>Somma delle PFOA equivalenti 0,077 (<STRING SUPERSCRIPT="on">28</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P>X</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P>X</P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(66)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Argento</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Metalli</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>7440-22-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>231-131-3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,006 (salinità 10 %)</P><P>0,17 (salinità 30 %)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,022</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>valore non determinato</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(67)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Tiacloprid</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi neonicoti-noidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>111988-49-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>601-147-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,01</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,001</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,05</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,005</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C1"><P>(68)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Thiamethoxam</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Pesticidi neonicoti-noidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>153719-23-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>428-650-4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,04</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,004</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,77</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,077</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(69)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Triclosano</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Biocidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P>3380-34-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P>222-182-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,02</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,002</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P>0,02</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P>0,002</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>(70)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P>Totale delle sostanze attive nei pesticidi, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione (<STRING SUPERSCRIPT="on">29</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P>Prodotti fitosanitari e biocidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P>0,5 (<STRING SUPERSCRIPT="on">30</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P>0,5 (<STRING SUPERSCRIPT="on">30</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70 bis </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 152]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Bisfenoli</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze chimiche industriali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70 ter </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 153]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">PFAS - Totale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze chimiche industriali</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">*</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">70 quater </STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 154]</STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2" NAMEEND="C4" NAMEST="C2"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Sostanze attive farmaceutiche – Totale</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C3"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">Farmaci</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C4" NAMEEND="C5" NAMEST="C4"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5" NAMEEND="C7" NAMEST="C5"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">non applicabile</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C6" NAMEEND="C7" NAMEST="C6"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,25</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C7" NAMEEND="C8" NAMEST="C7"><P><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">0,025</STRING></STRING></P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C8" NAMEEND="C9" NAMEST="C8"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C9" NAMEEND="C10" NAMEST="C9"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C10" NAMEEND="C12" NAMEST="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C12"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C13"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><STRING SUPERSCRIPT="on">*</STRING><STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on"> Gli standard di qualità sono stabiliti dalla Commissione mediante un atto delegato.</STRING></STRING></P><P><NO.P>(1)</NO.P>	CAS: Chemical Abstracts Service.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>	Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).</P><P><NO.P>(3)</NO.P>	Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>	Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>	Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.</P><P><NO.P>(6)</NO.P>	Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci. Per le sostanze alle voci nn. 15 (fluorantene), 28 (IPA) e 51 (bisfenolo A), l'SQA per il biota si riferisce ai crostacei e ai molluschi. Ai fini della valutazione dello stato chimico, il monitoraggio di fluorantene, IPA e bisfenolo A nei pesci non è opportuno. Per le sostanze alla voce n. 37 (diossine e composti diossina-simili), l'SQA per il biota si riferisce a pesci, crostacei e molluschi, in linea con l'allegato, sezione 5.3, del regolamento (UE) n. 1259/2011 della Commissione*.</P><P><NO.P>(7)</NO.P>	Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromurati" (voce n. 5), l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni dei congeneri nn. 28, 47, 99, 100, 153 e 154.</P><P><NO.P>(8)</NO.P>	Tetra-, penta-, esa-, epta-, otta- e decabromodifeniletere (numeri CAS 40088-47-9, 32534-81-9, 36483-60-0, 68928-80-3, 32536-52-0, 1163-19-5, rispettivamente).</P><P><NO.P>(9)</NO.P>	Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori dell'SQA variano in funzione della durezza dell'acqua, classificata in cinque categorie (classe 1: &lt;40 mg CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l; classe 2: da 40 a &lt;50 mg CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l; classe 3: da 50 a &lt;100 mg CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l; classe 4: da 100 a &lt;200 mg CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l; classe 5: ≥200 mg CaCO<STRING SUBSCRIPT="on">3</STRING>/l).</P><P><NO.P>(10)</NO.P>	Per questo gruppo di sostanze non è fornito alcun parametro indicativo. Il o i parametri indicativi devono essere definiti con il metodo analitico.</P><P><NO.P>(11)</NO.P>	Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 50 29 3, UE 200 024 3); 1,1,1-tricloro-2-(o-clorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (CAS 789 02 6, UE 212 332 5); 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etilene (CAS 72 55 9, UE 200 784 6); e 1,1-dicloro-2,2 bis (p-clorofenil)etano (CAS 72 54 8, UE 200 783 0).</P><P><NO.P>(12)</NO.P>	Questi SQA si riferiscono alle concentrazioni biodisponibili delle sostanze.</P><P><NO.P>(13)</NO.P>	L'SQA per il biota si riferisce al metilmercurio.</P><P><NO.P>(14)</NO.P>	Nonilfenolo (CAS 25154-52-3, UE 246-672-0) compresi gli isomeri 4-nonilfenolo (CAS 104-40-5, UE 203-199-4) e 4-nonilfenolo (ramificato) (CAS 84852-15-3, UE 284-325-5).</P><P><NO.P>(15)</NO.P>	Ottilfenolo (CAS 1806-26-4, UE 217-302-5) compreso l'isomero 4-(1,1',3,3'-tetrametilbutil)fenolo (CAS 140-66-9, UE 205-426-2).</P><P><NO.P>(16)</NO.P>	Benzo(a)pirene (CAS 50-32-8) (RPF 1), benzo(b)fluorantene (CAS 205-99-2) (RPF 0,1), benzo(k)fluorantene (CAS 207-08-9) (RPF 0,1), benzo(g,h,i)perilene (CAS 191-24-2) (RPF 0), indeno(1,2,3-cd)pirene (CAS 193-39-5) (RPF 0,1), crisene (CAS 218-01-9) (RPF 0,01), benzo(a)antracene (CAS 56-55-3) (RPF 0,1), e dibenz(a,h)antracene (CAS 53-70-3) (RPF 1). Gli IPA antracene, fluorantene e naftalene sono elencati separatamente.</P><P><NO.P>(17)</NO.P>	Per il gruppo degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) (n. 28), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni di sette degli otto IPA elencati nella nota 17 espressi come benzo(a)pirene equivalenti in base alla loro cancerogenicità rispetto a quella del benzo(a)pirene, rappresentata dai valori RPF di cui alla nota 16. Non è necessario misurare il benzo(g,h,i)perilene nel biota per determinare la conformità all'SQA complessivo per il biota.</P><P><NO.P>(18)</NO.P>	Tributilstagno (composti) compreso il tributilstagno-catione (CAS 36643-28-4).</P><P><NO.P>(19)</NO.P>	SQA per i sedimenti.</P><P><NO.P>(20)</NO.P>	Le informazioni disponibili per queste sostanze non sono sufficienti per stabilire un SQA-CMA.</P><P><NO.P>(21)</NO.P>	Questa voce raggruppa i seguenti composti:</P><P>	7 dibenzo-p-diossine policlorurate (PCDD): 2,3,7,8-T4CDD (CAS 1746-01-6, UE 217-122-7), 1,2,3,7,8-P5CDD (CAS 40321-76-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDD (CAS 39227-28-6), 1,2,3,6,7,8-H6CDD (CAS 57653-85-7), 1,2,3,7,8,9-H6CDD (CAS 19408-74-3), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDD (CAS 35822-46-9), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDD (CAS 3268-87-9);</P><P>	10 dibenzofurani policlorurati (PCDF): 2,3,7,8-T4CDF (CAS 51207-31-9), 1,2,3,7,8-P5CDF (CAS 57117-41-6), 2,3,4,7,8-P5CDF (CAS 57117-31-4), 1,2,3,4,7,8-H6CDF (CAS 70648-26-9), 1,2,3,6,7,8-H6CDF (CAS 57117-44-9), 1,2,3,7,8,9-H6CDF (CAS 72918-21-9), 2,3,4,6,7,8-H6CDF (CAS 60851-34-5), 1,2,3,4,6,7,8-H7CDF (CAS 67562-39-4), 1,2,3,4,7,8,9-H7CDF (CAS 55673-89-7), 1,2,3,4,6,7,8,9-O8CDF (CAS 39001-02-0);</P><P>	12 bifenili policlorurati diossina-simili (PCB-DL): 3,3',4,4'-T4CB (PCB 77, CAS 32598-13-3), 3,3',4',5-T4CB (PCB 81, CAS 70362-50-4), 2,3,3',4,4'-P5CB (PCB 105, CAS 32598-14-4), 2,3,4,4',5-P5CB (PCB 114, CAS 74472-37-0), 2,3',4,4',5-P5CB (PCB 118, CAS 31508-00-6), 2,3',4,4',5'-P5CB (PCB 123, CAS 65510-44-3), 3,3',4,4',5-P5CB (PCB 126, CAS 57465-28-8), 2,3,3',4,4',5-H6CB (PCB 156, CAS 38380-08-4), 2,3,3',4,4',5'-H6CB (PCB 157, CAS 69782-90-7), 2,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 167, CAS 52663-72-6), 3,3',4,4',5,5'-H6CB (PCB 169, CAS 32774-16-6), 2,3,3',4,4',5,5'-H7CB (PCB 189, CAS 39635-31-9).</P><P><NO.P>(22)</NO.P>	Per il gruppo delle diossine e composti diossina-simili (n. 37), l'SQA per il biota si riferisce alla somma delle concentrazioni delle sostanze elencate nella nota 20 espresse come equivalenti tossici sulla base dei fattori di tossicità equivalente del 2005 dell'Organizzazione mondiale della sanità.</P><P><NO.P>(23)</NO.P>	CAS 52315-07-8 si riferisce a una miscela di isomeri di cipermetrina, alfa-cipermetrina (CAS 67375-30-8, UE 257-842-9), beta-cipermetrina (CAS 65731-84-2, UE 265-898-0), theta-cipermetrina (CAS 71691-59-1) e zeta-cipermetrina (CAS 52315-07-8, UE 257-842-9).</P><P><NO.P>(24)</NO.P>	Questa voce raggruppa: 1,3,5,7,9,11-esabromociclododecano (CAS 25637-99-4, UE 247-148-4), 1,2,5,6,9,10- esabromociclododecano (CAS 3194-55-6, UE 221-695-9), α-esabromociclododecano (CAS 134237-50-6), β-esabromociclododecano (CAS 134237-51-7) e γ-esabromociclododecano (CAS 134237-52-8).</P><P><NO.P>(25)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Per l'acqua dolce utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.</STRING></P><P><NO.P>(26)</NO.P>	<STRING STRIKE="on">Per l'acqua dolce non utilizzata per l'estrazione e la preparazione di acqua potabile.</STRING></P><P><NO.P>(27)</NO.P>	Questa voce raggruppa i seguenti composti, elencati con il numero CAS, il numero UE e il fattore di potenza relativa (RPF, Relative Potency Factor):</P><P>	acido perfluoroottanoico (PFOA) (CAS 335-67-1, UE 206-397-9) (RPF 1), acido perfluorottano solfonico (PFOS) (CAS 1763-23-1, UE 217-179-8) (RPF 2), acido perfluoroesano solfonico (PFHxS) (CAS 355-46-4, UE 206-587-1) (RPF 0,6), acido perfluorononanoico (PFNA) (CAS 375-95-1, UE 206-801-3) (RPF 10), acido perfluorobutano solfonico (PFBS) (CAS 375-73-5, UE 206-793-1) (RPF 0,001), acido perfluoroesanoico (PFHxA) (CAS 307-24-4, UE 206-196-6) (RPF 0,01), acido perfluorobutanoico (PFBA) (CAS 375-22-4, UE 206-786-3) (RPF 0,05), acido perfluoropentanoico (PFPeA) (CAS 2706-90-3, UE 220-300-7) (RPF 0,03), acido perfluoropentano solfonico (PFPeS) (CAS 2706-91-4, UE 220-301-2) (RPF 0,3005), acido perfluorodecanoico (PFDA) (CAS 335-76-2, UE 206-400-3) (RPF 7), acido perfluorododecanoico (PFDoDA o PFDoA) (CAS 307-55-1, UE 206-203-2) (RPF 3), acido perfluoroundecanoico (PFUnDA o PFUnA) (CAS 2058-94-8, UE 218-165-4) (RPF 4), acido perfluoroeptanoico (PFHpA) (CAS 375-85-9, UE 206-798-9) (RPF 0,505), acido perfluorotridecanoico (PFTrDA) (CAS 72629-94-8, UE 276-745-2) (RPF 1,65), acido perfluoroeptano solfonico (PFHpS) (CAS 375-92-8, UE 206-800-8) (RPF 1,3), acido perfluorodecano solfonico (PFDS) (CAS 335-77-3, UE 206-401-9) (RPF 2), acido perfluorotetradecanoico (PFTeDA) (CAS 376-06-7, UE 206-803-4) (RPF 0,3), acido perfluoroesadecanoico (PFHxDA) (CAS 67905-19-5, UE 267-638-1) (RPF 0,02), acido perfluoroottadecanoico (PFODA) (CAS 16517-11-6, UE 240-582-5) (RPF 0,02), perfluoro di ammonio (2-metil-3-ossaesanoato) (HFPO-DA o Gen X) (CAS 62037-80-3) (RPF 0,06), acido propanoico/ammonio 2,2,3-trifluoro-3-[1,1,2,2,3,3-esafluoro-3-(trifluorometossi)propossi]propanoato (ADONA) (CAS 958445-44-8) (RPF 0,03), 2-(perfluoroesil)etanolo (6:2 FTOH) (CAS 647-42-7, UE 211-477-1) (RPF 0,02), 2-(perfluoroottil)etanolo (8:2 FTOH) (CAS 678-39-7, UE 211-648-0) (RPF 0,04) e acido 2,2-difluoro-2-{[2,2,4,5-tetrafluoro-5-(trifluorometossi)-1,3-diossolan-4-il]ossi} acetico (C6O4) (CAS 1190931-41-9) (RPF 0,06).</P><P><NO.P>(28)</NO.P>	Per il gruppo delle PFAS (n. 65) l'SQA si riferisce alla somma delle concentrazioni delle 24 PFAS elencate nella nota 27 espresse come PFOA equivalenti sulla base della loro potenza rispetto a quella del PFOA, ossia i valori RPF di cui alla nota 27.</P><P><NO.P>(29)</NO.P>	Con "pesticidi" si intendono i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i biocidi di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.</P><P><NO.P>(30)</NO.P>	Con "totale" si intende la somma di tutti i singoli pesticidi individuati e quantificati nella procedura di monitoraggio, compresi i metaboliti rilevanti e i prodotti di degradazione e di reazione.;"</P><P><NO.P>3)</NO.P>la parte B è così modificata:</P><P><NO.P>a)</NO.P>al punto 1, il primo comma è sostituito dal seguente:</P><P>"Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-AA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni misurate in diversi periodi dell'anno non supera lo standard.;"</P><P><NO.P>b)</NO.P>al punto 2, il primo comma è sostituito dal seguente:</P><P>“Per un determinato corpo idrico superficiale, applicare gli SQA-CMA significa che la concentrazione misurata non supera lo standard in alcun punto rappresentativo di monitoraggio all'interno del corpo idrico.”</P></ANNEX><ANNEX><TI>ALLEGATO VI</TI><P>"ALLEGATO II</P><P>STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI</P><P>Parte A: ELENCO DELLE CATEGORIE DI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI</P><P><NO.P>1.</NO.P>Composti organoalogenati e sostanze che possano dare origine a tali composti nell'ambiente acquatico</P><P><NO.P>2.</NO.P>Composti organofosforici</P><P><NO.P>3.</NO.P>Composti organostannici</P><P><NO.P>4.</NO.P>Sostanze e preparati, o i relativi prodotti di decomposizione, aventi comprovate proprietà cancerogene o mutageniche o proprietà che possono perturbare le funzioni steroidea, tiroidea, riproduttiva o altre funzioni endocrine nell'ambiente acquatico o attraverso di esso</P><P><NO.P>5.</NO.P>Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili</P><P><NO.P>6.</NO.P>Cianuri</P><P><NO.P>7.</NO.P>Metalli e composti</P><P><NO.P>8.</NO.P>Arsenico e composti</P><P><NO.P>9.</NO.P>Biocidi e prodotti fitosanitari</P><P><NO.P>10.</NO.P>Materia in sospensione, comprese le micro/nanoplastiche<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">, nonché materie che generano risaputamente micro/nanoplastiche</STRING></STRING></P><P><NO.P>11.</NO.P>Sostanze che contribuiscono all'eutrofizzazione (in particolare nitrati e fosfati)</P><P><NO.P>12.</NO.P>Sostanze che hanno effetti negativi sul bilancio dell'ossigeno e che possono essere misurate con parametri come la BOD, COD ecc.</P><P><NO.P>13.</NO.P>Microrganismi, geni o materiale genetico che rispecchiano la presenza di microrganismi resistenti agli agenti antimicrobici, in particolare microrganismi patogeni per l'uomo o il bestiame</P><P>PARTE B PROCEDURA PER DETERMINARE GLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI</P><P>I metodi applicati per determinare gli SQA degli inquinanti specifici dei bacini idrografici comprendono le seguenti fasi:</P><P><NO.P>a)</NO.P>identificazione dei recettori e dei comparti o delle matrici a rischio della sostanza che desta preoccupazione;</P><P><NO.P>b)</NO.P>raccolta e valutazione della qualità dei dati sulle proprietà della sostanza che desta preoccupazione, compresa la sua (eco)tossicità, in particolare sulla base di relazioni di studi di laboratorio, mesocosmo e sul campo che riguardano gli effetti sia cronici che acuti in ambienti di acqua dolce e salata;</P><P><NO.P>c)</NO.P>estrapolazione di dati sulla (eco)tossicità a concentrazioni senza effetto o simili, tramite metodi deterministici o probabilistici, scelta e applicazione di fattori di valutazione appropriati per tenere conto delle incertezze e determinare gli SQA;</P><P><NO.P>d)</NO.P>confronto degli SQA per diversi recettori e comparti, e scelta degli SQA critici, ossia quelli che proteggono il recettore più sensibile nel comparto o matrice più rilevante.</P><P><NO.P>da)</NO.P>	<STRING BOLD="on"><STRING ITALIC="on">nel fissare standard di qualità ambientale per i metalli, sono presi in considerazione i modelli di biodisponibilità per tenere conto di vari parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla biodisponibilità dei metalli.</STRING></STRING><STRING BOLD="on"> [Em. 156]</STRING></P><P>PARTE C: REGISTRO DEGLI STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE ARMONIZZATI PER GLI INQUINANTI SPECIFICI DEI BACINI IDROGRAFICI</P><P><TABLE><TGROUP COLS="11"><COLSPEC COLNAME="C1" COLNUM="1" COLWIDTH="8.13*"/><COLSPEC COLNAME="C2" COLNUM="2" COLWIDTH="10.62*"/><COLSPEC COLNAME="C3" COLNUM="3" COLWIDTH="10.62*"/><COLSPEC COLNAME="C4" COLNUM="4" COLWIDTH="9.32*"/><COLSPEC COLNAME="C5" COLNUM="5" COLWIDTH="9.75*"/><COLSPEC COLNAME="C6" COLNUM="6" COLWIDTH="6.97*"/><COLSPEC COLNAME="C7" COLNUM="7" COLWIDTH="6.96*"/><COLSPEC COLNAME="C8" COLNUM="8" COLWIDTH="8.36*"/><COLSPEC COLNAME="C9" COLNUM="9" COLWIDTH="8.35*"/><COLSPEC COLNAME="C10" COLNUM="10" COLWIDTH="9.76*"/><COLSPEC COLNAME="C11" COLNUM="11" COLWIDTH="11.16*"/><TBODY><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>[Voce] N.</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Nome della sostanza</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P>Categoria di sostanze</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P>Numero CAS (<STRING SUPERSCRIPT="on">1</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C5"><P>Numero UE (<STRING SUPERSCRIPT="on">2</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6"><P>SQA-AA (<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>)</P><P>Acque super-ficiali interne (<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>)</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C7"><P>SQA-AA (<STRING SUPERSCRIPT="on">3</STRING>)</P><P>Altre acque di super-ficie</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C8"><P>SQA-CMA (<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>)</P><P>Acque super-ficiali interne (<STRING SUPERSCRIPT="on">4</STRING>)</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C9"><P>SQA-CMA (<STRING SUPERSCRIPT="on">5</STRING>)</P><P>Altre acque di super-ficie</P><P>[µg/l]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C10"><P>SQA</P><P>Biota (<STRING SUPERSCRIPT="on">6</STRING>)</P><P>[µg/kg peso umido] o SQA Sedimen-ti se così indicato [µg/kg peso secco]</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Alacloro (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P>Pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P>15972-60-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C5"><P>240-110-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C7"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C8"><P>0,7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C9"><P>0,7</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Tetraclo-ruro di carbonio (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P>Sostanze industria-li</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P>56-23-5</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C5"><P>200-262-8</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6"><P>12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C7"><P>12</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C8"><P>non appli-cabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C9"><P>non appli-cabile</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Clorfenvinfos (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P>Pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P>470-90-6</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C5"><P>207-432-0</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C7"><P>0,1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C8"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C9"><P>0,3</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY></ROW><ROW><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C1"><P>4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="LEFT" COLNAME="C2"><P>Simazina (<STRING SUPERSCRIPT="on">7</STRING>)</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C3"><P>Pesticidi</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C4"><P>122-34-9</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C5"><P>204-535-2</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C6"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C7"><P>1</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C8"><P>4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C9"><P>4</P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C10"><P> </P></ENTRY><ENTRY ALIGN="JUSTIFY" COLNAME="C11"><P> </P></ENTRY></ROW></TBODY></TGROUP></TABLE></P><P><NO.P>(1)</NO.P>	CAS: Chemical Abstracts Service.</P><P><NO.P>(2)</NO.P>	Numero UE: inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS) o lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).</P><P><NO.P>(3)</NO.P>	Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come valore medio annuo (SQA-AA). Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutte le sostanze e isomeri.</P><P><NO.P>(4)</NO.P>	Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o fortemente modificati.</P><P><NO.P>(5)</NO.P>	Questo parametro rappresenta l'SQA espresso come concentrazione massima ammissibile (SQA-CMA). La dicitura "non applicabile" in questa colonna indica che i valori SQA-AA sono ritenuti proteggere dai picchi di inquinamento di breve termine, in scarichi continui, perché sono sensibilmente inferiori ai valori determinati in base alla tossicità acuta.</P><P><NO.P>(6)</NO.P>	Se è indicato un SQA per il biota lo si applica al posto dell'SQA per l'acqua, fatta salva la disposizione dell'articolo 3, paragrafo 3, della presente direttiva che consente di monitorare un taxon del biota alternativo o un'altra matrice, purché l'SQA applicato fornisca un livello di protezione equivalente. Se non altrimenti indicato, l'SQA per il biota è riferito ai pesci.</P><P><NO.P>(7)</NO.P>	Sostanza già elencata come sostanza prioritaria nell'allegato X della direttiva 2000/60/CE o nell'allegato I della presente direttiva.."</P></ANNEX></DISPOSITIF></TEXT></TCONSOLID></TXTLST></SDOCTA>